Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario
Riferimenti: SCH.DEC N.290/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 290
Data: 14/09/2021
Organi della Camera: II Giustizia, X Attività produttive


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Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

14 settembre 2021
Atti del Governo


Indice

La Direttiva 2019/1151/UE|La norma di delega|Il contenuto dello schema di decreto legislativo|Relazioni e pareri allegati|


Lo schema di decreto legislativo (AG 290) all'esame delle commissioni parlamentari, attua le disposizioni di delega contenute nell'articolo 1 (Allegato A) e nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2020-2021 (legge n. 53 del 2021). Lo schema è volto al recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La Direttiva 2019/1151/UE

La direttiva (UE) 2019/1151 - che genera dalla proposta COM(2018)239 del 25 aprile 2018 - integra le norme esistenti in materia di diritto societario dell'Unione europea codificate nella direttiva (UE) 2017/1132,  introducendo principi fondamentali nella digitalizzazione del diritto societario, sia sotto il profilo della costituzione delle società, sia sotto il profilo della registrazione delle medesime, sia, ancora, sotto il profilo della interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri, e di questi con la Commissione.

Lo scopo prefisso è quello di creare un mercato interno unico e competitivo mediante procedure volte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali on line, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi. Gli Stati membri, nel recepire la direttiva, devono garantire la costituzione on line solo delle società indicate nell'allegato Il bis della Direttiva che, per l'Italia, sono le società a responsabilità limitata e società a responsablità limitata semplificata, con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali, mettendo a disposizione, per tali tipi di società i modelli per la costituzione delle società sui portali o sui siti web consultabili attraverso lo sportello unico digitale

La direttiva detta le disposizioni generali sulle procedure on line e lascia impregiudicate le normative nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le autorità, le persone o gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto concernente la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della presentazione online di documenti e informazioni, purché siano possibili la costituzione online di una società, la registrazione online di una succursale e la presentazione online di documenti e informazioni. Restano inoltre impregiudicati i requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile concernenti l'autenticità, l'accuratezza, l'affidabilità, l'attendibilità e la forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentati (art. 13 quater);.

E' fatto obbligo agli stati membri:

  • di provvedere affinché possano essere utilizzati nelle procedure online i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro, nonché i mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (art. 13 ter);
  • di assicurare che siano rese disponibili informazioni concise e agevoli, gratuitamente, in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico (art. 13 septies);
  • di provvedere affinché la costituzione delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo (la presenza fisica dei richiedenti potrà essere richiesta solo se giustificata da motivi di interesse pubblico); Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis, che comprende, per l'Italia, le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata;
  • di precisare le modalità per la costituzione online delle società, comprese le norme relative all'uso di modelli e i documenti e le informazioni richiesti per la costituzione di una società;
  • di non subordinare la costituzione on line di una società all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima della registrazione stessa, a meno che tale condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di cui al diritto nazionale di determinate attività stabilite dal diritto nazionale;
  • di assicurare che, quando la procedura di costituzione di una società prevede il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato per mezzo di un servizio di pagamento online, su un conto bancario della banca che opera nell'Unione. Devono inoltre provvedere a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita on line;
  • di assicurare che la costituzione online sia completata entro cinque giorni lavorativi, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli per la costituzione online di società, oppure dieci giorni lavorativi negli altri casi (art. 13 octies);
  • di mettere a disposizione, per i tipi di società elencati nell'allegato II bis, i modelli per la costituzione online delle società sui portali o sui siti web per la registrazione garantendone l'accessibilità mediante lo sportello digitale unico. Possono altresì mettere a disposizione online modelli per la costituzione di altri tipi di società. La direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online rimanga possibile (art. 13 nonies);
  • di assicurare che le informazioni e i documenti societari possano essere presentati online presso il registro entro i termini previsti dalle leggi dello Stato membro in cui la società è registrata (art. 13 undecies);
  • di costituire un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta. Le società dovranno disporre di un identificativo unico europeo ("EUID"), che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso "il sistema di interconnessione dei registri". Tale identificativo unico comprenderà, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in tale registro e, laddove ritenuto opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione. Tutti i documenti e le informazioni soggetti a obbligo di pubblicità dovranno essere inseriti nel fascicolo o trascritti direttamente nel registro. Gli Stati membri devono provvedere affinché i documenti e le informazioni in questione che sono stati registrati su supporto cartaceo prima del 31 dicembre 2006 siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica (art. 16);
  • di assicurare che copie di tutti i documenti e le informazioni inseriti nel fascicolo o di parti di essi possano essere ottenute dal registro su richiesta e che tali richieste possano essere presentate al registro in forma cartacea o elettronica. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che alcuni tipi o parti dei documenti e delle informazioni presentati su supporto cartaceo il 31 dicembre 2006 o anteriormente non vengano ottenuti per via elettronica se è trascorso un determinato lasso di tempo tra la data in cui sono stati presentati e la data della richiesta. Tale periodo non può essere inferiore a 10 anni (art. 16 bis);
  • di prevedere che gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri non siano superiori ai costi amministrativi, compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri (art. 19).

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° agosto 2021.


La norma di delega

La Direttiva 2019/1151/UE relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, è contenuta nell'Allegato A (n. 24 ) della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021e dunque, in base all'art. 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.

L'articolo 29 della medesima legge di delegazione contiene i principi e criteri specifici per l'attuazione della direttiva in oggetto, stabilendo che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche l'impegno a prevedere che la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga on-line e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta. L'articolo 29 specifica inoltre che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Per quanto riguarda i termini e le procedure per l'attuazione della delega, l'art. 1 della legge n. 53/2021 rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. In base a tali disposizioni, la scadenza per l'esercizio della delega è fissata all'8 novembre 2021. Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 7 agosto 2021; le commissioni competenti dovranno esprimere il parere entro il 16 settembre 2021.

In particolare, l' articolo 31, comma 1, della legge n. 234  dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive . Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi,  la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di delegazione stessa.  Poiché  il termine per il recepimento della direttiva 2019/713/UE è scaduto il 1 agosto 2021 ( data che rientra nei tre mesi successivi all'entrata in vigore - l'8 maggio 2021 - della legge di delegazione europea che ne dispone l'attuazione),  il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021.  Tuttavia  l'articolo 31, comma 3, della legge 234  - il quale prevede che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere - dispone altresì  che qualora, come nel caso in esame,  il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni  che precedono il  termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi . Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.
Per effetto dello " scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare  il termine per l'esercizio della delega è prorogato quindi fino all'8 novembre 2021.

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nello schema di decreto, in attuazione dell'articolo 13-bis della direttiva 2019/ 1151. In particolare, il contenuto della direttiva è riprodotto con riguardo alla definizione di «mezzi di identificazione elettronica», «costituzione di società», «registrazione di una sede secondaria», «modello» per l'atto costitutivo di una società. L'articolo fornisce inoltre le ulteriori definizioni relative a:

  •  «BRIS» quale sistema di interconnessìone dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva 2019/ 1151
Si ricorda che l'articolo 22 ( Sistema di interconnessione dei registri), modificato dalla direttiva 2019/1151, ha istituito una piattaforma centrale europea, stabilendo altresì che il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti: i registri degli Stati membri; la piattaforma; il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo. La Direttiva impone che gli Stati membri assicurino l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma.E' data la possibilità agli  Stati membri di istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri, notificando  alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso. Anche la Commissione può istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri, che consistono in sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi a disposizioni del diritto dell'Unione. E' stabilito inoltre che l'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione e che l'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.

  •   «EUID»,quale codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.

L'articolo 2 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-octies della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva 2019/ 1151, concernente la costituzione online delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019- 2020 (legge n. 53 del 2021).

