Programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" 8 marzo 2022 |
Indice |
|Introduzione|Contenuto|Esame presso le istituzioni dell'UE|Esame presso altri Parlamenti nazionali| |
Introduzione
La
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il programma strategico per il 2030 "
Percorso per il decennio digitale", il quale segue e
attua la comunicazione della Commissione europea "
Bussola digitale per il 2030: il modello europeo per il decennio digitale"
(COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021).
Con la suddetta comunicazione la Commissione ha esposto la visione, gli obiettivi e le modalità per il conseguimento della transizione digitale dell'Unione europea entro il 2030, rispondendo all'appello del Consiglio europeo per la creazione di una "bussola per il digitale" e sviluppando la strategia già delineata nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (
COM(2020) 67 final del 19 febbraio 2020), con la quale erano stati proposti l'individuazione di un insieme di principi digitali, l'avvio di progetti multinazionali e la presentazione di una proposta legislativa istitutiva di una
governance del settore basata sul monitoraggio e la cooperazione con gli Stati membri.
Sulla comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", il 19 maggio 2021, la IX Commissione (Trasporti) ha approvato un
documento finale.
Il "Percorso per il decennio digitale" va a inserirsi in un
contesto normativo europeo caratterizzato dalla recente presentazione di alcune
proposte strategiche di
regolamenti in materia digitale, relative, tra gli altri, alla
governance europea dei dati, al
mercato unico dei servizi digitali (
digital services act), alla
realizzazione di mercati equi e contendibili nel settore digitale (
digital markets act), all'armonizzazione dei regimi giuridici degli Stati membri in materia di
intelligenza artificiale.
Il 23 giugno 2021, la IX Commissione ha altresì approvato
documenti finali, rispettivamente sul
digital services act e sul
digital markets act. E' inoltre in corso di esame presso le Commissioni IX e X la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale; si veda in proposito la relativa
documentazione.
Il "Percorso" delineato dalla proposta di decisione va a innestarsi, inoltre, su un quadro normativo europeo segnato dall'operare dello
strumento per la ripresa e la resilienza (
Recovery and Resilience Facility), in virtù del quale ciascuno Stato membro ha sottoposto alla Commissione un Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che definisce gli obiettivi e le finalità da raggiungere entro termini prestabiliti attraverso riforme e investimenti da attuare, complessivamente, entro la fine del 2026.
ll Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR) italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro (di cui 68,88 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti) finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza. Il 25,1% delle risorse complessive è destinato alla transizione digitale (rispetto al 20% previsto come requisito minimo dalla normativa europea).
Nell'ambito del predetto strumento per la ripresa e la resilienza,
uno dei sei pilastri nei quali si articolano le azioni da intraprendere riguarda proprio la
trasformazione digitale. Le iniziative assunte dagli Stati membri anche in questo settore concorrono, pertanto, alla realizzazione di quegli obiettivi e finalità dal cui conseguimento dipende l'erogazione delle sovvenzioni e dei prestiti previsti dallo strumento per la ripresa e la resilienza.
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In sintesi
La proposta di decisione, oltre a confermare i risultati in materia di trasformazione digitale da raggiungere entro il 2030 nei settori delle
competenze digitali, delle
infrastrutture digitali e della digitalizzazione delle
imprese e dei
servizi pubblici, propone un meccanismo di
governance e monitoraggio circa l'efficacia delle politiche messe in campo.
In particolare, il nuovo regime conferisce alla Commissione europea il compito di
verificare annualmente i progressi e di affrontare, insieme agli Stati membri, le eventuali
deviazioni o
inefficienze rispetto alla capacità delle rispettive strategie nazionali di raggiungere gli obiettivi prefissati. Al centro del meccanismo si pone una
relazione della Commissione recante la valutazione annuale della trasformazione digitale europea, che può contenere
raccomandazioni agli Stati membri al fine di adeguare le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali. Se uno Stato membro non attua gli opportuni adeguamenti della propria tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale a seguito delle politiche, delle misure o delle azioni raccomandate dalla Commissione, senza fornire motivazioni sufficienti, la Commissione può adottare una raccomandazione, che può includere un'analisi specifica del modo in cui tale inadempienza potrebbe incidere sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali della decisione. Le raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.
