Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 26 marzo 2019 |
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| Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
L'Istituto universitario europeo (IUE) è un'istituzione accademica di eccellenza, fondata nel 1972 dai sei paesi fondatori delle Comunità europee, con l'obiettivo di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze sociali. Ad oggi fanno parte dello IUE 23 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono Svizzera e Norvegia che hanno siglato con la struttura accordi di associazione. A seguito della stipula nel luglio del 1975 di un apposito Accordo con l'Italia, l'Istituto ha stabilito la propria sede presso la Badia Fiesolana di San Domenico di Fiesole.
Contenuto dell'accordoLa Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del DPR n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della L. n. 505/1988; cui è seguita nel 2014 una seconda modifica, con un secondo Protocollo aggiuntivo,ratificato ai sensi della L. n. 182/14, con il quale le disposizioni già previste per la sede principale dell'Istituto sono state estese anche ad altre strutture limitrofe, come Villa Schifanoia e Villa Salviati. La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'IUE ed il Governo italiano, deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di adeguate strutture che gli consentano di avviare pienamente le attività della School of Transnational Governance, scuola di formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale), a beneficio di studenti, ricercatori, studiosi e operatori pubblici e privati destinati a esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali. A tale scopo il governo italiano, che nell'anno di Presidenza italiana dell'Istituto (2017) ha dato un forte impulso al progetto di una scuola per la governance trasnazionale, ha offerto all'IUE la concessione di un ulteriore edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti, a Firenze, già sede della Corte d'appello fino al 2012 e attualmente inutilizzato,per farne la sede della School of Transnational Governance (STG). Il Protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli, strutturati in 3 capi, riguardanti rispettivamente le disposizioni relative a Palazzo Buontalenti (artt. 1- 4), quelle relative agli immobili in uso all'IUE (art. 5) e le disposizioni finali (artt. 6-8). In particolare:
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Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge, già approvato dal Senato il 7 marzo scorso, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Firenze il 18 giugno 2018. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati complessivamente in 3,75 milioni di euro per il 2018, in 7,55 milioni di euro per il 2019, in 8,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 28,75 milioni di euro per l'anno 2022, in 850.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e in 1,05 milioni di euro a decorrere dal 2027 stabilendo che: a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnica anche dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Nell'ATN, in particolare, si fa derivare la necessità della ratifica del Protocollo aggiuntivo in esame dalle disposizione dell'art. 80 Cost. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione. |