Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Proposta di regolamento relativa al piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE   Numero: 30
Data: 10/12/2019
Organi della Camera: XIV Unione Europea, XIII Agricoltura


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Proposta di regolamento relativa al piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

10 dicembre 2019


Indice

|Finalità/Motivazione|Contesto|Contenuti|Base giuridica|Proporzionalità|Esame presso altri Parlamenti nazionali|



Finalità/Motivazione

Il 28 novembre 2019, la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627( COM/2019/619).
Scopo della presente proposta è di recepire la raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tunnidi Atlantici ( ICCAT ) ha adottato nel 2018 nel corso della 21° riunione straordinaria e che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Tale piano è stato deciso a seguito del parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche ( Standing Committee on Research and Statistics - SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, poiché lo stato in cui, in quel momento, versava lo stock del tonno rosso sembrava non dovesse più richiedere le misure introdotte precedentemente nell'ambito del piano di recupero del tonno rosso.
Il Comitato permanente della ricerca e delle statistiche è un organo di consulenza della Commissione per la quale esprime pareri e raccomandazioni. È responsabile della raccolta, compilazione, analisi e diffusione delle statistiche sulla pesca. È compito dello SCRS garantire che la Commissione disponga, in ogni momento, delle statistiche più complete e aggiornate relative alle attività di pesca nella zona della Convenzione, nonché delle informazioni biologiche sugli stock pescati. Lo SCRS coordina, inoltre, varie attività di ricerca nazionali, elabora piani per programmi internazionali di ricerca, effettua valutazioni sugli stock e fornisce consulenza alla Commissione sulla necessità di misure specifiche di conservazione e gestione. Il comitato è presieduto da Gary Melvin (Canada). Il vicepresidente è Rui Coelho (UE-Portogallo).
Il piano di gestione dell'ICCAT prescrive il rigetto e il rilascio del tonno rosso in determinate circostanze. Impone il rigetto in mare dai pescherecci, comprese le imbarcazioni per la pesca ricreativa, dei quantitativi di tonno rosso che superano il contingente assegnato al peschereccio e/o il livello massimo delle catture accessorie autorizzate. Deve essere rigettato in mare anche il tonno rosso catturato, presente a bordo, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, salvo entro un determinato limite di tolleranza stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
La raccomandazione ICCAT 18-02 stabilisce un piano di gestione più flessibile rispetto alle norme vigenti in materia di ricostituzione. La presente proposta di regolamento, che recepisce la raccomandazione ICCAT, introduce in particolare le seguenti novità:
  • periodi di autorizzazione della pesca: si prevede, per le tonniere con reti a circuizione, un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali;
  • la presente proposta aumenta al 20% il limite per le catture accessorie, rispetto al 5% del regolamento (UE) 2016/1627;
  • capacità di pesca: il presente regolamento prevede un aumento massimo del 20% delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare (periodo di riferimento 2018) rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie;
  • capacità di allevamento: la presente proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7% del quantitativo di pesce presente nelle aziende di allevamento;
  • trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e controlli a campione: il sistema di controllo per il tonno rosso è rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Il monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Contesto

L' ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) è un'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della conservazione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nelle zone adiacenti. L'ICCAT è composto da delegazioni degli Stati interessati alla pesca del tonno: attualmente sono 53.
L'Italia era membro dell'ICCAT nel 1997; successivamente, ai singoli paesi membri dell'Unione europea già facenti parte dell'ICCAT (Francia, Spagna, Regno Unito e Portogallo) è subentrata l'UE che ha aderito il 14 novembre 1997. L'UE parla a nome dei suoi Stati componenti con una voce sola.
All'interno dell'UE, oltre a Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Portogallo, sono interessati alla pesca del tonno anche Grecia, Cipro e Malta.
Sulla base delle prove scientifiche fornite dal Comitato permanente di ricerca e statistiche (SCRS) e di altre informazioni pertinenti, la Commissione ICCAT può adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) e risoluzioni per le parti contraenti della Convenzione volte a mantenere le popolazioni delle specie ICCAT a livelli che consentano la massima cattura sostenibile.
Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere recepite, con regolamento, il prima possibile nel diritto dell'Unione.
Nel 2006, l'ICCAT ha adottato il Piano di ricostituzione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per il periodo 2007-2022 ( raccomandazione 06-05).

A partire dal 2008, tale piano è stato riesaminato, aggiustato e rafforzato sulla base del parere della Commissione permanente di Ricerca e Statistica della Commissione (SCRS). La SCRS monitora e valuta l'andamento del Piano e consegna una valutazione ogni due anni.

Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stato recepito dal regolamento (CE) n. 1559/2007, successivamente abrogato dal regolamento (CE) n.302/2009, a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 2016/1627 del 14 settembre 2016.
Nel 2017, dopo un lungo negoziato, l‘ICCAT ha adottato la raccomandazione 17-07 recante un Piano pluriennale di conservazione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo. Tale raccomandazione non modifica l'impianto generale della precedente raccomandazione 14-04, tuttavia stabilisce un incremento del totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso, aumentando le quote di cattura per il triennio 2018-2020, che passano da 24 mila tonnellate a 36 mila tonnellate da qui al 2020.

I totali ammissibili di catture (TAC), o possibilità di pesca, sono limiti di cattura (espressi in tonnellate o numeri) che vengono fissati per la maggior parte degli stock ittici commerciali. La Commissione europea prepara le proposte basandosi sui pareri scientifici sullo stato degli stock forniti da organismi di consulenza come il Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare (CIEM). Alcuni piani pluriennali contengono le norme per la fissazione dei TAC, che vengono fissati ogni anno per la maggior parte degli stock (ogni due anni per gli stock di acque profonde) dal Consiglio dei ministri della pesca. I paesi dell'UE condividono i TAC ripartendoli in contingenti nazionali. I paesi dell'UE sono tenuti a utilizzare criteri trasparenti e oggettivi nella ripartizione del contingente nazionale tra i pescatori, evitando ogni forma di sfruttamento eccessivo degli stock. Una volta esaurito il contingente disponibile per una determinata specie di pesce, il paese in questione è obbligato a chiudere l'attività di pesca.

La raccomandazione 17-07 prevede che le catture complessive saranno di 28.200 tonnellate per il 2018, di 32.240 tonnellate per il 2019 e di 36 mila tonnellate per il 2020.
Le quote assegnate all'Europa ammontano, rispettivamente, a 15.580, 17.536 e 19.360 per i tre anni coperti dalla raccomandazione 17-07.
Nel 2018, nel corso della 21a riunione straordinaria, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 18-02 con la quale le parti contraenti hanno adottato un nuovo Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico occidentale e nel Mediterraneo. La raccomandazione, entrata in vigore il 21 giugno 2019, stabilisce, dunque, il passaggio dal piano di ricostituzione degli stock ad uno di gestione.
Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (2006).
La raccomandazione ICCAT 18-02 abroga la raccomandazione 17-07. In particolare, è stata aumentata di 87 tonnellate la quota destinata all'Unione europea nel 2019 e di 100 tonnellate nel 2020.


Attuazione delle raccomandazioni ICCAT in UE e in Italia

L'Unione europea provvede a ripartire la quota del contingente assegnato da ICCAT attraverso un regolamento adottato annualmente.
Il regolamento 2019/124 fissa le possibilità di pesca per il 2019. Per gli aspetti che riguardano la zona della Convenzione ICCAT si segnalano, in particolare, gli artt. 18, 19 e 20 che contengono disposizioni relative alle limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso per il tonno rosso, alla pesca ricreativa e agli squali.
In particolare, l'articolo 18 dispone le limitazioni della capacità; di pesca, di allevamento e di ingrasso relativamente al tonno rosso, rimandando all' allegato IV (pagg. 150 e seguenti) e all' allegato ID (pag. 112) per quanto riguarda le tabelle di ripartizione delle quote tra i diversi Paesi.
Il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'UE per l'annualità 2019 è stato ripartito tra le flotte degli Stati Membri, confermando all'Italia, per il 2019, una quota nazionale pari a 4.308,36 tonnellate, attestandosi al terzo posto dopo Spagna e Francia.
Nella tabella sottostante le ripartizioni operate dall'UE per il 2019.

Su base nazionale, la ripartizione delle quote attribuite all'Unione europea dall'ICCAT è stabilita dai singoli Governi.
L' Italia è l'unico Paese nel Mediterraneo che ha deciso di ripartire la quota tra i pescherecci. Negli altri paesi, come ad esempio la Francia, esiste il limite di una quota totale indivisa per l'intera flotta tonniera; ciò significa che, una volta raggiunto il totale ammissibile di catture, l'attività di cattura viene sospesa.
In Italia l'assegnazione delle catture ai natanti abilitati ( quota individuale) che è calcolata in funzione del sistema di pesca praticato e in proporzione alla dimensione dell'imbarcazione, sulla base di dichiarazioni statistiche comprovanti le catture di tonno effettuate negli anni di riferimento.
La ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso avviene tramite decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole.
Per quanto riguarda, nello specifico, la campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2019, la ripartizione è stata disposta con il decreto direttoriale 16 maggio 2019, che, all'articolo, 1 stabilisce il contingente incrementale (pari a 414,23 tonnellate), spettante all' Italia per l'anno 2019.

Contenuti

La presente proposta conta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi.
Il capo I ( Disposizioni generali – artt. 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che il presente regolamento si applica ai:
  • pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;
  • alle aziende dell'Unione;
  • ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della Convenzione;
  • ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati sbarcati o trasbordati in un porto.
Il capo II ( Misure di gestione - artt. 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo no prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali.
In particolare, l' articolo 10 stabilisce che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un Piano di pesca annuale:
  • i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;
  • il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;
  • le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;
  • i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;
  • le informazioni sui porti designati;
  • le norme riguardanti le catture accessorie;
  • il numero dei pescherecci, diversi da quelli operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
L 'articolo 11 disciplina l'assegnazione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento di base). La norma prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.
L' articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca. La norma prevede che ogni Stato membro, che dispone di un contingente di tonno rosso, stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano, lo Stato membro adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20% rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
L' articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno.
L 'articolo 14 prevede che ogni Stato membro, che dispone di un contingente di tonno rosso, stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento ( articolo 15).
Il capo II ( Misure tecniche - artt. 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, gli obblighi di sbarco, la taglia minima di riferimento per la conservazione, le catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, le catture accessori e l'utilizzo di mezzi aerei.
In particolare, l' articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio. Per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1° gennaio al 31 maggio.
Inoltre, per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membri di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo (rispetto al termine di ciascuna bordata di pesca) e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT.  
Il capo IV ( Pesca ricreativa – artt. 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.
Il capo V (Misure di controllo – artt. 25-60) - si suddivide in 10 sezioni riguardanti:
  • gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare (sezione 1);
  • la registrazione delle catture (sezione 2);
  • gli sbarchi e i trasbordi (sezione 3);
  • gli obblighi di comunicazione (sezione 4);
  • i programmi di osservazione (sezione 5);
  • le operazioni di trasferimento (sezione 6);
  • le operazioni di ingabbiamento (sezione 7);
  • il monitoraggio e la sorveglianza (sezione 8);
  • l'ispezione e il contrasto (sezione 9);
  • il contrasto (sezione 10).
Il capo VI ( Commercializzazione – art. 61) contiene misure di commercializzazione.
Infine, il capo VII ( Disposizioni finali - artt. 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del presente regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore.
In particolare, l' articolo 65 ( procedure di modifica) reca la più significativa variazione sul piano normativo, laddove conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.
Nell'esercizio di tale delega, la Commissione europea potrà modificare la normativa europea contenuta nella proposta di regolamento con riferimento a specifici aspetti elencati puntualmente nel medesimo art. 65. In tal modo, si intende favorire una sorta di stabilizzazione del quadro normativo, senza ricorrere necessariamente allo strumento legislativo.
Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla soluzione prospettata e in particolare sulla conformità della delega conferita alla Commissione europea nell'articolo 65 con i principi generali che regolano la materia, che escludono il potere della Commissione di adottare atti delegati che modifichino elementi essenziali della normativa.
Si ricorda che tal atti delegati son predisposti dalla Commissione previa consultazione dei gruppi di esperti composti da rappresentanti di tutti i paesi dell'UE e che in ogni caso il Parlamento e il Consiglio possono revocare tale delega. Il regolamento (UE) 2016/1627 non prevede poteri delegati per modificare tale piano di gestione del tonno rosso in linea con le decisioni annuali dell'ICCAT.

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Proporzionalità

Secondo la Commissione, la proposta garantirà che il diritto dell'Unione in materia di gestione della pesca del tonno rosso, in particolare tutte le norme e tutti gli obblighi previsti dal piano di gestione approvato dall'ICCAT, sia in linea con i suoi obblighi internazionali e che l'Unione rispetti le decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui essa è parte contraente. Per la Commissione la proposta si limita a recepire quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta avviata da parte dei parlamenti di Slovacchia e Svezia.