Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2020 - Volume I |
Riferimenti: | AC N.2305/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 230/5 Volume I |
Data: | 02/04/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
LEGGE DI
BILANCIO 2020
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Volume I
Articolo 1, commi 1-270
2 aprile 2020
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 181/5 Volume I
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 230/5 Volume I
AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) vigente alla data del 1° marzo 2020 comprensivo quindi delle modifiche ad essa apportate dal decreto-legge n. 162/2019 convertito in legge dalla legge n. 8/2020 (cd. decreto millepropoghe).
Il presente dossier è articolato in quattro volumi:
§ Volume I - Articolo 1, commi 1 – 270;
§ Volume II - Articolo 1, commi 271 –550;
§ Volume III - Articolo 1, comma 551 – Articolo 19;
§ Volume IV – Stati di previsione.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0006d_vol_I.docx
INDICE VOLUME I
SEZIONE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Articolo 1, commi 2 e 3 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)
Articolo 1, commi 4 e 5 (Deducibilità IMU)
Articolo 1, comma 6 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)
Articolo 1, comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)
Articolo 1, comma 8 (Sgravio contributivo apprendisti)
Articolo 1, comma 9 (Riduzione dei premi e contributi INAIL)
Articolo 1, comma 10 (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)
Articolo 1, comma 11 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze)
Articolo 1, commi 14-15, 24-25 e 27 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)
Articolo 1, comma 16 (Metropolitana di Torino)
Articolo 1, comma 17 (Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane)
Articolo 1, commi 18-23 (Infrastrutture eventi sportivi)
Articolo 1, comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)
Articolo 1, comma 28 (Interventi rete ferroviaria nazionale)
Articolo 1, commi 29-37 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
Articolo 1, comma 39 (Contributi ai Comuni)
Articolo 1, comma 41 (Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)
Articolo 1, commi 44-46 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)
Articolo 1, commi 47-50 (Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)
Articolo 1, commi 62-64 e 69 (Contributi per investimenti a province e città metropolitane)
Articolo 1, comma 67 (Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)
Articolo 1, comma 68 (Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno)
Articolo 1, comma 70 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)
Articolo 1, comma 71 (Elettrodotti di rilevanza nazionale)
Articolo 1, comma 73 (Infrastrutture per la mobilità Fiere)
Articolo 1, commi 79 e 80 (Riduzione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)
Articolo 1, commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria)
Articolo 1, commi 83 e 84 (Sblocca Italia)
Articolo 1, comma 85-100 (Green new deal)
Articolo 1, commi 101 e 102 (Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)
Articolo 1, commi 107-109 (Green Mobility)
Articolo 1, commi da 110-112 (Trasporto intermodale)
Articolo 1, commi 113-117 (Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli)
Articolo 1, comma 118 (Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili)
Articolo 1, comma 123 (Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)
Articolo 1, comma 127 (Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)
Articolo 1, comma 128 (Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)
Articolo 1, commi 129 e 130 (Lavoro straordinario Forze di polizia)
Articolo 1, comma 131 (Lavoro straordinario Vigili del fuoco)
Articolo 1, comma 132 (Norme in materia di personale impegnato nel dispositivo "Strade sicure")
Articolo 1, comma 133 (Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
Articolo 1, comma 134 (Fondo risorse decentrate personale Difesa)
Articolo 1, comma 135 (Personale uffici diretta collaborazione del MEF)
Articolo 1, comma 150 (Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze)
Articolo 1, commi 151-154 (Personale Capitanerie di porto)
Articolo 1, commi 155-159 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Articolo 1, comma 160 (Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)
Articolo 1, commi 161 e 162 (Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)
Articolo 1, comma 163 (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)
Articolo 1, commi 166 e 167 (Assunzioni di personale per il MIPAAF)
Articolo 1, commi 170-174 (Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)
Articolo 1, commi 177-180 (Sport bonus)
Articolo 1, comma 181 (Sport femminile)
Articolo 1, comma 182 (Fondo sport e periferie)
Articolo 1, commi 184-197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)
Articolo 1, commi 210-217 (Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)
Articolo 1, comma 218 (Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)
Articolo 1, commi da 219-224 (Bonus facciate)
Articolo 1, comma 235 (Padova capitale europea del volontariato 2020)
Articolo 1, commi 236-238 (Fondo indennizzo risparmiatori)
Articolo 1, commi 240-248 e 250-252 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)
Articolo 1, comma 249 (Risorse per il personale scolastico)
Articolo 1, commi 253 e 254 (Programmi spaziali e aerospaziali)
Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici) 390
Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)
Articolo 1, comma 257 (Innovazione digitale nella didattica)
Articolo 1, commi 258-260 (Edilizia scolastica)
Articolo 1, commi 261 e 262 (Scuole innovative)
Articolo 1, commi 263 e 264 (Efficientamento energetico edifici scolastici)
Articolo 1, comma 265 (Diritto allo studio universitario)
Articolo 1, commi 266 e 279 (Incremento della dotazione organica dei docenti)
Articolo 1, commi 267 (Fondo nazionale per il servizio civile). 412
Articolo 1, comma 268 (Contributo alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste)
Articolo 1, comma 269 (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)
INDICE VOLUME II
Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica)
Articolo 1, comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)
Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole)
Articolo 1, comma 278 (Consiglio nazionale dei giovani)
Articolo 1, comma 281 (Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia)
Articolo 1, comma 286 (Disposizioni relative alla Sogei) 445
Articolo 1, comma 287 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)
Articolo 1, commi 288-290 (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)
Articolo 1, comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)
Articolo 1, commi 297-299 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)
Articolo 1, comma 301 (Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)
Articolo 1, commi 302-305 (Parità di genere nelle società quotate)
Articolo 1, comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)
Articolo 1, comma 308 (Società EAV s.r.l.)
Articolo 1, comma 310 (Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)
Articolo 1, commi 311 e 312 (Fondo infrastrutture sociali) 493
Articolo 1, comma 313 (Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne)
Articolo 1, comma 314 (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)
Articolo 1, comma 316, lett. a) e c) (Rafforzamento ZES). 506
Articolo 1, comma 317 (Interventi per il porto di Barletta)
Articolo 1, comma 318 (Opere riqualificazione area di Gioia Tauro)
Articolo 1, comma 319 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
Articolo 1, comma 320 (Misura “Resto al Sud”)
Articolo 1, commi 321-326 (Fondo “Cresci al Sud”)
Articolo 1, comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione )
Articolo 1, comma 329 (Fondo prevenzione randagismo)
Articolo 1, commi 330 e 331 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)
Articolo 1, comma 332 (Fondo diritto al lavoro dei disabili)
Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport)
Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)
Articolo 1, comma 336 (Contributo straordinario unione Italiana Ciechi)
Articolo 1, comma 337 (Contributo a favore della FISH)
Articolo 1, commi 339-341 e 343-344 (Disposizioni a favore della famiglia)
Articolo 1, comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità). 563
Articolo 1, comma 345 (Fondo per le adozioni internazionali )
Articolo 1, comma 353 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)
Articolo 1, comma 354 (Corsi universitari di studi di genere)
Articolo 1, commi 355 e 356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)
Articolo 1, commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app)
Articolo 1, commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)
Articolo 1, comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)
Articolo 1, comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo)
Articolo 1, comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo)
Articolo 1, comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali)
Articolo 1, comma 369 (Carnevali storici)
Articolo 1, commi 370 e 404 (Pistoia Blues Festival e Festival Donizetti Opera)
Articolo 1, comma 371 (Risorse per attività musicali)
Articolo 1, comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)
Articolo 1, comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte)
Articolo 1, comma 374 (La Triennale di Milano)
Articolo 1, comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)
Articolo 1, comma 376 (Contributi per teatri all'estero). 611
Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)
Articolo 1, comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero)
Articolo 1, commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi)
Articolo 1, comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)
Articolo 1, comma 382 (Lega delle autonomie locali)
Articolo 1, comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale)
Articolo 1, comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)
Articolo 1, comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)
Articolo 1, commi 387 e 388 (Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)
Articolo 1, comma 393 (Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali)
Articolo 1, comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)
Articolo 1, comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI)
Articolo 1, commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)
Articolo 1, commi 399-401 (Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)
rticolo 1, commi 402 e 403 (Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni)
Articolo 1, commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)
Articolo 1, commi 413 e 414 (Carta Giovani nazionale)
Articolo 1, commi 415 e 416 (Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso)
Articolo 1, comma 417 (Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari)
Articolo 1, comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia)
Articolo 1, commi 424 e 425 (Potenziamento dell’esecuzione penale esterna)
Articolo 1, comma 426 (Fondo per le vittime dei reati)
Articolo 1, commi 427-430 (Tesoreria spese processi civili)
Articolo 1, commi 432-434 (Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)
Articolo 1, commi 435 e 436 (Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia)
Articolo 1, commi 437-444 (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)
Articolo 1, comma 445 (Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)
Articolo 1, comma 453 (Campagne relative agli animali di affezione)
Articolo 1, comma 454 (Destinazione dei beni confiscati). 715
Articolo 1, comma 455 (Contributo ENS)
Articolo 1, commi 456 e 457 (Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)
Articolo 1, commi 458-460 (Medici dell’INPS)
Articolo 1, commi 461 e 462 (Nuovi servizi resi dalle farmacie)
Articolo 1, comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)
Articolo 1, comma 467 (Stabilizzazione del personale precario del CREA)
Articolo 1, comma 469 (Sostegno ricerca su incidenza endometriosi)
Articolo 1, commi 470-472 (Formazione specialistica nel settore sanitario)
Articolo 1, comma 473 (Proroga Ape sociale)
Articolo 1, commi 474 e 475 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)
Articolo 1, comma 476 (Proroga opzione donna)
Articolo 1, commi 477 e 478 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)
Articolo 1, commi 479-481 (Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)
Articolo 1, comma 482 (Fondo vittime di gravi infortuni). 759
Articolo 1, commi 483-485 (Prestazioni creditizie agevolate)
Articolo 1, commi 486-489 (Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)
Articolo 1, commi 490 (Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare)
Articolo 1, commi 501 e 502 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)
Articolo 1, commi 503-511 (Interventi a favore dell'agricoltura)
Articolo 1, comma 512 (Parco museo minerario zolfo Marche e Emilia-Romagna)
Articolo 1, commi 513 e 514 (Oleoturismo)
Articolo 1, commi 515-517 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)
Articolo 1, commi 518 e 519 (Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)
Articolo 1, commi 520 e 521 (Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)
Articolo 1, comma 522 (Fondo per l'agricoltura biologica). 807
Articolo 1, comma 523 (Fondo di solidarietà nazionale)
Articolo 1, commi 524-527 (Misure per favorire l'economia circolare del territorio)
Articolo 1, commi 528-536 (Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)
Articolo 1, commi 537-539 (Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)
Articolo 1, comma 540 (Fondo per la sicurezza urbana)
Articolo 1, commi 541-545 (Regioni a statuto ordinario)
Articolo 1, comma 546 (Cinquantenario delle Regioni)
Articolo 1, comma 547 (Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea)
Articolo 1, comma 549 (Minoranze linguistiche)
Articolo 1, comma 550 (Comuni montani)
INDICE VOLUME III
Articolo 1, comma 551 (Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)
Articolo 1, comma 552 (Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)
Articolo 1, comma 553 (Isole minori)
Articolo 1, comma 554 (Contributo IMU/TASI)
Articolo 1, comma 555 (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali)
Articolo 1, comma 557 (Debiti enti locali)
Articolo 1, comma 558 (Contributo al Comune di Vibo Valentia)
Articolo 1, commi 559-580 (Misure in favore di Campione d’Italia)
Articolo 1, commi 581-587 (Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)
Articolo 1, commi 588 e 610-613 (Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)
Articolo 1, comma 589 (Riduzione della dotazione finanziaria Consip)
Articolo 1, commi 590-602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)
Articolo 1, comma 603 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)
Articolo 1, comma 604 (Riduzione del contributo italiano all'ONU)
Articolo 1, comma 606 (Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)
Articolo 1, comma 607 (Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)
Articolo 1, comma 608 (Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS)
Articolo 1, commi 614 e 615 (Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno)
Articolo 1, commi 616-620 (Rinegoziazione contratti locazione passiva)
Articolo 1, commi 621-623 (Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)
Articolo 1, comma 626 (Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato)
Articolo 1, comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)
Articolo 1, comma 630 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)
Articolo 1, comma 631 (Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)
Articolo 1, commi 632 e 633 (Fringe benefit auto aziendali)
Articolo 1, comma 659 (Accise tabacchi lavorati)
Articolo 1, comma 660 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)
Articolo 1, commi 661-676 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Articolo 1, comma 677 (Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali)
Articolo 1, comma 678 (Imposta sui servizi digitali)
Articolo 1, commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni)
Articolo 1, commi da 681-686 (Analisi di rischio)
Articolo 1, commi 687 e 688 (Documento unico di circolazione)
Articolo 1, comma 689 (Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali)
Articolo 1, comma 690 (Estromissione dei beni immobili imprese individuali)
Articolo 1, commi 691 e 692 (Regime forfettario)
Articolo 1, commi 693-704 (Rivalutazione dei beni)
Articolo 1, commi 705-709 (Continuità territoriale aerea per la regione siciliana)
Articolo 1, commi 710 e 711 (Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE)
Articolo 1, commi 712-715 (Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)
Articolo 1, commi 716-718 (Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione)
Articolo 1, comma 720 (Cinque per mille IRPEF)
Articolo 1, comma 724 (Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici)
Articolo 1, comma 725 e 726 (IVA noleggio imbarcazioni da diporto)
Articolo 1, commi 727-730 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)
Articolo 1, commi 731-735 (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)
Articolo 1, commi 736 e 737 (Royalties idrocarburi). 1047
Articolo 1, commi 738-783 (Unificazione IMU TASI)
Articolo 1, commi 784-815 (Riforma della riscossione Enti locali)
Articolo 1, commi 816-847 (Canone unico enti locali)
Articolo 1, commi 848-851 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale)
Articolo 1, comma 853 (Assunzioni nei piccoli comuni)
Articolo 1, comma 856 (Clausola di salvaguardia)
Articolo 1, comma 857 (Tabelle A e B)
Articolo 1, comma 858 (Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)
Articolo 1, comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)
Articolo 1, comma 861 (Fondo per il finanziamento ordinario delle università)
Articolo 1, comma 862 (Incremento risorse orfani per crimini domestici)
Articolo 1, commi 866-875 (Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia)
Articolo 1, comma 878 (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)
Articolo 1, commi 879 e 881 (Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani di origine italiana)
Articolo 1, comma 880 (Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”)
Articolo 1, comma 882 e 883 (Fondo minori stranieri non accompagnati)
Articolo 1, comma 884 (Contributo ad associazioni combattentistiche)
Sezione II – Approvazione degli stati di previsione
Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi)
Articolo 18 (Disposizioni diverse)
Articolo 19 (Entrata in vigore)
Oggetto |
AS 1586[2] Art. co |
AS 1586-A[3] |
AC 2305 Art. 1 co |
Legge n. 160/2019 |
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise |
2, co. 1-2 |
2, co.1-2 |
2-3 |
2-3 |
Deducibilità IMU |
3, co. 1 |
3, co. 1-1-bis |
4-5 |
4-5 |
Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato |
4, co. 1 |
4, co. 1 |
6 |
6 |
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti |
5, co. 1 |
5, co. 1 |
7 |
7 |
Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello |
|
5-bis |
8 |
8 |
Riduzione tariffe INAIL |
6, co. 1 |
6, co. 1 |
9 |
9 |
Disposizioni in materia di esonero contributivo |
6, co. 2 |
6, co. 2 |
10 |
10 |
Bonus occupazionale giovani eccellenze |
|
6, co 2-bis |
11 |
11 |
Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative |
|
6-bis |
12 |
12 |
Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine |
|
6-ter |
13 |
13 |
Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali |
7, co. 1-2 e 4-6 |
7, co. 1-2 e 4-6 |
14-15 e 24-25, 27 |
14-15 e 24-25, 27 |
Metropolitana Torino |
7, co. 3 |
7, co. 3 |
16 |
16 |
Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane e in particolare nella città di Matera |
|
7, co 3-bis |
17 |
17 |
Infrastrutture eventi sportivi |
|
7, co. 3-ter - 3 octies |
18-23 |
18-23 |
Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali |
|
7, co. 5-bis |
26 |
26 |
Interventi rete ferroviaria nazionale |
|
7-bis |
28 |
28 |
Contributi investimenti ai comuni per opere pubbliche efficientamento energetico e sviluppo sostenibile |
8, co. 1-9 |
8, Co. 1-9 |
29-37 |
29-37 |
Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di opere pubbliche |
8, co. 10 |
8, Co. 10 |
38 |
38 |
Affidamento lavori comuni per opere pubbliche |
|
8, Co. 10-ter |
39 |
39 |
Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali |
|
8, Co. 10-quater |
40 |
40 |
Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio |
|
8, co 10-bis |
41 |
41 |
Contributi ai comuni per investimenti di rigenerazione urbana |
8, Co. 11-12 |
8, Co. 11-12 |
42-43 |
42-43 |
Fondo per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese per i comuni |
8, Co. 13-15 |
8, Co. 13-15 |
44-46 |
44-46 |
Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane |
|
8, co 15-bis - 15-quinquies |
47-50 |
47-50 |
Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio |
8, Co. 16-23 |
8, Co. 16-23 |
51-58 |
51-58 |
Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole infanzia e altre strutture |
8, Co. 24-25 |
8, Co. 24-24-bis e 25 |
59-61 |
59-61 |
Contributi per investimenti a province e città metropolitane |
8, Co. 26-28 |
8, Co. 26-28 |
62-64 e 69 |
62-64 e 69 |
Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale pubblica |
|
8, co 28-bis |
65 |
65 |
Risorse per la messa in sicurezza del territorio |
8, Co. 29 |
8, Co. 29 |
66 |
66 |
Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009 |
|
8, co. 29-bis |
67 |
67 |
Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno |
|
8, co. 29-ter |
68 |
68 |
Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali |
8, co. 30 |
8, Co. 30 |
69 |
69 |
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica |
|
8, co. 10-sexies |
70 |
70 |
Elettrodotti rilevanza nazionale |
8, co. 3-bis |
8, co. 10-quinquies |
71 |
71 |
Messa in sicurezza idraulica (Genova, Rio Molinassi, Rio Cantarena, Sestri Ponente) |
|
8, co. 30-ter |
72 |
72 |
Infrastrutture per la mobilità - Fiere |
|
8, co 30-bis |
73 |
73 |
Commissario straordinario rete viaria provinciale della Sicilia |
|
8, co. 31-bis |
|
|
Assunzioni di personale presso le province |
|
8, co. 31-ter |
|
|
Salvaguardia e tutela dell’ambiente in Val d’Aosta |
|
8-bis |
74 |
74 |
Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa (monopattini elettrici) |
|
8-ter |
75 |
75 |
Statuto speciale Trentino-Alto Adige |
|
8-quater |
76-77 |
76-77 |
Affidamenti Vigili del fuoco volontari (Province Autonome e Val d’Aosta) |
|
8.1 |
78 |
78 |
Fondo crediti di dubbia esigibilità |
|
98-quater, co. 1 e 3 |
79-80 |
79-80 |
Edilizia sanitaria |
9 |
9 |
81-82 |
81-82 |
Sblocca Italia |
10 |
10, co. 1-2 |
83-84 |
83-84 |
Contenzioso ANAS |
|
10, co. 2-bis |
|
|
Green new deal |
11, co. 1-5 e 8-12 |
11, co. 1-5 e 8-12 |
85-89 e 92-96 |
85-89 e 92-96 |
Sostegno alle imprese |
11, co 6 |
11, co 6 |
90 |
90 |
Fondo di garanzia prima casa - sez speciale per efficientamento energetico |
11, co 7 |
11, co 7 |
91 |
91 |
Ricorso Società esterna per servizi informatici strumentali Ministero Ambiente |
|
11, co. 16 |
97 |
97 |
Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 |
|
11-quinquies |
|
|
Commissione di studio presso Ministero Ambiente |
|
11, co. 13-15 |
98-100 |
98-100 |
Bonifica amianto navi militari |
|
11-bis |
101-102 |
101-102 |
Completamento Carta geologica ufficiale d’Italia |
|
11-ter |
103-106 |
103-106 |
Green mobility |
12 |
12, co. 1-3 |
107-109 |
107-109 |
Trasporto intermodale |
|
12, 3-bis-3-quater |
110-112 |
110-112 |
Autotrasporto |
|
12, commi 3-quinquies - 3-decies |
113-117 |
113-117 |
Credito d’imposta Sicurezza degli immobili |
|
12, commi 3-undecies - 3-duodecies |
118 |
118 |
Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia |
|
12, commi 3-terdecies - 3-sexiesdecies |
119-122 |
119-122 |
Investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole |
|
12, co. 3-septiesdecies – 3-octiesdecies |
123 |
123 |
Tariffe sociali collegamenti aerei Sicilia |
|
12-bis |
124-126 |
124-126 |
Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego |
13 |
13 |
127 |
127 |
Contratti per il tutoraggio Scuola Nazionale dell'Amministrazione |
|
13-bis |
128 |
128 |
Lavoro straordinario Forze di polizia |
14 |
14 |
129-130 |
129-130 |
Lavoro straordinario Vigili del fuoco |
15 |
15 |
131 |
131 |
Norme in materia di personale impegnato in operazione “Strade sicure” |
16 |
16 |
132 |
132 |
Fondo per la valorizzazione del Corpo vigili del fuoco |
17 |
17 |
133 |
133 |
Fondo risorse decentrate personale del Min. difesa |
|
17-quinquies, co. 1 |
134 |
134 |
Personale uffici di diretta collaborazione MEF |
|
17-quinquies, co. 1-bis |
135 |
135 |
Potenziamento organico Corpo Vigili del fuoco |
|
17-bis |
136-140 |
136-140 |
Fondo risorse decentrate personale Min. dell’interno |
|
17-quater |
141-142 |
141-142 |
Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori |
|
17-ter |
143-144 |
143-144 |
Pubblicità in materia di concorsi per il reclutamento di personale e scorrimento di graduatorie |
18, co. 1-3 |
18, co. 1-3 e 3-bis-ter |
145-149 |
145-149 |
Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze |
|
18, co. 3-quinquies |
150 |
150 |
Capitanerie di porto |
|
18, co. 3-sexies-3-novies |
151-154 |
151-154 |
Assunzioni Ministero dei trasporti |
|
18, co. 3-decies-3-quinquiesdecies |
155-159 |
155-159 |
Personale Uffici stampa delle Regioni |
|
18, co. 3-quater |
160 |
160 |
Lavori socialmente utili |
|
18-bis |
161-162 |
161-162 |
Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa |
|
18-ter |
|
|
Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica |
|
18-quater |
|
|
Modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 |
|
18-quinquies |
163 |
163 |
Assunzioni personale Ministero Interno |
|
18-octies, co. 1-2 |
164-165 |
164-165 |
Assunzioni personale Ministero Politiche agricole |
|
18-octies, co. 2-bis-2-quinquies |
166-167 |
166-167 |
Organico Agenzia nazionale beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata |
|
18-sexies |
168-169 |
168-169 |
Organico Avvocatura dello Stato |
|
18-septies |
170-174 |
170-174 |
Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia |
19 |
19 |
175 |
175 |
Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per interventi di efficienza energetica |
|
19-bis |
176 |
176 |
Sport bonus |
20, co. 1-4 |
20, co. 1-4 |
177-180 |
177-180 |
Sport professionistico femminile |
|
20, co. 4-bis |
181 |
181 |
Fondo sport e periferie |
20, co. 5 |
20, co. 5 |
182 |
182 |
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali |
21 |
21 |
183 |
183 |
Credito imposta per investimenti in beni strumentali |
22 |
22 |
184-197 |
184-197 |
Credito d'imposta per ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività della imprese |
|
22-bis |
198-209 |
198-209 |
Proroga della disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 |
23 |
23 |
210-217 |
210-217 |
Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici |
24 |
24 |
218 |
218 |
Bonus facciate |
25 |
25 |
219-224 |
219-224 |
Commercializzazione piante e prodotti floricoltura |
|
25-bis |
225 |
225 |
Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI |
26 |
26 |
226-229 |
226-229 |
Cambiale digitale |
|
26-bis |
|
|
Rifinanziamento interventi di riconversione produttiva aree di crisi |
|
26-bis |
230-232 |
230-232 |
Fondo di garanzia prima casa e rifinanziamento Fondo accesso abitazioni in locazione |
27 |
27, co. 1 e 1-bis |
233-234 |
233-234 |
Padova Capitale europea del volontariato 2020 |
|
98, co. 4-bis |
235 |
235 |
Modifica alla disciplina FIR |
|
27-ter |
236 |
236 |
FIR – termini temporali |
|
27-quater |
237 |
237 |
Requisito di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) |
|
27-bis |
238 |
238 |
Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato |
|
27-quinquies |
239 |
239 |
Agenzia nazionale per la ricerca - ANR |
28, co. 1-10 |
28, co. 1-7, 7-bis e 7-ter, 8-10 |
240-248, 250-252 |
240-248, 250-252 |
Somme contrattazione integrativa del personale scolastico |
|
28, co 7-quater |
249 |
249 |
Programmi spaziali e aerospaziali |
28, co 11 e 12 |
28, co 11 e 12 |
253-254 |
253-254 |
Fondo retribuzione dirigenti scolastici |
28, co. 13 |
28, co. 13 |
255 |
255 |
Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica |
28, co. 14 |
28, co. 14 |
256 |
256 |
Innovazione digitale nella didattica |
28, co. 15 |
28, co. 15 |
257 |
257 |
Edilizia scolastica |
|
28, co. 15-bis-quater |
258-260 |
258-260 |
Scuole innovative |
|
28, co. 15-quinquies-15-sexies |
261-262 |
261-262 |
Piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico |
|
28, co. 15-septies-15-octies |
263-264 |
263-264 |
Diritto allo studio universitario |
28, co 16 |
28, co. 16 |
265 |
265 |
Incremento dell’organico dell’autonomia |
|
28, co 16-quinquies |
266 |
266 |
Servizio civile universale |
|
28, co 16-sexies – 16-septies |
267 |
267 |
Contributo triennio 2020-2022 Scuola SISSA |
|
28, co 16-bis |
268 |
268 |
Modifica al D.L. n. 35/2019- Limite spesa personale SSN |
|
28, co 16-novies |
269 |
269 |
Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero |
|
28, co 16-ter |
270 |
270 |
Formazione specialistica dei medici |
|
55, co. 2-ter |
271 |
271 |
Autonomia scolastica |
|
28, co 16-quater |
272 |
272 |
Infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue |
|
28-bis |
273-274 |
273-274 |
Human Technopole |
|
28-quater |
275-277 |
275-277 |
Consiglio nazionale dei Giovani |
|
28-ter |
278 |
278 |
Organico collaboratori scolastici Regione Siciliana |
|
28-sexies |
280 |
280 |
Coordinatori di struttura educativa |
|
28-octies |
281 |
281 |
Disposizioni in materia di AFAM |
|
28-septies |
282-285 |
282-285 |
Insegnamento educazione civica |
|
28-novies, co. 1 |
|
|
Bilanci degli enti di interesse pubblico |
|
28-novies, co. 1-bis e 1-ter |
|
|
Informatizzazione della PA |
|
NUOVO |
286 |
286 |
Personale degli enti di ricerca |
29 |
- |
- |
- |
Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese |
30 |
30 |
287 |
287 |
Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici |
31 |
31 |
288-290 |
288-290 |
Errata fatturazione bollette per forniture e servizi |
|
31-bis |
291-295 |
291-295 |
Interventi su beni culturali (Restauro Villa Candiani a Erba) |
|
31-bis |
296 |
296 |
Piano straordinario di promozione del Made in Italy |
32 |
32, co. 1 e 2 |
297-298 |
297-298 |
Assunzioni ICE |
|
32, co. 1-bis e 1-ter |
299 |
299 |
Credito imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore |
|
32-bis |
300 |
300 |
Concorso pubblico carriera diplomatica |
|
32-ter |
301 |
301 |
Parità di genere nelle società quotate |
|
32-quater |
302-305 |
302-305 |
Consolidamento territorio e salvaguardi del patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico (Restauro Rupe Orvieto e Todi) |
|
32-quinquies |
306 |
306 |
Contributo per la lingua e la cultura italiana all'estero |
|
32-sexies |
307 |
307 |
EAV S.r.l. |
|
32-septies |
308 |
308 |
Banche di credito cooperativo |
|
32-octies |
|
|
Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC |
33 |
33 |
309 |
309 |
Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno |
34, co. 1 |
34, co. 1 |
310 |
310 |
Fondo infrastrutture sociali |
34, co 2 e 3 |
34, co 2 e 3 |
311-312 |
311-312 |
Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne |
|
34, co 3-bis |
313 |
313 |
Rifinanziamento strategia nazionale aree interne |
35 |
35, co.1 |
314 |
314 |
Tralicci proprietà pubblica zone montane |
|
35, co. 1-bis |
315 |
315 |
Rafforzamento ZES |
36 |
36 |
316, a) e c) |
316, a) e c) |
Zona franca doganale Taranto |
|
36, co. 1, lett. a-bis) |
316, lett. b) |
316, lett. b) |
Ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta |
|
36-bis |
317 |
317 |
Porto Gioia Tauro |
|
36-ter |
318 |
318 |
Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno |
37 |
37 |
319 |
319 |
Modifiche al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno |
38 |
- |
- |
- |
Misura “Resto al Sud” |
39, co. 1 |
39, co. 1 |
320 |
320 |
Fondo "Cresci al Sud" |
39, co. 2-7 |
39, co. 2-7 |
321-326 |
321-326 |
Società che subentra ad EIPLI |
|
39, comma 7-bis |
327 |
327 |
Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione CVCN |
|
38-bis |
328 |
328 |
Fondo prevenzione randagismo |
|
39-bis |
329 |
329 |
Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi complessa |
|
39-ter |
|
|
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza |
40 |
40, co. 1 |
330 |
330 |
Incremento Fondo per le non autosufficienze |
|
40, co. 1-ter |
331 |
331 |
Fondo diritto al lavoro dei disabili |
|
40, co. 1-quater |
332 |
332 |
Progetto Filippide |
|
40, co. 1-quinquies |
333 |
333 |
Esenzione spesa sanitaria minori privi di sostegno familiare destinatari di alcuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria |
|
40, co. 1-sexies |
334 |
334 |
Scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità |
|
40, co. 1-bis |
335 |
335 |
Unione italiana ciechi e ipovedenti |
|
40-bis |
336 |
336 |
FISH ONLUS handicap |
|
40-ter |
337 |
337 |
Interventi per le persone con disabilità |
|
40-quater |
338 |
338 |
Disposizioni a favore della famiglia |
41, co 1-3 e 5-6 |
41, co 1-3 e 5-6 |
339-341 e 343-344 |
339-341 e 343-344 |
Congedo parentale |
41, co. 4 |
41, co. 4 |
342 |
342 |
Adozioni internazionali |
|
41, co 6-bis |
345 |
345 |
Disposizioni a sostegno dello studio della musica per i contribuenti a basso reddito |
|
41-bis |
346-347 |
346-347 |
Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza e stalking |
|
41-ter |
348-352 |
348-352 |
Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere |
|
41-quater, co. 1 |
353 |
353 |
Corsi universitari per studi di genere |
|
41-quater, co. 2 |
354 |
354 |
Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito |
42 |
42 |
355-356 |
355-356 |
Bonus cultura diciottenni - App 18 |
43 |
43 |
357-358 |
357-358 |
Fondo funzionamento piccoli musei |
|
43-bis |
359-360 |
359-360 |
Detrazioni spese veterinarie |
|
43-ter |
361 |
361 |
Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo |
44, co. 1-2 |
44, co. 1-2 |
362-363 |
362-363 |
Iniziative culturali e spettacoli nella provincia di Parma e nel comune di Milano (Fondazione I Pomeriggi Musicali) |
|
44, co. 2-bis e 2-ter |
364-365 |
364-365 |
Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo |
44, co. 3 |
44, co. 3 |
366 |
366 |
Fondo unico per lo spettacolo |
44, co. 4 |
44, co. 4 |
367 |
367 |
Risorse per enti e istituzioni culturali |
|
44, co 4-bis |
368 |
368 |
Carnevali storici |
|
44, co. 4-ter |
369 |
369 |
Pistoia Blues Festival e Festival Donizetti Opera |
|
44, co 4-quinquies 47-ter |
370 404 |
370 404 |
Risorse per attività musicali |
|
44, co. 4-quater |
371 |
371 |
Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT |
|
44, co 4-duodevicies |
372 |
372 |
Fiera internazionale del libro di Francoforte |
|
44, co. 4-undevicies |
373 |
373 |
Triennale di Milano |
|
44, co. 4-vicies |
374 |
374 |
Progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio |
|
44, co. 4-vicies semel |
375 |
375 |
Contributi per teatri all’estero |
|
44, co 4-sexies |
376 |
376 |
Centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia |
|
44, co 4-undecies-4-duodecies |
377 |
377 |
Festival del cinema italiano all'estero - programma ''Vivere all'italiana'' |
|
44, co 4-terdecies-4-quaterdecies |
378 |
378 |
Trasmissione radiofonica universitaria -Fondo ''Antonio Megalizzi'' |
|
44, co 4-quinquiesdecies-4-septiesdecies |
379-380 |
379-380 |
Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana |
|
44, co 4-septies-4-octies |
381 |
381 |
Contributi alla Lega delle Autonomie italiane |
|
44, co 4-novies-4-decies |
382 |
382 |
Scuole eccellenza nazionale |
|
44-bis |
383 |
383 |
Recupero edifici storici e di interesse culturale |
|
44-ter |
384 |
384 |
Conservazione Badia di S. Maria di Pattano |
|
44-quater |
385 |
385 |
Fondazione Ente Ville vesuviane |
|
44-quinquies |
386 |
386 |
Fondo volo turistico |
|
44-sexies |
387-388 |
387-388 |
Contributi alle scuole pubbliche per abbonamenti a quotidiani e periodici |
45, co. 1 e 2 |
45, co. 1, 1-bis, 1-ter, 2 |
389-392 |
389-392 |
Credito di imposta per la vendita al dettaglio di giornali |
|
45, co. 2-bis |
393 |
393 |
Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici |
45, co. 3 |
45, co. 3 |
394 |
394 |
Cultura storico-scientifica – Contributo Fondazione Luigi Einaudi ONLUS |
|
45, co 3-bis |
395 |
395 |
Contributo IAI |
|
45, co. 4 |
396 |
396 |
Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari |
46 |
46 |
397-398 |
397-398 |
Misure per l’innovazione |
47, co. 1-3 |
47, co. 1-3 |
399-401 |
399-401 |
Banca dati verifiche impianti elettrici gestita da INAIL |
|
47, co. 9 |
|
|
Donazioni (derrate alimentari, farmaci) |
|
47, co. 10-12 |
|
|
Piattaforma per le notifiche delle PA |
|
47, co. 4-8 |
|
|
Ulteriori misure per l’innovazione |
|
47-bis |
402-403 |
402-403 |
Consob |
|
47, co. 3-bis-3-quater |
|
|
Anniversario della fondazione del PCI |
|
47-quater |
405-406 |
405-406 |
Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali |
|
47-quinquies |
407-409 |
407-409 |
ITS |
|
47-sexies, co. 1-3 |
410-412 |
410-412 |
Educazione civica per cultura d’impresa e del lavoro |
|
47-sexies, co. 4 |
Stralciato |
|
Fondo Carta Giovani Nazionali |
|
47-septies |
413-414 |
413-414 |
Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso |
48 |
48 |
415-416 |
415-416 |
Misure per la funzionalità dell’amministrazione giudiziaria |
|
48-bis |
417 |
417 |
Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia |
49, co. 1 |
49, co. 1 |
418 |
418 |
Personale Uffici esecuzione penale esterna |
|
49-bis |
419-421 |
419-421 |
Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'attività trattamentale negli istituti penitenziari |
|
49-ter |
422-423 |
422-423 |
Piano di interventi prioritari per il potenziamento dell'esecuzione penale esterna |
|
49-quater |
424-426 |
424-426 |
Tesoreria spese processi civili |
50 |
50 |
427-430 |
427-430 |
Esenzione delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo |
51 |
51 |
431 |
431 |
Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali |
52 |
52 |
432-434 |
432-434 |
Organizzazione Ministero della giustizia |
|
52-bis |
435-436 |
435-436 |
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare |
53 |
53 |
437-444 |
437-444 |
Fondo salva casa |
|
53-bis |
445 |
445 |
Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie |
54 |
54 |
446-448 |
446-448 |
Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale |
55, co. 1-2 |
55, co. 1-2, 2-bis |
449-450 |
449-450 |
Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria |
|
55-ter |
451 |
451 |
Istituto nazionale salute migranti e contrasto malattie della povertà |
|
55-quater |
452 |
452 |
Campagne di sensibilizzazione animali di affezione |
|
55-quinquies |
453 |
453 |
Destinazione beni confiscati |
|
55-sexies |
454 |
454 |
Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti |
|
55-septies |
455 |
455 |
Acquisto sostituti del latte materno |
|
54-bis |
456-457 |
456-457 |
Medici INPS |
|
55-bis |
458-460 |
458-460 |
Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale |
|
55-novies |
461-462 |
461-462 |
Reti nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza |
|
55-undecies |
463 |
463 |
Medicinali omeopatici |
|
55-decies |
464 |
464 |
Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali |
|
55-octies |
465 |
465 |
Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e precariato |
|
55-duodecies, co 1 e 1-ter |
466 e 468 |
466 e 468 |
Personale CREA |
|
55-duodecies, co. 1-bis |
467 |
467 |
Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale |
|
55-duodecies, co 1-quater |
469 |
469 |
Formazione specialistica nel settore sanitario |
|
55-terdecies |
470-472 |
470-472 |
Proroga Ape sociale |
56, co. 1 |
56, co. 1 |
473 |
473 |
Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale |
56, co. 2 e 3 |
56, co. 2 e 3 |
474-475 |
474-475 |
Proroga opzione donna |
57 |
57 |
476 |
476 |
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici |
58 |
58 |
477-478 |
477-478 |
Attuazione del programma del Reddito di cittadinanza |
|
58-bis |
479-481 |
479-481 |
Fondo vittime gravi infortuni |
|
58-sexies |
482 |
482 |
Prestazioni creditizie agevolate erogate da INPS e gestioni ex INPDAP |
|
58-ter, co 1-3 |
483-485 |
483-485 |
Femminicidio |
|
58-ter, co 3-bis-3-quinquies |
486-489 |
486-489 |
Fondo disabilità grave |
|
58-ter, co 3-sexies-3-septies |
490 |
490 |
Ammortizzatori sociali sostegno al reddito e sistema duale |
|
58-quater, co. 1-4 |
491-494 |
491-494 |
LSU |
|
58-quater, co 4-bis-4-ter |
495-497 |
495-497 |
INPGI e incentivo all'esodo lavoratori del settore poligrafico |
|
58-quinquies |
498-500 |
498-500 |
Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica |
59 |
59 |
501-502 |
501-502 |
Interventi a favore dell’agricoltura |
60, co. 1-5 |
60, co. 1-5 |
503-507 |
503-507 |
Contrasto Italian sounding |
|
60, co. 5-bis |
508 |
508 |
Spese investimenti impianti cultura arboree |
|
60, co. 5-ter |
509 |
509 |
Regime giuridico atti di vendita dei terreni ISMEA |
|
60, co. 5-quater |
510 |
510 |
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti |
|
60, co. 5-quinquies |
511 |
511 |
Parchi musei minerari (Marche – Emilia Romagna) |
|
60, co. 5-sexies |
512 |
512 |
Oleoturismo |
|
60, co. 5-septies-5-octies |
513-514 |
513-514 |
Lavoratori settore pesca e fermo pesca |
|
60, co. 5-novies-5-undecies |
515-517 |
515-517 |
Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali - Prezzi filiere agricole |
|
60-bis |
518-529 |
518-529 |
Innovazione in agricoltura |
|
60-ter |
520-521 |
520-521 |
Fondo agricoltura biologica |
|
60-quater |
522 |
522 |
Xylella fastidiosa |
|
60-quinquies |
523 |
523 |
Misure per favorire l’economia circolare del territorio |
|
60-sexies |
524-527 |
524-527 |
Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali |
61 |
61, co. 1-8 e 8-bis |
528-536 |
528-536 |
Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation |
62 |
62 |
537-539 |
537-539 |
Incremento Fondo sicurezza urbana |
|
62-bis |
540 |
540 |
Regioni a statuto ordinario |
63, co. 1-5 |
63, co. 1-5 |
541-545 |
541-545 |
Cinquantenario delle Regioni |
|
63, co-5-quater |
546 |
546 |
Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea |
|
63, co-5-quinquies |
547 |
547 |
Trentino-Alto Adige – monitoraggio effetti modifiche tributi erariali |
|
63, co. 5-bis e 5-ter |
548 |
548 |
Minoranze linguistiche |
64 |
64 |
549 |
549 |
Comuni montani |
65 |
65 |
550 |
550 |
Fondo di solidarietà comunale per comuni montani |
|
65, co. 1-bis |
551 |
551 |
Gettoni di presenza e indennità amministratori locali |
|
65-bis |
552 |
552 |
Isole minori |
66 |
66 |
553 |
553 |
Contributo IMU/TASI |
67 |
67 |
554 |
554 |
Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali |
68 |
68 |
555 |
555 |
Anticipazioni di liquidità a favore di enti territoriali per debiti certi, liquidi ed esigibili |
|
68-bis |
556 |
556 |
Debiti enti locali |
69 |
69 |
557 |
557 |
Contributo al Comune di Vibo Valentia |
|
69-bis |
558 |
558 |
Misure in favore di Campione d’Italia |
70 |
70 |
559-580 |
559-580 |
Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione |
71 |
71 |
581-587 |
581-587 |
Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT |
72, co. 1 |
72, co. 1 |
588 |
588 |
Riduzione della dotazione finanziaria Consip (settore ICT) |
72, co 2 |
72 , co 2 |
589 |
589 |
Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica |
72, co. 3-13, e 15 |
72, co. 3-13, e 15 |
590-602 |
590-602 |
Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese |
72, co. 16 |
72, co. 16 |
603 |
603 |
Riduzione del contributo italiano all'ONU |
72, co. 17 |
72, co. 17 |
604 |
604 |
Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche |
72, co 18 |
72, co 18 |
605 |
605 |
Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture |
72, co. 19 |
72, co. 19 |
606 |
606 |
Riduzione dello sgravio contributivo per imprese armatrici |
72, co. 20 |
72, co. 20 |
607 |
607 |
Soppressione Fondo INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti |
72, co 21 |
72, co 21 |
608 |
608 |
Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio |
72, co. 22 |
72, co. 22 |
609 |
609 |
Risparmi di spesa PA settore ICT |
72, co. 23-26 |
72, co. 23-26 |
610-613 |
610-613 |
Digitalizzazione nella PA |
|
72, co. 26-bis e 26-ter |
614-615 |
614-615 |
Rinegoziazione contratti locazione passiva |
73 |
73 |
616-620 |
616-620 |
Immobili militari della Difesa |
|
73-bis |
621-623 |
621-623 |
Accantonamento di un miliardo di euro per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica |
74 |
74, co. 1-2 |
624-625 |
624-625 |
Trasmissione dati partenariato pubblico privato |
|
74, co. 2-bis |
626 |
626 |
Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico |
|
74-bis |
627-628 |
627-628 |
Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito |
75 |
75 |
629 |
629 |
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale |
76 |
76 |
630 |
630 |
Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica |
77 |
77 |
631 |
631 |
Fringe benefit auto aziendali |
78 |
78 |
632-633 |
632-633 |
Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile |
79 |
79 |
634-658 |
634-658 |
Accise tabacchi lavorati |
80 |
80 |
659 |
659 |
Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo |
81 |
81 |
660 |
660 |
Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti |
82 |
82 |
661-676 |
661-676 |
Buoni pasto mense aziendali |
83 |
83 |
677 |
677 |
Imposta sui servizi digitali |
84 |
84 |
678 |
678 |
Tracciabilità delle detrazioni |
85 |
85 |
679-680 |
679-680 |
Analisi di rischio |
86 |
86 |
681-686 |
681-686 |
Modifiche in materia di imposte indirette |
87, co. 1 |
- |
- |
- |
Documento unico di circolazione e di proprietà |
|
87, co. 1-bis-1-ter |
687-688 |
687-688 |
Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali |
|
87, co. 1-quater |
689 |
689 |
Estromissione di beni immobili imprese individuali |
|
87-bis |
690 |
690 |
Regime forfetario |
88 |
88 |
691-692 |
691-692 |
Rendimento beni |
89, co. 1-12 |
89, co. 1-12 |
693-704 |
693-704 |
Trasporti aerei |
|
89, co. 12-bis-12-sexies |
705-709 |
705-709 |
Modifiche all'ambito soggettivo IVIE e IVAFE |
|
89-bis |
710-711 |
710-711 |
Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES |
90 |
90 |
712-715 |
712-715 |
Addizionale IRES sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione |
91 |
91 |
716-718 |
716-718 |
Disposizioni in materia di concessioni autostradali |
|
91-bis |
719 |
719 |
5 per mille |
|
91-ter |
720 |
720 |
Trattamento fiscale Università non statali |
|
91-sexies |
721 |
721 |
Obblighi intermediari finanziari per acquisizione codice fiscale USA |
|
91-quinquies, co. 1-2 |
722-723 |
722-723 |
Modifiche all’articolo 23-bis del D.P.R. 18 del 1967 |
|
91-quinquies, co. 2-bis |
724 |
724 |
IVA sulle imbarcazioni da diporto |
|
91-quater |
725-726 |
725-726 |
Nuove disposizioni in materia di canapa- imposte e sanzioni penali e amministrativa |
|
91-quater.1 |
|
|
Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento |
92, co. 1-4 |
92, co. 1, 1-bis, 2 e 3 |
727-730 |
727-730 |
Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite |
93 |
93 |
731-735 |
731-735 |
Royalties - Eliminazione delle esenzioni |
94 |
94 |
736-737 |
736-737 |
Unificazione IMU-TASI |
95, 1-45 |
95, co. 1-45 |
738-783 |
738-783 |
Riforma della riscossione Enti locali |
96, co. 1-30 |
96, co. 1-30 e 31-bis |
784-815 |
784-815 |
Canone unico enti locali |
97 |
97 |
816-847 |
816-847 |
Rettifica Fondo di solidarietà comunale |
98, co. 1 |
98, co. 1-4 |
848-851 |
848-851 |
ANT Onlus Bologna |
|
98, co. 4-ter |
852 |
852 |
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria |
|
98-ter |
853 |
853 |
Riduzione del Fondo per la compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente a copertura oneri relativi ai commi 81-82 (Fondo crediti dubbia esigibilità) |
|
98-quater, co. 2 |
- |
- |
Fondo di garanzia per i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali |
|
98-quinquies |
854-855 |
854-855 |
Clausola di salvaguardia |
|
98-bis |
856 |
856 |
Tabelle A e B |
99, co. 1 |
99, co. 1 |
857 |
857 |
Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili |
99, co. 2 |
99, co. 2 |
858 |
858 |
Finanziamento bandi di ammissione di medici scuole di specializza |
|
99, co. 2-bis |
859 |
859 |
Modifiche alla dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari |
99, co. 3 |
99, co. 3 e 3-quinquies |
860 e 865 |
860 e 865 |
Finanziamento Fondo ordinario università |
|
99, co. 3-sexies |
861 |
861 |
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici |
|
99, co. 3-bis |
862 |
862 |
Disaccantonamento di risorse e dotazione FISPE |
|
99, co. 3-ter - 3-quater |
863-864 |
863-864 |
Recepimento accorti tra Governo e Regioni Sardegna e Siciliana |
100, co. 1 |
100, co. 1-10 |
866-875 |
866-875 |
Modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali |
|
100-bis |
876 |
876 |
Fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti |
|
100-ter |
877 |
877 |
Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori |
101, co. 1-3 |
101, co. 1 |
878 |
878 |
Cittadinanza stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana (status civitatis) |
|
101, co. 3-bis-3-ter |
879 e 881 |
879 e 881 |
Progetto Transacqua |
|
101-quater |
890 |
890 |
Fondo minori non accompagnati |
|
101-bis |
882-883 |
882-883 |
Associazioni combattentistiche |
|
101-ter |
884 |
884 |
Sezione II - Approvazione Stati di previsione |
|
|
|
|
Stati di previsione |
2-18 |
2-18 |
2-18 |
2-18 |
Totale generale della spesa |
16 |
16 |
16 |
16 |
Quadro generale riassuntivo |
17 |
17 |
17 |
17 |
Disposizioni diverse |
18 |
18 |
18 |
18 |
Entrata in vigore |
19 |
19 |
19 |
19 |
Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), il comma in esame determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento.
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Tabella 1 (importi in milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza |
-79.500 |
-56.500 |
-37.500 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa |
-129.000 |
-109.500 |
-87.500 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di competenza |
314.340 |
311.366 |
301.350 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa |
363.840 |
364.366 |
351.350 |
Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche recati dall'ultimo Documento di economia e finanza (DEF). Tali obiettivi sono stati aggiornati da ultimo lo scorso settembre dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019 (cfr. le pagine 10 e 11 della NADEF 2019). La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio presenta e illustra una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risulta dal Quadro generale riassuntivo, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
Articolo 1, commi 2 e 3
(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)
2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi».
I commi 2 e 3 prevedono la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).
Per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.
E’ inoltre rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall’aumento delle accise sui carburanti.
L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2020 è stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.
In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).
Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta al 10% rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.
La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.
Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti IVA. Infine, la legge di bilancio 2019 ha previsto la sterilizzazione delle clausole per l’anno 2019, mentre per gli anni successivi ha confermato l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5%.
Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2019
|
2019 |
2020 |
2021 |
Aliquota Iva 10% sterilizzazione per il 2019 + 3 punti percentuali dal 2020 |
0 |
(13%) 8.688 |
(13%) 8.688 |
Aliquota Iva 22% sterilizzazione per il 2019 + 3,2 punti percentuali nel 2020 + 4,5 punti percentuali dal 2021 |
0 |
(25,2%) 13.984 |
(26,5%) 19.665 |
Accise carburanti |
0 |
400 |
400 |
TOTALE CLAUSOLE |
0 |
23.072 |
28.753 |
Tali modifiche hanno determinato minori effetti finanziari pari a 12.471,9 milioni di euro per il 2019 e maggiori effetti finanziari pari a 3.910 milioni di euro per il 2020 e 9.182,2 milioni a decorrere dal 2021.
In particolare, il comma 2 azzera gli aumenti, in precedenza previsti per l’anno 2020, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del TUA (Testo unico accise, d.lgs. 504 del 1995), rimodulando la misura delle maggiori entrate nette attese dall’aumento previsto.
Le maggiori entrate attese sono quindi determinate in misura non inferiore a 1.221 milioni per il 2021, 1.683 milioni per il 2022, 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di euro per il 2024 e 2.154 a decorrere dal 2025 (anziché 400 milioni a decorrere dal 2020, come previsto a legislazione vigente).
Il comma 3 elimina per l’anno 2020:
§ l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;
§ l’aumento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.
Per gli anni successivi:
§ il previsto aumento di 3 punti dell’aliquota ridotta è sostituito - a regime - con un aumento di 2 punti percentuali: l’IVA al 10% passa quindi al 12% a decorrere dal 2021 (anziché al 13% a decorrere dal 2020);
§ il previsto aumento di 4,5 punti dell’aliquota ordinaria è sostituito con un aumento di 3 punti percentuali per un anno, mentre resta confermato l’aumento a regime: l’IVA ordinaria passa quindi al 25% nel 2021 e al 26,5 a decorre dal 2022 (anziché al 25,2 nel 2020 e al 26,5% a decorrere dal 2021).
Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalle norme in commento
|
2020 |
2021 |
2022 |
Aliquota Iva 10% sterilizzazione per il 2020 + 2 punti percentuali dal 2021 |
0 |
(12%) 5.793 |
(12%) 5.793 |
Aliquota Iva 22% sterilizzazione per il 2020 + 3 punti percentuali nel 2021 + 4,5 punti percentuali dal 2022 |
0 |
(25%) 13.110 |
(26,5%) 19.665 |
Accise carburanti 1.221 milioni per il 2021 1.683 milioni per il 2022 1.954 milioni per il 2023 e 2.054 milioni per il 2024 2.154 milioni dal 2025 |
0 |
1.221 |
1.683 |
TOTALE CLAUSOLE |
0 |
20.124 |
27.141 |
Rispetto alla legislazione previgente, si determinano complessivamente minori effetti finanziari pari a 23.072 milioni di euro per il 2020, 8.629 milioni di euro per il 2021, 1.572 milioni per il 2022, 1.301 milioni per il 2023, 1.201 milioni per il 2024 e 1.101 milioni a decorrere dal 2025.
Articolo 1, commi 4 e 5
(Deducibilità IMU)
4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. - (Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Il comma 4, sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 in tema di deducibilità dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali, chiarisce la deducibilità dell’IMU nella misura del 50 per cento nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (pertanto nell’anno 2019), così sostituendo la deducibilità “rimodulata” prevista dal decreto legge 34 e confermando quanto previsto a legislazione vigente per il 2019. La norma intende così coordinarsi e integrare la nuova disciplina IMU introdotta dal presente provvedimento.
La disciplina della deducibilità è estesa anche all’IMI – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all’IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento (comma 5).
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022).
Sulla disciplina della deducibilità IMU interviene il comma 772 del provvedimento in esame il quale dispone, a decorrere dal 2020, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il successivo comma 773, stabilisce, in via transitoria, che la deduzione si applichi nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
In considerazione della decorrenza della nuova IMU, il comma 4 sostituisce la deducibilità “rimodulata”, prevista dal decreto-legge n. 34, con la regolazione del solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si conferma la vigente deducibilità nella misura del 50 per cento.
Si ricorda che l’articolo 3 del citato decreto legge crescita modifica a sua volta l’articolo 14, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, (cd. federalismo municipale), che dispone:
§ la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l’indeducibilità dell’IMU a fini IRAP;
§ l’applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Il comma 5 estende la predetta disciplina della deducibilità all’IMI – imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all’IMIS – imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento.
L’articolo 80, comma 1 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972) conferisce alle Province autonome competenza legislativa in materia di finanza locale; in particolare, ai sensi del comma 2 esse possono istituire nuovi tributi locali e la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
La Provincia Autonoma di Trento ha istituito, in sostituzione di IMU e TASI, l’IMIS - Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014). Essa per molti aspetti ricalca la struttura dell'ICI e dell'Imu: per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale.
La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.
Articolo 1, comma 6
(Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)
6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento».
Il comma 6 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Più in dettaglio il comma 6 modifica l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cd. federalismo fiscale, al fine di rendere permanete la riduzione dal 15 al 10 per cento della misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.
Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva - pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti - dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). Non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
È prevista una aliquota ridotta per i contratti a canone concordato, vale a dire stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, inizialmente fissata al 15 per cento dal decreto legge 102/2013 e successivamente ridotta al 10 per cento dal decreto legge n. 47 del 2014 fino al 2017. Con la legge di bilancio 2018 l’aliquota al 10 per cento è stata prorogata per ulteriori 2 anni (2018 e 2019).
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Da ultimo, l’articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, cd. decreto crescita, ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Articolo 1, comma 7
(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)
7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Il comma 7 stabilisce la costituzione di un «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri appositi interventi normativi.
Il comma in esame dispone la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Finalità del fondo è il finanziamento di interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche.
La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi, nei limiti delle risorse stanziate nel fondo medesimo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.
Si segnala che la riduzione del carico fiscale sul lavoro figura tra le prime raccomandazioni specifiche avanzate dal Consiglio dell'Unione europea nei confronti dell'Italia il 9 luglio scorso.
In risposta alle raccomandazioni, il Governo cita l'obiettivo di riduzione del cuneo fiscale tra le linee programmatiche in materia di tassazione e agevolazioni fiscali esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 (NADEF 2019). Tra i provvedimenti che il Governo dichiara, nella NADEF 2019, collegati alla decisione di bilancio a completamento della manovra 2020-2022 figura, infatti, un "disegno di legge recante riduzione del cuneo fiscale".
Definito come differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal lavoratore (OCSE, Taxing Wages 2019), il cuneo fiscale si calcola come rapporto percentuale della somma delle imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale. Quindi il cuneo fiscale indica quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore.
Con un cuneo fiscale per un lavoratore medio senza figli pari al 47,9% del costo del lavoro, l'Italia si colloca nel 2018 al terzo posto (dopo il Belgio e la Germania) nella classifica dei paesi OCSE, come mostrato dalla tabella seguente (cfr. la tabella 1 della brochure di Taxing Wages 2019 dell'OCSE). Nel 2018 il costo del lavoro è aumentato di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, interamente a causa delle imposte sul reddito (si vedano le colonne da (2) a (5) della tabella).
Anche nella maggior parte degli altri paesi OCSE, tuttavia, la variazione del costo del lavoro è principalmente dovuta alla variazione dell'imposta sul reddito.
In media, il cuneo fiscale dei paesi OCSE nel 2018 risulta pari al 36,1%, in diminuzione di 0.16 punti percentuali rispetto all'anno precedente.
Se si guarda tuttavia alla composizione assoluta del cuneo fiscale dell'Italia nel 2018 (cfr. la tabella seguente), si nota che la maggior parte del cuneo è riconducibile ai contribuiti sociali a carico del datore di lavoro (24% del costo del lavoro totale), quindi alle imposte sui redditi (16,7% del costo del lavoro) e, infine, ai contributi sociali a carico del lavoratore (7,2% del costo del lavoro). Tale composizione rispecchia quella media dei paesi OCSE.
La dotazione del Fondo è stata ridotta ad opera dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 3 del 2020 (recante Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente) per compensare gli oneri derivanti dal decreto medesimo. In particolare, il Fondo è stato ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.850 milioni per il 2021 e di 3.574 milioni annui a decorrere dal 2022. Per approfondimenti sulle misure del decreto-legge n. 3 del 2020 si rinvia al relativo Dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera.
Articolo 1, comma 8
(Sgravio contributivo apprendisti)
8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Il comma 8, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.
Più in dettaglio, lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100%, si riferisce alla contribuzione prevista dall’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 296 del 2006 secondo cui “la complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo”.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Lo sgravio, secondo la disposizione, si applica “ai contratti stipulati nel 2020.
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 1, comma 773, L. n. 296/2006). Tale aliquota è comprensiva della quota INAIL (pari allo 0,30%), nonché della quota malattia.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell'1,31% per l'ASpI, poi NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione (art. 25, L. n. 845/1978). Pertanto l'incremento complessivo della contribuzione è pari all'1,61% (INPS circc. n. 140/2012 e n. 144/2013).
La contribuzione a carico degli apprendisti è, invece, pari al 5,84%.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono previste riduzioni per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. In tali casi, limitatamente ai contratti di apprendistato, l'aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, è pari:
§ all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);
§ al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).
Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10%.
Quale ulteriore incentivo, l'art. 22, della L. n. 183/2011 ( legge di stabilità 2012) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% (+ 1,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Tale sgravio trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Tuttavia, poiché i due regimi contributivi sono alternativi, se il datore di lavoro ha beneficiato dello sgravio triennale di cui alla L. n. 183/2011 e la durata del contratto di apprendistato è superiore alla durata dello sgravio, lo stesso non può fruire anche dei benefici ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 per il periodo residuo (v. infra, INPS mess. n. 2499/2017).
Lo sgravio contributivo del 100% deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013 (vd. anche INPS circ. n. 15/2014).
Per l'accesso allo sgravio, le imprese devono, quindi, presentare all'INPS apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione deve attestare che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La dichiarazione deve, inoltre, contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta. L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi su un periodo di tre anni. Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è, quindi, fruito dell'agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione "de minimis".
Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre:
§ determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;
§ calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.
Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", l'accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (v. INPS circ. n. 128/2012).
Ai fini delle riduzioni contributive di cui sopra, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica e vanno, invece, esclusi:
§ gli apprendisti;
§ eventuali CFL ex D.Lgs. n. 251/2004 ancora in essere dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 276/2003;
§ i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003;
§ i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, L. n. 223/1991;
§ i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.
I lavoratori assenti, ancorché non retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza), sono esclusi dal computo solamente se, in sostituzione, sono stati assunti altri lavoratori, poiché in tal caso devono essere computati i sostituti.
I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno; i lavoratori intermittenti sono considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato con periodi inferiori all'anno e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta (INPS circ. n. 22/2007).
Per incentivare la stabilizzazione dei contratti di apprendistato, i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità assunti tramite tale tipologia contrattuale (v. infra) (art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015).
Il beneficio contributivo spetta anche nell'ipotesi in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel contratto. In tal caso i 12 mesi di agevolazione decorrono dal momento della trasformazione del rapporto (ML nota n. 3883/2006 e circ. n. 27/2008).
É, altresì, dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del trattamento mensile iniziale di ASpI, poi NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 2, commi 31 e 32, legge n. 92/2012; INPS circ. n. 140/2012).
Articolo 1, comma 9
(Riduzione dei premi e contributi INAIL)
9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023» sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
Il comma 9 estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.
Resta fermo che le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.
La presente norma di estensione al 2022 non indica l'importo delle minori entrate che deriverebbero dal suddetto decreto attuativo. Sembrerebbe di conseguenza mancare, per il 2022, il riferimento a cui il medesimo decreto debba attenersi; la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di bilancio valuta l'onere per il 2022 pari a 534 milioni di euro. Si ricorda che, per gli altri anni, le minori entrate sono indicate (nella disciplina legislativa[4]) pari a: 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020, 600 milioni per il 2021, 630 milioni per il 2023, 640 milioni per il 2024, 650 milioni per il 2025, 660 milioni per il 2026, 671 milioni per il 2027, 682 milioni per il 2028, 693 milioni per il 2029, 704 milioni per il 2030 e 715 milioni annui a decorrere dal 2031[5].
Le risorse in oggetto sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'articolo 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini della riduzione degli stessi premi e contributi per gli anni successivi al 2013.
La nuova norma estende, di conseguenza, al 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1124, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che concerne l'attività di monitoraggio sugli effetti finanziari delle riduzioni in esame (tale disciplina già trova applicazione sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi).
In base al suddetto comma 1124, l'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.
Articolo 1, comma 10
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)
10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Il comma 10 modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In base alle modifiche: si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 29 anni e 364 giorni); viene conseguentemente abrogata una disciplina transitoria[6] su un'analoga riduzione dei contributi previdenziali, sempre con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2019-2020 (tale disciplina non è stata mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale); si consente l'elevamento transitorio della misura dello sgravio - mediante utilizzo delle risorse per gli anni 2019 e 2020 dei programmi operativi nazionali e regionali e dei programmi operativi complementari - nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La disciplina sulla riduzione dei contributi oggetto del presente elevamento anagrafico transitorio è posta dall'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. Tali norme prevedono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici summenzionati e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura dello sgravio è pari, nel rispetto di un limite di 3.000 euro su base annua, a: il 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); il 100 per cento della stessa base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
La riduzione contributiva:
§ si applica anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato (il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione);
§ non concerne le assunzioni di dirigenti ed i rapporti di lavoro domestico;
§ trova applicazione, con criteri specifici, per i contratti di apprendistato solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, a condizione che il lavoratore abbia un'età inferiore a 30 anni alla data di inizio della prosecuzione[7];
§ non è cumulabile con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione.
Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione.
L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.
Come accennato, le novelle in esame consentono inoltre che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'eventuale elevamento è ammesso entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione). L'impiego delle risorse suddette viene consentito nell’ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tale rimodulazione dei programmi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.
Riguardo all'attuazione delle novelle in esame, cfr. i decreti direttoriali dell'ANPAL n. 52 e n. 66 del 2020.
Articolo 1, comma 11
(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 714è abrogato;
b) il comma 715è sostituito dal seguente:
« 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Il comma 11 modifica la disciplina - posta dall'articolo 1, commi da 706-717, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni - concernente un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.
Le novelle in esame abrogano (lettera a)) la norma che demanda ad una circolare dell'INPS la definizione delle modalità di fruizione dell'incentivo e modificano (lettera b)) alcune disposizioni relative alle medesime modalità di fruizione, alle procedure ed ai controlli. La stessa novella di cui alla lettera b) pone una decorrenza dal 1° gennaio 2020; occorrerebbe chiarire gli effetti di tale previsione, considerato che l'incentivo concerne le sole assunzioni effettuate nel 2019.
Si ricorda che la norma finora vigente fa rinvio al D.M. 23 ottobre 2013 ("Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo") ed all'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (concernente il "credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati").
La novella di cui alla lettera b) sostituisce tali richiami con il rinvio (per le procedure, le modalità e i controlli summenzionati) alla disciplina posta dall'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, modificata dall'articolo 1, comma 10, della presente legge di bilancio (disciplina concernente la riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti).
La novella prevede altresì che l'INPS acquisisca, in modalità telematica, dal Ministero dell'università e della ricerca le informazioni relative ai titoli di studio e alle votazioni conseguiti che rilevino ai fini dell'applicazione dell'incentivo in esame.
La novella reca infine, con riferimento alle attività previste dalla medesima, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'incentivo in esame consiste (comma 706 del citato articolo 1 della L. n. 145) nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (commi 713 e 716).
Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie (comma 707): siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode - e con una media ponderata (media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame) pari ad almeno 108/110 - entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute; siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute.
Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico (di cui al comma 710).
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche (commi 708 e 709): le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) - con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio -; i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).
Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo (comma 712).
Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo) di cui ai commi 710 e 711.
Ai sensi del comma 717, gli oneri relativi allo sgravio in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020, delle risorse del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l’occupazione" (PON SPAO). L’ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione, al fine di consentire l'effettivo avvio dell'intervento. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono integrare il finanziamento del medesimo intervento, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci destinate allo scopo.
Articolo 1, comma 12
(Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI
per sottoscrizione capitale cooperative)
12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
Il comma 12 prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione anticipata, in unica soluzione, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il comma in esame dispone che tale liquidazione anticipata si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Viene, inoltre, demandato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate - da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame – la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte a consentire la predetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, nei confronti dell’INPS quale soggetto erogatore dell’indennità, l’effettiva destinazione dell’importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata.
La NASpI è stata istituita dal D.Lgs. 22/2015 con lo scopo di fornire uno strumento di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Il diritto al trattamento - corrisposto mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni - è subordinato alla sussistenza: dello stato di disoccupazione; di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Articolo 1, comma 13
(Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa
ai contratti di lavoro a termine)
13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29»;
b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019»;
c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Il comma 13 amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.
Le nuove esclusioni concernono:
§ i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
§ i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.
Si ricorda che il contributo previdenziale addizionale[8] è pari all’1.4% (ovvero, in alcuni casi, all'1,9%[9]) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo deve essere restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o qualora il datore di lavoro assuma il soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in quest'ultimo caso, dalla restituzione viene detratto un numero di mensilità di contribuzione addizionale (rispetto al numero totale di esse) ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto a termine.
In base all'attuale disciplina, il contributo addizionale in esame non si applica - oltre che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni - nel caso di lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali[10], nonché ai rapporti di apprendistato.
Articolo 1, commi 14-15, 24-25 e 27
(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)
14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
15. Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
24. Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 14 dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse sono destinate, in particolare, ad investimenti finalizzati all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15).
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 24).
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.
Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7575), come ridefinito al Senato, è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno 2015, 1.513 milioni per l’anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (comma 14).
Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all’economia circolare, alla decarbonizzazione dell’economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15).
Al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 24).
In base all’ultimo periodo del comma 24, i D.P.C.M. di riparto del Fondo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell’ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono esseere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
Si evidenzia che il fondo in esame presenta le medesime caratteristiche dell’omonimo Fondo istituito, lo scorso anno, dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, con una dotazione di oltre 43,6 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2019 al 2033, le cui risorse sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (tranne una quota parte – peraltro non quantificata – da destinare alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria). Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.
Per il riparto di tale fondo è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all’A.G. n. 81. Tale D.P.C.M., che ha ottenuto parere favorevole con osservazioni il 29 maggio alla Camera e il 6 giugno al Senato, è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019).
Per il riparto della quota del fondo destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all’A.G. n. 82. Tale D.P.C.M. è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019[11]).
Per approfondimenti sul riparto, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera “Il fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato”.
Si ricorda, infine, che i suddetti due fondi destinati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali si affiancano all’ulteriore Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa (tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana) e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia[12].
Il comma 24 prevede, infine, che nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.
Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Si segnala che al momento risultano pervenute al Parlamento solo le relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Doc. CCXL, n. 1, trasmessa nel dicembre 2018, e Doc. CCXL, n. 2, trasmessa nel luglio 2019).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 27).
Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. È prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.
La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio 2013. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.
Articolo 1, comma 16
(Metropolitana di Torino)
16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
Il comma 16, autorizza la spesa di complessivi 828 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2020 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino.
In dettaglio la spesa risulta così ripartita: 50 milioni per l’anno 2020, 80 milioni per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023, 124 milioni per l’anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
La disposizione precisa che il finanziamento ricomprende le attività di progettazione, valutazione ex ante, gli altri oneri tecnici, nonché l’acquisizione del materiale rotabile.
Si segnala che le risorse stanziate dal comma 16 in favore della metropolitana di Torino sono aggiuntive rispetto a quelle del Fondo istituito dal comma 14, come esplicitato nel Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla Relazione tecnica del disegno di legge.
Il progetto di fattibilità della linea 2 della metropolitana di Torino è stato approvato dalla Giunta Comunale il 30 dicembre 2014. La società Systra, è risultata l’azienda aggiudicataria del bando per la realizzazione del progetto preliminare, che prevede un tracciato di 27,2 km, con 32 fermate (di cui 23 nella tratta centrale) e prolungamenti a Sud Ovest e a Nord Est. Il costo complessivo dell’opera è stato stimato (comunicato in Commissione urbanistica al Comune di Torino) in circa 3,7 miliardi di euro (IVA esclusa). Dopo il finanziamento si potrà procedere con la gara d’appalto (inizio lavori previsto entro il 2022) con un tempo stimato di sette anni per la realizzazione complessiva dell’opera.
Si ricorda che nel bilancio 2019-2021 erano stati complessivamente attribuiti ad "Interventi a favore delle linee metropolitane", in termini di competenza, un totale di 1.227,8 milioni di euro nel triennio. Una parte di tali risorse, pari a complessivi 475 milioni di euro (125 milioni di euro per l'anno 2019, 105 milioni di euro per l'anno 2020 e 245 milioni di euro per l'anno 2021), sono iscritte sul capitolo 7400/MIT e provengono dal Fondo da ripartire per gli investimenti e le infrastrutture, istituito presso il MEF dal comma 140 della legge n. 232/2016. Con il decreto ministeriale n. 587 del 22 dicembre 2017, sono state concretamente ripartite le risorse di tale Fondo, che ammontano complessivamente a 1.397 milioni € per le reti metropolitane e tranviarie, di cui 223,14 mln € per il comune di Torino. L'assegnazione di tali risorse è stata confermata dal successivo decreto ministeriale n. 360 del 2018. Nella seduta del 4 aprile 2019 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni del MIBACT, il progetto definitivo della linea 1 della metropolitana di Torino, prolungamento ovest “Collegno-Cascine Vica”, secondo lotto funzionale per due nuove fermate, “Collegno centro-Cascine Vica”, del costo di 148,14 milioni di euro. Nella seduta del 15-20 maggio 2019 il CIPE ha definitivamente approvato un’integrazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture per la Metropolitana di Torino e interconnessione ferroviaria della città per circa 34 milioni di euro.
Articolo 1, comma 17
(Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane)
17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)»;
b) al comma 2, dopo la parola: « 2019» sono inserite le seguenti: « nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie».
Il comma 17 novella l’articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, autorizzando la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici volto alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming- attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale. La finalità indicata è quella di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del paese. Viene a tal fine previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.
La norma opera le seguenti novelle:
§ Con una novella, viene interamente sostituito il comma 1 di tale articolo 16-ter, prevedendo - con il nuovo testo - che al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici; tale sistema è volto alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming- attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale.
Con l'espressione 'vehicle ramming- attack' si fa riferimento a modalità di assalto con utilizzo di autovetture o camion utilizzate per attentati o a scopo criminale.
L'art. 16-ter, in vigore dal 13 agosto 2017, reca il Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane. Nel dettaglio, vi si prevede che al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della città di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019, sia autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).
Rispetto al testo previgente, la disposizione cambia in parte la finalità della norma novellata, facendosi riferimento alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming- attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale, anziché alla finalità di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessità di garantire la sicurezza. Si espunge poi dalla norma novellata lo specifico riferimento a Palermo, in quanto capitale italiana della cultura 2018, mentre permane quello a Matera da cui viene espunto il riferimento alla sua qualifica di Capitale europea della cultura 2019.
§ Con altra novella, al comma 2 dell'articolo 16-ter viene aggiunto uno stanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.
Si ricorda che per la finalità indicata dal comma 1, il comma 2 dell'art. 16-ter aveva incrementato - per 0,5 milioni nel 2017, 2 milioni nel 2018 e 1,5 milioni nel 2019 - il contributo istituito dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 244) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale, in seguito ripristinato (dal citato articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012) con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si prevede che il Mit apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie.
La norma novellata prevedeva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulasse con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi: si prevedeva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulasse una specifica convenzione con il soggetto attuatore unico per disciplinare l’utilizzo dei citati fondi. Il soggetto attuatore unico è la società UIRNet S.p.A., ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012. UIRNet è una società per azioni costituita in data 9 settembre 2005, per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema, definito nel decreto ministeriale infrastrutture 18T del 20 giugno 2005, volto alla interconnessione dei nodi di interscambio modale - interporti - e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello; la Piattaforma è stata estesa ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.
Articolo 1, commi 18-23
(Infrastrutture eventi sportivi)
18. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.
21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
I commi 18-23 prevedono, in primo luogo, un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, e un finanziamento per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 (comma 18).
In secondo luogo, è previsto un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della Ryder Cup 2020 (comma 19).
In terzo luogo, si prevede l’emanazione di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali previste, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, di cui la norma in esame reca la relativa definizione (commi 20-23).
Il comma 18 prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 (50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026), per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono ripartite le somme stanziate.
La norma specifica che tale finanziamento è volto a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.
Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui al comma 14.
Si ricorda che il comma 96 dell'articolo 1, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali, istituito dal comma 95 dell'articolo 1 della medesima legge, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, proprio per il cofinanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).
Il costo complessivo dell'opera stimato è pari a 1265 milioni di euro. oltre alle risorse statali si prevedono contributi della Regione Lombardia (283 milioni di euro), del Comune di Milano (37 milioni di euro), del Comune di Monza (27.5 milioni di euro) il Comune di Cinisello Balsamo (13) e quello di Sesto San Giovanni (4.5).
Il comma 19 prevede un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022 (20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022), per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
La norma specifica che tale intervento è volto a garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.
Il comma 20 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio, Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.
Il comma 21 definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
Il comma 22 definisce opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
Il comma 23 definisce opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.
Articolo 1, comma 26
(Manutenzione straordinaria
strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali)
26. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il comma 26 assegna al soggetto attuatore degli interventi previsti per la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
In particolare, si prevede - nell’ambito della riquali?cazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dei 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del D.L. n. 34/2019 - la risoluzione, in via prioritaria, della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada.
L’undicesimo periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. Il Commissario straordinario è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco.
La necessità di risolvere le criticità esistenti nei tratti indicati “anche con un commissario straordinario” è stata recentemente sollevata dai presentatori dell’interpellanza urgente 2/00376, svolta nel corso della seduta del 31 maggio 2019 alla Camera dei deputati.
Nel rispondere a tale interpellanza, il rappresentante del Governo ha sottolineato che la strada statale 36 “è una strada extra urbana di particolare rilevanza per le connessioni viabili lombarde, in quanto collega in maniera esclusiva le province di Milano, di Monza, della Brianza, di Lecco e di Sondrio” e che le principali problematiche “riguardano il tratto carreggiata nord dal km 28+200 al km 28+600” in cui si registra un’elevata incidentalità. Relativamente alla soluzione di tali problematiche, lo stesso rappresentante del Governo ha ricordato che “ANAS ha spiegato che la presenza di due viadotti per l’attraversamento del torrente Bevera e del fiume Lambro rende il tratto in questione difficilmente modificabile; infatti, non potendosi procedere all’innalzamento della quota del ponte, dal punto di vista progettuale, l’unica soluzione consisterebbe nella creazione di un tracciato in variante, per ridurre la pendenza e aumentare il raggio di curvatura. Tale soluzione necessita di lunghi tempi progettuali, di risorse economiche ed espropri di alcuni terreni privati”. Nella stessa risposta si sottolinea altresì che, in conseguenza della frana avvenuta il 25 aprile 2019, si è reso necessario disporre la chiusura (per alcuni giorni) dell’arteria stradale al chilometro 67 e la deviazione del relativo traffico sulla sottostante strada provinciale 72. Nella stessa risposta viene evidenziato che per gli interventi di manutenzione straordinaria da parte di ANAS relativi alla SS 36 “sono attivi 18 cantieri per un importo di 35,69 milioni di euro e in fase di attivazione 14 cantieri per un importo di 28,33 milioni di euro”.
Articolo 1, comma 28
(Interventi rete ferroviaria nazionale)
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
Il comma 28 reca una variazione dell’'autorizzazione di spesa per il finanziamento al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale: si prevede una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020 e l'incremento di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
La disposizione prevede in dettaglio le seguenti variazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto che il finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti:
§ - 40 milioni di euro nel 2020
§ + 40 milioni di euro nell'anno 2021
§ + 350 milioni di euro nell'anno 2026
Si ricorda che l'assetto della rete ferroviaria nazionale è, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, caratterizzato dalla separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio ferroviario, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'Holding Ferrovie dello Stato Spa, tra Rete ferroviaria italiana spa (RFI), società che è titolare della concessione sessantennale (ai sensi del decreto ministeriale n. 138/T del 2000) della rete nazionale, e Trenitalia, società che effettua il trasporto e che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci.
Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al suddetto comma 86 avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.
Il citato comma 84 (come previsto dal comma 975 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296) dispone che sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Una riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 86 era stata già disposta dall'art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102.
Si segnala poi che con Atto del governo n. 160 è stato presentato al Parlamento lo Schema di aggiornamento 2018-2019 al Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. Per approfondimenti si veda la relativa documentazione.
Articolo 1, commi 29-37
(Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. (3)
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».
36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
Il comma 30 stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune; essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
Il comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.
Si stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo; i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020". Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno: le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza prevista. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo (commi 32-36).
Il comma 37 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa.
Il comma 29, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
§ efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
§ sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il comma 30 prevede che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
§ ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
§ ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
§ ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
§ ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
§ ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
§ ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
§ ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
Il comma 31 stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti condizioni:
§ che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti
§ e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.
Il decreto ministeriale n. 14/2018 disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. n. 50/2016). Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.
La condizione della assenza di altri finanziamenti per i medesimi lavori riproduce quanto previsto nell'ambito dei commi da 107 a 114 della legge di bilancio per il 2019 (che avevano disciplinato l’assegnazione di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; su tale tema, si vedano infra anche i commi 16 e seguenti della disposizione); il comma 108 della legge di bilancio per il 2019 prevedeva, per il riconoscimento al comune beneficiario del contributo, la condizione che i lavori non fossero già integralmente finanziati da altri soggetti.
Il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:
§ per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35;
§ per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
L'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca la disciplina del collaudo e di verifica di conformità, prevedendo che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Nei casi previsti, il collaudo può essere sostituto dal certificato di regolare esecuzione: il comma 2 dell'art. 102 del codice dei contratti pubblici prevede infatti per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria che il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal regolamento di attuazione, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi in questione il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al comma 34 il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.
Si prevede che le somme derivanti dalla revoca dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo priorità ai comuni:
§ con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente;
§ e che non siano 'oggetto di recupero'. La formulazione potrebbe essere chiarita, al fine di definire se il recupero menzionato sia da riferire alle risorse previste dal contributo.
I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.
Si prevede, al comma 35, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34. Esso è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".
Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.
Si prevede, al comma 36, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.
Inoltre, il comma 37 reca disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota:
§ la fonte di finanziamento;
§ l'importo assegnato;
§ e la finalizzazione del contributo assegnato;
nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sottosezione Opere pubbliche.
Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Articolo 1, comma 38
(Contributi ai comuni per investimenti per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio)
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal seguente:
« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»;
d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi»;
e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori»;
f) al comma 145è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»;
g) il comma 148è sostituito dal seguente:
« 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».
Il comma 38 interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l’efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.
Si prevede altresì la riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A) entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033 (secondo la distribuzione annuale degli importi indicata dal comma 139, v. infra). Negli stessi commi sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.
Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.
Per un’analisi di dettaglio delle disposizioni recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della L. 145/2018 si rinvia alla relativa scheda di lettura tratta dal dossier sulla legge di bilancio 2019.
Si fa altresì notare che l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, ha introdotto nel testo della legge di bilancio 2019 il comma 148-bis che prevede che le disposizioni procedurali dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) e che, conseguentemente, per tali contributi sono disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205/2017.
La lettera a) riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di:
§ ampliare l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034;
§ e incrementare lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro, come mostrato dalla tabella seguente:
(importi in milioni di euro)
Risorse previste |
Anni |
Risorse previste |
250 |
2021 |
350 |
250 |
2022 |
450 |
250 |
2023 |
550 |
250 |
2024 |
550 |
250 |
2025 |
550 |
400 |
2026 |
700 |
450 |
2027 |
750 |
450 |
2028 |
750 |
450 |
2029 |
750 |
450 |
2030 |
750 |
450 |
2031 |
750 |
500 |
2032 |
800 |
500 |
2033 |
800 |
|
2034 |
300 |
4.900 |
Totale |
8.800 |
La lettera b) integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, che disciplina le condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo da parte dei comuni, al fine di introdurre un criterio aggiuntivo volto a prevedere l’esclusione, dalla possibilità di presentare la richiesta di contributo, per i comuni che risultano beneficiari (cioè assegnatari di contributi) in uno degli anni del biennio precedente.
La lettera c) integra il disposto del comma 141, che elenca le tipologie di opere finanziabili attribuendo a ciascuna le relative priorità di finanziamento, al fine di includere anche gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tra quelli ammessi a contribuzione con priorità bassa (di livello “c”, v. infra).
Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione barriere architettoniche (PEBA), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.
Il P.U.A è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.
I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.
Il testo previgente del primo periodo del comma 141 della legge di bilancio 2019 prevede, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, con apposito decreto ministeriale, secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
La modifica in esame interviene proprio su tale ultimo livello di priorità, prevedendo che oltre alla messa in sicurezza sia incluso anche l’efficientamento energetico.
La lettera d) riscrive il primo periodo del comma 143 della legge di bilancio 2019, che disciplina i termini per l’affidamento dei lavori, prevedendo, in luogo di un unico termine uguale per tutti (e pari a 8 mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di determinazione del contributo), i seguenti termini, variabili al variare del costo delle opere:
Costo delle opere |
Termine |
fino a 100.000 euro |
entro 6 mesi |
compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro |
entro 10 mesi |
compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro |
entro 15 mesi |
compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 |
entro 20 mesi |
La lettera in esame integra ulteriormente il comma 143 in questione disponendo:
§ che, ai fini del medesimo comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima;
§ l’aumento di 3 mesi del termine di affidamento nel caso in cui l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga di “istituti di centralizzazione” quali la Centrale Unica di Committenza (CUC) o la Stazione Unica Appaltante (SUA).
La lettera e) modifica il comma 144, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che il 60% dell’importo assegnato sia erogato non entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, come prevedeva il testo previgente, ma, semplicemente, alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori.
La norma in esame non interviene sulle modalità di verifica che, in base al comma 143, dovrà avvenire “attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146”.
La lettera f) integra il disposto del comma 145 della legge di bilancio 2019 – che prevede la revoca e il successivo recupero dei contributi assegnati nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144 – al fine di stabilire che i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto ministeriale di assegnazione più recente, secondo la graduatoria ivi prevista.
La lettera g) riscrive il comma 148, che disciplina lo svolgimento delle attività di supporto e di assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate (dal comma 139).
A differenza del testo previgente, che si limitava a consentire al Ministero dell'interno di stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la disciplina delle attività in questione, la norma in esame prevede:
§ che tali attività siano disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell’interno;
§ che lo stesso decreto disciplini anche l’attività di vigilanza;
§ un limite annuale massimo di 100.000 euro degli oneri relativi alle citate attività.
Articolo 1, comma 39
(Contributi ai Comuni)
39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».
Il comma 39 interviene sui contributi relativi all’esercizio 2019 disposti, dalla legge di bilancio 2018, in favore dei comuni, per gli investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.
Il comma, nello specifico, incide sulle disposizioni, recate all'art. 1, commi 853-861, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari e le finalità (comma 853), le modalità di presentazione della richiesta (comma 854), nonché di quantificazione e assegnazione del contributo (comma 855), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 857), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 858) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 859), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 860 e 861).
Con le modifiche introdotte dal comma in esame il comune beneficiario del contributo per il 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro determinati termini, che decorrono dall'emanazione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui è definito l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune. Si tratta del decreto 6 marzo 2019 "Assegnazione del contributo pari complessivamente a Euro 298.926.250,90 a favore dei comuni, per l'anno 2019, per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio".
I termini, che decorrono dunque dal 6 marzo 2019, sono i seguenti:
a) per le opere con costo inferiore o pari a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 12 mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.500.000, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 18mesi;
c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 22 mesi.
La disposizione specifica inoltre che per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima; per affidamento dei lavori si intende: "la pubblicazione del bando"; ovvero "della lettera di invito", qualora si sia in presenza di una procedura negoziata, ovvero "della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento".
Tale ultima disposizione parrebbe doversi interpretare nel senso che i comuni siano tenuti al mero avvio della procedura di affidamento entro il termine previsto (a seconda dell'importo degli stessi), e non al completamento della stessa, con l'individuazione del contraente.
Infine, i richiamati termini si intendono incrementati di tre mesi nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, nelle procedure di selezione del contraente, faccia ricorso agli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA).
Articolo 1, comma 40
(Deroga alla disciplina della variante
di progetto per le opere pubbliche propedeutiche
alle Olimpiadi invernali)
40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
Il comma 40 introduce deroghe alla disciplina in materia di variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche che migliorino l'accessibilità alla città di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali.
L'obiettivo è quello dare attuazione all'articolo 1, comma 96, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e conseguentemente di "non pregiudicare" l'utilizzo delle relative risorse, onde pervenire alla celere realizzazione di interventi funzionali "anche" allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, che, come noto, sono state assegnate congiuntamente a Milano e a Cortina d'Ampezzo e che si svolgeranno tra il 6 febbraio e il 22 febbraio del 2026.
Le opere pubbliche interessate dalla disposizione in esame comprendono quelle dirette a potenziare l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati.
Si rammenta che l'art.1, commi 95-96, della legge di bilancio per il 2019 dispone l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
Ai sensi del comma 96, una quota parte di tali risorse - peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. Inoltre, è disposto l’utilizzo delle risorse del Fondo, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).
Con la finalità di accelerare la realizzazione delle richiamate opere pubbliche, la disposizione in commento stabilisce che, qualora queste ricadano nel territorio di più Comuni, la variante allo strumento urbanistico (e vincoli conseguenti) può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Quest'ultima può essere indetta (ai sensi dell’articolo 14 della legge 241 del 1990) su richiesta dell’interessato ovvero su iniziativa dell’ente attuatore o dell’amministrazione competente all’approvazione, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo.
Tale disciplina opera una deroga esplicita alle disposizioni in materia di variante di progetto, di cui all’articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica n.327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggi paesaggistica e del patrimonio culturale.
Articolo 1, comma 41
(Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)
41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport, è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
Il comma 41 assegna un finanziamento pari a 300.000 euro per interventi di riqualificazione e restauro della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio.
In dettaglio, tale disposizione assegna, tra gli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, un contributo di 300.000 euro per il completo recupero della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio. Tale cifra è destinata ad interventi di riqualificazione e restauro in occasione della designazione di Cernusco sul Naviglio a Città europea dello sport 2020.
Articolo 1, commi 42 e 43
(Contributi ai comuni per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana)
42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.
I commi 42 e 43 prevedono per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.
Più nel dettaglio, il comma 42 dispone che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti al perseguimento delle seguenti finalità:
§ riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
§ miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Il tema della riqualificazione urbana, e in particolare delle periferie è stato oggetto di diversi interventi disposti negli ultimi anni. Si ricordano, in particolare, l’art. 3 del D.L. 133/2014 il quale ha previsto l’avvio del programma denominato "Cantieri in comune", a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni" e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune".
Si ricordano, altresì, i commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) i quali hanno previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati da un Comitato ad hoc e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La delibera CIPE n. 73/2017 ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978), finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici, per il cui finanziamento è stata prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016. Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.
Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo di circa 2.061 milioni di euro); con il D.P.C.M. 16 febbraio 2017 (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.
Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di 8,5 miliardi di euro, così suddivisi per le singole annualità:
§ 150 milioni di euro nell’anno 2021;
§ 250 milioni di euro nell’anno 2022;
§ 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
§ 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Il comma 43 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro la data del 31 gennaio 2020 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, per l’individuazione:
§ dei criteri e delle modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
§ delle modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011, di rendicontazione e di verifica;
§ e delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".
In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.
Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
L'art. 5 del D. Lgs. n. 229/2011 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".
Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.
In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.
Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).
L’ultimo periodo del comma 43 precisa, infine, che gli importi per ciascun comune beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente.
Articolo 1, commi 44-46
(Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)
44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
I commi 44-46 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.
Si prevede, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.
Il comma 44 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
In materia di investimenti degli enti territoriali, da ultimo, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto, tra l'altro, diversi interventi riguardanti:
§ l'istituzione di un Fondo per gli investimenti degli enti territoriali (commi 122, 123 e 126), con una dotazione di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 miliardi di euro per il 2020, 1,26 miliardi di euro per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2034 l'importo è fissato in 1,5 miliardi di euro;
§ contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro per il 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (ripartiti con il decreto 10 gennaio 2019) (commi 107-114);
§ risorse per la messa in sicurezza del territorio, per il periodo 2021-2033, pari a circa 8,1 miliardi di euro complessivi, assegnati dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno ai comuni (commi 134-148-bis).
L’art. 30 del D.L. 34/2019 (commi 1-14-bis, 14-quater e 14-quinquies) ha previsto, inoltre, l'assegnazione, disposta poi con decreto 10 luglio 2019 del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche), nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.
Si ricorda inoltre che con il comma 14-ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019, a decorrere dal 2020, sono previsti contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
Il comma 45 destina il fondo per investimenti a favore dei comuni al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare:
§ nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
§ della manutenzione della rete viaria;
§ del dissesto idrogeologico;
§ della prevenzione del rischio sismico;
§ e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Il comma 46 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:
§ i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
§ il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
§ la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
§ le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A), entro il 31 dicembre dell’anno precedente, si prevede la riduzione del 5 per cento dei contributi attribuiti.
Il P.U.A. è uno strumento con cui il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del piano urbanistico comunale (P.U.C). o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione previsti.
I P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Introdotti nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986, e integrati con l’articolo 24, comma 9, della legge 104/1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio.
Il comma 46 prevede altresì l’individuazione degli importi per ciascun beneficiario, attraverso un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara". Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto. In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera. Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP). In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP. Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.
Articolo 1, commi 47-50
(Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)
47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
I commi da 47 a 50 istituiscono un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
In dettaglio il Fondo è istituito, con la sopra ricordata dotazione finanziaria, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per co-finanziare interventi di promozione e potenziamento dei percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica (comma 47).
Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche e che la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla progettazione delle ciclovie interurbane, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
In base al comma 48 il Fondo è destinato a finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.
Il comma 49 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse, nonché delle modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo delle risorse per le finalità previste.
Per il monitoraggio degli interventi si prevede l’applicazione delle norme del decreto legislativo n. 229 del 2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
In particolare, l'art.1 di tale decreto prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.
Il comma 50 dispone che i comuni e le unioni di comuni debbano dimostrare, all’atto della richiesta di accesso al Fondo, di avere approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali risulti la volontà di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
La legge n. 2 dell'11 gennaio 2018 ha previsto "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", che promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica. L’art. 1, comma 2 della legge prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguano l'obiettivo dello sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete in modo da renderlo una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini. Questo nel rispetto del quadro finanziario definito dall'articolo 3, comma 3, lettera e) della legge e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio.
Numerose altre disposizioni sono intervenute, negli anni più recenti, a partire dal 2016, prevedendo stanziamenti per l'incremento della mobilità ciclistica e la loro destinazione a specifici progetti. In particolare la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 640) ha previsto stanziamenti per gli anni dal 2016 al 2018 per la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, destinati in particolare a tre interventi:
§ ciclovia del Sole: Verona-Firenze;
§ ciclovia VenTo: Venezia Torino;
§ Grab di Roma;
successivamente integrati con i seguenti:
§ ciclovia dell'acquedotto pugliese;
§ ciclovia del Garda;
§ ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;
§ ciclovia Sardegna;
§ ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia);
§ ciclovia Tirrenica;
§ ciclovia Adriatica.
La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 144 e 145) ha incrementato tali risorse, autorizzando l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e prevedendo uno stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
Il 29 novembre 2018 è stato emanato il decreto ministeriale sulla "Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche", che ha quantificato le risorse stanziate dalla legge di stabilità 2016 e successive modificazioni in complessivi 361.780.679,60 euro, definendone le modalità di ripartizione, nonché previsto la stipula di un Protocollo di intesa con il quale le regioni e le province autonome interessate dall'itinerario si dovranno impegnano a individuare un soggetto capofila che abbia la funzione di coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per ulteriori approfondimenti sui può consultare il paragrafo “La mobilità ciclistica”, contenuto nel Tema “Il trasporto e la sicurezza stradali” nel Portale di Documentazione parlamentare della Camera dei Deputati.
Articolo 1, commi 51-58
(Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed
esecutiva per messa in sicurezza territorio)
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. (5)
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio (6) dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio (7) dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come « Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.
I commi 51-58 recano norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio.
Si prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Si stabiliscono la procedura e le condizioni per le richieste di contributo. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione.
L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno.
Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".
Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.
Il comma 51 prevede, nella finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse:
§ 85 milioni di euro per l’anno 2020
§ 128 milioni di euro nell’anno 2021
§ 170 milioni di euro per l’anno 2022
§ e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034
Si prevede che i contributi siano soggetti a rendicontazione.
Con Decreto Dirett. Del 31 dicembre 2019 del Ministero dell'interno (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2020, n. 4) sono recate disposizioni attuative, in materia di "Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza".
Esso reca, all'art. 1, norme sugli enti locali destinatari del contributo, nonché (art. 2)le Modalità di certificazione, (art. 3) i Termini di trasmissione e all'art. 4 le Istruzioni e specifiche.
Si ricorda che i commi da 107 a 114 della precedente legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) avevano stabilito l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In attuazione della suddetta disposizione era stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all’attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo. Si rammenta che la legge di bilancio per il 2019 aveva previsto, al fine di favorire gli investimenti pubblici, un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (co. 162-107 l. 145/2018).
In base al comma 52, gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo.
Con l'art. 1, comma 10-septies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, si è previsto, per l'anno 2020:
§ che il termine di cui all'articolo 1, comma 52 qui in parola sia differito dal 15 gennaio al 15 maggio
§ e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 qui in esame della legge di bilancio 2020 sia differito dal 28 febbraio al 30 giugno.
La norma fa salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto proroga termini.
La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Si stabiliscono le seguenti condizioni:
§ ciascun ente può inviare un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità
§ e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione.
Il decreto ministeriale n. 14/2018 disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili.
Il comma 53 prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale venga determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con il citato D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. proroga termini) è stato differito dal 28 febbraio al 30 giugno tale termine per l'anno 2020, facendo salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge proroga termini.
Si tiene conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
In base al comma 54, ferme restando le priorità indicate dal precedente comma 18, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
In base al comma 55, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i seguenti documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:
§ il rendiconto della gestione ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;
§ il Piano dei conti di cui all'articolo 3 del medesimo D.M.
Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati.
L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (D. Lgs. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) stabilisce, in materia di Termini di approvazione dei bilanci, che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2016, n. 122, reca le Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale D.M. prevede che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5, una serie di elementi, tra i quali sono previsti - rispettivamente alle lettere b) ed e) richiamate nella disposizione in esame -: i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'articolo 3 del medesimo D.M., richiamato altresì nella disposizione in esame, stabilisce i contenuti del Piano dei conti, per la trasmissione del rendiconto, da trasmettere alla BDAP con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. medesimo.
Si ricorda infine che l'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di Indicatori di bilancio, stabilisce che al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano tale Piano, che è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla home page. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
In attuazione di tale previsione, sono stati emanati il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali) e il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali). L'adozione del Piano di cui al comma 1 è divenuta obbligatoria dall'esercizio successivo all'emanazione dei decreti in parola.
Il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo in questione deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, in materia di recupero di somme dovute al Ministero dell'interno ed eventuale rateizzazione delle stesse.
Il comma 128 della legge n. 228 del 2012 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge n. 262 del 2006, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione (in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione). Il comma 129 della medesima legge prevede poi che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il comma 57 prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti. Esso è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". La norma prevede che l'affidamento della progettazione ai sensi del comma 21 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti che realizzano opere pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
Inoltre, in base al comma 58, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.
Articolo 1, commi 59-61
(Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia)
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.
I commi 59, 60 e 61 istituiscono un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.
Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e si specifica che i progetti interessati possono concernere anche la riconversione di spazi di scuole dell'infanzia oggi inutilizzati; tale riconversione - per la quale si fa riferimento alla finalità del riequilibrio territoriale - può inserirsi anche nel contesto di progetti innovativi intesi all'attivazione di servizi integrativi, che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Il comma 61 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri ivi menzionati, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l'individuazione: delle modalità e delle procedure di trasmissione dei progetti summenzionati; dei criteri di riparto del fondo; delle modalità di utilizzo delle risorse (ivi incluse quelle di utilizzo dei ribassi d'asta), di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il decreto deve comunque attenersi alle norme poste dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti.
Si demanda, inoltre, ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ed il Ministero dell'istruzione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo.
Il medesimo comma 61 prevede l'istituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti in esame. La cabina - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente - è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composta da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri ivi indicati e da un componente designato dalla suddetta Conferenza unificata. Ai componenti della cabina non spettano rimborsi o emolumenti, comunque denominati.
Articolo 1, commi 62-64 e 69
(Contributi per investimenti a province e città metropolitane)
62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:
« 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;
b) il comma 1078è sostituito dal seguente:
« 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. (8)
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli
69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
I commi 62-64, come modificati dal decreto-legge cd. milleproroghe (D.L. 162/2019, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), autorizzano la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,85 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.
Si fa notare che gli stanziamenti previsti dai commi 62-64 si affiancano a quelli previsti dal comma 889 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che disciplina l'attribuzione alle Province (ma non anche alle città metropolitane) delle Regioni a statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente, a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. In attuazione di tale norma, che ha demandato la ripartizione dei contributi ad un apposito decreto del Ministero dell'Interno, è stato emanato il D.M. 4 marzo 2019.
La lettera a) del comma 62 riscrive il comma 1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, al fine di:
§ ampliare l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il periodo 2024-2034;
§ e incrementare lo stanziamento complessivo da 1,62 a 5,02 miliardi di euro.
Tale importo è stato ulteriormente incrementato di 345 milioni di euro dall’art. 38-bis del D.L. 162/2019 (c.d. decreto-legge milleproroghe).
Gli stanziamenti previsti dal nuovo testo del comma 1076 in questione, come riscritto dalla presente legge e, successivamente, dal comma 4 dell’art. 38-bis del D.L. 162/2019, sono quindi pari complessivamente a 5,365 miliardi di euro e articolati secondo quanto mostrato nella tabella seguente:
Stanziamenti previsti dal comma 1076 della L. 205/2017 (in milioni di euro)
Risorse previste |
Anni |
Risorse previste |
Incremento disposto dal D.L. 162/2019 |
Stanziamento totale in vigore dal 1/3/2020 |
120 |
2018 |
120 |
|
120 |
300 |
2019 |
300 |
|
300 |
300 |
2020 |
350 |
10 |
360 |
300 |
2021 |
400 |
10 |
410 |
300 |
2022 |
550 |
25 |
575 |
300 |
2023 |
550 |
25 |
575 |
|
2024 |
250 |
25 |
275 |
|
2025 |
250 |
25 |
275 |
|
2026 |
250 |
25 |
275 |
|
2027 |
250 |
25 |
275 |
|
2028 |
250 |
25 |
275 |
|
2029 |
250 |
25 |
275 |
|
2030 |
250 |
25 |
275 |
|
2031 |
250 |
25 |
275 |
|
2032 |
250 |
25 |
275 |
|
2033 |
250 |
25 |
275 |
|
2034 |
250 |
25 |
275 |
1.620 |
Totale |
5.020 |
345 |
5.365 |
Si ricorda che in base al comma 1077 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018, che non è oggetto di modifica da parte dei commi in esame, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 16 febbraio 2018 che, tra l’altro, all’art. 1 ha stabilito che “la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”.
Si fa inoltre presente che la L. 56/2014 (recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) ha assegnato alle Province (commi 51-53) e alle Città metropolitane (comma 44), quali enti con funzioni di area vasta, l’esercizio di determinate funzioni fondamentali, tra le quali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (comma 85).
