Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo con la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019
Riferimenti: AC N.3324/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 511
Data: 24/11/2021
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo con la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

24 novembre 2021
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


L'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri, tra l'Italia e la Commissione europea, ha l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « galassia » Galileo che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo.

L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio (AQ). La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in partnership con Telespazio S.p.A, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.

Conclusa la fase di sviluppo del programma Galileo e avviate quelle di dispiegamento e operatività, la Commissione europea ha rappresentato l'esigenza di stipulare con l'Italia un accordo bilaterale che adegui alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona.

Nel dettagliare le misure di supporto che l'Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro, l'accordo sostanzia anche gli impegni che derivano al nostro Paese dal Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare (di seguito, regolamento GNSS) e, in particolare, dal suo articolo 28, ai sensi del quale "gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio".

Contenuto dell'accordo

L'Accordo in esame è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati.

Il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea base giuridica dell'Accordo, a partire dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, il Regolamento GNSS (che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio del sistema Galileo, con particolare riferimento alla governance e agli aspetti finanziari), il regolamento che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (cui vengono affidati compiti di gestione del programma) e la Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell'infrastruttura terreste di Galileo. Tale decisione, nata dall'esigenza di garantire la continuità del programma, tenendo conto dei vincoli e delle nuove esigenze emersi con la sua evoluzione, abroga e sostituisce la precedente Decisione 2012/117/UE di esecuzione della Commissione, del 23 febbraio 2012, ma non ne modifica la disposizione più rilevante rispetto al presente contesto, ossia quella che fissa la sede di uno dei due Centri di controllo Galileo al Fucino. Viene richiamata inoltre espressamente l'opportunità di concludere un accordo con l'Italia che abbia ad oggetto lo stesso GCC.

L'art. 1 definisce la terminologia utilizzata nel testo, chiarendo, in particolare, il ruolo di Telespazio S.p.A., quale « Ente ospitante », ossia l'organizzazione incaricata dal Governo italiano di mettere a disposizione della Commissione, per proprio conto, la sede del GCC. Tale ruolo spetta a Telespazio S.p.A. in qualità di proprietaria del Centro Pietro Fanti e usufruttuaria, in forza di appositi atti conclusi con la regione Abruzzo e il Consorzio per lo sviluppo di Avezzano (vedi infra), dell'edificio presso cui è fisicamente collocato il GCC.

L'art. 2 stabilisce che oggetto dell'Accordo è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (di seguito « Protocollo ») e le condizioni per lo stabilimento del GCC.

L'art. 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.
  L'art. 4 definisce gli obblighi delle Parti: l'Italia metter a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e ne garantisce la manutenzione, obblighi che saranno però concretamente espletati da Telespazio S.p.A. in forza di due atti interni: la Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di base presso il Centro spaziale Piero Fanti del Fucino, conclusa il 16 gennaio 2007 tra regione Abruzzo, Telespazio S.p,A. e Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano, e il successivo contratto di comodato stipulato tra il Consorzio e Telespazio S.p.A. in data 7 luglio 2009. La Commissione europea ha la responsabilità generale della gestione del Programma Galileo. L'articolo delinea anche compiti e responsabilità relativi alla trattazione delle informazioni classificate, originate o ricevute dal GCC.
  L'art. 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia è regolata rispettivamente dall'articolo 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.

L'art. 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC, l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.

L'art. 7 in materia di uso e accesso, riconoscendo che la Commissione ha diritto all'uso esclusivo della sede del GCC, impegna l'Italia a fornirle adeguata protezione, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, (recepita con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61). Si tratta di infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società – il cui danneggiamento o distruzione avrebbe un impatto significativo su almeno due Stati membri dell'Unione europea – per la protezione delle quali sono richiesti alcuni specifici accorgimenti, quali l'elaborazione di « piani di sicurezza per gli operatori » (comprendenti valutazione dei rischi e individuazione di contromisure e procedure d'emergenza) e la nomina di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza e di punti di contatto nazionali per il coordinamento e la cooperazione a livello statale ed europeo.

L'art.8 riguarda l'applicazione del Protocollo, prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale e rinvia la declinazione puntuale delle norme del Protocollo relative a privilegi e immunità del personale ad accordi da concludere successivamente, nel caso in cui tale situazione venisse a cambiare. La Relazione che accompagna il provvedimento precisa che al momento non è previsto che presso il GCC prestino servizio funzionari europei, ma solo dipendenti di Telespazio S.p.A., che non hanno titolo ad alcuna facilitazione.

L'art 9 ricorda che, in linea con quanto previsto dal Protocollo per i locali e gli edifici dell'Unione europea, anche la sede del GCC e i suoi archivi sono inviolabili, ma che essi non possono essere utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate dalle autorità di pubblica sicurezza. L'Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.
   L'art. 10 impegna l'Italia a consentire e proteggere le comunicazioni connesse con il funzionamento del GCC.

L'art. 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea è esposta all'esterno della sua sede.

L'art. 12 è dedicato al trattamento fiscale e doganale e prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione. Le merci acquistate o importate in esenzione non potranno essere cedute a terzi senza il consenso delle autorità italiane e il pagamento delle relative imposte.

L'art. 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.

Gli articoli 14 e 15 impegnano l'Italia a fare il possibile perché il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari al suo funzionamento (quali l'elettricità, l'acqua corrente, la protezione anti-incendio, la linea telefonica o la connessione a internet) e a collaborare con la Commissione e l'Agenzia del GNSS europeo per facilitare l'applicazione dell'Accordo stesso.

L'art. 16 elenca gli allegati all'Accordo, il primo che i requisiti tecnici applicabili al Sito ospitante e il secondo che contiene le planimetrie della sede del GCC.

Gli articoli 17 e 18 disciplinano le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, richiamano il diritto europeo, integrato dalla legge italiana, laddove non vi siano apposite disposizioni dell'Unione europea.

L'art. 19 riguarda le modalità di soluzione delle eventuali controversie che saranno risolte mediante negoziato diretto tra le Parti, gruppo ad hoc di rappresentanti delle Parti, deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'art. 20 contiene le disposizioni finali, relative all'estensione dei benefici dell'Accordo all'Agenzia del GNSS europeo, disciplinandone anche l'entrata in vigore (al deposito del secondo strumento di ratifica), la modifica (per iscritto e per concorde volontà delle Parti) e la risoluzione (al 31 dicembre 2035, salvo rinnovo da concordare due anni prima, o in qualsiasi momento, per concorde volontà delle Parti).


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge relativo all'A. C. 3324,  approvato dal Senato in prima lettura il 13 ottobre 2021,  è composto da 4 articoli.

 

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, rimandando ad una apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente ospitante. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è accompagnato, oltre che dalla Relazione, da una Relazione tecnica e da un'Analisi tecnico normativa.
La Relazione tecnica precisa che nessun costo di gestione, né manutenzione sarà a carico dell'Italia che è anche esente da responsabilità per danni o perdite di qualsiasi genere derivanti dalle attività del GCC. Inoltre rileva che le attuali modalità di gestione del Centro non prevedono la presenza di funzionari europei, per cui non sono previsti oneri, in forma di minori entrate fiscali, connessi ai privilegi fiscali previsti per tali figure. Anche in relazione alle misure previste dall'art. 7 dell'Accordo relativo alla protezione della sede, non sono previsti costi aggiuntivi in quanto la protezione della Sede è assicurata dall'esercito nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", la vigilanza h24 per sette giorni su 7 è operata da un contingente di 17 alpini, cui si aggiunge un servizio di vigilanza privata il cui costo è coperto da Telespazio.
L' Analisi tecnico normativa non rileva criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.