Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 8 febbraio 2022 |
Indice |
Contenuto dell'Accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, mira a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996.
Si ricorda che la Convenzione contro il doping, aperta alla firma a Strasburgo l'11 novembre 1989, fissa le norme obbligatorie per l'armonizzazione dei regolamenti anti-doping. In particolare, impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a:
La Convenzione contiene, inoltre, un elenco di riferimento di sostanza proibite che viene periodicamente riesaminato dal Gruppo di controllo, istituito dalla Convenzione per controllarne la corretta applicazione. La Convenzione è stata firmata e ratificata da tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa e da Australia, Bielorussia; Canada Marocco e Tunisia.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto dall'Italia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004, dopo la ratifica di 5 Stati: Danimarca, Lettonia, Monaco, Norvegia e Svezia). Alla data odierna il Protocollo è stato ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, oltre che dalla Bielorussia e dal Canada. Oltre all'Italia, il Protocollo deve essere ancora ratificato da altri 6 Stati firmatari (Albania, Finlandia, Macedonia del Nord, Malta, Portogallo e Canada).
Contenuto dell'AccordoIl Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 è costituito da 9 articoli preceduti da una breve premessa. L'art) 1, comma 1 prevede che le Parti riconoscano reciprocamente la competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-doping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-doping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale. Il comma 2 stabilisce che vengano adottate le misure necessarie per l'esecuzione dei controlli, anche in aggiunta a misure già in essere sulla base di accordi bilaterali. Al fine di garantire il rispetto delle norme internazionalmente riconosciute le organizzazioni antidoping sportive e nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping, riconosciuti dal Gruppo permanente di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione. Infine il comma 3) con una disposizione innovativa in materia, riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-dopingnonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni. L'art. 2 relativo a misure di rafforzamento della Convenzione, istituisce un meccanismo di monitoraggio vincolante, realizzato da squadra di valutazione, nominata nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione, con l'incarico con l'incarico di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione della Convenzione. Tale squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale inoltrato dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto. Sulla base delle verifiche sullo stato di attuazione della Convenzione, la squadra di valutazione elabora un rapporto che sarà esaminato dal Gruppo di valutazione. I rapporti sono pubblici, la Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra, tale presa di posizione è parte integrante del rapporto (comma 3). Il comma 4) precisa che un regolamento approvato dal Gruppo di valutazione stabilisce le modalità pratiche delle valutazioni, delle ispezioni e della vigilanza. Come messo in rilievo dalla relazione che accompagna il provvedimento, con l'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante. L'art. 3 stabilisce che non sono ammesse riserve alle disposizioni del Protocollo in esame. Gli articoli da 4 a 9 riguardano le consuete disposizioni finali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge A.C. 3301 è costituito d 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica e da un'Analisi tecnico-normativa. L'analisi tecnica certifica che l'applicazione del provvedimento non implica nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non sono previste nuove o maggiori attività rispetto a quelle correntemente svolte dalle amministrazioni competenti, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni in esame. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |