Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 4/2022: Sostegno alle imprese e operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, emergenza da covid-19, contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (c.d. Sostegni ter)
Serie: Progetti di legge   Numero: 531
Data: 02/02/2022
Organi della Camera: V Bilancio

Sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(cd. Decreto Sostegni - ter)

 

D.L. 4/2022 – A.S. 2505

 

 

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Dossier n. 499

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Articolo 1 (Misure di sostegno per le attività chiuse) 9

Articolo 2 (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio) 11

Articolo 3, commi 1 e 4 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica) 17

Articolo 3, commi 2 e 4 (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà) 19

Articolo 3, commi 3 e 4 (Credito d’imposta tessile e moda) 21

Articolo 4, commi 1 e 3 (Fondo unico nazionale turismo) 22

Articolo 4, comma 2 (Agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) 24

Articolo 5 (Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili) 26

Articolo 6 (Bonus servizi termali) 28

Articolo 7 (Disposizioni in materia di prestazioni di integrazione salariale) 30

Articolo 8, commi 1 e 5 (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo) 32

Articolo 8, commi 2 e 5 (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura - Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali) 38

Articolo 8, commi da 3 a 5 (Disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi) 42

Articolo 9, commi 1 e 5 (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, D.L. 104/2020)) 44

Articolo 9, commi 2 e 5 (Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche) 46

Articolo 9, commi 3, 4 e 5 (Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi) 48

Articolo 10 (Piano transizione 4.0) 50

Articolo 11  (Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 53

Articolo 12 (Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi) 54

Articolo 13 (Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021) 57

Articolo 14 (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione ) 65

Articolo 15 (Credito d’imposta imprese energivore) 77

Articolo 16 (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) 81

Articolo 17 (Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) 86

Articolo 18, commi 1 e 2 (Eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi: modifiche alla disciplina delle accise) 88

Articolo 18, comma 3 (Limiti alla finanziabilità, attraverso il Fondo crescita sostenibile, di progetti di R&S&I nei settori del petrolio, carbone e gas naturale) 90

Articolo 19, commi 1-3 (Fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore delle scuole) 95

Articolo 19, commi 4 e 5 (Interventi relativi ai dottorati di ricerca) 99

Articolo 19, comma 6 (Detrazioni per carichi di famiglia) 102

Articolo 20, comma 1 (Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19) 103

Articolo 20, commi 2-5 (Misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare) 107

Articolo 21 (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale) 110

Articolo 22, commi 1 e 2 (Proroga di trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali) 141

Articolo 22, commi 3-5 (Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017) 143

Articolo 23 (Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) 145

Articolo 24, commi 1-5 (Incremento risorse trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti) 148

Articolo 24, commi 6-10 (Risorse per il settore del trasporto con autobus) 151

Articolo 25 (Misure urgenti per il settore ferroviario) 153

Articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo) 155

Articolo 27, comma 1 (Adeguamento alla normativa europea del regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato) 158

Articolo 27, comma 2 (Abrogazione articolo 21 della legge europea 2019-2020) 163

Articolo 28 (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) 164

Articolo 29 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) 169

Articolo 30, comma 1 (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola) 172

Articolo 30, comma 2 (Estensione dell’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti agli alunni delle scuole primarie) 174

Articolo 31 (Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025) 176

Articolo 32 (Disposizioni finanziarie) 178

Articolo 33 (Entrata in vigore) 182

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Misure di sostegno per le attività chiuse)

 

 

L’articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l’anno 2022. 

Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Inoltre vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, fino al 31 gennaio 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 settembre 2022 (commi 2 e 3).

 

L’articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l’anno 2022. Il rifinanziamento è destinate al ristoro a favore delle attività chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

L’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino al 31 gennaio 2022.

 

La circolare del Ministero dell'interno prot. n. 88170 del 29 dicembre 2021 ha ribadito tale previsione: "Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, "sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati".

 

Per una ricostruzione della disciplina sulle modalità di apertura delle sale da ballo e delle discoteche, si rinvia alla scheda relativa al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si rinvia alla scheda sull’articolo 6 contenuta nel relativo dossier.

 

Il comma 2 fa infatti espresso riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che – come appena ricordato – ha sospeso dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Il comma 2, al fine di sostenere i soggetti che svolgono le sopra citate attività, prevede per il mese di gennaio 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.

 

La relazione tecnica rileva che i dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo night-club e simili) mostrano per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).

 

Il comma 3 chiarisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022 e comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Ai sensi del comma 4, agli oneri (20 milioni di euro per l’anno 2022) si provvede ai sensi dell’articolo 32, cui si rinvia.


Articolo 2
(Fondo per il rilancio delle attività economiche
di commercio al dettaglio)

 

 

L’articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019.

L’importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo, nel limite massimo dell’1,5 per cento.

 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, l’articolo 2, comma 1, istituisce un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

 

L’esplicitazione delle attività richiamate dai codici ATECO è riportata alla fine della scheda sul presente articolo.

 

Come riporta descrittivamente la relazione tecnica, “si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati”.

 

Ai sensi del comma 2, per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Le lettere a) e b) del citato articolo 85 indicano: la lettera a), i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; la lettera b), i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

 

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i requisiti elencati nel medesimo comma 2 (sede legale od operativa nel territorio dello Stato, risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, non essere destinatarie di sanzioni interdittive come l’interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

 

Il comma 3 dispone che i contributi siano concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Si ricorda che con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo e ha aumentato i massimali per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro (per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro).

Per una ricostruzione della disciplina sugli aiuti di Stato nel periodo pandemico, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Si ricorda sinteticamente che l’articolo 107 TFUE ritiene incompatibili con il mercato interno gli aiuti che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, consentendo in ipotesi eccezionali di ricorrere a tali aiuti. Tra le ipotesi che fanno eccezione rientrano – per quanto qui rileva - ”gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. In tali casi, tuttavia, la Commissione conserva un ruolo di controllo, posto che ai sensi del richiamato articolo 108 TFUE, devono essere comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e gli Stati membri non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura (l’autorizzazione alla deroga rispetto al criterio generale di cui all’articolo 107 TFUE) abbia condotto a una decisione finale.

 

La domanda per ottenere il contributo va presentata esclusivamente in via telematica al Ministero dello sviluppo economico, come chiarisce il comma 4. Nell’istanza bisogna dichiarare i requisiti già richiamati, mediante dichiarazioni sostitutive. Termini e modalità di presentazione delle istanze saranno definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Lo stesso provvedimento definisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e altri elementi necessari per l'attuazione della misura.

Il provvedimento specifica le modalità di verifica e controllo sui contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché di recupero dei contributi nei casi di revoca per assenza dei requisiti, ovvero per incompletezza della documentazione o per fatti imputabili al richiedente.   L’ultimo periodo del comma 4 chiarisce che la concessione dei contributi non è sottoposta alla verifica della situazione fiscale (prevista dall'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) e sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Il successivo comma 7 aggiunge ai contenuti del provvedimento anche la definizione delle modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

 

Il comma 5 articola l’ammontare del contributo in 3 fasce, commisurate ad una percentuale variabile pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. Le 3 fasce sono le seguenti:

a)   60 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro;

b)  50 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;

c)   40 % della perdita per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro (ai sensi del comma 2, oltre i due milioni di ricavi si esce dalla platea dei beneficiari del contributo).

Il comma 6 ribadisce che ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

 

Si valuti la necessità di mantenere nel testo questo periodo, che ribadisce l’analoga previsione del comma 2.

 

L’importo del contributo può essere ridotto:

a)   per garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato (comma 7);

b)  qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili (comma 8). In tal caso, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.

 

Il comma 8 autorizza inoltre il Ministero per lo sviluppo economico - per lo svolgimento delle attività funzionali alla concessione del contributo – ad avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. A tali fini si può utilizzare l’1,5 per cento delle risorse del Fondo.

 

Il comma 9 provvede alla copertura finanziaria, richiamando l’articolo 32, alla cui scheda si fa rinvio.

 

ELENCO dei codici ATECO 2007 indicati al comma 1

 

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.19.1 Grandi magazzini

47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

 

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

 

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

 

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati

47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati

47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati

 

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

 

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie

47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori

47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

47.75.2 Erboristerie

 

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante

47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

 

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari

 

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

 

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

 

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

 

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


Articolo 3, commi 1 e 4
(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria.

 

Il fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica è stato istituito - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 - dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021). Il citato art. 26 demanda il riparto delle risorse del fondo fra le Regioni e le Province autonome ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.

Il comma 1 in esame stabilisce che il riparto delle ulteriori risorse qui stanziate sia effettuato con le medesime modalità previste dall'art. 26 del decreto-legge n. 41 in parola. Si prevede che il termine ivi previsto per l'emanazione del d.P.C.m. di riparto (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41), decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 4 del 2022.

Il comma 4 stabilisce che alla copertura del relativo onere (come anche degli oneri di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 3) si provveda ai sensi dell'articolo 32, recante le disposizioni finanziarie.

 

Il citato art. 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ha assegnato al fondo 220 milioni di euro per il solo anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (alle quali veniva destinata una quota del fondo non inferiore a 20 milioni) nonché le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Successivamente, l'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021) ha incrementato la dotazione del fondo di 120 milioni, sempre per il 2021, stabilendo che una quota di 20 milioni di euro fosse destinata ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (si tratta, quindi, per l'anno 2021, di medesimo stanziamento e destinazione previsti dall'art. 3, comma 1, in esame).

In attuazione dell'art. 26 citato, il d.P.C.m. 30 giugno 2021 ha provveduto al riparto delle risorse tra le regioni e province autonome per complessivi 340 milioni di euro per il 2021.

Tale decreto assegnava quindi 20 milioni da destinare agli interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, ripartendoli nella maniera seguente:

 

Regioni

Interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici

ANNO 2021

Abruzzo 

537.638,42 

Basilicata 

424.758,42 

Calabria 

758.298,42 

Campania 

1.791.773,16 

Emilia-Romagna 

1.446.118,42 

Lazio 

1.989.563,68 

Liguria 

527.134,21 

Lombardia 

2.972.029,47 

Marche 

592.002,63 

Molise 

162.725,79 

Piemonte 

1.398.625,79 

Puglia 

1.385.956,32 

Toscana 

1.328.943,68 

Umbria 

333.548,95 

Veneto 

1.350.882,63 

Prov. Aut. Bolzano 

269.000,00 

Friuli Venezia Giulia 

475.000,00 

Sardegna 

516.000,00 

Sicilia 

1.446.000,00 

Prov. Aut.Trento 

239.000,00 

Valle d'Aosta 

55.000,00 

TOTALE 

20.000.000,00 

 


Articolo 3, commi 2 e 4
(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà)

 

 

L’articolo 3, comma 2, novella l’articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021. La lettera a) ne sostituisce la rubrica, inserendovi, rispetto all'attuale formulazione, il riferimento ad “altri settori in difficoltà”. La lettera b) inserisce il nuovo comma 2-bis. La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, stanzia per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese alle seguenti condizioni.

- Le imprese devono svolgere, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) - cioè per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'attribuzione al contribuente di un numero di partita IVA - una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2).

- Tali imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR n. 917/1986)[1], non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Infine, la lettera c), nel novellare il comma 3 dell’articolo 1-ter del D.L. n. 73/2021, limita il riferimento della clausola di copertura degli oneri, ivi contenuta, ai soli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo (sul cui contenuto si veda appresso).

 

Infatti, il comma 4 rinvia all’articolo 32 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a 160 milioni di euro per il 2022.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1-ter, qui novellato, prevede, al comma 1, l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). La motivazione dell'intervento è quella di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 1 in esame prevede inoltre che, a valere sullo stanziamento testé indicato, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019. Il comma 3 reca la copertura degli oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame. Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni dell'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tale disposizione prevede la comunicazione alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107[2], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente e consistente nella modifica o nella soppressione delle misure in questione. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 


Articolo 3, commi 3 e 4
(Credito d’imposta tessile e moda)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l’applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. Il comma 4 individua la copertura finanziaria delle misure dell’articolo 3.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021. Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

In seguito, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha individuato i soggetti beneficiari del credito d'imposta indicandone anche il relativo codice Ateco; si tratta in sintesi di una serie di attività manifatturiere legate al settore del tessile e della moda.

 

Successivamente, con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 11 ottobre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito.

 

Il comma 3 in esame riconosce il sopra citato credito, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati, identificati dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO  2007: 47.51 (prodotti tessili), 47.71 (articoli di abbigliamento), 47.72 (calzature e articoli in pelle).

Conseguentemente le risorse originariamente stanziate per l’applicazione dell’agevolazione per l’anno 2022 sono incrementate di 100 milioni di euro: da 150 milioni a 250 milioni di euro.

 

Il comma 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni dell’intero articolo stabilendo che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda.


Articolo 4, commi 1 e 3
(Fondo unico nazionale turismo)

 

 

L’articolo 4, comma 1, incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234/2021. Il comma 3 rinvia all’articolo 32 del provvedimento in esame per far fronte:

- agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022;

- alle minori entrate derivanti dal riconoscimento dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell'articolo 4 qui in esame (si veda la relativa scheda di lettura) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, valutate in 9,8 milioni di euro per il 2024, secondo quanto previsto dalla rettifica pubblicata nella GU n. 34 del 10 febbraio 2022 a pagina 112.

 

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 366 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 367 elenca le finalità cui sono destinate le risorse del fondo di parte corrente: a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative; b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Per esigenze di completezza dell'esposizione, si ricorda altresì che il comma 368 di detto articolo ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo anche un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Il comma 369 ha demandato a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, la definizione delle modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi istituiti, rispettivamente, dai commi 366 e 368.

Il comma 370 ha previsto che, per le risorse del solo fondo di conto capitale, il medesimo decreto di attuazione individuasse un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi oggetto del fondo di conto capitale sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. n. 229/2011 e sistemi collegati.

Il comma 371, infine, ha previsto la presentazione annuale da parte del Ministro del turismo alle Commissioni parlamentari competenti di una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui fondi istituiti dai commi 366 e 368.

 

Il PNRR, pp. 115-116, rileva che la crisi pandemica del Covid-19 ha reso ancora più urgente la necessità di affrontare una serie di "nodi irrisolti" del sistema turistico italiano, dalla frammentazione delle imprese turistiche, alla progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell'ambiente. Di conseguenza, l'investimento è destinato a una pluralità di interventi, tra cui: potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico, in particolare degli alberghi più iconici, al fine di valorizzare l'identità dell'ospitalità italiana di eccellenza, e favorire l'ingresso di nuovi capitali privati, altri fondi pubblici; partecipazione del MiTur al capitale del Fondo Nazionale del Turismo, un fondo di fondi real estate con l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane (1.500 camere d’albergo), tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali.

 


Articolo 4, comma 2
(Agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)

 

 

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[3]; tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro (per il 2022). Il medesimo beneficio è riconosciuto altresì in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero).

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto, a valere sulle risorse del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente".

 

I benefici contributivi di cui al presente articolo 4, comma 2, sono disciplinati anche mediante il richiamo (ivi posto) dell'articolo 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - articolo concernente un analogo sgravio per un periodo pregresso e che richiama a sua volta le norme di cui all'articolo 6 dello stesso D.L. n. 104 -. Da tale richiamo consegue - a parte l'esplicitazione che l'esonero non incide sulla misura dei trattamenti pensionistici - che:

-       i benefici non sono riconosciuti nel caso in cui il contratto a termine, ovvero la relativa conversione a tempo indeterminato, riguardino lavoratori che avessero avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all'assunzione, presso il medesimo datore di lavoro;

-       l'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il termine temporale entro il quale, ai fini del beneficio suddetto, deve intervenire la conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine, considerato anche che quest'ultimo potrebbe scadere successivamente al primo trimestre del 2022.

Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il beneficio si applichi anche ai casi in cui il contratto a termine, che preveda, in ogni caso, una decorrenza del rapporto di lavoro non anteriore al 1° gennaio 2022, sia stato stipulato prima di quest'ultima data e se il beneficio relativo alla conversione a tempo indeterminato si applichi anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato iniziati prima della medesima data.

 Come accennato, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto di 60,7 milioni di euro (per il 2022)[4], a valere sulle risorse del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente"; si ricorda che tale Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo, è stato istituito dall'articolo 1, commi 366 e 367, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ed è oggetto di rifinanziamento da parte del comma 1 del presente articolo 4.

Considerato che il comma 2 in esame non reca una clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari, si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di rispetto del suddetto limite o le conseguenze in caso di superamento del medesimo.

 

In merito alle disposizioni applicabili ai benefici in oggetto, si rinvia anche alla circolare dell'INPS n. 133 del 24 novembre 2020, emanata con riferimento alle norme di cui ai citati articoli 6 e 7 del D.L. n. 104 del 2020.


Articolo 5
(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche
per canoni di locazione di immobili)

 

 

L’articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

 

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data 26 maggio 2021 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d’azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Il comma 1 stabilisce che il sopra citato credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni indicate dall’articolo 28 in quanto compatibili, anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che le misure restrittive imposte nei confronti del gran numero dei soggetti positivi al virus, o tenuti all’osservanza della quarantena ovvero della quarantena fiduciaria, ha negativamente influito sulla possibilità degli operatori turistici di svolgere le proprie ordinarie attività ed erogare i servizi di competenza. In tale contesto, occorre intervenire, quanto meno, per cercare di alleviare i costi fissi ai quali tali operatori vanno incontro, senza poter contare sui ricavi che deriverebbero loro se potessero svolgere le loro attività in condizioni ‘normali’.

 

Il comma 2 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

 

Il comma 3 chiarisce che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

 

Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

 

Per una panoramica completa sulle misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi si consiglia la lettura della pagina web Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE realizzata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27 gennaio 2022).

 

Il comma 4 stabilisce che l'efficacia della misura in esame è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 5 dispone la copertura finanziaria stabilendo che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 32, alla cui scheda si rimanda.

 


Articolo 6
(Bonus servizi termali)

 

 

L’articolo 6, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, dispone l’utilizzabilità, entro il 31 marzo 2022, dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021.

 

La relazione illustrativa al provvedimento rileva che il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali. Per tali ragioni, con la disposizione qui in esame si tende ad evitare che circa il 50% dei buoni emessi in applicazione del DM 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l’8 gennaio 2022, divengano inutilizzabili, con un impatto gravemente negativo sia sugli utenti che sulle aziende del comparto termale. A tal fine, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l’acquisto di servizi termali, non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, entro il 31 marzo 2022, giorno in ha termine lo stato di emergenza secondo le disposizioni vigenti.

 

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. Agosto, L. n. 126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali. Le risorse del Fondo sono state successivamente integrate con l’articolo 6-quater del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), di 5 milioni di euro per l'anno 2021, poi, con l’articolo 26, comma 6-quater del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021), di 10 milioni di euro per il 2021.

I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Soggetto gestore della misura è INVITALIA, in virtù della convenzione stipulata con la Società dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 29-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono stati posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle stesse.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 29-bis in commento, sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali. In particolare, il decreto ha previsto che il buono sia pari al 100% del prezzo di acquisto presso l’ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata (art. 7, comma 1).

Le richieste di acquisto dei buoni hanno potuto essere presentate solo nei confronti degli enti termali accreditati, ai sensi dell’articolo 9 del decreto. L’elenco degli enti termali accreditati è stato pubblicato il 2 novembre 2021[5].

L’ente termale accreditato, dall’8 novembre 2021, ha potuto prenotare il bonus per i cittadini richiedenti. I buoni sono stati resi disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La prenotazione, secondo il decreto ministeriale, aveva un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l’utente era tenuto a fruire dei servizi termali prenotati. In caso di decorso di tale termine, la prenotazione sarebbe decaduta e gli importi corrispondenti sarebbero tornati nella disponibilità del Fondo. La norma qui in commento supera dunque quanto qui previsto dal D.M., estendendo il termine di fruibilità del bonus.

Il decreto ministeriale aveva anche previsto che al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, potesse richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente (art. 10, comma 3). Il comma 2 dell’articolo 12 del D.L. n. 228/2021 (attualmente all’esame in prima lettura della Camera per la conversione in legge, A.C. 3431) ha invece disposto che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, possa chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.


Articolo 7
(Disposizioni in materia di prestazioni di integrazione salariale)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell'allegato I, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO delle attività economiche (redatta dall'ISTAT); le categorie o sottocategorie interessate dall'esenzione transitoria in oggetto fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie.

Il comma 2 provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione; gli oneri sono quantificati in 84,3 milioni di euro per il 2022 e in 13 milioni per il 2024; con riferimento all'onere relativo al 2022, si provvede ad una copertura per un importo maggiore, pari a 120,4 milioni, al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della copertura finanziaria, si riduce, nella suddetta misura di 120,4 milioni per il 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19); per la copertura dell'onere relativo al 2024, si rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

 

Si ricorda che il contributo addizionale - rispetto al quale viene posta la norma di esenzione temporanea in esame - è previsto a carico dei datori di lavoro ammessi (in relazione a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa) ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[6] o all'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale) dell'INPS[7].

In particolare, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari[8] al:

-       9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

-       12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

-       15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate).

Come accennato, gli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione sono quantificati dal comma 2 in 84,3 milioni di euro per il 2022 e in 13 milioni per il 2024. Con riferimento all'onere relativo al 2022, il comma 2 provvede ad una copertura per un importo maggiore, pari a 120,4 milioni di euro, al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; l'adozione di una copertura in termini più elevati deriva dalla circostanza che la dotazione del fondo oggetto di riduzione - fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 - presenta una proiezione inferiore in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni rispetto all'ammontare in termini di competenza contabile e dalla conseguente esigenza di mantenere invariato il rapporto percentuale tra questi due importi[9]. Si ricorda che il suddetto fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19. Riguardo all'onere relativo al 2024, si rileva che esso è costituito da minori entrate fiscali, le quali sono conseguenti alla riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS, riduzione che, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, determina - oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico")[10] ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo). Per la copertura dell'onere in oggetto relativo al 2024, il presente comma 2 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

 


Articolo 8, commi 1 e 5
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura -
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

 

 

L’articolo 8, comma 1, incrementa la dotazione dei Fondi istituiti dall’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020, destinati a sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, a seguito dell’adozione delle misure per il contenimento del COVID-19. L’incremento per l’anno 2022, è di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Il comma 5 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 8 nel suo complesso.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Si ricorda che l’art. 89, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[11] di due Fondiuno di parte corrente, l’altro in conto capitale[12] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, a seguito dell’adozione delle misure di contenimento per il Covid-19, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln. Il comma 2 del medesimo art. 89 ha previsto che, con uno o più decreti dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura), siano stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Successivamente:

§  l’art. 183, comma 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, comma 1, ha incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[13]. Inoltre, inserendo il comma 3-bis nello stesso art. 89, ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza dell’allora MIBACT;

§  l’art. 80, comma 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, comma 1, ha disposto che, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente fosse aumentata a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale fosse aumentata a € 150 mln;

§  l’art. 5, comma 1, e l’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il più volte citato art. 89, comma 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di € 90 mln per il 2021;

§  l’art. 36, comma 1, del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – ha incrementato di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente;

§  l’art. 65, comma 1, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), infine – sempre senza novellare la citata disposizione istitutiva - ha incrementato, per l'anno 2021, di € 47,85 mln per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei suddetti Fondi. Inoltre, ha previsto che quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente fosse destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

 

Per la distribuzione delle risorse sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019. Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020. Ulteriori risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate ai medesimi organismi con DM 503 del 9 novembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020), DM 557 del 3 dicembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020), DM 137 del 26 marzo 2021 (€ 1 mln per il 2021 per le imprese di produzione circense) e DM 162 del 16 aprile 2021 ( 27 mln per il 2021);

§  con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante.  Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
Tali risorse sono state incrementate con DM 480 del 26 ottobre 2010 (€ 5 mln per il 2020), DM 559 del 3 dicembre 2020 (€ 5 mln per il 2020) e DM 136 del 26 marzo 2021 (€ 10 mln per il 2021), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;

§  con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con
DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl. Da ultimo, è intervenuto il DM 223 del 21 giugno 2021, recante ulteriore riparto del Fondo in conto capitale destinato al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo;

§  con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con DM 315 del 10 luglio 2020.

Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori € 2 mln per il 2020, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con DM 450 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020), DM 558 del 3 dicembre 2020 (€ 50 mln per il 2020), DM 188 del 18 maggio 2021 (€ 10 mln per il 2021 per il sostegno della programmazione di spettacoli cinematografici all’aperto, nonché € 10 mln per il 2021 per il  sostegno e alla organizzazione degli spettacoli dal vivo all’aperto svolti nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 30 settembre 2021), DM 197 del 25 maggio 2021 (€ 40 mln per il 2021);

§  con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, come ante evidenziato, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).

Successivamente, con DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal
DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln per il 2020 ai teatri di rilevante interesse culturale, ai centri di produzione teatrale, ai teatri di tradizione e ai centri di produzione danza; € 4 mln per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln per il 2020 al sostegno di festival, cori e bande; € 1,1 mln per il 2020 al Fondo nazionale per la rievocazione storica;

§  con DM 380 del 5 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica.
In seguito, il
DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l’importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln per il 2020;

§  con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

§  con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;

§  con DM 488 del 2 novembre 2020 sono stati destinati complessivi € 20 mln per il 2020 al sostegno di autori ed artisti interpreti ed esecutori (€ 10 mln) e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all’art. 2 del d.lgs. 35/2017 (€ 10 mln).

Successivamente, con DM 107 del 3 marzo 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021 al sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori (€ 20 mln) e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (€ 5 mln). Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021;

§  con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari.
Successivamente, con
DM 613 del 29 dicembre 2020, si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando € 7,1 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo ed € 8,8 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali.
Inoltre, con
DM 69 del 5 febbraio 2021 sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi € 3,5 mln per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);

§  con DM 529 del 20 novembre 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo. Ulteriori € 5 mln per il 2021 sono stati destinati con DM 199 del 26 maggio 2021 al sostegno dei fornitori di servizi tecnici e apparecchi luci, audio e video, degli operatori della sartoria e dei costumi di scena, comprese le confezioni e il relativo commercio al dettaglio, la fabbricazione e il finissaggio, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, bigiotteria, buffetteria, della falegnameria e di altre attività artigiane per la scenografia, nonché delle altre attività artigiane di supporto alle rappresentazioni che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;

§  con DM 27 del 12 gennaio 2021, sono stati destinati € 20 mln per il 2021 al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche;

§  con DM 26 del 12 gennaio 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica;

§  con DM 136 del 26 marzo 2021 è stata destinata una quota, pari ad € 10 mln per il 2021, del Fondo emergenze di parte corrente, al sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante;

§  con DM 137 del 26 marzo 2021 è stato destinato  1 mln per l’anno 2021, è destinata al sostegno delle imprese di produzione circense;

§  con DM 162 del 16 aprile 2021 una quota pari a 27 mln per l’anno 2021 del fondo è stata destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019

§  con DM 190 del 24 maggio 2021 sono stati destinati € 3 mln per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva internazionale;

§  con DM 197 del 25 maggio 2021 una quota, pari 40 mln per l’anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente, è stata destinata al sostegno delle sale cinematografiche;

§  con DM 199 del 26 maggio 2021 una quota pari a 5 mln per l’anno 2021 del fondo è stata destinata al sostegno dei fornitori di servizi tecnici e apparecchi luci, audio e video, degli operatori della sartoria e dei costumi di scena;

§  con DM 200 del 26 maggio 2021 sono stati destinati € 2,5 mln per il 2021, quota parte del Fondo di parte corrente, ai negozi di dischi;

§  con DM 223 del 21 giugno 2021 una quota, pari a euro € 120 mln per l’anno 2021, del Fondo di conto capitale è destinata al Fondo per lo sviluppo degli  investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all’art. 13 della legge n. 220 del 2016, per il finanziamento degli interventi previsti dal Capo  II, sezione II della medesima legge n. 220 del 2016;

§  con DM 284 del 3 agosto 2021 una quota, pari a 1 mln per l’anno 2021 del Fondo, è stata destinata alle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, secondo una ripartizione ivi indicata;

§  con DM 285 del 3 agosto 2021 una quota, pari a 5 mln per l’anno 2021 del Fondo, è stata destinata al sostegno delle cooperative di lavoro a mutualità prevalente che operano nella filiera dello spettacolo a supporto delle rappresentazioni artistiche;

§  con DM 292 del 5 agosto 2021 una quota parte del fondo pari a 5 mln per l’anno 2021 è destinata: a) per una sottoquota pari a 2,5 mln di euro, al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della ripresa delle programmazioni delle sale cinematografiche; b) per una sottoquota pari a 2,5 mln di euro, al sostegno, attraverso campagne di informazione e comunicazione, della ripresa delle programmazioni dei teatri, delle sale da concerto e degli altri luoghi di spettacolo dal vivo;

§  con DM 363 del 18 ottobre 2021 sono stati destinati € 20 mln per l’anno 2021 per sostenere l’ammodernamento tecnologico delle sale teatrali finalizzato all’ampliamento dell’offerta culturale attraverso le modalità dello streaming;

§  con DM 388 del 2 novembre 2021 sono stati destinati euro € 90 mln per l’anno 2021 al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo quali attori, cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

§  con DM 459 del 21 dicembre 2021 un’ulteriore quota parte delle risorse del fondo, pari a 13,6 mln per l’anno 2021, è destinata al citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri dell’intero articolo 8 e, quindi, anche quella relativa al comma 1 (che reca oneri per 75 milioni di euro per il 2022), rinviando - a tal fine - all’art. 32 del presente provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso.

 


Articolo 8, commi 2 e 5
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura -
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 8, comma 2, incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 5 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri dell’intero articolo 8.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate per fronteggiare le conseguenze derivanti dal COVID-19, si veda la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Si ricorda che l’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[14] il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[15], con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura) sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

In seguito:

§  l’art. 80, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – novellando l’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di € 60 mln e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento;

§  l’art. 5, comma 3, e l’art. 6-bis, commi 3 e 4, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il citato art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - hanno incrementato di ulteriori € 400 mln per il 2020 e di € 51 mln per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, € 350 mln della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, mentre € 1 mln della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM;

§  l’art. 36, commi 2 e 3, del D.L 41/2021 (L. 69/2021) - senza novellare il più volte citato art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha incrementato il Fondo di € 120 mln per il 2021 e ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo[16];

§  infine, l’art. 65, comma 2, del D.L. 73/2021 (L. 69/2021) ha incrementato di € 20 mln per il 2021 il suddetto Fondo, sempre senza novellare la sua disposizione istitutiva.

 

Per la distribuzione delle risorse, sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  il DM 267 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 30 mln per il 2020 al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, prevedendo l’assegnazione delle risorse alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995. Ulteriori € 30 mln per il 2021 sono stati destinati alla medesima finalità con DM 191 del 24 maggio 2021;

§  il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al c.d. “tax credit librerie”, ossia il credito di imposta, istituito dall’art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano. Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso obiettivo con DM 226 del 28 giugno 2021, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa, si tratta di € 10 mln per il 2021;

§  il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato € 50 mln per il 2020 ai musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con DM 448 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020), DM 517 del 13 novembre 2020 (€ 17,6 mln per il 2020), DM 568 del 7 dicembre 2020 (€ 15,5 mln per il 2020) e DM 228 del 28 giugno 2021, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al comunicato stampa, si tratta di € 50 mln per il 2021;

§  il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al sostegno dei piccoli editori. Tale decreto è stato poi modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020 che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con DM 547 del 1° dicembre 2020;

§  il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate di € 350 mln per il 2020 (dei quali, € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, € 130 mln agli organizzatori di congressi, ed € 90 mln ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi) con DM 548 dell’1 dicembre 2020;

§  il DM 372 del 3 agosto 2020 che ha destinato € 20 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d’arte in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con DM 468 del 19 ottobre 2020 e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di ulteriori € 15 mln per il 2020, con DM 485 del 29 ottobre 2020. Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con DM 521 del 16 novembre 2020, (€ 14,4 mln per il 2020), DM 527 del 18 novembre 2020 (€ 10 mln per il 2020), DM 568 del 7 dicembre 2020 (€ 10 mln per il 2020), DM 19 del 7 gennaio 2021 (€ 2 mln per il 2021) e DM 227 del 28 giugno 2021, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione (in base al comunicato stampa, si tratta di € 20 mln per il 2021). Infine, il DM 134 del 26 marzo 2021 ha apportato modifiche al DM 18 novembre 2020 e al DM 7 gennaio 2021;

§  il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato € 12 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia;

§  il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato € 5 mln per il 2020 al sostegno dei traduttori editoriali. Modifiche allo stesso sono poi state apportate con DM 562 del 4 dicembre 2020;

§  il DM 533 del 24 novembre 2020, che ha destinato € 12 mln per il 2020 all’editoria specializzata nell’arte e nel turismo ed € 10 mln per il 2020 al sostegno dei soggetti che forniscono servizi guida, audioguida o didattica agli istituti e ai luoghi della cultura;

§  il DM 43 del 19 gennaio 2021, che ha destinato € 1 mln per il 2021 alle risorse destinate alle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali;

§  il DM 107 del 3 marzo 2021, che ha destinato € 15 mln per il 2021 agli operatori nel settore dei concerti e della musica dal vivo ed € 10 mln per il 2021 agli organizzatori di concerti di musica leggera. Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021;

§  il DM 191 del 24 maggio 2021, che ha destinato una quota, pari a € 30 mln per l’anno 2021, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri;

§  il DM 227 del 28 giugno 2021, che ha destinato una quota del Fondo, pari a € 20 mln per l’anno 2021, al ristoro delle perdite subite dagli operatori a causa della cancellazione, dell’annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di mostre d’arte in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

§  il DM 228 del 28 giugno 2021, che ha destinato una quota, pari a € 50 mln per l’anno 2021, al sostegno dei musei e luoghi della cultura non statali (musei civici, musei diocesani e altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio);

§  il DM 352 del 14 ottobre 2021, che ha destinato una quota, pari a euro € 10 mln per l’anno 2021, alle medesime finalità di cui al suddetto DM 228 del 28 giugno 2021;

§  il DM 369 del 19 ottobre 2021, che ha destinato una quota, pari a € 5 mln per l’anno 2021 al sostegno agli operatori dell’editoria musicale;

§  il DM 381 del 27 ottobre 2021, che ha destinato una quota, pari a € 10 mln per l’anno 2021, al parziale ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

§  il DM 460 del 21 dicembre 2021, che ha destinato una quota pari a euro € 8 mln per l’anno 2021 al Centro per il libro e la lettura per il sostegno delle imprese e dei lavoratori della intera filiera dell’editoria e della produzione del libro.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri dell’intero articolo 8 e, quindi, anche quella relativa al comma 2 (che reca oneri per 30 milioni di euro per il 2022), rinviando - a tal fine - all’art. 32 del presente provvedimento, che reca le disposizioni finanziarie dello stesso.

 


Articolo 8, commi da 3 a 5
(Disposizioni concernenti lo spettacolo viaggiante e le attività circensi)

 

 

L’articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.

Il comma 5 reca la norma di copertura finanziaria

 

Il comma 3 modifica l'art. 65, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021. Tale norma mira a favorire la ripresa delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19, come individuate dall'art. 1 della legge n. 337 del 1968 (recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"). A tal fine si prevede l'esonero dal pagamento dei canone, di cui all'art. 1, comma 816, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019 (v. infra), dovuto in relazione alla titolarità di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per lo svolgimento di tali attività.

Il periodo di operatività dell'esonero, previsto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 dal testo previgente, è qui differito al 30 giugno 2022.

Il comma 4 modifica l'art. 65, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021. Tale comma 7 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni per l’anno 2021, destinato al ristoro dei comuni, a seguito delle minori entrate riconducibili al mancato versamento del canone.

Con la novella in esame, si prevede un'integrazione dello stanziamento di tale fondo pari, come detto, a 6,5 milioni per l'anno 2022.

Alla ripartizione delle risorse qui stanziate si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

Per quanto concerne la copertura degli oneri, il comma 5 rinvia all'articolo 32 del presente decreto-legge.

 

Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva, l'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane) che, dal 2021, sostituisce: la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507); il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446); l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 

 

 


Articolo 9, commi 1 e 5
(Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 81, D.L. 104/2020))

 

 

L’articolo 9, comma 1, reitera per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.

 

In particolare, il comma 1 in esame, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, estende agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "decreto agosto") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, già prorogate dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

 

Si rammenta che l’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021[17].

Tale agevolazione è ora applicabile, ai sensi del comma in esame, anche agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

 

Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 81 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Il Governo fornisce, nella relazione illustrativa, ulteriori chiarimenti sulle disposizioni in esame. Esse si rendono necessarie al fine di sostenere gli operatori sportivi particolarmente interessati dalle misure restrittive (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico sia per gli impianti outdoor che indoor, incremento dei prezzi dell’energia, effettuazione dei test antigenici per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, sanificazioni, ecc.) introdotte con gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, necessari a contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19. È necessario individuare sia strumenti di sostegno o ristoro in grado di aiutare la ripresa del settore, sia misure virtuose come la conferma di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie.

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L’introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

 

Il comma 5 dell'articolo 9 rinvia per le fonti di copertura finanziaria alle disposizioni dell'articolo 32.


Articolo 9, commi 2 e 5
(Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 9, comma 2, destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Quanto alla copertura finanziaria, ad essa provvede il comma 5.

 

Il comma 2 mira esplicitamente a sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con decreto legge n.229 del 229 (“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”) per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19.

 

Si rammenta che il decreto-legge n.229 del 2021 ha introdotto misure restrittive che hanno interessato anche il settore dello sport.

In proposito, ai sensi dell'articolo 1 - con decorrenza dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza - sono stati ampliati gli ambiti e le attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione (c.d. green pass rafforzato)[18], con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. L'estensione della necessità del "super-green pass" riguarda, fra l'altro, le strutture e le attività all’aperto concernenti piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, centri benessere, le quali vengono equiparate alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso. Inoltre occorre il possesso di tale certificazione anche per l'accesso agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, incluse le sciovie, le seggiovie aperte e le altre tipologie di impianti di risalita, nonché le funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.

Il medesimo articolo 1 dispone, inoltre, che, in zona bianca, possano accedere agli eventi e alle competizioni sportivi esclusivamente i soggetti muniti di green-pass rafforzato e riduce la capienza delle strutture destinate ad accogliere gli spettatori alle manifestazioni sportive[19].

Si rileva che in attuazione (anche) del decreto-legge n.229 del 2021 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, le quali contengono le indicazioni e prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

 

Nella relazione illustrativa del presente decreto si rileva che le spese per le quali è riconosciuto il contributo in commento (sanificazione, prevenzione, effettuazione di test e attuazione di protocollo sanitari) rappresentano una componente di costo "significativa ed ineliminabile" a carico dei soggetti sportivi che svolgono la propria attività.

 

Il contributo in commento è posto a carico del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021 (conv., con modif., dalla legge n.106 del 2021), la cui dotazione è a tal fine incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Al riguardo, si segnala che il citato articolo 10, comma 3, del DL n.73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Detto contributo era diretto al ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di sanificazione e prevenzione che fossero state sostenute da:

La finalità della misura, anche in tal caso, era quella di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte, allora, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Il comma 5 quantifica gli oneri complessivi dell'articolo[20] (inclusi i 20 milioni di cui al comma 2 in commento) in 60 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge in esame (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente Dossier).


Articolo 9, commi 3, 4 e 5
(Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi)

 

 

Il comma 3 dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente il comma 4 incrementa di 20 milioni il predetto Fondo e la copertura dei relativi oneri economici è assicurata dal comma 5.

 

La finalità della disposizione è quella di alleviare le difficoltà economiche patite dalle predette associazioni e società conseguenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto legge n.229 del 2021.

Per un richiamo delle misure restrittive introdotte con il citato DL n.229 del 2021 di interesse del settore sportivo, si rinvia alla scheda di lettura relativa ai commi 2 e 5 del presente articolo.

 

A beneficiare dei richiamati contributi sono, come detto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il comma specifica, al riguardo, che una quota delle risorse stanziate, fino a fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

 

La definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, è affidata ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il Fondo richiamato dal comma in esame è stato istituito presso l'Ufficio per lo sport (che ha successivamente assunto configurazione dipartimentale con DPCM 29 maggio 2020) della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ai sensi del richiamato comma 369, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni per l'anno 2019, 8,2 milioni per l'anno 2020 e 10,5 milioni a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

 

Si segnala che ai sensi dell'articolo 6 del DL n.127 del 2021, una quota, pari al 50 per cento, delle somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19 (secondo quanto disposto dall'all’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate al Fondo in esame»[21].

 

Ai sensi del comma 4, il richiamato Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 5 quantifica gli oneri complessivi dell'articolo[22] (inclusi i 20 milioni di cui al comma 4 qui in commento) in 60 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge in esame (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente Dossier).

 


Articolo 10
(Piano transizione 4.0)

 

 

L’articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

 

In dettaglio, il comma 1 dell’articolo in commento modifica l’articolo 1, comma 1057-bis della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), che è stato introdotto dall’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021).

 

La legge di bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In sintesi, secondo tali disposizioni:

§  per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se  effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

§  per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

Si rinvia al dossier per ulteriori informazioni.

 

Il richiamato comma 1057-bis reca la disciplina del credito di imposta, valevole dal 2023 al 2025, in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il comma 1057 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) attribuisce il credito d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L’agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

§  40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda la disciplina valevole dal 2023 al 2025, il comma 1057-bis dispone che il credito d'imposta sia riconosciuto:

§  nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il credito di imposta è attribuito per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se, entro la data del 31 dicembre 2025, il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Con le disposizioni in esame si prevede quindi una maggiorazione dei costi agevolabili, con riferimento ad alcune tipologie di investimento: in particolare, il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, nel periodo 2023-2025, spetta nella misura del 5 per cento del costo (aliquota già vigente) e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (in luogo dei vigenti 20 milioni, limite valevole per gli altri tipi di spese), per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti, inclusi nel PNRR, che siano diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

 

 

Tali obiettivi devono essere individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Ai fini della definizione degli obiettivi di transizione ecologica, si ricorda che all’interno del PNRR vengono individuati tre assi strategici - condivisi a livello europeo – che devono caratterizzare il rilancio dell’Italia, ossia digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Per quanto riguarda specificamente la transizione ecologica, il Piano delinea il perimetro di tale obiettivo indicando le seguenti finalità:

·       intervenire per ridurre le emissioni inquinanti;

·       prevenire e contrastare il dissesto del territorio;

·       minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente.

La logica è quella di sviluppare una economia più sostenibile anche per le generazioni future, accrescendo la competitività del sistema produttivo con l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile.

Alla transizione ecologica è poi dedicata la Missione 2 del Piano medesimo, incentrata sui temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento.

 

Il comma 2 stima il maggior onere derivante dalla disposizione in esame in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (articolo 32 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia)

Il comma 3 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta previsto dalle norme in esame.

 


Articolo 11
(Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 11 introduce una dotazione finanziaria per il 2022 del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021. La dotazione ora introdotta per il 2022 è pari a 400 milioni di euro; resta fermo che le risorse in oggetto, pur essendo stanziate nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti.

Il comma 2 del presente articolo 11 rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 1, alle disposizioni di cui al successivo articolo 32.

 

Il fondo oggetto del presente articolo 11 è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) dall'articolo 16, comma 8-septies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021. In base alla disciplina in esame: al fondo accedono tutte le regioni e province autonome - in deroga al criterio secondo cui le autonomie speciali (ad esclusione della regione Sicilia) provvedono autonomamente al finanziamento della spesa sanitaria corrente -; il riparto del fondo è definito sulla base di apposita intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (riguardo alla suddetta dotazione di 600 milioni per il 2021, l'intesa è stata sancita nella seduta del 20 dicembre 2021). Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative somme. Queste ultime concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei rispettivi enti territoriali.

 

 

 


Articolo 12
(Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi)

 

 

L’articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri.

 

L'articolo 25 del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021) ha istituito un fondo per il ristoro parziale ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco, del contributo di soggiorno per Roma capitale, nonché dell'imposta di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9 (v. infra). Al fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è attribuita, per l'anno 2021, una dotazione di 350 milioni (a seguito dell'incremento dello stanziamento recato dall'art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021).

Il comma 1 dell'articolo 12 in esame attribuisce al fondo uno stanziamento ulteriore pari, come detto, a 100 milioni per il 2022.

Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 2).

Il comma 3 rinvia all'articolo 32 del decreto-legge per la copertura degli oneri.

 

Per quanto concerne le risorse per il 2021, si segnala che il decreto 8 luglio 2021 ha recato il primo riparto (di 250 milioni) del fondo. Il decreto 13 dicembre 2021 ha provveduto al riparto della quota residua, pari a 100 milioni.

 

 

 

Riguardo all'imposta di soggiorno, l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il comma 1-bis del medesimo articolo 4 (introdotto dal  decreto-legge n. 124 del 2019, conv. dalla legge n. 157 del 2019) dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

 

Il contributo di sbarco può essere istituito dai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori. È disciplinato dal comma 3-bis del citato art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a seguito delle modifiche recate dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale). Esso ha sostituito la previgente imposta di sbarco e, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. Tale contributo è istituito con regolamento, nella misura massima di euro 2,50 e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. È applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo può essere elevato fino a 5 euro anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

 

Il contributo di soggiorno è stato introdotto per Roma Capitale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010).

