Schema di decreto ministeriale SMD 17/2021, relativo all'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee 14 gennaio 2022 |
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Premessa|Presupposti normativi|Contenuto| |
PremessaLo scorso 22 dicembre il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità, corredato delle schede tecnica e illustrativa.
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Presupposti normativiL'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Il
Il documento programmatico pluriennale della difesa
Documento programmatico pluriennale della difesa
(DPP
) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 9 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, il Ministro della Difesa, il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (
Doc. CCXXXIV, n. 4). Per approfondimenti si rinvia al relativo
dossier.
Per quanto concerne
I programmi presentati
l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "
Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-
bis sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza,
procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.
In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. |
Contenutoll programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S.- Unità navale per Bonifiche Subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di 10 anni successivo alla consegna dell'Unità navale. Nello specifico, lo Stato maggiore della Difesa, nella relazione allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che lObiettivo del programma'obiettivo del programma è il rinnovamento delle Unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare. Si prevede, quindi, l'acquisizione di una nuova Unità navale - a spiccata connotazione multi-purpose by design - per effettuare un'ampia gamma di operazioni subacquee complesse in un vasto spettro di scenari operativi d'impiego, tra i quali quelli duali per il concorso della Difesa in occasione di eventi straordinari e calamità naturali. Con specifico riferimento alle attività di bonifica subacquea la Difesa sottolinea come la piattaforma in esame si caratterizza per la particolare flessibilità dei sitemi e delle apparecchiature imbarcabili, trasportabili ed utilizzabili da bordo, che consenteno al Raggruppamento Subacquei ed Incursori di disporre, senza soluzione di continuità, delle capacità operative al momento assicurate da Nave Pedretti e Nave Marino, vicine al termine della loro vita operativa. Si specifica inoltre che la nuova Unità risulterà particolarmente utile non solo nella bonifica su larga scala di sedimi dell'Amministrazione Difesa (poligoni a mare), ma anche nell'ambito dela periodiche richieste, da parte di altri Dicasteri (Ministero dello Sviluppo Economico - MISE), di ispezione delle strutture subacquee delle piattaforme marine di interesse nazionale. La piattaforma navale in via di acquisizione potrà quindi anche:
Nel dettaglio gli
scenari d'impiego vengono così elencati:
- monitoraggio, ricerca, ispezione del fondale marino e delle strutture subacquee (opere fondate in acqua/gasdotti/elettrodotti/linee di comunicazione);- raccolta e rilevazione dati ambientali;- recuperi dal fondo e dalla superficie marina;- supporto alle attività di immersione con operatori (
manned) o con sistemi remoti (
unmanned) anche in contesti di acque inquinate;- formazione ed addestramento di operatori subacquei;
- studio, sviluppo e sperimentazione di materiali ed apparecchiature subacquee.
Lo Stato maggiore della Difesa segnala che il pattugliatore in via di acquisizione, quando non impegnato in attività operativa, potrà essere utilizzato per supportare la
Aspetti addestrativiformazione dei subacquei delle Forze Armate, in linea con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Difesa del 25 giugno 1984, col quale
COMSUBIN è stato identificato quale
polo formativo della Difesa per il conseguimento del brevetto militare da operatore subacqueo.
Il citato Decreto del Ministero della Difesa del 25 giugno 1984 attesta alla Marina Militare ed in particolare a Comsubin, l'onere di formare i subacquei appartenenti alle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.
Con riferimento ai Requisiti militarirequisiti tecnici, il nuovo sistema presenta le seguenti caratteristiche: - capacità di manovra in spazi ristretti e di mantenimento dinamico della posizione fino a Stato del Mare 4; - ampio ponte di coperta poppiero adibito anche al trasporto di container da 10, 20 e 40 piedi standard ISO contenenti gli assetti operativi rischierabili per il supporto alle attività subacquee con operatori o con sistemi remoti; - recupero di oggetti dal fondale marino mediante mezzi di sollevamento organici; - capacità di scoperta sonar, mediante apparati organici all'Unità e rischerabili. Nello specifico, lo Stato maggiore della Difesa, nella relazione allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che grazie alla capacità di mantenimento della posizione geostazionaria, ai mezzi di sollevamento organici e all'ampio spazio di lavoro poppiero, la nuova piattaforma sarà in grado di supportare sia le attività d'immersione tese alla bonifica degli ordigni esplosivi rinvenuti in contesti marittimi, sia le operazioni subacquee complesse, per mezzo di "assetti rischierabili" imbarcabili, quali:
L 'Unità sarà dotata di apparati/sistemi ad elevata affidabilità corredati da adeguati piani manutentivi, tali da garantire la prontezza richiesta con elevati livelli di disponibilità operativa. Con riferimento, poi, all logistica di sostegno, questa sarà basata su studi di ingegneria logistica (ILS).Dovrà, in particolare, formare oggetto del contratto anche la previone di un supporto globale per i primi dieci anni di vita dell'Unità navale La piattaforma ed i relativi sistemi di mantenimento della posizione e di sollevamento dal fondo del mare saranno realizzati per avere Interoperabilità e standardizzazionemassima comunanza con analoghe Unità offshore utilizzate per il supporto alle operazioni subacquee professionali, così da rispondere in massima parte ai criteri di standardizzazione UE/NATO/Internazionali. Inoltre, sarà garantita la massima interoperabilità con gli assetti rischierabili del Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori. I Settori industrialisettori industriali principalmente interessati dal programma in esame sono quelli della cantieristica non solo militare, essendo indirizzato allo sviluppo di tecnologie con potenziali ricadute anche nel settore civile. Alle attività produttive si aggiungerà l'indotto delle attività manutentive future a cura dell'Arsenale militare della Spezia (sede di assegnazione dell'Unità). L'indotto delle PMI coinvolgerà varie Aree geografiche interessatearee geografiche del Paese, come Liguria e Lazio, Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Campania, Veneto ed Emilia Romagna.
Si segnala, infine, che il progetto, sviluppando un mezzo altamente specializzato nel settore delle bonifiche marine, presenta
Prospettive di export
prospettive di export nell'ottica della transizione ecologica
dell'UE, con specifico riferimento alla
tutela dell'ambiente marino.
Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di
previsto avvio nel 2021 e
Durata del programmadurata complessiva di 13 anni (2021-2033).
Si valuti l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2022.
La relazione illustrativa precisa che il programma è "
di rapida contrattualizzazione in quanto basato su una tipologia di progetto navale ad elevata modularità e flessibilità d'impiego".
Nello stato di previsione della Difesa il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Il Costo complessivocosto complessivo del programma è di 35,38 M€ per l'acquisizione dell'Unità navale (UBOS), inclusiva del relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'art. 1 co. 1072 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), capitolo 7120-30, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa. La relazione riporta il seguente Cronoprogramma dei pagamenticronoprogramma dei pagamenti, "meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento":
(in milioni di euro)
Si valuti l'opportunità di aggiornare il cronoprogramma dei pagamenti ponendo l'avvio del programma nell'anno 2022. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, "tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, in toto o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma, ovvero l'adozione di eventuali forme contrattuali che, nel rispetto dei termini di cui ai rispettivi decreti approvativi, massimizzino la forza contrattuale dell'amministrazione e le discendenti migliori condizioni di acquisto".
In relazione al programma in esame il medesimo è riportato nelIl programma nel DPP 2021-2023 Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 87), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra, così aggregato: 0,1 milioni per il 2021, 12,89 milioni per il 2022, 8,82 milioni per il 2023, 10,07 milioni per il triennio 2024-2026, 3,5 milioni per il periodo 2027-2033. Riguardo alle Condizioni contrattuali e facoltà di recessocondizioni contrattuali, la relazione precisa che al momento, in assenza di un atto contrattuale, si possono esprimere solo valutazioni generalmente valide per ogni attività contrattuale. Le norme di riferimento per la materia contrattuale pubblica sono la normativa speciale dettata dal D. Lgs. 208/2011, di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/CE, e il relativo regolamento (D.P.R. 49/2013) e, per quanto da essi non direttamente disciplinato, le disposizioni rappresentate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), ove non derogate e compatibili con le predette norme e con le clausole contrattuali.
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione europea e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (
D.Lgs. n. 50 del 2016) e relativi regolamenti di attuazione generale (
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale per il settore della Difesa (
D.P.R. n. 236 del 2012). A queste si affiancano, per quel che concerne la disciplina degli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/UE (
D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento di attuazione (
D.P.R. n. 49 del 2013). Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del
procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e dei relativi regolamenti di attuazione per ciò che concerne specifici istituti come, ad esempio, il recesso.
Per quel che concerne la disciplina del recesso dal contratto in ambito nazionale questa è, infatti, riconducibile principalmente a quanto previsto dall' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 e dall' articolo 1373 del Codice Civile fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito nello specifico atto negoziale circa le eventuali condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato ( R. D. n. 2440 del 1923) e dal relativo regolamento di attuazione del Libro IV del Codice Civile. L' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 detta i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall'esercizio della facoltà di recesso. In particolare, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Ulteriore condizione è rappresentata dall'obbligo per l'Amministrazione di assumere la proprietà e il carico contabile dei materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore. |