Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2021 - Stati di previsione dei Ministeri - Volume V |
Riferimenti: | AC N.2790-bis/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 382/6 Volume V |
Data: | 08/02/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
BILANCIO 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Volume V
Stati di previsione dei Ministeri
Febbraio 2021
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 323/6 – Volume V
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 382/6 - Volume V
AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) vigente alla data del 31 gennaio 2021.
Il presente dossier è articolato in cinque volumi:
§ Volume I - Articolo 1, commi 1 – 274;
§ Volume II - Articolo 1, commi 275 –625;
§ Volume III - Articolo 1, commi 626-853;
§ Volume IV - Articolo 1, comma 854 – Articolo 20;
§ Volume V – Stati di previsione.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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INDICE
1. La disciplina contabile della Sezione II
2. Analisi del Bilancio dello Stato per il 2021-2023
§ 2.2. Analisi delle spese complessive per Missioni
§ 2.3. Le spese finali dei Ministeri
§ Stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1)
§ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Tabella n. 2)
§ Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3)
§ Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4)
§ Ministero della giustizia (Tabella 5)
§ Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella n. 6)
§ Ministero dell’istruzione (Tabella 7)
§ Ministero dell’interno (Tabella n. 8)
§ Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9)
§ Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tabella n. 10)
§ Ministero dell’università e della ricerca (Tabella n. 11)
§ Ministero della Difesa (Tabella n. 12)
§ Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13)
§ Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Tabella n. 14)
La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016[1], la parte contabile del bilancio – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[2] - contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti a legislazione vigente[3].
Le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II (art. 21, co. 1-sexies, legge n. 196/2009):
§ sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale tiene conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e delle rimodulazioni compensative che interessano anche i fattori legislativi[4];
§ evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono l’unità di voto.
La presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio è stabilita entro il termine del 20 ottobre di ogni anno (art. 7, L. n. 196).
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
1. Le unità di voto parlamentare
Le unità di voto esposte nella Sezione II sono individuate (art. 21, co. 2, L. 196):
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia di entrata;
A titolo esemplificativo, per le entrate tributarie (Titolo I), le unità di voto sono rappresentate dai tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (proventi speciali, redditi da capitale, ecc.).
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
La classificazione del bilancio per missioni e programmi è volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, e a rendere più agevole l’attività di verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. A tal fine, la legge di contabilità prevede la corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa[5].
Per quanto concerne i contenuti, l’unità di voto deve indicare (art. 21, co. 3):
§ l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
§ l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
§ le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative sia all’anno cui il bilancio si riferisce sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio (cfr. paragrafo seguente).
In particolare, le spese sono classificate in:
§ oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
§ fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
Per ciascun programma, la quota della spesa per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione.
2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo
Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.
L’articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella Sezione II, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:
a) la rimodulazione in via compensativa tra dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).
La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio (cfr. Box successivo);
b) il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica[6].
L’articolo 21, comma 12-ter, prevede pertanto che nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di bilancio sia esposto un apposito prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative disposte nella Sezione II ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Delle variazioni (compensative o meno) relative ai fattori legislativi di spesa è data esplicita evidenza contabile in appositi allegati al deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Il comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilità stabilisce che le previsioni pluriennali di spesa, di competenza e di cassa, iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante le indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio. Fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente, le dotazioni di competenza in ciascun anno si devono adeguare a tale piano. Per la dotazione di cassa, va distinta la parte destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme in conto competenza. Ciò al fine di rafforzare l’attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti.
Per le leggi pluriennali di spesa in conto capitale, l’art. 30, co. 1 e 2, della legge di contabilità consente, con la Sezione II del disegno di legge di bilancio:
a) la rimodulazione delle quote annuali, fermo restando l’ammontare complessivo autorizzato dalla legge - o nel caso di spese a carattere permanente degli stanziamenti autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento - in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti al fine di adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti.
Le autorizzazioni di spesa pluriennali in conto capitale in ordine alle quali è esercitabile tale facoltà sono soltanto quelle oggetto di monitoraggio e di rendicontazione ai fini dell’allegato alla Nota di aggiornamento al DEF;
b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, per le autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente.
La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile anche per i residui di stanziamento provenienti dagli esercizi precedenti a quello consuntivato, così come previsto dall’art. 34-ter, comma 1, della legge di contabilità.
Tale facoltà è stata estesa, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali, dall’articolo 4-quater del D.L. n. 32/2019 (Sblocca cantieri).
In appositi allegati al deliberativo del ddl di bilancio è data esplicita evidenza sia delle rimodulazioni orizzontali delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale sia delle reiscrizioni delle somme stanziate e non impegnate nella competenza degli esercizi successivi.
4. Classificazione delle entrate e delle spese
La classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione (art. 25, L. 196):
a) titoli, a seconda della loro natura:
§ titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti.
I primi tre titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad alcuni esercizi;
c) tipologia di entrata, ai fini dell’unità di voto e dell’accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, che possono eventualmente essere suddivise in articoli.
La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni;
c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).
Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.
Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.
Le azioni, disciplinate dall’art. 25-bis della legge di contabilità – individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016 ed adottate a partire dall’esercizio finanziario 2017 in via sperimentale – costituiscono un ulteriore livello di dettaglio dell’unità di voto parlamentare per chiarire cosa si realizza con le risorse finanziarie e per quali scopi. Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.
Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).
Le spese del bilancio dello Stato sono esposte nel disegno di legge secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.
La legge di contabilità prevede che tali classificazioni si conformino ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. È pertanto prevista la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione. È richiesto altresì, in apposito prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. I suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge di bilancio.
5. La struttura della Sezione II del bilancio di previsione
La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell’entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri.
Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti Allegati:
§ Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
§ Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
§ Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
§ Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
§ Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).
Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa sono altresì esposti in specifici Allegati al disegno di legge (Tabelle da 1 a 14, tante quante sono i Ministeri con portafoglio).
Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:
? la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con riferimento alle azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
? per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;
? un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.
Oltre al bilancio finanziario, ogni stato di previsione della spesa reca, infine, il budget dei costi della relativa Amministrazione.
Di tali elementi informativi è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio. Per il budget dei costi, è previsto l’aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento (art. 33, co. 4-octies).
Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti.
L’articolo 21 della legge di contabilità dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa, dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.
Esso dispone, inoltre, che nella Sezione II del disegno di legge di bilancio sia annualmente stabilito, con apposita norma:
§ l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale (art. 21, co. 11-ter);
§ l’entità dei fondi di riserva, iscritti nell’ambito del MEF: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (art. 21, co. 15).
L’articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (sia in I che in II Sezione) nel corso della discussione parlamentare.
Per ciascuna unità di voto la nota evidenzia, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.
I prospetti deliberativi del bilancio 2021-2023 (Legge n. 178/2020) sono impostati secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, con l’indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono.
Il bilancio per il 2021 è articolato in 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 177 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare.
Le azioni sottostanti i programmi di spesa sono 708, ovvero 568 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.
Le azioni sono rappresentate in un prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo conoscitivo, l’articolazione del bilancio dello Stato per Missione, Programma e Azione. Anche ciascuna tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l’articolazione in azioni, per consentire una migliore comprensione dell’allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.
Rispetto alla precedente legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa del bilancio 2021-2023 sono aumentati di un’unità, passando da 13 a 14, per l’istituzione di due nuovi dicasteri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 1/2020.
Nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio 2021-2023 si precisa che il ddl tiene conto dei processi di riorganizzazione relativi alla istituzione dei due distinti dicasteri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, che hanno avuto un notevole impatto sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa. Le modifiche organizzative hanno comportato l’introduzione e la modifica di alcuni programmi esistenti, nonché una diversa articolazione delle azioni che sottostanno ad alcuni programmi. Per quanto attiene alle unità di voto, rispetto alla precedente legge di bilancio, risultano due programmi di nuova istituzione del Ministero dell’università e della ricerca. Per approfondimenti si veda l’apposita Appendice (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.).
Di seguito si fornisce un'analisi delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato, in termini di competenza, per il 2021 e per gli anni successivi (§ 2.1), distinguendo in dettaglio l'analisi delle entrate (§ 2.1.1) e delle spese (§ 2.1.2); viene poi fornita un'illustrazione delle spese finali per Missioni (§ 2.2) e per Ministeri (§ 2.3).
Le previsioni di entrata e di spesa della legge di bilancio 2021-2023 sono costituite a partire dalla legislazione vigente.
In base alle regole di contabilità, la legislazione vigente ricomprende, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti, anche per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (rimodulazioni verticali e orizzontali) (art. 23, co. 3), e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di alcune entrate riassegnabili (art. 23, co. 3-ter).
Si segnala che nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis) si precisava che, nella determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, non si è tenuto conto degli effetti finanziari delle misure connesse all’emergenza epidemiologica introdotte principalmente dai decreti-legge cd. Ristori, in quanto emanati in prossimità o successivamente alla presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio (e precisamente, i DD.LL. n. 125/2020 (proroghe), n. 137/2020 (Ristori), n. 149/2020 (Ristori-bis), n. 154/2020 (Ristori-ter) e n. 157/2020 (Ristori-quater), nonché delle misure inserite in sede di conversione in legge del D.L. n. 104/2020.
Tali effetti sono stati pertanto recepiti nella legislazione vigente per il 2021-2023 con la Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I), e registrati nel bilancio come variazioni di Sezione II, come meglio illustrato nel paragrafo successivo.
Per il bilancio 2021-2023, la flessibilità è stata esercitata in misura limitata rispetto al totale della spesa potenzialmente interessata, interessando circa 1,2 miliardi di euro (quasi il 2% delle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente[7]).
Le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate, si rammenta, in senso “verticale” (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell’ambito dello stesso esercizio) o in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Di tali rimodulazioni, la normativa ne prevede apposita evidenza contabile in allegati al deliberativo di ciascuno stato di previsione, nonché nelle apposite colonne del bilancio.
Le rimodulazioni in senso “verticale”, ossia variazioni compensative nell’anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno determinato una riallocazione della spesa nel 2021 pari a 2,7 milioni di euro, ed hanno interessato principalmente il Ministero dello sviluppo economico, in favore di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G (cfr. l’Allegato allo stato di previsione).
Tabella 1 Principali rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi per Ministero (art. 23, co 3, lett. a)
(importi in milioni di euro)
|
Flessibilita’ verticale |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
Totale rimodulazioni triennio |
|
Sviluppo economico |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
infrastrutture e trasporti |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
3,7 |
totale rimodulazioni verticali |
2,7 |
1,2 |
1,2 |
5,1 |
Fonte: A.C. 2790, Tomo I, pag. 28.
Le rimodulazioni in senso “orizzontale”, ossia tra esercizi finanziari diversi, hanno avuto un impatto più rilevante, soprattutto sugli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti al cronoprogramma. La rimodulazione pluriennale ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 450 milioni di euro nel 2021 e di circa 9 milioni nel 2022, a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2023 di circa 1,2 miliardi, dovuto all’anticipo a tale anno di spese previste negli anni successivi.
Una quota significativa delle rimodulazioni ha interessato il Ministero della difesa per oltre 756 milioni, la gran parte anticipati al biennio 2022-2023 dagli anni successivi, soprattutto in relazione al profilo finanziario degli investimenti nei settori della componente aerea e spaziale (cfr. l’Allegato allo stato di previsione); una ulteriore rilevante rimodulazione ha riguardato il Ministero dell’economia e delle finanze che ha ridotto di circa 270 milioni di stanziamenti di competenza previsti per il 2021, per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incrementando in egual misura la dotazione per il 2023.
Tabella 2 - Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali) (art. 23, co 3, lett. a, art. 30, co. 2)
(importi in milioni di euro)
|
Flessibilita’ orizzontale |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
Anni successivi |
|
economia e finanze |
-270,0 |
-0,1 |
270,1 |
0,0 |
sviluppo economico |
-14,4 |
11,1 |
3,3 |
0,0 |
Esteri |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
interno |
-105,0 |
0,0 |
105,0 |
0,0 |
infrastrutture e trasporti |
-3,3 |
1,3 |
2,0 |
0,0 |
difesa |
-55,8 |
4,8 |
751,0 |
-700,0 |
salute |
0,0 |
-25,8 |
25,8 |
0,0 |
totale rimodulazioni orizzontali |
-448,5 |
-8,7 |
1,157,2 |
-700,0 |
Fonte: A.C. 2790, Tomo I, pag. 28.
Con il disegno di legge di bilancio per il 2021-2023, le amministrazioni centrali hanno altresì potuto esercitare, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la facoltà di reiscrivere le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio nella competenza degli esercizi finanziari successivi, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (art. 30, co. 2) (cfr. gli Allegati agli stati di previsione).
Nel complesso, l’esercizio di questa nuova facoltà, esercitata soltanto da quasi tutti i Ministeri (ad eccezione dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro, dell’ambiente e della salute) ed ha prodotto 2.349 milioni di euro di stanziamenti non impegnati in conto competenza 2020 che sono stati reiscritti nella competenza degli anni successivi.
Infine, ai sensi dell’art. 23, co. 1-bis, della legge n. 196, le Amministrazioni hanno proceduto, in sede di formazione del bilancio, ad iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
Con la procedura, cosiddetta “stabilizzazione delle riassegnazioni”, si consente l’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo; al contempo, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l’operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d’esercizio.
Tabella 3 - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa
(importi in milioni di euro)
|
IMPORTI STABILIZZATI |
economia e finanze |
721,6 |
sviluppo economico |
64,1 |
giustizia |
5,4 |
interno |
51,4 |
ambiente |
9,7 |
infrastrutture e trasporti |
52,3 |
università e ricerca |
1,7 |
difesa |
49,4 |
politiche agricole |
5,6 |
beni culturali |
6,3 |
salute |
9,6 |
TOTALE |
973,1 |
Fonte: A.C. 2790, Tomo I, pag. 31.
Il disegno di legge di bilancio 2021-2023 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare per un ammontare di 1.051 milioni per il 2021, 1.013 milioni per il 2022 e 981 milioni per il 2023. Tali importi comprendono le previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2020-2022, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché nuove stabilizzazioni relative a proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (quest’ultime circa 1,2 milioni). Dal lato della spesa, l’importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 973 milioni nel 2021, 935 milioni nel 2022 e 903 milioni nel 2023 (cfr. Tomo I - Tavole II.4.a e II.4.b, pag. 31-32)[8].
Le previsioni a legislazione vigente – comprensive, come sopra ricordato, delle rimodulazioni compensative orizzontali e verticali e degli effetti determinati dalla legislazione emergenziale adottata fino all’agosto 2020 – evidenziavano, nel ddl iniziale (A.C. 2790-bis), i seguenti importi per gli anni 2021-2023.
Tabella 4 - Previsioni a legislazione vigente 2021-2023
(valori in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
Ass. |
Ass. integr.* |
|||||||
|
Competenza |
Competenza |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Cassa |
Competenza |
Cassa |
Entrate finali |
541.193 |
534.855 |
575.727 |
532.719 |
597.568 |
554.549 |
604.174 |
558.892 |
Spese finali |
843.851 |
868.458 |
696.176 |
738.916 |
687.627 |
701.759 |
689.642 |
710.001 |
Saldo netto da finanziare |
-302.658 |
-333.603 |
-120.449 |
-206.197 |
-90.059 |
-146.709 |
-85.468 |
-151.108 |
Risparmio pubblico |
-136.533 |
-162.656 |
-56.290 |
-115.171 |
-31.687 |
-84.976 |
-26.708 |
-82.737 |
Ricorso al mercato |
-563.749 |
-594.694 |
-407.685 |
-493.563 |
-364.356 |
-421.006 |
-440.518 |
-506.158 |
Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790 – Tomo I, pag. 33-34, Tavola II.1.2.a e Tavola II.1.2.b)
* Si tratta delle previsioni assestate integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti:
- modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del D.L. n. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- D.L. n. 104/2020 presentato al Senato (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia).
Per l’esercizio 2021, in termini di competenza, il saldo netto da finanziare (differenza tra entrate finali e spese finali) presentava a legislazione vigente un disavanzo di 120,5 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto all’analogo dato dell’assestato 2020, dovuto essenzialmente alla diminuzione della spesa finale, che si è registrata in forte espansione nel 2020 a causa dei provvedimenti di emergenza sanitaria. Le entrate finali del 2021 a legislazione vigente presentavano, invece, un incremento rispetto all’assestato integrato di circa 40,9 miliardi; su tale dato incide in particolar modo il peggioramento delle condizioni a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché l’evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2020.
La manovra di finanza pubblica operata con la legge di bilancio comporta un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di oltre 73,6 miliardi nel 2021, circa 64,5 miliardi nel 2022 e 50,2 miliardi nel 2023 rispetto ai saldi a legislazione vigente.
L’impatto complessivo della manovra è esposto nella tabella che segue.
Nella tabella sono altresì riportati, separatamente dagli importi di manovra, gli effetti finanziari dei provvedimenti adottati per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sono stati emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis), i quali sono stati recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni, quale aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente.
Si tratta, in particolare, dei DD.LL. n. 125/2020 (proroghe), n. 137/2020 (Ristori), n. 149/2020 (Ristori-bis), n. 154/2020 (Ristori-ter) e n. 157/2020 (Ristori-quater), nonché delle misure inserite in sede di conversione in legge del D.L. n. 104/2020.
Con riferimento specifico ai DD.LL. Ristori, si segnala che il recepimento ha riguardato gli effetti finanziari dei testi iniziali dei decreti-legge, come pubblicati in Gazzetta Ufficiale, senza considerare le variazioni apportate in sede di conversione in legge del D.L. n. 137.
Tabella 5 – Effetti della manovra
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||
|
BLV |
DL |
manovra |
bilancio integrato |
BLV |
DL |
manovra |
bilancio integrato |
BLV |
DL |
manovra |
bilancio integrato |
Entrate finali |
575.727 |
5.803 |
-1.550 |
579.981 |
597.568 |
-291 |
7.374 |
604.652 |
604.174 |
56 |
11.137 |
615.367 |
Spese finali |
696.176 |
5.251 |
72.035 |
773.462 |
687.627 |
-331 |
71.828 |
759.124 |
689.642 |
17 |
61.324 |
750.983 |
Saldo netto da finanziare |
-120.449 |
552 |
-73.585 |
-193.481 |
-90.059 |
40 |
-64.454 |
-154.472 |
-85.468 |
38 |
-50.187 |
-135.616 |
Fonte: per i dati di BLV ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790-bis – Tomo I, pag. 33 e pag. 45); per i dati del bilancio integrato: Nota di variazione (A.C. 2790-bis/I).
* Si tratta degli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti:
- modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare del D.L. n. 104/2020 – Legge n. 126/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia);
- D.L. n. 125/2020, convertito nella legge n. 159/2020 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale);
- D.L. n. 137/2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cd. Ristori, testo iniziale;
- D.L. n. 149/2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cd. Ristori-bis, testo iniziale;
- D.L. n. 154/2020 (Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cd. Ristori-ter, testo iniziale;
- D.L. n. 157/2020 (Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cd. Ristori-quater, testo iniziale.
Gli effetti complessivi dei provvedimenti legati all’emergenza Covid-19, inseriti nella legislazione vigente, hanno determinato, complessivamente, un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare, pari a circa 552,2 milioni nel 2021, a 39,6 milioni nel 2022 e a 38,2 milioni per il 2023, dovuto all’aumento delle entrate finali.
Nel complesso, il peggioramento del saldo netto da finanziare in ciascuno degli anni del triennio è dovuto essenzialmente all’evoluzione delle spese finali rispetto alla legislazione vigente, per effetto delle disposizioni adottate con la legge di bilancio.
In particolare, la manovra determina un forte incremento delle spese finali rispetto a quanto previsto a legislazione vigente in tutto il triennio, di circa 72 miliardi nel 2021, di 71,8 miliardi nel 2022 e di oltre 61,3 miliardi nel 2023.
Per le entrate, la manovra di bilancio comporta una riduzione di 1,5 miliardi di euro delle entrate finali nel 2021, ed un aumento negli anni successivi, di 7,4 miliardi nel 2022 e di 11,1 miliardi nel 2023.
Sull’entità complessiva delle entrate finali per il 2021 vanno peraltro considerati gli effetti dei provvedimenti emergenziali che determinano sulla legislazione vigente un incremento di +5,8 miliardi.
Nella Tavola seguente sono esposte le previsioni delle entrate e delle spese finali del bilancio dello Stato “integrate” con gli effetti della manovra disposta con la legge di bilancio per il 2021, poste a raffronto, in termini di competenza, con le previsioni iniziali e quelle assestate del bilancio per il 2020.
Guardando all’andamento nel triennio, il saldo netto da finanziare nell’importo integrato dalla manovra, che peggiora nel 2021 a -193,5 miliardi di euro rispetto al dato assestato, migliora nel corso del successivo biennio passando a -154,5 miliardi nel 2022 e a circa -135,6 miliardi nel 2023.
Il miglioramento nel triennio del valore del saldo netto da finanziarie è dovuto principalmente al progressivo incremento nel triennio delle entrate finali che, integrate con gli effetti della manovra, passano, dai 578,4 miliardi del 2020, a circa 580 miliardi nel 2021, 604,7 miliardi nel 2022, per arrivare a 615,4 miliardi nel 2023.
Le spese finali nel bilancio integrato presentano, invece, un andamento discendente nel triennio di riferimento, dopo il forte incremento registrato nel 2021 rispetto al dato assestato 2020 (+136,1 miliardi), riducendosi dai 773,5 miliardi del 2021 a 759,1 miliardi del 2022 e a 751 miliardi nel 2023.
Tabella 6 - Previsioni entrate e spese finali 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2020 |
Assestato integrato [9] |
Legge di bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di bilancio |
Legge di bilancio |
Tributarie |
510.912 |
506.484 |
507.566 |
1.082 |
529.121 |
544.765 |
Extratributarie |
65.467 |
69.563 |
70.503 |
940 |
73.634 |
68.726 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
2.259 |
2.359 |
1.911 |
-448 |
1.897 |
1.874 |
Entrate finali |
578.638 |
578.406 |
579.980 |
1.574 |
604.652 |
615.366 |
Spese correnti |
588.287 |
587.591 |
661.602 |
74.011 |
643.272 |
640.782 |
- Interessi |
78.898 |
77.939 |
81.507 |
3.568 |
82.406 |
85.692 |
- Spese correnti netto interessi |
509.389 |
509.652 |
580.095 |
70.443 |
560.866 |
555.090 |
Spese conto capitale |
49.704 |
49.732 |
111.860 |
62.128 |
115.851 |
110.202 |
Spese finali |
637.991 |
637.323 |
773.462 |
136.139 |
759.124 |
750.984 |
Saldo netto da finanziare |
-59.352 |
-58.917 |
-193.482 |
-134.565 |
-154.472 |
-135.618 |
Risparmio pubblico |
-11.908 |
-11.543 |
-83.533 |
-71.990 |
-40.517 |
-27.290 |
Ricorso al mercato |
-290.861 |
-285.554 |
-480.717 |
-195.163 |
-428.768 |
-490.668 |
Fonte: Per i dati 2000: rielaborazione dati ddl di bilancio 2021-2023 2023 (A.C. 2790 – Tomo I, pag. 6); per i dati del bilancio integrato: Quadri generali riassuntivi del bilancio di competenza (legge n. 178/2020).
Per quanto riguarda le entrate – le cui previsioni sono elaborate secondo i criteri indicati nella Nota integrativa allo Stato di previsione dell’entrata - la tabella seguente espone l’andamento delle entrate finali per il triennio 2021-2023, disaggregate per titolo, a confronto con la legislazione vigente.
Vengono riportati, per ogni anno del triennio, gli effetti della manovra operata con la legge di bilancio (effettuata in Sezione I) e, separatamente, dei provvedimenti adottati per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sopra citati, che sono stati emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, i quali sono stati recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni, quale aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente, nell’ambito della Sezione II.
Con riguardo ai DD.LL. Ristori, si segnala che il recepimento ha riguardato gli effetti finanziari dei testi iniziali dei decreti-legge senza considerare le variazioni apportate in sede di conversione in legge.
Tabella 7 - Entrate finali. Previsioni 2021-2023
(dati di competenza- valori in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||
|
BLV |
DL Covid |
Manovra Eff. |
Legge Bilancio |
BLV |
DL Covid |
Manovra Eff. |
Legge Bilancio |
BLV |
DL Covid |
Manovra Eff. |
Legge Bilancio |
Entrate Tributarie |
505.055 |
5.787 |
-3.275 |
507.566 |
530.741 |
-291 |
-1.328 |
529.121 |
548.107 |
56 |
- 3.397 |
544.765 |
Entrate Extratrib. |
68.761 |
17 |
1.725 |
70.503 |
73.150 |
0 |
484 |
73.634 |
67.405 |
0 |
1.321 |
68.726 |
Entrate alienaz. ecc. |
1.911 |
0 |
0 |
1.911 |
1.897 |
0 |
0 |
1.897 |
1.874 |
0 |
0 |
1.874 |
Entrate finali |
575.727 |
5.803 |
-1.550 |
579.980 |
605.787 |
-291 |
-844 |
604.652 |
617.386 |
56 |
- 2.076 |
615.366 |
Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790 – Tomo I, pag. 13); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I).
Nel bilancio a legislazione vigente, in termini di competenza, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontavano a circa 575,7 miliardi nel 2021, a 605,77 miliardi nel 2022 e a 617,4 miliardi nell’ultimo anno del triennio di previsione.
Rispetto a tali previsioni, la manovra di bilancio e le disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia determinano, cumulativamente, un aumento delle entrate finali di circa 4,2 miliardi nel 2021.
Per gli anni successivi, invece, le entrate finali registrano una diminuzione delle di 1,1 miliardi nel 2022 e di 2 miliardi nel 2023, essenzialmente dovuta alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio.
Nel bilancio per il 2021, le previsioni di competenza delle entrate finali risultano, infatti, pari a circa 580 miliardi (rispetto ai 575,7 miliardi previsti a legislazione vigente), così ripartite:
§ 507,5 miliardi per le entrate tributarie,
§ 70,5 miliardi per le entrate extra-tributarie,
§ 1,9 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
L’incremento delle entrate finali per il 2021 è legato esclusivamente all’aggiornamento della legislazione vigente derivante dagli effetti delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia - recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni e registrati nella Sezione II – che determinano variazioni contabili positive per il 2021 per circa +5,8 miliardi.
In particolare, nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio 2021 si rappresenta che le sole misure previste nel D.L. n. 157/2020, cosiddetto Ristori-quater (confluite poi nel primo decreto Ristori n. 137/2020) determinano variazioni contabili positive sul totale delle entrate per il 2021 di quasi 4,7 miliardi di euro.
Si ricorda, al riguardo. che la relazione tecnica del citato decreto n. 157/2020 stima per il 2021 un maggior gettito di circa 4,7 miliardi di euro determinato dalla sola applicazione degli articoli 1 (proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP) e 2 (sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre), confluiti negli articoli 13-quater e 13-quinquies del decreto Ristori.
La manovra operata con la legge di bilancio comporta, invece, minori entrate finali nel triennio.
La riduzione riguarda, in particolare, le entrate tributarie, la cui riduzione per il triennio 2021-2023 è stimata in oltre -8 miliardi (-3,3 miliardi nel 2021, -1,3 miliardi nel 2022 e -3,4 miliardi nel 2023).
Analizzando nello specifico le disposizioni della Sezione I della legge di bilancio, la riduzione delle entrate tributarie nel 2021 (-3,3 miliardi) è in gran parte ascrivibile (circa -3 miliardi) agli effetti dei commi 8 e 9, che prevedono la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevista per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, che determina una perdita di gettito pari a circa -3 miliardi di euro per il 2021 e di – 3,3 miliardi per il 2022 e 2023.
Tra le altre disposizioni che comportano minori entrate tributarie nel triennio si segnalano:
§ la proroga delle detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad interventi in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate e bonus verde (commi 58-60). Tali disposizioni comportano effetti negativi sulle entrate nel 2022 e nel 2023 (pari a -719,8 per il 2022 e a -1.238,1 per il 2023) ed un effetto positivo sul gettito per l’anno 2021 (+45,9 milioni);
§ il venir meno dell’applicazione nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, della ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti e sulle plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, che comporta un minor gettito tributario di -205 milioni a regime (commi 631-633);
§ la modifica della disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici (commi 66-75) con effetti finanziari complessivi stimati nella relazione tecnica di + 400 milioni nel 2021, + 209,2 nel 2022 e – 1.655,4 nel 2023;
§ il differimento della decorrenza della disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) dal 1°gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 (comma 1086) con i seguenti effetti finanziari -321,5 milioni nel 2021, +93 milioni nel 2022 e -42 milioni nel 2023;
§ il rinvio al 1° luglio 2021 dell’introduzione della Plastic tax, con minori entrate per 281,8 milioni nel 2021 (commi 1084-1085).
Tra gli interventi che comportano maggiori entrate tributarie si segnalano:
§ la proroga al 2021 della rivalutazione del valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento (commi 1122-1123). Nel complesso, si stima un maggior gettito di 205,9 milioni nel 2021 e di 113,3 per il 2022 e per il 2023
§ l’introduzione di misure volte al contrasto alle frodi nel settore dei carburanti (commi 1075-1077), che comportano un gettito positivo di 172,1 milioni di euro in ciascun anno del triennio.
§ il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l’utilizzo del falso plafond IVA (commi 1079 e1081, da cui si stimano maggiori entrate pari a 207 milioni nell’anno 2021 e 375 milioni a decorrere dall’anno 2022);
§ l’incremento delle accise dei tabacchi da inalazione senza combustione (comma 1126) che determina un maggior gettito di 46 milioni di euro nel 2021, di 92 milioni nel 2022 e di 138 nel 2023.
Le maggiori entrate extratributarie nel 2021 (+1,7 miliardi) sono dovute per 1,5 miliardi al versamento all’Erario - disposto dal comma 299 della legge di bilancio - delle risorse previste per interventi di sostegno al reddito (autorizzate dall’art. 19, co. 9, del D.L. 18/2020 e dall’art. 1, co. 11, del D.L. n. 104/2020), che restano acquisite all'erario, e per 308 milioni al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate attraverso il meccanismo della DTA (deferred tax asset), da versare in due soluzioni ai fini della trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta (comma 242), che comportano un maggior gettito di 463,1 anche nel 2022.
Considerando le entrate per categorie economiche, la tabella che segue evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2021 sia dovuta in gran parte alle prospettive di aumento del gettito per tasse e imposte sugli affari (+2,9 miliardi), connesse principalmente alle misure introdotte dai decreti-legge emergenziali (2,6 miliardi riferiti all’IVA), mentre nell’ambito delle entrate extratributarie, si stimano maggiori entrate per 1,4 miliardi dai recuperi, rimborsi e contributi.
Tabella 8 - Entrate finali per categorie
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2020 |
2021 |
||||
Legge Bilancio |
Assestato integrato |
BLV |
DL Covid |
Manovra effetti Sez. I |
Legge di bilancio |
|
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito |
272.045 |
255.923 |
269.055 |
3.452 |
-3.187 |
269.320 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
178.848 |
159.912 |
175.105 |
2.615 |
324 |
178.044 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
35.497 |
31.852 |
33.848 |
-10 |
-488 |
33.350 |
IV - Monopoli |
10.774 |
10.716 |
10.726 |
- |
76 |
10.802 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco |
16.438 |
13.639 |
15.501 |
548 |
0 |
16.049 |
Totale entrate tributarie |
513.601 |
472.043 |
505.055 |
5.786 |
-3.275 |
507.566 |
VI - Proventi speciali |
861 |
870 |
906 |
- |
311 |
1.217 |
VII - Proventi dei servizi pubblici minori |
29.162 |
27.068 |
29.852 |
16 |
9 |
29.877 |
VIII – Proventi dei beni dello Stato |
316 |
316 |
345 |
- |
0 |
345 |
IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione |
1.600 |
2.323 |
1.800 |
- |
0 |
1.800 |
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro |
4.089 |
3.693 |
3.978 |
- |
0 |
3.978 |
XI - Recuperi, rimborsi e contributi |
28.954 |
28.068 |
28.990 |
- |
1.403 |
30.393 |
XII - Partite che si compensano nella spesa |
3.089 |
3.089 |
2.891 |
-1 |
0 |
2.890 |
Totale entrate extratributarie |
68.072 |
65.427 |
68.761 |
17 |
1.725 |
70.503 |
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc. |
2.316 |
3.723,0 |
1.911 |
-1 |
0 |
1.910 |
ENTRATE FINALI |
583.989 |
541.193 |
575.727 |
5.802 |
-1.549 |
579.980 |
Fonte: rielaborazione su dati ddl di bilancio 2021-2023 (AC. 2790 – Tomo I, pag. 13 e 39; Tomo II pag. 350-352); per effetti manovra e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I).
Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2021 integrato con gli effetti della manovra, il gettito IRPEF viene indicato in oltre 205,1 miliardi (in riduzione di -1,7 miliardi rispetto alle previsioni a legislazione vigente, in aumento rispetto al dato assestato 2020 (+14,2 miliardi), il gettito IRES in circa 33,7 miliardi (+1,2 miliardi rispetto al BLV).
Il gettito IVA è indicato in 155,6 miliardi (in aumento di +2,9 miliardi rispetto al dato a legislazione vigente e di ben 16,7 miliardi rispetto al dato assestato 2020).
Tabella 9 - Previsioni delle principali imposte
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
IMPOSTE |
2020 |
2021 |
||||
Legge Bilancio |
Assestato integrato |
BLV |
DL Covid |
Manovra |
Legge di Bilancio |
|
Entrate tributarie, di cui: |
513.601 |
472.043 |
505.055 |
5.786 |
-3.275 |
507.566 |
Entrate ricorrenti: |
510.197 |
468.527 |
502.139 |
5.787 |
-3.493 |
504.433 |
1 – Imposta sui redditi |
201.299 |
190.853 |
206.748 |
1.461 |
-3.122 |
205.087 |
2 – Imposta sul reddito delle società |
39.932 |
33.970 |
32.506 |
1.172 |
56 |
33.734 |
3 - Imposte sostitutive |
17.792 |
18.425 |
17.043 |
- |
-203 |
16.840 |
4 - Altre imposte dirette |
10.472 |
9.987 |
11.512 |
- |
-139 |
11.373 |
5 – IVA |
156.395 |
138.828 |
152.617 |
2.615 |
331 |
155.563 |
6 - Registro, bollo e sostitutive |
12.101 |
11.149 |
11.744 |
1 |
-4 |
11.741 |
7 - Accisa e imposta erariale oli minerali |
26.918 |
24.315 |
25.039 |
- |
115 |
25.154 |
8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti |
8.548 |
7.519 |
8.797 |
-10 |
-603 |
8.184 |
9 - Imposte sui generi di monopolio |
10.774 |
10.715 |
10.726 |
- |
77 |
10.803 |
10 - Lotto |
7.896 |
6.500 |
7.896 |
- |
- |
7.896 |
11 - Imposte gravanti sui giochi |
8.146 |
6.832 |
7.202 |
548 |
- |
7.750 |
12 - Lotterie ed altri giochi |
314 |
247 |
352 |
- |
- |
352 |
13 –Altre imposte indirette |
9.611 |
9.187 |
9.957 |
- |
-1 |
9.956 |
Fonte: rielaborazione su dati ddl di bilancio 2021-2023 (AC. 2790 – Tomo I, pag. 13 e 39; Tomo II pag. 350-352); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C.2790-bis/I).
Per quanto riguarda le spese finali, esse presentano nel bilancio per il triennio 2021-2023 un andamento decrescente nel triennio di riferimento, riducendosi dai 773,5 miliardi del 2021 a 759,1 miliardi del 2022 e a 751 miliardi nel 2023.
La tabella seguente espone l’andamento delle spese correnti, in conto capitale e finali per il triennio 2021-2023, a confronto con la legislazione vigente.
Vengono riportati, per ogni anno del triennio, gli effetti della manovra di bilancio (Sezione I e II) e, separatamente, gli effetti dei provvedimenti adottati per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, i quali sono stati recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni, quale aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente.
Si tratta, come già ricordato, dei DD.LL. n. 125/2020 (proroghe), n. 137/2020 (Ristori), n. 149/2020 (Ristori-bis), n. 154/2020 (Ristori-ter) e n. 157/2020 (Ristori-quater), nonché delle misure inserite in sede di conversione in legge del D.L. n. 104/2020. Riguardo ai decreti-legge Ristori, il recepimento ha riguardato gli effetti finanziari dei testi iniziali dei decreti senza considerare le variazioni apportate in sede di conversione in legge.
Tabella 10 - Spese finali. Previsioni 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||||||
BLV |
DL Covid |
Manovra |
Legge bilancio |
BLV |
DL Covid |
Manovra |
Legge bilancio |
BLV |
DL Covid |
Manovra |
Legge bilancio |
||||
Eff. |
Eff. Sez. I |
Eff. |
Eff. Sez. I |
Eff. |
Eff. Sez. I |
||||||||||
Spese correnti |
630.106 |
5.273 |
1.740 |
24.484 |
661.603 |
627.359 |
-340 |
-2.629 |
18.882 |
643.272 |
629.008 |
10 |
-6.229 |
17.993 |
640.782 |
Spese c/capitale |
66.070 |
-22 |
3.616 |
42.195 |
111.859 |
60.268 |
9 |
5.413 |
50.162 |
115.852 |
60.634 |
7 |
-4.143 |
53.703 |
110.201 |
Spese finali |
696.176 |
5.251 |
5.356 |
66.679 |
773.462 |
687.627 |
-331 |
2.784 |
69.044 |
759.124 |
689.642 |
17 |
-10.372 |
71.696 |
750.983 |
Fonte: rielaborazione su dati ddl di bilancio 2021-2023 (A.S. 2790) – Tomo I, pag. 17; Tomo II pag. 323; per effetti Sez. I e II e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I).
Rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, la manovra effettuata con la legge di bilancio ha determinato un aumento del livello della spesa finale nel triennio rispetto ai dati a legislazione vigente, di circa 72 miliardi nel 2021, di 71,8 miliardi nel 2022 e di oltre 61,3 miliardi nel 2023, che ha riguardato sia le spese correnti che quelle in conto capitale.
Con riferimento all’esercizio finanziario 2021 l’aumento delle spese finali di oltre 72 miliardi è attribuibile per 66,4 miliardi alla manovra di Sezione I, mentre la Sezione II della legge di bilancio contribuisce con un aumento delle spese per circa 5,4 miliardi.
L’impatto della manovra operata con le riprogrammazioni ed i rifinanziamenti e definanziamenti della Sezione II sull’esercizio finanziario 2021, deriva, infatti, da 5,6 miliardi di rifinanziamenti, cui vanno sottratti 263,8 milioni di definanziamenti.
Negli importi sopra indicati sono conteggiati gli effetti delle c.d. “retroazioni”, determinate dalle misure di sostegno e stimolo all’economia introdotte dall’articolato, e principalmente le ingenti risorse rese disponibili nell’ambito dello strumento europeo denominato Next Generation EU, che determinano un impatto macroeconomico positivo sulla domanda interna. Tali retroazioni che sono conteggiate in bilancio come minori spese – nello specifico come minori trasferimenti agli enti previdenziali - nell’importo di 4.681 milioni per il 2022 e per 7.288 milioni per il 2023.
Contribuisce all’incremento delle spese finali per il 2021 l’aggiornamento della legislazione vigente derivante dagli effetti delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia - recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni e registrati nell’ambito della Sezione II – che determinano un aumento della spesa per il 2021 per circa +5,25 miliardi, concentrate nelle spese correnti.
In particolare, nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio 2021 si rappresenta che le sole misure previste nel D.L. n. 157/2020, cosiddetto Ristori-quater (confluite poi nel primo decreto Ristori n. 137/2020) determinano maggiori spese per il 2021 di oltre 4,4 miliardi di euro.
Nel complesso, la manovra ha inciso, nel 2021, prevalentemente sulle spese in conto capitale, per un importo aggiuntivo di circa 45,8 miliardi (+69,3% rispetto alla legislazione vigente), ma anche sulle spese correnti, con un incremento di 26,2 miliardi (+5% rispetto alla legislazione vigente).
Nel triennio le spese correnti presentano un’evoluzione decrescente, partendo dai 661,6 miliardi di euro per l’anno 2021, per poi scendere a 643,3 miliardi per il 2022, per arrivare a 640,8 miliardi nel 2023. Quelle in conto capitale, attese in aumento nel primo biennio (111,9 miliardi nel 2021 e 115,8 miliardi nel 2022), si assestano a 110,2 miliardi nel 2023.
Nell’ambito della spesa corrente, le disposizioni della Sezione I determinano un aumento della spesa corrente nel 2021 di circa +24,5 miliardi. Anche nel biennio successivo, gli interventi di Sezione I comportano un incremento delle spese correnti (+18,9 miliardi nel 2022 e +18 miliardi nel 2023).
Tra i principali interventi della Sezione I della legge di bilancio si segnala anzitutto la costituzione del Fondo per la realizzazione della riforma fiscale, con una dotazione di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023 (art. 1, comma 2).
In tema di lavoro privato si prevedono forme di decontribuzione per nuove assunzioni di giovani, per le donne e nelle aree svantaggiate ed il rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione (per 600 milioni nel 2021 e 200 milioni nel 2022, comma 275). In particolare, si dispone l’esonero contributivo totale per 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro i 36 anni (comma 10), con una spesa di 200 milioni nel 2021 (697 milioni nel 2022 e oltre 1 miliardo nel 2023). L’esonero contributivo è parziale per i datori di lavoro operanti nelle regioni del Sud (commi 161-169), con una spesa, limitatamente al triennio, di 4,8 miliardi di euro per il 2021, 5,6 miliardi per il 2022, 5.719,8 milioni per il 2023, parte della quale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU, di cui al comma 1037).
Si ricordano, inoltre gli interventi - introdotti durante l’esame parlamentare – che prevedono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che comportano maggiori spese per 1 miliardo di euro per il 2021 (comma 20).
È istituito un Fondo per la Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per emergenza Covid-19 con una dotazione di 5,3 miliardi per il 2021 (comma 299).
Per incentivare i processi di aggregazione aziendale è prevista la trasformazione in crediti di imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (commi 233-243: la spesa è di 772 milioni nel 2021 e 2,3 miliardi nel 2022).
Numerose disposizioni che aumentano la spesa corrente riguardano l’incremento delle risorse per il pubblico impiego, ed in particolare il comma 959, sulla contrattazione collettiva del pubblico impiego, che incrementa di 400 milioni a decorrere dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego.
In materia di salute, si segnala l’incremento di 1 miliardo per l’anno 2021 del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 403). Nuove risorse sono stanziate per: l’aumento del 27 per cento delle indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria (comma 407, con un incremento della spesa di 500 milioni); per una indennità specifica per gli infermieri dal 2021 nel limite della spesa di 335 milioni (comma 409), per nuove assunzioni di medici ed infermieri per una spesa di 508,8 milioni nel 2021 (comma 467) Per l’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura del Covid-19 è istituito un Fondo con la dotazione di 400 milioni (comma 447).
Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e del sociale si segnala l’incremento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di oltre 3 miliardi per il 2021 (comma 7), il rinnovo dell’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè cap. 3543) per il 2021, con stanziamenti programmati per il 2021 e il 2022, pari rispettivamente a 750 e 400 milioni di euro, come determinato (comma 362); l’estensione per il 2021 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (comma 363) con il conseguente onere di 151,6 milioni di euro, al quale si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a carico del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Si ricorda, inoltre, gli incrementi del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo Dopo di noi rifinanziati, nel periodo emergenziale, dall’art. 104 del Decreto rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) rispettivamente con 100 e 20 milioni di euro. Ulteriori risorse sono stanziate per l’istituzione del Fondo sostegno dei caregiver e dei disabili privi di assistenza familiare, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 (comma 334).
Si ricordano, inoltre, i maggiori trasferimenti correnti ai comuni, inseriti nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenziamento degli asili nido (circa 1,5 miliardi nel triennio di previsione), ai sensi dei commi 791-794 della legge di bilancio.
Relativamente agli enti locali, si segnala inoltre il rifinanziamento del fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni degli enti territoriali, cui sono assegnati ulteriori 500 milioni (comma 822), le risorse per l’Accordo quadro tra Governo Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica (commi 805-806: 300 milioni dal 2021) e l’incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale per i comuni (comma 790, 150 milioni) e per le regioni (comma 816, per 200 milioni nel 2021).
Per i trasporti, si ricordano le misure a sostegno del settore aeroportuale, con l’istituzione di un Fondo di 500 milioni per il 2021 (comma 715).
In ambito previdenziale, si rileva principalmente il rinnovo per il 2021 delle misure relative all’anticipo pensionistico per le categorie di lavoratori svantaggiati (c.d. APE sociale, commi 339-340, con maggiori spese per 87,7 milioni nel 2021, 184 milioni per il 2022 e 162,8 milioni per il 2023) e le risorse per il pensionamento anticipato (c.d. opzione donna) per le lavoratici che abbiano maturato un’anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni e cinque mesi per le lavoratrici dipendenti (comma 336, con maggiori spese per 83,5 milioni nel 2021, 267,7 milioni per il 2022 e 466,7 milioni per il 2023).
Tra gli interventi effettuati con la Sezione II della legge di bilancio, si ricorda il rifinanziamento delle missioni internazionali di pace per 800 miliardi nel 2021, cui si aggiungono 750 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023.
Sul versante della spesa in conto capitale dalle disposizioni di Sezione I deriva un contributo positivo alle spese in conto capitale per 42,2 miliardi nel 2021, 50,2 miliardi nel 2022 e di 53,7 miliardi nel 2023.
Al riguardo, si segnala, in primo luogo, l’istituzione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU, con una dotazione di 32,8 miliardi di euro per il 2021, 40,3 miliardi di euro per il 2022 e 44,6 miliardi di euro per il 2023 (comma 1037), previsto per anticipare alle Amministrazioni le risorse necessarie per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell’ambito del nuovo strumento europeo. Le risorse del Fondo sono, in parte, destinate a finanziare, nell’ambito del processo transizione 4.0, la proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della disciplina sul credito d’imposta per i beni strumentali nuovi – Super e iper ammortamento (commi 1051-1067, per 5 mld nel 2021, 5,5 mld nel 2022 e 5,5 mld. nel 2023), nonché il credito d’imposta per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico (commi 1068-1074, per 185 milioni nel 2021, 412 milioni nel 2022 e 457 milioni nel 2023).
Tra le maggiori spese in conto capitale si segnalano, in particolare, le risorse per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, per il quale sono stanziati 2 miliardi nel 2021, 2,5 miliardi nel 2022 e 4,6 miliardi nel 2023 (comma 51) e il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027, al quale sono assegnati 4 miliardi nel 2021 e 5 miliardi nel 2022 e nel 2023 (commi 177-178, in termini netti circa 2,9 miliardi nel 2021, 3,9 miliardi nel 2022 e 4,9 miliardi nel 2023).
Tre le misure agevolative del sistema produttivo italiano si ricorda il rifinanziamento della misura “Nuova sabatini” di 370 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 96); la costituzione del Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde (100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) (comma 124) e del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 128); la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per maggiori spese pari a 1 miliardo per il 2021 e per il 2022 (comma 171). Infine, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, si prevede l’incremento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (1 miliardo per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) e del Fondo per la promozione integrata (465 milioni per il 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) (comma 1142). Si ricorda, infine, l’introduzione di un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali (commi 657 e 659: 420 milioni per il 2021).
Per quanto riguarda i principali interventi in conto capitale effettuati con la Sezione II, si ricordano:
§ le risorse per il Sisma Abruzzo, per 750 milioni per il 2021 e 770 milioni per il 2022;
§ il contributo ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per 600 milioni;
§ il contributo per province e città metropolitane per la messa in sicurezza per ponti e viadotti, per 150 milioni nel 2021;
§ le spese di investimento della Difesa, per 450 milioni nel 2021.
Per una analisi dettagliata dei rifinanziamenti e definanziamenti disposti con la sezione II, si rinvia al successivo § 2.1.4.
La tavola che segue illustra, inoltre, le spese finali del bilancio dello Stato per il 2021, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, evidenziando gli effetti della manovra rispetto al dato a legislazione vigente.
Tabella 11 - Spese finali per categorie
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2020 |
2021 |
||||
Assestato integrato |
BLV |
DL Covid |
Manovra |
Legge Bilancio |
||
Eff. |
Eff. |
|||||
Redditi da lavoro dipendente |
96.310 |
97.330 |
8 |
-1 |
967 |
98.304 |
Consumi intermedi |
14.175 |
13.932 |
35 |
36 |
807 |
14.810 |
Imposte pagate sulla produzione |
5.146 |
5.101 |
- |
- |
23 |
5.124 |
Trasferimenti correnti ad AP |
353.010 |
294.100 |
-1.883 |
18.278 |
18 |
310.513 |
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP |
23.002 |
20.919 |
380 |
24 |
789 |
22.112 |
Trasferimenti correnti a imprese |
21.979 |
8.952 |
547 |
47 |
2.466 |
12.012 |
Trasferimenti all'estero |
1.507 |
1.424 |
- |
- |
67 |
1.491 |
Risorse proprie CEE |
18.433 |
20.620 |
- |
- |
- |
20.620 |
Interessi passivi e redditi da capitale |
75.001 |
81.507 |
- |
- |
- |
81.507 |
Poste correttive e compensative |
76.591 |
75.137 |
- |
- |
79 |
75.216 |
Ammortamenti |
1.168 |
1.169 |
- |
- |
- |
1.169 |
Altre uscite correnti |
7.536 |
9.914 |
6.186 |
928 |
1.696 |
18.724 |
Totale Spese Correnti |
693.859 |
630.106 |
5.273 |
1.740 |
24.484 |
661.602 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
7.812 |
7.927 |
- |
749 |
5 |
8.681 |
Contributi investimenti ad AP |
25.844 |
25.711 |
-29 |
1.674 |
38.683 |
66.039 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
27.056 |
19.136 |
7 |
772 |
2.875 |
22.790 |
Contributi investimenti a famiglie e ISP |
707 |
115 |
- |
1 |
120 |
236 |
Contributi agli investimenti a estero |
524 |
590 |
- |
- |
-50 |
540 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
11.195 |
9.622 |
- |
411 |
349 |
10.382 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
101.461 |
2.970 |
- |
10 |
213 |
3.193 |
Totale spese Conto Capitale |
174.599 |
66.070 |
-22 |
3.616 |
42.195 |
111.859 |
Totale Spese Finali |
868.458 |
696.176 |
5.251 |
5.356 |
66.679 |
773.462 |
Fonte: rielaborazione su dati ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790) – Tomo I, pag. 45 e Tomo II pag. 341; per effetti Sez. I, Sez. II e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I).
Rispetto all’assestamento 2020, come integrato degli effetti dei decreti legge approvati successivamente alla sua presentazione, si evidenzia il profilo in crescita della spesa per interessi passivi previsione (da 75 miliardi nel 2020 a 81,5 miliardi nel 2021), che risente dell’evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020, presentando un andamento crescente nel triennio. Evidente risulta, inoltre la riduzione rispetto alle previsioni assestate, delle acquisizioni finanziarie, che passano da 101,5 miliardi nel 2020 a 3,2 miliardi nel 2021, per effetto principalmente del venir meno delle operazioni finanziarie di ricapitalizzazione, sostegno e rafforzamento patrimoniale delle imprese[10] adottate nel 2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica.
Per quel che riguarda l’impatto della manovra, particolarmente rilevante, nell’ambito della previsione della spesa in conto capitale, è l’incremento rispetto alla legislazione vigente dei contributi investimenti ad Amministrazioni pubbliche, per oltre 40 miliardi, e dei contributi agli investimenti ad imprese, per circa 3,6 miliardi, dovuti alle misure introdotte dalla legge di bilancio.
Analogo incremento si registra per le medesime categorie di spesa anche in parte corrente, con un aumento dei trasferimenti alle AP (+18,3 miliardi) e alle imprese (+2,5 miliardi).
Come previsto dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità, con la Sezione II del disegno di legge di bilancio possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, tramite rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti, che costituiscono parte della manovra di finanza pubblica.
Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:
§ rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
§ risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.
Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono esposte in appositi allegati al deliberativo del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790 - Tomo III e A.C. 2790-bis/I Nota di variazioni), per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.
Nel complesso - come già accennato nel paragrafo precedente - con la Sezione II sono stati effettuati, nel triennio 2021-2023:
§ rifinanziamenti di leggi di spesa per 5.620,4 milioni nel 2021, 4.965,4 milioni nel 2022 e 3.716,7 milioni nel 2023;
§ definanziamenti per 263,8 milioni per il 2021, 4.683 milioni per il 2022 e per 7.290 milioni per il 2023;
§ riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano un incremento di un milione nel 2021, di 2.501 milioni nel 2022 e di 4,299 milioni nel 2024 e anni seguenti, compensati da riduzioni pari a 6.799 milioni nel 2023.
Come esposto nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, l’impatto delle variazioni apportate con la Sezione II determina nel complesso maggiori spese per 5.356 milioni nel 2021 e per 7.464 milioni nel 2022 e minori spese per 3.084 milioni nel 2023.
Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise per Ministero, come indicate negli appositi Allegati contenuti nel deliberativo degli stati di previsione (A.C. 2790-bis/I Nota di variazioni).
Nelle tavole sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.) o definanziamento (Def.) e di riprogrammazione (Ripr), riportando altresì l’anno di scadenza della variazione.
Per gli anni successivi al triennio di previsione, gli importi esposti in Tabella sono calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.
Come esposto nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, l’impatto delle variazioni apportate con la Sezione II determina nel complesso maggiori spese per 5.603 milioni nel 2021 e per 7.461 milioni nel 2022 e minori spese per 3.087 milioni nel 2023.
Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise per Ministero, come indicate negli appositi Allegati contenuti nel deliberativo di ciascuno stato di previsione (A.C. 2790 - Tomo III).
L’elenco delle leggi variate è altresì esposto, articolato per Missione, quale allegato conoscitivo della relazione tecnica (Tomo I, pag. 521 e ss).
Nelle tavole sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.) o definanziamento (Def.) e di riprogrammazione (Ripr), riportando altresì l’anno di scadenza della variazione.
Per gli anni successivi al triennio di previsione, gli importi esposti in Tabella sono calcolati sul un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.
Tabella 12 - Rifinanziamenti
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e seguenti |
ECONOMIA E FINANZE |
|
|
|
|
|
D.Lgs. n. 303/1999, art. 2 c. 1: Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, - Finalità e funzioni" – Celebrazioni a carattere nazionale (cap. 2098/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,4 |
- |
- |
- |
|
L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 969: Fondo comuni confinanti con RSS (cap. 2149/1) |
LV |
19,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
4,0 |
2,4 |
- |
- |
|
L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 969: Fondo montagna (cap. 7469/1) |
LV |
9,7 |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
- |
- |
|
L.B. n. 160/2019, art. 1, co. 553: Fondo isole minori (cap. 7472/1) |
LV |
14,0 |
13,0 |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
- |
- |
|
D.L. n. 78/2009, art. 22, co. 6: Ospedale pediatrico Bambin Gesù (cap. 2705/1) |
LV |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
L. 234/2012, art. 41-bis: Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815/1) (Permanente) |
LV |
168,5 |
168,5 |
170,5 |
170,5 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (cap. 3006/1) |
LV |
682,9 |
850,0 |
- |
- |
Rif. |
800,0 |
750,0 |
500,0 |
- |
|
DL n. 66 del 2014 art. 37 c. 6 "Fondo integrazione risorse garanzie dello Stato" - (cap. 7590/1) - |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
500,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 "Contributo alle imprese" SIMEST - (cap. 7298/2) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
250,0 |
- |
- |
- |
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (fino al 2035 - vedi anche riprogrammazione) |
LV |
2.528,3 |
2.480,4 |
2.072,4 |
9.090,6 |
Rif. |
6,7 |
95,0 |
250,0 |
3.135,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 253 "Agenzia Spaziale Italiana" - (cap. 7477/2) - (fino al 2029) |
LV |
452,0 |
377,0 |
432,0 |
409,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
80,0 |
1.600,0 |
|
DLG n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (cap. 1733/1) - (permanente) |
LV |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
Rif. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento corpo Guardia di Finanza" - (cap. 7851/1) - (fino al 2030) |
LV |
7,6 |
4,0 |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
350,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 188 "Realizzazione e adeguamento applicativi informatici per scritture contabili" - (cap. 7460/8) - (fino al 2024) |
LV |
5,9 |
1,3 |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (cap. 7759/2) - (fino al 2033) |
LV |
13,5 |
43,0 |
55,0 |
248,1 |
Rif. |
42,0 |
46,0 |
57,0 |
1.070,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (cap. 7270/1) - (fino al 2033) |
LV |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
41,0 |
Rif. |
22,0 |
21,0 |
20,0 |
200,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "Sport e periferie" - (cap. 7457/3) - (fino al 2030) |
LV |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
93,2 |
Rif. |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
210,0 |
|
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" - (cap. 2185/1) |
LV |
99,3 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
Rif. |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (cap. 7016/8)
|
LV |
2,9 |
1,2 |
0,4 |
6,5 |
Rif. |
6,0 |
13,0 |
13,0 |
- |
|
DL n. 34 del 2020 art. 239 "Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione" - (cap. 7032/1) - (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter p. A "Agenzia digitale" - (cap. 1707/2) - (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (cap. 3075/1) - (fino al 2023) |
LV |
67,1 |
85,2 |
88,4 |
861,1 |
Rif. |
- |
350,0 |
100,0 |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" - (cap. 3076/1) |
LV |
852,0 |
668,1 |
721,0 |
9.040,3 |
Rif. |
50,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 39 del 2009 art. 3 c. 1 "Sisma Abruzzo" - (cap. 8005/4) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
750,0 |
770,0 |
- |
680,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art 14 decreto legge n.189/2016" - (cap. 8006/1) - (fino al 2029) |
LV |
200,0 |
750,0 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
1.710 |
|
DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "Fondo protezione civile" - (cap. 7446/2) |
LV |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
Rif. |
8,8 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
Introdotti nel corso dell’esame parlamentare |
|
|
|
|
|
L n. 693 del 1952 art. 16 – Compenso al Consorzio nazionale degli esattori per la meccanizzazione delle imposte dirette – (cap. 7762/1) |
LV |
12 |
14,0 |
14,0 |
128,0 |
Rif. |
10 |
- |
- |
- |
|
L n. 20 del 1994, art. 4 – Autonomia finanziaria della Corte dei Conti – (cap. 2160/2) |
LV |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
417,6 |
Rif. |
1,8 |
- |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014, art. 1, co. 190 – Comitato Paraolimpionico – (cap. 2132/1) |
LV |
22,4 |
20,4 |
20,4 |
204,6 |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2 -7423/10) (fino al 2035) |
LV |
242,8 |
222,6 |
201,9 |
1.015,0 |
Rif. |
- |
50,0 |
50,0 |
500,0 |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "Programma di sviluppo per l'acquisizione unità navali Fremm" - (cap. 7485/12) (fino al 2024) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 1 "Fondo per il trasferimento tecnologico" – Settore aeronautico (cap. 7452/1) (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
50,0 |
50,0 |
790,0 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della “Fondazione ENEA Tech'"- (cap. 7631/1) - (fino al 2026) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" - (cap. 7478/1) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
DL n. 112 del 2008 art. 43 "Finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (cap. 7343/1) - (fino al 2035) |
LV |
170,4 |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
100,0 |
100,0 |
710,0 |
|
LAVORO |
|
|
|
|
|
L n. 112 del 2016 art. 3 c. 1 "Istituzione fondo Dopo di noi" - (cap. 3553/1) - (Permanente) |
LV |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "Fondo non autosufficienti" - (cap. 3538/1) - (Permanente) |
LV |
568,9 |
567,0 |
565,3 |
5.592,1 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.000,0 |
|
GIUSTIZIA |
|
|
|
|
|
L.B. 145/2018, art. 1, co 95, p. F/quinquies - Edilizia penitenziaria (cap. 7300/16) (fino al 2026) |
LV |
7,5 |
10,5 |
9,0 |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
25,0 |
75,0 |
|
L.B. 145/2018, art. 1, co 95, p. F/quinquies - Edilizia giudiziaria (cap. 7200/15 - 7200/16) (fino al 2025) |
LV |
- |
- |
- |
|
Rif. |
2,0 |
2,5 |
6,5 |
6,8 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232 del 2016 - Edilizia giudiziaria (cap. 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) (fino al 2026) |
LV |
23,7 |
12,0 |
12,0 |
- |
Rif. |
10,1 |
19,9 |
55,1 |
164,9 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - Edilizia giudiziaria (cap. 7203/8) (fino al 2026) |
LV |
13,6 |
110,8 |
99,0 |
386,1 |
Rif. |
2,5 |
1,9 |
2,7 |
23,3 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap. 7421/5) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,1 |
0,3 |
04 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies – Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - (cap .7421/3) |
LV |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3,0 |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 - Fondo potenziamento mezzi traduzione detenuti (cap. 7421/4) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
|
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43 p. C/bis - Contributo Dante Alighieri (cap 2742/2) |
LV |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Rif. |
0,2 |
- |
- |
- |
|
L.B. 232/2016, art. 1, co, 587 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - (cap. 2765/1) (Permanente) |
LV |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
Rif. |
32,0 |
47,0 |
51,0 |
51,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 297 "Promozione del made in Italy" - (cap. 7959/1) - (fino al 2024) |
LV |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
402,9 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
L.B. 232/2016, art. 1, co, 587 - Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - (cap. 2765/1) (Permanente) |
LV |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
Rif. |
32,0 |
47,0 |
51,0 |
51,0 |
|
Introdotti nel corso dell’esame parlamentare |
|
|
|
|
|
LB n. 145 del 2018, art. 1, co. 287 – Interventi a sostegno delle minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi – (Cap. 2186/1) |
LV |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
40 |
Rif. |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
|
LB n. 205 del 2017, art. 1, co. 276 – Promozione della lingua e della cultura italiana all’estero – (cap. 3153/1) |
LV |
2,0 |
2,0 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
ISTRUZIONE |
|
|
|
|
|
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - (cap. 8107/1) - (fino al 2024) |
LV |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
150,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese fondo unico per l'edilizia scolastica" - (cap. 8105/1) - (fino al 2035) |
LV |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti" - (cap. 1477/2) - (Permanente) |
LV |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
INTERNO |
|
|
|
|
|
L.B. 145/2018, art. 1, co. 139 - Contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2) |
LV |
1.150,0 |
2.000,0 |
250,0 |
2.700,0 |
Rif. |
600,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (cap. 7463/1) - |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (cap. 7411/16) |
LV |
0,4 |
0,2 |
- |
- |
Rif. |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap. 7456/13) |
LV |
17,5 |
17,0 |
17,0 |
33,2 |
Rif. |
16,5 |
17,5 |
9,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7411/9 - 7411/10) - (fino al 2035) |
LV |
18,0 |
57,0 |
21,3 |
30,7 |
Rif. |
0,6 |
7,8 |
9,8 |
83,1 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap. 7411/6 - 7411/7) - (fino al 2035) |
LV |
41,1 |
131,4 |
130,2 |
- |
Rif. |
- |
0,9 |
5,3 |
121,2 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e C.N.VV.FF." - (Cap. 7456/9) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
29,0 |
20,0 |
30,0 |
373,7 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7410/2 - 7410/3) |
LV |
24,5 |
20,0 |
4,5 |
17,6 |
Rif. |
0,3 |
3,1 |
1,6 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap. 7457/7) |
LV |
6,6 |
6,5 |
- |
- |
Rif. |
4,5 |
2,5 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap. 7453/2) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione tetra" - (Cap. 7506/1) - (fino al 2026) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
24,8 |
26,4 |
24,7 |
46,8 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7302/7) - (fino al 2035) |
LV |
3,4 |
7,6 |
6,6 |
16,8 |
Rif. |
0,3 |
5,1 |
11,3 |
122,2 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, sicurezza e soccorso" - (Cap. 7325/23 - 7325/26 - 7325/27 - 7325/28) - (fino al 2035) |
LV |
24,3 |
29,7 |
33,8 |
273,9 |
Rif. |
20,5 |
25,0 |
22,8 |
253,9 |
|
L n. 222 del 1985 art. 50 "Edifici culto" - (Cap. 2360/1) |
LV |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
13,4 |
Rif. |
10,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 416 del 1989 art. 1/sexies c. 1 "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" - (Cap. 2352/1) - (Permanente) |
LV |
169,0 |
169,0 |
169,0 |
169,0 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
AMBIENTE |
|
|
|
|
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap. 8533/1) - (fino al 2028) |
LV |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
302,7 |
Rif. |
10,0 |
60,0 |
60,0 |
50,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/novies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap. 7217/11 - 7217/12) - (fino al 2028) |
LV |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
56,5 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
50,0 |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap. 8405/3) - (fino al 2028) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
150,0 |
|
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
|
|
|
|
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "Potenziamento componenti aereonavali capitanerie di porto" (Elicotteri) - (Cap. 7842/1) - (fino al 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
13,0 |
13,0 |
29,0 |
|
L n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "Sicurezza stradale" - (Cap. 7333/4) - (fino al 2032) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
71,0 |
|
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "Trasporto merci rinnovo parco veicolare" - (Cap. 7309/4) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
- |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (Cap. 7532/1) - (fino al 2035) |
LV |
143,5 |
143,5 |
437,1 |
1.124,8 |
Rif. |
3,0 |
10,0 |
14,0 |
282,0 |
|
L n. 297 del 1978 art. 10 c. 1 p. 1 "Ferrovie regionali di competenza statale (Cap. 7137/2) (fino al 2024) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 96 Linea metropolitana 5 (m5) da Milano fino al comune di Monza" - (Cap. 7418/4) - (fino al 2026) |
LV |
25,0 |
95,0 |
180,0 |
575,0 |
Rif. |
- |
3,0 |
3,0 |
9,0 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "Trasporto rapido di massa" - (Cap. 7400/1) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
231,0 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 866 "Fondo finalizzato al noleggio e all'acquisto dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" - (Cap. 7248/11) - (fino al 2030) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
72,0 |
|
DL n. 40 del 2010 art. 4 c. 6 "Fondo per le infrastrutture portuali" - (Cap. 7258/1) - (fino al 2035) |
LV |
3,7 |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
301,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 "Spese potenziamento trasporto marittimo stretto di Messina" - (Cap. 7255/1) - (fino al 2026) |
LV |
7,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
7,5 |
7,5 |
22,5 |
|
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi Olimpiadi invernali 2026" – Edilizia statale - (Cap. 7341/6 - 7698/1) - (fino al 2025) |
LV |
135,0 |
140,0 |
140,0 |
287,0 |
Rif. |
6,0 |
9,0 |
20,0 |
30,0 |
|
DL n. 34 del 2019 art. 47 c. 1/bis "Fondo salva opere" - (Cap. 7011/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
30,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 16 p. 2/bis "Funzionamento autorità di gestione del Mose - (Cap. 1264/4) (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 17 "Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose" - (Cap. 1264/3) - (Permanente) |
LV |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Rif. |
- |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "Infrastrutture carcerarie" - (Cap. 7471/1) - (fino al 2032) |
LV |
5,5 |
- |
9,2 |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
91,0 |
|
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "Progettazione infrastrutture sviluppo Paese" - (Cap. 7008/4 - 7008/5) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
30,0 |
30,0 |
10,0 |
- |
|
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi per le Olimpiadi invernali 2026" – Strade e autostrade - (Cap. 7341/6 - 7698/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
4,0 |
1,0 |
- |
- |
|
DL n. 104 del 2020 art. 49 c. 1 "Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane" - (Cap. 7003/1) - |
LV |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
Rif. |
150,0 |
250,0 |
150,0 |
- |
|
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "Fondo opere strategiche" Sicurezza strada Roma-Latina - (Cap. 7065/2) - (fino al 2034) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
204,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap. 7002/1) - (fino al 2035) |
LV |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
Rif. |
- |
2,0 |
2,0 |
749,0 |
|
L n. 431 del 1998 art. 11 c. 1 "Fondo nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" - (Cap. 1690/1) - (fino al 2022) |
LV |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
Rif. |
160,0 |
180,0 |
- |
- |
|
UNIVERSITA’ E RICERCA |
|
|
|
|
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 477 "Contributo al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici" - (Cap. 7239/1) |
LV |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
DIFESA |
|
|
|
|
|
D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Arma dei Carabinieri – Elicotteri (cap. 7763/1) (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
|
D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Difesa (cap. 7763/1) (fino al 2035) |
LV |
1.728,4 |
1.473,4 |
2.192,2 |
12.933 |
Rif. |
450,0 |
450,0 |
750,0 |
8.700 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 "Assunzione di personale a tempo determinato presso Cfs" - Forestali - (Cap. 2877/1) - (Permanente) |
LV |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
|
POLITICHE AGRICOLE |
|
|
|
|
|
DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 "Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi" - (Cap. 7439/3) |
LV |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Rif. |
25,0 |
15,0 |
20,0 |
- |
|
DPR n. 1318 del 1967 art. 1 "Costituzione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria" - (Cap. 7301/1) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
12,0 |
1,0 |
1,0 |
12,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 506 "Fondo rotativo imprenditoria femminile" - (Cap. 7723/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
15,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 18 c. 16 "Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi" - (Cap. 7650/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quater "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'arti. 1, co. 140, legge n. 232 del 2016" - (Cap. 7470/1) – (fino al 2027) |
LV |
17,4 |
20,3 |
7,8 |
- |
Rif. |
- |
50,0 |
70,0 |
320,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/terdecies "Ricerca" - (Cap. 7904/3 - 7905/2) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
6,0 |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. F/terdecies "Edilizia pubblica, compresa scolastica e sanitaria" (Cap. 7856/2-7857/2) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,0 |
|
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "Terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio - (Cap-vari) |
LV |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Rif. |
11,7 |
4,0 |
4,0 |
- |
|
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 "Piano pesca" - (Cap. 7043/1) |
LV |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Rif. |
1,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/ter decies "Sviluppo del Sistema agricolo nazionale - (Cap. 7761/5) - (fino al 2027) |
LV |
1,6 |
- |
- |
- |
Rif. |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
56,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "Fondo competitività filiere agricole" - (Cap. 7097/1) |
LV |
14,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella" - (Cap. 7050/1) |
LV |
2,0 |
- |
- |
- |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "Distretti cibo" - (Cap. 7049/1) |
LV |
17,7 |
17,7 |
9,7 |
9,7 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
|
LB n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7258/3) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
4,0 |
|
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO |
|
|
|
|
|
L n. 237 del 1999 art. 6 c. 1 "Contributi ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali" - (Cap. 2551/2) - (fino al 2050) |
LV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
L n. 353 del 1973 art. 1 "Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza" - (Cap. 2551/1) - (Permanente) |
LV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
L n. 549/995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi." - (Cap. 2570/1) - (Permanente) |
LV |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,4 |
Rif. |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies "Dl Proroga termini" - (cap. 2560/3) - (Permanente) |
LV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies decies "Dl proroga termini" - (cap. 2551/11) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
DPR n. 805 del 1975 art. 22 "Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali" - (cap. 2535/1) - (Permanente) |
LV |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Rif. |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 334 "Contributo in favore dell'Istituto don Luigi Sturzo" - (cap. 2560/2) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "Contributi a istituzioni culturali" - (cap. 2571/1) - (Permanente) |
LV |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
Rif. |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "Fondazioni lirico-sinfoniche" - (cap. 6621/1) - (fino al 2050) |
LV |
173,0 |
173,0 |
173,0 |
173,0 |
Rif. |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "Attività musicali in Italia e all'estero" - (cap. 6622/1) - (fino al 2050) |
LV |
58,1 |
58,1 |
58,1 |
58,1 |
Rif. |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "Attività teatrali di prosa" - (cap. 6623/1 - 6626/1) - (fino al 2050) |
LV |
70,1 |
70,1 |
70,1 |
70,1 |
Rif. |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. F "Attività di danza in Italia e all'estero" - (cap. 6624/1) - (fino al 2050) |
LV |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
Rif. |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. M "Attività circensi e dello spettacolo viaggianti" - (cap. 8721/1) - (fino al 2050) |
LV |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Rif. |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi" - (cap. 3673/1) - (Permanente) |
LV |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "Spese per il funzionamento e le attività istituzionali del centro per il libro e la lettura" - (cap. 3614/1) - (Permanente) |
LV |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
11,5 |
Rif. |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
7,5 |
|
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "Trasferimenti alle imprese" - (cap. 3650/1) - (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "Funzionamento istituti" - (cap. 3610/3) - (fino al 2050) |
LV |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 278 "Basilica S. Francesco d'Assisi" - (cap. 4652/1) |
LV |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Rif. |
0,5 |
- |
- |
- |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 "Istituti settore museale" - (cap. 5650/7) |
LV |
1,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
Rif. |
25,0 |
20,0 |
- |
- |
|
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "Spese per l'attuazione degli interventi del piano strategico «grandi progetti beni culturali»" - (cap. 8098/1 - 8098/2) - (fino al 2031) |
LV |
64,1 |
56,9 |
55,6 |
555,9 |
Rif. |
50,0 |
70,0 |
70,0 |
560,0 |
|
DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali" - (cap. 1321/1) |
LV |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Rif. |
7,0 |
10,0 |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" - (cap. 8099/1) - (fino al 2032) |
LV |
22,5 |
0,8 |
- |
- |
Rif. |
30,0 |
50,0 |
70,0 |
630,0 |
|
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "Piano per l'arte contemporanea" - (cap. 7707/13) - (fino al 2050) |
LV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 179 c. 1 "Fondo per la promozione del turismo in Italia" - (cap. 6833/1) |
LV |
- |
- |
- |
|
Rif. |
10,0 |
15,0 |
- |
- |
|
SALUTE |
|
|
|
|
|
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. A/ter "Fondo finanziamento attività ricerca" - (cap. 3398/3) |
LV |
181,1 |
181,1 |
181,1 |
181,1 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
I rifinanziamenti di maggiore impatto sono in conto capitale e riguardano, per rilevanza di importo - considerando il complesso del rifinanziamento, che in diversi casi si estende sino al 2035 - le seguenti autorizzazioni di spesa:
§ 12.350 milioni per le spese di investimento Difesa (fino al 2035);
§ 3.684 milioni per il contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana (fino al 2035);
§ 2.750 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal “sisma Abruzzo” nel 2009 (fino al 2035);
§ 1.710 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal “sisma Centro-Italia” nel 2016 (fino al 2029);
§ 1.700 milioni all’Agenzia spaziale italiana (fino al 2029);
§ 1.650 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa previsto dal D.L. n. 34 del 2020 (fino al 2035);
§ 1.500 milioni per l’edilizia scolastica (fino al 2035);
§ 1.253 milioni per il contratto di programma con ANAS (fino al 2035);
§ 1.215 milioni per l’edilizia pubblica (fino al 2033);
§ 1.050 milioni al Fondo per il trasferimento tecnologico nel settore aeronautico (fino al 2035);
§ 1.050 milioni ai contratti di sviluppo (fino al 2035);
§ 800 milioni per il 2021 per le missioni internazionali di pace, cui si aggiungono 750 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023 (parte corrente).
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati introdotti ulteriori rifinanziamenti per complessivi 15,8 milioni per il 2021 e 4,6 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Tabella 13 - Definanziamenti
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DEFINANZIAMENTI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
LAVORO E POLITICHE SOCIALI |
|
|
|
|
L. 88/1989, art. 37: Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cap. 4339/1) |
LV |
5.570,2 |
11.973,5 |
16.110,8 |
Def. |
- |
-4.681,0 |
-7.288,0 |
|
ECONOMIA E FINANZE |
|
|
|
|
Introdotti nel corso dell’esame parlamentare |
|
|
|
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (cap. 7759/2) Somme da trasferire all’agenzia del demanio- (fino al 2033) |
LV |
13,5 |
42,9 |
55,0 |
Def. |
-10,0 |
- |
- |
|
L n. 196 del 2009 art. 34-ter, co. 5, Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti (cap. 3051/1) - (fino al 2023) |
LV |
224,9 |
258,9 |
168,40 |
Def. |
-3,8 |
-2,0 |
-2,0 |
L’unico definanziamento previsto dal disegno di legge presentato dal Governo riguarda l’autorizzazione di spesa relativa alle gestioni previdenziali di cui alla legge n. 88/1989, art. 37, e sconta gli effetti delle maggiori entrate contributive determinate dalla manovra stessa (c.d. “retroazione”) con conseguente riduzione dei trasferimenti di spesa agli enti previdenziali[11].
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati operati due ulteriori definanziamenti per complessivi 13,8 milioni per il 2021 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Tabella 14 - Riprogrammazioni
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Anno terminale |
ECONOMIA E FINANZE |
|
|
|
|
|
|
L. 183/1987, art. 5: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/1) |
LV |
4.085,0 |
5.335,0 |
6.475,0 |
19.525,0 |
2030 |
Ripr. |
- |
- |
-3.199,0 |
3.199,0 |
|
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) |
LV |
2.528,3 |
2.480,4 |
2.072,4 |
9.090,6 |
2026 |
Ripr. |
- |
1.200,0 |
-1.350,0 |
150,0 |
|
|
SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
|
L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – Eurofighter (cap. 7421/20) |
LV |
964,2 |
233,8 |
125,0 |
253,0 |
2024 |
Ripr. |
- |
- |
-100,0 |
100,0 |
|
|
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2) |
LV |
242,8 |
222,6 |
201,9 |
1.015 |
2035 |
Ripr. |
|
|
-100,0 |
100,0 |
|
|
L. 145/2018, art. 1, co. 95, p. G-ter: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - (cap. vari) |
LV |
229,0 |
759,1 |
629,1 |
2.199,8 |
2028 |
Ripr. |
- |
- |
-510,0 |
510,0 |
|
|
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. G-ter: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - (cap. vari) |
LV |
284,0 |
378,1 |
344,9 |
2.144,4 |
2027 |
Ripr. |
|
|
-240,0 |
240,0 |
|
|
DIFESA |
|
|
|
|
|
|
D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa – Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1) |
LV |
1.728,0 |
1.473,4 |
2.192,2 |
12.933,0 |
2035 |
Ripr. |
- |
1.300,0 |
-1.300,0 |
- |
|
|
L. 145/2018, art. 1, co. 227: Difesa cibernetica (cap. 7148/1) |
LV |
1,0 |
0 |
- |
- |
|
Ripr. |
-1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
Per quanto riguarda le riprogrammazioni, si segnala, per rilevanza, l’anticipo di risorse relative alle Spese di investimento del Ministero della difesa – componente aerea, per 1,3 miliardi, dal 2023 al 2022;
Come l’anno precedente, il bilancio 2021-2023 è articolato in 34 missioni, cui sottostanno 177 programmi che, si ricorda, costituiscono le unità di voto parlamentare.
La Relazione illustrativa al disegno di legge precisa che, rispetto alla precedente legge di bilancio, l’articolazione del disegno di legge di bilancio in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni vede alcuni cambiamenti rispetto all’esercizio 2020, soprattutto legati alla costituzione dei due nuovi dicasteri dell’istruzione e dell’università e ricerca (cfr. Appendice al Tomo I, pag. 63 e ss.).
Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stata effettuata una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2019 e 2020 allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2021-2023.
La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie delle missioni del bilancio per il 2021, sia a legislazione vigente (BLV) che a bilancio integrato (A.C. 2790), a raffronto con gli stanziamenti previsti nel bilancio assestato 2020 integrato con le variazioni apportate dai successivi decreti.
Sono riportati, inoltre, gli effetti della manovra operata con la legge di bilancio e, separatamente, dei provvedimenti adottati per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sopra citati, che sono stati emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio, i quali sono stati recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni, quale aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente.
Tabella 15 - Spesa per missioni
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
Differenza |
||||
|
Assestato integrato |
BLV |
DL |
Manovra |
Legge Bilancio |
Var assoluta |
% |
1. Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri |
2.355 |
2.364 |
- |
62 |
2.426 |
71 |
3,0 |
2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio |
726 |
857 |
- |
4 |
861 |
135 |
18,6 |
3. Relazioni finanziarie autonomie territoriali |
154.676 |
129.188 |
-658 |
4.051 |
132.581 |
-22.095 |
-14,3 |
4. L'Italia in Europa e nel mondo |
24.696 |
28.840 |
- |
34.940 |
63.780 |
39.084 |
158,3 |
5. Difesa e sicurezza del territorio |
23.453 |
22.893 |
7 |
1.436 |
24.336 |
883 |
3,8 |
6. Giustizia |
9.433 |
9.162 |
- |
80 |
9.242 |
-191 |
-2,0 |
7. Ordine pubblico e sicurezza |
12.172 |
12.020 |
14 |
113 |
12.147 |
-25 |
-0,2 |
8. Soccorso civile |
9.403 |
5.404 |
-20 |
908 |
6.292 |
-3.111 |
-33,1 |
9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
2.396 |
1.069 |
201 |
430 |
1.700 |
-696 |
-29,0 |
10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
462 |
327 |
- |
0 |
327 |
-135 |
-29,2 |
11. Competitività e sviluppo delle imprese |
130.393 |
33.449 |
512 |
4.334 |
38.295 |
-92.098 |
-70,6 |
12. Regolazione dei mercati |
46 |
45 |
- |
0 |
45 |
-1 |
-2,2 |
13. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto |
16.008 |
13.922 |
300 |
1.191 |
15.413 |
-595 |
-3,7 |
14. Infrastrutture pubbliche e logistica |
7.282 |
4.379 |
1 |
327 |
4.707 |
-2.575 |
-35,4 |
15. Comunicazioni |
1.066 |
808 |
- |
210 |
1.018 |
-48 |
-4,5 |
16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
851 |
197 |
- |
675 |
872 |
21 |
2,5 |
17. Ricerca e innovazione |
3.672 |
3.867 |
- |
388 |
4.255 |
583 |
15,9 |
18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
2.500 |
2.728 |
- |
172 |
2.900 |
400 |
16,0 |
19. Casa e assetto urbanistico |
1.011 |
408 |
- |
261 |
669 |
-342 |
-33,8 |
20. Tutela della salute |
2.903 |
1.318 |
3 |
1.239 |
2.560 |
-343 |
-11,8 |
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici |
3.182 |
1.914 |
140 |
626 |
2.680 |
-502 |
-15,8 |
22. Istruzione scolastica |
50.537 |
49.795 |
- |
629 |
50.424 |
-113 |
-0,2 |
23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria |
9.252 |
9.381 |
- |
446 |
9.827 |
575 |
6,2 |
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
46.034 |
42.393 |
75 |
3.312 |
45.780 |
-254 |
-0,6 |
25. Politiche previdenziali |
108.123 |
105.385 |
-1.555 |
5.397 |
109.227 |
1.104 |
1,0 |
26. Politiche per il lavoro |
50.627 |
13.471 |
20 |
6.796 |
20.287 |
-30.340 |
-59,9 |
27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
3.160 |
3.052 |
18 |
111 |
3.181 |
21 |
0,7 |
28. Sviluppo e riequilibrio territoriale |
6.861 |
7.234 |
- |
2.959 |
10.193 |
3.332 |
48,6 |
29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica |
100.597 |
96.394 |
12 |
536 |
96.942 |
-3.655 |
-3,6 |
30. Giovani e sport |
1.318 |
770 |
4 |
334 |
1.108 |
-210 |
-15,9 |
31. Turismo |
378 |
46 |
1 |
111 |
158 |
-220 |
-58,2 |
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
3.265 |
3.778 |
- |
232 |
4.010 |
745 |
22,8 |
33. Fondi da ripartire |
8.103 |
13.149 |
6.176 |
-275 |
19.050 |
10.947 |
135,1 |
34. Debito pubblico |
332.607 |
363.406 |
- |
0 |
363.406 |
30.799 |
9,3 |
Totale spesa complessiva |
1.129.549 |
983.411 |
5.251 |
72.035 |
1.060.697 |
-68.852 |
-6,1 |
Totale spesa al netto debito pubblico |
796.942 |
620.005 |
|
|
697.291 |
|
|
Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790 – Tomo I, pag. 15) e Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I) - Allegato Bilancio per azioni pag. 85.
Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione al netto della missione Debito pubblico del disegno di legge di bilancio integrato per il 2021.
Tale missione incide sulle spese complessive del bilancio dello Stato per oltre il 34,3%.
Nel grafico si evince come oltre l’80% della spesa complessiva dello Stato, calcolata al netto della missione “debito pubblico”, è allocata su 8 missioni.
Figura 1 - Incidenza percentuale degli stanziamenti per Missione – anno 2021*
* Non è stata considerata la Missione "34. Debito pubblico".
Fonte: rielaborazione dati Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I, Bilancio per azioni, pag. 85).
Nel bilancio a legislazione vigente (BLV) gli stanziamenti di competenza delle spese complessive 2021 risultavano in diminuzione di circa 146 miliardi rispetto alle previsioni assestate integrate 2020. Le dotazioni di competenza del 2021 registrano infatti, a legislazione vigente, una diminuzione per molte delle missioni del bilancio rispetto all’assestamento integrato 2020, soprattutto a causa del venir meno di misure temporanee adottate in risposta all’emergenza sanitaria e alle sue conseguenze sul piano economico e sociale, che esauriscono i loro effetti nello stesso esercizio.
La manovra incide in aumento, sul BLV 2021, di circa 72 miliardi, per oltre la metà dovuti alle misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU.
Le Missioni su cui insistono, per l'anno 2021, gli effetti di maggiore rilievo, in termini assoluti, tra gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e quelli del bilancio integrato, nonché rispetto all’assestato 2020, sono le seguenti:
§ la Missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, registra un andamento significativamente decrescente delle previsioni a legislazione vigente 2021 rispetto a quelle assestate integrate. Tale dinamica riflette il venir meno di alcune risorse stanziate solo per il 2020 dai decreti emergenziali, come nel caso dei trasferimenti agli enti territoriali per assicurarne la liquidità per il pagamento dei debiti commerciali (circa 12 miliardi). Ulteriori misure, pur non essendo confinate ad un singolo esercizio, hanno tuttavia avuto un impatto maggiore sulle previsioni 2020 rispetto a quelle degli anni successivi (+2,4 miliardi nel 2020 per il Fondo sanitario nazionale e +5,5 miliardi circa, sempre nel 2020, per i trasferimenti alle regioni a titolo di compartecipazione IVA). La manovra comporta un incremento di 4 miliardi, prevalentemente attribuibili agli interventi di Sezione I, in quanto 2,1 miliardi sono relativi al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. Altri interventi di Sezione I riguardano le Regioni e gli enti locali: il comma 822, che incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (capitolo 1407 del Ministero dell’interno), il comma 971 sul Fondo di solidarietà comunale (che incide per 217 milioni di euro sul capitolo 1365 del Ministero dell’interno), il comma 775, che incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 (capitolo 1313 del Ministero dell’interno), i commi 805-807, che integrano di 200 milioni le risorse del Programma Compartecipazione e regolazioni contabili e altri trasferimenti alle autonomie speciali, in conseguenza dei punti 9 e 10 dell’Accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, quale contributo delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Per quanto riguarda la Sezione II, si segnala il rifinanziamento di 600 milioni del contributo ai comuni per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (capitolo 7235 del Ministero dell’interno).
§ la missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo”, che aumenta rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 34 miliardi, in particolare per effetto della Sezione I della legge di bilancio (comma 1037, Misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Istituzione del Fondo RRF). L’incremento è infatti in massima parte (32,8 miliardi) appostato nell’ambito del programma “3.1-Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE”, sul capitolo 8003 del MEF (Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU- Italia). Altri 2 miliardi per il 2021 sono assegnati al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, previsto dalla legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE) per il cofinanziamento nazionale di alcuni fondi dell’Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027 (commi 51-57);
§ la missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”, che registra una diminuzione del 70,6 per cento nel BLV 2021 rispetto all’assestamento integrato, per il venir meno delle risorse stanziate dal decreto legge n. 34/2020, limitatamente al 2020, per i titoli di Stato assegnati a Cassa depositi e prestiti - CDP (44 miliardi) e per il rifinanziamento del Fondo per la copertura delle garanzie concesse da CDP e SACE come sostegno alla liquidità delle imprese (circa 30 miliardi). La forte espansione della spesa nel 2020 non è seguita da un corrispondente aumento nel 2021 anche per ulteriori misure di sostegno al sistema produttivo, che prendono per lo più la forma di garanzie ai finanziamenti concessi alle imprese, di contributi a fondo perduto e di agevolazioni fiscali fruibili attraverso crediti di imposta. Con la manovra, le spese aumentano di 4,3 miliardi di euro. Si segnalano, in particolare, in Sezione I, l’articolo 1, co. 1142, lett. a), che incrementa di 1.085 milioni di euro per il 2021 il Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, gestito dalla Simest, e lett. b), che incrementa il Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021. Tra gli interventi di importo più rilevante, si segnalano, inoltre, il comma 254 (incremento Fondo di garanzia per le PMI, per 300 milioni), il comma 96 (Beni strumentali – nuova Sabatini per 370 milioni). Sulla Sezione II si segnala il rifinanziamento di 250 milioni sul Fondo integrazione risorse garanzie dello Stato e di 250 milioni sul Fondo di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gestito dalla Simest SpA.
Relativamente al Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, la Sezione I ne aumenta la dotazione di 916 milioni, destinati principalmente alla proroga del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disposta dall’articolo 1, comma 171 (1 miliardo per il 2021 e 2022), e all’agevolazione fiscale ai processi di aggregazione aziendale (comma 233), pari a 771,9 milioni per il 2021 e a 2.315,7 milioni nel 2022;
§ la missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” registra incrementi rispetto al dato a legislazione vigente in conseguenza del rifinanziamento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894) per complessivi 3 miliardi nel 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 7, nonché del rinnovo dell’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè cap. 3543), con stanziamenti pari a 750 milioni per il 2021, come determinato dall’art. 1, comma 362;
§ la missione 25 “Politiche previdenziali”, che segna un calo a legislazione vigente giustificato dal venir meno di alcuni trasferimenti agli enti di previdenza disposti solo per il 2020, come quelli a titolo di ristoro per le anticipazioni delle indennità erogate ai lavoratori del settore privato danneggiati dall’emergenza epidemiologica (0,8 miliardi circa per effetto dei decreti legge n. 34/2020 e 104/2020) e per gli oneri connessi alla equiparazione a malattia del periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva (0,4 miliardi circa sempre per effetto dei decreti emergenziali). La manovra determina un aumento della missione di circa 5,4 miliardi, ascrivibile al Programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali. Si tratta, in particolare, degli effetti dell’agevolazione contributiva per l’occupazione nelle aree svantaggiate prevista dall’art. 1, co. 161 (3,3 miliardi sul cap. 2564) e dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel 2020 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro lordi previsto dall’art. 1, co. 20 (1 miliardo sul cap. 2567);
§ la missione 26 “Politiche per il lavoro”, che vede un forte calo dell’andamento della spesa nel BLV 2021 rispetto alle previsioni assestate integrate 2020 (-73,4 per cento), in quanto diverse misure emergenziali finalizzate al sostegno dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, pur avendo degli effetti anche per le previsioni 2021, impattano molto più intensamente nell’esercizio 2020. Si tratta in particolare delle disposizioni connesse alla cassa integrazione ordinaria e in deroga (circa 26 miliardi nel 2020), mentre diverse indennità e integrazioni salariali (per circa 12 miliardi) sono state introdotte con i detti decreti per concludersi nell’esercizio 2020. Con la manovra, invece, la missione registra un incremento di 6,8 miliardi, di cui circa 6 miliardi di euro sul Programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.1) e 510 milioni di euro sul Programma Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10). Nell’ambito della Sezione I della manovra si segnalano il comma 299 (Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 anno 2021) che comporta un incremento di spesa pari a 5.333,8 milioni, e il comma 275, sul rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 milioni di euro nel 2021;
§ la Missione 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, che segna un aumento sia a legislazione vigente che in manovra di circa 3 miliardi, soprattutto grazie all’aumento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e coesione per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2017 (commi 177-178);
§ la missione 33 “Fondi da ripartire” risente fortemente degli effetti contabili delle disposizioni contenute nei provvedimenti d’urgenza emanati dopo la presentazione del d.d.l. di bilancio. In particolare, le variazioni in aumento (+6.176 milioni) determinate dai c.d. decreti-legge Ristori sono in gran parte da imputare per 5.300 milioni alla dotazione del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro istituito dall’art. 1-quater del D.L. n. 137 del 2020.
Nella tabella seguente è illustrato l’impatto complessivo della manovra sugli stati di previsione dei Ministeri, attuata con la I e con la II Sezione, limitatamente all’esercizio 2021, con separata evidenza degli effetti finanziari derivanti delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis), i quali sono stati recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni, quale aggiornamento della legislazione vigente.
Nella tabella sono altresì evidenziati gli effetti finanziari derivanti dalle rimodulazioni della legislazione vigente.
Rispetto alla precedente legge di bilancio, gli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio 2021-2023 sono aumentati di un’unità, passando da 13 a 14, per l’istituzione di due nuovi dicasteri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ad opera del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1.
Tabella 16 - Analisi delle spese finali per Ministero
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
|||||
|
Assestato integrato |
BLV |
DL COVID |
Manovra |
Legge bilancio |
||
|
di cui: Rimodul. |
Sez. II Rifinanz. |
Effetti Sez. I |
||||
Economia e finanze |
494.413 |
394.111 |
-270 |
6.039 |
2.591 |
42.963 |
445.434 |
Spese correnti |
362.487 |
357.279 |
|
6.061 |
1.115 |
3.392 |
367.847 |
Spese in c/capitale |
131.926 |
36.832 |
-270 |
-22 |
1.476 |
39.572 |
77.587 |
Sviluppo economico |
14.316 |
8.448 |
-14 |
18 |
279 |
1.653 |
10.384 |
Spese correnti |
937 |
630 |
-16 |
18 |
- |
20 |
651 |
Spese in c/capitale |
13.379 |
7.818 |
2 |
- |
279 |
1.633 |
9.733 |
Lavoro |
178.241 |
148.741 |
- |
-1.465 |
120 |
15.299 |
162.696 |
Spese correnti |
178.171 |
148.666 |
- |
-1.465 |
120 |
15.299 |
162.620 |
Spese in c/capitale |
70 |
75 |
- |
- |
- |
- |
75 |
Giustizia |
9.120 |
8.894 |
- |
- |
25 |
62 |
8.981 |
Spese correnti |
8.519 |
8.328 |
- |
- |
- |
37 |
8.365 |
Spese in c/capitale |
601 |
567 |
- |
- |
25 |
25 |
617 |
Affari esteri |
3.502 |
2.790 |
|
- |
85 |
712 |
3.587 |
Spese correnti |
3.286 |
2.652 |
|
- |
35 |
711 |
3.399 |
Spese in c/capitale |
216 |
138 |
- |
- |
50 |
- |
189 |
Istruzione |
61.883 |
49.903 |
- |
- |
130 |
537 |
50.570 |
Spese correnti |
58.139 |
49.018 |
- |
- |
20 |
524 |
49.562 |
Spese in c/capitale |
3.744 |
885 |
- |
- |
110 |
13 |
1.008 |
Interno |
31.171 |
28.292 |
-105 |
8 |
810 |
1.036 |
30.040 |
Spese correnti |
28.277 |
23.434 |
- |
8 |
110 |
1.011 |
24.562 |
Spese in c/capitale |
2.894 |
4.858 |
-105 |
- |
700 |
25 |
5.478 |
Ambiente |
1.488 |
1.433 |
- |
- |
50 |
82 |
1.566 |
Spese correnti |
406 |
363 |
- |
- |
- |
72 |
435 |
Spese in c/capitale |
1082 |
1.070 |
- |
- |
50 |
10 |
1.130 |
Infrastrutture e trasporti |
17.169 |
12.868 |
-3 |
300 |
431 |
1.239 |
14.836 |
Spese correnti |
8.282 |
7.107 |
- |
300 |
163 |
1.225 |
8.795 |
Spese in c/capitale |
8.887 |
5.761 |
-3 |
- |
268 |
14 |
6.040 |
Università e ricerca |
0 |
12.076 |
- |
- |
2 |
793 |
12.872 |
Spese correnti |
0 |
9.080 |
- |
- |
- |
396 |
9.476 |
Spese in c/capitale |
0 |
2.996 |
- |
- |
2 |
397 |
3.395 |
Difesa |
23.781 |
23.971 |
-56 |
7 |
459 |
202 |
24.583 |
Spese correnti |
20.551 |
20.090 |
- |
7 |
- |
200 |
20.297 |
Spese in c/capitale |
3.230 |
3.881 |
-56 |
- |
459 |
2 |
4.286 |
Politiche agricole |
2.247 |
1.120 |
- |
200 |
123 |
310 |
1.753 |
Spese correnti |
1368 |
613 |
- |
200 |
12 |
60 |
885 |
Spese in c/capitale |
879 |
507 |
- |
- |
111 |
250 |
868 |
Beni culturali |
3.237 |
2.238 |
- |
141 |
201 |
559 |
3.138 |
Spese correnti |
2.119 |
1.430 |
- |
141 |
115 |
309 |
1.994 |
Spese in c/capitale |
1118 |
808 |
- |
- |
86 |
250 |
1.144 |
Salute |
3.283 |
1.736 |
- |
3 |
50 |
1.233 |
3.021 |
Spese correnti |
1.461 |
1.432 |
- |
3 |
50 |
1.228 |
2.712 |
Spese in c/capitale |
1822 |
304 |
- |
- |
- |
5 |
309 |
SPESE FINALI |
843.851 |
696.621 |
-447 |
5.251 |
5.356 |
66.679 |
773.462 |
Spese correnti |
674.003 |
630.122 |
-16 |
5.273 |
1.740 |
24.483 |
661.602 |
Spese in c/capitale |
169.848 |
66.500 |
-431 |
-22 |
3.616 |
42.196 |
111.860 |
Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790 – Tomo I, pag. 15); per per effetti Sez. I, Sez. II e BIL integrato: Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I).
A livello complessivo del bilancio dello Stato, rispetto alla legislazione vigente (senza considerare le rimodulazioni), la manovra effettuata con la legge di bilancio ha determinato un aumento delle spese finali nel 2021 per circa 72 miliardi di euro, di cui 66,7 miliardi attribuibili agli effetti della Sezione I e 5,3 miliardi alla Sezione II.
Sia Sezione I che la Sezione II hanno inciso soprattutto incrementando la spesa in conto capitale (complessivamente +45,8 miliardi).
Complessivamente, 3dei 72 miliardi di incremento delle spese finali, il 63,9 per cento riguarda le spese in conto capitale, e il restante 36,4 per cento le spese di parte corrente.
Contribuisce all’incremento delle spese finali per il 2021 l’aggiornamento della legislazione vigente derivante dagli effetti delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia - recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni e registrati nell’ambito della Sezione II – che determinano un aumento della spesa per il 2021 per circa +5,25 miliardi, che ha interessato essenzialmente le spese correnti.
Per maggiori approfondimenti sull’andamento delle spese finali dei ministeri, si rinvia alla Parte 3 del presente dossier.
L’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno 2021 relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertati, riscossi e versati nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, come risultante dallo stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).
Nella Tabella che segue sono esposte le previsioni relative alle entrate finali disaggregate per titolo, a legislazione vigente e nel bilancio integrato come risultante dagli effetti finanziari della manovra di bilancio effettuata in Sezione I e in Sezione II, con le relative variazioni derivanti dai provvedimenti di contrasto alla pandemia adottati nel 2020: decreti legge n. 104, n.125 e n.137 cd. decreto Ristori (nel quale sono confluiti i decreti-legge n. 149-Ristori-bis, n.154-Ristori-ter e n. 157-Ristori quater).
Gli effetti dei suddetti decreti-legge emergenziali di ristoro sono recepiti in bilancio, quale aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente, con la Nota di Variazioni (A.C. 2790-bis/I) nell’ambito delle variazioni di Sezione II.
Entrate finali. Previsioni 2021-2023
(dati di competenza- valori in milioni di euro)
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|||||||||
|
BLV |
Sez I |
Sez.II |
Provcovid |
Legge di bilancio |
BLV |
Sez I |
Sez II |
Prov covid |
Legge di bilancio |
BLV |
Sez I |
Sez II |
Prov covid |
Legge di bilancio |
entrate tribut. |
505.055 |
-3.275 |
510.841 |
5.787 |
507.566 |
530.741 |
-1.328 |
530.449 |
-291 |
529.121 |
548.107 |
- 3.397 |
548.163 |
56 |
544.765 |
Entrate Extratrib |
68.761 |
1.725 |
68.778 |
17 |
70.503 |
73.150 |
484 |
73.150 |
0 |
73.634 |
67.405 |
1.321 |
67.405 |
0 |
68.726 |
entrate per alienaz. ecc. |
1.911 |
0 |
1.911 |
0 |
1.911 |
1.897 |
0 |
0 |
0 |
1.897 |
1.874 |
0 |
1.874 |
0 |
1.874 |
Entrate finali |
-1.550 |
581.530 |
5.803 |
579.980 |
605.787 |
-844 |
605.496 |
-291 |
604.652 |
617.386 |
- 2.076 |
617.442 |
56 |
615.366 |
Fonte: ddl di bilancio 2021-2023 (A.C. 2790 – Tomo I, pag. 13); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (AC. 2790-bis/I).
Nel bilancio a legislazione vigente, in termini di competenza, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontavano a circa 575.727 milioni nel 2021, a 605.787 milioni nel 2022 e a 617.386 miliardi nell’ultimo anno del triennio di previsione.
Rispetto a tali previsioni, la manovra di bilancio e le disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia determinano, cumulativamente, per le entrate finali un aumento per un importo pari a circa 4,2 miliardi nel 2021 e una diminuzione di 1,1 miliardi nel 2022 e di 2 miliardi nel 2023.
Le previsioni di competenza delle entrate finali come determinate dalla legge di bilancio per il 2021 risultano, infatti, pari a circa 580 miliardi, così ripartite:
§ 507,5 miliardi per le entrate tributarie,
§ 70,5 miliardi per le entrate extra-tributarie,
§ 1,9 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
La maggiori entrate per il 2021 derivano essenzialmente dagli effetti finanziari delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia, registrati nella Sezione II (circa +5,8 miliardi), mentre le minori entrate tributarie sono attribuibili essenzialmente alle norme introdotte nella sezione I della legge di bilancio, stimate per il triennio 2021-2023 in oltre -8 miliardi.
La manovra beneficia, come sopra ricordato, delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni dei decreti legge di contrato alla pandemia. Le misure adottate nei decreti determinano una variazione positiva di circa 5,8 miliardi per il 2021, negativa di circa 291 milioni di euro per il 2022 e nuovamente positiva per 56 milioni di euro nel 2023. In particolare, nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio 2021 si rappresenta che le sole misure previste nel cosiddetto Ristori-quater (confluite nel decreto Ristori) determinano variazioni contabili positive nel totale delle entrate per il 2021 di 4,6 miliardi di euro.
Si ricorda che la relazione tecnica del decreto menzionato stima per il 2021 un maggior gettito di circa 4,7 miliardi di euro determinato dalla sola applicazione degli articoli 1 (proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP) e 2 (sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre), confluiti negli articoli 13-quater e 13-quinquies del decreto Ristori.
Nel complesso, pertanto, le disposizioni della legge di bilancio 2021 comportano maggiori entrate per l’anno 2021 e minori entrate tributarie per il biennio 2022-2023. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni con effetti negativi sul gettito:
§ la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (commi 8 e 9) prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 che determina una perdita di gettito pari a circa -3.024,8 milioni di euro per il 2021 e di - 3.313,2 per il 2022 e 2023;
§ la proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici, nonché per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (commi 58-60). Tali disposizioni comportano effetti complessivi di + 45,9 milioni di euro per il 2021 e di -719,8 per il 2022 e di -1238,1 per il 2023.
§ la modifica della disciplina della detrazione al 110% (cd superbonus) applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici (commi 66-75) con effetti finanziari complessivi stimati nella relazione tecnica di + 400 milioni nel 2021, + 209,2 nel 2022 e – 1.655,4 nel 2023.
§ il differimento della decorrenza della disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) dal 1°gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 (comma 1086) con i seguenti effetti finanziari -321,5 milioni nel 2021, +93 milioni nel 2022 e -42 milioni nel 2023.
Tra le norme della Sezione I che comportano invece effetti positivi sul gettito, si ricorda qui, in particolare:
§ il contrasto delle frodi nel settore carburanti (commi 1075-1077). Tali disposizioni comportano un gettito positivo di 172,1 milioni di euro per ciascuno dei tre anni di competenza;
§ la proroga al 2021 della rivalutazione del valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento (commi 1122-1123). Nel complesso, si stima un maggior gettito di 205,9 milioni nel 2021 e di 113,3 per il 2022 e per il 2023;
§ l’incremento delle accise dei tabacchi da inalazione senza combustione (comma 1126) che determina un maggior gettito di 46 milioni di euro nel 2021, di 92 milioni nel 2022 e di 138 nel 2023.
Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali riguardano:
§ il pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni ai fini della trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta (comma 242), che comportano un maggior gettito di 308,8 milioni nel 2021 e di 463,1 nel 2022;
§ il versamento in entrata al bilancio dello Stato delle risorse (1.503,8 milioni di euro per il 2021) previste per interventi di sostegno al reddito (articolo 19, comma 9 del decreto legge n.18 del 2020 e articolo 1, comma 11 del decreto legge n. 104 del 2020) che restano acquisite all'erario;
§ le misure di rateizzazione del versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga delle concessioni Bingo (commi 1130-1133) da cui derivano incrementi di entrata di 9,5 milioni nel 2021, di 21,2 nel 2022 e di 4,4 nel 2023.
Considerando le entrate per categorie economiche, la tabella che segue evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2021 sia dovuta in gran parte alle prospettive di aumento del gettito per tasse e imposte sugli affari (+2,9 miliardi), connesse principalmente alle misure introdotte dal decreti-legge emergenziali (2,6 miliardi, relativi all’IVA), mentre nell’ambito delle entrate extratributarie, dai recuperi, rimborsi e contributi si dovrebbero avere maggiori entrate per 1,4 miliardi.
Entrate finali per categorie
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2020 Legge BIL |
2020 Assestato |
2021 |
||||
BLV |
DL Covid |
Sez II |
Manovra Sez I |
Legge di bilancio |
|||
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito |
272.045 |
255.923 |
269.055 |
3.452 |
272.507 |
-3.187 |
269.320 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
178.848 |
159.912 |
175.105 |
2.615 |
177.720 |
324 |
178.044 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
35.497 |
31.852 |
33.848 |
-10 |
33.838 |
-488 |
33.350 |
IV - Monopoli |
10.774 |
10.716 |
10.726 |
- |
10.726 |
76 |
10.802 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco |
16.438 |
13.639 |
15.501 |
548 |
16.049 |
0 |
16.049 |
Totale entrate tributarie |
513.601 |
472.043 |
505.055 |
5.786 |
510.841 |
-3.275 |
507.566 |
VI - Proventi speciali |
861 |
870 |
906 |
- |
905 |
311 |
1.217 |
VII - Proventi dei servizi pubblici minori |
29.162 |
27.068 |
29.852 |
16 |
29.868 |
9 |
29.877 |
VIII – Proventi dei beni dello Stato |
316 |
316 |
345 |
- |
345 |
0 |
345 |
IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione |
1.600 |
2.323 |
1.800 |
- |
1.800 |
0 |
1.800 |
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro |
4.089 |
3.693 |
3.978 |
- |
3.978 |
0 |
3.978 |
XI - Recuperi, rimborsi e contributi |
28.954 |
28.068 |
28.990 |
- |
28.990 |
1.403 |
30.393 |
XII - Partite che si compensano nella spesa |
3.089 |
3.089 |
2.891 |
-1 |
2.890 |
0 |
2.890 |
Totale entrate extratributarie |
68.072 |
65.427 |
68.761 |
17 |
68.778 |
1.725 |
70.503 |
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc. |
2.316 |
3.723,0 |
1.911 |
-1 |
1.910 |
0 |
1.910 |
ENTRATE FINALI |
583.989 |
541.193 |
575.727 |
5.802 |
581.530 |
-1.549 |
579.980 |
Fonte: rielaborazione su dati ddl di bilancio 2021-2023 (AC. 2790 – Tomo I, pag. 13 e 39; Tomo II pag. 350-352); per effetti Sez. I e BIL integrato: Nota di variazioni (AC. 2790-bis/I).
L’articolo 3 della legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, spese finali, in termini di competenza, pari a 445.434 milioni di euro per il 2021, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero della difesa nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Legge di bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di bilancio 2022 |
Legge di bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
342.945 |
367.847 |
24.902 |
373.966 |
370.466 |
Spese in c/capitale |
28.886 |
77.587 |
48.701 |
83.642 |
80.030 |
SPESE FINALI |
371.831 |
445.434 |
73.603 |
457.607 |
450.497 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
56,1% |
57,6% |
|
60,3% |
60,0% |
Fonte: elaborazione dati legge di bilancio 2021-2023- Tab 2 - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti
In termini di cassa, le spese finali del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2021 sono pari a 481.202 milioni di euro nel 2021 (di cui 382.280 milioni di parte corrente e 98.922 milioni in conto capitale).
Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque, per il Ministero dell’economia e delle finanze, un andamento della spesa in crescita fino al 2022, per poi diminuire nell’ultimo anno del triennio di riferimento.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, la legge di bilancio mostra spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 73,6 miliardi di euro. Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 24,9 miliardi di euro e di quelle di parte capitale pari a 48,7 miliardi.
Nel complesso, gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze autorizzati, in termini di competenza, nell’anno 2021 rappresentano il 57,5% della spesa finale del bilancio statale, percentuale che supera il 60% nell’anno successivo.
La spesa complessiva del Ministero, comprensiva pertanto del rimborso delle passività finanziarie (286.998 milioni nel 2021), ammonta a 732.431 milioni, con un aumento di 126.091 milioni rispetto al 2020.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) esponeva, a legislazione vigente (LV), spese finali di competenza per l’anno 2021 pari a 394.111 milioni.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria attuata con la legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 45.284 milioni, di cui 4.507 milioni della spesa corrente e di 40.777 milioni di quella in conto capitale.
Contribuisce all’incremento delle spese finali del Ministero per il 2021 l’aggiornamento della legislazione vigente derivante dagli effetti delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia emanati o perfezionati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis), i quali sono stati recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni - e registrati nell’ambito della Sezione II – che determinano un aumento della spesa per il 2021 per circa +6.039 milioni, prettamente di parte corrente
Si tratta, in particolare, dei DD.LL. n. 125/2020 (proroghe), n. 137/2020 (Ristori), n. 149/2020 (Ristori-bis), n. 154/2020 (Ristori-ter) e n. 157/2020 (Ristori-quater), nonché delle misure inserite in sede di conversione in legge del D.L. n. 104/2020. Riguardo ai DD.LL. Ristori, si segnala che il recepimento ha riguardato gli effetti finanziari dei testi iniziali dei decreti-legge, senza considerare le variazioni apportate in sede di conversione in legge del D.L. n. 137.
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
||||
|
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
342.945 |
362.487 |
357.279 |
6.061 |
4.507 |
367.847 |
Spese in c/capitale |
28.886 |
131.926 |
36.832 |
-22 |
40.777 |
77.587 |
SPESE FINALI |
371.831 |
494.413 |
394.111 |
6.039 |
45.284 |
445.434 |
La legge di bilancio prevede, dunque, stanziamenti finali per il Ministero pari a 445.434 milioni per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, valori in milioni)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|
|||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti |
Manovra |
Legge di Bilancio |
Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020 |
|
1 |
Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) |
95.564 |
96.394 |
12 |
536 |
96.942 |
1.378 |
2 |
Relazione finanziarie con le autonomie territoriali (3) |
111.625 |
115.172 |
-633 |
2.468 |
117.007 |
5.382 |
3 |
L’Italia in Europa e nel mondo (4) |
22.881 |
26.349 |
0 |
34.819 |
61.168 |
38.287 |
4 |
Difesa e sicurezza del territorio (5) |
1.309 |
683 |
0 |
800 |
1.483 |
174 |
5 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
2.409 |
2.528 |
0 |
6 |
2.534 |
125 |
6 |
Soccorso civile (8) |
2.957 |
2.742 |
-20 |
879 |
3.601 |
644 |
7 |
Competitività e sviluppo delle imprese (11) |
18.173 |
25.645 |
494 |
2.501 |
28.641 |
10.468 |
8 |
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) |
5.953 |
5.908 |
0 |
11 |
5.919 |
-34 |
9 |
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) |
626 |
970 |
0 |
-170 |
800 |
174 |
10 |
Comunicazioni (15) |
506 |
526 |
0 |
111 |
637 |
131 |
11 |
Ricerca e innovazione (17) |
665 |
773 |
0 |
10 |
783 |
118 |
12 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18) |
588 |
932 |
0 |
44 |
976 |
388 |
13 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
162 |
247 |
0 |
0 |
247 |
85 |
14 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) |
1.124 |
1.126 |
5 |
86 |
1.217 |
93 |
15 |
Politiche previdenziali (25) |
11.466 |
11.480 |
0 |
0 |
11.480 |
14 |
16 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
1.227 |
1.238 |
0 |
-1 |
1.237 |
10 |
17 |
Organi costituzionali, a rilevan-za costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
2.350 |
2.364 |
0 |
62 |
2.426 |
76 |
18 |
Giovani e sport (30) |
766 |
770 |
4 |
334 |
1.108 |
342 |
19 |
Giustizia (6) |
406 |
403 |
0 |
0 |
403 |
-3 |
20 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) |
6.911 |
7.234 |
0 |
2.959 |
10.193 |
3.282 |
21 |
Debito pubblico (34) |
305.437 |
363.406 |
0 |
0 |
363.406 |
57.969 |
22 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
1.040 |
1.069 |
0 |
104 |
1.173 |
133 |
23 |
Fondi da ripartire (33) |
12.195 |
13.149 |
6.176 |
-275 |
19.050 |
6.855 |
|
SPESE COMPLESSIVE MINISTERO |
606.340 |
681.108 |
6.038 |
45.284 |
732.431 |
126.091 |
N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.
Nei paragrafi seguenti si forniscono alcuni elementi riguardanti le missioni di spesa del Ministero, soffermandosi in particolare su quelle i cui programmi hanno presentato le variazioni più rilevanti in sede di manovra.
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
1 |
Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) |
95.564 |
96.394 |
12 |
536 |
96.942 |
1.378 |
1.1 |
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1) |
934 |
942 |
22 |
0 |
964 |
30 |
1.5 |
Analisi e programmazione economico-finanziaria .e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) |
106 |
105 |
0 |
50 |
155 |
49 |
1.8 |
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) |
6.596 |
6.562 |
-10 |
429 |
6.981 |
385 |
Le maggiori risorse per il Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari è riferibile per 40 milioni alle risorse assegnate dall’articolo 1, comma 590 agli interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 7351). Ulteriori 10 milioni riguardano l’apporto al capitale dell’Istituto Luce Cinecittà spa, autorizzato dall’articolo 1, comma 588.
Le variazioni 2021 rispetto alla legislazione vigente riguardano sostanzialmente il Programma Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (42 milioni in Sezione II e 382 milioni in Sezione I). Nello specifico si tratta di:
§ 300 milioni per il subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, disposto dall’articolo 1, comma 1090;
§ 78,6 milioni sul capitolo 3836 quale effetto contabile delle norme sulle quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione spettanti alla società concessionaria) ai sensi dell’articolo 1, comma 616;
§ 32 milioni di rifinanziamento in Sezione II in favore dell’Agenzia del Demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale (cap. 7759).
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
2 |
Relazioni finanziarie con autonomie territoriali (3), |
111.625 |
115.172 |
-633 |
2.468 |
117.007 |
5.382 |
2.3 |
Compartecipazione e regolazioni contabili e altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5) |
30.337 |
30.523 |
0 |
200 |
30.723 |
386 |
2.4 |
Concorso dello Stato finanziamento spesa sanitaria (3.6) |
77.169 |
80.095 |
-633 |
2.139 |
81.601 |
4.432 |
2.5 |
Rapporti finanziari con enti territoriali (3.79) |
1.799 |
2.015 |
0 |
129 |
2.144 |
345 |
La dotazione della Missione risulta incrementata di 2.468 milioni, così riferiti:
§ 200 milioni nel Programma Compartecipazione e regolazioni contabili e altri trasferimenti alle autonomie speciali, ai sensi dei commi 805-807, in conseguenza dei punti 9 e 10 dell’Accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, quale contributo delle autonomie speciali alla finanza pubblica (cap. 2800). Tale contributo è al netto della quota di 100 milioni per il 2021 quale ristoro della perdita di gettito subita dalle regioni a statuto speciale a causa dell’emergenza COVID-19. Per le annualità 2022 e 2023 il contributo risulta pari a 300 milioni annui;
§ 2.139 milioni nel Programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria per effetto dell’incremento del Fondo sanitario nazionale (cap. 2700) di 968,2 milioni nel 2021 (841,0 milioni nel 2022 e 545,0 milioni nel 2023) e di 1.170,4 milioni nel 2021 delle somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (cap. 2862). Con riferimento a quest’ultimo capitolo, si segnala tuttavia la riduzione di 633,3 milioni nel 2021 determinata dagli effetti dei c.d. decreti-legge Ristori (emanati dopo la presentazione del d.d.l di bilancio) conseguenti al minor gettito IVA;
§ 129 milioni nel Programma Rapporti finanziari con enti territoriali di cui 50 milioni autorizzati dal comma 821 destinati al fondo per il concorso statale all’esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni (cap. 2850) e 79,1 milioni destinati al fondo relativo al ristoro per le minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (cap. 2877) ai sensi dei commi 628-630.
L’Italia in Europa e nel mondo
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
||||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
|||
3 |
L’Italia in Europa e nel mondo (4) |
22.881 |
26.349 |
- |
34.819 |
61.168 |
38.287 |
|
3.1 |
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) |
21.362 |
25.784 |
- |
34.817 |
60.601 |
39.239 |
|
Le variazioni riguardano il Programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, così determinati:
§ 50 milioni quale rifinanziamento (annuale permanente) del Fondo per il recepimento della normativa europea (L. 234/2012, art. 41-bis), che va ad integrare la dotazione vigente pari a circa 170 milioni (cap. 2815);
§ 32,766 miliardi per il 2021 a seguito dell’istituzione, disposta dal comma 1037, del Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea per tale programma al fine di darne attuazione. Il Fondo viene altresì dotato di 40,307 miliardi per il 2022 e 44,573 miliardi per il 2023 (cap. 8003),
§ 2 miliardi per il 2021 assegnati al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, previsto dalla legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE) per il cofinanziamento nazionale di alcuni fondi dell’Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027 (cap. 7493): si tratta nel complesso di 39 miliardi per il periodo 2021-2030.
Difesa e sicurezza del territorio
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
4 |
Difesa e sicurezza del territorio (5) |
1.309 |
683 |
- |
800 |
1.483 |
174 |
4.1 |
Missioni internazionali (5.8) |
1.309 |
683 |
- |
800 |
1.483 |
174 |
Gli 800 milioni di incremento riguardano il rifinanziamento disposto in Sezione II del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (cap. 3006), ai quali si aggiungono ulteriori 750 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023 (che si vanno ad aggiungere agli 850 già previsti per tali annualità).
Soccorso civile
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
6 |
Soccorso civile (8) |
2.957 |
2.742 |
-20 |
879 |
3.601 |
644 |
6.1 |
Interventi pubbliche calamità (8.4) |
983 |
711 |
-20 |
770 |
1.461 |
478 |
6.2 |
Protezione civile (8.5) |
1.974 |
2.031 |
- |
109 |
2.140 |
166 |
La Missione “Soccorso civile” presenta nella legge di bilancio 2021 rispetto ai dati del BLV, un consistente aumento pari a 878,3 milioni.
L’incremento operato dalla manovra è la risultante di alcuni rifinanziamenti disposti dalla sezione II nonché dagli effetti dell’articolato.
La sezione II ha infatti operato un rifinanziamento complessivo di 758,8 milioni derivante da:
§ un rifinanziamento di 750 milioni, a carico del Programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8005 ove sono allocate le somme da destinare agli Uffici speciali per la città dell’Aquila e per i comuni del cratere, al Comune dell’Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009.
§ un rifinanziamento di 8,8 milioni nel Programma 8.5 “Protezione civile” in favore delle risorse del cap. 7446 ove sono collocate le somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse).
Alla variazione prevista nella sezione II va aggiunto un ulteriore incremento di 119,5 milioni che è la risultante di una serie di interventi di Sezione I derivanti:
§ dal comma 700, che autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni per il 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (cap. 7447);
§ i commi 781-782, che al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, prevedono l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni per il 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati (cap. 2021);
§ il comma 945, che prevede, per l’anno 2021, un contributo straordinario relativo al sisma del 2009, complessivamente pari a 11,5 milioni, destinato al Comune dell'Aquila, agli altri comuni del cratere sismico e all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (cap. 8005);
§ i commi 946-950, che prevedono la sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi. Per la copertura dei relativi oneri viene autorizzata una spesa complessiva di 3 milioni (che viene equiripartita nei capitoli 7452 e 8006).
Competitività e sviluppo delle imprese
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
7 |
Competitività e sviluppo delle imprese (11) |
18.173 |
25.645 |
494 |
2.501 |
28.641 |
10.468 |
7.1 |
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno |
314 |
227 |
- |
1.585 |
1.812 |
1.498 |
7.2 |
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità |
17.859 |
25.418 |
494 |
916 |
26.828 |
8.969 |
La Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11) è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest’ultimo Ministero, due programmi di spesa. Si tratta del programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) e del programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9).
Per quanto riguarda il MEF, nel Programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno sono presenti in Sezione II rifinanziamenti di 500 milioni per il 2021 del Fondo integrazione risorse garanzie dello Stato ai sensi dell’articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66 del 2014 (cap. 7590) e di 250 milioni per il 2021 inerente il sostegno finanziario all’internazionalizzazione – conferimento al Fondo gestito da SIMEST (cap. 7298/Pg.2)[12].
Il programma registra un incremento anche per effetto delle misure di Sezione I. L’incremento di spesa – pari a 1.085 milioni, è tutto iscritto sul capitolo 7300, ed è determinato dal rifinanziamento del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (Fondo L. n. 394/1981), gestito da SIMEST S.p.A., disposto dall’articolo 1, comma 1142, lett. a). Tale disposizione, nel dettaglio, ha incrementato il Fondo di 1.085 milioni per il 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Per ciò che concerne il Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, la Sezione II non apporta variazioni, mentre la Sezione I aumenta la dotazione del programma di 916 milioni. L’aumento è l’effetto dei seguenti interventi:
§ la proroga al 2021 e al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disposta dall’articolo 1, comma 171, che termina un aumento della dotazione del capitolo 7800 di 1.053,9 milioni per il 2021 e per il 2022;
§ l’agevolazione fiscale ai processi di aggregazione aziendale (che consente di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE), prevista nell’articolo 1, comma 233, che determina un incremento della spesa iscritta sul capitolo 3887 (Credito di imposta) pari a 771,9 milioni per il 2021 e a 2.315,7 milioni nel 2022. Ad esso va conteggiata la riduzione di 72,8 milioni determinata agli effetti dei D.L. Covid emanati dopo la presentazione del d.d.l. di bilancio;
§ la proroga - per gli anni 2021 e 2022 – del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), disposta dall’articolo 1, comma 609, che termina un incremento di 15 milioni per il 2021 e il 2022 iscritto sul relativo capitolo 3892;
§ l’estensione fino al 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive, disposto dall’articolo 1, comma 608, che determina un incremento di spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, iscritto sul capitolo 7811;
§ la proroga sino al 2022 il credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la spesa in servizi digitali, disposto dall’articolo 1, comma 610, che termina una spesa di 10 milioni iscritta sul capitolo 3899.
A tali incrementi di spesa si contrappone la riduzione del periodo temporale di utilizzabilità del credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (fino al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021), disposta dall’articolo 1, comma 1100, che determina una riduzione di spesa di 1.000 milioni per il 2021, registrata sul capitolo 7820.
Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dei decreti-legge Ristori, oltre alla già indicata riduzione delle risorse per il credito d’imposta di cui al cap. 3887, vengono contabilizzate in questo programma le maggiori risorse assegnate quale contributo a fondo perduto, ai soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (280 milioni sul cap. 3848) e il reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo pagato dai nuclei familiari, con Isee inferiore a 40.000 euro, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast (280 milioni sul cap. 3849).
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
8 |
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) |
5.953 |
5.908 |
- |
11 |
5.919 |
-34 |
8.1 |
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.1) |
5.953 |
5.908 |
- |
11 |
5.919 |
-34 |
Nell’ambito della Missione “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, sono contenuti i contributi corrisposti al gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. relativi al Contratto di programma per il trasporto ferroviario: si tratta del Programma “Sostegno allo sviluppo del trasporto”, che vede uno stanziamento complessivo in legge di bilancio 2021 di 5.919,2 milioni, con effetti della manovra pari a + 11 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente, che recava uno stanziamento di 5.908 milioni. La variazione è composta da una variazione di 6,7 milioni in Sezione II (per una riprogrammazione di contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa sul cap. 7122/pg 2, relativo agli investimenti del Contratto di programma nonché una variazione sul cap. 7122/pg5) e di effetti per gli interventi di Sezione I per +3,9 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, sul cap. 1540, relativo alle somme da corrispondere a Ferrovie dello Stato per i contratti da destinare alle regioni, in particolare da attribuire alle regioni Friuli Venezia-Giulia e Veneto per il trasferimento dei servizi ferroviari interregionali indivisi (commi 683-687 della legge di bilancio).
Lo stanziamento integrato 2021 sul Programma 13.8 ammonta a 6.405,2 milioni per il 2022 ed a 3.458,7 milioni per il 2023.
Infrastrutture pubbliche e logistica
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
9 |
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) |
626 |
970 |
- |
-170 |
800 |
174 |
9.1 |
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) |
626 |
970 |
- |
-170 |
800 |
174 |
Nell’ambito della Missione Infrastrutture pubbliche e logistica per il Programma Opere pubbliche e infrastrutture è presente una “rimodulazione compensativa orizzontale” di 270 milioni destinati all’edilizia sanitaria pubblica (cap. 7464) che figurano in riduzione nel 2021 per essere conteggiati in aumento nel 2023. Conseguentemente la dotazione del capitolo risulta pari a 800 milioni per il 2021 (1.310 milioni per il 2022 e 1.505 milioni per il 2023).
Comunicazioni
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
10 |
Comunicazioni (15) |
506 |
526 |
- |
111 |
637 |
131 |
10.1 |
Servizi postali (15.3) |
315 |
315 |
- |
- |
315 |
0 |
10.2 |
Sostegno al pluralismo dell’informazione (15.4) |
191 |
211 |
- |
110 |
321 |
130 |
Il Programma Sostegno al pluralismo dell’informazione reca un incremento di 110 milioni in conseguenza dell’assegnazione di risorse al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione disposto dall’articolo 1, comma 616, lettera a).
Sul Programma “Servizi postali”, che comprende principalmente i trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale, si ha uno stanziamento per il 2021 di 315,6 milioni, identico a quello dell’annualità 2020.
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
17 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
2.350 |
2.364 |
- |
62 |
2.426 |
76 |
17.2 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) |
607 |
619 |
- |
62 |
681 |
74 |
Il Programma Presidenza del Consiglio dei ministri registra un incremento di 24 milioni in Sezione II dovuto ai rifinanziamenti per il 2021 del Fondo per le isole minori (10 milioni), del Fondo per la montagna (10 milioni) e del Fondo comuni confinanti con le regioni a statuto speciale (4 milioni).
Il nuovo finanziamento di 36 milioni esposto in Sezione I (al quale se ne aggiungono 72 milioni per il 2022 e 147 milioni per il 2023) riguarda l’assegnazione di risorse alla Struttura di missione InvestItalia, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di definire i piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.
Giovani e sport
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
18 |
Giovani e sport (30) |
766 |
770 |
4 |
334 |
1.108 |
342 |
18.1 |
Attività ricreativa e sport (30.1) |
574 |
627 |
4 |
133 |
764 |
190 |
18.2 |
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2) |
192 |
143 |
0 |
200 |
343 |
151 |
Le maggiori risorse attribuite al Programma Attività ricreativa e sport riguardano per 30 milioni il rifinanziamento in Sezione II del progetto "Sport e periferie" previsto dall’articolo 1, comma 362, della legge di bilancio 2018 (cap. 7457).
Nella Sezione I sono attribuite, ai sensi dell’articolo 1, comma 561 alla Presidenza del Consiglio dei ministri 50 milioni per la promozione dell’attività sportiva di base (cap. 2085) nonché, ai sensi del comma 773, 45 milioni per il 2021 (nonché 50 milioni sia per il 2022 che per 2023) per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026. Viene altresì incrementato di 5,5 milioni per il 2021 il finanziamento del CONI.
Per quanto riguarda gli effetti contabili dei decreti legge Ristori si segnala un finanziamento di 3,9 milioni del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il professionismo negli sport femminili (cap. 2139).
Nel Programma Incentivazione e sostegno alla gioventù viene rifinanziato per 200 milioni il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge n. 230 del 1998 (cap. 2185).
Sviluppo e riequilibrio territoriale
Nella Missione 20 “Sviluppo e riequilibrio territoriale” le risorse sono pressoché interamente iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000).
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
20 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) |
6.911 |
7.234 |
- |
2.959 |
10.193 |
3.282 |
20.1 |
Sostegno politiche nazionali e comunitarie per la crescita ed il superamento squilibri socio-economici territoriali (28.4) |
6.911 |
7.234 |
- |
2.959 |
10.193 |
3.282 |
Le risorse appostate sulla Missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” riguardano nella quasi totalità il Fondo sviluppo e coesione.
La legge bilancio 2021, all’articolo 1, commi 177-178, dispone una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000) per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi, di cui 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030. Tali risorse vanno ad aggiungersi a quelle tuttora presenti relative al ciclo FSC 2014-2020.
Tuttavia il nuovo finanziamento di 4 miliardi per il 2021 è stato in parte utilizzato a copertura degli oneri recati da altre disposizioni della legge di bilancio relative alla politica di coesione, come esposto nella successiva tabella:
FSC (cap. 8000/MEF) |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e ss |
Bilancio a legislazione vigente |
7.119,6 |
7.687,8 |
7.668,4 |
14.437,6 |
Art. 1, co. 169 - Decontribuzione Sud |
- |
- |
-3.500,0 |
- |
Art. 1, co. 172 - Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno |
-1.053,9 |
-1.053,9 |
- |
- |
Art. 1, co. 178 - Rifinanziamento FSC 2021-2127 |
4.000,0 |
5.000,0 |
5.000,0 |
36.000,0 |
Art. 1, co. 187 - Credito d’imposta nel Mezzogiorno ricerca e innovazione |
- |
-52,0 |
-104,0 |
-156,0 |
Art. 1, co. 194 – Fondo per la ricerca, ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche |
-20,0 |
-20,0 |
-20,0 |
- |
Art. 1, co. 199 - Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali (copertura oneri a valere su FSC 2014-2020) |
-30,0 |
-30,0 |
-30,0 |
- |
Art. 1, co. 200 – Fondo di sostegno ai comuni marginali (copertura parziale dell’onere per interventi specifici in alcuni territori del Centro Italia) |
-15,0 |
-15,0 |
-15,0 |
- |
LEGGE DI BILANCIO 2021 |
10.035,7 |
11.551,9 |
9.034,4 |
50.281,6 |
Da assegnare con delibera CIPE |
|
|
|
|
Art. 1, co. 189 - Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
- |
Art. 1, co. 191 – Contratto istituzionale di sviluppo per le aree del terremoto Centro Italia 2016 |
-100,0 |
- |
- |
- |
Si segnala che riguarda le autorizzazioni di cassa per il 2021 ammontano a soli 2.872,7 milioni e che d.d.l. di bilancio stima al 1° gennaio 2021 residui del FSC pari a 30,4 miliardi.
Fondi da ripartire
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
|||
|
Legge di bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
||
23 |
Fondi da ripartire (33) |
12.195 |
13.149 |
6.176 |
-275 |
19.050 |
6.855 |
23.1 |
Fondi da assegnare (33.1) |
6.993 |
7.458 |
6.187 |
-636 |
13.009 |
6.016 |
23.2 |
Fondi di riserva e speciali (33.2) |
5.202 |
5.691 |
-11 |
361 |
6.041 |
839 |
La Missione 23 “Fondi da ripartire” risente fortemente degli effetti contabili delle disposizioni contenute nei provvedimenti d’urgenza emanati dopo la presentazione del d.d.l. di bilancio.
In particolare, le variazioni in aumento (+6.187 milioni) determinate dai c.d. decreti-legge Ristori relativamente al programma “Fondi da assegnare” sono in gran parte da imputare per 5.300 milioni quale dotazione del Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro istituito dall’art. 1-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 (cap. 3085) e per 551 milioni quale incremento del Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076).
Per quanto riguarda gli effetti della manovra di bilancio sul medesimo programma, la variazione in diminuzione di 636 milioni rispetto alla legislazione vigente (7.458 milioni) è così determinata:
§ il d.d.l di bilancio integrato (A.C. 2790) stanziava 3,8 miliardi in favore del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19 (cap. 3082), nonché 400 milioni annui di rifinanziamento del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di Polizia (cap. 3027);
§ nel corso dell’esame parlamentare la dotazione del cap. 3082 è stata azzerata, così come la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076) è stata ridotta di 821 milioni, a copertura degli oneri introdotti dai numerosi emendamenti approvati.
Si ricorda altresì che sul capitolo 3087 sono appostate risorse per le annualità 2022 e 2023 destinate al fondo per l'attuazione della delega fiscale, per la fedeltà fiscale, per l'assegno universale e servizi alla famiglia, nella misura, rispettivamente, di 8 e 7 miliardi.
L’articolo 4 della legge di bilancio (legge 30 dicembre 2020, n. 178) autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Il comma 2 dell’articolo dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all’articolo 1 del D.L. 410/1993 (L. n. 513/1993), resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2021, con decreti del Ministero dell’economia e finanze-RGS, allo stato di previsione del MISE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del D.L n. 410/1993[13].
Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), spese finali, in termini di competenza, pari a 10.384,5 milioni di euro nel 2021, a 7.777,2 milioni di euro per il 2022 e 8.880,2 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.
(dati di competenza, in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Legge di bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di bilancio 2022 |
Legge di bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
523,8 |
651,5 |
127,7 |
542,2 |
417,0 |
Spese in c/capitale |
4.708,3 |
9.733,0 |
5.024,7 |
7.235,0 |
8.463,2 |
SPESE FINALI |
5.232,1 |
10.384,5 |
5.152,4 |
7.777,2 |
8.880,2 |
Rimborso passività finanziarie |
242,9 |
173 |
|
99,8 |
31,4 |
SPESE COMPLESSIVE |
5.475 |
10.557,4 |
5.082,4 |
7.877,0 |
8.911,60 |
Spese finali in % spese finali STATO |
0,8 |
1,3 |
|
1,0 |
1,2 |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 10.618,8 milioni di euro nel 2021, a 7.817,6 milioni di euro nel 2022 e a 8.926,8 milioni di euro nel 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il MISE, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente.
La legge di bilancio espone spese finali in aumento di quasi il doppio rispetto al 2020, in misura pari, in termini assoluti, a 5.152,4 milioni di euro (+98,5%).
Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un incremento delle spese di parte corrente pari a 127,7 milioni di euro e di un sensibile aumento delle spese di parte capitale pari a 5.024,7 milioni di euro.
Nel complesso, gli stanziamenti di spesa del MISE autorizzati, in termini di competenza, nell’anno 2021 rappresentano l’1,3% della spesa finale statale.
La spesa complessiva del Ministero, comprensiva dunque del rimborso delle passività finanziarie (173 milioni nel 2021), ammonta a 10.557,4 milioni, con un aumento di 5.082,4 milioni rispetto al 2020.
Le previsioni di spesa per il 2021
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3 del DDL), esponeva, a legislazione vigente (BLV), una dotazione di competenza per l'anno 2021 pari a 8.448,6 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, al netto degli effetti dei cd. Decreti - legge Ristori (n. 137/2020, n. 149/2020, n. 154/2020 e n. 157/2020), del decreto-legge n. 125/2020 (proroghe) e degli emendamenti approvati nel corso della conversione del decreto-legge n. 104/2020, determinava pertanto complessivamente un incremento delle spese finali di 1.917,8 milioni, di cui 3,3 milioni della spesa corrente e di 1.914,5 milioni di quella in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di competenza, in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
||||
|
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
523,7 |
937,3 |
630,1 |
18 |
3,3 |
651,5 |
Spese in c/capitale |
4.708,3 |
13.379,1 |
7.818,5 |
|
1.914,5 |
9.733,0 |
SPESE FINALI |
5.232,1 |
14.316,4 |
8.448,6 |
18 |
1.917,8 |
10.384,5 |
In particolare, i principali effetti finanziari della manovra sono ascrivibili alla Sezione I che determina un aumento della spesa pari a circa 1.652,8 milioni di euro, pressoché interamente di conto capitale (cfr. più in dettaglio, par. successivo).
Gli interventi di Sezione II determinano effetti positivi pari a 265 milioni di euro.
Il Ministero, da un lato, si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) L. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa) e, dall’altro, ha previsto rifinanziamenti e riprogrammazioni di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)), tutti relativi a spese per investimenti (per i quali si rinvia al paragrafo successivo).
Con la Nota di variazioni, sono stati contabilizzati in Sezione II gli effetti dei D.L. di contrasto all’emergenza da COVID sopra indicati. Sulla base di quanto espone la Relazione Tecnica presentata dal Governo, tali effetti ammontano per il MISE 18 milioni di euro ascritti alla spesa in conto corrente del Ministero (trasferimenti correnti a famiglie e ISP).
La legge di bilancio per il 2021 espone stanziamenti finali per il Ministero pari a 10.384,5 milioni per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
Le missioni iscritte nello stato di previsione della spesa del MISE sono 6, mentre i relativi programmi di spesa – le unità di voto - sono 14, invariati rispetto allo scorso esercizio finanziario.
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, in milioni di euro)
Missione/ |
CDR |
2020 |
2021 |
||||
legge di bilancio |
BLV |
EFFETTI DL COVID |
MANOVRA |
LEGGE DI BILANCIO |
Differenza Bil.2020 -Bil. 2021 |
||
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11) |
|
||||||
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) |
Direzione generale |
3.324,1 |
3.829,4 |
0 |
582,4 |
4.411,8 |
1.087,7 |
- rimborso passività finanziarie |
|
242,9 |
173,0 |
0 |
0 |
173,0 |
-69,9 |
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) |
Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale |
25 |
24,7 |
0 |
1,8 |
26,5 |
1,5 |
Incentivazione del sistema produttivo (11.7) |
Direzione generale per gli incentivi alle imprese |
1.007 |
3.855,1 |
18 |
1.250 |
5.123,1 |
4.116,1 |
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) |
Direzione generale per la tutela delle proprietà industriale - ufficio italiano brevetti e marchi UIBM |
110,1 |
89,9 |
0 |
0 |
89,9 |
-20,2 |
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) |
Segretariato generale |
2,5 |
3,2 |
0 |
0 |
3,2 |
0,7 |
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11 |
|
4.468,7 |
7.802,1 |
18 |
1.834,2 |
9.654,4 |
5.185,6 |
SPESA FINALE MISSIONE 11 |
4.225,8 |
7.629,1 |
18 |
1.834,2 |
9.481,4 |
5.255,5 |
|
|
|
||||||
2. Regolazione dei mercati (12) |
|
||||||
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) |
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica |
44,9 |
44,8 |
0 |
0 |
44,8 |
-0,1 |
SPESA FINALE MISSIONE 12 |
44,9 |
44,8 |
0 |
0 |
44,8 |
-0,1 |
|
|
|
||||||
4. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) |
|
||||||
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) |
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica |
160 |
129,3 |
0 |
-16,1 |
113,2 |
-46,8 |
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) |
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari |
196,1 |
213,7 |
|
-0,3 |
213,5 |
17,4 |
SPESA FINALE MISSIONE 10 |
356,1 |
343,1 |
|
-16,4 |
326,7 |
-29,4 |
|
|
|||||||
5. Comunicazioni (15) |
|
||||||
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) |
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione |
11,2 |
10,2 |
0 |
0 |
10,2 |
-1,0 |
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) |
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali |
476,5 |
229,3 |
0 |
100 |
329,3 |
-147,2 |
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) |
Direzione generale per le attività territoriali |
41,4 |
41,5 |
0 |
0 |
41,5 |
0,1 |
SPESA FINALE MISSIONE 15 |
529,1 |
281 |
0 |
100 |
381,0 |
-148,1 |
|
|
|||||||
6. Ricerca e innovazione (17) |
|||||||
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) |
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione |
10,2 |
13,7 |
0 |
0 |
13,7 |
3,5 |
SPESA FINALE MISSIONE 17 |
10,2 |
13,7 |
0 |
0 |
13,7 |
3,5 |
|
|
|
||||||
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
|
||||||
Indirizzo politico (32.2) |
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro |
18,4 |
82,3 |
0 |
0 |
82,3 |
63,9 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio |
47,5 |
54,5 |
0 |
0 |
54,5 |
7 |
SPESA FINALE MISSIONE 32 |
65,9 |
136,8 |
0 |
0 |
136,8 |
70,9 |
|
|
|
||||||
SPESA COMPLESSIVA MISE |
5.474,9 |
8.621,6 |
18 |
1.917,7 |
10.557,4 |
5.082,4 |
|
SPESA FINALE MISE |
5.232,1 |
8.448,6 |
18 |
1.917,7 |
10.384,5 |
5.152,4 |
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
Fonte: elaborazione dati legge di bilancio 2021-2023- Tab 3 - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti
Come si evince dalla Tabella, la Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (n. 11), condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, è la più consistente, recando a BLV 2021 uno stanziamento di 7.629,1milioni di euro, pari al 90,3 percento delle spese finali del Ministero.
Su tale Missione, ed in particolare sul programma 11.5, è allocato l’intero importo del rimborso delle passività finanziarie (173 milioni di euro).
Come risulta dalle Note integrative, il rimborso delle passività attiene tutto agli ammortamenti dei mutui relativi alle acquisizioni - da parte del Ministero della difesa - di sistemi complessi per la sicurezza nazionale e la difesa.
Considerando gli effetti della manovra, pari a 1.834,2 milioni di euro, nonché la contabilizzazione degli effetti dei DL COVID, pari a 18 milioni di euro[14], le spese finali della Missione (11) sono pari, a legge di bilancio per il 2021, a 9.481,4 milioni di euro, il 91,3 percento della dotazione finale del MISE.
La Missione 11 è quella maggiormente interessata dalla manovra e ha subito interventi sia di Sez. I che di Sez. II.
Al riguardo, il Ministero si è avvalso, da un lato, della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) L. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell’autorizzazione di spesa) per un adeguamento degli stanziamenti al piano finanziario dei pagamenti e, dall’altro, ha previsto riprogrammazioni/rifinanziamenti di leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)), tutti relativi a spese per investimenti.
Nel dettaglio, la Sezione II opera, sul programma (11.5) “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo” le seguenti rimodulazioni compensative di autorizzazioni di spesa che, complessivamente, determinano un incremento delle dotazioni per il 2021 di 1,9 milioni di euro. Nel dettaglio, si tratta di:
§ una rimodulazione di risorse stanziate per gli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (L. n. 808/1985, art. e, comma 1, lett. a). cap. 7432/2/MISE). Nel dettaglio, la rimodulazione determina un incremento di spesa di 2,8 milioni di euro per il 2021 e di 1,9 milioni per il 2023, e una conseguente riduzione di 4,7 milioni di euro per il 2022;
§ una rimodulazione di risorse stanziate per gli interventi di sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (D.L. n. 321/1996, art. 5, co. 2, p.c., cap. 7420/1/MISE), con una riduzione di 0,6 milioni di euro per il 2021 e di 0,9 milioni per il 2022, e un conseguente aumento di 1,5 milioni di euro per il 2022
§ una rimodulazione delle risorse inerenti il credito d’imposta per l’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2 (L. Bilancio 2019, n. 145/2018, art. 1, co.1031, cap. 7323/1/MISE), con una riduzione di 0,3 milioni nel 2021 e un conseguente pari incremento nel 2022.
All’interno del programma di spesa 11.5 e del programma di spesa 11.7 sono stati poi operati i rifinanziamenti delle seguenti leggi di spesa:
Rifinanziamenti delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI SEZ.II |
||||
MISE |
||||
missione 11. competitività e sviluppo delle imprese |
||||
programma 11.5 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo” |
|
2021 |
2022 |
2023 |
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2 -7423/10) - (Scad. Variazione 2035) |
LV* |
242,8 |
222,6 |
201,8 |
Rif. |
- |
50 |
50 |
|
L. n. 266/2005, art. 1, co. 95, p. 3 - "Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali FREMM" - (Cap-pg: 7485/12) - (Scad. Variazione 2024) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
programma 11.7 “Incentivazione del sistema produttivo” |
|
2021 |
2022 |
2023 |
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 1 "Fondo per il trasferimento tecnologico” (Cap-pg: 7452/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
50 |
50 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della Fondazione ENEA-TECH "- (Cap-pg: 7631/1) - (Scad. Variazione 2026) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
10 |
10 |
10 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (Cap-pg: 7478/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
- |
- |
- |
Rif. |
250 |
100 |
100 |
|
DL n. 112 del 2008 art. 43 "Contributi per l’erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale” (Cap-pg: 7343/1) - (Scad. Variazione 2035) |
LV |
170,4 |
- |
- |
Rif. |
- |
100 |
100 |
*previsioni per piano di formazione, incluso l’effetto delle rimodulazioni già sopra indicate.
All’interno dei medesimi programmi di spesa 11.5 e 11. 7, la Sez. II dispone riprogrammazioni di spesa, che comunque attengono tutte ad anni successivi al 2021. Le riprogrammazioni sono relative alle seguenti leggi:
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – Eurofighter (cap. 7421/20) (scad.2024) |
LV |
964,2 |
233,8 |
125,0 |
253,0 |
Ripr. |
|
|
-100 |
+100 |
|
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2) (scad.2035) |
LV |
242,8 |
222,6 |
201,8 |
1.015 |
Ripr. |
|
|
-100 |
+100 |
|
L. 145/2018, art. 1, co. 95 p. Gter: Riparto Fondo investimenti Amm. Centrali - Attività industriali ad alta tecnologia (cap. vari)(scad.2028) |
LV |
229 |
759 |
629 |
2.199,8 |
Ripr. |
|
|
-510 |
+510 |
|
L. n. 205/2017 art. 1 c. 1072 p. G/ter Riparto Fondo investimenti sviluppo infrastrutturale del Paese "Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni” - (Cap-pg: 7419/4 - 7421/25 - 7485/10)(scad.2027) |
LV |
284,0 |
378,1 |
344,9 |
2.144,4 |
Ripr. |
|
|
-240 |
+240 |
Per ciò che concerne gli interventi di Sezione I, essi incidono prevalentemente sul programma di spesa 11.7 Incentivazione del sistema produttivo.
Si dà di seguito specifica indicazione dei capitoli di spesa del programma 11.7 che, per effetto della manovra, subiscono incrementi:
§ il capitolo 7343 “contributi per l’erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale” viene incrementato per effetto del rifinanziamento, tutto destinato a favore del settore turistico, contenuto nel comma 86 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, di euro 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022. Come sopra detto, anche la Sez. II rifinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo per gli anni successivi al 2021 (cfr. supra);
§ il capitolo 7483, relativo al Fondo rotativo per la crescita sostenibile, registra un incremento in virtù del rifinanziamento di:
o 140 milioni di euro per l’anno 2021, di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 disposto dal comma 80 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, a favore delle aree industriali di crisi complessa e non complessa;
o di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in virtù del comma 127 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, per il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;
o di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi del comma 261, dell’art. 1 della legge n. 178/2020, finalizzato alla nascita e lo sviluppo delle società cooperative (cd. “Nuova Marcora”);
§ il capitolo 7489, relativo alla “Nuova Sabatini”, che registra il rifinanziamento di 370 milioni di euro per l’anno 2021 disposto dal comma 96, dell’art. 1 della legge n. 178/2020;
§ il capitolo 7345 sul quale sono iscritte le somme da destinare al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che viene rifinanziato di 300 milioni di euro per il 2021 dal comma 254 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020. Il rifinanziamento è destinato a favore della proroga al 30 giugno 2021 della moratoria sui finanziamenti già disposta dal D.L. “Cura Italia”.
Si rammenta che la legge di bilancio, al comma 246 dell’art. 1, incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026;
§ il capitolo 7341, relativo al “Fondo per la competitività e lo sviluppo”, registra un incremento di complessivi 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto del comma 97, art. 1 della legge n. 178/2020, che istituisce il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, dotandolo di 20 milioni per il 2021 e 2022 e del comma 109 del medesimo art. 1, che istituisce il Fondo imprese creative dotandolo di 20 milioni per gli anni 2021 e 2022;
§ il capitolo 7344, relativo al “Fondo per il sostegno al Venture capital”, registra un incremento di 3 milioni di euro per l’anno 2021, disposto dal comma 107 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 per la promozione dell’attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione;
§ il capitolo 2318, relativo alle somme da destinare all’ENEA, che viene incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il supporto tecnico al MISE nelle attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 1, comma 1067, della legge n. 178/2020;
§ il capitolo 2323, su cui è iscritto il Fondo per le assunzioni a tempo determinato dei comuni per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del cd. “superbonus”, istituito dal comma 70, art. 1 della legge n. 178/2020, con una dotazione di 10 milioni per l’anno 2021;
§ il capitolo 2321, su cui è iscritto il contributo concesso all’industria tessile biellese (Unione industriale biellese), pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, autorizzato dal comma 157, art. 1, della legge n. 178/2020;
§ il capitolo 2322, su cui sono iscritte le somme da versare all’Agenzia delle entrate per il credito d’imposta delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale da parte dei cuochi. Per tale credito, il comma 117, art. 1, della legge n. 178/2020 autorizza la spesa nel limite di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.
Con riferimento al programma 11.5 “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo”, si segnalano le seguenti variazioni determinate dalla Sezione I:
§ capitolo 7321 relativo alle somme da destinare alla compensazione del credito di imposta per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi nuovi riconosciuto fino all’anno 2026, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 691 della legge n. 178/2020. Il credito è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026;
§ capitolo 7323 relativo alle somme da destinare alla compensazione del credito di imposta per l’acquisto di veicoli a bassa emissione CO2. Il comma 659 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 provvede, a tal fine, al rifinanziamento dell’apposito fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per 420 milioni di euro per il 2021;
§ capitolo 7332 relativo al contributo alle famiglie che acquistano veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, riconosciuto dal comma 78 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021;
§ capitolo 7428, in cui sono iscritte le risorse destinate al Fondo d’investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico, e della green economy, istituito dall’art.1, comma 124, della legge n. 178/2020. Tale Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
§ capitolo 2157, relativo alle somme da erogare alla Scuola di Industrial engineering and management, per il finanziamento di progetti innovativi di formazione. L’art. 1, comma 534, della legge n. 178/2020 destina a tale finalità l’importo di 0,5 milioni per l’anno 2021;
§ capitolo 2172, relativo ai contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese non industriali con sede nei comuni che hanno registrato interruzioni alla viabilità, causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale. I contributi sono autorizzati, nell’importo complessivo di 0,5 milioni per il 2021 dal comma 201 dell’art. 1, della legge n. 178/2020.
Relativamente al programma di spesa (11.6) “Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale”, la Sezione I della legge determina le seguenti variazioni:
§ capitolo 2302, relativo agli interventi a favore dell’Ente nazionale per il micro credito, che registra un incremento di 0,8 milioni di euro a decorrere dal 2021. Si tratta delle risorse in favore dell'Ente per le attività istituzionali finalizzate alla promozione ed al rafforzamento della micro imprenditoria femminile, autorizzate dal comma 255, dell’art. 1 della legge n. 178/2020;
§ capitolo 2515, su cui sono iscritte le somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, che registra un incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, in virtù del comma 1149, art. 1 della legge n. 178/2020. Lo stanziamento è finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana da parte di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
Per ciò che concerne la Missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10), con la Sezione I, sono state operate rimodulazioni compensative orizzontali (articolo 23, comma 3, lettera a) e art. 30, co. 2, lett. a)) su autorizzazioni di spesa le cui risorse sono iscritte nel programma Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) e nel programma, Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8).
Tali rimodulazioni, complessivamente, determinano una riduzione di 16,1 milioni di euro nel 2021 con una posticipazione di tali spese al 2022.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti rimodulazioni:
§ sull’autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri per indennizzi e risarcimenti connessi alla predisposizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI) (D.L. n. 135/2018, art. 11-ter, cap.3598/1/MISE), operando una riduzione di 15 milioni di euro per il 2021 e un correlativo aumento delle risorse stanziate per il 2022;
§ sull’autorizzazione di spesa relativa ai controlli di ENEA sull’ammissibilità tecnica degli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (D.L. n. 50/2017, art. 4-bis, co.1, b)), operando una riduzione di 1 milioni di euro per il 2021 e un correlativo aumento delle risorse stanziate per il 2022.
Nell’ambito della Missione 15 “Comunicazioni”, lo stanziamento ammonta complessivamente, nella legge di bilancio, a 381 milioni di euro circa, con effetti della manovra per + 100 milioni in Sezione I, relativi al programma 15.8 “Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali”, che reca pertanto uno stanziamento di 329,2 milioni di euro per il 2021, oltre ad essere oggetto di rimodulazioni verticali per 1,9 milioni operate tra le autorizzazioni di spesa per il 5G, spostate dal cap. 3150/1 ai capitoli 3152/1 e 7070/5.
Gli stanziamenti degli altri due programmi della missione sono i seguenti:
§ il programma 15.5 “Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio” che comprende le competenze per la gestione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale e che reca uno stanziamento a DLB integrato di 10,2 milioni di euro per il 2021;
§ il programma 15.9 "Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti”, che reca uno stanziamento a DLB integrato di 41,5 milioni di euro per il 2021.
Per il 2022 si prevede una spesa dell’intera Missione 15 di 408,6 mln e per il 2023 di 128,7 mln € circa. Non si registrano per il 2021 variazioni di Sezione II.
Per quanto riguarda gli anni successivi, si ha una riduzione complessiva sulla missione 15, per gli effetti della Sezione I, di 470 mila euro per l’anno 2023, di cui -138 mila euro nel programma 15.5, sul cap. 3140 relativo al Fondo per il riassetto dello spettro radio, e una riduzione di 332.000 euro sul programma 15.9 relativo alle “Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti” relativi a minori spese correnti di acquisto di beni e servizi (sui capitoli n. 3348, n.3349 e n. 3352).
Nell’ambito della Missione 17 "Ricerca e innovazione”, va poi considerato il programma 17.18 "Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione" che reca uno stanziamento a DLB integrato di 13,7 milioni di euro per il 2021 e per il quale non si registrano variazioni né di Sezione II, né effetti di Sezione I.
Per il 2023 si ha una riduzione di 64.000 euro sul programma 17.18 "Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione, relativi a minori spese di acquisto di beni e servizi (cap. 4451).
Si ricorda infine che nell’ambito del programma 11.7, al capitolo 7346, il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2021, invariata.
L’articolo 5 della legge di bilancio 2021 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Il comma 2 dell’articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 149/2015 (di semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro) e 150/2015 (di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive).
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in termini di competenza, pari a circa 162.695,6 mln di euro per il 2021, 146.103,4 mln di euro per il 2022 e 149.388 mln di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2020 |
Legge di bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
||
Spese correnti |
142.520,8 |
162.620,2 |
20.099,4 |
146.045,7 |
149.330,3 |
Spese in c/capitale |
69,7 |
75,4 |
5,7 |
57,7 |
57,7 |
SPESE FINALI |
142.590,5 |
162.695,6 |
+20.105,1 |
146.103,4 |
149.388 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
16,8% |
21% |
|
19,2% |
19,9% |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 163.707,2 mln di euro per il 2021, a 146.597,5 mln di euro per il 2022 e a 149.977 mln di euro per il 2023.
Rispetto alla legge di bilancio per il 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel triennio di riferimento un andamento crescente nel 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente crescente nel 2023.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, la legge di bilancio espone un aumento delle spese finali rispetto al 2020 pari a 20.105,1 mln di euro (+14% circa). Tale incremento deriva dagli effetti congiunti di un aumento di 20.099,4 mln di euro ascrivibile alle spese correnti e di 5,7 mln di euro delle spese in conto capitale.
Nel complesso, gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzati per il 2021 rappresentano, in termini di competenza, il 21% della spesa finale del bilancio statale.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) esponeva, a legislazione vigente (BLV), al momento della presentazione del ddl di bilancio, spese finali di competenza per l’anno 2021 pari a 148.741,4 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, attuata con la legge di bilancio e con alcune disposizioni dei decreti legge nn. 104, 137, 149, 154, 157 e 125 del 2020 - i cui effetti sono stati registrati come variazioni di Sezione II e recepiti nella legislazione vigente per il 2021-2023 con la Nota di variazioni -, determina complessivamente un incremento delle spese finali di 13.954,2 milioni di euro, interamente ascrivibile alla spesa in conto capitale:
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
|||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
142.520,8 |
148.666 |
-1.465 |
15.419,2 |
162.620,2 |
Spese in c/capitale |
69,7 |
75,4 |
- |
- |
75,4 |
SPESE FINALI |
142.590,5 |
148.741,4 |
-1.465 |
15.419,2 |
162.695,6 |
Il bilancio integrato degli effetti della manovra prevede, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 162.695,6 milioni di euro per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, valori in milioni)
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|
||||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di Bilancio |
Differenza Bil.2021 /Bil. 2020 |
||
1 |
Politiche per il lavoro (26) |
11.523,6 |
13.470,7 |
19,7 |
6.796,9 |
20.287,3 |
8.763,7 |
|
1.1 |
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) |
9.902,2 |
11.840,3 |
19,7 |
6.286,9 |
18.146,9 |
8.244,7 |
|
1.2 |
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) |
31 |
30,7 |
- |
- |
30,7 |
-0,3 |
|
1.3 |
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) |
65,7 |
73,6 |
- |
- |
73,6 |
7,9 |
|
1.4 |
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9) |
332 |
339 |
- |
- |
339 |
7 |
|
1.5 |
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) |
1.154,8 |
1.140,1 |
- |
510 |
1.650,1 |
495,3 |
|
1.6 |
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) |
37,9 |
47 |
- |
- |
47 |
9,1 |
|
2 |
Politiche previdenziali (25) |
90.846,3 |
93.905,1 |
-1.554,7 |
5.396,1 |
97.746,5 |
6.900,2 |
|
2.1 |
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) |
90.846,3 |
93.905,1 |
-1.554,7 |
5.396,1 |
97.746,5 |
6.900,2 |
|
3 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) |
40.163 |
41.266,3 |
70 |
3.226,2 |
44.562,5 |
4.399,5 |
|
3.1 |
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) |
93,8 |
73,1 |
70 |
7,4 |
150,5 |
56,7 |
|
3.2 |
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) |
40.069,2 |
41.193,2 |
- |
3.218,8 |
44.412 |
4.342,8 |
|
4 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
12,3 |
12,4 |
- |
- |
12,4 |
0,1 |
|
4.1 |
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) |
12,3 |
12,4 |
- |
- |
12,4 |
0,1 |
|
5 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
45,3 |
86,9 |
- |
- |
86,9 |
41,6 |
|
5.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
15,6 |
53,9 |
- |
|
53,9 |
|
|
5.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
29,7 |
33 |
- |
|
33 |
|
|
|
SPESE COMPLESSIVE MINISTERO |
142.590,5 |
148.741,4 |
-1.465 |
15.419,2 |
162.695,6 |
20.105,1 |
|
La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su 5 missioni, di cui quelle di maggior rilievo per il lavoro sono la Missione 1 (Politiche per il lavoro) e la Missione 2 (Politiche previdenziali).
La Missione 1 rappresenta circa il 12,4 per cento della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per il 2021 lo stanziamento complessivo è pari a 20.287,3 mln di euro, con un incremento:
§ di 8.763,7 mln di euro rispetto al 2020;
§ di 6.796,9 mln di euro rispetto alla dotazione a legislazione vigente, quasi interamente ascrivibile al Programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione che registra un incremento per effetto della manovra pari a 6.286,9 mln di euro.
Nello specifico:
§ gli interventi di Sezione I - introdotti durante l’esame parlamentare – incidono principalmente sul Fondo per la tutela del lavoro mediante trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga, resi necessari dall'emergenza sanitaria nazionale da Covid19 (cap 2315) e sono pari a 5.338,8 mln di euro per il 2021;
§ le variazioni di Sezione II derivanti dai decreti legge adottati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica riguardano principalmente i capitoli 2319 e 2619, relativi agli oneri connessi ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e in deroga con causale Covid-19, e sono pari, rispettivamente, a 13,5 e a 6,2 mln di euro per il 2021.
La Missione 2 rappresenta circa il 60 per cento della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Considerando gli effetti della manovra, lo stanziamento complessivo su tale missione è pari a 97.746,5 mln di euro per il 2021, con un incremento di 5.396,1 mln di euro rispetto alla dotazione a legislazione vigente - ascrivibile all’unico Programma della Missione 2, Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali.
La Missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, rappresenta circa il 27,4% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per il 2021 sono stati disposti aumenti per circa 4,4 miliardi limitatamente alle previsioni 2020.
A decorrere dal 2021 è stato previsto un incremento di 0,4 miliardi per i trattamenti pensionistici in favore di invalidi civili totali, sordomuti, e ciechi (conseguente all’incremento della platea dei beneficiari delle maggiorazioni di cui all’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001).
Tra gli interventi di maggior rilievo a favore delle famiglie e del sociale si ricordano:
§ il rifinanziamento del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (cap. 3894) per complessivi 3 miliardi nel 2021 ad opera dell’art. 1, comma 7, del provvedimento in commento;
§ il rinnovo dell’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè cap. 3543) per il 2021, con stanziamenti programmati per il 2021 e il 2022, pari rispettivamente a 750 e 400 milioni di euro, come determinato dall’art. 1, comma 362, del provvedimento in commento;
§ l’estensione per il 2021 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente disposto ai sensi dell’art. 1, comma 363, del provvedimento in commento, con il conseguente onere di 151,6 milioni di euro, al quale si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a carico del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia;
§ gli incrementi del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo Dopo di noi rifinanziati, nel periodo emergenziale, dall’art. 104 del Decreto rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) rispettivamente con 100 e 20 milioni di euro;
§ l’istituzione del cap. 5240 Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore, che registra l’approvazione dell’articolo 13-quaterdecies del Decreto ristori (decreto legge n. 137 del 2020), con una dotazione per il solo 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
§ l’istituzione, da parte dell’art. 1, comma 334, del provvedimento in commento, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 3555) con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Si ricorda che nello stato di previsione del MEF è presente un ulteriore Fondo indirizzato a interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare (cap. 2090);
§ il rifinanziamento del Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica (cap. 3893), con risorse pari a 5 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023;
§ il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico. A tal fine, l’art. 1, commi 365 e 366, autorizzano il limite massimo di spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023
L’articolo 6 della legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Il comma 2 – con disposizione che ricorre da anni nelle leggi di bilancio - autorizza il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese:
§ per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati;
§ per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;
§ per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.
Con previsione innovativa, invece, il comma 3 autorizza lo stesso Ragioniere generale dello Stato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione Giustizia, le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio:
§ a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
§ derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali.
Tali somme dovranno essere destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale e dunque dovranno essere iscritte nei programmi Giustizia civile e penale e Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria».
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 8.981,5 milioni di euro nel 2021, a 8.850,8 milioni di euro per il 2022 e 8.946,8 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero della giustizia nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Legge di bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di bilancio 2022 |
Legge di bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
8.347,8 |
8.364,9 |
17,1 |
8.285,7 |
8.416,1 |
Spese in c/capitale |
553,8 |
616,6 |
62,8 |
565,1 |
530,6 |
SPESE FINALI |
8.901,6 |
8.981,5 |
79,9 |
8.850,8 |
8.946,8 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
1,3% |
1,2% |
- |
1,2% |
1,2% |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 9.016,4 milioni di euro nel 2021, a 8.850,8 milioni di euro nel 2022 e a 8.946,8 milioni di euro nel 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell’anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente in crescita nel 2023.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, la legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 79,9 milioni di euro (+0,9%). Tale differenza positiva deriva prevalentemente dall’aumento delle spese in conto capitale (+62,8 mln); le spese correnti, infatti, registrano rispetto al bilancio 2020 un aumento di 17,1 milioni di euro.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio rappresentano, rispetto alla spesa finale del bilancio statale, l’1,2%. Tale percentuale è in diminuzione rispetto all’1,3% degli ultimi esercizi[15].
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) esponeva, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 8.894,4 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 determina complessivamente un incremento delle spese finali di 87,1 milioni, di cui 37,1 milioni della spesa corrente e di 50 milioni di quella in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
|||
|
Legge di Bilancio |
Assesta-mento |
BLV |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
8.347,8 |
8.518,9 |
8.327,8 |
+37,1 |
8.364,9 |
Spese in c/capitale |
553,8 |
600,8 |
566,6 |
+50,0 |
616,6 |
SPESE FINALI |
8.901,6 |
9.119,7 |
8.894,4 |
+87,1 |
8.981,5 |
Il bilancio integrato degli effetti della manovra prevede, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 8.981,5 milioni per il 2021.
Per quanto riguarda specificamente la manovra si segnala che gli 87,1 milioni di euro aggiunti al bilancio della giustizia derivano:
§ per 25 milioni, da interventi operati già dall’originario disegno di legge di bilancio sulle tabelle della II sezione e relativi prevalentemente a rifinanziamenti di leggi di spesa per interventi di edilizia penitenziaria e giudiziaria;
§ per 62,1 milioni da somme stanziate per effetto dell’articolato della legge di bilancio (I sezione). Di questi, 35,6 milioni erano già previsti come effetto dell’originario disegno di legge presentato dal Governo; 26,4 milioni sono stati aggiunti a seguito dell’esame parlamentare della manovra.
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, valori in milioni)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|
||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Manovra |
Legge di Bilancio |
Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020 |
|
1 |
GIUSTIZIA (6) |
8.747,2 |
8.758,4 |
80,8 |
8.839,2 |
92,0 |
1.1 |
Amministrazione penitenziaria (6.1) |
3.005,7 |
3.107,2 |
43,9 |
3.151,1 |
145,4 |
1.2 |
Giustizia civile e penale (6.2) |
4.278,9 |
4.178,5 |
24,6 |
4.203,1 |
-75,8 |
1.3 |
Giustizia minorile e di comunità (6.3) |
278,0 |
282,5 |
1,3 |
283,8 |
5,8 |
1.4 |
Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria (6.6) |
1.184,6 |
1.190,2 |
11,0 |
1.201,2 |
16,6 |
2 |
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (32) |
154,3 |
136,0 |
6,3 |
142,3 |
-12,0 |
2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
41,1 |
35,6 |
- |
35,6 |
-5,5 |
2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
113,2 |
100,4 |
6,3 |
106,7 |
-6,5 |
|
SPESE COMPLESSIVE MINISTERO |
8.901,6 |
8.894,4 |
87,1 |
8.981,5 |
79,9 |
La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è “Giustizia”, che rappresenta il 98,4% del valore della spesa finale complessiva del Ministero.
In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione sono pari a 8.839,2 milioni di euro per il 2021. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.758,4 milioni), tale missione registra un aumento di circa 81 milioni di euro.
L’aumento è prevalentemente imputabile al Programma Amministrazione penitenziaria (+43,9 mln) che registra un rifinanziamento di 10 mln di euro, dovuto ad interventi di Sezione II (edilizia penitenziaria), e ulteriori incrementi derivanti dall’articolato della legge di bilancio.
Si ricordano, a titolo esemplificativo, il comma 155, che stanzia 25 milioni di euro per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari; il comma 322, che istituisce un fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, per finanziare la predisposizione di case famiglia protette dove consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari, oltre ai commi 861-866, che prevedono assunzioni presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Quanto al Programma Giustizia civile e penale, al rifinanziamento di 14,6 milioni destinato prevalentemente all’edilizia giudiziaria si accompagna l’aumento di 9,9 milioni di euro previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria e di personale amministrativo e degli incentivi per i magistrati destinati alle piante organiche flessibili distrettuali (v. soprattutto i commi 855-860).
Nel Programma Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria la manovra aggiunge 11 mln di euro prevalentemente assorbiti dall’istituzione del fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, che viene dotato di uno stanziamento di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (commi 1015-1022).
Per quanto riguarda la Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, le spese finali sono pari a 142,3 milioni di euro, ripartiti tra il programma “indirizzo politico” (35,6 mln) e il programma “servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (106,6 mln). Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la manovra aggiunge 6,3 milioni di euro negli stanziamenti per gestione del personale.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(Tabella n. 6)
Lo stato di previsione del MAECI per il 2021 si articola in 3 missioni e 15 programmi – come nell’elenco che segue - intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni.
L’Italia in Europa e nel mondo (Missione n. 4)
§ Protocollo internazionale (4.1)
§ Cooperazione allo sviluppo (4.2)
§ Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
§ Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)
§ Integrazione europea (4.7)
§ Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)
§ Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9)
§ Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)
§ Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)
§ Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14)
§ Comunicazione in ambito internazionale (4.15)
§ Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi (4.17)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
(Missione n. 32)
§ Indirizzo politico (32.2)
§ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
(Missione n. 16)
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
Si ricorda che a seguito dell’attribuzione al MAECI di importanti competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, lo stato di previsione relativo include dall’esercizio finanziario 2020 la Missione n. 16, "Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo", con il Programma n. 16.5, "Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy".
In proposito si segnala che l’art. 2 del D.L. n. 104/2019[16] ha disposto il passaggio al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020 delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di sviluppo dell’ internazionalizzazione del sistema Paese, con il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE. Il trasferimento riguarda anche le competenze gestionali sul cd. Piano " Made in Italy" e la titolarità delle gestioni fuori bilancio del MISE, relative al Fondo rotativo per operazioni di venture capital.
Va altresì preliminarmente segnalato che la Nota di variazioni (A.S. 2054/I) al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e al bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 non si limita a incorporare gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, ma considera nella legge di bilancio definitiva anche gli effetti derivanti dai decreti-legge 137,149,154 e157 del 2020 - tutti recanti misure urgenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - nonché dai decreti-legge 104 del 2020 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) e 125 del 2020 (recante ulteriori misure urgenti connesse al perdurare della pandemia da COVID-19.
Rispetto alle previsioni assestate 2020, dunque, l’andamento delle spese finali di competenza nella legge di bilancio presenta per il 2021 un incremento di circa 85,25 milioni di euro, a fronte peraltro di marcati decrementi nelle proiezioni di bilancio per il 2022 e il 2023.
L’aumento degli stanziamenti per il 2021 deriva dalla crescita delle poste di spesa corrente (+112,69 milioni) e da una diminuzione delle spese in conto capitale (-27,43 milioni).
La tabella che segue mette a raffronto le leggi di bilancio per il 2020 e il 2021, mostrando gli effetti della manovra di bilancio per il 2021 come emendata in Parlamento, comprensivi –ma distintamente - dell’impatto dei provvedimenti sopra richiamati:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
|||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
2.783 |
2.652,28 |
- |
746,07 |
3.398,35 |
Spese in c/capitale |
195,03 |
138,57 |
- |
50,25 |
188,82 |
SPESE FINALI |
2.978,03 |
2.790,86 |
- |
796,32 |
3.587,18 |
Vale la pena di segnalare che la legge di bilancio reca inoltre, per il 2021, residui presunti pari a 57,8 milioni. Le autorizzazioni di cassa coincidono con la competenza, attestandosi a 3.587,18 milioni.
La massa spendibile (residui più competenza) ammonta pertanto a 3.644,98 milioni; il coefficiente di realizzazione – che dà conto della capacità di spesa - si attesta quindi sul valore di 98,41% - risultando dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile. Si ricorda che le autorizzazioni di cassa condizionano la possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza, con rilevanti conseguenze sull’andamento dell’esercizio finanziario.
Analisi della spesa per Missioni e programmi
La tabella seguente indica gli stanziamenti della legge di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del MAECI per il 2021, a raffronto con i dati della legge di bilancio per il 2020. La tabella incorpora altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio per il 2021 ha subito nel corso dell’esame parlamentare, nonché l’impatto dei provvedimenti di emergenza sopra richiamati, impatto evidenziato nella Nota di variazioni, e precisamente alla colonna “Variazioni che si propongono” alla Sezione II.
Si ricorda che sulla base delle norme di contabilità le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione stessa; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato.
|
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
||||||
Missione/Programma |
|
||||||
2020 |
2021 |
|
|||||
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti dei DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Differenza Bil.2021 -Bil. 2020 |
||
1 |
L’Italia in Europa e nel mondo (4) |
2.609,89 |
2.490,35 |
- |
+121,46 |
2.611, 81 |
+1,92 |
1.1 |
Protocollo internazionale (4.1) |
7,52 |
6,62 |
- |
- |
6,62 |
-0,90 |
1.2 |
Cooperazione allo sviluppo (4.2) |
1.182,71 |
1.089,06 |
- |
+9,40 |
1.098,46 |
-84,25 |
1.3 |
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) |
36,08 |
35,2 |
- |
+0,03 |
35,23 |
-0,85 |
1.4 |
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) |
392,13 |
390,15 |
- |
+58,94 |
449,09 |
+56,96 |
1.5 |
Integrazione europea (4.7) |
22,94 |
24,28 |
- |
- |
24,28 |
+1,34 |
1.6 |
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) |
65,1 |
66,35 |
- |
- |
66,35 |
+1,25 |
1.7 |
Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9) |
167,39 |
141,09 |
- |
+34,52 |
175,62 |
+8,23 |
1.8 |
Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) |
106,1 |
95,26 |
- |
+ 8,40 |
103,66 |
-2,44 |
1.9 |
Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) |
605,49 |
619,03 |
- |
+ 10,16 |
629,2 |
+23,71 |
1.10 |
Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14) |
16,83 |
16,09 |
- |
- |
16,09 |
-0,74 |
1.11 |
Comunicazione in ambito internazionale (4.15) |
4,0 |
3,95 |
- |
- |
3,95 |
-0,05 |
1.12 |
Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi (4.17) |
3,55 |
3,22 |
- |
- |
3,22 |
-0,33 |
2 |
Servizi istituzionali e genrali delle amministrazioni pubbliche (32) |
82,0 |
103,01 |
+0,60 |
103,61 |
+21,61 |
|
2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
13,7 |
18,84 |
- |
- |
18,84 |
+5,14 |
2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
68,29 |
84,17 |
- |
+0,60 |
84,77 |
+16,48 |
4 |
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) |
286,13 |
197,49 |
- |
+674,25 |
871,75 |
+ 585,62 |
4.1 |
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) |
286,13 |
197,49 |
- |
+674,25 |
871, 75 |
+585,62 |
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
Si ritiene anzitutto opportuno rammentare che la seconda sezione del ddl di bilancio integrato può incidere - attraverso rimodulazioni, come anche rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente. In tal modo la riforma del bilancio del 2016 ha in sostanza spostato nell’ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[17].
La sezione II del ddl di bilancio comporta rimodulazioni in misura trascurabile (30.000 euro) a carico del Programma 4.4 - Cooperazione economica e relazioni internazionali.
Degni di nota sono invece i rifinanziamenti, a partire dal Programma 4.9 - Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, che riceve 32,2 milioni: in particolare, 32 milioni afferiscono al capitolo 2765 - fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero.
Da ricordare anche il rifinanziamento di 200.000 euro del capitolo 2742 – contributo alla Società Dante Alighieri. A seguito di emendamenti parlamentari il Programma 4.9 ha ricevuto un ulteriore rifinanziamento di 2,16 milioni, mentre 0,40 milioni hanno rifinanziato il Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo.
La parte maggioritaria dei rifinanziamenti, 50 milioni, è tuttavia appannaggio del Programma 16.5 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, e più esattamente del capitolo 7959 – fondo per la promozione del made in Italy.
Gli effetti finanziari della sezione prima del disegno di legge di bilancio nei confronti dello stato di previsione degli affari esteri sono pari nel complesso a 711,52 milioni di euro.
Di tale ammontare, 58,94 milioni riguardano il Programma promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6).
Meno rilevante l’impatto della I sezione sul Programma rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13): l’incremento è di 10,16 milioni.
I programmi 4.2 – Cooperazione allo sviluppo e 4.12 - Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari hanno registrato nella sezione prima effetti rispettivamente pari a 9 milioni e 8,4 milioni.
Infine, l’effetto più rilevante della sezione I riguarda il Programma Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5), che vede accrescere le proprie dotazioni finanziarie di 624,25 milioni.
Nessun impatto sullo stato di previsione degli affari esteri si registra a seguito dei sopra richiamati decreti-legge volti a fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Nella tabella seguente si illustra l’incidenza percentuale di ciascuna Missione e di ciascun Programma sullo stanziamento complessivo di competenza del MAECI per il 2021, nonché le variazioni percentuali rispetto alle previsioni assestate 2020.
MAECI |
||||
Missione/Programma |
Stanziamento per il 2021 (Legge di bilancio) milioni di euro |
Incidenza % sulle spese finali del MAECI |
Variazione % rispetto alle previsioni assestate 2020 |
|
L’Italia in Europa e nel mondo (4) |
2.611, 81 |
72,8 |
- 2,78 |
|
Protocollo internazionale (4.1) |
6,62 |
0,18 |
-0,03 |
|
Cooperazione allo sviluppo (4.2) |
1.098,46 |
30,62 |
-4,44 |
|
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) |
35,23 |
0,98 |
-0,08 |
|
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) |
449,09 |
12,51 |
+1,51 |
|
Integrazione europea (4.7) |
24,28 |
0,67 |
+0,02 |
|
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) |
66,35 |
1,84 |
+0,02 |
|
Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9) |
175,62 |
4,89 |
+0,21 |
|
Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) |
103,66 |
2,88 |
-0,48 |
|
Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) |
629,2 |
17,54 |
+0,63 |
|
Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14) |
16,09 |
0,44 |
-0,1 |
|
Comunicazione in ambito internazionale (4.15) |
3,95 |
0,11 |
-0,01 |
|
Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi (4.17) |
3,22 |
0,08 |
-0,02 |
|
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
103,61 |
2,88 |
+0,1 |
|
Indirizzo politico (32.2) |
18,84 |
0,52 |
+0,14 |
|
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
84,77 |
2,36 |
-0,04 |
|
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) |
871,75 |
24,3 |
+5,11 |
|
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) |
871, 75 |
24,3 |
+5,11 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
3.587,18 |
100 |
+2,43 |
L’articolo 8 della legge di bilancio 2021-2023 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, contestualmente sopprimendo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Come evidenziava l’Appendice “La struttura per missione e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.), l’attuazione del riordino impatta sulla struttura degli stati di previsione a partire dal disegno di legge di bilancio 2021-2023.
In particolare, al Ministero dell'istruzione sono stati attribuiti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in ordine al sistema dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore. Al corrispondente stato di previsione sono state affidate le risorse della missione Istruzione scolastica, nell’ambito della quale vengono confermati i programmi di spesa già definiti nell’esercizio precedente[18]. Per quanto riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell’istruzione acquisisce quota parte delle risorse dei programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le previsioni di spesa per gli anni 2021-2023
La tabella 7 della legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 50.570,5 mln per il 2021, € 48.059,7 mln per il 2022 e € 46.751,5 mln per il 2023.
Rispetto agli stanziamenti previsti per il 2020 dalla legge di bilancio 2020-2022 – allora inclusivi anche delle risorse ora riferite al Ministero dell’università e della ricerca –, si registra una diminuzione di – € 9.472,0 mln per il 2021, di – € 11.982,8 mln per il 2022 e di – € 13.290,9 mln per il 2023.
Gli stanziamenti per spese finali del Ministero dell’istruzione autorizzati per il 2021 rappresentano, in termini di competenza, il 6,5% della spesa finale del bilancio statale, a fronte del 7,3% registrato in base alla legge di assestamento 2020, che, tuttavia, anch’essa ricomprendeva anche la quota di competenza, ora, del Ministero dell’università e della ricerca.
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 * |
Previsioni assestate |
BLPV 2021 * |
Legge di Bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
||||
Spese correnti |
56.531,0 |
58.138,9 |
49.018,3 |
49.562,0 |
-6.968,9 |
46.745,5 |
45.525,7 |
Spese in c/capitale |
3.511,5 |
3.743,7 |
885,4 |
1.008,4 |
-2.503,1 |
1.314,1 |
1.225,8 |
SPESE FINALI |
60.042,5 |
61.882,6 |
49.903,7 |
50.570,5 |
-9.472,0 |
48.059,7 |
46.751,5 |
Rimborso passività finanziarie |
18,3 |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
-18,3 |
0,0 |
0,0 |
TOTALE MI |
60.060,8 |
61.900,9 |
49.903,7 |
50.570,5 |
-9.490,3 |
48.059,7 |
46.751,5 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio 2021-2023.
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a € 51.070,5 mln per il 2021, € 48.059,7 mln per il 2022 e € 46.751,5 mln per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di CASSA, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 * |
Previsioni assestate |
Legge di bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
|||
Spese correnti |
56.820,6 |
58.588,3 |
49.762,0 |
-7.058,6 |
46.745,5 |
45.525,7 |
Spese in c/capitale |
3.702,6 |
4.016,7 |
1.308,4 |
-2.394,2 |
1.314,1 |
1.225,8 |
SPESE FINALI |
60.523,2 |
62.605,0 |
51.070,5 |
-9.452,7 |
48.059,7 |
46.751,5 |
Rimborso passività finanziarie |
18,3 |
18,3 |
0,0 |
-18,3 |
0,0 |
0,0 |
TOTALE MI |
60.541,5 |
62.623,3 |
51.070,5 |
-9.471,0 |
48.059,7 |
46.751,5 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio 2021-2023.
Le previsioni di spesa per il 2021
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, la legge di bilancio 2021-2023 espone, relativamente al Ministero dell’istruzione, una diminuzione delle spese finali (in conto competenza) del – 15,8% rispetto a quanto previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020-2022.
In termini assoluti, la diminuzione, come già detto, è di – € 9.490,3 mln, derivante dalla diminuzione di – € 6.968,9 mln relativa alle spese correnti e di – € 2.503,1 mln relativo alle spese in conto capitale.
A legislazione previgente (BLPV), la dotazione complessiva di competenza del Ministero per l'anno 2021 (spese finali) era, invece, pari a € 49.903,7 mln.
In particolare, rispetto al bilancio a legislazione previgente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio ha determinato complessivamente un aumento delle spese finali di € 666,7 mln, imputabile principalmente all’incremento delle spese di parte corrente, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
2020 |
2021 |
||||
legge di bilancio * |
BLPV * |
Effetti |
Effetti Sez. I |
legge di bilancio |
|
Spese correnti |
56.531,0 |
49.018,3 |
20,0 |
523,7 |
49.562,0 |
Spese in c/capitale |
3.511,5 |
885,4 |
110,0 |
13,0 |
1.008,4 |
SPESE FINALI |
60.042,5 |
49.903,7 |
130,0 |
536,7 |
50.570,5 |
Rimborso passività finanziarie |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
TOTALE MI |
60.060,8 |
49.903,7 |
130,0 |
536,7 |
50.570,5 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio 2021-2023.
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano un aumento di € 130,0 mln (ascrivibile ad incrementi sia delle spese correnti sia delle spese in conto capitale).
Anche le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano un effetto positivo per € 536,7 mln (ascrivibile principalmente alla spesa corrente).
Il bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero dell’istruzione (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 50.570,5 mln per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna delle 2 Missioni e per ciascuno degli attuali 10 Programmi di spesa del Ministero, a raffronto con i dati della legge di bilancio 2020.
La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione previgente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
|
Ministero dell’istruzione |
|||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|||
Legge di bilancio * |
BLPV * |
Effetti sez. II |
Effetti Sez. I |
Legge di bilancio |
||
1 |
Istruzione scolastica (22) |
48.495,2 |
49.795,3 |
130,0 |
498,4 |
50.423,6 |
1.1 |
Programmazione e coordinamento dell’istruzione (22.1) |
1.219,0 |
1.690,5 |
0,0 |
63,0 |
1.753,5 |
1.2 |
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) |
911,7 |
1.082,0 |
110,0 |
9,2 |
1.201,2 |
1.3 |
Istituzioni scolastiche non statali (22.9) |
549,0 |
536,5 |
20,0 |
70,9 |
627,4 |
1.4 |
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) |
49,4 |
48,9 |
0,0 |
20,0 |
68,9 |
1.5 |
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) |
398,8 |
382,6 |
0,0 |
0,0 |
382,6 |
1.6 |
Istruzione del primo ciclo (22.17) |
28.884,4 |
30.006,8 |
0,0 |
218,3 |
30.225,1 |
1.7 |
Istruzione del secondo ciclo (22.18) |
16.024,4 |
15.596,8 |
0,0 |
94,2 |
15.691,0 |
1.8 |
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l’istruzione (22.19) |
458,5 |
451,0 |
0,0 |
22,8 |
473,8 |
2 |
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) |
8.709,9 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1 |
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) |
358,2 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2 |
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) |
520,5 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) |
7.831,1 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Ricerca e innovazione (17) |
2.730,1 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1 |
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) |
2.730,1 |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
125,6 |
108,5 |
0,0 |
38,3 |
146,8 |
4.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
12,4 |
8,4 |
0,0 |
0,5 |
8,9 |
4.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
113,2 |
100,1 |
0,0 |
37,9 |
137,9 |
|
TOTALE MINISTERO |
60.060,8 |
49.903,7 |
130,0 |
536,7 |
50.570,5 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio.
La spesa complessiva del Ministero è allocata principalmente sulla Missione 1 “Istruzione scolastica”, che rappresenta il 99,7% del valore della spesa complessiva del Ministero.
Rispetto alla dotazione a legislazione previgente (€ 49.795,3 mln), tale Missione registra un aumento di + € 628,4 mln, dovuto principalmente a interventi operati in Sezione I, per complessivi + € 498,4 mln (in particolare, nell’ambito dei programmi 1.1. Programmazione e coordinamento dell’istruzione, 1.3. Istituzioni scolastiche non statali, 1.6. Istruzione del primo ciclo, 1.7. Istruzione del secondo ciclo), ma anche a modifiche operate in Sezione II (nell’ambito dei programmi 1.2. Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, 1.3. Istituzioni scolastiche non statali, per complessivi + € 130,0 mln), per un totale complessivo per il 2021 di € 50.423,6 mln.
Relativamente agli interventi operati in Sezione II (in base a quanto riportato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 546), si evidenzia:
§ il rifinanziamento del Fondo unico per l’edilizia scolastica (cap. 8105), per € 100 mln annui dal 2021 al 2035. Le risorse allocate sul capitolo risultano, pertanto, complessivamente pari a € 527,8 mln per il 2021;
§ il rifinanziamento del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per € 10 mln annui dal 2021 al 2024 (cap. 8107). Sul capitolo, pertanto, sono allocate risorse complessivamente pari a € 35 mln per il 2021. La nota al capitolo evidenziava che lo stanziamento è volto a favorire il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali;
§ il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), relativa al contributo alle scuole paritarie per alunni con disabilità, per € 20 mln dal 2021 (cap. 1477/pg. 2). Sul cap. 1477, pertanto, sono allocate risorse complessivamente pari a € 627,1 mln per il 2021.
Anche la Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche registra un incremento rispetto alla dotazione a legislazione previgente (+ € 38,3 mln), in questo caso dovuto interamente a interventi operati in Sezione I (principalmente nell’ambito del programma 4.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).
L’articolo 9 della legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2021, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
In particolare, il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa nell’ambito dello stato di previsione dell’entrata (voce “Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali”) sono riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell’ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il 2021. Tali somme sono destinate alle spese per l’educazione fisica, l’attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai sensi del comma 3, l’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell’interno individua le spese dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all’art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel ddl di bilancio integrato 16,5 milioni di euro nel 2021).
Il comma 4 autorizza per il 2021 il Ministro dell’economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. n. 244/2007).
Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,6 milioni di euro per il 2021, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,4 milioni di euro per il 2021.
Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, D.Lgs. n. 286/1998).
Il comma 6 autorizza, per il 2021, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell’interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998).
Il comma 7 autorizza per il 2021 il Ministro dell’economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell’interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali.
Il comma 8 autorizza il Ministro dell’interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2021 pari a 13,5 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (ex art. 43, co. 13, L. 181 del 1981), trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno il decreto adottato per il 2020.
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’interno, spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 30.040 milioni di euro per il 2021, a 29.098 milioni di euro per il 2022 e 27.411,4 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
Spese finali del Ministero dell’interno nella legge di bilancio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Legge di Bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di Bilancio 2022 |
Legge di Bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
22.962,6 |
24.562,2 |
1.599,6 |
23.886,8 |
23.635,2 |
Spese in c/capitale |
2.926,7 |
5.477,8 |
2.551,1 |
5.230,8 |
3.776,2 |
SPESE FINALI |
25.889,3 |
30.040 |
4.150,7 |
29.098 |
27.411,4 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
3,9 |
3,9 |
|
3,8 |
3,7 |
Rimborso passività finanziarie |
18,3 |
19,3 |
1 |
19,3 |
20,4 |
SPESE COMPLESSIVE |
25.907,6 |
30.059,3 |
4.150,7 |
29.117 |
27.431,8 |
Poiché il rimborso delle passività finanziarie (ossia l’aggregato delle spese per l’estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) ammonta a 19,3 milioni nel 2021, 19,3 milioni nel 2022 e 20,4 milioni nel 2023, gli stanziamenti complessivi per il Ministero risultano pari a 30.059,3 milioni di euro per il 2021, 29.117 milioni per il 2022 e 27.431,8 milioni per il 2023.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa triennale, le spese finali del Ministero, ammontano a 24.592,7 milioni di euro nel 2021, a 23.851,8 milioni di euro nel 2022 e a 23.623,2 milioni di euro nel 2023.
Rispetto ai dati della legge di bilancio 2020, in termini di competenza, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero dell’interno un andamento decrescente delle spese finali, che aumentano nel triennio considerato di 2.628,6 milioni.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, la legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 4.150,7 milioni di euro (+16 per cento). Tale aumento deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a circa 1.600 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a circa 2.550 milioni.
Nel complesso gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’interno autorizzati dalla legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 3,9% della spesa finale del bilancio statale per il 2021, in piena continuità con le previsioni iniziali dell’esercizio 2020. Tale misura percentuale scende al 3,8 nel 2022 ed al 3,7 nel 2023.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno (Tabella 8) esponeva, a legislazione vigente (LV), spese finali di competenza per l’anno 2021 pari a 28.291,6 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, al netto degli effetti dei cd. decreti-legge Ristori (n. 137/2020, n. 149/2020, n. 154/2020 e n. 157/2020), del decreto-legge n. 125/2020 (proroghe) e degli emendamenti approvati nel corso della conversione del decreto legge n. 104/2014, determina complessivamente un incremento delle spese finali di 1.740,9 milioni di euro, determinata da un aumento di 1.120,9 milioni spesa in conto corrente e di 620 milioni di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
||||
|
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Effetti Dl Covid* |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
22.962,6 |
28.277,4 |
23.433,8 |
7,5 |
1.120,9 |
24.562,2 |
Spese in c/capitale |
2.926,7 |
2.894,3 |
4.857,8 |
- |
620,0 |
5.477,8 |
SPESE FINALI |
25.889,3 |
31.171,7 |
28.291,6 |
7,5 |
1.740,9 |
30.040 |
Rimb. pass. fin. |
18,3 |
18,3 |
19,3 |
- |
- |
19,3 |
SPESE complessive |
25.907,6 |
31.190 |
28.310,9 |
7,5 |
1.740,9 |
30.059,3 |
* Nella colonna Effetti DL Covid si dà specifica evidenza delle variazioni derivanti dai decreti-legge nn. 137, 149, 154 e157 del 2020, recanti misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, nonché quelle relative alla conversione in L. n. 126/2020 del D.L.104/2020 e quelle del D.L. 125/2020 convertito con modificazioni nella L.159/2020 Tali effetti, di cui non si è potuto tenere conto in quanto emanati in prossimità o successivamente alla presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio, sono stati recepiti nella legislazione vigente per il 2021-2023 con la Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I), e registrati come variazioni di Sezione II, come precisato in calce alla prima pagina della Nota di variazioni medesima allo stato di previsione del Ministero dell’interno.
Il bilancio integrato degli effetti della manovra prevede, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 30.040 milioni per il 2021.
Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 19,3 milioni nel 2021, le spese complessive per il Ministero risultano pari a 30.059,3 milioni di euro.
La legge di bilancio conferma per il 2021 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono l’81,8 per cento (era l’88,7% nel 2020) delle spese finali del Ministero.
La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'evoluzione delle spese finali del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di incidenza sul bilancio dello Stato[19].
(in milioni di euro)
Ministero dell’interno |
||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Spese finali |
30.415 |
28.772 |
27.743 |
25.853 |
21.906 |
26.540 |
% su bilancio Stato |
5,7 |
5,5 |
5,1 |
4,4 |
3,6 |
4,3 |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Spese finali |
25.392 |
26.719 |
25.798 |
27.349 |
31.172 |
30.040 |
% su bilancio Stato |
4,3 |
4,4 |
3,9 |
4,5 |
3,7 |
3,9 |
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, valori in milioni)
|
|
MINISTERO DELL’INTERNO |
||||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|
||||||
|
Legge di Bilancio |
previsioni assestate |
BLV |
Effetti Dl Covid |
Manovra |
Legge di Bilancio |
Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020 |
|||
1 |
Amministr. generale e supporto alla rappr. gen. di governo e di Stato sul territorio (2) |
661,2 |
717,4 |
857,2 |
- |
4 |
861,2 |
200 |
||
1.1. |
Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2) |
661,2 |
717,4 |
857,2 |
|
4 |
861,2 |
200 |
||
2 |
Relazione finanziarie con le autonomie territoriali (3) |
12.216,9 |
16.842,5 |
14.016,4 |
-24,6 |
1.581,9 |
15.573,7 |
3.356,8 |
||
2.1 |
Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) |
35,4 |
36,2 |
35,3 |
|
0,04 |
35,4 |
- |
||
2.2 |
Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9) |
70,1 |
72,5 |
70,7 |
|
0,2 |
70,9 |
0,8 |
||
2.3 |
Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) |
12.111,4 |
16.733,8 |
13.910,4 |
-24,6 |
1.581,7 |
15.467,5 |
3.356,1 |
||
3 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
8.366,9 |
8.823,2 |
8.761,3 |
13,7 |
1,01 |
8.775,9 |
409 |
||
3.1 |
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) |
7.261,7 |
7.679,7 |
7.609,4 |
13,7 |
-41,8 |
7.581,2 |
319,5 |
||
3.2 |
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) |
457,1 |
461,7 |
482,9 |
|
0,7 |
483,6 |
26,5 |
||
3.3 |
Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10) |
648,2 |
681,8 |
669,1 |
|
42 |
711,1 |
62,9 |
||
4 |
Soccorso civile (8) |
2.512,5 |
2.674,8 |
2.661,9 |
|
28,6 |
2.690,5 |
178 |
||
4.1 |
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) |
9 |
9,1 |
15,4 |
|
0,007- |
15,4 |
6,4 |
||
4.2 |
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) |
2.503,4 |
2.665,7 |
2.646,5 |
|
28,6 |
2.675,1 |
171,6 |
||
5 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
1.937,7 |
1.932,5 |
1.802,5 |
18,4 |
110,1 |
1.931,1 |
-6,6 |
||
5.1 |
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) |
1.937,7 |
1.932,5 |
1.802,5 |
18,4 |
110,1 |
1.931,1 |
-6,6 |
||
6 |
Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32) |
212,4 |
199,6 |
211,7 |
- |
15,2 |
226,9 |
14,5 |
||
6.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
30,7 |
32,3 |
34,1 |
|
0,08 |
34,2 |
3,4 |
||
6.2 |
Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3) |
181,6 |
167,4 |
177,6 |
|
15,1 |
192,7 |
11,1 |
||
|
SPESE FINALI |
25.889,3 |
31.171,7 |
28.291,6 |
7,5 |
1.740,9 |
30.040 |
4.151,7 |
||
|
Rimb. passività finanziarie |
18,3 |
18,3 |
19,3 |
|
- |
19,3 |
|
||
|
SPESE COMPLESSIVE MINISTERO |
25.907,6 |
31.190 |
28.310,9 |
7,5 |
1.740,9 |
30.059,3 |
4.151,7 |
||
N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.
Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche nel 2021, la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 52% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. A seguire, la missione Ordine pubblico e sicurezza impegna il 29,2% della spesa finale complessiva del ministero e la missione Soccorso civile il 9 per cento.
Si conferma, inoltre, il dato – riscontrato, dopo un trend di crescita, a partire dall’esercizio finanziario 2019 – della riduzione delle previsioni di spesa relative alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, in correlazione alla riduzione degli arrivi di immigrati. Conseguentemente, il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero scende al 6,4% rispetto ai dati delle previsioni della legge di bilancio 2020 (7,5%) e 2019 (9,1%).
Il grafico che segue evidenzia la quota percentuale, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna missione.
Nei paragrafi seguenti si forniscono alcuni elementi riguardanti le missioni di spesa del Ministero, soffermandosi in particolare su quelle i cui programmi hanno presentato le variazioni più rilevanti in sede di manovra.
Nell’ambito della Missione 2, il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) rappresenta il programma principale, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.
Sulle risorse iscritte nel programma la manovra ha determinato un aumento complessivo pari a circa 1.581,7 milioni di euro per il 2021 (+11,4%) ed in aumento anche rispetto alla legge di bilancio 2020 (+27,7%).
Tra gli interventi si segnalano, in particolare:
§ un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 354,9 milioni per l’anno 2022, 499,9 milioni per l’anno 2023, 545,9 milioni per l’anno 2024, 640,9 milioni per l’anno 2025, 742,9 milioni per l’anno 2026, 501,9 milioni per l’anno 2027, 559,9 milioni per l’anno 2028, 618,9 milioni per l’anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall’anno 2030 rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente (cap. 1365). Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 791-794);
§ un incremento di 500 milioni di euro della dotazione del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cap. 1407), di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province (art. 1, comma 822);
§ un incremento del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 (cap. 1313), disposto dall’art. 1, commi 775-777;
§ il rifinanziamento di circa 600 milioni di euro per la sola annualità del 2021 dei contributi statali ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2).
Sulla Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, riguardante i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, non si registrano per effetto della manovra scostamenti significativi delle previsioni a legislazione vigente (+0,1%).
Le risorse finali iscritte nella missione, pari a 8.775,9 milioni di euro per il 2021, risultano comunque in aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2020 (+4,9%).
Rispetto alle dotazioni a legislazione vigente, si segnalano rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2021 una riduzione per complessivi 105 milioni di euro relativi a somme destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento di strutture e impianti (cap. 7411), riferite al Programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (7.8).
Al contempo la missione registra rifinanziamenti di autorizzazioni legislative per complessivi 79,2 milioni di euro nel 2021, che riguardano tutti e tre i programmi della Missione, di cui, in particolare:
§ 16,5 milioni di euro per il finanziamento progetto COIPS (centrale operativa integrata della polizia di stato) - (cap. 7456/13);
§ 29 milioni di euro ad integrazione del Fondo per il potenziamento dei mezzi dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 7456/9);
§ 24,8 milioni di euro destinati alle spese per il servizio di telecomunicazione Tetra (cap. 7506/1).
Sulla medesima missione sono infine previsti interventi di sezione I, che determinano un incremento della dotazione complessiva pari a 26,8 milioni di euro per il 2021.
All’esito della manovra, la missione 4 registra nel complesso un aumento di circa 28,6 milioni di euro nel 2021, che riguarda esclusivamente il Programma 4.2. “Prevenzione del rischio e soccorso pubblico” (8.3).
Lo stanziamento della missione risulta pari a 2.690,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai dati iniziali dell’esercizio 2020 (7%).
Nell’ambito del programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico si segnala rifinanziamenti che comportano per il 2021 un incremento di 20,8 milioni di euro relativi a:
§ spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco (cap. 7302);
§ spese per investimenti per strumentazioni per attività dei Vigili del Fuoco, tra cui acquisto di veicoli anticendio per il soccorso tecnico urgente (cap. 7325/23); potenziamento della flotta aerea (cap. 7325/26); potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico (cap. 7325/27); potenziamento dei mezzi del servizio antincendio aeroportuale (cap. 7325/28).
Contestualmente, si ricorda che l’art. 1, commi 877-879 della legge di bilancio autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. La spesa per queste nuove assunzioni è quantificata in 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033. Le relative risorse sono iscritte nello specifico Fondo per le assunzioni di personale istituito nello stato di previsione del MEF.
La missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell’unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 1.931,08 milioni di euro nel 2020, in lieve diminuzione rispetto ai dati iniziali dell’esercizio 2020 (-0,4%).
Nell’ambito del programma si segnala complessivamente un rifinanziamento pari a 110 milioni di euro nel 2021, che riguarda:
§ il contributo da corrispondere al Fondo edifici di culto, che viene rifinanziato per 10 milioni di euro per il 2021;
§ il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo ed interventi connessi (cap. 2352-1), che viene rifinanziato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro annui. La dotazione a legislazione vigente è pari a 404,3 milioni per ciascuno anno del triennio 2021-2023: pertanto la dotazione nel bilancio integrato risulta di 504,3 milioni di euro.
L’articolo 10 della legge di bilancio 2021 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali, per lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, in termini di competenza, pari a 1.565,6 milioni per il 2021, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2020 |
legge di bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
||
Spese correnti |
359,2 |
435,1 |
75,9 |
416,9 |
379,3 |
Spese in c/capitale |
667,0 |
1.130,5 |
463,5 |
860,6 |
792,4 |
SPESE FINALI |
1.026,2 |
1.565,6 |
539,4 |
1.277,5 |
1.171,7 |
% su spese finali STATO |
0,2 |
0,2 |
|
0,2 |
0,2 |
Rimborso passività finanziarie |
6,0 |
1,2 |
-4,8 |
0,8 |
0,9 |
SPESE COMPLESSIVE |
1.032,2 |
1.566,8 |
534,6 |
1.278,3 |
1.172,6 |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero dell’ambiente per il 2021 ammontano a 2.035,4 milioni (di cui 436,1 milioni di parte corrente e 1.599,3 milioni in conto capitale).
Rispetto ai dati del bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone, per le spese finali del Ministero, un deciso incremento per il 2021 (539,4 milioni, pari al 52,6%) a cui segue un trend discendente negli anni successivi del triennio che tende a riportare lo stanziamento più o meno in linea con quello dell’esercizio 2020 (le spese finali previste per il 2023 sono il 14,2% in più di quelle del bilancio 2020).
L’incremento relativo al 2021 è da attribuire principalmente (per l’86%) all’aumento delle spese in conto capitale.
Nel complesso, gli stanziamenti di spesa del Ministero dell’ambiente autorizzati, in termini di competenza, rappresentano solamente lo 0,2% della spesa finale del bilancio statale per il 2021. Tale percentuale non muta rispetto al 2020 e rimane costante nel triennio considerato.
Gli oneri connessi al rimborso delle passività finanziarie sono decisamente ridotti e presentano un andamento decrescente che scende da 6 milioni (nel 2020) a meno di un milione di euro negli anni 2022 e 2023.
In virtù dell’estrema esiguità degli oneri citati, la spesa complessiva del Ministero ha un andamento analogo a quello osservato per le spese finali.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente (Tabella 9) esponeva, a legislazione vigente (BLV), spese finali di competenza per l’anno 2021 pari a 363,1 milioni.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, determina complessivamente un incremento delle spese finali di 132 milioni, di cui 72 milioni della spesa corrente e di 60 milioni di quella in conto capitale:
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
359,2 |
363,1 |
72,0 |
435,1 |
Spese in c/capitale |
667,0 |
1.070,5 |
60,0 |
1.130,5 |
SPESE FINALI |
1.026,2 |
1.433,6 |
132,0 |
1.565,6 |
Il bilancio integrato degli effetti della manovra prevede, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 1.565,6 milioni per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, valori in milioni)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|
||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Manovra |
Legge di Bilancio |
Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020 |
|
1 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) |
901,6 |
1.292,8 |
127,0 |
1.419,8 |
518,2 |
1.2 |
Sviluppo sost., valut. e autorizzazioni (18.5) |
35,7 |
91,1 |
-47,0 |
44,1 |
8,4 |
1.3 |
Vigilanza ambientale (18.8) |
21,2 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
-0,4 |
1.5 |
Risorse idriche e territorio (18.12) |
473,4 |
479,6 |
35,5 |
515,1 |
41,7 |
1.6 |
Biodiversità (18.13) |
148,7 |
257,7 |
66,5 |
324,2 |
175,5 |
1.7 |
Economia circolare e rifiuti (18.15) |
20,9 |
72,7 |
0,0 |
72,7 |
51,8 |
1.8 |
Cambiamenti climatici (18.16) |
113,3 |
316,4 |
72,0 |
388,4 |
275,1 |
1.9 |
Danno ambientale e bonifiche (18.19) |
88,2 |
54,5 |
0,0 |
54,5 |
-33,7 |
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
130,6 |
141,9 |
5,0 |
146,9 |
16,3 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
9,2 |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
2,2 |
3.2 |
Servizi e affari generali (32.3) |
121,4 |
130,6 |
5,0 |
135,6 |
14,2 |
|
SPESE COMPLESSIVE MINISTERO |
1.032,2 |
1.434,8 |
132,0 |
1.566,8 |
534,6 |
N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.
Dalla tabella precedente si evince che la spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)”, che (nel 2021) rappresenta circa il 91% dello stanziamento complessivo di competenza del Ministero medesimo.
In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, lo stanziamento complessivo della Missione 18 è pari a 1.419,8 milioni di euro per il 2021.
Lo stanziamento complessivo del Ministero, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, risulta incrementato di 132 milioni di euro, 127 dei quali afferenti la missione 18.
L’incremento di 132 milioni operato dalla manovra è la risultante di alcuni rifinanziamenti disposti dalla sezione II nonché dagli effetti dell’articolato.
La sezione II ha infatti operato un rifinanziamento complessivo di 50 milioni di euro derivante da:
§ un rifinanziamento di 10 milioni di euro a carico del Programma 18.12 “Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8533, ove è allocata la dotazione del Fondo per esigenze di tutela ambientale e per programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico;
§ un rifinanziamento di 20 milioni di euro a carico del Programma 18.13 “Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 7217 relativo alla realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all’istituzione e funzionamento di parchi nazionali;
§ un rifinanziamento di 20 milioni di euro a carico del Programma 18.16 “Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8405 relativo agli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria.
Alla variazione prevista nella sezione II va aggiunto un ulteriore incremento di 82 milioni di euro che è la risultante di una serie di interventi di Sezione I derivanti:
§ dai commi 61-65, che istituiscono il “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere un “bonus idrico” (cap. 3076);
§ dal comma 570, che incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento destinato dall’art. 4 del “decreto clima” (D.L. 111/2019) al programma sperimentale di riforestazione urbana (cap. 7224);
§ dai commi 698-699, che attribuiscono un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano nel limite di 2 milioni di euro per il 2021 (cap. 8419);
§ dal comma 736, volto ad incrementare di 6 milioni di euro dal 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (cap. 1551) e dai commi 737 e 741, che incrementano di 3,5 milioni di euro le risorse per le aree marine protette (cap. 1646);
§ dal comma 742, che incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia (cap. 8833) e dal comma 750 che autorizza una spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022 destinata a coprire gli oneri per il supporto, da parte dell’ISPRA, alle Commissioni per l’autorizzazione e la valutazione ambientale insediate presso il Ministero dell’ambiente (cap. 2706);
§ dal comma 751, che incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale (cap. 1644);
§ dal comma 752, che prevede l’istituzione del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica” con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (cap. 3075);
§ dal comma 755, che istituisce il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e a tal fine autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 (cap. 1391);
§ dal comma 757, che istituisce il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 (cap. 1392);
§ dal comma 759, che istituisce un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale (cap. 1559);
§ dai commi 760-766, che autorizzano complessivamente la spesa di 10 milioni di euro (allocata in parti uguali nei capitoli 1560 e 1561) per incentivare l’introduzione del sistema del vuoto a rendere;
§ dai commi 767-769, che istituiscono un fondo per la promozione della tariffazione puntuale dei rifiuti con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (cap. 1562);
§ dai commi 770-771, che istituiscono un fondo per la promozione di compostiere di comunità nelle ZEA (zone economiche ambientali) con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (cap. 1563);
§ dai commi 1087-1089, che prevedono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022 (cap. 3077).
Si fa notare che, in realtà, l’intervento più consistente relativo all’esercizio 2021 operato dalla Sezione I è quello previsto dal comma 692, che incrementa le risorse del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (capitolo 7955). Tale incremento non ha però effetto sul bilancio complessivo del Ministero perché viene coperto (in virtù del disposto del comma 695) con una riduzione di pari importo, che viene equiripartita sui capitoli 8415 e 7954.
L’articolo 11 della legge di bilancio 2021 autorizza l’impegno ed il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’anno finanziario 2021 e reca altresì le disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle capitanerie di porto, nonché sulla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.
In particolare l’art. 11 prevede:
§ il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle Capitanerie di porto come forza media nel 2021 (251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 35 ufficiali piloti di complemento) (comma 2);
§ il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021 (136 unità) (comma 3);
§ il rinvio all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del MIT per le spese per le quali possono effettuarsi, per il 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste» (comma 4);
§ la possibilità di versare in conto corrente postale da parte dei funzionari delegati i fondi di qualsiasi provenienza, ai sensi del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie (comma 5);
§ l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto (comma 6);
§ l’autorizzazione al Ragioniere Generale dello Stato a riassegnare, allo stato di previsione del MIT, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti (comma 7).
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), spese finali, in termini di competenza, pari a circa 14.835,8 milioni di euro nel 2021, a 13.721 milioni di euro per il 2022 ed a 13.413 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
Spese finali del Ministero delle infrastrutture e trasporti nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Legge di bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di bilancio 2022 |
Legge di bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
6.962,5 |
8.795,4 |
1.832,9 |
7.505,3 |
7.185,5 |
Spese in c/capitale |
8.804,9 |
6.040,4 |
-2.764 |
6.215,9 |
6.227,5 |
SPESE FINALI |
15.767,4 |
14.835,8 |
-931,4 |
13.721 |
13.413 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
2 % |
1,9% |
|
1,8% |
1,8% |
Fonte: elaborazione dati legge di bilancio 2021-2023- Tab 12 - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 15.624 milioni di euro nel 2021, a 13.189 milioni di euro nel 2022 ed a 12.914 milioni di euro nel 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque un andamento della spesa in diminuzione in ciascuno degli anni 2021-2023.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti mostra, infatti, spese finali in diminuzione rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 2,33 miliardi di euro se si considera il valore delle spese finali in Assestato 2020, che sono pari a 17.169 milioni di euro, mentre rispetto al valore della legge di bilancio 2020 la diminuzione è di 931,4 milioni di euro.
Tale differenza deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 1.832,9 milioni di euro e di una diminuzione di quelle di parte capitale pari a 2.764 milioni di euro.
In relazione alla spesa finale del bilancio statale, gli stanziamenti di spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2021, in misura pari 1,9% della spesa finale del bilancio statale, in leggera diminuzione percentuale rispetto al 2020 (2%).
Si ricorda che le spese finali del bilancio dello Stato ammontano a 773.462 milioni di euro per il 2021, 759.124 milioni di euro per il 2022 e 750.984 milioni per il 2023.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Il bilancio integrato degli effetti della manovra prevede stanziamenti per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, in termini di competenza, pari a 14.835,8 milioni di euro per il 2021.
Lo stato di previsione del Ministero (Tabella 10) esponeva, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 12.868.4 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, determina pertanto complessivamente un aumento delle spese finali di 1.967,4 milioni, di cui 1688,2 milioni della spesa corrente e di 279,2 milioni di quella in conto capitale, come evidenziato in tabella:
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
6.962,5 |
7.107,2 |
1688,2 |
8.795,4 |
Spese in c/capitale |
8.804,9 |
5.761,2 |
279,2 |
6.040,4 |
SPESE FINALI |
15.767,4 |
12.868,4 |
1.967,4 |
14.835,8 |
Analisi per Missione/Programmi
La tabella successiva espone le previsioni della legge di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì, nella colonna manovra, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa 2021 relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
Nei paragrafi successivi si forniscono inoltre alcuni elementi riguardanti le missioni di spesa del Ministero, soffermandosi in particolare su quelle i cui programmi hanno presentato le variazioni più rilevanti in sede di manovra.
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
||||||
|
Missione/Programma |
|
|
|||||
2020 |
|
2021 |
|
|||||
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Differenza Bil.2020 -Bil. 2021 |
|||
1 |
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) |
6.511,9 |
3.682,5 |
0,5 |
+223,7 |
3.906,7 |
-2.605,2 |
|
1.1 |
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) |
5.655,8 |
2.528,2 |
0,5 |
+152,7 |
2.681,4 |
-2.974,4 |
|
1.2 |
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) |
191,4 |
237,1 |
|
- |
237,1 |
45,7 |
|
1.3 |
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) |
6,5 |
6,0 |
|
- |
6,0 |
-0,5 |
|
1.4 |
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) |
658,2 |
911,3 |
|
+71,0 |
982,3 |
324,1 |
|
2 |
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) |
8.216,1 |
8.013,7 |
+ 300 |
+ 1.180 |
9.493,7 |
+ 1.277,6 |
|
2.1 |
Sviluppo e sicurezza mobilità stradale (13.1) |
251,7 |
273,3 |
|
+ 6 |
279,3 |
27,6 |
|
2.2 |
Sviluppo e sicurezza trasporto aereo (13.4) |
85,9 |
83,6 |
|
+ 525 |
608,6 |
522,7 |
|
2.3 |
Autotrasporto ed intermodalità(13.2) |
350,9 |
300,3 |
|
+ 90 |
390,3 |
39,4 |
|
2.4 |
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) |
872,7 |
649,6 |
|
+ 58 |
707,6 |
§ -165,1 |
|
2.5 |
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) |
546,5 |
523,0 |
|
+ 121 |
644,0 |
97,5 |
|
2.6 |
Sviluppo e sicurezza mobilità locale (13.6) |
6.108,2 |
6.183,8 |
+ 300 |
+ 380 |
6.863,8 |
755,6 |
|
3 |
Casa e assetto urbanistico (19) |
169,6 |
161,3 |
|
261,0 |
422,3 |
252,7 |
|
3.1 |
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) |
169,6 |
161,3 |
|
261,0 |
422,3 |
252,7 |
|
4 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) |
790,8 |
835,7 |
|
+ 2,1 |
837,8 |
47 |
|
4.1 |
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) |
790,8 |
835,7 |
|
+ 2,1 |
837,8 |
47 |
|
5 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
79,0 |
175,1 |
|
- |
175,1 |
96,1 |
|
5.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
16,3 |
106,4 |
|
- |
106,4 |
90,1 |
|
5.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
62,6 |
68,7 |
|
- |
68,7 |
6,1 |
|
Nota: Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MIT in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, è riportata la numerazione generale.
La missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto"
La missione 13 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" si articola in 7 programmi, dei quali 6 sono affidati al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed uno, il programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto", è invece contenuto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2, a cui si rinvia), e riguarda gli stanziamenti relativi principalmente ai Contratti di programma e di servizio per il trasporto ferroviario.
La missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, relativa al solo Ministero delle infrastrutture e trasporti e quindi relativa ai 6 programmi di spesa in essa ricompresi, presenta uno stanziamento complessivo nella legge di bilancio per il 2021 di 9.493,7 milioni €, con un incremento complessivo di + 1.480 milioni , di cui 1.180 milioni per effetto della manovra e + 300 mln per effetto dei DL Covid, rispetto allo stanziamento a legislazione vigente che ammontava a di 8.013,7 milioni di euro, e di + 1.277,6 milioni rispetto al legge di Bilancio 2020 che recava invece uno stanziamento di 8.216,1 milioni € circa.
Complessivamente la missione 13 (i 7 programmi ricompresi nel MIT+MEF) vede uno stanziamento integrato 2021 di 15.413 mln €.
Gli stanziamenti e le variazioni di spesa sui singoli programmi della Missione 13 del MIT sono in sintesi i seguenti:
§ sul Programma 13.1 “Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale”, lo stanziamento della legge di bilancio per il 2021 ammonta a 279,3 milioni €, con un incremento per effetto della manovra di bilancio di + 6 milioni €, così composta: una variazione di +4 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, come variazione di Sezione I sul cap. 1326 relativo al “buono per i veicoli sicuri” concesso a taluni soggetti fronte dell’aumento delle tariffe per le revisioni auto (commi 705-707 della legge di Bilancio) ed rifinanziamento in Sezione II di 2 milioni € per il 2021 (di 2 milioni per il 2022 e di 5 milioni per il 2023), sul cap. 7333, relativo a spese per interventi di sicurezza stradale (attuazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale, educazione stradale, Piani urbani del traffico);
§ sul programma 13.4 “Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo” lo stanziamento della legge di bilancio per il 2021 ammonta a 608,6 milioni €, con un incremento per effetto della manovra di bilancio di + 525 milioni €, composta dai seguenti incrementi in Sezione I: +25 milioni € sia per il 2021 che per il 2022, sul cap. 1928, per le somme da assegnare alla Sicilia per le riduzioni tariffarie sul trasporto aereo (commi 688-689 della legge di Bilancio) e + 500 milioni di euro sul cap. 1920 a compensazione dei danni subiti dalle imprese e dagli operatori del trasporto aereo (commi 714-720 della legge di Bilancio);
§ sul programma 13.2 “Autotrasporto e intermodalità”, lo stanziamento della legge di bilancio per il 2021 ammonta a 390,3 milioni €, con un incremento per effetto della manovra di bilancio di + 90 milioni così composta: una variazione di sezione I di + 70 milioni €, di cui +25 mln sul cap. 1245 come contributi per il trasporto marittimo combinato merci, rifinanziamento dell’incentivo “Marebonus” e +25 mln come contributi al trasporto ferroviario intermodale incentivi “Ferrobonus (commi 672-674 della legge di Bilancio) sul cap. 1246, per la connessione con i nodi logistici ed intermodali e + 20 mln come misure compensative alle imprese di trasporto autobus (co. 649 della legge di Bilancio) sul cap. 1304; si ha poi un rifinanziamento in Sezione II per i Sistemi e servizi di trasporto intermodale di +20 mln per il 2021 ed il 2022 (e di 10 mln per il 2023), sul cap. 7309 (spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica);
§ sul programma 13.5 “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario” lo stanziamento della legge di bilancio per il 2021 ammonta a 707,6 milioni €, con un incremento per effetto della manovra di bilancio di +58 milioni, risultante dalle seguenti variazioni: in Sezione I, +55 milioni nel 2021 (+ 45 mln nel 2022 e 2023), per le misure compensative alle imprese ferroviarie (commi 675- 680 della legge di Bilancio), di cui 20 mln per Rete Ferroviaria Italiana (cap. 1300- la spesa è autorizzata dal 2021 al 2034 per un totale di 150 milioni di euro) e 30 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per le imprese per il trasporto passeggeri non soggetto ad obblighi di servizio pubblico (cap. 1301- la spesa è autorizzata dal 2021 al 2034 per un totale di 420 milioni di euro), mentre in Sezione II si ha un incremento di 3 mln per il 2021 (che diventano +10 mln per il 2022 e +14 mln per il 2023) per interventi sulle infrastrutture ferroviarie, sul cap. 7532 relativi alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; si ha poi un aumento di 5 mln € per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sul cap. 1305, relativo alle somme da destinare alle imprese detentrici o noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri ed agli operatori di trasporto intermodale (co. 671 della legge di Bilancio);
§ sul programma 13.9 “Sviluppo e sicurezza della navigazione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne” lo stanziamento della legge di bilancio per il 2021 ammonta a 644 milioni €, con un incremento per effetto della manovra di bilancio di + 121 milioni, risultante dalle seguenti variazioni: in Sezione II un rifinanziamento di +2 milioni di € per il 2021 (di +2 mln per il 2022 e + 5 milioni di euro per il 2023) sul cap. 7258, relativo al Fondo per le infrastrutture portuali; in Sezione I aumenti per complessivi +119 mln € per il 2021 così distribuiti: + 88 mln nel 2021 sul cap. 1805 di nuova istituzione, per compensare le Autorità di Sistema Portuale dei mancati introiti da traffico passeggeri e crocieristici, nonché le imprese di navigazione di trasporto turistico di persone operanti con navi minori (co. 662 e co. 666 della legge di Bilancio); +5 mln nel 2021 (cap. 1806) per compensare i comuni portuali con perdite di traffico croceristico (co. 734-735 della legge di Bilancio); +2 mln € nel 2021 (e 5 mln in ciascuno degli anni 2022 e 2023) sul cap. 1807 di nuova istituzione, quali somme destinate alla rimozione, demolizione e vendita di relitti (co. 728-732 della legge di Bilancio); +20 mln € nel 2021 sul cap. 1269 di nuova istituzione per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei minori ricavi per l’emergenza Covid-19 (co. 665 della legge di Bilancio); + 4 mln per il 2021 (+ 5 mln per il 2022 e + 6 mln per il 2023) sul cap. 7274 relativo alle spese per l’ammodernamento e la riqualificazione del porto di Reggio Calabria (comma 669);
§ sul programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” lo stanziamento della legge di bilancio per il 2021 ammonta a 6.863,8 milioni €, con un incremento per effetto della manovra di bilancio di + 380 milioni , nonché di +300 mln per gli effetti dell’art. 22-ter del DL n. 137/2020 (DL Ristori) che ha rifinanziato (cap. 1318) il Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 per 390 milioni (la Nota di variazioni recepisce il testo iniziale del decreto legge, che prevedeva una variazione di 300 mln, prima della conversione in legge, che ha portato lo stanziamento a 390 mln);
le variazioni riconducibili alla manovra di bilancio sono così composte: un rifinanziamento complessivo di Sezione II per 17 mln € in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 19 mln € per il 2023: così composte: sul cap. 7248 relativo al Fondo per l’acquisto o noleggio di mezzi di trasporto pubblico locale +2 mln per il 2021 e 2022 (e 4 mln nel 2023); + 10 mln € per il 2021 (e di 7 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023) sul cap. 7400, relativo agli interventi per le metropolitane, nonché un rifinanziamento di 3 mln € per il 2022 e per il 2023 sul cap. 7418 per le nuove linee metropolitane di Milano M4 ed M5; + 5 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, il cap. 7137 relativo al Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa; gli effetti della Sezione I per complessivi 350 mln € per il 2021 consistono in: un finanziamento sul cap. 1318, relativo al Fondo previsto per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e Province autonome (200 mln €) e nei comuni (150 mln €) rispettivamente dai commi 816 e 790 della legge di bilancio; un finanziamento di 10 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la metropolitana di Brescia (cap. 7422) previsto dal comma 660 della legge di bilancio; un finanziamento di 3 mln per il 2021 (e di 6 mln per il 2022) per il fondo istituito a favore dei comuni per i parcheggi rosa ed agli utenti a ridotta mobilità, istituito dal comma 819 della legge di Bilancio (cap. 1310).
Il programma 7.7 "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste” (missione 7)
Della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza", fa parte il programma 7.7 "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" affidato alle Capitanerie di porto, che reca uno stanziamento nella legge di bilancio 2021 di 837,8 milioni di €, mentre nel BLV era di 835,7 mln €, in aumento rispetto allo stanziamento di Bilancio 2020, che era pari a 790,8 mln €. Per effetto della manovra si registra un aumento dello stanziamento di 2,1 milioni € come effetto di Sezione I (sul cap. 2043) relativo alle spese per il personale delle Capitanerie di porto. Non sono evidenziate variazioni in Sezione II.
Per il 2022 lo stanziamento è di 845,5 mln € circa e per il 2023 è di 842,57 milioni € circa.
Altri Programmi di interesse
Si ricorda che nell’ambito del programma 14.11 del MIT si trova il cap. 7582 relativo al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, che reca uno stanziamento complessivo di bilancio 2021 di 129,8 mln, di 61 mln nel 2022 e di 60,2 mln nel 2023.
Per quanto riguarda il Programma sperimentale buono mobilità, il cui finanziamento è incrementato di 100 mln € per il 2021 dai commi 691-695 della legge di Bilancio, si ricorda che questo è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella 9), che reca uno stanziamento 2021 di 170 milioni di euro (di 55 mln per il 2022 e di 45 mln per il 2023).
La missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica” vede una riduzione rilevante del dato presente nel bilancio a legislazione vigente (BLV) rispetto al dato della legge di bilancio 2020 (-43,5 per cento, pari a -2.829,4 milioni di euro), principalmente per effetto dell’andamento del programma 14.11 “Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali” (-3,1 miliardi). In particolare, secondo l’andamento già previsto dalla pianificazione triennale 2020-2022, in generale, si riducono le dotazioni dei trasferimenti all’ANAS, per la realizzazione di nuove infrastrutture e per la prosecuzione degli interventi previsti da contratti già stipulati (-2,7 miliardi circa, cap.7002), e si riducono le dotazioni del Fondo per le opere strategiche e per la captazione delle risorse idriche (-0,4 miliardi, cap.7060).
A seguito dell’approvazione della manovra di bilancio per il 2021, la missione 14 presenta rispetto al dato del BLV un aumento di 224,2 milioni di euro, di cui 153,2 milioni per il programma 14.11 e 71 milioni di euro per il programma 14.10, attraverso interventi in Sezione II.
In particolare, nel programma 14.10 si registrano i seguenti aumenti:
§ 6 milioni di euro complessivi a favore dei capitoli 7341 e 7698 (interventi stradali per le Olimpiadi invernali 2026, art. 3, comma 12-bis, D.L. 16/2020, il cui stanziamento passa da 135 a 141 milioni di euro);
§ 30 milioni per il cap. 7011 (Fondo salva opere, art. 47 comma 1-bis, D.L n. 34 del 2019);
§ 30 milioni per il cap. 7008 (progettazione infrastrutture “Sviluppo paese", Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 50 del 2016, art. 202 c. 1 - cap. 7008;
§ 3 milioni per il cap. 1264 (salvaguardia città e laguna di Venezia, D.L. n. 104 del 2020, art. 95 comma 16);
§ 2 milioni per il cap. 7441 (infrastrutture penitenziarie, DL n. 133 del 2014, art. 3 comma 12);
Nel programma 14.11 si registrano i seguenti incrementi:
§ 4 milioni per il cap. 7582 (ciclovie per le Olimpiadi invernali 2026, DL n. 16 del 2020, art. 3 comma 12-bis);
§ 150 milioni per il cap. 7003 (Fondo messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle province e delle città metropolitane, che passa 200 a 350 milioni di euro);
§ 2 milioni per il cap. 7065 (Fondo opere strategiche, L.F. n. 350 del 2003 art. 4 comma 176 9-bis).
La missione 19 “Casa e assetto urbanistico” presenta presso il suo unico programma 19.2 “Politiche abitative, urbane e periferie”, una dotazione a BLV pari 161,3 milioni di euro, con una diminuzione di 8,3 milioni rispetto al dato della legge di bilancio 2020.
A seguito dell’approvazione della manovra di bilancio per il 2021, la missione 19 presenta, rispetto al dato BLV, un aumento di 261 milioni di euro, allocati nell’unico programma 19.2, attraverso interventi in Sezione I e Sezione II, come di seguito descritto:
§ 210 milioni per il cap. 1690 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), di cui 160 milioni in Sezione II, e 50 milioni in Sezione I (art. 1, comma 384 della Legge di bilancio 2021), passando così da 50 milioni a BLV a 260 milioni di euro finali;
§ 50 milioni per il cap. 1693 (Fondo inquilini morosi incolpevoli) in Sezione I (art.1, comma 733 della Legge di bilancio 2021);
§ 1 milione per il cap. 1694 (sostentamento degli istituti autonomi case popolari ed enti con finalità sociali) in Sezione I (art.1, comma 71 della legge di bilancio 2021).
Ministero dell’università e della ricerca
(Tabella n. 11)
L’articolo 12 della legge di bilancio 2021-2023 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, contestualmente sopprimendo il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Come evidenziava l’Appendice “La struttura per missione e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.), al Ministero dell’università e della ricerca sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Al Ministero sono attribuite le risorse della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria che tuttavia risulta modificata nell’articolazione per programmi di spesa. Per una più efficace rappresentazione in bilancio delle funzioni svolte, sono stati istituiti due nuovi programmi, che assicurano tra l’altro il criterio di affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità. Si tratta di:
- nuovo programma 23.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca[20];
- nuovo programma 23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale, istituito per tener conto della centralità che la dimensione internazionale assume nei settori della formazione superiore e della ricerca[21].
Sempre nell’ambito della missione Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria viene confermato il contenuto del programma 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, mentre, a parità di denominazione rispetto all’esercizio precedente, vedono alcune modifiche i programmi 23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore[22] e 23.2 Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica[23].
Al Ministero dell’università e della ricerca è attribuita, inoltre, la missione Ricerca e innovazione con il programma 17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata che vede una revisione di alcune azioni[24].
Per quanto riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell’università e della ricerca acquisisce quota parte delle risorse spettanti dei programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza dell’ex Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[25].
Le previsioni di spesa per gli anni 2021-2023
La tabella 11 della legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 12.871,7 mln per il 2021, € 12.990,1 mln per il 2022 e € 12.751,1 mln per il 2023.
Gli stanziamenti per spese finali del Ministero autorizzati per il 2021 rappresentano, in termini di competenza, l’1,7% della spesa finale del bilancio statale.
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 * |
Previsioni assestate |
BLPV 2021 * |
Legge di Bilancio |
||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
Spese correnti |
- |
- |
9.080,2 |
9.529,7 |
9.529,7 |
9.519,6 |
Spese in c/capitale |
- |
- |
2.996,4 |
3.395,4 |
3.502,0 |
3.231,4 |
SPESE FINALI |
- |
- |
12.076,6 |
12.871,7 |
12.990,1 |
12.751,1 |
Rimborso passività finanziarie |
- |
- |
10,8 |
10,8 |
4,0 |
4,2 |
TOTALE MUR |
- |
- |
12.087,4 |
12.882,5 |
12.994,1 |
12.755,2 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio 2021-2023.
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a € 12.971,7 mln per il 2021, € 13.031,7 mln per il 2022 e € 12.751,1 mln per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di CASSA, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 * |
Previsioni assestate |
Legge di bilancio |
||
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Spese correnti |
- |
- |
9.576,3 |
9.529,7 |
9.519,6 |
Spese in c/capitale |
- |
- |
3.395,4 |
3.502,0 |
3.231,4 |
SPESE FINALI |
- |
- |
12.971,7 |
13.031,7 |
12.751,1 |
Rimborso passività finanziarie |
- |
- |
10,8 |
4,0 |
4,2 |
TOTALE MUR |
- |
- |
12.982,5 |
13.035,7 |
12.755,2 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio 2021-2023.
Le previsioni di spesa per il 2021
A legislazione previgente (BLPV), la dotazione complessiva di competenza del Ministero per l'anno 2021 (spese finali) era pari a € 12.076,6 mln.
In particolare, rispetto al bilancio a legislazione previgente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio ha determinato complessivamente un aumento delle spese finali di € 795,1 mln, imputabile all’incremento sia delle spese di parte capitale, sia delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
2020 |
2021 |
||||
legge di bilancio * |
BLPV * |
Effetti |
Effetti Sez. I |
legge di bilancio |
|
Spese correnti |
- |
9.080,2 |
0,0 |
396,1 |
9.476,3 |
Spese in c/capitale |
- |
2.996,4 |
2,0 |
397,0 |
3.395,4 |
SPESE FINALI |
- |
12.076,6 |
2,0 |
793,1 |
12.871,7 |
Rimborso passività finanziarie |
- |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
10,8 |
TOTALE MUR |
- |
12.087,4 |
2,0 |
793,1 |
12.882,5 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio 2021-2023.
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano un incremento di + € 2,0 mln (ascrivibile alla spesa in conto capitale).
Anche le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di € 793,1 mln (ascrivibile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).
Il bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero dell’università e della ricerca (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 12.882,5 mln per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna delle 3 Missioni e per ciascuno degli 8 Programmi di spesa del MUR.
La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione previgente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
|
Ministero dell’università e della ricerca |
||||
|
Missione/Programma |
2021 |
|||
BLPV * |
Effetti sez. II |
Effetti Sez. I |
Legge di bilancio |
||
1 |
Ricerca e innovazione (17) |
2.668,6 |
2,0 |
310,8 |
2.981,4 |
1.1 |
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) |
2.668,6 |
2,0 |
310,8 |
2.981,4 |
2 |
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) |
9.381,0 |
0,0 |
446,2 |
9.827,1 |
2.1 |
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) |
311,0 |
0,0 |
118,3 |
429,4 |
2.2 |
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) |
530,3 |
0,0 |
18,5 |
548,8 |
2.3 |
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) |
8.277,6 |
0,0 |
208,3 |
8.485,9 |
2.4 |
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4) |
1,8 |
0,0 |
100,0 |
101,8 |
2.5 |
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5) |
260,3 |
0,0 |
1,0 |
261,3 |
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
37,8 |
0,0 |
36,2 |
74,0 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
5,6 |
0,0 |
35,2 |
40,7 |
3.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
32,2 |
0,0 |
1,0 |
33,2 |
TOTALE MINISTERO |
12.087,4 |
2,0 |
793,1 |
12.882,5 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio.
La spesa complessiva del MUR è allocata principalmente sulla Missione 2 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, che rappresenta il 76,3% del valore della spesa complessiva del Ministero.
Rispetto alla dotazione a legislazione previgente (€ 9.381,0 mln), tale Missione registra un incremento + € 446,2 mln, dovuto unicamente a interventi operati in Sezione I (principalmente nell’ambito dei Programmi 2.1. Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore, 2.3. Sistema universitario e formazione post-universitaria, e 2.4. Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca), per un totale complessivo per il 2021 di € 9.827,1 mln.
Sempre rispetto alla dotazione a legislazione previgente, registra un incremento, per complessivi + € 312,8 mln, anche la Missione 1 “Ricerca e innovazione”, in questo caso dovuto a incrementi disposti con interventi in Sezione I (per complessivi + € 310,8 mln) e in Sezione II (per complessivi + € 2,0 mln).
Con riguardo alle modifiche operate in Sezione II (in base a quanto riportato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 540), si evidenzia il rifinanziamento, per € 2 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici (cap. 7239/pg. 1).
Infine, sempre rispetto alla dotazione a legislazione vigente, registra un incremento anche la Missione 3 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (+ € 36,2 mln) dovuto interamente a interventi operati in Sezione I.
L’articolo 13 del disegno legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
L'articolo reca inoltre disposizioni di natura meramente contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.
In particolare, i commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l’anno 2021: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2021; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari.
Il comma 6, consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2021, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori.
Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 66/2010.
Il comma 8 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.
Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza» delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.
Infine, il comma 10 autorizza il Ministero della Difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l’anno 2021 da destinare alle associazioni combattentistiche.
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 24.583,2 milioni di euro nel 2021 (erano 22.941,7 milioni di euro nel 2020), a 25.164,7 per il 2022 e 23.493 per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.
Spese finali del Ministero della difesa nella legge di bilancio per il triennio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 |
Previsioni |
|||
Legge di bilancio 2021 |
Diff. |
Legge di bilancio 2022 |
Legge di bilancio 2023 |
||
Spese correnti |
19.876,9 |
20.297,3 |
420,4 |
19.692,1 |
19.522,7 |
Spese in c/capitale |
3.064,8 |
4.285,9 |
1.221,1 |
5.472,5 |
3.970,3 |
SPESE FINALI |
22.941,7 |
24.583,2 |
1.641,5 |
25.164,7 |
23.493,0 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
3,46% |
3,18% |
|
3,31% |
3,13% |
Fonte: elaborazione dati legge di bilancio 2021-2023- Tab 12 - eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 24.638,8 milioni di euro nel 2021, a 25.171,5 milioni di euro nel 2022 e a 23.483,6 milioni di euro nel 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque, per il Ministero della difesa, un andamento della spesa in crescita fino al 2022, per poi diminuire nell’ultimo anno del triennio di riferimento.
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, lo stato di previsione del Ministero della difesa mostra, infatti, spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 1,6 miliardi di euro.
Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 420,1 milioni di euro e di quelle di parte capitale pari a 1.221,1 milioni di euro.
In relazione alla spesa finale del bilancio statale, gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2021, in misura pari al 3,18% della spesa finale del bilancio statale, in leggera diminuzione percentuale rispetto al 2020 (3,46%).
Si ricorda che le spese finali del bilancio dello Stato ammontano a 773.462 milioni di euro per il 2021, 759.124 milioni di euro per il 2022 e 750.984 milioni per il 2023.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 23.970,9 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 605,2 milioni di euro, imputabili sia alla spesa corrente (+200 milioni) sia alla spesa in conto capitale (+405,2 milioni), come evidenziato nella tabella seguente. L’importo di 7,1 milioni riportato nella colonna “Effetti D.L. Covid” riguarda spese di personale riferibili ai decreti-legge “Ristori”, che non erano ricompresi nel bilancio a legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio.
Spese finali del Ministero della difesa-anno 2021
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
|||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
19.876,9 |
20.090,2 |
7,1 |
200,0 |
20.297,3 |
Spese in c/capitale |
3.064,8 |
3.880,7 |
- |
405,2 |
4.285,9 |
SPESE FINALI |
22.941,8 |
23.970,9 |
7,1 |
605,2 |
24.583,2 |
Fonte: elaborazione dati legge di bilancio 2021-2023- Tab 12
* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio 2021-2023 e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.
- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti
Per quanto concerne la Sezione I, gli effetti di maggiore spesa sono attribuibili quasi totalmente ai commi 1023-1026 dell’articolo 1 della legge di bilancio, che per l’anno 2021 quantifica in 166,7 milioni di euro la spesa per il personale delle Forze Armate utilizzato nell’operazione “Strade sicure” (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009), comprensivo della proroga del contingente di 753 unità utilizzato in relazione all’emergenza Covid. Si ricorda inoltre che i commi 914-915 autorizzano l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato (19 unità per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022). Gli oneri, per il 2021, sono pari a 585 mila euro.
Per quanto riguarda la Sezione II, si segnala il rifinanziamento di 450 milioni di euro per il 2021 relativo ad “Investimenti Difesa”, secondo quanto riportato nell’Allegato Conoscitivo al disegno di legge di bilancio.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero della Difesa a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che la legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Spese finali per ciascuna missione/programma del Ministero della difesa- anno 2021
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
MINISTERO DELLA DIFESA |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020 |
||||
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di Bilancio |
||||
1 |
Difesa e sicurezza del territorio (5) |
21.278,1 |
22.265,5 |
7,0 |
580,70 |
22.853,2 |
1.575,1 |
|
1.1 |
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) |
6.567,8 |
6.658,3 |
|
38,90 |
6.697,2 |
129,4 |
|
1.2 |
Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) |
5.433,1 |
5.413,5 |
2,1 |
113,00 |
5.528,6 |
95,5 |
|
1.3 |
Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) |
2.131,2 |
2.151,6 |
1,4 |
-6,00 |
2.147,0 |
15,8 |
|
1.4 |
Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) |
2.785,9 |
2.873,7 |
1,4 |
-0,60 |
2.874,5 |
88,6 |
|
1.5 |
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) |
4.360,1 |
5.168,4 |
2,2 |
435,30 |
5.605,9 |
1.245,8 |
|
2 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18) |
469,7 |
491,7 |
|
0,6 |
492,3 |
22,6 |
|
2.1 |
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) |
469,7 |
491,7 |
|
0,6 |
492,3 |
22,6 |
|
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
1.194,0 |
1.213,6 |
|
24,0 |
1.237,6 |
43,6 |
|
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
26,5 |
43,0 |
|
0,0 |
43,0 |
16,5 |
|
3.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
705,7 |
708,4 |
|
24,0 |
732,4 |
26,7 |
|
3.3 |
Interventi non direttamente connessi con l’operatività dello Strumento Militare (32.6) |
461,9 |
462,2 |
|
0,0 |
462,2 |
0,3 |
|
|
SPESE FINALI MINISTERO |
22.941,8 |
23.970,8 |
7,0 |
605,40 |
24.583,2 |
1.641,4 |
|
- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
- eventuali discrepanze derivano dagli arrotondamenti
La spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, e 9 programmi. La missione principale è “Difesa e sicurezza del territorio”(5), che rappresenta circa il 93% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 22.853,2 milioni di euro.
Nello specifico la missione 5: Difesa e sicurezza del territorio, è articolata nei
seguenti Programmi:
Programma 1: approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza;
Programma 2: approntamento e impiego delle Forze terrestri;
Programma 3: approntamento e impiego delle Forze navali;
Programma 4: approntamento ed impiego delle Forze aeree;
Programma 6: pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.
I primi quattro programmi comprendono il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle rispettive forze militari. Mentre il programma 5.6 ricomprende le attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.
Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (22.265,5 milioni di euro), tale missione registra un aumento delle spese pari a 587,7 milioni di euro, di cui 7 milioni derivanti dai D.L. Covid.
All’interno della Missione considerata, tutti i programmi subiscono un aumento. L’incremento maggiore è quello del programma “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari” (+437,5 milioni di euro, comprensivi dei DL Covid), dovuto soprattutto alla Sezione II, e in particolare al Rifinanziamento per il 2021 di 450 milioni di euro sul capitolo 7140 (Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale).
Subisce un notevole incremento anche il programma “Approntamento e impiego delle forze terrestri” (+113 milioni di euro), derivante dagli effetti della sezione I della manovra di bilancio (e in particolare dalla proroga del dispositivo “Strade sicure” operata dall’articolo 1, commi 1023-1026).
La seconda missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (18), rispetto alla dotazione a legislazione vigente pari a 491,7 milioni di euro, registra un aumento di 585 mila euro, dovuto alla Sezione I, e in particolare dai commi 914-915 dell’articolo 1 della legge di bilancio, che autorizzano l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato.
Si ricorda che a partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito, nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" appositamente istituito a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Tale programma raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.
La missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”(32) subisce una variazione positiva di 24 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente pari a 1.213,6 milioni di euro.
Per quanto concerne la missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, rientrano in questa missione i seguenti tre programmi
Il programma 32.2 attiene alla programmazione e al coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
Il programma 32.3 attiene allo svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione...).
Infine il programma 32.6 tratta di attività esterne, regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali, ad esempio: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le pensioni provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE).
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Tabella n. 13)
L'articolo 14 della legge di bilancio 2021 approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 13) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
Il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) per l'anno 2021.
Il comma 2 detta disposizioni per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
Il comma 3 prevede norme per la ripartizione, tra i competenti capitoli del MIPAAF, del fondo destinato alle seguenti finalità: a) funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale; b) partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.
Il comma 4 reca disposizioni sulle variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MIPAAF.
Il comma 5 prevede la ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".
Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MIPAAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza.
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021-2023 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 1.753,2 milioni di euro nel 2021, 990,8 milioni di euro per il 2022 e 1.151 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2020 |
legge di bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
||
Spese correnti |
610,8 |
885 |
274,2 |
633,2 |
597,2 |
Spese in c/capitale |
500,9 |
868,2 |
367,3 |
357,6 |
553,8 |
SPESE FINALI |
1.111,7 |
1.753,2 |
+641,5 |
990,8 |
1.151 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
0,2 |
0,2 |
- |
0,1 |
0,2 |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono pari a 1.760,8 milioni di euro per il 2021, a 990,8 milioni di euro per il 2022 e a 1.151 milioni di euro per il 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell’anno 2021, decrescente nel 2022 e nuovamente crescente nel 2023.
Con riferimento specifico all’anno 2021, la legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, in misura pari a 641,5 milioni di euro (+57,3%). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 274,2 milioni di euro e di un aumento delle spese di parte capitale pari a 367,3 milioni di euro.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2021, in misura pari allo 0,2% della spesa finale del bilancio statale, in linea rispetto all’esercizio precedente.
Le previsioni di spesa per il 2021 rispetto alla legislazione vigente
Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 13) esponeva, a legislazione vigente (BLV), al momento della presentazione del ddl di bilancio, spese finali di competenza, per l'anno 2021, di 1.119,6 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la “manovra” finanziaria per il 2021 - o, meglio, quanto risultante dalla legge di bilancio e da alcune disposizioni del decreto-legge n. 104 del 2020 e del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetti decreti-legge “Agosto” e “Ristori”, adottati in periodo di emergenza da Covid-19), i cui effetti – per 200,7 milioni di euro - sono stati registrati nella II sezione della medesima legge di bilancio a seguito dell’approvazione della Nota di variazioni - determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di 633,6 milioni di euro, a causa di un aumento di 361,2 milioni di spesa in conto capitale e di 272,4 milioni di spesa in conto corrente, come si ricava dalla tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
|||
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti D.L Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
|
Spese correnti |
610,8 |
612,6 |
200,7
|
71,7 |
885 |
Spese in c/capitale |
500,9 |
507 |
- |
361,2 |
868,2 |
SPESE FINALI |
1.111,7 |
1.119,6 |
200,7 |
432,9 |
1.753,2 |
Il bilancio integrato degli effetti degli emendamenti approvati e dei citati provvedimenti legislativi i cui effetti finanziari sono stati registrati nella Nota di variazioni, prevede, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 1.753,2 milioni per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2021, così come rappresentata nel disegno di legge iniziale, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e a ciascun programma.
(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
||||
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti D. L. Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Differenza |
||
1 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) |
1077,8 |
1.068,5 |
200,7 |
430,5 |
1.699,7 |
621,9 |
1.1 |
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) |
532,4 |
550,1 |
- |
197 |
747,1 |
214,7 |
1.2 |
Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) |
49,8 |
46,9 |
0,5 |
3,5 |
50,9 |
1,1 |
1.3 |
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) |
495,6 |
471,4 |
200,2 |
230 |
901,6 |
406 |
2 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
27,6 |
39,8 |
- |
2,5 |
42,3 |
14,7 |
2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
9,3 |
23,5 |
- |
0,4 |
23,9 |
14,6 |
2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
18,3 |
16,3 |
- |
2,1 |
18,4 |
0,1 |
4 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) |
6,3 |
11,2 |
- |
- |
11,2 |
4,9 |
4.1 |
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montali e forestali (18.18) |
6,3 |
11,2 |
- |
- |
11,2 |
4,9 |
|
SPESE COMPLESSIVE MINISTERO |
1.111,7 |
1.119,6 |
200,7 |
432,9 |
1.753,2 |
641,5 |
- Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.
La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è, dunque - come si evince dalla suddetta tabella - allocata su 3 missioni:
§ Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9), suddivisa in 3 programmi ("Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale", "Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale" e "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione";
§ Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), ripartita in 2 programmi ("Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza");
§ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (18), rappresentata anch’essa dal solo programma “Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montali e forestali” (18.18).
Si ricorda che già al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio integrato 2021 (AC 2790-bis), rispetto alla legislazione vigente erano stati complessivamente aumentati gli stanziamenti di competenza del MIPAAF per complessivi 325,4 milioni di euro per il 2021 - con un aumento di 261,3 milioni di euro di spesa in conto capitale e di 64,1 milioni di euro di spesa corrente - attraverso le seguenti modalità (con interventi presenti nella sezione I del disegno di legge per 202,4 milioni di euro e nella sezione II per 123 milioni di euro):
§ l’istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2021, di cui all’art. 21 del disegno di legge, poi art. 1, commi 128 e 129 della legge di bilancio 2021 (cap. 7098);
§ il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per il 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, previsto dall’art. 70 del ddl, poi art. 1, comma 375 della legge di bilancio (cap. 1526);
§ l’incremento di 10 milioni di euro per il 2021 della dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), prevista dall’art. 168 del ddl, poi art. 1, comma 997 della legge (cap. 1525/pg. 2);
§ le spese per l’organizzazione di procedure concorsuali pubbliche presso il MIPAAF, per 100.000 euro per il 2021, di cui all’art. 159, comma 13 del ddl, poi art. 1, comma 875 (cap. 1897/pg. 29);
§ l’autorizzazione all’AGEA, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022, ai sensi dell’art. 160, commi 1 e 2 del ddl, poi art. 1, commi 908 e 909 della legge (cap. 1525/pg. 1);
§ l’incremento, a decorrere dal 2021, di 363.000 euro annui, della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF, di cui all’art. 161, comma 11 del ddl, poi art. 1, comma 934 della legge (cap. 1007/pg. 3 e 5 e cap. 1024/pg. 2);
§ i rifinanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente e riportate in allegato allo stato di previsione del MIPAAF (presenti nella Sezione II del disegno di legge di bilancio), che hanno determinato un aumento della spesa pari a 123 milioni di euro per il 2021: si tratta di rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell’art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).
Per un approfondimento sui suddetti aspetti, si rinvia al dossier iniziale sull'AC 2790-bis, relativo ai profili di competenza della Commissione agricoltura nel disegno di legge di bilancio 2021 (pagg. 32 e segg.).
Il testo definitivo della legge di bilancio 2021, a seguito delle modifiche introdotte nel corso del suo esame in Parlamento, presenta un incremento di stanziamenti per il MIPAAF – rispetto alla legislazione vigente, così come rappresentata nel disegno di legge originario – di ulteriori 308,25 milioni di euro per tale anno (che si sommano ai citati 325,4 milioni di euro di incremento di stanziamenti già presenti nel disegno di legge iniziale).
Nello specifico, gli interventi di sezione I - introdotti durante l’esame parlamentare - che hanno inciso per 107,5 milioni di euro, sia per la parte corrente, sia per quella in conto capitale, sugli stanziamenti del MIPAAF inseriti nella legge di bilancio, sono i seguenti:
1. l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019, disposto dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio (cap. 7411);
2. l'incremento di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento destinato alla stabilizzazione del personale precario del CREA, di cui all’art. 1, comma 132 della legge (cap. 2084);
3. l'incremento di 1,5 milioni di euro dello stanziamento, per il 2021, destinato all'incremento di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), previsto dall’art. 1, comma 133 (cap. 2397/pg. 5 e 6 e cap. 2409/pg. 2);
4. l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all’art. 1, commi 134 e 135 (cap. 7753);
5. il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo nazionale per la suinicoltura, previsto dall’art. 1, commi 136 e 137 (cap. 7827);
6. l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all’art. 1, comma 138 (cap. 7099);
7. la previsione, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, dell'obbligo di registrare su un apposito registro telematico - istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue, con la previsione di oneri di 1 milione di euro per il 2021 per l’istituzione di tale registro, di cui all’art. 1, commi 139-143 (cap. 1980/pg. 11).
Per quanto concerne la seconda sezione della legge di bilancio - oltre ai citati rifinanziamenti già presenti nel disegno di legge iniziale – si ricorda che sono state inseriti nel testo definitivo della legge, a seguito dell’approvazione della Nota di variazioni, anche gli effetti finanziari, per il 2021, delle seguenti disposizioni previste da altri provvedimenti legislativi approvati negli ultimi mesi del 2020 (cosiddetti decreti-legge Covid), per complessivi 200,75 milioni di euro:
§ 250.000 euro per il 2021 per consentire il rilancio delle imprese agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa, previsti in base all’art. 42-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), allocati nel cap. 2257;
§ 0,5 milioni di euro, sempre per il 2021, disposto dall’art. 58, commi 8-bis e 8-ter del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto un finanziamento, per tale anno, appunto di 500 mila euro, finalizzato all’incremento dell’indennità per il personale dell'ICQRF disposto inizialmente - dall’art. 78, comma 3-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 - nella misura di 2 milioni di euro per il 2020. Si ricorda – come sopra descritto - che l’art. 1, comma 133 della legge di bilancio 2021 ha successivamente incrementato di ulteriori 1,5 milioni di euro per il 2021 tale stanziamento, portandolo a complessivi 2 milioni di euro per tale anno (cap. 2397/pg. 6);
§ 200 milioni di euro per la quota del 2021 del Fondo per la filiera della ristorazione, in seguito alla rimodulazione delle risorse dello stesso attuata per mezzo dell’art. 31-decies del decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 (cap. 2328).
Analisi per azioni e per capitoli di spesa
Si segnalano, di seguito, gli stanziamenti - di competenza - per le seguenti “azioni” per il 2021 presenti nello stato di previsione del MIPAAF:
§ 162,3 milioni di euro complessivi per gli Interventi a favore del settore ippico;
§ 166,3 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale;
§ 59,1 milioni di euro per l’insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura;
§ 26,8 milioni di euro per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame;
§ 22,9 milioni di euro per lo Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale;
e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2021:
§ cap. 1525: Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): 160,1 milioni di euro;
§ cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA): 127,1 milioni di euro;
§ cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi: 45 milioni di euro;
§ cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 90 milioni di euro;
§ cap. 7253: Assegnazione all'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 8,7 milioni di euro;
§ cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva: 13 milioni di euro;
§ cap. 7827: Fondo nazionale per la suinicoltura: 10 milioni di euro.
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(Tabella n. 14)
L’articolo 15 della legge di bilancio 2021-2023 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Autorizza, altresì, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio, per il 2021:
§ in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 163/1985;
§ in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi agli acquisti ed alle espropriazioni di pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché, ancora, su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. In tal caso, i decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.
Infine, dispone che al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti, in attuazione del “piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura”, dal relativo personale, si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema del “cedolino unico” e che, a tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Le previsioni di spesa per gli anni 2021-2023
La tabella 14 della legge di bilancio 2021-2023 autorizza spese finali – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di competenza, pari a € 3.137,6 mln per il 2021, € 2.595,5 mln per il 2022 e € 2.441,4 mln per il 2023.
Rispetto agli stanziamenti previsti per il 2020 dalla legge di bilancio 2020-2022, si registra un incremento di + € 649,2 mln per il 2021 e di + € 107,1 mln per il 2022 e una diminuzione di – € 47,0 mln per il 2023.
Gli stanziamenti per spese finali del MIBACT autorizzati per il 2021 dalla legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, lo 0,4% della spesa finale del bilancio statale, percentuale invariata rispetto a quanto registrato per la legge di assestamento 2020.
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 * |
Previsioni assestate |
BLPV 2020 ** |
Legge di bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
||||
Spese correnti |
1.540,6 |
2.118,8 |
1.429,9 |
1.994,1 |
453,5 |
1.537,6 |
1.409,8 |
Spese in c/capitale |
947,8 |
1.117,5 |
807,7 |
1.143,5 |
195,8 |
1.057,9 |
1.031,6 |
SPESE FINALI |
2.488,4 |
3.236,4 |
2.237,6 |
3.137,6 |
649,2 |
2.595,5 |
2.441,4 |
Rimborso passività finanziarie |
43,6 |
43,6 |
33,3 |
33,3 |
-10,3 |
17,4 |
12,6 |
TOTALE MIBACT |
2.531,9 |
3.279,9 |
2.270,9 |
3.170,9 |
639,0 |
2.612,9 |
2.453,9 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio.
** Dati tratti dal ddl di bilancio. La colonna non include anche gli effetti derivanti dai D.L. 104/2020 (L. 126/2020), 125/2020 (L. 159/2020), 137/2020 (L. 176/2020), 149/2020, 154/2020 e 157/ 2020 (poi confluiti, durante l’esame parlamentare, nel D.L. 137/2020).
In termini di cassa, le spese finali del MIBACT sono pari a € 3.275,7 mln per il 2021, € 2.595,5 mln per il 2022 e € 2.441,3 mln per il 2023, come si evince dalla tabella che segue:
(dati di CASSA, valori in milioni di euro)
|
Legge di Bilancio 2020 * |
Previsioni assestate |
Previsioni |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
|||
Spese correnti |
1.632,0 |
2.235,1 |
1.997,7 |
365,7 |
1.537,6 |
1.409,8 |
Spese in c/capitale |
1.008,4 |
1.232,1 |
1.277,9 |
269,5 |
1.057,9 |
1.031,6 |
SPESE FINALI |
2.640,5 |
3.467,2 |
3.275,7 |
635,2 |
2.595,5 |
2.441,3 |
Rimborso passività finanziarie |
43,6 |
43,6 |
33,3 |
-10,3 |
17,4 |
12,5 |
TOTALE MIBACT |
2.684,0 |
3.510,8 |
3.309,0 |
624,9 |
2.612,9 |
2.453,8 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio.
Le previsioni di spesa per il 2021
Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, la legge di bilancio 2021-2023 espone, relativamente al MIBACT, un incremento delle spese finali (in conto competenza) del + 26,1% rispetto a quanto previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020-2022.
In termini assoluti, l’incremento, come già detto, è di + € 649,2 mln, dovuto all’incremento di + € 453,5 mln nelle spese correnti e di + € 195,8 mln nelle spese in conto capitale.
A legislazione previgente (BLPV) – non inclusiva degli effetti derivanti dai D.L. 104/2020 (L. 126/2020), 125/2020 (L. 159/2020), 137/2020 (L. 176/2020), 149/2020, 154/2020 e 157/2020 (poi confluiti, durante l’esame parlamentare, nel D.L. 137/2020) –, la dotazione complessiva di competenza del MIBACT per l'anno 2021 (spese finali) era, invece, pari a € 2.237,6 mln.
In particolare, rispetto al bilancio a legislazione previgente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio ha determinato complessivamente un incremento delle spese finali di + € 759 mln, imputabile all’incremento di + € 423,2 mln delle spese correnti e di + € 335,8 delle spese in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
||||
legge di bilancio * |
BLPV ** |
Effetti DL COVID |
Manovra |
|||
Effetti Sez. II |
Effetti Sez. I |
Legge di bilancio |
||||
Spese correnti |
1.540,6 |
1.429,9 |
141,0 |
114,6 |
308,6 |
1.994,1 |
Spese in c/capitale |
947,8 |
807,7 |
0,0 |
85,8 |
250,0 |
1.143,5 |
SPESE FINALI |
2.488,4 |
2.237,6 |
141,0 |
200,4 |
558,6 |
3.137,6 |
Rimborso passività finanziarie |
43,6 |
33,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,3 |
TOTALE MIBACT |
2.531,9 |
2.270,9 |
141,0 |
200,4 |
558,6 |
3.170,9 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio.
** Dati tratti dal ddl di bilancio. La colonna non include anche gli effetti derivanti dai D.L. 104/2020 (L. 126/2020), 125/2020 (L. 159/2020), 137/2020 (L. 176/2020), 149/2020, 154/2020 e 157/ 2020 (poi confluiti, durante l’esame parlamentare, nel D.L. 137/2020).
In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni determinati con la Sezione II determinano un incremento di + € 200,4 mln (imputabile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).
Anche le misure legislative introdotte dall’articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo per + € 558,6 mln (ascrivibile sia alla spesa corrente sia alla spesa in conto capitale).
Il bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIBACT (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a € 3.170,9 per il 2021.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente – che include anche le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – espone le previsioni di bilancio per il 2021 per ciascuna delle attuali 4 Missioni e per ciascuno degli attuali 17 Programmi di spesa del MIBACT[26], a raffronto con i dati della legge di bilancio 2020.
La tabella evidenzia, altresì, le modifiche che la legge di bilancio ha apportato alla legislazione previgente 2021 – non inclusiva degli effetti derivanti dai D.L. 104/2020 (L. 126/2020), 125/2020 (L. 159/2020), 137/2020 (L. 176/2020), 149/2020, 154/2020 e 157/ 2020 (poi confluiti, durante l’esame parlamentare, nel D.L. 137/2020) –, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna Missione e a ciascun Programma.
(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
||||
legge di bilancio * |
BLPV ** |
Effetti DL COVID |
Manovra |
||||
Effetti sez. II |
Effetti Sez. I |
Legge di bilancio |
|||||
1 |
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) |
2.268,5 |
1.914,4 |
140,0 |
169,9 |
455,7 |
2.680,1 |
1.1 |
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) |
403,4 |
404,0 |
0,0 |
50,0 |
3,1 |
457,1 |
1.2 |
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5) |
7,6 |
7,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
1.3 |
Tutela dei beni archeologici (21.6) |
63,2 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,8 |
1.4 |
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9) |
128,5 |
121,8 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
122,8 |
1.5 |
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria (21.10) |
92,9 |
83,8 |
0,0 |
2,4 |
3,5 |
89,7 |
1.6 |
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) |
129,6 |
125,2 |
0,0 |
0,5 |
14,0 |
139,7 |
1.7 |
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) |
319,2 |
296,4 |
0,0 |
25,0 |
28,0 |
349,4 |
1.8 |
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14) |
127,2 |
99,1 |
140,0 |
50,0 |
0,5 |
289,6 |
1.9 |
Tutela del patrimonio culturale (21.15) |
710,7 |
430,7 |
0,0 |
37,0 |
165,6 |
633,3 |
1.10 |
Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16) |
24,0 |
21,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
26,0 |
1.11 |
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18) |
241,5 |
240,8 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
480,8 |
1.19 |
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19) |
19,5 |
19,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,3 |
1.20 |
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze |
1,1 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
89,2 |
87,3 |
0,0 |
20,4 |
1,4 |
109,1 |
2.1 |
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4) |
89,2 |
87,3 |
0,0 |
20,4 |
1,4 |
109,1 |
3 |
Turismo (31) |
43,3 |
45,5 |
1,0 |
10,0 |
101,5 |
158,0 |
3.1 |
Sviluppo e competitività del turismo (31.1) |
43,3 |
45,5 |
1,0 |
10,0 |
101,5 |
158,0 |
4 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
131,0 |
223,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223,7 |
4.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
11,4 |
29,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,8 |
4.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
119,6 |
194,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
194,0 |
|
TOTALE MINISTERO |
2.531,9 |
2.270,9 |
140,0 |
201,4 |
558,6 |
3.170,9 |
* Dati tratti dal ddl di bilancio.
** Dati tratti dal ddl di bilancio. La colonna non include anche gli effetti derivanti dai D.L. 104/2020 (L. 126/2020), 125/2020 (L. 159/2020), 137/2020 (L. 176/2020), 149/2020, 154/2020 e 157/ 2020 (poi confluiti, durante l’esame parlamentare, nel D.L. 137/2020).
La spesa complessiva del MIBACT è allocata principalmente sulla Missione 1 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, che rappresenta l’84,5% del valore della spesa complessiva del Ministero.
Rispetto alla dotazione a legislazione previgente (€ 1.914,4 mln), tale Missione registra un incremento derivante dalla manovra di + € 625,6 mln, dovuto principalmente a interventi operati in Sezione I (per complessivi + € 455,7 mln, di cui gran parte registrati nell’ambito dei programmi 1.9. Tutela del patrimonio culturale e 1.11. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo) ma anche a modifiche operate in Sezione II (per complessivi + € 169,9 mln), per un totale complessivo per il 2021 di € 2.680,1 mln.
Con riguardo alle modifiche operate in Sezione II (in base a quanto riepilogato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 543 e ss.), si evidenzia, in particolare:
§ il rifinanziamento di alcuni dei capitoli di spesa afferenti al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per complessivi + € 50 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2050. Si tratta, nello specifico, di + € 26,2 mln destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche (cap. 6621), + € 9,3 mln destinati alle attività musicali (cap. 6622), + € 11,8 mln destinati alle attività teatrali di prosa (capp. 6623 e 6626), + € 1,8 mln destinati alle attività di danza (cap. 6624) e + € 0,8 mln destinati alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante (cap. 8721). Pertanto, le risorse complessive del FUS (capp. 1390, 1391, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) ammontano per il 2021 a € 408,4 mln[27];
§ il rifinanziamento per € 30 mln nel 2021, € 50 mln nel 2022 e € 70 mln annui dal 2023 al 2032 del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (cap. 8099), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 63,6 mln;
§ il rifinanziamento per € 50 mln nel 2021 e € 70 mln annui dal 2022 al 2031 dell’autorizzazione di spesa relativa all'attuazione degli interventi del Piano strategico Grandi progetti beni culturali (cap. 8098), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 114,1 mln.
Relativamente alle ulteriori modifiche operate in Sezione II, nella tabella che segue sono riportate le ulteriori principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento che hanno riguardato la Missione.
(dati di competenza, valori in milioni di euro) *
RIFINANZIAMENTI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e seguenti |
Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici |
|||||
Programma 1.5. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria |
|||||
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "Spese per il funzionamento e le attività istituzionali del centro per il libro e la lettura" - (Cap-pg: 3614/1) - (Permanente) |
BLPV |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
11,5 |
Rif. |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
7,5 |
|
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "Trasferimenti alle imprese" - (Cap-pg: 3650/1) - (Permanente) |
BLPV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "Funzionamento istituti" - (Cap-pg: 3610/3) - (fino al 2050) |
BLPV |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Programma 1.6. Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio |
|||||
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 278 "Basilica S. Francesco d'Assisi" - (Cap-pg: 4652/1) |
BLPV |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Rif. |
0,5 |
- |
- |
- |
|
Programma 1.7. Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale |
|||||
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 "Istituti settore museale" - (Cap-pg: 5650/7) |
BLPV |
1,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
Rif. |
25,0 |
20,0 |
- |
- |
|
Programma 1.9. Tutela del patrimonio culturale |
|||||
DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali" - (Cap-pg: 1321/1) |
BLPV |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Rif. |
7,0 |
10,0 |
- |
- |
|
Programma 1.10. Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane |
|||||
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "Piano per l'arte contemporanea" - (Cap-pg: 7707/13) - (fino al 2050) |
BLPV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
* Nella tavola sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione previgente (BLPV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.), nonché l’anno di scadenza della variazione. Per gli anni successivi al triennio di previsione, gli importi esposti in Tabella sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.
Ulteriori incrementi si registrano anche per la Missione 2 Ricerca e innovazione (+ € 21,8 mln) e per la Missione 3 Turismo (+ € 111,5 mln), in entrambi i casi imputabili sia a interventi operati in Sezione II (rispettivamente, per + € 20,4 e + € 10,0), sia a interventi in Sezione I (rispettivamente, per + € 1,4 e + € 101,5).
In particolare, nell’ambito della Missione 2 Ricerca e innovazione (in base a quanto riepilogato nell’allegato conoscitivo della relazione tecnica: A.C. 2790, Tomo I, pag. 539-540 e 550), si evidenzia:
§ il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui alla L. 549/1995 per € 8,9 mln annui dal 2021 relativamente ai contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 2570), e per € 0,5 mln annui dal 2021 relativamente ai contributi per il funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale (cap. 3673). Pertanto, sul cap. 2570 le risorse disponibili per il 2021 ammontano a € 26,5 mln; sul cap. 3673, ammontano a € 1,4 mln;
§ il rifinanziamento per € 7,7 mln annui dal 2021 dell’autorizzazione di spesa (L. 244/2007) relativa ai contributi a istituzioni culturali (cap. 2571), le cui risorse per il 2021 ammontano, pertanto, a € 22,9 mln.
Relativamente alle ulteriori modifiche operate per le due Missioni in parola con interventi in Sezione II, nella tabella che segue sono riportate le ulteriori leggi di spesa oggetto di rifinanziamento.
(dati di competenza, valori in milioni di euro) *
RIFINANZIAMENTI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e seguenti |
Missione 2. RICERCA E INNOVAZIONE |
|||||
Programma 2.1. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali |
|||||
L n. 237 del 1999 art. 6 c. 1 "Contributi ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali" - (Cap-pg: 2551/2) - (fino al 2050) |
BLPV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
L n. 353 del 1973 art. 1 "Contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza" - (Cap-pg: 2551/1) - (Permanente) |
BLPV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies "Dl Proroga termini" (Accademia Vivarium novum) - (Cap-pg: 2560/3) - (Permanente) |
BLPV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquiesdecies "Dl proroga termini" (Fondazione Libri italiani accessibili) - (Cap-pg: 2551/11) |
BLPV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
DPR n. 805 del 1975 art. 22 "Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali" - (Cap-pg: 2535/1) - (Permanente) |
BLPV |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Rif. |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 334 "Contributo in favore dell'Istituto don Luigi Sturzo" - (Cap-pg: 2560/2) |
BLPV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Missione 3. TURISMO |
|||||
Programma 3.1. Sviluppo e competitività del turismo |
|||||
DL n. 34 del 2020 art. 179 c. 1 "Fondo per la promozione del turismo in Italia" - (Cap-pg: 6833/1) |
BLPV |
- |
- |
- |
|
Rif. |
10,0 |
15,0 |
- |
- |
* Nella tavola sono indicati, per ciascuna legge di spesa, le risorse disponibili a legislazione previgente (BLPV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.), nonché l’anno di scadenza della variazione. Per gli anni successivi al triennio di previsione, gli importi esposti in Tabella sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni. Per i rifinanziamenti permanenti è riportata la quota annuale.
Non subisce variazioni, invece, rispetto al BLPV la Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 16 della legge di bilancio 2021 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Il comma 2 autorizza per il 2021 il Ministero dell’economia, su proposta del Ministero della salute, ad adottare variazioni compensative, con decreto in termini di competenza e di cassa, rimodulando gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[28], iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ri-cerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023
La legge di bilancio 2021 autorizza, per il triennio di previsione 2021-2023 relativo al Ministero della salute, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.021 milioni di euro nel 2021, a 1.919 milioni di euro per il 2022 e 1.953 milioni di euro per il 2023, come riportato nella tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio 2020 |
Legge di Bilancio |
|||
2021 |
Diff. |
2022 |
2023 |
||
Spese correnti |
1.423 |
2.712 |
1.289 |
1.762 |
1.783 |
Spese in c/capitale |
350 |
309 |
-41 |
157 |
170 |
SPESE FINALI |
1.772 |
3.021 |
1.249 |
1.919 |
1.953 |
Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
0,3 |
0,4 |
- |
0,3 |
0,3 |
In termini di cassa, la legge di bilancio 2021 riporta spese finali del Ministero in esame pari a 3.165 milioni nel 2021 (di cui 2.764 milioni di parte corrente e 401 milioni di conto capitale), 1.920 milioni nel 2022 e 1.903 milioni di euro nel 2023.
Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023, integrato degli effetti delle sezioni, fa registrare un forte incremento della spesa che si prevede di effettuare nel 2021, in termini assoluti 1.249 milioni (+70%), considerata la maggiore spesa autorizzata a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Gli stanziamenti di spesa per il 2021 del Ministero della salute autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, allo 0,4% della spesa finale del bilancio statale, con la previsione di una leggera diminuzione allo 0,3% per ciascun anno del successivo biennio di programmazione.
Le previsioni di spesa per l’anno 2021
Lo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 15) esponeva, a legislazione vigente (BLV), al momento della presentazione del ddl di bilancio, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 1.736 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria, attuata con la legge di bilancio e con alcune disposizioni del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Agosto) determina complessivamente un incremento delle spese finali di 1.282 milioni di euro (+74%), ascrivibili pressochè interamente all’aumento di spese correnti.
Sono anche evidenziati gli effetti del D.L. n. 137 del 2020 (cd. Ristori), nell’ambito della Sez. II della medesima legge di bilancio a seguito dell’approvazione della Nota di variazioni, che ha inoltre dato conto delle variazioni derivanti dagli effetti della legge di conversione del DL. 104/2020 (L. 126/2020), dal D.L. n. 125/2020 (proroghe – L. 159/2000), oltre al citato DL. 137/2020 cui sono confluiti i DL. n. 149/2020 (Ristori-bis), n. 154/2020 (Ristori-ter) e n. 157/2020 (Ristori-quater).
(dati di competenza, valori in milioni)
|
2020 |
2021 |
|||
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di bilancio |
Spese correnti |
1.433 |
1.432 |
3 |
1.277 |
2.712 |
Spese in c/capitale |
350 |
304 |
- |
5 |
309 |
SPESE FINALI |
1.783 |
1.736 |
3 |
1.282 |
3.021 |
Il bilancio integrato con gli effetti della manovra prevede, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a 3.021 milioni nel 2021, ascrivibili per la quasi totalità ad incrementi delle spese correnti, che assorbono circa il 90 per cento delle spese finali (con un incremento di oltre 9 punti percentuali rispetto alla legge di bilancio 2020).
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che la legge di bilancio in esame apporta alla legislazione vigente 2021, con interventi complessivi di Sezione I e II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
Come sopra accennato, gli effetti derivanti dai decreti-legge “Ristori” risultano registrati direttamente in Sez. II relativa alle variazioni di bilancio. Per lo stato di previsione del Ministero della salute tali effetti sono registrati per un ammontare di 3 milioni di euro (articolo 20 del DL. 137/2020, L. n. 176/2020) relativamente alle somme da trasferire al Commissario straordinario per l'attivazione di un servizio nazionale per la sorveglianza sanitaria, di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SAR-COV-2 (cap. 4394 del programma Prevenzione salute, missione Tutela della salute).
dati di competenza, valori in milioni)
MINISTERO DELLA SALUTE |
|||||||
|
Missione/Programma |
2020 |
2021 |
|
|||
|
|
Legge di Bilancio |
BLV |
Effetti DL Covid |
Manovra |
Legge di Bilancio |
Differenza Bil. 2021 - Bil. 2020 |
1 |
Tutela salute (20) |
1.408 |
1.318 |
3 |
1.239 |
2.560 |
1.152 |
1.1 |
Prevenzione salute, assistenza sanitaria al personale navigante (20.1) |
143 |
132 |
3 |
1.014 |
1.149 |
1.006 |
1.2 |
Sanità pubblica veterinaria (20.2) |
34 |
40 |
- |
- |
40 |
6 |
1.3 |
Programmazione SSN per erogazione dei LEA (20.3) |
393 |
353 |
- |
10 |
363 |
-30 |
1.4 |
Regolamentazione e vigilanza prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) |
12 |
12 |
- |
4 |
16 |
4 |
1.5 |
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) |
11 |
10 |
- |
- |
10 |
-1 |
1.6 |
Comunicazione e promozione tutela della salute umana e sanità pubblica veterinaria (20.6) |
26 |
26 |
- |
- |
26 |
- |
1.7. |
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) |
594 |
596 |
- |
211 |
807 |
213 |
1.8. |
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) |
13 |
17 |
- |
- |
17 |
4 |
1.9. |
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9) |
3 |
3 |
- |
- |
3 |
- |
1.10 |
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del SSN (20.10) |
171 |
121 |
- |
- |
121 |
-50 |
1.11 |
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) |
6 |
5 |
- |
- |
5 |
-1 |
1.12 |
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) |
3 |
2 |
- |
- |
2 |
-1 |
2 |
Ricerca e innovazione (17) |
299 |
324 |
- |
44 |
368 |
69 |
2.1 |
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20) |
287 |
290 |
- |
44 |
334 |
47 |
2.2 |
Ricerca settore zooprofilattico (17.21) |
11 |
34 |
- |
- |
34 |
23 |
3 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
76 |
94 |
- |
- |
94 |
18 |
3.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
40 |
41 |
- |
- |
41 |
1 |
3.2 |
Servizi e affari generali (32.3) |
36 |
53 |
- |
- |
53 |
17 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
1.783 |
1.736 |
3 |
1.282 |
3.021 |
1.238 |
N.B. Tra parentesi la numerazione generale della Missione.
Come evidenziato in tabella, la spesa complessiva del Ministero della salute risulta allocata su 3 missioni, di cui la principale è Tutela della salute, che rappresenta circa l’85% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo, percentuale in crescita rispetto al peso che la medesima Missione ha avuto lo scorso anno sulla spesa finale del Ministero (80%).
Come sopra accennato, la dotazione finale dello stato di previsione del Ministero in esame (3.021 milioni) viene incrementata nel 2021, sulle tre missioni, di complessivi 1.285 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente pre-manovra (1.736 milioni), principalmente per effetto dei seguenti commi dell’art. 1 della legge di bilancio in esame:
Programma: 1.1. Prevenzione salute, missione 1. Tutela della salute (20)
§ 20 milioni (commi 479 e 480) per l’istituzione di Fondo per il rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce (cap. 2301);
§ 5 milioni (comma 330) per l’istituzione di un Fondo per l’Alzheimer e le demenze destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze (cap. 2302);
§ 5 milioni (commi 437-439) per l’istituzione di un Fondo per la tutela della vista per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cap. 2302). Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui;
§ 400 milioni (commi 447-449) relativi all’istituzione del Fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (cap. 4384);
§ 50 milioni (comma 454) per l’incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cap. 4395);
§ 534,2 milioni (commi 457-467) relativi al Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, per la parte relativa all’individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei medesimi vaccini. Si tratta di somme da trasferire al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle attività di profilassi vaccinale SARS-COV-2 per assicurare che detta somministrazione sia effettuata presso specifiche strutture appositamente individuate, sentite le Regioni e le Province autonome (cap. 4399)[29];
Programma: 1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, missione 1. Tutela della salute (20)
§ 5 milioni (commi 450 e 451) per l’assegnazione di ulteriori risorse al Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita da assegnare alle Regioni per contributi in favore delle coppie con infertilità e sterilità finalizzate all’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate (cap. 4399). In particolare, il contributo è previsto per le coppie residenti in Regioni dove tali prestazioni non risultino ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno per le tecniche di procreazione medicalmente assistita;
§ 5 milioni (commi 445-446) finalizzati a migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia (cap. 7112);
§ 4,3 milioni (comma 474), somme da assegnare allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (cap. 3498) finalizzati, per 3,6 milioni, alla coltivazione e trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico e, per 700mila euro, ad assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale ai fini della continuità terapeutica.
§
Programma: 1.7. Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, missione 1. Tutela della salute (20)
§ 142.550 euro (commi 435 e 436) quale contributo a sostegno dell'organizzazione e funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (cap. 3048), finalizzato ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale, fermo restando il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente;
§ 11,2 milioni (commi 472 e 473) quale incremento del contributo ordinario statale in favore dell’Istituto superiore di sanità (cap. 3443)[30];
§ 117,13 milioni (commi 485 e 486) per il trasferimento al Ministero della salute delle competenze in materia di assegnazione del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) con risorse del fabbisogno sanitario nazionale e corrispondente istituzione di un apposito Fondo (cap. 3454);
§ 1,2 milioni (commi 429-434) quale contributo all'Agenzia italiana del farmaco finalizzato all’incremento della dotazione organica, con riferimento ad alcune categorie di personale (cap. 3461);
§ 80,9 milioni (commi 440 e 441) finalizzati ad eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide (cap. 2409).
Programma: 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, missione Ricerca e innovazione (17)
- 1 milione (comma 498) come contributo per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi (cap. 3398, pg. 9);
- 4 milioni (comma 499) training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 in materia di donazione del corpo post mortem (cap. 2300). Sono previsti due decreti del Ministero della salute, rispettivamente per individuare i centri di riferimento per l’attuazione della norma in esame e per la ripartizione delle risorse autorizzate.
Con riferimento agli altri interventi rilevanti di carattere sanitario, si rileva che i commi 403 e 404 stabiliscono per l’anno 2021 un nuovo livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 121.370,1 milioni di euro. Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni. A decorrere dal 2026, l'incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023 (quantificata in 300 milioni per ciascun anno per la riorganizzazione dei servizi sanitari, basata anche sul potenziamento della digitalizzazione).
Sui nuovi livelli di fabbisogno sanitario standard[31] a decorrere dal 2021 trovano copertura anche le misure previste ai seguenti commi dell’articolo 1, della legge di bilancio in esame:
§ (commi 407 e 408) indennità di esclusività della dirigenza medica per 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021;
§ (commi 409-411) indennità di specificità infermieristica per 335 milioni di euro dal 2021;
§ (commi 416 e 417) esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS per a 70 milioni per il 2021;
§ (comma 421 e 422) finanziamento dei contratti di formazione specialistica, 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025[32].
Dal livello di fabbisogno sanitario è già scomputati l’importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana, che trova allocazione, come sopra evidenziato, al cap. (cap. 3454) dello stato di previsione in esame, programma 1.7. Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure.
[1] Dalla legge n.163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 (come successivamente modificati dalle norme di cui al D.Lgs. n. 116 del 2018 e al D.Lgs. n. 29 del 2018).
[2] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.
[3] Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l’andamento delle entrate e delle spese è riservata alla sezione normativa, cioè la Sezione I, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella Sezione II.
[4] Non sono considerate aggiornamenti della legislazione vigente eventuali proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese previste da norme vigenti che siano non compensate; queste ultime facoltà, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.
[5] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto stabilito all’articolo 21 della legge n. 196/2009, i programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri. Ciò al fine di garantire una migliore e più efficace gestone delle politiche e di prevenire duplicazioni.
[6] Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.
[7] Lo scorso anno, le rimodulazioni avevano interessato circa l’1% per cento delle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi.
[8] Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata poiché, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l’effetto di norme di riduzione della spesa.
[9] Ai fini di un confronto omogeneo delle previsioni a legislazione vigente 2021-2023 con i dati del 2020, le previsioni assestate 2000 sono state “integrate” con gli effetti di alcune misure introdotte successivamente all’approvazione del disegno di legge di assestamento - quali il decreto legge n. 76 del 2020, gli emendamenti al decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. DL Rilancio) e le misure previste con il decreto legge n. 104 del 2020 – in quanto considerati nelle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio.
[10] La categoria di spesa registra, in particolare, il venir meno degli stanziamenti disposti nel 2020 nell'ambito della decretazione d'urgenza, tra cui quelli relativi all’istituzione del fondo Patrimonio destinato (44 miliardi) e del fondo Patrimonio PMI (4 miliardi) diretti al sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano attraverso interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale delle imprese, alla concessione di garanzie dello Stato su esposizioni di SACE S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (31 miliardi) e all’istituzione del Fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (12 miliardi).
[11] Si segnala che la “retroazione” è autonomamente esposta nel prospetto riepilogativo degli effetti della manovra (A.C. 2790, vol. I, pag. 517) e non conteggiata nella parte del prospetto relativa agli effetti della Sezione II.
[12] Il cap. 7590 veniva originariamente rifinanziato in Seconda Sezione per 500 milioni. Nel corso dell’esame parlamentare 250 milioni sono stati utilizzati a copertura degli oneri recati per gli interventi in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (commi 66-74).
[13] Il D.L. n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia, ora Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-INVITALIA) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Successivamente a tale decreto, il D.L. 9 ottobre 1993 n. 410 convertito con modificazioni in legge 10 dicembre 1993, n. 513 ha disposto, all’articolo 1, che la SPI (ora INVITALIA), previa autorizzazione dell’allora Ministero dell'industria, ora Ministero dello sviluppo economico, potesse utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nel programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 120), nonché taluni fondi (di cui alla legge n. 408/1989 e al D.L. n. 415/1989), già assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud in crisi siderurgica (indicate dal medesimo D.L. n. 120/1989), nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. Per le stesse finalità, è stato consentito alla SPI di utilizzare anche ulteriori risorse resesi disponibili per lo scopo, comprese quelle da revoche o riprogrammazioni di cui alla legge sugli interventi straordinari del Mezzogiorno (Legge n. 64/1986). Infine l’articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) ha riordinato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Anche la nuova disciplina si alimenta con i “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche) che con cadenza semestrale da INVITALIA vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa del MISE. Si tratta del capitolo 7483 p.g.1) per le finalità di cui alla L.181/89. Le risorse sono successivamente trasferite al Fondo crescita sostenibile (iscritto in contabilità speciale 1201).
[14] Tutti iscritti sul capitolo 2325 (programma 11.7) relativo al Fondo destinato alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali.
[15] Si ricorda che le spese finali del bilancio dello Stato ammontano a 773.462 milioni di euro per il 2021, 759.124 milioni di euro per il 2022 e 750.984 milioni per il 2023.
[16] Recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il D.L. 104/2019 è stato convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.
[17] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[18] Le uniche modifiche si rilevano per il programma 22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, con il cambiamento della denominazione dell’azione 22.8.8 in “Supporto all'innovazione e valutazione dell'istruzione scolastica” (in luogo di “Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica”) tesa a sottolineare l’importanza dell’indirizzo del Ministero in materia di valutazione dell’istruzione scolastica.
[19] Per gli anni 2010-2019 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2020 sono riportate le previsioni assestate e per il 2021 i dati della legge di bilancio in commento.
[20] Il programma, oltre all’azione delle spese di personale, include l’azione 23.4.2 “Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca“ che acquisisce parte delle risorse dall’azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, parte dall’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati“ e parte dall’azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d’onore“.
[21] Il programma, oltre all’azione delle spese di personale, include tre azioni: l’azione 23.5.2 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale“ (ex azione 17.22.5 di uguale denominazione), l’azione 23.5.3 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi“ (ex azione 17.22.6 di uguale denominazione) e l’azione 23.5.4 “Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore“ (ex azione 23.1.5 di uguale denominazione).
[22] In particolare, il programma 23.1 perde l’azione 23.1.5 “Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore” che si sposta nel nuovo programma 23.5 mantenendo la propria denominazione; inoltre parte delle risorse dell’azione 23.1.2 “Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d’onore” confluiscono nel nuovo programma 23.4 nell’azione 23.4.2.
[23] Il programma 23.2 cede parte delle risorse dell’azione 23.2.4 “Supporto alla programmazione degli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica” al nuovo programma 23.4 nell’azione 23.4.2 “Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca” (si tratta delle spese di funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).
[24] In particolare, oltre all’azione per le spese di personale:
- nell’azione 17.22.3 “Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati” confluiscono per intero le risorse dell’azione 17.22.7 “Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico” (ora soppressa);
- l’azione 17.22.5 “Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale” e l’azione 17.22.6 “Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi” sono soppresse confluendo nel nuovo programma 23.5.
[25] Il programma 32.2 Indirizzo politico comprende ora anche l’azione 32.2.5 “Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, introdotta nel 2020 per l’attuazione del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e finalizzata alla gestione di un apposito Fondo per le straordinarie esigenze connesse all’emergenza da COVID-19.
[26] Come evidenziava l’Appendice “La struttura per missione e programmi del bilancio dello Stato” (A.C. 2790, Tomo I, pag. 61 e ss.), per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel 2021 vi è una ricollocazione di risorse tra programmi nell’ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici. In particolare, il programma 21.16 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane acquisisce le risorse per il funzionamento dell’Antenna della Cultura (intervento connesso ad un progetto europeo di cooperazione culturale) che nel 2020 erano collocate nel programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale. Quest’ultimo programma acquisisce, invece, nel 2021 le risorse per l'attuazione degli interventi del piano strategico "Grandi progetti beni culturali" che prima erano collocate nel programma 21.15 Tutela del patrimonio culturale. Si evidenzia, infine, l’istituzione della nuova azione 21.14.6 “Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19” avvenuta nel corso del 2020 in attuazione delle disposizioni dell’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) che ha previsto due specifici fondi, uno per la spesa di parte corrente e uno per quella di conto capitale, per assegnare risorse agli operatori dei settori spettacolo, cinema e audiovisivo tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
[27] Per completezza, si ricorda che, a decorrere dal bilancio relativo all’a.f. 2019, il cap. 6657 – destinato al sostegno e alla valorizzazione dei carnevali storici – non risulta formalmente iscritto tra i capitoli afferenti a FUS, benché le manifestazioni carnevalesche siano state incluse tra quelle finanziate dal citato Fondo a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 329, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ha previsto conseguentemente le necessarie modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS. Le modifiche sono state apportate con DM 245 del 17 maggio 2018.
A seguito di contatti informali con il MIBACT si è appreso che ciò è dovuto ad esigenze contabili.
Per il 2021, le risorse allocate sul cap. 6657 ammontano a € 1 mln.
[28] Si tratta della quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del MEF per essere trasferita nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzata, tra l’altro, per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da IIS (Istituto superiore di sanità), dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dagli Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato (IRCCS) e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZP) in particolare per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria.
[29] Dal computo sono esclusi gli oneri per le prestazioni aggiuntive - anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale - nei limiti di spesa di 100 milioni e 10 milioni per il personale medico e sanitario, coperti a valere su un incremento di pari importo del fabbisogno sanitario nazionale per l’anno 2021.
[30] Il finanziamento è coperto a valere sul corrispondente decremento di 11,2 milioni iscritti nel cap. 3440 relativo al finanziamento dell'attività di ricerca corrente dell'Istituto superiore di sanità nell’ambito del programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica, missione Ricerca e innovazione (17).
[31] Il livello di fabbisogno sanitario standard è derivabile da voci iscritte nello stato di previsione del MEF e delle Entrate ed esula dal presente stato di previsione (Salute).
[32] Per gli anni 2021 e 2022, è previsto il concorso delle risorse del Programma Next Generation EU alla copertura degli oneri per 105 milioni di euro.