Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali
Riferimenti: SCH.DEC N.315/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 315
Data: 29/10/2021
Organi della Camera: IV Difesa

Ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali per l’anno 2021

 

 

A.G. 315

 

 

 

 

 

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Dossier n. 72

 

 

 

 

 

 

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DI0308

Atti del Governo n. 315

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

Sommario

Schede di lettura.. 3

Premessa.. 3

Quadro normativo.. 6

Contenuto del DPCM... 14

Ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145. 16

1. MINISTERO DELLA DIFESA.. 17

2. MINISTERO DELL’INTERNO.. 19

3. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.. 20

4. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- AISE.. 19

5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. 20

 

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

In data 20 ottobre 2021 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019 (A.G. n. 315).

La richiesta è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera e dell’articolo art. 139-bis del Senato, alle Commissioni riunite 3a (Affari esteri) e 4a (Difesa), nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 novembre 2021.

 

Il riparto riguarda l'intero anno 2021, anche se una parte del fabbisogno finanziario è per obbligazioni esigibili nell’esercizio finanziario 2022.

 

Il precedente schema di riparto (A.G. n. 219) ha riguardato l’intero anno 2020. E’ stato trasmesso dal Governo alle Camere in data 13 novembre 2020. Le Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato hanno espresso parere favorevole il 9 dicembre 2020; nella stessa data parere non ostativo con osservazioni è stato espresso dalla commissione Bilancio del Senato. Alla Camera, il 2 dicembre 2020 le Commissioni Affari esteri e Difesa hanno espresso parere favorevole; la commissione Bilancio ha espresso parere favorevole il 9 dicembre 2020.

 

L’A.G. n. 104 ha riguardato l’intero 2019. è stato trasmesso dal Governo alle Camere in data 2 agosto 2019. Le Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 2 ottobre 2019; parere non ostativo con condizioni e con presupposto è stato altresì espresso dalla commissione Bilancio del Senato il 19 novembre 2019; alla Camera, le Commissioni Affari esteri e Difesa hanno espresso parere favorevole l’8 ottobre 2019; parere favorevole con condizione è stato altresì espresso dalla commissione Bilancio il 14 novembre 2019.

 

Lo schema di riparto (A.G. n. 69) relativo agli ultimi 3 mesi del 2018 ha recato la ripartizione delle risorse del Fondo missioni tra le missioni internazionali e gli interventi oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018[1]. è stato trasmesso dal Governo alle Camere in data 24 gennaio 2019. Le Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 6 febbraio 2019; parere non ostativo con osservazioni è stato altresì espresso dalla commissione Bilancio del Senato il 13 febbraio 2019; alla Camera, le Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato hanno espresso parere favorevole con un'osservazione il 7 febbraio; parere favorevole è stato altresì espresso dalla commissione Bilancio il 5 febbraio 2019.

 

Per quanto concerne i primi nove mesi del 2018, in data 2 marzo 2018 il Governo ha trasmesso, ai sensi della richiamata normativa, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la ripartizione delle risorse del richiamato Fondo (A.G. n. 523). Il provvedimento, presentato alla Camere nel corso dello scioglimento della XVII legislatura, non è stato esaminato dalle competenti commissioni parlamentari. Il provvedimento è stato pertanto adottato dal governo una volta scaduti i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della L. 145/2016.

Per quanto concerne il 2017, il Governo ha presentato alle Camere, in data 4 agosto 2017, lo schema di riparto delle somme presenti nel Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in data 4 agosto 2017 (A.G. n. 439). Il riparto ha riguardato il periodo primo gennaio-30 settembre 2017, con la sola eccezione di alcuni interventi oggetto di finanziamento annuale. Nel corso delle sedute del 27 settembre 2017 le Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di DPCM. Parere favorevole è stato altresì espresso dalla commissione Bilancio della Camera nella seduta del 26 settembre 2017.

Per l'ultimo trimestre del 2017, l'articolo 6, comma 5 del D.L. n. 148 del 2017 ha incrementato il Fondo missioni di 140 milioni di euro al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali. Conseguentemente, in data 29 dicembre 2017 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi della richiamata normativa, la richiesta di parere parlamentare sul secondo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017 (A.G. n. 496). Su tale schema di decreto le Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato e della Camera si sono rispettivamente espresse favorevolmente nel corso delle sedute del 15 e 19 gennaio 2018. Per quanto concerne i pareri resi dalla Commissione Bilancio, al Senato, nel corso della seduta del 17 gennaio 2018 è stato espresso parere non ostativo, alla Camera, il 23 gennaio 2018 è stato espresso un parere favorevole.

 


 

Quadro normativo

La legge-quadro sulle missioni internazionali

 

La legge n. 145 del 2016 (c.d. "legge-quadro sulle missioni internazionali"), successivamente novellata dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legge n. 148 del 2017, fissa il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione.

L’ambito di applicazione della legge è, pertanto circoscritto:

1.     alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 1);

2.     all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (art. 1, comma 2).

Per quanto attiene alla procedura relativa l'avvio della partecipazione italiana a missioni internazionali il primo passaggio procedurale previsto dall’articolo 2 è rappresentato da una apposita delibera del Consiglio dei ministri da adottarsi previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità (art.2, comma 1).

Successivamente (art.2, comma 2), le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente;

1.     le discutono;

2.     con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

Con riferimento al contenuto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, l’articolo 2, comma 2 precisa che il Governo indica per ciascuna missione l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso.

Dovrà, inoltre, essere allegata la relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31, n. 196 del 2009[2].

Al fine di garantire la massima informazione in merito alle missioni in corso si prevede lo svolgimento di una apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, da svolgere entro il 31 dicembre di ciascun anno (articolo 3).

In particolare, entro tale data (31 dicembre) il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo.

Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.

La citata Risoluzione 1325 su “Donne, Pace e Sicurezza”per la prima volta menziona il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole e fissa tra i vari obiettivi l’adozione di una “prospettiva di genere” e una maggiore partecipazione delle donne nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza.

 

Nel 2020 sono state 75 le unità di personale femminile impiegate nell’operazione “Mare sicuro” (contingente invariato rispetto al 2019 e corrispondente al 10 per cento del totale), 52 nella missione IRINI (anche in questo caso il 10 per cento del contingente totale), 42 nella missione UNIFIL in Libano (un’unità in più rispetto al 2019), 41 nella missione UE Atalanta (10 per cento del totale, invariato rispetto all’anno precedente), 40 nel dispositivo aeronavale nel Golfo di Guinea (10 per cento del totale), 28 nella missione Nato Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (erano 5 unità nel 2019), 27 nell’operazione SOPHIA, 21 unità nella missione Nato Resolute Support in Afghanistan (4 unità in meno rispetto al 2019) e 21 unità nel dispositivo per la sorveglianza navale dell’area sud dell’Alleanza, in cui la presenza femminile incide sugli equipaggi delle navi impegnate nella percentuale circa del1'8%, senza limitazioni di impiego (analoga consistenza aveva il contingente del 2019), 14 nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (3 unità in meno rispetto al 2019). Numerose altre missioni impiegano personale femminile, in contingenti inferiori alla decina di unità. Per un approfondimento si veda il DOC.XXVI n.3, proroga delle missioni internazionali per l’anno 2020.

In più occasioni il Governo ha sottolineato l’importanza del contributo del personale militare femminile, con particolare riferimento a taluni delicati teatri operativi, come l’Afghanistan e l’Iraq. In tali contesti il richiamato personale è stato impiegato per lo svolgimento di perquisizioni, per la ricerca di informazioni, per l’interazione con donne autoctone e per taluni interventi medici che hanno contribuito a migliorare la percezione locale nei confronti dell’intero contingente nazionale (Documento programmatico pluriennale della Difesa 2020-2022, pagg. 142-143.

Unico caso di impiego differenziato sulla base del genere di appartenenza è rappresentato dai Female Engagement Team (FET), nuclei specializzati formati da personale militare femminile specializzate nell’interagire con la popolazione locale femminile dei territori dove operano, al fine di accrescere il consenso della comunità locale verso il personale militare e creare un ambiente di cooperazione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi della missione (cfr. pagina 46 della Relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell’organizzazione delle Forze armate, anno 2019).

A sua volta la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.

Infine, analogamente a quanto previsto per l’avvio delle nuove missioni, anche la relazione analitica sulle missioni in corso dovrà essere corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi del richiamato articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne, poi, il profilo finanziario connesso alla partecipazione del personale civile e militare alle missioni internazionali, l’articolo 4 della legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appostiti provvedimenti legislativi (comma 1).

