Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: D.L. n. 38/2022 - Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti
Serie: Progetti di legge   Numero: 568
Data: 05/05/2022
Organi della Camera: VI Finanze

 

 

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

D.L. 38/2022 – A.S. 2599

 

 

 

 


I N D I C E

 

 

Premessa. 5

Schede di lettura. 7

Articolo 1 (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti) 9

Articolo 2 (Disposizioni finanziarie) 16

Articolo 3 (Entrata in vigore) 20

 


Premessa

 

Il presente dossier contiene le schede di lettura del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti".

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato in Senato il 2 maggio 2022, annunciato nella seduta n. 429 del 3 maggio 2022, indi assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo) in sede referente (A.S. n. 2599).

Si segnala che il Governo ha depositato il 4 maggio l'emendamento 1.0.1000 al disegno di legge A.S. n. 2564, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ("Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"), volto a trasfondere nel medesimo disegno di legge n. 2564 il contenuto del decreto-legge n. 38, oggetto del presente dossier.

 

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

 

 

L’articolo 1 contiene disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici.

Il comma 1, lettera a) proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

§  per la benzina, la misura dell’accisa viene confermata in 478,40 euro per 1.000 litri;

§  per il gasolio usato come carburante, l’accisa resta pari a 367,40 euro per 1.000 litri;

§  per il GPL, l’accisa è pari a 182,61 euro per mille kg.

La medesima lettera azzera, per lo stesso periodo, l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione.

La lettera b) del comma 1 del comma 1 riduce al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Il comma 2 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi.

I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza.

I commi 5-7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevedono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 8 consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l’emanazione di un decreto ministeriale. Il comma 9 estende l’applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, proroga dal 3 maggio all’8 luglio 2022 la vigente, temporanea riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, nonché del GPL usato come carburante.

Inoltre, nel periodo 3 maggio – 8 luglio 2022 viene azzerata l’aliquota di accisa sul gas naturale utilizzato per autotrazione e viene stabilita nel 5 per cento l’aliquota Iva applicabile al gas naturale utilizzato per autotrazione.

 

Al riguardo occorre sinteticamente rammentare che l’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha disposto la riduzione temporanea delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto Testo unico accise), riduzione inizialmente prevista a partire dal 22 marzo e fino al 21 aprile 2022.

Parallelamente, nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF (di concerto con il Ministro della transizione ecologica) del 18 marzo 2022, con il quale è stato attivato il meccanismo di riduzione dell’accisa sui carburanti, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (commi 290 e seguenti). Tale decreto ministeriale ha rideterminato, per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, anche le accise sul GPL.

Dunque, per effetto del combinato disposto del decreto ministeriale 18 marzo 2022 e dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2022, le aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 sono state così rideterminate:

§  per la benzina, la misura dell’accisa è passata da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge in commento);

§  per il gasolio usato come carburante, l’accisa si è ridotta da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge in commento);

§  per il GPL, l’accisa si è ridotta da 267,77 a 182,61 euro per mille kg (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 18 marzo 2022).

Il medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 1, comma 8) ha consentito, fino al 31 dicembre 2022, di rideterminare le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione mediante l’emanazione di decreto ministeriale (di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007), anche con cadenza diversa da quella trimestrale ordinariamente prevista.

In attuazione del comma 8 le predette riduzioni di accisa, in origine da applicarsi fino al 21 aprile 2022, sono state quindi prorogate e confermate fino al 2 maggio 2022 dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col ministero per la transizione ecologica, del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2022 (G.U. Serie ordinaria, n. 90), adottato secondo il meccanismo di cui al comma 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007.

Per ulteriori informazioni sul meccanismo di riduzione dell’accisa, nonché sulle caratteristiche dell’imposta e sulla misura della medesima sui prodotti energetici (anche secondo quanto stabilito in sede europea), si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 21 del 2022.

 

Ciò premesso, per effetto delle norme in esame (articolo 1, comma 1, lettera a) sono confermate fino all’8 luglio 2022 le seguenti misure ridotte di accisa sui prodotti energetici     (articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge in commento):

§  per la benzina, 478,40 euro per 1.000 litri;

§  per il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per 1.000 litri;

§  per il GPL, 182,61 euro per mille kg.

 

Con una previsione innovativa rispetto al decreto-legge n. 21 del 2022, viene inoltre azzerata dal 3 maggio all’8 luglio 2022 l’accisa sul gas naturale usato per autotrazione (in precedenza pari a € 0,00331 al m³, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011).

 

La lettera b) del comma 1 riduce dal 22 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione sempre per il periodo dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022.

 

In relazione alle aliquote IVA sui prodotti energetici, si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021), facendo seguito a quanto già disposto per il IV trimestre 2021 dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 130 del 2021, ha ridotto al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, anche con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022. In caso di somministrazioni sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. Si veda al riguardo la Circolare dell’agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, che in quel momento escludeva espressamente dall’aliquota agevolata il gas naturale per autotrazione.

Successivamente l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha ridotto al 5 per cento l’aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022.

 

Il comma 2, riproponendo quanto già disposto dall’articolo 1, comma 3 del richiamato decreto-legge n. 17 del 2022, prevede che – in dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, disposta dal citato decreto del 6 aprile 2022 e dalle norme in esame – non trovi applicazione l’aliquota di accisa agevolata sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022 (403,22 euro per mille litri).

 

Le norme in commento (a differenza del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 17 del 2022) non escludono l’operatività delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della medesima Tabella A, applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri), che dunque – nel silenzio delle norme in esame – devono ritenersi nuovamente applicabili dal 3 maggio 2022.

 

Il comma 3 ripropone quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2022, introducendo adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico  delle accise), degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25) nonché dei titolari dei depositi (di cui all'articolo 23 del medesimo Testo unico), al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte dal comma 1.

In particolare si prevede che, in conseguenza delle diminuzioni di accisa disposte dal provvedimento in esame e del decreto ministeriale di aprile 2022, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico  delle accise) e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25) devono trasmettere entro il 15 luglio 2022 all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico, ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di prodotti energetici per cui vigono le riduzioni d’accisa, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022.

In estrema sintesi, l’articolo 25 del Testo unico accise assoggetta a uno specifico regime l’esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici sottoposti ad accisa e l’attività di distribuzione stradale di carburanti; i titolari devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio doganale competente per territorio ed essere titolari di licenza fiscale, nonché – alle condizioni di legge – devono portare a termine specifici adempimenti, anche contabili.

Si prevede inoltre, in considerazione di quanto disposto dalla proroga delle riduzioni di accisa (dal provvedimento in esame e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022), viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

 

L’articolo 1, comma 5 del citato provvedimento ha disposto che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge) che al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data).

 

Il comma 4 dispone, nel caso di mancata comunicazione dei dati, che si applichi la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro (prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico accise) la medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

 

Il comma 5, con una norma analoga all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 21 del 2022, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici sottoposti ad accisa agevolata (ai sensi del decreto ministeriale del 6 aprile e del provvedimento in esame) praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 7 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha rafforzato le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi, anche con riferimento ai poteri sanzionatori. Si veda il dossier per ulteriori informazioni.

 

Più in dettaglio, ai sensi delle norme in esame Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (oltre ai dati rilevati dall'ISTAT e alla collaborazione dei Ministeri competenti per materia, il comma 199 indica Ismea, Unioncamere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuiscono alla Guardia di finanza specifici compiti di accertamento delle violazioni e i poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale).

 

Per le finalità di cui al comma in esame e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico.

 

Si rammenta che il DAS - documento di accompagnamento semplificato - è indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l'accisa: è prescritto sia per la circolazione in ambito UE (di prodotti già immessi in consumo in un Paese UE e destinati ad altro Paese UE) sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa. A fine 2019, il legislatore (articolo 11, comma 1, del DL 26.10.2019, n. 124) ha demandato al Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione di tempi e modalità di introduzione dell'obbligo di presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica. Ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell’obbligo è stata fissata al 30 settembre 2020. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura adottando la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l’11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l’obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane.

 

 Inoltre, il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza (ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287) o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Il comma 6, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale usato per autotrazione (di cui al comma 1, lettera b) della norma in esame) prevede che si applichino, in quanto compatibili, le medesime disposizioni di cui al precedente comma 5, relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. 

 

Il comma 7 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti ai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 8, in analogia con quanto già disposto dall’articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 21 del 2022, consente di rideterminare le aliquote di accisa su benzina, gasolio, gpl e gas naturale usati come carburante con il meccanismo che prevede l’emanazione di un decreto ministeriale, disciplinato all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007. Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, può essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

 

Si rammenta che il richiamato comma 290 affida a un decreto ministeriale (decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le cui competenze in materia oggi sono transitate al Ministero della transizione ecologica) il compito di accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria, riducendo in misura corrispondente le aliquote di accisa sui prodotti energetici (usati come carburante, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal Testo unico  accise). Il successivo comma 291 prevede che il decreto ministeriale è emanato  - con cadenza ordinariamente trimestrale - se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, come determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto (comma 292), da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

 

 

A differenza del decreto-legge n. 21 del 2022, il comma 8 in esame prevede che detto decreto ministeriale può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l’applicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l’applicazione dell’aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise (403,22 euro per mille litri; si veda il commento al comma 2).

Esso può inoltre prevedere l’obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il decreto ministeriale prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa.

Nel caso di mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l’invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro (prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico accise).

Con finalità di coordinamento, si chiarisce che non trova applicazione l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (che, si ricorda, reca disposizioni temporanee, valide fino al 31 dicembre 2022, per la rideterminazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici).

Con il medesimo decreto ministeriale può essere prorogato il periodo di applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale usato per autotrazione.

 

Il comma 9, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal predetto decreto ministeriale, prevede l’applicazione delle disposizioni di sorveglianza di cui al comma 5.

 

Il comma 10 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante le norme generali di copertura del provvedimento, contenute nell’articolo 2.

 


Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 2 incrementa la dotazione del FISPE, reca la quantificazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1 e dai commi 1 (incremento FISPE) e 2 (maggiori interessi passivi sul debito pubblico) del presente articolo e le relative fonti di copertura finanziaria. L'articolo, infine, modifica, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.

 

In particolare, il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Il comma 2 reca la quantificazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al seguente comma 3, lettera c), pari a:

-       5 milioni di euro per l'anno 2022,

-       25 milioni di euro per l'anno 2023,

-       35 milioni di euro per l'anno 2024,

-       40 milioni di euro per l'anno 2025,

-       43 milioni di euro per l'anno 2026,

-       47 milioni di euro per l'anno 2027,

-       50 milioni di euro per l'anno 2028,

-       54 milioni di euro per l'anno 2029,

-       57 milioni di euro per l'anno 2030,

-       60 milioni di euro per l'anno 2031

-       e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

-       10 milioni di euro per l'anno 2022,

-       31 milioni di euro per l'anno 2023,

-       40 milioni di euro per l'anno 2024,

-       45 milioni di euro per l'anno 2025,

-       48 milioni di euro per l'anno 2026,

-       51 milioni di euro per l'anno 2027,

-       55 milioni di euro per l'anno 2028,

-       58 milioni di euro per l'anno 2029,

-       62 milioni di euro per l'anno 2030,

-       64 milioni di euro per l'anno 2031

-       e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

 

Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1 e dai commi 1 (incremento FISPE) e 2 (maggiori interessi passivi sul debito pubblico) del presente articolo, determinati in:

-       2.331,470 milioni di euro per l'anno 2022,

-       267,63 milioni di euro per l'anno 2023,

-       142,25 milioni di euro per l'anno 2024,

-       40 milioni di euro per l'anno 2025,

-       43 milioni di euro per l'anno 2026,

-       47 milioni di euro per l'anno 2027,

-       50 milioni di euro per l'anno 2028,

-       54 milioni di euro per l'anno 2029,

-       57 milioni di euro per l'anno 2030,

-       60 milioni di euro per l'anno 2031

-       e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

-       2336,47 milioni di euro per l'anno 2022,

-       273,63 milioni di euro per l'anno 2023,

-       147,25 milioni di euro per l'anno 2024,

-       45 milioni di euro per l'anno 2025,

-       48 milioni di euro per l'anno 2026,

-       51 milioni di euro per l'anno 2027,

-       55 milioni di euro per l'anno 2028,

-       58 milioni di euro per l'anno 2029,

-       62 milioni di euro per l'anno 2030,

-       64 milioni di euro per l'anno 2031

-       e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

 

Il comma indica quindi le seguenti fonti di copertura finanziaria:

a)     quanto a 197,85 milioni di euro per l'anno 2022 e 74,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

b)    quanto a 198,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 246,8 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2;

c)     mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (legge sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio).

 

Si rammenta, che il 7 aprile 2022 il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento (DOC. LVII, N. 5 (ANNESSO) predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (NADEF 2021). L'aggiornamento si è reso necessario in considerazione del mutato quadro macroeconomico e di finanza pubblica illustrato nel Documento di economia e finanza 2022 (si veda il relativo dossier dei Servizi di documentazione della Camera e del Senato per maggiori dettagli). Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a maggior indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in misura pari a circa 10,5 miliardi di euro per l'anno 2022, 4,2 miliardi per il 2023, 3,2 miliardi per il 2024, 2,2 miliardi per il 2025, 460 milioni di euro per il 2026, 485 milioni per il 2027, 515 milioni per il 2028, 545 milioni per il 2029, 575 milioni per il 2030, 600 milioni per il 2031 e 625 milioni per il 2032.

L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 aprile 2022 dalla Camera con la risoluzione n. 6/00221 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00217.

In base a quanto riportato nella relazione tecnica, il decreto in esame ricorre agli spazi finanziari resi disponibili dall'autorizzazione delle Camere, in termini di indebitamento netto, per 2,134 miliardi di euro per l'anno 2022 e 147,3 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo del comma in esame l'importo del maggiore indebitamento netto destinato alla copertura degli oneri finanziari del presente decreto relativamente a tutto l'orizzonte temporale su cui questi si verificano (2022-2032).

 

Il comma 4 dispone la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) con l'allegato 1 annesso al presente decreto.

 

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per effetto del comma in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2022 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).

 

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)

(tra parentesi i valori dell’allegato 1 della legge di bilancio 2022)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

 

 

COMPETENZA

 

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

205.133

(203.000)

180.500

(180.500)

116.942

(116.800)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

482.480

(480.347)

490.600

(490.600)

435.617

(435.475)


 

 

CASSA

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

282.133

(280.000)

245.500

(245.500)

174.142

(174.000)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

559.505

(557.372)

555.600

(555.600)

492.817

(492.675)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


Articolo 3
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 3 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 maggio 2022.