Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Accordo transattivo con la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice
Riferimenti: AC N.1394/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 80
Data: 25/01/2019
Organi della Camera: III Affari esteri


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Accordo transattivo con la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice

25 gennaio 2019
Schede di lettura


Indice

Quadro di riferimento|Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Quadro di riferimento

Il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese) è uno dei sei centri di ricerca originariamente istituiti dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) nel quadro del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri: il Centro è il terzo per grandezza dopo quelli di Bruxelles e Lussemburgo.
Il Centro di Ispra fu istituito nel 1959 con l'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica per l'istituzione di un Centro comune di ricerche nucleari di competenza generale fatto a Roma il 22 luglio 1959, approvato con la legge n. 906 del 1960. L'Accordo prevedeva la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca (tra cui il primo reattore di ricerca italiano Ispra 1).
Il CCR di Ispra fu inaugurato il 13 aprile 1959 e dagli anni Sessanta agli anni Ottanta fu utilizzato, attraverso la stipula di specifici contratti, da soggetti italiani - quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ed altri enti pubblici - per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano. Con la modifica delle scelte strategiche in campo nucleare, intervenuta in Italia dopo il 1987, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore.

Attualmente, presso il CCR  di Ispra, si svolgono ricerche in settori non-nuclear quali:
  • risorse sostenibili e trasporti;
  • spazio;
  • sicurezza;
  • migrazioni;
  • salute e protezione dei consumatori;
  • efficienza energetica e cambiamenti climatici;
  • crescita e innovazione.
Quanto al campo nucleare restano operative le attività relative alle salvaguardie nucleari e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. Si segnala che, in risposta all'interrogazione 4-16964,  il Governo, nella seduta del 23 marzo 2018, ha dato conto del volume e della tipologia dei rifiuti radioattivi attualmente esistenti presso il CCR di Ispra.

La Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (decommissioning) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (waste management) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR, tra cui il CCR di Ispra; all'Italia è stato chiesto di  partecipare alle attività di disattivazione e smantellamento ai fini della regolarizzazione delle responsabilità storiche sul sito.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l 'intesa transattiva in esame è stata conclusa sulla base non tanto di un corrispettivo economico che non sarebbe stato possibile determinare analiticamente anche in ragione del fatto che, nella contrattualistica a suo tempo vigente, non erano previste clausole per future attività di smantellamento - quanto sull'impegno italiano a realizzare alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR.
Nell' analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il provvedimento viene altresì precisato che l'Accordo risolve definitivamente un negoziato protrattosi per alcuni anni con una forte riduzione delle richieste originarie della Commissione europea. Vengono poste a carico dell'Italia alcune delle attività da effettuare, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore Ispra 1 e nello smaltimento dei relativi rifiuti presso il futuro Deposito nazionale . Le attività previste dall'Accordo - si legge nell'ATN - sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN).
SOGIN è la soci​età pubblica, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera in base agli indirizzi strategici del Governo, responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi. La Società ha in carico, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la localizzazione, la realizzazione e la gestione del Deposito nazionale e Parco tecnologico (DNPT) cui dovranno essere conferiti tutti i rifiuti radioattivi prodotti in Italia, generati dall'esercizio e dallo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari, dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca. 
La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della SOGIN, riferita all'esercizio 2016 (adottata con determinazione del 25 gennaio 2018, n. 5), evidenzia come i ritardi nella localizzazione e realizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico comportino la necessità, da parte della Società, di impiegare risorse per l'individuazione di soluzioni transitorie quali depositi temporanei, con costi supplementari, in ragione dell'avanzamento dell'attività di decommissioning
La 10^ Commissione del Senato ha svolto un ciclo di audizioni, tra settembre e dicembre 2018, sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale.

La procedura diretta alla localizzazione del DNPT ha avuto inizio con la pubblicazione, il 4 giugno 2014, da parte di ISPRA, della Guida Tecnica n. 29 contenente i criteri per la localizzazione e il 2 gennaio 2015 SOGIN ha consegnato ad ISPRA la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il DNPT, che è stata aggiornata dalla società e ritrasmessa a ISPRA a luglio 2015. Allo stato attuale, SOGIN è ancora in attesa del rilascio del nulla osta alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente Idonee da parte dei Ministeri competenti.

Informazioni dettagliate sulle procedure di localizzazione e sui volumi di rifiuti radioattivi che dovranno essere stoccati nel DPNT sono disponibili nel sito web dedicato https://www.depositonazionale.it/.


Contenuto dell'accordo

L' Accordo è composto da 6 punti, preceduti da una introduzione che ripercorre e fasi principali del negoziato tra il Governo italiano, rappresentato dal MISE, e la Comunità europea dell'energia atomica.
Nel punto 1 si individuano i servizi a compensazione degli oneri drivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra. Il Governo italiano provvederà alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata Reattore Ispra 1.
I dettagli di tali attività sono riportati nell' Appendice 1, che presenta un'analisi esaustiva e puntuale delle specifiche attività. Quanto al soggetto titolare degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1, di cui al punto 1.2, la relazione illustrativa specifica trattarsi di quello individuato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, ossia SOGIN ( cfr. supra) .
La relazione illustrativa precisa, altresì, che l'attuazione dell'Accordo terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2014, adottato ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla cui applicazione è subordinato l'Accordo transattivo in esame ai sensi del punto 5.1 dell'Accordo medesimo. 
Nel punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del Centro stesso.  In caso di indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia.
Il punto 3 definisce i criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al Deposito nazionale nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dall loro eventuale modifica.
Il  punto 4 dispone che le Parti possano concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo.
Il punto 5 stabilisce che l' Accordo transattivo sia disciplinato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Eventuali controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo transattivo che non possano essere risolte amichevolmente saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il punto 6 istituisce un Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1 e le altre attività del Centro comune di ricerca di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione dell'Accordo. L'entrata in vigore dell'Accordo è stabilita alla data di ricezione della notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica.
L'Accordo è completato dall' Appendice 1 che si articola in paragrafi dedicati, tra il resto, alla descrizione e stato dell'impianto, alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano, al mantenimento in sicurezza di Ispra-1 e alla sua disattivazione, alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al sito e alla sicurezza sul lavoro.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo transattivo tra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'Energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestionr dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 consta di quattro articoli
 
Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione.
L'articolo 3, comma 1,  dedicato alle disposizioni finanziarie, stabilisce che all'attuazione dell'Accordo si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Il comma 2 contiene, pertanto, la clausola d'invarianza finanziaria ove viene precisato che l'attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Si ricorda che  il comma 537 della richiamata legge di bilancio 2018 specifica l' attribuzione a SOGIN del compito di realizzare le attività indicate all'articolo 1, punto 1.1 dell'Accordo del 2009 in esame (cfr. infra).
Il comma 538 trasferisce a SOGIN la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. E' demandato al MISE il compito di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame, con successivi atti, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.
Il comma 539 prevede che SOGIN dia inizio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, alle attività conoscitive preliminari alla presa in carico dell'impianto.Viene inoltre demandata la Ministero dello sviluppo economico la costituzione, con apposito decreto, del comitato misto previsto dall'Accordo.
Il comma 540 demanda a SOGIN di provvedere al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Centro comune di ricerca della Commissione europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi a SOGIN. 
Il comma 541 provvede alla definizione della copertura degli oneri che è garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica. Conseguentemente si modifica l'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 25/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003), inserendo le attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo tra il Governo Italiano e la Comunità europea dell'energia atomica del 27 novembre 2009, tra gli oneri generali del sistema elettrico accanto ai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.
Il comma 542 demanda ad un'apposita delibera dell'ARERA - Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nuova denominazione assunta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ai sensi del comma 528 della stessa legge) la determinazione delle modalità di rimborso alla SOGIN, a copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi precedenti. Viene altresì stabilito che tale determinazione dovrà avvenire in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorità per il riconoscimento dei costi "connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti" contemplati, come componenti degli oneri generali del sistema elettrico, dal citato art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 25/2003.
Nella relazione tecnica si riporta la stima degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, effettuata dal tavolo tecnico istituito all'epoca dell'Accordo del 2009 dal Ministero dello sviluppo economico, e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'ISPRA e dalla SOGIN. Tale stima indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro; a tale importo vanno aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro.  

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica (dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle disposizioni che trovano copertura nelle previsioni dei già ricordati commi 541 e 542 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018) e dell'analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.