Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Disposizioni riguardanti le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare |
Riferimenti: | AC N.1057/XVIII AC N.1610/XVIII AC N.1670/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 331 |
Data: | 23/06/2020 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, IV Difesa |
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Camera dei deputati |
XVIII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni riguardanti le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare A.A.C. 1057, 1610 e 1670 |
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n. 331 |
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23 giugno 2020 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento istituzioni ( 066760-3855 – * st_istituzioni@camera.it |
Servizio Studi – Dipartimento difesa ( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it |
Servizio Studi – Dipartimento agricoltura ( 066760-9253 – * st_agricoltura@camera.it |
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File: ID0010.docx |
INDICE
§ Premessa 3
§ A.C. 1057 Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato 4
§ A.C. 1610 Istituzione di un corpo specialistico di
polizia ambientale 10
§ A.C. 1670 Istituzione della Polizia forestale,
ambientale e agroalimentare 15
§ Quadro normativo vigente 23
Le proposte di legge A.C. 1057 Benedetti e altri e A.C. 1610 Luca De Carlo e altri sono volte, pur con una diversa tecnica legislativa, alla sostanziale ricostituzione del Corpo forestale dello Stato. La proposta di legge A.C. 1670 Maurizio Cattoi ed altri è finalizzata all’istituzione di un ufficio di Polizia forestale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, cui confluisca il personale dell’ex Corpo forestale.
Il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le relative funzioni e risorse - sia umane che materiali – sono state, per la gran parte, trasferite all’Arma dei carabinieri e, per la restante parte, ad altre amministrazioni dello Stato (Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, Guardia di finanza e allo stesso – allora - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Per un approfondimento su tale riforma, si rinvia alla lettura del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul relativo schema di decreto (atto del Governo n. 306 della XVII legislatura).
Il presente dossier esamina separatamente le proposte di legge, nell’ordine della loro presentazione, non essendo sovrapponibile il loro articolato.
A.C. 1057 Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato
La pdl C. 1057 è composta di 4 articoli.
L’articolo 1, al comma 1, prevede la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato “a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3”. A tal fine si dispone che riacquisti efficacia la legge n. 36 del 2004, recante il “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” (peraltro, mai esplicitamente abrogata) e siano abrogati, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell’articolo 8 e dell'articolo 11, i capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha trasferito le funzioni del Corpo forestale all’Arma dei Carabinieri e alle altre amministrazioni dello Stato.
Il decreto legislativo n. 177 del 2016 reca, infatti:
- al capo III (artt. 7-13), le norme che disciplinano l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS) da parte dell’Arma dei carabinieri e, in limitata misura, da parte di altre amministrazioni dello Stato;
- al capo IV (artt. 14-17) le norme sull’inquadramento dell’(ex) Corpo forestale dello Stato;
- al capo V (artt. 18-20), le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Sono esclusi dall’abrogazione:
- i commi 2 e 3 (quest’ultimo, peraltro, già soppresso dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.228 del 2017, recante disposizioni correttive e integrative del D.lgs. n.177/2016) dell’articolo 8 relativi alla riorganizzazione dell’Arma dei carabinieri in conseguenza dell’assorbimento del CFS);
- e l'articolo 11 che ha attribuito al MIPAAFT talune attività relative alla tutela degli interessi forestali nazionali, alla certificazione in materia di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e di tenuta dell’elenco degli alberi monumentali.
Si rileva, altresì, che, mentre il comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (che si vuole escludere dall’abrogazione) reca talune modifiche al codice dell’ordinamento militare, introducendovi, in particolare, il nuovo art. 174-bis, che reca l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, il successivo comma 3 del medesimo art. 8, che concerne taluni reparti specialistici dell’Arma dei carabinieri - e che si vorrebbe anch’esso escludere dall’abrogazione - è già stato soppresso dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2017, recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016.
Si fa presente che il comma 1 fa decorrere la ricostituzione del Corpo forestale da due date differenti, la prima, indicata al comma 2, fa riferimento alla data di emanazione del D.P.C.M. di riorganizzazione del Corpo forestale (da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge); la seconda, indicata al comma 3, pone un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 2 dell’art. 1 dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto MIPAAF 21 luglio 2017 ai Corpi ed enti dello Stato (Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato e Corpo della guardia di finanza), in base all'articolo 13 del decreto legislativo n. 177 del 2016.
Il comma 3, infine, stabilisce che l'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato debba avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
L’articolo 2 prevede, al comma 1, che alla data dell'effettiva ricostituzione del CFS, il personale in servizio al 31 dicembre 2016 nel (previgente) Corpo forestale dello Stato sia inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, “mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che aveva alla data di entrata in vigore della” proposta di legge in esame.
Il comma 2 del medesimo art. 2 prevede che il servizio prestato dal personale forestale presso i corpi e gli enti dello Stato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 (Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza e MIPAAFT), a decorrere dal 1° gennaio 2017 sia considerato a tutti gli effetti svolto presso il (ricostituito) Corpo forestale dello Stato.
Il comma 3 dispone che il personale operaio forestale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, recante “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste”, in servizio presso l'Arma dei carabinieri, transiti di diritto nel ricostituito Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità contrattuali vigenti (andrebbe, al riguardo, meglio definito il riferimento alle modalità richiamate) .
Il comma 4 prevede che il personale forestale che non intenda rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato possa optare di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato, ai sensi dei citati capi III, IV e V del decreto legislativo n. 177 del 2016 (artt. 7-20).
In tale caso, l'opzione deve essere esercitata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, mediante domanda scritta all'amministrazione dello Stato di appartenenza, la quale provvedere a trasmetterla nei successivi venti giorni alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT).
In riferimento alla Direzione generale delle foreste più volte richiamata nel testo, si ricorda che l’art. 5, comma 2, lettera b) del DPCM 31 gennaio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del MIPAAFT, aveva previsto che tale Direzione assumesse la denominazione di “Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste” e venisse inserita nel nuovo Dipartimento del turismo.
Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2019 ha ritrasferito al MIBAC le funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal MIPAAF(T).
I riferimenti contenuti nelle proposte di legge al MIPAAFT, ossia al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dovrebbero conseguentemente essere aggiornati al fine di tenere conto dell’evoluzione normativa in materia.
Più nel dettaglio, si ricorda al riguardo che l’art.1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che - da allora - aveva assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT). Con decorrenza 1° gennaio 2019, al MIPAAFT erano state altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo dell’ex MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
L’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019) ha ritrasferito al dicastero culturale – che ha assunto la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - le funzioni in materia di turismo esercitate dal dicastero agricolo, che ha assunto nuovamente la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha, inoltre, autorizzato il MIBAC(T) ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019 delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAF(T) per le funzioni in materia di turismo e ha, altresì, ritrasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dal dicastero agricolo a quello culturale, le relative risorse umane, strumentali e finanziarie (individuate dal DPCM 12 novembre 2018).
Infine, è stato di recente emanato il DPCM 24 marzo 2020, n. 53 che reca il Regolamento recante modifica del DPCM 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’articolo 3 dispone che, nelle more dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla citata legge n. 36 del 2004, e le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nell’ex Corpo forestale dello Stato siano attribuite alla Direzione generale delle foreste, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della medesima legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.
La lettera e) fa riferimento ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e al concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere, mentre la lettera h) è relativa alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.
Ai fini di cui sopra, un contingente di 300 carabinieri del ruolo forestale iniziale, di cui cinque generali, quindici colonnelli, quindici tenenti colonnelli, maggiori e capitani, settantacinque sottufficiali e centonovanta appartenenti al ruolo dei carabinieri e appuntati, resta assegnato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (previsto dall’art. 174-bis, comma 2, lettera a) del codice dell’ordinamento militare) per l'esercizio delle funzioni di cui alla citata legge n. 36 del 2004).
Il personale che fa parte del predetto contingente è scelto su base volontaria tra coloro che hanno presentato domanda scritta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rispettivi superiori gerarchici, dando preferenza al personale che svolge le funzioni di cui alle citate lettere e) e h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 36 del 2004 (comma 1).
Si prevede inoltre che, ai fini della gestione transitoria di cui sopra e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste dipenda direttamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e sia potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a duecento unità per la sede centrale, a quattrocentocinquanta unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato e a duecento unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali. Il personale che fa parte del predetto contingente è scelto su base volontaria tra coloro che hanno presentato domanda scritta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 2).
L'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sopra sono disposte entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, con decreto dei Ministri della difesa, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze, su proposta della Direzione generale delle foreste, sentito il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (comma 3).
Alla data dell'effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, il Direttore della Direzione generale delle foreste è nominato Capo del medesimo Corpo con la qualifica di direttore generale di livello B, coadiuvato da un vicecapo del Corpo con la qualifica di direttore generale di livello C, scelto tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 2 e da due vicecapi aggiunti del Corpo con la qualifica di dirigente superiore, scelti uno tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale delle foreste (meglio “Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste”) e uno tra gli ufficiali generali o colonnelli dell'Arma dei carabinieri provenienti dal citato Comando del ruolo forestale iniziale che non hanno esercitato il diritto di opzione (comma 4).
In sede di prima attuazione della proposta di legge in esame sono ripristinate le relazioni con le organizzazioni sindacali individuate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 28 ottobre 2016 (comma 5).
