Regime generale delle accise 6 settembre 2021 |
Indice |
Il contenuto|La direttiva 2020/262|La norma di delega|L'articolato| |
Il contenutoLo schema di decreto in esame intende recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che, provvedendo alla modifica e alla rifusione della direttiva 2008/118/CE, contiene ora tutte le disposizioni inerenti il regime generale delle accise. L'articolo 1 apporta una serie di ampie modifiche al Testo Unico Accise che riguardano, tra l'altro: l'individuazione, per casi particolari, del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell'UE; la disciplina di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati); la previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro, al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. L'articolo 2 stabilisce che i riferimenti normativi alla direttiva 2008/118/CE (in via di abrogazione) rinvenibili nelle norme tributarie, nella medesima materia, siano sostituiti da quelli alla nuova direttiva 2020/262/UE. L'articolo 3 stabilisce che le disposizioni introdotte all'articolo 1 siano efficaci a decorrere dal 13 febbraio 2023, in aderenza a quanto espressamente stabilito dalla direttiva in recepimento, fatte salve specifiche eccezioni (che si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento). |
La direttiva 2020/262La direttiva (UE) 2020/262 procede alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise. Essa mira in generale ad armonizzare le condizioni per la riscossione delle accise su prodotti contemplati dalla direttiva 2008/118/CE, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. In linea generale, essa stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ("prodotti sottoposti ad accisa"):
Gli Stati membri potranno applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili alle accise o all'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
Al fine di garantire la libera circolazione, la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dovrà dar luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
Nella direttiva in parola sono inserite anche le disposizioni normative di coordinamento necessarie a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 281uglio 2015, che integra il CDU, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante le modalità di applicazione di talune disposizioni del medesimo CDU. Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, viene evidenziato che occorre precisare a livello dell'Unione il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa ("considerando 3"). L'articolo 6 della direttiva stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto:
L'accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. In base all'articolo 7 il debitore dell'accisa divenuta esigibile è: a) per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall'accisa: i. il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincoli i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall'accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall'accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che abbia partecipato a tale svincolo; ii. in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altra persona che abbia garantito il pagamento e qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo; b) per quanto riguarda la detenzione o il magazzinaggio di prodotti sottoposti ad accisa, la persona che detiene o immagazzina prodotti sottoposti ad accisa o qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla loro detenzione o al loro magazzinaggio, o una combinazione di tali persone in conformità del principio di responsabilità in solido; c) per quanto riguarda la fabbricazione, compresa la trasformazione, di prodotti sottoposti ad accisa, la persona che fabbrica i prodotti sottoposti ad accisa e, in caso di fabbricazione irregolare, qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla loro fabbricazione; d) per quanto riguarda l'importazione o l'ingresso irregolare di prodotti soggetti ad accisa, il dichiarante quale definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione o qualsiasi altra persona di cui all'articolo 77, paragrafo 3, di tale regolamento e, in caso di ingresso irregolare, qualsiasi altra persona che abbia partecipato all' ingresso irregolare. In caso di irregolarità durante i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, l'accisa dovrà essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l'irregolarità che porta all'immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l'irregolarità, nello Stato membro in cui l'irregolarità è stata rilevata (articolo 9). L'articolo 11 stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati: a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) da organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle Convenzioni internazionali o dagli accordi di sede; c) dalle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, nella misura in cui tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della Politica di sicurezza e di difesa comune; d) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato Nord Atlantico diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa; e) dalle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960; f) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Saranno gli Stati membri a stabilire le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la direttiva in oggetto. La fabbricazione, la trasformazione, la detenzione e il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale. L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito. Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso (articolo 14). Prima della loro immissione in consumo i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare nell'Unione in sospensione dall'accisa. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa può aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico. Lo speditore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento. Se tali dati non sono validi, lo speditore ne dovrà essere subito informato. Se invece tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa, al trasportatore o vettore, il codice unico di riferimento amministrativo che dovrà essere esibito, su richiesta, alle autorità competenti (articolo 20). Se i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro sono trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali o per essere utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione. I prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati solo da uno speditore certificato a un destinatario certificato (articolo 33). Per quanto riguarda le vendite a distanza, la direttiva prevede la possibilità di consentire allo speditore di nominare un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione, quale debitore dell'accisa. Il rappresentante fiscale è riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro. Gli Stati membri possono disporre che il debitore dell'accisa sia il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa, nei casi in cui lo speditore o il rappresentante fiscale, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si sia registrato/registrata e non abbia prestato una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione (articolo 44). La direttiva armonizza inoltre le norme relativamente a:
La direttiva 2008/118/CE, modificata dagli atti elencati nell'allegato I, parte A, è abrogata con efficacia al 13 febbraio 2023. Il termine per conformarsi agli articoli 2, 3, 6, 12, 16, 17, agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 33 a 46, e agli articoli 54, 55 e 57 della direttiva è fissato al 31 dicembre 2021. Fatto salvo l'articolo 54, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 febbraio 2023. Gli articoli 1, 4 e 5, gli articoli da 7 a 11, gli articoli 13, 14 e 15, gli articoli 18, 23 e 24, gli articoli 30, 31 e 32, gli articoli da 47 a 53, gli articoli 56 e 58 si applicano a decorrere dal 13 febbraio 2023. La direttiva genera dalla proposta della Commissione europea COM(2018) 346. |
La norma di delegaLa delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare all'articolo 1, comma l. La direttiva è contenuta nell'allegato A alla predetta legge.
Il comma 1 del richiamato articolo 1 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, nonché secondo quelli specifici dettati dalla legge n. 53 del 2021 e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, delle direttive contenute nell'allegato A. L'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Il termine di recepimento della direttiva è il 31 dicembre 2021, dunque – ai sensi del predetto articolo 31 – il termine di delega sarebbe scaduto il 31 agosto 2021, ovvero quattro mesi antecedenti al termine di recepimento. La direttiva in esame è inserita nell'Allegato A della legge n. 53 del 2021, rientrando dunque tra le direttive in relazione alle quali si prevede, sugli schemi dei relativi decreti legislativi di recepimento, che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 sopra citato prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato assegnato il 5 agosto 2021, con termine per l'espressione del parere fissato al 14 settembre 2021 (dunque successivamente al 31 agosto 2021). Di conseguenza, il termine per la delega slitta di tre mesi, dal 31 agosto al 30 novembre 2021. |
L'articolatoLe disposizioni in esame apportano, ai fini del recepimento della direttiva, numerose consistenti modifiche al Testo Unico Accise – TUA, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.
L'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica in più parti l'articolo 1 del TUA, che contiene le definizioni rilevanti. In sintesi:
La lettera b) modifica l'articolo 2 del TUA in tema di presupposto dell'obbligazione d'accisa e la sua esigibilità dell'accisa, in particolare aggiornando l'insieme delle fattispecie che determinano l'immissione in consumo dei prodotti stessi e dunque l'esigibilità dell'obbligazione tributaria in materia di accisa.
In particolare (punto 1) della lettera b)) si indica espressamente che anche l'ingresso irregolare nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa - l'introduzione cioè senza il rispetto delle disposizioni imperative in materia doganale - comporta la nascita dell'obbligazione tributaria in materia di accisa; tale fattispecie si va ad aggiungere alla già prevista importazione dei prodotti in questione con cui, ai fini del TUA, si intende l'immissione in libera pratica degli stessi.
Il punto 2) della lettera b) delinea le circostanze che, in caso di irregolarità, determinano l'esigibilità dell'accisa. In tale contesto, con il punto 2.2) è ribadito che il verificarsi di alcune condizioni previste dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU - riguardanti i casi di confisca o di distruzione dei prodotti introdotti irregolarmente nel territorio dello Stato - estingue la pretesa tributaria. La lettera b) al punto 3) identifica i soggetti responsabili del pagamento dell'accisa al verificarsi di talune circostanze particolari durante il trasferimento dei prodotti in regime sospensivo da tale tributo. Si tratta del regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta. In particolare, è inserita la lettera b-bis) nel comma 4 dell'articolo 2 del TUA per precisare che, in caso di trasferimento irregolare di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è responsabile del pagamento dell'imposta, oltre ai soggetti mittenti (depositario autorizzato o speditore registrato), anche ogni altro soggetto che, in relazione al trasferimento stesso, abbia prestato garanzia per il pagamento dell'accisa; oltre a tali soggetti, per la fattispecie in questione, risulta responsabile del pagamento anche ogni altro soggetto nei cui confronti si verifichino i presupposti per l'esigibilità dell'imposta stessa. Viene introdotto un nuovo comma 4-bis nell'articolo 2 del TUA per chiarire che, in ogni caso in cui esistano più soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, essi sono responsabili in solido del pagamento del medesimo tributo.
La lettera c) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 4 TUA, che disciplina l'abbuono dell'imposta in caso di perdite, distruzione e cali.
Nella sua attuale formulazione, esso chiarisce che in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto ministeriale (decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55), mentre per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità. Si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
Con le norme proposte:
La lettera d) novella l'articolo 5 del TUA, che disciplina il regime del deposito fiscale dei prodotti soggetti ad accisa.
In estrema sintesi, la fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale, autorizzato dall'Amministrazione finanziaria e subordinato al rilascio di una licenza. Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.
Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione. Sono previsti specifici obblighi per i gestori del deposito (prestazione di una cauzione; adesione alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; specifici obblighi contabili e obblighi di
compliance alle attività di controllo e accertamento). I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale. L'inosservanza degli obblighi di legge comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.
Le norme proposte modificano l'articolo 5 per chiarire che l'autorizzazione all'esercizio di un deposito fiscale è circoscritta a quanto espressamente indicato nella autorizzazione medesima e per specificare che il regime del deposito fiscale non può essere applicato ai prodotti non immessi in libera pratica nel - territorio doganale dell'UE. Per i prodotti non unionali trovano applicazione le regole previste dal CDU per i regimi doganali sospensivi.
Con la lettera e) sono sostituiti alcuni commi dell'articolo 6 del TUA, dedicato alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.
In linea generale, come anticipato il regime sospensivo è il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta.
Esso si applica ai prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, nonché ai prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso le predette destinazioni.
La circolazione in regime sospensivo inizia o nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione ovvero (per i prodotti spediti da uno speditore registrato) all'atto della loro immissione in libera pratica.
La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico da esibire su richiesta alle autorità competenti. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario; per i prodotti destinati ad essere esportati, essa si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità.
L'articolo 6 è modificato anzitutto per recepire nell'ordinamento nazionale la possibilità, introdotta dalla direttiva, per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato e destinati ad essere esportati, di essere vincolati al regime di transito esterno dopo essere stati svincolati dal regime doganale di esportazione.
Il transito esterno è il regime doganale che consente di far circolare le merci che provengono da paesi terzi sul territorio comunitario prima di aver assolto le formalità doganali (per cui sono ancora allo stato estero).
Di conseguenza i prodotti in regime sospensivo, provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, possono avere come destinazione anche l'Ufficio doganale presso il quale i medesimi prodotti sono destinati a essere vincolati ad un regime di transito esterno, che sussiste fino a quando i prodotti non raggiungano il luogo dal quale viene abbandonato il territorio doganale dell'UE. In tale ipotesi le norme proposte dispongono che la circolazione in regime sospensivo si ritiene conclusa quando i prodotti, pur non avendo lasciato ancora il territorio doganale, sono stati vincolati al transito esterno. Lo svincolo della cauzione, volta a garantire il pagamento dell'accisa durante il trasferimento, è disposto non appena venga fornita la prova che i prodotti siano stati vincolati al transito esterno. Si esclude inoltre l'obbligo di prestazione di garanzia per i movimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse, salvo che la stessa garanzia non venga espressamente richiesta dall'Amministrazione finanziaria per casi particolari debitamente motivati.
Viene introdotto un nuovo comma 7-bis dell'articolo 6 del TUA, con cui si chiarisce che l'attestazione circa la conclusione della circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa, svincolati per l'esportazione e vincolati ad un regime di transito esterno, deve essere fornita dall'Ufficio doganale di esportazione attraverso la compilazione della nota di esportazione, che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno, da compilare sulla base delle informazioni in possesso del medesimo Ufficio doganale di esportazione o sulla base di quelle ricevute dall'Ufficio doganale (se diverso) che ha vincolato i prodotti suddetto regime di transito esterno. Ulteriori modifiche riguardano l'indicazione del formato telematico (in luogo di quello cartaceo) del previsto documento che deve scortare le merci circolanti in regime sospensivo. Infine si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 6 del TUA non si applichino ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa (nonché ai tabacchi da fiuto e da masticare).
Il comma 1, lettera f) modifica l'articolo 8 TUA recante la disciplina relativa alla figura del destinatario registrato.
Si tratta in sintesi dell'operatore – diverso dal titolare di deposito fiscale - che, nell'esercizio della sua attività professionale, è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.
Questo soggetto, prima del ricevimento dei prodotti, deve richiedere di essere registrato presso l'amministrazione finanziaria competente, a condizione che eserciti concretamente l'attività economica finalizzata alla ricezione di prodotti in regime sospensivo e che disponga di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti.
Tale soggetto riceve prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, ma non può detenerli o spedirli in tale regime, in quanto obbligato ad assolvere l'accisa entro il giorno successivo a quello del loro arrivo. È tenuto al rilascio di una garanzia pari all'intera accisa gravante sui prodotti movimentati in regime sospensivo ed è soggetto a specifici obblighi contabili per i prodotti sottoposti al regime sospensivo. Il rilascio dell'autorizzazione a tale attività è subordinato alla presentazione di apposita istanza presso l'ufficio doganale competente, contenente tutte le informazioni comprovanti l'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente. Lo speditore registrato, specularmente, è la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica.
Le modifiche proposte specificano che al destinatario registrato, oltre ad essere vietata la possibilità di detenere e spedire prodotti in regime sospensivo, è altresì preclusa l'attività di fabbricazione e trasformazione dei prodotti sui quali non sia stata previamente pagata l'imposta. Si precisa poi che nel deposito del destinatario registrato non possono essere detenute merci terze (non unionali) per le quali trovano applicazione, invece, le regole previste dal CDU per i regimi doganali sospensivi.
La lettera g) inserisce un nuovo articolo 8-bis nel TUA, che disciplina la nuova figura del destinatario certificato, (cui il comma 9-bis, introdotto dalla successiva lettera i), affianca quella dello speditore certificato). Tali soggetti possono movimentare prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.
In particolare (comma 1 del nuovo articolo 8-bis) può operare come destinatario certificato il soggetto che possiede già la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, i soli destinatari registrati. Tali soggetti devono essere preventivamente autorizzati dalla medesima amministrazione per poter operare come destinatari certificati. Il Governo chiarisce che tali limitazioni sono adottate conformemente alle possibilità contemplate dalla direttiva 262/2020 con finalità di tutela dell'erario.
Si prevede (comma 2) che, per finalità di controllo dei prodotti ricevuti dal destinatario certificato, gli stessi siano detenuti in apposita area separata del deposito. Sono chiariti (comma 3) gli obblighi del destinatario certificato, tra i quali vi è la prestazione di una garanzia, l'iscrizione in appositi registri e il pagamento dell'accisa entro il giorno successivo a quello. di arrivo dei prodotti presso il destinatario certificato. È altresì prevista la possibilità, a specifiche condizioni e previa autorizzazione, di operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti. Sono previste norme particolari per i tabacchi lavorati, in relazione alle specifiche peculiarità inerenti sia al sistema di liquidazione dell'accisa gravante su tali prodotti (con l'obbligo di iscrizione degli stessi nella tariffa di vendita) che alla rete di esclusiva commercializzazione dei tabacchi tramite le rivendite di legge. Si escludono dall'ambito di applicazione dell'articolo 8-bis i prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Le modifiche all'articolo 9 TUA (lettera h)) intendono adeguare la terminologia attualmente utilizzata in relazione ai documenti che devono essere emessi per consentire il trasferimento dallo speditore registrato di prodotti soggetti ad accisa.
La lettera i) del comma 1 introduce un nuovo articolo 9-bis nel TUA, per disciplinare la figura dello speditore certificato che, secondo la direttiva 262/2020, è la persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro, verso un destinatario certificato di un altro Stato membro in cui sono consegnati per scopi commerciali. Non sono previsti requisiti soggettivi particolari per poter essere riconosciuto come speditore certificato.
