Schema di decreto ministeriale A/R n. SMD 18/21, acquisizione di munizionamenti per cannoni e lanciatori navali 14 dicembre 2021 |
Indice |
| Premessa|Presupposti normativi|Contenuto| |
PremessaLo scorso 29 novembre 2021 il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, concernente l'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (A.G. 335). Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione difesa è il 10 gennaio 2022 alla Camera e l'11 gennaio al Senato.
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Presupposti normativiL'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Il
Il documento programmatico pluriennale della difesa
Documento programmatico pluriennale della difesa
(DPP
) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 9 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, il Ministro della Difesa, il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (
Doc. CCXXXIV, n. 4). Per approfondimenti si rinvia al relativo
dossier.
Per quanto concerne
I programmi presentati
l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "
Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-
bis sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza,
procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.
In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. |
Contenutoll programma pluriennale in esame è relativo all'acquisizione di munizionamenti per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali, impiegati a bordo delle principali Unità Navali della Marina. Come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, Obiettivo del programmal'obiettivo del programma è il ripianamento delle scorte di munizionamento 76 mm DART e di razzi chaff BULLFIGHTER-D da 130 mm, da impiegare nelle Unità Navali Cavour, Trieste, classe Orizzonte, classe FREMM e classe Pattugliatori Polivalenti di Altura. Tale acquisizione garantirà il progressivo ripristino delle scorte unitamente all'incremento delle prestazioni connesso all'innovazione tecnologica della nuova generazione di forniture, con conseguente adeguamento delle relative tattiche di impiego, attualmente implementate dalla Marina Militare italiana e dai Paesi Alleati. A tal proposito la scheda illustrativa allegata allo schema di decreto in esame specifica che:
Per quanto concerne i Rapporti con l'industriasettori industriali principalmente interessati dal programma, occorre distinguere tra l'acquisto delle munizioni per i cannoni (essenzialmente 76 mm DART, finalizzati alla difesa dalla minaccia aerea) e il munizionamento di contromisura elettronica (essenzialmente chaff BULLFIGHTER-D), prodotto dalla Società tedesca Rheinmetall Waffe Munition GmbH (RWM). A tal riguardo, si fa presente che la munizione DART è costruita con componenti prevalentemente realizzati e/o commercializzati da fornitori italiani e pertanto il programma coinvolgerà il comparto industriale nazionale, con particolare riferimento alle imprese del Centro e Nord Italia, specializzate nei settori merceologici della meccanica, anche di alta precisione, dell'elettronica e della componentistica pirica. In particolare, la linea del montaggio pirico è ubicata ad Aulla (MS), presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato (CIMA) gestito dalla Marina Militare. La munizione BULLFIGHTER- D è commercializzata in Italia dalla Ditta Podestà di Genova per conto di RWM e la qualifica della stessa sulle Unità Navali italiane è a cura della ditta Leonardo. Riguardo alla Cooperazione internazionalecooperazione internazionale, la relazione dello Stato Maggiore della Difesa ricorda che il 27 maggio 2019 è stato firmato il Memorandum of Understanding per l'iniziativa NATO Maritime Battle Decisive Munition, al quale hanno aderito Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia e Finlandia. Lo scopo del suddetto accordo è quello di creare un framework internazionale di procurement centralizzato per l'acquisizione di munizionamento, per abbattere i costi non ricorrenti di acquisizione e sfruttare le economie di scala. Dal momento che la munizione DART è tra i dispositivi oggetto del citato accordo, si prospettano margini di incremento della domanda da parte delle nazioni NATO. In particolare, la scheda illustrativa precisa che alla munizione DART sono interessati alcuni Paesi come Olanda e Israele, e che eventuali attività di export di munizioni DART comporteranno ritorni economici anche per l'Amministrazione della Difesa, viste le clausole di redevance previste dai contratti in essere. Il Supporto logisticosupporto logistico comprende i seguenti aspetti: - vita operativa delle munizioni garantita per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di consegna; - sorveglianza delle obsolescenze e gestione della configurazione; - fornitura di attrezzature e apparecchiature per l'esecuzione della manutenzione decennale delle munizioni e relativo materiale di scorta; - revisione/risoluzione delle obsolescenze del parco munizioni già in inventario; - conformità al regolamento REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Saranno compresi nella fornitura:
Il programma, di Durataprevisto avvio nel 2022, è concepito secondo un piano di sviluppo quinquennale, con una presumibile conclusione nel 2026. Nello stato di previsione della Difesa, il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. L'onere previsionale complessivo del programma è di 60 M€, di cui:
Al riguardo, potrebbe essere opportuno precisare che la successiva tranche sarà oggetto di separato, specifico decreto approvativo ai sensi dell'art. 536 del Codice dell'Ordinamento Militare. Nella scheda si specifica che l'approvazione del programma mantiene la sua validità laddove all'atto del formale impegno contabile della spesa questa, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, venisse proposta dall'Amministrazione su diverso/i capitolo/i/piani gestionali, nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità di stanziamenti. La prosecuzione del programma si svilupperà attraverso nuove tranche auto-consistenti ed è assentita nell'ambito della programmazione tecnico-finanziaria dello Stato Maggiore della Difesa a valere sugli stanziamenti del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione riporta il seguente Cronoprogramma dei pagamenticronoprogramma dei pagamenti, "meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento":
(in milioni di euro)
Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.
In relazione al programma in esame il medesimo è riportato nelIl programma nel DPP 2021-2023 Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 90), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra, così aggregato: 1,72 milioni per il 2022, 2,97 milioni per il 2023, 41 milioni per il triennio 2024-2026. Riguardo alle Condizioni contrattuali e facoltà di recessocondizioni contrattuali, la relazione precisa che al momento, in assenza di un atto contrattuale, si possono esprimere solo valutazioni generalmente valide per ogni attività contrattuale. Le norme di riferimento per la materia contrattuale pubblica sono la normativa speciale dettata dal D. Lgs. 208/2011, di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/CE, e il relativo regolamento (D.P.R. 49/2013) e, per quanto da essi non direttamente disciplinato, le disposizioni rappresentate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), ove non derogate e compatibili con le predette norme e con le clausole contrattuali.
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione europea e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (
D.Lgs. n. 50 del 2016) e relativi regolamenti di attuazione generale (
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale per il settore della Difesa (
D.P.R. n. 236 del 2012). A queste si affiancano, per quel che concerne la disciplina degli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/UE (
D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento di attuazione (
D.P.R. n. 49 del 2013). Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del
procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e dei relativi regolamenti di attuazione per ciò che concerne specifici istituti come, ad esempio, il recesso.
Per quel che concerne la disciplina del recesso dal contratto in ambito nazionale questa è, infatti, riconducibile principalmente a quanto previsto dall' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 e dall' articolo 1373 del Codice Civile fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito nello specifico atto negoziale circa le eventuali condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato ( R. D. n. 2440 del 1923) e dal relativo regolamento di attuazione del Libro IV del Codice Civile. L' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 detta i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall'esercizio della facoltà di recesso. In particolare, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Ulteriore condizione è rappresentata dall'obbligo per l'Amministrazione di assumere la proprietà e il carico contabile dei materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore. |