Scambio di lettere tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate. 9 aprile 2021 |
PremessaIl disegno di legge in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 9 settembre 2020 (S. 1763) e non modificato dalle Commissioni III e IV della Camera è formato da sette articoli divisi in due distinti capi. Capo IIl capitolo (articoli 1-3), reca la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.
L'intesa in esame è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato l'intesa nella riunione dell'8 febbraio 2018. L'intesa, come sopra ricordato, è stata poi firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno d legge presentato al Senato, l'intesa è volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari "alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori". Contestualmente alla ratifica vengono, pertanto, apportate una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), già sede della materia agli articoli da 1533 a 1625 (con esclusione dell'articolo 1620). Il Capo IIcapo II del disegno di legge (articoli 4-7) reca, inoltre, "altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede". In particolare, l'articolo 4, al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra Stato Italiano e la Santa Sede del 26 luglio 2006, novella l'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto. A sua volta l'articolo 5, al fine di adattare l'ordinamento italiano a quanto previsto nello scambio di note tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 2008, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 206-bis, concernente l'assunzione a domicilio della testimonianza di quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano (cfr. infra). Sempre in attuazione del richiamato scambio di note del 15 febbraio 2008 si provvede a novellare anche l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al fine di stabilire un uniforme principio in merito all'assunzione della testimonianza dei cardinali nel processo penale e in quello civile (cfr. infra).
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Contenuto dell'IntesaIl testo dell'Intesa, composto da 14 articoli, individua, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1e 2). A sua volta l'articolo 3 prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti; mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco, competente per la sede di servizio. L'articolo 4 affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'articolo 5 definisce l'organico e lo stato giuridico. Al riguardo si fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità (a fronte delle 204 attuali) e se ne stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella riportata nell'articolo successivo. L'articolo 6 definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici L'articolo 7 individua le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione. L'articolo 8 è relativo al rapporto di impiego e stabilisce che il cappellano militare deve godere diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale. mentre gli articoli 9 e 10 stabiliscono il trattamento economici e previdenziale. L'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al Codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Con decreto del Ministero della Difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un Regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione. L'articolo 12 prevede le sanzioni nel caso di infrazioni alle regole disciplinari e dei doveri di servizio, stabilendo altresì la procedura per l'accertamento della violazione. In particolare, si prevedono le sanzioni della sospensione disciplinare dall'impiego, della sospensione dalle funzioni, e della cessazione dal servizio. L'articolo 13 disciplina le modalità per la sospensione o cessazione dell'impiego. L'articolo 14 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dell'intesa verrà emanato il Regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. L'Intesa entrerà in vigore nell'ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede con la pubblicazione, in pari data, sulla Gazzetta ufficiale e negli Acta Apostolicae Sedis.
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Contenuto del disegno di legge di ratificaCome in precedenza rilevato, il disegno di legge A.C. 2657, già approvato dal Senato il 9 settembre scorso, è composto di sette articoli divisi in due distinti capi. Le disposizioni del Capo I. Articoli 1-3I primi due articoli del capo 1contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'articolo 3 reca numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare. Per un'analisi puntuale delle modifiche previste dal ddl in esame si rinvia al sottostante testo a fronte. Nel dettaglio, al comma 1:
Ulteriori modifiche al Codice sono previste alle successive dalle lettere r)-ccc).
In particolare:
Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), come novellato dalla lettera z) del comma 1 dell'articolo in esame,trovino applicazione le disposizioni in materia di disciplina militare previste dal Codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Il Le disposizioni del capo II. Articoli 4-7capo secondo reca le disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
L'articolo 4 predispone alcune modifiche all'articoloMofifiche all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria.
In relazione a tale disposizione nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che "si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto".
Per un approfondimento di questo Accordo si veda qui
Nel merito della modifica proposta si ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 129, oggetto di sostituzione da parte dell'articolo in esame, prevede che "q
uando l'azione penale è; esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è; inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
In relazione a tale previsione la nuova formulazione proposta dall'articolo 4 è volta a stabilire che "quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa,
segnalando le norme che si assumono violate,
la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:
a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;
b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;
c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».
A sua volta le disposizioni previste dal successivo
articolo 5 sono state elaborate, secondo quanto riferito dal Governo (cfr. relazione illustrativa allegata all'A.S. 1763), in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data
15 febbraio 2008. Tale Accordo si sarebbe reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile all'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929.
Per un approfondimento del contenuto dell'Accordo del 15 febbraio del 2008 si rinvia, sia alla descrizione contenuta nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, sia al seguente
dossier.
Nello specifico il comma 1 dell'articolo 5, novella il codice di procedura penale al fine di inserirvi il nuovo articolo
Il nuovo articolo 206-bis del c.p.p.
206-bis
relativo all'
assunzione della testimonianza di cardinali.
Al riguardo, si prevede che nel caso in cui debba essere a
ssunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.
A tal fine viene specificato che
rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Si procede, invece, nelle forme ordinarie nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti per esguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.
Analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 205 c.p.p. esclusivamente a favore delle cinque più alte cariche dello Stato:
- Presidente della Repubblica;
- Presidenti delle Camere;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Presidente della Corte costituzionale.
Si precisa che, mentre per le più alte cariche dello Stato l'assunzione della testimonianza avverrà sempre (per il Presidente ella Repubblica) o dietro loro richiesta (per tutte le altre cariche) nel luogo in cui esse esercitano la loro
funzione o ufficio, ai suddetti Cardinali viene riconosciuto il diritto di indicare un luogo qualsiasi (purchè ciò avvenga per garantire la continuità e la regolarità della funzione cui essi risultano preposti).
Il comma
2 reca analoga modifica per i procedimenti civili tramite modifica all'articolo
Modifiche all'articolo 105 delle norme di attuazione del c.p.c.
105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede che le disposizini di cui all'articolo 225 del c.p.c., relative all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applicano in ogni caso ai Cardinali e ai grandi Ufficiali dello Stato.
A tal proposito la novella proposta dal comma 2 dell'articolo 5 è volta a specficare che la norma fa riferimento "
ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede", individuandone le figure nel senso come sopra riportato.
L'
articolo 6 prevede una
clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'
articolo 7 prevede che la legge entrerà
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.
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Testo a fronteNovelle al Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) |
Discussione e attività istruttoria in Commissine in sede referenteL'esame in sede referente del provvedimento è iniziato nella seduta del 27 ottobre e si è concludo in quella del 23 marzo. Non sono stati presentati emendamenti. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul provvedimento si sono espresse favorevolmente, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.
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