Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Scambio di lettere tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate.
Riferimenti: AC N.2657/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 356/1
Data: 09/04/2021
Organi della Camera: Assemblea


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Scambio di lettere tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate.

9 aprile 2021
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Premessa|Contenuto dell'Intesa|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Testo a fronte|Discussione e attività istruttoria in Commissine in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Premessa

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 9 settembre 2020 (S. 1763) e non modificato dalle Commissioni III e IV della Camera è formato da sette articoli divisi in due distinti capi.

Capo IIl capitolo (articoli 1-3), reca la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate,  fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

L'intesa in esame è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato l'intesa nella riunione dell'8 febbraio 2018. L'intesa, come sopra ricordato, è stata poi firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno d legge presentato al Senato, l'intesa è volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo status dei cappellani militari "alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori".

Contestualmente alla ratifica vengono, pertanto, apportate una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare, di cui  al decreto legislativo 15 marzo 2010, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), già sede della materia agli articoli da 1533 a 1625 (con esclusione dell'articolo 1620).

Il Capo IIcapo II del disegno di legge (articoli 4-7) reca, inoltre, "altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede".

In particolare, l'articolo 4, al fine di dare attuazione agli  accordi intercorsi tra Stato Italiano e la Santa Sede del 26 luglio 2006, novella l'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.

A sua volta l'articolo 5, al fine di adattare l'ordinamento italiano a quanto previsto nello scambio di note tra lo Stato Italiano e la Santa Sede del 15 febbraio 2008,  inserisce nel codice di procedura penale il  nuovo articolo 206-bis, concernente l'assunzione a domicilio della testimonianza di quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano (cfr. infra).

Sempre in attuazione del richiamato scambio di note del 15 febbraio 2008 si provvede a novellare anche l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, al fine di stabilire un uniforme principio in merito all'assunzione della testimonianza dei cardinali nel processo penale e in quello civile (cfr. infra).

Quadro normativo vigenteL'ordinariato militare e la figura del cappellano militare

Con l'entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni costituzionali.

È questo il caso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa sede del 18 febbraio 1984 che apporta  modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del citato Accordo  l'assistenza spirituale al personale delle Forze armate è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Ai sensi dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono Assimilazione ai gradi militariassimilati di rango, rispettivamente, al grado di generale di corpo d'armata e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.

Ordinario militare 

Generale di corpo d'armata

Vicario generale militare 

Maggiore generale

Ispettori

Brigadiere generale

 Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

Ai sensi dell'articolo 1539 l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.  Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.


Il Caratteristiche del servizio reso dai cappellani militariservizio specifico di cappellano militare presenta le seguenti caratteristiche:

  1. stato di sacerdote cattolico;
  2.  assimilazione di rango ai diversi gradi militari, secondo le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare;
  3. incompatibilità di qualsiasi occupazione o attività che esuli dai compiti di cappellano militare in servizio permanente (Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di uffici);
  4. assoggettabilità alla giurisdizione penale militare e alle norme del Codice e del Regolamento in materia di disciplina militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

La nomina di cappellano militare è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, previa designazione dell'Ordinario Militare. L'istituzione ecclesiastica di cappellano militare e il conferimento della missione canonica è, invece, di competenza propria dell'Ordinario Militare.

I Competenze dei cappellani militaricappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I cappellani militari si distinguono in: a) cappellani militari in servizio permanente; b) cappellani militari in congedo; c) cappellani militari in congedo assoluto.  I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.

L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi (art. 1546):

terzo cappellano militare capo 

colonnello

secondo cappellano militare capo

tenente colonnello

primo cappellano militare capo

maggiore 

cappellano militare capo

capitano

cappellano militare addetto

tenente

Ai sensi dell'articolo 1552 del Codice l'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:

a)     terzi cappellani militari capi: 9;

b)    secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

Trattamento econimicoTrattamento economico

Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice all'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata; al vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione;

Ai sensi dell'articolo 587 del Codice l'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.


Contenuto dell'Intesa

Il testo dell'Intesa, composto da 14 articoli, individua, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1e 2).

A sua volta l'articolo 3 prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti; mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco, competente per la sede di servizio.

L'articolo 4 affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede.

L'articolo 5 definisce l'organico e lo stato giuridico. Al riguardo si fissa il principio generale in forza del quale l'organico dei cappellani è di 162 unità (a fronte delle 204 attuali) e se ne stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella riportata nell'articolo successivo.

L'articolo 6 definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici

L'articolo 7 individua le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione.

L'articolo 8 è relativo al rapporto di impiego e stabilisce che il cappellano militare deve godere diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale. mentre gli articoli 9 e 10 stabiliscono il trattamento economici e previdenziale.

L'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al Codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. Con decreto del Ministero della Difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un Regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione.

L'articolo 12 prevede le sanzioni nel caso di infrazioni alle regole disciplinari e dei doveri di servizio, stabilendo altresì la procedura per l'accertamento della violazione. In particolare, si prevedono le sanzioni della sospensione disciplinare dall'impiego, della sospensione dalle funzioni, e della cessazione dal servizio.

L'articolo 13 disciplina le modalità per la sospensione o cessazione dell'impiego.

L'articolo 14 stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore dell'intesa verrà emanato il Regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. L'Intesa entrerà in vigore nell'ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede con la pubblicazione, in pari data, sulla Gazzetta ufficiale e negli Acta Apostolicae Sedis.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Come in precedenza rilevato, il disegno di legge A.C. 2657, già approvato dal Senato il 9 settembre scorso, è composto di sette articoli divisi in due distinti capi.

Le disposizioni del Capo I. Articoli 1-3I primi due articoli del capo 1contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

L'articolo 3  reca numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare.

Per un'analisi puntuale delle modifiche previste dal ddl in esame si rinvia al sottostante  testo a fronte.

Nel dettaglio, al comma 1:

  • alla lettera a) l'articolo 17 del Codice è sostituito al fine di prevedere nel nuovo testo, oltre a modifiche formali, che le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;
  • alla lettera b) viene novellato l'articolo 1533 sulla Direzione del Servizio di assistenza spirituale. La nuova versione del testo mantiene la direzione del servizio in capo all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare.Le novelle al Codice dell'ordinmento militare Tuttavia è eliminata la previsione della collaborazione di tre ispettori mentre è prevista quella di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. Inoltre, l'Ordinario militare non è più assimilato al grado di generale di corpo d'armata ma a quello di tenente generale.
  • alla lettera c) è inserito il nuovo articolo 1533-bis, il quale disciplina i contenuti del servizio di assistenza spirituale, specificando che essa possa avvenire anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari possono inoltre avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio;
  • alla lettera d) l'articolo 1534  sulla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale è modificato solo da un punto di vista formale;
  • alla lettera e) è inserito l'articolo 1534-bis sulla designazione dei cappellani militari coordinatori, specificando che il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico;
  • alla lettera f) si prevede l'abrogazione dell'articolo 1535 che prevede la possibilità di nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore, fermo restando l'organico;
  • alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q) sono previste modifiche di coordinamento agli articoli 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 conseguenti alla soppressione degli ispettori prevista alla precedente lettera b).
 
Ulteriori modifiche al Codice sono previste alle successive dalle lettere r)-ccc).
In particolare:
  • la lettera r) novella l'articolo 1546 sui gradi gerarchici, prevedendo l'eliminazione del grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado di colonnello di cui la legislazione vigente prevede invece un organico di n. 9 unità e specificando che il numero di secondi cappellani militare capo è pari a 10 unità, mentre la legislazione vigente non pone un limite specifico.
  • la lettera s) modifica l'articolo 1547 su stato giuridico e organico, aggiungendo un secondo comma che determina l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, in n. 162 unità, in luogo delle 204 unità attualmente previste dagli articoli 1533 e 1552;
  • la lettera t) reca una modifica formale all'articolo 1548;
  • alla lettera u) l'articolo 1549 è novellato al fine di  precisare che tra i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento, vi è quello di avere un'età tra i 28 anni e i 40 anni;
  • alla lettera v) sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 1552. In particolare, il comma 4 prevede l'organico dei cappellani militari in servizio permanente in: 9 terzi cappellani militari capi; 190 secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti;
  • la lettera z) modifica l'articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), demandando  ad un apposito regolamento, definito con decreto del Ministro della difesa, adottato di  concerto con l'Ordinario militare, l'individuazione di specifiche disposizioni disciplinari.
  • alla lettera aa) l'articolo 1559  è modificato prevedendo come requisiti per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente il servizio per almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo, in luogo degli attuali due anni di servizio e l'età non superiore ai 45 anni anziché gli attuali 50 anni;
  • alle lettere bb), cc) recano modifiche formali agli articoli 1560, 1576;
  • alla lettera dd) l'articolo 1577 sulle cause di cessazione dal servizio permanente sono soppresse quelle per inidoneità agli uffici del grado e per perdita del grado e sono aggiunte quelle per motivi disciplinari, revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica; dimissioni dallo stato clericale;
  • la lettera ee) modifica l'articolo 1578 innalzando dagli attuali 62 anni ai 65 anni l'età di cessazione dal servizio permanente per i cappellani militari;
  • la lettera ff) abroga l'articolo 1581 sulla cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado;
  • la lettera gg) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità);
  • la lettera hh) abroga l'articolo 1592 sulla nomina di Cappellani militari di complemento dove è prevista come requisito un'età tra i 25 e i 50 anni, ora ricompreso nell'articolo 1552, con modifica delle età (vedi lettera u);
  • la lettera ii) reca una modifica ordinamentale all'articolo 1593(Domanda di nomina);
  • la lettera ll) reca modifiche alla disciplina della cessazione dal complemento dettata dall'articolo 1594;
  • la lettera mm) reca una disciplina più puntuale delle cause di perdita del grado di cui all'articolo 1597;
  • la lettera nn) modifica l'articolo 1599 sulle sanzioni disciplinari, aggiungendo tra di esse la cessazione dal servizio.»;
  • alla lettera oo) reca una disciplina più puntuale dell'avvio di inchiesta formale ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare di cui all'articolo 1601;
  • la lettera pp) modifica l'articolo 1602 sull'organo inquirente cui è affidata l'inchiesta formale;
  • la lettera qq) modifica l'articolo 1603 sulle decisioni del Ministro all'esito dell'inchiesta formale;
  • la lettera rr) abroga gli articoli 1604 (Deferimento alla commissione di disciplina) e 1605 (Composizione della commissione di disciplina);
  • la lettera ss) l'articolo 1608 sulle modalità di avanzamento per cui le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo (ora fino al grado di secondo cappellano militare capo); b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo (ora fino al grado di terzo, soppresso dalla precedente lettera r));
  • le lettere tt) e uu) recano modifiche di coordinamento all'articolo 1609 sulle promozioni dei cappellani militari e all'articolo 1610 su valutazioni, impedimenti, sospensioni;
  • alla lettera vv) viene modificato l'articolo 1611 sulle forme di avanzamento, prevedendo l'avanzamento ad anzianità congiunta al merito per il grado di cappellano militare addetto; per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo mentre il testo attuale prevede la promozione ad anzianità per i gradi di cappellano capo e primo cappellano capo e secondo cappellano capo e la scelta per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo (quest'ultimo grado è soppresso dalla precedente lettera r);
  • alla lettera zz) sono modificati i periodi di permanenza minima nel grado previsti dall'articolo 1612 ai fini dell'avanzamento. In particolare, gli anni di anzianità minima per cappellano militare addetto sono ridotti da 6 a 5 anni, ma la promozione avviene per valutazione e non soltanto in base all'anzianità. Per il grado di cappellano militare capo, in luogo dell'attuale doppio sistema di avanzamento per valutazione a scelta dopo 9 anni e per promozione anzianità dopo 11 anni, si prevedono 10 anni per l'inserimento nell'aliquota di valutazione, sopprimendosi il sistema di promozione ad anzianità. Al contrario, gli anni di anzianità minima per primo cappellano militare capo sono aumentati da 4 a 10 anni ed è prevista sempre la valutazione in luogo della sola anzianità;
  • la lettera aaa) abroga gli articoli 1613 (Promozioni a scelta nel grado superiore), 1614 (Avanzamento cappellani militari addetti), 1615 (Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi), 1617 (Programmazione) e 1618 (Promozioni dei cappellani militari in congedo);
  • la lettera bbb) modifica l'articolo 1621 sul trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari. In particolare, oltre a recepire per l'Ordinario militare il nuovo grado di tenente generale in luogo di quello di generale di corpo d'armata e l'eliminazione degli ispettori previsti dalla precedente lettera b), elimina la previsione che al Vicario generale e ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione. Al posto di tale sistema si prevede il trattamento economico di base degli ufficiali, secondo il grado di assimilazione, cui si aggiungono le seguenti indennità: a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione; b) l'indennità mensile di impiego operativo di base; c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti; d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti. Si precisa poi che il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;
  • la lettera ccc), sostituendo l'articolo 1625 (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)  si stabilisce che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.  L'attuale versione dell'articolo 1625 del C.O.M. prevede invece che ai sacerdoti inquadrati nelle forze armate si applicano, in materia pensionistica, le disposizioni in vigore per gli ufficiali, secondo il grado di assimilazione.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), come novellato dalla lettera z) del comma 1 dell'articolo in esame,trovino applicazione le disposizioni in materia di disciplina militare previste dal Codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

 Il Le disposizioni del capo II. Articoli 4-7capo secondo reca le disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

 

L'articolo 4 predispone alcune modifiche all'articoloMofifiche all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria.

In relazione a tale disposizione nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che "si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto".
Per un approfondimento di questo Accordo si veda qui

Nel merito della modifica proposta  si ricorda che il comma 2 del richiamato articolo 129, oggetto di sostituzione da parte dell'articolo in esame, prevede che  "q uando l'azione penale è; esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è; inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.
In relazione a tale previsione la nuova formulazione proposta dall'articolo 4 è volta a stabilire che "quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:
a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;
b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;

 c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».

A sua volta le disposizioni previste dal successivo articolo 5  sono state elaborate, secondo quanto riferito dal Governo (cfr. relazione illustrativa allegata all'A.S. 1763), in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con scambio di lettere in data 15 febbraio 2008. Tale Accordo si sarebbe reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile  all'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929.
Per un approfondimento del contenuto dell'Accordo del 15 febbraio del 2008  si rinvia, sia alla descrizione contenuta nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, sia al seguente dossier.

Nello specifico il comma 1 dell'articolo 5, novella  il codice di procedura penale al fine di inserirvi  il nuovo articolo Il nuovo articolo 206-bis del c.p.p. 206-bis relativo all' assunzione della testimonianza di cardinali.
Al riguardo, si prevede che nel caso in cui debba essere a ssunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.
A tal fine viene specificato che rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Si procede, invece,  nelle forme ordinarie nei casi  in cui il giudice ritenga  indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti  per esguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.

Analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 205 c.p.p. esclusivamente a favore delle cinque più alte cariche dello Stato:
- Presidente della Repubblica;
- Presidenti delle Camere;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Presidente della Corte costituzionale.
Si precisa che, mentre per le più alte cariche dello Stato l'assunzione della testimonianza avverrà sempre (per il Presidente ella Repubblica) o dietro loro richiesta (per tutte le altre cariche) nel luogo in cui esse esercitano la loro
funzione o ufficio, ai suddetti Cardinali viene riconosciuto il diritto di indicare un luogo qualsiasi (purchè ciò avvenga per garantire la continuità e la regolarità della funzione cui essi risultano preposti).
Il comma 2 reca analoga modifica per i procedimenti civili tramite modifica all'articolo Modifiche all'articolo 105 delle norme di attuazione del c.p.c. 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede che  le disposizini di cui all'articolo 225 del c.p.c., relative all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applicano in ogni caso ai Cardinali e ai grandi Ufficiali dello Stato.
A tal proposito la novella proposta dal comma 2 dell'articolo 5 è volta a specficare che la norma fa riferimento " ai cardinali che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede", individuandone le figure nel senso come sopra riportato.
L' articolo 6 prevede una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L' articolo 7 prevede che la legge entrerà in vigore  il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Testo a fronte

Novelle al Codice dell'Ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)


Discussione e attività istruttoria in Commissine in sede referente

L'esame in sede referente del provvedimento è iniziato nella seduta del 27 ottobre e si è concludo in quella del 23 marzo.

Non sono stati presentati emendamenti.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento si sono espresse favorevolmente, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.