Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 18 settembre 2018 |
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Contenuto dell'accordo|Contenuto del disegno di legge di ratifica|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
Contenuto dell'accordoL'A.C. 1125 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia, Francia e Principato di Monaco concernente la protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mar Mediterraneo (Accordo RAMOGE), fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato nella stessa sede il 27 novembre 2003. Si ricorda che nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (C. 4475) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2017: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame a causa della conclusione della legislatura. La relazione introduttiva al disegno di legge ripercorre le tappe che hanno condotto dapprima alla sigla dell'Accordo del 1976 e successivamente all'emendamento all'esame della Commissione Affari Esteri, a partire dall'iniziativa dell'allora principe di Monaco Ranieri III di dare impulso ad azioni comuni per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota. L'Accordo, iscritto nel quadro della Convenzione di Barcellona e del relativo Piano d'azione per il Mediterraneo, è stato ratificato dall'Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 743, ed è entrato in vigore nel 1981. In tale occasione si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia - e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la Regione Liguria - con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL. Il testo emendato nel novembre 2003, sottoposto a strumento di ratifica, introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità. Passando al contenuto precipuo dell'Accordo RAMOGE emendato, questo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione RAMOGE composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati, tra cui un capo delegazione, e può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari. L'articolo 2 reca la nuova delimitazione della zona RAMOGE anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. L'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi. L'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato. L'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo. In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate . L'articolo 6 prevede che la Commissione RAMOGE sia assistita da un Comitato tecnico composto da esperti, e possa altresì costituire gruppi di lavoro per lo studio di specifici problemi. L'articolo 7 prevede per la Commissione RAMOGE una presidenza biennale affidata al capo di ciascuna delle tre delegazioni. L'articolo 8 prevede che la Commissione RAMOGE si riunisca ordinariamente almeno una volta all'anno, ma sessioni straordinarie possono essere convocata dal presidente su richiesta di una delle tre delegazioni. L'ordine del giorno è proposto dal presidente, ma in esso ciascuna delle tre delegazioni può far porre i punti di proprio interesse. L'articolo 9 prevede che nella Commissione RAMOGE ogni delegazione dispone di un voto, e le deliberazioni sono adottate all'unanimità. L'articolo 10 prevede che la Commissione RAMOGE stabilisca il proprio regolamento interno L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni. Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della commissione. Le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo. L'articolo 13 prevede l'assistenza alla Commissione RAMOGE da parte del Segretariato permanente, assicurato dai servizi governativi del Principato di Monaco. Vengono di seguito analiticamente elencate le funzioni del Segretariato. L'articolo 14, infine, detta le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, che potrà altresì essere emendato a seguito di intesa delle Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE. È prevista la possibilità di denuncia dell'Accordo non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore, denuncia che avrà effetto tre mesi dopo la sua modifica al Governo depositario. In particolare, l'Analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge evidenzia come l'Accordo RAMOGE si collochi perfettamente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare", nonché nell'ordinamento internazionale - viene qui ricordata la Convenzione di Barcellona ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175, volta a prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo da qualsiasi fonte di provenienza. Proprio la Convenzione di Barcellona raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi. |
Contenuto del disegno di legge di ratificaIl disegno di legge A.C. 4475 si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo Italo-franco-monegasco del 10 maggio 1976 come emendato il 27 novembre 2003 a Monaco. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò viene ribadito nel comma 2, in base al quale le Amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Oltre alla già richiamata relazione introduttiva, il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica che evidenzia come dall'Accordo in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: si cita a tale scopo l'articolo 11, asserendo che la partecipazione al Comitato direttivo implicherà attività già svolte a legislazione vigente dai partecipanti italiani alla Commissione RAMOGE e dal Ministero dell'ambiente. Si cita poi l'articolo 12 il quale, anche nella sua parte innovativa (comma 2) si limita ad articolare maggiormente quanto già previsto nel vecchio testo in ordine alla ripartizione delle spese tra i tre Governi. In particolare la relazione tecnica ricorda poi come la Commissione RAMOGE abbia deliberato a partire dal 2003 il contributo annuo ordinario per l'Italia, già coperto dallo stanziamento di cui al capitolo 1617, piano di gestione 15 del bilancio del Ministero dell'ambiente - tale contributo ammonta, per il triennio 2017-2019, a 65.840 euro annui. Infine, il disegno di legge in esame è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) che riporta analiticamente il quadro normativo nazionale e internazionale nel quale si inserisce la ratifica dell'Accordo in esame. L'ATN rileva come il provvedimento appaia conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'ATN rileva altresì come l'intervento normativo in esame non presenti profili di incompatibilità con le competenze delle Regioni e delle autonomie locali, prevedendo anzi il nuovo testo dell'Accordo il coinvolgimento delle collettività territoriali – e ciò appare coerente nel diritto nazionale con la competenza concorrente stabilita nella materia dal Decreto legislativo n. 112 del 1998. Infine l'ATN rileva come l'Accordo del 2003 sia coerente con il diritto dell'Unione europea in materia di tutela del patrimonio ambiental e- in particolare con quanto previsto dal Decreto legislativo 190/2010 che ha recepito la Direttiva 2008/ 56/CE, recante il quadro per l'azione nel campo della politica dell'ambiente marino. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento si inquadra – come rileva l'ATN - nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) e s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. |