Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009
Riferimenti: AC N.3044/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 442
Data: 25/05/2021
Organi della Camera: III Affari esteri


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Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

25 maggio 2021
Progetti di legge


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

Il Protocollo, firmato il 16 novembre 2009, rappresenta - come sottolinea la relazione introduttiva al disegno di legge - il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.

La Carta europea delle autonomie locali, adottata a Strasburgo il 15 ottobre del 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificata da tutti e 47 i Paesi aderenti, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Il nostro Paese l'ha ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale, concretizzando una tendenza di lungo termine nello sviluppo sociale degli Stati europei.

In particolare, le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

Il Protocollo è stato finora ratificato da 20 stati membri del CdE, di cui 12 appartenenti all'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Ungheria).

Il Protocollo è composto da 7 articoli, preceduti da un breve preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i paesi membri del CdE, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.

L'articolo 1 stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali e prevede che gli Stati contraenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, ma la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipazione agli affari di una comunità locale devono essere disciplinati dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi internazionali sottoscritti. Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime democratico, alla sicurezza pubblica in una società democratica e al rispetto degli obblighi internazionali.

L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, sia conferendo a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure, eventualmente diverse in relazione alle differenti esigenze delle varie collettività. È previsto, inoltre, che le comunità locali siano consultate per quanto possibile in tempo utile, nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare per mettere l'effettivi esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.

L'articolo 3 riguarda le collettività cui si applica il Protocollo e prevede che venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, pur facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni al campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di comunità locali o regionali nel suo campo di applicazione, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del CdE. Il Protocollo entrerà in vigore nel territorio, dopo tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. Ogni dichiarazione potrà inoltre essere ritirata mediante notifica inviata al Segretario generale del CdE ed entrerà in vigore dopo un periodo di sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

L'articolo 5 riguarda la firma e l'entrata in vigore del Protocollo, aperto agli stati membri del CdE firmatari della Carta europea delle autonomie locali  e che potrà essere ratificato soltanto se lo Stato interessato abbia precedentemente o contemporaneamente completato la procedura interna di ratifica della Carta. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del CdE. Il comma 2) stabilisce che il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi, dopo la data in cui otto stati membri abbiano comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica (il Protocollo è entrato in vigore il 1° giugno 2012). Per ogni Stato che avrà espresso successivamente il consenso interno ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dall'avvenuto deposito della ratifica.

L'articolo 6 riguarda le procedure di denuncia che potrà essre effettuata il qualsiasi momento, mediante notifica al Segretario generale del CdE, con effetto allo scadere di un periodo di sei mesi dall'avvenuta ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

L'articolo 7 è relativo alle notifiche a cura del Segretario Generale del Consiglio d'Europa che riguardano: ogni firma; ogni deposito di strumento di ratifica; ogni data di entrata di entrata in vigore del Protocollo; ogni notifica ricevuta riguardo alle collettività cui si applica il Protocollo e ogni altro atto, notifica o comunicazione che relative al Protocollo.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3044 all'esame della Commissione Affari esteri, di iniziativa governativa, reca la ratifica ed esecuzione dell'Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009. Il disegno di legge in questione è stato approvato senza modificazioni dal Senato il 20 aprile 2021 (A.S. 1935).

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della legge.

L'articolo 3 nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 117 della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si segnala altresì che il quinto comma del citato articolo 117 prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (…), provvedano all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.