Accordo con il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 6 ottobre 2021 |
Indice |
Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto dell'accordoIl disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente risalente al 1999 (si veda infra) relativo a uno dei sei siti di ricerca europei dell'EMBL, quello italiano con sede a Monterotondo. L'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) è stato firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e la ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge 19 maggio 1976, n. 427. L'Italia è membro fondatore dell'EMBL, istituto che nel corso del tempo ha visto espandere le proprie attività fino a vedere l'adesione di molti altri Paesi (oggi sono 27), arrivando a impiegare 1800 persone con più di 80 gruppi di ricerca indipendenti che studiano vari aspetti della biologia molecolare in sei siti a Heidelberg (prima sede), Amburgo, Grenoble, Hinxton, Monterotondo (istituito nel 1999 e che è il laboratorio il cui programma riguarda l'Accordo in esame) e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi operando in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento e formazione e trasferimento della tecnologia. Il Laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del campus "Adriano Buzzati-Traverso" del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50. Il laboratorio italiano studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica, incentrate sullo studio del topo come organismo modello, con l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia. Le attuali attività di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il sistema somatosensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenziazione delle cellule del sangue. L'Accordo di sede tra l'Italia e l'EMBL relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana (si veda infra all'articolo VII), questione da lungo tempo pendente che, essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale - cosa che avrebbe determinato una doppia imposizione - ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in corso di ristrutturazione e adeguamento (si veda infra all'allegato 1). Il nuovo Accordo, come quello vigente, consta di diciannove articoli e di un allegato. L'articolo I reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo. L'articolo II riguarda il Programma del Laboratorio di Monterotondo, disciplinando (parte II, punto 1) la messa a disposizione da parte del Governo italiano al Laboratorio di locali e strutture per la creazione e gestione del Programma, sede i cui dettagli sono illustrati nell'Allegato 1 (si veda infra), sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio, per la cui gestione lo stesso potrà dotarsi di un regolamento interno (punto 2). La parte III specifica che gli edifici e i materiali forniti al Laboratorio dal Governo o da un'Agenzia da esso delegata, che ne mantengono la titolarità, sono gestiti esclusivamente dal Laboratorio. Secondo la Parte IV lettera a), i costi di manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità sono a carico del Laboratorio, mentre, ai sensi della lettera b), il Governo è responsabile della prevenzione e riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali che si rendessero necessari conformemente con i piani concertati tra il Governo e il Laboratorio. L'articolo III, parte V, disciplina la fornitura dei servizi pubblici necessari allo svolgimento delle attività del Laboratorio (come quelle di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale, raccolta rifiuti e servizi anti-incendio), che devono essere forniti dalle autorità competenti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane. Le autorità italiane, in caso di interruzione o minaccia di interruzione di tali servizi, adotteranno le misure atte a non pregiudicare l'opera del Laboratorio anche installando attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza. La parte VI stabilisce che il Laboratorio autorizza i rappresentanti degli organismi che erogano tali servizi, a svolgere la loro opera di manutenzione, riparazione e ripristino all'interno del Laboratorio senza impedirne l'espletamento delle funzioni. L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio. In particolare la parte VII norma l'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione. Infatti la sede del Laboratorio è inviolabile (lettera a) e quindi è necessario il consenso del Direttore generale affinché agenti o pubblici funzionari italiani entrino ed esercitino le proprie funzioni in esso. Tale consenso è presunto in caso di calamità naturali, incendi o eventi che esigano interventi urgenti per la sicurezza o salute pubblica, nonché per la persecuzione di eventi criminosi (lettera b). Il Direttore generale non può comunque consentire che il Laboratorio divenga rifugio per persone destinatarie di provvedimenti restrittivi della magistratura o ricercati per essere estradati (lettera c). I beni di proprietà del Laboratorio destinati al perseguimento dei fini dello stesso non posso essere soggetti ad alcun atto coattivo di natura civile o amministrativa (lettera d); la lettera e) elenca i casi particolari in cui, avendovi rinunciato, il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione. Salvo eccezioni stabilite nell'Accordo o nell'articolo IV, le attività del Laboratorio sono regolate dalla legislazione italiana (lettera f) e sono definite dallo stesso in modo indipendente tenendo conto delle direttive nazionali e internazionali, evitando incompatibilità tra di esse anche con consultazioni tra il Laboratorio (che tra l'altro garantisce la sicurezza del personale e dell'ambiente) e il Governo. La parte VIII stabilisce che il Laboratorio svolge le proprie attività nell'ambito del Programma, convocando riunioni nella propria sede o in Italia con la cooperazione del Governo, anche per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali e il trasferimento dei documenti, con qualunque mezzo e senza censura. L'articolo V (parte IX) esclude la responsabilità giuridica internazionale per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni (lettera a), prevedendo altresì che il Laboratorio provveda ad assicurarsi (lettera b). L'articolo VI disciplina: alla parte X, paragrafo 1) la libertà dalle restrizioni valutarie, potendo il Laboratorio detenere i fondi, valute, valori e conti di cui ha bisogno per le proprie attività; il paragrafo 2) riguarda disposizioni doganali e imposizione fiscale e in particolare: alla lettera a) l'esclusione di restrizioni tariffarie a carico del Laboratorio, i casi di esenzione dall'IVA, le eventuali restrizioni per ragioni di quarantena; alla lettera b) l'esenzione da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che siano corrispettivi per servizi resi; la lettera c) riguarda il regime di dazi e imposte delle auto (massimo 3) acquistate dal Laboratorio e dei relativi tasse e carburanti; alla parte XI, lettera a) l'esenzione per il Laboratorio, le sue proprietà e i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte dirette e le tasse dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni; alla lettera b) la non imponibilità, ai fini dell'IVA, degli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale del Laboratorio e all'esercizio delle sue funzioni. La relazione tecnica (si veda infra) afferma che dalle disposizioni dell'articolo VI non derivano estensioni del regime di esenzioni né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato rispetto all'accordo del 1999. L'articolo VII prevede, nella parte XII, che siano notificate al Governo italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio specificandone la nazionalità e accertandosi preventivamente che la loro assunzione non comporti violazioni delle norme sull'immigrazione né proibizioni ad assumere l'impiego in Italia. Sui membri del personale, nella parte XIII, alle lettere a), b) e c) si dettagliano i regimi di immunità, esenzioni e privilegi di cui essi godono; va poi sottolineata l'aggiunta nel nuovo Accordo della lettera d) che innova quello previgente introducendo anche per i cittadini italiani l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. Infatti, come si anticipava supra, i dipendenti e il Direttore generale sono soggetti ad un'imposta interna da EMBL e solo nella sede italiana non era stata prevista dal precedente Accordo l'estensione dell'esenzione fiscale ai cittadini italiani, che sarebbero quindi stati soggetti ad una doppia imposizione e che quindi finora non sono stati mai assunti. Con la nuova norma invece, anche i cittadini italiani o residenti permanenti in Italia facenti parte del personale del Laboratorio (compresi gli esperti e il Direttore generale) sono esentati dalle imposte dirette su stipendi o emolumenti. Si segnala poi che alla lettera g) si stabilisce che i privilegi e le immunità previsti dall'articolo non si applicano al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi. L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale, specificando tali immunità nel caso in cui esso sia (lettera c) o meno (lettera b) cittadino italiano, ad esempio riguardo all'arresto, alle agevolazioni doganali per i bagagli, all'esenzione dalle misure restrittive dell'immigrazione, ai privilegi fiscali analoghi a quelli dei diplomatici. L'articolo IX circoscrive l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui godono il personale e gli esperti, esclusivamente allo scopo di garantire la migliore gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone che vi operano, fermo restando l'obbligo di cooperazione con lo Stato italiano. L'articolo X regola la libertà delle comunicazioni (e trasporti) del Laboratorio, non assoggettabili a intercettazioni e censura, godendo tali comunicazioni delle stesse immunità di quelle diplomatiche. L'articolo XI si occupa del sistema di assistenza sanitaria e previdenziale del personale, che è gestito dal Laboratorio, per cui il Direttore generale e i membri del personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale (lettera a), ferma restando la possibilità per essi di versare contributi volontari beneficiando di conseguenza delle prestazioni previste, anche stipulando accordi complementari ad hoc (lettera b). L'articolo XII, riguardo al collegamento con il Governo, prevede che il Governo italiano designi un'autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del programma in relazione a tutte le questioni relative all'amministrazione e gestione dello stesso. (Tale autorità era e continuerà ad essere anche con il nuovo accordo, secondo la relazione tecnica, il CNR) L'articolo XIII disciplina i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire negli stessi una clausola arbitrale. L'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio. L'articolo XV regola la disciplina della composizione delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio, prevedendo che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale (possibilità già prevista nell'Accordo del 1999 ma mai applicata). L'articolo XVI prevede la possibilità che il Governo italiano e il Laboratorio possano stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari (anche questa possibilità, già presente nel vigente Accordo, non si è mai verificata; in caso di sua improbabile - secondo la relazione tecnica - applicazione, come per l'articolo precedente, si richiederebbe un provvedimento normativo ad hoc per far fronte ai relativi oneri). L'articolo XVII dispone che l'Accordo entrerà in vigore a seguito della notifica, da entrambe le parti, dell'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni. L'articolo XVIII prevede la possibilità di avviare, su istanza di una delle due Parti, i negoziati per la revisione o la cessazione del presente Accordo (lettera a). Qualora tali negoziati, dopo un anno, non abbiano portato ad un'intesa, l'Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso (lettera b). L'articolo XIX relativo alla durata dell'accordo, prevede che il presente Accordo resterà in vigore (salvo il caso di denuncia di cui supra all'articolo precedente) fino a che il Laboratorio manterrà il programma di ricerca in Italia (parte XXVIII) e che lo stesso, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il precedente Accordo tra l'Italia e l'EMBL del 1999 (parte XXIX). L'allegato 1 contiene la mappa delle strutture e dei locali accessori destinati alle attività del Laboratorio. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge di ratifica (A.C. 3242), si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'EMBL. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, specificando al comma 3 che "agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo". L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica (che analizza approfonditamente il testo concludendo che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato), di un'analisi tecnico-normativa (che ne rileva la costituzionalità e la compatibilità con la normativa interna e comunitaria, nonché con gli obblighi comunitari e internazionali dell'Italia e l'adeguata qualità sistemica e redazionale del testo), oltre che della dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |