Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/1
Data: 20/11/2020
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Legge di bilancio 2021 - Quadro di sintesi degli interventi

20 novembre 2020
Progetti di legge


Indice

AGRICOLTURA|LAVORO E OCCUPAZIONE|PUBBLICO IMPIEGO|PREVIDENZA|AMBIENTE E TERRITORIO|TRASPORTI|INFRASTRUTTURE|GIUSTIZIA|MISURE FISCALI|SANITA'|DIFESA|POLITICHE SOCIALI|SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA|INFORMAZIONE|CULTURA E SPETTACOLO|SPORT|SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE|ENTI TERRITORIALI|COMMERCIO E TURISMO|POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO|PROGRAMMA NEXT GENERATION EU|SICUREZZA|


AGRICOLTURA

(a cura di Servizio Studi)

Il disegno di legge di bilancio 2021 prevede diversi interventi in materia di agricoltura. Si ricordano, in particolare:

- l'esonero contributivo in favore dei Previdenza agricolagiovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (articolo 6);

- l'Esenzione IRPEF redditi agrariesenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare, che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (articolo 8);

-  l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo filiere agricoleFondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. La stessa disposizione prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo (articolo 21);

- il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo indigentiFondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (articolo 70);

- l'incremento della dotazione finanziaria dell'Dotazione finanziaria AGEAAgenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro, per il 2021,  al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo (articolo 168);

- lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'Indennità fermo pescaindennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare, è previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2021 - a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione  - per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e lo stanziamento di 7 milioni di euro per il 2021 - a valere sul medesimo Fondo - per il finanziamento della suddetta indennità onnicomprensiva, in favore degli stessi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio (articolo 49);

- l'autorizzazione al MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, Assunzioni al MIPAAF e all'AGEAprocedure concorsuali pubbliche, al fine di ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022. La copertura degli oneri, è pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 di euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158 (articolo 159, commi 11, 12, 13 e 14);

- l'autorizzazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni, è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 (articolo 160, commi 1 e 2);

- l'incremento, a decorrere dal 2021, di 363.000 euro annui, della Indennità uffici diretta collaborazione MIPAAFdotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale previsione è finalizzata a potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027 (articolo 161, comma 11).


LAVORO E OCCUPAZIONE

Di seguito i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro e occupazione.

 

In tema di Trattamenti di integrazione salarialetrattamenti di integrazione salariale il ddl di bilancio dispone:

  • la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (articolo 46);
  • la proroga per il biennio 2021-2022 della possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali di richiedere un ulteriore periodo di CIGS (articolo 51);
  • lo stanziamento di ulteriori 180 mln di euro per la prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2021 nelle aree di crisi industriale complessa (articolo 52);
  • la proroga per un massimo di dodici settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (articolo 54, commi 1-5, 7-10 e 14-16);
  • la concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli, richiesta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per un massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (articolo 54, comma 6);
  • la proroga per il 2021 dell'operatività del contratto di espansione estendendone l'applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 previsti dalla normativa vigente) (articolo 62).

 

In tema di Sgravi contributiviincentivi per l'occupazione il ddl di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi. In particolare:

  • estende lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Nel contempo, aumenta la misura del predetto sgravio dal 50 al 100 per cento dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (articolo 4);
  • in via sperimentale per il biennio 2021-2022, estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (articolo 5);
  • riconosce anche per il 2021 l'esonero totale dal versamento dell'accredito contributivo presso l'AGO previsto per il 2020 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di 24 mesi e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020 attualmente previsto) (articolo 6);
  • per il biennio 2021-2022 riconosce a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 50 mln di euro per ciascuno dei predetti anni attraverso l'istituzione di un apposito Fondo (articolo 7);
  • estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi UE). La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità (articolo 27).

 

Per quanto concerne il vigente Divieto di licenziamentodivieto di licenziamento, il ddl di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (articolo 54, commi 11-13)

 

In materia di Contratti a terminecontratti a termine il ddl di bilancio proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta - pur in assenza di una causale (articolo 47).

 

In tema di misure di Sostegno al redditosostegno al reddito, il ddl di bilancio dispone:

  • il rifinanziamento anche per il 2021, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (articolo 48);
  • l'erogazione anche per il 2021 dell'indennità prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, attraverso un rifinanziamento, rispettivamente, di 12 e di 7 mln di euro per il 2021 (articolo 49);
  • il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2023 dell'indennità - pari al trattamento di CIGS - prevista in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 50);
  • che, dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS è dovuta nella misura dello 0,48 per cento (in luogo dello 0,09 attualmente previsto) (articolo 71).

 

 In tema di Politiche attive del lavoropolitiche attive del lavoro il ddl di bilancio:

  • istituisce un apposito Fondo denominato Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nel 2021 (articolo 57);
  • incrementa in misura crescente l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del Reddito di cittadinanza (articolo 68).

 

Tra le ulteriori disposizioni si segnalano, in particolare:

  • la proroga per il 2021 del Congedo obbligatorio di paternitàcongedo obbligatorio di paternità, la cui durata è confermata in sette giorni (articolo 66);
  • il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022 (articolo 45);
  • l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (Sistema dualesistema duale) (articolo 53);
  • lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in favore dell'ANPAL Servizi ANPAL Servizi S.p.a (articolo 55);
  • lo stanziamento per il 2021 di ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro per il finanziamento degli Istituti di patronatoIstituti di patronato (articolo 56).

 

Infine, il ddl di bilancio stabilizza la detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (articolo 3).


PUBBLICO IMPIEGO

In materia di pubblico impiego, il ddl di bilancio:

  • istituisce un apposito Fondo per le Assunzioni di personaleassunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 158);
  • prevede, a valere sul predetto Fondo, assunzioni di personale presso diverse amministrazioni pubbliche ed enti pubblici (articoli 159 e 160);
  • autorizza le amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale a tempo determinato e indeterminato, per rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione (articolo 31);
  • autorizza l'INPS ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 medici per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza (articolo 183);
  • abroga alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 relative in particolare all'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per la istituzione di Poli territoriali avanzati per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici (articolo 163, comma 5);
  • incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla Contrattazione collettiva contrattazione collettiva nazionale (articolo 164).

PREVIDENZA

In materia previdenziale, il ddl di bilancio:

  • estende la possibilità di fruizione della cosiddetta Opzione donna e Ape socialeOpzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019) (articolo 60);
  • proroga a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale (articolo 61);
  • prevede che nel  Part time verticale ciclicocontratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico (articolo 63);
  • autorizza la spesa necessaria all'attuazione della sentenza della Consulta (n. 234 del 2020) che ha ridotto da 5 a 3 anni l'ambito di applicazione del cosiddetto Contributo di solidarietàcontributo di solidarietà per le pensioni di importo superiore a 130.000 euro (articolo 69, comma 1);
  • accelera i tempi per le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente in favore dei Lavoratori esposti all'amiantolavoratori esposti all'amianto (articolo 64);
  • equipara, dal 2021,l'aliquota contributiva per il trattamento pensionistico dei professori e ricercatori delle Università private legalmente riconosciute a quella prevista per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali (articolo 93).

AMBIENTE E TERRITORIO

Con riferimento alle politiche in materia ambientale, si segnalano le disposizioni volte a Incremento risorse per tutela ambientaleincrementare le risorse per finalità di tutela ambientale, e in particolare:

  • incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (articolo 134, comma 1);
  • incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (articolo 134, comma 2);
  • al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizzare la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma "Caschi verdi per l'ambiente" di cui all'art. 5-ter del D.L. 111/2019 (articolo 134, comma 3);
  • istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale negli istituti scolastici siti nei comuni presenti in aree protette naturalistiche (articolo 138);
  • incrementare le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive (articolo 135, comma 6);
  • incrementare le risorse per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero da parte delle Capitanerie di porto (articolo 135, comma 7).

Specifiche disposizioni di rilievo in materia ambientale sono, poi, quelle che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 136, comma 1), la proroga al 1° luglio 2021 della data di entrata in vigore della plastic tax e la trasformazione in strutturale, a decorrere dal 2021, della possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET (articolo 189).

Alcune misure sono finalizzate ad incentivare una Misure di incentivazione nel settore dei rifiuticorretta gestione dei rifiuti e, in particolare:

  • a riconoscere un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari (articolo 139);
  • istituire in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (articolo 140);
  • istituire nello atato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA) (articolo 141).

Ulteriori misure sono, poi, finalizzate a disciplinare Misure organizzative e ordinamentaliaspetti organizzativi ed ordinamentali quali:

  • il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia (articolo 135, comma 1);
  • l'istituzione del sistema di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (articolo 135, commi 2-5);
  • la previsione della facoltà di avvalimento dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie delle Commissioni tecniche VIA, PNIEC e AIA (articolo 135, comma 8).

In materia di Misure per il territoriopolitiche per il territorio, si segnalano:

  • la disposizione che prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche (articolo 24);
  • la modifica della disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse per la messa in sicurezza del territorio e di ampliare le finalità di utilizzo (articolo 149);
  • l'incremento di 52 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2022, delle risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia) (articolo 162).

TRASPORTI

Con riferimento al Supporto all'intermodalità e allo sviluppo della logisticasupporto della logistica e dell'intermodalità vengono rifinanziati il cosiddetto marebonus e il cosiddetto ferrobonus. Con riferimento al marebonus sono attribuite risorse per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 130,5 milioni di euro). Con riferimento al ferrobonus si prevedono ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (per un totale di 132 milioni di euro). Tali risorse si aggiungono alle risorse già previste per il 2021 dalla legge di bilancio 2020, che aveva assegnato 30 milioni di euro al marebonus e 20 milioni di euro al ferrobonus (articolo 122).

Viene inoltre autorizzata una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonchè gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19 (articolo 121).

In seconda sezione si registra un rifinanziamento (Sezione II) di 20 milioni di euro per il 2021 ed il 2022 (e di 10 milioni di euro per il 2023), sul cap. 7309 (spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica).

Con riferimento al Trasporto ferroviariotrasporto ferroviario viene esteso fino al 30 aprile 2021, prevedendo l'attribuzione di ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro), l'indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, previsto dall'art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 123, commi 1-4).

È inoltre prevista l'estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana (pari a 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, per un totale di 150 milioni di euro) e disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (articolo 123, commi 5 e 6).

Si dispone inoltre il trasferimento alle regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi. Le Regioni interessate potranno, quindi, procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021. Sono conseguentemente attribuite alle due regioni le relative risorse finanziarie necessarie (alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui e alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui a decorrere dalla data di completamento del trasferimento delle funzioni) nonché le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario. Ai fini del trasferimento delle funzioni si prevede di integrare con 3.906.278 di euro annui le risorse disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 124).

In seconda sezione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si registra un aumento di 3 milioni di euro per il 2021, +10 milioni di euro per il 2022 e +14 milioni di euro per il 2023) per interventi sulle infrastrutture ferroviarie, sul cap. 7532 relativi alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Viene inoltre rifinanziato per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, il cap. 7137 relativo al Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si ha un aumento complessivo di +6,7 mln nel 2021, mentre negli anni successivi si ha un aumento di 1.295 milioni per il 2022 ed una riduzione di 1.100 milioni di euro nel 2023. Si tratta di una riprogrammazione di contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, assegnati ai sensi della L. 266 del 2005, art. 1, co. 86: sul cap. 7122/PG 2, e relativo agli investimenti dei Contratti di programma tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali risorse sono riferite al contratto di programma parte investimenti per +4,74 milioni di euro nel 2021, +1.245 milioni di euro e -1.150 milioni di euro nel 2023. La restante variazione di + 2 mln per il 2021 (e di +50 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023) è a valere sul Piano Gestionale 5 del cap. 7122, relativo alla manutenzione straordinaria del Contratto di Programma, parte Servizi, 2016-2021.

