Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Convenzione con la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo
Riferimenti: AC N.1962/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 209
Data: 15/10/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Convenzione con la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo

14 ottobre 2019
Schede di lettura


Indice

Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto dell'accordo

L'Accordo in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volti a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico stabile di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Uruguay in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Stato in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura dell'Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto «BEPS» (Base Erosion and Profit Shifting). Inoltre la relazione specifica altresì che il titolo e il preambolo della Convenzione rispondono alle raccomandazioni di cui al progetto BEPS, in particolare a quelle contenute nella relazione sulla action 6 sull'abuso dei trattati, e chiariscono che tra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di non creare opportunità di elusione o di abuso. Ciò è conforme alla recente disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

La Convenzione si compone di 30 articoli e un Protocollo, articolato in otto paragrafi, che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

L'art. 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'art. 2 relativamente alle imposte considerate figurano per l'Italia, all'articolo 2, paragrafo 3, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'Uruguay le imposte sui redditi e sulle attività economiche (Impuesto a las rentas de las actividades económicas – IRAE), l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Impuesto a las rentas de las personas físicas – IRPF), l'imposta sui redditi dei non residenti (Impuesto a las rentas de los no residentes – IRNR) e l'imposta sull'assistenza alla sicurezza sociale (Impuesto de asistencia a la seguridad social – IASS). Tale articolo prevede altresì che, previa notifica fra le autorità competenti, nuove imposte di natura identica o analoga rispetto a quelle elencate possano rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione.
   L'art. 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo, ai fini dello stesso, rinviando alla legge nazionale per quanto non espressamente definito e inserisce tra le definizioni quella relativa al fondo pensione riconosciuto di uno Stato. Nel Protocollo, alla lettera B) è inoltre specificato che i fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), mentre per la parte uruguaiana sono il Banco de Previsión social, i fondi Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP e gli altri enti previdenziali disciplinati dalla legislazione dell'Uruguay.

L'art. 4 è relativo ai residenti, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta, a cui si applicano, altresì, le disposizioni convenzionali, secondo le più recenti raccomandazioni dell'OCSE e individua poi i criteri dirimenti (cosiddette «tie-breaker rules»), finalizzati a risolvere i casi di doppia residenza delle persone fisiche, in conformità ai criteri previsti nel citato modello di convenzione dell'OCSE. Inoltre la disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche conferisce alle autorità competenti la possibilità di consultarsi al fine di risolvere la questione attraverso una procedura amichevole. L'assenza di un accordo fra le autorità competenti circa la residenza prevalente del soggetto ai fini del trattato implica che detto soggetto perda l'accesso ai benefici convenzionali (vale a dire, sostanzialmente, alle ritenute ridotte sui redditi in uscita). Per effetto di tale disposizione, a quest'ultimo resta attribuito lo status di residente ai sensi della legge domestica sia per quanto riguarda la tassazione, sia per il riconoscimento del credito a fronte delle imposte pagate all'estero.

 L'art. 5 riguarda la configurabilità di una stabile organizzazione e definiscono i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto «Stato della fonte»). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, i più recenti criteri dell'OCSE, comprese le raccomandazioni adottate come risultato del progetto BEPS.
  In particolare, il paragrafo 3 prevede che un cantiere di costruzione, montaggio o installazione – comprese le relative attività di supervisione – integri i presupposti per la configurazione di una stabile organizzazione, qualora la presenza di un soggetto non residente oltrepassi la durata temporale di sei mesi. Inoltre, la presenza di una stabile organizzazione viene riconosciuta anche a fronte della fornitura di servizi, da parte di un'impresa che presti detti servizi attraverso propri dipendenti o altro personale, per un progetto unitario o ad esso connesso, solo se tali attività si protraggono nel territorio di uno Stato contraente per uno o più periodi che totalizzino almeno 183 giorni in un periodo di dodici mesi nell'anno fiscale considerato.
  Il paragrafo 4 elenca una «lista negativa» di fattispecie che non consentono di configurare una stabile organizzazione quando presentino carattere preparatorio o ausiliario. I paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell'articolo 5 contengono alcune disposizioni che ricalcano quelle elaborate all'esito del progetto BEPS per contrastare l'erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti attraverso l'elusione della stabile organizzazione (rapporto sull'azione 7). In particolare, il paragrafo 4.1 prevede la cosiddetta «regola anti-frammentazione» (anti-fragmentation rule), finalizzata ad evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 realizzato attraverso la frammentazione di diverse attività allo scopo di integrare i presupposti della accessorietà o ausiliarietà e di beneficiare dell'eccezione alla configurabilità della stabile organizzazione. Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari (cosiddetti commissionnaire), i quali concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di un'impresa estera che ne detiene il titolo giuridico, possano tecnicamente configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte. Inoltre, anche la previsione relativa alla fattispecie dell'agente indipendente di cui al paragrafo 6, la quale non integra i presupposti della stabile organizzazione, è stata corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera. Il paragrafo 7 detta il principio, tradizionalmente accolto sia dal modello dell'OCSE che dalle convenzioni italiane, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina, di per sé, l'insorgenza di una stabile organizzazione di un'impresa dell'altro Stato. Il paragrafo 8 definisce le fattispecie in cui una persona o impresa è da considerare strettamente collegata a un'altra impresa (closely related to an enterprise).

L'art. 6 è relativo ai redditi immobiliari e, conformemente alle disposizioni dell'OCSE, stabilisce che sono imponibili -  anche se non in maniera esclusiva -nel  Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.

L'art. 7 riguarda gli utili delle imprese e, conformemente al modello OCSE, attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. In tale ipotesi, l'allocazione della materia imponibile alla stabile organizzazione si realizza attraverso l'applicazione del principio di libera concorrenza, in piena conformità all'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).  

L'art. 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Il paragrafo 2 del Protocollo riconduce nell'ambito del traffico internazionale anche gli utili derivanti dall'affitto a scafo nudo di navi e aeromobili nonché dall'uso, mantenimento o affitto di contenitori, nel caso in cui questi ultimi siano incidentali alle operazioni di traffico internazionale.

L'art. 9 in materia di imprese associate, consente (paragrafo 2) – conformemente al modello OCSE -agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Il paragrafo 2 prevede la possibilità di aggiustamenti corrispondenti, in materia di prezzi di trasferimento tra imprese associate, in conformità alla normativa italiana sui prezzi di trasferimento (articolo 110 del TUIR e articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate nel rispetto del solo principio di libera concorrenza, anche al di fuori dell'instaurazione di una procedura amichevole ai sensi delle convenzioni fiscali. 

In materia di redditi da capitale, come messo in evidenza dalla relazione di accompagnamento al DDL, gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, royalties e capital gains). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (quello dal quale derivano i pagamenti di tali redditi) sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi, in particolare con la Germania, la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sotto questo profilo quindi gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei.

L'art. 10 tratta della disciplina dei dividendi e prevede la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono (paragrafo 2) di prelevare un'imposta entro il limite del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi nel caso in cui il beneficiario effettivo sia una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. L'aliquota del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi si applica in tutti gli altri casi. Non sono previsti prelievi alla fonte, consentiti invece sulla base delle norme uruguaiane, delle somme rimpatriate dalla stabile organizzazione, in conformità alle altre convenzioni stipulate dall'Uruguay con Paesi europei.

L'art. 11 stabilisce, in materia di interessi, in via generale, un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore degli interessi e lo Stato della fonte, in accordo con il principio rinvenibile nel corrispondente articolo del modello di convenzione dell'OCSE. E' stabilito altresì che la misura massima della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, non superi il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. In deroga a tale disciplina, il paragrafo 3 prevede l'esenzione nello Stato della fonte e l'esclusiva imponibilità nello Stato di residenza qualora gli interessi siano percepiti dallo Stato stesso o una sua suddivisione politica, dalle banche centrali ovvero da istituzioni finanziarie pubbliche. L'esenzione da ritenuta in uscita è altresì prevista per gli interessi sui titoli del debito pubblico, sui mutui od obbligazioni con garanzia o assicurazione pubblica e sugli interessi derivanti da prestiti almeno triennali concessi da istituzioni finanziarie, in relazione a progetti di investimento.
Al paragrafo 3 del Protocollo viene precisato che fra i soggetti indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11 rientrano la società Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nonché la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), in quanto soggetti che esercitano funzioni di interesse pubblico e al fine del conseguimento di condizioni di concorrenzialità nel quadro dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'art. 12 prevede per i pagamenti relativi ai canoni (royalties) un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore e lo Stato della fonte. Il paragrafo 2 individua l'aliquota massima applicabile nello Stato della fonte, che non può eccedere il 10 per cento sui compensi definiti dal paragrafo 3, vale a dire corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o corrisposti a fronte di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

L'art. 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: – nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come "beni immobili" ai sensi dell'Accordo ove si tratti di plusvalenze relative a detti beni; – nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa qualora si tratti di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; – esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili. Il paragrafo 6 dispone che la potestà impositiva dello Stato della fonte viene riconosciuta anche a fronte del realizzo di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti di partecipazione nel capitale di una società o di un trust residente nell'altro Stato contraente se, in un qualsiasi momento compreso nei 365 giorni antecedenti all'alienazione, l'alienante abbia posseduto direttamente o indirettamente il 50 per cento o più del capitale di detta società o trust residente nell'altro Stato contraente. In tale ultimo caso le plusvalenze possono essere tassate anche nello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non ecceda il 12 per cento dell'ammontare della plusvalenza, ad eccezione degli utili derivanti da vendite o scambi di azioni effettuati nel quadro di ristrutturazioni aziendali od operazioni analoghe. Tale previsione è integrata dalla disposizione di cui al paragrafo 4 del Protocollo, in base alla quale viene precisato che, nel caso in cui l'utile sia definito come percentuale del prezzo di vendita delle azioni o degli altri diritti alienati, tale percentuale non potrà eccedere il 20 per cento di detto prezzo di vendita. La specifica disposizione nel Protocollo si è resa necessaria in quanto, attualmente, la legge domestica uruguaiana prevede un'imposizione applicata con l'aliquota del 2,4 per cento su un ammontare nozionale della plusvalenza definito nel 20 per cento del prezzo di vendita, nella sostanza equivalente al 12 per cento dell'ammontare della plusvalenza di cui alla disposizione sopra descritta. Le plusvalenze non rientranti nelle categorie precedentemente descritte sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante, a norma del paragrafo 7.

L'art. 14 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o lavoro autonomo sono imponibili nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa oppure il criterio dei 183 giorni in un periodo di 12 mesi.

L'art 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera; ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, si debbano infatti verificare tre condizioni concorrenti: a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Il paragrafo 3 persegue una finalità antielusiva, idonea a contrastare i fenomeni di «doppia non imposizione» sui salari degli impiegati di società operanti nel traffico internazionale. La disposizione prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente in tale settore sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza. Il paragrafo 4, relativo al trattamento di fine rapporto nonché ad altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

L'art. 16 stabilisce che i  compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. La disposizione è completata, quanto agli aspetti definitori, dal paragrafo 5 del Protocollo, che specifica le norme domestiche cui far riferimento nei due Stati contraenti, in applicazione dell'articolo 16. Per l'Italia si rinvia al codice civile, titolo V, capo V.

 L'art. 17 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sino imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.  Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui si sono svolte le prestazioni.

L'art. 18 in materia di pensioni stabilisce il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principo stabilito dalla corrisposndente disposizione del modello OCSE. Come precisato dal paragrafo 6, lettera a), del Protocollo tale disposizione si applica anche alle pensioni erogate con riferimento al lavoro autonomo, nonché a quelle derivanti da schemi pensionistici riconosciuti e regolati dalle leggi domestiche.

L'art. 19 in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, diversi dalle pensioni, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità senza avere quella dello Stato pagatore, ovvero – senza avere la nazionalità dello Stato pagatore – sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.  Il paragrafo 2 riguarda il trattamento delle pensioni pubbliche, individuando la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, pur prevedendo la deroga (sempre esclusiva) in favore dello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza. Il paragrafo 3 prevede che la disciplina speciale di cui ai paragrafi precedenti non si applica qualora i servizi resi alle dipendenze dello Stato siano inquadrabili in un'attività di impresa esercitata dallo Stato o da una sua emanazione nell'esercizio di funzioni diverse da quelle pubbliche.

L'art. 20, finalizzato a favorire gli scambi culturali, prevede, nel caso di somme ricevute da studenti e apprendisti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente. Tuttavia tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nello Stato di soggiorno.

L'art. 21 in ordine alla categoria residuale degli altri redditi, cioè dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, è stata stabilita, quale regola generale, l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente. Inoltre, al fine di evitare la doppia non imposizione, al paragrafo 3 del medesimo articolo è stata aggiunta una disposizione che prevede l'imposizione nello Stato della fonte, qualora tali redditi non siano assoggettati ad imposta nello Stato di residenza. Il paragrafo 7 del Protocollo specifica, con riferimento al menzionato paragrafo 3 dell'articolo 21, che per redditi non assoggettati ad imposta si intendono i redditi che beneficiano di un'esenzione di imposta.

L'art. 22 al fine di eliminare la doppia imposizione entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (credito d'imposta). Per quanto riguarda l'Italia trova applicazione il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale (articolo 165, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nella formulazione italiana, lo specifico riferimento all'applicabilità della legge domestica per la concessione del credito d'imposta è stato effettuato anche al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, nonché di ulteriori cespiti reddituali provenienti dall'estero e non soggetti alle norme tributarie ordinarie, per i quali non è previsto il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui tali redditi siano sottoposti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su base opzionale del contribuente. Da parte uruguaiana, similmente è stato incluso nella Convenzione il metodo dell'imputazione ordinaria.

L'art. 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in conformità al modello di Convenzione dell'OCSE.

L'art. 24 nel prevedere il meccanismo della procedura amichevole volto a dirimere le controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo, adotta le indicazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE.

L'art. 25 in materia di scambio di informazioni conforme al più recente parametro internazionale, corrispondendo pressoché integralmente all'analogo articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni e prevedendo pertanto il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto («domestic tax interest»: paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5). Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale di natura transnazionale.

L'art. 26 conformemente al modello dell'OCSE e ai trattati vigenti in Italia, regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

L'art. 27 in materia di rimborsi, disciplina l'applicazione delle ritenute ridotte previste dalla Convenzione, attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le minori ritenute convenzionali.

L'art. 28 in materia di disposizioni antiabuso, stabilisce che il diritto ai benefici previsti dalla Convenzione non sarà concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo. Tale disposizione è conforme alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce la base giuridica per negare l'applicazione della Convenzione nei confronti dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefìci convenzionali.

L'art. 29 dispone che la Convenzione entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuna delle due Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure interne di ratifica. Si precisa, inoltre, che le disposizioni della Convenzione saranno efficaci sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal 1° gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.

L'art. 30 disciplina le modalità della denuncia della Convenzione.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli.

 

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.

L'articolo 3, comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. In particolare, la relazione imputa, a decorrere dal 2020, alle disposizioni dell'articolo 10 (modifica tassazione dividendi) una variazione di gettito di segno negativo di euro 15.00 annui, alle disposizioni dell'articolo 12 (modifica aliquota ritenuta canoni) una variazione di gettito di segno negativo di euro 5.00 annui, alle disposizioni dell'articolo 14 (modifica tassazione professioni indipendenti) una variazione di gettito di segno negativo di euro 42.00 annui e dall'articolo 21 (modifica tassazione altri redditi) una variazione di gettito di segno negativo di euro 5.00 per un totale complessivo pari a 67.000 euro.

 

Accompagnano il disegno di legge anche un'Analisi tecnico-normativa ed una Analisi di impatto della regolamentazione. 


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.