L'articolo 29 della legge n. 53 del 2021 specifica che, nell'attuazione della delega il Governo deve prevedere la costituzione di società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, avvenga on-line e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.
Si ricorda che l'articolo 13-octies, inserito nella Direttiva (UE) 2017/1132, dalla direttiva 2019/ 1151 impone agli Stati membri di provvedere affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società. E' fatta salva la possibilità che gli Stati membri non prevedano procedure di costituzione online per i tipi di società diverse dalle società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata. E' fatto obbligo agli stati Stati membri di individuare le modalità per la costituzione online delle società, prevedendo : le procedure intese a garantire che i richiedenti abbiano la capacità giuridica e la capacità di rappresentare la società; i mezzi per verificare l'identità dei richiedenti in conformità dell'articolo 13- ter; i requisiti relativi all'uso, da parte dei richiedenti, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ; le procedure per verificare la legittimità dell'oggetto della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale,  la legittimità della denominazione della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale; la nomina degli amministratori.

In particolare si prevede (comma 1):

  • la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio - mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato - per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
  • l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913)  relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (art. 52-bis).

Il capo I del Titolo III della legge sul notariato (legge 89/1913) è dedicato alla forma degli atti. L'articolo 47-bis specifica che all'atto pubblico  redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della legge sul notariato e quelle emanate in attuazione della stessa e che l'autenticazione è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dalla normativa sull'autenticazione della firma elettronica (articolo 25 del decreto legislativo  n 82 del 2005). L'art- 47-ter prevede che le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici e che l'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.L'art.52-bis prevede che le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivano personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e che il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.

  • l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato.
Si ricorda che, ai sensi dell' articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
  1. tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
  2. ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
  3. l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza :

  •  l'accertamento dell'identità;
  • la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale  o di altro tipo di ììrma elettronica qualificata;
  • la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;
  • la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà..

Per le predette finalità si prevede che la piattaforma:

  • utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica  (di cui al regolamento (UE) 910/2014),
  • assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e  il tracciamento di ogni attività;
  • consenta , ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta

Si dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto legislativo in esame. E' fissato, in  caso di utilizzo dei modelli,  un limite massimo al compenso per l'attività notarile (comma 3).

Si ricorda che l'articolo 13 nonies della direttiva (UE) 2017/1132 , così come modificata dalla direttiva 2019/ 1151 prevede che gli Stati membri mettano a disposizione,  per la costituzione online di società modelli sui portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico. 

Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza:

  • nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto;
  • nel caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.
La disposizione in commento richiama l'applicazione dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio. 1913, n. 89, sul principio di territorialità: secondo quanto sottolineato nella Relazione illustrativa, la scelta è stata determinata in considerazione del fatto che "il  servizio notarile svolge al meglio la, sua funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica antiricidaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio circondario".

Si prevede infine (commi 5 e 6) che il notaio:

  •  interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società;
  • abbia facoltà di rettiftcare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica.

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo nella sostanza il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1151. Nella relazione tecnica si sottolinea come la tematica sia compatibile con l'ordinamento interno vista la disciplina già vigente. In effetti, il comma 1 rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, in materia di istituzione del registro delle imprese. In particolare sono richiamati l'articolo 8 (che richiede di archiviare informaticamente gli atti e i documenti soggetti a deposito, iscrizione o annotazione nel registro, con la facoltà di distruggere gli originali dopo l'archiviazione dell'immagine), l'articolo 11, comma 8 (che fissa i termini per l'iscrizione nel registro dopo l'istanza del richiedente) e l'articolo 14, comma 7 (sull'accettazione e archiviazione degli atti soggetti a deposito). Il comma 2 dispone che gli atti e i dati concernenti società di capitali sono conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata.

Il comma 3 prevede che i documenti e le informazioni presentati al registro delle imprese siano conservati in formato aperto, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera I-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") oppure come dati strutturati. L'articolo 1, comma 1, lettera I-bis), appena richiamato, contiene la definizione della copia informatica di documento analogico.

Il comma 4, infine, rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema dì interconnessione dei registri.

 

L'articolo 4 interviene in materia di Business Registers Interconnection System (BRIS), ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, con particolare riferimento alle sedi secondarie o succursali. L'interconnessione dei registri degli Stati membri costituisce uno dei cardini della nuova disciplina (vedi l'illustrazione dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, nell'ambito del commento reltivo all'articolo 6). Il considerando n. 16 della direttiva n. 2017/1132/UE sottolinea la necessità di misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata, dato che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale. Il comma 1 dispone pertanto che la registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS.

In sostanza, nel caso di registrazione o cancellazione delle succursali, le relative informazioni sono riportate automaticamente anche sul registro in cui è registrata la società madre.

A seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di richiedere l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico (DM 18 ottobre 2013 – "Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico) in base al già ricordato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il comma precisa le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito richiedono un livello di sicurezza "significativo". In questo senso viene richiamato il regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L'articolo 8 di tale regolamento distingue i seguenti livelli di garanzia delle sottoscrizioni elettroniche: basso, significativo e elevato. I livelli di sicurezza hanno caratteristiche e procedure tecniche crescenti: il livello di garanzia basso ha lo scopo di ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità; il livello di garanzia significativo ha lo scopo di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità; il livello di garanzia elevato ha lo scopo di impedire l'uso abusivo o l'alterazione dell'identità.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società.

In particolare il  comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2017/1132, estende agli amministratori di società a responsabilità limitata le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c., per gli amministratori di società per azioni.

L'articolo 13 decies, par. I della Direttiva impone agli Stati membri di predisporre norme sull'interdizione degli amministratori, che comprendono la previsione della facoltà di tenere conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone che hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente
L'articolo 2382 c.c. prevede le cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori di società per azioni disponendo che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il comma 2, avvalendosi della possibilità  prevista dall'art. 13-decies, paragrafo 2 della direttiva dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea. 

L'articolo 13-decies, par. I della Direttiva prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione.

Il comma 3 introduce nel codice civile l'art. 2508-bis, concernente la registrazione in Italia di sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge di un altro Stato membro.

Le regole relative alla registrazione e alla chiusura  online delle sedi secondarie e alla presentazione dei relativi documenti  online si trovano infine negli articoli da 28  bis a 28  quater della Direttiva. Anche la registrazione della sede secondaria di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro deve poter essere effettuata completamente  online. La comparizione in persona del richiedente può essere richiesta solo in casi eccezionali e debitamente giustificati a motivo di quanto previsto dal comma 1° dell'art. 28  bis. I requisiti per la procedura  online sono sostanzialmente identici a quelli per la costituzione  online o la presentazione di documenti  online. In particolare, l'intervento vincolante ( online) del notaio può essere richiesto anche in queste procedure.

Il nuovo articolo prevede :

  • che l 'atto istitutivo delle suddette sedi secondarie e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dalle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913)  relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-bis e 47-ter) e alla sua sottoscrizione (art. 52-bis)., anche con le modalità in videoconferenza di cui al decreto legislativo in esame.
  • che gli atti da depositare ai fini della procedura di iscrizione siano contenuti in copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti.
  • la possibilità che il notaio richieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società
  • l'elenco dei dati e delle informazioni richiesti per la  registrazione delle sedi secondarie
  • che la verifica della capacità dì agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società siano effettuate mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, in relazione a quanto contenuto nel registro delle imprese in cui è iscritta la società. 
Si ricorda che l'articolo 22  ( Sistema di interconnessione dei registri), modificato dalla direttiva 2019/1151, ha istituito  una piattaforma centrale europea, stabilendo altresì che il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti: i registri degli Stati membri; la piattaforma; il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo. La Direttiva impone che gli Stati membri assicurino l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma.E' data la possibilità agli   Stati membri di istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri, notificando  alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso. Anche la Commissione può istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri, che consistono in sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi a disposizioni del diritto dell'Unione. E' stabilito inoltre che l'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione e che l'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.
  • l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di comunicare ai richiedenti i motivi del ritardo, se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di 10 giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni richieste;
  • l'obbligo per gli uffici del registro nazionale di comunicare tramite il sistema di interconnessione , ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche concernenti specifici elementi (denominazione della sede legale;  numero di iscrizione della società etc) 
  • la sottoscrizione elettronica dell'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di un notaio esercente nel territorio dello Stato
  • la possibilità di assolvere gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione  mediante firma elettronica qualificata o firma digitale di un amministratore della società.

L'articolo 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c. (vedi sopra)  a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato,  al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato.

Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento dei dati personali con riguardo alle informazioni sulla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Secondo quanto specificato dall'articolo 12, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° agosto 2023.

Si ricorda che l'articolo 2, par. 2 della Direttiva 2019/1151  specifica che il termine per l'attuazione di alcune specifiche disposizioni della direttiva stessa è fissato al 1° agosto 2023. Si tratta delle disposizioni relative;
alla definizione di  «registrazione di una succursale», quale processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una succursale di nuova apertura in uno Stato membro (articolo 1, punto 5), della  direttiva 2019/1151)
agli amministratori interdetti (articolo 13 decies d ella direttiva (UE) 2017/1132 così come integrata dalla direttiva 2019/1151) ;
all'obbligo per gli Stati membri di assicurare che l'origine e l'integrità degli atti presentati online possano essere verificate elettronicamente (art. 13 undecies, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132  così come integrata dalla  direttiva 2019/1151);
all'obbligo per gli Stati membri di  assicurare che tutti i documenti e le informazioni presentati come parte integrante della costituzione di una società, della registrazione di una succursale o della presentazione da parte di una società o di una succursale siano conservati dai registri in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati (all'articolo 1, punto 6) della  direttiva 2019/1151, con riguardo all'articolo 16, paragrafo 6).

L'articolo 8  contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonchè dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. In particolare:

  • sono elencati gli atti e i dati concernenti le società di capitali da rendere disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS:
  • si specifica che lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito
  • si prevede che  diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.
Si ricorda che l'articolo 19 della Direttiva 2017/1132 prevede espressamente che gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

L'articolo 9 prevede che le copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti daglì uffici del registro delle imprese:

  • siano rilasciati in formato elettronico;
  • siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. 
La disposizione attua l'articolo 16-bis, par. 4, della direttiva 2017/1132 così come modificata dalla direttiva 2019/1151, che dispone che gli stati membri debbano assicurare che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014al fine di garantire che le copie e gli estratti elettronici siano stati forniti dal registro e che il loro contenuto sia una copia certificata conforme del documento conservato dal registro o sia coerente con le informazioni in esso contenute.

L'individuazione delle modalità per il rilascio delle copie e degli estratti, è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2).

L'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:
  • l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;
  •  le modifiche degli atti di cui alla lettera a), compresa la proroga della società;
  •  dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;
  •  la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:
  • hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente;
  •  partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;
  •  almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;
  • i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 86/635/UEE (43), 91/674/UEE (44) e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45);
  •  ogni trasferimento della sede sociale;
  •  lo scioglimento della società;
  •  la sentenza che dichiara la nullità della società;
  •  la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  •  l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.
Si ricorda alttresì che l'articolo 18 della Direttiva  2017/1132  prevede che le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 sono rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 per i tipi di società diversi dalle SRL.

L'articolo 11 contiene  la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

L'articolo 12 dispone il differimento al 1° agosto 2023 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 relative alle informazioni sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità degli amministratori (vedi sopra).


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato da Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, dall'Analisi tecnico normativa e dalla Relazione AIR - Analisi di impatto sulla regolamentazione.