Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero - COMITES 20 luglio 2021 |
Indice |
Il quadro normativo vigente|Contenuti della proposta di legge|Relazioni allegate| |
Il quadro normativo vigenteI Comitati degli italiani all'estero (COMITES), istituiti originariamente dalla legge 8 maggio 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dal suo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395. Si tratta di organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila connazionali: i loro componenti sono eletti per un mandato quinquennale con voto diretto, personale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti ed espresso per corrispondenza o presso seggi costituiti negli uffici consolari (si veda infra, sull'introduzione del voto con tecnologie informatiche), ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.
I COMITES sono
composti da 12 o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). I COMITES sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei
rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e, anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento, promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.
Strettamente collegato al sistema dei COMITES è il
Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito con la
legge 6 novembre 1989 n. 368 e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al
D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329- Si tratta di un
organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la propria legittimità rappresentativa dall'
elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro
collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni. Il CGIE è
presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 89/2014, si compone di
63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 20 di nomina governativa.
Le ultime consultazioni elettorali per i COMITES si sono svolte nell'aprile 2015, come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 3232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190): a seguito di tali elezioni, sono diventati operativi 101 comitati elettivi e 5 di nomina consolare, così distribuiti: 47 in Europa, 42 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania e 7 in Africa. Come ha ricordato la viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Marina Sereni rispondendo all'interrogazione n. 3-02486 della sen. Garavini presso la Commissione Affari esteri del Senato nella seduta dell11 maggio scorso, la percentuale di affluenza registrata nelle elezioni del 2015 è stata del 4,5 per cento degli aventi diritto, contro il 31,4 per cento delle prime elezioni tenutesi nel 2004. La nuova tornata elettorale si sarebbe dovuta tenere nel 2020 ma, a causa della pandemia le consultazioni elettorali per il rinnovo dei COMITES e le conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio generale degli italiani all'estero sono state rinviate rispetto alla scadenza prevista (tra il 15 aprile ed il 31 dicembre del 2021), secondo quanto originariamente disposto dall'art. 14, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Il comma 648 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE, nonché per l'introduzione, in via sperimentale, delle modalità di espressione del voto in via digitale. La Direzione generale per gli italiani all'estero del MAECI ha comunicato che tali votazioni si terranno il 3 dicembre 2021, con avvio delle procedure a partire dal 3 settembre La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal decreto-legge 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all'articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga di missioni internazionali - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico - ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67/2012 (aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 1) tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge n. 286 del 2003.
Sono ammessi al voto
i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. È in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane
in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.
In questa legislatura la questione della posticipazione dello svolgimento delle elezioni dei Comitati è stata oggetto di specifici atti parlamentari d'indirizzo e di controllo. In particolare nella seduta della Commissione Affari esteri del 23 giugno 2021, nel rispondere all'interrogazione n. 5-06258, presentata dall'on. Fitzgerald Nissoli sulla riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni dei COMITES, la viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha affermato di ritenere ragionevole che si valuti una modifica normativa che preveda la riduzione del numero minimo delle sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature. In pari data, il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto della Vedova, in sede di audizione sulle politiche per gli italiani nel mondo presso il Comitato permanente sugli italiani nel mondo della III Commissione, ha ribadito che il MAECI sta lavorando affinché si possano rinnovare i COMITES il 3 dicembre 2021, non ritenendo che stia al Governo intervenire in un procedimento elettorale già avviato, ma che se il Parlamento dovesse intervenire con una propria risoluzione o richiesta largamente maggioritaria di un rinvio ulteriore della consultazione, il Governo sarebbe pronto a considerare tale avviso del Parlamento, comunque per non oltre qualche mese. A tale riguardo si segnala che presso la Commissione Affari eteri della Camera, è stata presentata il 21 giugno scorso una risoluzione, la n. 7-00688, per iniziativa dell'on. Piero Fassino, che evidenzia: "la situazione creata dalla diffusione della pandemia COVID-19 e il persistere del contagio e di restrizioni a molte attività in numerosi Paesi del mondo non permettono realisticamente – entro tali date (cioè dicembre 2021 con avvio delle procedure il 3 settembre) – il normale svolgimento delle operazioni necessarie allo svolgimento della consultazione elettorale, l'informazione e la partecipazione delle comunità e lo stesso espletamento del diritto di voto". La risoluzione impegna pertanto il Governo "ad assumere con tempestività le necessarie iniziative per garantire che le elezioni dei COMITES possano tenersi nelle condizioni atte a garantire la più ampia partecipazione in sicurezza e, dunque, anche valutando il posticipo delle stesse ad una data successiva al 3 dicembre 2021 e comunque entro la prima metà del 2022". |
Contenuti della proposta di leggeII progetto di legge all'esame della Commissione Affari esteri mira ad una riforma complessiva del sistema dei COMITES, disponendo espressamente, all'articolo 29, l'abrogazione della normativa vigente recata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.
Si segnala in proposito che il Senato, il 25 maggio 2011, ebbe ad approvare un analogo
provvedimento di riforma del settore, l'
A.C. 4398, "
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero": il provvedimento, risultante da un testo unificato di sette progetti di legge, fu esaminato in sede referente dalla Commissione Affari esteri di questo ramo del Parlamento, unitamente ad altre dodici proposte di legge presentate alla Camera, ma non riuscì ad essere definitivamente approvato a causa della conclusione della legislatura.
Gli articoli da 1 a 14 disciplinano l'istituzione, il funzionamento e la composizione dei COMITES, la loro durata in carica e le loro risorse finanziarie.
Istituzione, funzioni e compiti dei COMITES L'istituzione dei Comitati è disciplinata dall'articolo 1 che stabilisce si possa creare un COMITES in ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
La disposizione richiamata prevede che il "Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali". Permane, secondo la normativa proposta, la medesima soglia numerica prevista dalla normativa vigente e segnatamente dalla legge n. 286/2003.
Le funzioni del Comitato - alla cui istituzione si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - sono le seguenti: a) è "organo di rappresentanza di base degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari" (art. 1, co. 1); b) previa intesa con le autorità consolari, ha la rappresentanza delle "istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare" nei riguardi delle autorità e delle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati (art. 1, co. 2); c) costituisce "tramite tra il sistema Italia e il territorio di riferimento, nonché centro di informazione, di contatto e di sostegno per i cittadini italiani emigrati o domiciliati temporaneamente all'estero". (art. 1, co. 3). E' prevista la facoltà d'istituire, in casi particolari legati alle dimensioni territoriali della circoscrizione consolare di riferimento, alla presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana e di flussi di nuova emigrazione, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione: in questi casi si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza (art. 1, co. 4). La rappresentanza diplomatico-consolare è tenuta ad informare le autorità locali dell'insediamento del Comitato e del tipo di attività svolta da tale organismo ed a rendere partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati (art. 1, co. 5). Spetta al capo missione della circoscrizione consolare territorialmente competente incontrare il Presidente del COMITES almeno una volta ogni sei mesi (art. 1, co. 6). I compiti dei COMITES sono definiti dall'articolo 2, in forza del quale ciascun organismo è chiamato a concorrere all'elaborazione di un Piano Paese annuale con proiezioni triennali ai fini dell'individuazione, anche attraverso studi e ricerche, delle esigenze della comunità di riferimento, in particolare in materia di promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane, nonché di integrazione nella realtà locale e di tutela dei diritti degli esponenti della nuova emigrazione. A tali fini, ciascun Comitato favorisce, propone e opera per la realizzazione di opportune iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani e dei cittadini italiani emigrati di recente o domiciliati temporaneamente all'estero, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione, senza tralasciare le esigenze specifiche dei nuovi italiani. E' prevista l'attivazione di un regolare flusso informativo tra l'autorità consolare ed il Comitato sulle attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altri istituzioni e organismi. Per lo svolgimento d'iniziativa e di progetti specifici si prevede lo svolgimento di riunioni congiunte tra l'autorità consolare ed il Comitato, supportate dal ricorso a strumenti digitali per le riunioni e le deliberazioni . Tra le attività promosse dai Comitati figurano, in particolare, quelle finalizzate alla "integrazione dei cittadini italiani nella società locale" ed al mantenimento dei "loro legami con la realtà politica e culturale italiana", nonché la promozione della "diffusione della lingua, della cultura e della realtà politica, sociale ed economica italiane" Il Comitato: a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili ivi garantiti ai cittadini italiani, dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione a favore dei cittadini italiani delle provvidenze accordate dai Paesi dove il Comitato ha sede, segnalando eventuali violazioni della legislazione locale, internazionale ed europea che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; b) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo; c) esprime parere obbligatorio sulle richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, presentano al Governo, alle Regioni e alle Province autonome; d) esprime parere obbligatorio sulle richieste di contributi accordati dalle Amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione; L'autorità consolare e il Comitato convocano periodicamente riunioni congiunte con gli istituti di patronato e di assistenza sociale per ricevere informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare e definire, alla luce delle esigenze locali, i necessari miglioramenti e modifiche dei servizi offerti. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del COMITES sono disciplinate da un regolamento adottato dall'organismo, conforme disposizioni del provvedimento in oggetto ef alla normativa vigente in materia di gestione dei fondi, di verifica e di revisione dei bilanci, di conduzione delle riunioni e a tutte le norme della legislazione italiana e locale applicabili. Bilancio del COMITES Ai sensi dell'articolo 3, le risorse finanziarie del Comitato sono costituite da:
Ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui al punto 2, il Comitato presenta al MAECI, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il proprio rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal medesimo Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso tra persone di comprovata professionalità in materia contabile. Le richieste di finanziamento al MAECI sono decise entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente. I finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, tenendo conto delle possibilità di contatti anche in modalità da remoto offerte dalle tecnologie telematiche, del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane e di origine italiana, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera, nonché del locale costo della vita e del numero e della qualità delle attività svolte nell'anno precedente. Una quota dei finanziamenti non superiore al 20 per cento del totale è attribuita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione dei progetti presentati dal Comitato. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare e, nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, sono consegnati entro dieci giorni da parte del soggetto che cessa dalla carica al nuovo titolare. Sede e segreteria del Comitato
L'articolo 4 dispone che l'autorità consolare collabori con il Comitato per il reperimento della sede. La segreteria è affidata, con incarico gratuito, ad un membro del Comitato stesso che, compatibilmente con le esigenze di bilancio, può avvalersi di personale di segreteria per lo svolgimento delle proprie funzioni, che in ogni caso non può superare le due unità ed è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale. Eleggibilità dei componenti del Comitato
Ai sensi dell'articolo 5, ogni Comitato è composto da undici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciassette membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani: la determinazione della composizione numerica è effettuate sulla base della consistenza delle comunità risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base del menzionato elenco aggiornato dei residenti italiani all'estero. Ai fini dell'eleggibilità, possono essere candidati i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, purché iscritti nell'elenco aggiornato ed in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire pari opportunità agli uomini, alle donne e ai giovani di età pari o inferiore a trentacinque anni e un'adeguata rappresentanza della comunità italiana di riferimento. Non sono candidabili i dipendenti dello Stato che prestino servizio all'estero, compreso il personale a contratto, nonché coloro che detengano cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, candidabili i legali rappresentanti di enti promotori e gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza, dei mezzi di informazione e degli enti e associazioni che presentino richiesta di finanziamento al Governo, alle Regioni ed alle Province autonome. Ciascun candidato è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. In seguito è ammessa la ricandidatura per un mandato ulteriore solo se non consecutivo al precedente. Durata in carica e decadenza dei componenti del Comitato Secondo quanto disposto dall'articolo 9, i componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati. I componenti del medesimo Comitato deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista alla quale appartengono, con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza immediata dalla carica di componente del Comitato il trasferimento della residenza ufficiale a un'altra circoscrizione oppure della residenza di fatto per un periodo di sei mesi dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto. Il controllo è esercitato dall'autorità diplomatico-consolare su segnalazione del Comitato o dei singoli cittadini iscritti all'AIRE, nella circoscrizione. Composizione e scioglimento del Comitato
Ai sensi dell'articolo 5, alle riunioni prende parte il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame. Anche i componenti I componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), hanno diritto di partecipare, con diritto di parolaalle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Sono altresì destinatari delle convocazioni e dei verbali delle riunioni del Comitato. La composizione del Comitato può essere integrata fino a due membri, con diritto di parola, designati dal Console generale e dalle associazioni iscritte all'albo consolare. Secondo quanto disposto dall'articolo 7, possono inoltre entrare a fare parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del Comitato eletto. A tale fine, il Comitato, tenuto conto delle designazioni delle associazioni che operano nella circoscrizione consolare e presi in considerazione i suggerimenti dei componenti del Comitato con riferimento a personalità di spicco nei campi di maggior interesse per la comunità, per il Paese di residenza e per l'Italia, designa un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del Comitato; la cooptazione può essere decisa ed effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato. I cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con la procedura richiamata. L'articolo 8 prevede che, accanto ai membri eletti di cittadinanza italiana ed ai componenti cooptati, possano fare parte del Comitato, in misura non eccedente ad un terzo dei componenti, per affiliazione, cittadini italiani della nuova emigrazione che non siano in possesso dei requisiti necessari per essere candidati al Comitato. Tali componenti - che hanno diritto di parola e non possono essere eletti alle cariche interne - sono designati ed eletti secondo le procedure previsti per i componenti cooptati. Nell'eventualità che il numero dei componenti del Comitato si riduca a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvii cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare svolgimento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con proprio decreto lo scioglimento del Comitato (art. 9, co 4).
Funzionamento del Comitato Sempre ai sensi dell'articolo 5, le riunioni del Comitato sono pubbliche: la loro pubblicità è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti nell'albo consolare e la comunicazione ai mezzi di informazione locali e digitali. In via generale, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica (articolo 10). Il Comitato può istituire al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. Tali commissioni presiedute da un componente del Comitato ed alle sue riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato (articolo 13). Poteri e funzioni del Presidente del COMITES
Ai sensi dell'articolo 11, il Comitato, nella sua prima riunione, elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Le dimissioni del presidente possono essere oggetto di una richiesta di dimissioni con una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti elettivi che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del Comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti elettivi, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti ovvero l'autorità consolare. A decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata in vigore della legge la carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di consigliere del CGIE.
Esecutivo del Comitato
L'articolo 12 stabilisce che ogni Comitato elegga un esecutivo, composto da un numero di membri, compreso il presidente, non superiore a un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere. Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede ed è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal più anziano di età. L'esecutivo ha il compito d'istruire le riunioni del Comitato e opera secondo le sue direttive. Comitato dei Presidenti
L'articolo 6 prevede che in ogni Paese in cui esista più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, denominato "Intercomites", di cui fa parte il Presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. L'Intercomites si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo. L'Intercomites ha il compito di coordinare l'azione dei Comitati ai fini dell'elaborazione del Piano Paese, redige una relazione annuale con proiezione triennale sulle esigenze specifiche delle comunità nel Paese di riferimento, anche per quanto riguarda i servizi forniti e i rapporti con la rete diplomatico-consolare, nonché l'evoluzione delle caratteristiche migratorie delle collettività, con particolare attenzione all'integrazione dei nuovi emigrati, alla protezione delle fasce più anziane e deboli delle comunità, alla promozione del sistema Paese e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane a ogni livello di età e di scolarizzazione. Si prevede lo svolgimento, almeno una volta l'anno, di una riunione indetta e presieduta dall'Ambasciatore, alla quale partecipano i consoli, i consiglieri del CGIE ed i presidenti dei COMITES, per discutere i problemi della comunità italiana. Ai lavori della riunione sono invitati i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Gli articoli da 15 a 23 disciplinano il procedimento elettorale dei COMITES.
Elettorato attivo
L'articolo 14 riconosce l'elettorato attivo, senza alcun obbligo di opzione, a tutti i cittadini iscritti nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare ed elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. L'elenco aggiornato è reso pubblico secondo le modalità fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 27 che stabilisce altresì i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.
Sistema elettorale e metodo di ripartizione dei seggi Ai sensi dell'articolo 15, i Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto, espresso per corrispondenza, sulla base di liste concorrenti. L'assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza. L'assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale, secondo il metodo dei resti più alti: i seggi spettanti ad una lista saranno pari al quoziente elettorale derivante dal rapporto tra i voti validi conseguiti dalla lista ed il numero dei candidati da eleggere. I seggi rimasti vacanti sono invece attribuiti alle liste che hanno riportato i resti più alti (articolo 22).
Indizione delle elezioni e liste elettorali
L'articolo 16, relativo all'indizione delle elezioni e alle liste elettorali, prescrive che - tranne per i casi disciplinati dal successivo articolo 24 - le consultazioni siano indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato, o entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento se questo sia stato anticipato rispetto alla scadenza naturale. L'indizione delle elezioni deve essere resa nota con ogni mezzo possibile, dall'affissione all'albo consolare, alle circolari informative, all'invio postale o con altri mezzi di informazione, anche digitali. Le liste dei candidati possono essere presentate entro trenta giorni successivi all'indizione delle elezioni, sottoscritte da un numero di elettori crescente in rapporto al numero dei componenti della comunità italiana: non meno di cinquanta per le collettività di almeno cinquantamila cittadini italiani, fino a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a centomila e a duecento per quelle composte da più di centomila italiani. La firma può essere apposta in via digitale e inviata, insieme a un documento di identità valido, nelle forme stabilite dall'autorità consolare e i sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, non possono essere candidati e possono firmare per una sola lista. Comitato elettorale circoscrizionale Ai sensi dell'articolo 17 le liste dei candidati sono presentate a un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge. Si prevede che, scaduto il termine per la presentazione delle liste, sia costituito, sempre presso gli uffici consolari, un Comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, di cui non possono far parte i candidati e i cui membri sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 27. Detto Comitato controlla la validità delle firme e delle liste presentate anche in formato digitale, costituisce i seggi elettorali, nomina i presidenti dei seggi e gli scrutatori, sovrintende e coadiuva l'attività dei seggi elettorali; le sue decisioni sono valide se sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Stampa e invio del materiale elettorale
Secondo quanto previsto dall'articolo 18, sulla base delle istruzioni fornite dal MAECI, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire in un plico che contiene i documenti elettorali di un singolo elettore. Le schede riportano tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione, con la stessa evidenza. Per permettere l'invio digitale e telematico del materiale elettorale, che è ammesso in alternativa, i consolati consegnano all'inizio della campagna elettorale l'elenco degli indirizzi di posta elettronica dei residenti all'estero delle circoscrizioni ai candidati, con l'obbligo di distruggerlo una volta eletto il Comitato. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, oltre ad un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e con il testo della presente legge. Secondo il comma 4, gli elettori che, quattordici giorni prima delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico possono richiederne un altro al capo dell'ufficio consolare che lo può rilasciare di persona all'elettore, previa annotazione su un apposito registro, munito di un apposito sigillo e di una seconda scheda elettorale. Una volta espresso il voto sulla scheda, l'elettore la introduce nella busta e la sigilla, la colloca nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, spedendola non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste non devono recare alcun segno di riconoscimento. Le schede di voto pervenute dopo la scadenza del termine e quelle non utilizzate vengono incenerite dai responsabili degli uffici consolari, che ne trasmettono il relativo verbale al Ministero. Modalità di espressione del voto L'articolo 19 dettaglia le modalità di espressione del voto, specificando che l'elettore tracci un segno sul contrassegno della lista prescelta, di cui può votare fino a un terzo dei candidati, deve utilizzare l'apposita scheda senza lasciare segni di riconoscimento, il suo voto di preferenza si estende anche alla relativa lista, non può votare per più liste con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste. Ammette infine anche il ricorso al voto elettronico con le modalità stabilite dal MAECI. Operazioni di voto Ai sensi dell'articolo 20 si prevede la costituzione dei seggi elettorali, uno per ogni cinquemila elettori presso gli uffici consolari, per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi vengono costituiti almeno 10 giorni prima delle elezioni dal Comitato elettorale circoscrizionale che ne nomina i presidenti che, a loro volta, scelgono i segretari, mentre funge da vicepresidente lo scrutatore più anziano (su almeno quattro scrutatori, che sono elettori non candidati, nominati almeno 10 giorni prima dal Comitato tra i designati dai rappresentanti delle liste o d'ufficio) e ne fanno parte anche i rappresentanti di lista. Lo scrutatore assente può essere sostituito dal presidente con un elettore (comma 4). A presidenti, segretari e scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le operazioni di scrutinio, sono disciplinate dall'articolo 21, in forza del quale l'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del Comitato elettorale, mentre pe quanto attiene alle modalità delle operazioni di scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, mentre per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni fissate dalla normativa in generale in materia di elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, viene svolto dal Comitato elettorale circoscrizionale, che decide sull'assegnazione di tali voti, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami, non potendo però riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data mediante affissione all'albo consolare, circolari informative, invio postale e l'uso di ogni altro mezzo di informazione, compresi quelli digitali. .
Proclamazione degli eletti
E' il Comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, a procedere alla proclamazione degli eletti ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso e la comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le modalità prima richiamate (articolo 23).
Comitati non elettivi
L'articolo 24 disciplina l'istituzione di Comitati non elettivi e dei contributi ad essi destinati: nei Paesi in cui non sia possibile procedere all'elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono istituiti dei Comitati aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1, i cui membri vengono nominati dall'autorità consolare, sentiti i consiglieri del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione. Inoltre anche nelle circoscrizioni in cui risiedono meno di tremila italiani, l'autorità consolare può istituire Comitati con funzioni consultive, come disposto dall'articolo 2, composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti. A questi Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dell'articolo 5 riguardante la partecipazione del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, partecipa alle sedute del COMITES, senza diritto di voto, e la chiamata a partecipare di esperti. Il finanziamento di tali organismi, su proposta dei competenti uffici consolari, è erogato direttamente dal MAECI secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i Comitati eletti.
Gli ultimi cinque articoli (da 25 a 29) disciplinano le modalità di soluzione delle controversie, l'emanazione del regolamento di attuazione, la copertura finanziaria e le disposizioni transitorie e finali.
In particolare, detta norme in materia di soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge, in forza delle quali il Comitato investe la Direzione generale competente del MAECI che, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentiti l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE ed i consiglieri del CGIE residenti nello Stato dove opera il Comitato in questione. Secondo la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 26, i Comitati già istituiti alla data di entrata in vigore di questa nuova normativa, restano in carica fino alle nuove elezioni da essa disciplinate L'articolo 27 dispone l'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, con DPR ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 28, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento, stabilisce, al comma 1, che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per il comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Infine, per l'articolo 29, la presente legge abroga la normativa di settore sui COMITES dettata dalla legge n. 286 del 2003. |
Relazioni allegateLa proposta di legge è corredata dalla relazione illustrativa. |