Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2022 - Volume III |
Riferimenti: | AC N.3424/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 501/4 volume III |
Data: | 25/01/2022 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
LEGGE DI BILANCIO 2022
Legge 30 dicembre 2021 n. 234
Volume III
Articolo 1, commi 527-750
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 474/4 - Volume III
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 501/4 - Volume III
Il presente dossier è articolato in cinque volumi:
§ Volume I – Articolo 1, commi 1-216;
§ Volume II – Articolo 1, commi 217-526;
§ Volume III - Articolo 1, commi 527-750;
§ Volume IV – Articolo 1, comma 751 - Articolo 22;
§ Volume V – Stati di previsione dei Ministeri.
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ID0016dvol3.docx
INDICE VOLUME I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Commi 2-4 (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)
Commi 5-7 (Differimento termini addizionali regionali e comunali).
Commi 8 e 9 (Esclusione Irap per le persone fisiche)
Commi 10 e 11 (Modifiche alla disciplina del patent box).
Comma 13 (Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)
Comma 24 (Esenzione bollo su certificazioni digitali)
Comma 25 (Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali)
Commi 26 e 27 (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)
Comma 28 lettere a)- e), g)-l) (Proroga Superbonus)
Comma 28, lettera f) (Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici)
Comma 30 (Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti)
Commi 31-36 (Controlli dell’Agenzia delle entrate).
Comma 37 (Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia)
Comma 38 (Proroga Bonus verde)
Comma 39 (Modifiche al bonus facciate)
Commi 40 e 41 (Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021)
Comma 43 (Fattori di conversione in energia primaria Superbonus)
Comma 44 (Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”)
Commi 47 e 48 (Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")
Comma 49 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
Commi 53-58 (Fondo di garanzia PMI)
Comma 59 (Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)
Commi 60 e 61 (Garanzia green)
Comma 62 (Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini)
Commi 63-69 (Fondo indennizzo risparmiatori)
Commi 70 e 71 (Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)
Commi 87 e 88 (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)
Commi 89 e 90 (Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)
Commi 91-93 (Modifiche alla normativa sull’APE sociale)
Commi 98-100 (Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Commi 103-118 (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)
Commi 119-121 (Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi)
Commi 122-130 (Fondo sociale per occupazione e formazione)
Commi 131-133 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)
Comma 134 (Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo)
Commi 135-136 (Fondo povertà educativa)
Comma 137 (Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri)
Comma 138 (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)
Commi 139-148 (Piano strategico nazionale per la parità di genere).
Commi 149 e 150 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)
Commi da 151-153 (Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione)
Comma 154 (Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi)
Comma 155 (Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani)
Comma 158 (Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila)
Commi 159-171 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)
Commi 172 e173 (Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia)
Comma 174 (Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili)
Comma 175 (Credito d’imposta Mezzogiorno)
Commi 176 e 177 (Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)
Comma 178 (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)
Commi 183 e 184 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)
Commi da 185-190 (Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)
Comma 215 (Contratto di espansione)
Comma 216 (Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione).
INDICE VOLUME II
Commi 217 e 218 (Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)
Commi 221 e 222 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)
Comma 239 (Sostegno in caso di maternità)
Commi da 240 -242 (Fondi per la formazione continua)
Commi 249-250 (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)
Commi 251-252 (Politiche attive per i lavoratori autonomi)
Commi 253-254 (Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)
Comma 258 (Incremento del Fondo sanitario nazionale)
Comma 259 (Incremento Fondo farmaci innovativi)
Comma 260 (Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica)
Comma 270 (Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative)
Comma 274 (Rafforzamento dell’assistenza territoriale)
Comma 275 (Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori)
Commi 276-279 (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid).
Commi da 281 a 286 (Limiti di spesa farmaceutica)
Comma 287 (Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici)
Comma 288 (Finanziamento aggiornamento LEA)
Comma 289 (Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)
Commi 293 e 294 (Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)
Commi 295-296 (Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA)
Comma 297 (Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)
Comma 298 (Contributo per le spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali)
Comma 300 (Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati)
Comma 301 (Fondo perequativo università non statali del Mezzogiorno)
Comma 302 (Cultura scientifica)
Comma 303 (Compensi e indennità spettanti a taluni organi delle istituzioni AFAM)
Comma 304 (Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM)
Comma 305 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)
Comma 306 (Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari)
Comma 307 (Misure volte a favorire la mobilità degli studenti universitari stranieri)
Comma 308 (Fondo per le dotazioni organiche delle istituzioni statali AFAM)
Comma 309 (Valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM).
Comma 310 (Fondo ordinario enti vigilati dal MUR)
Comma 311 (Fondo italiano per la scienza)
Comma 312 (Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate).
Comma 313 (Misure premiali in favore di enti pubblici di ricerca)
Comma 314 (Soppressione dell’Agenzia nazionale per la ricerca)
Commi 315-323 (Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR))
Comma 324 (Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR))
Comma 325 (Contrasto della Xylella fastidiosa)
Comma 326 (Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA)
Comma 328 (Contributo aggiuntivo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie)
Commi 329-338 (Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria)
Articolo1, commi 344-347 (Interventi relativi alla formazione delle classi)
Comma 348 (Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo )
Comma 350 (Sostegno della filiera dell’editoria libraria)
Comma 351 (Tax credit librerie)
Commi 353-356 (Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)
Commi 357-358 (Carta cultura per i diciottenni)
Commi 359-363 (Fondazioni lirico sinfoniche)
Commi 364 e 365 (Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)
Commi 366-372 (Fondo unico nazionale per il turismo)
Commi 373 e 374 (Banca dati strutture ricettive)
Commi 375-377 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria)
Commi 378 e 379 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)
Comma 380 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione).
Comma 381 (Cooperazione allo sviluppo)
Comma 382 (Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)
Comma 383 (Partecipazione dell’Italia al Conto speciale del Consiglio d’Europa)
Commi 384-387 (Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)
Comma 388 (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)
Comma 389 (Riduzione Fondo esigenze indifferibili)
Comma 390 (Profughi afghani: incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
Comma 391 (Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)
Comma 393 (Metropolitane nelle grandi aree urbane)
Comma 394 (Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)
Commi 395 e 396 (Contratto di programma RFI)
Comma 397 (Contratto di programma Anas)
Commi 400-402 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)
Commi 403 e 404 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)
Commi 407-414 (Messa in sicurezza strade)
Comma 415 (Rifinanziamento progettazione)
Commi 418 e 419 (Rifinanziamento Aree interne)
Comma 444-446 (Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia)
Comma 447 (Candidatura Roma Expo 2030)
Commi 449-450, 459-471 (Disposizioni in materia di eventi sismici)
Commi 451-458 (Agevolazioni fiscali sisma)
Comma 472 (Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)
Commi 473 e 474 (Finanziamento del Piano triennale per la lotta contro gli incendi)
Commi 478 e 479 (Fondo per il sostegno alla transizione industriale)
Commi 480-485 (Misura per il rifinanziamento bonus tv e decoder)
Commi 488-497 (Fondo italiano per il clima)
Commi 499-501 (Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)
Comma 502 (Ricerca contrasto specie esotiche invasive)
Comma 513 (Finanziamento per le emergenze ambientali)
Comma 514 (Semplificazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica)
Commi 515-519 (Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)
INDICE VOLUME III
Comma 527 (IVA agevolata per la cessione di bovini e suini)
Comma 528 (Misure a favore della filiera delle carni)
Commi 531 e 532 (Ponti e viadotti)
Comma 533 (Manutenzione scuole)
Commi 534-542 (Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)
Comma 563 (Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)
Commi 567-580 (Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana)
Commi 581 e 582 (Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)
Commi 590 e 591 (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)
Comma 592 (Modalità di riparto delle risorse relative ai LEP da assegnare agli enti locali)
Commi 593-596 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane).
Commi 597-603 (Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)
Commi 604 e 606 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
Comma 605 (Trattamento economico accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate)
Comma 608 (Disposizioni in materia di ufficio del processo)
Commi 609-611 (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)
Comma 613 (Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici)
Commi 614 e 615 (Incremento del ruolo organico della magistratura)
Comma 616 (Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)
Comma 621 (Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure")
Comma 625 (Modifiche al TU spese di giustizia)
Comma 627 (Fondo esigenze indifferibili)
Comma 628 (Incremento dotazione Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU)
Commi 629-633 (Disposizioni in materia di magistratura onoraria).
Commi 634 e 635 (Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)
Commi da 637 a 644 (Conclusione del cashback)
Comma 645 (Sgravio contributivo apprendisti)
Comma 646 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici).
Comma 648 (Contratti a termine del Ministero dell’interno)
Comma 649 (Finanziamento al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)
Comma 650 (Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il COVID-19)
Commi 651 e 652 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)
Comma 653 (Inapplicabilità verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento)
Commi 654 e 655 (Disposizioni finanziarie)
Commi 656 e 657 (Abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021)
Commi 658-659 (Misure a sostegno dell'industria del tessile)
Commi 661-667 (Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza)
Comma 668 (Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)
Commi 669 e 670 (Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
Commi 671-674 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)
Commi 675 e 676 (Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente)
Comma 677 (Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
Commi 678-680 (Fondo per progetti di coabitazione di anziani)
Commi 687-689 (Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
Comma 690 (Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS)
Commi 691-694 (Sanità militare)
Comma 696 (Apprendistato Agenzia Industrie Difesa)
Commi 697 e 698 (Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali)
Comma 699 (Risorse per i campionati europei di nuoto)
Commi 700-703 (Fondi per la produzione artigiana, della ceramica e del Vetro di Murano)
Commi 704 e 705 (Disposizioni concernenti la fauna selvatica)
Commi 706 e 707 (Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi)
Comma 713 (Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
Comma 714 (Fondo venture capital)
Commi 715-717 (Partecipazione al capitale della Banca d’Italia)
Comma 718 (Misure per le società d'investimento immobiliare quotate)
Commi 719 (Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)
Commi 720-726 (Riordino della disciplina sul tirocinio)
Commi 727-729 (Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)
Comma 730 (Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro)
Comma 731 (Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)
Commi 732 e 733 (Consiglio nazionale dei giovani)
Commi 734 e 735 (Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)
Comma 736 (Contributo a favore dell’Unione italiana ciechi)
Comma 737 (Credito d'imposta per le spese relative alla fruizione dell'attività fisica adattata)
Comma 739 (Contributo a favore dell’Anfass)
Comma 740 (Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport)
Commi 741 e 742 (Contributo per il Giro d’Italia Giovani Under 23 del 2022)
Comma 743 (IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
Comma 745 (Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)
Comma 746 (Fondo per la crescita sostenibile)
Comma 747 (Contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
Comma 748 (Fondo malattie rare della retina)
Comma 750 (Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla)
INDICE VOLUME IV
Commi 752 e 753 (Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti)
Comma 754 (Abrogazione compiti Agenas in materia di screening neonatali)
Comma 757 (Fondo malattie croniche intestinali)
Comma 758 (Contributo all'Accademia Vivarium novum)
Comma 759 (Associazione dell’Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo)
Comma 760 (Stabilizzazione del personale del CREA)
Commi 761 e 762 (Contributo alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)
Comma 763 (Misure fiscali a sostegno della ricerca)
Comma 764 (Xylella fastidiosa reimpianti)
Comma 765 (Scuole di servizio sociale)
Comma 766 (Scuola per l'Europa di Parma)
Comma 767 (Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario)
Comma 770 (Interventi per la continuità didattica nelle scuole statali situate nelle piccole isole)
Commi 774-778 (Fondo per la diffusione della cultura della legalità)
Commi 779 e 907, primo periodo (Risorse per la Capitale italiana della cultura 2023)
Comma 780 (Archi romani antichi)
Comma 783 (Contributo in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana)
Comma 784 (Contributo alla Fondazione EBRI)
Commi 785-791 (Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale)
Commi 792-796 (Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)
Comma 797 e 798 (Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici)
Commi 799-801 (Fondazioni lirico sinfoniche)
Comma 802 (Contributi straordinari ad associazioni musicali)
Commi 804-806 (Celebrazioni di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino")
Comma 807 (Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)
Comma 812 (Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili)
Commi 813 e 814 (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi a Mantova)
Comma 815 (Finanziamento del Fondo salva-opere)
Comma 816 (Sostegno al TPL della Città di Venezia)
Comma 819 (Modifica al Regio Decreto n. 262 del 1942 in materia di appalti)
Comma 820 (Rifinanziamento Fondo rotativo progettualità)
Comma 821 (Produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti)
Comma 822 (Commissario straordinario bob Cortina)
Comma 823 (Misure per il completamento della carta geologica d’Italia)
Commi 824 e 825 (Fondo pratiche sostenibili)
Commi 826 e 827 (Fondo valorizzazione prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)
Comma 830 (Potenziamento dei controlli ambientali)
Comma 839 (Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)
Commi 842 e 843 (Contributo per la promozione dei territori locali)
Comma 856 (Personale del Ministero dello sviluppo economico)
Commi 863 e 864 (Misure per il rafforzamento di SIN S.p.A.)
Commi 868 e 869 (Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)
Comma 872 (Risorse destinate ai territori di Limbadi e Nicotera)
Commi 873 e 874 (Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive)
Commi 875-877 (Contributo a comuni siciliani per la gestione sanitaria dei flussi migratori)
Comma 878 (Interventi relativi al Ministero dell’istruzione)
Comma 879 (Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)
Comma 880 (Interventi per l'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo)
Comma 881 (Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN)
Comma 882 (Retribuzione di risultato dirigenti ENAC)
Comma 883 (Disposizioni in favore del Comune di Verduno)
Commi 884 e 885 (Reclutamento e formazione della carriera prefettizia)
Commi 890-892 (Economia sociale)
Commi 893-895 (Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus)
Commi da 896 a 898 (Fondazione Anna Milanese; Istituto Campana; Centro Studi Salvo d'Acquisto)
Comma 899 (Accademia Galileiana di scienze, lettere e arti)
Comma 900 (Biblioteca Italiana per Ipovedenti "B.I.I. ONLUS" di Treviso)
Comma 901 (Autorizzazione di spesa per l’Istituto comprensivo P. P. Mennea di Barletta)
Commi 902-905 (Autorizzazioni di spesa destinate a vari Istituti)
Comma 906 (Strada provinciale Valle Brembilla)
Comma 907, secondo periodo (Stanziamento in favore della Fondazione Versiliana)
Comma 908 (Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)
Commi 909-911 (Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture)
Comma 912 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)
Comma 913 (Estensione termine cartelle di pagamento)
Comma 914 (Disciplina del microcredito)
Commi 915 e 916 (Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori)
Commi 917-922 (Misure in materia di personale del CONI)
Commi 923-924 (Sospensione termini società e federazioni sportive)
Comma 925 (Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)
Commi 945-951 (Fondazione Biotecnopolo di Siena)
Comma 952 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)
Commi 953-955 (Continuità territoriale)
Comma 957 (Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola)
Comma 958 (Misure per l’immissione in ruolo di docenti)
Comma 960 (Disposizioni in materia di collaboratori scolastici)
Comma 961 (Assunzioni Forze di Polizia e Vigili del fuoco)
Comma 962 (Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica)
Comma 963 (Fondo per i cammini religiosi)
Comma 965 (Impianti per la ventilazione meccanica controllata nelle scuole statali)
Comma 966 (Autorità sistema portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale )
Comma 968 (Contributo in favore della Associazione DONNEXSTRADA)
Comma 969 (Lavoratori fragili)
Comma 970 (Controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi)
Comma 971 (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)
Comma 973 (Contributo a favore dell'INDIRE)
Comma 974 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).
Comma 975 (Contributo per l’Istituto Affari internazionali di Roma)
Comma 977 (Programma di interventi per i territori del Mezzogiorno)
Commi 978 e 979 (Disposizioni in materia di camere di commercio)
Commi 980-984 (Disposizioni in materia di animali da pelliccia)
Commi 985-987 (Accisa sulla birra)
Comma 990 (Contributo al Comune di Trieste)
Comma 991 (Misure per la tutela e valorizzazione di Cividale del Friuli)
Commi 992-994 (Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale).
Commi 996- 998 (Disposizioni per il settore marittimo)
Comma a 999 (Scuola politecnica - Polo ingegneria Great Campus)
Commi 1000-1001 (Tutela legale e responsabilità civile verso terzi).
Comma 1002 (Accordo culturale Italia e Germania)
Comma 1003 (Incremento del Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Commi 1004-1005 (Convenzione in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania
Comma 1006 (Enti sportivi operanti nella provincia autonoma di Bolzano)
Commi 1007-1008 (Autorizzazioni di spesa per interventi culturali in provincia di Como)
Commi 1009 e 1010 (Centro merci di Alessandria)
Comma 1012 (Contributo ad associazioni combattentistiche)
Comma 1013 (Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE)
SEZIONE II – APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Articoli 18 e 19 (Quadri generali riassuntivi)
Articolo 20 (Disposizioni diverse)
Articolo 21 (Clausola di salvaguardia)
Articolo 22 (Entrata in vigore)
Oggetto |
A.S. 2448 |
Testo 5a Commissione |
A.C. 3424 |
SEZIONE I |
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Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
|
1 |
Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche |
2 |
|
2-4 |
Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche |
|
2-bis |
5-7 |
Esclusione IRAP per le persone fisiche |
|
2-ter |
8-9 |
Modifiche alla disciplina del Patent box |
|
2-quater |
10-11 |
Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax |
3 |
|
12 |
Aliquota iva del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili |
4 |
|
13 |
Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione |
5 |
|
14-23 |
Esenzione bollo su certificazioni digitali |
6 |
|
24 |
Proroga della detassazione ai fini irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli |
7 |
|
25 |
Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR. Piani di risparmio |
8, co 1 |
8, co 1 e co. 1-bis |
26-27 |
Proroghe: Superbonus fiscale |
9, co. 1, lett. a)-e-bis) |
9, co. 1, lett. a), c-bis), d-bis), d-quater), e-bis) |
28, lett. a-e), lett. g-l) |
Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici |
|
9, co. 1, lett. d-bis), e co. 1-bis |
28, lett. f) |
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1, co 1, lett. b) del DL 157/2021) |
9, co. 2, lett. a) e b) |
9, co. 2, lett. a-b e bis) |
29 |
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (ex art. 2 del DL 157/2021) |
|
9, co. 2-bis |
30 |
Controlli dell'Agenzia delle entrate (ex art. 3 del DL 157/2021) |
|
9, co. 2-ter - 2-octies |
31-36 |
Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia |
9, co. 3 |
|
37 |
Bonus verde |
9, co. 4 |
|
38 |
Bonus facciate |
9, co. 5 |
|
39 |
Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021 con salvezza degli effetti. |
|
9, co. 5-bis e 5-ter |
40-41 |
Detrazioni per barriere architettoniche |
|
9, co. 5-bis |
42 |
Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del Superbonus |
|
9-bis |
43 |
Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0» |
10, co. 1 |
|
44 |
Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative |
10, co. 2 |
|
45 |
Credito imposta PMI |
|
10, co 2-bis |
46 |
Rifinanziamento della misura “nuova Sabatini” |
11 |
|
47-48 |
Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese |
12, co. 1 |
|
49 |
Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE |
13 |
|
50 |
Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia |
|
13-bis |
51-52 |
Fondo di garanzia per le PMI |
14 |
|
53-58 |
Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese |
15 |
|
59 |
Garanzia a favore di progetti del green new deal |
16 |
|
60-61 |
Proroga dell’operatività straordinaria del cosiddetto fondo Gasparrini |
17 |
|
62 |
Attività Fondo indennizzo risparmiatori |
|
17-bis e 17-ter |
63-69 |
Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese |
18 |
|
70-71 |
Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale |
19 |
|
72 |
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l’impiego |
20-22 |
|
73-86 |
Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata |
23 |
|
87-88 |
Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi |
24 |
|
89-90 |
Modifica della normativa sull’APE sociale |
25 |
|
91-93 |
Opzione donna |
26 |
|
94 |
Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco |
27, co. 1-2 |
|
95-97 |
Armonizzazione trattamenti quiescenza Vigili del fuoco |
27, co. 3-7 |
|
98-100 |
Applicazione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 |
28 |
|
101-102 |
Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti |
29 |
|
103-118 |
Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi. Riduzione contributi lavoratori |
30, co. 1 e 2 |
co. 2-bis |
119-121 |
Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione |
31 |
|
122-130 |
Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria |
32 |
|
131-133 |
Congedo di paternità |
33 |
|
134 |
Fondo per il contrasto della povertà educativa |
34 |
|
135-136 |
Decontribuzione per le lavoratrici madri |
35 |
|
137 |
Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere |
36 |
|
138 |
Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere |
37 |
|
139-148 |
Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere |
38 |
|
149-150 |
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile |
39, co. 1-3 |
|
151-153 |
Misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi |
39, co. 4 |
|
154 |
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani |
40 |
|
155 |
Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni |
41 |
|
156-157 |
Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila |
42 |
|
158 |
Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza |
43 |
|
159-171 |
Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia |
44 |
|
172-173 |
Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili |
45 |
|
174 |
Credito d'imposta per il Mezzogiorno |
46 |
|
175 |
Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità |
47 |
|
176-177 |
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità |
48 |
|
178 |
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità |
49, co. 1-2 |
|
179-180 |
Rifinanziamento per iniziative per persone con disturbi autistici |
|
49, co. 2-bis - 2-quater |
181-182 |
Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità |
50 |
|
183-184 |
Agevolazioni per lo sviluppo dello sport. Attività sportive universitarie |
51 |
51, co. 3-bis e 3-ter |
185-188 |
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria |
da 52 a 65 STRALCIATI 58, 59, 64 |
|
191-203 |
Fondi di solidarietà bilaterali e FIS |
da 66 a 71 e 75 |
|
204-214 e 219-220 |
Contratto di espansione |
72 |
|
215 |
Disposizioni transitorie |
73 |
|
216 |
Estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca |
74 |
|
217-218 |
Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI |
76 |
|
221-222 |
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL |
77 |
|
223 |
Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva |
|
77-bis |
224-238 |
Sostegno in caso di maternità |
78 |
|
239 |
Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua |
79 e 80 |
|
240-242 |
Misure di incentivo in relazione ad alcune fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria e Norme in materia di apprendistato professionalizzante per le medesime fattispecie |
81 e 82 |
|
243-248 |
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale |
83 |
|
249-250 |
Politiche attive per i lavoratori autonomi |
84 |
|
251-252 |
Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori |
85 |
|
253-254 |
Finanziamento del fondo di integrazione salariale |
86 |
|
255-256 |
Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali |
87 |
|
257 |
Incremento Fondo sanitario nazionale |
88, co. 1 |
|
258 |
Incremento Fondo farmaci innovatiti |
88, co. 2 |
|
259 |
Incremento risorse farmaci specializzazione medica |
88, co. 3 |
|
260 |
Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 |
89 |
|
261 |
Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto emergenza epidemiologica COVID-19 |
|
89-bis |
262 |
Risorse per vaccini anti SARS-COV-2 |
90, co. 1 STRALCIATO co. 2 |
|
soppresso |
Edilizia sanitaria |
91 |
|
263-267 |
Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario |
92, co. 1, 2 e 3 |
|
268-269 e 271 |
Cure palliative |
|
92, co. 2-bis |
270 |
Personale 118 |
|
92, co. 3-bis e 3-ter |
272-273 |
Potenziamento assistenza territoriale |
93, co. 1 |
|
274 |
Finanziamento a sostegno delle attività della lega italiana per la lotta contro i tumori |
93, co. 2 |
|
275 |
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233 |
93, co. 3 STRALCIATO |
|
|
Disposizioni in materia di liste di attesa |
94 |
|
276-279 |
Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato |
95 |
|
280 |
Tetti di spesa farmaceutica |
96 |
|
281-286 |
Tetti di spesa per dispositivi medici |
97 |
|
287 |
Aggiornamento LEA |
98 |
|
288 |
Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN |
99 |
|
289 |
Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del dl 73/2021 |
100 |
|
290-292 |
Indennità di pronto soccorso |
101 |
|
293-294 |
Proroga delle unità speciali di continuità assistenziale - USCA |
102 |
|
295-296 |
Fondo Finanziamento Ordinario Università |
103, co. 1 |
|
297 |
Contributo alle spese sanitarie degli studenti fuori sede |
|
103, co. 1-bis |
298 |
Strumenti digitali per la didattica |
|
103, co. 1-ter |
299 |
Fondo per i collegi di merito |
103, co. 2 |
|
300 |
Fondo perequativo università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno |
|
103, co. 2-bis |
301 |
Cultura scientifica |
103, co. 3 |
|
302 |
Compensi membri cda AFAM |
103, co. 4 |
|
303 |
Istituzioni artistiche e musicali. Nucleo di valutazione |
103, co. 5 |
|
304 |
Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera |
|
103, co. 5-bis |
305 |
Erasmus plus |
|
103, co. 5-ter |
306 |
Associazione UNI Italia |
|
103, co. 5-quater |
307 |
Assunzioni istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica |
103, co. 6 |
|
308 |
Personale AFAM |
103, co. 7 |
|
309 |
Fondo ordinario enti vigilati dal MUR |
104, co. 1 |
|
310 |
Fondo italiano per la scienza |
104, co. 2 |
|
311 |
Fondo per la ricerca industriale |
104, co. 3 |
|
312 |
Sostegno e promozione attività degli enti pubblici ricerca |
104, co. 4 |
|
313 |
Agenzia nazionale ricerca |
104, co. 5 |
|
314 |
Piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche – C.N.R.) |
105 |
|
315-323 |
Attività enti pubblici di ricerca |
|
105, co 9-bis e 9-ter |
324 |
Contrasto della Xylella fastidiosa |
106, co. 1 |
|
325 |
Proroga personale scolastico COVID |
107 |
|
326 |
Valorizzazione della professionalità dei docenti |
108 |
|
327 |
Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie |
|
108-bis |
328 |
Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria |
109, co. 1-10 |
|
329-338 |
Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici |
110 |
|
339-342 |
Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi |
111 |
|
343 |
Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose |
112 |
|
344-347 |
Fondo cinema |
113, co. 1 |
|
348 |
Fondo cultura |
113, co. 2 |
|
349 |
Fondo biblioteche |
113, co. 3 |
|
350 |
Tax credit per le librerie |
114 |
|
351 |
Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET |
115 |
|
352 |
Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne |
116 |
|
353-356 |
App18-Bonus cultura per i diciottenni |
117 |
|
357-358 |
Fondazioni lirico sinfoniche |
118, co. 1-5 |
|
359-363 |
Potenziamento e adeguamento degli immobili degli archivi di stato |
119 |
|
364-365 |
Fondo unico nazionale per il turismo |
120 |
|
366-372 |
Banca dati delle strutture ricettive |
121 |
|
373-374 |
Fondo editoria |
122 |
|
375-377 |
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali |
123 |
|
378-379 |
Incremento del fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione |
124 |
|
380 |
Cooperazione allo sviluppo |
125 |
|
381 |
Partecipazione italiana ad expo Osaka 2025 |
126 |
|
382 |
Partecipazione italiana al conto speciale CEDU |
127, co. 1 |
|
383 |
Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale |
127, co. 2-5 |
|
384-387 |
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa |
128 |
|
388 |
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione |
|
|
389 |
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo |
129 |
|
390 |
Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS |
130 |
|
391 |
Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni |
131 |
|
392 |
Metropolitane nelle grandi aree urbane |
132 |
|
393 |
Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica |
133 |
|
394 |
Contratto di programma RFI |
134, co. 1-2 |
|
395-396 |
Contratto di programma ANAS |
135 |
|
397 |
Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici |
136 |
|
398-399 |
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali |
137 |
|
400-402 |
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali (Cispadana) |
138 |
|
403-404 |
Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane |
139 |
|
405-406 |
Messa in sicurezza strade |
140 |
|
407-414 |
Rifinanziamento progettazione |
141, co. 1 |
|
415 |
Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici |
142 |
|
416 |
Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad |
143 |
|
417 |
Rifinanziamento Aree interne |
144 |
|
418-419 |
Giubileo 2025 |
145 |
|
420-443 |
Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d’Italia |
146, co. 1-2 |
146, co. 2-bis |
444-446 |
Candidatura di Roma per l’Expo 2030 |
147 |
|
447 |
Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale |
148 |
|
448 |
Eventi sismici |
149, co. 1-12 |
149, co. 1-2 e 3-15 |
449-450 e 459-471 |
Agevolazioni fiscali sisma |
|
149, co. da 2-bis a 2-decies |
451-458 |
Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico |
150 |
|
472 |
Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi |
151 |
|
473-474 |
Ammodernamento parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza |
152 |
|
475-477 |
Fondo sostegno transizione industriale |
153 |
|
478-479 |
Misura di rifinanziamento bonus TV e decoder |
|
153-bis |
480-485 |
Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell’automobile |
|
153-ter |
486-487 |
Fondo Italiano per il Clima |
154 |
|
488-497 |
Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico |
155 |
|
498 |
Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo |
156 |
|
499-501 |
Ricerca contrasto specie esotiche invasive |
157 |
|
502 |
Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas |
158 |
|
503-512 |
Finanziamento per le emergenze ambientali |
159, co. 1 |
|
513 |
Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica |
159, co. 2 |
|
514 |
Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo |
160 |
|
515-519 |
Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 |
161 |
|
520 |
Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare |
162 |
|
521-526 |
IVA agevolata per la cessione di bovini e suini |
163 |
|
527 |
Filiere delle carni |
|
163, co. 1-bis |
528 |
Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-guardia costiera |
164 |
|
529 |
Attuazione strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 |
165 |
|
530 |
Ponti e viadotti |
166 |
|
531-532 |
Manutenzione scuole |
167 |
|
533 |
Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti |
168, co. 1-9 |
|
534-542 |
Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi |
169, co. 1-17 |
|
543-559 |
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria |
169, co. 18 |
|
560 |
Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane |
170 |
170, co. 1 |
561 |
Personale delle province e delle città metropolitane per l’attuazione del PNRR |
|
170, co. 1-bis |
562 |
Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido |
171 |
|
563 |
Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili |
172 |
|
564 |
Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna |
173 |
|
565-566 |
Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane |
|
173-bis |
567-580 |
Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche |
174 |
|
581-582 |
Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali |
175 |
|
583-587 |
Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione |
176 |
|
588 |
Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori |
177, co. 1 |
|
589 |
Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali |
178 |
|
590-591 |
Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali |
179 |
|
592 |
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane |
180 |
|
593-596 |
Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali |
181 |
|
597-603 |
Disposizioni in materia di trattamento accessorio |
182, co. 1 e 1-ter |
|
604 e 606 |
Trattamento economico accessorio Forze di polizia e Forze armate |
|
182, co. 1-bis |
605 |
Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione |
183, co. 1 |
|
607 |
Disposizioni in materia di ufficio del processo |
|
183-bis |
608 |
Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali |
184 |
|
609-601 |
Ordinamento professionale |
185 |
|
612 |
Risorse per la formazione |
186 |
|
613 |
Incremento del ruolo organico della magistratura |
187 |
|
614-615 |
Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso |
188 |
|
616 |
Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici |
|
188-bis |
617-618 |
Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 |
189 |
|
619 |
Strade sicure |
190 |
|
620 |
Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure" |
|
190-bis |
621 |
Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali |
191 |
|
622-624 |
Contributo unificato |
192 |
|
625 |
Tabelle A e B |
193 |
|
626 |
Fondo esigenze indifferibili |
194 |
|
627 |
Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU |
195 |
|
628 |
Magistratura onoraria |
196 |
|
629-633 |
Regolazione contabile sovvenzioni Tesoro/Poste |
197 |
|
634-635 |
Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 |
198 |
|
636 |
Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (Conclusione del programma cashback) |
199, co. 1-8 |
|
637-644 |
Contratti di apprendistato |
|
199, co. 8-bis e 8-ter |
645 |
Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici |
|
199, co. 8-bis |
646 |
Progetto pilota della Comunità di Sant’Egidio |
|
199, co. 8-ter |
647 |
Contratti a termine del Ministero dell’interno (cittadini stranieri non comunitari) |
|
199, co. 8-bis e 8-ter |
648 |
Finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali |
|
199-bis, co 1 |
649 |
Incremento fondo vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 |
|
199-bis, co. 2 |
650 |
Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia |
|
199-bis, co. 3 e 4 |
651-652 |
Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 |
|
199-bis, co. 5 |
653 |
Disposizioni finanziarie |
|
199-bis, co. 6 e 7 |
654-655 |
Abrogazione DL 209/2021 |
|
199-bis, co. 8 e 9 |
656-657 |
Misure a sostegno dell'Industria tessile |
|
13-bis |
658-659 |
Fondo per le attività di formazione certificazione parità di genere |
|
36-bis |
660 |
Centri per il recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere |
|
36-bis |
661-667 |
Risorse per Centri antiviolenza e case rifugio |
|
38-bis |
668 |
Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
|
38-bis |
669-670 |
Cyberbullismo |
|
38-bis |
671-674 |
Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente |
|
40-bis |
675-676 |
Fondo per le non autosufficienze |
|
43-bis |
677 |
Fondo per progetti di cohousing |
|
50-bis |
678-680 |
Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario |
|
51-bis |
681-682 |
Terzo Settore |
|
51-bis |
683 |
Istituzione di un Fondo per i Test di Next- Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori |
|
93-bis |
684-686 |
Disturbi di nutrizione e alimentazione |
|
98-bis |
687-689 |
Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS |
|
102-bis |
690 |
Sanità militare |
|
102-bis, co. 1-4 e 4-bis |
691-694 |
Pesonale italiano a Gibuti |
|
102-bis, co. 5 |
695 |
Apprendistato Agenzia industrie difesa |
|
102-bis, co. 6 |
696 |
Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche |
|
108-bis |
697-698 |
Campionati di nuoto Roma 2022 |
|
146-bis |
699 |
Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché oer il sostegno alla ceramica artistica tradizionale |
|
153-bis |
700-703 |
Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino contraccettivo GonaCon |
|
157-bis |
704-705 |
Proroga di disposizioni di esonero CUP/Tosap e Cosap |
|
199-bis |
706-707 |
Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta |
|
6-bis |
708 |
Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 del D.L. 149/2013 |
|
7-bis |
709-710 |
Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 |
|
8-bis |
711 |
Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale |
|
9-bis |
712 |
Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua |
|
10-bis |
713 |
Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese |
|
12, co. 1-bis |
714 |
Capitale della Banca d'Italia |
|
13-bis |
715-717 |
Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate |
|
15-bis |
718 |
Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari |
|
25-bis |
719 |
Riordino della disciplina sul tirocinio |
|
30-bis |
720-726 |
Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS |
|
32-bis |
727-729 |
Disposizioni in materia di imposta di registro |
|
39-bis |
730 |
Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento |
|
39-bis |
731 |
Consiglio nazionale dei giovani |
|
41-bis |
732-733 |
Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali |
|
43-bis |
734-735 |
Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità |
|
48-bis |
736 |
Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità |
|
50-bis |
737 |
Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS |
|
50-bis |
738 |
Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas |
|
50-bis |
739 |
Autorizzazione di spesa sport per disabili (ex Special Olympics Italia) |
|
50-bis |
740 |
Ciclismo italiano |
|
51, co. 5-bis - 5-quater |
741-742 |
IMU estero |
|
51-bis |
743 |
Struttura di accoglienza dell'Associazione ''La Casa di Leo" |
|
199-bis |
744 |
Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria |
|
51-bis |
745 |
Fondo per la crescita sostenibile |
|
85-bis |
746 |
Ospedale Bambin Gesù |
|
88, co. 1-bis |
747 |
Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina |
|
88-bis |
748 |
''LAD Project'' (oncologia pediatrica) |
|
92, co. 2-bis |
749 |
Finanziamento a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla |
|
93-bis |
750 |
Attribuzione risorse società Biogem (ricerca oncologica) |
|
99, co. 1-bis |
751 |
Interventi perequativi Ministero della Salute |
|
101, co. 2-bis e 2-ter |
752-753 |
Interventi relativi agli screening neonatali |
|
102-bis |
754 |
Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario |
|
102-bis |
755-756 |
Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita |
|
102-bis |
757 |
Accademia Vivarium novum |
|
104, co. 3-bis |
758 |
Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) |
|
104, co. 3-ter |
759 |
Ricerca nel settore agroalimentare |
|
104, co 5-bis |
760 |
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni. |
|
104, co 5-bis e 5-ter |
761-762 |
Misure fiscali a sostegno della ricerca |
|
104-bis |
763 |
Reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa |
|
106, co. 1-bis |
764 |
Scuole di servizio sociale |
|
107, co. 1-bis |
765 |
Scuole europee |
|
108, co. 2-bis |
766 |
Procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni |
|
173-bis |
767 |
Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica |
|
108, co. 2-sexies |
768 |
Procedure concorsuali Min istruzione |
|
108, co. 2-septies |
769 |
Misure per le scuole situate nelle piccole isole |
|
111-bis |
770 |
Promozione della lingua e cultura italiana all'estero |
|
112, co. 4-bis - 4-quater |
771-773 |
Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università |
|
112-bis |
774-778 |
Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura |
|
113, co 3-bis -3-ter |
779 |
Fondo Archi romani antichi d'Italia |
|
113, co. 3-bis |
780 |
Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale di Imola |
|
113, co. 3-bis |
781 |
Festival Internazionale della Musica MITO |
|
113, co 3-bis e- 3-quater |
782 |
Enciclopedia italiana |
|
113, co 4-quater |
783 |
Fondazione EBRI |
|
113-bis, co. 1 |
784 |
Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale |
|
113-bis, co. 2-8 |
785-791 |
Centenario della morte di G. Puccini |
|
113-bis |
792-796 |
Carnevali storici |
|
116-bis |
797-798 |
Fondazioni lirico sinfoniche |
|
118, co. 5-bis-5-quater |
799-801 |
Associazioni musicali |
|
118-bis |
802 |
Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia |
|
124-bis |
803 |
Celebrazione del pittore Pietro Vannucci "il Perugino" |
|
124-bis |
804-806 |
Ulteriori interventi cooperazione allo sviluppo |
|
125-bis |
807 |
Fondo difesa cibernetica |
|
128-bis |
808 |
Proroga incentivi riqualificazione elettrica veicoli e sistema ETRMS |
|
131, co 1-bis - 1-quinquies |
809-811 |
Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili |
|
131, co. 1-bis e 1-ter |
812 |
Eventi atmosferici calamitosi provincia di Mantova |
|
131-bis |
813-814 |
Fondo salva opere |
|
136-bis |
815 |
Sostegno al trasporto pubblico locale di Venezia |
|
131-bis |
816 |
Manutenzione straordinaria strutture Vertice G8 |
|
131-bis |
817-818 |
Modifica al RD 262/1942 (appalti) |
|
131-bis |
819 |
Spesa per investimenti pubblici |
|
141, co. 1-bis |
820 |
Usi delle acque per approvvigionamento potabile |
|
142, co. 1-bis |
821 |
Commissario straordinario bob Cortina |
|
146, co. 1-bis |
822 |
Carta geologica d'Italia |
|
150-bis |
823 |
Fondo buone pratiche |
|
153-bis, co. 1, 2 |
824-825 |
Fondo transizione ecologica della ristorazione presso il MIPAAF |
|
153-bis, co. 3-4 |
826-827 |
Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria |
|
154-bis |
828-829 |
Potenziamento controlli ambientali |
|
155-bis |
830 |
Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari |
|
156-bis |
831-834 |
Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone |
|
157-bis |
835-838 |
Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale |
|
159-bis |
839 |
Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti |
|
159-bis |
840-841 |
Contributo per la promozione dei territori locali |
|
162-bis |
842-843 |
Commissario EIPLI |
|
165-bis |
844-845 |
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia |
|
165-bis |
846-855 |
Personale MISE (novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019) |
|
183-bis, co. 2 |
856 |
Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali |
|
165-bis |
857-858 |
Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori |
|
165-bis |
859-862 |
Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a. |
|
165-bis |
863-864 |
Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche |
|
165-bis |
865-867 |
Sostegno alle eccellenze della gastronomia |
|
165-bis |
868-869 |
Sostegno impianti ippici |
|
165-bis |
870-871 |
Finanziamento comune di Nicotera |
|
168, co. 9-bis |
872 |
Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive |
|
170-bis |
873-874 |
Contributo comuni siciliani flussi migratori |
|
173-bis |
875-877 |
Strutture territoriali Ministero dell'istruzione |
|
174-bis |
878 |
Contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti |
|
177, co. 1 |
879 |
Emergenza cimiteriale comune di Palermo |
|
180-bis |
880 |
Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN |
|
182-bis |
881 |
Retribuzione di risultato dirigenti ENAC |
|
183, co. 1-bis |
882 |
Ospedale Alba-Bra nel Comune di Verduno |
|
183-bis |
883 |
Carriera prefettizia |
|
186-bis |
884-885 |
Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
|
186-bis |
886-888 |
Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri |
|
186-bis |
889 |
Fondo economia sociale |
|
195-bis |
890-892 |
Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus |
|
196-bis |
893-895 |
Contributi a varie istituzioni |
|
199, co. 8-bis - 8-quinquies |
896-898 |
Accademia Galileiana delle scienze |
|
199, co. 8-bis |
899 |
Biblioteca italiana ipovedenti |
|
199, co. 8-bis |
900 |
Istituto "P- Mennea" |
|
199, co. 8-bis |
901 |
Contributi a vari enti (Istituto Filippo Cremonesi; Franco Zeffirelli onlus; Fondazione De Gasperi; Chiesa di S. Pietro in Colle a Caldiero) |
|
199-bis |
902-905 |
Strada provinciale Valle Brembilla |
|
199-bis |
906 |
Stanziamenti per Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura |
|
199-bis, co. 1 |
907, primo per. |
Fondazione Versiliana |
|
199-bis, co. 2 |
907, secondo per. |
Treno della memoria |
|
art. 199-bis |
908 |
Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture |
|
199-bis |
909-911 |
Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI” |
|
8, co. 1-bis |
912 |
Estensione maggior termine cartelle di pagamento |
|
8, co. 2-bis |
913 |
Microcredito |
|
14-bis |
914 |
Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori |
|
17-bis |
915-916 |
Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI |
|
51-bis |
917-922 |
Misure fiscali in favore del settore sportivo |
|
51-bis |
923-924 |
Autorità garante infanzia e adolescenza |
|
92-bis |
925 |
Ospedale Bambino Gesù e strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta |
|
101-bis |
926 |
Adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di infortunio |
|
102-bis |
927-944 |
Fondazione Biotecnopolo di Siena |
|
104-bis |
945-951 |
Infrastrutture stradali (Milano Cortina 2026) |
|
137-bis |
952 |
Continuità territoriale |
|
139-bis |
953-955 |
Valutazione apprendimenti ed esami di Stato a.s. 2021/22 |
|
112-bis, co. 1 |
956 |
Esclusione DSGA da vincoli di permanenza nella sede di prima assegnazione |
|
112-bis, co. 2 |
957 |
Immissioni ruolo docenti |
|
112-bis, co. 3 |
958 |
Incarichi temporanei funzioni ispettive |
|
112-bis, co. 4 |
959 |
Stabilizzazione come collaboratori scolastici ex LSU |
|
112-bis, co. 5 |
960 |
Assunzioni Polizia e Vigili del fuoco |
|
189-bis |
961 |
Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) |
|
|
962 |
Cammini religiosi |
|
116, co. 5-bis |
963 |
Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali |
|
140-bis |
964 |
Impianti per la ventilazione meccanica controllata VMC |
|
167-bis |
965 |
Contributo autorità portuale Tirreno Centro settentrionale |
|
32-bis |
966 |
Banca dati minori in affido |
|
35-bis |
967 |
Contributo Associazione Donnexstrada |
|
38-bis |
968 |
Indennizzo lavoratori che hanno goduto dell'indennizzo art. 26 DL18/2020 |
|
50-bis |
969 |
Controllo utilizzo delle risorse di organismi sportivi |
|
51-bis |
970 |
Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale |
|
76-bis |
971 |
Fibromialgia |
|
98-bis |
972 |
Autorizzazione di spesa a favore dell'INDIRE |
|
104, co. 1-bis |
973 |
Fondo pluralismo informazione |
|
122-bis |
974 |
Contributo Istituto Affari internazionali di Roma |
|
128-bis |
975 |
Osservatorio euromediterraneo Mar Nero |
|
131-bis |
976 |
Struttura per il Mezzogiorno |
|
140-bis |
977 |
Camere di commercio |
|
153-bis |
978-979 |
Animali da pelliccia |
|
157-bis |
980-984 |
Accisa birra |
|
165-bis, co. 1-3 |
985-987 |
Sostegno al settore dell'agricoltura |
|
165-bis, co. 4 e 5 |
988-989 |
Autorizzazione spesa per il comune di Trieste (impianti sportivi e terapeutici) |
|
175, co. 4-bis |
990 |
Cividale del Friuli (patrimonio UNESCO) |
|
175-, co. 4-ter |
991 |
Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali |
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183-bis |
992-994 |
Proroga contratti di consulenza e collaborazione con soggetti esterni alla PA |
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184-bis |
995 |
Disposizioni per il settore marittimo |
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32-bis |
996-998 |
Scuola politecnica - Polo ingegneria Great Campus |
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103, co. 1-bis |
999 |
Tutela legale e responsabilità civile verso terzi |
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189-bis |
1000-1001 |
Accordo culturale Italia e Germania |
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191-bis |
1002 |
Fondo valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
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182, co. 1-quater |
1003 |
Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania |
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29-bis |
1004-1005 |
Associazioni sportive Alto Adige |
|
51-bis |
1006 |
Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia |
|
113-bis |
1007-1008 |
Centro merci di Alessandria smistamento |
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134, co. 2-bis e ter |
1009-1100 |
Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona |
|
142-bis |
1011 |
Contributo a favore delle associazioni combattentistiche |
|
199-bis |
1012 |
Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE |
|
183-bis, co. 1 |
1013 |
SEZIONE II STATI DI PREVISIONE |
|
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Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione |
Artt. 200-218 |
|
Artt. 2-20 |
Clausola di salvaguardia |
Art. 218-bis |
Art. 21 |
Art. 21 |
Entrata in vigore |
Art. 219 |
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Art. 22 |
527. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022».
Il comma 527 estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione ai fini IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.
La disposizione reca novella all'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), il quale fissa la percentuale massima di compensazione IVA in misura non superiore:
§ al 7,7% per i bovini e all’8% per i suini per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020;
§ al 9,5% per i bovini e suini per il 2021. La disposizione in esame integra quindi tale comma estendendo l'applicazione della medesima percentuale del 9,5% all'anno 2022.
Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972 (concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7.000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).
Il citato comma 506, qui modificato, demandava l'attuazione della misura per gli anni dal 2018 al 2020 ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna annualità. Stabiliva, inoltre, che l’attuazione della misura non potesse comportare un onere (in termini di minori entrate) superiore a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del medesimo triennio. Tale limite di 20 milioni non è previsto per le annualità 2021 e 2022.
Il medesimo comma 506, peraltro, ha riproposto per gli anni dal 2018 al 2020, quanto era già previsto, per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente dall’art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). Tali norme avevano disposto le medesime percentuali massime di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.
Si segnala, infine, che la formulazione vigente del comma 506, risulta dalle novelle ad esso apportate dall'art. 1, comma 39, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) e dall'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ("sostegni bis", come convertito dalla legge n. 106 del 2021). Quest'ultima norma ha stabilito la percentuale massima di compensazione del 9,5% per il 2021.
Comma 528
(Misure a favore della filiera delle carni)
528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020.
Il comma 528 prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l’anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura sia destinato a misure in favore della filiera delle carni.
Nello specifico, la disposizione in commento prevede che una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che istituisce il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura), sia destinato a misure in favore della filiera delie carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla medesima legge n. 178 del 2020, all’art. 1, comma 129 (che prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del suddetto Fondo).
Si ricorda che lo stanziamento previsto per l’anno 2022 per il Fondo in esame, disposto dalla seconda sezione del presente disegno di legge di bilancio, tramite un apposito rifinanziamento, è pari a 80 milioni di euro (cap. 7098 del MIPAAF).
Il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
Si ricorda che il citato art. 1, comma 128 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Successivamente, l'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha incrementato di 150 milioni di euro tale dotazione per il medesimo anno, portando le risorse complessive del fondo a 300 milioni di euro per il 2021). La stessa disposizione prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo (art. 1, commi 128 e 129).
In attuazione delle predette disposizioni, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto direttoriale 30 settembre 2021 è stata data attuazione a quanto previsto dal predetto ministeriale e sono state fornite le modalità ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Inoltre, con decreto ministeriale 8 novembre 2021, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il 2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonché comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti.
Inoltre, l’art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha incrementato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini, mentre l’art. 68-quater del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 lo ha ridotto di 10 milioni di euro, sempre per il 2021, a copertura di misure a sostegno del settore della birra artigianale ivi previste.
Infine - come anticipato - il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è stato rifinanziato di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per mezzo di un rifinanziamento operato dalla sezione II del disegno di legge di bilancio 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Comma 529
(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima
per le Capitanerie di porto – Guardia costiera)
529. Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 529 autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 - da iscrivere nello stato di previsione del MIPAAF - al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della pesca marittima affidate al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera dalla legislazione vigente.
Si tratta delle funzioni attribuite al Corpo suddetto dalle seguenti norme esplicitamente richiamate dalla disposizione in esame:
§ d.P.R. n. 1639 del 1968 (“Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”). Tale regolamento reca la disciplina di carattere generale inerente alle funzioni delle Capitanerie di porto in materia di pesca marittima.
§ legge n. 84 del 1994 (“Riordino della legislazione in materia portuale”) articolo 3, recante la costituzione del comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente al medesimo Corpo. La norma specifica che il comando generale dipende dal dicastero competente per le infrastrutture ed i trasporti, nonché dal dicastero ambientale e da quello agricolo per le rispettive materie di competenza (in particolare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il settore della pesca).
§ decreto legislativo n. 66 del 2010 (“Codice dell’ordinamento militare”) articolo 136, recante disciplina dell’esercizio delle funzioni del Corpo dipendenti dal dicastero agricolo. Tale articolo 136 attribuisce al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera: a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca; b) attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; c) attività di centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni; d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria; e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini; f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa dell’Unione europea in materia di pesca.
§ decreto legislativo n. 4 del 2012 (“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”). Tale decreto legislativo (che ha abrogato la precedente disciplina in materia recata dalla legge n. 963 del 1965) ha individuato (in attuazione dell’art. 5, par. 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca) nel dicastero agricolo l’autorità nazionale competente per il coordinamento delle attività di controllo di tutte le autorità nazionali in materia di pesca.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo, l'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati eventualmente nominati dagli enti territoriali interessati. Inoltre, l’art. 15 del medesimo decreto, istituisce il registro nazionale delle infrazioni in materia di pesca presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Comma 530
(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)
530. Al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
Il comma 530 istituisce - presso il MIPAAF - un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
Nel dettaglio, la disposizione in commento, prevede che, al fine di assicurare l’attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del predetto fondo.
Si ricorda che il suddetto art. 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, recante il “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, ha previsto, al comma 1, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia approvata la Strategia forestale nazionale. Tale Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui (rispettivamente) agli articoli 1 e 2 del medesimo Testo unico, e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.
La suddetta Strategia forestale nazionale (di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018) risulta in fase avanzata di predisposizione, dopo che si è svolta, lo scorso anno, una consultazione pubblica a seguito della presentazione di una sua bozza preliminare da parte del gruppo di lavoro incaricato dal MIPAAF.
Si ricorda altresì che, in materia, è stata adottata la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 572 final, del 16 luglio 2021, che reca la “Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030”.
Per un approfondimento sulla riforma del settore forestale, attuata per mezzo del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, si rinvia all’apposita sezione dei temi web del Servizio studi della Camera dei deputati.
Commi 531 e 532
(Ponti e viadotti)
531. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
I commi 531 e 532, prevedono l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.
In particolare, i commi in questione prevedono ulteriori risorse a favore dei suddetti enti nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026.
I contributi saranno assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2023.
A tale proposito può essere utile ricordare che l'articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, volto alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti con problemi strutturali di sicurezza. I commi in questione, come evidenziato in precedenza, prevedono un ulteriore finanziamento per la realizzazione dei suddetti interventi.
Comma 533
(Manutenzione scuole)
533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036»;
b) al comma 64, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036» e, al secondo periodo, le parole: « del decreto» sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti».
Il comma 533 incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale.
La lettera a) del comma in esame modifica l’articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), il quale ha stabilito un primo stanziamento a favore degli interventi per gli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole di province e città metropolitane, per il periodo dal 2020 al 2029.
L’art. 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) inizialmente aveva autorizzato una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Con il D.L. n. 162/2019 (art. 38-bis, comma 3, lett. b)) è stata prevista una spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Con il D.L. n. 104/2020 (art. 48, comma 1) è stata prevista una spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 810) ha incluso tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici, mentre la disposizione iniziale prevedeva solo gli interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica.
La disposizione, in particolare, eleva lo stanziamento previsto a decorrere dal 2024 e prolunga il periodo di finanziamento fino al 2036, secondo gli importi illustrati nella seguente tabella.
Risorse aggiuntive per la manutenzione delle scuole (mln di euro) |
|||
|
LB 2020 (e s.m.i.) |
LB 2022 |
differenza |
2020 |
90 |
|
- |
2021 |
215 |
|
- |
2022 |
625 |
|
- |
2023 |
525 |
525 |
- |
2024 |
525 |
530 |
+5 |
2025 |
225 |
235 |
+10 |
2026 |
225 |
245 |
+20 |
2027 |
225 |
245 |
+20 |
2028 |
225 |
250 |
+25 |
2029 |
225 |
250 |
+25 |
2030 |
|
260 |
+260 |
2031 |
|
335 |
+335 |
dal 2032 al 2036 |
|
400 |
+400 |
La lettera b) del comma in esame modifica l’articolo 1, comma 64, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), il quale per l’attuazione del comma 63 rinviava a un D.P.C.M., di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2020. La disposizione, in particolare, prevede che i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse sono individuati, per il periodo 2020-2029, con D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2022 e, per il periodo 2030-2036, con D.P.C.M. da adottare entro il 30 giugno 2029.
L’art. 1, comma 64, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), come modificato dall’art. 38-bis, comma 3, lett. c), del D.L. n. 162/2019, prevede che con D.P.C.M., da adottare entro il 30 marzo 2020, sono individuate le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche – MOP (D.Lgs n. 229 del 2011), di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M., sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
In attuazione dell’articolo 1, comma 64, della legge n. 160 del 2019, sono stati emanati il D.P.C.M. 7 luglio 2020, il D.M. 10 marzo 2021 (quest’ultimo ha ripartito le somme aggiuntive tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti dal citato D.P.C.M. 7 luglio 2020) e il D.M. 15 luglio 2021.
Per approfondire il tema dell’edilizia scolastica e della sicurezza nelle scuole si rinvia all’apposita area tematica predisposta dal Servizio Studi.
Commi 534-542
(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti)
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.
536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
3) mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
537. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno.
540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo:
a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.
542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022. Sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire all’erogazione dei contributi, i termini di affidamento dei lavori e le procedure di monitoraggio.
Finalità (comma 534)
Il comma 534 chiarisce che la finalità delle disposizioni recate dai commi in esame è quella di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. A tal fine prevede l’assegnazione di contributi (ai comuni indicati dal comma 535) per investimenti.
Stanziamento (comma 534)
L’assegnazione dei contributi citati avverrà nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.
Comuni che possono richiedere i contributi (comma 535)
Il comma 535 individua i seguenti comuni che possono beneficiare dei contributi in questione:
a) i “piccoli” comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i “grandi” comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di assegnazione delle risorse previste, per finalità analoghe a quelle a cui tendono le disposizioni recate dai commi in esame, dai commi 42-43 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).
I citati commi 42 e 43 hanno previsto l'assegnazione, per gli anni dal 2021 al 2034, di complessivi 8,5 miliardi di euro ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi ai comuni[1].
L’art. 2 di tale decreto dispone che hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dai commi 42-43 “i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda”.
L’art. 5 del medesimo decreto ha demandato la determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In attuazione di tale comma è stato emanato il decreto 30 dicembre 2021.
Il comma 535 pone un limite alle risorse attribuibili ai “grandi” comuni succitati, precisando che agli stessi possono essere attribuiti contributi, a valere sulle risorse stanziate dal comma 534, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. citato e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
Presentazione delle domande di contributo (comma 536)
Il comma 536 dispone che gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.
Contenuto della domanda di contributo (comma 536)
In base al comma 536, la richiesta di contributo deve contenere:
a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a:
1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
3. mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
Determinazione dell’ammontare dei contributi (comma 537)
Il comma 537 demanda la determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2022.
Lo stesso comma dispone altresì che qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).
Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’IVSM.
L’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore composito elaborato dall’ISTAT attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale ritenute più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale dei comuni. Per approfondimenti si rinvia alla pubblicazione dell’ISTAT del dicembre 2020 “Le misure della vulnerabilità: un’applicazione a diversi ambiti territoriali”.
L’attribuzione del contributo sulla base della graduatoria citata, nel limite delle risorse disponibili (pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022), è fatta assicurando il rispetto dell’art. 7-bis, comma 2, del D.L. 243/2016 in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
La norma richiamata, come riscritta dall’art. 1, comma 310, lett. b), della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), dispone che, “al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente”.
Termini per l’affidamento dei lavori (comma 538)
In base al comma 538, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:
a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;
b) per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.
Revoca del contributo (comma 539)
Il comma 539 dispone che, in caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno.
Utilizzo di eventuali risparmi (comma 540)
In base al comma 540, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.
Erogazione dei contributi (comma 541)
Il comma 541 disciplina le varie fasi di erogazione dei contributi assegnati, prevedendo che vi provveda il Ministero dell'interno nel seguente modo:
a) 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini previsti dal comma 538;
b) 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;
c) 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.
Monitoraggio (comma 542)
Il comma 542 dispone che il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate dai commi in esame è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022».
Lo stesso comma dispone che non trova applicazione l’art. 158 del D.Lgs. 267/2000.
L’art. 158 del D.Lgs. 267/2000 dispone, in particolare, che “per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario” e che il termine citato è perentorio e “la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato”.
Commi 543-559
(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi)
543. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
544. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
545. In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
546. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.
547. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di strade e scuole» sono inserite le seguenti: « nonché per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici».
548. Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
549. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 75, comma 1, lettera g), dopo le parole: « o di altri enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale»;
b) al comma 4-bis dell'articolo 79:
1) le parole: « degli anni dal 2018 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui»;
c) al comma 4-ter dell'articolo 79:
1) le parole: « A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71»;
2) le parole: « La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro».
550. Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
551. In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
552. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.
553. Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556 sono adottate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
554. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
555. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
« Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione».
556. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 850, le parole: « 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni»;
b) al comma 852, le parole: « 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 196 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154».
557. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
558. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-septies, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
I commi da 543 a 559 recepiscono gli accordi bilaterali sottoscritti, o in via di definizione, con ciascuna autonomia speciale in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti.
Per la regione Sardegna, con i commi 543 e 544, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e al contempo viene attribuito alla stessa un contributo di 100 milioni di euro annui.
Analogamente con i commi da 545 a 547, per la regione Sicilia, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e viene attribuito alla regione un contributo di 100 milioni di euro annui; viene inoltre esteso l’ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane.
I commi da 548 a 551 per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla:
§ definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province autonome, anche con la modifica dell’articolo 75 dello statuto;
§ determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome per gli anni 2022 e dal 2023, con la modifica dell’art. 79 dello statuto;
§ attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014.
Per la regione Friuli-Venezia Giulia, i commi da 553 a 558 intervengono in materia di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regione-enti locali per gli anni dal 2022 al 2026 (i commi 554 e 556 ne determinano la misura e i commi 557 e 558 apportano le conseguenti modifiche alle risorse già stanziate) e in materia di entrate spettanti alla regione, con la modifica dell’art. 51 dello statuto a seguito della soppressione delle province regionali (comma 555).
Per la regione Valle d’Aosta, infine, il comma 559, ridetermina il concorso alla finanza pubblica richiesto alla regione.
Le norme in esame sono espressamente adottate in attuazione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia speciale in materia di finanza pubblica per la definizione dei rapporti finanziari reciproci in riferimento agli anni 2022 e seguenti.
L’accordo bilaterale in materia di finanza pubblica tra lo Stato e ciascuna autonomia è lo strumento principale con il quale sono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l’attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità.
Si rammenta, infatti, che l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi, vale a dire norme di rango costituzionale non modificabili con legge ordinaria. Tuttavia, gli statuti stessi (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche allo statuto concernenti la finanza di ciascuna regione possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata.
Nelle norme riferite a ciascuna autonomia speciale, tuttavia, non vi è l’indicazione della data di sottoscrizione dell’accordo, in quanto non ancora formalizzati al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio.
Il comma 552, perciò, subordina l’efficacia delle norme recate ai commi da 543 a 551 concernenti le regioni Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia (ovvero alla formalizzazione degli stessi). A seguire, nella scheda relativa a ciascuna autonomia, si dà conto della conclusione dell’iter di formalizzazione dell’accordo.
Regione Sardegna (commi 543-544)
In attuazione dell’accordo bilaterale con la regione Sardegna, viene ridotta la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 543) e al contempo alla regione è attribuito un contributo di 100 milioni annui (comma 544). L’accordo è stato formalizzato in data 14 dicembre 2021.
Il comma 543 determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 383 milioni di euro dalla legge di bilancio 2020, la riduzione è perciò pari a 76,6 milioni.
La legge 160 del 2019, comma 868, infatti, a seguito dell’accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina, tra l’altro, l’ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione in 648,210 milioni di euro per il 2018, 536 per il 2019 e di 383 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Il concorso della regione è determinato fermo restando quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi (anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile).
Nello specifico le norme citate determinano il suddetto contributo annuale (aggiuntivo rispetto al concorso alla finanza pubblica determinato dalla norma in esame) in 196 milioni di euro annui (comma 850), la somma è stata così rideterminata, rispetto ai 200 milioni iniziali, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 556 in esame, vedi infra); viene inoltre stabilito che la quota di competenza di ciascun ente sia determinata, entro il 31 maggio 2022, con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 851) e per le autonomie speciali, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione (comma 852).
Il comma 544 attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità. Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, a decorrere dal 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l’accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l’anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.
Per l’anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità alla regione Sardegna è stata attribuita la somma di 66,6 milioni di euro con l’articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Regione Sicilia (commi 545-547)
In attuazione dell’accordo bilaterale con la Regione siciliana, viene ridotta la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 545), attribuito alla regione un contributo di 100 milioni annui (comma 546) ed esteso l’ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane (comma 547). L’accordo è stato formalizzato in data 16 dicembre 2021.
Il comma 545 determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 100.1 milioni di euro dalla legge di bilancio 2019, la riduzione è perciò pari a 200,2 milioni.
La legge 148 del 2018, ai commi 880-886, in attuazione dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018, determina il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall’anno 2018 e ne disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. In relazione al contributo della Regione al pagamento del debito pubblico, il comma 881 ne determina l’ammontare in 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019.
In analogia con quanto disposto per la regione Sardegna (vedi comma 543), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi.
Il comma 546 attribuisce alla regione Sicilia, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità.
Come per la regione Sardegna (vedi sopra), le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, a decorrere dal 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
Per l’anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021, alla regione Sicilia è stata attribuita la somma di 66,8 milioni di euro con l’articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Il comma 547 reca una modifica testuale alla norma della legge di bilancio 2019 con il fine di includere gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi di manutenzione straordinaria cui sono destinate le risorse attribuite dallo Stato alla Regione siciliana, espressamente destinate ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane.
Il comma 883 della legge 145 del 2018, in applicazione dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018, attribuisce alla regione un contributo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane (enti che hanno sostituito le province siciliane) per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Il contributo è erogato in quote di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
La norma in esame include nelle opere di manutenzione straordinaria per le quali è destinato il contributo, gli immobili e le opere di prevenzione idraulica e idrogeologica connesse con i danni atmosferici.
Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano (commi 548-551)
I commi da 548 a 551 recepiscono l’accordo tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano che aggiorna il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e i tre enti, intervenendo in materia di concorso alla finanza pubblica, determinazione di entrate erariali spettanti alle due province, restituzione delle riserve all’erario. La formalizzazione dell’accordo si è conclusa in data 18 novembre 2021.
Il precedente accordo in materia finanziaria, sottoscritto in data 15 ottobre 2014 è stato recepito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 406 a 413) ed interviene nei medesimi ambiti dell’accordo precedente: entrate tributarie, riserva all’erario e concorso della regione e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 548 specifica che le norme recate ai commi 549, 550 e 551 modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall’articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972).
Come già ricordato, è lo statuto che prevede esplicitamente la possibilità di modificare le norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna autonomia speciale, previo accordo con la regione interessata. Stabilisce in tal senso il citato articolo 104 dello statuto, secondo cui le norme statutarie in materia di finanziaria possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
I commi 549 e 550, in attuazione di quanto concordato, intervengono in due ambiti:
§ le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 549, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il comma 550 ne definisce l’ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi;
§ la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l’articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 549, lettere b) e c)).
Il comma 551 stabilisce l’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014.
Entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi
Il comma 549, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell’articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale.
L’articolo 75 dello statuto elenca le quote del gettito delle entrate tributarie attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano; a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, alle due Province autonome spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali. La lettera g) contiene la formula ‘residuale’ secondo la quale spettano alle due Province tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
Le entrate tributarie spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino Alto Adige, sono state riviste, da ultimo, con la legge n. 190 del 2014 a seguito dell’accordo con il Governo dell’ottobre 2014; nello specifico è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l’intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale; alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell’IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l’IVA all’importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige.
Con la modifica apportata dalla norma in esame, tra ‘tutte le altre entrate’ sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.
La relazione tecnica specifica che “sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta”.
Si ricorda che il decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) interviene in materia con l’articolo 16, comma 7, che quantifica, a titolo definitivo, la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni fino al 2021. La suddetta somma è stata inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, e successivamente, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, è stata fissata in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.
Con l’accordo del 18 novembre 2021, infatti, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano
Il comma 550 disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi.
La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza, in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia. Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione del gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
Concorso alla finanza pubblica
Il comma 549, lettere b) e c), modifica i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 79 dello statuto che contengono la misura del concorso alla finanza pubblica per la regione e le province autonome per gli anni 2018-2022 e a decorrere dal 2023.
L’articolo 79 dello statuto, in recepimento dell’accordo con il Governo stipulato il 15 ottobre 2014, determina il contributo alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti da questi: enti e organismi strumentali pubblici e privati, aziende sanitarie, università, anche non statali, camere di commercio.
Nello specifico il comma 4-bis determina il suddetto contributo, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di cui 15,9091 posti in capo alla Regione. Il contributo così determinato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Regione e Province autonome possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota maggiore del contributo. In tale ambito, la norma specifica che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni sull'IMU (art. 13, comma 17, D.L. 201/2011 e art. 1, commi 521 e 712, legge 147/2013) è imputato a ciascuna Provincia autonoma. Successivamente con la legge di bilancio 2018 (comma 831) è stato ridotto il contributo dovuto dalle Province autonome, per un importo di 10,5 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 12,5 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Il comma 4-ter, stabilisce che a decorrere dall'anno 2023, il contributo pari a complessivi 905 milioni, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; la ripartizione tra le province della differenza tra il contributo rideterminato e quello iniziale di 905,315 è effettuata sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale.
Con le modifiche apportate dalla lettera b) al comma 4-bis la disciplina inizialmente prevista fino al 2022 è limitata all’anno 2021, sono fatte salve le riduzioni i ristori per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica e viene stabilito il contributo alla finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 713,71 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.
Si tratta quindi di una riduzione complessiva, per l’intero sistema integrato, pari a 191,605 milioni di euro.
Rimane non modificata la quota di 15,091 milioni di euro imputata alla regione così come la modalità di ripartizione del contributo richiesto tra le due province autonome sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale.
Con le modifiche apportate dalla lettera c) al comma 4-ter, viene posticipato di 5 anni (dal 2023 al 2028) quanto stabilito sulla rideterminazione del suddetto contributo. A decorrere dal 2028 il contributo di 713,71 milioni, dovrà infatti essere ricalcolato sulla base della variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata dall’ultimo anno disponibile.
Riassumendo, a decorrere dal 2022 il sistema integrato regionale è tenuto a contribuire alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare con un importo pari a 713,71 milioni di euro annui. Di questi 15,091 milioni sono imputati alla regione, mentre la quota riferita a ciascuna provincia è calcolata in rapporto all'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Dall’anno 2028, l’importo del contributo è ricalcolato in relazione alla variazione percentuale degli oneri del debito delle PA.
Restituzione delle riserve all’erario
Il comma 551 attribuisce a ciascuna provincia autonoma, a decorrere dall’anno 2022, l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve all’erario previste dalla legge di stabilità 2014.
L’articolo 1, comma 508, della legge di stabilità n. 147 del 2013 ha previsto la riserva all’erario delle maggiori entrate tributarie delle regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, per un periodo di 5 anni e a copertura degli oneri del debito pubblico.
Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è basato sulle compartecipazioni ai tributi erariali, nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. L’ordinamento finanziario di queste regioni prevede altresì la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze. Negli ultimi anni, anche in conseguenza della giurisprudenza costituzionale, sono state adottate delle norme statutarie che definiscono nel dettaglio la legittimità della riserva all’erario di quote di tributi erariali spettanti alle autonomie speciali.
In sostanza lo Stato ha la possibilità di riservare all'erario il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote solo nel caso in cui tale gettito sia destinato per legge alla copertura di nuove specifiche spese non continuative (e che non rientrino in materie di competenza dell’ente autonomo, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, specificano le norme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige). La riserva all'erario con queste caratteristiche deve comunque essere delimitata nel tempo e contabilizzata distintamente nel bilancio dello Stato tale da essere quantificabile.
Le norme statutarie adottate per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Friuli Venezia Giulia specificano inoltre che la riserva all’erario non è comunque ammessa se destinata al raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica.
Si ricorda infine che per la Regione Trentino-Alto Adige e le due province autonome, la disciplina della riserva all’erario (DPR 670 del 1972, articolo 75-bis, comma 3-bis) è stata integrata nel senso sopra descritto, a seguito dell’accordo con il Governo del 15 ottobre 2014.
Quanto alla riserva all’erario in oggetto, il citato comma 508 stabilisce che, al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico (in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione) le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dalle norme recate dei già citati decreti leggi 138/2011 e 201/2011, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse sono interamente destinate alla copertura degli oneri del debito pubblico al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità[2]. Come stabilito dallo stesso comma 508, le modalità di individuazione e la quantificazione del maggior gettito da riservare all'Erario sono state stabilite con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze; nello specifico: Decreto 11 settembre 2014, Decreto 30 settembre 2015, Decreto 17 ottobre 2016, Decreto 12 ottobre 2017, D.M. 22 novembre 2017, il Decreto 4 ottobre 2018 e il D.M. 25 ottobre 2018.
Successivamente, in recepimento dell’accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 412 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce che le riserve all’erario[3] previste dal comma 508 della legge n. 147 del 2014 sono restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
In attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, l’articolo 54 del decreto legge n. 73 del 2021, stabilisce l’erogazione nell’anno 2021 di 60 milioni di euro a ciascuna provincia autonoma.
La norma in esame provvede quindi a restituire alle province autonome le riserve all’erario precedentemente trattenute, in rate annuali di 20 milioni di euro fino a coprire l’intero importo, che la relazione tecnica quantifica, sulla base dei dati disponibili e in attesa del relativo riscontro da parte della Agenzia delle entrate, in circa 669 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e in circa 634 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.
Regione Friuli Venezia Giulia (commi 553-558)
I commi da 553 a 558 recepiscono l’accordo tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto il 22 ottobre 2021, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche. Le norme determinano il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026 (commi 554 e 556) e conseguentemente aggiornano gli stanziamenti già previsti e destinati alla revisione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione (commi 557 e 558). Con il comma 555, infine, in ragione della soppressione delle province quali enti amministrativi da parte della regione, viene inserita nello statuto la titolarità in capo alla regione delle risorse che lo Stato attribuisce alle province del restante territorio nazionale.
Concorso alla finanza pubblica
Il comma 553 specifica che le norme recate ai commi 554, 555 e 556 danno attuazione all’accordo bilaterale ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 154 del 2019, norma che disciplina il metodo dell’accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione.
A seguito del precedente accordo bilaterale sottoscritto il 25 febbraio 2019 (inizialmente recepito dalla legge 145 del 2018, comma 875-ter), è stata adottata la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica con decreto legislativo n. 154 del 2019, che contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale (che definisce all’articolo 1, come l’insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni) nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. L’articolo 2 stabilisce che i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato e l’applicazione delle norme statali di contenimento della spesa devono essere regolati con il metodo dell’accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione; le disposizioni contenute negli accordi dovranno essere recepite con norme di attuazione.
Il comma 554 determina il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026, negli importi di:
§ 432,7 milioni di euro per l’anno 2022,
§ 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025
§ 432,7 milioni di euro per l’anno 2026.
La disciplina e la misura del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale sono contenuti nella già citata norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n. 154 del 2019. I principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica (articolo 3) si sostanziano nell’obbligo da parte degli enti che fanno parte del sistema integrato di mantenere i bilanci in equilibrio (secondo le disposizioni costituzionali) e di corrispondere un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata provvisoria e preventivamente concordato con lo Stato.
L’articolo 4 stabilisce che il sistema integrato regionale concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, rispettivamente pari a 686, 726 e 716 milioni di euro (comma 1); il contributo così concordato sostituisce qualsiasi altra misura prevista da intese o da norme di legge vigenti (comma 4). Per gli anni successivi al 2021 lo Stato e la Regione dovranno aggiornare il quadro delle relazioni reciproche con un nuovo accordo da sottoscrivere entro il 30 giugno 2021 (comma 2). Le somme concordate come contributo dovranno essere versate all’erario (con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione (comma 3).
Nel testo dell’accordo (punto 1) viene specificato che i suddetti importi tengono conto delle risorse già previste (accantonate) dalla normativa vigente per la revisione degli accordi bilaterali con la regione. In particolare:
§ 86,1 milioni di euro, risorse stanziate ad incremento del fondo per l’attuazione del programma di Governo (comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n.135 del 2018) e che il comma 875-septies della legge di bilancio 2019 (in attuazione dell’accordo del 25 febbraio 2019) destina, per gli anni a decorrere dal 2022, all’aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia;
§ 66,6 milioni di euro attribuiti alla regione a valere sulle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2021 (punto 8 dell’accordo, recepito dall’art. 16, comma 5, del decreto legge n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Il contributo così stabilito esaurisce il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare e sostituisce qualsiasi altra misura comunque denominata prevista da intese o da norme di legge vigenti, comprese le norme dettate dalla legge di bilancio 2021 che determinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 2025 (punto 2 dell’accordo).
La relazione tecnica specifica che il contributo richiesto al sistema integrato regionale è comprensivo di una quota, pari 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, del contributo alla finanza pubblica richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e fissato per l’intero comparto regionale in 200 milioni di euro (prima delle modifiche apportate dalle norme in esame) dal comma 850 della legge di bilancio 2021.
Il comma 850 ha stabilito in 200 milioni di euro annui il contributo alla finanza pubblica richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi (anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile). Il comma 851 stabilisce che la quota di competenza di ciascun ente deve essere determinata, entro il 31 maggio 2022, in sede di Conferenza Stato-Regioni e, in relazione alle autonomie speciali, nel rispetto dei rispettivi statuti di autonomia. Il comma 852 specifica, inoltre, che per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, dello statuto di autonomia (DPR 670 del 1972).
In conseguenza di quanto sopra esposto, il comma 556 interviene nelle norme della legge di bilancio 2021 che determinano il suddetto contributo al fine di sottrarre dai complessivi 200 milioni, i 4 milioni compresi nella quota dovuta dal sistema integrato della regione Friuli-Venezia Giulia ed inserire il riferimento alla disciplina statutaria per la determinazione del concorso alla finanza pubblica del medesimo sistema integrato.
Nello specifico, il concorso alla finanza pubblica dell’intero comparto viene rimodulato da 200 a 196 milioni di euro annui (commi 850 e 852).
Il periodo inserito al comma 852, inoltre, stabilisce che il concorso alla finanza pubblica della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali è determinato secondo quanto disposto nella già citata norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019.
A parziale copertura degli oneri conseguenti la rimodulazione del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato della regione Friuli Venezia Giulia intervengono i commi 557 e 558 a ridurre risorse già stanziate e destinate alla revisione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione: 100 milioni di euro dalla legge di bilancio 2021 e 86,1 milioni dalla legge di bilancio 2019.
La relazione tecnica specifica che, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la riduzione del contributo richiesto alla regione è pari a 403,3 milioni di euro, essendo pari a 836 milioni il contributo già scontato nei tendenziali di bilancio. Sottratti le risorse già stanziate (100 milioni dalla legge di bilancio 2021 e 86,1 milioni dalla legge di bilancio 2019) l’onere residuo è pari a 217,2 milioni di euro.
Il comma 557 riduce di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, le risorse stanziate dal comma 806 della legge di bilancio 2021 per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.
La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l’accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2021, per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accordo quadro del 20 luglio 2020, vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l’anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.
Si ricorda che a valere sulle risorse stanziate dal comma 806 della legge di bilancio 2021, la norma in esame attribuisce a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui alla regione Sardegna (comma 544) e 100 milioni di euro annui alla regione Sicilia (comma 546), pertanto con la riduzione operata dal comma 557, le risorse stanziate dal comma 806, pari a 200 milioni di euro, a decorrere dal 2022 sono interamente impegnate.
Il comma 558 riduce di 86,1 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2022, le risorse del fondo per l’attuazione del programma di Governo che il comma 875-septies della legge di bilancio 2019 ha destinato, per gli anni a decorrere dal 2022, all’aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia.
Il fondo per l’attuazione del programma di Governo è stato istituito dalla legge n. 145 del 2018, comma 748 e successivamente integrato dal comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge n.135 del 2018, di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il comma 875-septies della legge n. 145 del 2018, in attuazione dell’accordo bilaterale Stato-Regione del 25 febbraio 2019, ha espressamente destinato le suddette risorse, a decorrere dal 2022 alla revisione degli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica.
Entrate regionali
Il comma 555 modifica lo statuto di autonomia (legge costituzionale n. 1 del 1963), in materia di entrate spettanti alla regione, inserendo un comma aggiuntivo all’articolo 51, al fine di stabilire la titolarità in capo alla regione delle risorse che lo Stato attribuisce alle province del restante territorio nazionale, in ragione della soppressione delle province quali enti amministrativi da parte della regione.
In merito alle modifiche apportate da una legge ordinaria allo statuto adottato con legge costituzionale, si rinvia a quanto detto sopra sugli accordi bilaterali. Basti qui ricordare che per la regione Friuli-Venezia l’art. 63, comma 5, dello statuto, prevede espressamente che le disposizioni contenute nel titolo IV (Finanze. Demanio e patrimonio della Regione) possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
Nella regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della riforma statutaria del 2016 (legge costituzionale n. 1 del 2016), le province, in quanto enti amministrativi, sono state soppresse con la legge regionale n. 20 del 2016, che ne ha disciplinato il trasferimento delle funzioni alla regione e ai comuni. Le rispettive circoscrizioni territoriali, tuttavia, sono state inserite nello statuto quale elemento costitutivo della Regione (“delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste) e continuano ad essere utilizzate a fini statistici.
Si ricorda infine che la regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali secondo quanto disposto dallo statuto e dalle norme di attuazione. La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale (L. Cost. 1/1963 art. 4; DPR 114/1965 art. 8 e D.Lgs. 9/1997).
L’articolo 51 dello statuto, come integrato dalla norma in esame stabilisce, all’ultimo comma, che tutte le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione.
Regione Valle d’Aosta (comma 559)
In attuazione dell’accordo bilaterale con la Regione Valle d’Aosta, sottoscritto 30 ottobre 2021, il comma 559 ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 102,8 milioni di euro dalla legge di bilancio 2019, la riduzione del contributo (e il maggior onere per lo Stato) è perciò pari a 20,561 milioni di euro.
La legge 148 del 2018, ai commi 876-879, in attuazione dell’accordo tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica sottoscritto il 16 novembre 2018, stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall’anno 2018 e attribuisce alla regione un contributo di 120 milioni di euro da destinare a spese di investimento in opere pubbliche. In particolare il comma 877 quantifica l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione che è pari a 194,726 milioni di euro per il 2018, a 112,807 milioni per il 2019 e a 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020; il comma 886-bis infine disciplina le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso.
In analogia con quanto disposto per le regioni Sardegna e Sicilia (vedi commi 543 e 545), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all’intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi.
Comma 560
(Interpretazione autentica in materia di accesso al finanziamento della spesa sanitaria corrente da parte delle autonomie speciali)
560. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.
Il comma 560 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l’accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell’assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all’anno 2021.
Ne consegue che, per tali spese correnti, le autonomie speciali accedono alle corrispondenti risorse del finanziamento sanitario corrente con oneri a carico dello Stato - e in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente -, limitatamente agli anni 2020 e 2021.
Il comma 560 in esame si è reso necessario per chiarire che, per le autonomie speciali, il riparto delle somme di spesa sanitaria corrente in base alla copertura finanziaria delle specifiche misure emergenziali di cui al D.L n. 34/2020[4], cd. Rilancio, relativamente al potenziamento dell’assistenza territoriale – che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, è finanziata complessivamente con 1.256.633.983 euro nel 2020 -, e relativamente al potenziamento dell’assistenza ospedaliera – che ai sensi dell’articolo 2, comma 10, è complessivamente finanziata con 430.975.000 euro nel 2020- (v. box), deve avvenire con riferimento alle rispettive quote di partecipazione riferite anche all’anno 2021.
Va ricordato che con riferimento alle autonomie speciali, come risulta dall’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 4 agosto 2021 (qui il testo Rep. Atti n. 134/CSR v. lett. e)) sulle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità [5]”, il riparto riferito anche al 2021 è presente solo con riferimento alla quota-parte, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020 e 25 milioni di euro per l’anno 2021 di cui al comma 4-bis del citato articolo 1 del D.L. 34/2020 (cfr. box, infra), rispetto all’intero stanziamento di 1.256.633.983 euro previsto al comma 11, del medesimo articolo 1.
Si ricorda che, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento sanitario si attua fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF, tranne che per la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.
La RT a corredo della disposizione in esame rappresenta che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nella fase emergenziale di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, l'articolo 1 del Decreto Rilancio (DL. n. 34 del 19 maggio 2020 - L. n. 77 del 2020) ha accelerato la definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019-2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali SSN. Alle misure già previste dal citato Nuovo Patto per la salute, sono state aggiunte ulteriori disposizioni di prevenzione e cautela, individuate in ragione della pandemia in corso.
In particolare, per quanto qui interessa:
§ l’articolo 1, al comma 11 ha autorizzato risorse per il potenziamento dell'assistenza territoriale nel complesso pari a 1.256.633.983 milioni di euro, di cui circa 696,6 milioni per spese di personale. Alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome in deroga alla legislazione vigente per le autonomie speciali in materia di concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2020[6], considerata la copertura finanziaria delle misure emergenziali riguardanti in particolare strutture ed attività di assistenza territoriale per le persone contagiate dal virus Sars-CoV-2 di cui ai seguenti commi dell’articolo 1[7]: cd. COVID-Hotel (comma 2); aziende sanitarie che implementano l’assistenza domiciliare integrata o equivalente, anche per pazienti fragili (commi 3 e 4); strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione (comma 4-bis); misure di incentivazione di lavoro straordinario per il personale medico e sanitario a tempo determinato, indeterminato o in quiescenza, anche presso le USCA (commi da 5 a 7-bis e 9) e coordinamento delle centrali operative (commi 8), con importi riparti in base alla tabella di riparto di cui all’All. A del DL. 34/2020, di seguito esposta:
REGIONI |
Risorse 2020 per assistenza territoriale |
Piemonte |
91.088.212 |
Valle d’Aosta |
5.148.393 |
Lombardia |
202.610.909 |
PA Bolzano |
12.940.150 |
PA Trento |
13.322.284 |
Veneto |
100.447.240 |
Friuli V-Giulia |
27.420.586 |
Liguria |
34.815.528 |
Emilia - Romagna |
92.220.684 |
Toscana |
78.287.654 |
Umbria |
20.522.878 |
Marche |
33.417.596 |
Lazio |
118.922.032 |
Abruzzo |
28.932.787 |
Molise |
8.789.904 |
Campania |
114.440.335 |
Puglia |
82.195.110 |
Basilicata |
13.851.286 |
Calabria |
40.965.357 |
Sicilia |
100.706.139 |
Sardegna |
35.588.919 |
TOTALE |
1.256.633.983 |
§ l’articolo 2, comma 10, del medesimo DL. 34 ha previsto il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, autorizzando spese per complessivi 430.975.000 euro nel 2020, di cui:
o 190.000.000 euro da destinare prioritariamente
§ alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza sanitaria;
§ ai fondi incentivanti prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale;
o e 240.975.000 euro ad integrazione delle seguenti risorse già previste:
§ per l'operatività dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19 (comma 5, terzo periodo);
§ per l’incremento della spesa di personale impiegato nelle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, in risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza dovuta alla situazione epidemiologica in corso (comma 7);
§ per l’attività con incarichi temporanei per fronteggiare l’emergenza sanitaria di operatori socio-sanitari e medici specializzandi iscritti agli ultimi due anni, con incarichi temporanei, nonché dirigenti medici, veterinari e sanitari e personale del comparto sanità collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 2-bis, rispettivamente co. 1, lett. a) e co.5 del DL. 18/2020, e a tutto il personale delle professioni sanitarie, previo avviso pubblico (articolo 2-ter del richiamato DL. 18).
Anche in questo caso, la copertura vigente della spesa complessiva di 430.975.000 euro è stata prevista incrementando corrispondentemente per pari importo, per l’anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, prevedendo che al finanziamento accedono tutte le Regioni e Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il solo anno 2020.
Comma 561
(Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)
561. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 783, le parole: «, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» sono soppresse, dopo le parole: « fabbisogni standard e le capacità fiscali» sono inserite le seguenti: « approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e l'ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:
« 784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard o delle capacità fiscali».
Il comma 561 stanzia contributi per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. A tal fine, il comma provvede a riformulare le disposizioni, già introdotte dalla legge di bilancio dello scorso anno, che prevedevano l’avvio dal 2022 di una riforma del sistema di finanziamento di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, al fine di giungere ad un assetto definitivo delle modalità di finanziamento del comparto, ridefinendo le modalità di ripartizione dei fondi assegnati, sulla base di criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale.
In particolare, il comma 561 – attraverso la modifica dei commi 783, 784 e 785 della legge di bilancio dello scorso anno (L. n. 178/2020) – autorizza un contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, inserendolo nell’ambito della riforma già delineata, in via generale, dalla legge di bilancio per il 2021, la quale prevede, a partire dal 2022, la costituzione di due appositi fondi, destinati l’uno alle province e l’altro alle città metropolitane, da ripartirsi tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità quindi di perequazione delle risorse.
Si ricorda che l’avvio dal 2022 del riparto dei fondi sulla base dei nuovi criteri fondati su fabbisogni standard e capacità fiscale è componente della Riforma 1.14 (MICI-120) del PNRR.
Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020) dispone l’avvio dal 2022 di una riforma del sistema di finanziamento di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, al fine di giungere ad un assetto definitivo per il comparto, dopo anni di incertezze dovute alle ingenti misure di consolidamento della finanza pubblica e al riassetto delle funzioni fondamentali degli enti in questione.
In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi unici (uno per le province ed uno per le città metropolitane delle RSO) nei quali far confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti ai suddetti enti, da ripartire, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità quindi di perequazione delle risorse. All’assegnazione dei contributi si provvede decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento (comma 783).
Si ricorda, altresì, che in base alla disciplina vigente, le risorse per il finanziamento dei bilanci delle province e delle città metropolitane, ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, sono iscritte nel Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nel 2012 in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), a seguito della soppressione dei trasferimenti erariali (quantificati nell'importo di 1.039,9 milioni) e della loro sostituzione con entrate proprie. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato conseguentemente determinato nel medesimo importo, con il D.M. Interno 4 maggio 2012 (iscritto sul cap. 1352/Interno). Nel corso del tempo, il Fondo ha subito parecchie decurtazioni, principalmente per assicurare il concorso alla finanza pubblica di tali enti, finendo con il rappresentare, ormai, un'entrata solo nominale. Nel bilancio per il 2022-2024 il fondo è dotato di 126,5 milioni per ciascun anno del triennio. Le ingenti misure di riduzione della spesa imposte a province e città metropolitane hanno, in alcuni casi, determinato il fenomeno dei c.d. "trasferimenti negativi", che si concretizzano, cioè, in una posizione debitoria nei confronti dello Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate. Le conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto hanno, pertanto, indotto il legislatore, dal 2016, ad attivare misure finanziarie straordinarie in favore di Province e Città metropolitane, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali e sostenere gli investimenti.
In particolare, il comma 561, alla lettera a) - intervenendo sul comma 783 della legge n. 178/2020 - precisa i criteri di assegnazione delle risorse dei due fondi unici (uno per le province ed uno per le città metropolitane), nei quali confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti ai suddetti enti, facendo riferimento alla differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[8] (lettera a).
Viene peraltro eliminata dal comma 783 la disposizione di cui all’ultimo periodo, che recava le modalità di riparto dei predetti fondi, che vengono ora ridefinite nell’ambito del successivo comma 785, come sostituito dalla lettera b) del comma in esame.
La lettera b) del comma in esame – sostituendo il comma 784 della legge n. 178/2020 – dispone l’attribuzione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella seguente misura:
- 80 milioni di euro per l’anno 2022,
- 100 milioni di euro per l’anno 2023,
- 130 milioni di euro per l’anno 2024,
- 150 milioni di euro per l’anno 2025,
- 200 milioni di euro per l’anno 2026,
- 250 milioni di euro per l’anno 2027,
- 300 milioni di euro per l’anno 2028,
- 400 milioni di euro per l’anno 2029,
- 500 milioni di euro per l’anno 2030,
- 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.
Nel bilancio per il 2022-2024, il contributo è iscritto sul cap. 1407 del Ministero dell’interno, denominato “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”.
Riguardo al contributo in esame, si rileva che la norma non definisce le modalità di attribuzione delle risorse agli enti sulla base dei criteri di cui ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali. Peraltro, essendo tale contributo espressamente finalizzato al finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, esso dovrebbe fare riferimento, ai sensi della legge n. 42/2009, unicamente ai fabbisogni standard (e non anche alle capacità fiscali).
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento degli enti locali, infatti, l’art. 11 della legge delega n. 42/2009, distingue tra le spese connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - per le quali si prevede la garanzia del finanziamento integrale con riferimento al fabbisogno standard - e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.
La medesima lettera b), infine - sostituendo il comma 785 della legge n. 178/2020 – ridefinisce le modalità di assegnazione dei due fondi di cui al comma 783, destinati l’uno alle province e l’altro alle città metropolitane, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno.
Si rammenta, al riguardo, che il previgente comma 784 della legge n. 178/2020 stabiliva che il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi unici di cui al comma 783, fosse versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418[9], della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dal punto di vista contabile, la norma disponeva che ciascun ente beneficiario accertasse in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegnasse in spesa il richiamato concorso alla finanza pubblica, al lordo dell’importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 fosse eccedente il concorso alla finanza pubblica, di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno avrebbe provveduto al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato (comma 785).
Tale procedura era volta a regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.
La disposizione come riformulata stabilisce, in particolare, che i due fondi unici, costituiti ai sensi del comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica - richiesto alle province e alle città metropolitane delle RSO ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.
In merito al concorso alla finanza pubblica, che rientra nel riparto dei fondi unici, la norma richiama:
§ il comma 418 della legge n. 190/2014, che impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
§ il comma 150-bis della legge n. 56/2014, il quale prevede un contributo alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane delle RSO pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a 69 milioni dal 2016, in considerazione dei minori costi della politica derivanti dalla legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale).
Nel provvedere al riparto dei suddetti fondi, la norma sottolinea che si debba tener conto di quanto disposto dal comma 784, vale a dire del riparto del contributo autorizzato da tale comma e destinato specificamente al finanziamento delle funzioni fondamentali.
La norma prevede espressamente, inoltre, la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con la medesima procedura, a seguito dell’eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali.
Per quanto riguarda i fabbisogni standard di province e città metropolitane, si ricorda che con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state adottate la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard e i coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e città metropolitana per le funzioni fondamentali. I fabbisogni sono stati successivamente aggiornati, a metodologia invariata, con il D.P.C.M. 22 febbraio 2018.
Non risultano invece ancora approvate le capacità fiscali di province e città metropolitane.
I fabbisogni standard - introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale - costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento integrale della spesa per le funzioni fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Il D.Lgs. n. 216/2010 prevede che essi sono calcolati relativamente alle funzioni fondamentali
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di elementi da utilizzare e ne affida l'attuazione alla Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE s.p.a. Le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard, predisposte da SOSE, sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per l’approvazione. La nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono dunque essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.
Per quanto riguarda la definizione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane, come sopra ricordato, con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state adottate la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard e i coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha modificato il ruolo e l'organizzazione delle province. Il D.P.C.M. considera le seguenti funzioni: istruzione: programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica; territorio: costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; trasporti: pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; funzioni generali parte fondamentale: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. I fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono stati successivamente aggiornati, a metodologia invariata, con il D.P.C.M. 22 febbraio 2018.
Non risultano invece ancora approvate le capacità fiscali di province e città metropolitane.
In prospettiva, la CTFS ha dichiarato che è in corso il procedimento per l’aggiornamento della stima dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, in vista del nuovo sistema di finanziamento del comparto, introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, che dovrebbe prendere avvio dal 2022. Per le città metropolitane e le province montane, è stato necessario individuare dei metodi innovativi per la stima del fabbisogno delle ulteriori funzioni fondamentali che questi enti sono chiamati a svolgere in aggiunta alle funzioni delle province ordinarie (cfr. l’Audizione della Commissione tecnica fabbisogni Standard (CTFS), del 6 ottobre 2021 alla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale).
In merito all’attuazione di tale riforma, la Commissione tecnica fabbisogni Standard (CTFS), nel corso dell’Audizione, ha illustrato come, con l’ausilio della Ragioneria generale e del Ministero dell’Interno, la Commissione nel corso di questi ultimi mesi abbia proceduto a raccogliere i dati di tutti contribuiti e i fondi di parte corrente esistenti, guidando l’elaborazione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard da parte di Sose con la collaborazione di IFEL e di UPI. Ha inoltre avviato, con l’ausilio del Dipartimento delle finanze, l’analisi delle entrate per giungere a definire la capacità fiscale standard. L’obiettivo - si legge nell’audizione - è quello di procedere ad una stima dei fabbisogni standard che possa essere utilizzata non solo per determinare i coefficienti di riparto del fondo perequativo ma che consenta di individuare l’ammontare monetario di risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni fondamentali. A tale riguardo la CTFS sottolinea la necessità - visti gli spazi estremamente ridotti di autonomia finanziaria del comparto - che l’avvio della perequazione basata su fabbisogni e capacità fiscali standard sia accompagnata da un percorso di graduale restituzione di adeguati spazi di autonomia finanziaria. “Oltre al finanziamento delle funzioni fondamentali, infatti, province e città metropolitane devono far fronte ad un contributo alla finanza pubblica, che si è assestato intorno agli 800 milioni di euro. In pratica solo 10% del gettito potenziale dei principali tributi (IPT, RC circa il Auto e TEFA) è effettivamente disponibile per il finanziamento delle funzioni non fondamentali, cui concorrono i gettiti delle entrate extratributarie e i trasferimenti dalle regioni. Appare quindi necessario che l’avvio della perequazione basata su fabbisogni e capacità fiscali standard sia accompagnata da un percorso di graduale restituzione di adeguati spazi di autonomia finanziaria”.
Il Presidente della SOSE, Prof. Carbone, nell’Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale del 21 ottobre 2021, ha evidenziato che il 31 dicembre del 2020 si è conclusa la nuova rilevazione dei dati delle Province e delle Città metropolitane appartenenti alle RSO, con il questionario SOSE-UPI-IFEL. La rilevazione ha complessivamente interessato 86 enti: 73 Province, 3 Province montane e 10 Città metropolitane. A partire da gennaio 2021 è iniziata l’attività di analisi dei dati oltre all’attività di confronto con gli enti e con i referenti istituzionali del comparto rappresentati dall’Unione delle Province Italiane (UPI) e da IFEL-Fondazione ANCI. Nel corso degli ultimi mesi i risultati dell’analisi sono stati portati all’attenzione della CTFS. Secondo quanto riportato dalla SOSE, “il lavoro è in corso di ultimazione e la nota metodologica con l’elenco dei fabbisogni standard di ciascun ente sarà approvato entro la fine del mese di ottobre 2021”.
Per quel che concerne le capacità fiscali di province e città metropolitane - al momento non ancora approvate - la CTFS, nella citata audizione del 6 ottobre scorso, ha affermato che è stata avviata, con l’ausilio del Dipartimento delle finanze, l’analisi delle entrate per la definizione delle capacità fiscali standard.
A tale riguardo, l’Upi - nell’Audizione del 15 settembre 2021 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale – ha sottolineato come, sul fronte delle entrate tributarie provinciali, non si sia ancora proceduto ad elaborare alcun percorso normativo finalizzato alla individuazione del gettito standardizzato né all’individuazione della capacità fiscale. Stante anche la specificità dei tributi ad esse spettanti, l’autonomia tributaria delle province è rimasta, nei fatti, finora, soltanto nominale.
Comma 562
(Spesa di personale di Province e Città Metropolitane per le assunzioni necessarie per l'attuazione del PNRR)
562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847è abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
Il comma 562 ridefinisce alcuni vincoli relativi alla spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR.
In particolare, il comma 562 abroga la disposizione del comma 847 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), in base alla quale le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché la disposizione del secondo periodo dell’art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019, secondo cui le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (primo periodo).
La disposizione in esame prescrive, peraltro, che la spesa di personale effettuata dalle Province e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti nel PNRR, a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dalla applicazione delle suddette abrogazioni:
a) non rilevi ai fini del valore soglia di cui all’art. 33, comma 1-bis del dl 34/2019, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (che, ,in riferimento ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non può essere superiore alla percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione);
b) non rilevi ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della, l.296/2006, nella riduzione delle spese di personale, con riferimento sia agli enti sottoposti al patto di stabilità interno (che sarebbero tenuti a garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale) che agli enti non sottoposti a tale patto (i quali non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008).
Le assunzioni effettuate per le finalità del PNRR sono comunque subordinate all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione contabile, del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.
Comma 563
(Incremento Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)
563. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l'anno 2022, nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della medesima regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard »;
b) all'ultimo periodo, le parole: « terzo periodo» e « medesimo terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: « quinto e settimo periodo»
Il comma 563 dispone l’assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull’identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.
L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:
- 44 milioni di euro per l'anno 2022,
- 52 milioni di euro per l'anno 2023,
- 60 milioni di euro per l'anno 2024,
- 68 milioni di euro per l'anno 2025,
- 77 milioni di euro per l'anno 2026,
- 87 milioni di euro per l'anno 2027,
- 97 milioni di euro per l'anno 2028,
- 107 milioni di euro per l'anno 2029,
- 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
A tal fine, il comma integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale contenuta al comma 449, lettera d-quinquies) della legge n. 232/2016 – che riguarda il riparto della quota del FSC destinata al potenziamento dei servizi sociali nei comuni delle RSO - al fine di ricomprendervi le risorse destinate ai comuni delle Sicilia e Sardegna e i relativi criteri di riparto.
In sostanza, con la lettera a) del comma in esame si intende garantire anche ai comuni della Sicilia e della Sardegna – come già previsto lo scorso anno per i comuni delle RSO - risorse aggiuntive per il potenziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata, secondo una metodologia del tutto analoga a quella definita lo scorso anno per i comuni delle RSO, che prevede un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti con le risorse assegnate, accompagnato da meccanismi di monitoraggio, volti ad assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei servizi.
In particolare – mediante la modifica della lettera d-quinquies) del comma 449 – si stabilisce che:
§ il contributo è ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Sicilia e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma specifica, inoltre, che agli esperti non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
§ con il medesimo decreto di riparto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e di eventuale recupero dei contributi assegnati.
Nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della regione Sardegna - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard allo scopo integrata con i rappresentanti della regione – la norma dispone che, ai fini del riparto per l'anno 2022, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard.
Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791-794, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario nonché il potenziamento degli asili nido[10] nei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna. Lo stanziamento destinato allo sviluppo dei servizi sociali è pari a circa 216 milioni di euro per l'anno 2021, incrementato annualmente fino a raggiungere l’importo di 651 milioni a regime, a decorrere dal 2030.
Ai sensi della lettera d-quinquies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 - introdotta dal comma 792 della legge di bilancio dello scorso anno – i contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato sulla base di una metodologia innovata per la funzione "Servizi sociali", approvato dalla CTFS entro il 30 giugno 2021. Per garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi la legge ha previsto l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2021, e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse ad essi destinate, sono stati definiti con il D.P.C.M. 1 luglio 2021.
Nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio (A.S. 2448) si precisava che l’incremento di risorse per lo sviluppo dei servizi sociali disposto dal comma 792 della legge n. 178/2020 è stato assegnato ai soli comuni delle regioni a statuto ordinario, in quanto correlato alla rideterminazione dei fabbisogni standard relativi alla componente sociale, che non erano allo stato disponibili in relazione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.
Si ricorda, al riguardo, che per i comuni di Sardegna e Sicilia, che partecipano al Fondo di solidarietà comunale, l’assenza dei fabbisogni standard ha finora impedito l’applicazione di criteri perequativi, con la conseguenza che il riparto delle risorse del FSC ad esse assegnate viene determinato esclusivamente sulla base del criterio della compensazione delle risorse storiche e la condivisione dell’incremento di risorse per il potenziamento dei servizi sociali.
Un percorso per la definizione dei fabbisogni standard dei comuni siciliani è stato peraltro avviato sulla base dell’accordo del 2016 tra Stato e regione siciliana. Secondo i dati forniti dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) (cfr. Audizione del 6 ottobre 2021, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale), da marzo 2018 è stata avviata la somministrazione agli enti locali siciliani del questionario elaborato da Sose Spa. Una prima proposta di nota metodologica per la stima dei fabbisogni della regione siciliana è stata validata dalla CTFS il 27 gennaio 2021. La CTFS ha preso l’impegno ad affinare questo strumento negli aggiornamenti successivi per consentire di dare attuazione al comma 807 della legge di bilancio per il 2021 che prevede che i fabbisogni standard siano rilevati anche per la generalità dei comuni delle Regioni a Statuto Speciale (RSS).
A tale riguardo, secondo le informazioni rese dalla SOSE Spa, nell’audizione del 21 ottobre 2021 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, si evidenzia che tra il 2020 e il 2021 l’attività di determinazione dei costi e fabbisogni standard dei comuni è stata caratterizzata da importanti novità, tra cui la “determinazione e l’approvazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Siciliana, la prima Regione a Statuto Speciale che ha aderito alla rilevazione dei dati per la determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni del proprio territorio. La Commissione Tecnica per i fabbisogni Standard (CTFS) ha approvato i fabbisogni della regione siciliana il 18 ottobre ultimo scorso”.
Si ricorda, infatti, che nel corso del 2020-2021 è stato avviato un processo di revisione dei fabbisogni standard - in particolare di quelli legati alla funzione Sociale, alla funzione Viabilità e territorio e al servizio di Asili nido - con l’obiettivo di sganciarli dal riferimento ai livelli quantitativi storicamente forniti dai singoli enti e commisurarli a livelli di servizio standard da garantire sul tutto il territorio nazionale, al fine di sopperire al limite costituito dalla mancanza della definizione dei LEP.
Molte delle difficoltà che hanno ostacolato la piena realizzazione del quadro disegnato dalla legge n. 42/2009 derivano, infatti, dalla perdurante assenza di una chiara individuazione dei LEP nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La legge n. 42/2009 prevede peraltro un percorso graduale di avvicinamento ai LEP, con l’indicazione di obiettivi intermedi, chiamati “obiettivi di servizio”, con un costante monitoraggio lungo il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali.
Questo processo di standardizzazione dei livelli di servizio, ai fini della ripartizione delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale, introdotto con riferimento ad alcune spese delle funzioni sociali, costituisce pertanto una tappa intermedia verso la definizione dei LEP.
Le risorse destinate ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali sono da considerarsi aggiuntive rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal successivo comma 564 della legge in esame, che ridefinisce in aumento la dotazione del Fondo, al fine di ricomprendervi le maggiori risorse per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili, in considerazione di quanto disposto dai commi 172-174 e 563 (cfr. la relativa scheda di lettura).
La lettera b) del comma in esame è volta a riallineare i riferimenti interni alla lettera d-quinquies) del comma 449 della legge n. 232 del 2016, a seguito delle ulteriori disposizioni introdotte ad opera della lettera a) suesposte, correggendo nell’ultimo periodo il richiamo al monitoraggio delle risorse assegnate ai comuni delle RSO per i servizi sociali, di cui al settimo periodo del comma.
Comma 564
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)
564. In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».
Il comma 564 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto dai commi 172-174 e 563 della legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili.
A tal fine, il comma - intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 - ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2022, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 794, legge n. 178/2020), ricomprendendovi gli importi incrementali previsti dai commi 172-173 (potenziamento asili nido), 174 (trasporto dei disabili) e 563 (finanziamento dei servizi in materia sociale) della legge in esame (cfr. per approfondimenti le relative schede di lettura).
In particolare, i commi citati prevedono:
§ commi 172-173, l’incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana e della regione Sardegna per il potenziamento degli asili nido e modificandone i criteri e le modalità di riparto, in termini di obiettivi di servizio, individuando l’obiettivo del raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire;
§ comma 174, l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana e della regione Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, da ripartire tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”;
§ comma 563, l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata, da ripartire tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Gli importi incrementali che discendono dalle suindicate norme sono indicati nella tabella seguente.
Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà Comunale (mln di euro) |
|||||
|
Legislazione vigente |
Asili nido |
Trasporto disabili |
Servizi sociali comuni Sardegna e Sicilia (co. 563) |
Nuova dotazione FSC |
2022 |
6.855,5 |
20 |
30 |
44 |
6.9 49,5 |
2023 |
6.980,5 |
25 |
50 |
52 |
7.107,5 |
2024 |
7.306,5 |
30 |
80 |
60 |
7.476,5 |
2025 |
7.401,5 |
50 |
100 |
68 |
7.619,5 |
2026 |
7.503,5 |
150 |
100 |
77 |
7.830,5 |
2027 |
7.562,5 |
800 |
120 |
87 |
8.569,5 |
2028 |
7.620,5 |
800 |
120 |
97 |
8.637,5 |
2029 |
7.679,5 |
800 |
120 |
107 |
8.706,5 |
dal 2023 |
7.711,5 |
800 |
120 |
113 |
8.744,5 |
Pertanto, il Fondo viene quantificato dal comma in esame in 6.949,5 milioni per l’anno 2022, in 7.107,5 milioni per l’anno 2023, in 7.476,5 milioni per l’anno 2024, in 7.619,5 per l’anno 2025, in 7.830,5 milioni per l’anno 2026, in 7.569,5 milioni per l’anno 2027, in 7.637,5 milioni per l’anno 2028, in 7.706,5 per l’anno 2029 e in 7.744,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.
Rispetto agli importi come ridefiniti dal comma in esame, si segnala che nel bilancio per il 2022-2024, il Fondo di solidarietà comunale, come iscritto al cap. 1365/Interno, presenta una dotazione di importo superiore, pari a 7.108,4 milioni di euro per il 2022, a 7.360,1 milioni per il 2023 e di 7.729,2 milioni per il 2024, ciò in quanto nel capitolo di bilancio del Fondo insistono ulteriori somme destinate al finanziamento degli enti locali.
Come espressamente riportato nella nota in calce al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, lo stanziamento del Fondo comprende, altresì, l’importo di 725.058 euro per l’anno 2022 e di 2.123.068 euro a decorrere dal 2023 per le minori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali, ai sensi dell’art. 7 del D.L n. 78/2010, nonché l’importo di 250 milioni, in coerenza con le somme versate in entrata, relative alle somme rinvenienti dagli importi recuperati dall’agenzia delle entrate all’atto del riversamento agli enti locali dell’imposta municipale propria e trattenuti ai comuni incapienti.
Il Fondo di solidarietà comunale (FSC), si rammenta, costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi (iscritto al cap. 1365/Interno). Esso è stato istituito[11] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.
La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è definita nella legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) che ne fissa la dotazione annuale (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni) e i criteri di ripartizione (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e quella c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di tipo perequativo.
La data di adozione del DPCM di ripartizione del Fondo è stabilita al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del DPCM di ripartizione è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 57-quinquies, co. 2, del D.L. n. 124 del 2019).
In attesa della pubblicazione del decreto di ripartizione, a seguito dell'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22 dicembre 2021 - ed al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2022 – sul sito del Ministero dell’Intero, Finanza locale, sono forniti i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022.
Commi 565 e 566
(Rifinanziamento del fondo cui all'art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni
Sicilia e Sardegna)
565. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, presso il Ministero dell'in-terno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 gennaio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:
a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
566. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati al comma 565, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
I commi 565 e 566, ripropongono i contenuti di un intervento legislativo, recato all'art.53 del DL 104/2020[12], diretto a sostenere i comuni che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, sì da tener conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 milioni di euro. La principale novità del presente intervento è costituita dell'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse.
A tal fine è istituito un nuovo fondo presso il Ministero dell’interno, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle predette regioni a statuto speciale.
Nello specifico, ai sensi del comma 565, la dotazione del fondo è pari:
§ a 300 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 50 milioni di euro sono destinati ai soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna;
§ 150 milioni di euro per l’anno 2023.
Tali risorse si aggiungono ai 100 milioni stanziati dal combinato disposto del citato art.53 e del DL 104/2020 e dell'art.1, comma 775, della legge 78/2020, peraltro già ripartiti (v. infra).
A beneficiare sono i predetti comuni che, oltre ad essere in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, avranno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno entro il 31 gennaio 2022[13], ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista. La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale. Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (Cfr. art.243-bis, comma 5-bis, del TUEL).
Come accennato, l'articolo 53 del DL 104/2020 ha istituito un analogo fondo con una dotazione pari a di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che è stata incrementata con il comma 775 dell'articolo 1 della legge 178/2020 (con lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022).
Il fondo istituito dall'articolo in commento è ripartito fra i comuni beneficiari entro il 31 marzo 2022. Detto riparto è effettuato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
Tenuto conto dell'esigenza, alla luce della giurisprudenza costituzionale (Cfr. la scheda di approfondimento sulla sentenza n.115 del 2020, v.infra), che le risorse siano destinate esclusivamente agli enti locali che presentino criticità strutturali, il riparto riguarderà i comuni che presentano:
i) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), nel valore più recente disponibile, superiore al valore medio nazionale;
L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[14].
ii) una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 510 euro[15].
Detta CF è determinata, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020[16]. Il citato DM è stato adottato ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del DL 133/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014), richiamato dall'articolo in commento.
Nell'Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6.665 comuni delle regioni a statuto ordinario esistenti al 1 luglio 2020 sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nel successivo allegato B.
Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa: i) sul gettito dell’IMU standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili, inclusivo del valore del gettito standard della TASI, abolita dal 2021. Questa componente incide per il 47% della CF complessiva; ii) sul c.d. tax gap dell’IMU per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); iii) sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2017, desumibili dalle dichiarazioni Irpef presentate nel 2018; iv) sulla capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); v) sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale.
Per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, per cui non è disponibile una stima della CF nell'ambito del citato DM, essa è determinata dal Dipartimento delle finanze, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard.
Detta Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216). Costituita da undici componenti, di cui uno con funzioni di presidente, la Commissione si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Quanto all'entità degli importi spettanti a ciascun comune, essi sono di ammontare proporzionale al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, quale risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di pre-consuntivo. La norma specifica che detto disavanzo è calcolato al netto dei contributi (eventualmente) assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi del citato articolo 53 del DL n. 104 del 2020, dell'articolo 1, comma 775, della legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 2020), nonché dell’articolo 52 del decreto-legge n.73 del 2021[17]
L’articolo 52 da ultimo citato, al comma 1, istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (di cui all'art. 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4 del 2020.
Al comma 3 del medesimo articolo si dispone inoltre un incremento, di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, delle risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni.
Tenuto conto del contenuto del comma 3 dell'art.52 del DL 73/2021, in cui sono attribuite risorse per scopi diversi rispetto a quelli connessi con le criticità di bilancio, parrebbe che la disposizione recata nell'articolo in esame intenda considerare il disavanzo di amministrazione al netto, fra l'altro, dei contributi di cui all'articolo 52, comma 1, e non anche di quelli diretti a favorire la fusione dei comuni di cui al comma 3.
Si segnala che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 novembre 2020[18], previo parere favorevole della Conferenza Stato-città, ha ripartito le risorse inizialmente allocate nel fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale inizialmente stanziate con il DL n.104 per il triennio 2020-2022. I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto[19].
Successivamente, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2021[20] previo parere favorevole della Conferenza Stato-città, ha ripartito le ulteriori risorse stanziate all'art.1, comma 775, della legge 178/2020 del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per il gli anni 2021-2022. I comuni beneficiari, con i relativi importi assegnati, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto, in una tabella che si riporta a seguire.
Comuni beneficiari del fondo per gli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (con le risorse disposte con la legge di bilancio per il 2021, art.1, comma 775) e relativi importi suddivisi per annualità.
Il comma 565 precisa, con una formula analoga a quella già contenuta al citato art.53 del DL 104/2020, che il fondo è introdotto "[i]n attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020". La sentenza - nel censurare una disciplina statale che consentiva agli enti in predissesto di riproporre un piano di riequilibrio pluriennale (si veda la scheda di approfondimento) - chiarisce, in un obiter dictum, che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi. Sulla base di tale sentenza, peraltro in linea con altre decisioni della Corte Costituzionale, la disposizione in esame stabilisce di ancorare i contributi ai comuni per far fronte agli squilibri di bilancio all'indice di vulnerabilità sociale e materiale, nonché alla capacità fiscale pro capite dei comuni stessi.
Sotto tale profilo la norma in esame ricalca i contenuti dell'art.1, comma 776, della legge di bilancio per il 2021 riguardo al valore degli indicatori citati. Tale ultima disposizione aveva peraltro introdotto alcune novità rispetto al richiamato art.53 del DL 104/2020, in cui si richiedeva che l'ultimo IVSM fosse superiore a 100 e che la capacità fiscale pro capite risultasse inferiore a 395.
Ai sensi del comma 566, il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun comune non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi del citato Fondo di cui all'articolo 53 del DL 104/2020, già assegnati in precedenza per le medesime finalità.
La disposizione stabilisce inoltre che tale contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e che a seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 115[21], è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale.
In sintesi, la Corte:
i) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente [..] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione» (Considerando in diritto n. 7, sesto capoverso)[22];
ii) dichiara l'infondatezza delle ulteriori censure, fra cui quella relativa alla durata ventennale del piano;
iii) con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta [..] è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi» (Considerando in diritto n. 9, primo capoverso). Con riguardo alla situazione determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento dle livello essenziale delle prestazioni sociali[23];
iv) rivolge un monito al legislatore, in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.
Nel richiamare quanto già affermato nella sentenza n.18 del 2019 circa l’intrinseca pericolosità di «soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio» rileva che «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento» e che «[d]i fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore» (sentenza n. 18 del 2019, Considerando in diritto n. 10).
v) inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53 in esame, sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.
Invero tale principio, effettivamente richiamato nella sentenza in commento, è ancor più diffusamente sviluppato nella (precedente) sentenza n. 4 del 2020[24], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione. In quell'occasione la Corte afferma che solo in presenza di «insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali» imputabile «alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio», si impone il dovere dello Stato di attuare gli strumenti a tal fine previsti dall'articolo 119, terzo, quarto e quinto comma. Dovere che non può invece estendersi ai casi in cui i deficit degli enti territoriali derivino da inefficienze amministrative, quali in particolare l'incapacità di riscuotere i tributi. In tal caso, sono piuttosto da evitare interventi estemporanei che hanno l'effetto di determinare un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Occorre evitare l'adozione di ogni misura che «migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo [..] Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione».
Commi 567-580
(Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana)
567. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
568. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo.
569. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al comma 568.
570. Il contributo di cui al comma 567 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
571. I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575.
572. L'erogazione del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 567 ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo:
a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;
b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;
c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;
2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
d) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 « Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;
e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del medesimo testo unico;
f) misure volte:
1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;
2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all'effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione è tenuta a predisporre un'apposita relazione annuale;
g) razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;
h) incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall'ente.
573. L'accordo di cui al comma 572 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
574. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.
575. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso: a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni; b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni; d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
576. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge.
577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera c), è effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.
578. Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.
579. Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I commi 567-580 prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
L’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso:
· l’incremento dell’addizionale IRPEF e l’introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
· la valorizzazione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione;
· l’incremento della riscossione delle entrate;
· un’ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate;
· l’incremento progressivo della spesa per investimenti.
Il monitoraggio dell’Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell’interno. La Commissione opera verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma. In caso di verifica negativa la Commissione indica al Comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. Per gli enti in predissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la procedura di dissesto guidato non posssa comunque intervenire prima di due anni.
Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022.
Infine, allo scopo di potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio, si autorizzano i comuni destinatari del contributo, nel periodo 2022-2032, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare a tali attività.
Il comma 567 prevede un contributo statale complessivo di euro 2.670 milioni distribuito negli anni dal 2022 al 2042 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro[25].
In particolare il contributo è così suddiviso: 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro nel 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2042.
Il contributo è ripartito in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario.
Il comma 568 prevede che ai fini del riparto tra i comuni vanno scomputati i contributi assegnati ai comuni beneficiari per le annualità 2021-2023 ai sensi di una serie di norme vigenti, nonché dei commi da 565 e 566 della legge di bilancio (alla cui scheda si rinvia[26]).
Le norme richiamate nel testo prevedono, rispettivamente, contributi ai comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 53, D.L. n. 104/2020), contributi in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (art. 1, comma 775, legge n. 178/2020), contributi per gli enti locali che hanno registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità – FAL (art. 52, comma 1, D.L. n. 73/2011), contributi per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane (art. 38, commi 1-septies-1-octies, D.L. n. 34/2019), nonché contributi ai comuni della regione siciliana e ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana per la riduzione del disavanzo (commi 8-bis e 8-quinquies dell’articolo 16 del D.L. n. 146/2021).
Il comma 569 stabilisce che ai fini del calcolo del disavanzo pro-capite si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall’ultimo rendiconto disponibile, ridotto dei contributi assegnati per l’annualità 2021 ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 568.
Il comma 570 prevede che il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
Il comma 571 stabilisce che i contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata al pagamento dei crediti definiti con transazione (di cui ai successivi commi 574-576).
Il comma 572 stabilisce che l’erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri (o un suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell’ambito del predetto Accordo:
· incremento dell’addizionale IRPEF (in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente[27]) e introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale;
· valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio e l’incremento dei canoni di concessione e locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;
· incremento della riscossione delle entrate proprie[28], anche attraverso modalità di rateizzazione (per una durata massima in 24 rate mensili) da fissare in deroga alla normativa vigente[29]; nei primi due anni di attuazione dell’Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;
· incremento degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
· procedere a una ampia revisione della spesa, in particolare attraverso:
- una riduzione strutturale del 2% della spesa di parte corrente della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”[30]), rispetto a quella risultanti dal consuntivo 2020;
- la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175[31] e, in particolare, delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19[32];
- la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
- il conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
- il contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
- l’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza (a tal fine l’amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale);
- a procedere alla razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;
- a ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall’ente.
I commi 573 e 577-579 disciplinano il monitoraggio dell’Accordo e la verifica della sua attuazione da parte del comune destinatario dei contributi statali. Per l’esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
I compiti di monitoraggio e verifica spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell’interno. La Commissione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti nel cronoprogramma. In caso di verifica negativa la Commissione indica al comune le misure da assumere entro il semestre successivo.
In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell’attuazione dell’Accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022 (comma 577).
Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede alle verifiche previste dalla normativa vigente[33].
Per gli enti beneficiari dei contributi statali che si trovino in situazione di predissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente recata dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149/2011, che la Corte dei conti non possa adottare la dichiarazione di c.d. “dissesto guidato dell’ente” prima che siano trascorsi due anni (comma 578).
Il comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 149/2011 prevede, all’esito di una specifica procedura, la sanzione per l’ente locale che – a seguito della pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e atti tali da determinare il dissesto finanziario[34] - non ha adottato le necessarie misure correttive nel termine assegnato dalla Corte medesima.
In particolare si prevede che:
- i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, le violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e le irregolarità contabili o gli squilibri strutturali del bilancio tali da provocarne il dissesto economico devono emergere dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, anche a seguito delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile che la Ragioneria generale dello Stato effettua in virtù delle competenze ad essa attribuitegli dalla legge di contabilità (legge n. 196/2009) e dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2011, il quale prevede specifici “indicatori di squilibrio finanziario” in presenza dei quali attivare l’attività di verifica e controllo;
- qualora l’ente locale interessato non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive ai sensi dell’articolo 1, comma 168 della legge n. 266/2005, (che attribuisce alla magistratura contabile la competenza a vigilare sull'adozione da parte dell'ente locale delle misure correttive) la competente sezione regionale della Corte medesima, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[35];
ove la sezione regionale della Corte dei conti accerti, entro 30 giorni dalla suddetta trasmissione, il perdurare dell’inadempimento e la sussistenza delle condizioni del dissesto, il Prefetto assegna al Consiglio dell’ente un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto medesimo;
- decorso infruttuosamente tale ultimo periodo temporale, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto, e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[36].
Infine, si prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2011 (comma 579).
Tali disposizioni prevedono, in analogia a quanto previsto per i Presidenti delle Giunte regionali, la responsabilità politica per i Sindaci e i Presidenti di provincia che siano ritenuti responsabili di una situazione di dissesto finanziario (incandidabilità, per un periodo di dieci anni, a tutte le cariche pubbliche elettive).
I commi 574-576 dettano norme per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali. In particolare, si definiscono specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, da predisporre entro il 15 maggio 2022 da parte degli enti che, per l’anno 2021, non abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, previsti al comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145[37].
Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all’albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l’ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano.
La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina, infatti, l’automatica cancellazione del credito vantato.
Ai fini della definizione transattiva del credito l’ente comunale propone, entro il 15 giugno 2022, una somma variabile tra il 40 per cento e l’80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell’anzianità del debito[38].
La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
La disposizione non specifica quali conseguenze derivino dalla mancata accettazione della transazione. Pertanto, sembrerebbe che il creditore possa comunque far valere successivamente il suo credito nelle forme ordinarie.
Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali derivanti dagli incrementi all’addizionale comunale dell’IRPEF e dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale (di cui al comma 6, lett. a)), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Il comma 580 al fine di potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la valorizzazione del patrimonio autorizza i comuni destinatari del contributo in esame, nel periodo 2022-2032, ad assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività, sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi di cui al comma 6, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione
Le assunzioni possono essere disposte in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede i limiti entro i quali le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro flessibile. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell’articolo 33, del D.L. n. 34 del 2019, e dell’articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006.
L'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere quelle degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio. I commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 individuano limiti alle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
Commi 581 e 582
(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti
in difficoltà economiche)
581. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c) IVSM superiore alla media nazionale.
582. Il contributo di cui al comma 581 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022.
I commi 581 e 582, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti.
Nello specifico, ai sensi del comma 581, a beneficiare del fondo sono i richiamati comuni caratterizzati da:
a. una popolazione che risulti (al 31 dicembre 2019) ridotta di almeno il 5 per cento rispetto al valore registrato nel 2011. Tale ultima data è scelta in quanto coincidente con il 15o censimento della popolazione e delle abitazioni;
b. reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c. Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
Per approfondimenti sull'IVSM si rinvia alla scheda di lettura del presente Dossier riferita all'articolo 1, commi 565 e 566.
Ai sensi del comma 582, il riparto del fondo in commento è demandato a un decreto del Ministero dell’interno da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2022.
Tale riparto dovrà essere effettuato in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal richiamato censimento.
Con riferimento al sostegno economico in favore dei piccoli comuni (cioè dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti) il Parlamento è intervenuto, nella scorsa legislatura, approvando la legge n. 158 del 2017, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni».
La legge introduce misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'equilibrio demografico del Paese, a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché a favorire misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riguardo ai servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.
L'articolo 3 ha istituito un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
La legge richiede che i comuni beneficiari delle risorse del Fondo rientrino in una delle seguenti tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Con decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
Con DPCM 23 luglio 2021 è stato definito l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie indicate dalla citata legge n.158.
Rispetto alle tipologie elencate nella legge n.158 e ai parametri e indicatori definiti dal citato DM 10 agosto 2020, l'articolo in esame ne riprende solo alcuni. Si tratta nello specifico dei seguenti: il reddito Irpef inferiore alla media pro capite (l'articolo in esame è invero più rigoroso perché prescrive che detto reddito debba essere inferiore alla media di oltre 3.000 euro), nonché la decrescita demografica (che ai sensi del citato DM era riferita a quella verificatasi fra il censimento del 1981 e quello del 2011) rilevante solo nel caso in cui si registri un calo di oltre il 20 per cento.
A differenza del DM, la dispciplina in esame contempla l'IVSM, mentre non contempla altri parametri fra cui quelli relativi alla collocazione in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, da condizioni di disagio insediativo (stimate sulla base dell'indice di vecchiaia, della percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e dell'indice di ruralità), da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani, da insufficiente densità abitativa, nonché dall'ubicazione dei comuni nelle aree periferiche e ultraperiferiche.
Si osserva che la disciplina in esame, nel definire modalità di riparto delle risorse da destinare ai comuni che presentano le richiamate caratteristiche, non opera alcuna distinzione fra i comuni che sono già destinatari delle risorse ai sensi della legge n.158 del 2017 e i restanti.
Commi 583-587
(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani,
dei sindaci e degli amministratori locali)
583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
I commi 583-587 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L’incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti.
Il comma 583 dispone che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 583. Il trattamento dei presidenti delle regioni è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha introdotto diverse disposizioni volte alla riduzione dei costi della politica prevedendo, tra l’altro, che la definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, debba essere determinata in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 (comma 1 lett. b).
Le percentuali delle indennità massime sono stabilite dalla disposizione in commento come segue, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni:
§ 100 per cento (pari a 13.800 euro) per i sindaci metropolitani;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 14, commi 19 e seguenti, della legge 57/2014 il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. In alternativa, la medesima legge prevede che lo statuto della città metropolitana possa prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale determinato con legge statale. È inoltre necessario, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, procedere ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni.
§ 80 per cento (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
§ 70 per cento (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
§ 45 per cento (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
§ 35 per cento (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
§ 30 per cento (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
§ 29 per cento (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
§ 22 per cento (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
§ 16 per cento (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.?
La popolazione presa in considerazione è quella risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
Il comma 584 prevede inoltre che l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023.
Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 “delle misure indicate alle lettere precedenti” (tali lettere recano percentuali che si applicano al valore di riferimento del trattamento dei presidenti di regione).
La relazione illustrativa al disegno di legge specifica in proposito che l’adeguamento in sede di prima applicazione avvenga al 45% e al 68% “delle suddette percentuali” rispettivamente negli anni 2022 e 2023.
Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall’anno 2022, l’indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.
Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119 (su cui si veda infra).
L'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
Il comma 586 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. A fronte di tali spese si provvede all’incremento del fondo istituito per coprire l’incremento dell’indennità dei sindaci dei piccoli comuni prevista dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Tale disposizione ha stabilito che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto da tale disposizione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (comma 587).
Si ricorda, infine, che presso la Commissione Affari costituzionali del Senato sono in corso di esame alcune proposte di legge in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci. La Commissione in sede redigente che nella seduta del 13 ottobre 2021 aveva adottato un testo base (A.S. 2310 ed abbinate), nella seduta dell’11 gennaio 2022, ha preso atto che il contenuto del provvedimento è stato in gran parte recepito nella legge di bilancio. A seguito di una valutazione nell’Ufficio di Presidenza, ha convenuto di riprendere la discussione congiunta dei progetti di legge per le parti non incluse nella legge di bilancio.
Il trattamento economico degli amministratori locali
Il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall’indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 TUEL).
L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000. A tali importi è stata operata una decurtazione del 10% con la L. 266/2005
Successivamente, l'art. 57-quater del D.L. 124/2019 ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per l’entità dell’incremento si veda l’allegato A al D.M. 23 luglio 2020.
Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000; art. 1, co. 54, L. 266/2005; art. 57-quater, D.L. 124/2019)
Abitanti del comune |
Importo DM 119/2000 |
Importo ridotto 10% |
Importo incrementato D.L. 124/2019 |
Fino a 1.000 |
1.291,14 |
1.162,03 |
1.659,38 |
da 1.001 a 3.000 |
1.446,08 |
1.301,47 |
1.659,38 |
da 3.001 a 5.000 |
2.169,12 |
1.952,21 |
|
da 5.001 a 10.000 |
2.788,87 |
2.509,98 |
|
da 10.001 a 30.000 |
3.098,74 |
2.788,87 |
|
da 30.001 a 50.000 |
3.460,26 |
3.114,23 |
|
da 50.001 a 100.000 e cap. di provincia fino a 50.000 |
4.131,66 |
3.718,49 |
|
da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 100.000 |
5.009,63 |
4.508,67 |
|
da 250.001 a 500.000 e cap. di provincia da 100.001 a 250.000 |
5.784,32 |
5.205,89 |
|
Oltre 500.000, compresi i cap. di regione e comuni di cui all’art. 22 del TUEL con oltre 250.000 |
7.798,50 |
7.018,65 |
|
Come ricordato, l'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
Successivamente, è intervenuto il D.L. 78/2010 che, oltre a sopprimere la parametrazione dell’indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale (art. 5, co. 6, lett. b), ha ridotto l’indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10% per i restanti comuni (art. 5, co. 7). Nell’operare la riduzione dell’indennità, il D.L. 78/2010 ha rinviato ad un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e “deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi” (Corte dei conti, Sezione riunite, deliberazione 24 novembre 2012, n. 1; si veda da ultimo Corte dei conti, Sez. di controllo regione Sardegna, parere 23 settembre 2019, n. 58). Per gli importi dell’indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati nella tabella A del D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54).
A sua volta l'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) ha modificato il numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa.
In particolare (comma 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (comma 136).
L'art. 61, comma 10, del D.L. 112/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, venissero rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di stabilità. Inoltre, il D.L. 112 ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione (art. 76, comma 3).
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 82 TUEL:
§ l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa non retribuita (comma 1);
§ le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (comma 5);
§ agli amministratori che percepiscono l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (comma 7);
§ ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza non sono assimilabili a redditi da lavoro di qualsiasi natura (comma 3).
Francia
L’indennità spettante al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è determinata dal consiglio comunale entro i limiti massimi previsti dalla legge (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2123). Gli importi delle indennità massime sono calcolate in percentuale di un indice denominato “indice della funzione pubblica 1027” corrispondente dal 1° gennaio 2019 a 3.889,40 euro.
Nella tabella che segue è riportato l’importo massimo lordo mensile delle indennità di funzione dei sindaci (maires) e degli assessori (adjoints) applicate dal 29 dicembre 2019.
I consiglieri comunali nei comuni con almeno 100.000 abitanti ricevono una indennità di funzione pari al massimo al 6% dell'indice della funzione pubblica (233,36 euro). Nei comuni con meno di 100.000 abitanti il consiglio comunale può deliberare l’attribuzione di una indennità per consiglieri comunali sempre nel limite del 6%.
In alcuni comuni (capoluogo di dipartimento, di arrondissement, di cantone, ecc.) il Consiglio comunale può stabilire, entro limiti prestabiliti, una maggiorazione delle indennità di funzione.
Fonti: Statut de l’élu(e) local(e), luglio 2021
Germania
In Germania lo status degli amministratori locali è disciplinato a livello di Land, per cui la disciplina relativa è molto diversificata. Norme dettagliate si trovano nei Codici comunali dei 16 Länder tedeschi e ulteriori precisazioni possono essere apportate dagli statuti comunali.
In linea generale, la maggior parte dei sindaci svolgono il mandato come volontari e solo una parte sono impegnati a tempo pieno e ricevono una indennità.
I sindaci volontari ricevono un rimborso spese.
A titolo di esempio si riportano nella tabella che segue, le indennità dei sindaci nel Land Nord Reno – Westfalia (importo lordo mensile).
Fonte: oeffentlicher-dienst-news.de/gehalt-buergermeister-beamtenbesoldung, gennaio 2021
Norme speciali si applicano ai sindaci delle città-Stato di Berlino, Amburgo e Brema, in quanto sono allo stesso tempo leader del Lander e sindaci della città.
La retribuzione ufficiale del sindaco di Berlino è attualmente di 206.760 euro all'anno, di quello di Amburgo 200.000 euro.
Fonti:
https://oeffentlicher-dienst-news.de/gehalt-buergermeister-beamtenbesoldung/
https://kommunal.de/Buergermeister-Verdienst
Spagna
Il trattamento economico degli amministratori locali in Spagna è disciplinato dalla Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (artt. 75 e 75-bis).
Il sistema di retribuzione degli amministratori comunali è composto dalle voci seguenti:
- retribuzione per l’esercizio delle funzioni esercitate a tempo pieno (dedicacion exclusiva) o parziale (dedicacion parcial),
- gettoni di presenza (asistencia) per la partecipazione effettiva alle sedute degli organi collegiali;
- indennità (indemnizaciones) per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni.
Gli amministratori locali che non operano né in regime di dedicacion exclusiva né di dedicacion parcial percepiscono delle asistencias nella quantità determinata dal Consiglio. Il bilancio dello Stato determina, annualmente, il limite massimo complessivo che i membri degli Enti Locali possono percepire per tutte le voci di retribuzione e assistenza, secondo una tabella di parametrazione che prende a riferimento la retribuzione del Secretario de Estado (dirigente apicale dei ministeri).
L’ammontare delle retribuzioni percepite nel 2020 da tutti gli amministratori locali sono pubblicate dal Ministero della funzione pubblica.
Comma 588
(Versamento di ristori delle minori entrate derivanti dalle attività
di lotta all’evasione)
588. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 111, comma 2-novies, le parole da: « e fino alla concorrenza» fino a: « di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1»;
b) nell'intestazione della quarta colonna della tabella 1, la parola: « minima» è soppressa.
Il comma 588 dell'articolo 1 modifica le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all’evasione.
La disposizione novella l'art. 111, comma 2-novies, del decreto-legge 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020).
L’art. 111, comma 1, del decreto legge 34 del 2020, e successive modificazioni, ha istituito il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome[39], a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).
Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 2-novies del medesimo art. 111, qui novellato, disciplina, le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all’evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni (e quindi nelle quote riportate nella tabella allegata al comma 2-quinques del citato art. 111, che ripartisce il fondo tra le regioni).
Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari (ai sensi del comma 2-octies del medesimo art. 111) a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all’evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall’Agenzia delle entrate.
Le modifiche introdotte dall'articolo in esame mirano semplificare la procedura di riacquisizione al bilancio dello Stato delle citate risorse.
Il comma 2-novies, come modificato dalla norma in esame, determina la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 (e riportata a seguire) e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota annuale di cui alla medesima Tabella 1.
Il comma 2-novies, nel testo vigente prima della modifica recata dal comma 588 della presente legge di bilancio per il 2022, determinava la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella medesima Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 e stabiliva le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, avrebbe proovveduto a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla Tabella 1 e l’ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione incassate nell’anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione nel triennio 2017-2019 relative all’attività di accertamento e recupero per lotta all’evasione con riferimento ai tre tributi regionali.
La norma prevede inoltre che la media di cui sopra venga determinata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei rendiconti delle regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Viene infine previsto che, in caso di mancato versamento alla scadenza di ciascun anno, si procede al recupero della somma dovuta a valere sulle somme depositate a qualsiasi titolo nei conti regionali presso la tesoreria statale.
Il comma 588 in esame modifica, inoltre, l'intestazione della quarta colonna della medesima Tabella 1 (v. infra), espungendo la parola "minima", ai fini di coordinamento con la novella del comma 2-novies. In vigore dal 1 gennaio 2021
Regioni |
Percentuale di riparto |
Ripartizione regionale delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020 |
Ripartizione regionale della quota annuale |
Abruzzo |
3,16 |
30.068.268,39 |
1.581.289,47 |
Basilicata |
2,50 |
23.755.278,10 |
1.249.289,47 |
Calabria |
4,46 |
42.409.023,53 |
2.230.289,47 |
Campania |
10,54 |
100.207.712,29 |
5.269.921,05 |
Emilia-Romagna |
8,51 |
80.876.431,28 |
4.253.289,47 |
Lazio |
11,70 |
111.269.456,39 |
5.851.657,89 |
Liguria |
3,10 |
29.480.804,01 |
1.550.394,74 |
Lombardia |
17,48 |
166.215.390,10 |
8.741.263,16 |
Marche |
3,48 |
33.108.671,77 |
1.741.184,21 |
Molise |
0,96 |
9.100.693,93 |
478.605,26 |
Piemonte |
8,23 |
78.220.331,68 |
4.113.605,26 |
Puglia |
8,15 |
77.511.771,58 |
4.076.342,11 |
Toscana |
7,82 |
74.323.251,11 |
3.908.657,89 |
Umbria |
1,96 |
18.654.245,83 |
981.026,32 |
Veneto |
7,95 |
75.550.221,01 |
3.973.184,21 |
Totale |
100,00 |
950.751.551 |
50.000.000 |
Come già detto, l'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020 ripartisce il Fondo tra le regioni e le province autonome.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.115 CSR), il comma 2-bis stabilisce che il ristoro della perdita di gettito conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria dei suddetti enti è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (Sardegna e le due province autonome); la tabella inserita nella norma riporta le quote di spettanza di ciascuna autonomia. Il comma 2-ter, per la regione Trentino Altro Adige, stabilisce che rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente (art.1, comma 407, della legge n.190 del 2914). Per il dettaglio, si veda quanto riportato nella scheda relativa ai commi 805-807, della legge di bilancio in esame.
Per le regioni a statuto ordinario in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.114 CSR) il comma 2-quinques determina, nella tabella inserita nella legge, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione, per l’importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro ed in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni.
Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle tre autonomie ed alle regioni a statuto ordinario.
Criteri e modalità di riparto del fondo, poi recepiti nei due accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stati individuati sulla base delle valutazioni del Tavolo tecnico, istituito con D.M. 11 giugno 2020 in attuazione di quanto stabilito al comma 2 del citato art. 111, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il tavolo tecnico, i cui lavori proseguiranno nel corso del 2021, ha il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19, con particolare riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, in relazione ai fabbisogni di spesa; è composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
Articolo 1, comma 589
(Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali
vittime di atti intimidatori)
589. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'in-terno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.
Il comma 589 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.
Le risorse così stanziate sono destinate a consentire agli enti locali l’adozione di:
§ iniziative per la promozione della legalità;
§ misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
La disposizione rinvia i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con il concerto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il Parlamento ha approvato la legge n. 105 del 2017, volta a rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, in ragione del loro mandato. Tali atti assumono spesso connotati tipici delle intimidazioni di stampo mafioso sia nelle modalità che nelle finalità, in quanto volti a condizionare l'operato dell'amministrazione.
Pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima, nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione.
Nella prassi, dall’assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a reati posti a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la natura plurioffensiva di tali condotte. Per ovviare alla citata lacuna, la legge n. 105 del 2017 anzitutto modifica l’art. 338 del codice penale, rubricato "Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario", illecito finalizzato ad impedire, anche parzialmente o temporaneamente, l'attività dell'organo rappresentativo collegiale. Il reato - punito con la reclusione da 1 a 7 anni - viene ora riferito anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario tutelando, quindi, i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale.
Per il reato di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è consentita la procedibilità d'ufficio, mentre i confermati limiti edittali consentono sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende, inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'art. 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 c.p., cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex art. 64 c.p.) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.
La nuova formulazione dell'art. 338 c.p. precisa la punibilità con la stessa pena anche di colui intimidisce l'amministratore locale per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Il riferimento anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori.
Il provvedimento, inoltre:
- inserisce i citati atti intimidatori tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (in precedenza l'arresto in flagranza era facoltativo);
- aggiunge un art. 339-bis al codice penale che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento) quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i delitti elencati.
Viene, tuttavia, precisata l'inapplicabilità dell'aggravante quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa al reato eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Allo scopo di sanzionare anche gli atti intimidatori di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali, una modifica dell'art. 90 del TU sulle elezioni amministrative comunali estende le sanzioni ivi previste - reclusione da 2 a 5 anni e multa da 309 a 2.065 euro - anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali; identiche sanzioni sono applicabili anche se destinatari delle intimidazioni siano candidati alle elezioni regionali.
La legge del 2017 (articolo 6) ha altresì affidato a un decreto del Ministro dell'interno la ridefinizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con il DM Interno 2 luglio 2015.
L’Osservatorio è stato riorganizzato ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, n. 35 in attuazione dell’art. 6 della Legge 105 del 2017, per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.
È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati.
Oltre alla tenuta di un'apposita banca dati sul fenomeno intimidatorio, all'Osservatorio è affidata la promozione di studi per la formulazione di proposte legislative e di iniziative di supporto di amministratori locali vittime di intimidazioni nonché di iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Il regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività avvenga mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
L’Osservatorio si avvale di un organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale organismo ha diramato linee guida e suggerimenti al fine di dare un input concreto nella prevenzione e nel contrasto, anche con la realizzazione di due Vademecum, uno per le Prefetture e Forze di polizia e uno per gli amministratori locali.
Con la collaborazione delle Forze di polizia e delle Direzioni competenti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono state promosse attività di formazione presso gli istituti di istruzione delle Forze dell’ordine, incrementando la sensibilizzazione e la trattazione dell’argomento de quo nei programmi di studio e di aggiornamento. In particolare è stato avviato un consolidato sistema di interscambio informativo che, partendo dall’organizzazione territoriale, consente di raccogliere ed analizzare notizie relative a situazioni personali di rischio tali da essere esaminate in sede di Prefettura, sia per una eventuale assegnazione di misure di protezione e/o vigilanza che per una più mirata azione preventiva.
In conformità alle linee guida impartite dal Ministro dell’Interno, la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico sono state estese a quelle prefetture insistenti in territori particolarmente colpiti dal fenomeno delle intimidazioni.
L'Osservatorio rende rapporti periodici sugli atti intimidatori. Al momento di pubblicazione della presente scheda, è disponibile, per il 2021, un rapporto aggiornato al 30 settembre.
Tale report di monitoraggio riferisce - riguardo ad un fenomeno "tanto diffuso quanto poco evidente" che "si manifesta sul territorio in maniera indistinta da nord a sud, dalle metropoli ai piccoli paesi di provincia" - per i primi nove mesi del 2021 di 541 episodi denunciati (dei quali 79 in Lombardia; 60 in Campania; 54 e 53 rispettivamente in Puglia e in Sicilia; 51 in Calabria; 33 in Piemonte; 27 in Emilia-Romagna; 26 sia in Veneto sia in Toscana sia nel Lazio; ecc.).
Questi atti sono ripartibili in: 271 di matrice ignota (circa il 50 per cento dunque); 88 di natura privata (16,3%); 72 per tensione politica (13,3%); 70 per tensione sociale (12,9%); 36 di criminalità comune (6,7%); 4 di criminalità organizzata (0,7%).
Ad esserne maggiormente colpiti sono i sindaci, anche metropolitani (278 casi, il 51,4%), i componenti della giunta comunale (102 casi, 18,9%), i consiglieri comunali (89 casi, 16,5%).
Quanto alle modalità di esecuzione, sono: vari danneggiamenti di beni privati o pubblici in 124 casi (23%); pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web in 107 casi (20%) di cui 71 mediante facebook; invio di missive presso abitazioni o uffici in 103 casi (19%); aggressioni verbali in 59 casi (11%); scritte sui muri e imbrattamenti in 55 casi (10%); utilizzo di materiali o liquidi incendiari in 23 casi (4%).
Per i primi nove mesi del 2021, l’analisi dei dati raccolti a livello nazionale rivela un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, registrando 541 episodi di intimidazione, si è ricordato, rispetto ai 463 casi avuti nell'analogo periodo 2020.
Commi 590 e 591
(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)
590. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
591. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
I commi 590-591 dispongono la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.
In particolare, il comma 590 - intervenendo sull'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – posticipa dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro cui è prevista la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sulla base delle certificazioni presentate al MEF dagli enti locali entro il 31 maggio 2022.
Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria al fine di dare alla Ragioneria generale dello Stato un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenuto conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa è prevista al 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.
Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), all’articolo 1, comma 827, dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari delle risorse Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, stanziate per l’anno 2021 dal comma 822 della legge medesima, di inviare per via telematica[40] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.
La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito - al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza - sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. L'invio tardivo della certificazione determina l’applicazione di sanzioni per gli enti locali, in termini di riduzione dei trasferimenti ad essi spettanti.
Queste certificazioni sono tenute in conto ai fini della successiva verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese nell'anno 2021, fissata al 30 giugno 2022 dal comma 829 ed ora posticipata al 31 ottobre 2022.
Il comma 591 - intervenendo sul comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – rinvia altresì dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine relativo alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari, con conseguente eventuale rimodulazione degli importi originariamente assegnati.
Tale termine, originariamente fissato dal D.L. n. 18/2020 al 30 giugno 2021, era già stato posticipato al 30 giugno 2022, dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021).
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.
Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).
Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Le certificazioni sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nell’anno 2020. Tale verifica – originariamente fissata al 30 giugno 2021 è stata rinviata di 1 anno, al 30 giugno 2022 dall’art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all’originario 2022, dall’art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).
I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020 – cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).
La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 nell’anno 2021. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
Per la verifica della perdita di gettito, si dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.
Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023.
Il comma 829 della legge di bilancio 2021 fissa al 30 giugno 2022 il termine per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.
Da ultimo, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni), all'articolo 23 ha disposto un incremento di 1.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2021 del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione alla ulteriore perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, portando lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l'anno 2021 da 500 a 1.500 milioni di euro.
Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.
Comma 592
(Modalità di riparto delle risorse relative ai LEP
da assegnare agli enti locali)
592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 592 dispone il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio.
In particolare la norma prevede che, a decorrere dal 2022, al fine di garantire l’unitarietà dell’azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in sede di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
In occasione dell’esame dei relativi provvedimenti la CTFS è integrata dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (come previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, n. 42 del 2009). La CTFS approva, inoltre, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali, definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 57-quinquies del D.L. n. 124 del 2019).
La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.
Si evidenzia che l’articolo 37 del D.L. n. 152 del 2021 (in corso di conversione) ha elevato il numero dei componenti della Commissione tecnica per i fabbisogni standard a 12 membri, al fine di comprendervi un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
La CTFS è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (art. 1, comma 30, della legge n. 208 del 2015).
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard in carica è stata nominata con D.P.C.M. 4 aprile 2019. Le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possono essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard. Conseguentemente la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun ente possono essere adottati con D.P.C.M., anche distintamente tra loro. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, e non più per la sola adozione dei fabbisogni standard.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 29 a 34) ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard, modificando altresì gli organi che intervengono nella procedura medesima, con l'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in luogo della soppressa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge n. 42 del 2011 (legge delega sul federalismo fiscale) distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza (quali sanità, assistenza, istruzione) e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali, per le quali si prevede l'integrale copertura dei fabbisogni finanziari, rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali.
Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, la Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m)) attribuisce allo Stato il compito di definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza: ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni. Molte delle difficoltà che hanno ostacolato la piena realizzazione del quadro disegnato dalla legge 42/2009 derivano dalla perdurante assenza di una chiara individuazione dei LEP nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Merita ricordare, tuttavia, che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), nell’incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e il numero di posti disponibili negli asili nido, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze, ha integrato i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del FSC per servizi sociali e asili nido. Per garantire che le risorse aggiuntive si traducano in un incremento effettivo dei servizi, la legge ha previsto l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio basato sull’identificazione di obiettivi di servizio (art. 1, commi 791-794, legge n. 178/2020). Per la prima volta dall’introduzione dei fabbisogni standard è stato superato il vincolo della spesa storica complessiva della funzione Sociale, stanziando risorse aggiuntive vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio, e compiendo, in questo modo, un passo in avanti nel percorso di avvicinamento ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
La legge di bilancio integra ulteriormente le norme in esame. In particolare i commi 172-173 individuano i LEP con riferimento ai servizi educativi per l’infanzia (asili nido); il comma 174 destina una quota del Fondo di solidarietà comunale al trasporto scolastico di studenti disabili sulla base dei costi standard e di obiettivi di servizio, fino alla definizione dei LEP; il comma 563 aggiorna la dotazione aggiuntiva del Fondo di solidarietà comunale destinata al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali.
Commi 593-596
(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)
593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
596. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.
I commi 593-596 istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.
Il comma 593 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023.
Il Fondo è stato iscritto al cap. 2068/MEF.
La norma prevede che le risorse del Fondo siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Lo scopo del Fondo è quello di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.
A tal fine, il Fondo provvede a finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
Allo stato attuale, i comuni montani e quelli parzialmente montani sono individuati da un elenco elaborato dall’ISTAT, conseguente ad una disposizione contenuta all’articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 - ora abrogata - recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”, con cui venivano definiti "montani" i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). L’individuazione dei comuni montani fu attribuita alla Commissione censuaria centrale, istituita presso il Ministero delle Finanze, attraverso la compilazione di un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani. Per “comuni parzialmente montani” venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri.
L’articolo 1 della legge n. 991 del 1952 è stato abrogato dall’articolo 29 della legge n. 142 del 1990, che ha riservato alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge regionale, le Comunità montane, quali enti locali formati da comuni montani e parzialmente montani.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 319, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), che ha istituito il “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”, ha individuato come destinatari del Fondo i comuni che siano classificati interamente montani ai sensi dell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT di cui sopra.
I comuni totalmente montani, secondo l’elenco ISTAT, sono 3.471 (43,4% del totale) ed ospitano 8.863.185 abitanti (14,6% della popolazione totale) su una superficie di 147.531 kmq (48,8% del territorio nazionale)[41].
Il comma 594 prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si possa avvalere del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
Il comma 595 prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane siano destinate sia ad interventi di competenza statale che di competenza regionale, stabilendo che:
§ per la quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna (peraltro non specificata), si provvede con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
§ per la quota destinata agli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali (anch’essa non specificata), si provvede con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata.
Il comma 596 stabilisce che nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito presso il MEF dal comma 593, confluiscono le risorse del Fondo nazionale per la montagna (previsto dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994) e del Fondo integrativo per i comuni montani (previsto dall’articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 – legge di stabilità 2013).
Nella legge di bilancio per il 2022-2024, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, i due citati fondi le risorse dei due citati fondi vengono pertanto trasferiti al nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane”, con conseguente soppressione dei suddetti Fondi e azzeramento della loro dotazione.
La dotazione complessiva del nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” – iscritto al cap. 2608 del MEF - viene dunque ad essere così determinata nel bilancio dello Stato:
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (cap. 2068/MEF) |
2022 |
2023 |
2024 |
Stanziamento autorizzato dall’art. 1, co. 593 (cap. 2068/MEF) |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
Fondo nazionale per la montagna (cap. 7469/MEF) |
20,0 |
- |
- |
Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126/MEF) |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
TOTALE Fondo (cap. 2068) |
129,5 |
209,5 |
209,5 |
Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane saranno trasferite dal cap. 2068 dello stato di previsione del MEF al cap. 945 dell’Entrata del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere quindi allocate sul cap. 441 della spesa del medesimo bilancio ai fini del successivo riparto (Affari regionali e autonomie).
Il Fondo nazionale per la montagna è stato istituito dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994, ed è iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7469). Le risorse vengono poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (cap. 932), in quanto competente in materia di montagna.
Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Esse sono ripartite fra le Regioni secondo criteri stabiliti con deliberazione del CIPE.
Per quanto concerne i criteri di ripartizione, l’ultima delibera del CIPESS (delibera n. 53 del 27 luglio 2021) ha confermato i criteri di ripartizione già stabiliti con le precedenti delibere: estensione del territorio montano; popolazione residente nelle aree montane; salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; reddito medio pro-capite; livello dei servizi; entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali.
La dotazione del Fondo per la montagna è stata costantemente ridotta nel corso degli anni: dai circa 67 milioni di euro del 1999 (129,6 miliardi di lire) è passata a 58 milioni nel 2002, per poi scendere a 45 milioni nel 2006 e quindi a 41,8 nel 2010 (queste ultime ripartite con la delibera CIPE n. 10 del 2013).
Negli anni dal 2011 al 2015 il Fondo per la montagna non ha avuto risorse disponibili; solo con l’articolo 1, comma 761, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) è stato disposto un rifinanziamento nella misura di 5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e successivamente dall’articolo 1, comma 970, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Con la delibera n. 66 del 2019 è stato approvato il piano di riparto tra le regioni della somma complessiva di 21.701.376 euro, relativo alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
Da ultimo, il CIPESS, con la delibera n. 53 del 27 luglio 2021 ha disposto il riparto del Fondo nazionale per la montagna (annualità 2020 e 2021) per un importo totale pari a circa 28,1 milioni.
Le Province autonome di Trento e Bolzano non beneficiano della ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 sull’abrogazione delle disposizioni (art. 5, legge n. 386/1989) che prevedevano la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri la dotazione per il 2021 del cap. 932 era indicata in 19.748.399 euro.
L'articolo 1, commi 319-321, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani (di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT).
All'individuazione dei progetti si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
I soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione, la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e monitoraggio dei progetti sono stati definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.
Dopo che la Conferenza Unificata aveva espresso l’intesa sulla griglia di criteri di valutazione dei progetti e sui tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie contenuti nel bando riferito alle annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, è stato emanato il decreto 7 dicembre 2020 di approvazione delle graduatorie dei progetti presentati dai comuni montani, predisposte dalle regioni.
A seguito del ricorso di alcuni comuni esclusi, le Regioni interessate hanno provveduto ad una revisione delle graduatorie ed è stato quindi emanato il decreto 14 aprile 2021 (sostitutivo di quello del 7 dicembre 2020), con cui si provvede alla approvazione delle graduatorie finali per ciascuna regione. Inoltre il 23 novembre 2021, a seguito di ulteriore verifica della graduatoria da parte della regione Lazio, è stato pubblicato il decreto di revisione della graduatoria aggiornata predisposta dalla Regione.
Si ricorda che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione del Fondo, essendo state escluse (a decorrere dal 2010) dalla ripartizione di finanziamenti statali (art. 2, co. 109, della legge n. 191 del 2009).
I citati decreti ministeriali 14 aprile 2021 e 23 novembre 2021 non dispongono tuttavia l’impegno al finanziamento dei progetti, in quanto il comma 320 della legge n. 228 del 2012, ai fini dell’assegnazione delle risorse, prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata e parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Le risorse del Fondo integrativo per i comuni montani erano allocate sul capitolo 2126 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (cap. 434).
Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri la dotazione per il 2021 del capitolo 434 era indicata in 9.506.475 euro.
Commi 597-603
(Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali)
597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.
598. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'addendum è pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.
599. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.
600. Per le attività svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.
601. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
602. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.
603. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 456, le parole: «fino all'esercizio 2045» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452»;
b) il comma 458 è sostituito dal seguente:
«458. La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:
a) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;
b) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui alla lettera a) sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
I commi in esame consentono alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3% (comma 597). Per tale finalità, si prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipulino un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali (comma 598). Il comma 599 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti locali, mentre il comma 600 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro per le attività affidate a CDP. Il comma 601 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore delle regioni. Il comma 602 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Il comma 603 modifica la disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte.
In particolare, il comma 597 consente alle regioni e agli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e dell’articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati.
Si rammenta che il decreto-legge n. 35 del 2013 ha inteso affrontare il problema dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche (sia centrali che locali) maturati alla data del 31 dicembre 2012, nei confronti di imprese, cooperative e professionisti, mettendo a disposizione risorse finanziarie per un importo complessivo di circa 40 miliardi di euro (poi aumentato di ulteriori 7,2 miliardi dal decreto-legge n. 102 del 2013), da erogare negli anni 2013-2014, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio.
Per quanto concerne le amministrazioni centrali, gli interventi si sono concretizzati nella concessione per il 2013 di risorse per il pagamento dei debiti commerciali "fuori bilancio" delle amministrazioni statali, con il rifinanziamento di 500 milioni di euro per il 2013 dell'apposito fondo per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, e nell'incremento dei rimborsi fiscali nell'anno 2013.
Per quanto riguarda le amministrazioni territoriali, le misure si sono concretizzate:
· nella concessione, per l'anno 2013, di spazi di disponibilità finanziaria nell'ambito del Patto di stabilità interno a regioni ed enti locali che disponevano di liquidità non utilizzabile a causa delle regole del Patto stesso.
· nella concessione, per l'anno 2013 e 2014, di risorse a titolo di anticipazioni di liquidità alle regioni e agli enti locale impossibilitati a saldare i propri debiti a causa di indisponibilità di risorse.
In particolare, per gli enti locali e le regioni e per gli enti sanitari locali, è stata prevista l'istituzione nel bilancio dello Stato di un apposito Fondo - denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - con obbligo di restituzione, in un arco temporale certo e sostenibile, finalizzato ad assicurare anticipazioni di liquidità agli enti che non possono far fronte, con disponibilità proprie, al pagamento dei debiti, sia di parte corrente che in conto capitale, maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Il Fondo è stato distinto in tre sezioni: "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", gestita da Cassa depositi e prestiti, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Tali ultime due sezioni sono gestite direttamente dal MEF.
Il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - inizialmente dotato, dall'art. 1, co. 10, del D.L. n. 35/2013, di 9,3 miliardi di euro nel 2013 e 14,5 miliardi nel 2014 - è stato poi rideterminato, dall'articolo 13, commi 1, del D.L. n. 102/2013, in complessivi 16,5 miliardi per il 2013 e in 7,3 miliardi per il 2014, al fine di rendere disponibili subito più risorse nell'anno 2013 rispetto al 2014.
Il medesimo D.L. n. 102 ha altresì disposto un incremento delle risorse per il 2014, di ulteriori 7,2 miliardi di euro, finalizzati a far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012 rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013. Il riparto di tali ulteriori risorse tra le tre Sezioni del Fondo è avvenuto con D.M. 10 febbraio 2014, nei seguenti importi: 2 miliardi alla Sezione enti locali, 3,6 miliardi alla Sezione destinata ai debiti non sanitari di Regioni e province autonome e 1,6 miliardi alla Sezione debiti sanitari di Regioni e province autonome.
Successivamente il decreto-legge n. 66 del 2014 ha incrementato (articolo 32) la dotazione del Fondo per il pagamento dei debiti sopradetto di 6 miliardi di euro nel 2014, cui si è aggiunto (articolo 31) uno stanziamento di 2 miliardi di euro per il 2014 in favore della Sezione del Fondo relativa agli enti locali, con vincolo di destinazione di tale importo ai debiti degli enti medesimi nei confronti delle società partecipate. Lo stanziamento di 6 miliardi è stato ripartito tra le tre Sezioni del Fondo con D.M. 15 luglio 2014.
Le risorse complessive del Fondo stanziate dai DD.LL. n. 35 e 102 del 2013 e n. 66 del 2014, comprensive dei 2 miliardi di cui all'articolo 31 del decreto-legge n.66 del 2014 (nonché dei 770 milioni stanziati dall'articolo 34 del medesimo decreto n.66) risultano così distribuite tra le tre Sezioni del Fondo:
(milioni di euro)
2013 |
2014 |
|
Sezione debiti enti locali |
3.411,0 |
7.189,0 |
Sezione debiti regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari |
5.630,4 |
6.425,6 |
Sezione debiti Servizio Sanitario Nazionale |
7.505,2 |
9.683,4 |
TOTALE |
16.546,6 |
23.298 |
Oltre alle risorse del Fondo - su cui è intervenuta una specifica analisi da parte della Corte dei conti, e agli spazi finanziari concessi sul patto di stabilità interno, sono stati previsti ulteriori interventi anch'essi finalizzati ad aumentare la liquidità delle pubbliche amministrazioni, quali l'incremento delle erogazioni dello Stato per i rimborsi di imposta per 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014, l'ampliamento del limite massimo al ricorso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali da tre a cinque dodicesimi (rispetto alle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente) per l'anno 2013, e il rifinanziamento per il 2014 dell'incentivazione statale al patto di stabilità regionalizzato verticale incentivato, per un importo di 1.272 milioni di euro.
Considerando il totale dei due interventi, le risorse stanziate dal D.L. n. 35/2013 e dal D.L. n. 102/2013 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 per il biennio 2013-2014 ammontano ad oltre 47 miliardi.
Nello specifico, le risorse stanziate dal D.L. n. 35/2013 per il pagamento dei debiti della P.A. sono state pari a circa 40,2 miliardi di euro per il biennio 2013-2014, dei quali 20 miliardi nel 2013 e 19,8 miliardi per il 2014. Tali somme sono state poi rimodulate dal D.L. n. 102/2013 e rideterminate in 27,2 miliardi di euro per il 2013 e in 12,6 miliardi per il 2014. Il medesimo D.L. n. 102 ha inoltre incrementato le disponibilità per l'anno 2014 di ulteriori 7,2 miliardi di euro.
Tali risorse sono poi state incrementate di circa 9,3 miliardi dal decreto-legge n.66 del 2014 che, oltre agli otto miliardi sopra indicati ha altresì stanziato per il pagamento dei debiti dei ministeri e di quelli sanitari circa 1,3 miliardi di euro. Complessivamente, dunque, lo Stato ha messo a disposizione per il pagamento dei debiti arretrati al 31 dicembre 2013 un importo prossimo ai 57 miliardi di euro.
Per ulteriori dettagli si rinvia al relativo tema di documentazione della Camera dei deputati.
La relazione tecnica chiarisce che attualmente le regioni e gli enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
Il comma 597 fissa i seguenti termini e condizioni per la rinegoziazione:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui al seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro (BTP) con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS (Mercato telematico dei titoli di Stato) sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di interesse viene determinato dal MEF - Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata:
? con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e,
? con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b).
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.
Il comma 598 stabilisce che, con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il MEF stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013. Nell'atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP. L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10 del medesimo articolo, il MEF ha stipulato con la CDP un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 trasferendo le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al MEF, su cui la CDP è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di CDP della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP.
Il comma 599 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali: possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla CDP, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 2, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598.
Il comma 600 autorizza la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022 per le attività svolte da CDP oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al comma 598.
Il comma 601 stabilisce i tempi e le modalità delle richieste di negoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il MEF – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, prevedendo che le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 118 del 2011, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell’anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell’atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
Il comma 602 precisa che gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.
Il comma 603 reca una serie di modifiche alla disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione medesima. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della regione Piemonte è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione.
In particolare la norma in esame prevede:
a) il mantenimento in bilancio della regione Piemonte (nel titolo primo della spesa) fino alla chiusura della gestione commissariale, anziché fino all'anno 2045, del fondo costituito dal comma 456 in considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti alla gestione commissariale;
b) La chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa a decorrere dal 1 gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti della Regione Piemonte posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'art. 1, commi 692 e seguenti (cioè iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata), della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:
1) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato (contributo versato annualmente dalla Regione per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale) sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;
2) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui al punto precedente sono riversate d’ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Commi 604 e 606
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio
dei dipendenti pubblici)
604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
606. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente.
I commi 604 e 606 prevedono un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021[42]. L'incremento è ammesso:
- per i dipendenti statali diversi dal personale scolastico docente, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; il successivo comma 606 destina 89,4 milioni annui, per i fini in esame, al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa - con riferimento al personale docente -[43]; riguardo alla suddetta dotazione di 110,6 milioni annui, si rileva, tuttavia, che una quota di essa, pari a 52,18 milioni annui, è destinata al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per i fini e secondo le modalità stabiliti dal comma 605 (si rinvia alla relativa scheda);
- per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci.
Per tutte le amministrazioni di cui al comma 604, l'incremento è determinato mediante l'individuazione di una percentuale rispetto al monte retributivo del 2018; per le amministrazioni non statali, si prevede l'applicazione della medesima percentuale individuata per quelle statali in base alle procedure di cui al comma 604.
Si ricorda che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[44].
Come detto, il comma 604 fa riferimento, per le varie amministrazioni interessate, all'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2018 (delle medesime amministrazioni).
Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 ovvero, per il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi[45], dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi. Riguardo alle amministrazioni diverse da quelle statali, la norma in esame prevede che l'incremento trovi applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore[46] (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale. Riguardo ai limiti della spesa derivante dall'incremento e alla copertura della medesima, cfr. supra.
Si ricorda altresì che l'articolo 3, comma 2, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 - richiamato dal presente comma 604 - ha formulato una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.
Comma 605
(Trattamento economico accessorio
delle Forze di polizia e delle Forze armate)
605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'in-terno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Il comma 605 destina circa un quarto del nuovo Fondo istituito per l'incremento dei trattamenti economici accessori dei dipendenti statali, alle Forze di polizia ed alle Forze armate.
Il comma 604 della presente legge (si veda supra) dispone un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (rispetto al 2021) ed istituisce, per i dipendenti statali, un apposito Fondo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il comma 605 in esame pone su quel Fondo una riserva di destinazione per una quota parte alle Forze di polizia ed alle Forze armate.
La quota è pari a 52,18 milioni annui dal 2022. Essa è destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente, appartenente a quelle Forze. Si intende che si vada così a 'coprire' finanziariamente gli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio per tale personale, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-21.
In via subordinata, le risorse sono destinate alla corresponsione delle ore di lavoro straordinario.
In via residuale, esse sono destinate all'incremento dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
La ripartizione tra ed entro le diverse Forze, è così disposta:
§ Forze armate: 15,67 milioni;
§ Polizia di Stato: 11,72 milioni;
§ Arma dei Carabinieri: 13,16 milioni;
§ Guardia di finanza: 7,27 milioni;
§ Corpo di polizia penitenziaria: 4,36 milioni.
Tale ripartizione annuale, come esplicitato nella disposizione, è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della. difesa e della giustizia.
Comma 607
(Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni nazionali)
607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 607 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026.
Il Fondo può essere impiegato per le assunzioni in oggetto da parte delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie[47].
Le risorse del Fondo sono ripartite, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Si ricorda che, in base alle facoltà assunzionali a legislazione vigente - rispetto alle quali il Fondo in esame consente ulteriori assunzioni -, le suddette amministrazioni possono procedere ogni anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente[48]; ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
Comma 608
(Disposizioni in materia di ufficio del processo)
608. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma 41 è sostituito dal seguente:
« 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1.820 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.231 unità", le parole: "900 unità" sono sostituite dalle seguenti: "610 unità", le parole: "735 unità" sono sostituite dalle seguenti: "498 unità" e le parole: "185 unità" sono sostituite dalle seguenti: "123 unità"».
Il comma 608 opera un coordinamento normativo delle disposizioni finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile che hanno previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo ufficio per il processo civile e penale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860 della legge n. 178 del 2020, per effetto della entrata in vigore della legge n. 206 del 2021 di riforma del processo civile.
In particolare la disposizione riscrive il comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 206 del 2021 e nel contempo modifica l'articolo 1, comma 858, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021 (vedi infra).
Il comma 41 nella sua formulazione vigente prevede che per l'attuazione delle disposizioni in materia di Ufficio per il processo civile è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023, prevedendo una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di personale amministrativo presso l’amministrazione giudiziaria dall’art. 1, comma 860, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). Quest'ultima disposizione era stata tuttavia oggetto di modifica già da parte dell'articolo 1, comma 28, lett. b) della legge n. 134 del 2021.
La disposizione apporta dunque le opportune modifiche di coordinamento ai contingenti di personale e all’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 178 del 2020, riferita al processo civile, a seguito delle modifiche, già intervenute con l’approvazione della legge n. 134 del 2021 di riforma del processo penale.
In coerenza con le modifiche qui proposte, l'articolo in esame diminuisce il contingente di personale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere ai sensi dell'art. 1, comma 858, della legge di bilancio per il 2021, così come modificato dall'art. 1, comma 28, lett. a), L. 27 settembre 2021, n. 134 citata e, successivamente, l'art. 1, comma 41, lett. a), L. 26 novembre 2021, n. 206, già citata.
È opportuno, in questa sede, ricordare che l’articolo 1, commi da 26 a 28, della legge 134 del 2021, di riforma del processo penale, prevede delega al Governo a modificare la disciplina vigente dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello. Ai fini della riforma della normativa sull’ufficio del processo, il Governo è tenuto a prevedere: una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, sulla base di progetti tabellari, progetti organizzativi o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari; che agli addetti alla struttura, siano attribuiti i compiti di coadiuvare uno o più magistrati non solo per quanto riguarda gli atti utili all’esercizio della funzione giudiziaria (studio di fascicoli, giurisprudenza e dottrina; raccolta di precedenti) ma anche con riguardo all'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica e per incrementare la capacità produttiva dell'ufficio (lett. a e b); l’istituzione presso la Corte di cassazione nonché presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati (lett. da c a f)
Con riguardo alla giustizia civile il comma 18 dell'articolo 1 della legge n. 206 del 2021 reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa all’Ufficio per il processo, prevedendo altresì l’istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa. In termini analoghi l’Ufficio viene istituito anche presso la Procura generale della Corte di cassazione, e viene denominato “Ufficio spoglio, analisi e documentazione”. Per l’attuazione di tali previsioni, il comma 19 autorizza l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale (III area funzionale, posizione economica F1) con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Commi 609-611
(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)
609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
610. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
I commi 609-611 determinano, per il triennio 2022-2024, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 609).
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse (commi 610 e 611).
In particolare, al comma 609, la disposizione precisa che i predetti importi, quantificati ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs 165/2001, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, riguardano l'anticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale e i relativi effetti indotti. La misura percentuale di detta indennità rispetto agli stipendi tabellari, è pari, allo 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.
L’anticipazione è prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del medesimo d. lgs. 165/2001, in base al quale, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
Gli importi di cui sopra (comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, da indicare nella prima sezione del disegno di legge di bilancio (secondo quanto prescritto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Comma 612
(Risorse finanziarie per la definizione da parte dei contratti collettivi dei nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici)
612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.
Il comma 612 concerne le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche[49], sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016-2018). In tale ambito, per le amministrazioni statali, si prevede uno stanziamento pari a 95 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 relativo al personale. Per le altre amministrazioni pubbliche, per il corrispondente personale, si prevede che (sul monte retributivo del 2018 ad esse relativo) il suddetto incremento massimo percentuale trovi applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore[50] (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali).
Il suddetto stanziamento annuo di 95 milioni è posto ad integrazione delle risorse già previste, per le amministrazioni statali, per il contratto collettivo nazionale per il triennio 2019-2021[51].
Il testo originario faceva riferimento, anziché alle suddette commissioni paritetiche, alla recente novella che ha previsto, nelle pubbliche amministrazioni, un’ulteriore area funzionale, ai fini dell’inquadramento del personale (non dirigenziale) di elevata qualificazione, e che ha demandato l’istituzione della stessa area alla contrattazione collettiva[52]. Inoltre, il testo originario contemplava un diverso livello di incremento di risorse; infatti, per le amministrazioni statali, stanziava 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, sempre al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive, ai fini della definizione di un incremento dei trattamenti retributivi in oggetto, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,33 per cento del monte retributivo del 2018. Anche nel testo originario, per le altre amministrazioni pubbliche, si prevedeva l'applicazione della norma in esame a valere sui rispettivi bilanci.
La relazione tecnica[53] osserva che la riformulazione definitiva del presente comma ha determinato la limitazione dell'ambito della norma in esame al solo personale destinatario delle seguenti disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 - disposizioni che hanno previsto l’istituzione delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale -:
- "l’art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 11 del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 12 del CCNL 2016-2018 del comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente di tale comparto;
- l’art. 34 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale ATA;
- l’art. 44 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente delle università nonché delle aziende ospedaliero-universitarie destinatarie di tale contratto;
- l’art. 69 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, relativo al personale non dirigente degli enti di ricerca".
Comma 613
(Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici)
613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 613 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022; il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità della formazione in oggetto, si fa riferimento a quella amministrativa generale, nonché ai profili digitali ed ecologici.
Commi 614 e 615
(Incremento del ruolo organico della magistratura)
614. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 82 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.
615. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.
I commi 614 e 615 dispongono un incremento del ruolo organico della magistratura, autorizzando nel contempo il Ministero a bandire nel 2022 le necessarie procedure concorsuali per l'assunzione di 82 magistrati ordinari.
Il comma 614 aumenta di 82 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Tale incremento è finalizzato ad adeguare l’organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l’esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea.
Si ricorda, infatti, che con il decreto legislativo n. 9 del 2021, il Governo ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». In particolare, il provvedimento ha armonizzato il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, ha delineato le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione, individuando nel CSM l’autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo e di procuratore europeo delegato e dettando la disciplina relativa al procedimento di designazione; parallelamente, il d.lgs. ha individuato nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. Il provvedimento, inoltre, ha attribuito ai procuratori europei delegati le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione alle indagini di competenza della Procura europea, sottraendoli alle direttive dei procuratori della Repubblica e alla vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. In attuazione del d.lgs. n. 9 del 2021, con uno scambio di lettere tra la Ministra della giustizia e il Procuratore Europeo è stato concluso l'accordo sul funzionamento della Procura Europea, che potrà svolgere le sue funzioni con 20 procuratori delegati distribuiti in nove uffici territoriali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro). I procuratori sono stati nominati con decreto del 15 aprile 2021. Il 1 giugno 2021 la Procura Europea ha iniziato la propria attività.
Il Ministero della Giustizia è quindi autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, di 82 magistrati ordinari.
Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 , recante le dotazioni organiche della magistratura ordinaria, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 7 alla presente disegno di legge.
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Normativa vigente |
DDL |
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione |
1 |
1 |
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione |
1 |
1 |
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: |
|
|
Presidente aggiunto della Corte di cassazione |
1 |
1 |
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione |
1 |
1 |
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
1 |
1 |
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
65 |
65 |
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità |
440 |
442 |
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo |
1 |
1 |
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti |
52 |
52 |
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti |
53 |
53 |
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
314 |
314 |
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati |
9.641 |
9.721 |
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie |
200 |
200 |
N. Magistrati ordinari in tirocinio |
(nr pari a quello dei posti vacanti in organico |
(nr pari a quello dei posti vacanti in organico |
Totale |
10.771 |
10.853 |
E' opportuno ricordare che, da ultimo, il comma 1 dell'articolo 24 del d.l. n. 118 del 2021 (conv. legge n. 147 del 2021) sostituendo la tabella allegata alla legge n. 71 del 1991, aveva aumentato di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di garantire che l’attuazione della normativa europea relativa alla Procura europea (vedi supra) – in virtù della quale sono state attribuite a 20 magistrati le funzioni di procuratore europeo delegato - non privi di risorse di magistratura le procure della Repubblica.
Per l’attuazione dell’aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari, il comma 615 autorizza la spesa nel limite:
· di euro 5.777.557 per l'anno 2023,
· di euro 6.908.200 per l'anno 2024,
· di euro 7.555.182 per l'anno 2025,
· di euro 7.703.931 per l'anno 2026,
· di euro 9.625.139 per l'anno 2027,
· di euro 9.831.582 per l'anno 2028,
· di euro 10.008.533 per l'anno 2029,
· di euro 10.214.976 per l'anno 2030,
· di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e
· di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032
Comma 616
(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)
616. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.
Il comma 616 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2022, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame.
La disposizione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Si tratta dei vincitori del concorso per 310 posti, bandito con D.M. 29 ottobre 2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021 e del quale si prevede la conclusione entro il 2022.
E' autorizzata al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall’anno 2031.
Commi 617 e 618
(Funzionamento della Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici)
617. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera».
618. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, dopo le parole: « alla Presidenza della Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «, con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza,» e le parole: «, e la relativa documentazione contabile» sono soppresse;
2) al quarto periodo, le parole: « contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera» sono soppresse;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma, ricevuti nell'anno solare precedente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9».
I commi 617 e 618 introducono, da un lato, un finanziamento integrativo per le attività della Commissione in titolo, insieme dettando alcune specificazioni circa la sua gestione finanziaria; dall'altro, recano alcune semplificazioni circa gli adempimenti contabili, ai fini del controllo da parte della Commissione.
Il comma 617 novella la legge n. 96 del 2012, recante "norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei loro rendiconti" (nonché delega al Governo per la redazione di un Testo unico, mai esercitata).
Più in dettaglio, della legge n. 96 - numerosi articoli della quale sono stati abrogati dal decreto-legge n. 149 del 2013, che ha disposto l'abolizione del finanziamento pubblico diretto in favore dei partiti e dei movimenti politici - è inciso l'articolo 9, recante misure per garantire la trasparenza e i controlli dei loro rendiconti.
Tali misure fanno capo, nel disegno normativo tracciato dalla legge n. 96, ad una "Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici".
La Commissione - nominata con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti (e tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata) - effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei movimenti politici (disciplinato dall'articolo 8 della legge n. 2 del 1997). Tale controllo si estende alla verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a loro prova.
Entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e (una volta esperita la procedura di contestazione delle mende) inottemperanti agli obblighi di legge, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
Su tale vigente norma, la modifica operata dalla disposizione in esame viene a porre un finanziamento integrativo per le attività della Commissione, insieme dettando alcune specificazioni circa la sua gestione finanziaria.
Si autorizza, infatti, la spesa "complessiva" (che parrebbe essere annua, in base alla corrispettiva riduzione in Tabella A) di 60.000 euro a decorrere dal 2022, per il finanziamento della Commissione in ordine all'esercizio delle sue funzioni ordinarie.
Tali risorse sono da ripartire in egual misura (si intende, tra le due Camere), perché ciascuna Camera le destini alla Commissione.
Si prevede che la gestione delle risorse attribuite sia autonoma, da parte della Commissione.
Tale autonomia è affermata, ed al contempo perimetrata, attraverso la previsione che: la gestione finanziaria si svolga in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione (entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce); il rendiconto di quella medesima gestione sia approvato entro il 30 aprile (dell'anno successivo); bilancio di previsione e rendiconto siano pubblicati nel sito internet del Parlamento italiano, nella sezione relativa alla Commissione.
Il comma 618 reca disposizioni volte a snellire taluni adempimenti, connessi all'attività di controllo condotta dalla Commissione, attraverso modifiche del citato decreto-legge n. 149 del 2013, articolo 5, recante norme per la trasparenza.
Tra le sue previsioni figura quella - posta dal suo comma 3 - che i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro nazionale (previsto dal medesimo decreto-legge n. 149, secondo cui quell'iscrizione al registro è requisito necessario onde accedere alla detraibilità fiscale relativa alle erogazioni liberali nonché alla contribuzione volontaria del 'due per mille') siano tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che abbiano erogato nell'anno finanziamenti o contributi di importo superiore a 500 euro, "e la relativa documentazione contabile".
Ebbene la novella 'trasla' la destinazione di tale trasmissione della documentazione contabile, dalla Presidenza della Camera dei deputati alla Commissione, direttamente.
Dunque i rappresentanti legali dei partiti - si dispone - dovranno trasmettere alla Commissione direttamente la documentazione contabile relativa ai finanziamenti e contributi superiori alla soglia di 500 euro.
Insieme, la novella prevede che spetti alla Presidenza della Camera dei deputati la determinazione delle modalità della trasmissione ad essa (che permane) dell'elenco dei soggetti erogatori di tali finanziamenti o contributi.
Altra novella espunge il richiamo alla trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati (che sì detto, viene meno) della documentazione contabile, presente nella disposizione che prevede che l'elenco dei soggetti erogatori dei finanziamenti o contributi e i relativi importi (superiori a 500 euro, si è ricordato) sia pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano.
Si viene ad espungere altresì la contestualità della pubblicazione sul sito internet del Parlamento dell'elenco dei soggetti erogatori, rispetto alla trasmissione della documentazione contabile da parte dei rappresentanti dei partiti, nonché la trasmissibilità anche tramite Posta Elettronica Certificata di tale documentazione contabile.
Rimane immodificato, si ricorda, l'obbligo per il partito politico di pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei soggetti che abbiano erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi (obbligo previsto dal medesimo articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 149).
Infine si dispone che la documentazione contabile sia trasmessa (invece che alla Presidenza della Camera dei deputati, si è detto) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, più volte sopra menzionata.
Si specifica che la documentazione concerna finanziamenti e contributi ricevuti nell'anno solare precedente, e che il termine per la sua trasmissione alla Commissione sia il 15 giugno di ogni anno.
È il medesimo termine prescritto (dall'art. 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012) per la trasmissione dei rendiconti dei partiti e movimenti da parte del rappresentante legale o tesoriere, per le forze politiche che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale o nei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Può valere ricordare, nella composita stratificazione di disposizioni attinenti al finanziamento dei partiti politici, che la legge n. 659 del 1981 (a sua volta integrativa della legge n. 195 del 1974 e successive modificazioni, la quale pose, al suo articolo 7, divieti relativi al finanziamento dei partiti, loro articolazioni, gruppi parlamentare, da parte di enti pubblici e società pubbliche o partecipate) ha previsto un obbligo di dichiarazione congiunta, da parte del soggetto erogatore e del soggetto ricevente.
Siffatto obbligo vale qualora l'importo erogato nell'anno superi 3.000 euro (sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi).
E vale nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai partiti, loro articolazioni, gruppi parlamentari - o in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestano cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.
Si ricorda che i medesimi finanziamenti ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 3 del 2019 (legge concernente in alcune sue disposizioni la trasparenza dei partiti e movimenti politici).
Esso prevede che per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di valore superiore a 500 euro per soggetto erogatore, siano annotati (entro termini definiti) in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico: l'identità dell'erogante; l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno; la data dell'erogazione. I dati annotati devono risultare dal rendiconto ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato, per un tempo non inferiore a cinque anni.
619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il comma 619 reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l’attuazione dell’articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La relazione illustrativa precisa, in particolare, che le richiamate risorse, sono destinate al personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria (art. 46, comma 3, del di. n. 95/2017), nonché al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate (art. 46, comma 6, del d.l. n. 95/2017).
L’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha disposto, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, l’istituzione di un’area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai
trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ha quindi previsto disposizioni volte ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
In particolare, si ricorda che il comma 3 dell'articolo 46 concerne l'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: il trattamento accessorio: le misure per incentivare l'efficienza del servizio; il congedo ordinario, il congedo straordinario; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; il trattamento di missione e di trasferimento; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale).
Il comma 6 dell'articolo 46 prevede che con D.P.C.M. possano essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
Le risorse aggiuntive previste dalla disposizione in commento incrementano quelle da ultimo assegnate per le medesime finalità dall’articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.
A sua volta il citato articolo 20 andava ad incrementare le risorse già assegnate, a decorrere dall’anno 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a loro volta incrementate dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 680) ha infatti istituito un apposito fondo al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, destinando 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le diverse finalità, tra le quali, l’attuazione del citato articolo 46.
La ripartizione delle risorse prevista è intervenuta con il d.P.C.m. del 21 marzo 2018, che così ha disposto:
2018 |
2019 |
dal 2020 |
|
FESI -Personale corpi di polizia |
30.512.272 |
61.024.545 |
91.536.817 |
FESI -Personale Forze armate |
12.923.143 |
25.846.286 |
38.769.429 |
Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017 |
3.140.792 |
6.281.585 |
9.422.378 |
Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F. |
138.328 |
276.653 |
414.981 |
Fondo produttività - Personale direttivo VV.F. |
78.747 |
157.495 |
236.242 |
Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F. |
3.206.718 |
6.413.436 |
9.620.153 |
TOTALE LORDO AMM.NE |
50.000.000 |
100.000.000 |
150.000.000 |
A decorrere dal 2019, le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 95 del 2017 sono state incrementate dall’articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) di ulteriori 9,4 milioni, in modo da incrementare per il 2019 e per il 2020 l'importo sopra esposto per ciascuna Forza di polizia e per le Forze armate, secondo un incremento che deve corrispondere all'importo previsto per il 2020 per ciascuna appunto dal d.P.Cm. citato.
Le risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall’anno 2020.
620. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1023, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023»;
b) al comma 1024, le parole: « e di euro 141.521.230 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023» e le parole: « e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e, per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
Il comma 620, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle FFAA pari a 5.000 unità nel dispositivo Strade sicure.
L'articolo in esame interviene a novellare l'art. 1, comma 1023 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) che aveva autorizzato un contingente pari a:
· 7.050 unità fino al 30 giugno 2021:
· 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
· 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Resta intatto lo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, viene novellato anche il comma 1024 recante l'autorizzazione di spesa, per modificarne l'importo relativo al 2022 e autorizzare la spesa per il 2023. Gli oneri per il 2022 diventano ora pari a 149.721.230 (in luogo dei 141.521.230 euro), e ad euro 137.070.683 per l’anno 2023, con specifica destinazione:
per l’anno 2022 di euro:
§ 147.250.547 per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 2.470.683 per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.
Per l’anno 2023 di euro:
§ 134.600.000 per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 2.470.683, per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.
Dalla relazione illustrativa si ricava che l'incremento degli oneri per il 2022 del contingente delle FFAA deriva dall'elevazione del monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, che passa da 40 a 47 ore mensili, in analogia alla elevazione del tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 già recato dal D.L. n. 41/2021(cd. "decreto Sostegni"), art. 35, comma 8, lettera 0a), attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024, della di bilancio per il 2021. Tale elevazione è volta a "gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto; a ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare".
L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.
Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.
Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".
La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).
La legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) al comma 132 dell'articolo 1 della ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Ulteriori 253 unità sono state autorizzate dal D.L. n. 18/2020, in considerazione dei maggiori compiti assegnati al personale militare nel fronteggiare la diffusione del virus Covid 19.Tale integrazione era operativa dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020 (termine così prorogato dal D.L. 34/2020). Successivamente, il citato DL n. 34/2020 (c.d. Rilancio) con l'articolo 22 ha ulteriormente aumentato il contingente militare per Strade sicure di 500 unità. L'articolo 35 del D.L. n. 104/2020 ha poi previsto l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020 (ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3, lettera b) del D.L. n. 125/2020, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure", ed autorizzato, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa. Durante l'esame parlamentare del decreto legge n. 34 del 2020 è stata introdotta un'ulteriore disposizione (articolo 44-ter) che, sempre nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 6,3 milioni di euro sempre per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 125 del 2020 ha poi autorizzato per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 per il pagamento degli straordinari del contingente di 753 unità, prorogato fino a fine anno dal medesimo decreto.
La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020 al comma 1023 dell'art. 1 ha prorogato nel dispositivo "Strade sicure" un contingente di personale delle Forze armate pari a:
7.050 unità fino al 30 giugno 2021:
6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
La medesima legge di bilancio per il 2021, all'art. 1 co. 1025 - al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - ha altresì ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 il contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo "Strade sicure". Tale termine è poi stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del D.L. 41/2021, poi al 31 luglio 2021 dal D.L. 73/2021 poi al 31 ottobre 2021 dal D.L. 111/2021 (articolo 8), infine al 31 dicembre 2021 dal D.L. 146/2021, art. 15 comma 1. Inoltre il comma 2 del medesimo articolo ha incrementato di 400 unità il contingente per il potenziamento della sicurezza del Vertice G20.
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza
Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.
Comma 621
(Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione
"Strade sicure")
621. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
Il comma 621, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di euro 7.517.801, comprensivi di euro 5.642.786 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
L'articolo 1, comma 621, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, l’integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell’operazione “Strade sicure”, da ultimo prorogata, dall'art. 15, comma 1 del D.L. n. 146/2021 (la legge di conversione è stata approvata definitivamente, non ancora pubblicata al momento della redazione della presente scheda) rispetto al precedente termine fissato al 31 ottobre 2021 dal D.L. 111/2021 (c.d. green pass, istruzione, trasporti), convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 133/2021.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.
Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.
A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.
Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, infine, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del D.L. 41/2021 (cd. decreto Sostegni) poi al 31 luglio 2021 dal D.L. 73/2021 (cd. decreto Sostegni-bis), ancora al 31 ottobre dall'art. 8 del D.L. 111/2021 (c.d. green pass, istruzione, trasporti), infine al 31 dicembre 2021 dall'art. 15, comma 1, del D.L. n. 146/2021.
A tal fine l'articolo in esame autorizza per l’anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 5.642.786 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.
Commi 622-624
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni
e del riallineamento dei valori fiscali)
622. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
« 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo».
623. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
624. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.
I commi da 622 a 624 apportano modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202 (cd. decreto Agosto).
In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione.
In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Più in dettaglio, il comma 622 apporta alcune modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nell’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 202 (cd. decreto Agosto), introducendovi i nuovi commi 8-ter e 8-quater.
Il cd. decreto Agosto (articolo 110 del n. 104 del 2020) ha consentito di rivalutare le attività risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il richiamato articolo, più in dettaglio, permette alle imprese assoggettate a IRES che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti (come detto) dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.
La norma si applica ai soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità? limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La rivalutazione avviene anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative. Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di principi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda. In generale, i beni destinati a partecipare per più esercizi all'attività produttiva (immobilizzazioni) devono essere iscritti in base al costo di acquisto o di produzione, e sistematicamente ammortizzati, per cui una quota del loro valore deve essere sottratta in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Il comma 2 dell'articolo 110 chiarisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero l’esercizio relativo all’anno precedente), ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "decreto agosto" (14 ottobre 2020). Tale facoltà è concessa a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni che si intende rivalutare risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
La norma (comma 3 dell'art. 110) prevede poi che il saldo attivo della rivalutazione possa essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al successivo comma 6.
Ai sensi del comma 4, il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il decreto-legge Sostegni (n. 41 del 2021) ha allungato i termini per effettuare la rivalutazione (introducendo un comma 4-bis nell’articolo 110) che può quindi avvenire anche nel bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
Il comma 5 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e? stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Il comma 6 consente di versare le imposte sostitutive disciplinate dai commi 3 e 4 in un massimo di tre rate.
La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).
Il comma 7 dell'art. 110 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). In particolare, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 prevede l'applicabilità delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato.
Il comma 8 prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14, comma 1 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al già menzionato comma 4, e? vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.
La legge di bilancio 2021 (comma 83 della legge n. 178 del 2020) ha esteso la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Il comma 8-ter fissa alcuni limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d’impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento (ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell’articolo 110).
Più in dettaglio, per le attività immateriali le cui quote di ammortamento - ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi - sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo (in sostanza, in almeno 50 anni).
Sono determinate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione; anche in tali ipotesi, le norme proposte specificano che il suddetto regime di deducibilità limitata non muta qualora il soggetto perda la disponibilità del bene riallineato o rivalutato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale oggetto di riallineamento.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento, come determinato secondo i limiti così introdotti.
Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del predetto maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Come chiarito dal Governo nella Relazione illustrativa, in tali casi il regime si trasferisce sull'eventuale minusvalenza realizzata dal dante causa e/o sulla quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore rivalutato/riallineato sostenuta dall'avente causa.
Ai sensi del successivo comma 8-quater, in deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter, si consente di effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura corrispondente a quella stabilita per l’ipotesi di conferimento d’azienda dall’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, e cioè con aliquota:
§ del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
§ del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
§ del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
Tale imposta va applicata al netto dell’imposta sostitutiva al 3 per cento (determinata ai sensi del comma 4 dell’articolo 110) che si applica alla rivalutazione; il versamento va effettuato in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.
Il comma 623 chiarisce che, in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le modifiche in esame hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
In sintesi, l’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono; in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Infine, i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Il comma 624, alla luce delle norme introdotte, consente la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione (di cui al richiamato articolo 110) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo (1° gennaio 2022) hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241) dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Comma 625
(Modifiche al TU spese di giustizia)
625. All'articolo 208, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), la parola: «, contabile» è soppressa;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) in tutte le altre ipotesi è quello presso la corte d'appello di Roma».
Il comma 625 interviene sul TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per individuare l’ufficio competente al recupero del contributo unificato in specifici casi.
La disposizione interviene sull’art. 208 del TU spese di giustizia, relativo all’ufficio competente al recupero del credito, per colmare una lacuna normativa che attualmente non consente di attivare la procedura di recupero del contributo unificato quando la Corte di cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’art. 208 del TU, infatti, individua l’ufficio compente:
- per il processo penale, nell’ufficio presso il giudice dell’esecuzione;
- per il processo civile, amministrativo e tributario, nell’ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.
Quando il provvedimento impugnato in Cassazione è emesso da un’autorità presso la quale non è previsto il pagamento del contributo e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia, attualmente le procedure di recupero del credito non vengono attivate.
La Relazione illustrativa cita a titolo di esempio l’impugnazione in Cassazione dei provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense e della Corte dei Conti – autorità presso le quali non è previsto il versamento del contributo unificato e stima in 104.000/120.000 euro all'anno i mancati introiti per lo Stato.
Per ovviare a questa lacuna il disegno di legge individua, in tutte le ipotesi residuali, l’ufficio competente al recupero delle spese di giustizia nell’ufficio presso la Corte d’appello di Roma.
626. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il comma 626, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.
Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Gli importi complessivi della tabella A (fondo speciale di parte corrente) annessa alla legge di bilancio n. 234 del 2021, ammontano a 463 milioni per il 2022; 469,6 milioni per il 2023; 490 milioni annui dal 2024.
La tabella B (fondo speciale di conto capitale) espone importi complessivi pari a 667,2 milioni per il 2022; 713,4 milioni per il 2023; 754,4 milioni annui dal 2024.
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente e nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2448) e nella legge di bilancio.
Si segnala che gli importi della legge n. 234/2021 sono identici a quelli riportati dell'A.C. 3424 (il testo del disegno di legge come modificato dal Senato in prima lettura).
(milioni di euro)
TABELLA A |
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
308,8 |
338,3 |
338,3 |
A.S. n. 2448 |
555,6 |
584,1 |
599,1 |
Legge n. 234/2021 |
463 |
469,6 |
490 |
(milioni di euro)
TABELLA B |
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
624,9 |
669,4 |
669,4 |
A.S. n. 2448 |
769,9 |
814,4 |
814,4 |
Legge n. 234/2021 |
667,2 |
713,4 |
754,4 |
L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio (A.S. 2448) e nella legge n. 234/2021. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.
Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, su richiesta degli Uffici parlamentari.
A tale riguardo si segnala che gli importi non tengono conto delle coperture di proposte di legge, riportate nelle finalizzazioni, successivamente approvate definitivamente dal Parlamento e divenute legge. Tali provvedimenti saranno di volta in volta segnalati.
Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Ministero dell'economia e delle finanze
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
76.329,6 |
84.633,6 |
84.633,6 |
A.S. n. 2448 |
91.329,6 |
109.633,6 |
124.633,6 |
Legge n. 234/2021 |
88.991,6 |
104.295,6 |
118.128,7 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (AC 543 - AS 859).
§ Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (AC 1812).
§ Intesa con la Chiesa d'Inghilterra (AS 2060 - AC 3319). Tale provvedimento è stato approvato definitivamente e non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento della redazione della presente scheda. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'accantonamento in parola pari a 143.000 per il 2022 e a 84.000 euro annui a decorrere dal 2023.
§ Interventi diversi.
Ministero dello sviluppo economico
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
19.493,1 |
25.493,1 |
25.493,1 |
A.S. n. 2448 |
29.493,1 |
35.493,1 |
35.493,1 |
Legge n. 234/2021 |
23.493,1 |
32.493,1 |
31.493,1 |
Finalizzazioni:
§ A.S. 2371 - A.C. 3314, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia". Tale provvedimento è stato approvato definitivamente: legge n. 147/21. A parziale copertura degli oneri ivi previsti si prevede una riduzione dell'accantonamento in oggetto pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.S. n. 2448 |
20.000 |
20.000 |
15.000 |
Legge n. 234/2021 |
20.000 |
20.000 |
15.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della giustizia
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
35.212,9 |
41.331,7 |
41.331,7 |
A.S. n. 2448 |
60.212,9 |
66.331,7 |
66.331,7 |
Legge n. 234/2021 |
60.212,9 |
61.452,9 |
61.520,7 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (AC 1881).
§ A.S. 2371 - A.C. 3314, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia". Tale provvedimento è stato approvato definitivamente: legge n. 147/21. A parziale copertura degli oneri ivi previsti si prevede una riduzione dell'accantonamento in oggetto pari a 1.404.580 euro per l'anno 2022 e a 2.584.968 annui a decorrere dal 2023.
§ AS 1662 - AC 3289, "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". Tale provvedimento è stato approvato definitivamente: legge n. 206/21. A copertura degli oneri ivi previsti si prevede una riduzione dell'accantonamento in oggetto pari a 586.894 euro per il 2022 e a 31.773.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
§ "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Tale provvedimento è stato approvato definitivamente: legge n. 134/21. A copertura degli oneri ivi previsti si prevede una riduzione dell'accantonamento in oggetto pari a 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
§ Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria (AS 1438).
§ Provvedimenti riguardanti la magistratura ordinaria.
§ Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
66.264,8 |
72.634,2 |
72.634,2 |
A.S. n. 2448 |
91.264,8 |
97.634,2 |
97.634,2 |
Legge n. 234/2021 |
76.565,7 |
82.087,7 |
81.248,8 |
Finalizzazioni: l'accantonamento tiene conto sia delle risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti Accordi internazionali in corso di perfezionamento, sia le ratifiche (si rinvia alla relazione illustrativa del disegno di legge A.S. 2448 per l'elenco delle ratifiche).
Ministero dell'istruzione
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
23.353,3 |
28.353,3 |
28.353,3 |
A.S. n. 2448 |
33.353,3 |
38.353,3 |
38.353,3 |
Legge n. 234/2021 |
5.353,3 |
5.353,3 |
5.353,3 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (AC 523 - AS 992).
§ Interventi diversi.
Ministero dell'interno
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
2.056,9 |
4.740,1 |
4.740,1 |
A.S. n. 2448 |
17.056,9 |
19.740,1 |
19.740,1 |
Legge n. 234/2021 |
17.056,9 |
19.740,1 |
19.740,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della transizione ecologica
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
11.303,4 |
8.238 |
8.238 |
A.S. n. 2448 |
26.303,4 |
23.238 |
23.238 |
Legge n. 234/2021 |
26.153,4 |
23.088 |
23.238 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (AC 1939 - AS 1571 - AC 1393-B).
§ Interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
18.737,4 |
29.658,8 |
29.658,8 |
A.S. n. 2448 |
33.737,4 |
39.658,8 |
39.658,8 |
Legge n. 234/2021 |
18.737,4 |
20.658,8 |
33.658,8 |
Finalizzazioni:
§ A.C. 3278 - A.S. 2437, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali". Tale provvedimento è stato approvato definitivamente: legge n. 156/21. A parziale copertura degli oneri ivi previsti, si prevede una riduzione dell'accantonamento in oggetto pari a 18.736.530 euro per il 2022 e a 20.658.823 euro annui a decorrere dal 2032.
§ Interventi diversi.
Ministero dell'università e della ricerca
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
17.553,7 |
22.553,7 |
22.553,7 |
A.S. n. 2448 |
27.553,7 |
32.553,7 |
32.553,7 |
Legge n. 234/2021 |
24.553,7 |
27.553,7 |
13.953,7 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (AC 395 - AS 1146).
§ Interventi diversi.
Ministero della difesa
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
1.903,1 |
2.249,6 |
2.249,6 |
A.S. n. 2448 |
16.903,1 |
17.249,6 |
17.249,6 |
Legge n. 234/2021 |
16.903,1 |
17.249,6 |
17.249,6 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
21.093 |
16.893 |
16.893 |
A.S. n. 2448 |
46.093 |
41.893 |
41.893 |
Legge n. 234/2021 |
23.723 |
19.393 |
33.393 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo in materia di turismo (AC 1698 - AS 1413). Si segnala che decreto legge n. 22 del 2021 ha istituito il Ministero del turismo a cui è stata affidata la competenza per tale materia.
§ Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore (AC 1008 - AS 2300).
§ Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (AC 1824 - AS 2009).
§ Interventi diversi.
Ministero della cultura
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
15.376,1 |
1.376,1 |
1.376,1 |
A.S. n. 2448 |
27.176,1 |
7.176,1 |
7.176,1 |
Legge n. 234/2021 |
27.176,1 |
7.176,1 |
7.176,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero della salute
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
104,7 |
104,7 |
104,7 |
A.S. n. 2448 |
15.104,7 |
15.104,7 |
20.104,7 |
Legge n. 234/2021 |
14.104,7 |
12.104,7 |
16.104,7 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (AC 491 - AS 1201).
§ Interventi diversi.
Ministero del turismo
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.S. n. 2448 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Legge n. 234/2021 |
20.000 |
16.958,3 |
12.700 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
Ministero dell'economia e delle finanze
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
227.648 |
232.648 |
232.648 |
A.S. n. 2448 |
252.648 |
257.648 |
257.648 |
Legge n. 234/2021 |
197.648 |
202.648 |
202.648 |
Finalizzazioni:
§ Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (AS 497 - AC 1285).
§ Interventi diversi.
Ministero dello sviluppo economico
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
A.S. n. 2448 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 234/2021 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Finalizzazioni:
§ Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (AS 497 - AC 1285).
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
24.253 |
25.753 |
25.753 |
A.S. n. 2448 |
29.253 |
25.753 |
25.753 |
Legge n. 234/2021 |
29.253 |
25.753 |
25.753 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della giustizia
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
A.S. n. 2448 |
55.000 |
60.000 |
60.000 |
Legge n. 234/2021 |
55.000 |
60.000 |
60.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
A.S. n. 2448 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Legge n. 234/2021 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'istruzione
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
25.000 |
30.000 |
30.000 |
A.S. n. 2448 |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
Legge n. 234/2021 |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'interno
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
A.S. n. 2448 |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 234/2021 |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della transizione ecologica
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
A.S. n. 2448 |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 234/2021 |
45.000 |
50.000 |
50.000 |
Finalizzazioni:
§ Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (AS 497 - AC 1285).
§ Interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
52.000 |
50.000 |
50.000 |
A.S. n. 2448 |
62.000 |
60.000 |
60.000 |
Legge n. 234/2021 |
52.000 |
50.000 |
60.000 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale (AC 24).
§ Interventi diversi.
Ministero dell'università e della ricerca
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
A.S. n. 2448 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Legge n. 234/2021 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero della difesa
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
A.S. n. 2448 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Legge n. 234/2021 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
A.S. n. 2448 |
40.000 |
50.000 |
50.000 |
Legge n. 234/2021 |
2.250 |
14.000 |
45.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero della cultura
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
21.000 |
31.000 |
31.000 |
A.S. n. 2448 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
Legge n. 234/2021 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Ministero della salute
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
A.S. n. 2448 |
35.000 |
45.000 |
45.000 |
Legge n. 234/2021 |
35.000 |
45.000 |
45.000 |
Finalizzazioni:
§ A.C. 164 - A.S. 2255, "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani". Tale provvedimento è stato approvato definitivamente: legge n. 175/21. A parziale copertura degli oneri ivi previsti si prevede una riduzione dell'accantonamento in oggetto pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
§ Interventi diversi.
Ministero del turismo
(migliaia di euro)
|
2022 |
2023 |
2024 |
Bilancio a legislazione vigente |
- |
- |
- |
A.S. n. 2448 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
A.C. |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi
Comma 627
(Fondo esigenze indifferibili)
627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per l'anno 2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro 244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno 2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro 361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per l'anno 2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro 390.097.575 per l'anno 2034, di euro 390.097.575 per l'anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.
Il comma 627, come modificato nel corso dell’esame al Senato, incrementa la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di circa 11,6 milioni per il 2022, 104,8 milioni per il 2023, 149 milioni per il 2024, 126 milioni per l’anno 2025, 55,5 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 245 milioni per l’anno 2028, 324,4 milioni per l’anno 2029, 362,3 milioni per l’anno 2030, di 362,3 milioni per l’anno 2031 e per l’anno 2032, di 390,6 milioni per l’anno 2033, di 390,6 milioni per l’anno 2034, di 390,6 milioni per l’anno 2035, e di 388,9 milioni a decorrere dall’anno 2036.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Si rammenta che il testo iniziale del disegno di legge di bilancio (A.S. 2448), prevedeva un incremento del Fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
Tale incremento di risorse è stato per la gran parte utilizzato a copertura di numerose misure introdotte nel corso dell’esame parlamentare, residuando, pertanto, del rifinanziamento iniziale, gli importi di cui al comma in esame.
Va ricordato che sulla dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili intervengono inoltre, in riduzione della dotazione, le seguenti norme del provvedimento in esame:
- il comma 389, con una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l’anno 2027, 2 milioni di euro per l’anno 2029, 3,5 milioni di euro per l’anno 2030, 4,5 milioni di euro per l’anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2032;
- il comma 753, con una riduzione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, che stanzia risorse per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti;
- il comma 818, con una riduzione di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a copertura degli oneri derivanti dal comma 817, che stanzia un contributo a favore della regione Sardegna per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8;
- il comma 856, con una riduzione di 0,5 milioni euro per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri connessi alla proroga del personale del MISE per il potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali;
- la Sezione II, con un definanziamento di -10,4 milioni per il 2022, di -0,5 milioni per il 2023, di -14,5 milioni per il 2024 e di -1.209,5 milioni a decorrere dal 2025.
Nella Nota di variazioni (A.C. 3424/I) – che recepisce nel disegno di legge di bilancio gli effetti degli emendamenti approvati nel corso dell’iter parlamentare - si evidenzia, per effetto dell’esame parlamentare, una riduzione complessiva del Fondo di circa 596,3 milioni di euro per il 2022, di 420,1 milioni per il 2023 e di 355,9 milioni per il 2024, dovuta ad interventi di Sezione I, ed una ulteriore riduzione di 10,4 milioni per il 2022, di 0,5 milioni per il 2023 e di 14,5 milioni per il 2024, dovuta al definanziamento di Sezione II.
Nel complesso, il Fondo - che presentava una dotazione a legislazione vigente pari a 183,2 milioni di euro per il 2022, 223,6 milioni di euro per il 2023 e 275,7 milioni di euro per il 2024 - a seguito delle modifiche approvate non corso dell’esame parlamentare, i cui effetti sono stati recepiti in bilancio con la Nota di variazioni, presenta nel bilancio triennale 2022-2024, una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.
Comma 628
(Incremento dotazione Fondo di rotazione per l’attuazione
del Next Generation EU)
628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 è sostituito dal seguente:
«1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023».
Il comma 628 incrementa di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU.
In particolare, la disposizione in esame sostituisce l’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178/2020), che ha istituito il Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU e ne ha definito la dotazione finanziaria.
I commi da 1037 a 1050 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) hanno dettato una serie di misure contabili per l’attuazione del Programma Next Generation EU.
In particolare, il comma 1037 ha istituito, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione del Fondo è pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio.
La stessa legge di bilancio 2021 ha poi indicato, con apposite disposizioni, specifici utilizzi del predetto Fondo, finalizzandone in parte le disponibilità a determinate spese (alcune di queste finalizzazioni, peraltro, sono state oggetto di modifica con il D.L. n. 59 del 2021). Inoltre, ulteriori finalizzazioni a carico del Fondo di rotazione sono state disposte di successivi decreti-legge approvati in corso d’anno (in particolare, i decreti-legge n. 77, n. 80, n. 121e n.152 del 2021). Complessivamente, tale impieghi ammontano a 27,9 miliardi[54].
Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, sul secondo conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio (comma 1038).
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi vengono attribuite a ciascuna amministrazione o organismo titolare e/o attuatore dei progetti, in relazione al fabbisogno finanziario, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU (comma 1039[55]). In particolare, il comma 1042 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse dal Fondo di rotazione, stanziate dalla legge di bilancio 2021, nonché le modalità di rendicontazione della gestione delle stesse[56].
Qualora, invece, le risorse del Fondo di rotazione siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata (comma 1040).
In attuazione del comma 1038, secondo i dati del conto riassuntivo del Tesoro alla data del 30 settembre 2021, risultano versati sui due conti correnti di tesoreria centrale MEF-NGEU circa 24,9 miliardi di euro provenienti dal Fondo di rotazione, di 8.954 milioni di euro sul conto corrente di tesoreria MEF-NGEU - Contributi a fondo perduto – e 15.938 milioni di euro sul conto corrente MEF-NGEU - Contributi a titolo di prestito. Alla data del 30 settembre 2021, tali somme risultano interamente attribuite alle Amministrazioni o agli organismi titolari e/o attuatori dei progetti PNR.
Sulla materia è intervenuto, da ultimo, anche il decreto-legge n.152 del 2021, che all’articolo 9, commi 6-7 e 12-13, ha introdotto una serie di norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all’attuazione del PNRR.
In particolare, il comma 6 consente al MEF di disporre anticipazioni, a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», istituito con l’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, da destinare direttamente ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, ivi compresi gli enti territoriali, al fine di garantire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR di cui sono titolari. Le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, e costituiscono, per i soggetti attuatori, tra cui gli enti territoriali, trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
Il comma 7 prevede che le risorse erogate come anticipazioni sono poi tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi che hanno attivato le anticipazioni, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.
Il comma 12 prevede che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze per l’attuazione del Programma Next Generation EU, nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare unitarietà e flessibilità alle procedure di gestione finanziaria dei fondi destinati a realizzare gli interventi del PNRR.
Il comma 13, infine, esclude che i fondi esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possano essere soggetti ad esecuzione forzata. Sui medesimi fondi non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano dunque obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
Il decreto 11 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23 novembre 2021) ha definito le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge n. 178 del 2020.
Commi 629-633
(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)
629. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
« Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un'indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.
8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3»;
b) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: « 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: « raggiungimento del limite di permanenza in servizio»;
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
« Art. 31. - (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari»;
d) all'articolo 32, il comma 1 è abrogato.
630. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
631. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
632. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.
633. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.
I commi 629-633 recano disposizioni in materia di magistratura onoraria.
Il comma 629 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 116 del 2017. Tali disposizioni sono volte a dare attuazione agli "interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovrannazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno".
Si ricorda che il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria. In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali (per assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana); non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Il decreto legislativo supera, nel settore giudicante, la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace", magistrato addetto all'ufficio del giudice di pace. Il decreto legislativo ha previsto precise disposizioni relative alla durata dell'incarico, alle funzioni e ai compiti e all'indennità spettante ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma. Quanto all'indennità, la riforma del 2017 individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi. Inoltre la riforma, pur confermando che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato, realizza tuttavia una drastica riduzione delle indennità spettanti in base alla disciplina antecedente (quella che continua ad applicarsi ai magistrati in servizio al 15 agosto 2017).
L’entrata in vigore di tale riforma, inizialmente prevista alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (15 agosto 2021) per i Capi da I a IX e al 31 ottobre 2021 per le disposizioni in materia di processo civile telematico, è stata da ultimo rinviata dall’art. 17-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha stabilito che le disposizioni dei Capi da I a IX si applichino, oltre che ai magistrati immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, anche ai magistrati onorari già in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che le norme sul processo telematico entrino in vigore con riguardo ai procedimenti introdotti dinanzi al giudice di pace a decorrere dal 31 ottobre 2025. Il medesimo art. 17-ter ha altresì differito al 1° gennaio 2022 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell’indennità ai magistrati onorari in servizio.
Attualmente sono allo studio delle ipotesi di modifica della riforma del 2017. In particolare, la Commissione di studio presieduta dal dottor Claudio Castelli, istituita presso il Ministero della giustizia dal D.M. 23 aprile 2021 per elaborare proposte di interventi in materia di magistratura onoraria, ha concluso i propri lavori lo scorso 21 luglio, con la predisposizione di una relazione finale. Vi sono inoltre alcune proposte di legge di modifica del decreto legislativo n. 116 del 2017 all'esame della Commissione giustizia del Senato (S.1516, S.1555, S.1582, S.1714 e S.1438).
Si ricorda inoltre che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 (NADEF) annuncia, tra i collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge recante delega per la riforma della magistratura onoraria.
Nella formulazione originaria il disegno di legge di bilancio prevedeva l'istituzione di un apposito Fondo, nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, con la finalità di attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, alla luce delle sollecitazioni sovranazionali in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio.Il Fondo era destinato a coprire i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari in servizio, per le quali veniva previsto un onere pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A decorrere dall’anno 2023, sul Fondo erano inoltre appostati degli stanziamenti diretti all’esecuzione di interventi di natura economica a favore dei magistrati onorari, in particolare a coprire la corresponsione di un'indennità equiparata al trattamento economico spettante al personale amministrativo giudiziario.
La lettera a) del comma 629, riscrive l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116. Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni (fermo restando il limite di età, fissato a 68 anni). La conferma ha luogo a domanda e secondo il procedimento delineato dalla riforma.
Il disegno di legge di bilancio modifica l'articolo 29, sostituendone anche la rubrica con la seguente "Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio".
L'intervento correttivo è volto a rispondere ad alcuni dei rilievi mossi all’Italia dalla Commissione europea per quanto concerne il rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Lo scorso 15 luglio, infatti, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (2016/4081), inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia sulla base del convincimento che la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non sia pienamente conforme al diritto del lavoro dell'UE. Il punto nodale sollevato dalla Commissione è il mancato riconoscimento ai magistrati onorari dello status di lavoratori, in quanto dal diritto italiano essi sono considerati volontari prestatori di servizi a titolo “onorario”. Da tale mancato riconoscimento deriva l’assenza di una serie di tutele a favore degli stessi magistrati onorari, in ambiti quali le ferie, la maternità, la malattia, la giusta retribuzione, nonché l’abuso di contratti a tempo determinato che si succedono nel tempo. La Commissione europea ritiene che la normativa adottata dall'Italia nel 2017 (decreto legislativo n. 116 del 2017) non abbia ancora fornito soluzioni al riguardo e pertanto, facendo anche seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (C-658/18 del 16 luglio 2020) - che ha confermato l’applicabilità della direttiva 2003/88 sul lavoro subordinato all’attività svolta dal giudice di pace - ha deciso di aprire una nuova procedura di infrazione.
Si ricorda che già in precedenza (giugno 2016) la Commissione europea aveva chiuso negativamente nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione (EU-Pilot 7779/15/EMPL) in relazione alla compatibilità con il diritto dell’Unione di specifici profili della disciplina nazionale relativa al servizio prestato dai magistrati onorari. In particolare, venivano contestati all’Italia il mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e del congedo di maternità, in violazione della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e della direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento; l’assenza di misure atte a prevenire eventuali abusi di successioni nei contratti di lavoro a tempo determinato, in violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE; la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale, in violazione della clausola 4 del citato accordo quadro sui contratti a tempo determinato.
Per un'analisi della giurisprudenza europea e nazionale in tema di magistratura onoraria si rinvia alla Nota breve 246/1.
In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando (la disposizione si applica pertanto ai soli magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017) possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età (attualmente 68 anni).
Ai fini della conferma, il comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che con delibera del CSM siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato:
· oltre 16 anni di servizio;
· tra i 12 e i 16 anni di servizio;
· meno di 12 anni di servizio.
Le procedure valutative, precisa il comma 4 dell'articolo 29, consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative devono svolgersi su base circondariale. Sempre il comma 4 disciplina la composizione della commissione di valutazione. La commissione di valutazione è composta:
· dal Presidente del tribunale o da un suo delegato,
· da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e
· da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.
Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
La disposizione prevede inoltre che nei circondari in cui le domande di conferma siano pari o superiori a 100, siano costituite tante commissioni in proporzione al numero di candidati da esaminare. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono rimesse ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi sentito il CSM. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande di conferma, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è inoltre riconosciuto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
Il comma 5 dell'articolo 29 prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma.
A ben vedere il comma 2 dell'articolo 29 riconosce ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che per qualsivoglia ragione non io superino, ferma la facoltà di rifiuto, una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario. Detta indennità è parametrata alla durata e quantità del servizio prestato (2.500 euro lorde per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e a euro 1.500 lorde per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate. E' previsto comunque un limite complessivo pro capite di 50.000 euro lorde), e la percezione della medesima comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.
Il comma 6 dell'articolo 29 dispone che i magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ad essi è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F l , in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al su richiamato personale amministrativo giudiziario e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.
Per i magistrati onorari confermati che non optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie il comma 7 dell'articolo 29 prevede la corresponsione di un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F l , in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al citato personale amministrativo giudiziario e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.
Inoltre, ai magistrati onorari che optino per la non esclusività trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116, nella parte in cui prevede che l'incarico onorario si svolga in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali che dunque all'onorario non possa essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.
Il comma 8 dell'articolo 29 poi, riconosce ai magistrati onorari il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
Il comma 9 dell'articolo 29, infine, prevede che i magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio; ciò in ragione della illegittimità di ulteriori proroghe del regime attuale sancito a chiare lettere dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora.
Le lettere b) e d) del comma 629 recano disposizioni di coordinamento conseguenti alla conferma nell'incarico dei magistrati onorari confermati.
Nel dettaglio la lettera b) interviene sull’art. 30 del d.lgs. n. 116 del 2017, per prorogare dal 15 agosto 2025 fino "al raggiungimento del limite di permanenza in servizio" l’efficacia della disciplina transitoria sulle funzioni ed i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari che si trovavano già in servizio il 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore della riforma).
In base all'articolo 30, nella sua formulazione vigente, fino al 2025, dunque, il presidente del tribunale potrà:
• assegnare all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio come giudici di pace;
• assegnare la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici onorari di tribunale.
Fino alla medesima data, inoltre, il presidente assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell’ufficio del giudice di pace, esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data del 15 agosto 2017 come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all’ufficio per il processo.
La lettera d) interviene invece sull’art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per sopprimerne il primo comma recante la norma transitoria relativa all’entrata in vigore della riforma con riguardo ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017.
La lettera c) del comma 629 riscrive, poi, l'articolo 31 del decreto legislativo n. 116 del 2017. Ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 - stante la mancata entrata in vigore delle disposizioni della riforma Orlando in punto di trattamento economico, in ragione del rinvio al 31.12.2021 operato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. legge n. 8 del 2020) - continuerà ad applicarsi il regime del cottimo fino alla conferma.
Il comma 630 interviene invece sulla dotazione organica, stabilendo che nelle more della conclusione delle procedure valutative, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (disposizioni che portavano la dotazione organica complessiva della magistratura onoraria ad 8000 unità) e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio). Sarà pertanto possibile sin da subito attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari. Si prevede infine che all'esito delle procedure concorsuali, la predetta dotazione organica venga rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 la dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti.
Il comma 631 prevede che ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7 -ter e 7 -quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. legge n. 113 del 2021).
Il comma 7-ter prevede che, per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l’iscrizione in un apposito elenco, non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio. Ai medesimi soggetti si consente di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l’INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza.
Da ultimo i commi 632 e 633 contengono disposizioni finanziarie.
Commi 634 e 635
(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni
del Tesoro alle Poste)
634. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
635. A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.
I commi in esame istituiscono un fondo destinato alla regolazione contabile delle partite iscritte in conto sospeso derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS, in caso di insufficienza di fondi, mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
In particolare, il comma 634 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) un apposito Fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni per il 2031 e di 1.320,629 milioni per il 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge n. 370 del 1974. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al MEF ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce i seguenti chiarimenti.
Tra i crediti di tesoreria del Conto riassuntivo del tesoro è presente la voce "Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi" con un importo, immutato dal 2008, pari ad € 33.628.831.727,81, corrispondente a partite da regolare a fronte di pagamenti effettuati per conto della "Azienda autonoma Sovvenzioni alle Poste". Di tale importo complessivo la somma di € 33.620.628.157,69 riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, con il ricorso alle "Sovvenzioni postali", utilizzando, cioè, anticipazioni di tesoreria. L'importo è riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 - 2000.
Il credito riferito al pagamento delle pensioni INPS ha origine dal meccanismo previsto dall'articolo 16 della legge n. 370 del 1974, in base al quale, per far fronte all'erogazione delle pensioni in caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dall'Istituto, Poste poteva ottenere anticipazioni di tesoreria, con il ricorso alle sovvenzioni postali. Per interrompere il lievitare delle sovvenzioni postali, la cui regolazione aveva reso necessario il ricorso a operazioni straordinarie, è stato posto in capo all'INPS l'obbligo di precostituire i fondi in vista della scadenza del pagamento, escludendo il ricorso automatico alla sovvenzione postale. Il circuito Tesoreria —Poste —INPS è stato quindi interrotto con l'introduzione di apposita disposizione contenuta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000 e, pertanto, in caso di necessità, eventuali anticipazioni di tesoreria debbono oggi essere esplicitamente e puntualmente richieste dall'istituto previdenziale, cui sono direttamente concesse. L'obbligo per l'INPS di pre-alimentare il conto corrente postale per il pagamento delle pensioni ha eliminato il ricorso alla sovvenzione. Tenuto conto della necessità di procedere alla regolazione contabile della partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, si ritiene opportuno prevedere una norma che permetta la regolazione contabile della partita in questione nel corso di un periodo di tempo stimato in 12 anni.
Il comma 635 autorizza l'INPS, a seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili (Conferenza dei servizi).
Comma 636
(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279)
636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Il comma 636 estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.
Il regime di tesoreria unica "misto" ? in base al quale le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario ? è stato originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, che viene qui novellato, e successivamente più volte prorogato: prima al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, e quindi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).
Nella relazione illustrativa, il Governo evidenzia che il ritorno alla tesoreria unica mista si tradurrebbe in un prelevamento di risorse dalla tesoreria statale (sotto-conti fruttiferi) per far fronte ai pagamenti senza un successivo ripristino delle giacenze sugli stessi sotto-conti, poiché le entrate diverse da quelle provenienti dal bilancio dello Stato sono detenute presso l'istituto bancario/postale. Pertanto, il Governo ritiene opportuno prorogare di ulteriori quattro anni la sospensione del sistema misto al fine di evitarne i possibili effetti finanziari negativi.
La disposizione determina – secondo la Relazione tecnica – un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.
Si ricorda che il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720 del 1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali “infruttifere”.
Tale sistema rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito ? con il decreto legislativo n. 279 del 1997 (articoli 7-9) ? un nuovo sistema di tesoreria definito come “misto”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario.
L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449 del 1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.
Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005).
Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.
Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012) e per le Camere di commercio (queste ultime, reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, della legge di stabilità 2015) che ne erano fuoriusciti. Sempre nel 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.
Infine, i commi da 742 a 746 della legge n. 208 del 2015 prevedono dal 2016 l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.
Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015).
Commi da 637 a 644
(Conclusione del cashback)
637. All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021».
638. All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021».
639. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021».
640. Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) è abrogata.
641. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.
642. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
643. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a 644.
644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
I commi da 637 a 644, fissano al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Inoltre, resta ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.
A seguito della conclusione del programma, viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse nell'anno 2022, previste dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 289-bis, 289-ter e 290) per:
§ le spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A;
§ le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie, affidate alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
L'art. 1, comma 290, della citata legge n. 160 stanzia, su apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo annuo di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. I commi 289-bis e 289-ter destinato quota parte di tali risorse alle attività di gestione del programma qui sopra ricordate.
L'art. 1, comma 289-bis, della legge n. 160 del 2019, prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al citato comma 290 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.
Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma 290.
Come già detto, rimane ferma la sospensione del programma cashback per il secondo semestre 2021, già prevista dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito della legge n. 106 del 2021).
È abrogata la disposizione del regolamento sul cashback (di seguito "regolamento") concernente la possibilità di erogare i rimborsi nel primo semestre 2022 (lettera c) dell’art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020).
Si specifica, quindi, che la disciplina sui rimborsi speciali contenuta nell'articolo 8 del medesimo regolamento si applichi al solo primo semestre 2021.
Si tratta del rimborso di 150.000 euro spettante ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei semestri considerati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In caso di parità nel numero di transazioni, viene stilata la graduatoria in base alla data dell'ultima transazione utile effettuata (dalla data anteriore).
A decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso relative al primo semestre 2021, sono risolte le convenzioni stipulate (ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter della legge n. 160 del 2019) sono risolte dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPa S.p.A. e con Consap.
Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico delle due Società relativi alla gestione delle controversie previste dalle medesime convenzioni. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di tre milioni di euro per il 2022.
Sulla disciplina inerente ai reclami è intervenuto dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 che ha novellato l'art. 10 comma 2 del regolamento prevedendo che il reclamo:
§ abbia ad oggetto la mancata o inesatta contabilizzazione nella App IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale;
§ sia presentato dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (15 luglio 2021 per il primo semestre 2021, unico periodo attivo secondo le disposizioni in esame) ed entro il successivo 29 agosto.
La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso la App IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate (art. 10, comma 1, del regolamento).
I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato (ivi, comma 4).
Il termine per la decisione di Consap sui reclami è fissato (ivi, comma 5) a trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.
Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento e del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021) incompatibili con le misure per la conclusione del programma dei rimborsi di cui al presente articolo.
L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Il comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.
Con il più volte citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina del programma cashback.
Si ricorda che l'adesione al programma è comunque su base volontaria.
Si segnala infine che le iniziative relative al cashback (oltre alla lotteria dei corrispettivi) erano ricondotte al c.d piano Italia Cashless, relativo alle misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.
Comma 645
(Sgravio contributivo apprendisti)
645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Il comma 645 proroga per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.
Il suddetto sgravio contributivo totale, finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile, è riconosciuto – per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, con riguardo ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10 per cento – di cui all’art. 1, comma 773, della L. n. 296/2006 – relativa ai periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
A decorrere dal 2007, il richiamato art. 1, c. 773, della L. 296/2006 ha ridotto, a regime, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti - generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
Si ricorda, inoltre, che il beneficio in questione era stato prorogato, per il 2020, dalla L. di bilancio 2020 (art. 1, comma 8) e, per il 2021, dal D. L. n 137/2020 (art. 15-bis, commi 12 e 13).
Si ricorda, infine, che il disegno di legge in esame, al comma 154, pone, per i lavoratori sportivi, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante, mentre i commi da 243 a 248 recano misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale (per approfondimenti, si rinvia alle relative schede di lettura).
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (i limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato) per un periodo minimo di sei mesi (mentre la durata massima si differenzia a seconda della tipologia di apprendistato).
Attualmente ne sono previste tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni, in tutte le attività (al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro);
- apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale o del diploma di maturità professionale, volto al conseguimento di titoli di studio specialistici.
Ai sensi dell’articolo 43 del d.lgs. 81/2015, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e a partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale. Ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto legislativo, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Incentivi e risorse per l’apprendistato nella normativa vigente
Dal 1° gennaio 2007 sono stati introdotti degli strumenti volti ad incentivare tale misura. In particolare, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti (generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è stata ridotta all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.
La legge di bilancio per il 2018 ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di bilancio 2020, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:
circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019 e di 46,7 milioni limitatamente al 2020) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;
15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;
5 milioni di euro per l'estensione dei suddetti incentivi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo numero 150 del 2015 (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta della disapplicazione del contributo di licenziamento, della riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5% e dello sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro;
5 milioni di euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Sempre in tema di incentivi all'assunzione di apprendisti, la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 108, L. 205/2017) ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero totale dei contributi previdenziali dovuti – nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi – per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 281 e 290, della L. n. 145/2018) ha rideterminato specifiche risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (e dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro), nonché agli incentivi per le assunzioni con la medesima tipologia di apprendistato.
Comma 646
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)
646. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
Il comma 646 abroga la previsione in base alla quale, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, sarebbero state soppresse le disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
In particolare, abroga l’art. 1, comma 330, della L. 190/2014, come modificato, da ultimo, dalla L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).
L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – nel testo come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:
· fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;
· fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
In base ai successivi periodi dello stesso art. 26, co. 8, della L. 448/1998, le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
A sua volta, il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Successivamente a quanto inizialmente disposto dall’art. 1, co. 330, della L. 190/2014, il termine per la soppressione del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 era stato differito dall’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, dall’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, dall'art. 1, co. 606, della L. 205/2017, dall’art. 1, co. 272, della L. 160/2019 e, da ultimo, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, dall'art. 1, co. 974, della L. 178/2020.
Comma 647
(Contributo per un progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio-ACAP Onlus in favore degli anziani)
647. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva gli Anziani». La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.
Il comma 647 prevede, ai fini dell'estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, un contributo, pari a 1.278.000 per il 2022, a 2.278.000 euro per il 2023 e a 2.444.816 per il 2024, in favore del progetto pilota "Viva gli Anziani" della Comunità di Sant'Egidio-ACAP ONLUS.
Il comma in esame prevede che la Comunità di Sant'Egidio-ACAP ONLUS assicuri forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente.
Comma 648
(Contratti a termine del Ministero dell’interno)
648. Al primo periodo del comma 23 dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi»;
b) dopo le parole: « nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: « nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022».
Il comma 648, autorizza il Ministero dell’interno ad utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per un periodo di 18 mesi, con relativo rifinanziamento a valere sull’anno 2022.
In dettaglio, la disposizione in esame modifica l’art. 103, comma 23, del dl 34/2020, autorizzando il Ministero dell’interno ad utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per un periodo di 18 mesi, più ampio di quello attualmente previsto a legislazione vigente, pari a 6 mesi, con relativo rifinanziamento, a valere sull’anno 2022, pari a 20 milioni di euro. (lett. a) e b).
L’art. 103, comma 23, del dl 34/2020 autorizza il Ministero dell’interno ad utilizzare, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni euro per il 2021, da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione. La disposizione deroga espressamente dall’obbligo, per tutte le amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale, tra cui quello a tempo determinato, nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010).
A tal fine il Ministero dell’interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; in forza del quale “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Comma 649
(Finanziamento al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale)
649. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.
Il comma 649, incrementa di 1.450 milioni € per il 2021, l’autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
In dettaglio, si incrementa di 1.450 mln € per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 86 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
Si ricorda che tale finanziamento era stato inserito inizialmente nel D.L. n. 209/2021, il cui contenuto è poi confluito nel maxi emendamento del Governo presentato al Senato.
Si tratta del contributo in conto impianti previsto dalla suddetta legge finanziaria a favore del Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria.
Si ricorda che i finanziamenti in conto impianti a RFI sono posti sul cap.7122/MEF, nell’ambito del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del Trasporto”.
Un finanziamento analogo, per 1.300 milioni di euro per il 2021, è stato disposto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021.
Quindi il finanziamento per 1.450 milioni € disposto dal comma 649 si aggiunge al finanziamento di 1.300 milioni € già disposto dal D.L. n. 146/2021, per un totale di 2.750 milioni di € per il 2021.
Si ricorda che il MIMS e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno sottoscritto, il 26 novembre 2021, l'Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017–2021, parte Investimenti, che prevede l'assegnazione di risorse per un valore di circa 31,7 miliardi di euro recependo l'evoluzione della programmazione e contrattualizzando i finanziamenti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, del Fondo Complementare, dell'Allegato Infrastrutture al DEF e delle leggi di Bilancio 2020 e 2021.
Si ricorda altresì che la stessa legge di Bilancio 2022, prevede ai commi 395-396, altri finanziamenti per i futuri Contratti di programma tra MIMS e RFI- sia Parte Investimenti che Parte Servizi, per i quali si rinvia alla relativa scheda.
Comma 650
(Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il COVID-19)
650. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
Il comma 650 costituisce la trasposizione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, D.L. di cui il comma 656 dispone l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi. La norma in esame, oggetto di trasposizione, incrementa, nella misura di 1.850 milioni di euro, la dotazione per il 2021 del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva. Si ricorda che, in relazione a tale incremento, è stato soppresso il comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio, che recava, per il Fondo in oggetto, uno stanziamento - nella medesima misura di 1.850 milioni - per il 2022, anziché per il 2021.
Si ricorda che, nella normativa previgente[57] rispetto al suddetto incremento di 1.850 milioni, la dotazione del Fondo era pari a 3.200 milioni, sempre per il 2021.
Commi 651 e 652
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)
651. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
652. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
Le disposizioni in esame destinano risorse - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni: comma 651) sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica (per complessivi 3,9 milioni: comma 652).
Il comma 651 autorizza - ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 49.103.808 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali.
Il lasso temporale di riferimento è dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.
Tale autorizzazione di spesa è così ripartita:
§ 900.558 euro per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate;
§ 1.940.625 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;
§ 15.835.500 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia;
§ 30.427.125 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
La quantificazione degli oneri è calcolata (si legge nella relazione tecnica che corredava il disegno di legge di bilancio) sulla base di una proiezione delle unità di personale impiegate giornalmente durante l'anno 2020 ed in un quadrimestre del 2021, vale a dire: 20.500 unità per le Forze di polizia (7.500 unità per la Polizia di Stato; 10.000 unità per l'Arma dei Carabinieri; 3.000 unità per la Guardia di Finanza) e 1.500 unità delle polizie locali.
Diversamente da analoga disposizione valevole per il trimestre del 2021 antecedente (recata dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021), la disposizione in commento non menziona il pagamento delle indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia, alla luce della sufficiente capienza delle risorse finanziarie disponibili per il corrente esercizio finanziario e di una prevista diminuzione delle giornate di ordine pubblico, quale tipologia di impiego delle Forze di polizia.
Diversamente, sul piano operativo è riscontrabile un crescente impiego in servizi perlustrativi e di pattugliamento (per controlli o in funzione anti-assembramento) svolti congiuntamente con le Forze armate. Di qui la menzione, nella disposizione, di tale tipo di impiego, ai fini dell'autorizzazione di spesa.
La previsione, si è ricordato, fa seguito a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Esso ha autorizzato - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 40.317.880 euro, per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali. È da intendersi che il lasso temporale di riferimento fosse dal 1° maggio al 31 luglio 2021.
Tale autorizzazione di spesa era così ripartita: 13.185.180 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 8.431.150 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 18.701.550 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia[58].
Precedentemente, l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cd. 'decreto-sostegni') ha autorizzato lo stanziamento di 92.063.550 euro per le medesime finalità sopra ricordate (secondo la seguente ripartizione: 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia).
Antecedentemente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 351, legge n. 178 del 2020) è intervenuta per finalità analoghe con autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, così modulate: 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
Innanzi, l'articolo 32, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 disponeva per il periodo dal 16 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020 l'autorizzazione di spesa di complessivi 67.761.547 euro, ripartiti per il pagamento della indennità di ordine pubblico (44.177.280 euro, si evinceva dalla relazione tecnica) nonché delle prestazioni di lavoro straordinario (15.304.267 euro) del personale delle Forze di polizia. Così come autorizzava risorse per fare fronte agli oneri connessi all'impiego delle polizie locali (euro 8.280.000, si evinceva dalla relazione tecnica).
Ed in sede di conversione di quel decreto-legge, vi confluiva altresì (quale articolo 32-bis) quanto statuito dall'articolo 20 del successivo decreto-legge n. 157 del 2020 (cd. 'ristori-quater'), recante autorizzazione per il periodo ricompreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020: 48.522.984 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 13.773.840 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
Risalendo ancora a ritroso, l'articolo 37 del decreto-legge n. 104 del 2020 autorizzava (al comma 1) - per la prosecuzione dal 1° luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della emergenza epidemiologica - l'ulteriore spesa di 24.696.021 euro, di cui 20.530.146 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e 4.165.875 euro per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali (precedentemente per le polizie locali, l'articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva istituito presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale).
A monte di tutta la sequenza normativa, dapprima l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 01, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) avevano autorizzato la spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La spesa era finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.
Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 1, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato. Siffatta autorizzazione di spesa era pari a complessivi 59.938.776 euro per l'anno 2020 (dei quali 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale).
Il combinato disposto sopra ricordato del decreto-legge n. 18 'copriva' dunque un periodo complessivo di quattro mesi. Poiché la data di effettivo impiego delle Forze di polizia per l'emergenza epidemiologica era stata il 24 febbraio 2020, il termine di 'esaurimento' delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge n. 18 si collocava sul finire del mese di giugno 2020.
Seguivano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020. Esse non agivano sulla proiezione temporale di tale termine, il quale rimaneva pressoché immutato (30 giugno 2020). Agivano bensì sull'estensione della platea dei destinatari.
Infatti il personale delle Forze di polizia impegnato nell'emergenza era stato in fatto ben superiore a quello inizialmente stimato. Se il decreto-legge n. 18 aveva stimato l'impegno di 4.000 unità, il dispositivo effettivo impiegato era giunto a 55.700 unità (impegnate nelle attività per assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio). Ad esse si erano aggiunte allora 1.000 unità della Guardia di finanza (impegnate nei controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, con supporto ai Prefetti sul territorio) nonché circa 12.000 unità di appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti.
Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 34 del 2020 mirava a 'ricalibrare' le analoghe previsioni del decreto-legge n. 18, alla luce dell'andamento effettivo dell'impiego di forze dell'ordine nell'opera di contenimento dell'epidemia. Pertanto autorizzava l'ulteriore spesa per le Forze di polizia di 13.045.765 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, di 111.329.528 euro per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.
Il comma 652 autorizza - del pari per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 - la spesa di 3.948.105 euro per il pagamento (anche in deroga ai limiti vigenti) delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria dei compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
L'articolo 32-bis del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 come convertito, al comma 5 autorizzava la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
Successivamente l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha autorizzato la spesa di 3.640.384 euro per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
A seguire l'articolo 74, comma 11 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto 3.427.635 euro per il pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021.
Per le modalità della copertura finanziaria si veda il comma 654.
Comma 653
(Inapplicabilità verifica dell’adempimento
degli obblighi di versamento)
653. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il comma 653 dispone che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.
In particolare, la norma, che riproduce l’articolo 3 del decreto legge 209 del 2021, stabilisce che le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni in materia di verifica dell’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento necessaria ai fini del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
A tale proposito si ricorda che il sopra citato articolo 48-bis prevede, tra l’atro, che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Nella Relazione tecnica sulla norma in esame viene evidenziato che i contributi a fondo perduto di che trattasi, con finalità di sostegno economico alle imprese in ragione all’emergenza Covid (oltretutto esente da imposizione), non possono che derogare alla procedura prevista dall‘art. 48-bis del T.U. riscossione, che ha finalità essenzialmente recuperatorie. Inoltre, le erogazioni massive di contributi correlati all’emergenza COVID-19, quale occasione di verifica di eventuali inadempimenti del contribuente beneficiario di pagamenti da parte della P.A., non potevano essere state considerate all’epoca dell’introduzione dell’art. 48-bis nella formulazione vigente non determinandosi, pertanto, effetti finanziari sul maggior gettito da riscossione coattiva ascritto alla disposizione.
In merito alla individuazione dei diversi contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si veda la pagina web Contributi a fondo perduto nonché della Circolare N. 5/E dell’Agenzia medesima con la quale sono forniti chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e da altri provvedimenti.
Commi 654 e 655
(Disposizioni finanziarie)
654. Agli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;
b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.
655. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
I commi in esame recano la quantificazione degli oneri e indicano le corrispondenti fonti di copertura finanziaria relativamente ai commi 649, 650, 651 e 652 del presente articolo.
In particolare, il comma 654 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 649, 650, 651 e 652 del presente articolo, pari a 3.353.051.913 euro per l’anno 2021.
Quanto alla relativa copertura finanziaria, il medesimo comma stabilisce che si provvede:
a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2021.
Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. assegno temporaneo per i figli minori, una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare di cui di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988. Il beneficio è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.
Secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, dalle evidenze amministrative, opportunamente integrate per tener conto delle giacenze ancora esistenti per le domande già pervenute e dalla stima delle domande che perverranno fino alla fine dell’anno, la spesa complessiva 2021 relativa all’assegno temporaneo risulta stimabile in 1.083 milioni di euro, di cui 385 milioni per l’integrazione dell’assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza. Il minor onere complessivo stimato per l’anno 2021 (luglio-dicembre), risulta dunque pari a 497 milioni di euro;
b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale) della legge di contabilità e finanza pubblica, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
La relazione tecnica (RT) allegata al decreto-legge chiarisce che l'utilizzo disposto dalla lettera in esame è reso possibile in ragione del fatto che l’importo del fondo da destinare alla riassegnazione dei residui passivi perenti è stato rideterminato in considerazione delle richieste di reiscrizione, formulate ai sensi del D.P.R. n. 270 del 2001 (Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti), che sono effettivamente pervenute in misura inferiore alle previsioni;
c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Si veda la lettera precedente. Anche per questo utilizzo, la relazione tecnica specifica che le risorse sono rese disponibili dalle minori richieste di reiscrizione di residui passivi perenti;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate;
e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si veda la lettera precedente;
f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario;
Si tratta delle somme afferenti le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che pertanto vengono definitivamente acquisite all'erario;
g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).
Si tratta dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 2020 al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo ha una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
La relazione tecnica precisa che tale riduzione si rende possibile considerato che il relativo disegno di legge (Delega al Governo in materia di disabilità - Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità - AC 3347-A) è in corso di discussione parlamentare e ciò comporterà il mancato utilizzo delle predette risorse per le finalità previste.
h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 290, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).
Si tratta del fondo per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (programma c.d. cashback). Su tale fondo, l'articolo della legge di bilancio 2020 sopra citato aveva stanziato, nello stato di previsione del MEF, l'importo annuo di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.
Il programma cashback è stato sospeso per il secondo semestre 2021 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito della legge n. 106 del 2021).
Si rammenta che l'articolo 199 del disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto del Senato 2448), dispone la conclusione del programma al 31 dicembre 2021.
La RT precisa che le risorse in questione sono disponibili tenuto conto dei pagamenti disposti con riferimento a quanto maturato dagli aderenti l’iniziativa in questione nel corso del 2021.
L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Il comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.
Con il più volte citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina in oggetto.
Si ricorda che l'adesione al cashback è comunque su base volontaria.
Si segnala infine che le iniziative relative al cashback (come altre misure quali la alla lotteria dei corrispettivi) erano ricondotte al c.d piano Italia Cashless, relativo alle misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.
i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
La RT specifica che l’attuale dimensione dell’autorizzazione di spesa in esame a seguito delle successive rideterminazioni è pari a 347,9 milioni di euro per l’anno 2021. Con la riduzione di 200 milioni di euro viene rideterminati in 147,9 milioni di euro per l’anno 2021, che sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili risulta, con sufficienti margini di prudenzialità, adeguata per il soddisfacimento del riconoscimento degli istituti in esame. Dalla disposizione deriva pertanto una minore spesa per 200 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 148 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (minori prestazioni).
l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.
Si tratta dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Secondo la RT, la disposizione, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti dai c.d. fondi alternativi, riduce l’autorizzazione di spesa destinata a finanziare le prestazioni di integrazione salariale riconosciute dai medesimi fondi alternativi per complessivi 150 milioni di euro per l’anno 2021. Dalla disposizione deriva una minore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l’anno 2021 e di 90 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (minori prestazioni);
m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;
Si tratta delle risorse relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1), ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2) e ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8) di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.
Secondo la RT, tali somme risultano disponibili a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento ai contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
Si tratta delle risorse relative al contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, e che presentano determinati requisiti, nonché di quelle relative al contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. Entrambi i contributi sono stati introdotti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Anche in questo caso, secondo la RT, tali somme risultano disponibili
a seguito dei pagamenti disposti in relazione alla richiamata normativa nel corso del 2021, con riferimento agli ulteriori contributi a fondo perduto erogati in favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;
p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 651 e 652.
Ai sensi del comma 655, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Commi 656 e 657
(Abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021)
656. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.
657. Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 656 reca l'abrogazione del decreto-legge n. 209 del 2021, con salvezza dei suoi effetti. Ai sensi del comma 657, i commi da 649 a 655, recanti disposizioni corrispondenti alle norme del decreto-legge abrogato, insieme al comma 656 medesimo, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale (quindi dal 31 dicembre 2021).
Il comma 656, abrogando il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, dispone altresì che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.
Al contempo, i commi da 649 e 655 recano disposizioni corrispondenti a quelle del medesimo decreto-legge n. 209 (cfr. le relative schede) onde trasporre nella presente legge di bilancio n. 234 del 2021 e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge abrogato, le corrispondenti disposizioni.
Sintesi del contenuto del decreto-legge n. 209 del 2021
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2021 incrementa di 1.400 milioni di euro per il 2021, l’autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Il comma 2 dell'articolo 1 incrementa, nella misura di 1.850 milioni di euro per l’anno 2021, la dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva. Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dal suddetto incremento, il comma 3 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 4.
L’articolo 2 destina risorse - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni: comma 1) sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica (per complessivi 3,9 milioni: comma 2).
Il comma 3 demanda per la copertura degli oneri finanziari alle modalità dettate dall'articolo 4 del decreto-legge.
L’articolo 3 dispone che l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.
L’articolo 4 reca la quantificazione degli oneri e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria relativamente agli articoli 1 e 2 del decreto.
Si rammenta che nella presente XVIII legislatura, il decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 ("Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive") non è stato convertito in legge ed è decaduto. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute.
Commi 658-659
(Misure a sostegno dell'industria del tessile)
658. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
659. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
I commi 658-659 riconoscono al Comune dì Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.
I commi 658-659 riconoscono al Comune dì Prato un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese.
La Delibera Consiglio Regionale della Toscana del 21 febbraio 2000, n. 69, ha individuato i distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri, ai sensi dell’art. 36 della legge 317/1991, come modificato dall’art. 6, comma 8, legge 140/99. Tra i Distretti individuati è compreso il Distretto tessile di Prato.
La ragione del riconoscimento economico previsto dall’articolo in esame è individuata nel significativo impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui si persegue la finalità di tutelare e rilanciare la filiera produttiva del distretto industriale pratese tramite il contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Si ricorda che in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio per il 2021, fu accolto alla Camera (seduta del 27 dicembre 2020), l’ordine del giorno Nardi n. 9/2790-bis-AR/353, volto a prevedere, nell’ambito dei prossimi provvedimenti di sostegno e di rilancio economico, un intervento a sostegno del distretto pratese, come degli altri distretti del tessile. All’interno di quel provvedimento, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha attribuito all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore.
Nella stessa seduta fu accolto anche l’ordine del giorno Mazzetti 9/02790-bis-AR/019 che – sempre a sostegno del settore tessile – prevedeva un sostegno a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che a causa della crisi avevano accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati.
Il comma 658 individua i criteri per l’assegnazione del contributo alle imprese, selezionando i beneficiari tramite le seguenti linee di intervento:
· efficientamento e/o riduzione dei costi dì approvvigionamento energetico;
· transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti;
· ricerca, sviluppo e innovazione;
· transizione ecologica ed economia circolare;
· rafforzamento della cultura sugli standard dì prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
· riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
Le modalità di erogazione del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto deve definire i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, dì controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il contributo (comma 659).
Il riconoscimento giuridico dei distretti industriali si è avuto con la legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha previsto un ampio coinvolgimento delle regioni sia nell’individuazione dei distretti, sia nell'attività di sostegno e finanziamento degli stessi attraverso i consorzi di sviluppo industriale.
La legge n. 317 del 1991 definisce i distretti industriali come definisce come aree territoriali locali caratterizzate da un’elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle stesse e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese.
In base alla stessa legge veniva assegnato alle regioni il compito di individuare, previo parere delle unioni regionali delle camere di commercio, i distretti industriali presenti nel proprio territorio sulla base degli indirizzi e di parametri di riferimento fissati con decreto ministeriale. Una volta individuati in questo modo i distretti industriali, le regioni possono approvare finanziamenti a loro diretti.
Il primo documento economico che riconosce esplicitamente i distretti industriali è la Deliberazione CIPE del 21/03/97, in base alla quale i distretti industriali possono farsi promotori per i contratti di programma.
Un successivo rilevante intervento legislativo orientato al finanziamento dei distretti industriali è quello della legge 266/1997 (Legge Bersani). La legge dispone la concessione di un contributo (non superiore al 50% della spesa prevista) per l’innovazione informatica e delle telecomunicazioni dei distretti.
Con la legge 140/1999 si è intervenuti nuovamente sui distretti industriali al fine di semplificare i relativi criteri di individuazione. In particolare, la legge sostituiva alla precedente definizione di sistemi locali del lavoro, quella di sistemi produttivi locali. La stessa legge conferiva poi il compito alle regioni di attivarsi per il finanziamento di progetti innovativi proposti da privati appartenenti ai distretti industriali. Nel complesso la nuova legge garantiva una maggiore flessibilità nell’individuazione delle aree rilevanti ed incrementava il raggio di azione delle regioni nell’ambito della politica industriale a favore dell’innovazione tecnologica locale. A seguito della legge 140/1999, le Regioni hanno cercato di definire criteri comuni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.
Nell’Atto di Coordinamento del 21 ottobre 1999 le Regioni hanno convenuto di:
- mantenere ai distretti industriali i caratteri della loro specificità;
- utilizzare come criteri di selezione quelli indicati nel D.M. 21 aprile 1993, aggiornati al censimento intermedio Istat 1996, modulando però tali criteri su una fascia di oscillazione che considera le realtà produttive del Centro Nord e del Sud;
- considerare per le realtà produttive del Sud anche indicatori qualitativi;
- rilevare che comunque i sistemi locali del lavoro non sono esaustivi come ambiti territoriali di riferimento.
Con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi da 367 a 372) si prefigura la definizione di due distinte tipologie di distretti: quelli territoriali e quelli funzionali.
I distretti territoriali, maggiormente ancorati all'esperienza maturata finora nel settore dei distretti produttivi, si caratterizzano per la comune appartenenza delle imprese che vi afferiscono ad un medesimo settore produttivo oltre che ad uno stesso ambito territoriale.
I distretti funzionali, che nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge originario (A.S. 3613) si definiscono come "una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business; si prescinde così dalla sussistenza di legami con specifici territori, in funzione del perseguimento di sinergie fra imprese svolgenti attività complementari o comunque connesse, ai fini dell'accesso ad opportunità presenti sul mercato che presuppongono una integrazione dell'offerta produttiva ovvero ai fini dell'ammissione a determinati regimi particolari all'uopo previsti dalla legge".
Disposizioni tributarie, amministrative, finanziarie e di promozione della ricerca e dello sviluppo, applicabili ai distretti produttivi sono determinate dal comma 368 e prevedono la possibilità, per le imprese appartenenti a distretti produttivi, di dare vita a un ambito comune per la fiscalità, gli adempimenti amministrativi e la finanza.
L'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresì previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fossero individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale.
Comma 660
(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere)
660. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
Il comma 660 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, la definizione delle misure formative che possano rientrare nell'ambito di applicazione del Fondo nonché delle modalità di erogazione delle relative risorse.
In materia di certificazione della parità di genere, cfr. le schede sui precedenti commi da 138 a 148. Si ricorda qui, in via di sintesi, che l'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, articolo inserito dalla novella di cui all'articolo 4 della L. 5 novembre 2021, n. 162, ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e ha istituito il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.
Commi 661-667
(Diposizioni in materia di recupero degli uomini autori di violenza)
661. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:
a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.
662. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:
a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
663. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.
664. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
665. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.
666. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.
667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
I commi 661 - 667 incrementano, da un lato, di due milioni di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" destinando le nuove risorse all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, ad attività di monitoraggio e raccolta dati e, dall'altro, stanziano 2 milioni di euro per l'anno 2022, per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
Nel dettaglio il comma 661, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e domestica specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di due milione di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248 del 2006). Le risorse stanziate sono destinate:
§ quanto a 1 milione di euro, all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, nonché al loro funzionamento (lett. a);
E' opportuno rilevare che il comma 669 reca per analoga finalità incrementa di 5 milioni di euro il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
§ quanto a 1 milione di euro alle attività di monitoraggio e raccolta dati (lett. b).
Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Con specifico riguardo agli uomini autori di violenza, l’articolo 26-bis del decreto legge rilancio (d.l. n. 104 del 2020, conv. legge n. 126 del 2020) aveva incrementato di un milione di euro, a partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando queste nuove risorse esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
Il comma 663 precisa che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
· enti locali, in forma singola o associata (lett. a);
· associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato (lett. b);
· enti locali e associazioni di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
Tali centri - ai sensi del comma 664 - devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
Il comma 662 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione delle risorse stanziate.
La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antiviolenza dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013.
A tal fine si prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere conto:
· della programmazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
· del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
· della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare - precisa il comma 665 - al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al decreto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di procedere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.
Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari opportunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza (comma 666).
Con riguardo alla questione della riabilitazione degli uomini maltrattanti è opportuno ricordare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013) - in coerenza con quanto stabilito anche dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013) - ha previsto l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza di genere, che tra le finalità contempla anche «?l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva?».
Il comma 667 al fine di dare attuazione all'articolo 17 della legge sul c.d. codice rosso (legge n. 69 del 2019), stanzia 2 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
Tali risorse sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari.
L'articolo 17 della legge n. 69 del 2019, la c.d. legge sul codice rosso ha modificato l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull'art. 13-bis. Tale disposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibilità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.).
Comma 668
(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)
668. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 668 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
Nel dettaglio la disposizione incrementa di 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2022, destinando tali risorse alle finalità dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013).
L'articolo 5-bis prevedeva che per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità fosse incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro dal 2015 (con corrispettiva riduzione: per 10 milioni di euro nel 2013 dell’autorizzazione di spesa prevista per assunzioni in deroga del personale delle forze dell’ordine; per 7 milioni di euro nel 2014 e 10 milioni di euro dal 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica) (comma 1).
Il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ripartisce ogni anno le risorse tenendo conto di una serie di parametri indicati (programmazione regionale e interventi già operativi; centri antiviolenza pubblici e privati esistenti; case rifugio pubbliche e private già presenti; necessità di riequilibrare la presenza dei centri e delle case in ogni regione) (comma 2).
La disposizione individua i soggetti che debbono promuovere i centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è garantito l’anonimato: enti locali, singoli o associati; associazioni e organizzazioni a sostegno delle donne vittime di violenza, con esperienze e competenze specifiche, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. I soggetti predetti possono operare di concerto, d’intesa o in forma consorziata (comma 3).
I Centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali (comma 4). Sono individuate le finalità che deve promuovere la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case rifugio (comma 5). Le Regioni destinatarie delle risorse debbono presentare al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle iniziative adottate nell’anno precedente utilizzando tali risorse (comma 6). Il Ministro per le pari opportunità presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate (comma 7).
Con specifico riguardo alla governance dei servizi antiviolenza e al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio si rinvia alla Relazione approvata dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio (Doc. n. XXII-bis n. 3).
Commi 669 e 670
(Rifinanziamento Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità)
669. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
670. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
I commi 669 e 670 incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Tali risorse sono destinate, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro).
Nel dettaglio il comma 669 al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del c.d. decreto legge rilancio (dl. n. 104 del 2020) ovvero all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, incrementa di 5 milione di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. l. n. 248 del 2006).
Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie. Con specifico riguardo agli uomini autori di violenza, l’articolo 26-bis del decreto legge rilancio (d.l. n. 104 del 2020, conv. legge n. 126 del 2020) aveva incrementato di un milione di euro, a partire dal 2020, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando queste nuove risorse esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
E' opportuno rilevare che il comma 661 incrementa di 1 milione di euro, per il 2022, il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l’istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
Il comma 670 in commento incrementa di ulteriori 5 milioni di euro la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Le risorse incrementali sono finalizzate a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La determinazione dei criteri di ripartizione di tali risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
E' opportuno ricordare che l’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020, (conv. legge n. 77 del 2020) ha istituito un Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, integrando, con 3 milioni di euro, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Le risorse incrementali erano finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La disposizione demandava la definizione dei criteri ripartizione dei tre milioni stanziati a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella G.U. del 20 luglio è stato quindi pubblicato il D.P.C.M. 17 dicembre 2020 che istituisce e disciplina il “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l'autonomia. Il Reddito di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne l'indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione. Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero in altra regione.
Il Reddito di libertà viene riconosciuto ed erogato da Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, ed entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con lo stesso D.P.C.M. I 3 milioni di euro vengono ripartiti tra Regioni e Province autonome, in base ai dati Istat al 1°gennaio 2020, riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia anagrafica 18-67 anni, secondo la tabella allegata allo stesso D.P.C.M. Le risorse attribuite con il presente decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni, tramite ulteriori risorse proprie traferite direttamente ad Inps.
L'INPS, poi, con la circolare 8 novembre 2021, n. 166, ha illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.
Per facilitare la presentazione telematica delle domande all'Inps, è stata attrezzata una specifica piattaforma di collegamento con i comuni italiani che consente di inoltrare le domande. La circolare ricorda che sono inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio: l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza. Gli operatori comunali referenti per l'inoltro della istanza possono richiedere l'esibizione del documento di identità o del titolo di soggiorno. La circolare segnala che in ogni caso l’Inps potrà procedere alla revoca del contributo erogato, quando necessario.
La domanda viene presentata dalle donne interessate, «direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare». L’operatore comunale provvede al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda sul portale Inps, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”. Un servizio già utilizzato dai comuni per la trasmissione delle domande di assegno al nucleo familiare e maternità, che ha ora una sezione ad hoc dedicata all'acquisizione delle domande per il reddito di libertà.
Nell’acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, la congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l'invio e la registrazione sul sistema informativo dell'Inps e la stampa della ricevuta di presentazione. Ai fini della prenotazione degli importi del reddito di libertà si tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'Inps mediante il servizio online. Viene chiarito che non rileva per l'eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo. Successivamente alla trasmissione il sistema effettuerà una breve istruttoria automatizzata, che verificherà la capienza del budget e la titolarità dello strumento di pagamento (codice Iban) indicato in domanda. Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate.
Con un primo messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.
Infine con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha precisato che le domande non accolte per insufficienza dei fondi non saranno scartate, ma conserveranno la loro validità per il 2022 e saranno liquidate in caso di rifinanziamento del Fondo. Il messaggio INPS n. 4352 fa dietrofront rispetto a quanto indicato nella circolare n. 166/2021 in merito alle domande per il reddito di libertà escluse per insufficienza di budget.
La circolare INPS specifica - come accennato - che le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione, e fino al raggiungimento del budget stanziato per il Fondo, pari a 3 milioni di euro.
Nel messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha fatto da ultimo un passo indietro e dichiarando che:“Tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021”. Ciò significa che le richieste di reddito, che all’esito dell’istruttoria da parte dell’INPS saranno corredate dalla dicitura “Non accolta per insufficienza di budget”, potranno ancora essere accolte nell’anno 2022. L’INPS, infatti, specifica quanto segue: “Pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.”
Commi 671-674
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
del fenomeno del cyberbullismo)
671. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
672. Il Fondo di cui al comma 671 è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
673. Al Fondo di cui ai commi 671 e 672 possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 maggio 2017, n. 71, e in particolare:
a) associazioni sportive dilettantistiche;
b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS), di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;
c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
674. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
I commi 671-674 istituiscono presso il Ministero dell'istruzione e disciplinano il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.
Nel dettaglio ai fini della prevenzione e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado il comma 671 prevede l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Tale Fondo è istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione per il 2022 di 2 milioni di euro (comma 672).
Alle risorse del Fondo, ai sensi del comma 673, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 71 del 2017, in materia di contrasto al cyberbullismo.
La legge n. 71 del 2017 introduce una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità. In sintesi il provvedimento:
· individua la finalità dell'intervento nel contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
· prevede che il minorenne che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
· istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
· prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo che dovrà collaborare con le Forze di polizia, e con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
· prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet, vedi infra amplius);
· in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
· applica la disciplina sull'ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Nello specifico il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 71 - richiamato dalla disposizione in commento - prevede che gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
· Associazioni sportive dilettantistiche;
· Associazioni di genitori facenti parte del FONAGS
Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags) ha sede presso la Direzione generale per studente, l'inclusione e l’orientamento scolastico e possiede un suo regolamento interno. È un organo di rappresentanza che garantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche. Il Ministero dell’istruzione e le famiglie sono infatti legati dalla corresponsabilità educativa delle giovani generazioni. La funzione del Fonags è stabilita dal decreto ministeriale 14 del 18 febbraio 2002. Tale soggetto rappresenta il luogo d’incontro tra il Ministero, l'amministrazione e l'associazionismo (composto dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative), costituito al fine di valorizzare la componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.
· Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.
Il comma 674 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Commi 675 e 676
(Fondo di solidarietà in favore di proprietari di
immobili occupati abusivamente)
675. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.
676. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.
I commi 675 e 676 istituiscono presso il Ministero dell'interno un fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. Il fondo ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Nel dettaglio, il comma 675 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale.
Il fondo di cui al comma in esame era stato inizialmente previsto presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) dall'emendamento che lo ha introdotto. In occasione della presentazione del c.d. Maxi emendamento del Governo durante l'esame al Senato, la Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha segnalato l'opportunità di iscrivere invece il fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, in quanto tale Ministero già eroga indennità omnicomprensive ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali di godimento sugli immobili occupati arbitrariamente ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 3.4, del decreto-legge n. 113 del 2018. Pertanto, a parere della RGS, la misura finanziaria sarebbe efficacemente e razionalmente erogata dal Ministero dell'interno piuttosto che dal MEF.
Si rammenta che l'articolo 614 del codice penale riguarda la violazione di domicilio e stabilisce che chiunque s'introduca nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduca clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
In particolare, il comma 2 stabilisce che alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
L'articolo 633 del codice penale riguarda invece l'invasione di terreni o edifici e stabilisce che chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Il comma 676 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 675.
Comma 677
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
677. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 677 incrementa, per il 2022, di 15 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze.
Il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (cap. 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) intende dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.
Si ricorda che il provvedimento in commento, al comma 168, integra le risorse relative al Fondo per le non autosufficienze, in vista della graduale introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza, con 100 milioni per l’anno 2022 (arrivando ad uno stanziamento integrato finale pari a 807 mln di euro), 200 milioni per il 2023 (stanziamento finale pari a 856 mln di euro), 250 milioni per il 2024 (stanziamento finale circa 914 mln di euro).
Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione, pari come già detto a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili (di cui all’art. 1, comma 200, legge n. 190 del 2014).
Commi 678-680
(Fondo per progetti di coabitazione di anziani)
678. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'in-terno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età.
679. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.
I commi da 678 a 680 istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di curo per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età.
Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei requisiti minimi dei progetti rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto Fondo; tali requisiti comprendono in ogni caso la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia, sposata o convivente, di anziani. Si demanda altresì ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi - entro trenta giorni dall'emanazione del precedente decreto ministeriale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione del Fondo tra i comuni interessati.
Commi 681 e 682
(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto
o in stato di dissesto finanziario)
681. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.
682. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281
I commi 681 e 682 autorizzano il rifinanziamento di 8 milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi e per i soli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche.
Viene inoltre disposto il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per le finalità della Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Il comma 681 dispone il rifinanziamento di 8 milioni di euro per l’anno 2022 esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia, e per i soli enti locali strutturalmente deficitari, con risorse previste in base alla normativa vigente di cui all’articolo 1, comma 778, della legge di bilancio 2021; tali risorse vengono ripartite e assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell’avviso di cui al Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF del 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse pari a 5 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi, le cui strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi.
In proposito, il comma 778, articolo 1, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali.
Lo stanziamento è stato disposto esclusivamente in favore degli enti locali che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti e limitatamente (in tale ambito) agli enti strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni[59]).
Per le suddette messa a norma o progettazione e costruzione di nuovi rifugi, si richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione. L'assegnazione delle risorse deve essere comunque effettuata solo su istanza degli enti interessati.
Il comma 682 prevede inoltre il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 del Fondo contro il randagismo, previsto dalla Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. n. 281/1991), allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l’aggravarsi del fenomeno del randagismo.
In proposito il comma 329 della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2020) ha autorizzato per il 2020 la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla Legge quadro sugli animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
La dotazione prevista dall’articolo 8 della predetta legge n. 281/1991 ammonta a circa 1 milione di euro a regime a decorrere dal 1992.
Comma 683
(Proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni del
D.L. n. 146 del 2021 di modifica della disciplina dell’IVA)
683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il comma 683 proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal decreto legge n. 146 del 2021[60].
La norma in esame proroga al 1° gennaio 2024 le disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021). Le disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater). Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).
Per un approfondimento delle disposizioni qui sinteticamente illustrate si rinvia alle schede del Dossier predisposto per l’esame del decreto legge n. 146 del 2021 dai Servizi studi della Camera e del Senato il 6 dicembre 2021.
Commi 684-686
(Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing
e disposizioni in materia di laboratori)
684. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
685. Il Fondo di cui al comma 684 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.
686. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
I commi 684-686 istituiscono nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
Il comma 684 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza (comma 685). Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme (comma 686).
In proposito va ricordato che l’articolo 19-octies del DL. 137/2020 (cd. Ristori)[61] ha già previsto, per il 2021, un’autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencinq di profilazione genomica dei tumori, al fine di consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.
Il comma 2 del citato articolo ha rimesso ad un decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la definizione delle modalità di attuazione del citato articolo anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate.
A tale proposito il Ministero della salute, rispondendo ad una interrogazione parlamentare in Commissione affari sociali XII della Camera deputati (5/07239 del 9 dicembre 2021) ha chiarito che sono emerse alcune criticità nella fase di predisposizione del previsto decreto (comma 2, del sopra citato articolo 19-octies) per la definizione più precisa di taluni ambiti applicativi della normativa di elevato profilo e rilievo tecnico-scientifico.
A tale scopo, il Ministero ha recentemente richiesto un parere al Consiglio superiore di sanità in ordine ai seguenti punti:
1. patologie oncologiche per le quali sono disponibili «test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza» e per le quali non siano ancora disponibili test largamente utilizzati/utilizzabili o addirittura commerciali;
2. in alternativa, se possano essere identificate patologie oncologiche per le quali i test di profilazione NGS, pur non avendo ancora «evidenza e appropriatezza» risultano cruciali, sulla base di solidi dati scientifici, per l'accesso a farmaci off-label, anche nell'ambito di programmi di sperimentazione o accesso allargato;
3. i criteri per l'identificazione delle strutture idonee ad effettuare la profilazione NGS.
Next Generation Sequencing (NGS) è una metodica di analisi genetica con la quale è possibile valutare frequenza, variabilità e stabilità delle alterazioni genetiche di un tumore, studiandone le singole cellule nel corso del tempo per valutare la risposta ai trattamenti, la loro efficacia e lo sviluppo di resistenza.
Il NGS si è dimostrato particolarmente efficace nella profilazione genomica dei sarcomi, un gruppo molto eterogeneo di neoplasie rare di natura mesenchimale che coinvolgono i tessuti connettivi, quali muscoli, il tessuto adiposo, le articolazioni, le ossa, i vasi sanguigni. Si riconoscono oltre 60 diversi tipi di sarcoma, distinti in due macrocategorie: sarcomi dell’osso e sarcomi dei tessuti molli. Globalmente i sarcomi rappresentano circa l’1% dei tumori dell’adulto ed il 15% dei tumori pediatrici e la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è di circa il 64%.
Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili sul territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA e che, mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.
Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze amiche", oggetto di intesa Stato-regioni del 27 ottobre 2017.
Inoltre, l'art. 29 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell'ambito di uno stanziamento complessivamente pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022. Nella rete dei laboratori vengono inoltre ricompresi gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). L'incentivo è inteso all'adeguamento degli standard organizzativi e di personale e ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate e si colloca all'interno dei piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente. La disposizione peraltro specifica che l'incentivo è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei piani di riorganizzazione, che deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero 5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS.
Commi 687-689
(Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)
687. Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.
688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.
I commi da 687 a 689 prevedono, in primo luogo, che, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, si provveda a individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), inserendo in essa le prestazioni, relative a tali disturbi, che siano inserite attualmente nell'area della salute mentale. Inoltre, al fine di garantire il contrasto dei DNA, nelle more di tale aggiornamento, viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023.
Al riparto del Fondo suddetto accedono le regioni (ivi comprese quelle a statuto speciale) e le province autonome, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021. Il riparto è definito sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da adottare entro il 31 gennaio 2022. Si valuti l'opportunità di specificare quale sia la tipologia dell'atto di riparto (successivo all'intesa medesima).
Riguardo all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, si rinvia alla scheda relativa al precedente comma 288.
Comma 690
(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS)
690. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 690 autorizza, per il 2022, la spesa massima di 3 milioni di euro per interventi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l’AIDS.
La disposizione in commento autorizza la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2022 per interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità (finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 135 del 1990[62]).
Si ricorda che è in corso di esame in Commissione XII della Camera, la proposta di legge A.C. 1972 "Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza" frutto del lavoro di un intergruppo parlamentare costituitosi sul tema dell'AIDS, al cui interno si è svolto anche un confronto con alcuni soggetti esterni competenti in materia (per un approfondimento si rinvia al Dossier del Servizio studi).
L’A.C. 1972 intende aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990, che ha segnato l'indirizzo operativo della lotta all'Aids in Italia ma di cui è stata considerata necessaria una revisione già nell'Intesa Stato-Regioni del 2017 sul Piano Nazionale AIDS. Come ricordato dal Ministro della salute il 5 giugno 2020 in occasione dei 30 anni dall'approvazione della legge n. 135, gli obiettivi da questa fissati sono stati, nella maggior parte, raggiunti, restano invece aspetti non ancora risolti, primo fra tutti il persistere della diffusione dell'infezione e lo stigma che colpisce le persone affette da queste patologie. Inoltre, risultano ancora scarse le informazioni in molti ambiti specifici, in particolare in quello preventivo con uno scarsissimo ricorso al Test HIV e conseguente tardivo accertamento della patologia.
In risposta a quanto previsto dalla legge n. 135 del 1990, negli anni sono stati varati piani organici di intervento, l'ultimo dei quali, il Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS (PNAIDS) del 2017, pianifica l'attuazione degli interventi nel triennio 2017-2019 su prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del volontariato e si propone di delineare il miglior percorso possibile, segnalando le criticità presenti, per conseguire gli obiettivi indicati come prioritari dalle agenzie internazionali (ECDC, UNAIDS, OMS), rendendoli praticabili anche in Italia. Tra questi, in particolare: - la definizione e realizzazione di modelli di intervento per ridurre il numero delle nuove infezioni; - l'accesso facilitato ad una diagnosi precoce; - la garanzia di cure a tutte le persone con HIV; - il mantenimento in cura dei pazienti; - il miglioramento dello stato di salute e di benessere delle persone che vivono con l'HIV; - il coordinamento dei piani di intervento sul territorio nazionale; - la tutela dei diritti sociali e lavorativi delle persone che vivono con l'HIV; - la promozione della lotta allo stigma; - promozione dell'empowerment e del coinvolgimento attivo della popolazione chiave.
Per quanto riguarda gli stanziamenti dedicati alla lotta contro l’AIDS, questi, dal 2015 (ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge n. 190 del 2014 sono confluiti nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, e non sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con un riparto specifico, bensì con i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Nei riparti del Fondo sanitario nazionale ante 2015, quando le risorse per la prevenzione dell'AIDS erano ancora a destinazione vincolata e programmata e quindi quantificate, il loro valore si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, da destinarsi per circa un terzo alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS e per circa due terzi per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS.
Commi 691-694
(Sanità militare)
691. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.
692. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
693. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
694. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
I commi da 691 a 694 prorogano, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2021
§ al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19 (comma 691);
§ al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato per funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere durante l’emergenza COVID-19 (comma 692).
Viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, portandola a 5,5 milioni per l’anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 (comma 693).
L’autorizzazione di spesa prevista dalla la legge di bilancio per il 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza viene innalzata, a decorrere dal 2022, da 1 milione a 2,5 milioni di euro annui (comma 694).
Per quanto concerne i commi 691 e 692, si ricorda che nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza (31 dicembre 2021). Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.
Più nel dettaglio, il comma 691 proroga al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).
Si ricorda che:
§ il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
§ a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
L’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.
Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l’arruolamento di:
a. 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
b. 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.
Il comma 692 proroga al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.
Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15. La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
Successivamente, l’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).
Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.
Il comma 693 incrementa la dotazione del Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, istituito nello stato di previsione del ministero della difesa dall’articolo 1, comma 488, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Tale dotazione viene portata a 5,5 milioni per l’anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 488) ha istituito, all’interno dello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 488).
Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 489).
Nello stato di previsione del Ministero della Difesa (Tabella 12) il Fondo per la capacità operativa della sanità militare (capitolo 1157) ha una dotazione di competenza e di cassa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.
Il comma 694 incrementa l’autorizzazione di spesa prevista dalla la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 490) per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza. L’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 viene incrementata, a decorrere dal 2022, a 2,5 milioni di euro annui.
Comma 695
(Interventi a supporto e protezione del personale italiano operante nel territorio della Repubblica di Gibuti)
695. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
La disposizione in esame autorizza una spesa di 5.600.000 euro per il 2022 e di 2.800.000 euro annui a decorrere dall’anno successivo al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti.
Il comma 695 autorizza una spesa di 5.600.000 euro per il 2022 e di 2.800.000 euro annui a decorrere dall’anno successivo al fine di assicurare l’utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti. La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale dello stato di previsione del Ministero della difesa, pari a 216,5 mln. di euro nel disegno di legge di bilancio 2022 (tabella n. 12)
Al riguardo si fa presente che nel territorio gibutiano è presente, dal dicembre 2012, una base italiana che fornisce supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell'area del Corno d'Africa, Golfo di Aden, bacino somalo, Oceano Indiano, nonché al personale italiano in transito sul territorio della Repubblica di Gibuti o impiegato in Somalia.
L'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti ha l'obiettivo di assicurare il supporto logistico per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (attualmente: missioni Atalanta, EUTM Somalia, EUCAP Somalia, attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane).
Come riportato nella Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche al fine della relative proroga per l’anno 2021, trasmessa alle Camere il 20 giugno 2021 (doc. XVVI, 4), la consistenza massima del contingente nazionale impiegato nella missione è stata incrementata a 147 unità.
Comma 696
(Apprendistato Agenzia Industrie Difesa)
696. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
Il comma 696 autorizza l’Agenzia industrie difesa, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.
Con riferimento alle qualifiche-professionali e tecniche dei predetti contratti, il nuovo articolo 2-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, - di cui si prevede l’inserimento con la disposizione in esame - affida tale compito ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il citato decreto dovrà, altresì, stabilire il trattamento economico del personale in esame e la loro distribuzione nell’ambito degli stabilimenti dell’Agenzia.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, precisa, in particolare, che i richiamati contratti di apprendistato sono finalizzati a garantirne l’efficacia delle capacità tecnico-amministrative dell’Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 7, comma 4-bis del DL 152/2021 ha autorizzato un contributo un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023, in coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», e con gli obiettivi di:
§ favorire la transizione digitale del Ministero della difesa;
§ potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa;
§ realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti.
Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla norma in esame, il comma 2 del nuovo articolo 2-bis prevede che ai medesimi si provveda nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l’anno 2022, di euro 1.536,000 per l’anno 2023 e di euro 256,000 per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244 del 2012 e iscritti sul Fondo “di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio” di cui all’articolo 619 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ).
L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa con il D.Lgs. n.300/99 (articolo 22).
L'AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma soprattutto, attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
L’Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore generale, essa assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il comitato direttivo (quattro membri) e il collegio dei revisori dei conti (tre membri effettivi e uno supplente).
Attraverso i nove stabilimenti in gestione (Unità Produttive), Agenzia Industrie Difesa opera in diversi settori, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.
Ogni tre anni, ai sensi del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia stipulano una convenzione per la definizione e il perseguimento degli specifici obiettivi dell’Agenzia, per la verifica, da parte del Ministro dei risultati raggiunti.
Secondo la convezione triennale (2021-2023) stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la Difesa per soddisfare le sue esigenze di forniture interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.
Commi 697 e 698
(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali)
697. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
698. Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I commi 697-698 incrementano il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per il 2022, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici.
In particolare, il Fondo, istituito dall’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), è incrementato, per il 2022, di € 20 mln. L’incremento è specificamente destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 697).
Le risorse devono essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del medesimo Fondo (comma 698).
Al riguardo, si ricorda che, a seguito dell’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo, – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’a.s. 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.
Si tratta di una delle finalità per le quali lo stesso Fondo è stato incrementato, prima, per garantire la ripresa e lo svolgimento dell'a.s. 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, dall’art. 231, co. 2, lett. a), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) e, successivamente, sempre per il 2021, dall’art. 31, co. 1, lett. b), del D.L. 41/2021 (L. 69/2021).
In tali casi si è previsto che le risorse dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento (art. 231, co. 4, D.L. 34/2020; art. 31, co. 2, D.L. 41/2021).
Al riguardo, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con D.D. 87 del 6 agosto 2020, era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l’altro, il ricorso a sportelli di ascolto e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
Il 16 ottobre 2020 era, dunque, intervenuto il protocollo di intesa fra il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e il Ministero dell’istruzione, avente durata pari a 9 mesi, seguito da un accordo integrativo siglato il 22 ottobre 2020. Il protocollo era stato trasmesso agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche ed educative con nota 1746 del 26 ottobre 2020.
Nel prosieguo, invece, tale finalità è stata prevista dall’art. 58, co. 4-bis), lett. a), del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) per il riparto delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, istituito dal co. 4 dello stesso art. 58. In tal caso, è stato previsto che il Fondo doveva essere ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il D.I. 265 del 16 agosto 2021, conseguentemente intervenuto, ha comunque fatto riferimento ai criteri di riparto del Fondo per il funzionamento previsti dal DM 834/2015.
Comma 699
(Risorse per i campionati europei di nuoto)
699. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la città metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 699, destina 5 milioni di euro, per l'anno 2022, alla Federazione italiana nuoto (FIN) al fine di supportare le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022.
La disposizione mira:
i) a favorire "l'incremento dell'attrattività turistica del Paese". Al riguardo, tale finalità parrebbe doversi inquadrare in termini indiretti, nel senso che un'efficiente organizzazione dell'evento sportivo sia idonea a determinare benefici in termini di immagine del Paese e, pertanto, anche sulla sua attrattività come meta turistica. Non pare invece che in capo alla FIN possano essere attribuiti compiti diretti alla promozione turistica del Paese nel suo complesso;
ii) a supportare le "attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale". Tale previsione parrebbe doversi intendere nel senso che le risorse attribuite alla FIN si affiancano alle altre risorse pubbliche stanziate al fine di sostenere gli interventi di contesto (inclusi l'organizzazione e lo sviluppo dei territori regionale e metropolitano).
Con riferimento all'evento sportivo in esame, si segnala che sono state destinate risorse statali già con precedenti interventi legislativi. In particolare:
- al fine di finanziare interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all’interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti ad essi connessi, l'articolo 10, commi 13-bis e 13-ter, del DL n.73 del 2021 (conv., con modif., L.106/2021) ha assegnato 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a Sport e salute Spa;
- per la finalità di supportare le attività organizzative relative ai medesimi campionati europei di nuoto, all'articolo 1, comma 563, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto un’autorizzazione di spesa (pari a 4 milioni di euro per il 2021) in favore della FIN. Per un approfondimento sul tale intervento normativo e sulla manifestazione sportiva interessata dalla disposizione in commento si rinvia alla scheda riferita all'articolo 1, comma 563, del Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato sulla "legge di bilancio 2021 - Schede di lettura. Edizione provvisoria. A.S. 2054 - Volume II- Sezione I- Articolo 1, commi 403-782" (AS 2054)
Commi 700-703
(Fondi per la produzione artigiana, della ceramica
e del Vetro di Murano)
700. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
701. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.
702. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.
703. I benefìci di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
Il comma 700 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell’impresa artigiana di produzione di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata.
Il comma 701 rifinanzia di 5 milioni per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità.
Il comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.
Il comma 703 dispone che i benefici si applichino ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento 1407/2013/UE.
Il comma 700 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell’impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata.
Il comma 701 rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l’importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica.
Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse.
Il comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano per contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19 e gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, nonché per scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e tutelare un marchio di eccellenza nel mondo.
Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell’economia, i criteri, le finalità, le modalità di riparto delle risorse e le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione di quelle non utilizzate.
Nella risposta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione Sara Moretto 5-06864 (20 ottobre 2021), in relazione agli effetti dell'aumento dei costi energetici sulla competitività del sistema industriale, con particolare riferimento al comparto del vetro artistico, sono state richiamate le misure per il contenimento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas già adottate con il decreto-legge n. 130/2021 (vedi scheda relativa ai commi 503 e seguenti).
In risposta all’interrogazione, il Governo ha anche richiamato il riconoscimento del distretto industriale del vetro artistico veneziano nell'ambito dell'area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia, nonché l'inclusione di tale distretto nel Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale approvato con Accordo di Programma del 23 ottobre 2018.
Lo stesso Governo si è peraltro impegnato in quella sede a valutare eventuali iniziative al fine di delineare interventi compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il comma 703 dispone che i benefici si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Regolamento 1407/2013/UE.
Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, si rammenta che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Il Regolamento n. 1407/2013/UE relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis», che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[63]. Il massimale previsto da tale regolamento è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
La legge 9 luglio 1990, n. 188, tutela la ceramica artistica e tradizionale (CAT) e la ceramica di qualità (CQ).
Più in dettaglio, ai sensi della legge, la tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica artistica e tradizionale - CAT», in conformità al disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico. L'istituzione del Consiglio Nazionale ceramico è prevista dalla stessa legge n. 188.
La tutela delle altre produzioni ceramiche, viene attuata con l'apposizione del marchio «ceramica di qualità - CQ», in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico (art. 1, co. 1).
I marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità» individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati - porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia - in conformità alle norme UNI. Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive.
Si tratta di denominazioni di origine delle produzioni ceramiche ai fini della tutela e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive.
La legge del 1990 tutela, dunque, i decori, le forme e la qualità della ceramica attraverso:
- il Consiglio nazionale ceramico, i Comitati di disciplinare, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- i Consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi della stessa legge (art.1, co.2).
Le produzioni ceramiche tutelate sono le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione (art. 2, co. 1).
Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità all'apposito disciplinare tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualità (art. 2, co. 2).
Sul sito istituzionale del MISE è disponibile il disciplinare tipo approvato per la ceramica artistica e tradizionale e il disciplinare tipo per la ceramica di qualità.
L'istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale- CAT» e «ceramica di qualità - CQ» è stata disposta con DM 26 giugno 1997 (pubblicato in G.U. 153 del 3 luglio 1997).
La legge istituisce il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati presso la Commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio (art. 3, co. 1).
La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico (art. 3, co. 2).
L'iscrizione al registro è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere dei Comitati di disciplinare, o dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico (art. 3, co. 3).
Il Consiglio nazionale ceramico ha il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualità (L'organo è istituito dall'art. 4, co. 1). È presieduto dal Ministro dello sviluppo economico e dura in carica cinque anni (art. 5, co. 1). Esso è composto da:
- cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, ed in particolare, dei seguenti Ministeri: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico); Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero della cultura); Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'istruzione); Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale); Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero del turismo);
- tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) (art. 5, co. 2).
Nella scelta dei membri rappresentanti delle regioni e dei produttori di ceramica, dovrà anche tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica (art. 5, co. 3).
Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni inerenti la definizione, l'approvazione, l'aggiornamento e la variazione del disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonché due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima (art. 5, co. 4).
I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico (art. 5, co. 5).
Il Consiglio - con D.M. 13 ottobre 2021 - svolge i seguenti compiti:
a) individua e delimita, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile.
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualità;
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art. 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi avverso le decisioni del Comitato di disciplinare, e adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonché quella di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
l) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali (art. 4, co. 2).
Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio nazionale effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici (art. 4, co. 3).
Secondo quanto risulta dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, i Comuni riconosciuti dal Consiglio quali zone di affermata tradizione ceramica i seguenti:
Abruzzo
1. Castelli (TE)
Calabria
2. Squillace (CZ)
Campania
3. Ariano Irpino (AV)
4. Capodimonte (NA)
5. Cava de' Tirreni (SA)
6. Cerreto Sannita e San Lorenzello (BN)
7. Vietri (SA)
Emilia - Romagna
8. Faenza (RA)
Lazio
9. Civita Castellana (VT)
10. Viterbo (VT)
Liguria
11. Albisola Superiore e Albissola Marina (SV)
Lombardia
12. Laveno Mombello (VA)
13. Lodi (LO)
Marche
14. Ascoli Piceno (AP)
15. Pesaro (PU)
16. Urbania (PU)
Piemonte
17. Castellamonte (TO)
18. Mondovì (CN)
Puglia
19. Cutrofiano (LE)
20. Grottaglie (TA)
21. Laterza (TA)
Sardegna
22. Assemini (CA)
23. Oristano (OR)
Sicilia
24. Burgio (AG)
25. Caltagirone (CT)
26.Santo Stefano di Camastra (ME)
27. Sciacca (AG)
Toscana
28. Borgo San Lorenzo (FI)
29. Impruneta (FI)
30. Montelupo Fiorentino (FI)
31. Sesto Fiorentino (FI)
Umbria
32. Deruta (PG)
33. Gualdo Tadino (PG)
34. Gubbio (PG)
35. Orvieto (TR)
Veneto
36. Bassano del Grappa (VI)
37. Este (PD)
38. Nove (VI)
Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico, è prevista la costituzione di un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal Consiglio nazionale (art.7, co. 1).
Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza (art. 8, co. 1).
Il Consiglio determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare e definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché il disciplinare dei marchi (art. 6, co. 1).
Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di ceramica artistica e tradizionale e di ceramica italiana di qualità e dal funzionamento dei comitati di disciplinare, sono a carico dei richiedenti (art. 6, co. 3). La legge ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalità di versamento.
L'ammontare dei diritti copre tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonché al funzionamento dei comitati di disciplinare (art. 6, co. 3-bis).
Con il D.M. 15 luglio 1996, n. 506, è stato adottato il regolamento di attuazione della legge. Con il successivo D.M. 11 settembre 1997 sono state disciplinate la determinazione e le modalità di versamento dei diritti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione nei registri dei produttori ceramici.
La legge disciplina anche i consorzi volontari per la tutela di produzioni ceramiche e le relative modalità di riconoscimento (art. 10). Le modalità di controllo della produzione (art. 11), sono dettagliate nel regolamento attutivo della legge, D.M. 15 luglio 1996, n. 506.
Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione (art. 12, co. 3).
L'articolo 52-ter del D.L. n. 34/2020 ha rifinanziato la legge n. 188/1990, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 destinando tali risorse all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Alla valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico, il quale, come sopra accennato, risulta ricostituito recentemente (D.M. 13 ottobre 2021). Ulteriori 2 milioni per il 2021 sono stati poi autorizzati dall’articolo 26, co. 1-bis del D.L. n. 41/2021.
L’articolo 52-ter ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della cultura, Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate[64]. Il decreto ministeriale attuativo non è stato adottato e, dunque, le risorse (in conto corrente) non sono state impegnate e destinate ad andare in economia. Dalle informazioni ricevute per le vie brevi dal Ministero dello sviluppo economico, l’articolo aggiuntivo in esame è dunque finalizzato a spostare all’anno 2022 le risorse per la ceramica artistica, incrementandole.
Commi 704 e 705
(Disposizioni concernenti la fauna selvatica)
704. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.
705. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.
Il comma 704 reca un finanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica di 4,5 milioni di euro, per l'anno 2022.
Il comma 705 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, che costituisce limite di spesa, per l'introduzione del vaccino veterinario immuno-contraccettivo GonaCon. Demanda ad un provvedimento del Ministro della salute l'autorizzazione alla sperimentazione del medesimo vaccino.
Il Fondo per il recupero della fauna selvatica, rifinanziato per il 2022 dal comma 704, è disciplinato dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (cap. 1392), con una dotazione di 1 milione di euro per il solo anno 2021.
Il Fondo è finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste, riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986, che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri di cura e recupero (ai sensi della legge n. 157 dl 1992) con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario, di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.
La direttiva 2009/147/CEE (c.d. "direttiva uccelli") si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici stabilendo regole per la loro protezione, conservazione, gestione e regolazione. Si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. Reca misure per le specie minacciate di estinzione e per preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat per tutte le specie di uccelli (istituzione di zone di protezione, mantenimento e gestione degli habitat all’interno e all’esterno di esse, ripristino dei biotopi distrutti e creazione di nuovi). Prevede poi misure speciali per alcune specie definite nonché per le specie migratrici (tra cui la creazione di zone di protezione speciali, ZPS). La direttiva istituisce inoltre una protezione generale per tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione, sancendo alcuni divieti (ad esempio il divieto di ucciderli, catturarli, distruggerne le uova). Per alcune specie di uccelli consente la possibilità di caccia, nel rispetto di precisi principi (per citarne alcuni, le specie non devono essere cacciate durante i periodi di riproduzione e, se specie migratrici, durante il ritorno alle aree di riproduzione). Il recepimento in Italia della "direttiva Uccelli" è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, integrata successivamente dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche e integrazioni.
La direttiva 1992/43/CEE (c.d. "direttiva habitat") mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali, la flora e la fauna selvatiche. Istituisce la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale, che comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell’UE. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva "Uccelli". Definisce gli obiettivi e le misure di conservazione che gli Stati membri devono adottare per le zone speciali di conservazione; reca inoltre l'obbligo per questi ultimi di introdurre un regime di rigorosa tutela per una serie di specie vegetali e animali gravemente minacciate, definendo precisi divieti (tra cui divieto di cattura o uccisione deliberata, di distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale, di perturbare le specie segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione). La direttiva è stata recepita in Italia dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 .
Si ricorda che la legge n. 157 del 1992 reca Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Per quanto concerne la fauna di interesse comunitario, si veda anche la pagina internet del sito del Ministero della transizione ecologica dedicata a tale tema.
Per quanto concerne la sperimentazione del vaccino GonaCon, il comma 705 specifica che essa debba essere autorizzata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio. La finalità dichiarata è quella di contrastare e prevenire la proliferazione di alcune specie, per prevenire danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici.
Commi 706 e 707
(Proroga esonero canone unico
e semplificazioni pubblici esercizi)
706. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
707. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
I commi 706 e 707 prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto ristori).
In particolare sono prorogati al 31 marzo 2022:
§ l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;
§ le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
§ le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 706, più in dettaglio, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute nell’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori).
Il previgente comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 - esonerava fino al 31 dicembre 2021 gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19.
L’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico - elencate dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"). Si tratta di:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
L'esonero in parola era già stato previsto dall'articolo 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e fino al 31 marzo 2021 dall’articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest'ultimo termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. decreto sostegni)
Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva prevista dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020), il comma 816 istituisce il canone unico che, dal 2021, sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Per ulteriori informazioni si veda il sito della documentazione parlamentare.
Il previgente comma 3 dell'articolo 9-ter stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).
Tale esonero era già stato previsto fino al 30 aprile 2020 dall'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020; il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal citato decreto sostegni (articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021).
Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma (articolo 1, commi da 837 a 847 della legge n. 160 del 2019) e ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.
Il previgente comma 4 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).
Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'articolo 181, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione è stata confermata dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 e infine prorogata al 31 dicembre 2021 dal decreto sostegni.
Il previgente comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 consentiva, fino al 31 dicembre 2021, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, destinatari delle disposizioni in esame, di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi sono comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (v. supra).
La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").
L'articolo 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.
L’articolo 146 del Codice riguarda l'autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (articolo 146, comma 4).
Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’articolo 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall'articolo 181, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 fino al 31 marzo 2021; il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni.
Le suddette agevolazioni sono prorogate al 31 marzo 2022.
Il comma 707 dunque istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 milioni di euro per il 2022.
Alla ripartizione del Fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
La disposizione ricalca quanto già previsto dall’articolo 9-ter, comma 6 (come modificato dal decreto-legge n. 41 del 2021, cd. ristori) per l’anno 2021. Si rinvia al dossier sul predetto decreto ristori per ulteriori informazioni sul Fondo istituito nel 2021 e sul relativo riparto.
Comma 708
(Esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)
708. Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
Il comma 708 prevede l'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
L'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta, è disposta mediante l’applicazione a quelle componenti dell'articolo 373, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 495 del 1992, che enumera i casi di esenzione dal pedaggio autostradale. La lettera d) vi annovera "i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano".
Si ricorda che nelle Province autonome di Trento e Bolzano (già con legge 20 agosto 1954, n. 24, che istituì il servizio antincendi con i corpi permanenti di Trento e di Bolzano) e nella Regione Valle d'Aosta (con la legge regionale 19 marzo 1999, n.7 secondo cui la regione valdostana disciplina, nel suo territorio, la prevenzione e l'estinzione degli incendi in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, fino alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37, che ne reca l'odierna disciplina) agisce un Corpo dei vigili del fuoco territoriale.
Commi 709 e 710
(Proroga del termine per la richiesta dei partiti politici
di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato)
709. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
710. La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
I commi 709 e 710 recano la proroga del termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione per l'anno 2021 al finanziamento privato in regime fiscale agevolato. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge (al 30 gennaio 2022).
Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici, disciplinando per converso - per i partiti che rispettino i requisiti di trasparenza e democraticità stabiliti da quel medesimo decreto-legge - le modalità di loro accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata nonché di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini (cd. 'due per mille').
Per quanto riguarda la contribuzione volontaria fiscalmente agevolata - l'unica cui si riferisca la disposizione qui in commento - l'articolo 11 del decreto-legge n. 149 prevede la detraibilità per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, dall'imposta del reddito per le persone fisiche o delle società (purché non partecipate pubbliche). La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, i quali devono essere tracciabili nelle modalità di versamento (ferma restando la soglia di erogazione non sormontabile, stabilita in 100.000 euro annui, secondo previsione posta dall'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 149).
A tale finanziamento privato in regime fiscale agevolato possono accedere, a richiesta, i partiti iscritti nel registro nazionale (disciplinato dal decreto-legge n. 149) e titolari di una rappresentanza in Parlamento (più esattamente: qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei Consigli regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un Consiglio regionale o delle Province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; o partito cui dichiari di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; o partiti che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro prima della data di deposito del contrassegno).
Pertanto i partiti per accedere al finanziamento privato in regime fiscale agevolato devono formulare una richiesta, indirizzata alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (prevista dall'articolo 9 della legge n. 96 del 2012).
Siffatta richiesta è oggetto dell'articolo 10, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.
Si prevede in particolare in quel comma 3 che i partiti politici presentino l'apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici.
È dunque tale termine ad essere inciso dalla disposizione in esame.
Questa prevede - per i partiti che non abbiano presentato la richiesta in tempo, onde accedere al finanziamento privato in regime fiscale agevolato riferito all'anno 2021 - una proroga, fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio.
Ancora il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 149 del 2013 prevede che la Commissione esamini la richiesta del partito e la respinga o accolga, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.
Tali tempi e modalità di esame della richiesta da parte della Commissione sono fatti salvi dalla novella disposizione.
Comma 711
(Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
711. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».
Il comma 711 estende - a specifiche condizioni - la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo.
Le disposizioni in commento sostituiscono l’ultimo periodo dell’articolo 60, comma 7-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.
I commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In particolare, il comma il comma 7-bis consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (al 15 agosto 2020), di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.
In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia il vigente comma 7-bis prevede, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per effetto delle norme in commento, in luogo di disporre l’estensione temporale della misura con decreto ministeriale in relazione all’evoluzione della situazione economica connessa all’emergenza pandemica, essa viene estesa ex lege all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista dall'articolo in esame, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), a prescindere dall'imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione della relativa base imponibile (valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
Comma 712
(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)
712. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.
Il comma 712 dell’art. 1 istituisce a decorrere dal 2022 un fondo per la ricerca e la sperimentazione dei progetti nel settore navale di rilevanza strategica.
La disposizione in commento – con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale – stanzia, mediante un apposito fondo, risorse per progetti di innovazione tecnologica e digitale e di sostenibilità ambientale.
La dotazione del Fondo è di 1 milione di euro per l’anno 2022.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del MISE.
I progetti di ricerca meritevoli sono individuati con provvedimento del Ministro dello Sviluppo economico, con il concerto dei Ministri dell’università e della ricerca e della difesa, con la precisazione che possono accedere ai benefici di questa disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di loro parti. Il fattore innovativo e di sostenibilità ambientale appare – pertanto – insito anche nel potenziale di riconversione, riqualificazione e recupero di navi esistenti.
Le modalità di erogazione dei finanziamenti ai vari progetti sono quelle della legge n. 808 del 1985, inerente al sostegno alla ricerca e allo sviluppo nel settore aeronautico.
Si rammenta al riguardo, che la disciplina di dettaglio degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione di tale legge, è attualmente contenuta nel regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive (oggi MISE) n. 173 del 2010. L’art. 1, comma 3, del citato regolamento stabilisce che i finanziamenti ex lege n. 808 del 1985 hanno per finalità l'integrazione in via sussidiaria dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione - preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze, tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.
Comma 713
(Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi
di filtraggio acqua potabile)
713. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1087, le parole: « 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023»;
b) al comma 1088, dopo le parole: « ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: « e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023».
Il comma 713 proroga al 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Si ricorda che il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, è stato istituito e disciplinato dai commi 1087-1089 della legge di bilancio 2021. Tale credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.
La norma in esame, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, proroga (lettera a)) al 31 dicembre 2023 la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevedendo altresì che a tal fine, per l’anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5 milioni (lettera b)).
Comma 714
(Fondo venture capital)
714. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Il comma 714, apporta modifiche alla disciplina del Fondo venture capital, estendendo l’area di intervento del fondo, tramite due modifiche all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..
Il comma 714 apporta modifiche alla disciplina del Fondo venture capital, estendendo l’area di intervento del fondo, tramite due modifiche all’articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
In particolare, la prima modifica sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 18-quater richiamato.
L’articolo 18-quater al comma 1 ha esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e al comma 2 aveva consentito che gli interventi del Fondo potessero consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento di soci e che gli interventi potessero riguardare anche iniziative di start-up innovative.
Con la nuova formulazione, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.
Per una ricostruzione della disciplina su start-up e imprese innovative, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare, nonché al dossier sulle proposte di legge per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione (C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero), attualmente all’esame delle X Commissione Attività produttive della Camera.
Allo stesso articolo 18-quater viene poi aggiunto un comma 2-bis in base al quale le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital sono effettuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi di Cassa depositi e Prestiti, che controlla la società Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR in base all’autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per una ricostruzione dei fondi di investimento gestiti da CDP Venture Capital SGR, si rinvia alla apposita sezione del sito istituzionale di Cassa depositi e prestiti.
La legge 21 marzo 2001, n. 84, all'articolo 5, comma 2, lettera c), ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.
Il Fondo nasce dall’intento di supportare gli investimenti in aree strategiche quali Cina, Africa, Medio oriente, America centrale e meridionale, Balcani, Federazione russa ed integra la Legge n. 100/1990, laddove prevede la partecipazione di Simest S.p.A. al capitale di rischio di imprese estere.
Il Fondo interviene ad agevolare la creazione di società miste all’estero, attraverso l’acquisizione da parte di Simest di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso.
Come anticipato, con l’articolo 18-quater l’operatività del Fondo è stata estesa a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Si ricorda che il venture capital è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di early stage ovvero l'insieme dei finanziamenti (seed financing e start up financing) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita.
Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono definite le modalità e le condizioni di intervento del Fondo di venture capital, nonché le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente all'amministrazione del Fondo.
Il decreto chiarisce che i progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.
Le richieste di intervento del Fondo sono da presentare a Simest che svolge l’attività istruttoria e la valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento.
Successivamente il Comitato di indirizzo e rendicontazione (costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera la concessione dell'intervento del Fondo a valere sulle disponibilità del medesimo, nonché i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.
Commi 715-717
(Partecipazione al capitale della Banca d’Italia)
715. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale».
716. Lo statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
717. Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è applicata con un'ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
I commi 715-717 elevano la partecipazione massima degli azionisti al capitale della Banca d’Italia dal 3 al 5 per cento. Viene fissato il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022.
Il comma 715 interviene sull’articolo 4, comma 5 del decreto-legge n. 133 del 2013, che nella sua precedente formulazione consente ai partecipanti al capitale della Banca d’Italia di possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento e chiarisce che, ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si debba fare riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
Il vigente Statuto della Banca d’Italia (Approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale del 26 novembre 2015 e con D.P.R. 15 febbraio 2016) stabilisce (articolo 3, comma 4), conformemente alla legge, che nessun partecipante può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 133 del 2013, le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia possono appartenere solamente a:
a. banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
b. imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
c. fondazioni bancarie;
d. enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione.
Si veda il sito della Banca d’Italia per l’assetto delle partecipazioni all’istituto.
Nel corso della XVII legislatura, e più precisamente ad opera del decreto-legge n. 133 del 2013, sono stati profondamente rinnovati l'assetto patrimoniale e la governance della Banca d'Italia. Tale provvedimento ha ribadito la natura giuridica dell'Istituto (istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali), ha aggiornato la misura del capitale sociale e ha dettato norme puntuali sul possesso e sulla vendita delle quote. Per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sito della documentazione parlamentare.
Con le norme in esame viene integralmente sostituito il predetto comma 5, elevando il limite di partecipazione al capitale dell’istituto dal 3 al 5 per cento. Viene espunta la formula di calcolo delle partecipazioni indirette; si dispone che, per le quote in eccesso, non spetti il diritto di voto e ogni altro diritto economico e patrimoniale. Viene altresì espunta la previsione che destina i dividendi relativi alle quote in eccesso alle riserve statutarie dell’istituto.
Il comma 716 dispone che lo Statuto della Banca d’Italia sia adattato alle nuove disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in commento (1° luglio 2022), con la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998. In particolare, tali modifiche sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi del comma 717, le modifiche sulle quote di partecipazione entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022.
Per i dividendi percepiti nell’esercizio 2022, ma riferibili alle quote possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto agli originari limiti massimi del 3 per cento, l’aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, al lordo dell’addizionale del 3,5 prevista per banche e intermediari finanziari (comma 65 della legge n. 208 del 2015) si applica con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
La Banca d’Italia pubblica periodicamente un elenco dei partecipanti al capitale (ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2022) e un report sull’andamento della compagine partecipativa, l’ultimo dei quali è del 17 gennaio 2022.
I partecipanti al capitale della Banca d’Italia al 31 dicembre 2021 erano 174. Nel corso dell’anno si sono aggiunti alla compagine 32 nuovi soggetti mentre 5 ne sono fuoriusciti (in 4 casi in esito a fusioni per incorporazione). La quota di capitale riconducibile a soggetti non bancari è aumentata attestandosi al 44% (era pari al 40,8% a fine 2020); specularmente, si è ridotta quella detenuta da banche, passata dal 59,2% al 56% con un crescente grado di frazionamento.
Comma 718
(Misure per le società d'investimento immobiliare quotate)
718. All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili».
Il comma 718 modifica la disciplina dell'estensione del regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) alle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare.
Nel dettaglio, il comma 718 sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 125 (Estensione del regime speciale alle società controllate), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).
Come chiarito dal sito dell'Agenzia delle entrate, è previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).
Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.
La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene. Per maggiori dettagli sui requisiti richiesti per aderire al regime agevolato, si veda il sito dell'Agenzia delle entrate.
L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (SIIQ), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.
Il testo vigente del primo periodo del comma 125 citato stabilisce che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
Il comma in esame stabilisce che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile (50.000 euro), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:
1) una SIIQ o SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotata) possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero
2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA (Fondi di investimento alternativi) immobiliare di cui all'articolo 12 dei decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per 1'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili.
Commi 719
(Rifinanziamento Fondo distribuzione
derrate alimentari agli indigenti)
719. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il comma 719 prevede il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Nel dettaglio, la disposizione in commento, stabilisce l’incremento della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012) nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e le sue risorse sono allocate nello stato di previsione del MIPAAF (cap. 1526).
La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 224, legge 147/2013) ha finanziato il predetto Fondo con 10 milioni di euro per l’anno 2014, ed ha introdotto norme sulla raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari da parte delle ONLUS e degli operatori del settore alimentare, prevedendo che tali soggetti debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza (commi 236-239). Le risorse, per il 2014, sono state ripartite sulla base dell'apposito Programma adottato dal MIPAAF, in 8,4 milioni di euro per la pasta e 1,1 milioni di euro per la farina.
Il Fondo nazionale indigenti è stato rifinanziato con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 131, legge 190/2014), per 12 milioni di euro per il 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (articolo 1, comma 131, legge 190/2014), e in legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 399 , legge 208/2015) con 2 milioni di euro per il 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 59-64, legge 232/2016) ha previsto incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo nazionale indigenti, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).
L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.
Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha ulteriormente rifinanziato di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511), dopo che il disegno di legge iniziale aveva previsto un definanziamento - per il medesimo triennio - di 100 mila euro annui.
Il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) ha poi incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 il suddetto Fondo, al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19 (art. 78, comma 3). Successivamente, l'art. 226 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, il comma 1 – così come risultante da un avviso di rettifica del testo del predetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2020 – prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, (art. 5) sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014. Il comma 2 prevede che alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
In seguito, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del suddetto Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (art. 1, comma 375). E’ stato quindi adottato il decreto ministeriale 26 luglio 2021, recante il "Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari per l'anno 2021".
Commi 720-726
(Riordino della disciplina sul tirocinio)
720. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
721. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
722. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
723. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
724. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
725. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
726. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
I commi 720-726 recano la definizione di tirocinio e di tirocinio curricolare. Si demanda, inoltre, a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. Inoltre, si individuano le sanzioni in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione e si specifica che il tirocinio, che non si configura quale rapporto di lavoro, non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente.
Il comma 720 reca, innanzitutto, la definizione di tirocinio, introducendo, altresì, la definizione di tirocinio curricolare.
In particolare:
§ il tirocinio è definito come il percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
§ il tirocinio si definisce curricolare se è funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto.
I tirocini curricolari
Le disposizioni normative alle quali attualmente si fa riferimento per i tirocini
curricolari sono costituite dall'art. 18 della L. 196/1997 – che, tuttavia, ha previsto tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, senza usare le locuzioni curricolare ed extracurricolare – e dal regolamento conseguentemente emanato con D.I. 142/1998. A loro volta, le istituzioni formative possono emanare regolamenti per disciplinarne l'attivazione e il funzionamento.
In particolare, l’art. 18 della L. 196/1997, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, ha previsto l’intervento di un regolamento, da emanare con decreto dell’allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con l’allora Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le norme generali regolatrici della materia.
Il D.I. 142/1998 è poi intervenuto, tra l’altro, dettando norme in materia di soggetti abilitati a promuovere i tirocini, obblighi assicurativi del datore di lavoro, durata massima del tirocinio curriculare.
In seguito, l'art. 1, co. 1180, della L. 296/2006 – modificando l’art. 9-bis, co. 2, del D.L. 510/1996 (L. 608/1996) – ha disciplinato l’istituto della comunicazione obbligatoria al Servizio competente del Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La citata comunicazione deve essere effettuata da parte dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e degli enti pubblici economici, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Essa deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
I tirocini extracurricolari
I principi fondamentali relativi ai tirocini extracurriculari - generalmente diretti all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati - sono, invece, attualmente recati dalla L. 92/2012.
Dopo quanto definito con l’art. 18 della L. 196/1997 e con il D.I. 142/1998, infatti, con successivi interventi, la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale. A seguito di ciò, l’art. 1, co. 34, della L. 92/2012 (di cui la norma in commento dispone l’abrogazione), recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la definizione di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Ai sensi del successivo comma 35, anch’esso abrogato dalla norma in commento, in ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui a tale ultima lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. n. 689/1981.
Sono state, conseguentemente, adottate le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 24 gennaio 2013 e, da ultimo, le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017.
In particolare, in base alle Linee guida del 2017, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a 12 mesi, mentre la durata minima non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad 1 mese.
I disabili (secondo la definizione dell’art. 1, co. 1, L. 68/1999), le persone svantaggiate di cui alla L. 381/1991 (es. invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, etc.), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, possono attivare particolari tirocini di orientamento e formazione ovvero di inserimento/reinserimento. In ragione dei destinatari, per questi tirocini è prevista una durata maggiore di 12 mesi, che arriva a 24 mesi in caso di persone disabili. Per queste tipologie, le linee guida assegnano alle regioni la possibilità di deroga, rispetto a durata e ripetibilità del tirocinio, al fine di garantirne l’inclusione.
L’indennità riconosciuta al tirocinante è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Sulla base di tali Linee guida, ciascuna regione, esercitando la propria competenza legislativa in materia di formazione professionale, ha definito la disciplina del tirocinio extracurriculare applicabile sul proprio territorio.
Il comma 721 affida al Governo e alle regioni la conclusione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari. La definizione di tali linee guida è effettuata sulla base dei seguenti criteri[65]:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
A tale proposito si ricorda che, con riferimento all’ambito dell’istruzione, l’art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali. Attribuisce, invece, alla competenza concorrente l’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’istruzione e formazione professionale (di esclusiva competenza regionale).
Al riguardo la Corte costituzionale, con sentenza 200/2009, ha incluso fra le norme generali sull’istruzione il (allora) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Con particolare riguardo all’istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005 la Corte ha chiarito, in linea generale, che “la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi”[66].
In caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L’ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla L. n. 689/1981 (comma 722).
Si precisa, altresì, che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, con elusione di tali disposizioni, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (comma 723).
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (cfr. supra, box ricostruttivo) (comma 724).
Nei confronti dei tirocinanti, il soggetto ospitante è tenuto, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (comma 725).
Infine, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 della L. n. 92/2012, con effetto dalla data di entrata in vigore del disegno di legge (comma 726).
Le richiamate disposizioni della L. n. 92/2012 (su cui cfr. più diffusamente il box ricostruttivo) prevedono i criteri sulla base dei quali sono definite le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 1, comma 34), nonché l’ammontare della sanzione amministrativa irrogata a carico del trasgressore in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (art. 1, comma 35). Infine, come previsto dal comma 36, dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che sono all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati le proposte di legge C. 1063 Ungaro e C. 2202 De Lorenzo, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
Commi 727-729
(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)
727. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma».
728. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».
729. Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
I commi da 727 a 729, escludono l’applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli previsti per le altre amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa (comma 727); inoltre, dettano disposizioni in base alle quali, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza, l’INPS può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center Multicanale (comma 728).
In dettaglio, la diposizione, al comma 727, esclude la applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli posti dall’art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che limita, per i soggetti di cui al comma 590 la possibilità, a decorrere dall’anno 2020, di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
I commi 590-591 della legge 160/2019 prevedono che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa indicate nell’allegato A (su cui v. infra). Resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che prevedono vincoli relativi alla spesa di personale.
Le disposizioni di cui ai commi 590-591 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale, alle Agenzie fiscali, alle regioni e agli enti locali (e ai relativi organismi ed enti strumentali) (ai sensi del comma 602) e alle casse previdenziali private (ai sensi del comma 601).
Per le Agenzie fiscali resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010[67], ma con un incremento del 10% (ai sensi del comma 594).
La relazione tecnica presentata dal Governo, certifica che dalla disposizione, nel suo complesso, non derivano oneri per la finanza pubblica.
L’Allegato A prevede la cessazione dell’applicazione delle seguenti disposizioni di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni:
Pubbliche amministrazioni e società partecipate
§ articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662, che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
§ legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione), comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici) e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi collegiali);
§ articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
§ articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
§ articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni), commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza), comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni), e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della PA);
§ decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare, l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria), comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni), comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni), comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA), comma 12 (spese per missioni), comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6); l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato);
§ articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
§ decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14 (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato); all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1, lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa per consumi intermedi);
§ decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le PA) e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese soggette ai limiti di cui all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Enti di previdenza e assistenza
§ articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti di previdenza (all’epoca, l'INPS, I'INPDAP e l’INAIL);
§ articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli enti soppressi (INPDAP, ENPALS);
§ articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede ulteriori misure di razionalizzazione organizzativa per INPS ed INAIL volte a ridurre le proprie spese di funzionamento;
§ articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che impone agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di conseguire ulteriori risparmi derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese;
§ legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 305 (versamento all’entrata del bilancio dello stato di risparmi di spesa dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304), comma 307 (versamento all’entrata del bilancio dello stato da parte dell’INPS in relazione ai risparmi conseguiti attraverso la razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia; la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi INPDAP ed ENPALS) e comma 308 (versamento all’entrata del bilancio dello stato per risparmi di spesa dell’INAIL);
§ articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, che prevedono il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte dall’INPS agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
§ articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che richiede ulteriori risparmi agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, tramite interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali;
§ legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 321 (recante misure di contenimento della spesa per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e comma 417, sulla riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private e per quelli di tutela previdenziale obbligatoria dei liberi professionisti.
Autorità indipendenti
§ decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 19, comma 3, lett. c) (riduzione delle spese di funzionamento dell’autorità nazionale anticorruzione) e articolo 22, comma 6 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) e comma 9, lett. d), ed f) (riduzione della spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni, nonché per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i medesimi organismi);
Camere di Commercio
§ articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede la possibilità per le camere di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali di effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa
Con il comma 728, la disposizione introduce i commi 4-bis e 4-ter all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”).