La scelta, riferisce il Governo, è motivata dalla minore pericolosità fiscale che la movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa avviata dallo speditore certificato nazionale presenta per le casse erariali, trattandosi di prodotti sui quali l'accisa risulta essere stata già versata allo Stato, da rimborsare dopo che sia stato provato l'avvenuto versamento dell'accisa nello Stato membro di destinazione.
Sono chiariti gli obblighi che permangono in capo allo speditore certificato, tra cui quello di iscrivere in appositi registri i prodotti che sono spediti nell'altro Stato membro, con l'indicazione degli estremi del relativo documento elettronico di accompagnamento e del luogo in cui devono essere consegnati, nonché quello di fornire al trasportatore il codice di riferimento semplificato che contraddistingue una specifica movimentazione in questa particolare tipologia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Anche in tal caso si prevede la possibilità di autorizzare un uno speditore certificato occasionale in relazione a un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti. Si demanda ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la fissazione, limitatamente ai tabacchi lavorati, di individuare specifiche modalità attuative della disciplina relativa alla nuova figura. Viene poi disciplinato il rimborso dell'accisa pagata nel territorio dello Stato, stabilendo le modalità e le condizioni che lo speditore certificato deve rispettare allo scopo di ottenerlo. Infine, si escludono dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 9-bis i prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
La lettera l) sostituisce integralmente l'articolo 10 TUA, che disciplina la circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato italiano.
In sintesi, le norme vigenti assoggettano ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato, individuando la definizione di detenzione per scopi commerciali nella detenzione da parte di un soggetto diverso da un privato e da parte di un privato se i prodotti sono acquistati, non per uso proprio, in specifici quantitativi, se dal privato vengono trasportati e non sono destinati ad essere forniti a titolo oneroso.
Nel caso di soggetto non privato questi è obbligato al versamento dell'accisa; se non ha la qualità di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell'accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell'acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di privati l'accisa è dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura che deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell'accisa dovuta.
La circolazione di tali prodotti deve avvenire con un documento di accompagnamento e il pagamento dell'accisa, fatta eccezione per il caso del depositario autorizzato, deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo delle merci. Sono previste specifiche norme per i tabacchi lavorati. Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio nazionale.
Con le modifiche proposte:
Le modifiche apportate dalla lettera m) riguardano l'articolo 10-bis del TUA, che contiene altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, al solo fine di escludere l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai prodotti non unionali.
La lettera n) del comma 1 novella l'articolo 10-ter del TUA che disciplina i casi di irregolarità che si verifichino durante il trasferimento, tra Paesi dell'UE, di prodotti sottoposti ad accisa che risultino aver già pagato il tributo in uno Stato membro, ma che sono destinati ad essere consumati nel territorio dello Stato italiano.
Il vigente comma 1 di tale articolo 10-
ter prevede che, in caso di trasferimento irregolare dei prodotti in questione, l'accisa sia dovuta dal soggetto che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da ogni altro soggetto che ha partecipato al trasferimento irregolare ovvero che era a conoscenza dell'irregolarità del trasferimento dei prodotti in questione.
La nuova formulazione del comma fa riferimento anche al caso in cui i soggetti sopra citati avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'irregolarità (o dell'infrazione).
Sono delineate con maggiore precisione le condizioni che, in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti soggetti ad accisa, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, danno luogo all'abbuono del tributo al verificarsi del gaso fortuito o della forza maggiore (si vedano al riguardo le modifiche all'articolo 4 TUA). Le modifiche proposte equiparano al caso fortuito e alla forza maggiore, oltre, ai fatti, determinanti la citata perdita o distruzione, imputabili al solo soggetto obbligato a titolo di colpa non grave, anche quelli compiuti da terzi e non ascrivibili al soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa grave.
Viene poi recepita (nuovo comma 3-bis dell'articolo 10-ter) la disposizione che, prevede l'individuazione da parte della Commissione, anche per tali tipi di trasferimento di prodotti soggetti ad accisa, di soglie di perdita parziale (calo) da determinare in funzione della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche, della temperatura ambiente durante il trasporto e di altri fattori. Nelle more continuano ad applicarsi i cali ammissibili previsti per la circolazione di prodotti sottoposti al regime dell'accisa attualmente fissati dal regolamento adottato con il decreto del, Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55. Il nuovo comma 4-bis prevede l'esclusione da tale disciplina delle merci non unionali.
La lettera o) del comma 1 modifica l'articolo 11 dei TUA, in materia di prodotti sottoposti ad accisa i quali, immessi in consumo in un altro Stato membro, sono acquistati da privati per il proprio consumo nel territorio nazionale, allo scopo di adeguarne la terminologia alla direttiva 262/2020 ed escludere l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Con la lettera p) è integralmente sostituito l'articolo 12 del TUA che contiene disposizioni in materia di deposito e circolazione — nel territorio nazionale - dei prodotti per i quali il debito di imposta in materia di accisa sia stato già assolto.
Le norme vigenti, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, prevedono che i prodotti assoggettati ad accisa siano custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento (DAS). Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di accompagnamento ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione.
Con le modifiche proposte sono aggiornate le disposizioni in esso presenti, stabilendo che i prodotti in questione possano circolare sul territorio nazionale solo a seguito dell'emissione di un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per il trasferimento intraunionale di prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro, ovvero l'
e-DAS.
La lettera q) modifica l'articolo 17 del TUA al fine di. aggiornare i riferimenti normativi a norme unionali in esso contenuti; le modifiche di cui alle successive lettere r) ed s) riguardano rispettivamente gli articoli 23 e 28 del TUA, con finalità di coordinamento all'articolo 8-bis, in materia di destinatario certificato.
La lettera t) sostituisce l'articolo 37 del TUA, recante disposizioni particolari per il vino.
Il vigente articolo 37 considera piccoli produttori di vino gli operatori economici che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno; essi, fintantoché producano vino - con accisa ad aliquota zero - sono esentati da specifici obblighi e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono tenuti ad alcuni adempimenti informativi nei confronti dell'erario sulle operazioni intracomunitarie e ad obblighi documentali. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale.
Nello specifico, le norme proposte specificano che la soglia media di 1000 ettolitri di vino all'anno per individuare i piccoli produttori è riferita alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive.
In sostanza la soglia di produzione al di sotto della quale sono previste dal TUA importanti semplificazioni amministrative (esclusione dal regime di deposito fiscale, dalla tenuta delle contabilità e dagli altri adempimenti riservati ai produttori di maggiore dimensione) è determinata non più con riferimento alla produzione dell'anno in corso quanto invece sulla media delle ultime tre annate viticole.
La lettera u) modifica l'articolo 47 del TUA al fine di adeguare quanto in esso contenuto al dettato della "Direttiva" con riferimento, ai cali che si possono verificare durante il trasferimento dei prodotti in regime sospensivo. La medesima direttiva prevede, infatti, all'articolo 6, par. 7, che, fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia motivi ragionevoli per ritenere che siano state compiute irregolarità durante il trasferimento dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, solo la parte della perdita parziale del prodotto trasferito che risultasse superiore alla soglia comune di perdita parziale deve essere considerata come immessa in consumo. In tal senso le norme proposte variano la modalità per il calcolo della sanzione amministrativa prevista dal medesimo articolo 47 che, attualmente, è commisurata all'intero quantitativo mancante. Infine la lettera v) si modifica il riferimento interno contenuto nell'articolo 56 del TUA allo scopo di correggere un errore materiale di rinvio normativo.
L'articolo 2 dello schema stabilisce, al fine del corretto utilizzo delle norme unionali applicabili in materia di accisa, che i riferimenti. normativi alla direttiva 2008/118/CE (in via di abrogazione) rinvenibili nelle norme tributarie nella medesima materia siano sostituiti da quelli alla nuova direttiva 2020/262/UE.
L'articolo 3, comma 1, stabilisce che le disposizioni introdotte all'articolo 1 siano efficaci a decorrere dal 13 febbraio 2023, in aderenza a quanto espressamente stabilito dalla direttiva in recepimento. Sono salve le norme di cui all'articolo 1, lettera d), punto 1, in tema di autorizzazione all'esercizio del deposito doganale e alla lettera v) del menzionato comma (correzione di un errore materiale nei rinvii normativi), che sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in parola.
Il comma 2 consente l'utilizzo del documento DAS cartaceo fino al 31 dicembre 2023 in aderenza a quanto espressamente stabilito dall'articolo 54 della direttiva. |