La nuova disciplina include una serie di norme volte a favorire
progetti multinazionali su vasta scala concepiti per agevolare il conseguimento degli obiettivi riguardanti la trasformazione digitale dell'Unione.
Per tali progetti, cui dovrebbero partecipare almeno tre Stati membri, è previsto un meccanismo di accelerazione coordinato dalla Commissione europea, la quale può, tra l'altro, fornire
orientamenti sulla scelta del meccanismo di
attuazione appropriato, sulle fonti di
finanziamento e sulla loro combinazione nell'ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all'attuazione di tale progetto.
Tra gli strumenti attuativi dei progetti viene proposto il
consorzio per l'infrastruttura digitale europea ("EDIC"), per la cui istituzione la proposta stabilisce un procedimento all'esito del quale è la Commissione europea, su domanda degli Stati interessati, a costituirlo. La proposta definisce
statuto e sistema di
governance del consorzio. La nuova struttura giuridica a disposizione dell'UE mira ad attuare in modo rapido e flessibile i progetti in materia di infrastrutture e/o servizi digitali di ampia portata cofinanziati dagli Stati membri, dalla Commissione, dalla BEI, da investitori pubblici e privati e da altri soggetti privati.
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Contenuto |
Obiettivi digitali
Nel quadro normativo delineato, il "
Percorso per il decennio digitale" previsto dalla proposta di decisione persegue il fine di conseguire la
trasformazione digitale dell'UE nel rispetto dei suoi valori fondativi, fissando gli obiettivi digitali che l'Unione dovrebbe raggiungere entro la fine del decennio in corso, come delineati nella comunicazione sulla bussola per il digitale. Lo scopo del "Percorso per il decennio digitale" è il raggiungimento di una
sovranità digitale dell'Unione nel contesto di un mondo aperto e interconnesso, idonea a
ridurre le attuali vulnerabilità e dipendenze, a
stimolare gli investimenti nel settore del digitale, a
colmare i divari digitali, a promuovere la diffusione e l'uso di capacità digitali e a garantire l'
accessibilità online a tutti, in particolare ai gruppi svantaggiati, dei servizi pubblici e dei servizi sanitari e di assistenza (
articolo 2).
Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri cooperano per conseguire una serie di obiettivi digitali nell'Unione entro il 2030, corrispondenti ai
quattro punti cardinali intorno ai quali si articola la bussola per il digitale e che riguardano (
articolo 4):
In linea di massima gli obiettivi corrispondono a quanto già indicato nella citata comunicazione
Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale.
Per quanto riguarda il
primo punto il "Percorso" si prefigge, tra i suoi obiettivi, il rafforzamento dell'istruzione e della formazione in campo digitale, lo sviluppo delle competenze digitali di base della popolazione dell'Unione europea – in linea con il
piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e il
piano d'azione per l'istruzione digitale – nonché l'acquisizione di competenze digitali specialistiche nell'ambito della forza lavoro, al fine di far fronte alla grave carenza di competenze registrata, in particolare, in materia di cibersicurezza, essenziale per la protezione dell'UE dalle minacce informatiche. Sotto questo aspetto, il "Percorso" si pone l'obiettivo di avere
almeno 20 milioni di specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Unione e
almeno l'80 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni dotata di competenze digitali di base.
In relazione al
secondo punto, il "Percorso per il decennio digitale" si prefigge l'obiettivo di un miglioramento e una trasformazione delle
infrastrutture digitali, sul presupposto che una connettività sicura e di altissima qualità e infrastrutture digitali capaci di elaborare grandi quantità di dati, presenti anche nelle aree rurali e isolate, costituiranno un fattore abilitante fondamentale per favorire sviluppi tecnologici e consentire a cittadini e imprese di sfruttare appieno le opportunità fornite dal decennio digitale. Tali obiettivi implicano:
Per quanto concerne il
terzo punto, il "Percorso" si prefigge di far sì che entro il 2030 il 75% delle imprese europee utilizzino i servizi di
cloud computing,
big data e
intelligenza artificiale, e che il 90% delle PMI europee raggiunga un livello base di
intensità digitale, al fine di stimolare nuovi prodotti, processi produttivi e modelli commerciali basati su un'equa condivisione dei dati. L'obiettivo include altresì l'aumento del numero di
scale-up innovative e il loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di imprese "unicorno".
In relazione al
quarto punto, il "Percorso per il decennio digitale" mira alla piena accessibilità online di tutti i
servizi pubblici fondamentali per le imprese e i cittadini europei entro il 2030, con elevati standard di sicurezza e tutela della vita privata e dei dati personali e, al tempo stesso, di qualità, efficienza e personalizzazione degli strumenti e dei servizi forniti. In particolare, gli obiettivi da raggiungere sono:
Appaiono meritevoli di un chiarimento le modalità di interazione delle finalità e degli obiettivi enucleati negli articoli 2 e 4 della proposta con gli obiettivi previsti dai Piani nazionali di ripresa e di resilienza in riferimento al pilastro della transizione digitale. In particolare, si segnala l'opportunità di un approfondimento circa il coordinamento tra i programmi di riforme e di investimenti delineati dagli Stati membri nei Piani nazionali di ripresa e di resilienza sottoposti alla Commissione e da questa approvati, da un lato, e le politiche, le misure e le azioni che gli Stati membri saranno tenuti ad adottare all'interno delle rispettive tabelle di marcia strategiche per il decennio digitale.
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Governance: meccanismo di monitoraggio e cooperazione
Al fine di conseguire gli obiettivi sopra richiamati, articolati nei quattro punti cardinali della bussola per il digitale, la proposta di decisione istituisce un
nuovo sistema di governance basato sul
monitoraggio, da parte della Commissione, dei
progressi digitali degli Stati membri, nonché su un meccanismo di
cooperazione costante tra questi e la Commissione stessa finalizzato al conseguimento degli obiettivi digitali fissati a livello europeo.
Per quanto riguarda i
criteri che presiederanno all'attività di
monitoraggio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi digitali, la Commissione si baserà sull'
indice di digitalizzazione dell'economia e della società (
DESI). A tal fine, la proposta di decisione rinvia a un
atto di esecuzione la determinazione degli
indicatori chiave di prestazione (
ICP) per ciascun obiettivo digitale (
articolo 5, par. 1).
Si segnala in particolare che il
considerando n. 35 ribadisce l'opportunità di attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in materia di determinazione degli indicatori chiave di prestazione e di costituzione del consorzio EDIC (di seguito trattato) al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione.
Si aggiunge che tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che detta le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo, da parte degli Stati membri, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
Inoltre l'articolo 5, par. 1, della proposta di decisione stabilisce che l'adozione del citato atto di esecuzione avverrà in conformità dell'articolo 25, par. 2, il quale prevede a sua volta che la Commissione sia assistita da un "
comitato per le comunicazioni" e che si applichi la
procedura d'esame di cui all'
articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011. In base a questa, il
comitato esprime il proprio
parere sul
progetto di atto di esecuzione della Commissione con la maggioranza qualificata prevista dai Trattati europei per le deliberazioni del Consiglio. La
Commissione è tenuta, nell'ambito della procedura, a svolgere
consultazioni con gli Stati membri.
Al riguardo, si segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulla scelta della Commissione di definire gli indicatori chiave di prestazione tramite un proprio atto di esecuzione per ciascun obiettivo.
La valutazione dei progressi si basa su tali indicatori chiave di prestazione contenuti nel DESI, in rapporto alle
traiettorie definite dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri,
per il conseguimento degli obiettivi digitali. Come specificato nella relazione di accompagnamento della proposta, il monitoraggio potrebbe includere anche l'introduzione di un
sistema di valutazione a "semafori", in cui i colori (verde, giallo e rosso) indicherebbero il grado di conformità o di scostamento delle tendenze rilevate dalla Commissione rispetto a quelle previste per il conseguimento dell'obiettivo di un indicatore chiave di prestazione (
articoli 5 e 6).
L'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI)
Il DESI è una relazione annuale pubblicata dalla Commissione europea che monitora i progressi compiuti nel settore digitale dagli Stati membri dell'UE. La relazione comprende profili nazionali volti ad assistere gli Stati membri nell'individuazione dei settori di intervento prioritari, e capitoli tematici che forniscono un'analisi a livello dell'UE nei 4 principali ambiti strategici (capitale umano; connettività; integrazione delle tecnologie digitali; servizi pubblici digitali), i quali raggruppano 33 indicatori.
In base al DESI pubblicato nel 2021 l'andamento generale degli Stati membri dell'UE nel settore digitale registra i migliori progressi da parte di Irlanda e Danimarca, seguite da Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Finlandia.
Di seguito un grafico recante i progressi compiuti dagli Stati membri nel periodo 2016-2021 (fonte DESI).
Di seguito un grafico recante la situazione degli Stati membri rispetto agli obiettivi digitali; secondo il DESI la posizione italiana individua la necessità di aree di miglioramento, con particolare riguardo al capitale umano (competenze).
La relazione della Commissione europea
Sul piano procedurale, la
Commissione presenta una
relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sullo "
stato del decennio digitale" (
articolo 6), in cui siano indicati i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi digitali per il 2030, gli impegni assunti dalla Commissione e dagli Stati membri, nonché le politiche, le azioni o le misure che si
raccomanda agli Stati di intraprendere in quei settori nei quali i progressi in materia di transizione digitale siano considerati insufficienti.
In sostanza la relazione reca la valutazione della conformità dei risultati ai principi citati di cui all'articolo 2, nonché a quanto stabilito con la futura
Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali.
Si ricorda che, il 26 gennaio 2022, la Commissione europea ha proposto una serie di
principi digitali volti a plasmare la società digitale europea sotto forma di una
dichiarazione solenne congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il
progetto di dichiarazione è inteso come una proposta da discutere con il Parlamento europeo e il Consiglio e destinata a essere sottoscritta da tutte e tre le istituzioni.
Le politiche, misure o azioni raccomandate dalla Commissione tramite la relazione possono riguardare in particolare:
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione gli Stati membri devono presentare le rispettive
tabelle di marcia strategiche nazionali (
strategic roadmap) per il decennio digitale (
articolo 7), nelle quali sono definite le principali
politiche,
misure e
azioni poste in essere e programmate per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi del decennio digitale. In particolare, le tabelle indicano un
calendario per l'attuazione delle politiche, misure e azioni pianificate e per il riscontro dei relativi risultati, nonché una panoramica degli
investimenti necessari per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi ivi definiti.
La Presidenza francese del Consiglio avrebbe proposto nel corso del negoziato di raddoppiare il termine per la presentazione delle roadmap portandolo a dodici mesi.
L'
articolo 8 organizza un quadro di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, che in sostanza fornisce agli Stati membri gli orientamenti per la preparazione delle tabelle di marcia nazionali, esaminare l'attuazione delle politiche presentate nella relazione dell'anno precedente e individua, tenendo conto delle dimensioni transnazionali delle politiche digitali, le modalità con cui affrontare le
carenze nei settori caratterizzati da
progressi insufficienti o in cui si sono registrate
mancanze significative sulla base dei dati disponibili. Gli Stati saranno obbligati a presentare le politiche e le misure che hanno pianificato.
Al più tardi entro
cinque mesi dalla pubblicazione della relazione annuale della Commissione sullo stato del decennio digitale, gli
Stati membri sono tenuti a presentare gli opportuni
adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale.
Nel contesto della cooperazione annuale, la Commissione e uno o più Stati membri potranno assumere, inoltre,
impegni congiunti e concordare misure e azioni da assumere al fine di conseguire gli obiettivi del decennio digitale. Vi potranno essere riunioni tra la Commissione e gli Stati membri nei casi in cui sia proposto l'avvio di un nuovo progetto multinazionale o di un'azione congiunta.
La Commissione o uno Stato membro che ha proposto una politica, una misura o un'azione può altresì chiedere l'avvio di un
processo di revisione tra pari riguardo ad aspetti specifici di tale politica, misura o azione, e in particolare in relazione alla sua idoneità a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale. L'esito del processo di revisione tra pari può essere incluso nella successiva relazione sullo "stato del decennio digitale".
Inoltre, ai sensi dell'
articolo 10 gli Stati membri possono avviare un dialogo con la Commissione o con la Commissione e gli Stati membri su qualsiasi tema pertinente al conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali. La Commissione fornisce tutti i servizi di
assistenza tecnica e le
competenze del caso e organizza il coordinamento e uno
scambio strutturato di informazioni e migliori prassi.
Da ultimo, l'
articolo 11 dispone che la Commissione coopera strettamente con i
portatori di interessi dei settori pubblico e privato, comprese le parti sociali, per raccogliere informazioni ed elaborare politiche, misure e azioni raccomandate ai fini dell'attuazione della decisione. Anche gli Stati membri cooperano con i portatori di interessi del settore pubblico e privato, comprese le parti sociali, in linea con la legislazione nazionale, in sede di adozione delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e dei relativi adeguamenti.
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Mancato adeguamento delle tabelle di marcia strategiche di uno Stato membro
Nel caso in cui uno
Stato membro non attui gli adeguamenti della propria tabella di marcia strategica nazionale richiesti in base alle politiche, misure o azioni raccomandate dalla Commissione, o non fornisca spiegazioni sufficienti a supporto della mancata adozione di queste ultime, la
Commissione potrà adottare
raccomandazioni (
articolo 9), che lo Stato destinatario dovrà tenere nella
massima considerazione, adeguando di conseguenza la propria tabella di marcia strategica nazionale
entro tre mesi.
Qualora lo Stato destinatario ritenga di
non dover procedere al suddetto adeguamento, dovrà fornire le relative
motivazioni per iscritto alla Commissione e renderle pubbliche entro tre mesi.
Nella proposta si specifica che tali raccomandazioni sono
complementari alle ultime
raccomandazioni specifiche
per Paese formulate nel quadro del
semestre europeo (
articolo 9, par. 3), le quali sono invece adottate dal Consiglio nel quadro del processo di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri e stabiliscono obiettivi di bilancio e misure per la correzione degli squilibri macroeconomici.
Si osserva, al riguardo, che la proposta di decisione sembra istituire una connessione tra la procedura di sorveglianza macroeconomica, innestata nel semestre europeo, e il monitoraggio delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale.
In tale contesto, meriterebbe un approfondimento la corretta interpretazione della natura complementare delle raccomandazioni previste dall'articolo 9, rispetto agli strumenti nell'ambito del citato semestre, nella prospettiva di definire più precisamente i profili di coordinamento tra il meccanismo di governance
disciplinato dalla proposta di decisione e il meccanismo vigente di governance
macroeconomica, di cui peraltro è in corso un dibattito finalizzato alla sua revisione.
La proposta prevede, infine, che qualora la
Commissione reputi insufficienti le misure nazionali, o tali da mettere a rischio il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali, questa possa
proporre misure adeguate ed esercitare i
poteri conferitile dai trattati per garantire il raggiungimento di tali finalità e obiettivi (articolo 9, paragrafo 4).
Merita segnalare l'opportunità di un chiarimento sulla formulazione di tale disposizione, in particolare sul riferimento ai poteri conferiti alla Commissione dai Trattati, attivabili per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali; in particolare, si tratta di valutare se tale disposizione debba essere intesa come riferita al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero se debba essere interpretata come riferimento ai poteri attribuiti alla Commissione anche dal diritto derivato europeo e, in particolare, dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano il semestre europeo e le procedure di sorveglianza macroeconomica.
La rilevanza della questione sarebbe peraltro emersa in sede di negoziato in Consiglio, atteso che la Presidenza avrebbe avanzato proposte volte a espungere la disposizione sulle quali si registrerebbe un orientamento favorevole del Governo italiano.
In caso di
scostamento costante di uno Stato membro dalla traiettoria prevista a livello nazionale per diversi anni, la Commissione può inoltre avviare un
dialogo mirato con tale Stato, informandone il Parlamento europeo e il Consiglio (
paragrafo 5).
È previsto, in ogni caso, un
obbligo generale della Commissione di
informare il
Parlamento europeo e il
Consiglio di qualsiasi
raccomandazione adottata nei confronti degli Stati membri nel quadro del monitoraggio delle tabelle di marcia strategiche nazionali.
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Il quadro per i progetti multinazionali
Il Capo 4 (articolo 12- 14) delinea un quadro per i
progetti multinazionali, la cui finalità generale è agevolare il conseguimento degli obiettivi digitali.
L'
articolo 12 indica le
finalità di tali progetti, che includono, tra l'altro, il rafforzamento dell'eccellenza tecnologica e della competitività industriale dell'Unione per quanto concerne le tecnologie critiche, i prodotti, i servizi e le infrastrutture digitali essenziali per la ripresa economica e la prosperità, nonché per la sicurezza e la protezione dei cittadini, e la gestione delle vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell'Unione lungo le catene di approvvigionamento digitali.
In
allegato alla relazione sullo stato del decennio digitale, la Commissione ha il compito di pubblicare le
priorità e i
principi strategici per l'
attuazione dei progetti multinazionali, oltre a un elenco aggiornato dei progetti selezionati per l'attuazione e del rispettivo stato di avanzamento.
Un progetto multinazionale comporta la partecipazione di almeno
tre Stati membri. La Commissione può adottare una
raccomandazione per l'istituzione di un progetto multinazionale o invitare uno Stato membro a partecipare a un progetto multinazionale che soddisfi i requisiti previsti dalla decisione, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e dell'adesione alle azioni raccomandate dalla Commissione. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre impegnarsi a istituire un progetto multinazionale o ad aderirvi in base a un
impegno congiunto.
L'
articolo 13 include, tra l'altro, un
elenco dei meccanismi di attuazione dei progetti multinazionali, tra cui imprese comuni, agenzie dell'Unione, Stati membri interessati, consorzi per un'infrastruttura digitale europea.
L'
articolo 14 stabilisce il processo di
accelerazione dei progetti multinazionali, prevedendo che a seguito di una
raccomandazione della Commissione di impegni congiunti o su
richiesta degli Stati membri partecipanti, la Commissione coordina l'attuazione di un progetto multinazionale, agendo in qualità di acceleratore di tale progetto.
In particolare, la Commissione pubblica un
invito a manifestare
interesse rivolto a tutti gli Stati membri; se almeno
tre Stati membri manifestano interesse per un progetto multinazionale e nel contempo propongono
impegni
finanziari o
non finanziari per tale progetto, la Commissione, previa consultazione di tutti gli Stati membri, fornisce
orientamenti sulla scelta del meccanismo di attuazione appropriato, sulle fonti di finanziamento e sulla loro combinazione nell'ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all'attuazione di tale progetto.
Il Capo 5 (articoli 15-23) costituisce la base giuridica per la costituzione dei
consorzi per l'infrastruttura digitale europea (EDIC), quale strumento di attuazione di progetti multinazionali.
In particolare, ai sensi dell'articolo 15 l'EDIC è dotato di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione che lo istituisce.
La disciplina specifica che in ciascuno Stato membro l'EDIC ha la
massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di detto Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio. L'EDIC ha una sede legale, ubicata nel territorio di uno Stato membro.
Ai sensi dell'articolo 16, gli
Stati membri (almeno
tre) che intendano richiedere la costituzione di un EDIC presentano una domanda alla Commissione, la quale adotta una decisione mediante atto di esecuzione secondo la procedura di comitato.
La Commissione
respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati dalla disciplina non sono soddisfatti; in tal caso, gli Stati membri possono comunque costituire un consorzio mediante un accordo, ma tale consorzio
non reca la denominazione EDIC né beneficia della
struttura di attuazione prevista dalla decisione.
L'articolo 17 prevede che l'EDIC sia composto da almeno tre Stati membri, assegnando il diritto di voto ai soli Stati membri che forniscono un contributo finanziario o non finanziario.
Dopo l'adozione di una decisione di costituzione di un EDIC, altri Stati membri possono aderire in qualsiasi momento al consorzio in qualità di membri, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto.
Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono
aderire agli EDIC in qualità di
osservatori senza diritto di voto. L'EDIC può essere aperto alla partecipazione di
soggetti diversi dagli Stati membri, tra cui possono figurare anche
organizzazioni internazionali e
soggetti privati, come specificato nello statuto. In tal caso gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri, indipendentemente dall'importo dei contributi dei soggetti diversi dagli Stati membri.
L'articolo 18 definisce il meccanismo di
governance, prevedendo, tra l'altro,
un'assemblea dei membri dell'EDIC composta dagli Stati membri e dagli altri soggetti aderenti, la quale nomina un
direttore, quale organo esecutivo e rappresentante legale del consorzio
La Commissione partecipa alle deliberazioni dell'assemblea dei membri
senza di diritto di voto. Essa mantiene, tuttavia, un
diritto di veto sulle decisioni qualora un programma dell'Unione gestito a livello centrale contribuisca finanziariamente a un progetto multinazionale.
L'
articolo 19 definisce gli elementi che lo
statuto di un EDIC deve contenere.
L'
articolo 20 regola i profili di
responsabilità, stabilendo che:
L'articolo 21 stabilisce
legge applicabile e
foro competente, mentre le previsioni dell'
articolo 22 in materia di
scioglimento rinviano allo statuto per la procedura da seguire.
L'articolo 23 obbliga l'EDIC a elaborare una
relazione annuale delle proprie attività e una relazione finanziaria, le quali sono trasmesse alla Commissione, che può formulare raccomandazioni (
articoli 16-23).
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Esame presso le istituzioni dell'UE
La proposta è stata assegnata alla
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo, che ha stabilito al 24 marzo 2022 la scadenza per la presentazione degli emendamenti.
A livello di
Consiglio, la proposta è in corso di esame in sede di gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (gruppo TELECOM); la Presidenza semestrale francese del Consiglio dell'UE ha diffuso una proposta di testo di compromesso, tuttora in fase di negoziato.
Il 19 gennaio 2022, il
Comitato economico e sociale dell'UE (CESE) ha approvato il
parere INT/961 sulla proposta di decisione, con il quale ha, tra l'altro:
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX, l'esame dell'atto risulta tuttora in corso presso: i Parlamenti croato, danese, e finlandese, il Senato e il Sejm della Polonia, la Camera dei deputati della Romania, e il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Ha concluso l'esame la Seimas della Repubblica di Lituania (pur non avendo pubblicato sulla piattaforma di scambio alcun documento di valutazione).
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