Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: La revisione del sistema delle indicazioni geografiche dell'UE di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 67
Data: 20/06/2022
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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La revisione del sistema delle indicazioni geografiche dell'UE di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli

20 giugno 2022


Indice

|Finalità/Motivazione|I regimi di qualità dell'UE|Lo stato dei negoziati|Contenuto|La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari (a cura del Servizio Studi)|Esame presso altri Parlamenti nazionali|



Finalità/Motivazione

La proposta di regolamento intende riformare il sistema europeo delle indicazioni geografiche (IG), che identifica e tutela i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli provenienti da determinate regioni e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. La proposta riguarda anche il regime delle specialità tradizionali garantite ( STG), le quali mettono in risalto gli aspetti tradizionali dei prodotti senza un legame con una specifica zona geografica.
La proposta mira, in particolare, ad aumentare la diffusione delle IG e delle STG, ridurre i tempi necessari per la loro registrazione e rafforzare la loro protezione, soprattutto su Internet. Introduce inoltre un' armonizzazione della legislazione:
  1. sulla procedura di registrazione, modifica o cancellazione di un'indicazione geografica per i tre settori (vini, bevande spiritose e prodotti agricoli); 
    In particolare, le diverse norme tecniche e procedurali sulle IG saranno unificate, dando luogo a una procedura semplificata di registrazione delle IG per i richiedenti dell'UE e dei Paesi terzi, che dovrebbe abbreviare i tempi tra la presentazione della domanda e la registrazione. 
    Gli Stati membri continueranno ad essere responsabili dell'applicazione a livello nazionale, mentre le attività di registrazione, modifica e cancellazione delle registrazioni resteranno in capo alla Commissione europea la quale, nel processo di esame, potrà avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con sede ad Alicante (Spagna), che ha l'incarico di gestire i marchi dell'UE e i disegni e modelli comunitari registrati. 
    Vengono altresì proposte disposizioni per incoraggiare i produttori a introdurre la sostenibilità ambientale (su base volontaria) nei disciplinari di produzione, con standard più elevati rispetto alle norme europee o nazionali. Si disciplina un registro elettronico dell'Unione delle IG registrate come DOP o IGP, che fornisce informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali ed è accessibile al pubblico. 
  2. sulla tutela delle indicazioni geografiche, sempre per i tre settori citati;
    In particolare, per rafforzare la protezione delle IG e contrastare più efficacemente la contraffazione, il nuovo quadro estende la tutela anche ai nomi di dominio su Internet.
    Viene inoltre introdotta la possibilità per un'unica associazione di produttori di intraprendere azioni specifiche a nome dei produttori. A tal fine viene introdotta la categoria "associazione di produttori riconosciuta" che potrà, ad esempio, avere accesso alle autorità anticontraffazione e doganali di tutti gli Stati membri.
  3. sul controllo nei settori dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose (mentre, per il settore vitivinicolo la proposta mantiene le disposizioni previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati). I controlli includono la verifica che un prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente e il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato.

I regimi di qualità dell'UE

L'UE ha introdotto una regolamentazione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all' origine geografica e alle competenze tradizionali.
Per approfondimenti, si veda la pagina web " Regimi di qualità: come funzionano" della Commissione europea.
Le denominazioni dei prodotti possono beneficiare di una " indicazione geografica" (IG) se hanno un legame specifico con il luogo di produzione. Le indicazioni geografiche comprendono:
  1. DOP - Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini); 
  2. IGP - Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini); 
  3. IG - Indicazione geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati).
La Commissione europea specifica che le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L'IG è specifica per le bevande spiritose e i vini aromatizzati.
Le denominazioni dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione come indicazione geografica (IG) o specialità tradizionale garantita (STG), o che sono già registrati come IG o STG, figurano nei registri dei prodotti di qualità. Le IG richieste e inserite nei registri dell'Unione possono essere consultate su eAmbrosia (la banca dati ufficiale dei registri delle IG dell'UE), mentre le IG dell'UE e dei Paesi terzi protette in virtù di accordi possono essere consultate sul portale GIview.
Tali denominazioni hanno l'obiettivo di aiutare i produttori legati a una zona geografica assicurando una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti, una protezione uniforme dei nomi e fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.
Il regime relativo alle specialità tradizionale garantita (STG) invece intende salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono ai loro prodotti un valore aggiunto.
Altri regimi di qualità dell'UE, infine, mettono in evidenza il processo di produzione tradizionale o prodotti fabbricati in aree naturali difficili come la montagna o le isole.
I regimi di qualità proteggono giuridicamente i prodotti (nell'ambito del sistema dell'UE in materia di diritti di proprietà intellettuale) contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei Paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico.
Di seguito una sintetica tabella riepilogativa estratta dalla pagina tematica della Commissione europea:
Al 15 giugno 2022, il registro legale dei nomi di prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose registrati e protetti in tutta l'UE protegge 3.466 nomi di prodotti: 1.626 vini, 1.581 prodotti alimentari e agroalimentari e 259 bevande spiritose. A ciò si aggiungono 67 prodotti protetti dal regime delle specialità tradizionali garantite.
Con 874 prodotti l 'Italia è lo Stato membro che ne ha il maggior numero: 526 vini, 314 prodotti alimentari e agroalimentari e 34 bevande spiritose. L'Italia ha poi 4 prodotti protetti dal regime STG (Mozzarella, Pizza Napoletana, Amatriciana Tradizionale e Vincisgrassi alla maceratese).
Per approfondimenti sull'Italia, si veda la relativa pagina web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Tali prodotti rappresentano un importante valore economico: il più recente studio sulle indicazioni geografiche, pubblicato nel 2020, rileva che il valore delle vendite di un prodotto con un nome protetto è in media il doppio di quello di prodotti simili privi di certificazione e che il valore delle vendite annuali dei prodotti protetti da indicazione geografica è pari a 74,76 miliardi di euro all'anno, di cui oltre un quinto è dovuto alle esportazioni al di fuori dell'Unione europea.
L'analisi del XIX Rapporto Ismea-Qualivita sul settore italiano DOP IGP STG sostiene che in Italia la cosiddetta " Dop economy" coinvolge 200mila operatori e 286 Consorzi di tutela dei comparti cibo e vino; inoltre, nel 2020 essa ha raggiunto 16,6 miliardi di euro di valore alla produzione, pari al 19% del fatturato totale dell'agroalimentare italiano, e un export da 9,5 miliardi di euro, pari al 20% delle esportazioni nazionali di settore.

Lo stato dei negoziati

A livello europeo, la proposta è all'esame dei colegislatori, Parlamento europeo e Consiglio dell'UE.
Al Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ( AGRI); relatore è Paolo De Castro (Italia - Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici). 
A livello di Consiglio UE, i primi incontri negoziali si sono tenuti nel gruppo di lavoro "Questioni agricole orizzontali" che opera nell'ambito del Consiglio "Agricoltura e pesca" e si sono focalizzati sugli elementi relativi alle principali novità proposte dalla Commissione. La Presidenza francese ha da ultimo informato i Ministri sui lavori svolti in occasione del Consiglio AGRIFISH del 13 giugno scorso.
Le principali riserve d'esame sollevate dalle varie delegazioni sono riportate nella sezione "Contenuto" del presente dossier in corrispondenza degli articoli di riferimento. Essenzialmente riguardano la protezione contro l'evocazione, la protezione in relazione ai nomi di dominio, gli ingredienti nei prodotti trasformati, le associazioni di produttori e le associazioni di produttori riconosciute, l'uso dei simboli dell'Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche, l'esclusione del settore vitivinicolo dal campo di applicazione dei controlli, i certificati di autorizzazione a produrre e il ruolo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Si veda, a tal proposito, la relazione sui progressi dei lavori, dell'8 giugno scorso, presentata dalla Presidenza francese al Consiglio AGRIFISH del 13 giugno.