L’articolo 5-bis, affida alla Sispi S.p.a. (Società Italia previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa), interamente partecipata dall’INPS e che assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a, le attività di Contact center multicanale (CCM) verso l’utenza, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell’ambito delle stesse attività, nel rispetto delle disposizioni in materia di in house providing.
Più nel dettaglio, l’internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza dell’INPS[68] (attualmente erogati da operatori privati con contratto biennale) disposta a favore della suddetta società è volta alla promozione della continuità nell’erogazione dei medesimi servizi, nonché alla tutela della stabilità del personale ad essi adibito, anche in considerazione dell’assenza dei relativi profili professionali nella pianta organica dell’INPS (commi 1 e 2).
Il passaggio dall'attuale modalità di erogazione del servizio di Contact center multicanale mediante esternalizzazione (o in outsourcing) ad un modello di gestione diretta mediante affidamento ad una società in house, è giustificato in quanto non configura un effettivo ricorso al mercato, ma “una forma di autoproduzione o comunque di erogazione di servizi pubblici direttamente ad opera dell'amministrazione attraverso strumenti propri (in house providing)”.
L'INPS mantiene la partecipazione totalitaria della società e assicura che lo statuto della società contenga i requisiti del controllo analogo, in conformità alla disciplina interna e unionale.
Per l'espletamento delle suddette attività, viene riconosciuta alla società la facoltà di selezionare il proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (comma 4).
Il richiamato art. 19 del D.Lgs. 175/2016 dispone, tra l’altro, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico - salvo quanto disposto nello stesso T.U. - sono retti dalle stesse norme valide per il settore privato (codice civile e altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa), e che le modalità per il reclutamento del personale devono rispettare i principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché i principi riguardanti le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni dettati dall’art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001.
In conformità alle previsioni circa la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico (di cui all’art. 11 del D.Lgs. 175/2016[69]), alla società INPS Servizi S.p.a. è preposto un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS provvede, con propria determinazione, alla modificazione dell’oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché al rinnovo degli organi sociali, nel rispetto delle condizioni che devono essere soddisfatte per gli affidamenti in house, ex art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) (comma 3).
Il richiamato art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) disciplina le condizioni che devono essere contestualmente soddisfatte ai fini dell’esclusione dal Codice di una concessione o di un appalto pubblico aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (affidamenti in house). Tali condizioni ricorrono quando:
un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su tale persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore.
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Nelle more dell'adozione della suddetta determinazione, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi carattere urgente motivato e indifferibile, richiedendo l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione (comma 5).
Infine, si prevede la possibilità per la società INPS Servizi S.p.a. di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS (comma 6) e si dispone che la stessa società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 7).
Il comma 4-bis, introdotto dalla disposizione in esame, prevede che, in sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di internalizzazione dei servizi informativi e dispositivi verso l’utenza dell’INPS (di cui al comma 1 dell’art. 5-bis), la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di Contact Center Multicanale (CCM) dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. A tal fine, dispone la applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vale a dire i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Ai sensi del comma 4-ter, le disposizioni di cui al comma 4-bis non comportano in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
Il comma 729, infine, prescrive che le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Comma 730
(Disposizione di interpretazione autentica in materia
di imposta di registro)
730. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
Il comma 730, con una disposizione qualificata espressamente come interpretativa, stabilisce l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano.
Più in dettaglio, il comma in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge n. 865 del 1971 (in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
Si rammenta innanzitutto che il citato articolo 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Il menzionato articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, stabilisce, invece, che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 del 1971 (aree produttive e delle aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari - cd. edilizia convenzionata) e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge n. 865 del 1971.
Sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari si veda il relativo tema del portale di documentazione della Camera dei deputati.
Comma 731
(Misure in materia di convenzioni di tirocini
di formazione e orientamento)
731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022».
Il comma 731 estende al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021.
Nel dettaglio la disposizione in esame modifica l'articolo 10-bis del decreto legge n. 41 del 2021. Il comma 1 di tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997. L'articolo in esame integra il dettato di tale previsione stabilendo che l'esenzione si applica anche per l'anno 2022.
L'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 1962, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri generali dettati dalle lettere da a) ad i) del comma 1 del medesimo articolo.
In attuazione di tale delega è stato emanato il Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108. Sul tema si segnala inoltre la Direttiva del ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2005.
Commi 732 e 733
(Consiglio nazionale dei giovani)
732. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.
733. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno».
Il comma 732 eleva da 200.000 a 700.000 euro la dotazione per il 2022 del Fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani ed introduce una dotazione, pari a 500.000 euro, del medesimo Fondo anche per il 2023 (anno che costituisce, quindi, il nuovo anno terminale). Il comma 733 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a trasferire le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno.
Il Fondo in oggetto è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2153 dell'unità previsionale di base 18.2), ai fini del successivo trasferimento delle risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - la quale, come detto, in base alla presente novella, trasferisce le risorse del Fondo al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni del singolo anno -.
Si ricorda che il Consiglio nazionale dei giovani e il relativo Fondo sono stati istituiti dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Il Consiglio in esame è un organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia. Tra le funzioni in capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
Per approfondimenti sul Consiglio nazionale, cfr. il sito internet del medesimo.
Le norme in esame relative ai nuovi stanziamenti operano anche un richiamo generale alla coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle missioni 4 ("Istruzione e ricerca") e 5 ("Inclusione sociale") del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Commi 734 e 735
(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)
734. All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500».
735. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797» sono inserite le seguenti: « e al comma 792» e dopo le parole: « comma 799» sono inserite le seguenti: « e al comma 792».
I commi 734-735 modificano i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali. Si prevede che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.
In premessa occorre ricordare che l'art. 1, comma 449, della Legge n. 232 del 2016[70] (come sostituito dall’art. 1, comma 792, della legge n. 178 del 2020[71]) disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo alla lett. d-quinquies), che il Fondo sia destinato, per le quote incrementali stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Gli incrementi annuali della dotazione del Fondo destinati dal comma 792 allo sviluppo dei servizi sociali comunali sono pari a: 215,9 milioni di euro per il 2021 (a 254,9 mln per il 202; a 299,9 mln per il 2023; a 345,9 mln di euro per il 2024) con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro nel 2030.
Il citato comma 792 prevede che i contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai comuni delle RSO siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite in prima battuta entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato (lett. d-quinquies del comma 449). Il d.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali" ha disciplinato le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo che i comuni, nel 2021, siano tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, pari almeno al fabbisogno standard monetario riportato nella nota tecnica allegata, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della legge n. 178 del 2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella relativa scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandoli ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:
· azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio;
· azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;
· azioni di sostegno in favore dei disabili.
Si segnala, peraltro, che la lett. d-quinquies) del comma 449 viene altresì modificata dal comma 563 del disegno di legge in esame (cfr.), il quale ha integrato il Fondo di solidarietà comunale con una quota di risorse aggiuntive da destinare ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna per il finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tra i comuni tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull’identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere.
Il comma 734, inserendo un periodo al comma 449, lettera d-quinquies, della legge n. 232 del 2016 (come modificata dalla legge n. 178 del 2020) incide sui criteri di riparto di tali risorse, attualmente ripartite, come detto supra, fra le regioni a statuto ordinario in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. In futuro, il riparto, come disposto dalla disposizione in commento, dovrà essere effettuato “anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato dall'art. 1 comma 797, primo capoverso della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1-a 6.500”.
Sul punto si rammenta che la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un bonus pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.
Il comma 735 prevede che lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle RSO (finalità di cui al comma 792 della legga n. 178 del 2020) nonché le assunzioni di assistenti sociali negli ambiti territoriali e nei comuni (finalità di cui al comma 797 della legge n. 178 del 2020), siano a valere sulle risorse del Fondo povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà) per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 (come attualmente previsto) e sulle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali.
L’intervento legislativo è attuato intervenendo sul comma 801 della legge di bilancio 2021.
Comma 736
(Contributo a favore dell’Unione italiana ciechi)
736. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva.
Il comma 736 prevede la concessione di un contributo di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva, allo scopo di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse.
L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS-APS (UICI), è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato[72], cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo interno come dipendenti o volontari.
Nucleo primario dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, strutturata secondo un principio democratico, sono le Sezioni Territoriali, presenti sull'intero territorio nazionale. Esse, a loro volta, si raggruppano nei Consigli regionali che, nella loro totalità, danno vita al Consiglio nazionale. Vi è poi la Direzione nazionale, composta da otto Consiglieri nazionali eletti tra i ventiquattro nominati dal congresso, presieduta dal Presidente Nazionale.
L’associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l’INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale.
Comma 737
(Credito d'imposta per le spese relative
alla fruizione dell'attività fisica adattata)
737. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Il comma 737 prevede un credito d'imposta, valido ai fini dell'IRPEF, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di curo per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di attività fisica adattata.
Si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative per l'accesso al beneficio in esame e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché delle ulteriori disposizioni ai fini del rispetto del limite suddetto.
Comma 738
(Contributo in favore della FISH- Federazione italiana
per il superamento dell'handicap ONLUS)
738. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
Il comma 738 autorizza un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.
Il comma 738, inserito al Senato, al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della. legge 3 marzo 2009, n. 18, attribuisce un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni per il 2023 alla FISH, la Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.
Il contributo in esame è stanziato al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006[73], ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ad opera della FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.
La nuova autorizzazione di spesa dovrebbe sommarsi, per l’anno 2022, a quella già prevista dal comma 337 della legge di bilancio n. 160 del 2019 che ha autorizzato a favore della FISH la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 280, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) aveva già previsto per la FISH ONLUS un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il 2019.
Lo Statuto vigente della FISH, che recepisce le modifiche approvate nel corso del Congresso Straordinario del marzo 2014, è il documento identitario, dove vengono definiti i principi e le linee guida dell’organizzazione, oltreché gli organi sociali di gestione della Federazione stessa (unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale). La FISH struttura i propri lavori attraverso gruppi di lavoro specifici sulle questioni dell’educazione inclusiva, dell’occupazione, della riabilitazione/abilitazione, e della discriminazione, nonché su altri temi individuati dagli organi sociali demandati.
La Federazione si avvale di una agenzia Agenzia E.Net quale strumento statutario per la progettazione e la gestione dei propri progetti ed iniziative, per il rafforzamento della rete interassociativa e la promozione di attività di consulenza, formazione, ricerca e monitoraggio.
Comma 739
(Contributo a favore dell’Anfass)
739. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei princìpi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, è attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).
Il comma 739 attribuisce per l’anno 2022 un contributo di 500.000 euro all’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/ relazionale (Anfass), al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009[74], e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo ed incoraggiando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di difesa.
L’associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - è un'associazione ONLUS che si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari. L'associazione è nata il 28 marzo 1958 a Roma ed è stata fondata da un gruppo di genitori di persone con disabilità[75].
Anffas opera a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, prevalentemente intellettiva e/o relazionale, e dei loro familiari in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con L. 18/2009. Gli scopi dell'associazione sono legati alla solidarietà sociale, al campo dell'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, alla ricerca scientifica, alla formazione, alla beneficenza, e alla tutela dei diritti civili a favore di persone disabili e delle loro famiglie.
Anffas conta oltre 14.000 soci raccolti in 169 associazioni locali, 16 associazioni/coordinamenti regionali e 45 autonomi enti marchio Anffas in tutta l'Italia, sostiene oltre 30.000 persone con disabilità e loro famiglie. Collaborano con l'associazione 3.000 operatori specializzati, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Anffas.
Le molte attività vengono realizzate anche grazie all'aiuto volontario di migliaia di sostenitori dell'Anffas che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi.
Va inoltre ricordato che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (in inglese Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in sigla CRPD), unitamente al suo Protocollo opzionale è stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la LXI sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stata aperta per la firma il 30 marzo 2007. Si tratta del primo trattato di ampi contenuti sui diritti umani del XXI secolo, la prima Convenzione sui diritti umani ad essere aperta alla firma di organizzazioni regionali, nonché il primo strumento giuridicamente vincolante riguardo i diritti dei disabili. Fino a quel momento, infatti, alcuni Paesi si erano dotati di strumenti multilaterali per proteggere i diritti dei disabili, ma nessuno con il rango di Convenzione internazionale.
Al proposito si ricordano: la Dichiarazione sui diritti delle persone disabili (1975); il Programma d’Azione mondiale concernente le persone Disabili (1981); i Principi per la Tutela delle Persone con malattie mentali e il miglioramento dei Servizi di Salute mentale (1991); le Regole sulla equità delle opportunità per persone con disabilità (1993), tutti adottati nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
La Convenzione è stata negoziata nel corso dell’VIII sessione di una Commissione ad hoc dell’Assemblea generale che ha lavorato sulla questione dal 2002 al 2006 e segna un punto di svolta nell’approccio verso le persone con disabilità. Essa, infatti, sposta l’ottica tradizionale secondo la quale i disabili erano “oggetti” bisognosi di carità, cure mediche e protezione sociale verso un nuovo modo di considerarli, che li vede “soggetti”, capaci di rivendicare i propri diritti e prendere decisioni per la propria vita basate sul consenso libero e informato, e di essere membri attivi della società. La Convenzione è uno strumento per la tutela dei diritti umani che si pone esplicitamente nella dimensione dello sviluppo umano; fornisce un’ampia categorizzazione di persone diversamente abili e riafferma che tutte le persone, quale che sia la loro disabilità, debbono poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali; chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità e identifica le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti; identifica inoltre le aree nelle quali i diritti sono stati violati e quelle nelle quali la protezione di essi va rafforzata. Scopo della Convenzione non è dunque quello di affermare nuovi diritti umani, ma di stabilire con molta fermezza gli obblighi a carico delle Parti volti a promuovere, tutelare e assicurare i diritti delle persone con disabilità. Al riguardo, la Convenzione, oltre a vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle persone disabili, enumera le molte misure che gli Stati devono adottare per creare un ambiente all’interno del quale esse possano godere di un’effettiva eguaglianza sociale. Sia la Convenzione che il Protocollo opzionale sono entrati in vigore il 3 maggio 2008.
La Convenzione si compone di un Preambolo e di cinquanta articoli. Sembra importante sottolineare che il punto e) del Preambolo riconosce che “la disabilità è un concetto in evoluzione e che essa è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. Conseguentemente, la nozione di “disabilità” non viene fissata una volta per tutte, ma può cambiare a seconda degli ambienti che caratterizzano le diverse società.
Comma 740
(Eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport)
740. Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il comma 740 destina € 0,3 mln per ciascun anno del triennio 2022-2024 quale contributo al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
Commi 741 e 742
(Contributo per il Giro d’Italia Giovani Under 23 del 2022)
741. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro d'Italia Giovani Under 23».
742. Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro d'Italia Giovani Under 23».
I commi 741-742 prevedono un contributo per il 2022 per l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto “Giro d’Italia Giovani Under 23”.
In particolare, dispone che, al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a € 600.000 per il 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto “Giro d’Italia Giovani Under 23” (comma 741).
Al riguardo, si ricorda che dal 3 al 12 giugno 2021 si è svolto il 44° Giro d'Italia Giovani Under 23, al quale hanno partecipato 35 team da 14 Paesi. Qui maggiori informazioni disponibili sul sito della Federazione ciclistica italiana.
Le risorse devono essere assegnate alla Federazione ciclistica italiana con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 742).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
In base al DM 31 dicembre 2021, di riparto in capitoli per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, le risorse sono state appostate sul cap. 2168 dello stato di previsione del MEF.
Comma 743
(IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
Il comma 743, inserito al Senato, riduce al 37,5 per cento per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni, istituito per compensarli delle minori entrate derivanti dalla misura in parola, viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro. Le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Si ricorda che il comma 48 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha ridotto alla metà, a decorrere dall'anno 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l’equivalente tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Il successivo comma 49 ha istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate derivanti dalle misure in parola, con dotazione di 12 milioni a decorrere dal 2021.
Tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; alla relativa ripartizione si è provveduto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del 24 giugno 2021.
Le norme in commento prevedono che per il solo anno 2022 la predetta IMU sia ridotta al 37,5 per cento; conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro e le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
L’argomento è stato oggetto di interrogazione a risposta in VI Commissione finanze della Camera (Interrogazione a risposta immediata 5/07031, conclusa il 10 novembre 2021). Con il documento si chiedeva di conoscere, in particolare, il numero delle persone che avessero avuto accesso all'agevolazione e quali fossero le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata. Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, il Governo ha ricordato l’emanazione del decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore dei comuni del Fondo in questione.
L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziate sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica» mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo provvedimento: nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che «il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24)» e che «considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021». Il Governo nella risposta ha chiarito inoltre di non essere in possesso dei dati richiesti, rilevando, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto dell'agevolazione presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al comune competente.
Comma 744
(Contributo in favore della “Casa di Leo” per l’ospitalità
dei familiari dei pazienti pediatrici)
744. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione « La Casa di Leo» che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Il comma 744 autorizza un contributo di 400 mila euro per il 2022 a favore della “Casa di Leo”, un progetto per offrire ospitalità alle famiglie che necessitano di ospedalizzazioni lunghe e frequenti del proprio figlio minore presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Il comma 744 autorizza il contributo di 400 mila euro per il progetto “La Casa di Leo” operante a Bergamo secondo criteri di housing sociale e volto ad offrire ospitalità e accoglienza alle famiglie dei bambini con lunghe ospedalizzazioni presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.
Comma 745
(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)
745. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.
Il comma 745 stabilisce l’assegnazione di risorse in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria, per un importo pari a 18.148.556 euro, in attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019.
Più nel dettaglio, il comma 745 dispone che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE), eroghi la somma di 18.148.556 euro in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria.
Tale integrazione finanziaria è attuativa di quanto disposto dalle sentenze n. 13 del 2017 e 57 del 2019 della Corte Costituzionale.
Si tratta della restituzione delle risorse del Fondo di rotazione già destinate al PAC Umbria, che sono state distratte da tale finalità dal legislatore per sostenere interventi di incentivazione fiscale e contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), come successivamente modificato dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 13 del 2017.
In ragione dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78/2015, infatti, il meccanismo di distrazione dei fondi destinati a finanziare il PAC, di cui al citato comma 122 della legge n. 190/2014, operava anche nei confronti della Regione Umbria, che impugnava tale disposizione.
Si rammenta che l’art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) autorizzava un finanziamento di taluni incentivi (nella misura di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 500 milioni per l’anno 2018), a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo IGRUE già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
A tale data, la Regione Umbria non aveva ancora aderito al PAC.
Successivamente, tuttavia, è intervenuto l’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 - sopravvenuto dopo l’adesione della Regione Umbria al PAC, adottato con DGR n.1340 del 31/10/2014 - che ha novellato il citato art. 1, comma 122, facendo rientrare nell’applicazione della norma le risorse assegnate al Piano di azione coesione fino alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), vale a dire, fino alla data del 1° gennaio 2015 (in luogo del 30 settembre 2014).
Ne è conseguita l’applicabilità anche alla Regione Umbria del meccanismo di distrazione dei fondi destinati a finanziare il “programma parallelo” al POR FESR 2007-2013. Tale disposizione è stata, dunque impugnata dalla regione Umbria, lamentando l’impossibilità di dare attuazione agli interventi del Piano parallelo appena approvato con la citata delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 1340.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 2017 (cfr. ultra), nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, ha evidenziato che lo spostamento in avanti del termine ha permesso l’inclusione fra le risorse del PAC dei fondi di spettanza della Regione Umbria ed ha di fatto reso impossibile alla Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle stesse risorse.
La norma prevede, altresì, che il Gruppo Azione Coesione, istituito con DPCM del 13 febbraio 2015, provveda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022, ad attivare le procedure amministrative per l’adeguamento del piano finanziario del PAC della Regione Umbria.
In conseguenza dei ritardi accumulati nell’utilizzo delle risorse destinate ai finanziamenti a valere sui Fondi strutturali 2007-2013 e al fine di evitare la perdita dei finanziamenti determinata con il c.d. disimpegno automatico, nell’ottobre 2011 il Governo italiano, d’intesa con le Autorità comunitarie, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento CE n. 1083/2006, decise, una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali 2007-2013, con una diversa percentuale della quota di finanziamento comunitario che è stata elevata dall’originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione), con corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale. Conseguentemente il Governo sottoscrisse (novembre 2011) con le Regioni del Mezzogiorno un accordo denominato “Piano Nazionale per il Sud” concernente la rimodulazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali. Le risorse di cofinanziamento nazionale che fuoriuscivano dai programmi attuativi dei fondi strutturali sarebbero state utilizzate per gli obiettivi prioritari del c.d. Piano di Azione Coesione, che costituisce un programma nazionale parallelo ai programmi operativi co-finanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-2013.
Per la Regione Umbria è stato adottato, con DGR n. 1340 del 31/10/2014, un programma parallelo coerente con il programma operativo FESR 2007-2013, in virtù del quale 47.562.904,00 euro sono stati stornati dal POR FESR 2007-2013 e destinati al finanziamento del Programma parallelo (cfr. il Programma Parallelo come modificato, da ultimo, dalla DGR 1105/2016).
Il PAC Umbria
Nel corso del mese di febbraio 2014, a seguito di ritardi significativi nell’attuazione del POR FESR Umbria 2007-2013, la Regione Umbria ha avviato con le Autorità nazionali le procedure di interlocuzione per la adesione al Piano di Azione e Coesione, che hanno condotto ad una revisione del Programma.
La modifica è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 6163 del 28 agosto 2014 ed ha determinato la revisione del Piano finanziario del Programma, al fine di liberare risorse del cofinanziamento nazionale del POR FESR - mediante l’aumento del tasso di cofinanziamento comunitario (dal 43,08% al 50%) - da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nel Programma Parallelo in adesione al PAC.
Tale revisione ha comportato una rideterminazione dell’ammontare globale delle risorse del POR FESR 2007-2013 da 343.769.306 euro a 296.206.402 euro e dunque la rideterminazione dell’ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale (Fondo di rotazione, L 183/87) da 195.666.105,00 a 148.103.201,00 euro. Ne è conseguita, pertanto, la disponibilità di 47.562.904 euro di risorse nazionali da destinare al Programma Parallelo della Regione.
Il procedimento di adesione della Regione Umbria al PAC è stato così definito:
a) la Giunta regionale, con deliberazione del 31 ottobre 2014, n. 1340, adottava il “programma parallelo” al POR FESR 2007-2013;
b) con nota del 5 novembre 2014, la Regione trasmetteva il “programma parallelo” ai componenti del “Gruppo di Azione e Coesione” del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
c) con nota del 13 novembre 2014, il Presidente del Gruppo di Azione e Coesione comunicava alla Regione l’adesione al PAC trasmettendo «il quadro finanziario degli interventi a titolarità» della Regione;
d) con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2014, n. 61, il Ministero destinava le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento statale per i programmi FESR 2007-2013 al Piano di Azione e Coesione, per interventi in favore, tra l’altro, della Regione Umbria (interventi indicati nel “programma parallelo” al POR FESR 2007-2013).
Tuttavia, con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, comma 122, come successivamente modificato dall’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015), l’ammontare delle risorse assegnate al Programma in parola è stato decurtato di 18.148.556 euro.
La Regione Umbria, con la deliberazione del 29 marzo 2016, n. 314, ha pertanto rimodulato, nelle more degli esiti del ricorso attivato contro il Governo - ex art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 - il Programma Parallelo coerente con il POR FESR 2007-2013, per un ammontare residuale di 29.414.348 euro.
Con la sentenza n. 13 del 2017, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, la Corte ha sottolineato come “la vicenda evidenzia la fondatezza della censura prospettata con riguardo alla violazione del principio di ragionevolezza. (…) La irragionevolezza attiene in particolare alla tempistica delineata dalla disposizione impugnata. Lo spostamento in avanti del termine, da una parte, ha permesso l’inclusione fra le risorse del PAC dei fondi di spettanza della Regione Umbria, dall’altra, ha di fatto reso impossibile alla Regione di evitare la perdita del finanziamento mediante l’impegno delle risorse stesse. Il differimento, pertanto, non solo ha comportato la sopravvenienza di un interesse a ricorrere prima inesistente (alla data originaria del 30 settembre i fondi di competenza della Regione Umbria non erano ancora confluiti nel PAC e quindi non potevano essere sottratti), ma anche la ingiustificata lesione di tale interesse. Difatti, essendo intervenuta l’acquisizione al PAC dei fondi in questione solo il 22 dicembre 2014 (data del decreto ministeriale n. 61), è stato materialmente impossibile adottare atti di impegno entro il vicinissimo 1° gennaio 2015.
Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 9-sexies, del D.L. n. 78 del 2015, n. 78, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione della sentenza stessa, con specifico riferimento alla Regione Umbria.
Sulla questione è nuovamente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 2019, in quanto successivamente alla sentenza n. 13 del 2017, benché la Regione Umbria, con nota del 13 febbraio 2017, avesse richiesto che si procedesse, entro il termine di 15 giorni, all’immediato ripristino delle disponibilità economico-finanziarie per il programma parallelo della Regione Umbria per l’importo di euro 18.148.556 euro, “tale termine spirava senza che lo Stato avesse ripristinato la menzionata provvista a favore della Regione Umbria e, addirittura, senza che fosse stata formulata alcuna risposta, nemmeno interlocutoria, da parte degli uffici competenti”.
Secondo la Corte, “la riconosciuta incostituzionalità del termine del 1° gennaio 2015, entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’impegno dei fondi relativi agli interventi previsti dal programma parallelo della Regione Umbria, ha comportato il venir meno delle condizioni che giustificano l’automatico incameramento delle risorse da parte dello Stato, a seguito della mancanza di tale adempimento. Ne consegue che il silenzio serbato dall’Amministrazione statale sulla domanda di restituzione di tali risorse, ripristinando di fatto l’efficacia della norma censurata, è privo di giustificazione e quindi illegittimo per violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell’art. 136 Cost. (…).
In conclusione, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso all’Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, omettendo così di avviare e concludere in tempi ragionevoli, e in accordo con la controparte, il procedimento mirante a quantificare le spettanze regionali e le modalità della loro soddisfazione”. Non risponde inoltre al principio di leale collaborazione il comportamento tenuto dallo Stato che, pur consapevole degli effetti della sentenza n. 13 del 2017, serba il silenzio sulla nota, non dando seguito al alcuna concreta iniziativa per venir incontro alle esigenze regionali.
Comma 746
(Fondo per la crescita sostenibile)
746. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti».
Il comma 746 interviene sulla disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012). La vigente disciplina prevede la possibilità di concedere, per tali finalità, finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Si demanda quindi a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. Le modificazioni previste consistono innanzi tutto nell'introduzione della clausola d'invarianza relativamente all'avvalimento, da parte del MISE dei soggetti sopra richiamati, per la gestione degli interventi. Inoltre, mediante espresso rinvio alle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge Marcora (L. 49/1985), si circoscrive l'avvalimento da parte del MISE alle sole società finanziarie appositamente costituite (e partecipate dallo stesso MISE) al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro. Infine, riguardo alla disciplina di attuazione, si prevede l'adozione di un solo decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A tal fine il comma in esame novella l'articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012 (L. n. 134/2012).
Si fa presente che l'attuale formulazione di detto comma, nel rinviare all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, consente al MISE di avvalersi, per la gestione degli interventi, anche dei fondi mutualistici e dei fondi pensione costituiti da società cooperative, oltre che degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49.
Comma 747
(Contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
747. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
Il comma 747, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, in relazione ai maggiori costi operativi sostenuti.
Il comma 747 in esame, attribuisce maggiori risorse per l’anno 2022, pari a 2 milioni di euro rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (v. box), in ragione dei maggiori costi operativi sostenuti.
In proposito si ricorda che l’articolo 21-bis del DL. 41/2021[76] (L. 69/2021) ha attribuito ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2021 in aggiunta al contributo previsto a legislazione vigente per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (46 milioni di euro nel 2021), al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 dovuti all’incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, incrementando pertanto il contributo a regime per il 2021 a complessivi 51 milioni di euro.
In base all’ultima legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio di programmazione 2021 – 2023 (L. n. 178 del 2020), allo stato di previsione del MEF sono allocati i contributi alle strutture sanitarie private tra cui le somme previste per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (cap. 2705), che cifra per l’anno 2021 (e per ciascun anno del successivo di biennio di programmazione) 46 milioni di euro.
Comma 748
(Fondo malattie rare della retina)
748. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
Il comma 748 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con una dotazione di 500.000 euro annui, al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina.
Per l’attuazione della disposizione in esame si prevede un decreto del Ministro della salute che ne definisca le modalità indicate.
In proposito si osserva che, in base a quanto indicato dall’Osservatorio delle malattie rare, sono sempre più diagnosticabili le malattie rare ereditarie alla retina a carattere genetico, che arrivano a causare anche la cecità in età infantile.
Comma 749
(Presa in cura di bambini affetti da malattia oncologica presso strutture ospedaliere del Comune di Pavia in base
al metodo “LAD Proejct”)
749. Ai fini della replicabilità della metodologia « LAD Project », riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il comma 749 autorizza un contributo di 1 milione di euro per il 2022 in favore del Comune di Pavia, ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, per interventi di coordinamento con le strutture ospedaliere locali di oncologia pediatrica, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
Il comma 749 in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, concede un contributo di 1 milione di curo per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
Il LAD Project è stato avviato da una associazione senza scopo di lucro nel 2010 da alcuni psicologi dell’Unità Operativa di Ematologia ed Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania, con la finalità di rendere meno traumatici la diagnosi ed i percorsi di cura per i bambini affetti da malattie oncologiche e per i loro genitori, e per fornire strumenti per lo stimolo delle loro capacità creative allo scopo di contrastare gli effetti psicologici negativi della malattia.
Al trasferimento delle risorse al Comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo la pubblicazione del bando di cui al Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), Parte II (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture), Titolo VI (Regimi particolari di appalto), Capo IV (Concorsi di progettazione e di idee), il cui ambito di applicazione sono i concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi e i concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Al Capo IV, articolo 153 (Bandi e avvisi) si stabilisce in particolare che le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
Comma 750
(Finanziamento a favore della Fondazione Italiana
per la Sclerosi Multipla)
750. E' autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).
Il comma 750 autorizza la spesa di un milione di euro annui per ciascun anno del biennio 2022-2023 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM).
L’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con sclerosi multipla, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. Infatti, dal 1998, AISM, attraverso la sua Fondazione FISM, promuove e sostiene la ricerca innovativa di base e applicata, finalizzata al miglioramento della qualità della vita e delle terapie e, nel lungo termine, all’individuazione di una cura risolutiva per la sclerosi multipla. Con il Bando annuale FISM vengono finanziati progetti di ricerca di eccellenza con la finalità di contribuire alla ricerca della causa, della cura, del miglioramento dei servizi e della qualità della vita delle persone con sclerosi multipla.
[1] Si ricorda che i commi da 42-bis a 42-quater della L. 160/2019, introdotti dall'art. 20, comma 1, lettera e), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, prevedono, tra l’altro, che le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e che a tali risorse aggiuntive si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2021.
[2] Il comma 508 della legge di stabilità 2014, riscrive le norme in merito alla riserva all'erario delle maggiori entrate delle Regioni a statuto speciale derivanti dalle norme dei decreti legge n. 138/2011 e n. 201/2011, in quanto quelle già presenti nello stesso decreto legge n. 138, sono state censurate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. Motivazione principale della sentenza è che le norme non sono conformi alle disposizioni statutarie che – pur con delle differenze tra le regioni – pongono delle condizioni affinché la riserva all'erario sia considerata legittima. La Corte ha considerato come l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale preveda la possibilità che venga riservato all’erario statale l’incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale solo per far fronte a specifiche esigenze. Proprio la destinazione del gettito alla «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» è una delle condizioni previste dalle norme statutarie affinché sia legittima la riserva all'erario - insieme alla delimitazione temporale ed alla quantificabilità del gettito – che la Corte ha trovato carente. Nella maggioranza dei casi l'esame della Corte ha avuto un esito favorevole alle regioni, per cui sono venute meno le condizioni per il versamento all'erario dei maggiori proventi previsti.
[3] Si rammenta che con il citato accordo del 2014, la disciplina della riserva all’erario è stata inserita nello statuto di autonomia (DPR 670 del 1972, articolo 75-bis, comma 3-bis).
[4] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
[5] Si tratta di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro
[6] Dal 2021 sono state inoltre autorizzate, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, le seguenti linee di finanziamento:
· 480.000.000 euro per il reclutamento di personale infermieristico;
· 733.969.086 euro per il rafforzamento dell'ADI;
· 32.496.931 per l'operatività delle Centrali regionali.
[7] Con le risorse impegnate ai predetti fini, le Regioni, anche ad autonomia speciale, e le province autonome dovranno predisporre, per il 2020, specifici piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale. I piani sono adottati con le seguenti finalità:
§ implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti;
§ intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus;
§ assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.
Più nello specifico i Piani dovranno contenere specifiche misure di:
§ identificazione e gestione dei contatti;
§ organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento.
I piani assistenziali sono recepiti nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dall'art. 18, comma 1, del decreto legge 18/2020, e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.
[8] La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, legge n. 208/2015) e successivo D.P.C.M. 23 febbraio 2016, per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216), i cui dati sono disponibili presso il sito www.opencivitas.it. La Commissione è formata da undici componenti di cui uno con funzioni di presidente. La Commissione è istituita senza oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard agisce come organo tecnico collegiale con l’obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l’individuazione dei fabbisogni standard e l’aggiornamento della base dati utilizzata.
[9] Si ricorda che il richiamato comma 418 impone alle province/Città metropolitane, a titolo di contributo alla finanza pubblica, risparmi di spesa corrente nell'importo di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
[10] Per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle RSO e di Sicilia e Sardegna sono assegnati, a decorrere dal 2022, contributi pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si ricorda che i commi 172 e 173 della legge in esame hanno disposto un incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il potenziamento degli asili nido, modificandone i criteri e le modalità di riparto (si rinvia alla relativa scheda di lettura).
[11] In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.
[12] Convertito, con modificazioni, dalla legge n.126 del 2020.
[13] Termine così modificato nel corso dell’esame in prima lettura, rispetto al termine del 31 dicembre 2021 originariamente previsto dal disegno di legge di bilancio.
[14] Si tratta dei seguenti: 1) Incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 2) Incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; 3) Incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; 4) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; 5) Incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 m2 e più di 4 occupanti o in 40-59 m2 e più di 5 occupanti o in 60-79 m2 e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 6) Incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; 7) Incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o percettore di pensione per precedente attività lavorativa. (si veda il documento "Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali", a cura dell'ISTAT, pagg. 9-10).
[15] Cifra così modificata nel corso dell’esame parlamentare. La cifra indicata nel disegno di legge originario era di 495 euro.
[16] Recante "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021).
[17] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
[18] Recante "Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".
[19] Consistente in una tabella che può essere rinvenuta nella seguente documentazione dei Servizi studi di Senato e Camera "Dossier - n. 323/6 Volume III - Legge di bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Volume III - Articolo 1, commi 626-853", pag. 1043.
[20] "Recante Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore della medesima legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso".
[21] Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza e per un inquadramento nell'ambito di pregresse decisioni si rinvia alla Nota breve n. 212 del Servizio studi del Senato " I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.
[22] Il giudice delle leggi (al considerando in diritto n. 7.1, capoversi quinto, secondo periodo, e sesto) afferma che la disposizione censurata «consente di tenere più disavanzi (e, in definitiva, più bilanci paralleli) sui quali definire separatamente ad libitum sia l’uso irrituale delle singole anticipazioni, sia il calcolo dell’indebitamento e delle quote annuali di rientro. Ciò spiega in particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia a monte dell’unico piano di riequilibrio approvato dal Ministero dell’interno e dalla Corte dei conti – pari a euro 110.918.410,00, ripartito in dieci annualità di accantonamento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di anticipazioni di liquidità pari a euro 258.837.831,63 oltre ad un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio di parte corrente pari a euro 64.974.388,27 a fronte di una rata di accantonamento ventennale sottostimata in euro 2.538.485,47 annui».
[23] La Corte richiama in proposito quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, in cui, preso atto che le amministrazioni territoriali avevano comunque operato in modo conforme alle disposizioni statali allora vigenti e che gli impegni e i pagamenti effettuati sulla base di bilanci adottati ai sensi di quelle disposizioni avevano determinato un legittimo affidamento dei soggetti venuti in contatto con le stesse amministrazioni, aveva chiarito che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n. 5, quarto capoverso). Al riguardo, aveva affermato l'esigenza di «assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento» (Considerando in diritto n. 5, settimo capoverso, primo periodo).
[24] Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza si rinvia alla Nota breve n. 172 del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020".
[25] Si tratterebbe dei comuni di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.
[26] I commi 565-566 della legge di bilancio 2022 rifinanziano il fondo di cui all’art. 53 del D.L. n. 104/2021 per il biennio 2022-2023 con 450 milioni di euro (la principale novità dell’intervento è costituita dall’esplicita estensione anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse).
[27] L’articolo 1, comma 3, del d.lgs n.360/1998 prevede che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, da parte dei comuni, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
[28] La disposizione specifica che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge n.160/2019. Tali disposizioni recano una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, essi: intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente; disciplinano in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; introducono anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione; in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute; istituiscono una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali; prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo. Nei primi due anni di attuazione dell’Accordo l’affidamento dei predetti crediti deve essere effettuata almeno 20 mesi prima
[29] L’articolo 1, commi da 796 a 802, della legge n.160 del 2019, disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute. In particolare l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: fino a € l00,00 nessuna rateizzazione; da € l00,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili; da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili; da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili; da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili; oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili. In particolare, ai sensi del comma 797, l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. L’articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede che l’'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
[30] Ad esclusione delle voci 04, 05 e 06, relative, rispettivamente, a 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 06 Ufficio tecnico.
[31] Recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
[32] L’articolo 19 del Testo unico sulle società partecipate reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, le quali stabiliscono che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Detta inoltre i criteri in tema di gestione di specifici processi di mobilità.
[33] La disposizione richiama gli articoli 166 e 167 della legge n. 266 del 2005, che prevedono i controlli della Corte dei conti sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, e l’articolo 243-quater del decreto legislativo n.267 del 2000 (TU degli enti locali) che, con riferimento agli enti in predissesto, disciplina il controllo della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sulla relativa attuazione.
[34] Ai sensi dell’articolo 244 del D.Lgs. n. 267/2000 si ha stato di dissesto finanziario qualora l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità ordinarie di cui all'articolo 193 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio).
[35] Organo previsto dall’articolo 5 della legge n.42/2009 ed istituita dagli articoli 32 e seguenti del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard del settore sanitario.
[36] Tale norma disciplina lo scioglimento dei Consigli comunali, prevedendo che questo avvenga con D.P.R. su proposta del Ministro dell’interno, e che il rinnovo del Consiglio debba coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
[37] Il comma 859 indica le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche applicano le misure correttive di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, ovvero quando:
a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Il comma 4 riguarda le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione. In tali casi le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, solo qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
[38] 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni; 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni; 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore a 3 anni; 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.
[39] La denominazione del Fondo è rimasta invariata, benché le modifiche apportate all’art. 111 del D.L. 34/2020 dall’art. 41 del D.L. 104/2020, abbiano ridefinito la finalità dell'intervento complessivo, ora rappresentata dal ristoro della perdita di gettito, sopprimendo ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni delle regioni (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione).
[40] Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
[41] Fonte: Rapporto Montagne Italia 2017 – Fondazione Montagne Italia.
[42] Le norme in esame concernono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[43] Si ricorda che l’attuale Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è disciplinato dall’articolo 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.
[44] Il limite concerne le suddette pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fatte salve le norme speciali.
[45] Quest'ultimo (il cosiddetto personale in regime di diritto pubblico) è individuato dall'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[46] La norma in esame richiama l'articolo 47, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il quale, a sua volta, fa riferimento ai comitati di settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; questi ultimi sono: un comitato di settore costituito nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento alle regioni, ai relativi enti dipendenti e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; un comitato di settore costituito nell'ambito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento ai dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei segretari comunali e provinciali.
Si ricorda che gli atti di indirizzo definiti da ciascuno dei suddetti tre comitati sono sottoposti (ai sensi del citato articolo 47, comma 2) al Governo, il quale, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni, relative alla compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine, l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
[47] Riguardo alle agenzie, cfr. il titolo II e il capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
[48] Cfr. l'articolo 3, comma 1, della L. 19 giugno 2019, n. 56.
[49] L'ambito in esame concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
[50] La norma in esame richiama l'articolo 47, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il quale, a sua volta, fa riferimento ai comitati di settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; questi ultimi sono: un comitato di settore costituito nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento alle regioni, ai relativi enti dipendenti e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; un comitato di settore costituito nell'ambito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento ai dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei segretari comunali e provinciali.
Si ricorda che gli atti di indirizzo definiti da ciascuno dei suddetti tre comitati sono sottoposti (ai sensi del citato articolo 47, comma 2) al Governo, il quale, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni, relative alla compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine, l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
[51] Si ricorda che le norme richiamate concernono anche le risorse per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
[52] Novella di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, la quale ha riformulato il testo dell’articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In base alla novella, per il restante personale (sempre non dirigenziale), resta fermo il principio dell'articolazione in almeno tre distinte aree funzionali.
[53] Cfr. la relazione tecnica presentata all'emendamento del Governo 1.9000 (testo corretto) (cosiddetto maxiemendamento), emendamento presentato presso l'Assemblea del Senato il 23 dicembre 2021.
[54] Per una più approfondita analisi degli utilizzi disposti in via legislativa delle risorse disponibili per il PNRR, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 30 del Servizio bilancio dello Stato “PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi”, di novembre 2011).
[55] Come già modificato dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 77 del 2021 e dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 121 del 2021.
[56] Si segnala che non risultano fin qui adottati i decreti del MEF previsti dall’articolo 1, comma 1042, della legge n. 178/2021 (il quale prevedeva, tra l’altro, che il primo DM attuativo fosse adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).
[57] Cfr. l'articolo 1, comma 447, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 20, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
[58] Il medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 ha disposto, in altro comma (ossia il comma 9) - per le attività effettuate nel medesimo trimestre: maggio-luglio 2021 - la spesa di 18.575.092 euro per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio ed alla vigilanza economico-finanziaria, rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Si tratta di stima calibrata sulla previsione di impiego di complessive 62.574 unità di personale (così ripartite, si leggeva nella relazione tecnica: 26.074 unità della Polizia di Stato; 24.000 unità dell'Arma dei Carabinieri; 12.500 unità della Guardia di finanza), per cinque ore mensili aggiuntive pro-capite. È a notare come quelle così considerate fossero prestazioni di lavoro straordinario diverse da quelle oggetto del comma 3 di questo stesso articolo del decreto-legge. Lì si trattava di attività svolta entro il dispositivo di pubblica sicurezza preordinato in via emergenziale al contenimento del contagio pandemico; qui della tradizionale attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità.
[59] Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[60] Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021.
[61] Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.
[62] Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
[63] L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
[64] Le risorse autorizzate dall’articolo 52-ter del D.L. n. 34/2020, a legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), sono state iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE, sul capitolo di parte corrente cap. 2171/MISE
[65] Si tratta di criteri parzialmente sovrapponibili con quelli di cui all’art. 1, co. 34, della L. 92/2012 (recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro) sulla base dei quali sono definite le linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento nell’ambito di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (cfr. supra, box ricostruttivo).
[66] In tale quadro, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del d.lgs. 276/2003, recante la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, in quanto attinente alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni. La Corte, inoltre, con sentenza 287/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che disponeva in materia di livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Infatti, ha ritenuto tali disposizioni invasive della competenza regionale in materia di formazione professionale.
[67] L’articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010 prevede, per gli anni dal 2011 al 2023, che le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.
[68] Il Contact center risponde alle richieste di informazione e assistenza di iscritti e pensionati INPS di tutte le gestioni confluite nell'Istituto e di utenti diversamente abili. Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata presente sul sito dell’INPS.
[69] Il richiamato articolo 11 disciplina gli organi di amministrazione e di controllo delle società in controllo pubblico (di amministrazioni pubbliche sia centrali che locali), con riferimento al numero dei componenti e ai requisiti agli stessi richiesti; i compensi corrisposti ai componenti e ai dipendenti delle medesime società.
[70] L. 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
[71] L. 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
[72] Fondata nel 1920 a Genova da Aurelio Nicolodi, un ufficiale che perse la vista durante il primo conflitto mondiale.
[73] Si tratta di un Convenzione internazionale a cui ha aderito anche l'Unione europea, la prima a trattare nello specifico i diritti delle persone con disabilità, allo scopo di eliminare le barriere alla disabilità e le discriminazioni, oltre che promuovere le pari opportunità e l'integrazione nella società civile.
[74] Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.
[75] La cui portavoce era Maria Luisa Ubershag Menegotto.
[76] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.