Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017
Riferimenti: AC N.2121/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 306
Data: 09/06/2020
Organi della Camera: III Affari esteri


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia, fatto a Manila il 7 agosto 2017

9 giugno 2020
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Australia è tra i principali attori nella regione Asia Pacifico, area di maggiore crescita economica nel medio-lungo termine e di crescente peso politico e strategico. A partire dagli anni 60, l'allora Comunità economica europea ha iniziato un percorso di approfondimento delle relazioni bilaterali che ha consentito negli anni di definire una partnership dinamica e in continua evoluzione.

Le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sull'Accordo quadro di partenariato stabilito nel 2008, che ha consentito un progressivo approfondimento delle relazioni bilaterali e multilaterali. Nel 2011 hanno avuto inizio i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo, parafato il 5 marzo del 2015 e firmato a Manila il 7 agosto 2017 dall'allora Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'UE ,Federica Mogherini, e dall'allora Ministro degli Affari Esteri australiano. Julie Bishop.

Tale Accordo (attualmente in fase di applicazione provvisoria in attesa del completamento delle procedure di ratifica in corso nell'UE e nei suoi Stati membri) si basa su una solida base di cooperazione già esistente e consentirà l'ulteriore promozione e l'espansione delle relazioni in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse.

 

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, l'accordo quadro stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Australia ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi. Il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, sono alla base della cooperazione.

 

L'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti:

 

  1. la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza internazionale;
  2. la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici;
  3. la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

 

In particolare l'Accordo prevede un ampia gamma di settore nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.

In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

 

L'accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (titolo VIII); Quadro istituzionale (titolo IX) e Disposizioni finali (titolo X).

 

Titolo I: Finalità e fondamenti dell'accordo (articoli 1-2)

 

Le Parti definiscono i fondamenti della cooperazione basati sul rafforzamento delle loro relazioni strategiche a livello bilaterale, regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni, confermando la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e il loro impegno a rispettare i princìpi democratici e i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed agli strumenti internazionali inerenti ai diritti umani. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere una crescita economica sostenibile per affrontare le sfide ambientali mondiali connesse al cambiamento climatico.

L'attuazione del presente Accordo si fonda sui princìpi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale (articolo 2).

 

Titolo II: Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (articoli 3-11)

 

Le Parti stabiliscono un dialogo regolare con l'obiettivo di sviluppare le relazioni bilaterali individuando forme di cooperazione nell'ambito delle sfide mondiali e regionali (articolo 3). Il dialogo si svolgerà attraverso forme definite quali: consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, a livello ministeriale, a livello di alti funzionari nelle materie previste; dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento australiano e il Parlamento europeo.

L'impegno delle Parti a favore dei princìpi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto è attuato attraverso la promozione, la collaborazione e coordinamento, ove opportuno anche con Paesi terzi. È incoraggiata la partecipazione democratica, attraverso l'istituzione di misure tendenti a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazioni elettorali (articolo 4).

Le Parti ribadiscono l'impegno di promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale esaminando le possibilità di coordinare e cooperare nella gestione delle crisi (articolo 5).

Con l'articolo 6, le Parti riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito.

Viene inoltre stabilito di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante: a) l'adozione delle misure necessarie per firmare, ratificare, attuare integralmente e promuovere tutti gli strumenti internazionali pertinenti; b) il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa,e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli; c) la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; e) la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni;nf) la condivisione di informazioni pertinenti, se del caso e in conformità delle rispettive competenze.

 

Nell'articolo 7 le Parti convengono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illecita di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni, la loro eccessiva accumulazione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Viene quindi stabilito di attuare i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e dall'Unione europea o dagli Stati membri con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Viene inoltre riconosciuta l'importanza dei sistemi di controllo nazionali, l'impegno ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi, garantendo l'efficace applicazione degli embarghi sulle armi, decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma (articolo 8).

La cooperazione in materia di lotta al terrorismo (articolo 9) avviene in linea con le convenzioni internazionali applicabili e con il diritto internazionale umanitario, tenendo conto della Strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione n. 60/288 dell'8 settembre 2006 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo, attraverso la promozione della cooperazione con gli Stati membri delle Nazioni Unite, scambiando informazioni, mezzi e modi per contrastare il terrorismo. Le Parti inoltre convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter-Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro.

L'articolo 10 stabilisce l'impegno delle Parti a condividere opinioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Gruppo dei Venti (G20), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Gruppo della Banca Mondiale e le Banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting (ASEM), l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum regionale dell'ASEAN (ARF), il Forum delle isole del Pacifico (PIF) e il Segretariato della Comunità del Pacifico.

L'importanza della cooperazione e condivisione di informazioni tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e cyberspazio è richiamata nell'articolo 11.

 

Titolo III: Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (articoli 12 e 13)

 

Le Parti riaffermano il loro impegno a contribuire ad una crescita economica sostenibile volta a ridurre la povertà, rafforzando la cooperazione in materia di aiuti e conducendo regolari dialoghi, scambi di informazioni e promozione delle sinergie dei rispettivi programmi di sviluppo. Si consente l'instaurazione di una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente (articolo 12). L'articolo 13 conferma l'impegno comune nell'ambito degli aiuti umanitari per dare risposte coordinate.

 

Titolo IV: Cooperazione in materia economica e commerciale (articoli 14-31)

 

Nel convenire di mantenere un dialogo per la condivisione di informazioni e di esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, le Parti si impegnano a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, eliminando gli ostacoli non tariffari e migliorando la trasparenza. A tale proposito si stabiliscono un dialogo annuale a livello alti funzionari e dialoghi settoriali sui prodotti agricoli e sulle questioni sanitarie e fitosanitarie. Inoltre, le Parti confermano il loro impegno a collaborare nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi (articoli 14 e 15).

Con gli (articoli 16 e 17, le Parti promuovono meccanismi per una migliore comprensione reciproca e più trasparenza negli investimenti e negli appalti pubblici.

Le Parti concordano di cooperare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi, attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità dei certificati e marchi tra la Comunità europea e l'Australia (articolo 18). In tema di questioni sanitarie e fitosanitarie si richiamano le pertinenti norme OMC contenute nell'accordo sullem isure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary - SPS). Inoltre, l'Unione europea e l'Australia condividono informazioni sul benessere degli animali attraverso incontri periodici, nei quadri multilaterali pertinenti, quali l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, la Convenzione internazionale sulla protezione delle piante (International Plant Protection Convention – IPPC) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Le Parti cooperano per semplificare le procedure doganali, rispettare gli standard internazionali, tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche (articolo 20 e 21).

L'articolo 22 prevede che la politica di concorrenza venga promossa attraverso il rafforzamento delle rispettive Autorità.

Gli articoli 23 e 24 stabiliscono l'avvio di dialoghi per promuovere i servizi e il miglioramento dei sistemi di contabilità e di vigilanza dei settori bancari e assicurativi. Le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i princìpi del buon governo nel settore della fiscalità attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose (articolo 25).

L'Unione europea e l'Australia riconoscono, nell'articolo 26, l'importanza della trasparenza e del rispetto dell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS.

L'articolo 27 stabilisce che le Parti, mediante il dialogo nell'ambito delle organizzazioni internazionali multilaterali, potranno creare un quadro normativo rafforzato e trasparente dei mercati mondiali delle materie prime, che comprenda la politica mineraria, il rilascio di licenze e la pianificazione territoriale.

Per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, le Parti riaffermano il loro impegno allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere reciproche sinergie (articolo 28).

Si incoraggia la cooperazione tra le imprese e di queste con i governi, anche nell'ambito ASEM (Asia-Europa meeting), attraverso incentivi per trasferire le tecnologie, le buone prassi e le informazioni inerenti alle norme e alle valutazioni sulla conformità (articolo 29).

L'articolo 30 incoraggia la promozione degli scambi commerciali e il dialogo con la società civile. Con l'articolo 31, si conviene una collaborazione tra le Parti per promuovere il turismo in ambedue le direzioni.

 

Titolo V: Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (articoli 32-40)

 

Nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali.

Le Parti assicurano la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori (articolo 33).

Negli articoli 34-37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge.

Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascun Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità. Sono garantite negli (articoli 39 e 40 la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali.

 

Titolo VI: Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (articoli 41-42)

 

Con l'articolo 41 le Parti convengono di rafforzare la cooperazione nei settori della scienza, ricerca e innovazione, previo esame del Comitato misto istituito secondo l'articolo 56 dell'Accordo, da attivarsi migliorando le possibilità a disposizione degli attori pubblici, privati e delle PMI, potenziando le varie infrastrutture di ricerca, finanziando e definendo le priorità e intensificando la mobilità dei ricercatori per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e sociale.

Nell'articolo 42 le Parti convengono di scambiare opinioni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare sulle politiche e sulle normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, le licenze, la tutela della privacy, la sicurezza delle reti internet e l'efficienza delle autorità di regolamentazione del settore.

 

Titolo VII: Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (articoli 43-44)

 

Le Parti cooperano nel settore dell'istruzione per sostenere opportunità lavorative a favore dei giovani, attraverso la mobilità di studenti, docenti, personale amministrativo e la promozione dello scambio di esperienze e di know-how (articolo 43).

La promozione di una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi è stabilita nell'articolo 44, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, la circolazione di professionisti e di opere d'arte, il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, il dialogo politico in sede UNESCO, la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM e le attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF).

 

Titolo VIII: Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (articoli 45-54)

 

Le Parti stabiliscono l'intensificazione della cooperazione in materia di protezione, conservazione e gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, mantenendo il dialogo ad alto livello su questioni ambientali, partecipando ad accordi multilaterali, incoraggiando l'accesso alle risorse genetiche e al loro uso sostenibile, conformemente alle legislazioni nazionali e ai trattati internazionali. Le Parti inoltre si impegnano a promuovere lo scambio di pratiche ambientali nei settori della conservazione della biodiversità e dell'ambiente marino, della gestione dei rifiuti delle sostanze chimiche e della politica delle acque (articolo 45).

La necessità di adottare misure per la riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra è stabilita nell'articolo 46, attraverso il rafforzamento di un dialogo regolare per facilitare azioni nazionali di attuazione, condivisione di conoscenze, scambio di informazioni sugli strumenti di finanziamento di azioni a favore del clima, trasferimento di tecnologie a basse emissioni di anidride carbonica, scambio di migliori prassi per controllo e analisi degli effetti dei gas serra.

Le Parti sostengono la necessità di promuovere misure di prevenzione e riduzione al minimo delle catastrofi naturali causate dall'uomo (articolo 47).

Per contribuire a conseguire gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, le Parti riconoscono l'importanza di un mercato dell'energia sostenibile e si adoperano per scambiare informazioni su politiche e tecnologie pulite, sostenibili ed efficienti, condividendo al contempo le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione (articolo 48).

Si segnala che l'Accordo in esame è stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia,  Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre 2019, è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesi,o-

L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica, da un'analisi tecnico normativa e dalla Dichiarazione di esclusione dell'AIR, in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.