Accordo con il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 7 febbraio 2022 |
Indice |
Contenuto dell'Accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia ICGEB ha iniziato le attività sperimentali di laboratorio nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite dal 1994, quando fu raggiunto il prescritto numero di ratifiche dello statuto del Centro, siglato inizialmente da 25 Paesi, fatto a Madrid il 13 settembre 1983; il protocollo sulla istituzione del Centro stesso è stato adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con legge 15 marzo 1986, n.103.
Si tratta di un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale.
Il Centro ha tre sedi; inizialmente, su proposta italiana, il Centro aveva quelle di Trieste e di New Delhi (come dal supra citato Protocollo di Vienna del 1984), alle quali si aggiunse, con Protocollo fatto a Trieste il 24 ottobre 2007, quella di Città del Capo. La sede centrale dell'ICGEB è quella di Trieste, situata all'interno dell'Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. L'Accordo in oggetto riguarda appunto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICGEB relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato contenente le planimetrie degli edifici della sede, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
Le attività del Centro e delle sue sedi, sono guidate da un Consiglio dei Governatori composto da rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri, mentre un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati degli stessi Paesi, ne dirige le attività scientifiche.
L'Italia contribuisce all'organizzazione con un finanziamento annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro. L'Italia inoltre mette gratuitamente a disposizione del Centro la sede di Trieste e i rapporti tra l'ICGEB e l'ente Area Science Park sono finora stati via via regolati da una convenzione bilaterale rinnovata più volte fino alla fine del 2017, quando ci fu un aumento dei costi di manutenzione straordinaria degli edifici richiesti dal suddetto ente al Centro (che fino ad allora erano sempre stati concessi nominalmente a titolo gratuito escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria).
Come specificato infra, l'Accordo in oggetto individua con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro e ne dichiara la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione specificando che quella ordinaria sia a carico dell'ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso apposito stanziamento per Area Science Park, come previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
Il testo, in linea con quanto generalmente previsto da simili accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi.
Contenuto dell'AccordoL'articolo 1 illustra le definizioni dei termini usati nell'Accordo, conformi a quelli utilizzata in altri accordi di sede di organizzazioni internazionali ospitate in Italia. L'articolo 2 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici utilizzati dalla sede dell'ICGEB in Italia all'interno del sedime di "Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park" ed esattamente individuati nell'Allegato I. Nel comma 2 viene esplicitata l'importante aspetto che la manutenzione ordinaria (manutenzione e riparazione dei locali, nonché strumenti, arredi e materiali, di cui anche all'articolo 1 lettera "h") della sede spetta al Centro, mentre quella straordinaria (che, come specificato nell'articolo 1 lettera "i", indica principalmente importanti ristrutturazioni o ampliamento di beni immobili), al Governo italiano. L'articolo 3 stabilisce che il Governo italiano si obbliga a versare al Centro un contributo annuo di 10 milioni di euro. L'articolo 4 dettaglia la personalità giuridica e la capacità giuridica (di stipulare contratti, acquisire e alienare beni immobili ed essere parte in giudizio) del Centro (comma 1), rappresentato dal suo direttore (comma 2). L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo sia a livello internazionale, per cui il Centro è responsabile della sua attività sul territorio italiano (comma 1), sia in ambito civilistico tra le Parti e nei confronti di terzi, specificando i casi in cui il Centro indennizza il Governo italiano per perdite, o danni causati (comma 2). Nell'articolo 6 si ricorda che al Centro si applica la Convenzione generale sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l'Italia ha aderito con legge 20 dicembre 1957, n.1318). L'articolo 7 dispone l'inviolabilità della sede del Centro e delle sue proprietà e beni (per cui qualunque intervento nel Centro di entità esterne deve essere approvato dal direttore e all'immunità di giurisdizione il Centro può eventualmente rinunciare) e dei suoi archivi e documenti. L'articolo 8 autorizza le competenti autorità italiane a prendere, in caso di necessità, le misure di protezione della sede ritenute più opportune e, su richiesta del direttore, anche all'interno del Centro. L'articolo 9 assicura l'impegno del Governo italiano a fornire al Centro i servizi pubblici e le utenze necessarie al suo funzionamento e, quando possibile, alle stesse condizioni delle amministrazioni pubbliche italiane. L'articolo 10 definisce i diritti del Centro riguardo alla detenzione e trasferimento di risorse finanziarie (conti correnti, valuta e altro), libero da leggi e regolamenti sul controllo dei cambi. Gli articolo 11, 12 e 14 riconoscono al Centro (articolo 11 sull'esenzione da imposte, dazi e restrizioni all'importazione e all'esportazione), ai suoi funzionari (articolo 12) e agli esperti che collaborano con il Centro (articolo 14), una serie di immunità e privilegi (immunità di giurisdizione, esenzione da imposte, dazi, IVA, come da restrizioni alla circolazione) coincidenti con quelli previsti dalla Convenzione ONU sulle immunità e i privilegi. L'articolo 13 inoltre disciplina l'accesso dei familiari dei funzionari del Centro al mercato del lavoro, sia come lavoratori dipendenti che autonomi. Anche i rappresentanti degli Stati membri (articolo 15), con i loro supplenti e collaboratori che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e al Consiglio dei consiglieri scientifici dell'ICGEB, godono di immunità di giurisdizione, agevolazioni valutarie, esenzioni da normative immigratorie, immunità simili a quelle dei diplomatici, pur dovendo ovviamente rispettare le leggi del Paese ospitante. L'articolo 16 garantisce poi il diritto di accesso e di libera circolazione dei suddetti soggetti di cui all'Accordo. Infine l'articolo 17 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale del Centro e dei propri familiari, che saranno coperti da adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale pubblica o privata, con esenzione dai contributi obbligatori e la possibilità di versarne su base volontaria, come anche di stipulare accordi complementari per fruire dei servizi dal sistema sanitario nazionale. L'articolo 18 (disposizioni speciali) reca il dovere del Centro e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità (decisa dal direttore) per agevolare il corso della giustizia (mentre solo il Consiglio dei Governatori può revocare l'immunità al direttore stesso). L'articolo 19 prevede la possibilità di accordi supplementari di natura amministrativa tra le Parti che riguardino il Centro. L'articolo 20 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuare via negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti. L'articolo 21 infine disciplina le modalità di entrata in vigore (alla ricezione della seconda delle due notifiche di completamento da parte delle Parti delle procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo), rettifica (con consenso scritto) e risoluzione e conclusione dell'Accordo (a sei mesi dal ricevimento della notifica scritta da una delle Parti). Il Disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica, da un'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esclusione dall'AIR. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di ratifica del Protocollo, approvato dal Senato l'11 gennaio 2022 (A.S. 2341) si compone di 4 articoli. L'articolo 1 dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al primo comma che gli immobili di cui supra all'articolo 2 comma 1, cioè quelli a disposizione della sede di Trieste presso l'ente Area Science Park, sono messi a disposizione del Centro gratuitamente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 è stato modificato durante l'esame al Senato in modo da aggiornare gli anni di riferimento valutando gli oneri previsti per la manutenzione straordinaria dei suddetti immobili in 2.620.000 euro a partire dall'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023, e disponendone la relativa copertura "mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge, nella sia versione originaria, è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dall'Analisi tecnico-normativa. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato |