Contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma 10 novembre 2020 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Presupposti normativi| |
Premessa
In data 2 novembre 2020 il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale n. 214 con il quale viene ripartito lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020, in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La richiesta è stata quindi assegnata il 3 novembre alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 23 novembre 2020.
Contributi in favore delle associazioni combattentistiche
Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla
legge n. 93/1994, con l' approvazione della
legge 11 giugno 1998, n. 205, "Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche", sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel 1998 e 4 miliardi annui negl
i anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all'
articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995. Successivamente, il
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento,
per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa,
nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la
legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch'essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore. In particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio
2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla
legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa. Successivamente, il
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all'articolo 14, comma 7-bis,
un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio
2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006. Successivamente, il Governo, in data 24 maggio, nel trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l'anno 2012 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero non prevedeva più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l'assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche era determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall'
articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare) non era stato prorogato per il successivo triennio e non risultava quindi allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei richiamati sodalizi. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di "enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d'arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E). La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale (seduta del 4 luglio 2012) rilevava che "la mancata assegnazionedi contributi alle associazioni combattentistiche" determinava "una sperequazione da sanare in tempi rapidi" e prendeva atto "positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)", integrava "il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011". Con la
legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011. Successivamente, il
comma 25 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013 ha autorizzato il Ministero della difesa ad erogare,
relativamente al 2013, contributi in favore delle associazioni combattentistiche
pari a 674.000 euro vincolandoli alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. Nel corso della conversione in legge del richiamato
decreto legge n. 114 del 2013 è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a euro
300.000 in favore delle medesime associazioni combattentistiche di cui al precedente comma 25, soggetto ai richiamati vincoli di rendicontazione e di pubblicazione.
Si ricorda, inoltre, che per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, l'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 271 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzatato la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con l'articolo 1, comma 596, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la richiamata autorizzazione di spesa è stata nuovamente confermata per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Per quanto riguarda gli l'esercizi finanziario 2017 e 2018, le relative leggi di bilancio hanno rispettivamente previsto uno stanziamento complessivo da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa di euro 1.708.127 e 1.693.610
La legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto uno stanziamento complessivo pari a 1.702.918 (cfr. capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della Difesa).
Lo stesso importo è stato stanziato dalla la legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevede nello stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 11, capitolo 1352 - Contributi a favore di enti e
associazioni) uno stanziamento di euro 1.702.918, per l'anno 2020, da ripartire con lo schema di decreto interministeriale in esame. |
Contenuto
Lo schema di decreto all'esame della Commissione difesa individua complessivamente in euro 1.702.918 (stesso importo nel 2019, 1.693.610 euro nel 2018) l'importo complessivo dei contributi, per l'esercizio finanziario 2020, da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi vigilati dal Ministero della difesa.
La relazione illustrativa spiega che nella determinazione degli importi da attribuire è stata adottata, in analogia a quanto attuato l'anno precedente ed a seguito dell'istituzione di un'apposita commissione interna al Gabinetto, una metodologia uguale sia per le Associazioni Combattentistiche e Partigiane sia per le Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base del numero degli iscritti e "raggruppando le Associazioni in fasce per numero di soci effettivi".
A tal riguardo, la Commissione Difesa della Camera, in occasione dell'esame dello schema di riparto relativo all'anno 2019 (A.G. n. 83), ha espresso in data 5 giugno 2019 parere favorevole con la seguente condizione: "si adotti, a partire dal prossimo schema di decreto, un criterio di ripartizione del contributo fisso che consenta l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni, proporzionalmente al numero degli iscritti .... ".
In relazione a tale richiesta l'allegata relazione illustrativa fa presente che si è provveduto a costituire un apposito Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti degli Stati Maggiori di Forza Armata, del Comando Generale dell'Arma, del Segretariato Generale della Difesa - DNA e di Ufficio di Gabinetto "con il compito di identificare una soluzione, che necessariamente si sarebbe comunque potuta applicare solo a partire dall'anno 2021, in quanto la complessità della materia e la tempistica necessaria avrebbe, di contro, comportato, per l'anno 2020, una dilazione dell'intero processo concessivo del contributo in parola".
Nella medesima relazione il Governo fa, altresì, presente che sono state individuate molteplici soluzioni volte a "perseguire l'auspicata omogeneità delle fasce",
non prive di talune criticità.
Nel dettaglio, nella richiamata relazione si precisa che gli esiti del gruppo di lavoro hanno evidenziato che "le implicazioni derivanti dall'implementazione delle molteplici soluzioni identificate per perseguire l'auspicata omogeneità delle fasce sarebbero potuto essere foriere di critiche rispetto alla situazione attuale". Il gruppo di lavoro ha pertanto investito della problematica "il SSSD con delega alle Associazioni, affinché rappresenti, nelle sedi idonee le criticità emerse".
In sede di riparto si è deciso, inoltre, di
apportare una decurtazione del 20% sull'importo previsto in base al numero degli iscritti, nel caso in cui non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento. Inoltre,
nelle situazioni di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20% rispetto allo stanziamento del 2019, che risulta già decurtato del 20%.
All'atto del Governo in esame è allegata la seguente documentazione: Si ricorda che in occasione dell'esame dell'A.G. n.30, concernente il riparto per il 2018, la IV Commissione Difesa della Camera ha espresso, nella seduta del 10 luglio 2018, parere favorevole invitando il Governo a valutare gli opportuni interventi "per favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe" .Nelle premesse del parere si sottolineava l'utilità di trasmettere al Parlamento i "rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono i contributi, del numero dei soci effettivi iscritti nell'anno in corso, nonché dell'elenco dei progetti presentati dalle associazioni beneficiarie dal Ministero della difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento". A sua volta la Commissione difesa del Senato,in relazione al richiamato atto n. 30, ha espresso parere favorevole ribadendo in una osservazione"la necessità di poter disporre, unitamente al testo dello schema di decreto, di tutta la documentazione necessaria per poter valutare la congruità delle somme assegnate alle singole associazioni. In particolare, per ciascuna associazione, sarebbe opportuno poter disporre dei seguenti elementi: - il rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi (come peraltro prescritto dalla legge n. 549 del 1995); - il numero di associati effettivi nell'anno in corso; - i progetti presentati al Ministero della Difesa e ritenuti meritevoli di finanziamento.- l'ultimo bilancio approvato". In relazione alla richiesta di fornire alle Commissioni "l'ultimo bilancio approvato" il Governo, nella relazione allegata all'atto n. 83 (schema di riparto contributi per il 2019) ha fatto presente di non poter fornire l'ultimo bilancio approvato non essendo nelle disponibilità del Dicastero in quanto "le Associazioni sono enti di diritto privato e sono soggette pertanto unicamente all'obbligo di rendicontazione esclusivamente per la parte riferita al contributo ricevuto dal Ministero della Difesa".
Nello specifico, lo schema di decreto in esame provvede quindi a ripartire
:
a)
1.000.000 euro (importo uguale a quello stanziato negli anni 2017, 2018 e 2019) tra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane;
b)
702.918
euro (stesso importo del 2019, a fronte di
693.610 euro stanziati nel 2018) tra le Associazioni d'Arma, di Categoria e di specialità.
Al riguardo si osserva che:
Fonte: Servizio Studi, Dipartimento difesa,elaborazione dati contenuti negli schemi di decreto di riparto riferiti agli anni: 2013-2020
La seguente tabella offre una comparazione dei contributi assegnati ai singoli enti negli anni 2013 - 2020.
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Presupposti normativi
La legge n. 549 del 1995 (articolo 1, commi 40-44) ha realizzato un intervento di delegificazione in materia di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità. Anteriormente alla legge citata, al finanziamento dei predetti enti si è infatti provveduto con interventi legislativi specifici riguardanti le varie categorie di organismi vigilati da ciascuna amministrazione centrale.
Nello specifico, l'articolo 1 della
legge n. 549 del 1995, ha previsto che i contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla legge, vengano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente "con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio".
Ai sensi del
comma 42 gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
A sua volta, il
comma 43 della
legge 549 del 1995 prevede che la dotazione dei capitoli allocati nei vari stati di previsione dei ministeri interessati venga quantificata annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria (ora legge di bilancio).
Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero della Difesa,i
soggetti originariamente beneficiari, indicati nella
tabella A allegata alla citata
legge n. 549/1995 erano i seguenti:
Al riguardo, la
legge 6 novembre 2002, n. 267, recante disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (
IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (
INSEAN), aveva istituito
uno specifico finanziamento per questi due organismi,
che sono stati pertanto successivamente esclusi dall'elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa. E' stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti.
Successivamente, l'articolo 7, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha previsto la
soppressione dell'INSEAN. Le funzioni svolte da tale istituto e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono state trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche.
Per quanto concerne l'IHO, l'articolo 565 del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010) ha previsto che il contributo da riconoscere a tale organismo venga quantificato annualmente dalla Tabella C della legge di stabilità (ora legge di bilancio).
Al riguardo, si segnala che la legge di bilancio per l'anno 2018 ha previsto uno stanziamento annuo, per il triennio 2018 -2020 in favore dell' Organizzazione idrografica internazionale del Principato di Monaco (IHO), pari a 80.591euro nel 2018 e 81.894 euro per gli anni 2019-2020. Si ricorda, infine, che la legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), all'articolo 32, comma 2, ha previsto che i contributi disposti in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati dalla tabella 1 allegata alla medesima legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e che il relativo riparto sia annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. |