Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni
Riferimenti: SCH.DEC N.248/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 248
Data: 15/03/2021
Organi della Camera: VI Finanze


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Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni

15 marzo 2021
Atti del Governo


Indice

Premessa|La disciplina UE e la norma di delega|Il contenuto dello schema|


Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 248) intende recepire le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell'IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi.

Le norme UE mirano a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (MOSS, acronimo di Mini One Stop Shop).

In particolare, l'articolo 1 modifica in più punti la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche.

L'articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, tra l'altro, la definizione di vendita a distanza, il cui regime impositivo è disciplinato dal precedente articolo 1. Si tratta delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore.

L'articolo 3 recepisce nell'ordinamento interno la nuova formulazione dell'articolo 35 della direttiva IVA, che esclude le cessioni di beni d'occasione e degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d'occasione dall'ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza, assoggettandole al regime IVA "del margine", per il quale l'IVA si applica solamente sul margine di vendita, ovvero la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.

L'articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997), al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l'ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione secondo i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi.

L'articolo 5 modifica il decreto-legge n. 35 del 2005 a fini di coordinarne la terminologia con le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2, mentre l'articolo 6 modifica il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, in materia di franchigie fiscali per piccole spedizioni prive di carattere commerciale, abrogando l'articolo 5 che, per le merci il cui valore intrinseco non ecceda complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali, ovvero dall'imposta sul valore aggiunto. Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150.

L'articolo 7 disciplina le procedure per l'emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento, in particolare per individuare gli Uffici competenti e le modalità operative e gestionali per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali.

L'articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate e la cui decorrenza, a seguito di successivi differimenti, è prevista al 1° luglio 2021 – che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle cessioni di taluni beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica (piattaforma, portale, o mezzi analoghi). Resta fermo l'assoggettamento al reverse charge delle vendite dei medesimi beni effettuate direttamente da tali piattaforme.

L'articolo 9 integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica usando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 dello schema, mentre l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal l° luglio 2021.


La disciplina UE e la norma di delega

La direttiva (UE) 2017/2455/UE del Consiglio è intervenuta sulle norme generali IVA (direttiva 2006/112/UE) e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile (direttiva 2009/132/UE) per dettare una specifica disciplina sugli obblighi relativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni.

La direttiva 2006/112/CE è stata ulteriormente modificata dalla direttiva (UE) 2019/1995, per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza e a talune cessioni nazionali di beni; lo schema in esame recepisce anche tali modifiche.

Al riguardo si ricorda che la predetta direttiva (UE) 2019/1995 è in corso di recepimento nel nostro ordinamento; essa è infatti contenuta nell'allegato A all'A.C. 2757, disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e all'esame dell'Assemblea della Camera al momento di redazione del presente lavoro.

In sintesi, le norme UE modificano le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica e intervengono sulla fatturazione di tali servizi. Viene estesa e semplificata l'adesione al regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop - Mini Sportello Unico). Segnatamente, con la direttiva 2017/2455/UE è introdotta una soglia a livello comunitario, pari a 10.000 euro, entro la quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelli resi per via elettronica forniti in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del prestatore sono imponibili ai fini IVA in quest'ultimo Stato membro, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

L'obiettivo delle modifiche, enunciato dalla Commissione nella Comunicazione del 2015, COM (2015) 192 sulla Strategia per il mercato unico digitale in Europa, e nella Comunicazione del 2016 Verso uno spazio unico europeo dell'IVA- Il momento delle scelte sul piano d'azione in materia di IVN, è semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero, mettendo le imprese UE in condizioni di parità con le imprese non-UE.

 

Occorre ricordare inoltre che le direttive in recepimento fanno parte del c.d. "pacchetto e-commerce", composto dai seguenti atti normativi:

  • direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 20 19;
  • direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva (UE)2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019;
  • regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del5 dicembre 2017.

I regolamenti europei sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri senza necessità di disposizioni di recepimento; l'attuazione dei regolamenti, come puntualizza il Governo, rende tuttavia necessario l'adeguamento dei sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell'IVA.

 

Si ricorda inoltre che la data prevista per l'entrata in vigore delle nuove regole era originariamente il 1° gennaio 2021; tuttavia, a seguito dell'emergenza sanitaria, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al 30 giugno 2021:

  • con la decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995;
  • con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026;
  • con il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato il regolamento (UE) 2017/2454.

 

La disciplina applicabile dal 1° luglio 2021 riguarda le seguenti operazioni:

  1. le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma l, e articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA);
  2. le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi (articolo 14, paragrafo 4, comma 2, e articolo 14-bis, paragrafo l, della direttiva IVA);
  3. le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l'uso interfacce elettroniche (articolo 14-bis, paragrafo 2, della direttiva IVA);
  4. le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.

 

Come anticipato, la direttiva 2455 del 2017 semplifica ed estende l'operatività del regime speciale c.d. MOSS (Mini One Stop Shop) o Mini Sportello Unico. Si tratta di un regime di tassazione IVA opzionale relativo alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (business to consumer - B2C). In base alla disciplina europea dell'IVA, la tassazione IVA di tali prestazioni di servizi avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura. In Italia il portale elettronico MOSS è gestito dall'Agenzia delle entrate.

In termini di semplificazione del regime MOSS, in primo luogo la direttiva (articolo 1) introduce una soglia di 10.000 euro, al di sotto della quale le prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato membro di identificazione del soggetto passivo, a meno che questo non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo. Sono semplificate le procedure di emissione delle fatture. Si autorizzano inoltre i soggetti passivi ad applicare le norme dello Stato membro di identificazione in materia di fatturazione e tenuta dei registri. La direttiva introduce misure di semplificazione a favore delle piccole start up operanti nel settore del commercio elettronico, nonché per l'identificazione degli acquirenti e dei destinatari; sono semplificati la dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione per le tipologie di prestazioni e vendite per le quali l'IVA non è versata tramite il regime MOSS. Il termine per il recepimento dell'articolo 1 (modifiche della direttiva 2006/112/UE) è previsto per il 31 dicembre 2018; il termine di decorrenza è il 1° gennaio 2019.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 1 della direttiva è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145 del 1° giugno 2020 (A.G. 150, vedi qui l'iter). Il decreto legislativo in particolare ha modificato in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE e ha disciplinato il regime speciale cd. MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.

In termini di estensione del regime MOSS, la direttiva (articolo 2) applica tale regime speciale anche ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea ma registrati ai fini IVA in uno o più Paesi membri, nonché alla vendita di beni materiali e di servizi diversi da quelli elettronici. Si estende l'applicazione del MOSS anche alle piccole spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Nel caso di beni di valore superiore è richiesta una dichiarazione doganale completa al momento dell'importazione.

La direttiva prevede che il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite l'uso di interfaccia elettronica venga coinvolto nella riscossione dell'IVA; tale soggetto è inoltre obbligato a conservare, per un periodo di dieci anni, la documentazione relativa a tale cessione o prestazione, facendo in modo che sia sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri interessati di controllare che sia contabilizzata in modo corretto.

La successiva direttiva 2019/1995/UE ha introdotto regole per determinare con precisione il luogo di effettuazione dell'operazione ai fini IVA nel caso di cessioni facilitate mediante l'uso di interfaccia elettronica (cd. piattaforme web).

L'articolo 3 della direttiva 2455/2017 reca la soppressione, dal 1° luglio 2021 (termine così posticipato dalla menzionata Decisione n. 2020/1109/UE, del titolo IV della direttiva 2009/132/UE, il quale prevede l'ammissibilità in esenzione delle importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 euro, nonché la possibilità per gli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro.

Il termine per il recepimento dell'articolo 2 (ulteriori modifiche della direttiva 2006/112/UE) e dell'articolo 3 (modifiche della direttiva 2009/132 CE) è; previsto per il 30 giugno 2021, mentre il termine di decorrenza delle norme è fissato al 1° luglio 2021 (termini così modificati per effetto della menzionata Decisione n. 2020/1109/UE; in precedenza detti termini erano fissati al 31 dicembre 2020 e al 1° gennaio 2021).

 

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e si ricava dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato A, n. 12 della medesima legge.

Per quanto riguarda le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 31, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il termine di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva - oggetto di recepimento con l'A.G. n. 248 in parola – sono fissati, ai sensi dell'articolo 4, par. 2 della direttiva 2455/2017, come modificato dalla decisione 2020/1909/UE, al 30 giugno 2021, mentre la legge n. 117 del 2019 è entrata in vigore prima (2 novembre 2019). Stante il combinato disposto delle norme europee e nazionali, il termine per l'esercizio della delega è teoricamente scaduto il 28 febbraio 2021.

Tuttavia, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 31 della richiamata legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega (di cui al già richiamato comma 1) o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il termine per l'espressione del parere sull'atto trasmesso è fissato al 7 aprile 2021 (successivamente, dunque, al 28 febbraio 2021).

Di conseguenza, il nuovo termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 maggio 2021.


Il contenuto dello schema

Articolo 1 - Vendite a distanza e cessioni nazionali di beni

 

L'articolo 1 dello schema modifica in più punti la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633- decreto IVA) in materia di e-commerce transfrontaliero e, in particolare, di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di merci importate da territori terzi o Paesi terzi.

 

L'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce un nuovo articolo 2-bis nel decreto IVA che prevede che le cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) allorché riguardino:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 38-bis, commi l e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331) e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
  • le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo (38-bis, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 331, convertito) in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di tali beni si considera cessionario e rivenditore degli stessi.

 

La lettera b) aggiunge un settimo comma all'articolo 6 del citato decreto n. 633 per stabilire che il momento· di effettuazione e, conseguentemente, l'esigibilità dell'imposta è data dall'accettazione del pagamento del corrispettivo. La norma deroga al primo e al quarto comma del citato articolo 6, in quanto non rilevano né la consegna del bene, né l'emissione della fattura.

 

La lettera c) modifica l'articolo 7-octies nella parte in cui prevede la soglia di 10.000 euro entro la quale le prestazioni transfrontaliere di servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi d'imposta stabiliti nella UE sono tassate nello stato di stabilimento del prestatore. Con la modifica introdotta viene incluso nel limite di 10.000 euro annui anche l'ammontare delle vendite a distanza di beni previsti dal richiamato articolo 38-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

 

Le lettere d), e) e f) del comma l prevedono che le forniture di commercio interaziendale (B2B) ai soggetti passivi indicati al comma l, lettera a), se territorialmente rilevanti all'interno dell'UE, siano esenti da IVA, fermo restando il diritto del fornitore a detrarre l'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti. Per tali operazioni, tuttavia, gli Stati non hanno la possibilità di prevedere l'esonero dall'obbligo di fatturazione, diversamente da quanto previsto in generale per le prestazioni esenti.

In particolare la lettera d), introducendo un nuovo comma all'articolo 10, stabilisce che sono esenti dall'IVA le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni come previsto dal sopra citato nuovo articolo 2-bis (comma 1, lettera a)).

La lettera e) inserisce un nuovo comma d-bis) all'articolo 19, comma 3, che sancisce il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati nei confronti del fornitore presunto.

La lettera f), modificando l'articolo 36-bis, stabilisce l'obbligo di fatturazione per la cessione presunta nel caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di vendite domestiche facilitate da piattaforma.

 

Con le lettere g), h), i), m), n) e o) del comma l sono apportate modifiche di coordinamento alla disciplina concernente i rimborsi a soggetti stabiliti nell'UE, i rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti al regime speciale per effetto del mutato ambito di applicazione dello stesso e i rimborsi a soggetti non stabiliti nell'UE, nonché modifiche per adeguare la disciplina dei controlli automatizzati, della liquidazione dell'imposta e dell'accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti all'ambito di applicazione del regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.

 

La lettera l), modificando l'articolo 39, stabilisce che i soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi·effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non·soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.

 

Con la lettera p) viene introdotta (nuova lettera g-ter) dell'articolo 68) l'esenzione IVA per le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, a condizione che, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, sia stato comunicato all'ufficio doganale il numero individuale d'identificazione IVA attribuito al fornitore o al rappresentante che agisce in nome e per conto dello stesso, per l'applicazione di detto regime speciale.

