Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 23 novembre 2021 |
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Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
L'Unione europea ed il Giappone hanno una lunga tradizione di cooperazione politica, economica e settoriale: tale cooperazione è stata istituzionalizzata in un primo accordo partenariato strategico, siglato dalle Parti nel 2001 e venuto a scadenza nel 2011. I negoziati per un nuovo Accordo sono iniziati nell'aprile 2013 e si sono conclusi nell'aprile 2018. Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione per autorizzare la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. I negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018. In aggiunta al testo finale dell'Accordo, il 27 aprile 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Giappone, Tale proposta di decisione è stata adottata dal Consiglio lo scorso 15 giugno 2018.
In considerazione della natura mista dell'Accordo, al fine di consentirne la sottoscrizione da parte dell'UE in occasione del Summit UE-Giappone, si è resa necessaria una cerimonia di pre-firma dell'Accordo da parte degli Stati membri dell'UE, avvenuta in occasione del COREPER dello scorso 4 luglio 2018. A tal fine sono stati concessi i pieni poteri a favore del Rappresentante permanente presso l'UE, ambasciatore Maurizio Massari, che ha firmato a nome dell'Italia. L'Accordo è stato infine sottoscritto dalle Parti in occasione del XXV Summit bilaterale fra UE e Giappone, svoltosi a Tokio il 17 luglio 2018.
Gli obiettivi principali dell'Accordo sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
Contenuto dell'accordoL'Accordo di partenariato strategico si compone di 51 articoli. L'articolo 1 stabilisce finalità e princìpi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti, intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali. A tale fine, l'Accordo prevede che le Parti tengano riunioni a tutti i livelli (leader, ministri e alti funzionari) e promuovano scambi più ampi tra i loro cittadini e parlamenti. L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali. Nel quadro dell'articolo 3, le Parti si adoperano per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie. In materia di armi di distruzione di massa, grazie all'articolo 5 le Parti garantiscono e promuovono il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e dei relativi vettori, convenendo di cooperare per la prevenzione della loro proliferazione, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito di accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione. Con l'articolo 7 le Parti promuovono le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, promuovendo gli obiettivi dello Statuto di Roma e l'aumento dell'efficacia della Corte penale internazionale. Ai sensi dell'articolo 8, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. In base all'articolo 9 le Parti si impegnano a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari. In materia di gestione delle catastrofi e azione umanitaria, grazie all'articolo 12 viene stabilito un coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale per mitigare, prevenire e rispondere alle catastrofi; tale collaborazione viene estesa anche ad operazioni di soccorso nei casi di emergenza, al fine di fornire una risposta efficace e coordinata. Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni e esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci. Grazie all'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009. Con l'articolo 15 le Parti si impegnano a proseguire la cooperazione nel settore dei trasporti, con specifico riferimento all'aviazione, al trasporto marittimo e al trasporto ferroviario. Nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale. Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali. Grazie all'articolo 19 le Parti aumentano la cooperazione in materia fiscale incoraggiando i Paesi terzi ad aumentare la trasparenza e ad eliminare le pratiche fiscali dannose, mentre l'articolo 20 stabilisce un'intensificazione della cooperazione per favorire lo sviluppo sostenibile del turismo fra le Parti. Con l'articolo 21 le Parti convengono di scambiare opinioni per intensificare la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazione e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie. Sulla base di quanto previsto all'articolo 22, le Parti intensificano la collaborazione in materia di tutela dei consumatori. Nel quadro delle politiche ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 23, le Parti intensificano scambi di opinioni ed informazioni e rafforzano la cooperazione in settori quali l'uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, compreso il disboscamento illegale. L'articolo 24 fa invece stato della necessità di adottare misure urgenti per la riduzione delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, impegnando le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti negativi, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale. Le Parti collaborano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per conseguire gli obiettivi fissati nel quadro dell'Accordo di Parigi. Le Parti si adoperano per uno scambio di esperienze inerenti le politiche urbane, per affrontare sfide comuni quali quelle derivanti dalle dinamiche demografiche e dai cambiamenti climatici, incoraggiando gli scambi con le amministrazioni locali o le autorità comunali (articolo 25). Con l'articolo 27 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la cooperazione sulle politiche relative all'agricoltura, allo sviluppo rurale, alla gestione delle foreste, all'ambiente e ai cambiamenti climatici, e sulla ricerca e innovazione su agricoltura e gestione delle foreste. L'articolo 28 prevede che le Parti si adoperino per promuovere il dialogo e la cooperazione sulle politiche della pesca, la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani. Nel quadro dell'articolo 30, le Parti intensificano la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso e promuovono l'applicazione delle norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale, sulla base degli impegni assunti nel quadro di strumenti internazionali pertinenti. Con l'articolo 31, le Parti cooperano per affrontare efficacemente i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili. L'articolo 32 impegna le Parti a intensificate la cooperazione giudiziaria in materia penale, civile e commerciale. Secondo l'articolo 33 le Parti condividono l'impegno a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti ad impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo. Nel quadro di quanto previsto dall'articolo 35, le Parti si impegnano a collaborare in materia di prevenzione e lotta contro le droghe illecite, con l'obiettivo di ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e la produzione illecita di stupefacenti e smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nel traffico di droga. L'articolo 36 prevede che le Parti rafforzino la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del ciberspazio, potenziando la cibersicurezza e contrastando la cibercriminalità. Con l'articolo 37 le Parti collaborano per utilizzare strumenti quali i codici di prenotazione (PNR), per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. L'articolo 38, dispone che le Parti promuovano il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, lavorando insieme su materie quali la migrazione legale e irregolare, il traffico di esseri umani, l'asilo e la gestione delle frontiere, compresi visti e la sicurezza dei documenti di viaggio. L'articolo 39 prevede che le Parti cooperino per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali. Attraverso scambi di informazioni e opinioni, nel quadro dell'articolo 40 le Parti incoraggiano attività di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze. Il Comitato misto previsto dall'articolo 42, composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti. Fra le sue funzioni vi sono il coordinamento del partenariato globale, la decisione in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nell'Accordo, la garanzia sul funzionamento e l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione delle controversie derivanti dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione dell'Accordo. Operando per consenso, il Comitato misto è la sede per eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze dell'Accordo, formula raccomandazioni e adotta decisioni. L'articolo 43 stabilisce l'iter da seguire per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero emergere dall'applicazione dell'Accordo. In caso di controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione dell'Accordo, le Parti dovranno intensificare i loro sforzi di consultazione e cooperazione per cercare di risolvere i problemi in modo tempestivo e amichevole. Qualora tali consultazioni non siano dirimenti, ciascuna Parte potrà chiedere di sottoporre la questione al Comitato misto. In caso improbabile ed inatteso di inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi derivanti dall'Accordo, una volta esperito senza esito il tentativo di trovare una soluzione a livello ministeriale, una Parte può decidere di sospendere le disposizioni dell'Accordo in conformità con le regole di diritto internazionale. Gli articoli dal 44 al 51 stabiliscono le disposizioni finali, definendo i tempi e procedure per l'entrata in vigore, l'estensione del regime di applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore definitiva, le modalità di notifica e di denuncia, il regime di adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e il regime di applicazione territoriale. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge, approvato dal Senato il 13 ottobre 2021, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |