Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni relative ai fondi europei per il venture capital 23 maggio 2022 |
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Sintesi del contenuto|La normativa europea|La norma di delega|Contenuto dell'atto| |
Sintesi del contenutoL'AG n. 386 reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il venture capital (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF). L'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto contiene le modifiche all'articolo 4-quinquies del TUF. In particolare, viene integrato il comma 1 dell'articolo 4-quinquies del TUF (articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema), il quale identifica già la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del TUF, quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF, prevedendo fra le stesse il dovere di collaborazione. L'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema sostituisce il comma 2 dell'articolo 4-quinquies del TUF, prevedendo la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF. L'articolo 1, comma 1, lettera c) introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 4-quinquies del TUF i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del TUF. L'articolo 1, comma 1, lettera d) modifica il comma 3 dell'articolo 4-quinquies del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine. Con l'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) dello schema vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 4-quinquies del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri. Specularmente, l'articolo 1, comma 1, lettera g) identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia. L'articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema inserisce il nuovo comma 4-bis dell'articolo 4-quinquies del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all'ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dalla disciplina europea. La lettera f) inserisce anche il nuovo comma 4-ter dell'articolo 4-quinquies del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame. L'articolo 1 comma 2 dello schema contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
La normativa europeaIl regolamento (UE) 2017/1991 (applicabile dal 1° marzo 2018) ha modificato il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (regolamento EuVECA) e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (regolamento EuSEF) per riformare alcuni elementi normativi che sono stati ritenuti fattori critici rispetto allo sviluppo del mercato di tali fondi. A tal fine, il regolamento ha:
I fondi EuVECA ed EuSEF erano stati inizialmente riservati ai gestori di fondi che si collocano al di sotto di specifiche soglie previste dalla direttiva AIFMD sui gestori di fondi di investimento alternativi. Per usufruire della denominazione EuVECA o EuSEF per la commercializzazione dei fondi gestiti, il gestore "sotto-soglia" deve registrarsi presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, ai fini del rilascio del relativo "passaporto". Il cd. passaporto europeo descrive il sistema per cui, in settori armonizzati, le imprese di uno Stato possono prestare i loro servizi in un altro Stato membro oppure stabilirvisi sulla base di una autorizzazione dell'autorità competente dello Stato d'origine; le autorità dello Stato di destinazione vengono di regola soltanto informate dell'inizio dell'attività del soggetto estero nel territorio nazionale. Tra le condizioni richieste dai regolamenti figurano: - requisiti dei componenti gli organi apicali; - limiti e condizioni di investimento; - una specifica composizione del patrimonio degli OICR gestiti. Con riferimento al riparto di competenze tra Stati membri e rispettive autorità in relazione all'operatività transfrontaliera dei gestori, i regolamenti prevedono che l'autorità del Paese di origine (c.d. autorità home, ossia quella del luogo in cui il gestore è stabilito) sia competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni Ue. L'autorità dello Stato membro di origine deve notificare all'autorità host, ovvero quella dello Stato membro ospitante, sul cui territorio le quote dei fondi verranno commercializzate, e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA) la registrazione di un gestore, nonché i fondi che saranno oggetto di commercializzazione nel territorio dell'host. La commercializzazione su base transfrontaliera è infatti consentita solo nei confronti di investitori professionali (o che chiedono di essere trattati come investitori professionali) e quegli investitori che si impegnino a investire almeno 100.000 euro e dichiarino per iscritto di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto. I regolamenti impongono al gestore di osservare un obbligo di correttezza nei confronti degli investitori (c.d. "fair treatment"), in particolare prevenendo pratiche scorrette ed evitando trattamenti preferenziali; è richiesto un elevato livello di diligenza nella selezione e nel controllo degli investimenti e delle imprese in cui si investe. Sono inoltre disciplinate nel dettaglio anche le norme di trasparenza pre-contrattuale agli investitori. Il decreto legislativo n. 44 del 2014 ha introdotto nella normativa primaria le norme strettamente necessarie all'applicazione dei regolamenti, demandando alla regolamentazione secondaria la disciplina dettagliata degli aspetti tecnici contenuti nella direttiva e nei regolamenti. In primo luogo, con riferimento al riparto delle competenze, il citato decreto ha introdotto nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza - TUF) l'articolo 4-quinquies, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi dei menzionati regolamenti europei. In particolare la Banca d'Italia è competente, sentita la Consob, in merito alla registrazione e cancellazione dei gestori italiani di EuVECA e EuSEF, nonché per ricevere le notifiche concernenti la commercializzazione transfrontaliera dei fondi EuVECA e EuSEF (sia per quanto riguarda l'operatività all'estero dei gestori italiani che per l'ingresso in Italia di gestori europei stabiliti in altro Stato membro). La Consob è competente per quanto riguarda l'attività di trasmissione delle predette notifiche. Contestualmente il richiamato decreto legislativo n. 44 del 2014 ha apportato sostanziali modifiche all'articolo 39 del TUF, demandando a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, la disciplina dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, nonché l'individuazione delle categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati. In attuazione della norma primaria, il Decreto 5 marzo 2015, n. 30 all'articolo 14 consente che ai fondi riservati partecipino investitori non professionali purché sottoscrivano o acquistino quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Il 21 gennaio 2015 la Banca d'Italia e la Consob hanno pubblicato i regolamenti di attuazione del TUF che completano il recepimento della disciplina AIFMD.
