Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Lavoro
Titolo: Modifiche ai requisiti di accesso alla professione di conducente di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone e alle modalità di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Riferimenti: AC N.1782/XVIII AC N.1779/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 491
Data: 26/10/2021
Organi della Camera: XI Lavoro


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Modifiche ai requisiti di accesso alla professione di conducente di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone e alle modalità di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

26 ottobre 2021
Schede di lettura


Indice

Premessa|La proposta di legge C. 1782|La proposta di legge C. 1779|


Premessa

Le proposte di legge in esame C. 1779 (Paolo Russo ed altri) e C. 1782 (Molinari ed altri) intervengono in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto, attraverso disposizioni relative all'accertamento e al controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale di tale personale, nonché all'introduzione dell'obbligo in capo ai conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone di presentazione annuale del certificato penale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti.

In proposito, si ricorda che il Regolamento UE n. 1370/2007 definisce il "trasporto pubblico di passeggeri" come i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa.


La proposta di legge C. 1782

La proposta di legge C. 1782 introduce l'obbligo per i conducenti di mezzi di trasporto pubblico di linea di presentare annualmente al datore di lavoro il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti e, parallelamente, l'obbligo per le imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico di linea di adibire il conducente ad attività diverse quando da tali certificati emergano condanne o procedimenti penali in relazione a specifici reati.


Quadro normativo: certificato giudiziale e certificato dei carichi pendenti

Il contenuto del certificato penale [ora, a seguito del d.lgs. n. 122 del 2018, certificato del casellario giudiziale] e del certificato dei carichi pendenti è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al D.P.R. n. 313 del 2002. Tale provvedimento delinea il reciproco contenuto dei certificati, i soggetti che possono richiederli e l'autorità competente al rilascio.

Certificato del casellario giudiziale: condanne definitiveIn particolare, le informazioni contenute nel certificato penale sono ora parte del più generale certificato del casellario giudiziale nel quale sono iscritti, per estratto (art. 3 TU), i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa. Per la materia penale, il casellario riporta i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi (condanna, pene principali e accessorie), e i provvedimenti afferenti all'esecuzione penale.

In base all'art. 24 del TU, il certificato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Oltre all'interessato, il certificato può essere richiesto dall'autorità giudiziaria penale (che provvede direttamente alla sua acquisizione), dai difensori nell'ambito di un procedimento penale (in relazione a coloro che nel procedimento rivestono la qualità di persona offesa o di testimone, ex art. 22 TU) e dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi quando ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni (art. 28 TU). Inoltre, in base all'art. 25-bis del TU, il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per specifici reati di sfruttamento sessuale dei minori (segnatamente per escludere l'esistenza di condanne definitive per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (disposizione introdotta nel TU dall'art. 2 del d.lgs. n. 39 del 2014 che prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro che non adempie all'obbligo).

Il Certificato dei carichi pendenti: procedimenti penali in corsocasellario dei carichi pendenti raccoglie invece l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato. Questo casellario, dunque, riporta informazioni (art. 6 TU) circa procedimenti penali ancora in corso, a partire dalla fase del rinvio a giudizio e fino all'irrevocabilità della sentenza di condanna o di proscioglimento (la fase delle indagini preliminari non dà luogo ad iscrizioni, fino al alla richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 c.p.p. nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo).

In attesa dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia ("DDA"), di cui ha ricevuto comunicazione.

In assenza di una banca dati nazionale, l'interessato che intenda acquisire il dato complessivo sui propri carichi pendenti, deve presentare richiesta di certificato a tutte le procure della Repubblica. A tal fine, non sussistono divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza (essendo evidente che in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale).


Contenuto della proposta di legge

Il campo d'applicazione della proposta di legge attiene ai servizi di trasporto pubblico di linea con particolare riferimento al rapporto di lavoro tra le imprese che svolgono tale servizio e i conducenti dei mezzi di trasporto.

Si ricorda che il Regolamento UE n. 1370/2007 definisce il "trasporto pubblico di passeggeri" come i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa.
Per quanto riguarda il servizio "di linea", la definizione si può ricavare a contrario, a partire dall'art. 1 della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) che definisce i servizi non di linea come «quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta». Inoltre, l'art. 2 del d.lgs. n. 285 del 2005 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale) definisce i servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati come «servizi di linea», come «i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche». 

I conducenti dei mezzi di trasporto, in base al Ogni anno certificati e autocertificazionecomma 1 dell'articolo unico della proposta, sono tenuti, ogni anno, a consegnare al datore di lavoro:

  • il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, in corso di validità (si ricorda che la validità è semestrale), rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario risiedono;
  • una autocertificazione relativa a carichi pendenti presso altri uffici giudiziari, diversi da quelli di residenza, o esteri, con particolare riferimento ad alcuni specifici reati, indicati dal comma 3 (v. infra).

In merito alla previsione dell'obbligo, per un privato, di consegnare il certificato al datore di lavoro, si ricorda che l'art. 40 del TU in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, prescrive che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 [dichiarazione sostitutiva di certificazione] e 47 [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà]». La stessa disposizione precisa che «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».

Si valuti dunque l'opportunità di prevedere anche per i dati contenuti nel casellario giudiziale una autocertificazione, ovvero di circoscrivere l'obbligo di consegna dei certificati alle imprese che non gestiscono pubblici servizi. In alternativa, si valuti l'opportunità di operare un coordinamento con il TU in materia di documentazione amministrativa.

Il comma 2 dispone che, in sede di prima attuazione della legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, le imprese che esercitano i servizi di trasporto pubblico di linea debbano chiedere al personale preposto alla conduzione i documenti previsti dal comma 1.

Una volta consegnata la prescritta documentazione (la proposta di legge non specifica entro quale termine i conducenti debbano produrla), in base al comma 3 il datore di lavoro ha tempo 30 giorni per valutare ciascun conducente verificando se abbia riportato condanne o abbia in corso processi penali per i seguenti reati:

  • delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 c.p.);
  • delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.);
  • delitti contro la famiglia (artt. 556-574-ter c.p.);
  • delitti contro la persona (artt. 575-623-ter c.p.).

Obbligo di trasferimento del conducente ad altre attivitàSe riscontra condanne o procedimenti in corso per uno dei suddetti  reati, il datore di lavoro deve adibire il conducente a un'attività che impedisca il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico. Si valuti l'opportunità di circoscrivere il tipo di mansione alla quale il conducente può essere adibito e l'opportunità di chiarire se - soprattutto a fronte di una condanna definitiva - tale mutamento di mansioni sia irreversibile.

In base al comma 4, le imprese devono conservare la documentazione prodotta dai conducenti nel rispetto del codice della privacy (d. lgs n. 196 del 2003).


La proposta di legge C. 1779

La proposta di legge C. 1779, composta da un articolo unico, reca disposizioni in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.


Contenuto della proposta di legge

Più in dettaglio, la proposta C. 1779 dispone, al comma 1, la modifica, entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore, dell'Allegato A, articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (rectius: Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili) del 23 febbraio 1999, n. 88, di concerto con il Ministro della salute, in materia di accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e in particolare in tema di competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneità di tale personale.

Lo scopo è di prevedere che all'occorrenza, e qualora tecnicamente possibile, le visite per l'accertamento della citata idoneità possano essere effettuate a cura di strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale, e non più soltanto, come attualmente previsto dalle disposizioni vigenti, prioritariamente a cura della Direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche e, se tecnicamente possibile, a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando in ogni caso tutte le modalità e prescrizioni di cui al regolamento contenuto del citato Decreto del Ministro dei trasporti n. 88/1999.

Infatti, come specificato dalla relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento si rende necessario data l'esiguità degli operatori, degli spazi e delle tecnologie dei servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa, che si occupano pressoché esclusivamente del personale interno della stessa società, non potendo estendere la propria competenza in materia anche al personale delle ferrovie ed autolinee in concessione.

L'esiguità di risorse, soprattutto in determinati comparti territoriali, determina notevoli ritardi nei controlli di idoneità alla guida, con conseguenti problemi riferibili alla necessaria garanzia di sicurezza. Ne deriva che per i soggetti che esercitano il pubblico servizio di servizio in concessione (siano esse ferrovie o autolinee), è necessario ricorrere ai controlli degli organi del Servizio sanitario nazionale, quali aziende sanitarie locali ed ospedali. Tale attività di controllo è peraltro molto spesso demandata in ai policlinici che dovrebbero, per loro natura, occuparsi invece di ricerca e formazione, causando al loro interno ulteriori sovraccarichi di lavoro. 

 

Si ricorda che l'Allegato A in questione dispone, al comma 6, norme sulla competenza ad effettuare le visite, intervenendo circa l'adozione dei provvedimenti di inidoneità a seguito delle visite svolte sia per l'ammissione in servizio del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonchè alle filovie ed autolinee, sia per la (eventuale) revisione. Queste ultime visite sono necessarie per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, siano in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per le mansioni inerenti al profilo ricoperto.

A normativa vigente, queste visite devono essere prioritariamente eseguite a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalità e prescrizioni specificamente previste dal presente Regolamento di cui si intende modificare l'Allegato.

 

Il comma 2 conferma l'autorizzazione della società RFI – Rete ferroviaria italiana, a sottoscrivere convenzioni con soggetti privati tecnicamente abilitati, e autorizzati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, per lo svolgimento delle attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, fermo restando che il rilascio di tale certificato resta a carico dei servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa e delle sue dipendenze periferiche. Per tale caso specifico, la norma in esame prevede che il rilascio del certificato possa essere anche a cura dei direttori sanitari delle strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale, le quali sarebbero ora titolate ad eseguire le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale di ferrovie, metropolitane, tramvie e impianti assimilati, filovie ed autolinee, in base a quanto previsto al citato articolo 6 dell'allegato A annesso al regolamento n. 88/1999.

 

In particolare, per la società RFI – Rete ferroviaria italiana Spa si prevede la possibilità di sottoscrivere comunque convenzioni con soggetti privati tecnicamente abilitati ed autorizzati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti a svolgere le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità, fermo restando che il rilascio del certificato resti a carico dei servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa e delle sue dipendenze periferiche, oltre che degli organi del Servizio sanitario nazionale.

Rimangono non modificate le norme dell'Allegato A che, all'articolo 6 (co. 3-5) prevedono che, a seguito delle visite finalizzate all'accertamento della inidoneità completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita, attraverso un collegio di tre sanitari, il conseguente giudizio spetta all'Azienda che è chiamata ad adottare i provvedimenti di competenza.

Rimane inoltre il diritto a ricorrere ad un giudizio di appello da parte dell'interessato che può essere richiesto, tramite l'azienda, entro 30 giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa Azienda. A tale fine, dovrà essere delegata la sede centrale della Direzione sanità delle Ferrovie dello Stato.

Inoltre, se l'appello si riferisce alla visita idoneità, il giudizio deve essere emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta Direzione. L'interessato ha comunque facoltà di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.