Il personale in servizio presso i corpi di polizia provinciale, abile al servizio d'istituto certificato da strutture sanitarie pubbliche e con età inferiore a 50 anni alla data della domanda, può chiedere di transitare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato previa domanda da presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale delle e all'amministrazione provinciale di appartenenza, con diritto ad essere assegnato nella stessa provincia e con obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato (comma 6).
L’articolo 4 reca disposizioni finali.
Si prevede che, a decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste sia soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie siano assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge (comma 1).
Si ricorda, al riguardo, che l’Ispettorato è stato istituito dall’art. 1 del DPR 1° agosto 2003, n. 264 e richiamato, oltre che agli articoli 4, 5 e 11 del DPCM 21 novembre 2016 anche all’art. 8, comma 1, lettera a) e all’art. 12, comma 2, lettera b), numero 4) del decreto legislativo n. 177 del 2016.
Il comma 2 prevede, poi, due novelle all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale indica i comparti di specialità delle Forze di polizia (con riferimento alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza).
La prima novella sostituisce la competenza dell’Arma dei carabinieri relativa alla sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, con quella relativa alla “sicurezza in materia agroalimentare e di rifiuti”.
La seconda novella, nel ricollocare il Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia, le attribuisce compiti nel comparto della sicurezza in materia forestale e ambientale.
Il comma 3 infine, dispone che, dall'attuazione della proposta di legge in esame, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
A.C. 1610 Istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale
La pdl C. 1610 è composta di un solo articolo, suddiviso in 7 commi, e prevede una delega al Governo per istituire un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile.
La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame chiarisce che la stessa “è finalizzata al ripristino e alla ricomposizione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017 (…).
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo unico dispone che, al fine di procedere al riordino delle funzioni in materia ambientale, il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un corpo specialistico di polizia ambientale a ordinamento civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) istituzione del corpo presso il MIPAAFT e attribuzione a esso delle funzioni di tutela ambientale, delle foreste, del paesaggio e della biodiversità, con specifico riferimento alle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento degli stessi con mezzi aerei nonché alle attività per l'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (il testo in esame riporta erroneamente l’anno 1985);
b) organizzazione del corpo in ruoli equiordinati ai ruoli della Polizia di Stato (Forza di polizia ad ordinamento civile disciplinata, in particolare, dalla legge n. 121 del 1981);
c) modifiche al decreto legislativo n. 177 del 2016, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo la facoltà di transito del personale dell'ex Corpo forestale dello Stato assegnato alle amministrazioni di cui agli articoli 7 (Arma dei carabinieri), 9 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco), 10 (Corpo della Guardia di finanza) e 11 (MIPAAFT) del decreto legislativo n. 177 del 2016, del personale del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del citato codice dell’ordinamento militare nonché del personale già appartenente alle disciolte polizie provinciali e connessa riallocazione delle necessarie risorse finanziarie e strumentali, compresi i mezzi navali per la vigilanza delle aree marine protette, i mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi e il supporto delle funzioni di polizia giudiziaria e le scuole forestali.
Il comma 2 dell’art. 1 indica ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici della delega:
a) ricomposizione delle funzioni di polizia ambientale e forestale, in conformità all'impianto previsto dalla legge n. 36 del 2004, sull’ordinamento del Corpo forestale dello Stato, integrato da ulteriori competenze coerenti con quelle attribuite al corpo e con le funzioni relative alla tutela delle filiere agroalimentari e della gestione tecnica temporanea delle aziende e dei terreni rurali sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, anche ai fini di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (la quale indica quali siano le Forze di polizia nell’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevedendo – tra l’altro - che il Corpo forestale dello Stato possa essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e possa essere utilizzato anche per il servizio di pubblico soccorso).
b) trasferimento del personale in possesso di adeguate competenze per l'esercizio delle funzioni che non opti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, per rimanere nelle amministrazioni di destinazione al 1° gennaio 2017;
c) attribuzione delle attività previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2011 (quelle attribuite al MIPAAFT relative alla tutela degli interessi forestali nazionali, alla certificazione in materia di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione e di tenuta dell’elenco degli alberi monumentali), e previsione delle modalità di integrazione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, anche avvalendosi della dipendenza funzionale del personale richiamato (tra i princìpi e criteri direttivi generali) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame;
d) ricomposizione del Servizio aereo per lo svolgimento di funzioni a supporto dell'attività di polizia ambientale e forestale e del concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto e nella valorizzazione dei titoli professionali acquisiti dal personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato nella lotta agli incendi boschivi, anche a terra;
e) ricostruzione delle carriere e dei profili professionali del personale destinato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 177 del 2016, ad amministrazioni non appartenenti al Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
f) previsione della possibilità di far confluire nel corpo, a domanda e senza vincoli numerici:
- il personale appartenente al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che abbia svolto il corso di specializzazione ambientale e sia impiegato in una delle sedi dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del citato codice dell’ordinamento militare;
- il personale già appartenente ai ruoli delle polizie provinciali e il personale idoneo e non vincitore nelle graduatorie dei concorsi banditi dall'ex Corpo forestale dello Stato non esaurite al 31 dicembre 2016;
g) subentro nei rapporti contrattuali con il personale operaio assunto ai sensi della citata legge n. 124 del 1985, recante “Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste” e trasferimento delle relative risorse;
h) istituzione di procure nazionali ambientali nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari del capoluogo del distretto di corte d'appello, con compiti esclusivi di investigazione e di coordinamento delle indagini nel settore ambientale, con particolare riferimento ai reati ambientali di tipo associativo di cui agli articoli 452-bis e seguenti del codice penale.
Si ricorda, a tale proposito, che il Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale (articoli 452-bis-452-quaterdecies) è relativo ai delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale etc.).
In particolare, l’art. 452-octies del codice penale prevede che, quando l'associazione per delinquere (di cui all’art. 416 del codice penale) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal suddetto titolo VI-bis, le pene previste dal medesimo articolo 416 - che, a seconda delle fattispecie, consistono nella reclusione da un minimo di un anno a un massimo di quindici anni, salvo particolari circostanze aggravanti - sono aumentate. Il medesimo art. 452-octies prevede inoltre che, quando l'associazione di tipo mafioso (di cui all'articolo 416-bis del codice penale) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal medesimo titolo VI-bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis (che, a seconda delle fattispecie, consistono nella reclusione da un minimo di 3 anni a un massimo di quindici anni, salvo particolari circostanze aggravanti) sono aumentate. Le predette pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
i) conferma dell'attribuzione all'Arma dei carabinieri dell'incarico di protezione internazionale in materia di ambiente, anche con collaborazioni nel campo della formazione, ad esclusione dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e di cui al regolamento (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nonché di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (il testo in esame riporta erroneamente l’anno 1985);
l) previsione del completo ritorno nella disponibilità del corpo delle risorse economiche, dei mezzi e delle strutture già attribuiti al Corpo forestale dello Stato e trasferiti ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2106, nonché di quelli sostituiti o integrati agli stessi.
I decreti legislativi di cui sopra saranno adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli altri Ministri interessati (si valuti l’opportunità di individuare i ministri interessati) previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere (comma 3).
Lo schema di ciascun decreto è, successivamente, trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e, fino all'adozione dei relativi decreti legislativi, la citata organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, prevista dall'articolo 174-bis del codice dell’ordinamento militare, pur mantenendo l'attuale denominazione e la medesima articolazione territoriale, non può essere oggetto di ulteriori variazioni organizzative (comma 4).
Fino all'istituzione del corpo, il personale del ruolo forestale e quello che, alla data del 1° gennaio 2019, risulti impiegato presso una delle sedi centrali o territoriali dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui sopra, permane nella medesima sede di servizio e può essere destinato a un altro impiego solo per effetto di promozione a un ruolo superiore (comma 5).
Per i corsi di formazione del personale di nuova assunzione, di aggiornamento e addestramento e di specializzazione professionale, il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, nelle more dell'istituzione del corpo, continua ad avvalersi dell'organizzazione, delle infrastrutture e delle risorse già appartenute al Corpo forestale dello Stato nonché di quelle dell'Arma dei carabinieri (comma 6).
Si prevede infine che, con regolamenti ministeriali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, siano stabiliti, in via transitoria e fino all'adozione dei decreti legislativi, i criteri e le modalità attuative relativi alle assunzioni urgenti di personale da impiegare per il potenziamento dei servizi di cui sopra, con l'obiettivo minimo del raggiungimento delle piante organiche del disciolto Corpo forestale dello Stato (comma 7).
A.C. 1670 Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare
La pdl C. 1670 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, dell'Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, ad ordinamento civile.
Finalità della proposta di legge, ripercorsa nella relazione illustrativa, è quella di stabilire “univocamente la piena centralità della sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nella sfera articolata degli interessi della sicurezza pubblica e nel più ampio quadro della sicurezza nazionale”.
Conseguentemente, si riorganizzano le competenze in materia presso il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza) istituendo la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare (POLFOR) quale nuovo Ufficio della ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).
Scopo della proposta di legge è dunque quello di ricomporre in modo unitario le plurime competenze funzionali del disciolto Corpo forestale dello Stato, già esercitate prevalentemente in ambito rurale, naturale e montano, che in tal modo, integrandosi con le attività di sicurezza pubblica dei servizi nautici della Polizia di Stato, potrebbero estendersi alla tutela ambientale delle acque interne.
L’articolo 1, con la finalità di assicurare la piena valorizzazione delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito della sicurezza nazionale ed al fine di ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, nelle more del riordino delle organizzazioni e delle connesse competenze” dispone l’istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, dell'Ufficio centrale per la Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, ad ordinamento civile (POLFOR).
In proposito, si ricorda che l'organizzazione del Ministero dell'interno è disciplinata, oltre che da alcune disposizioni del D.lgs. n. 300 del 1999, dal regolamento adottato con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per quanto riguarda gli uffici centrali di livello dirigenziale generale. Tale regolamento è stato modificato, dapprima, con D.P.R. 8 marzo 2006, n. 15 (che ha, in particolare, previsto l'istituzione del "Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie", che si è aggiunto agli originari quattro); successivamente, con D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210, adottato per realizzare interventi di razionalizzazione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure di contenimento della spesa pubblica disposte dall'art. 74, D.L. n. 112/2008; da ultimo con D.P.R. 2 agosto 2018, n. 112, che ha aggiornato la compagine organizzativa e funzionale degli uffici che compongono la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza del medesimo dicastero, disponendo la soppressione di una struttura di livello dirigenziale generale, con conseguente ridistribuzione delle relative funzioni.
Completa il quadro normativo dell'organizzazione del Ministero a livello centrale il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
Il legislatore di recente ha più volte previsto una complessiva ridefinizione delle strutture del Ministero. Da ultimo, prima è intervenuto l'art. 12, co. 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha assegnato al Ministero dell'interno il compito di predisporre entro il termine del 31 dicembre 2018, il nuovo regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, con la finalità, in particolare, di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale.
Successivamente, l’articolo 32 del D.L. 113 del 2018 ha disposto la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95/2012 (c.d. decreto spending review) al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente. La diminuzione di 29 posti di livello dirigenziale generale è così articolata:
• riduzione di 8 posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero dell’interno, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti;
• la soppressione di 21 posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente.
È infine confermata l’adozione di un nuovo regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018.
L’organizzazione del Ministero dell’interno a livello centrale è composta da 5 Dipartimenti, i quali si articolano in Uffici di livello dirigenziale generale affidati a prefetti o a dirigenti dell’Area 1 di prima fascia.
Le cinque strutture di primo livello in cui è articolato il Ministero dell'interno sono:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
e) Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
Attualmente, il Dipartimento della pubblica sicurezza (art. 4, D.P.R. n. 398/2001) si articola in 13 tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello, anche interforze. Si tratta dei seguenti uffici:
Dal Dipartimento dipendono, inoltre, la Direzione investigativa antimafia e i due Istituti di formazione per le Forze di polizia.
A capo del Dipartimento è posto un prefetto, che assume le funzioni di Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza; sono previsti tre vice direttori generali, con funzioni specifiche. Quanto a funzioni e modalità organizzative, il Dipartimento è tuttora disciplinato dalla L. n. 121/1981, che ha riordinato l'Amministrazione della pubblica sicurezza – la struttura cioè attraverso la quale il Ministro espleta i compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico – e riorganizzato le strutture del Ministero per quanto concerne tali funzioni. In particolare, tale dipartimento provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro: all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica; al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero.
La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia (art. 5, co. 7, L. n. 121/1981).
L’Ufficio di cui si dispone l’istituzione si configura quale articolazione unitaria, speciale e amministrativamente autonoma Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato; (di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), della legge 1° aprile 1981, n. 121) che è ridenominata Direzione centrale per la sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, delle reti, dell'ambiente e per i Servizi operativi speciali (DITRAS).
Il comma 2 prevede che “ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio”, la responsabilità per l'attuazione delle direttive ministeriali è posta in capo al Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, al Direttore centrale della DITRAS.
Il riferimento è alle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e degli altri Ministri competenti.
Ai medesimi soggetti compete il coordinamento delle attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare con quelle istituzionali del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Il questore si avvale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria.
“Restano” attribuite (comma 3) alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui alle seguenti disposizioni:
- all’articolo 7, comma 2 del D.lgs. 177/2016 (attualmente attribuite all’Arma dei carabinieri);
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM che possono essere istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato regioni, nell'ambito del proprio sistema telematico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo);
z) ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi in alcune aree svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri.
- all’articolo 9 del D.lgs. 177/2016 (attualmente attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le competenze delle regioni);
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei sulla base di accordi di programma;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).
- all’articolo 10 del D.lgs. 177/2016;
a) funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze (attualmente attribuiti alla Polizia di Stato);
b) funzioni in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all'attività di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio 2005 (CITES), anche tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri (attualmente attribuiti al Corpo della guardia di finanza).
- all’articolo 11 (attualmente attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) del D.lgs. 177/2016;
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri;
c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani).
- in materia di sicurezza agroalimentare;
- per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.
La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva e polizia amministrativa negli ambiti di propria competenza, compresa quella della tutela idrogeologica.
Viene stabilito che al prefetto Direttore centrale della DITRAS sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DITRAS, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, oltre che con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Per quanto riguarda il personale dell’istituendo Ufficio, viene stabilito (commi da 5 a 8) che in esso è assorbito il personale dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare prevista dall'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, nonché quello in forza alla data del 31 dicembre 2018 nelle relative articolazioni centrali e territoriali.
L’art. 174-bis – inserito dal D.lgs. 177/2016 volto alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato - disciplina l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
Tale personale mantiene, fino al completamento del riordino, lo status e l'ordinamento militare, restando incardinato nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, non debba essere destinato ad altri reparti dell'Arma dei carabinieri, assicurando comunque la sua sostituzione d'intesa con la DITRAS.
Nell'Ufficio e nelle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce altresì, a domanda, con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
All'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è inoltre trasferito, a domanda, il restante personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrare nei ruoli della Polizia di Stato, e sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative (compresi quelli successivamente attribuiti all'organizzazione prevista dal predetto art. 174-bis del codice dell’ordinamento militare) per l'adempimento dei compiti istituzionali, compresi le infrastrutture, i mezzi, anche aerei, e gli apparati in uso alla citata organizzazione e quelli assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Al fine del primo parziale ripianamento delle vacanze organiche (comma 8), inoltre, si dispone che nell'Ufficio e nelle relative articolazioni della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare è incorporato, a domanda e previo superamento di un corso di addestramento della durata comunque non inferiore a un anno, il personale idoneo non vincitore dei concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato e non esauriti alla data del 31 dicembre 2018.
E’ prevista una collocazione in ruolo che non pregiudichi le posizioni di coloro che già appartenevano al Corpo forestale dello Stato o all'organizzazione prevista dal citato art. 174-bis del codice dell’ordinamento militare.
È assunto altresì, a domanda e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, il personale appartenente ai ruoli dei corpi delle polizie provinciali.
Andrebbe valutata l’esigenza di individuare il numero del personale che può essere assunto (“incorporato”) nell’istituendo Ufficio con la procedura e secondo le modalità di cui al comma 8 (previo superamento di un corso di addestramento gli idonei ai concorsi per il CFS e il personale dei ruoli delle polizie provinciali).
Restano fermi i provvedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che prevede che con DPCM, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, siano emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti di delegificazione sono individuate le misure volte:
a) alla riorganizzazione della DITRAS, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di pubblica sicurezza attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'Ufficio;
b) a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello delle specialità dipendente dalla DITRAS, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DITRAS, che è anche responsabile dell'organizzazione interna;
c) a disciplinare i tavoli tecnici delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;
Ai sensi dell’art. 14 della L. 121/1981 il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione. A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle predette autorità (di cui all'articolo 14 della l. 121/1981) anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni attribuite e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DITRAS, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.
I regolamenti di delegificazione sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 su proposta dei seguenti Ministri:
Ministro dell'interno;
Ministro della difesa;
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministro per la pubblica amministrazione;
Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Il processo di assorbimento e di riorganizzazione del Corpo forestale all'interno dell'Arma dei carabinieri, con riferimento alle funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, è stato disciplinato con il decreto legislativo n. 177 del 2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”. Il richiamato provvedimento è, altresì, intervenuto nella razionalizzazione delle funzioni di polizia[1].
Il decreto legislativo n. 177 del 2016 si inserisce nel quadro di un complessivo disegno di riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, previsto dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". L'intervento normativo ha attuato una parte della delega prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a) di tale legge, nel punto in cui si è prevista la razionalizzazione delle funzioni di polizia, la gestione associata dei servizi strumentali e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre forze di polizia.
Con il successivo decreto legislativo 228/2017 sono stati apportati alcuni correttivi e talune integrazioni al fine di disciplinare la fase transitoria di alcuni profili della nuova normativa e per chiarire l'assetto di alcune funzioni trasferite. Infine, la riorganizzazione del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, si è a sua volta coordinata con il provvedimento di riordino dei ruoli delle forze armate (d.lgs. 94/2017).
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” l'Arma dei Carabinieri è stata individuata come quella, tra le forze di polizia, funzionalmente più idonea ad assorbire il Corpo forestale e a consentire l’attuazione del principio di delega sul riordino delle funzioni in materia ambientale e agroalimentare poiché dal punto di vista organizzativo, è la forza di polizia che presenta una capillare diffusione di presidi sul territorio pari a 4.600 stazioni. Anche dal punto di vista operativo essa garantisce la tutela agroambientale, in considerazione delle competenze specifiche sviluppate dai Carabinieri, con reparti specializzati.
Si ricorda che le restanti competenze del Corpo forestale sono state assegnate, al Corpo dei vigili del fuoco (lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spegnimento con mezzi aerei - art. 9), alla Polizia di Stato (ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze - art. 10) e al Corpo della guardia di finanza (soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione - art. 10). Sono state altresì escluse dal trasferimento di competenze all'Arma dei carabinieri alcune attività di natura amministrativa, tra cui la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e il raccordo con le politiche forestali regionali, cui provvederà il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In relazione al personale transitato nell’arma dei Carabinieri, il richiamato assorbimento ha comportato il cambio di status del personale transitato, con assunzione della condizione giuridica di militare.
È stata contemplata la possibilità di richiedere l’assegnazione ad altra amministrazione statale rispetto a quella individuata con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. Nel caso di esito sfavorevole di tale domanda è stata prevista l’applicazione della procedura di cui all’art. 33, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 che riconosce al lavoratore “in disponibilità” il diritto ad un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. La medesima disposizione prevede che i periodi di godimento dell'indennità siano riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. Si riconosce, inoltre, il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Secondo quanto riportato nel Documento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, cit[2], “l’opzione di aderire alla citata procedura di mobilità, conclusasi il 13 dicembre 2016, è stata esercitata da 234 unità di personale su 7700 totali ed a fronte della messa a disposizione di 607 posizioni in amministrazioni statali sull’intero territorio nazionale”.
Nel richiamato Documento di legge, altresì, che “All’esito delle procedure di assegnazione e di transito in altra amministrazione statale e al netto degli esodi, sono effettivamente transitati nell’Arma dei Carabinieri 6.754 unità di personale di cui 369 ufficiali, 1.369 ispettori e periti, 1.317 sovrintendenti e revisori e 3.699 appuntati, carabinieri, collaboratori e operatori. Dal novero sono esclusi i 1.270 operai a tempo indeterminato (OTI) e 101 operai a tempo determinato (OTD) che, in ragione del particolare vincolo di servizio con l’Amministrazione, non sono transitati nei ruoli in divisa”.
Al personale transitato è stata rivolta una attività formativa ed informativa che ha previsto uno specifico corso di formazione militare, che è stato articolato in tre fasi addestrative: formazione immediata mediante pubblicazione sul sito di schede descrittive riguardanti aspetti organizzativi, logistici e amministrativi; seminari informativi su tematiche di interesse istituzionale, con diversi livelli di approfondimento e in relazione al grado e ai livelli di comando; cicli addestrativi tenuti presso le varie scuole militari. Il personale transitato è stato iscritto ex lege alla Cassa di previdenza delle Forze armate.
Si segnala, infine, che a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze armate (d.lgs. 94/2017) che ha riguardato anche il personale proveniente dal Corpo, ai militari dei ruoli forestali sono state applicate le medesime procedure di avanzamento straordinarie previste per tutti i carabinieri.
La questione relativa al transito di personale del CFDS nell'Arma dei Carabinieri ha assunto rilevanza in relazione alla questione di legittimità costituzionale del D.lgs 177/2016 e della legge di delega 124/2005, sollevata da tre Tribunali amministrativi regionali (Abruzzo, Veneto, Molise).
In relazione al richiamato giudizio la Corte, con la sentenza n. 170 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate. La Corte ha, peraltro, osservato che “la specificità dell’ordinamento militare rispetto a quello civile è stata in parte mitigata dalla recente sentenza n. 120 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2017, n. 5845), che ha riconosciuto il diritto di iscrizione ai partiti politici e di elettorato passivo ai militari, con l’unico limite dell’assunzione di cariche statutarie”.
Si ricorda altresì che, con decisione del 3 luglio 2019, il Comitato europeo dei diritti sociali, organismo operante nell’ambito del Consiglio d’Europa, ha reputato l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri come una violazione della Carta sociale europea in quanto tale fusione “è andata ad incidere negativamente sui diritti sociali dei dipendenti che, divenendo personale militare, hanno perso le libertà sindacali prima garantite”.
Il Comitato europeo dei diritti sociali (in precedenza denominato “Comitato di esperti indipendenti”) è un organismo istituito ai sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea (Consiglio d’Europa) ed è attualmente composto da 15 membri, eletti dal Comitato dei ministri per sei anni. Ai sensi dell’art. 24 della Carta “valuta da un punto di vista legale la conformità al diritto e delle prassi nazionali per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta”.
Dispone di due procedure per garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi assunti ai sensi della Carta: i rapporti nazionali e i reclami collettivi. Adotta delle “conclusioni” nell’ambito della procedura di redazione dei rapporti, comunicati, tra gli altri, all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e delle “decisioni” nell’ambito dei reclami collettivi.
Assetto organizzativo successivo al D.lgs. 177 del 2016
Con il decreto legislativo 177 del 2016 è stato istituito il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell’organizzazione territoriale (le specifiche funzioni sono state attribuite all’Arma dei Carabinieri dall’art. 7).
Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale.
Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero.
L'organizzazione delle forze è stata organizzata presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
Dal CUFAA dipendono:
[Fonte:http://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/cufaa]
Il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale riunisce sotto un unico comando tutti i reparti forestali con competenze presidiarie e prive di una particolare connotazione specialistica. Retto da Generale di Brigata del Ruolo Forestale, ha alle dipendenze un NIAB (Nucleo Informativo Antincendio Boschivo) e i 14 Comandi Regione Carabinieri Forestale. Il Comando Regione Forestale Abruzzo e Molise ha competenza su entrambe le Regioni, mentre le regioni a statuto speciale sono prive di Comando Regione Carabinieri Forestale. Nei Comandi regione sono inquadrati gli 83 Gruppi Carabinieri Forestali, da cui dipendono i NIPAAF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale), i Nuclei Carabinieri CITES, i 5 Centri Anticrimine Natura (PA-CT-AG-CA-UD) e le quasi 800 Stazioni Carabinieri Forestali (che costituiscono unità periferica di riferimento nell'Arma per il settore Forestale).
Il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, retto da Generale di Divisione o di Brigata, esercita funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei Raggruppamenti Carabinieri Biodiversità, Parchi e CITES, preposti, nell'ordine:
In particolare:
Il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, la cui struttura è articolata su 3 Gruppi Tutela Ambientale (Milano, Roma e Napoli) e 29 Nuclei Operativi Ecologici, è chiamato a contrastare i fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche. Anche la vigilanza sul “ciclo dei rifiuti” rientra tra le funzioni di questo reparto che, contrastando il degrado ambientale, contribuisce direttamente e fattivamente al benessere collettivo.
Nel settore dell'agricoltura e della pesca l'Arma vigila attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che opera con un Reparto Operativo a livello centrale e 5 Reparti Tutela Agroalimentare (Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina) a livello interregionale.
Da ultimo, l’articolo 19 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162[3] (proroga termini per l’anno 2020), ha previsto l’assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell’Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, di cui 25 unità ad incremento del contingente per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 828 del D.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) al fine di garantire l’assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare l’emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale e di vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 marzo 2019 nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/ 2015. Ha disposto altresì l’assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, forestale.
Le risorse
A partire dal 2017, il Ministero della difesa ha acquisito il nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" nell'ambito della missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". Il programma è stato appositamente istituito a seguito del richiamato assorbimento del Corpo forestale dello Stato (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) nell'Arma dei Carabinieri.
Il nuovo programma 18.17 raccoglie la quasi totalità delle risorse finanziarie che nel 2016 erano gestite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il pagamento degli stipendi al personale e delle spese di funzionamento del Corpo forestale dello Stato.
A tal proposito, la legge di bilancio per il 2018 ha assegnato alla citata missione risorse pari a 447,7 milioni di euro di cui 414,3 milioni per il personale e 33,4 per il funzionamento. Per i successivi anni 2019 e 2020 le rispettive leggi di bilancio hanno stanziato risorse pari a 467,2 (di cui 431,5 per il personale) e 469,7 milioni di euro.
Si ricorda che con il disegno di legge di bilancio per l’anno 2017, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è provveduto alla soppressione delle unità di voto e dei capitoli afferenti al Corpo forestale dello stato a seguito dell'attribuzione delle funzioni ad altre amministrazioni, ed è stato altresì istituito il capitolo 1970, per le funzioni residue rimaste in capo all'amministrazione ai sensi del D.lgs. n. 177 del 2016.
In particolare, sono stati soppressi i seguenti Programmi di spesa:
§ 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversità)
§ 7.6 - Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane)
§ 8.1 - Interventi per soccorsi (Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse)
Tali programmi di spesa presentavano, nel Rendiconto del 2016, i seguenti importi, per un totale di circa 500 milioni di euro:
(in milioni di euro)
|
Rendiconto 2016 |
Pr. 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità |
189,1 |
Pr. 7.6 - Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano |
192,4 |
Pr. 8.1 - Interventi per soccorsi |
118,7 |
Totale |
500,2 |
[1] Cfr.: Documento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri “Assorbimento del Corpo Forestale nell’arma dei Carabinieri” aprile 2018; si veda, altresì, http://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare
[2] Cfr. pag. 10.
[3] Il decreto reca “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.