Per quanto riguarda il Trasporto aereotrasporto aereo viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge di bilancio 2020, riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, con uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022, innalzando inoltre da ventimila a venticinquemila euro la soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura (articolo 125).

Inoltre si dispone per il solo anno 2020 che siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019 (articolo 128).

Con riguardo al Trasporto marittimo e settore portualesettore marittimo e portuale sono rifinanziate, con ulteriori 68 milioni di euro per l'anno 2021, le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla citata emergenza (articolo 120, comma 1), vengono sospesi, per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale, i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo (articolo 120, comma 2), è prorogata l'estensione dell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando (di ulteriori 28 milioni di euro, che si aggiungono ai 7 già previsti) le risorse ad essa destinate (articolo 120, comma 3) e viene rifinanziato (con 20 milioni di euro per il 2021) il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (articolo 120, comma 4). Viene infine istituito un nuovo Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l'efficacia all'autorizzazione dell'Unione europea (articolo 120, commi 5-7).

E' inoltre istituito un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento e parzialmente destinato alla rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare in alcune specifiche aree portuali (articolo 133).

E' infine prevista l'integrazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi chiarendo, ai fini della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, quando una nave si consideri adibita alla navigazione in alto mare  e stabilendo che I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. Viene prevista una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta (articolo 127).

In seconda sezione si registrano rifinanziamenti in Sezione II di +2 milioni di € per il 2021 (di +2 mln per il 2022 e + 5 milioni di euro per il 2023) sul cap. 7258, relativo al Fondo per le infrastrutture portuali, nonché un rifinanziamento di 7,5 milioni di € per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul cap. 7255 per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina.

Per quanto riguarda la promozione dellaMobilità sostenibile mobilità sostenibile si prevede il riconoscimento anche per gli anni dal 2021 al 2026 del contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 (articolo 126, comma 1).

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (articolo 126, comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (articolo 126, comma 3). Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria (articolo 126, comma 4).

Sono inoltre introdotte disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, volte a favorire la realizzazione degli inteventi e l'utilizzo delle risorse stanziate: viene stabilito che il MIT finanzi l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento (articolo 132, comma 1); si prevede poi l'adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (articolo 132, comma 2). Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (articolo 132, comma 3).

In seconda sezione, con riferimento al trasporto ciclistico, si prevede un rifinanziamento di 4 mln per il 2021 e di 1 mln per il 2022 sul cap. 7582 relativo al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche.

Con riferimento al Trasporto pubblico locale e trasporto stradaletrasporto pubblico locale e al tasporto stradale si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 146) e un ulteriore fondo diretto a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 151).

Si prevede inoltre, modificando l'articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020, che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Si tratta delle imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (sulla base di autorizzazioni rilasciate sia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che da parte delle regioni e dagli enti locali) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

Ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativi agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, per le medesime imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale (articolo 119, comma 1).

Si prevede inoltre di aumentare da 30 a 50 milioni di euro la quota da riservare alle imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente  con riferimento alle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, coma 113, della legge di bilancio 2020 destinate dal citato decreto-legge 104 del 2020 alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico che aveva altresì riservato 30 milioni di euro alle attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 119, comma 2).

In seconda sezione si ha un rifinanziamento del Fondo per l'acquisto o noleggio di mezzi di trasporto pubblico locale, sul cap. 7248 per 2 milioni di euro per il 2021 e 2022 (e 4 milioni di euro nel 2023), nonché il rifinanziamento per 10 milioni di euro per il 2021 (e di 7 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023) del cap. 7400, relativo agli interventi per le metropolitane,  un rifinanziamento di 3 milioni di euro per il 2022 e per il 2023 sul cap. 7418 per le nuove linee metropolitane di Milano M4 ed M5.


INFRASTRUTTURE

In materia diInfrastrutture autostradali infrastrutture autostradali, sono previste modifiche alla disciplina, prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena, finalizzate a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell'A22 (articolo 130, comma 1).

Alcune disposizioni sono poi finalizzate ad accelerare la realizzazione e/o il Opere infrastrutturali connesse a specifici eventicompletamento di opere infrastrutturali connesse a specifici eventi passati o futuri. In particolare:

  • si prevede che la proprietà dell'area e delle opere realizzate per il complesso sportivo "Città dello Sport", attualmente di proprietà dell'Università Tor Vergata di Roma, passi all'Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, e che per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all'Agenzia del demanio (articolo 91);
  • si dettano norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina) (articolo 142).

GIUSTIZIA

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria.

Con Assunzioni di personalespecifico riguardo al personale, il provvedimento (commi da 1 a 10 dell'articolo 159), autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato personale sia di magistratura che amministrativo, destinato a coprire le carenze organiche del comparto della giustizia ed in particolare:

  • i magistrati ordinari (330) che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente;
  • 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;
  • 200 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
  • 80 unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

     Inoltre il disegno di legge autorizza l'assunzione, a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna (commi da 2 a 4 dell'articolo 161);

    Con Situazione carcerariariferimento alla situazione carceraria, il disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (articolo 26) e stanzia 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all'art. 35-ter dell'Ordinamento penitenziario (articolo 113).

    Ulteriori misure sono volte a sostenere Aziende sequestrate alla criminalitàle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: in particolare, si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa relativa al supporto alle predette aziende (articolo 20) ed è prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 50).


    MISURE FISCALI

     Il disegno di legge contiene un ampio ventaglio di interventi in materia fiscale.

    Anzitutto, in continuità con quanto preannunciato dal Governo in sede di programmazione economica, è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia (articolo 2).

    Con riferimento agli interventi in tema di Tassazione delle persone fisiche e del lavorotassazione sul lavoro e delle persone fisiche, si segnalano:

    • la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, inizialmente per il solo secondo semestre 2020, dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 (articolo 3);
    • per l'anno 2021, l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 8);
    • la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (articolo 12) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (articolo 13);
    • la limitazione della cd. cedolare secca al 21 per cento sulle locazioni brevi al caso di destinazione di non più di quattro appartamenti per periodo d'imposta, presumendosi altrimenti l'esercizio di impresa a fini fiscali (articolo 100).

    Relativamente alla Tassazione delle persone giuridichetassazione delle persone giuridiche il disegno di legge:

    • modifica il regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative, consentendo di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, ma anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale (articolo 9);
    • detassa il 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più; attività; di interesse generale per il perseguimento di finalità; civiche, solidaristiche e di utilità; sociale (articolo 10);
    • prevede che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in conformità alla disciplina europea e a specifiche condizioni, non si applichi la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti, e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti non concorrono a formare il reddito (articolo 110);
    • inserisce la società Sport e Salute S.p.a. nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 201).

     

    Sono numerosi i Crediti d'impostacrediti d'imposta che vengono introdotti, prorogati, rimodulati o innovati dal disegno di legge in esame. Si citano al riguardo:

    • la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo; articolo 28);
    • la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (articolo 32);
    • la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (articolo 36);
    • la proroga al 30 giugno 2021 di alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 42);
    • per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, la possibilità per il soggetto risultante dall'operazione straordinaria di trasformare in credito d'imposta una quota di attività; per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica), previo pagamento di una commissione (articolo 39);
    • il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax creditper le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale (articolo 101, commi 1-3);
    • l'incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo delle aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione (tax credit cinema), modificandone la disciplina per garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 97);
    • la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l'ambito applicativo della misura; del  credito d'imposta in formazione 4.0; del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell'ambito applicativo (articolo 185);
    • la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021 (articolo 195).

    Con riferimento alla Tassazione del settore dei trasportitassazione del settore dei trasporti:

    •  si integra la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi (articolo 127);
    •  in ragione delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito nel 2019 (articolo 128).

    Per quanto concerne la Fiscalità ambientalefiscalità ambientale:

    • si riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi sede nelle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 139);
    • è modificata la plastic tax, al fine tra l'altro di introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore dell'imposta. Si rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (articolo 189);
    • si modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar taxestendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza al 1° luglio 2020(articolo 190);

     

    Con riferimento alla Tassazione degli enti territoriali tassazione degli enti territoriali si segnalano:

    • le modifiche all'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), volte a escludere dall'applicazione della stessa le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni (articolo 155).

     

    Con specifico riferimento all'Assetto, finanziamento e compiti dell'amministrazione finanziaria assetto, al finanziamento e ai compiti dell'amministrazione finanziaria si evidenziano i seguenti interventi:

    • la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie; l'incremento del Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui; una nuova disciplina della destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza (articolo 171);
    • la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione. A tal fine si autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro(articolo 191);
    • la rimodulazione e l'incremento del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 193);
    • l'affidamento all'Agenzia del demanio della gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti (articolo 174);
    • la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall'IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta (articolo 172);
    • la possibilità anche per i soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato (articolo 43). 

    Per quanto concerne il settore delle Accise e doganeaccise e delle dogane:

    • sono introdotte disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode; si estende l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021; si obbliga il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata; si introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali (articolo 187); 
    • si istituisce un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio; allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 (articolo 188);
    • si interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, prevedendo che per il diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (articolo 204).

    Con riferimento aiGiochi pubblici giochi pubblici:

    • si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; sono modificate anche le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale (articolo 194);
    • si fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Si stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 possa essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Si consente di pagare la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022 (articolo 205);

    Per quanto concerne la Tax compliance e adempimenti dei contribuentitax compliance e gli adempimenti dei contribuenti

    • si amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivifino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissionecalcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante (articolo 196);
    • si allineano, per i contribuenti minori, i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta; si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell' IRAP(articolo 197);
    • si chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto (articolo 198);
    • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e si differisce l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 (articolo 199).

    Sono Abrogazioni e altri interventi abrogate le seguenti imposte:

    • a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), con previsione di meccanismi di ristoro per le Regioni (articolo 109).
    • l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer (articolo 200). 

    Si segnala, infine, che l'articolo 108 modifica la disciplina delle operazioni escluse dal campo dell'IVA, ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE).


    SANITA'

    In tema di sanità gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio per il 2021 sono diretti nel complesso ad un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di un contrasto più efficace all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia mediante incrementi di risorse economiche,  materiali e strumentali, che con disposizioni relative all'impiego del personale sanitario. 

    In sintesi il provvedimento:

    • rifinanzia ilFondo malattie oncologiche bambini fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 58);
    • stabilisce che per l'anno 2021, il Fabbisogno sanitario nazionale standardlivello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri, nuovi contratti per medici specializzandi, e al netto dell'importo trasferito al Ministero della salute di cui all'articolo 82, per il finanziamento della Croce rossa italiana. Si prevede inoltre, anche per gli anni successivi al 2020, un incremento di detto livello di finanziamento pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023 (articolo 72);

    • dispone un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, Indennità esclusività dirigenti saniaridell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (articolo 73);

    • reca uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di Indennità di specificità infermieristicaun'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato (articolo 74);

    • estende al 2021 il finanziamento per l'Esecuzione tamponi antigenici rapidiesecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020) (articolo 75);

    • dispone l'ulteriore Aumento contratti medici specializzandiaumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025 (articolo 76);

    • verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al disegno di legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), consente agli enti del Ssn di avvalersi nell'anno 2021, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle seguenti misure:

      • conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;
      • deroga alla disciplina transitoria relativa Assunzioni di medici e di personale sanitarioall'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
      • ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
      • conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

      Inoltre il proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a.

      • Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
      • trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

      Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (articolo 77);

    • prevede due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli Indennizzi per danni da vaccinazioni e da sindrome talidomideindennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024 (articolo 78);

    • incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di Edilizia sanitariainterventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni (articolo 79);

    • dispone, per l'anno 2021, l'istituzione di un Fondo per i vacciniFondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all'acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l'infezione COVID-19. E' previsto che l'acquisto sia effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica (articolo 80);

    • rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei Tetti della spesa farmaceuticatetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), fissandoli rispettivamente al 7,30 e 7,55 per cento. Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento. Vengono infine regolamentate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. L'intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche per il payback riferito alla spesa farmaceutica ospedaliera 2018 (articolo 81);

    • trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178) del Finanziamento Croce rossa italianafinanziamento concernente la Croce Rossa italiana alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine,viene istituito un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni. Autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato.Demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (aricolo 82);

    • trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di Personale proveniente dalla Croce rossatrattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (articolo 83);

    • dispone in tema di Mobilità sanitaria interregionalemobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. Demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità (articolo 84);

    • opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai rRequisiti linguistici professioni sanitarie Bolzanoequisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse (articolo 85);

    • prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli Indennizzi complicanze irreversibili vaccinazioniindennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti (articolo 153);

    • autorizza il Minitero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla Assunzioni da parte del Ministero della salutenormativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158 (commi 20 e 21 articolo 159).


    DIFESA

    Per quanto concerne il comparto della Difesa gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 attengono ad una pluralità di ambiti di interesse con particolare riferimento al personale, al controllo del territorio, all'operatività dello strumento militare, al finanziamento delle missioni internazionali e alle modalità di gestione della spesa relativa alla difesa nazionale.

    Nello specifico, si prevede:

    •  un piano per l' Assunzioni Forze di poliziaassunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia pari a  4.535 unità (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri (articolo 166)
    • l'istituzione di un fondo un Fondo per le funzioni esterne svolte dal personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblicoFondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni, ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID (articolo 167);
    • la proroga nel dispositivo "Strade sicure" di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

    -      7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

    -      6.000 unità dal 1° luglioProroga del dispositivo Strade Sicure 2021 al 30 giugno 2022;

    -      5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

    Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo "Strade sicure", da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal d.l. 125 del 2020 (articolo 180).

    • lAssunzione di personale operaio pressol'Arma dei Carabinieri'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato presso l'Arma dei Carabinieri al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità (commi 7 e 8 dell'art.160);
    • misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale (articolo 177).
    • l'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero (comma 7 dell'articolo 135).

    Per quanto riguarda la Sezione II, si segnala il rifinanziamento di Rifinanziamento Fondo missioni internazionali450 milioni di euro per il 2021 relativo ad "Investimenti Difesa", secondo quanto riportato nell'apposito Allegato Conoscitivo.

    Si segnalano, inoltre, disposizioni di interesse della Difesa contenute negli stati di previsione di altri ministeri con particolare riferimento al rifinanziamento del Fondo missioni internazionali (800 milioni per il 2021, 750 milioni per il 2022  e 500 milioni per il 2023 sul capitolo 3006 del MEF) e al finanziamento di alcuni programmi pluriennali della Difesa (MISE).


    POLITICHE SOCIALI

    In tema di politiche sociali le misure previste sono dirette essenzialmente all'incremento di risorse e servizi destinati  ai nuclei familiari. In sintesi il provvedimento:

    • incrementa il Fondo assegno universale e servizi alla famigliaFondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. (articolo 2, comma 6);
    • istituisce un Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle Fondo caregiverattività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare, con una dotazione nel triennio di programmazione 2021-2023 di 25 milioni di euro per ciascun anno (articolo 59);
    • rinnova per il 2021 Bonus bebél'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità previste a normativa vigente. L'onere per il riconoscimento del bonus bebè è valutato in 340 milioni di euro per il 2021 e in 400 milioni di euro per il 2022. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" (articolo 65);
    • proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica Osservatorio disabilitàSegreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Gli oneri della proroga sono posti a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 67);
    • incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale - asili nidofondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze (articolo 147).

    SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

    Per quanto concerne la scuola, molti interventi riguardano l'incremento del personale. Si tratta, nello specifico, di docenti di sostegno e docenti da impiegare nella scuola dell'infanzia, di assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, di collaboratori scolastici.

    Altre disposizioni incrementano le risorse destinate all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al c.d. Fondo 0-6. Altre ancora sono volte a favorire l'inclusione scolastica.

    Ulteriori interventi riguardano l'edilizia scolastica.

    Nello specifico, con riferimento al Personale scolasticopersonale:

    • si prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia (articolo 165, comma 8);
    • si incrementano le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ad un aumento di complessivi 25.000 posti di sostegno (5.000 a decorrere dall'a.s. 2021/2022, 11.000 a decorrere dall'a.s. 2022/2023 e 9.000 a decorrere dall'a.s. 2023/2024); per il 2021, si incrementano di € 10 mln le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori per il personale docente non fornito di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità (articolo 165, commi 1 e 2);
    • si prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici (articolo 165, comma 5);
    • si prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 dei contratti a tempo determinato con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo ciclo. Inoltre, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, dall'a.s. 2021/2022 si incrementa la relativa dotazione organica di 530 posti (articolo 165, commi 6 e 7);
    • si posticipa ulteriormente (dall'a.s. 2021/2022) all'a.s. 2022/2023 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (articolo 165, comma 12).

