Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale e Trattato sul trasferimento delle persone condannate con la Repubblica orientale dell'Uruguay 6 ottobre 2021 |
Indice |
Contenuto degli accordi|Contenuto del dsegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto degli accordiI due accordi in materia di cooperazione giudiziaria con l'Uruguay, sottoscritti a Montevideo il 1° marzo 2019, hanno l'obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale in tale settore e consentire il trasferimento delle persone condannate. I due trattati consentiranno uno sviluppo significativo dei rappporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privo di strumenti giuridici adeguati. |
Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penaleL'accordo, composto da 30 articoli ed una breve premessa, è finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, finora non disciplinato da un Trattato bilaterale di cooperazione.
Ai sensi dell'articolo 1, le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime o periti, (non sono compresi gli interrogatori di indagati e imputati, ad eccezione delle comparizioni in videoconferenza laddove ciò non contrasti con la legge interna di ciascun caso e la persona indagata o imputata vi acconsenta), il trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza, l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi e cose, l'identificazione o la localizzazione di prodotti e strumenti del reato o altri elementi di prova, il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le informazioni bancarie e finanziarie, l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legislazione della Parte richiesta, informazioni su procedimenti penali, trasmissione di sentenze e di informazioni estratte da archivi giudiziari, scambio di informazioni sul diritto di ciascun paese; qualsiasi forma di assistenza penale non vietata nello Stato richiesto. Il paragrafo 2 precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale; all'esecuzione di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente, al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali. L'articolo 3 è relativo al principio della doppia incriminazione e prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere applicata anche nei casi in cui il fatto non costituisca reato nello Stato richiesto. Tuttavia - come previsto dal paragrafo 2 – il principio della doppia incriminazione è limitato ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria riguardi l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. In tutti gli altri casi, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto. L'articolo 4 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata in toto o parzialmente dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovverosia:
L'Assistenza giudiziaria potrà altresì essere rinviata dallo Stato richiesto qualora interferisca con un procedimento penale ivi pendente. È facoltà dello Stato richiesto valutare se l'assistenza giudiziaria potrà essere concessa a determinate condizioni. Lo Stato richiesto informerà per iscritto i motivi del rifiuto o del rinvio di tale assistenza. L'articolo 5 individua le autorità competenti per la richiesta di cooperazione nell'Autorità giudiziaria o nel Pubblico Ministero dello Stato richiedente. L'articolo 6 stabilisce che le richieste di assistenza dovranno essere trasmesse dalle Autorità centrali designate dalle Parti che sono: per la Repubblica italiana il Ministero della Giustizia e per quella uruguaiana il Ministerio de Educación y Cultura – Autoridad Central de Cooperación Juridica Internacional. L'articolo 7 disciplina nel dettaglio forma e contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria e prevede la facoltà dello Stato richiesto, nel caso ove manchino i requisiti previsti dal Trattato, di integrare la richiesta entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali lo Stato richiesto potrà procedere all'archiviazione della richiesta. È prevista altresì la a possibilità di anticipare con fax o posta elettronica le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie entro i quarantacinque giorni successivi L'articolo 8 riguarda l'esecuzione della richiesta e prevede l'impegno delle Parti a collaborare in conformità alla legislazione dello Stato richiesto; è prevista inoltre la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo. L'articolo 9 prevede l'impegno della parte dello Stato richiesto di ricercare le persone indicate nella richiesta di assistenza L'articolo 10 in materia di citazioni e notifiche L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 11 mentre l'articolo 12 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, l'articolo 13, a garanzia della persona escussa, riconosce espressamente il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente, in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale nello Stato richiedente, qualora non sia possibile la comparizione in videoconferenza. Tale trasferimento potrà avvenire a condizione che: non interferisca con procedimenti o indagini penali in corso nello Stato richiesto e la persona sia mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente. L'articolo 15 stabilisce che gli stati adottino misure adeguate, previste dalla propria legislazione interna, finalizzate alla protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività di assistenza richieste. L'articolo 16 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza: lo Stato richiedente potrà ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale. Gli articoli 17, 18, 19, e 20 disciplinano la produzione di documenti ufficiali e pubblici (articolo 17), di documenti, atti e beni (articolo 18), le attività finalizzate a perquisizione, sequestro e confisca (articolo 19)bè previsto, inoltre, che lo Stato richiesto non possa invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione richiesta (articolo 20). L'articolo 21 riguarda la specificità dell'assistenza e stabilisce che le prove o informazioni acquisite nell'ambito di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato in oggetto, non può essere utilizzata in un procedimento diverso rispetto a quello per cui sono state richieste, salvo il consenso dello Stato richiesto Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni. Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti delle persone per cui si chiedono informazioni (articolo 23), lo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni (articolo 24), e infine la trasmissione di sentenze e di certificati penali (articolo 25). L'articolo 26 esenta gli atti e i documenti prodotti in conformità del Trattato da requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o altra analoga formalità L'articolo 27 stabilisce l'impegno di riservatezza delle richieste di assistenza, così come dei documenti e delle informazioni forniti dall'altra Parte, se così richiesto da una delle parti. L'articolo 28, relativo alle spese, prevede specifiche disposizioni per le spese di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria: in particolare le spese per la rogatoria sono a carico dello Stato richiesto, mentre per lo Stato richiedente sono a carico eventuali oneri (spese di viaggio e di soggiorno per le persone citate a comparire dinanzi all'autorità richiedente, spese relative al trasferimento temporaneo delle persone detenute, quelle sostenute per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale, le spese per la videoconferenza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione, nonché le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato). Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 29). L'articolo 30, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica attestante l'espletamento delle rispettive procedure interne. il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia 180 giorni dopo la data della comunicazione. |
Trattato sul trasferimento delle persone condannateL'Accordo tra Italia e Uruguay sul trasferimento delle persone condannate intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine e facilitare il reinserimento sociale. L'esigenza di stipulare un accordo bilaterale in materia di trasferimento delle persone condannate trova fondamento nella mancanza di altro strumento giuridico applicabile a tal fine, non avendo detto Paese aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio.
La Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 1° luglio 1985 (ratificata dal nostro Paese con la L. 334/1988), costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive. Obiettivo della Convenzione è favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel proprio paese d'origine. Non mancano nel testo convenzionale considerazioni di carattere umanitario, laddove si tiene conto che le difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti negativi sul comportamento dei detenuti stranieri. Ai sensi della Convenzione, il trasferimento, che, ò essere richiesto sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione), è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato. La Convenzione individua anche la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento; quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.
L'Accordo si compone di 22 articoli preceduti da un breve preambolo.
L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo. Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giustizia per il Governo della Repubblica Italiana e nel Ministerio de Educación y Cultura – Autoridad Centrale de Cooperación Juridica Internacional per la Repubblica Orientale dell'Uruguay. L'articolo 4 disciplina le condizioni per il trasferimento, prevedendo esso possa avvenire - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia - soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se la persona condannata, o se del caso il suo legale, acconsente al trasferimento, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo. L'articolo 6, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, da uno degli Stati contraenti, da terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o della persona condannata, a norma della legge di uno dei due stati. L'articolo 7 contiene una disciplina analitica relativa ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati. L'articolo 8 precisa che i documenti saranno presentati nella lingua dello Stato che li invia e sono esentati dai requisiti di legalizzazione e altre analoghe formalità. L'articolo 9 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso. L'articolo 10 concerne i fattori da considerare per assumere la decisione di trasferire la persona condannata, tra cui la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti penali e procedimenti pendenti a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e agli interessi di ciascuno Stato. Inoltre, la decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, obblighi risarcitori e, comunque, all'adempimento delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato, in ogni caso occorrerà tenere presente le condizioni economiche del condannato e la possibilità di adempiere a quanto richiesto. L'articolo 11, definisce le modalità di consegna della persona condannata. L'articolo 12 disciplina l'esecuzione della condanna, stabilisce che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata. Ai sensi dell'articolo 13, ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza spetta esclusivamente allo Stato di condanna. L'articolo 14 prevede che lo Stato di condanna o lo stato di esecuzione con il consenso dello Stato di condanna possa accordare la grazia, l'amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena. L'articolo 15 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo stato di condanna le informazioni relative al termine dell'esecuzione della condanna; all' evasione del condannato prima del termine della pena o, ove richiesta, una relazione speciale. L'articolo 16, secondo il principio ne bis in idem, stabilisce che la persona trasferita per la condanna non può essere detenuta, processata o condannata nello Stato di esecuzione per il medesimo reato per il quale è stato già giudicato. L'articolo 17 prevede disposizioni relative al transito della persona condannata. L'articolo 18 riguarda le spese e prevede che siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all'arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione. L'articolo 19, consente alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte. Le disposizioni finali hanno ad oggetto, come di consueto, l'ambito di applicazione dell'Accordo (articolo 20), la soluzione delle controversie ad opera delle Autorità centrali o, in mancanza di accordo, per via diplomatica (articolo 21), le modalità per l'entrata in vigore, stabilita alla data della seconda delle due notifiche, nonché la modifica e l'eventuale cessazione dell'Accordo stesso, attraverso comunicazione scritta e con effetto al 180° giorno (articolo 22). |
Contenuto del dsegno di legge di ratificaIl disegno di legge si compone di 5 articoli.
Oltre ale consuete disposizioni in tema di autorizzazione alla ratifica (articolo 1) ed all'ordine di esecuzione (articolo 2). l'articolo 3, al comma 1, dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, come di seguito dettagliati:
A tali oneri complessivamente ammontanti ad euro 141.155 annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale". Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 4 contiene la clausola finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo – si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui si farà fronte tramite consultazioni tra le Parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi.
Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Oltre che dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa nella quale si legge, con riferimento a tutti e due gli Accordi, , "che essendo stati stipulati successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
Nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che pure accompagna il ddl viene precisato che relativamente all'Accordo di mutua assistenza in materia penale il contesto normativo è delineato dagli artt. 723 e seguenti che regolano le rogatorie internazionali. Il quadro normativo nazionale per l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate è delineato dagli artt. 730-746 c.p.p. che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e di quelle italiane all'estero, dalla L. 334/1988 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983) e dalla L. 565/1988 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987). L'ATN evidenzia, infine, che la ratifica dei due accordi avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |