Legge sui servizi digitali (Digital services act) 12 maggio 2021 |
Indice |
|Finalità/Motivazione|Contenuti|Esame presso le Istituzioni dell'UE|Esame presso altri Parlamenti nazionali| |
Finalità/Motivazione |
Contesto della proposta e valutazione di impatto della Commissione europea
La cosiddetta proposta di
legge sui servizi digitali (
Digital services act - DSA: proposta di regolamento
COM(2020)825 sul mercato unico dei servizi digitali che modifica la
direttiva 2000/31/CE) rappresenta una delle misure chiave nell'ambito della Strategia europea per il digitale. In linea con quanto preannunciato dalla Commissione europea nella
Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", l'iniziativa è stata presentata simultaneamente alla cosiddetta legge sui mercati digitali (
per un'illustrazione dei contenuti di tale proposta si rinvia al relativo dossier), nell'ottica di una revisione complessiva del
corpus regolativo di matrice europea, che mira, da un lato, ad accrescere e armonizzare le
responsabilità delle piattaforme
online e dei fornitori di servizi d'informazione, rafforzando anche il
controllo sulle politiche di
contenuto delle piattaforme nell'UE, e, dall'altro, a introdurre regole per assicurare l'equità e la contendibilità dei mercati digitali.
Nello specifico, la proposta di regolamento in esame integra e sostituisce parzialmente le norme di armonizzazione dell'attività di prestazione transfrontaliera di servizi digitali nel mercato unico europeo attualmente contenute nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (
e-commerce).
Secondo la Commissione europea i principi fondamentali su cui si fonda la direttiva vigente restano validi, mentre alcune norme specifiche dovrebbero essere aggiornate alla luce delle sfide specifiche emerse in relazione agli
intermediari e alle
piattaforme online.
In particolare, nella
valutazione d'impatto della Commissione europea si prende in considerazione la recente insorgenza di tre problemi fondamentali:
Il nuovo regime integrerebbe, quale
lex specialis, la normativa settoriale esistente a livello UE senza pregiudizio sull'applicazione delle normative comunitarie vigenti relativamente ai servizi della società dell'informazione (quali la direttiva 2018/1808/CE sui servizi di media audiovisivi e la direttiva 2019/790/CE sul
copyright) e senza interferire con la disciplina antitrust. Il DSA deve inoltre considerarsi norma complementare all'
acquis comunitario anche in materia di protezione dei
consumatori, protezione dei dati personali e
riservatezza delle comunicazioni.
La Commissione europea prevede un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, con un
aumento del
commercio digitale transfrontaliero stimato tra l'1 e l'1,8 per cento (l'equivalente di un incremento del fatturato a livello transfrontaliero compreso tra
8,6 miliardi e
15,5 miliardi di euro). Secondo la Commissione, le "norme asimmetriche" (ovverosia gli
obblighi differenziati per categorie limitate di operatori dei servizi di intermediazione
online) offrono maggiore sostegno ai concorrenti emergenti di minori dimensioni, con ciò incentivando competitività, innovazione e investimenti, contrastando allo stesso tempo danni specifici provenienti dalle piattaforme più grandi. Vantaggi sono altresì prefigurati circa la trasparenza e la sicurezza online, nonché la protezione dei diritti fondamentali. Una più stretta collaborazione tra gli Stati membri, insieme alla
governance a livello di UE, dovrebbe infine migliorare l'applicazione delle norme e fornirà un sistema di vigilanza aggiornato per i servizi digitali.
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In sintesi
La proposta in esame mira al corretto funzionamento del
mercato unico per quanto riguarda la fornitura di servizi di intermediazione online a livello transfrontaliero. Essa stabilisce una serie di obiettivi specifici quali: il mantenimento di un
ambiente online sicuro; il miglioramento delle condizioni per i servizi digitali transfrontalieri innovativi; il conferimento di maggiore potere agli
utenti e la protezione dei loro diritti fondamentali online; l'istituzione di una
vigilanza efficace sui servizi digitali e di una collaborazione tra le autorità.