     

    Con riferimento agli Interventi per gli studentiinterventi per la formazione degli alunni e degli studenti, per il diritto allo studio e per l'inclusione scolastica:

    • dal 2021, si incrementa di € 60 mln annui la dotazione del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) (articolo 165, comma 9);
    • si incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (confluito dal 2007 nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) di € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023 (non è previsto un incremento per il 2022), € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto allo studio, anche per gli studenti privi di mezzi (articolo 86);
    • dal 2021, si incrementano di € 8,2 mln le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali (art. 87, co. 1). Inoltre, si estende anche agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe territoriali formative – formate ora da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli USR e presso l'Amministrazione centrale, e da un numero massimo di 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50% dell'orario di servizio - per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative. A tal fine, si autorizza la spesa di € 1,4 mln per il 2021, € 3,6 mln per il 2022 ed € 2,2 mln per il 2023 (articolo 165, commi 10 e 11);
    • per il 2021 e il 2022 si incrementano di € 50 mln annui le risorse per il c.d. sistema duale destinate, fra l'altro, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (articolo 53);
    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo con una dotazione pari a € 4 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale per gli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche (articolo 138);
    • si stanziano € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità; si dispone che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto previste dalla L. 170/2010 (articolo 165, commi 3-4).

     

    Edilizia scolasticaIn materia di edilizia scolastica, si dispone che le risorse di cui all'art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché delle scuole degli enti di decentramento regionale, possono essere destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (articolo 149, comma 2).

     

    Infine:

    • si autorizza l'ulteriore spesa di € 12 mln per il 2021 per la realizzazione di un sistema informativo integrato del Ministero dell'istruzione (articolo 87, comma 2);
    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di € 150 mln per il 2021, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 146); nello stesso stato di previsione si istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di € 200 mln per il 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti (articolo 152).

     

    Per quanto riguarda l'università e le Interventi per università e istituzioni AFAMistituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si incrementano in vario modo le risorse finalizzate a misure di sostegno degli stessi e si prosegue nello sforzo di sostegno del diritto allo studio. Inoltre, si ampliano le possibilità di progressione di carriera per i ricercatori universitari a tempo indeterminato e si dispone in materia di personale delle stesse istituzioni AFAM.

    In particolare:

    • dal 2021, si incrementano il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 165 mln annui e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln annui, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (articolo 89, comma 1);
    •  dal 2021, si incrementa di € 70 mln annui il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 89, comma 2);
    • per il 2021, si incrementano di € 30 mln le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute (articolo 89, comma 3);
    •  per il 2021, si incrementano di € 4 mln le risorse destinate alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 89, comma 4);
    • per il 2021, si destinano € 34,5 mln al "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (articolo 89, comma 6);
    • si incrementano di € 15 mln annui dal 2022 le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020), e si modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo (articolo 89 comma 5);
    • con riferimento al personale delle istituzioni AFAM: si modifica ulteriormente la disciplina per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni; si prevede che, all'esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali sono incrementate; si dispone l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio; si differisce ulteriormente (dall'a.a. 2021/2022) all'a.a. 2022/2023 l'applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, si definisce un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato; si prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche in proporzione all'incremento delle stesse; si introduce una disciplina transitoria, nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici (articolo 159, commi 25-32);
    • in materia di contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, si dispone che, dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente sono pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali) (articolo 93).

    Infine, a decorrere dal 2021, si incrementa la dotazione finanziaria relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca di € 500.000 (articolo 161, comma 12);

     

    Per il settore della ricerca – oltre a quanto già detto con riferimento al Fondi per la ricercaFondo per le esigenze emergenziali (tra gli altri) degli enti di ricerca - si prevedono, in particolare, risorse aggiuntive, attraverso l'incremento di un Fondo esistente e l'istituzione di nuovi Fondi.

    Nello specifico:

    • dal 2021, si incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di € 65 mln annui (articolo 90, comma 1);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di € 200 mln per gli anni 2021 e 2022 ed € 50 mln per il 2023 (art. 90, co. 2);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di € 100 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 250 mln per il 2023, € 200 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 150 mln per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 (articolo 90, comma 3);
    • si istituisce nello stato di previsione del MUR il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di € 10 mln a decorrere dal 2021, e si consente allo stesso MUR di avvalersi di Invitalia per il supporto nell'analisi, nella valutazione e nel monitoraggio degli interventi nel settore della ricerca (articolo 90, comma 4);
    • al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, si prevede che il MUR si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, nel limite massimo del 7%, destinate al finanziamento degli stessi programmi e progetti di ricerca. Tali previsioni si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (articolo 90, comma 5);
    • si modificano le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal FOE. Si prevede dunque, a decorrere dal 2021, l'assegnazione annuale di un contributo di € 23 mln. Al relativo onere si provvede attraverso corrispondente riduzione del FOE (articolo 90, comma 6).

    Anche a fini diriequilibrio territoriale riequilibrio territoriale, si segnalano:

    • la  proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (25 per cento per le grandi imprese, 35 per cento per le medie imprese, 45 per cento per le piccole imprese) (articolo 32);
    • la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 34).

    Si segnala inoltre l'autorizzazione in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo (articolo 159, comma 33).


    INFORMAZIONE

    Nel settore dell'informazione:

     

    • si dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2020 di alcune delle misure di sostegno alla filiera della Crediti di impostastampa in scadenza al 31 dicembre 2020 attuate attraverso crediti d'imposta. Si tratta, in particolare: del rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, nel limite di € 50 mln annui; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nel limite di € 15 mln annui; del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale, nel limite di € 10 mln annui (articolo 101, commi 1-3);
    • si istituisce un bonus, per un importo massimo di € 100, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il Bonus abbonamentilimite complessivo di € 25 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a beneficio di nuclei familiari meno abbienti. Il bonus è aggiuntivo rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci (articolo 101, commi 5 e 6);
    • si prevede un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento allaCanone RAI televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA (articolo 102).

    CULTURA E SPETTACOLO

    Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, vari interventi riguardano il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Inoltre, si prevedono nuove autorizzazioni di spesa, ovvero l'incremento di autorizzazioni di spesa già esistenti. Alcune previsioni si ricollegano all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

    In particolare, con riferimento al Interventi per il personalepersonale:

    • si dispone che gli incarichi di collaborazione che il MIBACT è già stato autorizzato ad attivare, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati, sono volti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio). A tal fine, si eleva il limite di spesa per il 2021 (da € 16 mln) a € 24 mln (articolo 161, comma 5);
    •  si prevede l'estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi istituti e luoghi (articolo 161, comma 6);
    • si proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e vigilanza negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché, ora, per attività di supporto tecnico amministrativo e contabile. A tal fine, si autorizza la spesa di € 5,1 mln per il 2021 e di € 5,6 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (articolo 161, commi 7 e 8);
    • si prorogano (dal 31 dicembre 2020) per un periodo massimo di sei mesi i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura. A tal fine, si autorizza la spesa di € 0,5 mln (articolo 161, commi 9 e 10).

    Inoltre:

    • si prosegue nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In Enti liriciparticolare: si differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento; si consente la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario; si proroga al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 - il termine per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento. Ai fini indicati, si autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articolo 99);
    • si incrementa (da € 400 mln) a € 640 mln annui l'importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore Fondo cinemadestinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Inoltre, si innalzano al 40% le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Infine, si stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 97);
    • si autorizza la spesa di € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln a decorrere dal 2023 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali (articolo 96, comma 1);
    • si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022 da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 96, comma 2);
    •  si autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l'assegnazione della c.d. Card cultura anche aiCard cultura 18 anni giovani che compiono 18 anni nel 2021 (articolo 96, co. 3) e, al contempo, si dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici (articolo 101, comma 4);
    • per il 2021 e il 2022, si incrementa (da € 1 mln) a € 11 mln l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art.icolo 96, comma 5).

    Infine:

    • dal 1° gennaio 2021, si prevede la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) e si Istituto Luce Cinecittàautorizza un aumento di capitale pari a € 10 mln nel 2021 (articolo 98);
    • si istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse Fondo per le imprese creativesono destinate a sostenere le imprese creative, tra l'altro attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento (articolo 18).

    SPORT

    Per quanto concerne lo sport:

     

    • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Esonero contributi previdenzialifinanze un Fondo, con una dotazione di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al riconoscimento di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Dall'ambito di applicazione sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL (articolo 7);
    • si assegnano € 25 mln per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso connesso allaCittà dello sport mancata realizzazione del complesso sportivo "Città dello Sport". Con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021, la proprietà dell'area e delle opere realizzate passa allo Stato. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell'area sono inoltre assegnati all'Agenzia del demanio € 3 mln annui dal 2021 al 2023 (articolo 91);
    • si istituisce, nello stato di previsione Attività sportiva di basedel Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di € 50 mln per il 2021 (articolo 92);
    • si inserisce la Sport e Salute S.p.a. tra i soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (articolo 201);
    • si prevedono volte ad accelerare le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle Olimpiadi 2026infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026 (articolo 142).

    SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' E ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE

    L'obiettivo dichiarato della manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio è quello di sostenere la ripresa dell'economia. In questo quadro rientrano le misure di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

    Diverse disposizioni istituiscono nuovi fondinuovi fondi di sostegno alle attività economiche. In questo senso sono istituiti:

    • il "Fondo a sostegno dell'impresa Fondo impresa femminilefemminile", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia (articolo 17);
    • il Fondo PMI creativeFondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti ('articolo 18);
    •  il Fondo PMi settore aeronautico Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 19);
    • il Fondo emergenzialeFondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021 (articolo 207).

    Altre misure prevedono il rifinanziamentorifinanziamento o l'estensione temporale di operatività di strumenti già esistenti. In questa direzione vanno le seguenti misure:

    •  l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibileFondo per la crescita sostenibile, per un importo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012. La norma demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle Sostegno aree di crisi industrialearee di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa. Come risulta dalla relazione tecnica, lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020 (L. n. 162/2019), è sostanzialmente esaurita (articolo 14);
    • il rifinanziamento della "Nuova SabatiniNuova Sabatini", con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (articolo 16);
    • l'lncremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'autorizzazione di spesa per il sostegno alle Sostegno aziende sequestrateaziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 20);
    •  la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in Garanzia Italia SACE e Fondo di garanzia PMIgaranzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia") (articolo 35);
    •  l'estensione dell'operatività della garanzia SACE a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), cui sono concesse garanzie  a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro (articolo 35). Fino al 28 febbraio 2021 le garanzie  a favore delle imprese cd. imprese cd. "mid cap" continuano a essere concesse dal Fondo di garanzia PMI (articolo 40);
    • la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento. (articolo 40);
    • la proroga al 30 giugno 2021 della norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commercialicrediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (articolo 38);
    • la proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale (articolo 41);la

    • la proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 (articolo 42).
    • l'incremento, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italianeinternazionalizzazione delle imprese italiane, della dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri e della dotazione del correlato Fondo per la promozione integrata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 210).

     .

    Una crescente attenzione è dedicata alla innovazione delle imprese in senso ambientale innovazione delle imprese in senso ambientale. Si citano in questa direzione:

    • l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. Tale incremento viene destinato al finanziamento degli Accordi innovazioneaccordi per l'innovazione, sottoscritti dal Ministro dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti per sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazional (articolo 25);
    • la conferma anche per il 2021 delle garanzie concedibili dal Ministero dell'economia e delle finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili per progetti riferiti al Green New Deal (articolo 37);
    • l'istituzione della fondazione Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia (articolo 94);
    • nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, l'estensione fino al 31 dicembre 2022 a disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo (articolo 185).

     

    Un altro obiettivo appare essere quello di favorire la aggregazione delle imprese aggregazione delle imprese, per migliorarne le capacità di stare sul mercato. Si ricordano in questo senso:

    • la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)  (articolo 36);
    •  la possibilità, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, concessa al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività̀ per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) (articolo 39).

     

     Va ricordata tra le misure di sostegno anche la destinazione di una quota delle risorse del Fondo attuazione PNRRFondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dall'articolo 184) per contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata) (articolo 186).


    ENTI TERRITORIALI

    Tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano le seguenti disposizioni:

    • si incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 il fondo per il sostegno ai Comuni in deficitcomuni in deficit strutturale per cause imputabili alle condizioni socio economiche dei territori (articolo 143);
    • si definiscono nuove modalità di Finanziamento province e città metropolitanefinanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (articolo 144);
    • vengono introdotte una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali: si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di Disposizioni contabilispese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare; si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta; si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19; si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19 (articolo 145);
    •  si dispone l'Incremento del fondo di Fondo solidarietà comunalesolidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (articolo 147);
    • in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, si riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a Autonomie specialititolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di 300 milioni di euro annui da impiegare per la revisione degli accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia, nonché per la sottoscrizione di un accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato alla compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2022 (articolo 148);
    • si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziate per Investimenti regioniinvestimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che  le risorse per l'edilizia scolastica possano essere possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi (articolo 149);
    • si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le Divario infrastrutturalearee del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (articolo 150);
    • si prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli Indennizzi vaccinazioniindennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (articolo 153);
    • si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla pIncremento Fondo enti localierdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021 (articolo 154);
    • si definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle auSpending reviewtonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, di cui 200 milioni annui per le regioni e le province autonome, 100 milioni annui per i comuni e 50 milioni annui per le province e le città metropolitane (articolo 157);
    • si semplificano le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili aiMutui enti locali mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro (articolo 44).

    COMMERCIO E TURISMO

    Il disegno di legge di bilancio contiene anche alcune misure specificamente dedicate ai setori del turismo e del commercio, le cui imprese sono peraltro interessate anche dalle misure di sotegno genericamente a favore delle imprese produttive.

     

    Con riferimento al turismoturismo, si segnalano:

    • la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo turistico in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale. A tal fine la disposizione interviene sulla disciplina concernente l'accesso ai Turismocontratti di sviluppo. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni (articolo 15);
    • a tutela della concorrenza e dei consumatori, si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (articolo 100);
    • la riforma della disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il MIBACT. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute (articolo 100).

     

    Per quanto riguarda il settore del commerciocommercio, si segnala che dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività Commerciocommerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, in luogo dello 0,09 per cento attuale. Non si procede pertanto all'aggiornamento dell'aliquota contributiva in questione per il 2021, come del resto è avvenuto per il 2020, consentendo la continuità delle prestazioni con fondi a carico del bilancio statale, per un ammontare di 167,7 milioni (articolo 71).

     


    POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

    Si segnalano i seguenti interventi:

    • vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cCofinanziamento Fondi strutturaliofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) (articolo 11);
    • si estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione SudDecontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 27);
    • viene prorogato al 31 Credito d'imposta beni strumentalidicembre 2022 iel credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (articolo 28);
    • viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Vengono altresì definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, FSCin analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord (articolo 29);
    • si autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno Capacità amministrativaad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione (articolo 31);
    • si promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazioneEcosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa (articolo 33);
    • viene rifinanziato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il "Fondo di sostegno ai Comuni marginalicomuni marginali" (articolo 34);
    • si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (Gap infrastrutturalearticolo 150).

    PROGRAMMA NEXT GENERATION EU

    Si prevede l'introduzione di una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU.

    In particolare si prevede (articolo 184):

    • l'istituzione di un apposito Fondo di rotazioneFondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023;
    • l'istituzione di una apposita Unità di missioneUnità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato;
    • la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto;
    • la predisposizione da parte del MEF di un apposito Sistema informaticosistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali;
    • la trasmissione di una relazioneRelazione al Parlamento governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

     

    Parte delle risorse del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 184, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sono riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sonoRuolo di Invitalia S.p.a. gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata) (articolo 186).

     

    Infine, si autorizza il MEF a bandire concorsi per assAssunzioni di personaleumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all'attuazione del Programma Next Generation EU (articolo 159, comma 24).


    SICUREZZA

    Il Piano per l'assunzione sAssunzioni straordinarie Poliziatraordinaria delle Forze di polizia autorizza un contingente di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri. Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell'interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.E' previsto l'obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (articolo 166).

    È inoltre autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del CAssunzioni Vigili del fuocoorpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco (articolo 159).

    Al contempo, il Fondo di cui all'articolo 167 - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - è volto alla retribuzione dei Servizi esterniservizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

    Infine, per il 2021 si autorizza il Ministero dell'interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione (articolo 159).

    Infine si prevede l'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad Acquisti beni e servizieventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno (articolo 181).