 

I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24. Il comma 1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento delle imposte in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La medesima norma reca poi la seguente disciplina sanzionatoria. Tali disposizioni sono state introdotte dall'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) ed è quindi entrata in vigore il 19 maggio 2020. L'art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021 (come convertito dalla legge n. 215 del 2021) ha chiarito che esse sono applicabili ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

L'imposta comunale di soggiorno nella Provincia autonoma di Bolzano è disciplinata dalla legge provinciale n. 9 del 2012. L’art. 1 della legge provinciale stabilisce che l'imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte. Casi di esenzione possono essere stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta.

 

 


Articolo 13
(Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate
agli enti locali negli anni 2020 e 2021)

 

 

L’articolo 13 reca disposizioni sull’utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il comma 1 è volto a vincolare le risorse del Fondo alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell’esercizio 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2 riguarda le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni, ed è volto a confermare, per le sole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, l’obbligo di riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso nell’esercizio 2021.

I successivi commi 3-4 definiscono la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell’anno 2022, prevedendo la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, entro il 31 maggio 2023, e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine indicato.

Il comma 5 rinvia di 1 anno, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine entro cui verrà effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali che hanno beneficiato delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni, ai fini del conguaglio delle somme già attribuite.

Il comma 6 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili, previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal D.L. n. 18 del 2020, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione nonché dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 vincola le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, autorizzate per il 2021 dall’articolo 1, comma 822, legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022.

 

Si rammenta che il citato comma 822, come successivamente integrato dall’articolo 23 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni), ha disposto un incremento di 1.500 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - istituito dall’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall’articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - finalizzato a garantire agli enti locali un ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19. Le risorse sono assegnate per 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Le risorse sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro con D.M. del 14 aprile 2021 (di cui 200 milioni ai comini e 20 milioni a province e città metropolitane), sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico presso il MEF, e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020.

Le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste dal comma 827 della legge n. 178/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L n. 104/2020 (volte ad accertare la perdita di gettito delle entrate locali ai fini dell’assegnazione dei ristori del Fondo per le funzioni fondamentali), possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

 

Le predette risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si rammenta che l’articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali).

Ai sensi del comma 1-ter, Regioni ed enti locali sono altresì autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato, individuate in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

I richiamati commi 897 e 898 della legge n. 145/2018 consentono l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, in particolare dalla lettera A) del prospetto. La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina, particolare, il caso in cui l’importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

 

In considerazione dell’estensione dell’utilizzo delle risorse assegnate agli enti locali al 2022, il comma 2 – modificando l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - limita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione ivi prevista che prevedeva, per tutti gli enti territoriali, l’obbligo di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2021.

Il comma 823, si rammenta, vincola le risorse stanziate per il 2021 sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui al comma 822 della legge di bilancio per il 2021) e sul Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni (di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020) alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, altresì, le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che quelle eventualmente ricevute in eccesso siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

I successivi commi 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica e dell’andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo nel 2022.

In particolare, il comma 3 dispone l’obbligo per gli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo di cui al comma 1 nell’anno 2022 di inviare per via telematica[23] al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.

La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Non vi rientrano, pertanto, le riduzioni di gettito derivanti da scelte autonomamente assunte della regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

 

Il comma 4 introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.

La riduzione del Fondo di solidarietà comunale o del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è commisurata:

§  all’80 per cento delle risorse attribuite ai sensi del comma 822 della legge di bilancio 2021, per gli enti che presentano la certificazione in ritardo ma entro il 30 giugno 2023;

§  al 90 per cento delle risorse attribuite per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;

§  al 100 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il 31 luglio 2023.

A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I citati commi 128 e 129 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 5 - intervenendo sul comma 1 dell'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – rinvia di 1 anno, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine ivi previsto entro cui è prevista la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme già attribuite a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali.

Il rinvio è disposto anche in ragione del fatto che, in base al comma 1 dell’articolo in esame, gli enti potranno utilizzare anche nel 2022 le risorse stanziate nel 2021 per il ristoro delle perdite di gettito e delle maggiori spese 2022, e che il termine per l’invio delle certificazioni della perdita di gettito dell’anno 2022 è fissato al 31 maggio 2023 (comma 3).

Il termine per la verifica a consuntivo, si rammenta, originariamente fissato dal D.L. n. 18/2020 al 30 giugno 2021, è stato più volte posticipato, dapprima al 30 giugno 2022, dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) e, da ultimo, al 31 ottobre 2022 dall’articolo 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

 

Per una ricostruzione della disciplina e dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, si veda il box in calce alla presente scheda.

 

Il comma 6, infine, estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili, previste a favore degli enti locali per gli anni 2020-2021 dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza.

In particolare, il comma 6 – intervenendo sull'articolo 109, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020 – estende al 2022:

§  la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 187, comma 2, del TUEL (Testo Unico enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Nello specifico, l’articolo 187, comma 2, del TUEL dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Tale facoltà, già prevista per gli anni 2020-2021 dal primo periodo del comma 2 dell’art. 109 del D.L. n. 18/2020 ed ora prorogata al 2022, può essere esercitata dagli enti locali ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio[24].

§  la facoltà per gli enti locali, prevista per gli anni 2020-2021 dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 109 del D.L. n. 18/2020, di utilizzare, anche integralmente, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

Sono escluse dall’applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo Unico).

Ai sensi dell'art. 16 del citato testo unico sull’edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all'atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall'articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

 

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è stato poi rifinanziato nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020 (di cui 1,22 miliardi ai comuni e 450 milioni di euro a province e città metropolitane), dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Il riparto delle risorse del fondo è effettuato con decreti del Ministro dell'interno, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle entrate locali, come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia (con D.M. economia 29 maggio 2020).

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2020 dei singoli enti locali beneficiari, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all’originario 2022, dall’art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).

I criteri di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020. L’effettiva ripartizione dei 3,5 miliardi autorizzati dal D.L. n. 34/2020, tra gli enti beneficiari di ciascun comparto, è stata effettuata con il Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Per il riparto delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, con il D.M. Interno 11 novembre 2020 è stato effettuato un primo riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane). Con il successivo D.M. 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse stanziate dal D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 nell’anno 2021. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Per la verifica della perdita di gettito nel 2021, si dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 (comma 827).

Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (comma 828).

Il comma 829 della legge di bilancio 2021 aveva fissato al 30 giugno 2022 il termine per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Tale termine è stato posticipato al 31 ottobre 2022 dall'art. 1, comma 590, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), anche al fine di dare alla Ragioneria generale dello Stato un tempo congruo di analisi dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, entro i termini del 31 maggio 2022 (ai sensi del comma 827, legge n. 178/2020).

Le risorse stanziate dal comma 822 della legge di bilancio 2021 sono state incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni), che all'articolo 23 ha disposto un incremento di 1.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2021 del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione alla ulteriore perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, portando lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l'anno 2021 da 500 a 1.500 milioni di euro.

 

Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021) e poi a saldo (1.280 milioni di euro) con il D.M. del 30 luglio 2021 (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province), sulla base di criteri che tengono conto, oltre che dei lavori del tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.

 

Le certificazioni inviate dagli enti locali al MEF per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese sia nel 2020 che nel 2021 (entro i termini, rispettivamente, del 31 maggio 2021 e 31 ottobre 2022) sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, prevista dall’art. 106, comma 1, del D.L. 18/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, ed eventuale rettifica delle somme già attribuite.

Tale verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 18/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall’art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) e poi al 31 ottobre 2022, dall’art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). L’articolo in esame, al comma 5, la rinvia ulteriormente al 31 ottobre 2023.

 


Articolo 14
(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione )

 

 

L’articolo 14 dispone l’annullamento, per il primo trimestre dell’anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (commi 2 e 3).

L’intervento qui in esame integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell’anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

 

Segnatamente, il comma 1 – per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - demanda all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di provvedere all’annullamento, per il primo trimestre 2022 (con decorrenza dal 1° gennaio 2022), delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Per esplicita previsione del comma, la misura integra l’annullamento degli oneri generali di sistema già disposto per il primo trimestre 2022 dall’articolo 1, comma 504, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) per le utenze con potenza disponibile fino a 16,5 kW domestiche e non domestiche in bassa tensione.

 

Ai sensi del comma 2, gli oneri derivanti dal comma 1 sono pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022 e ad essi si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sul conto di tesoreria da intestare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il comma dispone che, se i versamenti mensili risultano inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

 

Ai sensi del comma 3, se i versamenti effettuati dal GSE a favore di CSEA, ai sensi del comma 2, risultano inferiori all’importo di 1.200 milioni di euro, alla relativa differenza si provvede, entro l’anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relative all’anno 2021, destinati ai Ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine, non si dà luogo alla riassegnazione in bilancio delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell’importo spettante.

 

Lo European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione delle emissioni nei settori maggiormente energivori (elettricità, cemento, acciaio, alluminio, laterizi e ceramiche, vetro, chimica, aviazione, etc.) nell’Unione europea. Si tratta del principale strumento adottato dall’Unione per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione. Il sistema è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS), da ultimo modificata dalla Direttiva 2018/410/UE. La normativa di recepimento, a livello nazionale, è contenuta nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Come evidenzia il GSE (cfr. Rapporto annuale 2020 sulle aste di quote europee di emissione e sito istituzionale) l'EU ETS coinvolge circa 1.200 impianti italiani, di cui il 71% nel settore manifatturiero[25]. Dal 2013, salvo eccezioni legate alla tutela della competitività sui mercati internazionali dei settori manifatturieri, l’assegnazione delle quote agli impianti avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d’asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del Regolamento Aste n. 1031/2010 e ss. mod.[26]. Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi – e tutti i ricavi delle aste di quote per gli operatori aerei – deve essere utilizzata dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. Il GSE assolve alla funzione di Responsabile del Collocamento per l’Italia (ai sensi degli articoli 6, 23 e 24 del decreto legislativo n. 47/2020).

I proventi delle aste, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 47/2020 sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» («TARGET2»). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati[27]. I proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato (cap. 2577/ENTRATA) per essere riassegnati (al netto delle risorse destinate alla Convenzione tra MEF e GSE, cfr. infra), ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione dei Ministeri interessati, con vincolo di destinazione, in quanto derivante da obblighi unionali.

Nel dettaglio, ai sensi del comma 4, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote, con decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste.

Secondo quanto prevede testualmente la norma, il 50% dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico (nella misura del 70% al primo e del 30% al secondo). Si osserva che, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di energia al MITE, disposto dal D.L. n. 22/2021, i capitoli in questione sono tutti allocati, dall’anno 2022, nello stato di previsione del MITE[28].

Peraltro, l’articolo 15 del D.Lgs. n. 199/2021 – di recepimento della Direttiva sulle fonti rinnovabili (FER II) ribadisce che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali di competenza del Ministero della transizione ecologica, sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal fine, con il decreto interministeriale di riparto è definita la quota annualmente utilizzabile per le finalità di cui al periodo precedente.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23, il 50% dei proventi di cui al comma 3 è invece riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (le relative somme transitano sul capitolo dello stato di previsione del MEF cap. 9565. Per ciò che attiene ai proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 si rinvia al Prospetto delle entrate del Fondo ammortamento che transitano in bilancio (dettaglio delle gestioni 2018-2020), in allegato alla Relazione al Parlamento 2020, ultima disponibile).

 

Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, una Convenzione tra GSE e Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina le attività che il GSE svolge nell’adempiere al ruolo ad esso assegnato dalla normativa qui in commento. Tra queste, la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste alla Tesoreria dello Stato.

Le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologica sono destinate ad una serie di attività indicate nel comma 7 dell’articolo 23 per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente.

Infine, l’articolo 23, al comma 8 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, sia destinata:

·       nella misura massima di 100 milioni per l'anno 2020 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Di tale importo, una quota, fino a 10 milioni è destinata al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e la restante quota al finanziamento dei settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica;

·       nella misura massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 fino al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il MISE.

 

Secondo quanto evidenzia il GSE nel Rapporto annuale 2020 sulle aste di quote europee di emissione (pubblicato a marzo 2021), l’Italia ha collocato, nell’anno 2020, 52 milioni di quote EUA (European Union Allowances, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS per compensare 1 ton/CO2 equivalente), ad un prezzo medio ponderato di 24,3 euro, ricavando proventi per circa 1.275 milioni di euro. Per quanto riguarda il settore aviazione, sono state collocate 672.000 quote EUA A (European Union Allowances Aviation, quota di emissione valevole nell’ambito dell’EU ETS per compensare 1 ton/CO2 eq., utilizzabile esclusivamente da parte degli operatori del settore aereo fino al 2020) ad un prezzo medio ponderato di 23,7 euro, ricavando proventi per circa 15,95 milioni di euro. Come previsto dalla normativa sopra commentata ed evidenziato dal Rapporto GSE, i proventi generati dal collocamento delle EUA e delle EUA A sono depositati presso la Banca Popolare di Sondrio e contabilizzati su due conti correnti distinti al fine di consentire la gestione separata.

Al 31 dicembre 2020, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione MEF – GSE, sono stati trasferiti alla Tesoreria dello Stato proventi e interessi per circa 5,9 miliardi di euro relativi alle EUA e circa 71,7 milioni di euro relativi alle EUA A. Le somme trasferite sono relative alle aste svoltesi tra il 2012 e il 2020. Le tabelle che seguono, tratte dal Rapporto GSE, (pag. 40), indicano i diversi trasferimenti ripartiti per anno.

 

Secondo quanto risulta dal Rapporto GSE sulle aste CO2 relativo al terzo trimestre 2021, di novembre 2021, nei primi nove mesi del 2021 i ricavi sono stati pari a circa 1,8 miliardi di euro (dati di cassa)[29]. A partire da luglio 2021, in virtù di quanto concordato tra GSE e MEF, il GSE trasferisce al MEF i proventi generati dal collocamento delle aste EUA a seguito di ogni singola sessione d’asta ed effettua i versamenti degli importi delle aste EUA A di ciascun trimestre, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui i proventi sono accreditati sui conti correnti del GSE presso la Banca Popolare di Sondrio. Nel corso del III trimestre sono stati dunque versati al MEF circa 1,37 miliardi di euro (cfr. infra, Tabelle tratte dal Rapporto GSE).

 

* I ricavi sono rendicontati tra i vari trimestri per cassa

** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un’unica soluzione a seguito della chiusura dell’anno.

 

* I ricavi sono rendicontati tra i vari trimestri per cassa e tutti i dati sono arrotondati a cifra intera

** Gli interessi maturano sugli importi in custodia al GSE e sono accreditati in un’unica soluzione a seguito della chiusura dell’anno.

*** Ai sensi del D. Lgs 47/2020, art 23 comma 3, i corrispettivi GSE per la gestione delle attività di collocamento sono esclusivamente a carico dei proventi EUA.

 

La relazione tecnica all’articolo 15 del provvedimento in esame – il quale riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per i maggiori oneri sostenuti dalle imprese energivore, coperti in parte attraverso utilizzo di quota dei proventi delle aste CO2 – indica poi la stima di gettito delle stesse aste CO2 relative all’anno 2022 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Quanto alla modalità di copertura finanziaria degli interventi attraverso l’utilizzo dei proventi delle aste CO2 – che caratterizza le misure di sostegno adottate per far fronte all’aumento dei costi energetici - appare opportuno richiamare gli orientamenti della Commissione europea, rinviandosi sul punto alla Comunicazione della stessa Commissione “Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno” del 13 ottobre 2021. Nel documento si evidenzia la possibilità, per gli Stati membri, di aiutare coloro che sono più a rischio nel pagamento delle bollette energetiche finanziando il relativo intervento di sostegno sociale con le entrate del sistema di scambio delle emissioni dell'UE(ETS). Nel contesto attuale, gli introiti più elevati del previsto provenienti dal sistema ETS possono dunque essere utilizzati per finanziare un sostegno sociale mirato divenuto inaspettatamente necessario. La Comunicazione evidenzia altresì per gli Stati membri la possibilità di adottare misure di sostegno mirate per aiutare le industrie, in conformità con la disciplina quadro degli aiuti di Stato, non distorcendo la concorrenza o interferendo con l'ETS dell'UE. Gli interventi di aiuto devono essere, in sostanza, tecnologicamente neutri e non discriminatori.

 

Per calmierare i rincari in bolletta e tutelare le famiglie a rischio povertà energetica il Governo ha adottato, dalla prima metà dell’anno 2021, una serie di provvedimenti legislativi urgenti (art. 5-bis del decreto-legge n. 73/2021, decreto-legge n. 130/2021, legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), articolo 1, commi 503-512.

Con l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 23 luglio 2021[30], si è disposto il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dell’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. In particolare, il comma 1 dell’articolo 5-bis ha destinato:

·       parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di C02, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, e dunque, posto che tale sostegno trova copertura attraverso specifiche componenti tariffarie dell'energia, cd. oneri generali pagati in bolletta, alla riduzione degli oneri generali stessi (lett. a)).

·       591 milioni da trasferite alla CSEA entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Quanto alla necessità ed urgenza di tale primo intervento del Governo, si rimanda al comunicato stampa del 30 giugno 2021, di ARERA, nel quale si evidenziava che: “anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia - nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L’incremento definitivo in bolletta è pertanto del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela”.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 130 del 27 settembre 2021 ha conferito, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l’importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

In via ulteriore, il comma 2 ha disposto che l’ARERA provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, ha disposto il trasferimento alla CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

L’articolo 2, comma 1 del decreto legge ha poi previsto che, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, fossero assoggettate all’aliquota IVA ridotta del 5 per cento. In caso di somministrazioni sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. L'onere finanziario complessivo della misura è stato in 608,4 milioni di euro per il 2021.

L’articolo 2, comma 2 del decreto legge, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, ha inoltre disposto che ARERA provvedesse a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro da trasferire a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

L’articolo 3 del decreto legge ha, infine, assegnato all'ARERA il compito di rideterminare, per il IV trimestre 2021:

-      le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

-      la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

La rideterminazione è stata finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro, da trasferire entro il 15 dicembre 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)[31].

Quanto alla necessità ed urgenza degli interventi qui in esame, si rimanda al comunicato stampa del 28 settembre 2021, di ARERA nel quale si evidenziava che la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime[32] verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato, senza l’intervento del Governo contenuto nel decreto legge ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas. Applicando le misure varate dall'Esecutivo, valide per il IV trimestre 2021, l'aumento per la famiglia tipo in tutela è stato ridotto a +29,8% per la bolletta dell'elettricità e a +14,4% per quella del gas (grazie anche alla riduzione dell'Iva contenuta nel decreto).

Anche per il I trimestre 2022, in ragione dell’andamento previsto dei prezzi dell’energia[33], il Governo, con la legge di bilancio 2022 (legge n. 232/2021), ha disposto, come sopra accennato, misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con lo stanziamento di risorse, pari, per il settore elettrico, in relazione agli oneri generali, a 1,8 miliardi di euro, ulteriori rispetto a quelle già stanziate dai precedenti decreti legge del 2021 rispettivamente per il III e IV trimestre 2021. Segnatamente, il comma 503 ha disposto una parziale compensazione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (tutte) e il comma 504 ha affidato all'ARERA il compito di annullare, per il I° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per le finalità il comma 505 ha disposto il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 28 febbraio 2022, 1.800 milioni di euro.

Come rileva ARERA, è stato pertanto possibile confermare anche per il I trimestre 2022 il livello delle componenti ASOS e ARIM del IV trimestre 2021, in generale praticamente dimezzato, e con aliquote nulle delle medesime componenti per tutti gli utenti domestici e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (cfr. deliberazione ARERA 635/2021/R/com). Con detto importo è pertanto possibile disporre l’annullamento delle suddette aliquote. In assenza dell’intervento dello Stato, sarebbe stato necessario procedere – rileva sempre ARERA - alla riattivazione delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, con un impatto sull’utente domestico tipo[34] di circa +10% (cfr. Comunicato stampa ARERA del 30 dicembre 2021).

Quanto al settore del gas, la legge di bilancio 2022 ha stanziato, per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi, risorse ulteriori rispetto a quelle già stanziate per il IV trimestre 2021 dal decreto-legge 130/2021.

In particolare, il comma 507 ha demandato l'ARERA di ridurre, per il I trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Come evidenzia ARERA le misure hanno consentito di confermare, per il I trimestre 2022, l’annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3[35]. Una riattivazione di tali componenti avrebbe comportato un aumento sulla spesa dell’utente domestico tipo di circa + 1,5%.

Il comma 506 – facendo seguito a quanto già disposto per il IV trimestre 2021 dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 130/2021 – riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, anche con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022. In caso di somministrazioni sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. L'onere finanziario complessivo della misura è stato in 610 milioni di euro per il 2021.

La legge di bilancio 2022 ha previsto anche un rafforzamento dei bonus elettrico e gas (come è stato previsto nel IV trimestre 2021 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 130/2021), al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il I trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati, stanziando ulteriori 912 milioni di euro[36].

Segnatamente, il comma 508 della legge di bilancio demanda ad ARERA di rideterminare - per il primo trimestre 2022 - le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale, in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il I trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro.

La legge di bilancio dispone, inoltre, ai commi 509-511 che tutti i venditori (sia dei servizi di tutela sia del mercato libero) sono tenuti ad offrire una rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 ai clienti domestici di energia elettrica e gas naturale che risultino inadempienti al pagamento delle fatture emesse in tale periodo. Più in particolare, i venditori, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, devono offrire, ai sensi del comma 509 e disposizioni attuative ARERA[37], al cliente finale inadempiente, in una comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora, un piano di rateizzazione, senza applicazione di interessi, che preveda:

·     una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;

·     una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Il comma 510 affida sempre ad ARERA il compito di definire un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, nel limite di spesa di 1 miliardo di euro. L’anticipo può intervenire per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse per la totalità dei clienti finali. L’ARERA definisce anche le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte di CSEA del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l’anno 2023.

ARERA, nel già citato comunicato del 30 dicembre, ha pubblicato la composizione percentuale della spesa, nel primo trimestre 2022, per la fornitura di energia elettrica dell'utente tipo domestico in maggior tutela e della spesa per la fornitura di gas naturale dell’utente tipo domestico servito in tutela.

 

 

 

 

Sul sito istituzionale di ARERA sono riportate le tabelle dei prezzi, dal 1 gennaio 2022, dell’elettricità per i clienti domestici e non domestici in bassa tensione (microimprese) con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 KW , nonché dei prezzi del gas per i clienti domestici.


Articolo 15
(Credito d’imposta imprese energivore)

 

 

L’articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Più in dettaglio il comma 1 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, ad alcune imprese: si tratta di quelle a forte consumo di energia elettrica (cd. energivore) individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico – MISE del 21 dicembre 2017.

 

Il decreto 21 dicembre 2017 ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia - anche dette imprese energivore - al fine di riordinare le agevolazioni ad esse spettanti, in conformità con la decisione della Commissione UE C(2017)3406 e le Linee guida europee (Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (sezioni 3.7.2 e 3.7.3) [38].

L’articolo 3 del D.M. indica le imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni. Ai sensi di tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono eleggibili alle agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 e nei settori dell'allegato 5 di cui alle citate Linee guida (si tratta di settori manifatturieri e minerari) che hanno un'intensità elettrica (electro intensity index) calcolata rispetto al valore aggiunto lordo - VAL (vedi nota 1) non inferiore al 20%. La contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL, in applicazione della cd. "grand fathering clause" (paragrafo 3.7.3 delle Linee guida europee 2014-2020); il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh.

Ai sensi dell’articolo 3, non accedono alle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

 

Si evidenzia che il 21 dicembre 2021 è stata approvata la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia valida per il periodo 2022-2027 (Comunicazione della Commissione C(2022) 481 final del 27 gennaio 2022).

Per quanto qui rileva, si veda in particolare il par. 4.11.3 (Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi), che introduce criteri più restrittivi all’intensità degli aiuti che possono essere concessi alle imprese appartenenti ai settori caratterizzati da maggiore intensità di energia elettrica consumata e da una maggiore apertura al commercio (e alla concorrenza) internazionale.

Il paragrafo 466 della comunicazione avverte che la Commissione europea applicherà la nuova disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022.

 

Si valuti l’impatto della comunicazione sulle misure recate nell’articolo in esame, contenute in un decreto-legge pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2022 ed entrato in vigore il 28 gennaio 2022.

 

Pur richiamandosi alle imprese qualificabili come energivore ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, il comma 1 indica uno specifico ulteriore requisito di accesso, finalizzato, secondo la relazione illustrativa, a circoscrivere l’agevolazione qui introdotta agli energivori che hanno subito un danno effettivo a causa della pandemia.

Il comma, in particolare, dispone che condizione per l’attribuzione del beneficio è che, per tali imprese, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il contributo straordinario è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta ed è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Il comma 2 stabilisce le caratteristiche del credito d’imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Al credito di imposta non si applicano i limiti annuali di compensabilità (di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e il limite specificamente previsto per gli intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; esso è pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, per effetto dell’articolo 1, comma 72 della legge di bilancio 2022).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto tra componenti negative e positive del reddito (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 3 quantifica gli oneri dell’agevolazione in esame in 540 milioni di euro per l’anno 2022, cui si provvede:

a)   quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, relativi all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario;

Per la ricostruzione dei proventi delle aste CO2 e della loro destinazione ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 47/2020, si rinvia alla scheda di lettura di cui all’articolo 14 del provvedimento in esame.

b)  quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi previste all’articolo 18, comma 1 del provvedimento in esame;

c)   quanto a 110,89 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32, norma di copertura del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Infine il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta ai sensi delle norme generali di contabilità pubblica e che, qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l’utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa quantificata, che la differenza sia versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

 


Articolo 16
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo 16 dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione (commi 1-3).

Le modalità attuative sono demandate ad ARERA (comma 4).

La norma non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).

 

Segnatamente, l’articolo 15, comma 1, dispone, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.

 

Il comma 2 demanda al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. il compito di calcolare la differenza tra i seguenti valori:

a)   un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l’impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo le medesima metodologia;

b)  il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che non rispettano le condizioni di cui al successivo comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza così calcolata sia positiva, il comma 3 dispone che il GSE eroghi il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti.

 

Per capire l’intento della disposizione, appare utile richiamare la relazione tecnica al provvedimento, nella quale viene rilevato che gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” (cfr. infra, box ricostruttivo) hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. «Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato. Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno». Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, raggiungendo – sulla base dell’andamento del mercato – prezzi molto più elevati rispetto a quelli correnti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo.

In figura 1 (ripresa dalla relazione illustrativa), è riportato un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato spot. L’aumento dei proventi iniziato nella seconda parte del 2021 appare evidente.

 

 

La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un extra margine per i produttori. Specularmente, il meccanismo potrebbe anche operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento.

Sempre la relazione tecnica sottolinea che «in analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita) e che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando. La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” ante-crisi, con un meccanismo “a due vie”. L’intervento è stato limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura». Gli effetti del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2 (riportata dalla stessa relazione tecnica).

 

 

La relazione illustrativa rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato e l’ampio numero degli stessi, e anche considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

 

Il cd. “Conto energia” è un sistema di incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici. Originariamente, è consistito in un premio incentivante fisso erogato sulla base dell’energia prodotta. Il premio incentivante fisso è stato superato con il V° Conto energia (D.M. 5 luglio 2012, cfr. infra).

Nello specifico, come evidenzia il GSE nel Rapporto sull’attività 2020, il meccanismo (previsto dal decreto legislativo n. 387/2003) è diventato operativo in seguito all’entrata in vigore dei decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (I Conto energia).

Con l’emanazione del D.M. 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il II Conto energia, attraverso il quale si è provveduto a rimuovere alcune criticità che rappresentavano un freno alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, modificando e semplificando le regole di accesso alle tariffe incentivanti.

Successivamente, il D.M. 6 agosto 2010 ha dato avvio al III Conto energia, da applicarsi agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2011, il quale, oltre a dare continuità al meccanismo di incentivazione, ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

Con il decreto-legge n. 105/2010, convertito in legge n. 129 del 13 agosto 2010 (cosiddetta «Legge salva Alcoa») sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II CE a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Dopo l’emanazione del decreto legislativo n. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto energia) con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 mld €.

Con l’avvicinarsi al limite di costo individuato, è stato pubblicato l’ulteriore D.M. 5 luglio 2012 (V Conto energia). A seguito della comunicazione all’ARERA da parte del GSE, in cui si è attestato il raggiungimento alla data del 12 luglio 2012 del costo indicativo cumulato annuo di 6 mld €, con la Delibera 292/2012/R/EFR l’Autorità ha individuato nello stesso 12 luglio la data di decorrenza delle procedure di passaggio al V CE.

Di conseguenza, le nuove regole del V CE hanno avuto applicazione a partire dal 27 agosto 2012, ovvero decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della Delibera dell’Autorità. Il D.M. 5 luglio 2012 ha stabilito che il CE non trovasse più applicazione decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 mld € l’anno e che la data di raggiungimento di tale valore fosse comunicata dall’Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

Il V CE ha confermato in parte le disposizioni già previste dal IV CE e ha introdotto nuove regole. In particolare, in luogo di un premio incentivante fisso erogato sulla base dell’energia elettrica prodotta, è stato definito un incentivo composto di due aliquote (su due quote diverse dell’energia prodotta):

§   per quanto riguarda la quota di energia prodotta autoconsumata, è stata prevista una tariffa premio;

§   per quanto riguarda, invece, la quota di produzione netta immessa in rete:

-         per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW è stata prevista una tariffa onnicomprensiva TO, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto;

-         per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW è stato previsto il riconoscimento della differenza fra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario (essendo la valorizzazione dell’energia elettrica nella responsabilità del produttore).

Dal 6 luglio 2013- trenta giorni dopo la data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi “Conto energia” di 6,7 miliardi di euro - gli impianti fotovoltaici non possono dunque più accedere a questa forma di incentivazione. Essa continua però a essere riconosciuta a quegli impianti che hanno avuto accesso al meccanismo.

Nell’anno 2020, l’energia incentivata risulta complessivamente pari a circa 21,2 TWh, 0,7 TWh in più rispetto al 2019, principalmente per il maggior irraggiamento. Di conseguenza, ai 549.228 impianti (17.595 MW) ammessi ai diversi Conti Energia, risultano erogati corrispettivi per 6.187 mln €, circa 240 mln € in più rispetto al 2019.

I corrispettivi erogati derivano in modo preponderante dal II CE (3.005 mln € a fronte di 8.305 GWh) e dal IV CE (2.275 mln€ a fronte di 9.151 GWh). Riguardo alla distribuzione per classe di potenza, i maggiori contributi sono associati alla classe 200-1.000 kW e 20-200 kW, con quote rispettivamente del 40% e 21% in termini di importi erogati.

La tabella seguente, tratta dal Rapporto delle attività del GSE per l’anno 2020, indica la distribuzione dei corrispettivi erogati agli impianti fotovoltaici incentivati nel 2020 per classe di potenza e per conto energia di riferimento.

 

 

 

Il comma 4 demanda all’ARERA di disciplinare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità attuative della misura, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

 

Secondo la relazione tecnica, per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del Fondo presso la CSEA, si perviene a una stima di 1,5 MLD € per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4. La relazione rappresenta che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo indicato al comma 5 e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.

 

Infine, ai sensi del comma 5, quanto previsto dai precedenti commi non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia (limitatamente alla durata di tali contratti, specifica la relazione illustrativa) e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore medio di cui al sopra citato comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.


Articolo 17
(Modifiche alla disciplina della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC)

 

 

L’articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri.

 

 

L’articolo in esame apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC (contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente) al fine – dichiarato nella norma stessa – di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese.

 

Si ricorda che l’art. 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l’istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l’art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l’ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del Codice, introdotto dall’art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

In relazione ai contenuti dell’allegato I-bis si ricorda che lo stesso elenca una serie di opere classificate in tre categorie (“dimensioni”): dimensione della decarbonizzazione (in cui sono inclusi “nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente…”); dimensione dell'efficienza energetica; dimensione della sicurezza energetica.

Nella riscrittura operata dall’art. 17 è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS già operante presso il Ministero e alla quale l’art. 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. La riscrittura provvede inoltre a disciplinare i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

L’art. 17 ha inoltre, tra l’altro, introdotto nel testo dell’art. 8 del Codice un comma 2-quater volto a consentire al Ministro della transizione ecologica di attribuire la presidenza delle due Commissioni (quella VIA-VAS e quella PNRR-PNIEC) alla stessa persona.

Nel comunicato stampa del Ministero della transizione ecologica del 16 gennaio 2022 si dà notizia dell’insediamento della Commissione PNRR-PNIEC e del fatto che “la Commissione sarà presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, proprio in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra Commissione”.

 

La lettera a), numero 1), del comma 1 dell’articolo in esame riscrive il quarto periodo del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente – ove si dispone che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – al fine di introdurre la possibilità (prevista nel nuovo quinto periodo che viene introdotto) di nominare, con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, fino a un massimo di 6 componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC.

 

La lettera a), numero 2), introduce un nuovo periodo, alla fine del comma 2-bis dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, secondo cui i lavori istruttori svolti dai commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 73, comma 2 del D.L. 18/2020.

Si fa notare che la relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame “precisa che i lavori istruttori nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori delle due predette Commissioni possano svolgersi anche in videoconferenza”, ma dal testo della norma sembra dedursi che la stessa si applichi solo alla Commissione PNRR-PNIEC.

 

La lettera b) introduce, nel testo dell’art. 8 del Codice dell’ambiente, un nuovo comma 2-octies in base al quale, allo scopo di consentire l’incremento di operatività delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di 4 unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica.


Articolo 18, commi 1 e 2
(Eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi:
modifiche alla disciplina delle accise)

 

 

L’articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente:

-       sopprimono la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l’aliquota è pari al 30% di quella ordinaria, nonché l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;

-       eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

 

Più in dettaglio, il comma 1 sopprime la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, di cui alla Tabella A, punto 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (Testo Unico Accise – TUA, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). Esso prevedeva l’applicazione a tali fattispecie di un’aliquota pari al 30% di quella ordinaria.

Come chiarito nella relazione illustrativa, l’agevolazione intendeva incentivare l’utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana: il Governo al riguardo fa presente che la letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all’uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

 

Viene inoltre soppressa l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare, di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA.

Il Governo al riguardo chiarisce che l’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell’applicazione del principio “chi inquina paga”, con effetti dannosi per l’ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l’uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull’ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. L’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici utilizzarti nella produzione di magnesio da acqua di mare inoltre contrasta con il principio “do not significantly harm” con effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente quanto i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili. Costituiscono un’eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

 

Il comma 2 abroga il comma 2-ter dell’articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che disponeva la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment.

Più in dettaglio l’abrogato comma 2-ter, nei porti sede di autorità portuale presso i quali fosse stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, prevedeva la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che facessero esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

Si affidava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 marzo 2016, la disciplina delle relative modalità di attuazione.

Come anche chiarito dalla relazione tecnica tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento previsto dalla predetta norma. Di conseguenza la sua soppressione non produce effetti finanziari.


Articolo 18, comma 3
(Limiti alla finanziabilità, attraverso il Fondo crescita sostenibile, di progetti di R&S&I nei settori del petrolio, carbone e gas naturale)

 

 

L’articolo 18, comma 3, esclude l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

 

Segnatamente, il comma 3 novella l’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto n. 83/2012 (L. n. 134/2012), istitutivo del Fondo crescita sostenibile “sviluppo delle imprese”, specificando che il Fondo finanzia la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

 

 

Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito nella XVI legislatura, in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

Tra le principali finalità del Fondo rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (articolo 23, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 83/2012).

Le ulteriori finalità del Fondo, indicate nell’articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012, sono:

§  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra gli interventi, il finanziamento di quelli di cui alla legge n. 181/1989) (articolo 23, comma 2, lett. b).

§  promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 23, comma 2, lett. c);

§  interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (articolo 23, comma 2, lett. c-bis));

§  definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 23, comma 2, lett. c-bis));

§  interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (articolo 23, comma 2, lett. c-ter).

Per ciascuna delle finalità del Fondo è istituita un'apposita sezione del Fondo stesso.

Il Fondo prevede, come forma di aiuto principe, quella del finanziamento agevolato ai sensi del D.M. 8 marzo 2013, il quale ha definito le modalità operative del Fondo. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento europeo o regionale.

A tale riguardo, il D.M. 8 marzo 2013 ne ha definito le modalità operative, stabilendo, all'articolo 14, che gli aiuti sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale. La misura degli aiuti è fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15 del D.M. in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa europea. Il D.M. ha specificato le tipologie di interventi finanziabili e sostenibili a valere sul Fondo:

§  sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo (articoli 7 e 8);

§  rafforzamento della struttura produttiva del Paese (articoli 9 e 10);

§  internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero (articoli 11 e 12);

§  progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese (articolo 13).

Il Fondo, rifinanziato più volte ed esteso nelle finalità, ha carattere rotativo, alimentandosi con i "rientri" dei finanziamenti agevolati concessi a valere su di esso e con le revoche degli stessi benefici. La gestione delle risorse avviene attraverso contabilità speciali, fuori bilancio, intestate al Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese. Il Fondo, in particolare, opera attraverso la contabilità speciale n. 1201, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni, nonché attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese.

Per quanto concerne, segnatamente, gli interventi del Fondo per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo, questi sono finalizzati, nell'ambito definito dal programma quadro di ricerca e innovazione già "Orizzonte 2020" , ora Programma “Orizzonte Europa” per il periodo 2021-2027  Reg. 2021/695/UE.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale attuativo, infatti, a quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo nazionale è assunto il citato Programma europeo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalità indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitività delle imprese, può individuare con le direttive ed i bandi ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili.

Il Programma “Orizzonte Europa” rafforza il perseguimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG) e l’impegno dell’UE e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 per conseguire le sue tre dimensioni — economica, sociale e ambientale —e, in tali termini, il programma Orizzonte Europa è stato rafforzato dalle risorse NextGenerationEU di circa 5,4 miliardi di euro. Appare in proposito opportuno ricordare che il principio per cui gli aiuti devono essere concessi nel rispetto del generale principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) e dunque dei sussidi ambientalmente sostenibili, sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 informa l’impiego delle citate risorse (articolo 18, comma 4, lett. d)) del Regolamento n. 2021/241/UE).

Si rammenta, inoltre, che il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 [39] con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per gli anni dal 2021 al 2026, all’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 3, ha  destinato all’intervento “Accordi per l’innovazione” 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. L’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 59/2021 (L. n. 101/2021) ha poi disposto che le amministrazioni attuino gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali. Sul DNSH si rinvia infra.

La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui agli accordi per l’innovazione, ai sensi del nuovo D.M. 31 dicembre 2021, è effettuata nell’ambito della contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni.

Appare opportuno anche ricordare che, ai sensi della normativa vigente (articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012), i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. dalla legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004). Le risorse non utilizzate sono destinate alle finalità di R&S del Fondo crescita nel limite massimo del 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024. Il limite è stato così ridotto per il periodo considerato (rispetto al 70 percento previsto in via ordinaria) dal comma 9-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 152/2021, al fine di promuovere e rendere più efficienti gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzati a supportare la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese.

Quanto alla ricognizione da parte di Cassa depositi e prestiti delle risorse non utilizzate del FRI, il decreto-legge n. 34/2019 (articolo 26, comma 6-bis) ha disposto che, a partire dal 2019, la ricognizione possa essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. La ricognizione delle risorse non utilizzate deve essere comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze[40].Si rinvia alla pagina web del MISE dedicata al Fondo crescita sostenibile.

 

Il principio "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali[41]:

1.   mitigazione dei cambiamenti climatici;

2.   adattamento ai cambiamenti climatici;

3.   uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

4.   transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;

5.   prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

6.   protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

 

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo[42]:

1.   alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);

2.   all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3.   all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4.   all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

5.   alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6.   alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione[43].

Secondo la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH), adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato e pubblicata sul sito istituzionale del Governo dedicato al PNRR, sono esclusi dai finanziamenti i seguenti codici Nace/Ateco:

§  05: estrazione di carbone (esclusa torba)

§  06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

§  07: estrazione di minerali metalliferi,

§  08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a  (non classificate altrove) e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva

§  24.46: trattamento dei combustibili nucleari

§  09: attività di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale

§  19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

§  35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

§  38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

§  38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.


Articolo 19, commi 1-3
(Fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore delle scuole)

 

 

L’articolo 19, commi da 1 a 3, disciplina la fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2 da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il comma 1 definisce, innanzitutto, l'ambito scolastico di applicazione delle disposizioni in esame, individuato negli alunni e nel personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2022, e la cui istituzione scolastica di appartenenza produca un’attestazione che ne comprovi l’effettiva esigenza.

 

L'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 (attualmente in corso di conversione) disciplina la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti).

L'applicazione del regime di autosorveglianza - che costituisce una delle condizioni per l'applicazione della disposizione in esame - è previsto con esclusivo riferimento agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004, nonché delle scuole secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

In particolare il regime di autosorveglianza, consistente nella didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, interviene: i) per la classe in cui si sia manifestato un caso di positività (art. 4, comma 1, lett. c), n. 1); ii) per la classe in cui si siano manifestati due casi di positività, limitatamente agli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (mentre ai restanti alunni, non vaccinati o non guariti nei predetti termini, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni) (art. 4, comma 1, lett. c), n. 2).

In relazione al personale scolastico (sempre riferito alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e al sistema di istruzione e formazione professionale), l'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 tiene ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, il quale esclude la misura della quarantena precauzionale per coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti - ivi incluso il personale scolastico - è imposto l'obbligo: i) di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19; ii) nonché di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con riferimento alla attestazione di effettiva esigenza prodotta dalla istituzione scolastica, la Relazione illustrativa specifica che, con essa, le istituzioni scolastiche individuano "i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2".

 

Si osserva che la fornitura in esame costituisce una fattispecie ulteriore e distinta rispetto alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, cui il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è tenuto a provvedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021.

La finalità di tale (precedente) previsione è, infatti, quella indicata dall'art. 1 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie"), comma 2, lettera a-bis)  del decreto-legge n. 111 del 2021, secondo la quale al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove siano presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Come sopra evidenziato, nella disposizione in esame, si tratta, invece, di garantire lo svolgimento in sicurezza della didattica in presenza agli alunni e al personale scolastico delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in regime di autosorveglianza.

Inoltre, nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni scolastiche provvede il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, mentre, sulla base della disposizione in esame, le istituzioni scolastiche sono direttamente e tempestivamente rifornite dalle farmacie e dai rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti (su cui cfr. infra).

 

Il medesimo comma 1 individua, quindi, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati tenuti a fornire tempestivamente le mascherine di tipo FFP2 alle istituzioni scolastiche i cui alunni e il cui personale scolastico si trovino nelle condizioni suesposte.

Tali farmacie e rivenditori autorizzati devono, infatti, risultare aderenti al Protocollo d’intesa, relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti, stipulato tra il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Ministro della salute, Ferderfarma, Assofarm e Farmacie Unite, in data 4 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 229 del 2021 (attualmente in corso di conversione).

 

Si ricorda che l'art. 3 del decreto-legge n. 229 del 2021 ha affidato al Commissario straordinario, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, la definizione, d'intesa con il Ministro della salute, di un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Il Commissario provvede, inoltre, a monitorare l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di tipo FFP2, nonché a riferire al Governo.

Il Protocollo d'intesa, stipulato in data 4 gennaio 2022, prevede che la vendita al pubblico di ciascuna mascherina FFP2 al prezzo massimo di euro 0,75 (IVA compresa) sia praticata, su base volontaria, dalle farmacie che scelgono di aderire al Protocollo medesimo (compilando l’apposito modulo ad esso allegato).

Tale prezzo si riferisce a ciascuna mascherina FFP2, rispondente alle caratteristiche tecniche indicate all’art. 1 del Protocollo, venduta in confezione singola e integra. Nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole o multiple integre, le farmacie aderenti al Protocollo possono praticare offerte migliorative rispetto al prezzo finale di vendita applicato per il singolo acquisto.

 

Contestualmente alla tempestiva fornitura di mascherine di tipo FFP2, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati maturano il diritto a ricevere il corrispettivo della fornitura da parte delle istituzioni scolastiche, allo scopo beneficiarie del riparto del fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

A tal fine, il comma 1 incrementa il "Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022" (di cui all’art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021) nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022" è stato istituito - ai sensi dell'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 - nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'anno 2021 è stato destinato a spese per l'acquisto di beni e servizi.

In particolare, le risorse del Fondo possono essere destinate alle seguenti finalità: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica; installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore (art. 58, comma 4-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

 

Il comma 2 affida al Ministero dell’istruzione il tempestivo riparto del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. supra), ai fini del successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative (presumibilmente del riparto) sono definite, con proprio decreto, dal medesimo Ministero.

 

La Relazione illustrativa specifica che "le stesse istituzioni scolastiche rendicontano [..]  i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati".

 

Infine, il comma 3 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provveda ai sensi dell'art. 32, recante disposizioni finanziarie (si veda al riguardo la relativa scheda di lettura del presente Dossier).

 


Articolo 19, commi 4 e 5
(Interventi relativi ai dottorati di ricerca)

 

 

L’articolo 19, commi 4 e 5, prevede, in considerazione del protrarsi dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i dottorandi di ricerca che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un’ulteriore proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

 

Preliminarmente, si ricorda che la disciplina relativa ai dottorati di ricerca è recata dall’art. 4 della L. 210/1998 – come modificato dall’art. 19 della L. 240/2010 – e, per i corsi già avviati, dal regolamento emanato con DM 45/2013. E’ da ultimo intervenuto - in attuazione della riforma 4.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR dell’Italia, che prevede una riforma dei dottorati - il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, recante “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”. Tale ultimo regolamento, entrato in vigore il 13 gennaio 2022, prevede – tra l’altro - che dalla sua entrata in vigore cessino di avere efficacia le disposizioni del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 45 del 2013, restando validi gli accreditamenti già concessi fino al termine della relativa scadenza quinquennale (art. 17, commi 1 e 2).

 

Si ricorda, in particolare, che l’art. 4, comma 2, della L. 210/1998 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca[44], su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.

 

Si ricorda, poi, che una precedente (analoga) proroga, per i dottorandi di ricerca, del termine finale del corso - per non più di 3 mesi - con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio, è stata disposta – da ultimo - dall’art. 33, commi da 2-bis a 2-quinquies del decreto-legge n. 41 del 2021 (L. 69/2021).

 

Tale disciplina ha previsto infatti che, per consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio (ai sensi del regolamento di  cui al citato DM 45/2013 e dell'art. 4 della legge n. 210 del 1998) potessero presentare richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente (comma 2-bis). Della proroga – con una disposizione ripresa dalla disposizione in commento - potevano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso, spettava alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato (comma 2-ter). A tal fine, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è stato incrementato di € 61,6 mln per il 2021 ed è stata disposta la relativa copertura finanziaria (commi 2-quater e 2-quinquies).

In precedenza, un’analoga disposizione di proroga – di due mesi, riferita all’anno accademico 2019/2020, con erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente - era stata prevista dall’art. 236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020).

 

Ora, l’articolo in commento prevede, al comma 4, che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i dottorandi che hanno beneficiato della suddetta proroga ai sensi dell’art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possano presentare un’ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica (manca, in questo caso, l’inciso, previsto nelle precedenti proroghe, “con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente”). Resta ferma la possibilità per le università – prosegue la disposizione in commento - di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

 

La relazione illustrativa rileva che tale disposizione prevede la possibilità di proroga facoltativa e non retribuita fino a tre mesi, in favore dei dottorandi titolari di borse di studio che abbiano già richiesto la proroga sulla base del citato articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del dl 41/2021, e che, ciononostante, si trovino tuttora impossibilitati a concludere il progetto dottorale. Rammenta, poi, che in forza di tale disposizione normativa si è reso possibile consentire ai dottorandi la possibilità di prorogare di tre mesi il termine ultimo per la conclusione del ciclo dottorale, previsto per il 31 ottobre 2021. “L’urgenza della misura è, dunque, dettata dalla considerazione che, in assenza della presente disposizione normativa, non vi sarebbe alcuna ulteriore possibilità di proroga oltre il 31 gennaio 2022. Con la disposizione di cui al comma 4, invece, si intende garantire la possibilità di concludere i progetti di ricerca avviati, in particolare a beneficio dei dottorandi vincitori di borse di studio che non abbiano potuto svolgere il periodo di ricerca all’estero, a causa nelle note misure restrittive determinate dalla pandemia”. La disposizione, dunque – prosegue la relazione illustrativa - prevede che possono beneficiare della proroga i dottorandi iscritti all’ultimo anno dei relativi cicli di dottorato che - avendo già beneficiato di analoga proroga ai sensi dell’art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - hanno la scadenza del relativo percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, atteso che per questi si pone l’esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati rallentati dalle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza da COVID-19. “Diversamente dalle precedenti misure, la proroga contenuta nella disposizione in oggetto è senza oneri a carico della finanza pubblica. È, tuttavia, prevista la possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga richiesta”. 

 

Il comma 5, infine – come anticipato -  prevede che della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

 

La relazione illustrativa rileva che il suddetto comma 5 riproduce, al fine di assicurare la continuità del quadro normativo di riferimento, le disposizioni di cui al comma 2-ter del citato art. 33 del decreto-legge n. 41 del 2021, ai sensi del quale possono fruire della proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Tale disposizione – chiarisce la relazione - mira a contemperare l’esigenza manifestata dai dottorandi di avere ulteriore tempo a disposizione al fine di poter concludere la propria attività di ricerca con quella di non gravare di ulteriori costi il bilancio dello Stato anche in ragione delle numerose proroghe già intervenute.


Articolo 19, comma 6
(Detrazioni per carichi di famiglia)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 19 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

 

La disposizione in esame, inserita nell'ambito delle misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia, reca due modifiche all’articolo 12 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi -TUIR).

 L'articolo 12 del TUIR detta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Le lettere a) e b) la detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato mentre le lettere c) e d) riguardano, rispettivamente, i figli di età superiore a 21 anni e ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (coniuge; figli, anche adottivi, e genitori nonché, in loro mancanza, ascendenti e discendenti prossimi; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali).

 

La lettera a) della disposizione in esame, In conseguenza della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021, modifica la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del TUIR per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione (mentre resta in vigore la detrazione prevista dalla precedente lettera c) per i figli a carico di età superiore a 21 anni).

 

La lettera b) inserisce nell'articolo 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter il quale specifica che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo stesso, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (minori di 21 anni) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (di età superiore a 21 anni).


Articolo 20, comma 1
(Indennizzi per menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni contro il COVID-19)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 20 estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto[45]. L'estensione concerne l'indennizzo di cui all'articolo 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, previsto per i casi in cui la menomazione suddetta (o il decesso) derivi da vaccinazioni obbligatorie, da alcune delle vaccinazioni raccomandate o da altre specifiche fattispecie in ambito sanitario. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta norma di estensione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. In base al medesimo comma 1, l'ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. Inoltre, si demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità di monitoraggio finanziario e dell'entità e delle modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse in oggetto relative agli indennizzi di competenza delle medesime.

 

Si ricorda che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), l’indennizzo di cui al citato articolo 2 della L. n. 210 del 1992 (legge il cui articolo 1 è ora oggetto di novella da parte del presente articolo 20, comma 1)[46] e che alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso tale tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie); tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza della Corte, gli indennizzi possono trovare applicazione per le vaccinazioni raccomandate solo in seguito ad una sentenza di illegittimità della Corte, relativa alla singola categoria di vaccinazione[47]. Si ricorda, in ogni caso, che l’articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210 comprende nell’ambito di applicazione dei suddetti indennizzi anche i soggetti che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie[48].

Nell'ambito di tale quadro complessivo, la novella di cui al presente articolo 20, comma 1, estende l'ambito di applicazione dell'indennizzo ai casi in cui la menomazione suddetta (oppure il decesso), derivante dalla vaccinazione contro il COVID-19, riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione medesima; l'estensione è operata purché il prodotto vaccinale somministrato rientri tra quelli raccomandati dall'autorità sanitaria italiana.

L'indennizzo in esame è composto dalla somma (rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato[49]): della misura stabilita dalla tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, in materia di trattamenti pensionistici di militari con infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; di un importo equivalente all'indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso[50]. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla citata L. n. 210 sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra un assegno una tantum, pari a circa 77.469 euro, e l'assegno summenzionato, il quale, solo nel caso suddetto di decesso, è reversibile[51]; qualora si opti per quest'ultimo, l'assegno è riconosciuto per quindici anni (mentre ha natura permanente per il soggetto menomato in vita).

Si ricorda che i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennizzo sono anche esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell'indennizzo medesimo[52].

Si ricorda altresì che, esclusivamente per le menomazioni in esame derivanti da vaccinazioni obbligatorie, la disciplina prevede altresì[53] il riconoscimento di un assegno una tantum, relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la data di decorrenza dell'indennizzo summenzionato (si ricorda che quest'ultimo decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda); l'assegno una tantum è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell'indennizzo suddetto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Tale assegno non è oggetto dell'estensione in esame (relativa alle vaccinazioni contro il COVID-19 raccomandate). Si valuti l'opportunità di chiarire se questo beneficio spetti per il caso di menomazione - relativa ad un soggetto tenuto all'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 - derivante da una somministrazione del medesimo vaccino effettuata prima dell'entrata in vigore dell'obbligo.   

Come accennato, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla norma di estensione di cui al presente comma 1, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023, il medesimo comma rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 32. In base al medesimo comma 1, l'ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. La relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto)[54] osserva che si è tenuto conto della circostanza che al momento le competenze in oggetto risultano in parte effettivamente trasferite alle regioni e alle province autonome e in parte sono tuttora in capo allo Stato (il trasferimento alle regioni rientra nell'ambito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"). In particolare, il comma 1 in esame prevede che le risorse siano trasferite alle regioni e alle province autonome nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi che i medesimi enti debbano corrispondere, in base ai dati comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio; si valuti l'opportunità di chiarire quali siano i termini temporali della procedura per la fase di prima applicazione.

Si valuti l'opportunità di chiarire, con riferimento alla formulazione complessiva delle norme finanziarie in esame, che, da un lato, recano una stima degli oneri e, dall'altro, istituiscono un fondo, se e con quali modalità gli indennizzi siano corrisposti anche in caso di insufficienza delle risorse del fondo medesimo.

Inoltre, il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle suddette comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento spettante agli enti territoriali. A quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo il termine "regioni", il riferimento alle province autonome.


Articolo 20, commi 2-5
(Misure per assicurare la continuità delle
prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

 

 

L’articolo 20, commi 2-5 contiene disposizioni riguardanti la sanità militare. I commi 2-3 autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all’emergenza Covid-19. I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del

Celio.

 

Più in particolare, il comma 2 mira ad assicurare la continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19. A tal fine, il Ministero della difesa, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano integrato di attività e di organizzazione (previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021) è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette per conferire gli incarichi a tempo determinato in emergenza Covid (articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020).

 

La relazione illustrativa specifica che la norma sana anche un disallineamento normativo tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34 del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato. In particolare si tratta di personale che, dall’inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi (centrale e periferiche) del Dipartimento scientifico del Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5% dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle “nuove varianti” virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di lavoro si è aggiunta anche l’enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e dei test di neutralizzazione per la verifica dell’efficacia vaccinale.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15. La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

Successivamente, l’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).

Da ultimo, il comma 692 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) proroga al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Si ricorda infine che l’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti. Il Piano è pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

 

Il comma 3 pone un limite di spesa per gli oneri di 611.361 euro a decorrere dall’anno 2023, a cui si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica precisa che tali risorse disponibili riguardano il budget assunzionale 2018, già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43. Di questo budget è stato già impegnato l’importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l’esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1, e dunque di un onere annuo pro-capite di 40.757,37 euro.

 

Il comma 4 autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 destinata all’adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture e all’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. La norma è finalizzata ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, per affrontare l’emergenza Covid-19.

La relazione tecnica elenca dettagliatamente le necessità di acquisto da cui derivano gli oneri quantificati in 8 milioni di euro, che possono essere così riassunte:

§  esigenze della sanità militare connesse all’approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e arredi tecnici (4,9 milioni di euro);

§  ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento di n. 9 laboratori scientifici di biologia molecolare e microbiologia dei quali 6 di biosicurezza di livello 2 - per 1,08 milioni - e 3 di biosicurezza di livello 3 - per 920 mila euro- (per un totale 2 milioni di euro);

§  acquisto attrezzature sanitarie e macchinari di laboratorio (500 mila euro);

§  ammodernamento e sostituzione delle attrezzature e dei macchinari per le attività connesse alla bioinformatica compresi elementi hardware e software e relative infrastrutture (600 mila euro).

 

Il comma 5 rinvia al comma 32 del decreto in esame per le modalità di copertura degli oneri recati dal precedente comma 4.

 

Per approfondimenti sul contributo della sanità militare nell’emergenza Covid e sulle misure adottate in materia si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.

 


Articolo 21
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

 

 

L’articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all’AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l’altro, l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS), in accordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 2 detta alcune norme di coordinamento per l’attuazione del nuovo impianto di governo del FSE e, infine, il comma 3, prevede che AGENAS e Ministero della salute possano avvalersi della SOGEI per la gestione dell’Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 1 definisce le misure volte a garantire la semplificazione, la maggiore efficienza e la celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. box in calce), mediante una serie di novelle all’articolo 12 del DL. 18 ottobre 2012, n. 179[55] (L. n. 221/2012) riguardante la disciplina del FSE, come segue (v. anche TAF infra)[56]:

§  viene sostituita la rubrica dell’articolo 12, aggiungendovi il riferimento al governo della sanità digitale: “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale” (lett. a));

§  al comma 2 del citato articolo 12 viene dato un rilievo autonomo al tema della prevenzione, espunto dalla lettera a), e menzionato in una specifica ed apposita lettera a-bis); è inoltre  aggiunto il riferimento alla “profilassi internazionale” con la nuova lettera a-ter), (lett. b));

§  viene inserita, al comma 3, secondo periodo, la nuova funzione del FSE riguardante l’alimentazione dell’ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al successivo nuovo comma 15-quater (lett. c));

§  al comma 4, viene soppresso il riferimento alla presa in cura dell’assistito, per coinvolgere tutti gli esercenti le professioni sanitarie alle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione perseguite con il FSE e non esclusivamente quelli deputati alla cura dei pazienti (lett. d ));

§  vengono inseriti i nuovi commi 4-bis e 4-ter con esplicito riferimento alle competenze riguardanti la prevenzione e la profilassi internazionale di cui, rispettivamente, alle nuove lett. a-bis) e a-ter) del comma 2 (cfr. supra): per la prevenzione le finalità ad essa riferite devono essere perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie oltre che dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute, mentre per la profilassi internazionale, le finalità devono essere perseguite dal solo Ministero della salute (lett. e ));

§  al comma 5, viene conseguentemente integrata dai riferimenti alle nuove lettere a-bis) e a-ter) la disposizione che prevede la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, possibile soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale (salvo i casi di emergenza sanitaria secondo specifiche modalità); inoltre, con una modifica al comma 6-bis, prescrivente che la consultazione dei dati e documenti presenti nel  FSE, può essere  realizzata  soltanto in forma protetta  e  riservata, viene soppresso il riferimento al rispetto modalità di modalità definite con decreti interministeriali (lett. f) e g)) ;

§  al comma 7 dell’art.12, in base alle modifiche contenute alla lett. h) del comma 1 in esame:

o  è soppresso il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 179/2012, previsto per l’emanazione di uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e della transizione digitale, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni ed acquisito il parere del Garante della privacy, circa i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, oltre che i limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, codifica dati, garanzie e misure di sicurezza (n. 1);

In proposito si rileva che il Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico emanato ai sensi dell’articolo 12, comma 7 è stato il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178 che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 21 in commento è oggetto di abrogazione (v. infra).

 

o  viene aggiunto il più corretto riferimento alla transizione digitale nella declaratoria del nome del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica (n. 2);

o  viene soppresso il riferimento al concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l’emanazione dei decreti ministeriali sopracitati (n. 3);

o  pur venendo conservato nella procedura di emanazione dei decreti il parere del Garante per la protezione dei dati personali,  viene soppresso il riferimento all’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[57], ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali è chiamato a collaborare con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti (n. 4);

o  viene soppresso il riferimento ai sistemi di codifica dei dati del FSE oggetto degli emanandi decreti di cui al comma 7 (n. 5));

Al riguardo non viene specificato in quale sede troveranno regolazione tali sistemi di codifica. Sul punto si valuti l’opportunità di un chiarimento.

o  viene inserito il riferimento aggiuntivo ai nuovi commi 4-bis e 4-ter (n. 6);

o  viene soppresso il riferimento ai criteri di interoperabilità, permanendo il riferimento più generale ai contenuti del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività (n. 7);

§  viene abrogato l’intero comma 9 che prevedeva l’integrazione con un componente designato dal Ministro della salute per gli aspetti sanitari, chiamato a svolgere l’incarico a titolo gratuito, della Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, disciplinata ai sensi articolo 47, comma 2, del DL. 5/2012[58] (L. n. 35/2012) (lett. i));

La norma appare di mero coordinamento in quanto la disposizione di cui al citato articolo 47 istitutiva della Cabina di regia è stata a suo tempo abrogata ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 agosto, n. 179.

§  vengono sostituiti i commi 13 e 14, in materia, rispettivamente, di individuazione, tramite appositi decreti, di dati, sistemi di sorveglianza, criteri di accesso, operazioni eseguibili e misure di tutela dei diritti fondamentali dell’interessato e riguardo ai principi cui deve informarsi il regolamento deputato a disciplinare tali aspetti (lett. l)).

Più in dettaglio, le modifiche al comma 13 prevedono la sostituzione dello strumento del regolamento di delegificazione previsto dalla normativa previgente, con uno o più decreti del Ministro della salute, ferma restando la disposizione che prevede di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo comma 13 fa inoltre specifico riferimento all’articolo 2-sexies - relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante - del D. Lgs. n. 196/2003, recante il Codice per la protezione dei dati personali, specificando i contenuti del medesimo regolamento che devono riguardare i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti.

Il nuovo comma 14, inoltre, nel definire i principi ai quali devono informarsi i decreti di cui al comma 13, richiama, oltre alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) anche le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed in particolare l’articolo 5 riguardante i principi applicabili al trattamento di dati personali, i quali devono essere: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e in modo che non incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono perciò essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per periodi più lunghi, purché siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, par. 1, del medesimo Regolamento («limitazione della conservazione»); f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

In ogni caso, il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

§  viene inserito al comma 15 il riferimento alle nuove linee guida di cui al modificato comma 15-bis – cfr. infra - (lett. m));

§  viene modificato il comma 15–bis, superando la disposizione previgente che prevedeva la presentazione all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2014, da parte di Regioni e Province autonome di un piano di progetto per la realizzazione del FSE. Tale documento è stato redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute (v. link al documento).

Il nuovo comma 15-bis ora prevede che, per il potenziamento del FSE, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, adotti periodicamente apposite linee guida. Allo scopo, è prevista una fase di prima applicazione, in cui le linee guida devono essere adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza permanente Stato-Regioni. Tali linee guida dettano le regole tecniche per l’attuazione dei decreti di cui al precedente comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Le Regioni e le Province autonome predispongono entro 3 mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle nuove linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del MdS e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell’AGENAS.

Nel caso in cui una Regione o Provincia autonoma non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato, deve avvalersi dell’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3) (v. infra). Inoltre, in caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell’attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi della infrastruttura nazionale come indicato, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131[59].

Si precisa che la predisposizione ed attuazione del piano regionale di cui al comma in esame, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle nuove linee guida rientrano tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e le Province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, vale a dire del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 (lett. n));

§  al comma 15–ter viene sostituito (n. 1 della lett. o)) il riferimento all’Agenzia per l’Italia digitale con l’AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi regionali che opera come organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario, alla quale viene ora affidata la cura della progettazione dell’infrastruttura nazionale per garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, ferme restando le funzioni e i poteri (riferimento aggiunto dalla medesima disposizione in esame) del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179[60].

L’Agenzia dovrà operare d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (intesa inserita dalle modifiche al comma in esame), pertanto non più solamente, come disposto dalla normativa previgente, con il Ministero della salute, con il MEF e con Regioni e Province autonome.

Si ricorda che la realizzazione dei FSE è curata dal MEF attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria, in attuazione dell'articolo 50 del DL. 269/2003 (L n. 326/ 2003) concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e la ricetta elettronica e del Decreto MEF del 2 novembre 2011 , con l’esplicita finalità di garantire l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici. Al riguardo, nelle more dei decreti attuativi di cui al sopra citato articolo 50, allo scopo di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche, il MEF è tenuto a curare l’avvio di tale procedura telematica adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative che sostituisce, a tutti gli effetti, la prescrizione medica in formato cartaceo.

Le nuove funzioni di garanzia dell’AGENAS riguardano, nello specifico:

o  l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici. Al riguardo, il n. 2) della lett. o) in esame sopprime lo specifico riferimento ai dossier farmaceutici regionali – limitandosi al più generico “dossier farmaceutici” –, in tal modo potendo assicurare alla suddetta interoperabilità, com’è nella ratio delle modifiche in esame, un coordinamento interregionale (n. 1) del comma 15-ter modificato);

o  l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) (disposizione che non viene modificata) (n. 2));

o  l’interconnessione dei soggetti di cui alla normativa in esame per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del precedente comma 7 sui contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, nonché sui limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti coinvolti, oltre che alle (nuove) linee guida previste dal comma 15-bis (come precisato dalle modifiche al comma in esame), nell’ambito delle Regioni e Province autonome che comunicano di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale o di quelle che già vi si avvalgono (precisazione aggiunta dalle modifiche in esame). La successiva alimentazione, consultazione e conservazione del FSE[61] da parte delle medesime Regioni e Province autonome, deve avvenire secondo specifiche modalità che devono essere stabilite con decreto MEF, di concerto con il MdS e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (nuovo soggetto interessato che è stato inserito coerentemente alle modifiche apportare dalle disposizioni in esame) (n. 3));

    Si ricorda che da tali dati vengono esclusi quelli di cui al comma 15-septies, vale a dire i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (vale a dire i dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti ai fini della detrazione fiscale), comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite.

    Viene conseguentemente soppresso il n. 4) che prevedeva, a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai summenzionati decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo modalità da stabilire con decreto MEF e MdS.

    Rimangono immutate invece le disposizioni riguardanti l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche (n. 4-bis), la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE (n. 4-ter) e la realizzazione del Portale Nazionale FSE (n. 4-quater).

§  viene inserita il nuovo comma 15 –ter.1, al fine di un coordinamento con la normativa di attuazione del PNRR, che prevede che nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE di cui al (modificato) comma 15-ter sia curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il MdS e il MEF (lett. p));

§  viene poi interamente sostituito il comma 15–quater per prevedere il definitivo superamento dei compiti precedentemente attributi all’Agenzia per l'Italia digitale in relazione alla procedura di realizzazione del FSE e definire l’attuazione del cd. Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS). Infatti, al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, il Ministero della Salute, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale[62], cura la realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del DL. 112/2008 (L. n. 133/2008), con cui stipula apposita convenzione.

Si tratta della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria (SOGEI) che cura le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del MEF, alla quale sono affidate in concessione dallo stesso Ministero, al fine della realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza, e coordinate nell’ambito della Direzione VII (finanza e privatizzazioni), per garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari. -

L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria.

Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il MEF, acquisiti i pareri dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’individuazione dei contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione dello stesso ecosistema EDS, oltre che i soggetti che hanno accesso all’EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati.

Per assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, si stabilisce che l’AGENAS, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, avvalendosi della richiamata società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a)    controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE;

b)    conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al successivo comma 15–octies (v. infra);

c)    invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l’EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di prevenzione cui alla nuova lettera a–bis) del comma 2 (lett. q));

§  viene conseguentemente abrogato il comma 15–sexies che disciplinava la procedura di diffida ad adempiere della Regione o Provincia autonoma chiamata alla realizzazione del FSE e dei conseguenti atti del Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta (lett. r));

§  rimane ferma la disciplina sulla realizzazione del Sistema Tessera sanitaria di cui al comma 15-septies, eccetto che per il coordinamento con il comma 15-ter, n. 1), relativamente ai dossier farmaceutici per i quali viene eliminata la specifica di “regionali” (lett. s));

§  si specifica al comma 15–octies , mediante una modifica al comma (lett. t)) , che le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, sono definite non soltanto con i decreti attuativi di cui al precedente comma 7 modificato, ma altresì con le linee guida di cui al nuovo comma 15-bis, e che le stesse specifiche dovranno essere pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione (e non più sul portale nazionale FSE), a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Contestualmente, viene abolito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale viene mantenuto solo con riferimento alla procedura di alimentazione del FSE attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al successivo comma 15-novies esclusivamente per quanto concerne il Sistema Informativo Trapianti, le Anagrafi vaccinali regionali e i CUP (centri unici di prenotazione delle prestazioni sanitarie);

§  vengono inoltre inserite (lett. u)) le nuove disposizioni da comma 5-decies a comma 5-terdecies, volte ad introdurre:

o  il nuovo ruolo per l’AGENAS di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. La norma ha la finalità di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina.

    Nello svolgimento di tale nuovo ruolo, l’AGENAS è chiamata a basarsi sulle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale).

Tali linee guida (v. link di raccolta), redatte in diversi settori tecnici, sono volte a definire le regole tecniche l’indirizzo per l’attuazione del medesimo Codice per la digitalizzazione della PA, con periodico aggiornamento, in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale e alle normative dell’UE in materia.

Inoltre, l’AGENAS, nell’ambito del nuovo ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), deve basarsi sugli indirizzi del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (nuovo comma 15-decies).

o  più in dettaglio, il nuovo comma 15-undecies, fatti salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, conferisce all’AGENAS le seguenti funzioni:

a)   predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b)  monitoraggio periodico sull’attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c)   promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, per assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’Ecosistema dei dati sanitari omogenei sul territorio nazionale;

d)  certificazione delle soluzioni di tecnologia informatica che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, oltre che supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e)   supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell’ecosistema dei dati sanitari per finalità di ricerca;

f)   supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall’articolo 6 dell’Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome, del 22 febbraio 2001;

L’Accordo ha definito i contenuti sulle modalità per con cui Ministero della salute (allora Sanità) e Regioni e Province autonome hanno concordato di operare congiuntamente, al fine di avviare un piano d'azione coordinato per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo del Servizio sanitario nazionale, inteso quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale, locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

g)  gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h)  proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con uno specifico decreto del Ministro della salute.

o  il nuovo comma 15-duodecies definisce i principi in base ai quali l’AGENAS dovrà esercitare le funzioni di cui al precedente comma 15-decies, vale a dire nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del MEF.

L’Agenzia, in particolare, dovrà trasmettere ai predetti Ministeri una relazione annuale sull’attività svolta. Più in particolare, le funzioni di cui alle lettere a) (linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari dei dati sanitari) e d) (certificazione delle soluzioni tecnico-informatiche che realizzano servizi sanitari digitali) del comma 15-undecies devono essere esercitate d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

o  il nuovo comma 15-terdecies dispone infine che nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l’AGENAS dovrà esercitare le nuove funzioni ad essa attribuita dai nuovi commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Di seguito si riporta il Testo a fronte del nuovo articolo 12 del DL. 179/2021, come risultante dalle modifiche già in vigore apportate dal DL. 4/2021 (cd. Ristori-ter):

 

Articolo 12 DL. 179/2012 (L. 221/2012)

Normativa previgente

Testo con modifiche apportate dall’articolo 21 del DL. 4/2022

Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.

Identico.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.

 

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:

a) diagnosi, cura e riabilitazione;

a-bis) prevenzione;

a-ter) profilassi internazionale;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.

 

2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

Identico.

3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.

3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e alimenta l’ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15 –quater.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7.

-

«4 -bis . Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.

 

4 -ter . Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alle lettere a), a -bis) e a -ter) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

Identico.

6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7.

Identico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Identico.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

Soppresso

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

Identico.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

Identico.

11-bis. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10.

Identico..

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

Identico.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

13. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 25–bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2–sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7.

Identico.

15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-bis Per il potenziamento del FSE, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la predetta Conferenza permanente

Le linee guida dettano le regole tecniche per l’attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le Regioni e le Province autonome predispongono entro 3 mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell’AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero

3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell’attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell’obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Resta fermo che la predisposizione e l’attuazione del piano regionale di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 .

15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le Regioni e Province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

 

 

 

 

 

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;

4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale

15-ter. Ferme restando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l’AGENAS, sulla base delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo: 1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici;

2) identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) per le Regioni e Province autonome che comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l’interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15 -bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

4) Soppresso

 

 

 

 

 

 

4-bis) Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ter) Identico.

 

 

 

 

 

 

 

4-quater) Identico.

-

15 -ter .1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE di cui al comma 15 -ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005.

15–quater . Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all’uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione dell’EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all’EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l’AGENAS, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a)  di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,

b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15 –octies;

c)  di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l’EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis  verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a –bis ) del comma 2;

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.

15-quinquies. Identico.

15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15-sexies. Abrogato

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati.

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati.

15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti l FSE e del dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15 –octies . Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15 -bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione del FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.

15-novies. Identico

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5–decies. Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l’AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.

 

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all’AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;

b) monitoraggio periodico sull’attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell’EDS per finalità di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall’articolo 6 dell’accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.

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15-duodecies. L’AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell’economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull’attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a), e d) del comma 15-undecies sono esercitate d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

-

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

 

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame modifica inoltre l’articolo 13 del DL. n. 69 del 2013 (L. n. 98/2013) in materia di governance dell’Agenda digitale italiana, come segue:

-       per ragioni di coordinamento, al comma 2-bis viene soppresso il riferimento all’art. 12, comma 13 del richiamato DL. 179/2012, comma ora sostituito (cfr. supra), ed in precedenza riguardante il regolamento disciplinante i soggetti che possono avere accesso ai registri del Fascicolo sanitario elettronico, i dati che gli stessi possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei medesimi dati (lett. a));

-       viene abrogato l’intero comma 2–quater che definiva una procedura di sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche senza il concerto dei Ministri interessati, nell’adozione dei decreti ministeriali previsti da varie disposizioni del citato DL. 179/2012, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo (in vigore dal 29 gennaio 2016) (lett. b));

 

Si tratta dei decreti ministeriali di cui ai seguenti articoli del DL. 179/2012:

-       articolo 4, comma 1: domicilio legale del cittadino tramite proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In proposito l’Agid ha adottato apposite linee guida (ma non risulta emanato un apposito decreto ministeriale) con le quali ha definito l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (qui il link al documento);

-       articolo 8, comma 13: trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL[63] con l'implementazione dell'interfaccia unica;

-       articolo 10, comma 10: attuazione, esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola;

-       articolo 12, comma 7: contenuti del FSE e del dossier farmaceutico. In materia è stato emanato il l D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178

-       articolo 13, comma 2: attuazione delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico e valide su tutto il territorio nazionale. Per l’attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M 14 novembre 2015.

-       articolo 15, comma 2: pagamenti elettronici mediante prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento. In proposito si vedano le linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

 

Infine, il comma 3 apporta modifiche all’articolo 51, comma 2, del DL. n. 124/2019 (L. n. 157/2019) in materia di attività informatiche in favore di organismi pubblici, al fine di permettere che il Ministero della salute e l’AGENAS possano avvalersi della SOGEI, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Si prevede pertanto:

-       una correzione di formulazione del testo sostituendo alla fine della lettera f-ter) il segno di interpunzione del punto con quello del punto e virgola (n. 1));

-       l’aggiunta di due nuove lettere f-quater) ed f-quinquies) che estendono ai seguenti soggetti la possibilità di avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI):

o   f -quater) il Ministero della salute, con la finalità di realizzare l’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) in base alle nuove disposizioni previste all’articolo 12 del DL 179/2012 sopra illustrate;

o   f -quinquies) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell’Ecosistema dei Dati Sanitari di cui al medesimo articolo 12 del DL. 179/2012, finalizzata alla messa a disposizione alle strutture sanitarie e sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

 

 

Si segnala che, nell’ambito del PNRR, la Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)” riguarda il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente entro il 2025.

Ad esso sono assegnate, in base al DM Economia 23 novembre 2021[64] (v. Allegato 2) risorse per 1.379.989.999,93 euro, di cui 569.600.000 euro per progetti in essere e 810.389.999,93 euro per nuovi progetti.

I traguardi individuati per l’investimento sono, innanzitutto, la realizzazione di un archivio centrale interoperabile e di una piattaforma di servizi, conformemente agli standard internazionali garantendo, in particolare, la sicurezza dei dati. Si prevede l'integrazione/inserimento dei documenti nuovi direttamente nel FSE, la migrazione/trasposizione mirata di documenti cartacei attuali o vecchi, il sostegno finanziario dei fornitori dei servizi sanitari per l’aggiornamento delle loro infrastrutture informatiche per generare dati digitali. Tutte le Regioni e le Province autonome devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

L’amministrazione titolare degli interventi, il cui obiettivo di realizzazione è fissato temporalmente entro il 2025, è Ministero della salute in collaborazione con il Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale, presso la Presidenza del Consiglio. Si ricorda che ulteriori risorse sono previste con riferimento all’attuazione degli interventi relativi alle Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) (M1C2 I. 3) con un sub-investimento relativo alla “Sanità connessa” per un importo complessivo di 501,5 milioni di cui 93,5 milioni per progetti già in essere e 408 milioni per la realizzazione di nuovi progetti.


Articolo 22, commi 1 e 2
(Proroga di trattamenti di integrazione salariale per grandi imprese industriali)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro (per il 2022). La relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto)[65] indica che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga potrebbe concernere "circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal".

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria dello stanziamento corrispondente al suddetto limite di spesa, riducendo nell’identica misura di 42,7 milioni (per il 2022) il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19).

 

Più in particolare, il comma 1 consente la proroga di un intervento di integrazione salariale (con causale COVID-19) che è stato consentito nel periodo 28 giugno 2021[66]-31 dicembre 2021, per una durata massima di tredici settimane, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 4, del D.L. 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 125[67].

Si ricorda che per i trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 non è dovuto (da parte del datore di lavoro) alcun contributo addizionale[68].

Il comma 1 del presente articolo 22 specifica che l’INPS provvede al monitoraggio finanziario, con riferimento al suddetto limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro (per il 2022); qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che i commi 2 e 3 del citato articolo 3 del D.L. n. 103 hanno previsto, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo[69]. Si valuti l’opportunità di chiarire se tali norme si applichino anche nel periodo di fruizione della proroga in oggetto.

Come accennato, il comma 2 del presente articolo 22 provvede alla copertura finanziaria dello stanziamento corrispondente al suddetto limite di spesa, riducendo nell’identica misura di 42,7 milioni (per il 2022) il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Si ricorda che tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19.

 

 


Articolo 22, commi 3-5
(Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017)

 

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all’esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4).  Il comma 5 dispone sugli oneri derivanti dalla attuazione delle suddette previsioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Il comma 3 dell’art. 22 modifica l’articolo 14, comma 6, del D.L. 244/2016, al fine di differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, il termine di sospensione dei pagamenti dovuti dai titolari di attività economiche e produttive e dai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, incluse le attività economiche e le prime case di abitazione, inagibili o distrutte, localizzate nella c.d. “zona rossa”.

Il comma 4 dell’art. 22 novella l’art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del D.L. 148/2017, al fine di differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine di sospensione automatica dei pagamenti, previsti dal citato articolo 14, comma 6, del D.L. 244/2016, nel caso in cui la banca o l’intermediario finanziario non abbiano fornito al beneficiario, informazioni sulla possibilità di chiedere la sospensione dei pagamenti e sul termine (non inferiore a trenta giorni) per l’esercizio di tale facoltà.

 

La prevista sospensione dei pagamenti ha riguardato, oltre ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, i seguenti pagamenti indicati dall’art. 48, comma 1 lett. g), del D.L. 189/2016:

§  rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario;

§  canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;

§  canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il rinvio di tali pagamenti, disposto dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 decreto-legge n. 244 del 2016 fino al 31 dicembre 2017, è stato, poi, prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 2-bis, comma 21, D.L. 148/2017, che, inoltre, ha modificato il citato art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016 con l’introduzione di un secondo periodo, disponendo in particolare la sospensione dei pagamenti anche per le attività economiche e per le abitazioni principali localizzate nella c.d. “zona rossa”, istituita con apposita ordinanza sindacale, fissandola al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha esteso, successivamente, la sospensione prevista dal primo periodo del citato art. 14 comma 6 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020, e la sospensione specifica per la “zona rossa” (secondo periodo), fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste dal citato art. 14 comma 6 decreto-legge n. 244 del 2016, prevedendo un termine unico fino al 31 dicembre 2021.

L’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017 ha previsto, nel primo e secondo periodo, che nei casi contemplati dal predetto art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Il terzo periodo del richiamato art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, ha previsto, in caso di mancata comunicazione di tali informazioni al beneficiario del mutuo o del finanziamento, la sospensione automatica dei pagamenti e dei mutui, previsti nel primo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al termine del 31 dicembre 2018, e la sospensione specifica per la “zona rossa”, prevista nel secondo periodo del comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, fino al 31 dicembre 2020.

L’art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del D.L. 55/2018, ha poi esteso le suddette due sospensioni, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha allineato le due sospensioni previste all’art. 2-bis, comma 22, del D.L. 148/2017, prevedendo una proroga unica fino al 31 dicembre 2021.

 


Articolo 23
(Modifiche alla disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

 

 

L’articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina[70] sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e alla disciplina[71] sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull’assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. Le novelle di cui al presente articolo 23 sono intese: ad operare alcune modifiche tecniche, in particolare ai fini del coordinamento - o della correzione di alcuni errori materiali - nella formulazione letterale delle novelle alle suddette due discipline operate, rispettivamente, dai commi 191-203 e dai commi 204-214 e 219-220 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234[72]; ad operare alcuni specifici interventi normativi, che erano già previsti dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

 

La novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 23 conferma - sopprimendo un errore materiale di cui al comma 195 del citato articolo 1 della L. n. 234 - che una norma transitoria sull'esenzione dal contributo addizionale (relativo ai trattamenti di integrazione salariale) in favore di alcune imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici ha riguardato solo gli anni 2019 e 2020.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne la formulazione della norma relativa ad alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. La versione previgente, rispetto alla novella di cui alla presente lettera b), richiedeva che, a pena di decadenza, il datore inviasse all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui iniziasse il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. La novella prevede che la prima tipologia di termine scada alla fine del secondo mese successivo a quello in cui cessi l’integrazione salariale e che la seconda tipologia di termine decorra dalla comunicazione del provvedimento (anziché dall’adozione); si sopprime, inoltre, correggendo così un errore materiale, il riferimento ad una fattispecie (non esistente nel contesto della disciplina) di saldo, da parte dell’INPS, distinta dalla fattispecie di pagamento. Resta fermo che, trascorsi inutilmente i suddetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore inadempiente.

La novella di cui alla lettera c) specifica che le norme sulla compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato inferiore a sei mesi si applicano anche ai casi in cui la durata di tale contratto sia pari a sei mesi. Tale novella è intesa a colmare una lacuna, in quanto la formulazione previgente, distinguendo tra i contratti di durata inferiore a sei mesi e quelli di durata superiore ai sei mesi[73], non specificava quali norme si applicassero alla fattispecie oggetto della novella.

Le novelle di cui alle lettere d) e g) specificano che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, ovvero propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi anche in via telematica[74]. Si ricorda che tali novelle erano previste anche dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale sono state stralciate ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

La novella di cui alla lettera e) attribuisce in termini generali all’INPS la competenza all’adozione del provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sopprimendo il riferimento specifico alla sede dell’INPS territorialmente competente[75]. Anche tale novella era già prevista dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), dal quale è stata stralciata ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.

La novella di cui alla lettera f) sopprime una norma che limitava, per l'anno 2022, alla sola causale del contratto di solidarietà i trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti da una disciplina transitoria e specifica, come da ultimo integrata dal comma 129 del citato articolo 1 della L. n. 234[76], nel quale tuttavia non sussiste tale limitazione. La novella risolve in tal modo un contrasto tra due interventi presenti nell’articolo 1 della L. n. 234.

Le novelle di cui alle lettere h), i) e m) operano alcune correzioni materiali, concernenti in particolare richiami interni alla disciplina in oggetto.

La novella di cui alla lettera l) modifica la norma secondo la quale i fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare - mediante gli assegni di integrazione salariale - le tutele corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, con riferimento al medesimo importo. La novella specifica che la regolamentazione del fondo può prevedere anche un importo di livello superiore.

La novella di cui alla lettera n) modifica una norma di chiusura relativa ai due fondi di solidarietà territoriali intersettoriali, istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano. La norma oggetto di novella prevede che: entro il 31 dicembre 2022, la regolamentazione di tali fondi attui il principio secondo il quale, nella definizione degli obblighi di iscrizione, non si possa distinguere in relazione al numero di dipendenti del datore di lavoro (ivi compresi i datori aventi un solo dipendente); in mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro non assoggettati  confluiscano, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel citato Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, con il trasferimento dei contributi già versati o comunque dovuti (per l’anno 2022) dai datori di lavoro medesimi. La novella specifica che tale trasferimento concerne la sola contribuzione concernente i trattamenti di integrazione salariale.

 

 

 


Articolo 24, commi 1-5
(Incremento risorse trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti)

 

 

L’articolo 24, commi 1-5, incrementa di 80 milioni di euro le risorse l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo.

 

 

In dettaglio, il comma 1, incrementa la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del MIT (ora MIMS) dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 816) e destinato all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti. Il fondo, che per il 2021 aveva una dotazione iniziale di 200 milioni di euro, poi incrementata di 450 milioni dal D.L. n. 73 del 2021 (art. 51, co. 1), viene qui rifinanziato con 80 milioni € per il 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di TPL, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi, fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza e secondo modalità che consentano la rilevazione dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti nell’anno 2021.

 

Il richiamo è ai tavoli prefettizi istituti presso ciascuna Prefettura-UTG ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

 

Circa le modalità di assegnazione delle risorse, il comma 2 dispone che queste siano assegnate alle regioni e alle province autonome nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e siano ripartite con le stesse percentuali stabilite dall’articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale a sua volta rinvia ai criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

In proposito il comma 816 ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale per l’assegnazione delle risorse, secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cioè del Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340, che contiene le percentuali di ripartizione.

Con il successivo decreto interministeriale 3 dicembre 2020, n. 541, sono stati ripartiti a titolo di anticipazione per servizi aggiuntivi da effettuare entro il 31 dicembre 2020, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro e con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n.33, si è proceduto alla ripartizione definitiva, delle risorse per un onere complessivo per il 2020, pari a 62,8 milioni di euro.

Successivamente, con decreto dirigenziale 20 dicembre 2021, n. 374 è stato autorizzato, per l'anno 2021 (sul Cap. 1318 – P.G.3, missione 13, programma 6, azione 2 dello stato di previsione del MIMS), il pagamento della somma complessiva di € 450 milioni € alle regioni e province autonome.

 

 

Il comma 3 prevede la rendicontazione entro il 15 maggio 2022 delle risorse assegnate e l’attestazione che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

 

In base al comma 4, le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo possono essere utilizzate, nell’anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

Anche in questo caso è prevista la rendicontazione entro il 31 gennaio 2023, con le stesse modalità di cui al comma 3, dell’utilizzo delle risorse assegnate per tale finalità.

 

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria, alla quale si provvede ai sensi dell’articolo 32 (alla cui scheda si rinvia)

 

 

L’art. 200 del D.L. n. 104 del 2020 ha dato la possibilità di destinare 300 milioni di euro per il 2020, dei 400 complessivamente stanziati dalla norma a compensazione dei minori ricavi delle aziende di trasporto, anche per il finanziamento servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento. Quindi l’articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha incrementato di 390 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del c.d. “Fondo ex articolo 200” e previsto che tali risorse, nel limite di 190 milioni di euro, potessero essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Nel 2021 è stato poi istituito, dalla legge di bilancio 2021, il fondo per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove tali servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1, prevedendosi inoltre che le regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

L’art. 51, co. 3 del decreto legge n. 73 del 2021, ha previsto che - qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado - le convenzioni possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

 

 


Articolo 24, commi 6-10
(Risorse per il settore del trasporto con autobus)

 

 

L’articolo 24, con i commi 6-10, istituisce un fondo di 15 milioni di € per il 2022 per compensare le imprese del settore dei servizi di trasporto con autobus della riduzione dei ricavi conseguente all’epidemia da COVID-19, nonché incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l’acquisto di veicoli nuovi da parte delle stesse imprese.

 

 

In dettaglio, il comma 6, istituisce presso il MIMS un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, per compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della dotazione del fondo.

La misura è destinata alle imprese che effettuano i seguenti servizi di trasporto autobus:

§  servizi interregionali di competenza statale, autorizzate in base al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

§  servizi internazionali, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;

§  servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, autorizzati da regini ed enti locali in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

§  servizi effettuati dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

 

 

La disposizione specifica inoltre che per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell’8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

Il comma 7, incrementa di 5 milioni di euro per il 2022 il fondo già esistente per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l’acquisto di veicoli nuovi di categoria M2 e M3, che abbiano scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, da parte delle seguenti imprese esercenti i servizi di autobus:

§  servizi interregionali di competenza statale, autorizzate in base al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;

§  servizi internazionali, autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;

§  servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, autorizzati da regini ed enti locali in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

 

Si ricorda che il fondo è stato istituito dall’articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sia per compensare i danni subiti dalle imprese di trasporto con autobus  in termini di minori ricavi (lett. a), in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l’emergenza Covid (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020), che per il ristoro (lett. b) delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing (con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, risultante dall’incremento di 5 milioni apportato dall’art. 7 del D.L. n. 73 del 2021). Con decreto del MIMS 28 ottobre 2021 sono state definite le modalità di erogazione delle misure di sostegno previste dall’art. 85, comma 1, lett. b), del DL n. 104/2020 per l’anno 2021.

 

Il comma 8 rinvia a uno o più decreti del Ministro IMS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni per i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse.

Si specifica che, relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno

 

In base al comma 9, l'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si ricorda in proposito che la disciplina è quella contenuta nella comunicazione della Commissione (C (2020)1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Il comma 10 reca la copertura finanziaria delle disposizioni dei commi 6 e 7, alla quale si provvede ai sensi dell’art. 32 (alla cui scheda si rinvia).


Articolo 25
(
Misure urgenti per il settore ferroviario)

 

 

L’articolo 25 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa al fine di consentirle, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di ridurre il canone praticato agli esercenti i servizi passeggeri c.d. “a mercato” e per i servizi ferroviari merci per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

 

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza tale stanziamento, fino al 2034, al fine di consentire a RFI di dedurlo dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso, in modo da poter disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, entro il limite massimo dello stanziamento stesso.

La misura della riduzione che RFI dovrà praticare potrà arrivare fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo (la “componente B” del pedaggio) direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario (di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112) e si riferisce sia ai servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico, cioè i servizi c.d “a mercato”, che ai servizi ferroviari merci.

Tale misura era già stata istituita durante l’anno 2020, dall’articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dall’articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall’articolo 73 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 fino al 30 settembre 2021.

 

Si ricorda che il trasporto ferroviario passeggeri si caratterizza per l'offerta di servizi di trasporto "a mercato", che sono rimessi alle scelte imprenditoriali delle società che svolgono servizio ferroviario, e servizi che sono forniti sulla base di contratti di servizio pubblico conclusi dallo Stato (per quanto riguarda i servizi ferroviari di lunga e media percorrenza) e dalle regioni (per le connessioni regionali e interregionali). I principali servizi a mercato sono costituiti dai treni ad alta velocità.

 

Il comma 1 prevede che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione in commento sia determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

 

Si ricorda che con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è stata recepita la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico europeo che costituisce la normativa di riferimento per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi ferroviari.  Il richiamato articolo 17, comma 4, del decreto, prevede che i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario sulla base dei criteri definiti dall’ART e tenuto conto delle modalità di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE. Con la Delibera n. 96 del 13 novembre 2015 l'ART ha definito i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

In base a tali criteri, la Relazione Tecnica stima un onere di circa 41 milioni di euro mensili per la riduzione del canone in questione, e ripartisce l’onere complessivo di circa 130 milioni di euro per la corresponsione dei contributi nel periodo 2022-2034.

 

Per approfondimenti sulle competenze dell’ART nel settore ferroviario e sui criteri di determinazione dei canoni di accesso all’Infrastruttura ferroviaria si veda il relativo paragrafo dei Temi pubblicati sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.

 

In base al comma 2, le eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Si prevede inoltre che entro il 31 maggio 2022, RFI Spa trasmetta al MIMS e all'ART una rendicontazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma, a valere sull’autorizzazione di spesa dell’articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Il richiamato comma 3 dell’art. 214 del D.L. n. 34/2020, ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.


Articolo 26
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

 

 

L’articolo 26, istituisce, nello stato di previsione del MIPAAF, il “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”, (di seguito “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, ed il “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Nel dettaglio, il comma 1 precisa che l’istituzione dei suddetti Fondi è finalizzata a tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana (PSA) e ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.

 

La Peste suina africana (PSA) è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Essa è altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, ma non è trasmissibile agli esseri umani. Nel 2014 è esplosa un’epidemia di PSA in alcuni Paesi dell’Est della UE. Da allora la malattia si è diffusa in altri Stati Membri, tra cui Belgio e Germania, mentre in ambito internazionale è presente in Cina, India, Filippine e in diverse aree del Sud-Est asiatico. Il 7 gennaio 2022 è stata confermata la positività in un cinghiale trovato morto in Piemonte, in provincia di Alessandria. Precedentemente, in Italia la malattia era presente soltanto in Sardegna, dove negli ultimi anni si è registrato un costante miglioramento della situazione epidemiologica. Il virus riscontrato in Piemonte è geneticamente diverso dal quello circolante in Sardegna, e corrisponde a quello circolante in Europa da alcuni anni.

Dal 2020 l’Italia, in considerazione dell’epidemia europea e in base a quanto previsto nell’ambito della strategia comunitaria di prevenzione e controllo della malattia, ha elaborato un Piano di Sorveglianza nazionale, che contempla anche una parte dedicata alla sola Sardegna relativamente alle misure volte al raggiungimento dell’eradicazione. Il Piano è presentato annualmente alla Commissione Europea per l’approvazione e il cofinanziamento. Come previsto dalle disposizioni comunitarie, dalla conferma della positività del cinghiale lo Stato Membro interessato ha 90 giorni di tempo per presentare alla Commissione Europea uno specifico Piano di eradicazione.

Si ricorda, inoltre, che l’ordinanza del 13 gennaio 2022 - adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali - recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Pesta suina africana a seguito della presenza del virus nei selvatici”, ha disposto il divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto (tra le quali la pesca e la raccolta di funghi e tartufi) in alcune aree della penisola (si tratta di diversi comuni in Piemonte e Liguria) maggiormente interessate dalla diffusione del virus della PSA. Con circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 sono state definite ulteriori misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana.

 

A mente del comma 2, il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle norme nazionali e dell’Unione europea in materia. Come evidenziato nella Relazione illustrativa del provvedimento in esame, la disposizione in commento fa riferimento, in particolare, “agli investimenti degli operatori del settore suinicolo volti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori, ecc).

 

In relazione agli interventi in materia di biosicurezza, si ricorda che il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), organismo di supporto del Governo (istituito nel 1992) è competente per l’elaborazione di linee di indirizzo scientifico, produttivo, di sicurezza sociale e di consulenza in ambito nazionale e comunitario.

Il Comitato svolge anche un ruolo di coordinamento ed armonizzazione di iniziative ed attività ministeriali e collabora alla definizione della posizione italiana in campo comunitario ed in campo internazionale, in materia di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita. Oltre alle materie riguardanti la terapia genica e l'ingegneria dei tessuti, il Comitato si occupa delle questioni relative alla clonazione, agli xenotrapianti, alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e valutazione dei rischi biologici, nonchè alla formazione e alla creazione di infrastrutture e reti di eccellenza in questo ambito, anche a livello europeo. Ulteriori compiti sono quelli relativi agli screening genetici della popolazione, alla bioinformatica, alla certificazione delle biobanche e ai rischi da agenti biologici nei luoghi di lavoro, oltre che alle linee di sviluppo di bionanotecnologie e biotecnologie industriali in Italia.

 

Il medesimo comma 2, demanda, poi, la ripartizione del suddetto Fondo di parte capitale, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni - , sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui si trovano i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.

 

Al riguardo, si osserva, che non è indicato un termine per l’adozione del decreto ministeriale menzionato al comma 2.

 

Il comma 3 specifica che il Fondo di parte corrente è finalizzato ad indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. La stessa disposizione statuisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - da adottarsi d’intesa la Conferenza Stato- Regioni -, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell’entità del danno economico effettivamente subito.

 

Si osserva, in proposito, che non è individuato un termine temporale per l’adozione del decreto ministeriale menzionato al comma 3.

 

Il comma 4 stabilisce che la concessione dei contributi economici menzionati nella disposizione in esame, è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

 

Per un approfondimento in tema di aiuti di Stato si rinvia all’apposita sezione del tema web in materia di aiuti di Stato nell’epidemia da Covid-19 a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, nonché all’art. 27, comma 1, del provvedimento in esame.

 

Il comma 5, prevede che agli oneri di cui al presente articolo (pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022), si provvede ai sensi dell’art. 32 del provvedimento in esame, cui si rinvia.


Articolo 27, comma 1
(Adeguamento alla normativa europea
del regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato)

 

 

L’articolo 27, comma 1 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L’aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework (sesta modifica).

 

Si evidenzia che l’operatività delle misure in esame è già stata prorogata, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, dall’articolo 20 del D.L. n. 228/2021 (attualmente all’esame in prima lettura della Camera per la conversione in legge, A.C. 3431), in conformità a quanto consentito dalla sesta modifica del Temporary framework (intervenuta il 18 novembre scorso). Gli aiuti di importo limitato sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono ora essere convertiti, entro il 30 giugno 2023, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

 

Nel dettaglio, il comma 1, lett. a), n. 1-3 dell’articolo 27 in esame modifica i commi 1 e 2 e sostituisce il comma 3 dell’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare, in conformità con la Sez. 3.1 del Temporary Framework, misure di aiuto di importo limitato alle imprese (si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali[77] e di pagamento o di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti[78] e partecipazioni).

A seguito della sesta modifica del Quadro introdotta dalla Commissione UE il 18 novembre scorso, l’importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato passando da un importo non superiore a 1,8 milioni per impresa ad un importo non superiore a 2,3 milioni di euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro)[79]. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa (cfr. Sez. 3.1, punto 22 e 23 del Temporary Framework nella sua versione consolidata).

 

L’articolo 54, ai commi 1,2 e 3 del D.L. n. 34/2020 viene, conseguentemente, adeguato a tali previsioni.

Con riferimento alla novella al comma 2 dell’articolo 54 del D.L. 34/2020, si valuti l’opportunità di riformularla, per coordinamento con il comma 1, nel seguente modo “fino ad un massimale di 1,8 milioni di euro per impresa”.

 

Il comma 1, lettera a) n. 4 dell’articolo 27 aggiorna poi il disposto del comma 7-bis dell’articolo 54, prevedendo – in simmetria con il Temporary Framework nella sua versione attuale (cfr. Sez. 3.1, punto 20, nota 20) – che gli aiuti concessi in base a regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

Il comma 1, lettera b) dell’articolo 27 in esame modifica il comma 5 e introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 60 bis del D.L. n. 34/2020.

L’articolo 60-bis consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio di concedere aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dalle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione dell’attività (con un calo di fatturato), nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.12 del Temporary Framework.

Anche tale Sezione è stata modificata dalla Commissione il 18 novembre scorso, con l’innalzamento dell’importo complessivo dell'aiuto, il quale ora non deve superare 12 milioni di euro per impresa, anziché i 10 milioni come in precedenza previsto.

La lettera b) novella dunque il comma 5 al fine di innalzare l’importo massimo dell’aiuto complessivamente concedibile da 10 a 12 milioni di euro.

Attraverso l’introduzione di un nuovo comma 5-bis si precisa poi – in simmetria con il Temporary Framework nella sua versione attuale (cfr. Sez. 3.12, punto 87, lett. d) nota 84) – che gli aiuti concessi in base a regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

 

Il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) è stato adottato per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). Si rinvia, più diffusamente, al tema dell’attività parlamentare.

In questa sede, si ricorda che il decreto-legge n. 34/2020 (cd. “Rilancio”) ha trasposto nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary Framework, con le deroghe temporanee alla disciplina “ordinaria” sugli aiuti di Stato. Tra le deroghe, la possibilità, anche per le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53)). Gli aiuti concessi soggiacciono comunque agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) [80]. I registri sono stati conseguentemente adeguati (articoli 63-64).

Lo stesso decreto-legge n. 34/2020, agli articoli 54-62, come da ultimo modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, cd. “Sostegni”, ha, in particolare, definito la cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo. Tale disciplina è stata autorizzata dalla Commissione UE, come relative proroghe. Il decreto-legge Sostegni ha prorogato la cornice normativa al 31 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo e, contestualmente, ha disposto un rinvio mobile alle eventuali ulteriori successive proroghe. Il decreto-legge ha infatti previsto che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis del decreto-legge n. 34/2020 siano concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del Quadro temporaneo[81]. Purtuttavia, all’interno dei singoli articoli citati, non è stato inserito un rinvio mobile alle proroghe del Quadro temporaneo. Di qui, la necessità dell’intervento puntuale di proroga qui in esame.

Gli articoli 54-60-bis del decreto-legge 34/2021 prevedono i seguenti regimi di aiuti:

·       aiuti di importo limitato, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

·       garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

·       prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

·       finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

·       investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

·       investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);

·       sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);

·       aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla legge di bilancio 2021 - L. n. 178/2020, art. 1, comma 627 -  all’indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).

L’articolo 61 del decreto-legge n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60-bis, delle norme comuni, che ricalcano le previsioni del Quadro temporaneo, come successivamente modificato e integrato. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi gli aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019[82]. In deroga, ai sensi del comma 1-bis, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

·       non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

·       non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

·       non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

L’articolo 62 del decreto-legge n. 34/2020 inoltre dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamente previsto dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 18/2020 (l. n. 27/2020).

L’articolo 20 del D.L. n. 228/2021 (attualmente all’esame in prima lettura della Camera per la conversione in legge, A.C. 3431) interviene sulla cornice normativa sopra descritta, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 le misure di aiuto e disponendo che le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possano essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).


Articolo 27, comma 2
(Abrogazione articolo 21 della legge europea 2019-2020)

 

 

L’articolo 27, comma 2, correggendo un errore materiale, abroga l’articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all’articolo 1 del D. Lgs. n. 192 del 2021.

 

L’articolo 21, abrogato dal comma in esame, aveva inteso attuare nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono state armonizzate alcune norme nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto - IVA, così superando i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, arrivata allo stadio di parere motivato inviato all'Italia (23 settembre 2021) per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.

Tale disposizione era tuttavia di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021 entrato in vigore il 1° dicembre 2021.

 

La norma abrogata, al contrario, non è ancora entrata in vigore al momento della pubblicazione del decreto-legge in commento, in quanto la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2020) è stata pubblicata sulla G.U. del 17 gennaio 2022.

 

Quanto al contenuto delle norme, si tratta in particolare di disposizioni riguardanti il regime della cd. call-off stock, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato Membro in un altro Stato Membro per venderli, dopo l’arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le disposizioni recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di call-off stock danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello Stato Membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell’acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

Le norme disciplinano inoltre le operazioni a catena, ovvero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un singolo trasporto comunitario tra due Stati Membri, al fine di individuare il momento di applicazione dell’imposta.

La direttiva 2018/1910 avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2019 (articolo 2 della direttiva stessa).

 

Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier di documentazione.


Articolo 28
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

 

 

L’articolo 28 modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

 

L'articolo 28 modifica gli articoli 121 e 122 del decreto legge n. 34 del 2020 ("decreto Rilancio") che disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica, e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

 

Con riferimento all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (articolo 121 del decreto Rilancio) il comma 1 dell'articolo 28 stabilisce che:

- nel caso di contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i fornitori possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame);

- nel caso di cessione del credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione (lettera b) del comma 1).

 

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 28 i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero della cessione prevista dal comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio per i crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

 

Il comma 3 stabilisce che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento (articoli 121 e 122 del decreto Rilancio, come modificati dal comma 1, e comma 2).

 

 

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (per effetto della proroga recata dall'articolo 1, comma 29 della legge n. 234 del 2021 - legge di bilancio 2022) di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si permette in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

§  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

Con le modifiche apportate all'articolo dalla legge di bilancio 2022 (lettera b) del comma 29) è stato inserito nell'articolo il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 157 del 2021, con alcune novità.

Le norme in esame (lettera a) del comma 1-ter) introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110 per cento: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sisma bonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121). Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Analogamente a quanto previsto per il cd. Superbonus (articolo 1, comma 28 della legge di bilancio 2022) il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997; sono abilitati al rilascio gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

Ai sensi della lettera b) del comma 1-ter, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119; occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Il comma 1-ter non si applica, e dunque non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni/attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Con le modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 121, tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono stati inclusi anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR).

La legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sul comma 7-bis dell’articolo 121, il quale dispone che l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applichino anche ai soggetti che sostengono le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del medesimo decreto, ovvero gli interventi che usufruiscono del cd. Superbonus: interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio, per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale è stata estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Sempre con riferimento all'articolo 1 della legge di bilancio 2022, si ricorda che il comma 28 proroga la misura del superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario; il comma 37 proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

 

L'articolo 122 del decreto Rilancio consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da COVID-19, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Il comma 2 chiarisce che tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:

a)     credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Tale articolo concede un credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.

b)    credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio;

Tale articolo introduce un credito d’imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

c)     credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio;

Tale articolo riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

d)    credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio.

Tale articolo riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione. (comma 3).

Ai sensi del comma 4, la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento 1° luglio 2020, il provvedimento 10 luglio 2020, il provvedimento 14 dicembre 2020, il provvedimento 12 febbraio 2021, il provvedimento 7 settembre 2021 e il provvedimento 1 dicembre 2021.

 

 


Articolo 29
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

 

 

L’articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici.

 

 

In particolare, al comma 1, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cosiddetto codice degli appalti), i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento d'urgenza, e fino al 31 dicembre 2023, si prevede che:

 

a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti;

 

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

 In questi casi il comma in questione prevede che si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento

 

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del codice degli appalti, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo della loro efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile unico di progetto (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

 

Il comma 2, invece, stabilisce che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione.

Lo stesso comma prevede altresì che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

 

Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, di cui al comma 1, lettera b) prevedendo che sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2.

 

Il comma 4 stabilisce che, a pena di decadenza, l'appaltatore presenti alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

 

Il comma 5, al fine di definire compiutamente l’ambito di applicazione della norma in esame, prevede l’esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

 

Il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

 

Il comma 7 stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

 

In merito alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, il comma 8 stabilisce, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

 

Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

 

Il comma 10 incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 il citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

 

Il comma 11 prevede che nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al successivo comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 dell'articolo in questione.

 

Il comma 12 prevede, al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari l’approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, adottate, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Da ultimo il comma 13 prevede che ai fini dell’accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

 


Articolo 30, comma 1
(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione
dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

 

 

L’articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

 

Più nel dettaglio, la norma in commento permette di controllare, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, le condizioni sanitarie che permettono:

-     a coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di centoventi giorni oppure hanno effettuato la dose di richiamo, lo svolgimento delle lezioni in presenza nelle classi in cui siano presenti due casi di positività delle scuole secondarie di primo grado, di quelle secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione. A tali soggetti si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza (fattispecie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto legge n. 1 del 2022[83]);

 

Si ricorda che i soggetti in autosorveglianza (di cui all’art. 1, comma 7-bis, del decreto legge n. 33 del 2020) sono coloro che, pur avendo avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non sono sottoposti alla quarantena precauzionale[84] in quanto hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guariti dall'infezione da SARS-CoV-2 non più tardi di 120 giorni prima o si sono sottoposti alla somministrazione della dose di richiamo. Per tali soggetti l’art. 1, comma 7-bis, del decreto legge n. 33 del 2020 prevede l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, nonché l’obbligo di indossare per dieci giorni (decorrenti dall’ultimo contatto stretto) dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2[85].

 

-     la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza dopo una sospensione di dieci giorni delle attività educative e didattiche in presenza, e conseguente applicazione della didattica a distanza, a causa delle seguenti fattispecie di accertamento di casi di positività al COVID-19:

o   un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), del decreto legge n. 1 del 2022);

o  in presenza di almeno due casi di positività in una classe delle scuole primarie (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere b), numero due, del decreto legge n. 1 del 2022);

o  con almeno tre casi di positività nella classe delle scuole secondarie di primo grado nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere c), numero tre, del decreto legge n. 1 del 2022).

 

La RT precisa che la disposizione in commento comporta l’aggiornamento dell’App C-19 (di cui all’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021) da parte  del Ministero della Salute che opererà a invarianza di spesa.

 

Come specificato sul sito istituzionale dedicato alle Certificazioni verdi COVID-19, il processo di verifica delle medesime prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.


Articolo 30, comma 2
(Estensione dell’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti agli alunni delle scuole primarie)

 

 

L’articolo 30, al comma 2, estende, agli alunni delle scuole primarie, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa per l’esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

 

La misura in commento estende l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 2022, anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. A tal fine è autorizzata la spesa di 19,2 milioni per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 32.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto legge n. 1 del 2022 (A.C. 3434 Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore in corso di esame presso la Commissione XII della Camera dei Deputati) autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l’attività di testing dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato. A questo proposito si ricorda che l'effettuazione di test per rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la somministrazione di tamponi antigenici presso le farmacie è stata inizialmente prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 418 e 419 della legge n. 178 del 2020) in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà del possesso della certificazione verde per l'accesso a determinate attività. Successivamente alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto legge n. 105 del 2021[86], all’art. 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie[87] e con le strutture sanitarie[88]. Più precisamente, il decreto legge n. 105, all’art. 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l’art. 4 del decreto legge n. 127 del 2021[89] (modificando l’art. 34, comma 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021) , oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (15 euro di contribuzione pubblica). Per tale finalità, per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è stata autorizzata la spesa di 105 milioni di euro (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario. A queste risorse si aggiungono i 10 milioni di euro precedentemente stanziati per il Fondo per la gratuità dei tamponi.

In ultimo, l’art. 9 del decreto legge n. 221 del 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l’intervento è stata estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa precedentemente disposta per il 2021. Tali risorse sono state incrementate dall’art. 1, comma 262, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha autorizzato la spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario COVID-19 prevedendo il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

 


Articolo 31
(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo 2025)

 

 

L’articolo 31 novella l’art. 1, comma 421, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell’art. 11 della L. n. 400/1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

 

L’articolo 31 (che si compone di un unico comma) novella l’art. 1, comma 421, primo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di sopprimere la previsione secondo cui il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è nominato ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In virtù di tale modifica, pertanto, il commissario straordinario non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi della citata legge n. 400/1988, non risultando quindi più applicabile la connessa disciplina.

Il comma 421 dell’articolo unico della legge di bilancio 2022, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, prevede la nomina con decreto del Presidente della Repubblica di un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (precisazione, quest’ultima, ora soppressa dalla disposizione in esame).

L’art. 11 della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – cui il comma 421 faceva rinvio nel testo previgente alla modifica in esame – prevede, al comma 1, che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. I successivi commi 2 e 3 prevedono, tra l’altro, che con il decreto di nomina sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale (aspetti che, invece, per il commissario per il Giubileo 2025 sono disciplinati direttamente dalle richiamate norme della legge di bilancio 2022) e che il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

Il comma 421 dell’articolo unico della legge di bilancio 2022 dispone inoltre che il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e che il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario, può nominare uno o più sub-commissari, e autorizza una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli oneri correlati alla gestione commissariale. I commi 422, 423 e 424 disciplinano l’adozione e il monitoraggio del programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento. I commi 425 e 426 disciplinano i poteri del Commissario straordinario, il quale, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per il commento alle disposizioni dei commi 420-443 (che, tra l’altro, hanno previsto la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze denominata “Giubileo 2025”, che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l’istituzione di una Cabina di coordinamento per la verifica del grado di attuazione degli interventi) si rinvia alla apposita scheda di lettura del dossier sulla legge di bilancio 2022.

La relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che la novella in esame riveste natura procedimentale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Nella riunione del 31 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la nomina del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro tempore, a Commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella città di Roma.

 


Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.

 

In particolare, il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 in:

-       1.661,41 milioni di euro per l’anno 2022,

-       120,26 milioni di euro per l’anno 2023,

-       153,82 milioni di euro per l’anno 2024,

-       144,46 milioni di euro per l’anno 2025,

-       136,16 milioni di euro per l’anno 2026,

-       122,26 milioni di euro per l’anno 2027,

-       108,46 milioni di euro per l’anno 2028,

-       105,66 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Il comma provvede quindi a indicare le seguenti fonti di copertura finanziaria:

a)     quanto a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

 

Si tratta del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. Alla misura sono destinati complessivamente 4.000 milioni di euro (comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021).

 

b)    quanto a 329 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

 

Si tratta dei contributi riconosciuti in favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa nonché corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili). Gli oneri derivanti da tali disposizioni sono quantificati dal comma 30-quater del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021 in 529 milioni di euro per l’anno 2021.

 

c)     quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 486, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021);

 

Si tratta del fondo, istituito nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Il comma 487 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 demanda a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse prima indicate, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

 

d)    quanto a 27,22 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;

 

L’articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (comma 1), rinviando altresì a un fondo appositamente istituito per la copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive (comma 2). L'articolo consente inoltre di impiegare per le regolazioni contabili le risorse del medesimo fondo di cui sopra, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio rese necessarie da eventuali maggiori esigenze (comma 3). Le risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020 potranno essere conservate in conto residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo viene individuata nelle risorse di cui all'articolo 34 (comma 6).

 

e)     quanto a 38,76 milioni di euro per l’anno 2023, 127,52 milioni di euro per l’anno 2024, 118,16 milioni di euro per l’anno 2025, 55 milioni di euro per l’anno 2026, 95,96 milioni di euro per l’anno 2027, 82,16 milioni di euro per l’anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge n. 234 del 2021;

 

Si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

Il Fondo presenta nel bilancio triennale 2022-2024 una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.

 

f)     quanto a 54,86 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

 

Si veda la lettera precedente.

 

g)    quanto a 5,19 milioni di euro per l’anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall’articolo 7;

 

L'articolo 7 prevede l’esonero dal pagamento, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS) dei contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell’allegato I al decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa (si veda la relativa scheda).

Il comma 2 dispone che agli oneri del 2022, pari a 84,3 milioni di euro, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), ossia del fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19. Come risulta dall'allegato 3 alla relazione tecnica del provvedimento, in termini di saldo netto la copertura appare sovrabbondante rispetto all'onere stimato.

 

h)    quanto a 81,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2 (agevolazioni contributive per rapporti di lavoro dipendente nei settori del turismo e degli stabilimenti termali), 7 (sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi) e 18, comma 1 (recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali).

 

Il comma 2, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, precisando che il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 33
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022.

 

 

 



[1]    La richiamata lettera a) indica come ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa mentre per la lettera b) rientrano in tale nozione i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

[2]    L'art. 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce il principio per cui, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il paragrafo 2 elenca una serie di aiuti compatibili con il mercato interno.

[3]    Per una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti due settori, cfr. la circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020, alla quale fa rinvio la circolare dell'INPS n. 133 del 24 novembre 2020 (riguardo a quest'ultima, cfr. anche infra).

[4]    Sempre con riferimento al presente articolo 4, comma 2, la relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) quantifica un effetto fiscale positivo per il 2023, pari a 23,7 milioni di euro, ed un effetto fiscale negativo per il 2024, pari a 9,8 milioni. Il primo e il secondo importo sono, rispettivamente, utilizzati e coperti dalle norme di cui al successivo articolo 32. La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

      Si ricorda che tali effetti derivano dalla deducibilità fiscale dei contributi previdenziali; in ragione di quest'ultima, l'esonero contributivo in oggetto determina - oltre che un incremento della base imponibile fiscale per il 2022 - un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

[5]    Dal 28 ottobre è stata messa online la piattaforma per la registrazione degli stabilimenti termali.

[6]    Per la disciplina di tali trattamenti, cfr. il titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni. Per la contribuzione addizionale, cfr. ivi l'articolo 5, e successive modificazioni.

      Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

      Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

[7]    Riguardo a tale assegno ordinario, cfr. l'articolo 29 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni (e in particolare, per il contributo addizionale, il comma 8, e successive modificazioni).

[8]    Riguardo ad alcune norme particolari, cfr. supra, in nota.

[9]    La differenza tra gli importi delle due dotazioni deriva dalla circostanza che, sotto il solo profilo della competenza contabile, occorre tener conto anche degli oneri relativi alla contribuzione figurativa, relativa ai trattamenti di integrazione salariale ai quali è destinato il fondo.

[10]   L'effetto fiscale positivo per il 2023 viene quantificato dalla relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) pari a 31,5 milioni di euro. Tale importo viene utilizzato dalle norme di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 32. La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

[11]   L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neo istituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[12]   La relazione tecnica all’A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[13]   Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si doveva provvedere per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[14]   L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[15]   Il Fondo è allocato sul cap. 2062 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

[16]   L’esclusione delle fiere e i dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo è derivata – come confermava la relazione illustrativa all’A.S. 2144 a pag. 32 – dalla riconducibilità della competenza relativa alle fiere e ai congressi al settore del turismo, per il quale l’art. 6 del D.L. 22/2020 (L. 55/2021), come già detto, ha istituito un apposito Ministero.

[17]   Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dell'agevolazione fiscale, si rinvia alla scheda dell'articolo 81 del Dossier sul decreto-legge n. 104 del 2020 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera. Per un approfondimento sui più recenti interventi in materia di organismi sportivi, si rinvia al relativo tema del portale della documentazione parlamentare della Camera.

[18]   Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività e di fruizione di servizi senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

[19]   La capienza consentita in zona bianca non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Prima del richiamato intervento normativo essa non poteva essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso

[20]   L'espressione contenuta nel testo agli "oneri derivanti dalla presente disposizione" si intende riferita agli oneri derivanti dal "presente articolo".

[21]   L'ulteriore quota del 50 per cento è assegnata al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

[22]   L'espressione contenuta nel testo agli "oneri derivanti dalla presente disposizione" (come già osservato in sede di commento della scheda di lettura riferita ai commi 2 e 5 del presente articolo) si intende riferita agli oneri derivanti dal "presente articolo".

[23]   Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

[24]   Si rammenta che il successivo periodo del comma 2 dell'art.109 del D.L. n. 18/2020 - non inciso dalla disposizione in esame - autorizza l'utilizzo della quota libera dell'avanzo, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento, già dal momento in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 o nel caso in cui l'organo di revisione abbia formulato la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione. Tale previsione rimane circoscritta al 2020.

[25]   Oltre 11.000 sono gli operatori complessivamente coinvolti a livello europeo, tra cui operatori aerei, impianti termoelettrici industriali, manifatture e impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di diverso tipo.

[26]   Come evidenzia il Ministero della transizione ecologica il meccanismo è di tipo cap&trade, ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero “quote” (1 ton di CO2eq. = 1 quota) che possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale/aereo attivo nei settori coperti dallo schema deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive (verificate da un soggetto terzo indipendente) con un corrispondente quantitativo di quote. Le quote possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni ma possono alimentare il mercato secondario del carbonio. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (c.d. carbon leakage o fuga di carbonio). Le assegnazioni gratuite sono appannaggio dei settori manifatturieri e sono calcolate prendendo a riferimento le emissioni degli impianti più “virtuosi” (c.d. benchmarks, prevalentemente basati sulle produzioni più efficienti). Indipendentemente dal metodo di allocazione, il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS

[27]   Le somme sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

[28]   Per lo stato di previsione della spesa del MITE si tratta dei seguenti capitoli:

-     cap. 7223/pg. 2 relativo alle somme per il finanziamento delle aree naturali protette;

-      cap. 7225/pg. 1 inerente il programma di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici a favore dei comuni di siti UNESCO d'interesse naturalistico e nei parchi nazionali;

-     cap. 7953/pg. 3 relativo al Fondo per incentivare le misure di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

-     cap. 7954/pg. 1-2 recante le somme per i contributi a favore di progetti di cooperazione internazionale;

-     cap. 8415/pg. 1 relativo alle spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica.

-     cap. 7660/pg. 1-3 (a legge di bilancio 2022, allocato presso il MITE, prima presso il MISE) relativo al Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica;

-     cap. 7661/pg. 1 (a legge di bilancio 2022 allocato presso il MITE, prima presso il MISE) relativo al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;

-     cap. 3611/pg. 1 (a legge di bilancio 2022 allocato presso il MITE, prima presso il MISE) relativo al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone.

[29]   La NADEF di settembre ha evidenziato che nel 2020, il prezzo dei permessi di emissione degli impianti fissi sul mercato primario (ETS) si è inizialmente ridotto, per poi superare i 30 euro nel dicembre del 2020. La fase rialzista è continuata nel 2021, e, nelle prime due settimane di settembre il prezzo per gli impianti fissi ha raggiunto un nuovo massimo di 61,65 euro. I fattori sono di natura regolatoria e di mercato. Per quanto riguarda i primi, si ricorda la riforma del sistema ETS del 2018, in particolare le modifiche al funzionamento della Market Stability Reserve a partire dal 1°gennaio 2019, che hanno ridotto il surplus di permessi disponibili, e la maggiore ambizione delle politiche climatiche dell’Unione Europea, La Legge europea sul clima, Regolamento 2021/1119/UE, ha elevato l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 dal -40 per cento al -55 per cento rispetto al 2005, modificando di conseguenza le aspettative degli operatori soggetti ad ETS. Per quanto attiene ai fattori di mercato, l’incremento della domanda di elettricità in Europa nei primi mesi del 2021 è stato soddisfatto in gran parte facendo ricorso alle fonti fossili e tra queste, dato l’aumento del prezzo del gas naturale, al carbone e alla lignite, con conseguente aumento della domanda permessi di emissione.

[30]   L’articolo 5-bis, riproduce nella sostanza l’intervento disposto del già vigente articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021. I contenuti di tale decreto legge sono stati trasposti, in sede di conversione, nello stesso decreto-legge n. 73/2021. Il decreto legge è stato dunque abrogato dall'art. 1, comma 3, legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge n. 73/2021, a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma dell’art. 1, comma 3, Legge n. 106/2021, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[31]   Appare opportuno evidenziare che quota parte degli interventi sopra descritti, pari a 700 milioni di euro è stata coperta mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 5, comma 1, lett. d) decreto-legge n. 130/2021).

[32]   Secondo ARERA, gli aumenti, a livello internazionale, sono legati al trend di forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche; in particolare, i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80% nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 €/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 €/MWh di inizio anno).

      Prezzi correlati anche al prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 €/ CO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 €/t CO2.  Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13% circa.

      Aumenti delle materie prime e della CO2 che confermano forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, come la Spagna e la Francia.

[33]   Nell’audizione informale svoltasi presso la X Commissione della Camera il 10 novembre 2021, il Presidente di ARERA, prof. Stefano Besseghini, aveva già fatto presente come i dati disponibili confermassero, pur con una forte volatilità su base settimanale, la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell’energia attesi per il primo trimestre 2022; inoltre, le quotazioni di medio periodo lasciavano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023.

[34]   La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.

[35]   Gli oneri di sistema pagati con la bolletta del gas dai clienti serviti in regime di tutela sono i seguenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

[36]   A questo proposito, l’ARERA, nel citato comunicato stampa ha precisato che, essa usualmente, all’inizio dell’anno aggiorna i valori dei bonus sociali da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. Dato l’attuale andamento dei prezzi di mercato e la loro volatilità, l’Autorità ha ritenuto opportuno rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi. L’impatto degli aumenti del I trimestre 2022 sarà comunque ammortizzato dal riconoscimento di un bonus “straordinario”, aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il I trimestre 2022.

[37]   Cfr. Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM - Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione per i clienti domestici.

[38]   Il D.M. è stato adottato dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge europea 2017 (legge n. 167/2017), acquisiti i pareri dell'ARERA (Parete 806/2017/I/eel) e delle competenti Commissioni parlamentari, all’esito di una lunga interlocuzione con la Commissione UE. Sulla base e all'esito della Decisione della Commissione citata, la legge europea 2017, all'articolo 19, comma 2-5, ha definito i criteri e principi per la definizione delle nuove agevolazioni alle "imprese energivore", al fine di renderli conformi alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, demandando ad uno o più decreti ministeriali, da adottare entro l'11 gennaio 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea), sentita l'ARERA, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari:

·     la delimitazione delle imprese "energivore" e delle relative agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012;

·     i criteri e modalità con cui l'AEEGSI provvede all'attuazione delle nuove misure;

·     le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa di cui ai punti 189 e 190 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ("Linee Guida", Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01). La novità principale della riforma è l'utilizzo di una possibilità prevista dall'Unione europea: l'applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (Val) per le imprese che hanno un costo dell'energia pari ad almeno il 20% dello stesso Val. Queste imprese potranno ridurre il proprio contributo per le rinnovabili fino allo 0,5% del Val, rendendo questo onere esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (fatta salva la contribuzione minima richiesta dalle regole Ue).

[39]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.

[40]   In merito al Fondo crescita sostenibile, si rinvia anche alla Corte dei Conti, Relazione concernente il Fondo per gli anni 2013-2016, trasmessa al Parlamento il 17 novembre 2017 e al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

[41]   Cfr. Nota -Divulgativa sul DNSH disponibile sul sito istituzionale del Governo dedicato al PNRR.

[42]   Articolo 17, Regolamento (UE) 2020/852.

[43]   Uno specifico allegato tecnico della Tassonomia per la finanza sostenibile riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono quindi individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un’effettiva riduzione dell’inquinamento. Il quadro definito dalla Tassonomia fornisce quindi una guida affidabile affinché le decisioni di investimento siano sostenibili ed è diventato un elemento cardine nei criteri di assegnazione delle risorse europee.

[44]   Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate, da ultimo, dal MUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019.

[45]   Riguardo alle fattispecie per le quali trova applicazione l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 si rinvia alle schede di lettura dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relative agli articoli 1 e 2 del D.L. 7 gennaio 2022, n.1, in fase di conversione alle Camere (schede contenute nel dossier n. 491, nella numerazione del Servizio Studi del Senato, e n. 528-serie Progetti di legge, nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

[46]   Riguardo alle altre fattispecie (diverse dalle vaccinazioni) per le quali è riconosciuto (nel caso delle suddette menomazioni o di decesso) l'indennizzo in esame, cfr. l'articolo 1 della citata L. n. 210 del 1992.

[47]   Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 26 maggio 2020-23 giugno 2020. Nelle motivazioni di tale sentenza, si afferma che: "(…) il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata".

[48]   Il medesimo articolo 1, comma 4, comprende nell’ambito degli indennizzi anche i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

[49]   Tale rivalutazione si applica sull'intera misura dell'indennizzo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011-9 novembre 2011.

[50]   I soggetti che contraggano più di una malattia, direttamente connessa alla fattispecie per la quale sia riconosciuto il diritto all'indennizzo, possono presentare domanda anche per un indennizzo aggiuntivo (cosiddetta doppia patologia), pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave.

[51]   La limitazione della reversibilità al suddetto caso di decesso è stata specificata, con norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), dall'articolo 3, comma 145, della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[52]   Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata L. n. 210 del 1992, e successive modificazioni.

[53]   Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata L. n. 210 del 1992, e successive modificazioni, il quale, sul punto, fa riferimento esclusivamente alle vaccinazioni obbligatorie (di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge).

[54]   La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

[55]   Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.

[56]   Qui ulteriori elementi di approfondimento sul quadro normativo della sanità digitale.

[57]   Codice in materia di protezione dei dati personali

[58]   Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

[59]   Al riguardo, si ricorda che tale potere sostitutivo è posto nel caso in cui il potere regolamentare regionale non attui le disposizioni di legge previste, sulla base di presupposti che ne consentono l'esercizio. Esso deve essere integrato con quanto dispone l'art. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131 (cd. Legge La Loggia), in base alla quale emerge l’esigenza di non pregiudicare l'autonomia dell'ente sostituito. Infatti, l'esecutivo deve essere previamente assegnato un termine all'ente per consentirgli di provvedere (salvo che vi sia urgenza assoluta) e la successiva determinazione del Consiglio dei Ministri di agire in sostituzione è adottata al fine di supplire ad un atto omesso ovvero al fine della nomina di un commissario. Con l'esercizio di questo potere lo Stato si attiva a garanzia dell'interesse nazionale, in modo simile a quanto può fare esercitando la funzione legislativa in una materia concorrente (v. art. 117 comma 2 Cost.).

[60]   La disciplina riguardante la governance dell'Agenda digitale italiana è stata da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 179 del 2016 che, nell’abrogare le disposizioni concernenti la precedente cabina di regia, all’art. 63 ha previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Il Presidente del Consiglio con decreto individua uno o più progetti di rilevanza strategica e di interesse nazionale che possono essere affidati al Commissario. I suoi poteri sono di impulso e coordinamento nei confronti delle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei progetti in materia e può avvalersi del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Il Commissario riferisce direttamente al Presidente del Consiglio.

[61]   In merito, si precisa che l’articolo 44 del D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) definisce i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, n modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici nel rispetto delle apposite Linee guida.

[62] L’Agenzia è stata costituita dall’art. 5 del DL. 82/2021 (L. n. 109/2021) con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti delle disposizioni istitutive, al fine di tutelare gli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. (Qui il Dossier di approfondimento su istituzione e Regolamento di attuazione dell’Agenzia).

[63]   Si ricorda che la Convenzione FAL è volta ad armonizzare le procedure per l’arrivo, la permanenza e la partenza dal porto della nave. Contiene gli “Standard” e le “Pratiche raccomandate” obbligatorie sulle formalità, i requisiti documentali e le procedure che dovrebbero essere applicate alla nave e al suo equipaggio, inclusi passeggeri, bagagli e merci, all’arrivo, durante la permanenza e alla partenza dal porto.

[64]   Il DM 23 novembre 2021 ha apportato modifiche alla tabella A del DM Economia del 6 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e definite le ripartizioni dei traguardi ed obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale.

[65]   La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2505.

[66]   Riguardo al termine iniziale, cfr. la circolare dell’INPS n. 125 del 9 agosto 2021.

[67]   Riguardo alla nozione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il comma 1 del citato articolo 3 del D.L. n. 103 fa rinvio alla disciplina di cui all'articolo 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231, e successive modificazioni, il quale prevede che, secondo i criteri ivi posti, il riconoscimento dell'interesse suddetto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[68]   Cfr. l'articolo 19, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[69]   Riguardo a tali norme, si rinvia alla scheda di lettura dei suddetti commi dell’articolo 3 del D.L. n. 103, contenuta nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo al testo definitivo (come convertito con modificazioni) del medesimo D.L. (dossier n. 414/2 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 464/2-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

[70]   Di cui al titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

[71]   Di cui al titolo II del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[72]   Riguardo alle normative sulle prestazioni di integrazione salariale in oggetto, si rinvia alle schede di lettura dei commi summenzionati dell’articolo 1 della L. n. 234, schede contenute nel volume I del dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo alla Legge di bilancio per il 2022 (dossier n. 474/4 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 501/4-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

[73]   Riguardo alle norme in materia, si rinvia alla scheda di lettura del comma 197 del citato articolo 1 della L. n. 234, scheda contenuta nel volume I del suddetto dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo alla Legge di bilancio per il 2022.

[74]   Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

[75]   In merito all’applicazione della suddetta norma, vigente fino alla novella operata dalla presente lettera e), cfr. i criteri definiti dalla circolare dell’INPS n. 7 del 20 gennaio 2016.

[76]   Quest’ultimo comma integra la disciplina di cui all’articolo 22-bis del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni. Si rinvia alla scheda di lettura del comma 129 dell’articolo 1 della L. n. 234, scheda contenuta nel volume I del suddetto dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati relativo alla Legge di bilancio per il 2022.

[77]   L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 precisa che le Camere di Commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e - per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie - applicandosi quanto già disposto dall’articolo 125, comma 4, D.L. n. 18/2020. La norma testé citata ha previsto, in considerazione degli effetti determinati dall'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito, che l'Unioncamere e le Camere di commercio, nell'anno 2020, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, potessero realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il Fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono state, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate. Il D.L. n. 23/2020, all’articolo 13, commi 4-bis ha autorizzato le camere di commercio, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse esistenti a legislazione vigente a concedere, anche con la costituzione di appositi fondi, contributi alle PMI in conto commissioni di garanzia sulle operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI.

[78]   Si rinvia alla nota precedente.

[79]   Rimane che non debbano riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime degli aiuti di Stato "de minimis" (cfr. lett. da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE).

[80]   Il D.L. n. 137/2020 (articolo 31-octies) ha peraltro poi stabilito che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

[81]   cfr. art. 28, co. 1, lett. m) del D.L. n. 41 che ha novellato l’art. 61, co. 2 del D.L. n. 34/2020.

[82]   La qualifica di impresa in difficoltà è valutata ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

      Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà. È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)    nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)    nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)    qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)    nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

        i.        il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

       ii.        il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[83]   Si ricorda che il decreto legge n. 1 del 2022 è attualmente in corso di conversione (Atto Camera 3434).

[84]   Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr., da ultimo, la circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136, e le faq pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute. Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2022, sono state applicate, dal 10 gennaio 2022, nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, come regolamentate dall'art. 4 del medesimo decreto legge. La circolare n. 11 dell'8 gennaio 2022 ha  fornito le prime indicazioni operative sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Tali indicazioni sono state illustrate nel dettaglio da un comunicato congiunto Ministeri Istruzione/ Università.

[85]   Si ricorda che i commi 7-bis e 7-ter sono stati inseriti nel corpo dell’art. 1 del decreto legge n. 33 del 2020 dall'art. 2, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, anch’esso in corso di conversione da parte delle Camere (A.S. 2489).

[86]   Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.

[87]   Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le Associazioni di categoria dei farmacisti del 5 agosto 2021.

[88]   Protocollo del 6 agosto 2021 sottoscritto tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi.

[89]   Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226/2021.