Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015
Riferimenti: AC N.1648/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 126
Data: 03/04/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015

3 aprile 2019
Schede di lettura


Indice

Quadro generale|Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Quadro generale

Il Kazakhstan è una   Repubblica presidenziale con capitale Astana; la sua costituzione è stata promulgata il 30 agosto 1995.   

Il presidente  della   Repubblica,  Nursultan  Abishevich   Nazarbayev, già a capo della Repubblica socialista sovietica del Kazakhstan fino al 1991, è stato il primo presidente eletto a o seguito dell'indipendenza nel dicembre dello stesso anno. Da allora è stato sempre riconfermato al vertice dello Stato con amplissimi consensi, in elezioni giudicate dagli osservatori internazionali non libere. Il 20 marzo scorso Nazarbayev ha comunicato ufficialmente la decisione di porre fine anticipatamente al suo mandato di Capo dello Stato. Nazarbayev ha costruito un solido sistema di potere personale, assicurandosi il controllo delle istituzioni politiche, del potere giudiziario, di quello economico e dei media.

Il Parlamento è bicamerale ed è formato dalla Camera bassa (Mazhlis) con 107 deputati, di cui 98 eletti a suffragio diretto per 5 anni e 9 designati dall'Assemblea dei Popoli, e dal Senato formato da 47 senatori , di cui 32 eletti dalle assemblee regionali e 15 nominati dal Presidente della  Repubblica  per 6 anni.

 Nel 2007 è stata  riformata  la legge elettorale con l'introduzione del sistema proporzionale con sbarramento al 7% e l'aumento del numero dei seggi del Mazhils da 77 a 107. Le ultime elezioni parlamentari, svoltesi il 20 marzo 2016, hanno confermato la vittoria del Partito del Presidente, Nur Otan, che ha ottenuto l'82% dei consensi; solo altri due partiti (Ak Zhol e Partito Comunista) hanno superato la soglia di sbarramento del 7%.

La missione di osservazione delle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa (cui hanno partecipato deputati italiani), pur rilevando alcuni progressi, hanno segnalato numerose criticità.

Il Kazahstan rappresenta per estensione e collocazione geografica, abbondanza di riserve energetiche e tassi di crescita economica, uno degli attori chiave della regione centro-asiatica e, più in generale, dello spazio post-sovietico. L'obiettivo del Paese è diventare un hub logistico, commerciale e finanziario nell'Asia centrale, avvalendosi della sua posizione geografica nel cuore dell'Eurasia.

I legami con Mosca sono rimasti saldi anche dopo l'indipendenza, sia sul piano della cooperazione economica sia di quella strategica. Il rapporto privilegiato con la Federazione Russa non ha impedito tuttavia al Kazakhstan di sviluppare relazioni con i principali paesi e le più rilevanti organizzazioni euro-atlantiche. Importante la collaborazione con gli Stati Uniti che hanno sostenuto il Paese nel cammino verso la denuclearizzazione e l'adesione ai meccanismi di cooperazione con la Nato.

I rapporti con l'Unione europea costituiscono per il Kazakhstan una delle principali priorità della politica estera. Attualmente, il quadro giuridico dei rapporti fra l'UE e il Kazakhstan è rappresentato dall' Accordo di partenariato e cooperazione (APC), firmato nel 1995 e in vigore dal 1999.

Negli ultimi anni, le relazioni con il Kazakhstan si sono sviluppate e approfondite in ogni campo: le Parti hanno istituito un effettivo dialogo politico, anche in tema di diritti umani, mentre la cooperazione in diversi settori – specialmente in quelli dell'energia e dei trasporti – si è significativamente estesa. L'UE è la maggiore controparte commerciale del Kazakhstan e il livello degli investimenti europei nel Paese è in costante crescita. Astana svolge, infine, un ruolo fondamentale di partner dell'Unione nell'ambito della Strategia dell'UE per l'Asia centrale.


Contenuto dell'accordo

Il 21 dicembre 2015, in occasione della 11a riunione ministeriale UE-Asia Centrale, è stato firmato l'accordo rafforzato di partenariato e cooperazione UE-Kazakhstan (Enhanced Partnership & Cooperation Agreement - EPCA).

L'Accordo si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007  rinnovata una prima volta nel 2012 e ancora nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. La strategia, che trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli paesi dell'area (oltre al Kazakhstan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan), in una prospettiva di partnership che coinvolga le rispettive società civili.

 Il Kazakhstan ha perseguito negli anni – quale parte della propria politica estera – un percorso di sostanziale avvicinamento all'UE, incardinato dal programma presidenziale del 2008 «Path to Europe» e realizzato poi sia con la firma di alcuni memorandum d'intesa in materia di energia e trasporti, sia con l'intensificazione di contatti ad alto livello con l'UE e con i suoi Stati membri.

Su questo sfondo, il Kazakhstan da tempo auspicava che il quadro delle relazioni con l'UE fosse adeguato alla loro raggiunta ampiezza, mediante un accordo di maggiore respiro e conforme alle istanze attuali, superando il vecchio APC che non rispecchia più né lo stato attuale dei rapporti bilaterali né la crescente rilevanza politico-economica del Paese, ora annoverato fra i principali attori nello scenario dell'Asia centrale.

