Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza 26 luglio 2021 |
Indice |
Contenuto|Normativa vigente|Analisi di impatto di genere| |
ContenutoLe proposte di legge in oggetto (C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo) intervengono in materia di lavoro agile introducendo misure volte alla promozione di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa – anche con la previsione di agevolazioni tributarie e contributive - e modificando la disciplina attualmente vigente (dettata dalla L. 81/2017) al fine di adattarla al nuovo contesto emerso a seguito della pandemia.
Di seguito, un'analisi delle principali disposizioni recate dalle summenzionate proposte di legge, suddivise in base ai diversi aspetti trattati.
L'aspetto relativo all'Orario di lavoroorario di lavoro è trattato dalle pdl C. 2417 e C. 2685 che prevedono, in particolare:
La Diritto di precedenzapriorità nell'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile viene riconosciuta - oltre che, come attualmente previsto, alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e ai genitori con figli con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, co. 3, della L. 104/1992 – anche:
La proposta di legge C. 2417, inoltre:
La proposta di legge C. 2908 dispone che i lavoratori fragili – ossia i lavoratori, pubblici e privati, compresi i soci lavoratori di società cooperative, affetti da invalidità grave riconosciuta o da malattia cronica o rara ancorché non riconosciuta come invalidante - sono ammessi, su richiesta, a svolgere la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, di lavoro a distanza o di telelavoro ogniqualvolta ciò sia compatibile con la natura delle mansioni e con l'organizzazione dell'impresa. In caso di incompatibilità, il datore di lavoro può ammettere il lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa nelle forme indicate mediante l'adibizione consensuale ad altra mansione, compresa nella stessa area di inquadramento, senza variazione del trattamento giuridico ed economico in godimento. Si ricorda che analogo diritto è riconosciuto ai medesimi soggetti sino al 31 ottobre 2021 (cfr. art. 26, co. 2-bis, D.L. 18/2020, come modificato, da ultimo, dall'art. 9 del D.l. 105/2021).
Le pdl C. 2282 e C. 2908 introducono delle misure volte a fissare obiettivi, rispettivamente annuali e triennali, per l'attuazione del lavoro agile, anche al fine di stabilire la Percentuale di lavoratori in modalità agilequota proporzionale del personale che può essere ammesso allo svolgimento dell'attività lavorativa con tale modalità. L'AC 2282 prevede che le amministrazioni pubbliche, le società pubbliche o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche e le imprese private adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del lavoro agile che permettano almeno al 20 per cento dei dipendenti di avvalersi, ove lo richiedano, di tale modalità di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare le ragioni di un eventuale diniego entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore. L'AC 2908 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino entro il 31 marzo di ciascun triennio un Piano organizzativo del lavoro da remoto - intendendosi per tale il lavoro agile, il lavoro a distanza ed il telelavoro – che stabilisca, tra l'altro, per ciascuna articolazione dell'amministrazione, per il triennio di riferimento, la quota proporzionale massima del personale in servizio che può essere ammesso allo svolgimento della prestazione lavorativa nelle predette forme. Al riguardo, si ricorda che l'art. 263 del D.L. 34/2020 dispone che le pubbliche amministrazioni (diverse dagli enti locali) elaborano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa almeno il 15 per cento del personale. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
Le pdl C. 3150 e C. 2908 individuano nel Lavoro a distanzalavoro a distanza un'ulteriore fattispecie di svolgimento del lavoro al di fuori dei locali aziendali, oltre a quella del lavoro agile disciplinata dalla normativa vigente. La sola pdl C. 2908 fornisce una definizione anche del telelavoro, intendendosi per tale l'attività lavorativa svolta regolarmente al di fuori dei locali aziendali, senza alternare periodi in presenza in sede (salvo richiesta del lavoratore) (come disposto dall'art. 4 della L. 191/1998 e dall'Accordo-quadro europeo sul telelavoro del 2002). La nuova fattispecie del lavoro a distanza si caratterizza per il fatto che l'esecuzione della prestazione lavorativa avviene da postazione fissa in luogo (diverso dai locali aziendali) indicato dal lavoratore in sede di accordo, nell'ambito dell'orario di lavoro. La pdl 3150 precisa ulteriormente che nel lavoro a distanza l'orario di lavoro è identico a quello svolto in azienda. La definizione di lavoro agile rimane invece sostanzialmente identica a quella già prevista dalla normativa vigente e si concretizza nella esecuzione della prestazione lavorativa, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro interamente o parzialmente all'esterno dei locali aziendali e senza una postazione fissa. Come evidenziato nella Relazione illustrativa allegata all'AC 3150, tale distinzione consente di delineare una regolamentazione parzialmente diversa tra le due fattispecie, prevedendo per il lavoro a distanza uno schema più rigido, svincolato da qualsiasi finalità di cura e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e per il lavoro agile uno schema più elastico nel quale permane il collegamento con le finalità di cura. Anche a seguito di ciò, la pdl C. 3150 dispone che al lavoro a distanza non si applica la disposizione (art. 23 del D.Lgs. 80/2015) secondo cui i datori di lavoro privati che ricorrono al telelavoro per motivi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. In particolare, l'AC 3150 prevede per il solo lavoro a distanza (e non anche per il lavoro agile):
Sul punto, si ricorda che il riconoscimento dei buoni pasto in caso di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è stato oggetto di alcune recenti pronunce giurisprudenziali. In particolare, si segnala che con l'ordinanza n. 16135 del luglio 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito la natura assistenziale e non retributiva dei buoni pasto, come già aveva avuto occasione di affermare con la sentenza 31137/2019. In tale ultima sentenza la Suprema Corte aveva altresì chiarito che "l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e che tale effettuazione, a sua volta, come regola generale, presuppone che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore", mentre in base alla normativa vigente il lavoratore agile svolge la sua attività senza precisi vincoli di orario. Per quanto concerne invece il regime agevolato applicabile a fini Irpef ai buoni pasto (ex art. 51 del TUIR per i buoni pasto), l'Agenzia delle entrate ha chiarito (interpello 956/2021) che lo stesso è applicabile anche ai lavoratori agili.
La medesima pdl 3150, inoltre, riconosce al datore di lavoro privato la possibilità di assumere lavoratori da destinare direttamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità a distanza. In tale caso, contestualmente al contratto di assunzione, deve essere stipulato anche l'accordo tra le parti previsto dall'art. 18, co. 4, della L. 81/2017, come modificato dalla stessa pdl, in base al quale al lavoro a distanza e al lavoro agile si accede mediante accordo tra datore di lavoro e lavoratore ovvero mediante accordo collettivo, ove esistente. Al lavoratore così assunto si applica il medesimo contratto collettivo applicato ai lavoratori dell'azienda che svolgono la propria prestazione all'interno dei locali aziendali. Al di là delle predette disposizioni applicabili al solo lavoro a distanza, le pdl C. 3150 e C. 2908 estendono al lavoro a distanza quanto già previsto per il lavoro agile in materia di riconoscimento di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, di riconoscimento del diritto all'apprendimento permanente, di potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, di sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di cui agli artt. da 19 a 23 della L. 81/2017). Al riguardo, la pdl C. 2908 specifica che tra gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, vi è quello di assicurare la sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori addetti ai videoterminali. In materia di lavoro a distanza, si segnala che l'AC 2667 delega il Governo alla redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato con esecuzione della prestazione lavorativa a distanza, nel rispetto della distinzione tra lavoro agile e telelavoro. L'Accordo tra le partiaccordo tra le parti - la cui stipulazione, in via generale, è necessaria perché la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile - è richiamato da tutte le proposte di legge in commento, alcune delle quali dispongono che lo stesso contenga anche ulteriori elementi che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dalla normativa vigente (vedi infra l'apposito paragrafo) Preliminarmente, si segnala che le pdl C. 2908 e C. 3150 riferiscono le disposizioni relative al predetto accordo non solo al lavoro agile, ma anche al lavoro a distanza. L'AC 3150 dispone, inoltre, solo per tale ultima fattispecie, che l'accordo medesimo individui il luogo, diverso dai locali aziendali, in cui è svolta la prestazione lavorativa a distanza, che non può comunque essere svolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In relazione al contenuto del predetto accordo, si segnalano in particolare i seguenti elementi di novità:
Le pdl C. 2417, C. 2667, C. 2685 e C.2908 intervengono direttamente sulla disciplina relativa al Potere direttivo e di controllopotere direttivo e di controllo del datore di lavoro, mentre le proposte di legge C. 3817 e C. 3027 rinviano, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e al decreto legislativo che dovrà essere emanato dal Governo in base alla delega ivi contenuta (vedi infra). In particolare, le pdl C. 2417, C. 2667 e C. 2908 affidano ad appositi accordi con le rappresentanze sindacali (e non all'accordo tra le parti come attualmente previsto) la disciplina delle modalità e dei limiti di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro rispetto alla prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, dei tempi di riposo e delle sanzioni disciplinari per violazioni commesse dal lavoratore, stabilendo altresì che la mancata promozione delle procedure per la stipulazione dei suddetti accordi costituisce condotta antisindacale e detrmina la nullità assoluta dei provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro agile in mancanza di esplicite previsioni degli accordi in oggetto. Conseguentemente, viene abrogato l'art. 21 della L. 81/2017. La pdl C. 2685 dispone che il datore di lavoro informa i lavoratori anche in relazione agli strumenti di videosorveglianza impiegati e al possibile esercizio del potere di controllo da remoto.
Il Diritto alla disconnessionediritto alla disconnessione è specificamente disciplinato dalle pdl C. 2417, C. 2667, C. 2908 secondo le quali, quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione può essere esercitato durante la pausa, mentre quando la prestazione lavorativa è svolta fuori dai locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto alla disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto, con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali . Le pdl C. 2417 e C. 2667 riconoscono, altresì, che il diritto alla disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa. Le pdl C. 2667 e C. 2908 configurano il diritto alla disconnessione come quello che si concretizza nel diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet. L'AC 2667 lo qualifica esplicitamente come diritto soggettivo. Le pdl C. 2685, C. 2908 e C. 3150, inoltre, specificano che l'accordo tra le parti deve disciplinare, tra l'altro, il riconoscimento e le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione in commento. Infine, le pdl C. 2817 e C. 3027 rinviano la disciplina del diritto in commento, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e al decreto legislativo adottato sulla base della delega al Governo ivi contenuta.
Si ricorda che il diritto in commento è attualmente disciplinato dall'art. 2, co. 1-
ter, del D.L. 30/2021 (di cui la sola pdl C. 3150 dispone l'abrogazione) che -, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, riconosce al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Le pdl C. 2282, C. 2667, C. 2817 e C. 2908 introducono Agevolazioni fiscali e contributiveagevolazioni fiscali e contributive al fine di favorire il lavoro agile. Le pdl C. 2282 e C. 2817 prevedono, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, una riduzione dell'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in misura pari a 4 punti percentuali:
In entrambe le disposizioni citate, la decorrenza è riferita ad annualità pregresse che andrebbero, dunque, aggiornate con riferimento all'annualità in corso e alle successive, anche in relazione ai relativi oneri. Le pdl C. 2817 e C. 2908, per la medesima finalità, introducono un credito di imposta:
Per la promozione del lavoro agile, l'AC 2282 esclude i redditi da lavoro dipendente percepiti da chi svolge il lavoro in modalità agile dalla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo di 36 mesi in caso di soggetti neoassunti e di 48 mesi in caso di trasformazione in modalità agile dello svolgimento della prestazione lavorativa Le pdl C. 2667 e C. 2908 riconoscono ai datori di lavoro privati che applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile una riduzione del 30 per cento dei contributi previdenziali dovuti, per un periodo di tre anni. Le pdl 2851 e 2870 introducono delle agevolazioni contributive per favorire l'impiego del lavoro agile, rispettivamente, nelle aree del Mezzogiorno e nei comuni che hanno registrato, negli ultimi dieci anni, una diminuzione della popolazione residente pari ad almeno il 10 per cento. In particolare, si riconosce:
In entrambe le disposizioni citate, la decorrenza è riferita ad annualità pregresse che andrebbero, dunque, aggiornate con riferimento all'annualità in corso e alle successive, anche in relazione ai relativi oneri.
Alcune delle proposte di legge in esame Delega al Governodelegano il Governo ad adottare, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, un decreto legislativo:
Tra le ulteriori disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame si segnalano, in particolare:
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Normativa vigente
DISCIPLINA GENERALE
1. Normativa
Il
lavoro agile - disciplinato dagli artt. da 18 a 22 della
L. 81/2017 - viene definito come una
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:
La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto dall'art. 14 della L. 124/2015 (in attuazione del quale sono state emanate la
Direttiva n. 3 del 2017 e la
Circolare n. 1 del 2020).
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo che deve contenere:
L'accordo sul lavoro agile può essere a
tempo determinato o indeterminato.
Nel caso di accordo a
tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un
preavviso non inferiore a 30 giorni; il termine di preavviso è elevato a
90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un
lavoratore disabile (per consentirgli un'adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura).
La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell'accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore, in attuazione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda
. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze
.
Il
datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile, consegna a quest'ultimo e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'
informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Da parte sua, il
lavoratore
deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Per quanto concerne la
tutela contro gli infortuni (anche in itinere)
e le malattie professionali, viene innanzitutto disposto che l'
accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni rientrano tra gli atti soggetti da
comunicare obbligatoriamente al Centro per l'impiego territorialmente competente.
Viene poi specificato che il lavoratore ha
diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali:
Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio per il 2019 pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'
attività lavorativa in modalità agile, l'obbligo di dare
priorità alle richieste di esecuzione del lavoro (secondo la suddetta modalità) fatte
dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai
lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
Si segnala, inoltre, che il Decreto Rilancio (art. 263, c. 3-bis, D.L. 34/2020) ha istituito l'
Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. C
on DM del 4 novembre 2020, sono state definite la composizione e le funzioni dell'Osservatorio, mentre con DM del 20 gennaio 2021 si è provveduto alla nomina dei suoi componenti e dei membri della Commissione tecnica a supporto dell'Osservatorio stesso.
2. Linee guida per il lavoro agile nella P.A. Lo scorso dicembre 2021 sono state adottate le linee guida per la disciplina del lavoro agile nella PA. Nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, le suddette linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, con l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata. 3. Protocollo nazionale per il lavoro agile nel settore privato Lo scorso 7 dicembre 2021 è stato adottato il Protocollo nazionale del lavoro agile per il settore privato, che fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina posta dalla richiamata L. 81/2017 e degli accordi collettivi in essere, affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
IL LAVORO AGILE DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19
1. Lavoro agile nel settore pubblico Per quanto concerne specificamente l' attuazione del lavoro agile nel settore pubblico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l' art. 87 del decreto legge n. 18 del 2020 prevede la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e l'assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa.Inoltre, il richiamato articolo ha inizialmente disposto che, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile potesse essere applicato a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, costituendo la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali erano chiamate a limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (cfr. la direttiva n. 2 del 2020 e la circolare n. 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica). Tale ultima previsione è stata successivamente integrata e parzialmente modificata dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), con la finalità di adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. In particolare, l'articolo 263 del richiamato decreto Rilancio dispone che le amministrazioni pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021), possano ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Il richiamato art. 11-bis del D.L. 52/2021 ha altresì eliminato la soglia minima di ricorso al lavoro agile prevista in precedenza e che era pari al 50 per cento del personale (come specificato anche dal decreto ministeriale del 19 ottobre 2020) Come specificato dalla Circolare della funzione pubblica n. 3 del 2020, il richiamato art. 263 ha consentito quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale non adibito ad attività indifferibili ed urgenti e ha determinato il superamento dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020) della previsione di cui al comma 3 dell'articolo 87 del D.L. 34/2020 che esentava dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non fossero organizzabili in modalità agile. In coerenza con tale ultima previsione, l'art. 11-bis del D.L. 52/2021 specifica che le PA, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 87, co. 3, del D.L. 34/2020, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Viene inoltre disposto che tali previsoni si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.
1.1 Piano organizzativo del lavoro agile Il richiamato art. 263 del D.L. 34/2020 dispone che le pubbliche amministrazioni elaborano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa almeno il 15 per cento del personale (percentuale così ridotta dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021, in luogo dell'originario 60 per cento). Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha approvato, con decreto del 9 dicembre 2020 le Linee guida che indirizzano le pubbliche amministrazioni nella redazione del suddeto Piano. Sul punto, in base al monitoraggio effettuato attraverso il Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica, sono 54 su 162, pari al 33,3%, le amministrazioni statali che alla scadenza del 31 gennaio 2021 fissata dal "Decreto Rilancio" hanno pubblicato i POLA, Piani organizzativi del lavoro agile. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano (percentuale così ridotta dall'art. 11-bis del D.L. 52/2021, in luogo dell'originario 30 per cento). Inoltre, come specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la scadenza per la redazione del POLA è fissata al 31 gennaio per le amministrazioni diverse dagli enti locali, per i quali invece la tempistica di approvazione dei piani di programmazione è quella stabilita dall'art. 169 del Testo unico degli enti locali. Si segnala che il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) specifica che il lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni è svolto a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità e nel rispetto delle tempistiche previste. ll Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il monitoraggio dello stato di attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni finalizzato a verificarne a diffusione prima e dopo l'emergenza COVID-19 e, con DM del 4 novembre 2020, sono state definite la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni (istituito ai sensi dell'art. 263, co. 3-bis, del D.L. 34/2020), mentre con DM del 20 gennaio 2021 sono stati nominati i suoi componenti e i membri della Commissione tecnica a supporto dell'Osservatorio stesso che si è insediata in data 3 marzo 2021. Per approfondimenti relativi al lavoro da remoto in Italia nelle amministrazioni pubbliche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnala lo studio pubblicato dalla Banca d'Italia il 22 gennaio 2021.
1.2 Rientro al lavoro dei dipendenti pubblici Come previsto dal DPCM del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza. Le amministrazioni sono comunque chiamate ad assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Resta fermo che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai suddetti principi (ex art. 87, co. 4, del D.L. 18/2020). Le modalità per il rientro al lavoro dei dipendenti pubblici sono disciplinate da apposito decreto ministeriale, in attuazione del quale sono state adottate le relative linee guida riguardanti lo svolgimento del lavoro agile nel settore pubblico.
2. Lavoro agile nel settore privato Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 90, comma 4, del D.L 34/2020 dispone che, sino al 31 marzo 2022 - termine così prorogato, da ultimo, dal D.L. 221/2021 - , la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente. Inoltre, il medesimo articolo ha introdotto un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori del settore privato genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente. Tale diritto era riconosciuto sino al 14 settembre 2020 (come disposto dal D.L. 83/2020) a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore e che la modalità agile fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 90, c. 1, primo periodo, D.L. 34/2020). Sul tema, si segnala che il 7 dicembre 2021 è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato. Per approfondimenti relativi al lavoro da remoto in Italia nel settore privato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnala lo studio pubblicato dalla Banca d'Italia il 22 gennaio 2021.
3. Diritto al lavoro agile Il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile era riconosciuto, fino al 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili o immunodepressi, o con un familiare in tali situazioni (art. 39, c. 1 e 2-bis, D.L. 18/2020). Fino al 15 ottobre 2020 il suddetto diritto era riconosciuto anche in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (sulla base delle valutazioni dei medici competenti nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale) (art. 90, c. 1, secondo periodo, D.L. 34/2020), Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa era riconosciuta, sempre sino al 31 dicembre 2020, la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (art. 39, c. 2, D.L. 18/2020). Di seguito i casi di riconoscimento del diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile attualmente in vigore:
Si ricorda, infine, che il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è riconosciuto anche in favore del personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche (art. 32 D.L. 104/2020). |
Analisi di impatto di genereIn linea generale, come esplicitato dalla normativa in materia di lavoro agile (art. 18 L. 81/2017), la promozione e l'implementazione delle forme di lavoro agile all'interno dei rapporti di lavoro subordinato possono comportare una riduzione delle disuguaglianze di genere, essendo dirette, tra l'altro, ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tuttavia, come emerso anche da alcune recenti indagini (vedi infra), perché queste finalità siano effettivamente realizzate è necessario affrontare il tema della condivisione dei carichi di cura familiare, attraverso la previsione di misure volte ad un maggior equilibrio di genere nella suddivisione del lavoro domestico e di cura. Come è noto, la pandemia ha notevolmente incrementato l'utilizzo del lavoro agile, dando luogo ad effetti non sempre vantaggiosi per le donne. Anche la Relazione elaborata dal Gruppo di studio "Lavoro agile" - istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 13 aprile 2021, con il DM n. 87 del 2021 – che analizza gli effetti dello svolgimento dell'attività di lavoro in modalità di agile in vista della individuazione di soluzioni alle criticità emerse sia riguardo al settore privato che pubblico, evidenzia infatti che il diritto al lavoro agile dovrebbe spettare ad entrambi i genitori in quanto tale diritto non è configurabile come congedo, ma come una modalità flessibile di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata che dovrebbe permettere la conciliazione e la condivisione delle responsabilità genitoriali. La Relazione sottolinea infatti che, laddove il diritto a svolgere il lavoro in modalità agile continui ad essere concepito quale rimedio esclusivo di un solo genitore (per lo più della madre) in alternativa alla sua fruizione da parte dell'altro, "vi è il forte rischio di inevitabili diseguaglianze in danno delle lavoratrici, le quali si vedranno costrette a rinunciare al lavoro per svolgere le funzioni assistenziali". Un recente studio di Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) dal titolo "Vita, lavoro e Covid" ha evidenziato che, al culmine della pandemia nell'aprile 2020, le donne - in particolare con bambini minori di 12 anni – avevano difficoltà a trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita personale evidenziandosi un aumento del numero di persone che lavoravano da casa, con conseguente difficoltà nella gestione dei tempi di vita e di lavoro e un aumento dell'incidenza di ore di lavoro straordinarie. Le donne con figli minori di 12 anni hanno segnalato una maggiore difficoltà nel conciliare la vita con il lavoro rispetto agli uomini, come emerge dalla figura sottostante, dove le differenze più grandi tra uomini e donne con bambini piccoli emergono nelle risposte "difficile concentrarsi sul lavoro a causa della famiglia" e "la famiglia impedisce di dare tempo al lavoro".
Fonte: "Living, working and Covid-19", Eurofound
Anche da una indagine condotta dall'INPS sui suoi dipendenti tra agosto e settembre 2020 emerge che le donne hanno una propensione a lavorare in modalità agile inferiore rispetto agli uomini (il 27,9 per cento delle donne rispetto al 32,5 per cento degli uomini). Di seguito, due tabelle che rappresentano la differenza di percezione di genere tra aspetti positivi e negativi del lavoro agile. |