La lettera b) del comma 62 riscrive il comma 1078 della medesima legge di bilancio (L. 205/2017), che disciplina la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione (da parte delle province e delle città metropolitane) e il caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi stessi.
Le modifiche risultanti dalla riscrittura in esame consistono:
§ nella posticipazione dal 30 giugno al 31 ottobre successivo all’anno di riferimento, del termine entro il quale le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi (di cui al comma 1076), mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Tale termine è stato ulteriormente modificato dall’art. 35, comma 1-bis, del D.L. 162/2019 (c.d. decreto-legge milleproroghe), che ha disposto:
- la proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro cui le province e le città metropolitane devono certificare l’avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019;
- la posticipazione al 31 dicembre successivo all’anno di riferimento del termine per la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi realizzati dal 2020 al 2023.
§ in una integrazione volta a disciplinare l’utilizzo dei ribassi di gara non riutilizzati. In tal caso viene infatti previsto che le corrispondenti risorse (così come avviene in base al testo vigente nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Si fa notare che, rispetto al testo previgente, ove si dispone che le risorse in questione siano alla fine riassegnate al c.d. fondo investimenti di cui al comma 1072, la riscrittura in questione fa riferimento alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076.
La finalità di tale modifica sembra quindi essere quella di vincolare le risorse al finanziamento di interventi per la manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, evitando che le risorse non utilizzate vengano dirottate al c.d. fondo investimenti[13] le cui risorse sono destinate a finanziare diversi e numerosi settori di intervento.
Con riferimento all’utilizzo dei ribassi, la riscrittura in esame opera un’ulteriore integrazione della norma volta a precisare che gli stessi possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 5.4.10 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
Si ricorda che il citato punto 5.4.10 prevede che, a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
Il comma 63 prevede un finanziamento, per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.
Nel testo inizialmente in vigore della legge di bilancio era previsto che tale finanziamento fosse destinato anche a interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade, ma tale finalità è stata espunta dalla riscrittura del comma in esame operata dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 38-bis del D.L. 162/2019 (c.d. decreto-legge milleproroghe).
L’importo complessivo del finanziamento autorizzato, inizialmente pari a 3,45 miliardi di euro, è stato ridotto (in virtù della riscrittura operata dal citato art. 38-bis del D.L. 162/2019) di 345 milioni di euro.
Gli stanziamenti previsti dal nuovo testo del comma 63, come riscritto dall’art. 38-bis del D.L. 162/2019, sono quindi pari complessivamente a 3,105 miliardi di euro e articolati secondo quanto mostrato nella tabella seguente:
Stanziamenti previsti dal comma 63 (in milioni di euro)
Anni |
Risorse previste |
Variazione disposta dal D.L. 162/2019 |
Stanziamento totale in vigore dal 1/3/2020 |
2020 |
100 |
-10 |
90 |
2021 |
100 |
-10 |
90 |
2022 |
250 |
-25 |
225 |
2023 |
250 |
-25 |
225 |
2024 |
250 |
-25 |
225 |
2025 |
250 |
-25 |
225 |
2026 |
250 |
-25 |
225 |
2027 |
250 |
-25 |
225 |
2028 |
250 |
-25 |
225 |
2029 |
250 |
-25 |
225 |
2030 |
250 |
-25 |
225 |
2031 |
250 |
-25 |
225 |
2032 |
250 |
-25 |
225 |
2033 |
250 |
-25 |
225 |
2034 |
250 |
-25 |
225 |
Totale |
3.450 |
-345 |
3.105 |
Si fa notare che l’intervento operato dall’art. 38-bis del D.L. 162/2019 è sostanzialmente consistito in una riallocazione di risorse: i 345 milioni sottratti dagli importi inizialmente previsti dal comma 63 sono stati aggiunti agli stanziamenti previsti inizialmente dal comma 62. Ciò in quanto la finalità relativa agli “interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade” è stata espunta dal comma 63 e pertanto una quota delle risorse (presumibilmente quella destinata a tale finalità) è stata fatta confluire sulle risorse che il comma 62 ha destinato alla medesima finalità.
Il comma 64, come modificato dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 38-bis del D.L. 162/2019, demanda la disciplina per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma precedente ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Relativamente alle modalità di emanazione di tale decreto, la norma in esame prevede che lo stesso sia adottato:
§ entro il 31 gennaio 2020 (tale termine è stato prorogato al 31 marzo 2020 dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 38-bis del D.L. 162/2019);
§ di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione;
Il testo iniziale prevedeva che il testo fosse concertato anche con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, ma tale coinvolgimento è stato soppresso in conseguenza dell’espunzione della finalità relativa agli “interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade” operata dalla riscrittura del comma 63.
§ previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Relativamente ai contenuti del decreto, viene previsto che lo stesso dovrà individuare i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
L’individuazione degli enti beneficiari, degli interventi ammessi al finanziamento e del relativo importo è invece demandata ad un ulteriore decreto del Ministero dell’istruzione, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.P.C.M. citato.
Il testo iniziale prevedeva il coinvolgimento “dei ministri competenti” ma, in virtù della destinazione delle risorse al solo settore scolastico, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal D.L. 162/2019 prevede che il decreto sia emanato dal solo Ministero dell’istruzione. Non è stata invece modificata la previsione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si fa altresì notare che il termine per l’emanazione del decreto in questione era inizialmente di 30 giorni e che lo stesso è stato elevato a 90 giorni dalla citata disposizione del D.L. 162/2019.
Il comma 69 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
In particolare, la norma prevede che, entro la data del 31 dicembre 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034.
Articolo 1, comma 65
(Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili
per l’edilizia residenziale pubblica)
65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema».
Il comma 65 - per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.
Nel dettaglio, il comma precisa che il meccanismo dello scambio sul posto operi “in analogia a quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, ove applicabile” – senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell’edilizia residenziale pubblica, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.
La norma opera sotto forma di novella all’articolo 27 della legge n. 99/2009, aggiungendovi un nuovo comma 4-bis.
Si osserva che sarebbe opportuno riformulare la locuzione “in analogia con quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28, ove applicabile”, con un richiamo a quanto disposto dalla disciplina vigente relativa allo scambio sul posto adottata ai sensi dell’articolo 24, comma 5, lett. e) del d.lgs. del 3 marzo 2011 n. 28.
A tale proposito si ricorda che l’articolo 27, comma 4 della legge n. 99/2009 - per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili – consente ai i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti - di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Come evidenzia il GSE, lo Scambio sul Posto (SSP) è una modalità semplificata di accesso al mercato rivolta alle PA che rivestono contemporaneamente il ruolo di produttore e di consumatore di energia e che dispongono di un impianto di generazione da FER o di un impianto di cogenerazione riconosciuto “CAR” (cogenerazione ad alto rendimento), alimentato da fonti fossili, di potenza inferiore a 200 kW. Grazie a questo strumento, le PA posso immettere in rete l’energia elettrica prodotta dai propri impianti che non consumano contestualmente e, nello stesso tempo, prelevare dalla rete quella eventualmente necessaria a coprire il proprio fabbisogno. Lo SSP permette alle Amministrazioni un reale risparmio sui propri costi energetici. Il GSE riconosce agli enti beneficiari una parziale compensazione economica che valorizza la differenza tra il prezzo riconosciuto all’energia immessa in rete (più basso) e quello corrisposto per l’elettricità prelevata (più alto), comprensiva degli oneri accessori per l’accesso alla rete. Il cosiddetto SSP altrove, a differenza dal “tradizionale” SSP, non prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti di produzione e di consumo dell’energia elettrica. In questo caso, ad esempio, per un impianto FV installato su un edificio della PA si può beneficiare dello SSP sia per l’energia elettrica prelevata in corrispondenza dell’edificio stesso, sia per quella prelevata da utenze di edifici (piscine, palestre, uffici comunali, etc.) dislocati altrove.
Si ricorda, infine, che una nuova disciplina dei meccanismi di sostegno all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili è prevista nella nuova Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), la quale impone agli Stati membri di autorizzare la costituzione dei consumatori in autoconsumatori di energia elettrica rinnovabile assicurando loro un trattamento non discriminatorio e sproporzionato. Gli SM devono predisporre un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva (articoli 21 e 22). Tale nuova disciplina è destinata ad impattare sui meccanismi agevolatori vigenti all’autoconsumo. Si ricorda in proposito che l’articolo 5 del Disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721) tra i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva RED II, prevede il riordino della normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU) e il meccanismo incentivante dello scambio sul posto[14]. Ciò per favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da FER. (comma 1, lettera c).
Nelle more del recepimento della Direttiva RED II ed in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni ivi contenute, l’articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019 (cd. D.L. “Milleproroghe”) recentemente convertito, con modificazioni in L. n. 8/2020, autorizza inoltre l’attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, dettandone il relativo quadro agevolativo. I meccanismi di incentivazione per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e per le comunità energetiche rinnovabili sono alternativi al meccanismo dello scambio sul posto.
Articolo 1, comma 66
(Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali)
66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 134 è sostituito dal seguente:
«134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.
Il comma 66 incrementa (di 2,4 miliardi di euro) le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.
L'art.1, comma 134, della legge di bilancio per il 2019 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro, così ripartiti nel periodo di riferimento considerato: 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033.
La lettera a) della disposizione in esame interviene su tale disciplina:
i) prevedendo che i contributi siano erogati anche nel 2034 (e non solo fino al 2033);
ii) incrementando i contributi complessivi (pari a 5,595 miliardi di euro), che risultano così ripartiti nel nuovo periodo di riferimento: 135 milioni annui nel 2021 e nel 2022; 335 milioni annui dal 2023 al 2025, 470 milioni per il 2026, 515 milioni annui dal 2027 al 2032, 560 milioni per il 2033 e 200 milioni dal 2034. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente l'integrazione delle risorse è dunque pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Nello specifico, i contributi sono finalizzati, ai sensi della disposizione in esame - che riproduce i contenuti dell'art.1, comma 134, primo periodo, della legge n.145/2018 nel testo previgente (a seguito delle recenti modifiche introdotte dall'art.49 del decreto-legge n.124 del 2019) - alla realizzazione di:
§ opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
§ interventi "in" viabilità (nel testo approvato in prima lettura il riferimento è stato mutato in interventi "sulla" viabilità), messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;
§ interventi di rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili,
§ infrastrutture sociali;
§ bonifiche ambientali dei siti inquinati.
Gli importi spettanti a ciascuna regione, indicati nella tabella 1 allegata alla legge di bilancio per il 2019 (come modificata dalla disposizione in commento), potranno essere eventualmente rimodulati, a condizione che non vari il contributo complessivo. A tal fine, è necessario un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio del 2021 (e non più del 2020 come previsto nel testo vigente del comma 134, secondo periodo).
La lettera b) rimodula gli importi della citata tabella 1, relativa al riparto dei contributi tra le regioni. Le modifiche alla tabella tengono conto delle maggiori risorse allocate in bilancio, nonché dell'estensione dell'intervento al 2034. Le percentuali di riparto spettanti alle regioni non sono invece oggetto di modifica.
Articolo 1, comma 67
(Funzioni Amministrazioni territoriali e altre
disposizioni sisma 2009)
67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
Il comma 67 autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 2009, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.
Si autorizza la spesa di:
§ 0,8 milioni di euro per l'anno 2020
§ e 1 milione di euro a decorrere dell'anno 2021
con la finalità di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009.
Tale norma reca disposizioni in materia di funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.
Nel dettaglio, il D.L. n. 195 del 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha recato Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
In particolare, l'art. 1 reca disposizioni in materia di Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Tale norma prevede le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in capo al Presidente della regione Abruzzo, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale.
Tale norma autorizzava a tal fine ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La norma detta la disciplina relativa alle funzioni di Commissario e subcommissari, alle relative ordinanze, definendo poi la copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202.
Si ricorda che (comma 2-bis della disposizione in parola) prevede, ferma la previsione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza. Per approfondimenti sul sisma 2009 in Abruzzo si veda il tema web a cura della Camera.
La disposizione qui in esame richiama inoltre norme già vigenti in materia sismica.
In particolare si fa riferimento alle seguenti norme vigenti:
§ l'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto stanziamenti allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio
§ l'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 2013 (convertito dalla legge n. 71 del medesimo anno), in conformità a quanto già disposto da suddetta disposizione. Tale richiamata disposizione ha disposto il ripristino delle disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009 sopra citato, per l'anno 2013.
La legge n. 244 del 2007, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ha previsto all'articolo 2, comma 329, una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell' articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
L'articolo 8, comma 5-bis del D.L. 26/04/2013, n. 43, come convertito in legge dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, contiene norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Il suo co. 5-bis, prevede che le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 1, comma 68
(Contributo straordinario per la realizzazione
del Museo della Diga del Gleno)
68. Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
Il comma 68 assegna un contributo straordinario di 300.000 euro alla Regione Lombardia per l'anno 2020, per concorrere finanziariamente alla realizzazione del Museo della Diga del Gleno.
In dettaglio, si prevede che la realizzazione di tale Museo si concluda nel 2023, anno in cui ricorre il centenario del disastro del Gleno[15], che interessò le provincie di Bergamo e Brescia.
In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono appostate sul cap. 7721 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Si ricorda che l'art. 114 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che il MIBACT, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. Tali livelli sono adottati con decreto del Ministro, previa intesa in Conferenza unificata. In attuazione di tale disposizione, con D.M. n. 113 del 21 febbraio 2018 sono stati approvati i livelli uniformi di qualità per i musei, ai fini dell'attivazione del Sistema museale nazionale. Al Sistema possono accedere, oltre ai luoghi della cultura statali (art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche musei e luoghi della cultura non di appartenenza statale, pubblici o privati, su base volontaria e mediante un sistema di accreditamento definito nel decreto. Con D.M. n. 360 del 9 agosto 2018 è stata nominata la Commissione per il Sistema museale nazionale.
Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, la quale con la l.r. 25/2016[16] si è dotata di una normativa per assegnare il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura in possesso di adeguati standard di qualità, collaborando con lo Stato alla costruzione del Sistema museale nazionale, si segnala che la Giunta regionale con d.g.r. 17 dicembre 2018, n. 1018, ha approvato i nuovi criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale, adeguandoli ai livelli uniformi di qualità previsti dal citato D.M. n. 113 del 2018.
Articolo 1, comma 70
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)
70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
Il comma 70 sostituisce il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, così da mantenere il meccanismo dello sconto in fattura per solo per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
La norma interviene sostituendo integralmente il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. 63 del 2013, che è stato introdotto con il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 34/2019.
Il nuovo comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come introdotto dall’articolo 8, comma 10-sexies in commento prevede che - a partire dal 1° gennaio 2020 - unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 (di adeguamento del D.M. 26 giugno 2009) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Ai sensi dell'all.1 al D.M. 26/06/2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), per ristrutturazione importante di primo livello si intende l’intervento che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Appare opportuno segnalare che il comma 176 della legge in esame provvede poi ad abrogare i commi 2, 3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali prevedevano il meccanismo dello sconto in fattura anche per gli interventi antisismici e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).
Articolo 1, comma 71
(Elettrodotti di rilevanza nazionale)
71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.
Il comma 71, dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN), sul territorio italiano.
In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022.
Il comma 71, dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN), sul territorio italiano.
Si ricorda, in particolare, che il comma 29 assegna ai comuni l’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (lett. c)).
In tale contesto, viene ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022.
Quanto agli interventi di sviluppo della RTN, si rinvia al Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2019, predisposto ai sensi del D.M. del 20 aprile 2005, riguardante la Concessione rilasciata a Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (modificata ed aggiornata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 dicembre 2 010), e del D.lgs. n. 93/2011.
Articolo 1, comma 72
(Messa in sicurezza idraulica Genova,
rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente)
72. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «città di Genova» sono inserite le seguenti: «nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024».
Il comma 72 prevede che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, dell’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, e della razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Per tali ulteriori interventi è prevista, per gli anni 2020-2024, una spesa complessiva pari a 480 milioni di euro.
Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (“Disposizioni urgenti per la città di Genova ed altri interventi”) ha previsto (articoli 1-11) disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi a Genova, alla nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.
Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri 31 luglio 2019 lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di dodici mesi.
In tale ambito, l’articolo 9-bis del D.L. 109/2018, oggetto di modifica, ha previsto l’adozione da parte del Commissario straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova.
Più in particolare, si prevede che il Commissario straordinario adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, il citato programma (approvato poi con il decreto commissariale n. 2 del 2019, come riportato nel seguente allegato, di cui è soggetto attuatore l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, di cui al decreto commissariale n. 19 del 2019), da realizzare a cura della medesima Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale (cioè entro il 15 gennaio 2022), con le deroghe previste, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo previste, ivi incluse le risorse stanziate nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti (comma 1).
Nello specifico, la lettera a) della norma in esame provvede, intervenendo sul comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. 109/2018, ad estendere il programma straordinario di investimenti urgenti anche alla messa in sicurezza idraulica e all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
La lettera b) aggiunge, inoltre, il comma 1-bis all’art. 9-bis del D.L. 109/2018, al fine di specificare gli interventi previsti e indicare le risorse dedicate.
Tale comma aggiuntivo prevede:
§ lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena;
§ adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
§ nonché razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.
A tal fine, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del Programma straordinario entro il 28 febbraio 2020.
Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024, di cui 40 milioni per l’anno 2020, 60 milioni per l’anno 2021, 80 milioni per l’anno 2022, 120 milioni per l’anno 2023 e 180 milioni per l’anno 2024.
Articolo 1, comma 73
(Infrastrutture per la mobilità Fiere)
73. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 73 autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.
La disposizione autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, inerenti la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto, per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Per il finanziamento degli interventi in questione è stato poi autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, in base al comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
La norma è stata oggetto di successive rideterminazioni dell'autorizzazione di spesa, con: il comma 888 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 261 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 4-terdell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione e il comma 110 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Da ultimo, il comma 110 della legge reca l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.
La norma di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001 prevede per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova che sono autorizzati, rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003. La disposizione richiamata, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 2001, faceva originariamente riferimento alle sole Fiera del Levante di Bari e Fiera di Verona; essa è stata poi modificata dall'art. 4, comma 180, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, inserendovi il riferimento anche alla Fiera di Foggia e di Padova.
Per il finanziamento degli interventi in parola è poi intervenuto il citato comma 92 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 1 - comma 74
(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia
e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
74. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il comma 74 reca l'assegnazione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimento per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione Valle d'Aosta.
La disposizione prevede che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Articolo 1, commi 75–75 septies
(Circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e disciplina dell’attività di noleggio degli stessi)
75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto. (10)
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. (11)
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. (12)
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200. (13)
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. (14)
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. (15)
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. (16)
I commi 75-75-septies il cui contenuto deriva da una novella effettuata dal decreto-legge n. 163 del 2019, introducono una nuova disciplina che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; si introducono inoltre sanzioni per la violazione di tali condizioni e limiti. Sono infine disciplinate le attività di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating e introdotte le sanzioni amministrative per l’utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione.
La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 con il quale è stata avviata e disciplinata la sperimentazione della micromobilità elettrica, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 102 della legge n. 145/2018).
Si ricorda che i requisiti tecnici relativi a tali dispositivi, e nella specie, ai monopattini elettrici, sono indicati all’allegato 1 del decreto. I dispositivi devono riportare la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE (art. 1, comma 7).
Si ricorda inoltre che l’articolo 50 del CdS definisce i velocipedi come “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Per tali veicoli non è prevista l'immatricolazione (che comporta il rilascio di un documento di circolazione), né è necessario aver conseguito una patente di guida. I ciclisti, comunque sono tenuti, al pari dei conducenti degli altri veicoli, ad osservare le norme di comportamento dettate dal Codice e dal connesso Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992). Si ricorda infine che le tasse automobilistiche (bollo auto) non sono dovute sui velocipedi. Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica per gli autoveicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Su tale materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. L'articolo 20 del DPR n. 39 del 1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero).
Il comma 75-bis sanziona chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle sopra indicate con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
L’articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 229 del 2019 prevede che i dispositivi non auto-bilanciati devono essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
Il comma 75-ter stabilisce che i monopattini sopra descritti possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.
I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali.
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
Tale disposizione riproduce quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale n. 229 del 4 marzo 2019.
La violazione delle disposizioni sopra descritte comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
L’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale n. 229 del 2019 prevede che i dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
Sembra pertanto desumersi che, per i monopattini elettrici, non debba più essere previsto obbligatoriamente un regolatore di velocità per limitare a 20 km/h la velocità massima di circolazione ed il limitatore di velocità a 6 km/h da utilizzare nei centri urbani essendo invece rimesso alla condotta del conducente il rispetto del nuovo limite dei 25 km/h e di quello di 6 km/h sulle aree pedonali.
Il comma 75-quater prevede alcune regole di condotta per i conducenti dei monopattini elettrici. Si dispone in primo luogo che essi siano tenuti a procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due.
Si dispone che debbano avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta.
I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo.
Andrebbe valutata l’opportunità di precisare, ove necessario in un apposito atto regolamentare, i requisiti tecnici di idoneità del casco protettivo.
È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
Si dispone l’obbligo di indossare, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.
Si prevedono infine sanzioni amministrative per un importo compreso tra 50 e 200 euro per la violazione delle sopra indicate disposizioni.
Il comma 75-quinquies introduce sanzioni amministrative (da 100 a 400 euro) per l’utilizzo di dispositivi di mobilità personale aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione, prevedendo, analogamente a quanto disposto per i monopattini elettrici, il sequestro del dispositivo con un motore termico oppure un motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
Il comma 75-sexies dispone che le sanzioni siano irrogate secondo le previsioni del Codice della strada. La medesima disposizioni chiarisce inoltre che si dovranno considerare in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale condotti nelle aree e negli spazi individuati dal Codice della strada e, quindi, non nelle aree private.
Il comma 75-septies disciplina i servizi di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating (ossia nei casi in cui gli utenti facciano uso del dispositivo senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati ma potendolo abbandonare liberamente, a disposizione di eventuali ulteriori utenti, una volta terminatone l’uso).
Si prevede innanzi tutto che tali servizi possano essere attivati solo con una delibera di giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione: a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
Articolo 1, commi 76 e 77
(Proroga delle concessioni per grandi derivazioni
a scopo idroelettrico in Trentino-Alto Adige)
76. La disposizione recata dal comma 77 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
77. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e dopo le parole: «la predetta data» sono inserite le seguenti: «ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza».
I commi 76 e 77 intervengono sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 (con posticipazione di un anno del termine previsto a legislazione vigente) sono prorogate per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la richiamata data. Si dispone altresì in merito alle modalità con cui tali concessioni devono essere esercitate nel periodo transitorio.
Le disposizioni introducono modifiche all'art.13 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Il comma 76 stabilisce che la disposizione recata al comma successivo (v. infra) è approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del medesimo D.P.R. Ai sensi di tale articolo, le norme recate all'art.13 (in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico), unitamente a quelle contenute nel titolo VI (Finanza della regione e delle province), possono essere "modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province".
Si ricorda che, per le modificazioni delle restanti disposizioni, ai sensi dell'art.103 del citato D.P.R., si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
Il comma 77 opera due novelle all'art. 13 dello Statuto, il cui testo era stato peraltro interamente riscritto dall'art.1, comma 833, della legge n.205 del 2017 (legge di bilancio 208).
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova disciplina in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento. Essa detta i criteri per l’esercizio della potestà legislativa affidata alle Province autonome; dispone, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, alla scadenza delle concessioni in essere; stabilisce gli indennizzi riconosciuti ai concessionari; dispone la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle Province Autonome per le quali è previsto un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data.
Con la prima delle due novelle, il termine del 31 dicembre 2022 viene spostato di un anno. In proposito, si segnala che il nuovo termine del 31 dicembre 2023 è il medesimo previsto a livello nazionale, a seguito dell'approvazione dell'art. 11-quater del decreto legge n.135 del 2018.
Nello specifico, l'art.1-sexies del citato decreto-legge dispone che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto disciplinano con legge, non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La seconda novella è diretta a precisare che le concessioni prorogate sono "esercitate fino a tale data" alle condizioni previste dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le modalità con cui le concessioni saranno svolte nel periodo di proroga sono pertanto quelle già definite al momento della loro scadenza (che deve intendersi "naturale", atteso che le concessioni non ancora scadute sono prorogate di diritto e la loro scadenza coincide con l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica o al più tardi con la data del 31 dicembre 2023).
I termini "fino a tale data" parrebbero essere fonte di possibili dubbi interpretativi del comma 6 nel suo complesso, tenuto conto che nel medesimo comma si stabilisce che la proroga è disposta "per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data" (data che, come detto, corrisponde al 31 dicembre 2023). Potrebbe infatti accadere che il completamento delle procedure possa non coincidere con il termine del 31 dicembre 2023, bensì precederlo.
Articolo 1, comma 78
(Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e Bolzano
e in Valle d'Aosta
78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Il comma 78 prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.
La disposizione prevede la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, per gli appalti e concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.
Alla Regione Trentino-Alto Adige e alla regione Valle d'Aosta sono attribuite specifiche competenze legislative esclusive nell'ambito dei rispettivi Statuti (rispettivamente all'articolo 4, primo comma, punto 6, e all'articolo 2, primo comma, lettera z), in materia di servizi antincendi. Dette competenze, come stabilito nelle rispettive fonti statutarie, devono essere esercitate "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali", nonché con il rispetto "delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica".
È fatto obbligo di rispettare princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
La norma in esame, potrebbe aggiungersi, appare rispettosa delle competenze delle autonomie speciali direttamente interessate, nonostante - come detto - ad esse spetti la competenza esclusiva in materia di servizi antincendio. La disciplina in materia di appalti afferisce infatti alla competenza esclusiva dello Stato, e in primis a quella della tutela della concorrenza (ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come riconosciuto dalla Corte costituzionale in plurime decisioni.
Peraltro, potrebbe valutarsi se la disposizione, nell'introdurre la deroga, non incida sull'unitarietà giuridica dell’ordinamento, riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali.
Fra le pronunce più recenti, nella sentenza n. 166 del 2019 la Corte afferma: "è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all’area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all’ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016, che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)".
Secondo la Corte emerge "la natura di parametro interposto delle richiamate norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" - parametro che, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, "riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale".
Ciò premesso, la materia degli appalti è disciplinata a livello comunitario. Ai sensi dell'art.117 la "potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
I princìpi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie sono peraltro contenuti in numerose disposizioni del codice dei contratti pubblici appalti, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.
In proposito vale richiamare un'interessante evoluzione della disciplina dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di affidamenti di servizi sociali al terzo settore.
In una prima fase erano giudicate, tout court, illegittime le disposizioni operanti deroghe alla concorrenza in ragione della qualificazione soggettiva dei soggetti interessati, inclusi quelli del terzo settore, considerati a tutti gli effetti operatori economici (nonostante l'assenza del fine di lucro). Più di recente, l'orientamento è in parte mutato a seguito delle discipline successive (direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti) e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a valorizzare l'esigenza di un bilanciamento tra concorrenza e solidarietà.
A titolo esemplificativo, nella sentenza dell'11 dicembre 2014 (Azienda Sanitaria n. 5 "Spezzino" e a. contro San Lorenzo Soc. coop. Sociale e Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus") è stata riconosciuta la compatibilità alla normativa europea di una legge della regione Liguria che autorizzava un affidamento diretto ad associazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, sulla base di un mero rimborso spese. In tale sede, la Corte di giustizia ha affermato che spetta allo Stato membro la decisione in ordine al livello con cui intende garantire la tutela dei diritti sociali e il modo con cui tale livello deve essere raggiunto, rilevando che l'affidamento diretto rappresenta una modalità di organizzazione del servizio che è motivata da principi di universalità e sussidiarietà.
Articolo 1, commi 79 e 80
(Riduzione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)
79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
I commi 79-80 intervengono sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, al fine di consentire agli enti locali di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo. Tale facoltà è riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
E’ altresì consentita la riduzione del FCDE nel bilancio di previsione per gli esercizi dal 2020 al 2022 in correlazione all’accelerazione delle riscossioni determinata dalla riforma della riscossione, previa verifica delle maggiori entrate effettivamente riscosse, sentito l’organo di revisione.
In particolare, il comma 79 introduce la possibilità per gli enti locali in regola con i pagamenti dei debiti commerciali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ricalcolare l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) già stanziato per gli esercizi 2020 e 2021, applicando la percentuale del 90 per cento, in luogo di quella, rispettivamente, del 95 e del 100 per cento prevista dalla normativa vigente, al fine di ampliare la capacità di spesa degli enti.
L’ampliamento della capacità di spesa degli enti locali determina effetti negativi sull’indebitamenti netto e sul fabbisogno stimati dalla relazione tecnica in 60 milioni di euro per l’esercizio 2020 e in 139 milioni per l’esercizio 2021.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 167 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000), nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e non può essere destinata ad altro utilizzo.
Si ricorda inoltre che, secondo l’articolo 11 del citato D.Lgs. n. 118/2011, sia al bilancio di previsione finanziario, sia al rendiconto della gestione, sono allegati i prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni riferiti agli accantonamenti sono indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.
La possibilità, prevista dalla norma in esame, di ridurre l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, è riservata agli enti locali che, nell’esercizio precedente a quello di riferimento, abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, previsti dall’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145/2018, ovvero quando:
a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure quando il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231[17].
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data (comma 2).
Il comma 3 prevede che nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono comunque pattuire un termine per il pagamento superiore. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente.
Il comma 4 riguarda le transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione. In tali casi le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, solo qualora ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Infine, il comma 5 prevede che i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
Si sottolinea che, considerato quanto disposto dal successivo comma 854 - che sposta al 2021 l’applicazione dell’intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) - per la riduzione del FCDE nel 2020 gli indicatori sui tempi di pagamento dei debiti commerciali dovranno essere calcolati sulla base dei risultati contabili degli enti e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.
Il comma 80 consente, inoltre, agli enti locali di poter ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, in caso di maggiori riscossioni sia in conto/competenza che in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, di cui ai commi da 784 a 815 del provvedimento in esame, rispetto a quelle previste.
In sostanza, il comma prevede la possibilità per gli enti locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito della verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali, previo parere dell'organo di revisione contabile, ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione riferito alle predette entrate in base al rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti.
In sostanza, con una deroga temporanea alle regole ordinarie, tenuto conto della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali introdotta dalla legge di bilancio in esame, gli enti che nel corso dell'anno dovessero registrare un miglioramento del tasso di riscossione delle proprie entrate (complessivo, considerando quindi non solo gli incassi in conto competenza, come invece avviene nel normale calcolo storico della quota minima da accantonare al fondo, ma anche la quota di riscossione in conto residui, già dalla fase previsionale) in seguito agli effetti della nuova riforma, possono sin dal medesimo anno ridurre l'accantonamento al fondo, sulla base del dato che prevedono di raggiungere in termini di tasso di riscossione.
Articolo 1, commi 81 e 82
(Edilizia sanitaria)
81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
82. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014».
Il comma 81 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Il comma 82 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
L'articolazione annua del suddetto incremento di cui al comma 81 non viene definita a livello normativo - ad eccezione della quota di incremento per il 2022, pari a 100 milioni di euro (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) -, mentre la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di bilancio indica - oltre al suddetto incremento per il 2022 - un incremento di 100 milioni di euro per il 2023 e di 200 milioni annui per il periodo 2024-2032.
Si segnala, inoltre, che la sezione II della presente legge (unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) prevede una rimodulazione delle risorse annue per gli investimenti sanitari in oggetto, con una riduzione per il 2020 e il 2021, rispettivamente nella misura di 400 milioni di euro e di 1.420 milioni (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa), ed un conseguente incremento delle somme relative ad anni successivi al triennio di riferimento (incremento la cui articolazione annua non è rilevabile nel presente bilancio).
Complessivamente, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1[18] dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 626,2 milioni per il 2020 (526,2 milioni in termini di autorizzazione di cassa) e (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) a 970 milioni per il 2021 ed a 1.210 milioni per il 2022, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 30 miliardi[19].
Il comma 81 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni (e le province autonome) e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a diretta gestione diretta, "ospedali classificati", istituti zooprofilattici sperimentali ed Istituto superiore di sanità), i limiti annuali summenzionati (come eventualmente ridefiniti dalle successive leggi di bilancio); l'incremento di 2 miliardi in oggetto è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti.
Si ricorda che il riparto di risorse tra le regioni (e le province autonome) e la misura della quota di riserva relativa agli altri enti suddetti sono stabiliti con delibera del CIPE (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).
Il comma 82 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento della parte dei suddetti accordi di programma (in materia di edilizia sanitaria) relativa ad interventi di ristrutturazione iniziati entro il 2014 e relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (interventi presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati alla suddetta attività). La norma finora vigente, oggetto della presente novella, prevede la risoluzione della parte degli accordi relativi ai suddetti interventi per l'ipotesi in cui la regione non avesse conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. In base alla novella, la risoluzione opera solo nel caso in cui il collaudo non sia stato conseguito entro il termine del 31 dicembre 2021 (ferma restando la condizione che l'intervento sia iniziato entro il 31 dicembre 2014).
Articolo 1, commi 83 e 84
(Sblocca Italia)
83. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».
84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 83 proroga al 31 dicembre 2021 il termine di effettuazione degli adempimenti per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi previsti dal decreto-legge “Sblocca Italia”, alla cui scadenza è prevista la revoca delle risorse assegnate. Il comma 84 disciplina l’entrata in vigore della proroga.
Il comma 83 modifica il comma 3-bis dell’art. 3 del D.L. 133/2014, prorogando il termine per la revocabilità delle risorse assegnate al 31 dicembre 2021.
Il successivo comma 84 prevede che l’entrata in vigore di tale disposizione di proroga avvenga il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 133/2014 ha previsto l'istituzione di un Fondo c.d. sblocca cantieri, le cui risorse sono volte a consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il successivo comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti.
Il comma 3-bis, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 185/2015 e modificato dall’art. 22-ter, del D.L. 119/2018, disponeva che, ai fini della revoca dei finanziamenti (disciplinata dai successivi commi 5 e 6), le “condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti”. Tale termine è prorogato dal comma 83 in esame fino al 31 dicembre 2021.
Articolo 1, comma 85-100
(Green new deal)
85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
86. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
87. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
88. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86, anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
89. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
90. Per le finalità di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
91. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale».
92. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Green». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94. I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « Green Climate Fund », di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
97. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
I commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).
Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico (comma 88). Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (comma 89).
Il comma 90 prevede, in particolare, che per le finalità di cui al comma 86, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Il comma 91 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.
Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.
Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
In base al comma 94, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto.
Agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85 nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi (comma 95).
Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa (comma 96).
Il comma 97 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.
I commi 98-100 disciplinano l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020.
La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, la strategia in linea con il Green new deal annunciato dalla Commissione europea.
In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) era previsto tra i collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge Green New Deal e per la transizione ecologica del Paese.
La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un ‘Green new deal’ europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.
Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen della neo-costituita Commissione, tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero, tramite un Green deal europeo. Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un’economia a zero emissioni nette si veda il Dossier n. 66 cura del Senato e della Camera dei deputati.
Si ricorda a questo fine l'11 dicembre 2019 sono stati illustrati in una Comunicazione (COM(2019) 640) gli intendimenti della Commissione al fine di: elaborare una serie di politiche profondamente trasformative; integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE; proporre l'Unione come leader mondiale; varare un patto europeo per il clima entro marzo 2020.
In Allegato alla Comunicazione viene proposta una tabella di marcia dettagliata, che affianca le azioni chiave da adottare ad un calendario indicativo delle relative scadenze.
Si ricorda che a livello europeo nel dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato il Green Deal (COM(2019)640), la nuova strategia di crescita dell'Ue volta a far si che l'Unione diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Nell'ambito del Green Deal, nel gennaio 2020 è stato presentato "il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile" (COM(2020)21), che rappresenta il pilastro investimenti del Green Deal europeo, il cui obiettivo è mobilitare investimenti sostenibili privati e pubblici per almeno 1.000 miliardi di euro nel prossimo decennio. Il Piano prevede anche la creazione di un fondo per le regioni più svantaggiate, il Fondo per la transizione giusta, la cui proposta legislativa è stata presentata sempre nel gennaio 2020 (COM(2020)22). Inoltre, sempre in relazione al Green Deal europeo è stata presentata la proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)80).
Si ricorda infine che è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (A.S. n. 1547, A.C. 2267) di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.
Dotazioni del Fondo e finalità
In particolare il comma 85 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione:
§ 470 milioni di euro per l'anno 2020
§ 930 milioni di euro per l'anno 2021
§ 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste - secondo quanto stabilito con una modifica apportata dal Senato - dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.
Si rammenta che il comma 6 citato prevede che il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.
Il testo originario del disegno di legge faceva invece riferimento alle finalità della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Si rammenta che tale direttiva ha istituto un "sistema scambio quote" di emissione di CO2 al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/Ue), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al Dossier 62/4 a cura del Senato e della Camera dei deputati.
Sempre il comma 85 chiarisce che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.
Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale.
La RT all'AS nel testo originario chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possono derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
I commi 86 e 87 illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:
§ decarbonizzazione dell'economia;
§ economia circolare;
§ rigenerazione urbana;
§ turismo sostenibile;
§ adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
§ Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.
§ Si prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.
La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.
Il comma 87 prevede la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.
Il comma 88 demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:
§ l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 86;
§ la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86 - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - secondo quanto aggiunto con una modifica apportata dal Senato - e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 87
§ la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai commi 86 e 87, e quello di cui al comma 89, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.
In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 86 e 87, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.
Specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 89 stabilisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, lo Stato possa concedere la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.
La relazione illustrativa chiarisce che nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell’ambito del cosiddetto piano Junker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell’UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.
Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al Dossier n. 21/1 DE.
Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della suddetta garanzia di Stato. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.
Il comma fa riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.
La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'iter legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.
Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica
I commi 90 e 91 recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.
Il comma 90 prevede che per le finalità di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);
L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
Il co. 3-bis dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.
In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest’ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.
L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.
Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.
Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).
Si vedano la deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G, Relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)” e la deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016, Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell’investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.
A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c) è esteso l’ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall’art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.
Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.
Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
Il co. .858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.
Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 1, co. 855, della L. 296/2006;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.
A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.
Sempre la lettera d) in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all’art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.
Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Si veda la pagina dedicata alle Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero sul sito del MISE.
Il comma 91 novella l’art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera c-bis).
L’art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.
In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".
In base a quanto precisato nell’art. 1 di tale decreto, il “nuovo” Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.
L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all’8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
La nuova disposizione istituisce la sezione speciale, che è istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.
Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.
Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito.
Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione della sezione speciale.
Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale
Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond:
§ la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo
§ e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
Le suddette emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.
Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 94, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.
Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 94. Si indica espressamente la finalità della previsione nell’emissione dei titoli di Stato Green Bond.
Si demanda ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In base al comma 94, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 88 della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un professionista indipendente:
§ la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86
§ nonché la quantificazione del relativo impatto.
Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di 'facoltà'.
La disposizione non appare definire in norma le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma stessa, certificazioni che appaiono avere implicazioni nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.
Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i dati e le informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell’impatto dei seguenti interventi:
§ degli interventi previsti dall'articolo in esame
§ nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, commi 14 e ss. (su cui si veda la relativa scheda illustrativa).
§ e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).
La disposizione prevede che la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l’Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si segnala che la norma, al terzo periodo del comma 94, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.
I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell’ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
La disposizione non appare specificare le tipologie dei dati considerati, prevedendo che gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero.
Il comma 95 stabilisce che agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (comma 88) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (comma 94, primo periodo).
Il comma 96 assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
Il Green climate fund (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla legge n. 204 del 4 novembre 2016 con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.
Il comma 98 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un Green new deal italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ride?nizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.
Il comma 99 disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell’ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:
§ un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
§ tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;
§ tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.
Il comma 98, secondo periodo, prevede che la Commissione sviluppi un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.
Il terzo periodo stabilisce che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Il comma 100 prevede l’assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.
L’art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” (rispettivamente SAD e SAF).
I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente- con l’assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l’ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all’underpricing per l’estrazione di risorse naturali (cave o royalties). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda qui).
Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo Structural Reform Support Service della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.
Ai sensi del comma 97, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
In tale materia, si segnala che disposizioni sono state altresì recate dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che all'art. 51 ha recato disposizioni sulle attività informatiche in favore di organismi pubblici
La norma in esame reca l'indicazione dei seguenti ambiti:
§ per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali
§ nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.
Si indica la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Si rinvia ad apposite convenzioni per la definizione dell'oggetto e delle condizioni dei servizi in parola.
Articolo 1, commi 101 e 102
(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)
101. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «edifici pubblici contaminati da amianto,» sono inserite le seguenti: «comprese le navi militari,».
102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
I commi 101 e 102 sono volti ad estendere anche alle navi militari contaminate da amianto, oltre che agli edifici pubblici, gli interventi di bonifica finanziati attraverso il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 101). A tal fine il Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare (comma 102).
Si ricorda che la legge n. 221/2015, art. 56, comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, ha istituito il “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Il funzionamento del Fondo è stato disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2016 che ha individuato anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.
Le priorità di intervento per le unità navali da bonificare saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
In relazione al tema della rimozione dell'amianto dalle unità navali e dai siti della Marina militare si ricorda che lo scorso 24 ottobre, il Governo, in risposta all’interrogazione n.?5-02978 D'Uva ha fatto presente che in linea generale, “il Dicastero della difesa ha, da tempo, sviluppato un complesso di attività volte all'individuazione dei materiali e della componentistica contenenti tracce di amianto e alla loro rimozione. ?In particolare, la Marina Militare (già attivatasi quando, nel 1986, l'allora Ministero della sanità emanò la prima Circolare che vietava l'utilizzo dell'amianto nelle scuole e negli ospedali), non ha più impiegato materiali contenenti amianto e, dal 1992, tutte le Unità Navali sono state costruite e messe in servizio con la certificazione «amianto free» da parte del cantiere costruttore. La Forza armata ha provveduto alla bonifica delle Unità navali entrate in servizio prima del 1992 e ad effettuare la mappatura e la messa in sicurezza di tutti i materiali contenenti amianto. L'attività di mappatura ha portato alla redazione di n.?167 documenti, da assumere, quale riferimento, alla base delle attività di bonifica per tutte le navi della flotta fino a Rimorchiatori Portuali inclusi (unità con equipaggio fisso a bordo), nessuna esclusa. Ad oggi, delle n.?167 unità mappate, le attività di bonifica hanno interessato n.?156 unità, di cui: 147 Unità bonificate a meno degli elementi diffusi e/o in aderenza alla mappatura iniziale di riferimento; 9 Unità oggetto di interventi di bonifica parziale, il cui completamento sarà eseguito nell'ambito della programmazione degli stabilimenti di lavoro entro il 2021/22.??Le rimanenti 11 unità (n.?5 in disarmo, n.?6 bettoline/mezzi minori e rimorchiatori portuali)”, ha puntualizzato il Governo, verranno bonificate nell'ambito della programmazione dei singoli Stabilimenti di lavoro, ma non presentano –– situazioni di rischio”.
Il Governo, sempre in risposta al richiamato atto di sindacato ispettivo, ha fatto presente che a far data dal 2011, la Forza armata ha istituito anche un database gestito a livello territoriale, per disporre di una mappatura degli immobili con presenza di materiali contenenti amianto. Allo stato, sono stati inseriti complessivamente 537 interventi programmati per gestire l'eventuale presenza di amianto. Dall'analisi del database, risultano 951 immobili/compendi in uso alla Forza armata, di cui 821 privi di amianto (asbestos free) e 130 con presenza di tale materiale che viene gestito in osservanza a quanto disposto dalla legge n.?257/1992 e dal decreto legislativo n.?81/2008, di fatto valutando il rischio e tutelando il proprio personale. Il Governo ha, infine, precisato che in tema di amianto, la vigilanza preventiva viene attuata in relazione ai piani di bonifica di amianto presentati dalle ditte incaricate della rimozione/confinamento/incapsulamento a bordo delle navi o presso infrastrutture della Forza armata. L'organo di vigilanza, ai sensi del richiamato decreto ministeriale 6 settembre 1994, esamina i piani di bonifica e solo dopo la loro approvazione e un sopralluogo presso il sito interessato per verificare le condizioni del cantiere, autorizza l'inizio dei lavori, al termine dei quali esamina le analisi di laboratorio relative alle fibre aero-disperse ed effettua un sopralluogo mirato alla restituzione del sito alle normali attività.
Anche l'ambiente circostante è sottoposto a verifiche periodiche per accertare l'assenza di pericolosità per la salute del personale imbarcato (rilievo delle fibre aerodisperse, secondo un protocollo tecnico-scientifico definito in collaborazione con l'Università di Genova) e ogni unità navale è dotata di specifici dispositivi di protezione individuale per le fibre di amianto, nonché di un definito protocollo d'intervento, da attuarsi nel caso si verifichino avarie a carico di impianti o componenti con materiali contenenti amianto.
Articolo 1, commi 103-106
(Stanziamenti per il completamento
della carta geologica ufficiale d'Italia)
103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1: 50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
104. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103.
105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
I commi 103-106, introdotti durante l'esame al Senato, assegnano all’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività e l’utilizzo delle risorse stanziate.
Si fa notare che l’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.
Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.
Il comma 103 prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l’assegnazione all’ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Si ricorda che l’art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (v. infra)”.
Il comma 104 disciplina lo svolgimento delle attività per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma precedente, stabilendo che tali attività sono svolte:
§ sotto il coordinamento del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA;
§ in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;
L’art. 15 della L. 241/1990 prevede che, anche al di fuori delle conferenze di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Lo stesso articolo disciplina tali accordi prevedendo, tra l’altro, che gli stessi devono essere sottoscritti con firma elettronica, pena la nullità degli stessi.
§ nei limiti delle risorse stanziate dal comma 103.
Il comma 105 consente la destinazione di una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 103:
§ ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
§ all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione;
§ nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
Il comma 106 dispone che il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.
Articolo 1, commi 107-109
(Green Mobility)
107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.
109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Nei commi 107-109 si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.
Il comma 107 prescrive alle pubbliche amministrazioni - dal 1° gennaio 2020 - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
Sono esclusi dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del comma 108:
§ il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
§ i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
§ i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
§ le Forze di polizia.
Il comma 109 prevede che l'attuazione delle presenti disposizioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018, realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica (in collaborazione con Formez PA), rileva (al 31 dicembre 2018) 33.527 autovetture (le amministrazioni che hanno comunicato i dati sono state 8.366, su un totale di 10.164).
Articolo 1, commi da 110-112
(Trasporto intermodale)
110. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
111. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
I commi 110-112 autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.
Si autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.
Le disposizioni rifinanziano il cosiddetto "marebonus" e il cosiddetto "ferrobonus" che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 ed avevano esaurito nel 2018 gli stanziamenti previsti dalla legge istitutiva.
In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 - di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria.
Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria (c.d. marebonus). Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. La disposizione richiamata a tal fine autorizzava la spesa annua di 45,4 milioni per l'anno 2016, di 44,1 milioni per l'anno 2017 e di 48,9 milioni per l'anno 2018.
Il D.M. 14 luglio 2017, n. 125 ha recato il Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015 è stato approvato il «Piano strategico nazionale della portualità e della logistica», in attuazione dell'articolo 29 del decretolegge12 settembre 2014, n. 133. Esso costituisce lo strumento di pianificazione strategica del settore, finalizzato al miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico, all’agevolazione della crescita dei traffici, alla promozione dell'intermodalità nel traffico merci e alla riforma della governance portuale.
Agli oneri derivanti dalla disposizione qui in esame si provvede:
§ per 3,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 36 della legge n. 457 del 1978, in materia di finanziamento per l'edilizia convenzionale-agevolata;
§ quanto a 16,2 milioni di euro mediante del comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Mit; si tratta del fondo relativo all'accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi.
In particolare, comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica.), prevede che in esito al riaccertamento di cui al comma 4 della norma, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per la rideterminazione del fondo, si vedano poi gli artt. 13-quater, comma 9, e 47, comma 1-septies, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Il successivo comma 111 autorizza inoltre la spesa di:
§ 14 milioni di euro per l’anno 2020
§ e di 25 milioni di euro per l’anno 2021
per le finalità di cui al comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015, in materia di completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.
Il comma 648 citato prevede, per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia; a tal fine in base a tale norma veniva autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, prevedendo che agli stessi fini potesse essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale disposizione autorizzava la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, cui si attingeva dunque per le risorse.
In ordine ai soggetti beneficiari, si ricorda, con riferimento al ferrobonus, che sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato (MTO), con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. L'importo massimo del contributo in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km ed è diretto ai soggetti che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a rispettare determinati livelli di trasporto intermodale o di incremento dei volumi di trasporto intermodale nel corso degli anni. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti. I soggetti beneficiari con riferimento al marebonus sono le imprese armatrici operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. I servizi destinatari del bonus devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore. La misura del contributo massimo erogabile è pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale. Le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti (in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo, mentre per i servizi eserciti in convenzione con una pubblica amministrazione i contributi devono interamente essere riversati a beneficio della clientela). Si rinvia per ulteriori approfondimenti al tema web a cura della Camera.
Si ricorda altresì che la creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano: la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) ; il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto; i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane; i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali; il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti); il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; le piattaforme logistiche territoriali. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
Con decreto del MIT 16 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni attuative del contributo Ferrobonus 2020- 2021.
Il comma 112 dispone quindi che il fondo di parte corrente di cui al citato comma 5 dell’articolo 34-ter sia ridotto di 14 milioni di euro per l’anno 2021.
Articolo 1, commi 113-117
(Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli)
113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.
115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
I commi 113-117 stanziano ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada.
In dettaglio, lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al R.E.N. (Registro elettronico nazionale), si aggiunge alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto ed ha l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltre che di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada (comma 113).
Ai sensi del comma 114 i contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati dall'entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di cat. M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI (di cui al Reg. CE n. 595/2009).
Il comma 115 prevede che i contributi - di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo, e differenziati in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo come previsto dal comma 116 - siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendone la cumulabilità con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).
Si ricorda che l’articolo 47 del Codice della strada che identifica le categorie di veicoli individua:
§ con la categoria M2: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
§ con la categoria M3: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
Il comma 117 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione. I criteri di valutazione delle domande - stabilisce la norma primaria - assicurano la priorità al finanziamento degli investimenti per la sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
Si ricorda che il decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto decreto fiscale) ha recato disposizioni in ordine all'autotrasporto di merci stanziando risorse pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per finanziare gli investimenti, effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. L'investimento implica la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, che abbiano una trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI. (art. 53 del DL fiscale).
Articolo 1, comma 118
(Credito d'imposta per sistemi di
monitoraggio strutturale degli immobili)
118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Il comma 118 riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario.
Più in dettaglio le disposizioni in esame riconoscono, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.
Si affida un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (1° marzo 2020), la definizione di:
§ criteri e procedure per l'accesso al beneficio;
§ eventuale relativo recupero, in caso di utilizzo illegittimo;
§ le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti previsti dalla norma in esame.
Articolo 1 - commi 119-122
(Centro studio Cambiamenti climatici e interventi per la salvaguardia a Venezia)
119. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.
120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
121. E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.
122. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I commi 119-122, al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, istituiscono il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.
Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984.
Con l'obiettivo di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, la disposizione istituisce il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l’avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
Si stabilisce che il Centro, con sede a Venezia, svolga i seguenti compiti:
§ valorizzi e metta in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza;
§ contribuisca alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia.
Si prevede che il Centro si avvalga del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU-Venice International University, degli istituti di ricerca in materia (tra cui CNR e Centro Maree), nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila), nonché della società Thetis Spa e possa realizzare partnership con organismi di studio e ricerca nazionali e internazionali.
Viene altresì autorizzata, ai sensi del comma 121, la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984. Si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Si ricorda che la L. n. 798/1984 ha previsto (all'art. 4) l'istituzione di un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti.
L'art. 4 prevede altresì che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
Nell'ultima relazione al Parlamento, presentata il 5 dicembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1), viene sottolineato che il Comitato "ha esercitato ed esercita le proprie funzioni seguendo e promuovendo le attività dei vari soggetti attivi nell'attuazione della legge speciale, costituendo il punto di riferimento e di coordinamento tra i vari organismi, che rappresentano realtà ed esigenze fortemente diversificate, nonostante perseguano l'unico obiettivo della salvaguardia di Venezia". Nella medesima relazione viene sottolineato il ruolo di concertazione tra i soggetti competenti svolto dall'Ufficio di Piano costituito con D.P.C.M. 13 febbraio 2004 quale organo tecnico collegiale di supporto al Comitato al fine – come sottolineato nella relazione – di "fornire una visione complessiva delle attività di salvaguardia di cui alla legge n. 798/84, nonché la loro costante verifica e valutazione, anche ai fini di garantire i flussi finanziari necessari per i diversi piani di intervento delle amministrazioni competenti".
Relativamente ai finanziamenti autorizzati dalla L. 798/1984, si ricorda che essi sono destinati, in particolare, ad interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia (dal cui territorio è stata scorporata una parte che oggi costituisce il Comune di Cavallino Treporti) e Chioggia. I finanziamenti destinati alla Regione Veneto sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della L. n. 171/1973, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione" (art. 5, comma 1, lettera a), della L. 798/1984).
Per la salvaguardia fisica di Venezia la L. 798/1984 ha definito i criteri generali del progetto per l'attenuazione dei livelli delle maree in laguna "anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili" (quello che successivamente ha assunto la denominazione di MO.S.E. - MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) e stanziato i primi fondi per la relativa attuazione.
Nella citata relazione al Parlamento, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, veniva evidenziato che lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012 (comprensivi degli stanziamenti destinati al "Sistema MO.S.E." nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, c.d. legge obiettivo).
Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019 (pubblicata nella G.U. n. 270 del 18 novembre 2019) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 e con successiva ordinanza di protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del Sindaco di Venezia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza. Per ulteriori approfondimenti si veda il tema web a cura della Camera .
Articolo 1, comma 123
(Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)
123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
Il comma 123 istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.
La disposizione si applica:
§ alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).
La richiamata disposizione stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (co. 1).
Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (co. 2).
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (co. 3).
Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
§ ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
Tale elenco comprende i seguenti beni.
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce,
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata,
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Il comma in esame demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle modalità attuative delle risorse del Fondo.
Articolo 1, commi 124-126
(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei
da e per la Regione Siciliana)
124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:
a) alla quantificazione dello sconto;
b) alle modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125.
I commi 124-126 prevedono l'introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana per le categorie sociali indicate, stanziando 25 milioni di euro annui per l'anno 2020.
Per le modalità attuative si rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - da adottare nel termine di 60 giorni.
Il comma 124 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuati dalla norma (si veda il comma 125) per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione previsto dal comma. Si prevede tale riconoscimento dalla data di adozione del decreto ministeriale recante le modalità attuative.
Si indica il fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (si veda il box sub).
Il comma 125 prevede che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
a) studenti universitari fuori sede;
b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;
d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
In base al comma 126, si demanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di stabilire le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
§ alla quantificazione dello sconto;
§ alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti previsti.
Si stabilisce il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto.
Si segnala come il comma 126, nel rinviare all'adozione del D.M. del MIT per le modalità attuative, non appare indicare il riferimento al profilo della concorrenza delle risorse, non essendo contemplato un profilo di ordine o graduatorie tra i richiedenti il rimborso.
L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, "sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
Il par. 2 del medesimo articolo 107 elenca alcune fattispecie definite sempre compatibili con il mercato interno, in quanto tali ammissibili ipso iure, ovvero gli aiuti: a) "a carattere sociale" concessi ai singoli consumatori, "a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei prodotti"; b) destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; c) concessi all'economia di alcune regioni tedesche per compensarne gli svantaggi economici dopo la riunificazione.
Il par. 3 del medesimo articolo elenca invece gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno, previo esame caso per caso da parte della Commissione europea. Si tratta di aiuti destinati a: a) favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione; b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) altre categorie, decise dal Consiglio su proposta della Commissione.
Specificamente in tema di collegamenti aerei, nel 2014 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" ( 2014/C 99/03). Tale documento dedica il capitolo 6 (par. 156 e 157) alla categoria degli "aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del trattato", a cui fa riferimento la disposizione in esame.
Ai fini della corretta individuazione degli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, e per poterli considerare compatibili con il mercato interno, la Comunicazione elenca i seguenti tre requisiti cumulativi:
1) la circostanza che l'aiuto sia effettivamente a favore di consumatori finali;
2) il carattere sociale dell'aiuto, che riguardi dunque solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane). Si specifica ulteriormente che "nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole (...), l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata;
3) la concessione dell'aiuto "senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione".
La materia è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote[20]" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:
1) l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";
2) gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;
3) gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;
4) i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;
5) l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;
La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).
Articolo 1, comma 127
(Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)
127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni» e le parole: « 1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni».
Il comma 127 incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.
§ In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021:
§ 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
§ 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti).
Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per il 2019, all’1,9 per cento per il 2020 e al 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.
La richiamata Relazione tecnica afferma, inoltre, che gli incrementi contrattuali relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale – che, in base all’art. 1, c. 438, della L. 145/2018, sono posti a carico dei rispettivi bilanci – determinano oneri, comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla medesima L. 145/2018, quantificabili in complessivi 940 milioni di euro per il 2019, 1.340 milioni per il 2020 e 2.530 milioni dal 2021.
La medesima Relazione tecnica ribadisce che i suddetti incrementi si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e conferma quanto previsto dall’art. 1, c. 440 e 441, della L 145/2018, che dispongono, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse:
§ l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
§ l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
§ l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.
Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l’art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.
Successivamente, l’art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L’art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.
In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.
Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).
Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):
§ l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
§ l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
§ l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 1, comma 128
(Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)
128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente».
Il comma 128 autorizza la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio, per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative.
La disposizione reca autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione perché stipuli contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale fino a 30 unità.
La stipulazione dei contratti è previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative; è finalizzata allo svolgimento di attività di tutoraggio.
Agli oneri di spesa - di 990.000 euro annui - la Scuola provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato, disponibile a legislazione vigente.
Queste previsioni sono introdotte mediante modifica dell'articolo 11 ("Altri incarichi") del decreto legislativo n. 178 del 2009 recante "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione" - denominazione che è stata poi mutata in "Scuola nazionale dell'amministrazione" dall'articolo 1 del D.P.R. n. 70 del 2013 (regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012).
La disposizione su cui incide la novella prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca. Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il dirigente amministrativo.
Al citato articolo 11, sono pertanto aggiunti due commi.
Con il nuovo comma 1-bis si autorizza la SNA a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a 30 unità “per le specifiche esigenze del tutoraggio”. La disposizione sembrerebbe fa riferimento alle attività di supporto alla didattica svolte dalla Scuola mediante incarichi di tutor didattico nell’ambito dei corsi proposti dalla Scuola medesima.
Si tratta di un’autorizzazione temporanea, in quanto la Scuola è autorizzata a stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2022.
In via generale, si ricorda che l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi di collaborazione previa verifica dell’incompatibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, disciplinando e rendendo pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi stessi.
Al contempo il comma 5-bis della medesima disposizione stabilisce il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 del medesimo TU e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Tale divieto si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 (si v. art. 22, co. 8, D.Lgs. n. 75 del 2017).
Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che agli oneri per i contratti di collaborazione, che non possono superare il limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola provveda nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.
Si ricorda infatti che i trasferimenti erariali destinati alla Scuola nazionale della amministrazione - SNA sono allocati nell’ambito del programma 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all’interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche dello stato di previsione del MEF (cap. 5217).
Per la Scuola nazionale della amministrazione - SNA (cap. 5217 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) il bilancio a legislazione vigente prevede un appostamento pari a 13,6 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022.
La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono attualmente contenute nel d.lgs. n. 178/2009 che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 287/1999, come modificato dal d.lgs. n. 381/2003.
Nel corso della XVII legislatura, sono state poste le basi per una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.P.R. 70 del 2013 aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con D.P.C.M. 24 dicembre 2014 sono state individuate e trasferite tali risorse alla Scuola nazionale.
Si è previsto, inoltre, di adeguare l’ordinamento della Scuola attraverso una nuova articolazione in dipartimenti, e di ridefinire con apposito D.P.C.M. il trattamento economico dei docenti al fine di omogeneizzare quello dei docenti della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, trasferiti alla SNA, con quello dei docenti della medesima Scuola (D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202).
In base alla normativa vigente, la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.
Con i più recenti interventi legislativi (da ultimo, il D.P.R. n. 70/2013) è stata inoltre confermata la competenza della SNA relativamente al corso-concorso per dirigenti, elevando dal 30 al 50 per cento i posti riservati a tale tipologia di concorso.
La legge individua tra gli organi della Scuola, il Presidente, unitamente al comitato di gestione e al dirigente amministrativo. Il Presidente è nominato per la durata di un quadriennio rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (articolo 7).
L’organizzazione interna della Scuola è definita da delibere del Presidente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. n. 178/1999. Attualmente, essa è regolata dalla delibera n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2018.
La SNA è articolata in cinque dipartimenti, cinque aree didattiche e scientifiche, due uffici e sei servizi. Il Presidente può inoltre istituire gruppi di lavoro per la realizzazione di attività o progetti specifici.
In particolare, l’attività di formazione della SNA è svolta da un gruppo di docenti stabili, nominati dal Presidente della Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, i quali sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità (art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 178/2009). Le docenze stabili non possono essere superiori a trenta. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi (art. 10, co. 3, D.Lgs. n. 178/2009).
Oltre ai docenti, l’articolo 11 del D.Lgs. n. 178/2009 prevede la possibilità per la Scuola di avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca (tra questi, già oggi, la Scuola si avvale di incarichi temporanei per attività di tutoraggio didattico).
Gli elenchi degli incarichi a docenti temporanei, nonché gli incarichi di collaborazione, ricerca e consulenza aggiornato al 2019 sono disponibili sul sito istituzionale della SNA, alla pagina dedicata.
Articolo 1, commi 129 e 130
(Lavoro straordinario Forze di polizia)
129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
I commi 129 e 130 destinano risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020.
Il comma 129 autorizza un incremento di 48 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.
Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria (cfr. l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, recante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza).
Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (poiché la disposizione qui prevede una "deroga" al limite di cui all'articolo 23, comma 2 - che tratta appunto di quel complessivo ammontare, determinato nella misura pari all'importo dell'anno 2016 - del decreto legislativo n. 75 del 2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Secondo l'ordinamento vigente (art. 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981) è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il dicastero dell'economia), il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici.
In attesa dell'adozione di tale decreto ministeriale - aggiunge il comma 130 - il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
Le previsioni dei due commi seguono a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 recante "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno [ecc.]". Lì era stato previsto - a decorrere dall'anno finanziario 2018 - già un incremento di spesa - per poco più di 38 milioni - per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 2501/3).
La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, cap. 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, cap. 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, cap. 1601/3).
Il decreto legislativo n. 75 del 2017 (adottato in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, legge n. 124 del 2015) ha previsto, tra l'altro, una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni comparto o area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile.
A tal fine, specifica che la contrattazione collettiva opera (tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa) la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione (art. 23, comma 1)
Nelle more dell'attuazione di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1° gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 (art. 23, comma 2).
Articolo 1, comma 131
(Lavoro straordinario Vigili del fuoco)
131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il comma 131 destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni, a decorrere dal 2020.
Autorizza un incremento di 2 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (prevedendosi qui, analogamente a quanto esposto supra per le Forze di polizia, una deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017).
Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 44,488 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, cap. 1801/3).
Il decreto legislativo n. 97 del 2017 (recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prevede all'articolo 16 (come sostituito dall'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 'correttivo' n. 127 del 2018) l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio). Nelle more del perfezionamento di tale decreto ministeriale, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario prestato per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.
Con richiamo apposto quale coordinamento normativo, la disposizione specifica che le risorse così destinate alle prestazioni di lavoro straordinario di cui si tratta, siano corrisposte ai sensi della clausola di salvaguardia retributiva dettata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 97 del 2017 - secondo cui per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio); e finché non sia perfezionato tale atto, valgono i limiti massimi stabilito dall'analogo decreto autorizzativo dell'anno precedente, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario.
Articolo 1, comma 132
(Norme in materia di personale
impegnato nel dispositivo "Strade sicure")
132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il comma 132 proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
In relazione al richiamato Piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze Armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio in concorso con le Forze di Polizia. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere.
Il Piano d'impiego delle Forze Armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.
Il Piano è stato successivamente prorogato:
1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);
3. fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del D.L. 18 n. 7/2015;
4. fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del D.L. n. 78/2015 (c.d. “enti territoriali”);
5. fino al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, commi 251 e 252 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
7. fino al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, comma 688 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, l'articolo in esame autorizza la spesa di 149,97 milioni di euro per l'anno 2020 con specifica destinazione di euro:
§ 147,50 milioni per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 2,47 milioni per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.
Si segnala infine che la Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha effettuato un’indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione «Strade Sicure», nell’ambito della quale si è giunti all’elaborazione di un documento conclusivo, in corso di esame.
Articolo 1, comma 133
(Fondo per la valorizzazione del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.
Il comma 133 istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con una dotazione di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.
La disposizione istituisce un Fondo - sullo stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla "valorizzazione" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia.
La dotazione prevista per tale Fondo è di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022.
A fini di parziale copertura (a decorrere dal medesimo anno 2020) sono ridotte di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Il richiamato comma della legge finanziaria 2007 ha disposto - al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti - un addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili (di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato), e che un apposito Fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra (per 30 milioni annui) al medesimo fine (con destinazione al centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno).
Articolo 1, comma 134
(Fondo risorse decentrate personale Difesa)
134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021».
Il comma 134 autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.
Siffatta autorizzazione di spesa di 21 milioni era già recata per il solo triennio 2018-2020 dall'articolo 614 del Codice dell'Ordinamento militare.
Tale stanziamento è da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.
Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - il quale prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate.
Articolo 1, comma 135
(Personale uffici diretta collaborazione del MEF)
135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 135 dispone l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.
Il comma 135 incrementa la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze del personale degli Uffici di diretta collaborazione del MEF di cui all'articolo 7, comma 7, del D.P.R. n. 227 del 2003 per un importo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La finalità è indicata nel potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali.
L'articolo 7, comma 7, del d.P.R. n. 227 del 2003 stabilisce che al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 1, commi 136-140
(Incremento di dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
136. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.
137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
138. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.
139. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Con i commi 136-140 si incrementa la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (nella qualifica di vigili del fuoco) per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale.
Le disposizioni prevedono un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità.
Tale incremento è modulato (dal comma 136) nel modo che segue:
§ 60 unità dal 1º gennaio 2020;
§ 40 unità non prima del 1° ottobre 2021;
§ 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascun anno del quadriennio 2022-2025.
Corrispondentemente è incrementata (appunto di 500 unità) la dotazione organica quale determinata nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per la copertura dei posti aggiuntivi così configurati, si procede - nel limite delle unità annualmente previste - per il 70 per cento mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2016 (era un concorso a 250 posti, cfr. decreto del Ministro dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016).
Per il rimanente 30 per cento, si procede attingendo alla graduatoria del personale volontario, iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).
Così dispone il comma 137.
La disposizione parrebbe suscettibile di una maggiore specificazione nella parte in cui menziona (al comma 138) la possibilità di "nuove modalità assunzionali per la qualifica di vigile del fuoco" (da adottarsi in sede di provvedimenti normativi, evocati dal comma 133, volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
L'autorizzazione di spesa per la copertura dell'incremento di dotazione organica è così modulata dal comma 139:
§ 1.900.835 per l’anno 2020;
§ 3.002.877 per l’anno 2021;
§ 5.323.556 per l’anno 2022;
§ 9.586.710 per l’anno 2023;
§ 13.933.077 per l’anno 2024;
§ 18.272.105 l’anno 2025;
§ 21.580.504 per l’anno 2026;
§ 21.732.469 per l’anno 2027;
§ 21.820.627 per l’anno 2028;
§ 21.912.230 per l’anno 2029;
§ 21.987.440 per l’anno 2030;
§ 22.014.252 per l’anno 2031;
§ 22.041.063 per l’anno 2032;
§ 22.067.875 per l’anno 2033;
§ 22.088.011 a decorrere dall’anno 2034.
Infine si prevede (al comma 140) un'autorizzazione di spesa le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie sopra ricordate, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.
Si tratta di: 60.000 euro per l’anno 2020; 100.000 per l’anno 2021; 200.000 per l’anno 2022; 300.000 per l’anno 2023; 400.000 per l’anno 2024; 500.000 annualmente a decorrere dall’anno 2025.
Articolo 1, commi 141 e 142
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale
contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno)
141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile».
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
I commi 141 e 142 incrementano il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020.
La disposizione incrementa il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Tale incremento è di 12 milioni per l'anno 2020.
Esso è aggiuntivo rispetto a quello dettato dalla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 149), ove già si è disposto un incremento del Fondo di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 (e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021).
La medesima legge di bilancio 2019 previde, per quell'incremento allora disposto, che non valessero per esso i limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) al fine di limitare la crescita dei trattamenti accessori (articolo 1, comma 150).
Così come previde che il Fondo potesse essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente incidenti sullo stato di previsione del Ministero dell'Interno (articolo 1, comma 152).
Quanto alla copertura finanziaria dell'onere previsto dalla presente disposizione - si è ricordato, 12 milioni per l'anno 2020 - essa è provvista mediante corrispondete riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (questo Fondo è presente nello stato di previsione del Ministero dell'interno - come di ogni altro Ministero - per effetto dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che a tale Fondo traslò il 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria).
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno che correda la legge di bilancio 2020 in esame, il Fondo per le risorse decentrate (cap. 2970) è destinatario di uno stanziamento pari a: 21,9 milioni per ciascuno degli anni 2020-21 (cui per il 2020 si aggiungono i 12 milioni previsti dalla disposizione in commento, per un totale di 33,9 milioni); 20,9 milioni per l'anno 2022.
Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del 2019 (cd. sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Articolo 1, commi 143 e 144
(Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori
del personale appartenente alle aree professionali
e del personale dirigenziale dei ministeri)
143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I commi 143 e 144 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A decorrere dall’anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.
La disposizione autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui.
Nel dettaglio, il comma 143 prevede che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze uno specifico fondo da ripartire.
La dotazione base del fondo è di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Inoltre, a decorrere dal 2020, il fondo può essere alimentato con somme eventualmente disponibili, a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.
La disponibilità di tali somme è accertata dal Ministro dell'economia e finanze con proprio decreto.
La disposizione del testo unico del pubblico impiego da ultimo richiamata (art. 48, co. 1) prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano quantificati con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.
Per la eventuale alimentazione del fondo con le somme disponibili di cui sopra, si prevede che le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo perequativo di cui alla disposizione in esame.
Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, comma 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le risorse del fondo sono destinate:
§ per il 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale;
§ per il 10 per cento, alla armonizzazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.
Le aree professionali sono caratterizzate da competenze professionali omogenee in cui sono ricomprese le attività della singola Amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 1995, al personale delle predette aree viene corrisposta l'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995), rientrante nell’ambito del trattamento accessorio, consistente in un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Ai fini della contrattazione integrativa, annualmente sono rese disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di indennità di amministrazione (laddove previsti) rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.
Il trattamento economico dei dirigenti si compone di una parte fissa, lo stipendio tabellare, e di una parte accessoria, costituita dalla retribuzione di posizione e di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato del personale dirigenziale dell’Area contrattuale Funzioni centrali (ex Area I Ministeri e Aziende) vengono erogate a carico Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia e dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia (si veda da ultimo il CCNL del 12 febbraio 2010, rispettivamente articolo 19 e articolo 22).
Alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze. La ripartizione tiene conto anche del differenziale dei trattamenti.
Con i medesimi decreti si provvede anche alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione, in deroga all'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego.
Si prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo, incrementi:
§ di 5 milioni di euro annui il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale;
§ di 2 milioni di euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale.
Il comma 148 provvede alla copertura finanziaria delle maggiori spese di cui sopra mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente dove sono allocate le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 1, commi 145-149
(Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi
per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo
e termini di validità delle graduatorie concorsuali)
145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte» sono sostituite dalle seguenti: «, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori»;
b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso» sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali.
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione».
I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.
I commi 147, 147-bis[21], 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei suddetti concorsi ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
La disciplina oggetto dei commi 145 e 146 è posta dall'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni (articolo che viene parzialmente novellato dal comma 145); l'ambito dei soggetti pubblici, nonché di soggetti privati con rilevanti profili pubblicistici, rientranti nell'ambito di applicazione di tale decreto legislativo è definito dall'articolo 2-bis del medesimo decreto, e successive modificazioni.
La novella di cui al comma 145, lettera a), estende l'obbligo di pubblicità sul sito internet istituzionale del soggetto[22] alle tracce delle prove diverse da quelle scritte ed alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori[23]. Nella disciplina finora vigente, l'obbligo in esame concerne i bandi di concorso (per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale), i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte (restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale previsti dall’ordinamento). Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile specificare che le graduatorie finali si riferiscono ai vincitori (oltre che agli idonei oggetto del suddetto eventuale scorrimento).
La novella di cui al comma 145, lettera b), richiede la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati summenzionati. Tale novella appare sostanzialmente ripetitiva della novella di cui alla lettera a) e sopprime l'obbligo specifico di pubblicazione dell'elenco (costantemente aggiornato) dei bandi in corso - elenco che, quindi, la norma finora vigente distingue rispetto ai singoli bandi -.
La novella di cui al comma 145, lettera c), prevede che i soggetti a cui si applichino gli obblighi in oggetto assicurino, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, ai fini dell’inserimento in apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Il successivo comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti ipertestuali.
I commi 147, 147-bis[24], 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
Riguardo al primo profilo, viene abrogato (comma 148) l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, secondo il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni[25] (fatte salve le esclusioni, transitorie o permanenti, di cui al comma 365 - anch'esso oggetto del presente intervento abrogativo - e del comma 366 del medesimo articolo 1 della L. n. 145, e successive modificazioni), le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio).
Anche in relazione al disposto di cui al citato comma 361, i successivi commi 363 e 364 dell'articolo 1 della L. n. 145 hanno abrogato alcune norme, connesse alle possibilità di utilizzo - per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando - delle graduatorie dei concorsi. In particolare, le norme abrogate riguardavano: la condizione, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, ai fini dell'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza; la conferma, per le medesime amministrazioni, della possibilità di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate[26]; la facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore (ferme restando le norme specifiche relative al settore scolastico). La presente novella non interviene su tali profili.
Riguardo ai termini temporali di validità delle graduatorie, la nuova normativa è posta dai commi 147 e 147-bis e dalla novella di cui al comma 149, oltre che da alcune delle norme abrogatrici di cui al comma 148. Essa concerne le suddette pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001[27]; sono escluse dall'ambito - con riferimento letterale, tuttavia, alle sole graduatorie approvate entro il 2019 - le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali (comma 147-bis).
In base alla nuova disciplina[28] (che ribadisce la norma di salvezza già vigente, relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):
§ si conferma la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020, anziché al 31 marzo 2020. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
§ si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017; rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021;
§ per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021);
§ per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
§ per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni.
Articolo 1, comma 150
(Assetti organizzativi periferici del
Ministero dell'economia e delle finanze)
150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , per il triennio 2019-2021,» sono soppresse.
Il comma 150 incide su una disposizione relativa alla percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale, conferibili al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 150 novella il comma 352 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018).
Tale comma 352 fissa al 12 per cento per il triennio 2019-2021, la percentuale prevista dall'art. 19, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero.
Con la modifica in esame viene espunto il riferimento al triennio 2019-2021.
La finalità della disposizione novellata è individuata (mediante un rinvio all'art. 1, comma 348, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale dispone un incremento della dotazione organica del Ministero) nel sostegno alle "attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica".
Si rammenta che l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che gli incarichi di funzioni dirigenziali, ivi disciplinati, possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti (di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo) e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato, ai soggetti indicati dal citato comma 6.
Articolo 1, commi 151-154
(Personale Capitanerie di porto)
151. Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:
« a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente».
152. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti:
« h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99;
h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;
h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;
h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;
h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;
h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;
h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;
h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;
h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79».
153. Ai fini del comma 151 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.
I commi 151-154 rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.
Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il comma 151 – nel confermare la consistenza della suddetta dotazione organica per gli anni 2020 e 2021, pari, rispettivamente, a 3.500 e 3.600 unità di personale – la rimodula (modificando l’art. 815, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 66/2010) per gli anni successivi nel seguente modo:
§ 3.730 unità di personale per il 2022 (in luogo delle 3.700 attualmente previste);
§ 3.860 unità di personale per il 2023 (in luogo delle 3.800 attualmente previste);
§ 3.990 unità di personale per il 2024 (in luogo delle 3.900 attualmente previste);
§ 4.120 unità di personale per il 2025 (in luogo delle 4.000 attualmente previste dal 2025);
§ 4.150 unità di personale dal 2026.
Per completezza, si ricorda che la successiva lettera b) del richiamato art. 815, c. 1, del D.Lgs. 66/2010 dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità.
Conseguentemente, i commi 152 e 153 rispettivamente, rimodulano gli oneri, di cui all’art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010, riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto[29] e autorizzano la spesa necessaria per le assunzioni di cui al comma 3-bis[30].
Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 152 e 153 (comprese le spese per mense e buoni pasto), il comma 154 autorizza la spesa di euro 43.680 per il 2022, 87.360 per il 2023, 131.040 per il 2024, 174.720 per il 2025 e 218.400 dal 2026.
Articolo 1, commi 155-159
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
155. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021.
156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;» sono soppresse.
157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
158. Per le medesime finalità di cui al comma 155, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.
159. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.
I commi 155-159 recano disposizioni volte ad autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza e di verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all'esecuzione del Contratto di servizio di media e lunga percorrenza tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa, si assegnano risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2026.
Il comma 155, al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.L. 216/2011), autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 50 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare:
§ nel limite di 28 unità, nella III area funzionale, posizione economica F1;
§ nel limite di 22 unità nella II area funzionale, posizione economica F2.
Si ricorda che l’art. 36, commi 1-10, del D.L. 98/2011 ha introdotto un’articolata disciplina volta a ridefinire l’assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, per un verso, attraverso l’istituzione dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il MIT e, per l’altro, la conseguente ridefinizione delle funzioni di ANAS S.p.A. (in particolare mediante il subentro dell’Agenzia ad Anas nelle funzioni di concedente).
Nelle more dell’adozione dello statuto della nuova Agenzia, l’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 s.m.i., ha previsto, in caso di mancata adozione dello statuto stesso nel termine previsto, la soppressione dell'Agenzia stessa e il trasferimento al MIT, dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima.
Poiché lo statuto non è mai stato emanato, scaduto il termine citato è stata quindi considerata soppressa l’Agenzia e, con il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, il MIT ha provveduto all’istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, cui sono state affidate le funzioni indicate inizialmente affidate all’Agenzia (tali funzioni sono oggi svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72).
Lo stesso comma 5 dell’art. 11 del D.L. 216/2011 s.m.i., ha altresì disciplinato il trasferimento al MIT delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) destinate all’Agenzia, nonché alle altre strutture dell'Anas che svolgono le funzioni di concedente (trasferite dall’ANAS al MIT), pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente lo stesso comma ha previsto l’incremento della dotazione organica del MIT di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito.
Relativamente alle modalità di reclutamento, il comma in esame precisa che alle citate assunzioni il Ministero può provvedere anche mediante:
§ l'indizione di nuovi concorsi;
§ l'ampliamento dei posti messi a concorso;
§ ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.
Il comma in esame specifica inoltre che le assunzioni da esso previste hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020.
A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l’anno 2020, e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.
Il comma 156 interviene sull’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di limiti di utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni statali (di cui al comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010).
Il riferimento è alla possibilità, concessa dal citato comma 28 alle amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione o di formazione lavoro, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. L’applicabilità di tale disposizione veniva esclusa, dal testo previgente, nei limiti di 50 unità di personale, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (del cui trasferimento al MIT si è dato conto in precedenza, v. supra).
Tale esclusione viene soppressa dal comma in esame.
Il comma 157 stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 solo dopo la cessazione dell’efficacia dei contratti stipulati ai sensi del citato art. 9, comma 28, tredicesimo periodo, del D.L. 78/2010, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 158 fissa al 12% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (in luogo dell’8%) la percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale che il Ministero delle infrastrutture e trasporti può conferire al personale di comprovate professionalità, in servizio presso il medesimo Dicastero. Gli oneri sono a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero.
La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale (di cui al comma 155) e a sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022.
Si ricorda che l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di conferire, previa esplicita motivazione, una determinata percentuale di incarichi dirigenziali a personale ‘esterno’ ai ruoli dirigenziali che presentino una particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile da una serie di esperienze lavorative pregresse tassativamente indicate dalla legge. Per quanto riguarda gli incarichi di livello dirigenziale, la percentuale è fissata all’8% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
Il comma 159 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse pari a 500.00 euro per ciascuno degli anni 2020-2026, al fine di potenziare le attività di monitoraggio e vigilanza e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all'esecuzione del Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza.
Si ricorda che Trenitalia è la società che è affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci. Il 19 gennaio 2017 è stato definito tra Trenitalia e MIT/MEF il nuovo Contratto di Servizio 2017-2026, per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza. L'affidamento diretto a Trenitalia è avvenuto ai sensi del Regolamento UE 1370/2007. Il Contratto comprende il network degli Intercity che garantiscono i collegamenti di media media/lunga percorrenza tra medi e grandi centri urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity notte.
Con riguardo alla copertura finanziaria dell’intervento del comma 159 si prevede contestualmente la corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 4 della legge n. 538 del 1993.
In particolare il comma 4 della citata disposizione prevede che “A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato”.
Articolo 1, comma 160
(Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)
160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».
Il comma 160 concerne la disciplina dei dipendenti degli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni.
In particolare, si prevede che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[31]) ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, possa essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello stabilito dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam, da riassorbirsi con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.
Si ricorda che l'articolo 9, comma 5, della L. 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, prevedeva che ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continuasse ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
Articolo 1, commi 161 e 162
(Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)
161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
« h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».
162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I commi 161 e 162 prevedono la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020: dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.
In particolare, ai sensi del comma 161, la suddetta proroga dei contratti a tempo determinato è ammessa, così come le precedenti norme di proroga, in deroga alle disposizioni sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ivi richiamate. Ai fini della medesima proroga, si consente l'utilizzo di una quota di risorse, fino ad un massimo di 30 milioni di euro, a titolo di compartecipazione dello Stato, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni.
Le convenzioni oggetto della proroga di cui al comma 162 sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia[32]), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1, comma 163
(Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)
163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili»;
b) all'articolo 47:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;
3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo».
Il comma 163 reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.
Le disposizioni novellano il decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale ha dettato un riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le novelle incidono, in particolare, sul suo articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sul suo articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.
La modifica dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (qui novellato: v. infra).
Rimane immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le modifiche dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni.
La novella del comma 1-bis dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati così come a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33).
La novella invece differenzia la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.
Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.
La medesima sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 33.
Quest'ultimo comma richiamato prevede che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi i dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Questo vale con riferimento agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; per gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Sono considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Ebbene, la disposizione finora vigente (ossia il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33) prevede che la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dia luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
La novella viene a sostituire a tale sanzione quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).
Altra novella - incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 - rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). La disposizione vigente, invece, stabilisce la competenza dell’Anac solo per l’irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (si cfr. art. 47, co. 1 e co. 3).
Con la modifica, dunque, l'Autorità è prevista irrogare le sanzioni anche per:
§ mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
§ mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
§ mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.
Si ricorda, peraltro, che già l’Autorità nazionale anticorruzione, in sede di attuazione, aveva interpretato in modo estensivo la disposizione ora oggetto di novella.
Pertanto, in sede di adozione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, previsto dall'art. 47, co. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Provvedimento 16 novembre 2016), l’Autorità ha ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 47 in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneità di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza. Pertanto si è ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione debba considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e anche di quelle previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in quanto esse sono determinate per relationem attraverso il richiamo al più volte citato art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Articolo 1, commi 164 e 165
(Assunzione di personale della carriera
prefettizia del Ministero dell'interno)
164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
165. Per l'attuazione del comma 164, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.
I commi 164 e 165 autorizzano - in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia.
La disposizione autorizza l'assunzione di 130 unità di personale della carriera prefettizia.
Le assunzioni sono nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (si intende la qualifica di viceprefetto aggiunto, la cui dotazione è attualmente pari a 283 unità).
L'autorizzazione qui legislativamente resa al Ministero dell'interno si pone in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
L'onere di spesa è quantificato in:
§ 1.1751.513 euro per l'anno 2021;
§ 7.006.049 euro per l'anno 2022;
§ 8.329.819 per l'anno 2023;
§ 12.301.128 dall'anno 2024.
La copertura finanziaria è a valere sulla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
La decorrenza dell'onere di spesa dal 2021 (non già dal 2020) è in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali, destinate ad ultimarsi verosimilmente per ottobre 2021 - donde una quantificazione di spesa su base trimestrale, per quell'anno.
Articolo 1, commi 166 e 167
(Assunzioni di personale per il MIPAAF)
166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
I commi 166-167 incrementano di una unità i posti con funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, rideterminando, quindi, la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale.
Il comma 166 incrementa di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca.
La dotazione organica dirigenziale dello stesso Ministero è quindi rideterminata nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale e 61 posizioni di livello non generale.
Si ricorda che l’art. 1, comma 3, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), con il quale sono state trasferite le funzioni del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, precedentemente assegnate al MIPAAF(T) prevede che la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e del turismo) sia rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.
La disposizione in commento aumenta di una unità la dotazione organica di livello dirigenziale generale del MIPAAF, senza novellare direttamente il suddetto art. 1, comma 3, del D.L. 104/2019.
L'incremento è volto a garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo. A tal fine viene autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.
Il comma 167 prevede che, in attuazione di tale disposizione, il MIPAAF modifichi, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del D.L. 86/2018 (L. 97/2018).
La disposizione richiamata prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Articolo 1, commi 168 e 169
(Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata)
168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo».
169. Per l'attuazione del comma 168 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
Il comma 168 modifica il Codice antimafia prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia. Il comma 169 reca la copertura finanziaria di questa previsione.
Più nel dettaglio la disposizione, al comma 168, apporta modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, finalizzate ad accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).
Si tratta di finalità che, come specifica la stessa disposizione, si pongono in linea con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Cipe del 25 ottobre 2018, n. 53.
In particolare l'Azione 1.1. Rafforzamento, a livello centrale, dell’Agenzia nazionale per la destinazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità (ANBSC) precisa che: " In seguito alle modifiche normative introdotte con il nuovo Codice Antimafia, all’ANBSC vengono affidati nuovi compiti che ne estendono le responsabilità, oltre a quelli già assegnati, portati avanti con difficoltà per inadeguatezza organizzativa rispetto all’entità della sfida della valorizzazione dei beni confiscati. Le nuove responsabilità si estendono dal primo sequestro alla piena restituzione alla collettività di beni ed aziende sottratte alla criminalità. Considerando la ridefinizione della dotazione organica dell’ente, la recente estensione delle responsabilità richiede di potenziare dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le professionalità in forza all’ANBSC. L’azione di adeguamento straordinario in termini di persone e mezzi, si avvale da un lato di procedure di mobilità e di progettualità specifiche che diano opportuna rappresentazione del valore di un impiego presso l’ANBSC e dall’altro del sostegno finanziario delle politiche di coesione attraverso un progetto del Programma Complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, in fase di avvio operativo. L'azione è volta ad assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali di gestione dei beni confiscati nonché a fornire supporto alle attività degli altri soggetti istituzionali, sociali ed economici che con l’ANBSC collaborano, inclusi l’Autorità giudiziaria con cui interagisce nella fase del sequestro e della confisca non definitiva, gli enti locali e gli esponenti del mondo associativo ed imprenditoriale".
La prima modifica (lettera a) consiste nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 113-bis del codice antimafia.
La norma della quale si propone la soppressione prevede con riguardo al reclutamento - mediante transito nei ruoli e mobilità - di cento unità della dotazione di organico dell'ANBSC che il passaggio del personale determini la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.
La seconda modifica (lettera b) riguarda il comma 3 dell'articolo 113-bis del codice antimafia.
Tale comma, nella sua formulazione vigente, prevede che, fino al completamento delle procedure di cui al comma 2 (ovvero il reclutamento di cento unità mediante procedure di mobilità), il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche nonché dagli enti pubblici economici, in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa presentazione di una apposita istanza. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.
La disposizione in esame sostituisce quest'ultima previsione per la quale si prevede, come detto, la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, stabilendo invece che il reclutamento del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e da enti pubblici economici, in servizio alla data del 31 dicembre 2019, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, avverrà con le forme ordinarie con risorse proprie dell'Agenzia
Il comma 169 prevede la copertura dell'intervento legislativo. È all'uopo autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui, a decorrere dal 2020.
Articolo 1, commi 170-174
(Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato)
170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.
172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
I commi 170-174 prevedono l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo avvocati dello Stato ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Sono previste inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee.
Il comma 170 amplia di 15 unità le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che viene ad aggiornarsi come di seguito.
Tabella A
|
|
Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato |
|
Qualifiche |
Numero dei posti |
|
|
Avvocato generale dello Stato |
1 |
Avvocati dello Stato |
324 |
Procuratori dello Stato |
80 |
Totale |
405 |
La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinate con decreto dell’Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul turn over.
Vengono, infine, previste, per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni dei nuovi avvocati dello Stato dal 2020 (471.452 euro) e, dal 2030 (2.953.736 euro), anno in cui l’onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti autorizzazioni di spesa.
Il comma 171 autorizza, per il triennio 2020-2022, l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale non dirigenziale di 25 unità così suddivise:
§ 2 unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F3;
§ 8 unità appartenenti all’Area III, fascia retributiva F1;
§ 15 unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2.
Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 25 unità.
Si tratta di un incremento della dotazione del personale amministrativo- particolarmente qualificato - dovuto alla esigenza di assicurare un adeguato supporto alle attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli Avvocati dello Stato nell'ambito della difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 253.445 euro per il 2020, 1.013.778 a decorrere dal 2021) si provvede ai sensi del comma 174 (vedi infra).
Il comma 172 prevede poi la nomina di esperti, nel numero massimo di 8, da parte dell'Avvocato generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Gli esperti devono essere individuati tra:
§ magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
§ professori universitari;
§ ricercatori a tempo determinato;
§ assegnisti di ricerca;
§ dottori di ricerca;
§ dirigenti dell'amministrazione dello Stato.
L'incarico ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile. Gli esperti nominati sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
Spetta agli esperti un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
Il comma 173 prevede che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinnanzi alla Corte di Strasburgo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinnanzi alla Corte di Lussemburgo, è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.
Il comma 174 autorizza la spesa massima complessiva per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 170 e 173.
Articolo 1, comma 175
(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia)
175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;
3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020»;
2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019», le parole: « anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020», le parole: « anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019» e le parole: « nel 2019» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020».
Il comma 175 dispone la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Il comma 175, alla lettera a), n.1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.
Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:
§ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
§ la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
§ per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
La lettera a), n.2, proroga la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Dispone inoltre la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, che stabilivano rispettivamente:
§ la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
§ l’esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
§ l’applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
La lettera a), n.3, proroga altresì per l’anno 2020 la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013).
Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate.
Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
La lettera b), n.1) della norma in esame, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:
§ manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);
§ ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
§ realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
§ eliminazione delle barriere architettoniche;
§ prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
§ cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
§ risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
§ adozione di misure antisismiche;
§ bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate nonché alla pagina web Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Si segnala che il comma 219 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
La lettera b), n. 2) proroga al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.
Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della Guida dell’Agenzia delle entrate.
Per una valutazione generale dell’impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).
Articolo 1, comma 176
(Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica)
176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
Il comma 176 abroga i commi 2, 3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali prevedevano il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi antisismici e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).
Appare opportuno rilevare, in via preliminare, che il comma 70 della legge in esame, sostituendo integralmente il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. 63 del 2013 introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 34/2019, mantiene il meccanismo dello sconto in fattura solo per alcuni interventi di efficientamento energetico quali quelli di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Dunque, il comma 176 abroga i successivi commi 2, 3, e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019:
§ il comma 2, il quale consente al soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019 interviene introducendo le previsioni di cui sopra sotto forma di novella all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, in nuovo comma 1-octies del medesimo articolo 10.
§ Il comma 3 che demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 luglio 2019, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
In attuazione della disposizione in commento è stato adottato il Provv. 31 luglio 2019.
§ Il comma 3-ter, il quale dispone che a decorrere dal 30 giugno 2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (fotovoltaici in particolare) (di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h del TUIR-D.P.R. n. 917/1986) i soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Si ricorda sul punto che, in data 4 dicembre 2019, la Commissione Industria del Senato aveva approvato all’unanimità una risoluzione sull’Affare n. 290 (sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore -Doc. XXIV, N. 14), con la quale si impegnava il Governo tra l’altro a :
§ consolidare nella prossima legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti;
§ stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021, interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di intervento rispetto all’emergenza climatica e di supporto all’economia del settore edilizio;
§ individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione ex-ante articolo 10 del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della cessione;
valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno:
§ la creazione di un meccanismo di salvaguardia con l’individuazione di un soggetto deputato all’acquisto obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza;
§ l’individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione;
§ l’individuazione di soglie minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non sia applicabile;
§ valutare di dare seguito alle raccomandazioni inviate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con lettera prot. 0739129 del 31 ottobre 2019 (Segnalazione A.S. 1622).
In tale segnalazione - inviata alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri e all’Agenzia delle Entrate, in data 31 ottobre 2019- l’AGCM pur comprendendo e condividendo l'intento del legislatore teso a incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili (articolo 10, comma 3-ter del D.L. n. 34/2019), ha evidenziato che la modalità di fruizione della cessione del credito finisce per generare vantaggi competitivi in capo solamente alle imprese di maggiori dimensioni o ai grandi trader di energia, che – come evidenzia la risoluzione parlamentare - dispongono di ampia liquidità, di rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e di imporre la tempistica dei pagamenti ai propri fornitori, nonché in grado di recuperare facilmente il credito in compensazione in quanto grandi debitrici fiscali. Al contempo, per le imprese di piccole e medie dimensioni, lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è di difficile, se non impossibile, utilizzo.
Articolo 1, commi 177-180
(Sport bonus)
177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.
178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle società sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva,» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili».
I commi 177-180 estendono al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
La disciplina sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da 621 a 626, della L. 145/2018, richiamati dalla disposizione in commento (comma 177). Detto credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche (co. 621 e 625).
Quanto all’aspetto soggettivo, possono accedere al credito d’imposta due categorie: persone fisiche ed enti non commerciali; soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per la prima categoria il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (co. 622).
In merito all'ambito soggettivo, il D.P.C.M. 30 aprile 2019, ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Il comma 178 della disposizione in commento specifica poi che per i titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al d.lgs. 241/1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro.
Le ulteriori disposizioni della L. 145/2018 applicabili alle erogazioni liberali effettuate nel 2020 riguardano:
§ la non applicazione dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250.000 euro, di cui alla legge n. 244 del 2007 (co. 624);
§ gli obblighi di informazione posti a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali. Questi ultimi devono infatti danno immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione. È dovuta anche la pubblicità adeguata con mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta la dazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate (co. 626).
Il comma 179 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 30 aprile 2019, che ha attuato l'art. 1, co. da 621 a 626 della L. 145/2018, prevedendo anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.
Il comma 180 inserisce anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018.
Si ricorda che il predetto art. 13 del D.L. 87/2018 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (commi da 353 a 355), in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e ha abrogato le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge (la cui disciplina è ora contenuta nel Codice del Terzo settore). Inoltre, ha istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ha ripristinato la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.
In materia, la L. 86/2019 ha previsto: all'art. 1, una delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo, tra i cui principi e criteri direttivi è citata, fra l'altro, la definizione degli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; all'art. 5 una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tali deleghe dovranno essere esercitate entro il 31 agosto 2020.
Attualmente, la disciplina degli enti di promozione sportiva è contenuta nell'art.16-bis del D.Lgs. 242/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002, il cui co. 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. 361/2000); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro.
Si stabilisce inoltre che i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili sono definiti con D.P.C.M. o con decreto dell'Autorità politica con delega allo sport.
Articolo 1, comma 181
(Sport femminile)
181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
Il comma 181, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Più in dettaglio, l’esonero riguarda le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 91 del 1981.
Gli articoli 3 e 4 definiscono l’inquadramento contrattuale (lavoro subordinato o autonomo) e le modalità di costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso[33].
L’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro annui.
Articolo 1, comma 182
(Fondo sport e periferie)
182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie» di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
Il comma 182 prevede che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al CONI e poi trasferite alla società Sport e salute S.p.A., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. Criteri e modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso.
Il Fondo “Sport e periferie” è stato istituito dall’art. 15, co. 1-5, del D.L. 185/2015 (L. 9/2016) nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI. In base all'art. 15, co. 2, il Fondo è stato finalizzato, in particolare, a:
§ ricognizione degli impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale (lett. a));
§ realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti (lett. b));
§ completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale (lett. c));
Per la realizzazione degli interventi, il D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, oltre che di un piano relativo ai primi interventi urgenti, di un piano pluriennale, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendo che i piani sono approvati con D.P.C.M[34].
In base all’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), dal piano pluriennale sono esclusi gli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche. Tuttavia, è stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi riguardanti proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.
Ulteriori risorse sono state destinate al Fondo sport e periferie dal riparto del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’art. 1, co. 140, della stessa L. di bilancio 2017. Si tratta di 15 milioni di euro per il 2017, 40 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020[35].
A sua volta, l’art. 1, co. 362, della la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018 da iscrivere in un’apposita sezione del Fondo sport e periferie, prevedendo che tali risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).
Successivamente, con delibera n. 16 del 28 febbraio 2018 il CIPE ha approvato il piano operativo Sport e Periferie, assegnando allo stesso 250 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, il piano operativo ha indicato come soggetto attuatore l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Considerate anche le risorse derivanti dalla delibera CIPE, è, pertanto, intervenuto, da ultimo, per la definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo sport e periferie, il D.P.C.M. 31 ottobre 2018, come modificato con D.P.C.M. 12 dicembre 2018 e con D.P.C.M. 14 febbraio 2019.
L’articolazione finanziaria del Piano operativo sport e periferie è stata poi modificata dal CIPE prima con delibera n. 10 del 4 aprile 2019 e, da ultimo, con delibera n. 45 del 24 luglio 2019, come di seguito indicato: 2019: 45 milioni di euro (invariato); 2020: 40 milioni di euro (in luogo di 25); 2021: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2022: 60 milioni di euro (in luogo di 25); 2023: 25 milioni di euro (invariato); 2024: 10 milioni di euro (in luogo di 20); 2025: 100 milioni di euro (in luogo di 85). Le modifiche sono state finalizzate ad una più celere realizzazione degli interventi.
A sua volta, l’art. 1, comma 640, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che una serie di risorse, già destinate ad opere infrastrutturali, non assegnate o non utilizzate, dovevano essere trasferite allo stato di previsione del MEF, per essere riassegnate, con delibera CIPE, al Fondo “Sport e Periferie”. E’ pertanto intervenuta la delibera CIPE n. 4 del 17 gennaio 2019, che ha riassegnato al Fondo 7,5 milioni di euro.
A livello organizzativo, da ultimo, l’art. 1, co. 28 e 29, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) ha previsto che le risorse del Fondo "Sport e periferie" già destinate al CONI fossero trasferite alla Sport e Salute s.p.a., che subentrava nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti. Ha previsto, altresì, che, per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport, quest'ultimo si avvalesse della medesima società. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 25 luglio 2019, secondo cui alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali degli interventi finanziati a valere sul Fondo sport e periferie provvede, previa verifica di congruità, la Società Sport e Salute S.p.A. o un soggetto da essa individuato. Fra l’altro, in base al D.P.C.M., la Società procede, in particolari ipotesi, alla dichiarazione di decadenza dai contributi e finanziamenti concessi e al recupero di quelli già corrisposti.
La disposizione in commento opera dunque un nuovo trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie" verso la Presidenza del Consiglio, modificando implicitamente quanto previsto dal D.L. 32/2019.
Con decreto del Presidente del Consiglio - da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge - sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport nel rispetto delle finalità di cui al citato art. 15, co. 2, lett. a), b) e c), del D.L. 185/2015, facendo salve le procedure in corso.
Articolo 1, comma 183
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)
183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento».
Il comma 183 estende al 2020 l’esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.
Si prevede che, con riferimento all'anno d'imposta 2020, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.
L'esenzione è già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.
Si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021.
L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:
· nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
· per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43). L’articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).
Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).
I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.
Articolo 1, commi 184-197
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)
184. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
194. Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
197. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
In luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, i commi 184-197 sostituiscono le predette misure con un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.
Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - così come il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui al comma 198 e seguenti, a sua volta sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, e la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui al comma 210, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al box di approfondimento in calce alla presente scheda).
Si chiarisce infatti esplicitamente (comma 184) che la ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0, operata dalle norme in esame, intende sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
Il comma 185 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Ai sensi del comma 186, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dall’agevolazione:
§ le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
Il comma 187 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
§ veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
§ beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
§ fabbricati e le costruzioni;
§ beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
§ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d'imposta è riconosciuto:
§ nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il comma 188 chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
L’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR chiarisce si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Il comma 191 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190).
Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.
Ai sensi del successivo comma 192, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 193 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli “investimenti sostitutivi” contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
§ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
§ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Il comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).
Ai sensi del comma 197 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Il comma 196 chiarisce il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento.
Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Con riferimento al cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), esso consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 196 prevede dunque che il credito d’imposta non si applichi:
§ agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
§ agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.
Con riferimento agli incentivi fiscali “Industria 4.0”, nel corso dell’audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019, il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha preannunciato - alla luce del monitoraggio e delle valutazioni sull’efficacia delle misure introdotte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – l’intenzione di apportare alcune modifiche, nel rispetto dei principi di neutralità settoriale e tecnologica che caratterizzano il Piano.
Successivamente, in data 13 novembre, sull'argomento si è tenuto un tavolo presso il MISE, presieduto dallo stesso Ministro, a cui hanno partecipato le associazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale del Paese.
In apertura del tavolo, dedicato alla cd. “transizione 4.0”, il Ministro ha illustrato i dati disponibili relativi al 2017 delle principali misure agevolative (iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo), dai quali si evince come il Piano Impresa 4.0 abbia premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).
Inoltre, è stato sottolineato come dopo un 2017 record negli ordinativi interni di macchine utensili, si è registrato a partire dal 2018 un progressivo calo degli ordini che si è andato ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabella successiva, Fonte: sito istituzionale del MISE).
Il riassetto delle misure fiscali del Piano – come illustrato in sede Ministeriale – intende realizzare una base di programmazione pluriennale, potenzialmente in grado di ampliare fino al 40% la platea delle imprese beneficiarie, incrementando significativamente il numero delle PMI, attraverso la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente.
Si tratta dunque di un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito di imposta, articolato su più finalità: ricerca, sviluppo e innovazione; acquisto macchinari; innovazione nei processi produttivi; formazione.
Sempre nella stessa sede è stata prospetta anche una riforma del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, con l'estensione dell'incentivo all'innovazione, inclusa quella di design e ideazione estetica per i settori del Made in Italy, e del credito d'imposta per formazione 4.0. Le linee di riforma sono state illustrate, in data 26 novembre u.s., presso la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato.
Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale del MISE.
Articolo 1, commi 198-209
(Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative
per la competitività delle imprese)
198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.
206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
207. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
208. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
209. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2019». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
I commi da 198 a 209 introducono la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020).
Il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all’articolo in esame, sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al box di approfondimento in calce alla scheda dei commi 184-197). Rientrano in tale progetto anche il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali disciplinato dai commi 184-197 in luogo dell’iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217.
Il comma 198 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
I commi da 199 a 206 dell’articolo definiscono le condizioni e le modalità attraverso le quali tale agevolazione fiscale è riconosciuta.
Il comma 199 indica i soggetti che possono fruire del credito d’imposta: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa, indicate nei successivi commi.
Il comma 199 esclude:
§ le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, relativo alla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 200 indica quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ''Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione''.
Ai sensi della citata lettera m) rientrano nella «ricerca fondamentale»: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
Ai sensi della lettera q) rientrano nella «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
Ai sensi della lettera j) rientrano nello «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nell’OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (Manuale di Frascati dell'OCSE).
Con riferimento alla formulazione del comma 200, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Frascati”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’OCSE.
Il comma 200 considera ammissibili - ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese, di seguito illustrate.
Sono anzitutto ammissibili (comma 200, lettera a)) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
Ai sensi della successiva lettera c) la predetta maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
Sono inoltre ammissibili (comma 200, lettera b)) le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo;
Inoltre sono agevolabili (lettera c)) le spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all'impresa. Il comma, ai fini della definizione di imprese appartenenti allo stesso gruppo richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 cc. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Le spese previste dalla lettera in esame sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione potendosi in particolare ritenere che siano ammissibili esclusivamente le spese per contratti di ricerca extra-muros i cui commissionari dei progetti siano fiscalmente residenti o localizzati (solo) in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e dunque non in Italia.
Tra le spese agevolabili rientrano altresì (lettera d)) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta.
Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c).
Non sono ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente.
Anche in tal caso, si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Rientrano altresì (lettera e)) tra le spese agevolabili quelle per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare le maggiorazioni ivi previste. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996).
Infine sono ammesse al credito d’imposta (lettera f)) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti suindicati.
Il comma 201 indica come ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di innovazione tecnologica: si tratta delle attività, diverse da quelle indicate nel comma 200 relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Il comma reca la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, con esso intendendo un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all’agevolazione:
§ le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
§ le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Il comma demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 200, la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica (cd. Manuale di Oslo dell'OCSE).
Con riferimento alla formulazione del comma 201, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Oslo”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’OCSE.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La successiva lettera c) dispone che tale maggiorazione si applichi solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d'imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Il comma richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di IT, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
Il comma 202 indica ammissibili al credito di imposta le seguenti attività innovative: si tratta delle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
L’attuazione del comma è demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati.
Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Tale maggioranze si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Se i predetti beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Vale il principio enunciato nei precedenti commi per cui ai contratti stipulati con imprese o soggetti dello stesso gruppo della committente, si applicano le stesse regole che nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si richiama anche dal comma in esame l'articolo 2359 del codice civile. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al D.M. 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nel già citato elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
Ai sensi del comma 203, il credito di imposta è riconosciuto:
§ per le attività di ricerca e sviluppo (di cui al commentato comma 200), in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di innovazione tecnologica (di cui al comma 201), separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di innovazione tecnologica (di cui al comma 201) destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
§ per le attività di design e ideazione estetica (di cui al comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Ai sensi del comma 204, il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute previsti dal comma 205 (cfr. infra).
Il comma prevede che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184.
Si ricorda che tale norma prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0 per sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.
Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 205 dispone che - ai fini del riconoscimento del credito d'imposta - l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'Intenational Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta indicati al comma 203.
Ai sensi del comma 206, le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/200.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Il comma 207 prevede che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 205 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
Ai sensi del comma 208, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua la verifica delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto in ordine al monitoraggio degli oneri finanziari recati dalla misura dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009).
In base al citato articolo 13, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Il comma 209 novella l’articolo 3, comma 1, del DL n. 145/2013, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al fine di prevedere che il termine di fruibilità del predetto credito sia anticipato al 31 dicembre 2019, rispetto al termine del 31 dicembre 2020 come previsto dalla disciplina vigente.
Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del credito d’imposta di cui al citato articolo 3 del DL n. 145/2013, sono destinate al nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, istituito dall’articolo in esame.
Si rinvia alla pagina web del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, dedicata al credito di imposta qui in esame, nella quale è aggiornata la normativa attuativa della misura.
Articolo 1, commi 210-217
(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)
210. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
213. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
216. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 210, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
I commi da 210 a 217 prorogano al 2020 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulano i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminano l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
In dettaglio, il comma 210, stabilisce che la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, si applica, con le modifiche previste dalle norme in commento, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il beneficio pertanto è prorogato al 2020.
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Al beneficio non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).
Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese. In particolare il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
Il comma 211 effettua alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:
§ nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
§ nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
§ nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).
La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.
Il comma 212 stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, stabilita dall’articolo 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le sanzioni interdittive sono:
§ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
§ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
§ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
§ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
§ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 213 dispone che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Il comma 214 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
La disposizione prevede inoltre che al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali del Piano nazionale impresa 4.0, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.
Il comma 215 elimina l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
La norma precisa che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
Si segnala che tale modifica recepisce le osservazioni espresse dalla Confindustria nella audizione delle Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di Legge di bilancio 2020 (11 novembre 2019) nella quale si rappresentava che l’agevolazione è stata poco utilizzata dalle imprese a causa dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Secondo Confindustria si tratta di un vincolo molto stringente soprattutto per le PMI e che, pertanto, dovrebbe essere eliminato.
Il comma 216 dispone che per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ovvero del riscontro che dall'attuazione della legge non si rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 217 prevede che agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'àmbito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.
Articolo 1, comma 218
(Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia)
218. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020».
Il comma 218 reca la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
L’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015).
In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
La norma in esame proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
Si ricorda che recentemente la Commissione europea, con la decisione C (2018) 1661 final del 6 aprile 2018, ha autorizzato il regime di aiuti previsti dal citato articolo 18-quater. Successivamente a tale decisione, l’Agenzia delle entrate ha definito con provvedimento del 9 agosto 2019 le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta.
Si segnala che, analogamente, il comma 319 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2020 anche il credito d’imposta previsto per gli investimenti realizzati delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.
Per una ricostruzione dettagliata della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici si rimanda alla scheda dell’articolo 18-quater del dossier Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 realizzato dai Servizi Studi della Camera e del Senato.
Articolo 1, commi da 219-224
(Bonus facciate)
219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.
I commi 219-224 stabiliscono la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.
Il comma 219 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (comma 222).
L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
§ la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
§ la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Il comma 220 specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal:
§ decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015
Questo reca disposizioni per l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- recante le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Esso reca un complesso di disposizioni in materia di certificazione, raccolta dei dati, monitoraggio sugli stessi. Nell'ambito delle disposizioni ivi previste, si segnala l'art. 4. In materia di elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici, che reca norme sull'APE e la relativa durata.
§ decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2010, Tabella 2, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.
Tale D.M. reca l'aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo la revisione dei requisiti tecnici di ammissibilità.
La norma qui in esame prevede, per i casi contemplati dal comma 220, che ai fini delle verifiche e dei controlli vengano applicati i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di efficienza energetica, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al MEF, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Il successivo comma 3-ter ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, fossero definiti i requisiti tecnici che dovevano soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.
Il Decreto interministeriale del 11/05/2018 ha recato le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito. Tale D.M. cita, nel preambolo, il comma 3-ter dell'articolo 14 il quale prevede l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui allo stesso art. 14 e che nelle more dell'emanazione di detto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008.
L'Agenzia delle entrate ha poi elaborato nel 2019 un documento riepilogativo in materia di requisiti per l'accesso alle detrazioni per le detrazioni fiscali anche per interventi di efficienza energetica; per approfondimenti si veda qui.
Il comma 221 stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Il comma 223 prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del MEF di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il ''Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia''.
In conseguenza delle norme in esame, il comma 224 dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004) pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
Articolo 1, comma 225
(Determinazione del reddito d'impresa
degli imprenditori agricoli florovivaistici)
225. All'articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento».
Il comma 225 fissa un criterio per la determinazione del reddito d’impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del cinque per cento.
Il comma 225 introduce il comma 3-bis nell'articolo 56-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 917/1986), che disciplina le modalità di calcolo del reddito di impresa con riferimento ad alcune specifiche attività agricole.
Con la modifica in esame si prevede che, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 c. c) florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il relativo reddito è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività fissato nella misura del cinque per cento.
Articolo 1, commi 226-229
(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed
investimenti eco-sostenibili delle PMI)
226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefìci, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.
Il comma 226 prevede un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”.
La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate (comma 226).
Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 % (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario) (comma 227).
Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura (comma 228).
Sui finanziamenti concessi di cui al precedente periodo, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (comma 229).
Il comma 226 rifinanzia di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 la cd. Nuova Sabatini.
La cd. Nuova Sabatini è una misura di sostegno che consiste nella concessione - alle micro, piccole e medie imprese – di:
§ un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti
§ un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Nel dettaglio, il contributo statale è parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura: 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0", in quanto tali investimenti, ai sensi quanto previsto sin dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 55 e 56, L. n. 232/2016) godono di una maggiorazione del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Ai contributi statali “maggiorati” per gli investimenti 4.0 è poi riservata una specifica quota degli stanziamenti autorizzati. La riserva, inizialmente fissata dalla legge di bilancio 2017 al 20 percento è stata poi fissata al 30 per cento dalle successive norme di rifinanziamento, contenute nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 41) e nella legge di bilancio per il 2019 (per una ricostruzione normativa più generale cfr. Box, infra).
Il rifinanziamento disposto dal comma 226 – complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025 – è dunque relativo all’autorizzazione di spesa finalizzata a fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali previsti dalla “Nuova Sabatini”.
Come nella legge di bilancio per il 2018 e per il 2019, è riservata una quota, pari al 30 per cento delle risorse stanziate alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30 per cento per gli investimenti Industria 4.0 (richiamando a tal fine l’articolo 1, commi 55 e 56 della legge n. 232/2016).
Il medesimo comma 226, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, eleva la maggiorazione del contributo statale dal 30 per cento al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti “Industria 4.0” nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma.
A fondamento dell’inserimento di tale maggiorazione, la relazione tecnica evidenzia che la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute nel periodo 2014-2018, ha mostrato un’articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito di quelle delle aree Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% Sud e Isole), le quali oltre ai limiti legati alla scarsa propensione all’innovazione e alla contenuta dimensione aziendale, scontano l’applicazione di tassi di interesse bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del Centro Nord.
Il comma 226 in esame non indica in che quota percentuale annua, nel periodo 2020-2025, debba operare la riserva in questione, né rimanda in merito ad una norma attuativa secondaria. Solo la relazione tecnica fornisce il riparto annuale, suddividendo la riserva di 60 milioni complessivi in 12 milioni per il 2020, 11 milioni per ciascuno degli anni 2021-2024 e 4 milioni nel 2025.
Il comma 227 dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse stanziate per la misura al comma 226, sia destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali - fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato - sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.
Ai fini dell’ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
I contributi statali concessi ai sensi della “Nuova Sabatini” sono configurabili come “contributi in conto impianti” e sono comunicati in esenzione ai sensi della disciplina UE relativa al settore di riferimento e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina sugli aiuti di stato in regime “de minimis”[36].
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:
Regolamento generale di esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione Ue di talune categorie di aiuti Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50% (Si rinvia, più dettagliatamente, al Punto 8 della Circolare MISE 15 febbraio 2017, n.14036 e ss. mod..).
Ai sensi del comma 228, le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
A sensi del comma 229, sui finanziamenti di cui al comma precedente la garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato[37].
Agli oneri derivanti dal comma 229 si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della Sezione speciale del Fondo destinata all’editoria - istituita con Convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che vengono destinate alle finalità generali del Fondo.
Si ricorda che la Sezione speciale per l’editoria del Fondo di garanzia PMI è finalizzata a favorire l'utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese editoriali. La Sezione Speciale è stata istituita con una convenzione del 5 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvata con decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'Editoria - Presidenza del Consiglio dei Ministri, 6 Febbraio 2015. La dotazione iniziale della Sezione è stata pari a circa 7,42 milioni di euro, con una compartecipazione al 50% con le risorse ordinarie del Fondo. Di conseguenza la Sezione Speciale ha potuto contare di fatto su una dotazione finanziaria complessiva iniziale di 14,84 milioni di euro.
Il comma 229, per come formulato, consente l’accesso gratuito per le MPMI alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI solo a valere sui finanziamenti di cui al comma 228 (cioè sui finanziamenti concessi a valere sulle risorse delle riserve non utilizzate) e non ha carattere generale.
Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:
§ l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di leasing finanziario). I finanziamenti sono concessi, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché – a seguito della novella apportata dal D.L. n. 34/2019 - anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
§ l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").
La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.
La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all’articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell’anno precedente, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).
La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch’essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2018.
Quanto ai finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).
I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 4 milioni di euro (e non inferiore a 20 mila euro), anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (comma 3 del D.L. n. 69/2013, come novellato dall’articolo 20 del D.L. n. 34/2019).
Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.
Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0")[38].
L'erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con il medesimo decreto. A fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, l’erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione (tale possibilità di erogazione unica è stata introdotta dall’art. 20 del D.L. n. 34/2019, come la precisazione che l’erogazione avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese).
Quanto alle risorse statali destinate alla concessione del citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9-bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.
L’autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.
La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l’anno 2022 e 28 milioni per il 2023.
La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).
L’articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
Secondo le informazioni diffuse dal MISE, alla data di dicembre 2019, il 95% delle risorse statali complessivamente stanziate per la misura risultava prenotato.
La Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha condotto un’analisi della misura di sostegno cd. “Nuova Sabatini” (Relazione approvata con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.
Si ricorda infine che il D.L. n. 34/2019 ha esteso la disciplina agevolativa di sostegno della cd. "Nuova Sabatini" anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale. A tal fine, l'intervento statale viene rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21). Il regolamento non risulta allo stato adottato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pagina web dedicata alla misura del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 1, commi 230-232
(Rifinanziamento degli interventi di riconversione
e riqualificazione produttiva di aree di crisi)
230. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
231. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di « Fondo IPCEI», è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 230 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.
Il comma 231 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008.
Il comma 232 incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021. Inoltre, estende l’ambito di operatività del Fondo al sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.
Il comma 230 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa, di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012.
Si demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa, e che presentano comunque impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione ai sensi della disciplina contenuta nel citato articolo 27 (comma 8-bis).
Non è indicata la data di adozione del decreto ministeriale.
Le aree di crisi industriale complessa riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. L’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata. Il Ministero cura l’attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante l’adozione di PRRI -Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (commi 1 e 2). I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi (commi 3 e 4).
Nel dettaglio, si è demandato al MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8[39]).
Un riepilogo aree di crisi complessa è presente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e viene via via aggiornato.
Quanto alle aree di crisi non complessa, il comma 8-bis dell’articolo 27 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.
Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all’individuazione delle aree di crisi industriale non complessa e riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni. Lo sportello è stato chiuso il 6 aprile 2017 a causa dell'elevatissimo numero di richieste ricevute, il cui fabbisogno espresso ha superato largamente la dotazione finanziaria disponibile. Con decreto ministeriale 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate. Con decreto ministeriale 31 ottobre 2018 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.
Quanto ai benefici concedibili alle imprese, il nuovo Decreto ministeriale 30 agosto 2019 e la circolare Circolare 16 gennaio 2020 n. 10088 della Direzione generale incentivi alle imprese del MISE stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, complessa e non complessa, in sostituzione della originaria disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (DL Crescita).
Per ciò che concerne le risorse per gli interventi (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l’articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già assunti, affluissero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile. Contestualmente, la norma ha disposto che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile, una finalità delle quali è appunto il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (art. 23, co. 2, lett. b) D.L. n. 83/2012).
Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9). Si evidenzia che per le aree di crisi complessa e non complessa affluiscono anche risorse a valere sui Fondi strutturali, in particolare le risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI (cfr. tabella successiva).
Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ai commi 204 e 205 ha da ultimo incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa.
Il comma 232 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008.
Per l’utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni in esame, il MISE può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.
Il comma dispone altresì che le risorse annualmente destinate agli interventi adottati nell’ambito dei contratti di sviluppo e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, – nel rispetto delle regole contabili - al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
Il contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale. Lo strumento è gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.
Esso è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.
Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.
In attuazione, è stato adottato dapprima il D.M. 14 febbraio 2014 e, successivamente, D.M. 9 dicembre 2014 che ha adeguato la disciplina agevolativa alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. GBER).
Il D.M. 8 novembre 2016 ha poi apportato una riforma al D.M. 9 dicembre 2014, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti. In particolare, con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, INVITALIA (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. Con D.M. 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il D.M. 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014.
Il D.M. 2 agosto 2017 ha introdotto la nuova disciplina dei "contratti di Sviluppo agroalimentari" (integrando la disciplina del D.M. 9 dicembre 2014). La disciplina in questione ha ricevuto la previa approvazione della Commissione Europea in data 9 giugno 2017 (Decisione C(2017) 3867 final) ed è finalizzata a consentire alle imprese che intendano realizzare programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di beneficiare delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo secondo le intensita' di aiuto stabilite negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settoriagricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020.
Con D.M. 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Al suddetto intervento, il citato D.M. 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, di accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell’impresa proponente, ossia l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa; prestiti; garanzie. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.
Per un’analisi delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei contratti di sviluppo, si rinvia alla sezione dedicata sul sito del MISE.
Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) al comma 202 ha rifinanziato di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per il 2021 lo strumento del contratto di sviluppo.
Il comma 232 incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica[40] di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021. Il rifinanziamento è finalizzato a favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 203 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante Progetto Di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. In attuazione della norma istitutiva, il Decreto ministeriale 30 ottobre 2019 ha definito i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
Il comma 232 in esame dispone inoltre che il Fondo possa ora intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea.
L’articolo 107, paragrafo 3, lett.b) del TFUE dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
Inoltre, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo nel settore della microelettronica, in attuazione della citata norma della Legge di bilancio 2018, il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo.
Il comma non indica il termine entro il quale adottare il decreto interministeriale.
Il comma prevede infine che - sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati - i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 1, commi 233 e 234
(Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)
233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento».
234. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il comma 233 assegna 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Il comma 234 assegna inoltre una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Fondo di garanzia per la prima casa
L'art. 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal comma 233, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
Con riferimento alla riduzione della percentuale minima relativa all’accantonamento “di rischio”, si ricorda che l’art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2014 (decreto di attuazione delle disposizioni in esame) disponeva che “per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso”.
Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
Al nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.
Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. In tale Fondo è confluito il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, disciplinato dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che detto Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.
Per lo stato del fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul sito del Mef.
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.
L'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo. Il comma 21 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.
L'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il DM 4 luglio 2019 reca la ripartizione delle disponibilità per il 2019, pari a 10 milioni di euro.
Articolo 1, comma 235
(Padova capitale europea del volontariato 2020)
235. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Padova capitale europea del volontariato 2020» è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.
Il comma 235 reca uno stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2020, al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020".
La disposizione reca uno stanziamento in favore di "Padova capitale europea del volontariato".
Si tratta di un'iniziativa che si articola nel triennio 2019-2021. Per un quadro completo degli eventi legati a "Padova capitale europea del volontariato", si veda: https://www.padovaevcapital.it/eventi/.
Lo stanziamento è di 500.000 euro per l'anno 2020.
Articolo 1, commi 236-238
(Fondo indennizzo risparmiatori)
236. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501 è inserito il seguente:
« 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande».
237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.
238. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 494, dopo le parole: « per atto tra vivi» sono aggiunte le seguenti: «; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute»;
b) al comma 496, dopo le parole: « del costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: « in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti,» e dopo le parole: « inclusi gli oneri fiscali» sono inserite le seguenti: « sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni»;
c) al comma 502-bisè aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare».
I commi 236-238 integrano la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018. In particolare, nell'ambito della definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, con riferimento agli aventi causa, viene specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni. Viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis della legge di bilancio 2019, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.
L'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo ha sostituito quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. L’indennizzo per gli azionisti è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La disciplina del FIR è stata successivamente modificata dal decreto legge n. 34 del 2019, per effetto del quale è stato ridefinito il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al Fondo, sono stati chiariti alcuni elementi di calcolo dell'indennizzo, è stata rivista la procedura per la presentazione, l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo ed è stata istituita una procedura di indennizzo forfettario per una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.
Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono state determinate le modalità di accesso al FIR: per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito del MEF. Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.
La disciplina del FIR è stata modificata per effetto di norme introdotte con la legge in esame. L'articolo 1, comma 238 del disegno di legge in esame incide sulla la definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, recata dall'articolo 1, comma 494 della legge di bilancio 2019, come riformulato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019. In particolare, si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con la modifica recata dal comma 238, lettera a) con riferimento agli aventi causa, viene specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute.
Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, che l'articolo 1, comma 496 della legge di bilancio 2019 commisura al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni (lettera b) del comma 238).
Viene inoltre modificato 1, comma 501 della legge di bilancio 2019, che definisce le norme quadro per la procedura presentazione, l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo. In particolare, per effetto del comma 237, viene prorogato il termine per la presentazione delle domande dal 18 febbraio 2020 (180 giorni dalla data di attivazione del portale per la presentazione delle istanze) al 18 aprile 2020.
Inoltre, sempre con riferimento all'esame delle istanze di indennizzo, il comma 236 prevede che, su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande (nuovo comma 501-bis.1 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019).
Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare (lettera c) del comma 238).
Articolo 1, comma 239
(Versamento all’entrata delle disponibilità di tesoreria
del fondo per le garanzie dello Stato)
239. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 239 prevede che le risorse giacenti sulla contabilità speciale per le garanzie dello Stato siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo di 51 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n.66/2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo (con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2014) finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Ai fini della gestione del fondo, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, comma 396) ha previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale.
Il fondo (cap. 7590/MEF) è stato successivamente rifinanziato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 878, legge n. 208/2015) per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
Articolo 1, commi 240-248 e 250-252
(Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)
240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241. (20)
241. Per realizzare le finalità di cui al comma 240 è istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
242. L'ANR, in particolare:
a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.
243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
244. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere.
245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council e dal presidente dell'European Science Foundation. Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
246. Il direttore presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
247. Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.
248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei princìpi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.
250. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
252. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
I commi 240-248 e 250-252, al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, istituiscono l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e dell’allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
Al medesimo fine, istituiscono nello stato di previsione dell’allora MIUR un apposito Fondo, le cui risorse sono destinate, tra l’altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, successivamente, l’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Inoltre, l’art. 4, co. 7-bis, ha disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.
In particolare, il comma 240 ha autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR.
Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito se il fondo sarà gestito dal Ministero, ovvero dall’ANR.
Le risorse sono state allocate nel nuovo cap. 7288, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".
Successivamente, tuttavia, l’art. 6, co. 5-septies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha disposto che all’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) dal 2021 – previsto al fine di consentire alle università, come disposto dal co. 5-sexies, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, nonché l’avvio di procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) – si provvede, quanto a € 96,5 mln annui dal 2021 - mediante corrispondente riduzione del “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”.
In base al comma 241 dell’articolo 1 in commento, l'Agenzia nazionale per la ricerca, che è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale:
§ promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione, nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;
§ favorisce l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
Più nello specifico, in base al comma 242:
§ promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali.
Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito se il finanziamento dei progetti sarà a valere sulle risorse del Fondo;
§ valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione[41] gestito da Cassa Depositi e Prestiti, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato.
L'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, è stata istituita dall’art. 2, co. 138 e ss., del D.L. 262/2006 (L. 286/2006), al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. L’ANVUR opera secondo modalità definite con il regolamento emanato con D.P.R. 76/2010.
In fase applicativa occorrerà verificare il rapporto fra le competenze della ANR e quelle dell’ANVUR;
§ definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca, ai fini dell’adozione delle conseguenti misure legislative e amministrative.
Al contempo, il comma 252 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ora, del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, “sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma". Dispone, inoltre, che l'Agenzia, nella predisposizione del citato piano di semplificazione “tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione derivante dall’applicazione del presente comma”.
Si tratta di previsioni non perspicue nella loro connessione, che occorrerà verificare in fase applicativa.
I commi da 243 a 248 e 250 concernono gli organi dell'ANR, costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti. In particolare:
§ il direttore – che dura in carica 4 anni – è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile, presiede il comitato direttivo e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.
Egli è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è scelto dallo stesso tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
Non è specificato se il mandato del direttore sia rinnovabile:
§ il comitato direttivo, i cui compiti non sono indicati, è composto da 8 membri, anche in questo caso selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, nell’ambito di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da una Commissione di valutazione. Di tali membri, uno è scelto (ora) dal Ministro dell’università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN), uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia dei lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere. Costituisce requisito preferenziale, come per il direttore, l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
Anche i membri del comitato direttivo sono nominati con DPCM e durano in carica per 4 anni.
Anche in tal caso, non è specificato se il mandato dei membri del comitato direttivo sia rinnovabile;
§ il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica, è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle “attività di ricerca dell'Agenzia”, nonché su ogni questione che lo stesso comitato direttivo ritenga di sottoporgli, e svolge gli ulteriori compiti attribuitigli dallo statuto.
In fase applicativa occorrerà verificare il riferimento alle "attività di ricerca dell'Agenzia", dal momento che la stessa non sembrerebbe chiamata a svolgere direttamente tali attività.
Il comitato scientifico è composto da 5 membri nominati – e, si intenderebbe, scelti – dal direttore all'interno di una rosa di 25 nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, con particolare riguardo all'impatto, sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, delle ricerche dagli stessi effettuate, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicendamento dei settori scientifici. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere. In questo caso, a differenza di quanto previsto per i membri del comitato direttivo, si specifica anche che deve essere garantita una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45%.
Non è specificata la durata in carica dei membri del comitato scientifico, né è indicato se il loro mandato sia rinnovabile:
§ il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’art. 20 del d.lgs. 123/2011.
Il collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto (ora) del Ministro dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Non è indicato a chi spetti la designazione degli altri componenti del collegio.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 19 del D.lgs. 123/2011 prevede che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
I componenti del collegio durano in carica 3 anni e possono essere rinnovati una sola volta.
La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti il direttore dell’Agenzia e i membri del comitato direttivo è istituita con DPCM ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti, rispettivamente, uno dal Ministro (ora) dell’università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, uno dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), uno dal presidente dell’European Research Council, e uno dal presidente dell’European Science Foundation.
La definizione delle procedure e delle modalità per l'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti i membri del comitato scientifico, invece, sono demandate allo statuto.
Il comma 251 dispone che lo statuto dell’Agenzia, che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro (ora) dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il medesimo decreto definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive, di cui 3 dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Al personale dell’Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. 165/2001 – recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.
L'ultimo CCNL del comparto Istruzione e ricerca è relativo al periodo 2016-2018.
Articolo 1, comma 249
(Risorse per il personale scolastico)
249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Il comma 249 dispone che le risorse per l’assegnazione del c.d. bonus docenti sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione.
Il riferimento è alle risorse iscritte nel Fondo istituito dall'art. 1, co. 126, della L. 107/2015 per la valorizzazione del merito del personale docente – già confluite nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa –, che ora vengono destinate anche ad altre categorie di personale scolastico, secondo un utilizzo da definire in sede di contrattazione integrativa senza vincoli di destinazione.
Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che sull’applicazione di tale previsione si è avviato, dopo l’approvazione della legge di bilancio 2020, un confronto fra il Ministero dell’istruzione e i sindacati, al fine di definire la gestione della fase transitoria, essendo la disposizione intervenuta ad anno scolastico in corso, con la contrattazione integrativa già definita per molti istituti sulla base della disciplina previgente. Nell’ambito di tale confronto, secondo le ultime notizie disponibili, il MIUR ha richiesto un parere al Dipartimento della funzione pubblica.
Il Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo è stato istituito dall’art. 1, co. 126-130, della L. 107/2015, con uno stanziamento di € 200 mln annui a decorrere dal 2016. In base alle disposizioni istitutive, le risorse, ripartite su base territoriale, sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico sulla base di criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione.
In particolare, il Comitato individua i criteri sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Sempre in base alle disposizioni istitutive, al termine del triennio 2016-2018 gli Uffici scolastici regionali dovevano inviare al MIUR una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione di linee guida valide a livello nazionale.
I criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sono stati inizialmente definiti con DM 14 marzo 2016, n. 159 che, in particolare, aveva previsto la destinazione delle risorse per l’80% in proporzione al numero di docenti di ruolo in servizio presso ogni istituzione scolastica ed educativa statale e per il 20% sulla base di indicatori, presi in considerazione con il medesimo peso, che tenevano conto delle percentuali di alunni con disabilità e di alunni stranieri, del numero medio di alunni per classe, della percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole[42] [43].
Successivamente, l’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, e sottoscritto il 19 aprile 2018, ha disposto che, dall’a.s. 2018/2019, confluivano in un unico (nuovo) fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, tra l’altro, le risorse di cui all’art. 1, co. 126, della L. 107/2015[44], ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, da definire in sede di contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica[45].
Al contempo, le risorse del nuovo Fondo erano ridotte, per il 2018, di € 80,00 mln e, a decorrere dal 2019, di € 100 mln annui, anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, co. 126 della L. 107/2015, in misura pari a € 70 mln per il 2018, € 50 mln per il 2019 ed € 40 mln annui, a regime, dal 2020, al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente (previsti dall’art. 38 dello stesso CCNL).
Successivamente, peraltro, considerata la necessità che le risorse relative al Fondo per la valorizzazione del personale docente pervenissero alle istituzioni scolastiche in tempi ristretti, superando le difficoltà relative all'interpretazione delle nuove disposizioni contrattuali, è stata valutata l'opportunità di giungere ad un'intesa sull'individuazione di criteri di riparto a livello nazionale.
L’intesa, firmata il 25 giugno 2018, nel riprendere quanto già definito, per il riparto delle risorse, dal DM 159/2016, aveva fatto riferimento, per la quota dell'80%, al numero di posti relativi alla dotazione organica del personale docente (e non più al solo personale docente di ruolo) di ogni istituzione scolastica ed educativa statale, senza specificare nulla di nuovo circa i destinatari delle risorse.
Da ultimo, l’ipotesi di intesa firmata, per l’a.s. 2019/2020, il 18 settembre 2019, nel confermare i criteri di riparto delle risorse destinate alla valorizzazione del personale docente – pari complessivamente a € 142.800.000 –, ha stabilito anche che destinatari delle risorse sono i docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato.
L’estensione del bonus derivante dall’intesa citata è stata sancita a livello legislativo dall’art. 8, co. 5, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che, in particolare, ha disposto che lo stesso è destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).
Articolo 1, commi 253 e 254
(Programmi spaziali e aerospaziali)
253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.
254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
Il comma 253 destina, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.
Il comma 254 dispone in relazione alla procedura di assegnazione delle predette somme.
Il comma 253 destina una serie di incrementi alle somme assegnate con il DPCM 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 98, della L. 145/2018, relativamente al quinquennio 2020-2024.
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
390 |
452 |
377 |
432 |
409 |
Gli importi sono espressi in milioni di euro
Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.
Il DPCM richiamato (il cui testo non risulta ancora disponibile) reca la ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.
Sul relativo schema (Atto del Governo n. 81) la V Commissione della Camera e la 5a Commissione del Senato hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, il 29 maggio 2019 e il 6 giugno 2019.
Al riguardo si ricorda che i commi 95-96 dell'articolo 1, L. 145/2018 hanno disposto l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 dell'art. 1, L. 145/2018, prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.
Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 95).
Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).
Il medesimo comma 96 dispone inoltre l’utilizzo delle risorse del Fondo in questione, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).
I decreti di riparto del Fondo individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.
Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il già ricordato comma 105 dell'art. 1, L. 145/2018, richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.
Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il comma 254 prevede l'assegnazione delle predette somme con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.
Al riguardo si ricorda che l'art. 1 della L. 7/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al d.lgs. 128/2003.
L'art. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), mediante sostituzione dell'articolo 21 del d.lgs. 128/2003.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri
Il co. 6 del nuovo art. 21 ha disciplinato le competenze del Comitato.
In particolare, il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale: a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale; b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali; c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche; e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali; f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale; h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h); l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;
m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali; n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici; o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica; q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale; r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonché ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni; s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.
Articolo 1, comma 255
(Fondo retribuzione dirigenti scolastici)
255. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
Il comma 255 incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi.
In particolare, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, vengono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato". Ciò al fine di aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato.
Si segnala che in virtù dell'intesa siglata il 29 ottobre 2019 tra il MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, il MIUR si è impegnato a rifinanziare il citato Fondo unico nazionale a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017. L'aumento del Fondo pare quindi finalizzato a mantenere gli attuali livelli retributivi medi individuali.
Si ricorda che l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 ha previsto l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca.
Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.
Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione, composta da una parte fissa ed una variabile, e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell’art. 25 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010. Ai sensi dell’art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Il CCNL dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018 è stato siglato a luglio 2019; l'art. 41 del citato CCNL prevede un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione di parte fissa e di risultato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di 2.896.592 euro annui.
La dotazione originaria della nuova sezione è 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono integrate da quelle previste dall’art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.
L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione, fissa e variabile, e di risultato (v. infra) in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
Articolo 1, comma 256
(Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica)
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Il comma 256 incrementa, per il triennio 2020-2022, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della L.107/2015, la disposizione in esame prevede un aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 della succitata L. n. 107, pari a:
§ 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica (lett.a).
§ Si segnala in proposito che il testo originario del disegno di legge già prevedeva per questa medesima finalità questo stesso aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co.125 della L.107/2015;
§ 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'art. 4 della L. 71/2017, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione(lett. b).
Da ultimo, l'art. 5, co. 2-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) riduce di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la predetta autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015 con riferimento alla quota di cui all'art. 1, co. 256, in commento, ossia delle risorse destinate alla formazione per l'inclusione scolastica e per il contrasto al bullismo e cyberbullismo.
In proposito è opportuno ricordare che la richiamata lett. e) del co. 7 dell'art. 1 della l. L. n. 107 individua tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. Il co. 125 dell'art.1 della medesima L., poi, stanzia 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.
Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016. Il capitolo 4.5 del citato Piano è espressamente dedicato a Inclusione e disabilità e prevede le seguenti linee strategiche:
§ rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza;
§ promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni;
§ promuovere metodologie e didattiche inclusive;
§ garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;
§ rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;
§ assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;
§ promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;
§ sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
§ favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;
§ promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.
Per ulteriori approfondimenti si veda qui.
La L.71/2017 ha introdotto una serie di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. In particolare l'art. 4, richiamato dalla disposizione in esame, ha previsto che il MIUR emanasse proprie "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico".
A seguito dell’emanazione, nell' ottobre 2017, delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il MIUR si è quindi impegnato nell’attuazione di un Piano nazionale di formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
In questo contesto si inserisce la realizzazione, in collaborazione con il dipartimento di formazione, intercultura, lingue, letterature e psicologia dell’università di Firenze, della Piattaforma ELISA (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), presentata nel corso della seconda edizione della Fiera Didacta Italia il 19 ottobre 2018.
La Piattaforma ELISA si suddivide in due sezioni, dedicate, rispettivamente:
§ ai corsi in e-learning, sia teorici che pratici. Questa sezione è rivolta ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo, individuati da ogni scuola, fino ad un massimo di due ed è finalizzata a consentire l’acquisizione delle competenze psicopedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile;
§ al monitoraggio. Questa sezione è rivolta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola può accedere periodicamente a survey nazionali on line, da far compilare a studenti, docenti e dirigenti scolastici per valutare l’estensione dei fenomeni fra gli studenti e la percezione degli stessi da parte di docenti e dirigenti scolastici, ricevendo un report personalizzato.
Con riguardo all'insegnamento dell'educazione alla parità di genere e al contrasto di ogni forma di violenza legata al sesso, si ricorda che il co. 16 dell'art. 1 della L.107/2015 prevede espressamente che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei princìpi di pari opportunità "promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate" dal D.L. 93/2013 (conv. L.119/2013) c.d. decreto antifemminicidio.
Si ricorda, infine che una ulteriore finalizzazione delle risorse del Piano nazionale di formazione per specifiche attività di formazione è prevista dall'art. 6 della L. 92/2019, secondo cui una quota parte delle risorse destinate al Piano, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
Articolo 1, comma 257
(Innovazione digitale nella didattica)
257. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.
Il comma 257 prevede un incremento, per l'anno 2020, delle risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica.
In particolare, viene aumentata di 2 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015, come modificata dalla L. 145/2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica. La relazione tecnica specifica che si tratta di un incremento di spesa per l'acquisto di beni e servizi.
La L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Per la realizzazione di tali attività, a decorrere dal 2016 è stata autorizzata originariamente la spesa di euro 30 milioni annui (poi ridotti dalla L. 145/2018, si veda infra), ripartiti tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.
Gli ambiti di azione del PNSD sono: strumenti; competenze e contenuti; formazione e accompagnamento.
Il Piano nazionale per la scuola digitale è stato adottato con D.M. 851/2015. Si ricorda peraltro che l'art. 1, co. 725-726, della L. 145/2018, ha previsto la costituzione per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 di équipe formative territoriali - formate da un massimo di 120 docenti individuati dal MIUR - per promuovere progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, cui sono destinati docenti che possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche. Per far fronte a tali attività, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 sono state ridotte, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,16 milioni di euro per l'anno 2021.
Un primo riparto di risorse si è avuto con D.M. 62 del 30 gennaio 2019 per la parte in conto capitale dell'annualità 2019, destinato alla realizzazione di ambienti digitali e didattici innovativi presso le istituzioni scolastiche ubicate in aree a rischio. Un ulteriore riparto per la parte in conto capitale per le annualità 2019 e 2020 è avvenuto con D.M. 279 del 28 marzo 2019, destinato: alle biblioteche scolastiche; al potenziamento della didattica laboratoriale per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nelle scuole del primo ciclo di istruzione; all'ammodernamento delle attrezzature in chiave digitale delle istituzioni scolastiche ad indirizzo enologico; ad azioni di supporto su progetti di didattica innovativa e digitale del PNSD, anche con riferimento all'utilizzo dei social media a scopo didattico.
Articolo 1, commi 258-260
(Edilizia scolastica)
258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Il comma 258 destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al (soppresso) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR, ora Ministero dell'istruzione[46]) e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.
Al comma 259 si prevede inoltre che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici siano affidati secondo le procedure di affidamento diretto previste dal codice dei contratti pubblici, in relazione ai contratti sotto soglia, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (comma 260).
In dettaglio, si tratta di una quota delle risorse assegnate al MIUR (ora Ministero dell'istruzione), a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, con D.P.C.M. 28 novembre 2018 (comma 258).
Si ricorda che la L. 232/2016 (art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico.
Successivamente, la L. 205/2017 (art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse. Il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con D.P.C.M. 28 novembre 2018. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e 134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria e di prevenzione del rischio sismico.
In attuazione, sono intervenuti il D.M. 13 febbraio 2019, n. 101, che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 114.160.000 euro, per le annualità dal 2019 al 2022, finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici (qui l’elenco degli istituti scolastici beneficiari), e il D.M.11 febbraio 2019, n. 94, che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi 50 milioni di euro, per l’annualità 2018, per interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture sportive.
Gli interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a palestre e/o strutture sportive relativi alle regioni Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con D.M. 18 luglio 2019, n. 674.
I piani delle regioni Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia previsti dal D.M. 101/2019 per l’adeguamento alla normativa antincendio sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con D.M. 30 luglio 2019, n. 682.
Il comma 259 prevede che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), per i contratti sotto soglia fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi. Tale disposizione da ultimo richiamata reca infatti le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
L'art. 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) fa riferimento agli 'altri incarichi di progettazione e connessi'. Si prevede che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 del codice nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie comunitarie sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del codice, che regola i Contratti di appalto per lavori servizi e forniture e relative procedure di affidamento. Nel caso in cui il valore delle attività indicate sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.
Si ricorda che la lettera b) dell'articolo 36 in materia di contratti sotto soglia prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie prevedendo - per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi - mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Il comma 260 prevede che i pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Articolo 1, commi 261 e 262
(Scuole innovative)
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
I commi 261-262 stabiliscono che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse che l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla costruzione di scuole innovative, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni, nonché per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia.
In dettaglio, si stabilisce che tale destinazione avviene su segnalazione dell'INAIL. Si tratta di risorse che in base al D.L. 69/2013 ( L. 98/2013: art. 18, co. 8), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato. Tali risorse, in base alla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158), dovevano essere impiegate per disposto la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.
Il D.L. 69/2013 ha, altresì, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione[47]) dovevano essere ripartite le risorse tra le regioni e essere individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.
La ripartizione delle risorse – pari a 300 milioni di euro – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con D.M. 593 del 7 agosto 2015. Con D.M. 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016.
Successivamente, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 717) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori 50 milioni di euro. Anche in questo caso, i canoni di locazione sono stati posti a carico dello Stato.
In seguito, il D.L. 109/2018 (L. 130/2018: art. 42-bis, co. 2 e 4) ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la progettazione delle scuole innovative previste dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158), alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL. Le risorse destinate alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.
Lo stesso D.L. 109/2018 (art. 42-bis, co. 3 e 4) ha, altresì, autorizzato la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione dei Poli per l'infanzia innovativi previsti dal d.lgs. 65/2017 (art. 3, co. 4-8), alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell'INAIL. Anche in questo caso, le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. Inoltre (art. 42-bis, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.
Si ricorda in proposito che il d.lgs. 65/2017 (art. 3, co. 4-8), nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020, per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato. La relativa disciplina era analoga a quella prevista dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158). In tal caso, però, le regioni dovevano selezionare da 1 a 3 interventi. Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017.
A sua volta, il D.L. 86/2018 (L. 97/2018: art. 4, co. 3-ter) ha soppresso, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative e di Poli per l'infanzia innovativi, lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni. Questa previsione riguarda, dunque, anche la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese. Infatti, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui alla L. 107/2015, nelle aree interne del Paese, secondo le modalità ivi previste, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 677 e 678) ha disposto che l'INAIL destina complessivi 50 milioni di euro. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato.
Nello stesso filone, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 85) ha previsto che l'INAIL doveva destinare 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico delle regioni. In attuazione, è intervenuto il D.P.C.M. 27 ottobre 2017 che, in particolare, ha previsto tra i criteri di selezione la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. La procedura, tuttavia, è stata disciplinata in termini differenti da quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.
Articolo 1, commi 263 e 264
(Efficientamento energetico edifici scolastici)
263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
Il comma 263 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR[48]) la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264).
In dettaglio, il piano riguarda gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto:
§ del consumo energetico;
§ della stima del risparmio energetico;
§ della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori;
§ della popolazione scolastica presente;
§ dell'ampiezza degli edifici.
Sul piano del riparto di competenze in materia di edilizia scolastica, si ricorda che con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la L. 23/1996 (art. 3) ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai relativi oneri, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
Si ricorda che la L. 232/2016 (art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2032, un nuovo Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica e di prevenzione del rischio sismico.
Successivamente, la L. 205/2017 (art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo fino al 2033, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse. Il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con D.P.C.M. 28 novembre 2018. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e 134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati al MIUR per interventi di edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria e di prevenzione del rischio sismico.
Articolo 1, comma 265
(Diritto allo studio universitario)
265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.
Il comma 265 incrementa di 31 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.
Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012, è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)[49]. Esso è finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Le relative risorse confluiscono dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.
In base al D.Lgs. 68/2012 (art. 18, come modificato dall'art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 - L. 128/2013), nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (D.Lgs. 68/2011) –, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso:
§ il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
§ il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente);
§ risorse proprie delle regioni, pari almeno al 40 per cento dell'assegnazione del Fondo integrativo statale.
Con D.D. n. 2416 del 3 dicembre 2019 è stato ripartito il FIS per l'anno 2019, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto stabiliti con il D.I. n. 798 dell’11 ottobre 2017, di durata triennale.
In virtù del D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, per il 2020 il Fondo ha una dotazione di 267.814.548 euro.
Per ulteriori approfondimenti sulle risorse e sulle misure organizzative, si veda la sezione "Il diritto allo studio universitario" sul sito internet della Camera dei deputati. Qui il portale dedicato al diritto allo studio universitario sul sito internet del MIUR.
Articolo 1, commi 266 e 279
(Incremento della dotazione organica dei docenti)
266. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
279. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
Il comma 266 incrementa, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia, finalizzandole ai posti di sostegno.
Il comma 279 incrementa la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia – senza indicare esplicitamente la decorrenza –, destinando l’incremento al potenziamento dell’offerta formativa.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.
In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’a.s. 2016-2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti (ora) del Ministro dell'istruzione[50], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.
In base all’art. 1, co. 65, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Peraltro, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell’autonomia, l’art. 1, co. 69, ha previsto la possibilità di costituire annualmente, con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti (c.d. organico di fatto)[51].
Con specifico riguardo ai posti di potenziamento, la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva tale tipologia di posto solo per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, e non per la scuola dell’infanzia.
Successivamente, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte dell’organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015[52].
In particolare, il comma 266 dispone che il Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia – istituito dalla legge di bilancio 2017 – è incrementato di € 12,06 mln nel 2020, € 54,28 mln nel 2021 ed € 49,75 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di incrementare i posti di sostegno. Conferma, altresì, che viene corrispondentemente ridotto il contingente previsto in organico di fatto.
L’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln annui dal 2018. Il successivo co. 373 ha disposto che l’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.
In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di € 40,7 mln per il 2017, € 132,1 mln per il 2018, € 131,6 mln per il 2019, € 133,8 mln per il 2020, € 136,7 mln per il 2021, € 140,5 mln per il 2022, € 145,8 mln per il 2023, € 153,9 mln per il 2024, € 166,4 mln per il 2025 e € 184,7 mln annui dal 2026[53].
Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019[54].
Infine, dispone che nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati all’allora MIUR entro il 31 agosto 2019.
In argomento, si ricorda che, da ultimo, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza 25101/2019 hanno confermato che il piano educativo individualizzato predisposto ai sensi dell’art. 12 della L. 104/1992 obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo. “Quindi, la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario[55]”.
Il comma 279 incrementa la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia, destinando l’incremento al potenziamento dell’offerta formativa.
In particolare, l’incremento previsto è pari a 390 posti, da ripartire fra le regioni con il decreto di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale – come già detto – ogni 3 anni si procede alla determinazione dell’organico dell’autonomia.
Come già detto, non è indicata esplicitamente la decorrenza di tale incremento.
Per completezza, si ricorda che l’art. 7, co. 10-octies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha incrementato la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in misura corrispondente a una maggiore spesa pari a € 6,387 mln nel 2020, € 25,499 mln nel 2021 e € 23,915 mln annui dal 2022.
Articolo 1, commi 267
(Fondo nazionale per il servizio civile)
267. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
Il comma 267 destina 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.
La previsione assegna 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.
Finalità è - oltre che lo sviluppo complessivo del servizio civile universale - la continuità del contingente di operatori volontari.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 40 del 2017 (modificato dal n. 43 del 2018) ha disposto l’istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali. Tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con d.P.C.m., previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.
La Presidenza del Consiglio cura l’amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.
Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato.
Nell'originario disegno di legge di bilancio (capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: "Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") lo stanziamento per il Fondo - che qui si viene ad incrementare di 10 milioni per il 2020 - era in competenza di 139,02 milioni per il 2020; 99,28 milioni per il 28 per il 2021; 106,58 milioni per il 2022.
L'andamento degli anni ancor precedenti è desumibile dal prospetto che segue (pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
|||
Anno |
Previsioni iniziali da Legge di Bilancio |
Variazioni |
Stanziamento totale |
2014 |
106.051.194,00 |
105.009.992,00 |
211.061.186,00 |
2015 |
69.172.079,00 |
140.809.044,00 |
209.891.123,00 |
2016 |
115.060.024,00 |
116.098.163,00 |
231.158.187,00 |
2017 |
111.267.008,00 |
175.508.992,00 |
286.776.000,00 |
2018 |
179.809.403,00 |
120.225.117,00 |
300.034.520,00 |
2019 |
198.145.320,00 |
Il divario nel prospetto di riepilogo tra previsioni iniziali di bilancio e stanziamento complessivo è imputabile ad una serie di fattori, quali incrementi successivi, disponibilità di fondi europei o provenienti da altre amministrazioni, fondi non utilizzati e risparmi derivanti da precedenti programmazioni, ecc.
Articolo 1, comma 268
(Contributo alla Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati di Trieste)
268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.
Il comma 268 assegna, a decorrere dal 2020, un contributo determinato con legge alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste.
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste è stata istituita, quale istituto universitario a ordinamento speciale, dall’art. 19 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102.
Gli Istituti universitari ad ordinamento speciale – disciplinati dal Titolo II del T.U. 1592/1933 –, al pari di tutte le università, sono dotati di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e svolgono attività didattiche e di ricerca.
In base all’art. 56, co. 5, della L. 388/2000 (L. finanziaria 2001), il Ministro (ora) dell’università e della ricerca[56] determina annualmente, con proprio decreto, sentita (ora) l’Agenzia nazionale Valutazione del sistema universitario e della ricerca, le risorse da assegnare a ciascun Istituto universitario a ordinamento speciale, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[57], sul Fondo per l'edilizia universitaria[58] e sul Fondo per la programmazione[59] (tutti istituiti dall’art. 5 della L. 537/1993).
In base al D.M. 738 dell'8 agosto 2019, relativo ai criteri di riparto del FFO per il 2019, alla S.I.S.S.A. sono stati attribuiti, per il 2019, € 18.680.872.
In particolare, alla S.I.S.S.A. è concesso con legge un contributo di € 500 mila annui per il triennio 2020-2022, nonché, a decorrere dal 2020, un ulteriore contributo di € 500 mila annui, finalizzato, in particolare, a sostenerne l’attività di ricerca e alta formazione.
Articolo 1, comma 269
(Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)
269. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali» sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano»;
b) al comma 3, dopo le parole: « Le regioni» sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano»;
c) al comma 4, dopo le parole: « Le regioni» sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano»;
d) il comma 4-bis è abrogato.
Il comma 269 concerne l'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
Tuttavia, le novelle di cui al presente comma 269 sono state successivamente superate dalle novelle di cui all’articolo 25, comma 4-septies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, alle quali ultime si fa quindi qui riferimento.
Esse escludono dall'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa posti dalla disciplina statale vigente gli enti territoriali che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; rientrano in tale fattispecie tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome, ad eccezione della Regione Sicilia.
Si ricorda che, in base alle disposizioni delle norme[60] oggetto delle presenti novelle, i limiti annui (a decorrere dal 2019) si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa[61]. Tale incremento è pari, nel triennio 2019-2021, al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e negli anni successivi a 5 punti percentuali (della suddetta base di calcolo). Inoltre, per il medesimo triennio 2019-2021, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concesso (alla medesima regione) un ulteriore incremento, pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.
Dall'anno 2021 tutti gli incrementi percentuali summenzionati sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.
Articolo 1, comma 270
(Fondo potenziamento della promozione della
cultura e della lingua italiane all'estero)
270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.
Il comma 270 incrementa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2020 il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, istituito dall’art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). L’incremento è finalizzato al sostegno del sistema della formazione superiore e del sistema educativo italiano, con particolare riferimento alle iniziative previste dall’articolo 3, comma 3 del DPCM 6 luglio 2017 di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo.
La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito con l’articolo 1, comma 587, un fondo allocato nello stato di previsione del MAECI (cap. 2765) per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascuna annualità 2019 e 2020. Il successivo comma 588 rimetteva a un successivo DPCM, da adottare su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo, l’individuazione degli interventi a valere su tale fondo.
Con il DPCM 388 del 6 luglio 2017 è stato operato il riparto delle risorse del fondo per gli esercizi finanziari previsti dalla norma istitutiva: la quota di tali risorse riferibile alle iniziative previste dall’articolo 3, comma 3 del DPCM era appostata sul capitolo 1641 dello stato di previsione del MIUR (Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e culturale a livello internazionale in ambito universitario e dell’alta formazione artistica e musicale).
Il comma 270 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo nella misura di 1 milione di euro a decorrere dall’esercizio 2020 destinandola agli interventi individuati dall’articolo 3, comma 3 del summenzionato DPCM del 6 luglio 2017.
Si tratta di un ampio spettro di interventi quali, tra gli altri, l’aggiornamento e la gestione di iniziative informative su supporto informatico o cartaceo a sostegno della mobilità internazionale, la realizzazione di strumenti digitali innovativi che mettano in connessione le offerte formative, il sostegno a un network di punti di contatto all’estero con finalità di promozione, orientamento e reclutamento di talenti, l’avvio di una rete di partenariati universitari binazionali, l’avvio di iniziative, nell’ambito dell’istruzione superiore, a sostegno dell’Africa e dell’iniziativa per i rifugiati denominata “Corridoi educativi” e, infine, il sostegno alla partecipazione italiana al Bologna Process, con particolare riferimento allo svolgimento delle riunioni ministeriali programmate.
I Corridoi educativi sono un’iniziativa, denominata anche ‘U4Refugees’(l’Università per i rifugiati), presentata a Roma il 3 maggio 2016 e finalizzata a consentire ai rifugiati l’accesso ai percorsi di alta formazione.
Quanto al Bologna Process si tratta di un accordo intergovernativo di collaborazione nel settore dell’Istruzione superiore sottoscritto al termine della Conferenza dei Ministri dell’istruzione superiore europei tenutasi a Bologna (1999). Vi aderiscono ad oggi 48 Paesi che, pur connotati da tradizioni culturali, politiche e accademiche differenti, si sono accordati per una riforma dei rispettivi sistemi di educazione superiore fondata su valori chiave condivisi, quali libertà di espressione, autonomia delle istituzioni, indipendenza delle associazioni degli studenti, libertà accademica, libertà di movimento per studenti e docenti. La Ministerial Conference, che ha luogo ogni due/tre anni per verificare i progressi compiuti e delineare i futuri sviluppi, nel giugno 2020 si terrà a Roma; la precedente Conferenza si è svolta a Parigi (24-25 maggio 2018).
Qui maggiori informazioni.
[1] La presente tavola di raffronto espone la numerazione assunta dal disegno di legge di bilancio nel corso dei vari passaggi dell’esame parlamentare, fino alla sua approvazione definitiva. Consulta qui l’iter completo dell'esame parlamentare.
[2] Testo iniziale del disegno di legge, presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 2 novembre 2019 (ed esaminato in sede referente dalla 5a Commissione – Bilancio).
[3] Testo del disegno di legge all’esame dell’Assemblea del Senato come modificato nel corso dell’esame in sede referente da parte della 5a Commissione Bilancio.
[4] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, e dell'articolo 3-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
[5] In base alle summenzionate risorse finanziarie, sono stati emanati, con riferimento al triennio 2019-2021, tre decreti ministeriali in data 27 febbraio 2019, recanti: le "nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e le "relative modalità di applicazione"; la "nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione"; la "nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare" e le "relative modalità di applicazione".
[6] Di cui all'articolo 1-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96.
[7] Secondo l'interpretazione della circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018, nella suddetta fattispecie non opera l'elevamento transitorio del limite a 34 anni e 364 giorni (cfr. il paragrafo 5 della circolare).
[8] Secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 28 a 30, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
[9] La suddetta misura più elevata è prevista per ogni ipotesi di rinnovo del contratto a termine (ivi compresi i casi in cui il contratto intercorra tra un'agenzia di somministrazione ed un lavoratore).
[10] Riguardo all'ambito delle attività stagionali, cfr. il D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, a cui fa rinvio il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81).
[11] Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019.
[12] Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
[13] Per approfondimenti su tale fondo si rinvia alla scheda “Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
[14] Come evidenzia il GSE, i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono sistemi elettrici connessi alla rete pubblica, caratterizzati dalla presenza di almeno un impianto di produzione di energia elettrica e un'unità di consumo (costituita da una o più unità immobiliari) direttamente collegati tra loro, nell'ambito dei quali il trasporto di energia elettrica non è attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma è attività di autoapprovvigionamento energetico. Ciò grazie alla presenza di un solo cliente finale e di un solo produttore (gruppi societari, cooperative o consorzi storici). Gli SSPC si suddividono in due gruppi: i Consorzi e Cooperative dotati di rete propria e gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (ASSPC). Gli ASSPC, a loro volta, si suddividono nelle seguenti categorie:
· SSP-A, -B: sistemi in regime di Scambio sul Posto di tipo A o B;
· SEU: Sistemi Efficienti di Utenza;
· SEESEU-A, -B, -C e -D: Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza di tipo A, B, C o D;
· ASAP: Altri Sistemi di Auto Produzione;
· ASE: Altri Sistemi Esistenti.
Si rinvia, più diffusamente, alla pagina web dedicata del sito istituzionale del GSE.
[15] Nella località Piano del Gleno, in Lombardia, agli inizi del Novecento venne progettata una diga che creasse uno sbarramento sul torrente Povo; tale diga fu conclusa nella primavera del 1923, ma nel dicembre 1923 si ruppe determinando inondazioni nella Valle del Povo e provocando centinaia di vittime.
[16] Il primo riconoscimento dei musei lombardi si è avuto con d.g.r. n. 11643 del 20 dicembre 2002.
[17] Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
[18] Tale unità di voto consta del solo capitolo 7464.
[19] Del complessivo importo programmato di 30 miliardi di euro una quota, pari a circa 900 milioni, deve ancora essere stanziata, con conseguente necessità di copertura finanziaria del futuro stanziamento.
[20] Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro.
Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy", Parlamento europeo, 2016.
[21] Comma inserito dall'articolo 1, comma 10-undecies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[22] La nozione di pubblicazione, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. n. 33 del 2013, è posta dall'art. 2, comma 2, del medesimo.
[23] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, commi 5, 6 e 6-bis, del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"): le graduatorie dei vincitori dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata (nell'albo pretorio, per gli enti locali territoriali); di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per le eventuali impugnative).
Per una fattispecie eventuale di pubblicazione (relativa sia ai vincitori sia agli idonei collocati in graduatorie concorsuali), cfr. l'articolo 4, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
[24] Come detto, tale comma è stato inserito dall'articolo 1, comma 10-undecies, del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020.
[25] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.
[26] Tale possibilità è ammessa in attesa dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.
[27] Cfr. supra, in nota.
[28] Per una deroga ad essa, relativa alle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, cfr. l'articolo 1, comma 5-bis, del citato D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020.
[29] Nella misura di euro 82.631.031,99 per il 2022; 87.949.528,79 per il 2023; 93.268.025,59 per il 2024; 98.586.522,39 per il 2025; 100.024.990,19 per il 2026; 100.268.081,29 per il 2027; 100.507.908,99 per il 2028; 100.747.736,69 per il 2029; 100.987.564,39 per il 2030; 101.743.114,09 per il 2031; 102.469.571,39 per il 2032; 103.140.459,99 per il 2033; 103.811.348,59 per il 2034; 104.482.237,19 per il 2035; 104.637.404,79 dal 2036.
[30] Nella misura di euro 1.183.808,70 per il 2022, 2.426.449,50 per il 2023, 3.669.090,30 per il 2024, 4.911.731,10 per il 2025, 6.154.371,90 per il 2026, 6.213.204 per il 2027, 6.268.772,70 per il 2028, 6.324.341,40 per il 2029, 6.379.910,10 per il 2030, 6.435.478,80 per il 2031, 6.646.214,10 per il 2032, 6.801.380,70 per il 2033, 6.956.547,30 per il 2034, 7.111.713,90 per il 2035 e 7.266.880,50 dal 2036.
[31] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.
[32] Nella Regione Sardegna sussiste un regime specifico.
[33] L’articolo 3 dispone che “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”. Ai sensi dell’articolo 4, invece, “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.”
[34] Il primo piano pluriennale degli interventi è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2016, ed è stato oggetto di rimodulazioni con successivi D.P.C.M.
[35] Alle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ha fatto riferimento il D.P.C.M. 22 ottobre 2018, con il quale è stato approvato un secondo piano pluriennale degli interventi.
[36] Disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014
[37] L’intervento del Fondo di garanzia PMI è concesso - sulla base di quanto disposto nella Parte XIII delle Disposizioni Operative del Fondo - ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, di cui:
§ al Regolamento di esenzione per categoria (GBER) n. 651/2014,
§ al Regolamento (UE) n. 1407/2013/UE sugli aiuti di stato d’importanza minore (cd. de minimis), al Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, (Regolamento sugli aiuti “de minimis” in agricoltura) e al Regolamento (UE) n. 717/2014 (Regolamento sugli aiuti “de minimis” nella pesca e nell’acquacoltura).
[38] Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).
[39] Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, in attuazione, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - INVITALIA, prevedendo la priorità di accesso agli interventi.
[40] IPCEI (Important Project of Common European Interest): importante progetto di interesse comune europeo ai sensi della comunicazione n. 188/2014. l'IPCEI integrato nel settore della microelettronica, approvato dalla decisione n. 8864/2018 della Commissione europea C(2018) 8864 final, del 18 dicembre 2018, si compone del documento comune «Connecting Europès microelectronic industry to foster digitisation in Europe» («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi ai cinque settori tecnologici in cui si articola l'iniziativa, e dei project portfolio dei singoli partecipanti.
[41] Il Fondo nazionale per l'innovazione è un soggetto multifondo che opera esclusivamente attraverso metodologie di c.d. Venture Capital secondo modalità dettate con DM 27 giugno 2019.
[42] Qui le FAQ pubblicate dal MIUR e la successiva nota di chiarimenti prot. n. 1804 del 19 aprile 2016.
[43] Con nota prot. n. 4370 del 20 aprile 2016, inoltre, il MIUR, fermo restando il monitoraggio previsto al termine del triennio 2016-2018, aveva deciso di avviare un primo monitoraggio per conoscere la composizione finale dei comitati di valutazione, i criteri utilizzati dalle scuole per valorizzare i docenti, le modalità di distribuzione del bonus, nonché le buone pratiche, da condividere – su base volontaria – attraverso una specifica piattaforma.
[44] Tra le ulteriori risorse confluite nel nuovo Fondo si ricordano, in particolare, quelle stanziate dall’art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che aveva previsto, per i medesimi fini di valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, l’istituzione di una apposita sezione nell’ambito del (vecchio) Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020. Aveva, altresì, disposto che nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse dovevano essere rispettati i criteri relativi a valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
[45] Al riguardo, con comunicato stampa dell’11 febbraio 2018, il MIUR aveva chiarito che “Poiché l’articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001 fa rientrare tra le materie di contrattazione anche la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione dei premi, il testo […] prevede che le scuole contrattino i criteri generali per la determinazione dei compensi previsti dal cosiddetto bonus dei docenti. Quindi non i criteri valutativi, ma i criteri per la determinazione del suo ammontare: ad esempio, il dirigente scolastico e la parte sindacale potranno convenire, in sede di trattativa, di prevedere un valore economico minimo o massimo per il premio individuale”. “Resta ferma, poi, la procedura prevista dalla legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l’individuazione dei docenti meritevoli. L’importo disponibile per il bonus […] potrà crescere, anche superando il valore di 200 milioni, con le contrattazioni future”.
[46] Il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha soppresso il MIUR e ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.
[47] Il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha soppresso il MIUR e ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.
[48] Il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha soppresso il MIUR e ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.
[49] In virtù del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) il MIUR è stato soppresso e sono stati istituiti due Ministeri: il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.
[50] L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[51] Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016. In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. allegati al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l’organico dell’autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall’organico di fatto.
[52] Con nota 16041 del 29 marzo 2018 il MIUR aveva dunque reso noto che per la scuola dell’infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all’organico di fatto dell’a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado”.
[53] La relazione tecnica aggiornata al disegno di legge di conversione del D.L. 50/2017 evidenziava che l'incremento delle risorse era destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico dell'autonomia di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto.
È poi, intervenuto il DM 26 luglio 2017, n. 522.
[54] Al riguardo, con nota 16041 del 29 marzo 2018, relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019, l’allora MIUR aveva reso noto – nelle more della trasmissione dello schema di decreto interministeriale da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica – che l’attuazione di tale previsione aveva comportato l’incremento di 3530 posti comuni del totale dei posti dell’organico dell’autonomia dell’anno precedente, al netto dei posti di potenziamento.
[55] Nella stessa sentenza, le Sezioni unite hanno evidenziato che, invece, le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all’amministrazione scolastica, il potere discrezionale di individuazione della misura più adeguata al sostegno.
[56] L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[57] Il FFO, allocato sul cap. 1694 dello stato di previsione dell’ora soppresso MIUR, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale – destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie. Per il 2020 le risorse del Fondo sono pari a € 7.620,4 mln.
[58] Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, allocato sul cap. 7266 dello stato di previsione dell’ora soppresso MIUR, è relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi. Per il 2019 il Fondo non disponeva di stanziamenti. Per il 2020 le risorse del Fondo sono pari a € 80 mln.
[59] Il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, allocato fino al 2013 sul cap. 1690 dello stato di previsione dell’ora soppresso MIUR, e relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche, è confluito dal 2014, in virtù dell’art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), nel FFO e nel capitolo dello stato di previsione del già citato MIUR afferente al contributo alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692).
[60] Norme di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni.
[61] In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.