Nel 2009 le Parti hanno quindi concordato sulla necessità di elevare il livello delle relazioni bilaterali, attraverso un esercizio che avrebbe trovato la sua espressione ottimale in un «accordo rafforzato» (enhanced agreement), secondo una formula innovativa di approfondimento delle relazioni applicabile a Paesi partner che, pur non rientrando nella PEV, ricoprono comunque ruoli chiave.

L'Accordo in esame costituisce un accordo di seconda generazione - il primo del genere con un Paese dell'Asia centrale - che rilancia le basi della cooperazione UE-Kazakhstan, allargando i settori di collaborazione  con particolare riguardo alla cooperazione economica. L'accordo è volto ad innovare il quadro giuridico dei rapporti fra Bruxelles e Astana, fino ad allora disciplinati dall'accordo di partenariato e cooperazione del 1999. L'EPCA è entrato in applicazione provvisoria da maggio 2016.

Il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo. Si segnala altresì che il Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazahstan nella nella quale esorta il Kazakhstan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali; invita le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.

L'Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan e consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.

Il testo stabilisce i princìpi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); commercio e imprese (titolo III, che regola gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI).
  Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. È istituito inoltre un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo.

  

Titolo I – Princìpi generali e obiettivi dell'Accordo (articoli da 1 a 3): è stabilito che il rispetto dei princìpi democratici, dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e negli altri strumenti internazionali pertinenti – e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. Le Parti si impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei princìpi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica. È previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti «entro i limiti delle rispettive competenze e sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione». Tale cooperazione rappresenta un processo con cui le Parti «contribuiscono alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale»

Titolo II – Dialogo politico; cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli da 4 a 13): le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei princìpi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali (in particolare, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Intensificano il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la stabilità dell'Asia centrale, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e prodotti di uso duale. Contribuiscono alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. Collaborano, infine, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Titolo III – Commercio e imprese (articoli da 14 a 198): rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci (capo 1), la cooperazione doganale (capo 2), gli ostacoli tecnici agli scambi (capo 3), le questioni sanitarie e fitosanitarie (capo 4), lo scambio di merci e lo stabilimento (capo 5), i movimenti di capitali e i pagamenti (capo 6), la proprietà intellettuale (capo 7), gli appalti pubblici (capo 8), le materie prime e l'energia (capo 9), il commercio e lo sviluppo sostenibile (capo 10), la concorrenza (capo 11), le imprese di proprietà dello Stato (capo 12), la trasparenza (capo 13) e la risoluzione delle controversie (capo 14).

A tutt'oggi il Kazakhstan non è riconosciuto dall'UE come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione. La sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è quella di riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'UE nell'instaurazione di un'economia di mercato. In questo processo di transizione, il 2015 ha segnato una tappa importante per l'apertura del Paese al commercio internazionale. Il 27 luglio 2015, infatti, il Kazakhstan ha aderito all'OMC, con una decisione ratificata dal Parlamento il 31 ottobre 2015, cosicché il 15 dicembre successivo il Paese ha partecipato come membro effettivo alla X Conferenza ministeriale dell'Organizzazione, tenutasi a Nairobi. Con l'adesione, il Kazakhstan si è impegnato a rispettare i princìpi di liberalizzazione commerciale dell'OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali a ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri, essendo tenuto a estendere i vantaggi concessi a uno Stato a tutti gli altri membri dell'Organizzazione e accordare ai beni e ai servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale.
  L'Accordo con l'UE ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT). Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano, inoltre, ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi dell'OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (Technical Barriers to Trade – TBT), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phyto-Sanitary – SPS) e sui servizi (General Agreement on Trade in Services – GATS). Per gli altri aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.

Con riferimento agli aspetti fiscali del Titolo III, il capo 5, dedicato ai servizi e allo stabilimento, consente alle Parti (articolo 55 sulle eccezioni generali) di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articolo 46), purché il regime differenziato «sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte», e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata. È altresì precisato – nella nota in calce all'articolo citato – che le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.

Titolo IV – Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (articoli da 199 a 234): la parte è suddivisa in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.

Di rilievo è la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (capo 15), in quanto il Kazakhstan è un importante partner commerciale per l'UE e per l'Italia, specie per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale. Tale cooperazione ha per obiettivo quello di promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (articolo 228). Essa comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, a favorire l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (articolo 229).

L'Accordo favorirà lo scambio di esperienze sulle indicazioni geografiche (IG), sulle politiche di qualità e sui relativi meccanismi di controllo nonché sulle misure per garantire la sicurezza alimentare e lo sviluppo della produzione biologica dei prodotti agricoli.

Quanto alla tutela delle IG, l'Accordo (titolo III, capo 7, articoli da 81 a 83) impegna le Parti a garantire «una protezione adeguata ed illimitata (...), per mezzo di un sistema sui generis e in conformità alla legislazione interna, a condizione che l'indicazione geografica sia meritevole di tutela giuridica nel Paese di origine». È inoltre precisato che le disposizioni dell'Accordo integrano le pertinenti norme minime contenute nella normativa dell'OMC (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS). Tale protezione sarà estesa attraverso il divieto di qualsiasi impiego commerciale abusivo (diretto o indiretto) di una IG e di ogni usurpazione, imitazione o evocazione della stessa. È inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori. La divulgazione di questi princìpi, che sono alla base della politica europea nel settore agricolo, è suscettibile di apportare significativi vantaggi anche a favore delle popolazioni rurali kazake, con il conseguente miglioramento e ampliamento reciproco del commercio agroalimentare.

Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202 del capo 3 prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali. Queste disposizioni tendono a un'efficace attuazione dei princìpi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza e lo scambio di informazioni. Le Parti, infine, si impegnano a intensificare il dialogo e lo scambio di esperienze con l'intento di evitare pratiche fiscali dannose.

Titolo V – Cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (articoli da 235 a 243): riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. L'Accordo (articolo 236) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. È rafforzata, inoltre, la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria.

In tema di lotta alla criminalità, l'Accordo (articolo 242) prevede che la collaborazione si estenda alla repressione di tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, e ai suoi tre Protocolli, utilizzando tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.

In materia migratoria (articolo 238), le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina, sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un «dialogo completo» sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.

Titolo VI – Altre politiche di cooperazione (articoli da 244 a 260): viene qui trattata la cosiddetta «cooperazione settoriale». Il titolo si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica. L'apparato dispositivo si limita a poco più di un articolo per ciascun capo: si tratta quindi sostanzialmente di premesse per ulteriori approfondimenti e di dichiarazioni d'impegno a sviluppare la collaborazione nei settori considerati.

Titolo VII – Cooperazione finanziaria e tecnica (articoli da 261 a 267): si specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria sarà basata su programmi di azione annuali.

Titolo VIII – Quadro istituzionale (articoli da 268 a 270): istituisce un Consiglio di cooperazione – organismo ricorrente in questa tipologia di accordi di partenariato – con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. È coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati ad hoc.
  La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 270, che istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione assegnando ad esso il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan.

Titolo IX – Disposizioni generali e finali (articoli da 271 a 287): è stabilito (articolo 281) che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti avranno notificato al Segretariato generale del Consiglio dell'UE, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. La validità è illimitata, con possibilità di denuncia di una delle Parti previa notifica per iscritto all'altra, sempre per via diplomatica.

Dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo abroga e sostituisce il precedente Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

È prevista l'applicazione provvisoria della parte commerciale dell'Accordo (titolo III), che rientra nella competenza esclusiva dell'UE. A seguito dell'avvenuta ratifica da parte del Kazakhstan, essa ha avuto inizio il 1° maggio 2016.

L'articolo 275 stabilisce che, nei settori contemplati dall'Accordo, le misure applicate dal Kazakhstan nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri non danno luogo a discriminazione tra i predetti Stati o le loro persone fisiche e giuridiche e che, viceversa, le misure applicate dall'UE non discriminano tra persone fisiche e giuridiche della controparte. Tale principio non pregiudica, tuttavia, il diritto delle Parti di applicare disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. L'articolo 276 (fiscalità) prevede, infine, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».

I sottoelencati allegati, ai sensi dell'articolo 284, fanno parte integrante dell'Accordo:

Allegato I: Riserve in conformità all'articolo 46;

Allegato II: Limitazioni applicate dalla Repubblica del Kazakhstan in conformità all'articolo 48, paragrafo 2;

Allegato III:  Ambito di applicazione del capo 8 (Appalti pubblici) del titolo III (Commercio ed imprese);

Allegato IV: Mezzi per la pubblicazione delle informazioni e degli avvisi sugli appalti pubblici di cui al titolo III (Commercio e imprese), capo 8 (Appalti pubblici);

Allegato V: Regole di procedura per l'arbitrato ai sensi del titolo III (Commercio ed imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie);

Allegato VI: Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori ai sensi del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie);

Allegato VII: Meccanismo di mediazione ai sensi del titolo III (Commercio e imprese), capo 14 (Risoluzione delle controversie).

Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.


Contenuto del disegno di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, si compone di 4 articoli.

 

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

 

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 del protocollo allegato all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 15.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.Il comma 2 autorizza il Ministro delle Finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che l'operatività del Consiglio e del Comitato di Cooperazione e di eventuali altri sottocomitati, degli Organi arbitrali e in generale del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo è garantita da funzionari dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio comunitario. A titolo ipotetico, le uniche disposizioni che potrebbero gravare in termini di finanza pubblica italiana sono contenute nel Protocollo di assistenza  amministrativa reciproca nel settore doganale, la cui previsione di spesa in termini annuali può essere quantificata, a decorrere dal 2019, in euro 15.280,00. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo MAECI.

L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento rileva che il quadro normativo nel quale si inserisce l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e il Kazahstan non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'UE. Costituendo la base giuridica di riferimento delle relazioni bilaterali fra l'UE e la Repubblica del Kazakhstan, l'Accordo non incide sul quadro normativo dei singoli Stati membri dell'UE .

Il disegno di legge in esame è accompagnato, inoltre, dalla Dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.