Contenuto

La proposta era stata preannunciata nella Strategia "dal produttore al consumatore (Farm to Fork ) , sulla quale, al termine di un'approfondita istruttoria, si è espressa, con un documento finale, la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati. La Commissione europea aveva infatti annunciato l'impegno a rafforzare il quadro legislativo in materia di IG, introducendo, se del caso, criteri di sostenibilità specifici; le IG erano menzionate anche in relazione al miglioramento delle norme volte a rafforzare la posizione degli agricoltori e delle associazioni di produttori nella catena del valore. Anche il piano d'azione sulla proprietà intellettuale della Commissione europea (novembre 2020) aveva preannunciato il rafforzamento del sistema di protezione delle IG per renderlo più efficace, anche per quanto riguarda la lotta contro le violazioni dei DPI.
I motivi alla base della riforma sono illustrati nella valutazione della politica dell'Unione in materia di IG e STG che la Commissione europea ha pubblicato nel dicembre 2021 al termine di un ampio processo di consultazione. Dalla valutazione emerge che il quadro esistente è efficace e offre un chiaro valore aggiunto dell'UE, ma vi sono alcune lacune; in particolare:
- per i produttori, si registrano carenze nei controlli (in particolare nelle fasi a valle della catena del valore) e difficoltà nel far rispettare i diritti dei produttori al di fuori dello Stato membro di produzione e su internet; inoltre, le associazioni di produttori di IG appaiono prive di una posizione forte nella filiera alimentare per continuare a garantire stabilmente una remunerazione equa per il loro prodotto;
- per i consumatori, si registra una scarsa consapevolezza e comprensione dei loghi delle IG, con conseguente efficacia limitata dei sistemi nel fornire informazioni chiare;
- per il quadro normativo, le norme sui regimi delle IG sono "distribuite" su quattro atti di base con terminologia giuridica leggermente divergente, il che accresce la complessità del sistema; si registra inoltre un insuccesso del regime delle STG, con un numero esiguo di nomi registrati.
La proposta di regolamento in oggetto consta di 5 titoli e 89 articoli. Abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013, che contiene disposizioni sulle IG di vini, il regolamento (UE) 2019/787, che contiene disposizioni sulle IG di bevande spiritose e il regolamento (UE) 2017/1001 su l marchio dell'Unione europea. Non modifica, invece, le norme relative alle indicazioni facoltative di qualità e non riguarda le IG dei prodotti non agricoli, per le quali la Commissione europea, il 13 aprile scorso, ha presentato un atto legislativo distinto ( proposta di regolamento COM(2022)174).
La relazione del Governo, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, nel valutare positivamente le finalità della proposta, reputa conformi all'interesse nazionale le disposizioni che introducono miglioramenti nella protezione delle indicazioni geografiche registrate nell'UE, ma non conformi all'interesse nazionale quelle che non introducono misure più incisive relativamente alle ipotesi in cui le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono utilizzate come ingredienti e con riguardo al sistema dei nomi a dominio.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli ( comunicato stampa del 20 aprile scorso) ha affermato che nel processo di riforma il Governo italiano si impegnerà al fine di sostenere in particolare il mantenimento del legame con il territorio, il rafforzamento del sistema delle tutele e il potenziamento del ruolo dei consorzi.
La proposta di regolamento reca (articolo 1) le norme riguardanti le IG di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
L'articolo 2 elenca le definizioni utilizzate nel regolamento, mentre l'articolo 3 contiene le norme in materia di protezione dei dati, di cui sono responsabili la Commissione europea e gli Stati membri.

Sistema unitario di indicazioni geografiche (articoli 4-7)

La proposta stabilisce un sistema unitario ed esclusivo di IG, che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà e notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione.
L'articolo 5 definisce nello specifico l'ambito di applicazione: i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, nonché i prodotti agricoli complementari che figurano nelle voci e nei codici della nomenclatura combinata di cui all' allegato I della proposta.
Tale sistema unitario garantisce in particolare i seguenti obiettivi (articolo 4):
  1. che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria IG, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;
  2. una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;
  3. che i consumatori ricevano informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e siano in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;
  4. una registrazione efficiente delle IG che tenga conto dell'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
  5. un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno.
Sono stabilite anche norme sulla classificazione dei prodotti designati da IG (articolo 6) e recanti le definizioni dei termini utilizzati specificamente nell'ambito di tale sistema unitario (articolo 7), in particolare quella di " indicazione geografica".
Nello specifico, le definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di vini sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013: per "denominazione d'origine" si intende un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto: i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica; iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. Per "indicazione geografica" si intende un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto: i) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica; ii) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese; iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica; iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
Le definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli sono invece stabilite dall'articolo 48 delle proposte di regolamento: per "denominazione di origine" di un prodotto agricolo si intende un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Per "indicazione geografica" di un prodotto agricolo si intende un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la notorietà o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.  
Infine, la definizione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose è quella stabilita dall'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2019/787: un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Registrazione delle indicazioni geografiche (articoli 8-26)

Come specificato dalla Commissione europea (considerando 11), al fine di semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, si stabiliscono norme procedurali armonizzate per le IG di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo, nel contempo, le disposizioni specifiche per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel regolamento in esame.
Gli Stati membri e la Commissione continueranno ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle IG originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione.
Gli Stati membri saranno responsabili della prima fase della procedura (articoli 8-16), che consiste essenzialmente nel ricevere la domanda da un'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda - per via elettronica, tramite un sistema digitale - alla Commissione europea. Quest'ultima sarà responsabile della seconda fase della procedura (articoli 17-22), ossia dell'esame della domanda, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione, e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione. L'esame da parte della Commissione dovrebbe essere effettuato entro il termine di sei mesi; se il periodo di esame supera, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi, la Commissione informa per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo.
È stabilito inoltre che la Commissione europea espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di Paesi terzi.
La Commissione deve essere informata in modo tempestivo e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso deve informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione, la Commissione deve essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. L'esenzione è limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengono che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.
Le domande di registrazione delle IG possono essere presentate solo da un'associazione di produttori di un prodotto (" associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione (articolo 8). Gli enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura
Anche un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un'associazione di produttori richiedente, ma solo per quanto riguarda le IG di una bevanda spiritosa, qualora, per i produttori interessati, non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi; in presenza di determinate condizioni, inoltre, un singolo produttore può essere considerato un'associazione di produttori richiedente se è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica e se, in aggiunta, la zona geografica interessata è caratterizzata da elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono sensibilmente da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Infine, nel caso di una IG che designa una zona geografica transfrontaliera, più associazioni di produttori di diversi Stati membri o Paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.
Il contenuto della domanda di registrazione (articoli 9, 11-14) deve comprendere il disciplinare, il documento unico e una specifica documentazione di accompagnamento.
Il disciplinare può includere anche impegni di sostenibilità più rigorosi, concordati con le associazioni di produttori, rispetto a quelli prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale, da rispettare nella produzione (articolo 12).
Una Dichiarazione comune di 15 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca in qualità di osservatore, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania), presentata al Consiglio AGRIFISH del 21 marzo 2022 (quindi pochi giorni prima della presentazione della proposta in oggetto), chiedeva espressamente di mantenere su base volontaria dei gruppi dei produttori l'inserimento nei disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP di disposizioni inerenti alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione, gli Stati membri possono concedere, in via temporanea, una protezione nazionale transitoria (articolo 10) a un nome, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali.
Per consentire agli operatori, i cui interessi sono lesi dalla registrazione di un nome, di continuare ad usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione di cui all'articolo 27, la Commissione europea può inoltre concedere deroghe specifiche, sotto forma di periodi transitori ( fino a 5 anni), per l'uso dei nomi (articolo 21).
Vengono inoltre introdotte disposizioni in merito al registro delle indicazioni geografiche dell'Unione (articoli 23 e 24), che deve essere elettronico, accessibile al pubblico e suddiviso in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle IG di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Anche le IG di prodotti di Paesi terzi protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro.
Ulteriori specifiche disposizioni riguardano inoltre la modifica del disciplinare (articolo 25), che può avvenire su richiesta di un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo, e la cancellazione di una IG registrata (articolo 26), che la Commissione può effettuare o di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un Paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo.

Protezione delle indicazioni geografiche (articoli 27-31 e 34-37)

La proposta stabilisce il livello di protezione delle IG iscritte nel registro dell'Unione. Nello specifico, esse sono protette (articolo 27) contro:
  1. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto;
  2. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
    L' evocazione di un'IG ha luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato. 
    Secondo quanto emerge dalla relazione sull'andamento dei lavori del Consiglio, molte delegazioni preferirebbero non legiferare su questo aspetto e basarsi invece solo sulla giurisprudenza. Nella relazione del Governo, si rileva la necessità di recepire nel testo normativo l'evoluzione giurisprudenziale in materia di evocazione, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE. 
  3. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
  4. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. La protezione si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio e ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
Allo scopo di rafforzare tale protezione e lottare in modo più efficace contro la contraffazione, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche si applica anche a un nome di dominio su Internet che contenga un'indicazione geografica registrata o coincida con essa.
Secondo la relazione del Governo, occorrerebbe integrare la protezione nel sistema dei nomi a dominio (Domain Names System - DNS) estendendo la tutela oltre ai country code Top-Level Domains (ccTLDs) (nomi di dominio di primo livello nazionale), anche ai nomi di dominio generici (es. commerciali, quali .com).
Il nome di dominio è l'indirizzo utilizzato per visitare un determinato sito web. I nomi di dominio di primo livello nazionali sono una speciale categoria di estensioni di dominio, gestita autonomamente da ciascun Paese; si compongono sempre di due lettere, ad esempio "it" per l'Italia. I nomi di dominio di primo livello generici si differenziano dagli indirizzi nazionali in quanto non coincidono con un territorio geografico ma con un campo tematico e sono formati da tre o più lettere. Sono utilizzati solitamente da organizzazioni o aziende per identificare il proprio campo d'azione (ad esempio, l'estensione ".com" è spesso utilizzata dalle organizzazioni commerciali).
Secondo quanto emerge dalla relazione sui primi incontri negoziali in sede di Consiglio, diverse delegazioni avrebbero accolto favorevolmente la misura e avrebbero chiesto di estenderne l'ambito di protezione a nomi di dominio diversi da quelli nazionali, mentre altre delegazioni l'avrebbero messa in discussione. Sarebbero state avanzate in particolare domande di chiarimento sull'organo competente per la revoca, sulla procedura di risoluzione delle controversie, sulla consultazione degli Stati membri e sul sistema di informazione e di allerta.
L'articolo 28 stabilisce disposizioni sull'uso di un'indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall'indicazione geografica è un ingrediente. Tale uso deve essere conforme a pratiche commerciali leali e non indebolire, svigorire o pregiudicare la notorietà del prodotto recante l'indicazione geografica. Per consentire tale uso, inoltre, deve essere richiesto il consenso di un'ampia maggioranza (due terzi) dei produttori di indicazioni geografiche in questione.
Nel corso delle discussioni in Consiglio, alcune delegazioni avrebbero espresso preoccupazioni in merito a tale misura legate a possibili distorsioni di concorrenza tra Stati membri e tra settori, a un possibile effetto dissuasivo sull'uso di tali ingredienti nei prodotti trasformati, a potenziali oneri amministrativi e a possibili difficoltà di attuazione.
Sono anche introdotti chiarimenti sulle norme che disciplinano la possibilità di continuare a usare i termini generici (articolo 29), in modo che i termini generici simili a un nome o a un'indicazione protetta o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico e non siano registrati come IG.
Per "termine generico" si intende: i) il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione; e ii) un termine comune descrittivo di tipi di prodotti, proprietà di prodotti o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico.
L'articolo 30 riguarda le indicazioni geografiche omonime: il paragrafo 1 stabilisce che un'indicazione geografica, che è stata richiesta dopo che un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell'Unione, è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali delle due indicazioni omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all'origine geografica dei prodotti. Il paragrafo 2 dispone che un nome omonimo o parzialmente omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
L'articolo 31 invece stabilisce che un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.
L'articolo 34 chiarisce la relazione tra i nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. Le persone aventi un interesse legittimo in un'indicazione geografica per cui è stata presentata la domanda di registrazione prima della registrazione del nome di dominio avranno la facoltà di chiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio in caso di conflitto.
L'articolo 35 chiarisce invece la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.
Altre norme riguardano, infine, i diritti d'uso (articolo 36) e l'uso di simboli, indicazioni e abbreviazioni dell'Unione sull'etichettatura e nel materiale pubblicitario che identificano un'indicazione geografica registrata (articolo 37), onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.
I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta" e "indicazione geografica", nonché le abbreviazioni "DOP" o "IGP", a seconda dei casi, possono figurare nell'etichettatura soltanto dopo la pubblicazione dell'atto di registrazione di tale indicazione geografica.
Secondo la relazione sui progressi dei lavori in sede di Consiglio, opinioni divergenti sarebbero state espresse sulla questione di estendere ai prodotti agricoli e alle bevande spiritose la possibilità di indicare sull'etichetta che una domanda di registrazione è stata presentata, così come avviene per il vino.

Le associazioni di produttori e le associazioni di produttori riconosciute (articoli 32-33)

La proposta stabilisce norme concernenti le associazioni di produttori (articolo 32) e le associazioni di produttori riconosciute (articolo 33). Circa le associazioni di produttori, la Commissione segnala (considerando 23) che è chiarito il loro ruolo ed esse sono dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti.
Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come gruppi di consumatori, dettaglianti e fornitori. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti: elaborare il disciplinare e gestire controlli interni; avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'IG e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati; concordare iniziative di sostenibilità; intraprendere determinate azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica; lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare.
L'associazione di produttori riconosciuta rappresenta invece una novità. Con essa si intende un'associazione dotata di personalità giuridica e riconosciuta dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori.
Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta previo accordo concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità e un singolo produttore sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.
Oltre ai poteri e alle responsabilità riconosciuti a un'associazione di produttori, un'associazione di produttori riconosciuta può tra l'altro fungere da collegamento con gli organismi responsabili dell'applicazione della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione, avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto, o ancora, allo scopo di proteggere l'IG nei sistemi dei nomi di dominio Internet all'esterno della giurisdizione dell'Unione, registrare un marchio commerciale individuale, collettivo o di certificazione a seconda del sistema di marchio commerciale in questione, contenente, tra gli elementi più importanti, un'indicazione geografica e limitato al prodotto conformemente al disciplinare corrispondente.
Secondo la relazione del Governo, occorre chiarire che i gruppi dei produttori, per poter esercitare qualsivoglia funzione, devono essere riconosciuti dallo Stato membro, mentre l'esistenza di due articoli distinti, l'uno rubricato "gruppo di produttori", l'altro "gruppo di produttori riconosciuto" sembra consentire l'istituzione di un gruppo privo di riconoscimento, ma dotato di numerose e rilevanti funzioni pubblicistiche. Inoltre, nell' articolo 32 è indicata la necessaria partecipazione degli agricoltori al gruppo, mentre nell' articolo 33 la rappresentatività è calcolata con riferimento al prodotto finale trasformato.
Nel corso dei primi incontri negoziali in Consiglio, sono state avanzate richieste di chiarimento, tra l'altro, sul possibile collegamento con le organizzazioni di produttori riconosciute nell'ambito dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) ed espresse preoccupazioni su potenziali oneri amministrativi per le autorità e gli agricoltori.

Controlli (articoli 38-45)

La proposta stabilisce norme relative ai controlli, tra cui la verifica della conformità di un prodotto designato da un'IG al relativo disciplinare e il monitoraggio dell'uso delle IG sul mercato. Tali norme riguardano solo le bevande spiritose e i prodotti agricoli e non i vini che sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale.
Secondo la relazione dell'8 giugno sui lavori in Consiglio, qualche questione è stata in particolare sollevata da parte di alcune delegazioni sull'esclusione del settore vitivinicolo.
In particolare, si stabilisce (articolo 39) che gli Stati membri redigano e tengano aggiornato un elenco di produttori dei prodotti designati da un'IG iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio. I produttori sono responsabili dei controlli interni che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Oltre ai controlli interni, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da una o più autorità competenti oppure uno o più organismi di certificazione dei prodotti cui siano state delegate responsabilità. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo oppure uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
Si stabilisce, inoltre, che, su richiesta del produttore, le autorità incaricate dell'applicazione della legge forniscano un certificato ufficiale, o altra prova di certificazione, dell'ammissibilità a produrre il prodotto (articolo 45). Vengono infine stabilite norme sull'assistenza reciproca tra le autorità degli Stati membri.

Assistenza tecnica dell'EUIPO (articoli 46 e 47)

Vengono fissati i criteri per il monitoraggio dell'operato dell'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale ( EUIPO) che fornirà assistenza tecnica alla Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame delle domande e di opposizione.
Secondo quanto segnalato nella relazione del Governo, si ritiene che la Commissione o, in alternativa, gli Stati membri debbano avere competenza esclusiva sulle denominazioni di origine, anche attesa l'alta specificità del settore agroalimentare ed enologico.
Anche la citata Dichiarazione comune di 15 Stati membri chiedeva espressamente di non attribuire competenze all'EUIPO (o ad altra agenzia dell'Unione).
Il trasferimento di responsabilità dalla Commissione all'EUIPO è oggetto di discussione nelle riunioni del Consiglio, in particolare in merito alla sua competenza, al timore che, a lungo termine, i produttori agricoli debbano pagare una tassa di registrazione per un'IG. Nel corso delle discussioni, sarebbe emersa anche la necessità di specificare i compiti delegati nell'atto di base e non negli atti delegati. Le aree in cui il trasferimento delle competenze all'EUIPO sarebbe maggiormente oggetto di rilievi riguardano l'esame e la pubblicazione delle domande di registrazione di cui all'articolo 17, comma 5, e la gestione della procedura di opposizione nell'Unione prevista dall'articolo 19, comma 10.

Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli (articoli 48-52)

Tenuto conto della prassi esistente, specifica la Commissione (considerando 41), sono mantenuti i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine e l'indicazione geografica.
Specifiche disposizioni inoltre definiscono il contenuto del disciplinare e del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e chiariscono le norme e le definizioni delle varietà vegetali e delle razze animali per comprendere meglio la loro articolazione con le indicazioni geografiche in caso di conflitto.

Specialità tradizionali garantite (articoli 54-73)

La proposta stabilisce le norme relative al regime delle specialità tradizionali garantite (STG) per i prodotti agricoli, regime che, secondo la Commissione europea, non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità, dato il numero esiguo dei nomi registrati.
Per prodotti agricoli si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del TFUE e gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell' allegato II del presente regolamento.
Circa i criteri di ammissibilità (articolo 55) la proposta dispone che un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come STG se designa uno specifico prodotto: a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; oppure b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. Affinché un nome sia registrato come STG, esso deve: a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto; o b) designare il carattere tradizionale del prodotto.
Una STG deve rispettare un disciplinare (articolo 56), che comprende, tra l'altro, il nome del prodotto, la descrizione del prodotto e del metodo di produzione e gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.
Le domande di registrazione di una STG possono essere presentate soltanto da associazioni di produttori dei prodotti il cui nome deve essere protetto. Varie associazioni di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Essa è sottoposta a una prima fase nazionale (articoli 57-58), procedura di opposizione compresa, che si avvia con la presentazione della domanda, e successivamente una seconda fase a livello UE (articoli 59-65), che inizia con la presentazione della domanda, per via elettronica, alla Commissione europea, che la esamina, inclusa la procedura di opposizione dell'Unione. Anche i produttori dei Paesi terzi hanno la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.
Anche in questo caso gli Stati membri devono tenere informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono incidere sulla registrazione di una specialità tradizionale garantita. E anche in questo caso la Commissione può concedere periodi transitori per l'uso delle STG.
Sono introdotte specifiche diposizioni inoltre affinché una STG sia iscritta nel registro delle STG dell'Unione (articolo 66) e per modificare il suo disciplinare (articolo 67) o cancellare la sua registrazione (articolo 68). Ulteriori norme disciplinano la protezione delle STG da qualsiasi usurpazione o imitazione (articolo 69), anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. Perseguendo lo stesso obiettivo, sono stabilite norme per gli usi specifici delle STG, in particolare per quanto riguarda l'uso di termini generici nell'Unione, l'etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali. Infine, una STG è soggetta a controlli (articolo 73), che comprendono la verifica che un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente e il monitoraggio dell'uso della specialità tradizionale garantita sul mercato, anche su internet.

Indicazioni facoltative di qualità (articoli 74-79)

La proposta contiene disposizioni sul regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, istituito al fine di agevolare la comunicazione da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.
La Commissione rileva che non sono apportate modifiche alla legislazione vigente in questo ambito. Rileva altresì (considerando 53) che il regime delle indicazioni facoltative di qualità - introdotto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 - si riferisce a caratteristiche orizzontali specifiche di una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in zone specifiche. L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" soddisfa le condizioni previste per le indicazioni facoltative di qualità e ha fornito ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confondere i consumatori circa la provenienza montana dei prodotti sul mercato. È opportuno mantenere la possibilità per i produttori di utilizzare indicazioni facoltative di qualità, secondo la Commissione, in quanto le potenzialità del regime non sono ancora state sfruttate appieno negli Stati membri a causa del breve periodo di applicazione.

Ulteriori modifiche (articoli 81-83)

La proposta reca disposizioni che modificano il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) 2019/787 e il regolamento (UE) 2017/1001. Le disposizioni relative alle IG di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo e al regolamento (UE) 2019/787 per quanto riguarda il settore delle bevande spiritose sono modificate al fine di allinearle alle norme comuni in materia di registrazione, modifica, opposizione, cancellazione, protezione e controlli delle indicazioni geografiche di cui alla proposta di regolamento. In particolare, per i vini sono necessarie ulteriori modifiche alla definizione di indicazioni geografiche protette in linea con l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Inoltre, è modificata anche la disposizione relativa ai compiti dell'EUIPO di cui al regolamento (UE) 2017/1001.

Delega di potere e competenze di esecuzione

La proposta attribuisce alla Commissione europea competenze di esecuzione e il potere di adottare atti delegati (articolo 84) in molti settori disciplinati dal regolamento.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del regolamento,  tra l'altro per: definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti (articolo 12, paragrafo 4); affidare all' EUIPO tra l'altro i compiti relativi all' esame a fini di opposizione e alla procedura di opposizione (articolo 17, paragrafo 5, e articolo 19, paragrafo 10), al funzionamento del registro (articolo 23, paragrafo 7), alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare (articolo 25, paragrafo 10), alla consultazione nell'ambito della procedura di cancellazione (articolo 26, paragrafo 6), all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio (articolo 34, paragrafo 3) , all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali (articolo 46); stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli (articolo 47, paragrafo 1); stabilire norme supplementari sull'uso delle IG per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati (articolo 28, paragrafo 3) e per determinare il carattere generico di termini (articolo 29, paragrafo 3); stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite (articolo 69, paragrafo 4); integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica di un disciplinare delle STG (articolo 67, paragrafo 3); integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle STG (articolo 68, paragrafo 6); stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità (articolo 76, paragrafo 4); stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna (articolo 78, paragrafi 3 e 4).
L'attribuzione alla Commissione europea della competenza di adottare atti delegati andrebbe valutata alla luce dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati "elementi non essenziali dell'atto legislativo".
Le competenze di esecuzione sono attribuite alla Commissione tra l'altro per: definire la presentazione tecnica della classificazione dei prodotti designati da IG secondo la nomenclatura combinata e l'accesso online alla stessa (articolo 6, paragrafo 2); definire una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità (articolo 12, paragrafo 5); definire il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento e prevedere l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti (articolo 14, paragrafo 3); stabilire le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione (articolo 15, paragrafo 7); concedere un periodo transitorio per consentire l'uso di un nome registrato insieme ad altri nomi che altrimenti sarebbero in contrasto con un nome registrato e prorogare tale periodo transitorio (articolo 21, paragrafi 1 e 3); respingere la domanda di registrazione (articolo 22, paragrafo 1); definire il contenuto e la presentazione del registro delle IG dell'Unione (articolo 23, paragrafo 8); cancellare la registrazione di un'IG (articolo 26, paragrafo 1); stabilire i simboli dell'Unione per le IG (articolo 37, paragrafo 1); stabilire le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione delle STG (articolo 58, paragrafo 4); istituire il simbolo dell'Unione delle STG (articolo 37, paragrafo 1); concedere periodi transitori per l'uso delle STG (articolo 64, paragrafo 1); stabilire le modalità relative alla forma e al contenuto del registro delle specialità tradizionali garantite (articolo 6, paragrafo 2); stabilire requisiti procedurali e formali per la protezione delle STG (articolo 69, paragrafo 5); stabilire norme per l'uso delle indicazioni facoltative di qualità (articolo 79, paragrafo 2).
Secondo la relazione del Governo, andrebbe contenuto il ricorso al potere di adottare atti delegati o di esecuzione da parte della Commissione, i quali potrebbero sottrarre competenze legislative ai co-legislatori e reintrodurne altre, già eliminate nella proposta presentata dalla Commissione europea.
Per l'attuazione delle norme relative alle IG la Commissione è assistita dal comitato per le indicazioni geografiche composto dai delegati degli Stati membri (articolo 53). Per attuare le norme relative alle STG e alle indicazioni facoltative di qualità la Commissione europea è assistita dal comitato per la qualità dei prodotti agricoli composto dai delegati degli Stati membri (articolo 80).

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari (a cura del Servizio Studi)

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che l'Italia vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione.

La tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta

Circa, in particolare, la tutela dei prodotti a denominazione di origine protetta, per l'attuazione in Italia del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, è stato emanato il decreto ministeriale 14 ottobre 2013.
Si segnala che, con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 499 della legge n. 205 del 2017), sono stati istituiti i distretti del cibo (inclusi i biodistretti), ai quali sono state chiamate a partecipare le imprese agricole, agroalimentari e sociali al fine di promuovere, attraverso le attività agricole, lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, salvaguardando il territorio e il paesaggio rurale. Per tale finalità, è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
La legge di bilancio 2019 ( legge n. 145 del 2018) ha introdotto una modifica alla disciplina della vendita diretta, in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri, ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Per tali finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, con la previsione, a tal fine, di un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701).
Successivamente, la legge di bilancio 2020 ( legge n. 160 del 2019) ha previsto la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell' Italian sounding, in luogo del precedente riferimento ai "mercati più rilevanti" (art. 1, comma 508). Da ultimo, il decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) ha istituito un Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del made in Italy, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri. In particolare - tra le finalità del fondo - vi è la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione, volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dal Covid-19 (art. 72). Il medesimo decreto ha, inoltre, previsto la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2- duodecies-2- quaterdecies).
Si ricorda, inoltre, che l'art. 12, comma 1, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo unico del vino) ha previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sia aggiornato, annualmente, l' Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione della predetta disposizione, sono quindi stati adottati il D.M. 14 luglio 2017 per l'anno 2017, il D.M. 16 febbraio 2018 per l'anno 2018, il D.M. 7 febbraio 2019 per l'anno 2019, il D.M. 10 febbraio 2020 per l'anno 2020 e il D.M. 15 febbraio 2021 per l'anno 2021.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 ( legge n. 178 del 2020) ha disposto le seguenti misure in materia di tutela del made in Italy:
  • l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 1, comma 131);
  • l'adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, commi 1144-1149).
Da ultimo, è stato emanato il decreto ministeriale 26 ottobre 2021, recante "Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni". Esso prevede, in particolare, che i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto di tale decreto siano: le associazioni rappresentative delle categorie produttive; i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità); altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Il sistema nazionale dei controlli ufficiali a tutela dei prodotti agroalimentari e contrasto alla contraffazione

In particolare, si segnala che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) opera il Dipartimento dell' Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), deputato a svolgere i controlli per la tutela della qualità merceologica, la genuinità dei prodotti e la loro identità, con diversi Uffici territoriali, sedi distaccate, e laboratori di analisi. Nel corso dei controlli vengono controllate: la conformità dei processi produttivi; la regolare tenuta della documentazione ufficiale; la correttezza e veridicità delle informazioni riportate nell'etichetta. L'ICQRF rappresenta l'Autorità nazionale delegata a far valere la protezione ex officio contro ogni forma di illecito utilizzo delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.
L'Ispettorato centrale presenta annualmente una Relazione sull'attività svolta: l'ultima riguarda l' attività condotta nell'anno 2021.
Si ricorda poi che i prodotti italiani sono oggetto di numerosissimi casi di contraffazione, consistenti, prevalentemente nella commercializzazione di prodotti non italiani con l'utilizzo di nomi, parole, immagini che richiamano l'Italia inducendo quindi in maniera ingannevole a credere che si tratti di prodotti italiani.
In materia di lotta alla contraffazione nella XVI legislatura è stata approvata una norma ( art. 15 della legge n. 99 del 23 luglio 2009) che ha introdotto nel codice penale l'art. 517- quater, che punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali prodotti al fine di trarne profitto.
Si ricorda, altresì, che nella scorsa legislatura la Camera dei deputati ha nuovamente istituito, nell'intento di proseguire il lavoro istruttorio svolto nel corso della XVI Legislatura, una Commissione monocamerale d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo ( Doc. XXII, nn. 5-6-7-11-A), la quale nella seduta del 19 dicembre 2017, ha approvato una relazione conclusiva.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX , l'esame dell'atto risulta avviato da parte di Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Svezia e concluso da parte di Austria e Germania (Bundesrat).