Come anticipato, tale disciplina è stata oggetto di revisione a livello europeo con l'obiettivo di eliminare alcuni fattori ritenuti ostili allo sviluppo di un mercato di fondi destinati al venture capital e all'imprenditoria sociale, le cui dimensioni risultano non adeguate particolarmente concentrate in alcuni Paesi (Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca). In particolare, attraverso le modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 345/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 346/2013, al fine di ampliare la base dei potenziali gestori che possono utilizzare la denominazione EuVECA e EuSEF, il regolamento ha esteso l'ambito di applicazione dei citati regolamenti anche ai gestori di FIA autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della AIFMD (c.d. gestori sopra-soglia), in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di soggetti gestori. Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, i gestori sopra-soglia che intendono utilizzare la denominazione EuVECA e EuSEF rimangono soggetti a tutti i requisiti previsti dalla AIFMD e, in aggiunta, sono soggetti a talune disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, tra le quali le norme in materia di investimenti ammissibili e gli obblighi di informativa.
Si ricorda che con la AIFMD sono state inquadrate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA); i fondi di investimento alternativi sono definiti come organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti d'investimento, che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori e che non sono soggetti alla direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari: vale a dire i fondi diversi da quelli già regolati a livello europeo (i "fondi armonizzati", cosiddetti UCITS, caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità); il gestore è definito come la persona giuridica che esercita abitualmente l'attività di gestione di uno o più fondi di investimento alternativi. Sostanzialmente si tratta dei fondi che investono principalmente al di fuori dei mercati regolamentati: fondi speculativi (
hedge funds), fondi di
private equity, di
venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
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La norma di delegaL'articolo 16 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni. La disposizione prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
Si ricorda che ai sensi dell'
articolo 5 TUF, la
Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari, mentre la
Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, esse stipulano un
protocollo d'intesa, avente ad oggetto a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
Il successivo
articolo 6 TUF, nel disciplinare i
poteri regolamentari delle due Autorità, prevede che nell'esercizio dei poteri la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
b) apportare al TUF le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della AIFMD di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale;
c) modificare il TUF per adeguarlo alle disposizioni del regolamento 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'ESMA;
d) apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva AIFMD anche ai gestori sopra-soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 346/2013;
e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
Lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere il 7 maggio 2022; il termine per l'esercizio della delega, ai sensi dell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2019-2020, è teoricamente scaduto l'8 maggio 2022. L'articolo 1, comma 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, nonché secondo quelli specifici dettati dalla legge n. 53 del 2021 e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, per l'attuazione delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea individuati della legge medesima. Il successivo comma 3 dell'articolo 31 sopra richiamato prevede che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso entro quaranta giorno il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato assegnato il 7 maggio 2022, con termine per l'espressione del parere fissato al 16 giugno 2022 (dunque successivamente all'8 maggio 2022). |
Contenuto dell'attoL'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto contiene le modifiche all'articolo 4-quinquies del TUF. In particolare, viene integrato il comma 1 dell'articolo 4-quinquies del TUF (articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema), il quale identifica già la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5 del TUF, quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF, prevedendo il dovere di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, tra le due autorità nazionali e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui i fondi EuVECA e EuSEF vengono commercializzati. Per quanto concerne la delega alla normativa secondaria per l'attuazione delle modifiche in discussione, si fa presente che la stessa è già contenuto nei commi 2 e 6 dell'articolo 4-quinquies del TUF. L'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema sostituisce il comma 2 dell'articolo 4-quinquies del TUF, prevedendo la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF. In particolare, viene introdotto nell'articolo 4-quinquies il rinvio agli articoli 14 (che disciplina la registrazione del gestore dei fondi di venture capital), 14-bis (che disciplina la registrazione dei fondi di venture capital da parte dei GEFIA) e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento EuVECA e agli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento EuSEF, comprendendo in tal modo gli adempimenti previsti nei suddetti articoli, anche di notifica e scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri. I procedimenti di registrazione dei gestori e dei fondi sono stati distinti a livello europeo per disciplinare, da una parte, la registrazione dei gestori rientranti nel novero delle esenzioni di cui all'articolo 3 della AIFMD (c.d. gestori sotto-soglia) e, dall'altra, la procedura di registrazione del fondo per il venture capital da parte dei gestori sopra-soglia che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 6 della AIFMD (GEFIA). La medesima disciplina è prevista, agli articoli 15 e 15-bis del regolamento EuSEF, relativamente alla procedura di registrazione inerente ai gestori "sotto-soglia" e ai fondi qualificati per l'imprenditoria sociale da parte di GEFIA. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4-quinquies del TUF fa rinvio agli articoli del TUF che disciplinano i gestori sotto-soglia (già presenti nella versione vigente) ed i gestori sopra-soglia (introdotti in attuazione di quanto previsto dal regolamento in esame).
L'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema introduce i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies dell'articolo 4-quinquies del TUF i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del TUF. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 4-quinquies del TUF stabilisce che la Banca d'Italia è l'Autorità competente a effettuare le notifica prevista nel caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF, nonché la notifica prevista nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF (articoli 14-ter e 16, paragrafo 1, del Regolamento EuVECA e dagli articoli 15-ter e 17 del Regolamento EuSEF). Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 4-quinquies del TUF stabilisce che la Banca d'Italia è l'Autorità competente ad adottare le misure previste in relazione a specifiche condotte violative della disciplina da parte dei gestori, in particolare qualora gli stessi: non adempiano alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio; utilizzino la denominazione "EuVECA" o "EUSEF" senza che i gestori stessi (o i fondi) siano regolarmente registrati; abbiano ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare; omettano ripetutamente di adempiere alle disposizioni previste in tema di relazione annuale. Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 4-quinquies del TUF individua invece nella Consob è l'Autorità competente ad adottare le misure opportune qualora: il gestore del fondo EuVECA o EuSEF commercializzi le quote e le azioni del rispettivo fondo a investitori non professionali; il gestore del fondo EuVECA o EuSEF utilizzi rispettivamente la denominazione "EuVECA" o "EuSEF" per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti nel territorio di uno Stato membro; (iii) il gestore del fondo EuVECA o EuSEF ometta di comunicare ai potenziali investitori le informazioni rilevanti ai fini dell'investimento in modo da assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai fondi. Il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 4-quinquies del TUF stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all'articolo 5 del TUF (vedi supra), sono le Autorità competenti ad adottare le misure opportune qualora: il gestore del fondo EuVECA o EuSEF non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività; il gestore del fondo EuVECA o EuSEF non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili. Il nuovo comma 2-sexies dell'articolo 4-quinquies del TUF, in attuazione del principio di reciproca collaborazione, stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei precedenti commi 2-ter., 2-quater. e 2-quinquies.
L'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema modifica il comma 3 dell'articolo 4-quinquies del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine (articolo 16, paragrafo 1, del regolamento EuVECA e articolo 17 del regolamento (UE) n. EuSEF).
Con l'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) dello schema vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 4-quinquies del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri (articoli 14, paragrafo 1, lettera d) e 16 del regolamento EuVECA e articoli 15, paragrafo 1, lettera d) e 17 del regolamento EuSEF). Specularmente, l'articolo 1, comma 1, lettera g) dello schema modifica il comma 5 dell'articolo 4-quinquies del TUF identificando la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.
L'articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema inserisce il nuovo comma 4-bis dell'articolo 4-quinquies del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all'ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento EuVECA e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento EuSEF.
L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che ha istituito l'ESMA stabilisce in via generale che l'Autorità organizzi ed effettui regolarmente
verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche
inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione. Sulla base di tali verifiche, l'ESMA può formulare orientamenti e raccomandazioni che le autorità competenti "si sforzano di seguire". I regolamenti EuVECA ed EuSEF prevedono espressamente che l'ESMA conduca verifiche
inter pares per rafforzare la coerenza delle procedure di registrazione effettuate dalle autorità competenti disciplinate dai regolamenti stessi.
La lettera f) inserisce anche il nuovo comma 4-ter dell'articolo 4-quinquies del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione previsti dall'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento EuVECA e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento EuSEF. In particolare: la Banca d'Italia è responsabile di informare, senza indugio, gli Stati membri ospitanti della cancellazione dal registro di un gestore di un EuVECA ed EuSEF in caso di violazioni della relativa disciplina, mentre la Consob è responsabile della medesima comunicazione nei confronti dell'ESMA. La Consob deve inoltre informare senza indugio l'ESMA se ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di un fondo EuVECA o EuSEF si sia reso responsabile di una violazione della relativa disciplina. La Consob deve peraltro assicurare, nelle interlocuzioni con l'ESMA, il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia quando quest'ultima è l'autorità competente ai sensi dei sopra citati commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mendiate un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.
L'articolo 1 comma 2 dello schema contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari in attuazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettera a) del Regolamento EuVECA, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 2, lettera a), del Regolamento EuSEF, nonché in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d) della Legge di delegazione europea 2019-2020,. In particolare, viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 190 del TUF per estendere l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo medesimo ai gestori dei fondi EuVECA (in caso di violazione delle disposizioni previste anche dagli articoli 14 e 14-bis del relativo regolamento) e ai gestori dei fondi EuSEF (in caso di violazione delle disposizioni previste anche dagli articoli 15 e 15-bis del relativo regolamento).
L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |