Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019
Riferimenti: AC N.3038/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 434
Data: 11/05/2021


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Accordo con il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019

11 maggio 2021
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

 L'Accordo tra l'Italia e la Tunisia sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica, finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, è volto a supportare la costruzione di una interconnessione elettrica tra i due Paesi, permettendo in un primo periodo al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. L'implementazione di tale intesa consentirà di migliorare l'integrazione dei mercati, di ridurre i problemi di bilanciamento elettrico, di integrare nuova capacità da fonti rinnovabili, di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità, nell'ambito di un sistema euromediterraneo interconnesso.

In particolare, l'Accordo prevede la realizzazione di un interconnessione elettrica via cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete elettrica nazionale S.p.A – TERNA – e dalla Société tunisienne de l'eléctricité et du gaz (STEG), in qualità di co-promotori del progetto.

Il progetto di interconnessione, ritenuto prioritario nella nuova Strategia energetica nazionale (SEN), adottata con decreto interministeriale Sviluppo economico ed Ambiente il 10 novembre 2017, è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) della Commissione europea per il periodo 2021-2030, adottato nel dicembre 2019. Il Piano evidenzia come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo.

Come ricordato dalla Vice Ministra, Marina Sereni, intervenuta presso il Senato durante l'esame del disegno di legge, l'Accordo, già ratificato dalla Tunisia, è considerato dalla Commissione europea tra i progetti di comune interesse che potranno usufruire dei relativi fondi dell'Unione.

Il testo dell'Accordo è costituito da 6 articoli e da un lungo preambolo nel quale sono citate, tra l'altro, tutte le intese propedeutiche siglate dai due Governi, dai trasmission system operator (TSO), nonché le comunicazioni istituzionali di sostegno che il progetto ha ricevuto nel corso del tempo (da Italia, Tunisia, Commissione europea, Malta e Germania). Vengono altresì menzionati l'inserimento del progetto nella terza lista dei progetti di interesse comune (PCI) 2017, il supporto alla preparazione del progetto della Global Infrastructure Facility (GIF) della Banca mondiale, e la disciplina comunitaria e italiana, anche sugli appalti pubblici, alla quale il progetto deve attenersi. Nel preambolo, alla lettera s) viene specificato che la realizzazione del Progetto rimane subordinato alla concessione da parte della Commissione europea di sostanziali risorse finanziarie volte a rendere fattibile il progetto nel rispetto della normativa e dei regolamenti pertinenti.


L'articolo 1 riconosce la strategicità del progetto e identifica nell'interconnessione Italia-Tunisia un ponte fra l'Europa e il Nord Africa, attraverso il quale scambiare energia nel medio termine e consentire nel lungo termine alla Tunisia di esportare, anche nei Paesi nordafricani, elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tale articolo definisce anche le attività e le responsabilità dei co-promotori (STEG e TERNA) nell'implementazione del progetto.


L'articolo 2 nel confermare l'impegno dei due Governi per garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista dei progetti di interesse comune (PCI) – condizione propedeutica per· avere accesso successivamente ai fondi del programma Connecting Europe Facility (CEF) dell'Unione europea – sancisce il sostegno dei due Governi ai co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione, nonché i compiti dei co-promotori e la suddivisone dei costi e della capacità di trasmissione. La capacità di trasmissione del nuovo progetto sarà offerta secondo regole di mercato non discriminatorie, sulla base di quanto sarà stabilito dalle rispettive Autorità nazionali.


L'articolo 3, dedicato al finanziamento del progetto, riconosce che la linea elettrica è una linea pubblica, la cui realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea, come indicato nel preambolo alla lettera s). A tal fine le Parti si impegnano a favorire l'interlocuzione tra la Commissione europea e le rispettive Autorità nazionali. 


L'articolo 4 stabilisce la creazione di un Comitato di monitoraggio, costituito da un totale di sei membri, di cui tre designati – per la Parte italiana – dal Ministero dello Sviluppo economico e tre – per la Parte tunisina – dal Ministero dell'Industria e delle PMI, con il compito di monitorare e valutare l'attuazione del progetto, promuovendo tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo. Entro due mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato presenterà ai due ministeri preposti un Piano di lavoro complessivo che dovrà essere approvato. Il comitato sarà coadiuvato da un segretariato della Elmed Etudes S.a.r.l., società mista dei co-promotori; ad esso potrà essere invitato a partecipare 1 rappresentante per ciascun co-promotore.


L'articolo 5 riguardante la risoluzione delle controversie, stabilisce che eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica mediante consultazione diretta e negoziazione tra le Parti attraverso i canali diplomatici.


L'articolo 6 definisce le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata stabilita in 4 anni, il diritto di ciascuna Parte di risolvere l'Accordo con nota scritta e tramite i canali diplomatici, nel cui caso non saranno pregiudicati i progetti né altre attività o collaborazioni già conclusi, avviati o in corso di svolgimento che non siano stati ancora completati. L'accordo potrà essere modificato o integrato tramite reciproco consenso scritto; esso inoltre sarà attuato nel rispetto delle normative nazionali di ciascuna Parte e per l'Italia nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo inoltre sarà emendato se interverranno modifiche alla legislazione e alle direttive comunitarie relative alle infrastrutture di trasmissione elettrica.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3038, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 20 aprile scorso (A.S. 3038), è composto da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni finanziarie e prevede, al comma 1 che all'attuazione dell'Accordo provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della Société Tunisienne de l'Eléctricité et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il comma 2 precisa che l'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

Il comma 3 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo (relative al Comitato di monitoraggio), valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, il comma 5 prescrive che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Si precisa che in sede di esame presso il Senato è stato modificato l'articolo 3, comma 3, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di far decorrere l'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo dall'anno 2022 e fare riferimento al bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 .

Il provvedimento è accompagnato, come di consueto, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica, da una relazione tecnico-normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento stima attualmente i costi del progetto a circa 600 milioni di euro, da realizzarsi presumibilmente in 4 anni . L'accesso ai contributi pubblici è fondamentale per la realizzazione del progetto che altrimenti non riuscirebbe a finanziarsi mediante il differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra i due paesi ed inoltre non apparirebbe giustificabile in Italia sulla base delle analisi "costi-benefici". La relazione riporta che, secondo il businnes plan presentato fa TERNA, il progetto per risultare redditizio necessita per i promotori di un supporto finanziario del 50%, pari al supporto a fondo perduto che dovrebbe essere finanziato dalla Commissione europea mediante la Connecting Europe Facility (CEF). Poiché il finanziamento ottenibile per ogni bando non può superare metà del costo del progetto, i restanti 300 milioni saranno impegnati equamente dai due operatori, ovvero 150 milioni a carico del'Italia e 150 milioni a carico della Tunisia.
Nello scenario ipotizzato da TERNA, l' impatto tariffario del progetto sulla bolletta elettrica sarebbe pari ad un incremento massimo dello 0,031% a partire dal 2026, primo anno di imputazione tariffaria, con andamento decrescente nei successivi 45 anni di ammortamento previsti; ai valori attuali ciò corrisponderebbe ad un aumento annuo per l'utente tipo domestico (2700kWh/anno) di circa 13 centesimi di euro

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato..