Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2020 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.2305/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/4
Data: 17/12/2019
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Legge di bilancio 2020 - Quadro di sintesi degli interventi

16 dicembre 2019
Progetti di legge


Indice

AFFARI ESTERI|AGRICOLTURA|AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA|CULTURA E SPETTACOLO|FINANZA REGIONALE E LOCALE|GIUSTIZIA|INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI|INFRASTRUTTURE E TRASPORTI|LAVORO E OCCUPAZIONE|MISURE PER LA CRESCITA E POLITICHE FISCALI|POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO|POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA|PREVIDENZA|PROTEZIONE CIVILE|PUBBLICO IMPIEGO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE|REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA|SANITÀ|SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA|SICUREZZA E DIFESA|SPORT|


AVVERTENZA: le parti del presente dossier con carattere di colore blu stanno a indicare le norme introdotte o modificate nel corso dell'esame al Senato. 

AFFARI ESTERI

  • In materia di attrazione degli investimenti stranieri e di Promozione del Made in Italypromozione del Made in Italy il disegno di legge di bilancio per il 2020 autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 a valere sullo stato di previsione del MAECI. L'attuazione del Piano viene confermata in capo all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 1, comma 297). Nella stessa prospettiva vengono autorizzati alcuni interventi di potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all'estero (art. 1, comma 298).
  • Per quanto attiene alla Diffusione della lingua e cultura italiana all'esteropromozione della cultura e della lingua italiana all'estero, viene incremento di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito dall'art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 270).
  • Per quanto attiene alle Risorse per le comunità italiane all'esterocomunità di connazionali residenti all'estero, è autorizzata invece, per il triennio 2020-2022 la spesa di 500.000 euro per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, di altri 500.000 euro a favore del Consiglio generale  degli italiani all'estero e di 1 milione di euro per i comitati degli italiani all'estero (art. 1, comma 307).
  • In relazione allo stanziamento di risorse per la Stanziamenti per la cooperazione allo sviluppocooperazione allo sviluppo, si estende agli Stati non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori l'impiego delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dello stato di previsione del MAECI (art, 1, comma 878). Tale fondo è ridenominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. E' altresì previsto il confinanziamento dello studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" in attuazione dell'articolo 6 del Memorandum d'intesa recentemente sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Lake Chad Basin Commission (art. 1, comma 890). Il confinanziamento ammonta ad euro 1.500.000 per l'anno 2021 a valere sul predetto Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.
  • In tema di Partecipazione italiana ad istituzioni multilaterali di sviluppo ed all'ONUpartecipazione italiana alle organizzazioni internazionali, viene autorizzata la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo (art. 1, commi 528-536). E' inoltre disposta una riduzione del contributo italiano all'ONU, pari a pari a 36 milioni di euro a decorrere dal 2020. È inoltre previsto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte (art. 1, comma 604).


AGRICOLTURA

Per il comparto agricolo e della pesca, il disegno di legge di bilancio 2020,  prevede i seguenti interventi:

  • l'Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrariesenzione ai fini Irpef per il 2020 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50% (comma 183);
  • l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delCimice asiatica Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica (commi 501-502);
  • l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'Esonero contributivo coltivatori direttiassicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (comma 503);
  • la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da Imprenditoria agricola femminileimprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (commi 504-506);
  • l'istituzione nello stato di previsione del Competitività filiere agricoleMIPAAF del Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021 (comma 507).
  • la riduzione dello Sgravio contributivo imprese pescasgravio contributivo per le imprese armatrici della pesca con riferimento al personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso venga corrisposto nel limite del 44,32% invece dell'attuale 45,07%, con una diminuzione di circa 0,4 milioni di euro annui (comma 607);
  • un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 presso il Ministero dello sviluppo economico  (comma 123) ;
  • la determinazione del reddito d'impresa, con un coefficiente di redditività del cinque per cento, per gli imprenditori agricoli florovivaistici rispetto alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura (comma 224);
  • il trasferimento delle funzioni attribuite alla soppressa EIPLIsocietà  Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI)ad una società per azioni a totale capitale pubblico (comma 327);
  • l'incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro della spesa autorizzata, a decorrere dal 2020, per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA (commi 529-531);
  • l'aumento del venti per cento della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni. (comma 509);
  • Terreni ISMEAla modifica del regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA (comma 510);
  • il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la Fondo indigentidistribuzione di derrate alimentari agli indigenti (comma 511);
  • l'individuazione di campagne di promozione per prodotti agroalimentari Dazisottoposti ad aumento di dazi nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (comma 508); 
  • l'estensione delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative alle attività di enoturismo, relativi alle attività di Oleoturismooleoturismo (comma 513-514);
  • il finanziamento dell'Fermo pescaarresto di pesca obbligatorio per il 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021  e del c.d fermo di pesca non obbligatorio,  con l'incremento di 2,5 milioni di euro per il 2020, nonché la  proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 (comma 515-517);
  • l'Commissioni uniche nazionaliistituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020 (commi 518-519);
  •  la Innovazione tecnologicaconcessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto per l'innovazione tecnologica in agricoltura (commi 521-521);
  • l'istituzione del Fondo per l'Fondo agricoltura biologicaagricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (comma 522);
  • l'estensione del limite temporale - da un anno a tre anni - degli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale Fondo di solidarietà nazionale (comma 523);
  • il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta  per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli  (commi 524-527).

Di interesse indiretto per il settore agricolo si ricorda il Credito impostacredito d'imposta per investimenti in beni strumentali (commi 184 e ss), in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0  (commi 198-209), per la formazione 4.0 (commi 210-217) e per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300 ) nonché l'istituzione presso il Commissione sussidi ambientaliMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (comma 88).


AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

In materia di ambiente:

  • sono Green New Dealpreviste misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, mediante l'istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023. Parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. E' previsto inoltre a tal fine l'utilizzo del  Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), istituito presso Cassa depositi e prestiti. Viene poi estesa l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sua sostituzione con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali. Si prevede altresì la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla L. 204/2016, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (art.1, commi 85-89 e 92-96);
  • sempre nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, sono, poi, introdotte misure in materia di green mobility con la prescrizione che il rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida,o alimentati ad idrogeno (art. 1, commi 107-109);
  • si istituisce, con sede a Venezia, il Centro di studio e ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile (art. 1, commi 119-120);
  • è prevista l'Plastic Taxistituzione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali; la disposizione riconosce altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (art. 1. commi 634-658);
  • sono inoltre Ecobonusprorogate per l'anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus), di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (art. 1, comma 175);
  • viene circoscritto il meccanismo dello Sconto in fattura sconto in fattura ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (art. 1, comma 70)

In materia di Rigenerazione urbanapolitiche per il territorio, sono stanziate risorse, per complessivi 9,1 miliardi di euro, per gli anni dal 2021 al 2034 per l'assegnazione, con DPCM da emanare entro il 31 gennaio 2020, di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (art. 1 commi 42-43).

Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, si prevede l'adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi  devono seguire il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (art. 1, commi 437-444).

Sempre in Interventi per le facciatetema di politiche di settore in materia di recupero edilizio, viene inoltre introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale, concernente la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggia­tura esterna, finalizzati al recupero o re­stauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 1. commi 219-224).

Si segnalano, altresì, le misure che prevedono contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (su cui si veda la scheda sulle politiche di settore in materia di "infrastrutture e trasporti" (art. 1, commi 29-37). Nell'ambito di tali interventi assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTNRTN), quali il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022 (art. 1, comma 71). 

In materia di sostegno allo Sviluppo delle fonti rinnovabilisviluppo delle fonti rinnovabili, si segnala la norma che consente agli enti pubblici – strumentali e non – delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico (art. 1, comma 65). L'intervento è finalizzato anche a fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate.

Viene poi introdotta una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia (art. 1, commi 524-527).

Si segnala, inoltre, che viene ridisegnato il meccanismo delle esenzioni dal pagamento delle Royalties idrocarburiroyalties per i concessionari di coltivazione di idrocarburi. Tali esenzioni si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai  concessionari di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare. Per le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, l'articolo prevede invece il versamento per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare ( art. 1, commi 736-737 ).

Infine, di rilievo anche per il Mancato pagamento fatturesettore energetico, sono le disposizioni secondo le quali i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (commi 291-295).


CULTURA E SPETTACOLO

Per quanto concerne gli interventi per cultura e spettacolo:

  • con riferimento alle risorse, si istituiscono, anzitutto, nuovi Fondi nello stato di Stanziamentiprevisione del Mibact. In particolare, si tratta dei seguenti: Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, istituito dal 2020 con una dotazione pari a € 2 mln annui (art. 1, co. 359-360); Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, con una dotazione pari ad € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 (art. 1, co. 371); Fondo per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario di Roma capitale, con una dotazione pari a € 500.000 per il 2020 (art. 1, co. 377); Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, con una dotazione iniziale di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (art. 1, co. 384).
    Inoltre, si incrementano le risorse destinate a Fondi già esistenti. In particolare, per il 2020, è incrementata di € 75 mln la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 1, co. 366); sempre per il 2020, è incrementato di € 10 mln lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), a valere sull'autorizzazione di spesa di € 15.410.145 recata dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) per assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività dell'allora MIBAC e delle sue strutture periferiche (art. 1, co. 367).
    Viene, poi, rifinanziata per il 2020 la Card cultura per i diciottenni, attiva dal 2016, nel limite di spesa di € 160 mln. Rispetto alla disciplina prevista per il 2019, alle tipologie di beni e attività già acquistabili (biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; musica registrata; prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; corsi di musica, di teatro o di lingua straniera) si aggiungono gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale (art. 1, co. 357 e 358).
    Ulteriori autorizzazioni di spesa riguardano singoli beni o eventi. In particolare: si stanziano € 300.000 per il completo recupero della Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport (art. 1, co. 41); si assegna alla regione Lombardia un contributo straordinario di € 300.000 per il 2020 per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro il 2023 (art. 1, co. 68); si autorizza una spesa di € 250 mila annui per il 2020 e il 2021 per il restauro e la valorizzazione della Villa Candiani di Erba (CO) e del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli (TO) (art. 1, co. 296); si prevede un contributo alla regione Umbria di € 1 mln per il 2020, il 2021 e il 2022 per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi, destinando le risorse alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi (art. 1, co. 306); per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, si autorizza la spesa di € 2 mln per il 2020. Le risorse possono essere utilizzate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia (art. 1, co. 364); si assegna alla Fondazione I Pomeriggi Musicali un contributo di € 500.000 per il 2020 per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo presso il comune di Milano (art. 1, co. 365); si incrementano di complessivi € 6,5 mln a decorrere dal 2020 le autorizzazioni di spesa relative ai contributi in favore di enti culturali (art. 1, co. 368); si autorizza la spesa di € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici (art. 1, co. 369); si assegna un contributo di € 250 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival (art. 1, co. 370); si autorizza la spesa di € 750.000 per il 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana (art. 1, co. 381); si incrementa (da € 500.000) a € 1 mln, a decorrere dal 2020, l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (art. 1, co. 372); si autorizza la spesa di € 2 mln per il 2020, € 3 mln annui per il 2021 e 2022 ed € 1 mln per il 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia (art. 1, co. 373); si incrementa di € 1,5 mln annui il contributo dello Stato alla Fondazione "La Triennale di Milano" (art. 1, co. 374); si autorizza una spesa di € 23 mln per il 2021 e di € 33 mln annui per il periodo 2022-2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinata alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale (art. 1, co. 375); si autorizza la spesa di € 1 mln annui dal 2020, finalizzata all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale (art. 1, co. 383); si dispone un finanziamento straordinario di € 1,3 mln per il 2020 per lavori di restauro e messa in sicurezza della Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Valle della Lucania (SA) (art. 1, co. 385); si assegna un contributo straordinario di € 600.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022 alla Fondazione Ente Ville Vesuviane (art. 1, co 386); si assegnano contributi straordinari di € 250.000 annui dal 2020, nonché di € 200.000 per il 2020 e € 100.000 per il 2021, rispettivamente, alla Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e all'Istituto Affari Internazionali (IAI), allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei relativi fondi archivistici (art. 1, co. 395-396); si autorizza la spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera (art. 1, co. 404); si prevede l'assegnazione alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, per gli anni 2020 e 2021, di risorse (non quantificate) provenienti dal bilancio della Presidenza del Consiglio, per la promozione di iniziative culturali e celebrative per il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano (art. 1, co. 405-406).
  • con riferimento alla cultura italiana all'estero, si autorizza la spesa di € 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (art. 1, co. 307, lett. a); si autorizza la spesa di € 500.000 annui dal 2020 per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero (art. 1, co. 376); si assegna un finanziamento integrativo di € 800.000 per il 2020 in favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero (art. 1, co. 378);
  • con riferimento al personale del MIBACT: a Personale MIBACTdecorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di € 22,5 mln annui, da destinare al personale non dirigenziale per indennità. Ai relativi oneri si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale (art. 1, co. 362).
    Inoltre, sempre a decorrere dal 2020, si prevede che una ulteriore quota degli stessi proventi – non superiore a € 10 mln annui - è destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT (art. 1, co. 363).

Infine:

  • si prevede un Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana, nell'ambito del quale i criteri per la valutazione delle proposte devono privilegiare, fra l'altro, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali (art. 1, co. 437-444);
  • si prevede la destinazione di un nuovo fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli anni dal 2025 al 2034, per investimenti a favore dei comuni, anche alla valorizzazione dei beni culturali (art. 1, co. 44-46);
  • in applicazione del punto 6 dell'Accordo 7 novembre 2019 tra Stato e regione, si riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi € 1.425,8 mln, per spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione, fra l'altro, di beni culturali ed archeologici ed aree contermini (art. 1, co. 871);
  • per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a € 120.000, si riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%, tra i quali quelli relativi alle:

    -         spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

    -         erogazioni liberali in denaro a favore di specifici soggetti che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

    -         erogazioni liberali in denaro per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (art. 1,  co. 629);

    Inoltre, si esentano dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito, a partirte dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, co. 816-847) - le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di cultura (art. 1, co. 833, lett. a) e i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo, se riferiti alle rappresentazioni in programma (art. 1, co. 833, lett. o). Altresì, si prevede la possibilità di riduzione del medesimo canone per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
    - effettuate in occasione di manifestazioni culturali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Ove le stesse siano realizzate con il patrocinio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, tali soggetti possono anche prevedere l'esenzione dal canone (art. 1, co. 832, lett. a);
    - con spettacoli viaggianti (art. 1, co. 832, lett. c).

FINANZA REGIONALE E LOCALE

Per Finanza regionalequanto riguarda la finanza regionale, si segnala l'anticipo di un anno delle facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio, nonchè la definizione di una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio (commi 541-545).

Con riferimento alle regioni a Regioni specialistatuto speciale, si evidenziano le disposizioni volte a recepire l'accordo del 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna e l'attribuzione alla regione Sicilia di un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione, in attuazione dei precedenti accordi (commi 866-875).

 

Per quanto Finanza localeattiene alla finanza degli enti locali, si segnala:

  • l'incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di FSC330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo e la riduzione del medesimo FSC di circa 14,2 milioni di euro annui in conseguenza dell'unificazione IMU-TASI (commi 848-850);
  • la destinazione ai comuni interessati, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, di 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante a seguito dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013 (comma 554);
  • si demanda ad un decreto del ministro dell'economia, da adottare entro il 28 febbraio 2020 previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato (comma 557).
  • Specifiche disposizioni riguardano, poi, i Comuni montanicomuni montani, con il raddoppio (da 5 a 10 milioni) dei finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020 (comma 551) e l'incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, destinato ai comuni montani fino a 5.000 abitanti (articolo 65, comma 1-bis), nonchè le Isole minoriisole minori, con l'istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020 (comma 617).

 

Per favorire il pagamento dei Debiti commercialidebiti commerciali vengono ampliate le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, a banche, intermediari finanziari e CDP (articolo 68-bis) e, per i soli enti locali, si dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022 (comma 555).

Si Contributi agli investimentisegnalano, infine, una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni finalizzati all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza di edifici e territorio, nonché a favore di province e città metropolitane per interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole (per maggiori elementi al riguardo si rimanda al capitolo "Ambiente, territorio, energia") (commi 29-64).


GIUSTIZIA

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, con specifico riguardo al personale.

AssunzioniIn particolare, il provvedimento autorizza il Ministero della giustizia ad assumere:

  • i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente (commi 415-416);
  • fino a 18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in base a criteri e attraverso l'espletamento di procedure definiti con decreto ministeriale (commi 419-421);
  • 50 unità di personale destinate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (commi 422-423);
  • 100 unità di personale in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale (commi 424-425).

Ed inoltre:

  • si dispone l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo avvocati dello Stato ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Introduce inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee (commi 170-174);
  • si demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili (comma 418);
  • si modifica il c.d. codice antimafia prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia (commi 168 e 169);

Organizzazione dell'amministrazione giudizaria Con riferimento alle misure di organizzazione dell'amministrazione giudiziaria, il disegno di legge:

  • incrementa la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Aggiunge inoltre alla predetta vigente destinazione anche il finanziamento dell'attribuzione di sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo (comma 417);
  • sostituisce le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali; in particolare demandando ad un decreto del Ministro della Giustizia l'individuazione del contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.  Fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, le modalità e i criteri dell'assegnazione nonché le modalità di calcolo dell'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla suddetta pianta (commi 432-434);
  • modifica la disciplina recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Sono in particolare individuate le attribuzioni dei nuovi "Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria", ai quali competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relatibi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze (commi 435-436).

UnViolenza di genere e vittime dei reati altro filone di intervento riguarda la lotta alla violenza di genere e la tutela delle vittime di reati violenti. In particolare il provvedimento

  • prevede l'obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie, demandando l'individuazione delle modalità applicative della disposizione  ad un decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Conferenza unificata (commi 348-352);
  • incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (comma 353);
  • esclude l'imputabilità dei crediti vantati dallo Stato o dagli enti previdenziali nei confronti di autori di femminicidio, ai beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti degli autori stessi (commi486-489);
  • stanzia 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati (comma 426);
  • incrementa di 1 milione di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie (comma 862).

Ulteriori interventiUlteriori interventi concernono:

  • l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni (comma 454);
  • l'incremento di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali (comma 345);
  • l'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria per i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall'autorità giudiziaria (comma 334);
  • l'esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale (comma 431).

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di informazione e comunicazioni:

  • si innalza, a regime, a € 8.000 annui la soglia Canone RAIreddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni (art. 1, co. 355-356);
  • si istituisce il Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari ad € 1 mln per il Fondo Megalizzi2020, per garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria (art. 1, co. 379-380);
  • si prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nel limite di € 20 mln annui (art. 1, co. 389-392);
  • si riconosce, per l'anno 2020, il credito d'imposta per la Vendita al dettaglio di giornalivendita al dettaglio di giornali agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica, anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (art. 1, co. 393);
  • si differisce al 31 gennaio 2021 (invece Contributi editoriadel 31 gennaio 2020) l'abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale e si prevede che decorre dall'annualità di contributo 2020 (invece che dall'annualità di contributo 2019) la riduzione progressiva dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2023, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (art. 1, co. 394);
  • si autorizza una spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022 per loRadio Radicale svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio, si prevede la "proroga" della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell'emittente Radio Radicale (art. 1, co. 397-398);
  • si incrementano i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e si ridefiniscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici (art. 1, co. 498-500);
  • si esentano dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito a partire dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, co. 816-847) - i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita (art. 1, co. 833, lett. g).

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

In Infrastrutturemateria di infrastrutture, è prevista una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.

In particolare quanto alle risorse destinate ai comuni:

  • si prevede, per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di  efficientamento energetico (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, commi 29-36);
  • si modifica la disciplina, già recata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici (art. 1, comma 38);
  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, per investimenti nei comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 1, commi 44-46);
  • si prevede l'assegnazione (nel limite complessivo di 2,78 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034) di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti (art. 1, commi 51-58).

Quanto alle risorse destinate alle province e alle città metropolitane:

  • si prevede la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi (art. 1, commi 62-64).

Quanto alle risorse destinate alle regioni a statuto ordinario:

  • si incrementano di 2,4 miliardi di euro le risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali (art. 1, comma 66);
  • si istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria complessiva per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari a 56 milioni di euro, per il finanziamento di progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori (art. 1, comma 553).

Sempre in materia di infrastrutture, di rilievo sono le disposizioni volte a prevedere:

  • che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena e della razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Sestri Ponente, con conseguente previsione di spesa di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024 (art. 1, comma 72);
  • finanziamenti connessi alla realizzazione di infrastrutture per eventi sportivi (1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, e 15 milioni di euro per gli anni 2020-2021 per il completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello - Monza Bettola, in connessione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026; finanziamento di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della Ryder Cup 2020) (art. 1, commi 18-23).

 

Nel Trasportisettore dei trasporti si registra, con riguardo al settore del trasporto pubblico locale:

  • il finanziamento della linea 2 della metropolitana di Torino per la realizzazione della quale, comprensiva anche di attività di progettazione, valutazione ex ante, altri oneri tecnici e materiale rotabile si autorizza la spesa di complessivi Trasporto pubblico locale828 milioni di euro secondo la seguente ripartizione annuale: 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 (art. 1, comma 16).
  • l'equiparazione dei Monopattini elettricimonopattini elettrici che rientrino nei limiti di velocità previsti dal decreto ministeriale n.229 del 4 giugno 2019 ai velocipedi (art. 1, comma 75);
  • l'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle Reti ciclabili urbanereti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di Comuni (art. 1, commi 47-50).
  • in sezione seconda si prevede una riduzione di risorse per complessivi 51,6 mln nel 2020, 21,8 mln nel 2021 e 25,8 mln nel 2022 relativamente proprio agli interventi per le metropolitane (sul cap. 7400 relativo al completamento degli interventi per le metropolitane e sul cap. 7150 relativo all'ammodernamento tecnologico).

Con riferimento al settore portuale in senso lato:

  • viene esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta concesso per gli iZES e ZLSnvestimenti nelle ZES, delle quali è altresì previsto una modifica in relazione alla governance (art. 1, comma 316, lett. a) e c));
  • si prevede che le Zone logistiche semplificate (ZLS) possano istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e prevedendo che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES (art.1, comma 313);

Con riferimento al tFerrobonus e marebonusrasporto intermodale si prevede un finanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria (marebonus). Si autorizza poi la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 648 della legge di stabilità 2016, in materia di completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale (ferrobonus). 

  • in sezione seconda, si prevede la riduzione per complessivi 15 mln nel 2020, 27 mln nel 2021 e 1 mln nel 2022, relativa alle risorse per la realizzazione di infrastrutture portuali con riguardo sia al Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (sul cap. 7264 per 10 mln € triennali), sia per le spese sul cap. 7600 (- 5 milioni triennali) relative allo stanziamento della legge di Stabilità 2015 per la competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, sia sul Fondo per le infrastrutture portuali (cap. 7258), per il quale si prevede per il 2021 una riduzione di 10 mln € (a valere sul piano gestionale 2 relativo alla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016) e di -1,03 mln € sul piano gestionale 4 (a valere sul Fondo da ripartire istituito dalla legge di bilancio 2019).

Con riferimento al settore del Trasporto aereo in Siciliatrasporto aereo si segnala l'introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana per le categorie sociali indicate con uno stanziamento di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (art.1, commi 124-126).  Vengono inoltre ridefinite le procedure per l'imposizione di oneri di servizio pubblico con riferimento alla regione siciliana assegnando per tale obiettivo 25 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, commi 705-709).

Con riferimento alFerrovie settore ferroviario si prevede un definanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e un rifinanziamento per 40 milioni di euro nel 2021 e di 350 milioni di euro nel 2022 del contributo assegnato a rete ferroviaria italiana in conto impianti (art.1. comma 28).

In sezione seconda è invece effettuata una riduzione di 460 milioni di euro per l'anno 2020 che compensa l'analogo incremento di risorse disposto con il decreto-legge fiscale n. 124 del 2019.

Gli ulteriori interventi consistono essenzialmente in definanziamenti o rifinanziamenti di modesto importo per l'esame dei quali si rinvia al dossier sulla legge di bilancio, sezione prima e seconda.


LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni in materia di sgravi contributivi, di reddito di cittadinanza, di congedo obbligatorio di paternità, di riduzione dei premi e contributi INAIL, di lavoratori socialmente utili o operanti in aree di crisi industriale complessa, nonché di riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cosiddetto cuneo fiscale).

Il Sgravi contributividisegno di legge di bilancio interviene sulla disciplina in materia di riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, analoga a quella già prevista dall'art. 1-bis del D.L. 87/2018 (mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale) che viene conseguentemente abrogata. In particolare, la suddetta riduzione, in favore dei datori di lavoro privati e pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni). Si conferma, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (come disposto dall'art. 1, c. 247, della L. 145/2018) (comma 10).

Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati successivamente al 1° gennaio 2020, si dispone, per le le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l'esonero totale dal versamento della contribuzione prevista per le medesime imprese e pari all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (comma 8). In materia, si segnala l'incremento di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (comma 494).

Relativamente all'incentivo, previsto in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, rinvia alla disciplina concernente lo sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, conseguentemente sopprimendo il rinvio ad una circolare INPS per la definizione delle medesime modalità (comma 11).

Con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, viene riconosciuto l'esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dalla contribuzione in materia pensionistica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (comma 503).

Si prevede, inoltre, una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32% (comma 607).

Con riferimento ai Lavori socialmente utililavori socialmente utili, in primo luogo vengono prorogati (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, nonché alcune convenzioni relative ai medesimi lavoratori.

Inoltre, viene modificata la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - dei suddetti soggetti, prevedendo, in particolare, la possibilità di derogare, per il solo 2020, ai limiti della dotazione organica, dei vincoli assunzionali vigenti e del piano di fabbisogno del personale, nel limite di risorse determinate  (commi 495 e 496).

Al fine di promuovere il professionismo nello Sport femminilesport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (coma 181).

 

Congedo obbligatorio di paternitàViene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni (comma 342).

Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanzaReddito di cittadinanza  e della Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale e gli istituti di patronato, vengono stanziati 40 milioni di euro dal 2020  ( commi 479-481).

 

Per quanto riguarda  la Prosecuzione della CIGS e della mobilità in deroga nel 2020 nelle aree di crisi complessaprosecuzione della  CIGS e della mobilità in deroga nel 2020 nelle aree di crisi complessa, si consente l'impiego nel 2020 delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro, estendendo, per la medesima annualità, i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino  (commi 491-493).

Si INAILestende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi (comma 9).

 

Con Cuneo fiscaleriferimento alla tassazione delle persone fisiche e del lavoro, si segnala la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (comma 7).

Si segnala inoltre l'incremento del Risorse Fondo lavoro disabili e Fondo gravi infortuniFondo per il diritto al lavoro dei disabili e del Fondo vittime gravi infortuni: il primo viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2020, mentre il secondo di 1 milione di euro per il 2020, due milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 (commi 332 e 482). 

Viene prevista, infine, la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpINASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (comma 12).

Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge di bilancio, si segnala un rifinanziamento di 300 milioni complessivi, nel Ministero del lavoro, destinati a vario titolo al Fondo per l'occupazione.


MISURE PER LA CRESCITA E POLITICHE FISCALI

In Sterilizzazione aumenti IVA e acciserelazione  alle politiche fiscali, si prevede, in primo luogo, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle cd. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Per gli anni successivi al 2020 si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022. Con le modifiche al Senato è stata rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall'aumento delle accise sui carburanti che deve essere non inferiore a 1.221 milioni per il 2021, 1.683 milioni per il 2022, 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per il 2024 e 2.154 a decorrere dal 2025 (anziché 400 milioni a decorrere dal 2020, come previsto a legislazione vigente) (commi 2-3).

Un primo Regime fiscale immobiliaregruppo di misure riguarda la tassazione immobiliare. Il provvedimento, più in dettaglio:

  • riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa (comma 6)
  • proroga al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (comma 175);
  • con le modifiche al Senato, si riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, per aumentare il livello di sicurezza degli immobili (comma 118).
  • consente di detrarre dall'IRPEF il 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici; con le modifiche apportate al Senato si stabilisce che l'agevolazione spetta anche per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna e si limita il bonus agli edifici ubicati in specifiche zone (cd. bonus facciate, commi 219-224);
  • effettua una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI). L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Tra le principali novità, viene ridotta l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali e si anticipa al 2022 la deducibilità integrale dell'IMU sugli immobili strumentali. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, tale deducibilità è applicabile anche alle imposte immobiliari istituite dalle Province autonome anche con riferimento al 2018 (comma 5); viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge; si precisa che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU; le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno; si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI (commi 738-783). 

In Finanza localemateria di finanza locale - oltre alla già menzionata riforma dell'IMU - si segnalano alcuni interventi di complessivo riordino: per quanto riguarda la riscossione degli enti locali, sono riformati gli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva con l'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali. Con le modifiche approvate al Senato si dispone, tra l'altro che: per gli enti locali l'accertamento esecutivo operi, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; sia allungato da 30 a 60 giorni, decorrenti dal termine ultimo per il pagamento, il periodo trascorso il quale si procede a esecuzione forzata; la sospensione dell'esecuzione forzata sia ridotta da 180 a 120 giorni, se la riscossione è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento;  sia obbligatorio motivare e portare a conoscenza del contribuente il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, che legittima l'anticipazione dell'affidamento in carico delle somme dovute; siano modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione; sia diversificata la misura del capitale versato richiesto per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, sulla base del tipo di ente e del numero dei relativi abitanti (commi 784-815).

Si istituisce, dal 2021, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, entrambi destinati a sostituire le molteplici forme di prelievo oggi vigenti. Con le modifiche apportate al Senato si consente agli enti locali di frazionare le tariffe del canone sull'occupazione dei mercati, in relazione all'orario effettivo e alla superficie occupata; si introduce inoltre una scontistica per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale e, infine, per il 2020 si vieta agli enti locali di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato (commi 816-847).

Con riferimento alla finanza degli enti territoriali, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una procedura di monitoraggio degli effetti di eventuali modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 548).

Con Regime fiscale persone fisiche e lavororiferimento al regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro, si segnalano in questa sede i seguenti interventi:

  • la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (comma 7);
  • la detraibilità, introdotta al Senato, del 19 per cento delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021 ed è usufruibile per un limite di spesa pari a 1.000 euro (commi 346-347);
  • l'elevazione a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) della spesa massima detraibile per le spese veterinarie (comma 361, introdotto al Senato);
  • la riduzione delle detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale e le spese sanitarie. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, le detrazioni per spese sanitarie rimangono immutate a prescindere dal reddito (comma 629); si condiziona l'agevolazione all'utilizzo di versamento bancario o postale ovvero di altri sistemi di pagamento tracciabili (commi 679-680);
  • per effetto delle modifiche al Senato, la rimodulazione – in luogo dell'azzeramento per i veicoli più inquinanti - della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene differenziata in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica; (commi 632 e 633); 
  • si eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico (comma 677);
  • con riferimento al regime forfettario, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si reintroduce, per l'accesso al regime forfettario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (commi 691-692);
  • per effetto delle modifiche del Senato, è esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, a specifiche condizioni (commi 710-711);

Regime fiscale impreseSpecifiche misure riguardano il regime fiscale delle imprese. In particolare:

  • si estende al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (commi 177-180);

  • in luogo della proroga al 2020 del cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e della disciplina di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, si introduce un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi (commi 184-197)Il nuovo credito d'imposta - così come il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui ai commi 198-209, e la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0", alla luce del monitoraggio effettuato in sede governativa sull'efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale;

  • si introduce la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta già vigente per investimenti in ricerca e sviluppo, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (commi 198-209);
  • si modifica e si proroga al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0 (commi 210-217);
  • viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (comma 218);
  • si proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319);

  • nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 38 del ddl originario, che innalzava dal 25 al 50 per cento il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

  • con le modifiche apportate al Senato si proroga al 2020 il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300);

  • per effetto delle modifiche del Senato, si riconosce per l'anno 2020 il cosiddetto credito d'imposta edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica, anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (comma 393);

Sempre relativamente al regime fiscale delle imprese:

  • viene ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica - ACE, abrogato dalla legge di bilancio 2019 (comma 287);
  • viene circoscritto il meccanismo dello sconto in fattura ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (commi 70 e 176)
  • viene prorogata al 2020 la facoltà di rivalutazione di beni e partecipazioni, mediante versamento di un'imposta sostitutiva all'11 per cento; aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che l'imposta sostitutiva può essere versata in più rate, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento (commi 693-704);
  • per effetto delle modifiche al Senato si ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 (cd. estromissione, comma 690);
  • si dispone il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge (relative allo stock di svalutazioni e perdite su crediti, per gli enti creditizi e finanziari; alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie, derivante dalla prima applicazione dei principi contabili IFRS 9; alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, cosiddette imposte differite attive - DTA) (commi 712-715);
  • durante l'esame al Senato è stata integralmente sostituita la norma che, nell'originario disegno di legge, prevedeva un limite alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione, per le imprese concessionarie del settore autostradale, pari all'1 per cento del costo dei beni; è stata invece introdotta un'aliquota maggiorata IRES - al 27,5 per cento in luogo della misura ordinaria del 24 per cento - sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione per le imprese operanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 (commi 716-718);
  • al Senato è stata introdotta l'esenzione IRES per le attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali, purché non costituite sotto forma di società commerciali (comma 721);
  • si prevede che le esenzioni dal pagamento delle royalties per i concessionari di coltivazione di idrocarburi, si applichino, a decorrere dal 1 gennaio 2020, unicamente ai concessionari di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare. Per le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie, per il triennio 2020-2022, si prevede il versamento per l'intero all'entrata del bilancio statale del valore dell'aliquota di prodotto corrispondente alle eliminate esenzioni (commi 736-737).

Si Misure fiscali Campione d'Italiasegnala poi un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia, in considerazione dell'inclusione nel territorio doganale europeo e nell'ambito della disciplina armonizzata delle accise. Si disciplina una nuova imposta locale sul consumo (ILCCI), con aliquote allineate a quelle dell'IVA svizzera. Sono poi previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni. Infine è istituito un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al 2024. Per effetto delle modifiche apportate al Senato viene assoggettata alla nuova imposta ILCCI l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea, è precisata la definizione di consumatore finale, è definita la disciplina della territorialità dell'imposta e si consente di presentare la dichiarazione anche con modalità non telematiche. Con norma di rango secondario si stabiliscono le franchigie applicabili alle importazioni dall'UE e i casi di esonero dall'obbligo dichiarativo. Si dispone di non applicare ai residenti le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera (commi 559-580).

Parte dell'articolato Accise e imposte di consumocontiene misure in materia di accise e imposte di consumo. In particolare:

  • sono esclusi dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, dal 1° ottobre 2020 (termine così posticipato al Senato) i veicoli euro 3 e inferiori e, dal 1° gennaio 2021, anche i veicoli euro 4 o inferiori (comma 630);
  • sono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica (comma 631);
  • viene istituita un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe. Si riconosce un credito di imposta alle imprese del settore pari al 10% delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Tra le numerose modifiche apportate al Senato, oltre al differimento a maggio 2020 del termine per l'emanazione delle norme attuative, si segnalano le seguenti: l'esclusione dall'imposta per i MACSI che risultino compostabili e i dispositivi medici, nonché per i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali; la riduzione dell'ammontare dell'imposta a 0,45 euro (in luogo di 1 euro come previsto nella formulazione originaria) per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi. (commi 634-658);
  • sono elevate le accise sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette), nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti (comma 659);
  • si assoggettano a imposta di consumo i prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine (comma 660);
  • si istituisce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Nel corso dell'esame al Senato è stato differito ad agosto 2020 il termine per l'emanazione delle norme attuative (commi 661-676).

Il disegno di Contrasto all'evasione fiscalelegge reca inoltre alcune misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, potenziare il contrasto all'evasione fiscale:

  • in primo luogo,si stanziano 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (commi 288-290);
  • si modifica l'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ne consente l'applicazione dal 1° gennaio 2020, svincolandone l'operatività dalla normativa secondaria (comma 678);
  • si stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini; viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale (commi 681-686);
  • al Senato è stata introdotta una disposizione ai sensi della quale, per l'applicazione dell'IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea va dimostrata attraverso adeguati mezzi di prova e non presunta (commi 725-726).

In tema di Giochientrate extratributarie e giochi:

  • si dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro; con le modifiche apportate al Senato è stato ridotto il numero delle concessioni messe a bando e contestualmente aumentata la base d'asta (commi 727-730);
  • con le modifiche introdotte al Senato, si prevede l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea e modifica il cd. payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (commi 731-735).

Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte alcuneDisposizioni in materia finanziaria disposizioni in materia finanziaria:

  • in primo luogo è stata integrata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018. In particolare, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, con riferimento agli aventi causa dei titoli legittimanti le domande di indennizzo è specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli inclusi gli oneri fiscali, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi, e che gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni. Viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020. Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario, viene previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare (commi 236-238);
  • sono state poi introdotte norme che prorogano da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre le norme vigenti prevedono che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa) (commi 302-305);
  • nella medesima sede, le disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati sono state estese anche alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni a valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il debitore del credito ceduto (comma 445);
  • è stata inoltre inserita una disposizione che semplifica gli obblighi di comunicazione posti in capo alle istituzioni finanziarie, che riguardano l'applicazione pratica della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA (commi 722-723).

Misure fiscali D.L. 124/2019Occorre infine ricordare il decreto-legge n. 124 del 2019, che costituisce –secondo quanto rilevato nella Nota di aggiornamento al DEF e nel Documento Programmatico di Bilancio – parte integrante della manovra finanziaria.

Il decreto contiene misure di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, con particolare riferimento alla filiera della distribuzione dei prodotti energetici, alla documentazione elettronica delle operazioni soggette a IVA, a forme di incentivo all'uso di strumenti di pagamento tracciabili e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il provvedimento mira inoltre a contrastare fenomeni illegali nel settore dei giochi, attraverso l'istituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il divieto agli operatori finanziari di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale.

Il decreto-legge inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). Viene modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio di tali persone giuridiche.

Si rinvia alla documentazione web per ulteriori informazioni.

Misure per il sostegno alle imprese

Sostegno agli investimenti produttiviQuanto alle disposizioni in materia di sostegno agli investimenti delle imprese si prevede:

  • in primo luogo, un ampliamento dell'ambito operativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), le cui risorse potranno essere destinate al sostegno di programmi di investimento e operazioni in tema di decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico; che sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Si prevede altresì che, per gli anni 2020-2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi possano essere integrate con una quota di finanziamento a fondo perduto in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) (art. 1, comma 90).
  • Si Nuova Sabatinidispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. Nuova Sabatini. Si prevede, tra l'altro, che la maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" sia del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate. Una riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale (art. 1, commi 226-229). Si interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al SudResto al Sud», stabilendo che, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 320);
  • si autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "Contratti di sviluppocontratti di sviluppo", di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (comma 231);
  • si estende l'ambito di operatività del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Fondo IPCEIImportante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica, contestualmente rifinanziandolo di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021 (comma 232).

Quanto poi agli interventi a favore del Made in Italy e dell'internazionalizzazione delle imprese:

  • si autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano Made in ItalyPiano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si autorizza, inoltre, l'ICE a bandire, per l'anno 2020, concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale F1 (commi 297-298);
  • si proroga al 2020 il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300);

Talune misure riguardano poi il sostegno alle aree di crisi industriale complessa e non complessa. Nel dettaglio, si incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle Aree di crisi industrialearee di crisi complessa e non complessa di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012 (comma 230).

  • Quanto al settore Industria aeronauticaaeronautico, vengono destinati, relativamente al quinquennio 2020-2024, una serie di incrementi alle somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Gli incrementi sono volti a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia (commi 253-254).
  • Viene inoltre elevato, da 8 a 15 milioni di euro, l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (e versate all'entrata del bilancio dello Stato) sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE (comma 603).

 

Quanto agli interventi contenuti in Sezione II, si segnala il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMIFondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Tale Fondo è stato rifinanziato per 670 milioni di euro per l'anno 2019 anche dal comma 1 dell'articolo 41 del Decreto legge di manovra, D.L. n. 124/2019.


POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

Per quanto concerne la politica di coesione e gli interventi per il Mezzogiorno, si Fondo sviluppo e coesione (FSC)modifica la normativa sulla riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). In primo luogo vengono modificati i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato "Piano sviluppo e coesione", prevedendo che si operi in coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019 (lotta alla povertà educativa minorile; sostegno alle infrastrutture; attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne; il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa). Sono ridefinite, inoltre, le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni" (comma 309). Sul Fondo di sviluppo e coesione interviene anche la Sezione II del disegno di legge di bilancio, attraverso un rifinanziamento (in soli termini di competenza) di 5 miliardi di euro (800 milioni nel 2021 e nel 2022 e i restanti 3.400 milioni nelle annualità 2023-2025), una riprogrammazione che anticipa 1 miliardo al 2020 dalle annualità successive (sempre solo in termini di competenza), nonché un definanziamento (sia in termini di competenza che di cassa) di 761 milioni nel 2020, di 111 milioni nel 2021, di 86 milioni nel 2022 e di 26 milioni nel 2023, utilizzati di fatto a copertura degli oneri recati da altre disposizioni dell'articolato.

Vengono modificate le Clausola 34% modalità di definizione e di verifica dell'applicazione della c.d. "clausola del 34%" sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota di risorse ordinarie in conto capitale proporzionale alla popolazione ivi residente. Inoltre, assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 (75 milioni annui) da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020 (con una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti) (comma 310).

Si Aree interneincrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla "Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese" a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (comma 314).

Si Cresci al sudistituisce il «Fondo cresci al Sud», della durata di 12 anni, a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali, con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, a valere sulle risorse del FSC. La gestione del Fondo, che ha natura di gestione fuori bilancio, è affidata ad Invitalia S.p.A., sulla base di una convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (commi 321-326).

 Si segnalano, Altre misureinfine, la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) (comma 316), la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319) e la maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (commi 226-229).


POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di politiche sociali, le misure previste dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili essenzialmente agli ambiti della disabilità e della famiglia.

 

Fondo per la disabilità e fondo per la non autosufficienzaIn tema di disabilità va ricordata l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo a carattere strutturale denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Viene poi disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze (commi 330 e 331).

Fondo dopo di noiViene poi incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (comma 490).

 

Sono poi previste alcune misure a favore della famiglia (commi 370-372 e 374-375)):

  • viene Fondo assegno universale e servizi alla famigliaistituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.
  • Per quanto Bonus bebèriguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento. Anche il Bonus asilo nidoBonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l'attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

    Viene istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021 (comma 456).

  • Sono poi Finanziamenti a favore di enti diversipreviste una serie di misure relative al finanziamento a favore di singoli enti ed istituzioni, quali lo stanziamento di un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020, in favore dell'Unione Italiana Ciechi (comma 367), la previsione, a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS della spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 368), la previsione di un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (comma 515), la previsione (comma 455) di un contributo di 250mila euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell'ENS (Ente Nazionale Sordi).

PREVIDENZA

In materia previdenziale si segnalano, in particolare, la proroga di due istituti che consentono, a determinate condizioni, un accesso anticipato al trattamento pensionistico (Opzione donna) e la corresponsione di un'indennità fino al conseguimento dei requisiti pensionistici (Ape sociale), nonché la modifica della disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021.

Viene Ape socialeprorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, si prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020. Pertanto, sono conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie (comma 473).

In Opzione donnamerito all'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), ne viene estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto. Conseguentemente, viene posticipata al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico (comma 476).

Viene Perequazione dei trattamenti pensionisticimodificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro), anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte) (comma 477).
Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria, pari:

  • al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
  • al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
  • al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
  • al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
  • al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

Viene, inoltre, introdotta, a decorrere dal 2022, una nuova disciplina a regime in materia di perequazione (in sostituzione di quella posta dall'art. 69, c. 1, della L. 388/2000) con riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo (comma 478).
La suddetta perequazione sarà applicata:

  • nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime);
  • nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

Si Ulteriori disposizioniprevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l'altra per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 (commi 474 e 475).

Vengono riaperti i termini per l'iscrizione facoltativa alla Prestazioni creditizie e socialiGestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP", nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (commi 483-485).

Si incrementano i limiti di spesa attualmente previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Pensionamento anticipato giornalisti e poligrafici dipendenti aziende in crisiINPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Si autorizza, inoltre, la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i piani di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale in data successiva al 31 dicembre 2019, specificando che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) di giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In deroga alla disciplina vigente, si dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi (commi 498-500).

I soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 72, che detta norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica delle pubbliche amministrazioni. Il medesimo comma conferma l'operatività della previsione che esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dal 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale (norme previste invece per i soggetti, tra cui i suddetti enti previdenziali, inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato redatto dall'ISTAT) (comma 601).

Viene soppresso il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti (comma 608).

Infine, si prevede una riduzione - nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 2022 - delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione, il rispetto dei saldi di finanza pubblica (comma 609).


PROTEZIONE CIVILE

Si segnala che la Sezione II del disegno di legge di bilancio dispone per l'annualità 2020 un rifinanziamento di 345 milioni del Fondo per le emergenze nazionali, disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile).


PUBBLICO IMPIEGO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni in materia di pubblico impiego, dirette, tra l'altro, ad incrementare le risorse per la contrattazione collettiva, nonché a garantire una maggiore trasparenza dei concorsi per il reclutamento di personale, ad assumere personale e a modificare gli organici delle Amministrazioni.

Contrattazione collettivaVengono incrementati di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (comma 127). Vengono conseguentemente modificati gli importi stabiliti dall'articolo 1, comma 436 della L. 145/2018 per il medesimo triennio 2019-2021:

  • 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni attualmente previsti);
  • 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni attualmente previsti.

Si incrementa, inoltre, il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020 (commi 141 e 142).

Si autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. L'articolo dispone inoltre, l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF (comma 135).

Il Concorsi per il reclutamento di personaledisegno di legge di bilancio contiene anche alcune disposizioni in materia di concorsi pubblici. Si dispone che anche le tracce delle prove diverse da quelle scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, siano obbligatoriamente pubblicate sul sito internet istituzionale del soggetto che bandisce il concorso. Si prevede che i soggetti a cui si applichino i suddetti obblighi di pubblicazione assicurino il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, attraverso modalità definite da apposito decreto ministeriale. Si conferma, inoltre, la previsione finora vigente per le graduatorie approvate nell'anno 2011; il termine di validità è tuttavia ora posto al 30 marzo 2020, anziché al 31 marzo 2020. Resta quindi fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità; si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni approvate negli anni dal 2012 al 2017: rispetto alla norma finora vigente, la variazione del termine concerne esclusivamente le graduatorie approvate nel 2017, con una riduzione del periodo di validità rispetto al termine del 31 marzo 2021; per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021); -per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale mentre per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni. (commi 145-149).

Con riferimento alle nuove Facoltà assunzionaliassunzioni e all'aumento delle dotazioni organiche delle amministrazioni, si registrano le seguenti disposizioni:

  • è prevista la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto 3.730 unità di personale per il 2022 (in luogo delle 3.700 attualmente previste); 3.860 unità di personale per il 2023 (in luogo delle 3.800 attualmente previste); 3.990 unità di personale per il 2024 (in luogo delle 3.900 attualmente previste);  4.120 unità di personale per il 2025 (in luogo delle 4.000 attualmente previste dal 2025); 4.150 unità di personale dal 202 (commi 151-154);
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a 50 unità di personale di livello non dirigenziale (commi 155-159);
  • si prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere avvocati dello Stato (15 unità) ma anche personale amministrativo (25 unità), con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche (commi 170-174);
  • si autorizza - in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia (commi 164 e 165)
  • per rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, si autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato 627 unità di personale non dirigenziale (comma 328)
  • si autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna (commi 419-421).

In materia di personale dell'Amministrazione dei beni culturali, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui per le indennità, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, del personale non dirigenziale e viene destinata una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del medesimo Dicastero (commi 362 e 363).

Il disegno di legge di bilancio prevede, inoltre, la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (commi 415 e 416) e demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili (comma 418). Per i magistrati, inoltre, viene introdotto un sistema di piante organiche flessibili distrettuali (commi 432-434).

Si estende fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (comma 466).

Per quanto concerne i Limiti di spesa per il personalelimiti di spesa per il personale, viene estesa alle regioni una norma (già prevista per gli enti locali) sulla disapplicazione di alcuni limiti in materia di spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile (commi 541-545).

Per il Pubblica amministrazionerilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione ad elevata sostenibilità, il disegno di legge istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034 (commi 14-15, 24-25 e 27).

Al contempo, dal 1° gennaio 2020 alle p.a. che rinnovino gli autoveicoli in dotazione è introdotto l'obbligo (commi 107-109) di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente).

Si incrementa, inoltre,  la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (comma 417).

Sono previste misure volte a promuovere e valorizzare l'informatizzazione della pubblica amministrazione, sotto diversi profili.

Alla Presidenza del Consiglio è affidato lo sviluppo della Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni attraverso la società per azioni, interamente partecipata dallo Stato, PagoPA, cui compete la gestione della piattaforma; sono a tal fine stanziate specifiche risorse finanziarie (commi 402 e 403).

Risorse aggiuntive sono altresì destinate ai processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana (commi da 399 a 401)

È al contempo disposto che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato, quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa, il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Devono essere inoltre assicurate misure di per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center (commi da 610 a 613).

 È inoltre istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum per gli italiani all'estero e per quelli temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (commi 627 e 628).

 Sempre in materia di pubblica amministrazione, per garantire l'osservanza degli adempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale e alle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni (comma 163).

Infine, per quanto concerne gli interventi per la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica si rinvia al paragrafo "Revisione della spesa pubblica".


REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Il disegno di legge contiene varie misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sulla spesa per consumi intermedi, sui compensi e gettoni di presenza degli amministratori, sulle spese nel settore ICT, sulla centralizzazione degli acquisti da parte della P.A, sulla spending review dei ministeri.

 Si Riduzione spesa per consumi intermediprevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni (indicate in apposito allegato) adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di tale cessazione, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018.  Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato, incrementato del 10%. Specifiche norme intervengono, poi, sui compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi spese) spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle P.A. interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), prevedendo che questi vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti sulla base di criteri definiti con DPCM da adottare entro 180 giorni. Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione (commi 590-602)

Per Spese settore ICTquanto riguarda il settore ICT, si dispone che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio del 10% sulla spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico e un risparmio del 5% sulla spesa annuale per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center (commi 610-613).

 Si estende l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. A tal fine si inseriscono alcune tipologie di Centrali di acquistoautoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; inoltre, si consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici (commi 581-587).

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, si dispone Accantonamento di 1 miliardol'accantonamento di risorse per 1 miliardo di euro nel 2020. La disposizione prevede che, verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici con il Documento di economia e finanza 2020, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento di bilancio. L'andamento tendenziale dei conti pubblici e il raggiungimento degli obiettivi programmatici per il 2020 devono essere valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici e degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale. Si segnala che l'accantonamento di 1 miliardo  è posto a garanzia anche della ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio, per 300 milioni nel 2020, prevista in relazione alla revisione delle stime di spesa per l'attuazione delle norme sulla cd. Quota 100.(commi 624-625).

Di rilievo, nell'ambito dei dSpending review Ministeriefinanziamenti disposti con la Sezione II del disegno di legge, sono i risparmi di spesa (c.d. spending review) previsti per la la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri, quale contributo delle Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nella Relazione tecnica in 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.

 Si segnala, infine, la Riduzione contributo ONUriduzione (da 400 a 364 milioni annui) del contributo italiano all'ONU (comma 604).


SANITÀ

In tema di Sanità le misure previste dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili essenzialmente agli ambiti dell'edilizia sanitaria, dell'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, della stabilizzazione del personale sanitario e  della formazione specialistica dei medici nonché all'ambito dei nuovi servizi erogati dalle farmacie e dei medicinali omeopatici. Altre misure hanno carattere più specifico e non riconducibile agli ambiti citati.

 

  • Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologicoViene previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Viene inoltre differito dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (commi 81-82). Una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico viene poi destinata in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale  e dei pediatri di libera scelta, nonché  per l'allestimento dei flussi informativi relativi a ciascuna tipologia di medici . La proprietà delle apparecchiature acquisite con tali risorse è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (commi 449 e 450).
  • Viene Abolizione del superticketinoltre disposta l'abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l'anno 2020 e 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021 (commi 508-510).
  • Personale sanitario e formazione specialistica dei mediciIn tema di personale sanitario vanno ricordate le norme che integrano e definiscono la procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (comma 451), nonché le disposizioni che  allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale estende fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Ssn, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.  Vengono anche modificati  i termini di applicazione della disciplina transitoria specifica relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere (commi 466 e 468)Viene inoltre incrementato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici aumentando ulteriormente le risorse dell'autorizzazione di  spesa prevista a legislazione vigente (comma 271). Viene poi abrogata la disposizione che prevede l'inapplicabilità dei limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (comma 269).
  • Medici Inps ed educatori professionaliVanno inoltre ricordate le disposizioni che autorizzano l'INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall'anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza (commi 521-522) , nonché quelle che estendono al 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario.(comma 465).
  • Nuovi servizi erogati dalle farmacie e medicinali omeopaticiViene prorogata al biennio 2021-2022 la sperimentazione in materia dei nuovi servizi resi dalle farmacie, prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018-2020, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario. La nuova spesa per la proroga e per l'estensione della sperimentazione è autorizzata in 25,3 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022. Viene poi prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano nazionale della cronicità, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale e pediatra di libera scelta (art. 55-novies)In tema di medicinali omeopatici viene prolungata, oltre il 31 dicembre 2019, il termine fino al quale i medicinali stessi, in alcuni casi, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo (comma 464).  
  • Fondazione Human TechnopoleVengono disciplinate le attività della Fondazione Human Technopole, con riferimento ai profili relativi alle facility infrastrutturali nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime facility, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica ed alla relazione periodica sulle attività della Fondazione (commi 275-277).
  • Esenzione spesa sanitaria di minori privi di sostegno familiareva infine ricordato l'ampliamento delle categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria, comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall'autorità giudiziaria. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale (comma 334).

SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

Per quanto concerne gli interventi per la scuola e l'università, le principali previsioni riguardano:

  • con riferimento all'edilizia scolastica: nell'ambito della destinazione a comuni, province e città metropolitane di contributi, si Edilizia scolasticafinalizzano gli stessi anche a interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di scuole (art. co. 29, lett. b) e fino al co. 37; co.51-58; co. 63-64); si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione di € 100 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di € 200 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia (art. 1, co. 59-61); si prevede la possibilità di destinare eventuali economie derivanti da risorse INAIL alla costruzione di scuole innovative e di poli per l'infanzia (art. 1, co. 261-262); si destinano € 10 mln delle risorse provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al MIUR e non impegnati, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. Inoltre, si introducono semplificazioni per accelerare gli interventi di progettazione per il periodo 2020-2023, inclusa la previsione di un termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri, decorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo (art. 1, co. 259-260); si prevede la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (art. 1, co. 263-264);
  • Personale scolasticocon riferimento al personale scolastico: a decorrere dal 2020, si stanziano € 30 mln annui da destinare al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato (art. 1, co. 255); si incrementa di 390 posti la dotazione organica dei docenti nella scuola dell'infanzia, per il potenziamento dell'offerta formativa (art. 1, co. 279) e si aumentano, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ai posti di sostegno (art. 1, co. 266); si autorizza una spesa per l'immissione in ruolo di ulteriori unità che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Al contempo, si prevede l'incremento di 119 unità dell'organico dei collaboratori scolastici nella regione Sicilia (art. 1, co. 280); si incrementano le risorse destinate alla formazione dei docenti di € 11 mln per il 2020 al fine di potenziare la qualificazione in materia di inclusione scolastica e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, al fine di potenziare la qualificazione in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (art. 1, co. 256); si posticipa (dall'a.s. 2020/2021) all'a.s. 2021/2022 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente (art. 1, co. 272); si prevede che le risorse del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza vincolo di destinazione (art. 1, co. 251); a decorrere dal 2020, si riduce (da € 25,8 mln) a € 11,6 mln il limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria (art. 1, co. 605);
  • con Studenti nelle scuoleriferimento agli studenti e alla didattica nelle scuole: per il 2020, si incrementano di € 2 mln le risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica (art. 1, co. 257) e si prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nel limite di € 20 mln annui (art. 1, co.389-392);
  • con riferimento alle risorse per le università: si Risorse per universitàprevede l'incremento del FFO di € 1 mln a decorrere dal 2020 al fine di promuovere l'inserimento, nell'offerta formativa delle università, di corsi di studi di genere (art. 1, co. 354) e di € 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 mln annui a decorrere dal 2027 (art. 1, co. 861); si attribuisce alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste un contributo di € 500.000 annui per il triennio 2020-2022, nonchè, a decorrere dal 2020, un ulteriore contributo di € 500.000 annui, finalizzato a sostenerne l'attività di ricerca e alta formazione (art. 1, co .268); dal 2020, si incrementa di € 1 mln il Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, al fine di sostenere il sistema della formazione superiore e il sistema educativo italiano (art. 1, co. 270). Infine, si conferma che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione universitaria esercitata dalle Università non statali legalmente riconosciute non costituite sotto forma di società commerciali (art. 1, co. 721);
  • con Studenti universitaririferimento agli studenti universitari: per il 2020, si incrementa di € 31 mln il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (art. 1, co. 265) e si incrementano le risorse per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione (art. 1, co. 271 e 859);
  • con AFAMriferimento alle Istituzioni AFAM: dal 2020, si aumenta il fondo per il funzionamento di € 1,5 mln per consentire iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di € 10 mln per compensare le minori entrate derivanti dalla no-tax area. Inoltre, si prevede che le stesse Istituzioni possono attribuire, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, incarichi di insegnamento annuali, rinnovabili per un massimo di 3 anni (art.1, co. 282-285);
  • con ITSriferimento agli Istituti tecnici superiori (ITS): si prevede che l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi di tali Istituti, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, viene effettuata periodicamente, a partire dall'anno 2020, con frequenza biennale. Inoltre, si destina, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a € 15 mln, a investimenti in conto capitale non inferiori a € 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 (art. 1. co. 410-412).

    Infine:

    • si incrementa di € 12,5 mln per il 2020 il Scuole paritariecontributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (art. 1, co. 335);
    • si stabilisce la detraibilità del 19% di un importo non superiore a € 1.000 delle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a corsi per lo studio e la pratica della musica. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021 (art. 1-co. 346-347);
    • si posticipa al 29 febbraio 2020 la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche (nonché delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio (nell'ambito dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne - cd. opzione donna) con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico (art. 1, co. 476);
    • si includono gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip, oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito (art. 1, co. 583);
    • in applicazione del punto 6 dell'Accordo 7 novembre 2019 tra Stato e regione, si riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi € 1.425,8 mln, per spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione, fra l'altro, di scuole, nonché per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario (art. 1, co. 871);
    • per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a € 120.000, si riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%. Tra gli stessi vi sono quelli relativi a:

      - spese per la frequenza di corsi di istruzione scolastica e universitaria;

      - spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

      - canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

      - erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro (art. 1, co. 629);

    • si esentano dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, co. 816-847) - le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di educazione (art. 1, co. 833)

     

    Quanto alla ricerca:

    • al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di Agenzia nazionale per la ricercaricerca pubblici e privati, si istituiscono l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) e un apposito Fondo, le cui risorse (€ 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022) sono destinate, tra l'altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia (art. 1, co. 240-248, 250-252);
    • relativamente al quinquennio 2020-2024, si incrementano le somme assegnate nel 2019 in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, volte a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (art. 1, co. 253-254);
    • dal 2020, si autorizza la spesa di € 1 mln annui per l'insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale (art. 1, co. 273-274);   
    • si interviene sulle attività della Fondazione Human Technopole, con riferimento ai profili relativi alle facility infrastrutturali nei settori relativi a salute, genomica, alimentazione e scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime facility, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica e alla relazione periodica sulle attività svolte (art. 1, co. 275-277);
    • si esentano dal già citato canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni effettuate da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità specifiche di ricerca scientifica (art. 1, co. 833).


SICUREZZA E DIFESA

Specifiche disposizioni sono dettate per il potenziamento del Corpo dei Vigili di fuocoCorpo dei Vigili di fuoco. È in particolare istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, finalizzato alla valorizzazione del Corpo, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia (comma 133). Si prevede inoltre (commi 136-140) un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità, procedendo mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2016 (per il 70 per cento) e attingendo alla graduatoria del personale volontario (per il 30 per cento).

Al contempo, è autorizzato un incremento di 2 milioni - a decorrere dall'anno 2020 - della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio "imprevedibili e indilazionabili" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 131).  

Sono al contempo stanziate risorse aggiuntive per Lavoro straordinariocompensi di lavoro straordinario delle Forze di polizia (commi 129 e 130). 

Con la finalità di sviluppo complessivo del servizio civile universale e di continuità del contingente di operatori volontari sono destinati 10 milioni per l'anno 2020 per il Fondo nazionale per il servizio civileservizio civile (comma 267).

Si segnala, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità, dell'operatività del Proroga dispositivo piano di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020.

È previsto inoltre l'incremento del Fondo per la sicurezza urbana con un contributo per i Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. Il contributo complessivo così riconosciuto ai Comuni è di 5 milioni annui, per ciascun anno del triennio 2020-2022 (commi 42 e 43).

Per quanto concerne gli interventi in materia di Bonifiche bonifiche nel settore della dIfsa si  segnala:

  1. lo stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per interventi di bonifica su navi militari contaminate da amianto (comma 623):
  2. l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo per coprire gli oneri sostenuti dalla Difesa per le attività di bonifica di poligoni e aree militari per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 101 e 102).

Da ultimo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il programma 5.8 Rifinanziamento fondo missioni internazionalFondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), reca risorse pari a 1.308,7 milioni di euro per l'anno 2020.


SPORT

In materia di sport:

 

  • Si destinano risorse del nuovo Fondo per gli Eventi sportiviinvestimenti delle amministrazioni centrali (€ 50 mln per il 2020, € 180 mln per il 2021, € 190 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed € 10 mln per il 2026) alla realizzazione di interventi infrastrutturali nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree interessate dalle Olimpiadi invernali 2026. Allo stesso fine, sono destinate ulteriori risorse del medesimo Fondo (€ 8 mln per il 2020 ed € 7 mln per il 2021) al completamento del polo metropolitano M1 – M5 di Cinisello – Monza Bettola. Ulteriori risorse (€ 1 mln annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022) sono specificamente destinate alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi, con particolare riferimento alla risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco.

Sempre risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali (€ 20 mln nel 2020, € 20 mln 2021 ed € 10 mln nel 2022) sono destinate alla realizzazione di interventi infrastrutturali volti a garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 (art. 1, co. 18-23 e 26);

  • si estende al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le Sport bonuserogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2020 (art.1, co. 177-179);
  • si inseriscono anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche previsto dall'art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018) (art. 1, co. 180);
  • si prevede che le società sportive femminili che stipulano con le Contratti di lavoro atleteatlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di € 8.000 su base annua (art. 1, co. 181);
  • si prevede il trasferimento delle risorse del Fondo "Sport e periferie", già Fondo sport e periferiedestinate al CONI e poi trasferite alla Sport e salute s.p.a., al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. I criteri e le modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso (art. 1, co. 182);
  • per favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, si autorizza la spesa di € 500.000 nel 2020, da Progetto Filippidedestinare alle attività del "Progetto Filippide" (art. 1, co. 333);
  • per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro, si rimodula il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%. Tra gli stessi vi sono anche quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi (art. 1, co. 629);
  • si prevede la possibilità di riduzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - istituito a partire dal 1° gennaio 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, co. 816-847) – per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le manifestazioni siano realizzate con il patrocinio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, tali soggetti possono anche prevedere l'esenzione dal canone (art. 1, co. 832, lett. b).
    Inoltre, si esentano dal canone i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (art. 1, co. 833, lett. p).