Ispirata al principio generale per cui "ciò che è
illecito offline deve essere illecito anche
online", la nuova disciplina introduce, tra l'altro: nuove
procedure armonizzate per una
rimozione più rapida di contenuti/prodotti/servizi illegali; una
protezione più efficace dei
diritti degli utenti
online e sistemi interni di gestione dei
reclami (tra l'altro meccanismi per le segnalazioni da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei venditori); un quadro generale di "
enforcement" della normativa in particolare grazie al
coordinamento tra le autorità nazionali, e in particolare mediante la designazione della nuova figura del
digital services coordinator.
Il nuovo regime aggiorna i principi base contenuti nella direttiva
e-commerce, rivedendo ed uniformando i doveri di
vigilanza dei prestatori di servizi di intermediazioni online e introducendo un regime per le piattaforme
online che ospitano e diffondono i contenuti.
Nello specifico la direttiva
e-commerce rimane vigente, tranne gli articoli da 12 a 15 (disciplina in materia di responsabilità dei prestatori intermediari) che vengono riscritti dal regolamento in esame.
In sostanza, si tratta di definire elementi di
trasparenza e obblighi di
informazione e di contrasto proattivo dei contenuti illegali. Il nuovo regime stabilisce altresì le condizioni da rispettare da parte delle piattaforme
online affinché esse possano beneficiare dell'
esenzione dalla responsabilità rispetto ai contenuti che ospitano. Più dettagliatamente si prevede un sistema di obblighi differenziati e asimmetrici a seconda della categoria di servizi di intermediazione e anche in funzione della dimensione dell'operatore digitale. Nello specifico per asimmetria degli obblighi si intende una
distribuzione bilanciata e
proporzionata delle
responsabilità e dei
doveri di diligenza in capo ai diversi prestatori di servizi digitali.
In linea di massima, sono confermati i regimi di limitata responsabilità per i cosiddetti servizi di
mere conduit e di
caching (vedi infra), in quanto normalmente contraddistinti da elementi di fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio.
In secondo luogo, i prestatori di servizi di
hosting (vedi infra) devono predisporre procedure di
notifica e
risposta per i
contenuti illegali e prevedere la possibilità di
contestare le decisioni di moderazione dei contenuti assunte sulle proprie piattaforme.
Le
piattaforme
online (prestatori di un servizio di
hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio,
memorizzano e
diffondono al
pubblico informazioni, a meno che tale attività sia una funzione secondaria e puramente accessoria di un altro servizio) sono sottoposte anche a speciali doveri relativi alla gestione del
contenzioso interno ed esterno sull'applicazione di termini e condizioni del servizio, nonché a particolari obblighi di ricevere, conservare, verificare parzialmente e pubblicare le informazioni sugli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi.
Le
piattaforme online molto grandi, individuate secondo un parametro quantitativo (numero di destinatari attivi mensili medi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni) sono obbligate a condurre una valutazione dei
rischi sistemici causati da o relativi al funzionamento e all'uso dei loro servizi e ad adottare misure ragionevoli ed efficaci volte a mitigare tali rischi, sottoponendosi altresì a un
audit esterno e indipendente. Relativamente all'ottemperanza dei rispettivi obblighi da parte delle piattaforme online di grandi dimensioni, la proposta di regolamento prevede nuovi
poteri di sorveglianza e sanzione in capo alla Commissione europea.
Di seguito un grafico recante la platea dei soggetti destinatari degli obblighi differenziati previsti dalla nuova normativa articolata per cerchi concentrici (Fonte Commissione europea).
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I fornitori di servizi di intermediazione offrono infrastrutture di rete: fornitori di accesso a Internet, registrazione di nomi di dominio. Al loro interno si distinguono i servizi di hosting, quali servizi cloud e webhosting, tra cui anche: le piattaforme online che riuniscono venditori e consumatori come mercati online, appstore, piattaforme di economia collaborativa e piattaforme di social media. La nuova disciplina stabilisce norme specifiche per le piattaforme molto grandi, che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, tenuto conto dei rischi peculiari che pongono tali tipologie di piattaforme.
Si ricorda che secondo l'
Osservatorio sulle piattaforme online la quota di traffico è l'indicatore maggiormente rivelatore dell'importanza economica delle piattaforme online. Le 50 principali piattaforme online, che rappresentano in media oltre il 60% della quota di traffico negli Stati membri dell'UE, hanno realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di quasi 340 miliardi di USD (276 miliardi di EUR) e hanno dato lavoro a quasi 600.000 persone. A dicembre 2020, Facebook è il leader nel mercato dei social media in Europa, con una quota di traffico del 77,5%, mentre Google è il principale motore di ricerca, con una quota di traffico del 93,6%.
L'Osservatorio, composto da un gruppo di funzionari della Commissione e da un gruppo di esperti indipendenti, monitora e analizza le ultime tendenze e dati nell'economia delle piattaforme
online. Gli approfondimenti prodotti dall'osservatorio aiutano la Commissione nel processo decisionale per l'economia delle piattaforme online.
Di seguito un grafico recante la distribuzione delle quote di traffico sulle piattaforme di social media in Europa a dicembre 2020 (Fonte Observatory on the Online Platform Economy)
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Di seguito un grafico recante la distribuzione delle quote di traffico sui motori di ricerca in Europa a dicembre 2020 (Fonte Observatory on the Online Platform Economy)
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Valutazione del Governo italiano
Nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo rileva che un quadro regolatorio più armonizzato tra gli Stati Membri, trasparente e prevedibile per la prestazione dei servizi intermediari dovrebbe garantire alle imprese maggiori
opportunità di accesso a
nuovi mercati sfruttando i vantaggi del mercato unico. Il Governo, inoltre, condivide l'obiettivo di assoggettare ad obblighi specifici le piattaforme digitali, finora rimaste sostanzialmente non regolate dai quadri normativi nazionali ed europei. Il nuovo regime dovrebbe altresì garantire un trattamento più
equo e
non discriminatorio da parte delle piattaforme di intermediazione, le quali non di rado competono con i
servizi intermediati proponendo alla clientela beni e servizi auto-prodotti. Inoltre, stabilendo un ambiente più sicuro, il DSA dovrebbe assicurare l'adozione di un sistema di
tutele dei diritti fondamentali dei cittadini e dei principi democratici che su internet fino ad ora non avevano trovato adeguato presidio sanzionatorio. Nella relazione, il Governo afferma l'intenzione di collaborare con spirito costruttivo al negoziato, rilevando come sia necessario che la nuova legge sui servizi digitali garantisca che le attività economiche
online e
offline siano trattate allo stesso modo e su base paritaria, pur tenendo comunque conto della specifica natura del contesto
online.
Il Governo infine, sottolinea l'esigenza di rafforzare il richiamo ai diritti sanciti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (tra i quali richiama in particolare la tutela della proprietà intellettuale), nonché la necessità di chiarire il rapporto tra un regolamento di natura orizzontale come il DSA e le norme settoriali di riferimento.
In definitiva, il Governo italiano esprime
preliminare favore nei confronti della proposta, sensibilizzando i lavori su alcuni profili e riservandosi di rappresentare elementi puntuali una volta che il dibattito sarà più maturo.
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Contenuti |
Disposizioni generali
Il capo I stabilisce una serie di disposizioni generali, tra cui l'
oggetto e l'
ambito di applicazione (articolo 1), nonché le
definizioni dei termini principali usati nel regolamento (articolo 2).
In particolare, il contenuto della proposta della Commissione si articola in:
Il nuovo regime si applica ai servizi intermediari prestati a
destinatari il cui luogo di
stabilimento o di
residenza si trova nell'
Unione,
indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.
Circa il coordinamento con ulteriori discipline giuridiche dell'UE, il regolamento, come sopra anticipato, lascia impregiudicata la citata direttiva
e-commerce; tuttavia ne sopprime gli articoli da 12 a 15 e li riproduce mantenendo le esenzioni dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari
online e declinandole conformemente all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Si ricorda a titolo di esempio la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited,
C-18/18 in materia divieto di obblighi generali di sorveglianza.
Il regolamento in esame lascia altresì impregiudicata una serie di ulteriori regimi giuridici, tra i quali le legislazioni in materia di
diritto d'autore, di
tutela dei
consumatori e di
protezione dei
dati personali. Lo stesso principio viene sancito in relazione a normative non ancora approvate dalle Istituzioni europee come le proposte in esame in materia di prevenzione della diffusione di
contenuti terroristici online e di ordini europei di produzione e di conservazione di
prove elettroniche in materia penale e direttiva (articolo 1).
Con riferimento alle definizioni ai fini dell'applicazione del regolamento, sono annoverati tra i "
servizi intermediari":
Il regolamento definisce altresì la nozione di
piattaforma online, quale prestatore di servizi di
hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e
diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del regolamento (lettera f); per
diffusione al pubblico si intende la messa a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi di informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite (lettera h).
Si ricorda inoltre la nozione di
sistema di
raccomandazione inteso quale sistema interamente o parzialmente
automatizzato che una piattaforma online utilizza per
suggerire ai
destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una
ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'
ordine relativo o l'
importanza delle
informazioni visualizzate (lettera o). Infine, si intende per
moderazione dei contenuti: le attività svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di
individuare,
identificare e
contrastare
contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'
accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro
retrocessione o
rimozione o la
disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la
cessazione o la
sospensione dell'
account di un destinatario del servizio (lettera p).
Da ultimo, si ricorda che ai fini del regolamento si considera
contenuto illegale qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi,
non è conforme alle disposizioni
normative dell'Unione o di
uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni.
Come accennato, il regime proposto, in quanto disciplina orizzontale da applicarsi ai servizi di intermediazione digitale, espressamente lascia impregiudicate (art. 1, par. 5) una serie di normative settoriali rispetto alle quali potrebbero in astratto verificarsi interferenze di vario genere. Ciò vale, tra l'altro, con particolare riguardo a specifici regimi sulla illiceità dei contenuti online, rimessi al legislatore europeo e a quelli nazionali. Potrebbero rilevare soprattutto fattispecie per le quali il nuovo regolamento dovrebbe applicarsi insieme a direttive europee che per loro natura trovano attuazione mediante quadri giuridici nazionali, spesso diversificati. In tal senso, si segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti sui profili di coordinamento della nuova disciplina con il contesto normativo europeo e nazionale in cui interviene.
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Responsabilità dei prestatori di servizi intermediari
Il Capo II contiene disposizioni sull'
esonero dalla responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione. Più specificamente, comprende le condizioni alle quali i fornitori di servizi di
mere conduit (articolo 3),
caching (articolo 4) e
hosting (articolo 5) sono
esenti da
responsabilità per le informazioni di terzi che trasmettono e memorizzano.
Per comprendere meglio il sistema delle esenzioni dei profili di responsabilità disegnato dal regolamento (sostanzialmente in linea con la direttiva vigente), merita segnalare il considerando 18 del preambolo della proposta, ove si chiarisce che un tale esonero
non dovrebbe applicarsi allorché, anziché limitarsi a una
fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente
tecnico e
automatico delle informazioni fornite dal
destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un
ruolo attivo atto a conferirgli la
conoscenza o il
controllo di tali informazioni. Tali esenzioni – prosegue il considerando - non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle
informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma
dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la
responsabilità editoriale di tale prestatore.
Come accennato le forme più limitate di responsabilità, in linea con la direttiva vigente, riguardano il
mere conduit e il
caching.
I profili di responsabilità sono più stringenti nei casi di
hosting (memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo): il prestatore di tale servizio
non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio,
a condizione che detto prestatore:
In linea generale, le esenzioni di responsabilità non sono disapplicate anche quando i fornitori di servizi di intermediazione effettuano volontariamente
indagini di
propria iniziativa o si conformano alla legge (articolo 6). Ribadendo un principio già previsto dall'articolo 15 della direttiva e-commerce è infine stabilito il
divieto di obblighi generali di controllo o di
accertamento
attivo dei fatti per tali fornitori (articolo 7). Le esenzioni di responsabilità per i diversi tipi di prestatore lasciano impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un
organo giurisdizionale o
un'autorità amministrativa
esiga dal prestatore del servizio di
impedire o porre fine ad una
violazione. Inoltre, il regolamento impone ai prestatori di servizi di intermediazione l'obbligo di rimozione dei contenuti illegali su
ordine delle
autorità giudiziarie o
amministrative nazionali (articolo 8) e di fornire informazioni (articolo 9).
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Obblighi in materia di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro
Il capo III stabilisce obblighi di diligenza differenziati: taluni vincolano tutti i
providers, mentre altri sono posti in capo soltanto a determinate categorie di prestatori di servizio di intermediazione elettronica.
In particolare, la sezione 1, concernente i doveri cui sono soggette tutte le categorie di prestatori, prevede:
La sezione 2 stabilisce obblighi supplementari applicabili ai prestatori di servizi di
hosting. Tali soggetti devono predisporre
meccanismi che consentano a terzi di
notificare la presenza di presunti contenuti
illegali.
I meccanismi devono essere di
facile accesso e uso e consentire la presentazione di notifiche esclusivamente per via elettronica; inoltre devono essere tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate. Il regolamento obbliga il prestatore di servizi a consentire che tali notifiche includano una serie di elementi specifici; la disposizione precisa che le
notifiche contenenti tali elementi
permettono di acquisire la
conoscenza o la
consapevolezza
effettiva ai fini del regime di responsabilità previsto dall'articolo 5 (articolo 14).
Sul punto, potrebbe essere opportuno un chiarimento in merito agli effetti delle notifiche, contenenti gli elementi prescritti dal regolamento, atteso che non è chiaro se tale disposizione prefiguri una sorta di presunzione in merito alla conoscenza effettiva dei contenuti illegali tale da attivare una delle due condizioni che determinano la responsabilità dell'hosting di cui all'articolo 5.
Qualora tali prestatori decidano di rimuovere informazioni specifiche fornite da un destinatario del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, la proposta di regolamento prevede l'obbligo di fornire al destinatario una
motivazione, recante, tra l'altro, oltre ai presupposti di
fatto e di
diritto, le informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i
meccanismi interni di gestione dei reclami, la
risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per
via giudiziaria (articolo 15).
La sezione 3 introduce obblighi applicabili a tutte le piattaforme
online, in
aggiunta a quelli precedentemente illustrati, tranne nell'eventualità che tali piattaforme siano
microimprese o
piccole
imprese.
È previsto in particolare l'obbligo per le piattaforme
online di istituire un
sistema interno di
gestione dei
reclami relativi alle decisioni adottate in relazione a presunti contenuti o informazioni illegali incompatibili con le loro condizioni generali (articolo 17).
Le piattaforme online devono, inoltre, rivolgersi a organismi certificati di
risoluzione extragiudiziale per la trattazione di eventuali controversie con gli utenti dei loro servizi (articolo 18).
È altresì previsto l'obbligo di garantire che le notifiche presentate da enti cui è stato riconosciuto lo status di
segnalatori attendibili siano trattate in via prioritaria (articolo 19).
In particolare, la qualifica di
segnalatore attendibile viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal
coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare le seguenti condizioni:
Il nuovo regime elenca le
misure che le piattaforme online devono adottare in caso di
abusi.
In particolare, le piattaforme online, dopo aver emesso un avviso preventivo:
Le piattaforme online devono informare le autorità di contrasto competenti qualora vengano a conoscenza di informazioni che destino il sospetto di
gravi reati comportanti una minaccia per la
vita o la
sicurezza delle persone.
In particolare, se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo
Stato membro interessato, la piattaforma online ne informa
Europol o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui la piattaforma è stabilita o ha il suo rappresentante legale. In tale contesto, lo Stato membro interessato è quello in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato (articolo 21).
Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere
contratti a distanza con operatori commerciali hanno l'obbligo di ricevere, conservare e pubblicare
informazioni
specifiche sugli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi; esse sono altresì tenute a compiere
sforzi ragionevoli per stabilire se tali informazioni siano
attendibili (articolo 22).
L'articolo 23 stabilisce ulteriori obblighi di trasparenza, tra l'altro con riferimento al numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale, per esempio, a seguito di rimozione di informazioni o di disabilitazione dell'accesso a tali di contenuti, nonché all'uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti. L'articolo 24 prevede obblighi di trasparenza in relazione alla pubblicità
online (articolo 24).
Attraverso le disposizioni contenute nella sezione 4 del medesimo capo il nuovo regime stabilisce obblighi aggiuntivi a carico delle
piattaforme online di dimensioni
molto grandi per la gestione dei
rischi sistemici.
Sono considerate tali le piattaforme online che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a
45 milioni (la Commissione europea è tenuta a precisare la
metodologia di calcolo tramite atto delegato) (articolo 25).
Tali soggetti hanno l'obbligo di individuare, analizzare e valutare eventuali
rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione.
Tali rischi comprendono: a) la diffusione di contenuti
illegali tramite i loro servizi; b) effetti negativi per l'esercizio dei
diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore; c) la
manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della
salute pubblica, dei minori, del
dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi
elettorali e sulla
sicurezza pubblica (articolo 26).
Il regolamento quindi impone loro di adottare
misure di attenuazione
ragionevoli,
proporzionate ed
efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati, precisando una serie di rimedi in un elenco non esaustivo (articolo 27).
Le misure indicate in quest'ultima disposizione includono, tra l'altro:
Ulteriori disposizioni della sezione 4 prevedono, tra l'altro; l'obbligo di sottoposizione ad
audit esterni e indipendenti (articolo 28); l'obbligo di nominare uno o più
responsabili della conformità per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento (articolo 32); doveri specifici di
comunicazione trasparente (articolo 33).
La sezione 5 prevede una serie di disposizioni trasversali in materia di
doveri di diligenza, tra i quali il quadro per l'elaborazione di
codici di condotta e il quadro per l'elaborazione di codici di condotta specifici per la
pubblicità online.
In sintesi, ai sensi dell'articolo 35, la Commissione e il Comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di
codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di
contenuti illegali e ai
rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. Nell'eventualità di un rischio sistemico concernente diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione europea può coinvolgere queste ultime e altri prestatori di servizi intermediari, nonché organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all
'elaborazione di tali
codici, anche definendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi.
Analogamente alla disposizione precedente, l'articolo 36 prevede l'incentivo all'elaborazione di codici di condotta volti a perseguire un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella
pubblicità online.
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Attuazione, cooperazione, sanzioni ed esecuzione
Il capo IV contiene le disposizioni relative all'attuazione e all'applicazione del regolamento. In materia di
governance, la sezione 1 stabilisce le disposizioni relative alle
autorità nazionali competenti e ai coordinatori nazionali dei servizi digitali. In particolare, gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento, individuando (se sono più di una) tra di esse il coordinatore dei servizi digitali, responsabile, tra l'altro, del coordinamento a livello nazionale e dell'applicazione ed esecuzione efficace e coerente della normativa in tutta l'Unione (articolo 38). I
coordinatori dei servizi digitali sono organismi indipendenti, tenuti a svolgere i loro compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo; essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati (articolo 39).
Al riguardo, appare opportuno acquisire un orientamento del Governo sull'autorità che si intenderebbe designare a livello nazionale per svolgere il ruolo di coordinatore.
Gli Stati membri in cui si trova lo
stabilimento principale del
provider sono competenti per l'applicazione del regolamento. In assenza di tale collegamento la giurisdizione spetta allo Stato in cui risiede o e stabilito il
rappresentante legale del prestatore di servizi. Qualora tale prestatore abbia omesso la nomina di tale rappresentante la giurisdizione è attribuita a
tutti gli Stati membri, fatte salve le garanzie per rispettare il principio del
ne bis in idem (articolo 40).
Ai coordinatori dei servizi digitali sono conferiti poteri specifici di
indagine in merito alla condotta dei prestatori di servizio intermediari, nonché di
esecuzione nei loro confronti.
Nel primo ambito, tali poteri includono, tra l'altro: il potere di esigere
informazioni (anche da soggetti terzi coinvolti) entro un termine, il potere di effettuare
ispezioni
in loco, il potere di chiedere al personale o al rappresentante del
provider spiegazioni in merito a presunte violazioni e di registrarne le risposte.
Relativamente ai poteri di esecuzione, rilevano in particolare:
Infine, ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati
esauriti tutti gli altri
poteri previsti per far cessare la violazione e quest'ultima
persista e causi un
danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:
Le restrizioni sono disposte per un periodo di
quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a
prorogare tale termine di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle
sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi dei fornitori di servizi di intermediazione all'interno di una serie di limiti fissati dall'articolo 42. In particolare, l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento non supera il
6 per cento del
reddito o del
fatturato
annuo del
provider. La soglia si abbassa all'
1 per cento in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco. L'importo massimo giornaliero delle
penalità di mora non supera il
5 per cento del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.
I coordinatori dei servizi digitali possono ricevere reclami contro i prestatori di servizi di intermediazione per violazione degli obblighi previsti dal regolamento (articolo 43) e sono tenuti a pubblicare relazioni annuali sulle loro attività (articolo 44). Il regime definisce le norme per la
cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali di Stati membri diversi (articolo 45), comprese le
indagini congiunte e le richieste di intervento della Commissione europea (articolo 46), nonché la struttura e le funzioni del
Comitato europeo dei servizi digitali a sostegno delle attività dei citati coordinatori (articoli 47-49).
La sezione 3 del medesimo capo riguarda la
vigilanza, le
indagini, l'
esecuzione e il
monitoraggio in relazione alle
piattaforme online di
dimensioni molto grandi. Si tratta sostanzialmente di una
vigilanza rafforzata nel caso in cui tali soggetti violino gli obblighi supplementari a loro carico per la gestione dei rischi sistemici.
L'articolo 51 disciplina l'intervento della
Commissione nei confronti delle condotte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in violazione del regolamento.
In particolare, la Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni di accertamento e sanzione in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:
Nell'ambito di tali procedimenti la Commissione può svolgere
indagini, anche tramite richieste di
informazioni (articolo 52), audizioni (articolo 53) e ispezioni
in loco (articolo 54); può adottare
misure provvisorie (articolo 55) e rendere vincolanti gli impegni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (articolo 56); può infine monitorare la conformità dell'operato di tali piattaforme rispetto al regolamento (articolo 57).
In caso di non conformità, la Commissione può adottare decisioni che l'accertano (articolo 58) e infliggere
sanzioni pecuniarie (articolo 59) e
penalità di mora (articolo 60) per le violazioni del regolamento commesse dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi, oltre che per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nel contesto dell'indagine.
Le
soglie massime delle sanzioni (in caso di violazione del regolamento) e delle penalità di mora (per il ritardo nell'attuazione degli obblighi) emanate dalla Commissione europea nell'ambito delle sue attività di vigilanza, riproducono i limiti entro i quali gli Stati membri stabiliscono sanzioni e penalità nell'ambito dei poteri dei coordinatori dei servizi digitali rispetto ai procedimenti da loro istruiti.
Il nuovo regime sembra assegnare gli strumenti di vigilanza rafforzata sulle grandi piattaforme on line sia al coordinatore nazionale, sia alla Commissione europea, senza definire in modo esaustivo i profili di coordinamento ed eventuali riparti di competenze tra il livello nazionale e quello europeo. In tal senso appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in merito alla attribuzione dei rispettivi poteri, specificando in particolare se il potere sanzionatorio nei confronti di tale cerchia più ristretta di soggetti intermediari on line possa interpretarsi come proprio ed esclusivo della Commissione europea o se sia prefigurabile una competenza concorrente anche a livello nazionale, segnatamente in capo ai coordinators.
Il regolamento fissa altresì un termine di
prescrizione per l'imposizione di sanzioni (articolo 61) e per la loro
esecuzione (articolo 62), e stabilisce infine le garanzie procedurali dinanzi alla Commissione, in particolare il diritto di essere ascoltati e di
accesso al fascicolo (articolo 63) e la pubblicazione delle decisioni (articolo 64). La sezione prevede altresì la cooperazione della Commissione con i
giudici nazionali (articolo 65) e l'adozione di atti di esecuzione per disposizioni pratiche relative al procedimento (articolo 66).
La proposta precisa che il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è
sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla
Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Esame presso le Istituzioni dell'UE
La proposta di regolamento è stata assegnata alla Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo. Il termine per la scadenza della presentazione degli
emendamenti è stato fissato al 1° luglio 2021. La
discussione in sede di
Assemblea Plenaria è indicativamente stabilita nel dicembre del 2021.
Presso il Consiglio dell'UE la proposta è oggetto di esame da parte del Gruppo di lavoro sulla
competitività e
crescita, che starebbe approfondendo una serie di questioni, tra le quali:
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Esame presso altri Parlamenti nazionali
Sulla base dei dati forniti dal sito
IPEX
, l'esame dell'atto risulta concluso da parte del Parlamento della Repubblica ceca, del Senato francese, del Bundesrat tedesco, del Senato della Polonia e delle Cortes generales.
In particolare,
il Bundesrat, nell'ambito del dialogo politico, pur apprezzando alcuni elementi del regime proposto, pone l'accento su talune questioni concernenti il rispetto del principio di sussidiarietà. Ad avviso del Bundesrat, la Commissione, basando l'atto sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'UE, disposizione fondamentale per l'armonizzazione giuridica nel mercato interno, si sta muovendo al di fuori della competenza relativa alla definizione delle regole di concorrenza, e quindi delle competenze esclusive dell'UE ai sensi dell'articolo 3 del TFUE. Il Bundesrat aggiunge che nell'ambito delle competenze concorrenti (con gli Stati membri) ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, la Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del Trattato sull'UE - TUE, deve rispettare il principio di sussidiarietà, anche nella scelta dell'atto giuridico. Tenendo conto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità, il
Bundesrat ritiene sostanzialmente che, rispetto alla disciplina proposta dalla Commissione europea, sarebbe più idonea la forma giuridica della
direttiva. Inoltre perché tale forma sia conforme al diritto europeo e, in particolare, per tenere conto del principio di sussidiarietà, è necessaria una
clausola di apertura corrispondente per salvaguardare i diritti degli Stati membri nel settore del pluralismo dei media.
Si segnala altresì che la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha approvato un documento nell'ambito del dialogo politico con il quale ha rilevato che le proposte relative al
Digital market act e al
Digital service act non tengono sufficientemente conto della posizione di
monopolio degli
operatori
Internet multinazionali, dell'interoperabilità dei dati degli utenti, della protezione dei dati degli utenti protetti crittograficamente, del diritto all'anonimato e della protezione dei consumatori dal furto di identità. La stessa Assemblea rappresentativa ha rilevato che la decisione sull'
illegalità della rimozione di contenuti online dovrebbe essere lasciata a
tribunali indipendenti e richiama inoltre l'attenzione sui rischi associati all'applicazione di ordini di rimozione transfrontalieri di contenuti senza il consenso di un
tribunale.
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