 

Relativamente all’anno 2021 si segnala che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul capitolo 3006/1 programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) sono appostati fondi pari a 1.482,9 milioni di euro, di cui 682,9 disponibili a legislazione vigente, e 800 milioni derivanti legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020). Per il 2022 sul capitolo sono presenti 1,6 miliardi di euro (850 milioni a legislazione vigente e 750 milioni rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2021). Per il 2023 il capitolo presenta 500 milioni di euro, derivanti dalla legge di bilancio per il 2021.

Il MEF trasferisce tali fondi, sia in termini di cassa che di competenza, con decreto autorizzativo, al Ministero della Difesa.

 

Relativamente all’anno 2020, la legge di bilancio per tale anno (legge n. 160 del 2019) ha previsto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), una dotazione pari a euro 1.308,7 milioni per l'anno 2020 e pari a 850.000.000 per l'anno 2021.

Relativamente all’anno 2019, la legge di bilancio per tale anno (legge n. 145 del 2018) ha previsto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, programma 5.8, cap. 3006/1 - Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 - fondi pari a 997,2 milioni di euro; tuttavia, la deliberazione del 23 aprile 2019  ha autorizzato le missioni per il 2019 per un costo complessivo pari a euro 1.428.554.211, ma ha altresì previsto che la contabilizzazione in bilancio delle risorse (secondo quanto previsto dall' articolo 34 della legge n. 196 del 2009) avvenga in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione “per cui il predetto onere comporterà, per l'anno 2019, un fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili pari ad euro 1.020.554.211 e per l'anno 2020 un fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili per euro 408.000.000”.

Relativamente all’anno 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, programma 5.8, cap. 3006/1 - Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 - sono stati appostati fondi pari a 995 milioni di euro. Successivamente il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legge n. 119 del 2018 ha incrementato di 130 milioni di euro, per il 2018, il Fondo missioni internazionali) al fine di garantire il fabbisogno finanziario necessario in relazione alle missioni internazionali per l'ultimo trimestre 2018.

Tuttavia per il solo 2018, le risorse sono state integrate anche a valere sul capitolo 1183 (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) del Ministero della Difesa, che la legge di assestamento relativa a tale anno (legge n. 111 del 2018) aveva provveduto ad incrementare di euro 295.000.000 di cui euro 274.008.733 destinati alla copertura degli oneri connessi con le missioni internazionali. In relazione al riparto di tale stanziamento si segnala che la legge istitutiva del richiamato fondo (legge n. 289 del 2012) prevede che venga disposto con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 145 del 2016 gli importi del Fondo missioni destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo - per interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione - sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12 della nuova Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 12 ha previsto che un Documento triennale di programmazione e di indirizzo sulle attività di cooperazione, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione, sia approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno. Tale Documento individua le linee generali d’indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. Si ricorda altresì che il Capo IV della richiamata legge disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

 

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere, con uno o più DPCM, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo sono ripartite tra le missioni indicate nella richiamata relazione di cui all'articolo 3, comma 1 - come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

 

Gli schemi di tali atti corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione.

il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

 

Fino all'emanazione dei decreti di riparto del Fondo, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma.

 

Si segnala, infine, che il richiamato decreto-legge n. 148 del 2017 ha poi inserito nella legge-quadro anche una specifica disposizione in materia di flessibilità del sistema di finanziamento, stabilendo che, fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse del fondo, le amministrazioni interessate possano ottenere un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Quest'anticipazione del 75 per cento deve intervenire:

1.     entro dieci giorni dalla data di presentazione alle Camere delle deliberazioni del Governo concernenti l'avvio di nuove missioni;

2.     entro dieci giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere nel caso di prosecuzione di missioni in corso di svolgimento.

Ulteriori disposizioni della legge-quadro regolano poi, il trattamento economico e assicurativo del personale impiegato nelle missioni internazionali e la normativa penale ad essi applicabile.

 

In particolare, relativamente all’anno 2021, la legge di bilancio per tale anno (legge n. 178 del 2020) ha previsto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016 (programma 5.8 cap. 3006/1), una dotazione pari a euro 1.482.900.000 per l'anno 2021 e pari a 1.600.000.000 per l'anno 2022.

Con i decreti del Ragioniere Generale dello Stato del 18 febbraio 2021, n. 25871 e del 7 giugno 2021, n. 130333 sono stati riassegnati complessivamente sul Fondo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della legge n. 145 del 2016, euro 31.671.763, corrispondenti ai pagamenti effettuati dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali.

Con successivo decreto del Ministro dell' economia e delle finanze n. 17557 del 12 marzo 2021 il Fondo è stato ridotto di euro 118.710.969 ai fini all'adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2021 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per il 2020.

Quindi, a seguito delle suddette variazioni, il Fondo presenta uno stanziamento corrente, per l'anno 2021, pari a euro 1.395.860.794.

 

Lo schema di decreto attua le risoluzioni approvate dalle Commissioni competenti della Camera dei Deputati[3] e del Senato della Repubblica[4], rispettivamente il 22 e il 21 settembre 2021, con le quali sono state autorizzate le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo, così come modificati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2021 (Doc. XXV, n. 4-bis), che ha disposto una diversa destinazione delle risorse assegnate alla scheda n. 52 rispetto a quanto precedentemente stabilito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, autorizzata dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2021 e dal Senato della Repubblica il 4 agosto 2021.

A seguito della citata deliberazione del 2 settembre, l'intervento di cui alla scheda n. 52, in ragione dell'evoluzione della situazione in Afghanistan, ha subito modifiche negli obiettivi e nelle modalità di attuazione tali da determinare la configurazione dell'intervento come una nuova missione. L'allegato 1 al presente decreto e le relazioni tecniche tengono conto di questa variazione.

 

Il totale ripartito con lo schema di decreto in esame, pari a 1.364.150.599 per l'anno 2021, ed euro 280.000.000 per il 2022, risulta dal fabbisogno finanziario per il biennio derivante dalle proroghe delle missioni internazionali in corso (1.232.641.214 euro per il 2021 e 278.000.000 per il 2022) e dalle nuove missioni (131.509.385 per il 2021 e 2.000.000 per il 2022), considerando la citata nuova scheda 52 come una nuova missione.

 

 


 

Contenuto del DPCM

Da un punto di vista formale lo schema di decreto in esame è composto da due articoli e da un Allegato che illustra nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.

Come previsto dalla normativa vigente, allo schema di DPCM sono allegate sia la relazione tecnica, sia la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo sottoposto al parere parlamentare.

Nello specifico, ai sensi dell’articolo 1, le risorse del Fondo per le missioni internazionali (istituito nello stato di previsione del MEF - programma 5.8, cap. 3006/1 - ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016) pari a euro 1.395.860.794 per l’anno 2021 (comprensivi della decurtazione per euro 118.710.969 relativa all'adempimento delle obbligazioni esigibili nel 2021 previste per le missioni internazionali del 2020 e dei rimborsi per euro 31.671.763 relativi ai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali) e pari a euro 1.600.000.000 per l’anno 2022, sono ripartite, per euro 1.364.150.599 per l’anno 2021, e per euro 280.000.000 per il 2022, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, indicati nella menzionata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 e del 2 settembre 2021 ed autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive risoluzioni già citate, nelle misure indicate all’allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.

L’articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente l’indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che l’articolo 5 della legge n. 145 del 2016 dispone che, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, sia corrisposta al personale impiegato nelle missioni internazionali una indennità di missione. L’indennità in questione spetta a partire dalla data di entrata nel territorio dei Paesi interessati e fino alla data di uscita per la fine della missione. Le risorse da destinare alla corresponsione dell’indennità di missione sono quelle del richiamato fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali. In via generale, l’indennità di missione è pari: al 98% della diaria giornaliera prevista per il paese di destinazione, se il personale fruisce di vitto e alloggio gratuiti; all’intero della diaria giornaliera prevista per il paese di destinazione, incrementata del 30%, nel caso in cui il personale non fruisca di vitto e alloggio gratuiti.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 i DPCM che ripartiscono le risorse tra le missioni internazionali, possono individuare alcuni teatri operativi per i quali, in ragione del disagio ambientale, l’indennità è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa da quella di destinazione, purché nello stesso continente.

 

Nello specifico l’articolo 2 prevede che l’indennità di missione,

§   per il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali di seguito elencate sia calcolata sulle diarie indicate per ciascun gruppo:

-      Resolute Support Mission, UNIFIL, missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Qatar, Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, NATO Mission in Iraq, EUAM Iraq, sorveglianza e sicmezza dello Stretto di Hormuz, missione umanitaria "Emergenza cedri" in Libano (diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita);

-      EUTM Somalia, EUCAP Somalia, missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger, EUTM Repubblica Centrafricana, MFO Multinational Force and Observer, MINURSO, TAKUBA, NATO lmplementation of the Enhancement of the Framework for the South, UNSOM (diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo);

§   per il personale inviato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in missione in Africa, Asia-Pacifico, America ed Europa a valere sulle risorse di cui al presente decreto, si considerano le diarie previste, rispettivamente, per la Repubblica democratica del Congo, l'Arabia Saudita, il Venezuela e i Paesi Bassi;

§   per il personale delle Forze di polizia inviato in Libia e per il personale della Guardia di finanza impiegato nella missione EUBAM Libya a valere sulle risorse di cui al presente decreto, si considerano le diarie previste per la Nigeria, per il personale delle Forze di polizia inviato nei territori palestinesi, si considera la diaria prevista per l'Arabia Saudita;

§   per il personale della Guardia di finanza impiegato nella missione di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi si considera la diaria prevista per la Repubblica democratica del Congo.

 

Ripartizione delle risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Come in precedenza rilevato, l’allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell’interno, dell’economia e finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), per il finanziamento delle missioni e degli interventi di cooperazione di rispettiva competenza. Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, specificando il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio finanziario 2021 e quello per obbligazioni esigibili nell’esercizio finanziario 2021 e 2022.

 

Di seguito l’allegato 1.

 

 

 


 

1. MINISTERO DELLA DIFESA

 

SCHEDA

MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Fabbisogno finanziario programmato gennaio-31 dicembre 2021

 

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F. 2021

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F.2022

 

Prosecuzione missioni anno precedente - oneri in euro

1

NATO Joint Enterprise nei Balcani

80.932.989

64.932.989

16.000.000

2

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)

343.575

343.575

0

3

EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina

2.695.134

2.695.134

0

4

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

297.925

297.925

0

5

NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo

13.958.616

9.958.616

4.000.000

6

EUNAVFOR MED operazione IRINI

39.717.055

30.717.055

9.000.000

7

NATO Resolute Support Mission, EUPOL in Afghanistan

154.319.938

121.319.938

33.000.000

8

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

181.376.609

146.376.609

35.000.000

9

Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza libanesi

20.756.137

16.756.137

4.000.000

10

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi

Temporary International Presence in Hebron (TIPH2)

643.907

643.907

0

11

European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah)

126.327

126.327

0

12

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh

230.932.129

178.932.129

52.000.000

13

NATO Mission Iraq

15.560.317

12.560.317

3.000.000

14

EUAM IRAQ

193.389

193.389

0

15

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan(UNMOGIP)

202.599

202.599

0

16

Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia

21.167.043

19.167.043

2.000.000

17

United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)

121.217

121.217

0

18

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia

46.752.400

34.752.400

12.000.000

19

MIBIL Tunisia

533.474

533.474

0

20

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

565.095

565.095

0

21

European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)

1.107.174

1.107.174

0

22

EUCAP Sahel Mali

641.598

641.598

0

23

EUCAP Sahel Niger

474.119

474.119

0

24

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger

44.510.398

34.510.398

10.000.000

25

Task Force TAKUBA - Sahel

48.928.885

38.928.885

10.000.000

26

Missione ONU United nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)

333.111

333.111

0

27

Multinational Force and Observers in Egitto (MFO)

6.700.684

6.700.684

0

28

Missione UE European union training mission Repubblica Centrafricana (EUTM RCA)

304.301

304.301

0

29

UE antipirateria Atalanta

26.556.699

20.556.699

6.000.000

30

European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia)

12.756.754

10.756.754

2.000.000

31

EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)

413.342

413.342

0

32

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale,gibutiane e yemenite

2.392.062

2.392.062

0

33

Impiego personale base militare nazionale Gibuti

10.993.755

8.993.755

2.000.000

34

Operazione “Mare sicuro” e missione supporto Marina libica

95.998.399

70.998.399

25.000.000

35

Dispositivo aeronavale nazionale – Golfo di Guinea

23.306.130

17.306.130

6.000.000

36

NATO sorveglianza spazio aereo area sud-orientale

2.392.058

2.392.058

0

37

Dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell’area sud dell’Alleanza

17.160.290

12.160.290

5.000.000

38

Potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (enhanced Forward Presence)

27.617.257

20.617.257

7.000.000

39

NATO Assistenza Paesi fianco sud dell’Alleanza

438.482

438.482

0

40

NATO Air policing

33.099.157

26.099.157

7.000.000

41.1

Assicurazioni, trasporti, infrastrutture

76.000.000

58.000.000

18.000.000

41.2

Cooperazione civile-militare

2.100.000

2.100.000

0

SUBTOTALE PROROGHE

1.245.420.530

977.420.530

268.000.000

Nuove missioni

35-bis

Dispositivo aeronavale nazionale – Stretto di Hormuz

9.032.736

7.032.736

2.000.000

31-bis

UNSOM Somalia

156.391

156.391

0

9-bis

Operazione Emergenza CEDRI - Libano

4.078.794

4.078.794

0

SUBTOTALE NUOVE MISSIONI

13.267.921

11.267.921

2.000.000

TOTALE (SUBTOTALE PROROGHE+SUBTOTALE NUOVE MISSIONI)

1.258.688.451

988.688.451

270.000.000


 


2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- AISE

 

SCHEDA

MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Fabbisogno finanziario programmato gennaio-31 dicembre 2021

 

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F. 2021

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F.2022

 

42

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate

26.000.000

26.000.000

0

TOTALE

26.000.000

26.000.000

0

 

3. MINISTERO DELL’INTERNO

 

SCHEDA

MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Fabbisogno finanziario programmato gennaio-31 dicembre 2021

 

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F. 2021

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F.2022

 

43

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)

978.110

978.110

0

44

UNMIK Kosovo

63.960

63.960

0

45

Programmi di cooperazione in Albania e Balcani

2.006.056

2.006.056

0

46

EUPOL COPPS in Palestina

296.070

296.070

0

47

EUBAM LIBYA

263.680

263.680

0

TOTALE

3.607.876

3.607.876

0


 

4. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

SCHEDA

MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Fabbisogno finanziario programmato gennaio-31 dicembre 2021

 

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F. 2021

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F.2022

 

45

Cooperazione di polizia in Albania e Balcani

3.533.668

3.533.668

0

48

Assistenza alle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi

8.279.140

8.279.140

 

SUBTOTALE PROROGHE

11.812.808

11.812.808

0

47-ter

EUBAM LIBYA

115.285

115.285

 

SUBTOTALE NUOVE MISSIONI

115.285

115.285

0

TOTALE (SUBTOTALE PROROGHE+SUBTOTALE NUOVE MISSIONI)

11.928.093

11.928.093

0

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SCHEDA

MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Fabbisogno finanziario programmato gennaio-31 dicembre 2021

 

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F. 2021

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F.2022

 

47-bis

EUBAM LIBYA

82.344

82.344

0

43-bis

EUAM UKRAINE

43.835

43.835

0

TOTALE

126.179

126.179

0


 

6. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 

SCHEDA

MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Fabbisogno finanziario programmato gennaio-31 dicembre 2020

 

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F. 2020

Fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nellE.F.2021

 

48

Carabinieri a protezione GdF in Libia

2.200.000

2.200.000

0

49

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario

135.000.000

125.000.000

10.000.000

50

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza

21.300.000

21.300.000

0

51

Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza

16.800.000

16.800.000

0

53

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza

48.500.000

48.500.000

0

SUBTOTALE PROROGHE

223.800.000

213.800.000

10.000.000

52

Fondo per interventi di risposta alla situazione in Afghanistan

120.000.000

120.000.000

0

SUBTOTALE NUOVE MISSIONI

120.000.000

120.000.000

0

TOTALE (SUBTOTALE PROROGHE+SUBTOTALE NUOVE MISSIONI)

343.800.000

333.800.000

10.000.000

 

 



[1]     Alla copertura integrale del fabbisogno finanziario connesso alle missioni dell'ultimo trimestre 2018 si provvedeva  - oltre che con il Fondo missioni del MEF ripartito da tale provvedimento - anche tramite ulteriori risorse stanziate sul capitolo 1183 (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) dello stato di previsione del Ministero della difesa.

[2]     Tale previsione normativa è stata inserita negli articoli 2 e 3 della legge-quadro sulle missioni internazionali dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017. Ai sensi del comma 3 articolo 17, della legge, n. 196 del 2009 “(…) I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti”.

[3] Risoluzione n. 8-00134, 22 settembre 2021.

[4] Risoluzione 21 settembre 2021 Doc. XXIV n. 52.