 

La lettera q) introduce il nuovo articolo 70.1 ne1 decreto n. 633, che disciplina il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

La norma prevede che per l'assolvimento degli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto relativi alle importazioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato e per le quali non sia applicato il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, il soggetto che presenta i beni in dogana per conto del cessionario può effettuare mensilmente il versamento dell'imposta riscossa presso le persone alle quali i beni sono destinati.

L'imposta riscossa è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

I beni importati nell'ambito di tale regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria (articolo 16, comma l, del decreto n. 633), ferma restando la possibilità da parte della persona alla quale i beni sono destinati di optare per la procedura di importazione (di cui all'articolo 67 del decreto IVA) per avvalersi di una eventuale aliquota IVA ridotta.

I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni (a norma dell'articolo 39). La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.

 

La lettera r) apporta delle modifiche all'articolo 74-quinquies prevedendo che è possibile optare per il regime OSS non-UE per tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta nell'Unione europea. Viene, inoltre, previsto che i soggetti passivi che accedono al regime MOSS non-UE, per tutti i servizi verso i clienti (B2C - business to consumer) che rientrano nel regime, sono esonerati dagli obblighi di emettere le fatture, della tenuta dei registri IVA e della presentazione della dichiarazione IVA annuale. Deve, infatti, essere presentata apposita dichiarazione trimestrale e deve essere conservata idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta dell'amministrazione italiana o delle autorità dei Paesi del consumo. Qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto IVA.

La medesima lettera introduce altre novità con riferimento:

  • ai tempi di presentazione della dichiarazione IVA (da 20 giorni alla fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta)
  • alla possibilità di apportare modifiche alla medesima dichiarazione (la dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche;
  • al contenuto della dichiarazione, con l'obbligo di evidenziare nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione l'IVA dovuta in ciascuno Stato membro di consumo (inteso quale Stato membro in cui la prestazione dei servizi si considera effettuata) e gravante sui servizi resi nell'ambito dello speciale regime, essendo precluso l'inserimento in tale dichiarazione dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati (nello Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati membri) al fine di rendere le prestazioni.

La norma prevede, inoltre, che il soggetto passivo che si avvale del regime MOSS-non UE, se tenuto a presentare la dichiarazione IVA per attività che non rientrano in tale regime speciale, nell'ambito di tale dichiarazione effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in relazione alle attività che rientrano nel regime speciale.

 

La lettera s) modifica l'articolo 74-sexies al fine di prevedere che il regime OSS-UE trovi applicazione per i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche se facilitate da piattaforme, e per le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche (nuovo articolo 2-bis, comma l, lettera a)).

La modifica al comma 2 dell'articolo 74-sexies riconosce la possibilità di dichiarare e versare l'IVA tramite OSS-UE, identificandosi in Italia, anche per le cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato di beni già immessi libera pratica·collocati in magazzini presenti nel territorio dello Stato che non siano stabili organizzazioni.

I nuovi commi 4 e 4-bis dell'articolo 74-sexies individuano il contenuto della dichiarazione relativa alle vendite a distanza intracomuniturie di beni e alle vendite con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello Stato membro, prevedendo, in particolare, che se i beni sono spediti o trasportati anche a partire da altri Stati membri, i soggetti optanti indicano nella dichiarazione trimestrale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 74-quinquies, comma 6, anche il numero individuale di identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro di partenza dei beni. In caso di cessioni effettuate dalle interfacce elettroniche, il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascun Stato membro è indicato se disponibile.

Vengono anche individuate le cause di esclusione dal regime speciale. L'esclusione è prevista nei casi in cui uno dei soggetti identificati nell'articolo 74-sexies ricorre in una delle seguenti condizioni:

a) comunica di non effettuare più le attività di cui al comma l;

b) si può altrimenti presumere che le sue attività siano cessate;

c) non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

d) persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

 

La lettera t) introduce un nuovo articolo 74-sexies.1, in materia di regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.

Il comma l dell'articolo prevede l'ambito di applicazione del regime. La norma stabilisce che i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia IVA relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le seguenti modalità:

  • i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo;
  • gli altri soggetti diversi da quelli sopra citati possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale.

 

Il comma 2 prevede che per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dall'articolo in esame sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II (fatturazione, tenuta dei registri e dichiarazione); qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti.

Il comma 4 dispone che l'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.

La richiesta è presentata prima di iniziare ad avvalersi del regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

c) numero di identificazione IV A o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto (comma 5).

Il rappresentante fiscale comunica le informazioni per se stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale (comma 6). Il comma 7 stabilisce che le variazioni dei dati devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate.

I commi 8 e 9 indicano rispettivamente le cause di esclusione dal regime per i soggetti identificati direttamente o tramite un rappresentante.

Il comma 10 specifica i contenuti della dichiarazione da presentare (anche in mancanza di operazioni) per ciascun mese relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi effettuate nel periodo di riferimento, mentre il comma 11 indica le modalità con cui la dichiarazione può essere modificata.

Il comma 12 stabilisce che il tasso di cambio utilizzato per le prestazioni il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro è quello pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

Il comma 13 prevede che le comunicazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni) e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

Il comma 14 chiarisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

Il comma 15 disciplina la conservazione documentale relativa alle operazioni che rientrano nel regime, mentre il comma 16 stabilisce che qualora il soggetto iscritto allo IOSS in Italia svolga anche un'altra attività, l'imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi per lo IOSS potrà essere computata in detrazione dall'imposta complessivamente dovuta nella dichiarazione annuale del contribuente.

Il comma 17 specifica ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo.

 

La lettera u), modificando l'articolo 74-septies, estende gli obblighi previsti dall'articolo (che rinviano alla disciplina introdotta dalla direttiva 2006/112/CE) anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato. Inoltre, si prevede che i soggetti passivi identificati ai fini del regime in altro Stato membro sono dispensati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e tenuta dei registri.

La lettera v), infine, con una modifica formale, integra le disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta previste nel decreto IVA (articolo 74-octies) con quanto introdotto dalle norme del testo in esame.

 
Articolo 2 - Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

 

L'articolo 2 dello schema in esame modifica il decreto legge n. 331 del 1993, adottato, tra l'altro, per armonizzare la disciplina delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le norme dettate a livello europeo.

Il Titolo II del decreto (articoli dal 36 al 60) regola l'armonizzazione della disciplina dell'IVA, nell'ambito della quale viene inserito (lettera a) del comma 1) un nuovo articolo 38-bis che reca la definizione di vendite a distanza.

In particolare, recependo quanto disposto dal paragrafo 4 dell'articolo 14 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), il comma 1 dell'articolo 38-bis specifica che per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di:

  • persone fisiche non soggetti d'imposta;
  • soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), ovvero organismi internazionali e sedi diplomatiche o consolari,
  • soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (con esclusione dei beni soggetti ad accisa).

 

Il comma 2 dell'articolo 38-bis specifica invece che per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di:

  • persone fisiche non soggetti d'imposta;
  • soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. IVA, ovvero organismi internazionali e sedi diplomatiche o consolari,
  • cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (con esclusione dei beni soggetti ad accisa).

 

Il comma 3 chiarisce che non rientrano nelle vendite a distanza intracomunitarie (comma 1) e nelle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (comma 2) le cessioni di

  • mezzi di trasporto nuovi;
  • beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 38-bis recepisce il nuovo articolo 36-ter della direttiva IVA che, per le vendite a distanza facilitate attraverso l'uso di piattaforme elettroniche (vedi supra, nuovo articolo 2-bis del D.P.R. IVA, di cui l'articolo l, lettera a), dello schema in esame propone l'introduzione), prevede che la partenza della spedizione o il trasporto dei beni siano imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

 

Le lettere b) e c) del comma 1 recepiscono la disciplina relativa alla identificazione del territorio nel quale applicare l'imposta (territorialità) in relazione alle vendite a distanza.

A tal fine, vengono modificati gli articoli 40 e 41 del decreto legge n. 331 del 1993. In particolare, lo schema propone la sostituzione dei commi 3 e 4 dell'articolo 40, per disciplinare la territorialità delle vendite a distanza intracomunitarie di beni con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato, nonché l'inserimento del nuovo comma 4- ter, per disciplinare la territorialità delle vendite di beni importati da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dello Stato, inclusa l'ipotesi di vendite a distanza di beni importati nello Stato e con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo dichiarate nell'ambito del regime speciale Import One Stop Shop (IOSS, vedi supra, articolo 1 dello schema che inserisce il nuovo articolo 74- sexies.l nel D.P.R. IVA). Nell'articolo 41, comma 1, viene proposta la sostituzione della lettera b), per disciplinare la territorialità delle vendite a distanza intracomunitarie di beni con partenza della spedizione o del trasporto dallo Stato; viene aggiunta la lettera b- bis), relativa alla territorialità delle vendite di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con destinazione verso altri Stati membri.

Le nuove disposizioni costituiscono una deroga all'articolo 7-bis del D.P.R. IVA che individua il territorio dello Stato come luogo di cessione dei beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, se detti beni sono esistenti nello Stato al momento della cessione. Per contro, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel medesimo territorio dello Stato (nuovo comma 3 dell'articolo 40). Il successivo comma 4 stabilisce le soglie di esenzione, che nella disciplina vigente (relativa alle cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, spediti o trasportati da altro Stato membro), è fissata a un ammontare complessivo delle cessioni paria 35.000 euro. In base alle nuove disposizioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie, la disposizione di cui al precedente comma 3 (territorialità dello Stato di destinazione) non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il cedente è stabilito un solo Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del D.P.R. IVA, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (opzione per l'imposizione a destinazione).

In caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, le operazioni già eseguite ne\l periodo anteriore al superamento sì intendono effettuate nello Stato membro di origine e l'imposta verrà applicata secondo il principio dì destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia di cui alla precedente letta.

Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 40 applica anche alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in un altro Stato membro l'applicazione della imposizione a destinazione, stabilendo che tali vendite si considerano effettuate nel territorio dello Stato (italiano) se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel medesimo tenitorio dello Stato, senza previsione di un ambito di disapplicazione legato all'ammontare delle operazioni o allo status del cedente.

Le modifiche all'articolo 41 (lettera c) del comma 1) applicano specularmente il medesimo principio dell'imposizione a destinazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati (dall'Italia) a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea nonché alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi nel territorio dello Stato (italiano) spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro.

 

Infine, l'articolo 2, lettera d) dello schema modifica l'articolo 46, comma 3, del decreto legge n. 331 del 1993. Tale disposizione prevede che la fattura emessa per le vendite tramite cataloghi, per corrispondenza e simili, con partenza dal territorio dello Stato (italiano) non deve recare il numero di partiva IVA del cessionario. Tuttavia, alla luce del complesso delle modifiche apportate alla disciplina dallo schema in esame, il riferimento alle vendite tramite cataloghi, per corrispondenza e simili è sostituito con il riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie, di cui lo schema in esame ha previsto un'autonoma definizione.

Articolo 3 - Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

 

L'articolo 3 dello schema in esame modifica il decreto legge n. 41 del 1995. La modifica è volta a recepire la nuova formulazione dell'articolo 35 della direttiva IVA, che esclude le cessioni di beni d'occasione e degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d'occasione dall'ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza, assoggettandole al regime IVA "del margine".

Il regime speciale IVA "del margine" è volto a regolare le vendite di beni usati da parte di operatori economici, che hanno acquistato gli stessi beni da soggetti privati. Al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina speciale, l'IVA si applica solamente sul margine di vendita, ovvero la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.

 

Pertanto, l'articolo 3 dello schema in esame aggiorna il riferimento contenuto nell'articolo 37, comma 2, del citato decreto che nella formulazione vigente prevede che, per le cessioni di beni soggetti al regime del margine non si applichino le nonne sulle vendite a distanza, richiamando gli articoli 40, comma 3, e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993. La nuova formulazione sostituisce il riferimento con il rinvio all'articolo 38-bis del decreto legge n. 331 del 1993.

Articolo 4 - Modificazioni al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

 

L'articolo 4 dello schema modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa, le modifiche in esame sono necessarie per adeguare le norme in materia di controllo e di sanzioni previste per il MOSS ai regimi speciali, come modificati, e riguardano gli articoli 5 e 8 concernenti il trattamento sanzionatorio degli obblighi dichiarativi e documentali dei soggetti che si avvalgono di detti regimi.

In particolare, al decreto legislativo n. 471 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all'articolo 5:

1)     al comma l, terzo periodo, le parole "o tardiva" sono soppresse - per cui il calcolo della sanzione viene riferita al solo caso di omessa dichiarazione, e non più anche di tardiva dichiarazione -, le parole ''di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septios" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies" e le parole "la sanzione è commisurata" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione di cui al primo periodo è commisurata" - si adeguano cioè i riferimenti normativi alle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema;

2)     al comma l, dopo il quinto periodo, è inserito un sesto periodo secondo cui, nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del D.P.R. n. 633 del 1972, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al periodo precedente è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione dal 30 al 60% dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.

 Il Governo chiarisce nella relazione illustrativa che l'articolo 5 viene modificato al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l'ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione. Tale articolo, nella sua attuale versione, prevede infatti una totale equiparazione sotto il profilo della misura della sanzione delle due ipotesi (sanzione dal 120 al 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione). In considerazione del differente disvalore della tardiva ed omessa presentazione della dichiarazione nell'ambito dei regimi speciali citati (meno grave nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione), è stato ritenuto opportuno individuare una sanzione specifica per l'ipotesi della tardiva presentazione della dichiarazione che sia maggiormente coerente con i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue (cfr. inter alia, sentenza del 17 luglio 2014, Equoland Soc. coop).

 3)     al comma 6, le parole "di cui all'articolo 74-quinquies, commi l e 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 74-quinquies, commi l e 4, e 74-sexies.l, commi 4 e 7," - si adeguano cioè i riferimenti normativi alle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema;

b)     all'articolo 8, comma l, le parole "dall'articolo 74-quinquies, comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74~sexies.l, comma 10," - si adeguano cioè i riferimenti normativi alle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema.

Articolo 5 - Modificazioni al decreto -legge 14 marzo 2005, n. 35

 

L'articolo 5 dello schema in esame modifica il decreto legge n. 35 del 2005. Si tratta di una modifica di coordinamento della disciplina vigente con le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2 dello schema in esame (alla cui scheda di lettura si fa rinvio). In particolare, per coordinare l'ambito applicativo delle nuove disposizioni con la normativa vigente, l'articolo 5, comma l, dello schema prevede l'abrogazione dell'articolo 11-quater del decreto legge n. 35 del 2005, che recava la norma di interpretazione autentica della locuzione "cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma l, lettera b), del decreto legge n. 331 del 1993, assorbita nelle nuove definizioni.

Articolo 6 - Modificazioni al decreto del Ministro delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489

 

L'articolo 6 dello schema in esame modifica il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489 (Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile).

In particolare, è prevista l'abrogazione dell'articolo 5, che, per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali, ovvero dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479. Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150.

Articolo 7 - Disposizioni di attuazione

 

L'articolo 7 stabilisce che, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario, d'intesa tra loro, sono adottate le disposizioni di attuazione dello schema in esame e, in particolare:

  • sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle relative attività;
  • sono definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali.
Articolo 8 - Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

 

L'articolo 8 dello schema abroga le disposizioni che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) al caso di vendite o cessioni di beni facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

 

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame dispone l'abrogazione dei commi 11, 12, 13, l4 e 15, dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

 

Si rammenta che i commi da 11 a 15 dell'articolo 11- bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile ( reverse charge) .
La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.
Si rammenta che per inversione contabile o reverse charge si intende il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA all'acquirente di beni e servizi (in deroga alla disciplina generale che li demanda al cedente).
 
Come evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni che si intendono abrogare con l'articolo in esame sono state ulteriormente differite al 1° luglio 2021 dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 183 del 2020 e, pertanto, non hanno ancora trovato applicazione.

 

Articolo 9 - Disposizioni finanziarie

 

L'articolo 9 integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica usando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 dello schema stesso. Dispone inoltre che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Nel dettaglio, il comma l dispone l'integrazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021 e 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo l, comma l, lettere a) e b).

 

Si ricorda che il FISPE è stato istituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

 

Il comma 2 precisa che dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma l, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10 - Applicazione

 

L'articolo 10 specifica le operazioni a cui si applicano le disposizioni dello schema.

 

L'unico comma dell'articolo in esame stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal l° luglio 2021.