Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento 13 settembre 2021 |
Indice |
Contenuto|La direttiva 2019/2034 e il regolamento 2019/2033|La norma di delega|L'articolato| |
ContenutoIl decreto legislativo in esame è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (Investment Firms Directive - IFD) e del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (Investment Firms Regulation - IFR). A tal fine, la disposizione modifica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), nonché il decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario (TUB), introducendo nell'ordinamento nazionale una disciplina specifica per le imprese di investimento di classe 1 e chiarendo le funzioni e i poteri delle autorità competenti. In sintesi - vedi infra per dettagli - lo schema di decreto:
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La direttiva 2019/2034 e il regolamento 2019/2033La direttiva (UE) 2019/2034 fa parte - assieme al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento - di un pacchetto di proposte finalizzato a stabilire un nuovo quadro giuridico per le imprese di investimento. I due provvedimenti definiscono un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi delle diverse tipologie di imprese di investimento. In questo contesto il quadro prudenziale applicabile alle SIM si distingue, in alcuni casi, da quello delle banche ed è rimodulato secondo un principio di proporzionalità che tiene conto di diversi fattori (in particolare, dimensionali e di complessità operativa). Si delineano in tal modo quattro categorie di SIM (definite di classe l, classe 1 -minus, classe 2 e classe 3) con regimi prudenziali diversificati. In particolare, la direttiva in titolo mira a stabilire un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, invece, rimangono soggette al previgente quadro prudenziale derivante dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Esse hanno infatti modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi, fornendo servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivendo rischi su grande scala. A tale proposito si ricorda che il Regolamento 2019/2033 ha modificato la definizione di ente creditizio, che ora ricomprende, oltre alle banche, anche le imprese che prestano determinati servizi di investimento e hanno un attivo di bilancio pari almeno a 30 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato. Una soglia che, attualmente, non viene superata da nessuna società di intermediazione mobiliare (SIM) italiana. Come evidenziato nel paragrafo 4 delle premesse della direttiva, la differenza di trattamento è giustificata dal fatto che: le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. I rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell'Unione. Il termine per il recepimento è fissato al 26 giugno 2021. Fa eccezione il recepimento dell'articolo 64, punto 5), relativo all'obbligo, per gli Stati membri, di accertarsi che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. In questo caso, il termine per il recepimento è fissato al 26 marzo 2020. A tale proposito si segnala che il 23 luglio 2021 è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2021/0273, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. La procedura di infrazione richiama l'attenzione del Governo sulla circostanza che il termine di recepimento è scaduto senza che siano state comunicate alla Commissione le misure per il recepimento completo. Si ricorda inoltre che entro il 26 giugno 2024, la Commissione europea, in stretta cooperazione con l'ABE e l'ESMA, è incaricata (articolo 66) di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata di una proposta legislativa, su alcuni aspetti specifici della direttiva. La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2017) 791. |
La norma di delegaLa delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare all'articolo 27. La direttiva è contenuta nell'allegato A alla predetta legge. Il comma 1 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i principi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:
Il comma 2 dell'articolo 27 prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti derivanti dall'esercizio della delega dovranno essere svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (nello specifico: 8 maggio 2021) ovvero scada nei tre mesi successivi (con riferimento alla direttiva in questione ricorre questa circostanza), il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi entro l'8 agosto 2021). La direttiva in esame è peraltro inserita nell'Allegato A della legge n. 53 del 2021, rientrando tra le direttive in relazione alle quali si prevede, sugli schemi dei relativi decreti legislativi di recepimento, che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 sopra citato prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato assegnato il 6 agosto 2021, con termine per l'espressione del parere fissato al 16 settembre 2021 (dunque successivamente all'8 agosto 2021). Di conseguenza, il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 agosto all'8 novembre 2021. |
L'articolatoL'articolo 1 dello schema in esame, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla sopra citata normativa europea, apporta numerose modifiche al TUF. In particolare, lettera a) introduce nel TUF le definizioni di Meccanismo di vigilanza unico-MVU (sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano), Meccanismo di risoluzione unico-MRU (sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano), Sim di classe 1 e Sim di classe 1-minus.
A tale proposito si ricorda, come evidenziato anche nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, che la direttiva IFD e il regolamento IFR suddividono le imprese di investimento in quattro categorie:
Il Governo sempre nel testo della Relazione illustrativa evidenzia che per le
SIM di classe 1 la riforma dell'impianto normativo di rango primario risponde principalmente all'
esigenza di recepire le norme europee relative all'autorizzazione e alla revoca della licenza. Per le
SIM di classe 2 e 3 non è necessario apportare cambiamenti alla normativa primaria in quanto le modifiche richieste rientrano nell'ambito già disciplinato dalla fonte secondaria. Per le
SIM di classe 1·minus, che hanno un regime prudenziale misto, la riforma della normativa primaria è volta a chiarire, in linea con la normativa europea, che ad esse
è applicabile una parte della normativa sostanziale prevista per gli enti creditizi da CRD/CRR.
La lettera b), modificando l'articolo 4 del TUF, integra la disciplina in materia di collaborazione tra autorità e di segreto d'ufficio. La norma prevede tra l'altro che la Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, o un'evoluzione negativa sui mercati che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato, informa tempestivamente l'ABE, il Comitato europeo per il rischio sistemico-CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. La norma precisa inoltre che, nell'esercizio delle loro funzioni, non solo i dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, ma anche coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob. La lettera c), modificando l'articolo 6, stabilisce che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Tale modifica risponde all'esigenza di garantire che gli Stati membri non riservino alle succursali di imprese di Paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell'Unione (articolo 64 IFD). La lettera d) indica le norme che attribuiscono la competenza alla Banca d'Italia e alla Consob in materia di vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero:
La lettera e) introduce nel TUF gli articoli 7-undecies e 7-duodecies. Il nuovo articolo 7-undecies indica la Banca d'Italia e la Consob come autorità nazionali competenti a esercitare le funzioni e i poteri previsti dalle norme europee, secondo l'attuale riparto di competenze regolamentari e di supervisione previsto dall'articolo 5 del TUF con riguardo alle Sim. L'articolo 7-duodecies stabilisce che le Sim di classe 1-minus, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, sono assoggettate alle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE applicabili agli enti creditizi. La lettera f) inserisce norme di coordinamento. La lettera g) introduce il nuovo articolo 12-bis in materia di disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE. La disposizione prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento o alla società di partecipazione finanziaria mista, con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un 'impresa di investimento o da un 'altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso tali società. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare tali ispezioni presso società ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. Possono, inoltre, consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. La lettera h) corregge un refuso dell'articolo 19 mentre la lettera i) disciplina la revoca dell'autorizzazione di una Sim nel caso in cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione ad operare come Sim di classe l. La lettera j) inserisce nel TUF il nuovo articolo 20-bis.1 che disciplina le modalità di autorizzazione e revoca all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento per le Sim di classe l. La norma stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento (in deroga all'articolo 19 del TUF che la riconosce alla Consob) alle Sim di classe 1 è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Le SIM autorizzate sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20.
Si ricorda che il citato articolo 20 prevede che la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
La disposizione chiarisce inoltre le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione nonché specifica i termini di decadenza delle autorizzazioni rilasciate con la precedente normativa (articolo 19). Vengono anche indicate le condizioni che comportano la revoca dell'autorizzazione. Infine si stabilisce che le Sim di classe l sono assoggettate (in aggiunta alle previsioni del CRR, direttamente applicabili) a tutte le disposizioni nazionali di recepimento di norme europee applicabili agli enti creditizi. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può emanare disposizioni attuative delle sopra citate norme. La lettera k) prevede che alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti per gli enti creditizi dall'articolo 4, paragrafo l, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013), ovvero negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, si applica l'articolo 29-bis in materia di disciplina di servizi e attività di investimento delle Banche dell'Unione europea. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20. Tale norma, come evidenziato nella Relazione illustrativa, si rende necessaria poiché le imprese di investimento UE qualificate come banche nei loro ordinamenti (perché rientrano tra quelle di classe l) non si qualificherebbero automaticamente come banche ai fini della normativa italiana. La lettera l) modifica la disciplina dell'autorizzazione per lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La norma in coerenza con quanto sopra citato per le imprese di investimento dell'UE stabilisce che alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti per gli enti creditizi (articolo 4, paragrafo l, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013), ovvero negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, si applica l'articolo 29-bis in materia di disciplina di servizi e attività di investimento delle Banche dell'Unione europea. Anche tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20. La lettera m) modifica l'articolo 29-ter in materia di stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi. La norma chiarisce, tra l'altro, che la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti per le banche che prestano in Italia servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali. La lettera n) definisce l'ambito di applicazione alle Sim di classe 1 e alle altre Sim dei Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce previsti al Capo I-bis del Titolo IV del TUF. La lettera o) introduce il nuovo articolo 55-sexies al fine di specificare il riparto di competenze tra autorità di vigilanza in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa per le Sim di classe l. Le lettere p) e q) modificano gli articoli 56 e 57 chiarendo rispettivamente quali norme sull'amministrazione straordinaria, nonché sulla liquidazione coatta amministrativa, si applicano alle Sim di classe l e alle altre Sim. La lettera r), modificando l'articolo 60-bis.1, definisce il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza in materia di risoluzione per le Sim di classe l mentre la lettera s) interviene sulla disciplina della risolvibilità applicabile alle Sim diverse da quelle di classe l e di classe 1-minus. La lettera t) indica ulteriori norme applicabili alle Sim di classe l in caso di risoluzione ovvero le disposizioni previste dal Titolo V del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180, in materia di Fondi di risoluzione. La lettera u) modifica l'articolo 190 ricomprendendo tra i soggetti cui si applica la disciplina sanzionatoria pecuniaria prevista per gli intermediari anche le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista. La norma prevede, altresì, sanzioni a carico delle Sim di classe l che continuano a svolgere i servizi di negoziazione e/o sottoscrizione/collocamento con garanzia, senza aver ottenuto l'autorizzazione CRD. La lettera v) interviene sull'articolo 194-ter per chiarire il perimetro di applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della normativa CRD/CRR. La lettera w) introduce il nuovo articolo 194-ter.1 che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni previste da IFD e IFR. In particolare la norma prevede che le sanzioni previste dagli articoli 190, 190.3 e 190-bis si applicano anche in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2019/2033, nonché degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE o dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010 o del regolamento UE n. 1095/2010. Le lettere x) e y) prevedono rispettivamente l'applicazione della c.d. sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni (cease and desist order- articolo 194-quater) nonché della dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile (public statement-articolo 194-septies) per la violazione della nuova normativa. La lettera z) specifica che anche per le violazioni del nuovo articolo 194-ter.1 è prevista la comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate.
L'articolo 2, anche in coordinamento con la sopra citata novella all'articolo 4 del TUF, introduce una modifica all'articolo 7 del TUB in materia di segreto d'ufficio. La norma precisa che non solo i dipendenti, ma anche coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio delle domande di autorizzazione. Le disposizioni del decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (comma 1). Il comma 2 stabilisce che la Consob è tenuta a informare la Banca d'Italia qualora il totale delle attività dell'impresa che prima del 25 dicembre 2019 (entrata in vigore della IFD) ha presentato domanda di autorizzazione (ai sensi dell'articolo 19 del TUF) per svolgere i servizi di negoziazione per conto proprio e di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente sia pari o superiore a 30 miliardi di euro. La Consob ne dà altresì informazione all'impresa. Il comma 3 prevede che qualora la Banca d'Italia, dopo aver ricevuto l'informazione indicata al comma precedente, accerti che l'impresa soddisfa i requisiti previsti per lo svolgimento una qualsiasi delle attività previste per le SIM di classe 1, ne informa l'impresa e la Consob. In questo caso, l'autorizzazione è rilasciata o negata secondo quanto previsto dal sopra citato articolo 20-bis.1 introdotto dal decreto in esame. Il comma 4 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.l, comma 2, le SIM autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del TUF, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti per lo svolgimento di una qualsiasi delle attività previste per le SIM di classe 1, presentano domanda di autorizzazione (ai sensi dell'articolo 20-bis.l) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate dall'ABE per specificare la metodologia di calcolo delle soglie rilevanti ai fini dell'autorizzazione.
A tale proposito si segnala che il comma 2 del nuovo articolo 20-
bis.l prevede che
le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19
presentano domanda di autorizzazione
al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo l, punto 1), lettera
b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. |