Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Riferimenti: AC N.3434/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 528/1
Data: 22/02/2022

D.L. 1/2022 – A.C. 3434-A

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

 

Dossier n. 491/1

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Affari Sociali

Tel. 066760-3266 st_affarisociali@camera.itTwitter_logo_blue.png@CD_sociale

 

 

Progetti di legge n. 528/1

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D22001a.docx


INDICE

Schede di lettura

§  Articolo 1 del disegno di legge di conversione (Conversione in legge del DL 1/2022 ed abrogazione e salvezza effetti del D.L. 5/2022) 3

§  Articolo 1 (Obbligo per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni di vaccinazione contro il COVID-19 e Disposizioni sull’accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti) 4

§  Articolo 2 (Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori) 18

§  Articolo 2-bis (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 relative alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 o ad una guarigione da COVID-19 successiva al ciclo primario del medesimo vaccino o alla dose di richiamo) 23

§  Articolo 2-ter (Regime di autosorveglianza) 25

§  Articolo 2-quater (Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia) 27

§  Articolo 3 (Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19) 30

§  Articolo 3-bis (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) 37

§  Articolo 3-ter (Disposizioni in materia dì cibi e bevande nei locali di intrattenimento) 38

§  Articolo 3-quater (Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice) 40

§  Articolo 3-quinquies (Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie) 42

§  Articolo 3-sexies (Gestione casi di positività nelle scuole) 43

§  Articolo 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica) 51

§  Articolo 5-bis (Fondi ristori educativi) 55

§  Articolo 5-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità) 58

§  Articolo 5-quater (Abrogazioni) 60

§  Articolo 5 quinquies (Clausola di salvaguardia) 61

§  Articolo 6 (Entrata in vigore) 62

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Articolo 1 del disegno di legge di conversione
(Conversione in legge del DL 1/2022 ed abrogazione e salvezza effetti del D.L. 5/2022)

 

 

L’articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone la conversione in legge del D.L. 1/2022, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame referente, dispone l’abrogazione del D.L. 5/2022, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo stabilendo, al contempo, che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Va infatti ricordato che le disposizioni del D.L. n. 5/2022 sono confluite nel D.L. 1/2022 in esame mediante l’approvazione di un emendamento governativo che ne ha operato la trasposizione.

 


 

Articolo 1
(Obbligo per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni di vaccinazione contro il COVID-19 e Disposizioni sull’accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti)

 

 

L'articolo 1, comma 1 - che inserisce tre articoli nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 - prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-quater, l’introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell’obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall’ambito di applicazione dell’obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies con riferimento sia ai soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

 

Disposizioni sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni (capoverso articolo 4-quater e capoverso articolo 4-sexies del presente articolo 1, comma 1)

 

Il capoverso articolo 4-quater del comma 1 del presente articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni; tale obbligo decorre formalmente dal 8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell’obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi stabiliti, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall’ambito di applicazione dell’obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva (comma 2 del suddetto capoverso articolo 4-quater): i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica (permanente o transitoria), la quale - ai fini dell’esenzione (permanente o transitoria) in oggetto - deve essere attestata dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute[1]; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19, per i quali l’obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile (per la vaccinazione medesima) nell’ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della salute. A quest'ultimo riguardo, la circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, prevede che la vaccinazione possa essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione e la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884[2], suggerisce che la vaccinazione sia effettuata - "preferibilmente" - entro i sei mesi dall'infezione (e comunque entro dodici mesi dalla guarigione)[3]. In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[4] ritiene che il suddetto rinvio alle circolari determini, ai fini dell'individuazione della "prima data utile" (cioè, ai fini dell'individuazione del termine di adempimento dell'obbligo), l'applicazione del suddetto termine di sei mesi. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che le circolari pongono tale termine solo a titolo orientativo (e con la giustapposizione del suddetto termine di chiusura di dodici mesi) e che le stesse prevedono invece un termine dilatorio pari a tre mesi, nonché di chiarire se il termine decorra dal primo test molecolare positivo, o dal primo test positivo, anche se non molecolare, o dalla guarigione, considerato che il termine di sei mesi, in base alla circolare suddetta del 21 luglio 2021 e alla relazione illustrativa, decorre dall'infezione e considerato anche che alcune ordinanze regionali non contemplano più un test molecolare di conferma della positività[5]. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire quale sia il termine di adempimento dell'obbligo - con riferimento alla dose di richiamo - per i casi di infezione successiva al completamento del ciclo primario.

L’obbligo di vaccinazione in esame, ferme restando la soglia anagrafica suddetta e le esenzioni summenzionate, concerne (comma 1 del capoverso articolo 4-quater): i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea, residenti nel territorio dello Stato; i cittadini degli altri Stati e gli apolidi presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno[6].

L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del suddetto capoverso articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022.

Restano ferme (comma 1 del capoverso articolo 4-quater) le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto; tali norme - che hanno anch'esse come termine finale il 15 giugno 2022 - sono poste dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato D.L. n. 44 del 2021, e successive modificazioni (si ricorda che il suddetto articolo 4-ter è novellato dall'articolo 2 del presente decreto)[7].

La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies del comma 1 del presente articolo 1 con riferimento sia ai soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni - in relazione ai termini per l'adempimento di cui al comma 1 del medesimo capoverso articolo 4-sexies[8] - sia ai lavoratori appartenenti alle suddette categorie specifiche; in quest'ultimo caso, si fa riferimento agli obblighi vaccinali posti dalle suddette norme specifiche (cfr. il comma 2 del capoverso articolo 4-sexies); si valuti l’opportunità di chiarire se, al di là di tale richiamo, trovino anche in tal caso applicazione i termini temporali summenzionati, posti per i soggetti ultracinquantenni, considerato che l’obbligo vaccinale, per le categorie lavorative suddette, è già vigente e considerato il "principio di legalità" (di cui all’articolo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689) che escluderebbe l’introduzione di una sanzione per un fatto precedente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria.

Riguardo alla legittimità costituzionale di norme di rango legislativo che impongano obblighi di vaccinazione, cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 22 novembre 2017-18 gennaio 2018; la sentenza ha affermato la legittimità di queste eventuali scelte del legislatore - con le quali si privilegerebbe la "tutela degli altri beni costituzionali" rispetto alla "libera autodeterminazione individuale" - in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche e conoscenze scientifiche e a situazioni in cui "lo strumento della persuasione" appaia "carente sul piano della efficacia".

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[9] afferma che la necessità di prevedere un obbligo specifico di vaccinazione per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali (relative alla malattia in oggetto), le quali indicano una frequenza maggiore di infezioni gravi e di esiti peggiori per i soggetti di quella fascia di età (con conseguente maggiore impegno e assorbimento di mezzi e di attività per il Servizio sanitario nazionale).

Si ricorda inoltre che la disciplina (di cui all'articolo 1 della L. 22 dicembre 2017, n. 219) che richiede il consenso informato per ogni trattamento sanitario non distingue i casi in cui il trattamento sia obbligatorio (fermi restando, naturalmente, i trattamenti coattivi) e che anche nella somministrazione dei vaccini obbligatori si segue una procedura di consenso informato; peraltro, secondo una parte della dottrina, ferma restando la necessità di un'adeguata informazione del soggetto da sottoporre al trattamento, in presenza di un obbligo non sarebbe necessaria la manifestazione del consenso.

Si ricorda altresì che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (oppure il decesso), l’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210. Alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso quest’ultima tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie); tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza della Corte, gli indennizzi possono trovare applicazione per le vaccinazioni raccomandate solo in seguito ad una sentenza di illegittimità della Corte, relativa alla singola categoria di vaccinazione[10]. Per le vaccinazioni non obbligatorie (e raccomandate) contro il COVID-19, l'estensione della disciplina sugli indennizzi in esame è stata posta dall'articolo 20, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, in fase di conversione alle Camere.

Si ricorda che i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennizzo sono anche esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell'indennizzo medesimo[11].

Si ricorda altresì che, esclusivamente per le menomazioni in esame derivanti da vaccinazioni obbligatorie, la disciplina prevede anche[12] il riconoscimento di un assegno una tantum, relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la data di decorrenza dell'indennizzo summenzionato (quest'ultimo decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda); l'assegno una tantum è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell'indennizzo suddetto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

In merito alla disciplina sugli indennizzi in esame, si rinvia altresì alla scheda di lettura dell'articolo 20, comma 1, del citato D.L. n. 4 del 2022, in fase, come detto, di conversione alle Camere (scheda presente nel dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati n. 499 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 531-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

Riguardo all'obbligo a carico dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, il comma 1 del suddetto capoverso articolo 4-sexies prevede che la sanzione[13] sia comminata con riferimento ad una delle seguenti ipotesi: mancato inizio del ciclo vaccinale primario entro il 1° febbraio 2022; mancato completamento del ciclo suddetto entro la medesima data del 1° febbraio 2022 - ovvero, se successivo, entro il termine fissato dalle piattaforme di prenotazione (nel rispetto delle circolari del Ministero della salute) - per la somministrazione della seconda dose; mancata assunzione della dose di richiamo entro il 1° febbraio 2022 ovvero, se successivo, entro il termine finale di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del suddetto ciclo primario; la durata di quest'ultimo certificato è pari, dal 1° febbraio 2022, a sei mesi[14], decorrenti dalla data del completamento suddetto. Si valuti l’opportunità di esplicitare che l’obbligo in oggetto non riguarda i soggetti che, dopo il completamento del ciclo primario, abbiano contratto il COVID-19 e siano guariti, considerato che il certificato verde di guarigione così generato non ha limiti di durata[15]. Si valuti l'opportunità di chiarire se la sanzione sia comminata una seconda volta per il caso in cui, dopo il verificarsi di una prima fattispecie di illecito, si determini una seconda fattispecie di illecito (come potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso di assunzione, successivamente al primo inadempimento, di una sola dose del ciclo previsto).

La misura della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è pari a cento euro (comma 1 del suddetto capoverso articolo 4-sexies). La norma in oggetto non esclude esplicitamente l'applicabilità della disciplina sul pagamento in misura ridotta, di cui all’articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, mentre una deroga alla disciplina di quest'ultima legge[16] è operata - nel successivo comma 6 del presente capoverso articolo 4-sexies - riguardo alle procedure di irrogazione della sanzione; si ricorda che il suddetto articolo 16 consente "il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"; secondo un certo indirizzo interpretativo, seguito anche dalla Corte di cassazione[17], tale possibilità di pagamento in misura ridotta troverebbe applicazione anche per le sanzioni aventi un importo fisso (anziché un minimo ed un massimo). Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Riguardo alla previsione della sanzione in una misura fissa, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale[18], con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa "soltanto a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo" di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni "rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (…), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito commesso". Si ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l’articolo 11 della citata L. n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche[19].

I commi da 3 e 6 del capoverso articolo 4-sexies definiscono la procedura per l'irrogazione della sanzione. Quest'ultima è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria[20] sui soggetti - assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale - vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità in oggetto, si autorizzano, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni - acquisite tramite l'Anagrafe nazionale vaccini[21] ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto[22] - nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale[23].

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla

ricezione, per comunicare all’azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione. L’azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all'insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale (ovvero l’impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella citata L. n. 689 del 1981, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato - secondo la procedura di cui all'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito - entro centottanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS. Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il termine dal quale decorrano i centottanta giorni, nel caso in cui il soggetto inadempiente non si sia avvalso della possibilità della comunicazione suddetta all'azienda sanitaria locale.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio (comma 7 del capoverso articolo 4-sexies).

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate (comma 8 del capoverso articolo 4-sexies), a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali[24] e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[25].

 

Disposizioni sull'obbligo di possesso di un certificato verde "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni (capoverso articolo 4-quinquies del presente articolo 1, comma 1)

 

Il capoverso articolo 4-quinquies del presente articolo 1, comma 1, introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni; più in particolare, la disposizione in esame - in base alle norme del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, richiamate dai commi 1 e 8 del capoverso articolo 4-quinquies - concerne, nell'ambito anagrafico suddetto, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo e anche sulla base di "contratti esterni", la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, nonché, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, tutti i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, ad esclusione dei testimoni, delle parti del processo e delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 21 gennaio 2022[26]. Resta in tutti i casi ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta[27].

Le norme richiamate dal suddetto comma 1 del capoverso articolo 4-quinquies non comprendono il comma 11 dell'articolo 9-quinquies del citato D.L. n. 52 del 2021, comma che estende ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 - anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di esercizio della carica[28].

Per questi ultimi, nonché per i lavoratori e gli altri soggetti summenzionati che siano al di sotto del limite anagrafico suddetto, resta ferma la disciplina (posta dalle medesime norme richiamate dal comma 1 del capoverso articolo 4-quinquies) che richiede l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 - anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di lavoro o di esercizio della carica; si ricorda che tale disciplina trova applicazione fino al termine del 31 marzo 2022, mentre per i suddetti ultracinquantenni la condizione del certificato verde "rafforzato" viene posta con riferimento al periodo 15 febbraio 2022-15 giugno 2022; per questi ultimi soggetti, resta ferma, fino al 14 febbraio 2022, la condizione più generale del certificato verde, anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido.

Riguardo al termine iniziale suddetto del 15 febbraio 2022, si rileva che esso si pone in relazione al termine summenzionato del 1° febbraio 2022, concernente l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per tutti i soggetti ultracinquantenni, considerato che la disciplina prevede che alla somministrazione della prima dose (di un ciclo vaccinale primario articolato su due dosi) consegua la generazione di un certificato verde valido solo a decorrere dal quindicesimo giorno (successivo alla somministrazione)[29].

In base ai commi 2 e 3 del capoverso articolo 4-quinquies in esame, i datori di lavoro, pubblici e privati, e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria[30] sono tenuti a verificare il rispetto, a decorrere dalla suddetta data del 15 febbraio 2022, del possesso del certificato verde "rafforzato" con riferimento ai soggetti summenzionati che accedano nei luoghi di lavoro (o negli uffici giudiziari) di pertinenza dei medesimi datori e responsabili nonché con riferimento, in ogni caso, ai lavoratori del medesimo datore. Tale obbligo di verifica è omologo a quello già vigente con riferimento alla condizione del possesso del certificato verde di base ai fini dell'accesso nei suddetti luoghi ed è adempiuto secondo le medesime modalità attuative, definite ai sensi dell'articolo 9, comma 10-bis, del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni[31]. Una modifica al suddetto comma 3 operata in sede referente ha specificato che la verifica può essere eseguita anche da soggetti delegati dal datore di lavoro.

La formulazione dell'obbligo di verifica in esame del certificato verde "rafforzato" non contempla la possibilità che l'adempimento sia svolto a campione, come invece previsto dall'omologa disciplina relativa alla verifica del possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro[32].

Secondo il principio introdotto dal comma 7 del capoverso articolo 4-quinquies, il datore di lavoro adibisce i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione, temporanea o permanente, alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

I commi da 4 a 6 del capoverso articolo 4-quinquies riguardano le conseguenze sia del mancato possesso del certificato verde "rafforzato" da parte dei soggetti ultracinquantenni, rientranti nelle fattispecie in esame, sia dell'inadempimento del suddetto obbligo di verifica; tali conseguenze sono definite in termini omologhi a quelli stabiliti dalla disciplina vigente per la condizione di possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare, si stabilisce, in primo luogo, il divieto di accesso al luogo di lavoro (o all'ufficio giudiziario); in merito, una modifica approvata in sede referente ha sostituito nel comma 5 (correggendo un errore materiale) il termine "lavoratori" con il termine "soggetti".

Si prevede inoltre che il lavoratore, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde "rafforzata" o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo (ovvero rifiuti l'esibizione del certificato), sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il termine suddetto del 15 giugno 2022, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro[33].

Le norme in esame non contemplano una disposizione equivalente a quella di cui all'articolo 9-octies del citato D.L. n. 52 del 2021, relativa alla condizione di possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che quest'ultimo articolo prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro (pubblico o privato), derivante da specifiche esigenze organizzative intese a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere la suddetta comunicazione (relativa al possesso del certificato) con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.

Per le imprese private, fino al 15 giugno 2022, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, è possibile sospendere il lavoratore ultracinquantenne privo del certificato verde COVID-19 "rafforzato" - a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest’ultimo lavoratore, del certificato medesimo - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Riguardo a tale disciplina, omologa a quella prevista con riferimento agli altri lavoratori, si rinvia alla scheda di lettura del comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del presente decreto.

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni del suddetto divieto di accesso o del suddetto obbligo di verifica, si rileva che:

-         è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Si applicano, ove non diversamente disposto, le norme delle sezioni I e II del capo I della citata L. n. 689 del 1981, e successive modificazioni;

-         le sanzioni in oggetto sono irrogate dal prefetto[34]. Le disposizioni in esame non riproducono la norma[35] secondo la quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in esame trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione;

-         resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il comma 9 del capoverso articolo 4-quinquies reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni di cui al medesimo articolo 4-quinquies.

 


 

Articolo 2
(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

 

 

L’articolo 2, modificato in sede referente, estende l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (comma 1, lettera a)). Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera b)). In caso di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 - dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)). Infine, viene modificata la rubrica dell’art.4 -ter del D.L. n. 44/2021, con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l’obbligo (comma 1, lettera d)).

 

A tal fine, l'articolo 2 novella l’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, dapprima inserendo il comma 1-bis, al fine di prevedere l’applicazione al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori, dal 1° febbraio 2022, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (categoria introdotta nel corso dell’esame in sede referente), dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 del medesimo art. 4-ter (comma 1, lettera a)).

 

Il richiamato articolo 4-ter, comma 1, del D.L. n. 44/2021, inserito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 172/2021, ha esteso, a partire dal 15 dicembre del 2021, l’obbligo vaccinale sia del ciclo primario (o dell'eventuale dose unica prevista) che della somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, a ulteriori categorie di personale:

- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (lett. a));

- al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché dei seguenti organismi: Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) (lett. b));

- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, per il quale il predetto obbligo vaccinale non sia già disciplinato dagli articoli 4 e 4-bis del dl 52/2021 (lett. c));

- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (lett. d)).

 

Si ricorda che l’articolo 1 del citato D.L. n. 172/2021 ha inoltre modificato la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. In primo luogo, la norma richiamata ha specificato che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista). Inoltre, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell’articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, restando altresì ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto.

 

In secondo luogo, l’articolo 2 in commento novella il comma 2 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021:

-         prevedendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, oltre che per i soggetti di cui al comma 1 (cfr. supra), anche per i soggetti di cui al nuovo comma 1-bis (personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1) (comma 1, lettera b), n. 1);

-         individuando, come soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale, i dirigenti e i responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori: ad essi, infatti, spetta assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale (comma 1, lettera b), n. 2).

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, al comma 2, individuava, come soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati di cui al comma 1, i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) (cfr. supra) e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d) (cfr. supra).

 

In terzo luogo, l’articolo 2 in commento novella il comma 3 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, indicando nel 15 giugno 2022 – in luogo del termine, attualmente previsto, di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 – il termine oltre il quale ha efficacia la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati, qualora, a seguito delle procedure di verifica, si accerti l’inadempimento da parte dei soggetti responsabili (comma 1, lettera c)).

 

Si richiama, in proposito, quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, in base al quale i soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale verificano con immediatezza l’adempimento dell’obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie, a seguito delle quali:

-          nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1;

-          in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;

-          in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

Le informazioni necessarie per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale possono acquisirsi anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, in attuazione dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52[36].

A seguito delle suddette procedure di verifica, l’eventuale atto di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili:

-          determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021 (termine finale, come detto, sostituito dalla norma in commento, che ha individuato il 15 giugno 2022 come termine finale);

-          non comporta conseguenze disciplinari per il lavoratore, il quale mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

 

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-ter, viene comminata dall’art. 1, comma 2 del capoverso articolo 4-sexies, che irroga le sanzioni di cui al capoverso articolo 4-sexies del comma 1 (cfr. la relativa scheda).

 

Infine, l’articolo 2 in commento modifica la rubrica del citato articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, ivi inserendovi il riferimento, oltre che al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della L. n. 124/2997, delle strutture di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e degli Istituti penitenziari, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera d)).

 

 

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, con riferimento al personale universitario e AFAM, analogamente a quanto già previsto in relazione al previgente obbligo di possesso del green pass, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 52 del 2021[37], le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Infatti, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l’eventuale assenza del personale docente universitario – in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate – non determina l’esigenza dell’individuazione di “supplenti” – peraltro, in via generale non previsti nell’ordinamento universitario – essendo le attività didattiche assolvibili nell’ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo, comunque, ferma la possibilità dell’assolvimento del carico didattico con altre modalità. In ragione di ciò, non emerge la necessità di alcuna rilevazione dei dati relativi al personale sospeso, atteso che per essi comunque non emergerebbe alcuna necessità di sostituzione.

Con riferimento al personale degli istituti tecnici superiori, la Relazione tecnica evidenzia che la sostituzione del personale sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale.

 

 


 

 

Articolo 2-bis
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 relative alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 o ad una guarigione da COVID-19 successiva al ciclo primario del medesimo vaccino o alla dose di richiamo)

 

 

L'articolo 2-bis - inserito in sede referente - costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 1 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi. La norma ora trasposta dal presente articolo 2-bis sopprime[38] il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo[39]).

 

Si ricorda che (con riferimento ai prodotti vaccinali non monodose) dopo l’assunzione di una prima dose del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo medesimo[40]. Tuttavia, nell'ambito delle ipotesi in cui la vaccinazione riguardi un soggetto in precedenza guarito, la somministrazione di un’unica dose - in luogo di un ciclo vaccinale primario completo - genera comunque il certificato verde di durata pari a sei mesi,  qualora tale somministrazione avvenga nell’ambito temporale individuato dalle circolari del Ministero della salute - mentre nei casi in cui la somministrazione avvenga successivamente al limite temporale individuato dalle circolari,  essendo comunque prevista la seconda dose ordinaria del prodotto, con una relativa data, la certificazione è valida solo fino a quest’ultima[41], in base al suddetto principio generale -. Secondo il criterio enunciato dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, la dose unica in oggetto è somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla guarigione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione. La precedente circolare ministeriale del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, individuava un diverso ambito temporale, con la locuzione "preferibilmente entro i 6 mesi" dalla guarigione[42].

Riguardo alla summenzionata dose di richiamo, resta fermo che essa rileva, ai fini della generazione di un nuovo certificato verde COVID-19, a prescindere dall'entità dell'intervallo rispetto al precedente ciclo vaccinale (ovvero rispetto all'eventuale dose unica precedente, per i casi in cui, in relazione alle caratteristiche del prodotto o ad altre ipotesi specifiche[43], fosse prevista una sola dose).

 

Si ricorda altresì che - in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, come novellato - dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi in oggetto, generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953[44]).

 


 

Articolo 2-ter
(Regime di autosorveglianza)

 

 

L'articolo 2-ter - inserito in sede referente - costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 2 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi. La norma trasposta dal presente articolo 2-ter[45] estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto[46] con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo).

Si ricorda che la disciplina[47] oggetto della novella integrativa in esame ha soppresso l’obbligo di quarantena precauzionale[48] - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevendendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali disposizioni si applicano - oltre che alle fattispecie stabilite dalla novella di cui al presente articolo 2-ter - nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo COVID-19) - ferma restando, a quest'ultimo riguardo, la novella di cui al presente articolo 2-ter -[49].

I soggetti in regime di autosorveglianza hanno: l’obbligo di effettuare (presso un centro pubblico o un centro privato abilitato) un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto; l’obbligo di indossare per dieci giorni (decorrenti dall’ultimo contatto stretto) dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (o di tipo FFP3). Resta fermo che, in caso di esito positivo di un test, subentri il regime di quarantena previsto per i soggetti positivi (al suddetto virus)[50].

 Si ricorda che gli obblighi in esame rientrano nell’ambito delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74.

Per l'applicazione del regime di autosorveglianza nell'ambito del "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni" e nell'ambito scolastico, cfr. l'articolo 3-sexies del presente decreto.

 

 


 

Articolo 2-quater
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

 

 

L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame referente, è diretto a consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia.

 

La disposizione riproduce l’articolo 3 del decreto legge n.5 del 2022, di cui il provvedimento in esame dispone l’abrogazione.

L’intervento legislativo è attuato inserendo i commi 9-bis e 9-ter nel corpo dell’articolo 9 (Certificazioni verdi COVID-19) del  decreto legge n. 52 del 2021[51] (legge n. 87 del 2021).

 

Si rammenta che il 25 gennaio 2022 il Consiglio UE ha adottato una nuova raccomandazione su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19[52]. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato COVID digitale dell'UE e sostituisce la precedente raccomandazione (2020/1475). In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia di COVID-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato COVID digitale UE del viaggiatore.

 

Più nel dettaglio, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia[53], nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione[54], è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato[55] (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. L’effettuazione del test non è obbligatoria nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Infine, nel caso di vaccinazioni effettuate con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (nuovo comma 9-bis)[56].

 

Nel corso della Conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri n. 59, il Ministro della salute ha sottolineato che le misure di coordinamento sugli stati vaccinali vigenti nei diversi paesi (non solo europei) sono state richieste con forza dai rappresentanti istituzionali del mondo del turismo e dalle regioni interessate al turismo invernale.

 

In base al nuovo comma 9-ter, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni introdotte dal comma 9-bis sopra illustrato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021[57] (c.d. Dpcm Green Pass).

 

Come specificato dall’art. 13, comma 1, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, l’effettuazione della verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando l’applicazione mobile, denominata VerificaC19, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. L’App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di green pass secondo la normativa e il contesto in cui viene effettuata la verifica del QR Code.

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’app Verifica C19, sono previsti sistemi automatizzati di verifica che permettono:

-          l’interrogazione della Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con INPS e NoiPA;

-          l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde COVID-19 nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK - Software Development Kit).

In ultimo è stato adottato il D.P.C.M. 4 febbraio 2022[58] che disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.

 

Infine, a seguito delle nuove disposizioni introdotte sono previste alcune modifiche di coordinamento all’articolo 13 del richiamato decreto legge n. 52 del 2021, e in particolare:

-          al comma 1, primo periodo, vengono inseriti i riferimenti ai nuovi commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 9;

-         al comma 1, terzo periodo, viene inserito il riferimento al nuovo comma 9-ter dell’articolo 9.

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19)

 

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta[59]. La lettera b) del comma 1 estende l’ambito dei soggetti che, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età pari o superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest’ultimo lavoratore, di rientro. Il comma 2 estende l’ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Il comma 2-bis - inserito in sede referente - specifica che la procedura del medico curante relativa alla certificazione di guarigione dal COVID-19 non comporta oneri per l’assistito.

 

Comma 1, lettera a) - Ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato in via transitoria ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19

 

La lettera a) del comma 1 - che novella l’articolo 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni - reca, come detto, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato in via transitoria ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) - ferme restando le esenzioni soggettive summenzionate -. L’ampliamento operato dalla novella in esame concerne (con riferimento all’intero territorio nazionale):

-         la fruizione dei servizi alla persona[60]. Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022;

-         l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari ed alle attività commerciali. Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi (dalla condizione del possesso del certificato in esame) i servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in base a quest'ultimo rinvio, è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2022[61]. L’estensione in esame è posta con decorrenza dal 1° febbraio 2022[62]; riguardo alle esclusioni operate dal citato D.P.C.M. 21 gennaio 2022, esse sono ivi poste nell'articolo 1, comma 1, lettera a), e nell'allegato per quanto riguarda le attività commerciali (di vendita al dettaglio) - con esclusivo riferimento all'acquisto dei beni rientranti nelle tipologie ivi indicate - e nell'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), per le esigenze di salute (ivi comprese quelle di sanità veterinaria), di sicurezza e di giustizia[63];

-         lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022. Si valuti l’opportunità di chiarire se la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 concerna - ai fini dei suddetti colloqui - anche i medesimi detenuti ed internati.

Come detto, l’ampliamento di cui alla lettera a) in esame si applica fino al 31 marzo 2022.

Riguardo alla nozione di servizi alla persona, si ricorda che, secondo il D.P.C.M. 2 marzo 2021, rientrano in tale ambito sia quelli erogati da acconciatori, estetisti e tatuatori sia quelli forniti da lavanderie (anche industriali) e tintorie (ivi compresa la pulitura di articoli tessili e di pellicce) sia i servizi erogati da imprese di pompe funebri (ivi compresi i servizi connessi a questi ultimi). Si valuti l’opportunità di chiarire se tali servizi rientrino tutti, ai fini in oggetto, nella nozione di servizi alla persona.

Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici oggetto dell’ampliamento di cui alla medesima lettera a) avvenga nel rispetto delle condizioni summenzionate sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. Trovano applicazione le disposizioni sulle modalità di controllo del possesso di un certificato verde in corso di validità[64] nonché le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di accesso o fruizione in assenza della condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 e per le ipotesi di omissione della relativa verifica da parte dei soggetti esercenti le attività o i servizi interessati; tale disciplina sanzionatoria è posta dall’articolo 13 del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, articolo che contempla, tra le varie fattispecie di illecito, le violazioni degli obblighi di cui al citato articolo 9-bis dello stesso D.L. n. 52 (articolo oggetto della novella di cui alla lettera a) in esame). Riguardo ai servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuati, come detto, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2022, quest'ultimo prevede che il rispetto dei limiti entro i quali è ammessa l'esenzione in oggetto sia assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi interessati, anche mediante controlli a campione.

Resta fermo che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono ammessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19.

 

Comma 1, lettera b) - Condizioni per l’accesso agli uffici giudiziari e relativo ambito soggettivo di applicazione

 

La lettera b) del comma 1 - che novella l’articolo 9-sexies del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni - estende l’ambito dei soggetti che, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ovvero, se di età pari o superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). L’estensione in esame concerne i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia. Ai fini dell’accesso agli uffici in oggetto, resta fermo che le condizioni suddette non si applicano ai testimoni, alle parti del processo e alle persone per le quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19[65]; ulteriori esclusioni sono poste non dalle norme di rango legislativo, ma dal citato D.P.C.M. 21 gennaio 2022; quest'ultimo prevede[66] la possibilità di accesso senza condizioni agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per la quale sia necessaria la presenza della persona convocata. Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di definire in un testo coordinato la disciplina in oggetto.

La novella di cui alla presente lettera b) specifica altresì che l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Riguardo alla disciplina degli obblighi in oggetto, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1 del presente decreto (nella parte della scheda relativa al capoverso articolo 4-quimquies del comma 1), anche con riferimento ai termini temporali di applicazione della stessa disciplina nonché all’introduzione della condizione del suddetto certificato "rafforzato" per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.

 

Comma 1, lettera c) - Possibilità per le imprese di sostituzione dei lavoratori che non rispettano la condizione di possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato")

 

La lettera c) del comma  1 - che novella il comma 7 dell’articolo 9-septies del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni - estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma - già posta, nel testo previgente, per quelle aventi meno di quindici dipendenti - che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) - a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest’ultimo lavoratore, del certificato medesimo - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione -; resta fermo che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso al luogo di lavoro, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. La norma di cui al citato articolo 9-septies, comma 7, come riformulato dalla lettera c) in esame, si applica fino al 31 marzo 2022, ovvero - ai sensi del capoverso articolo 4-quinquies, comma 4, dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto - fino al 15 giugno 2022 con riferimento ai lavoratori di età pari o superiore a cinquanta anni; si ricorda che questi ultimi, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al suddetto termine del 15 giugno 2022, sono soggetti alla condizione del possesso di un certificato verde "rafforzato" ai fini dell’accesso al luogo di lavoro. Una modifica approvata in sede referente esplicita che il lavoratore ha diritto al rientro immediato nel luogo di lavoro qualora abbia conseguito la certificazione necessaria e il datore non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sostituzione del lavoratore medesimo.

Si ricorda che, anche nell’ambito di tale disciplina, resta ferma l’esclusione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19[67].

Si rinvia alla scheda di lettura del capoverso articolo 4-quinquies dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto ai fini di un’illustrazione delle norme relative ai certificati verdi COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

Comma 2 - Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino

 

Il comma 2 - che novella l’articolo 6 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni - estende l’ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L’estensione in oggetto concerne le fattispecie di cui al capoverso articolo 4-quinquies dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto e di cui all’articolo 9-bis.1 del citato D.L. n. 52 del 2021 (articolo a cui occorre fare ora riferimento, ai fini in oggetto, mentre la formulazione letterale del presente comma 2 richiama l'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 229[68]). Si ricorda che le altre norme richiamate sono, in base alla disposizione già previgente, quelle stabilite dagli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies dello stesso D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni. Una modifica approvata in sede referente proroga dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 il termine finale di applicazione relativo all’estensione di cui al presente comma 2, allineando così tale termine a quello previsto da un emendamento approvato all’articolo 22 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228[69], attualmente in fase di conversione alle Camere, per l’esclusione transitoria delle altre norme suddette.

Il citato articolo 6 del D.L. n. 111 prevede altresì, con riferimento ai soggetti interessati dall’esenzione transitoria in esame, che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 sia generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell’EMA).

In merito al suddetto rinvio alla circolare ministeriale, si ricorda che è stata adottata la circolare del Ministero della salute del 4 novembre 2021, prot. n. 50269, la quale prevede che i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possano "ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento" del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato; i prodotti complessivamente così somministrati costituiscono, ai sensi di tale circolare, una fattispecie di vaccinazione equivalente suddetta.

La norma di esenzione transitoria appare rivolta in particolare ai casi di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957; si ricorda che quest'ultima concerne l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale (Piano relativo alla vaccinazione in oggetto); tale riconoscimento è operato ai fini della possibilità di generazione di certificati verdi COVID-19 o ai fini dell'equivalenza a questi ultimi di certificati emessi da autorità estere.

 

Comma 2-bis - Gratuità della certificazione di guarigione dal COVID-19

 

Il comma 2-bis - inserito in sede referente - specifica che la procedura di emissione e trasmissione, da parte del medico curante, del certificato di guarigione dal COVID-19, ai fini del rilascio della relativa certificazione verde COVID-19, non comporta alcun onere a carico dell’assistito.

 

 


 

Articolo 3-bis
(Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri
e trasporto scolastico dedicato)

 

 

L’articolo 3-bis, inserito in sede referente, apporta una novella al decreto legge n. 52 del 2021, il quale – come noto – costituisce il testo normativo originario in tema di certificazione verde.

Esso riproduce il contenuto dell’articolo 5 del D.L. 5/2022.

La novella consiste – in questa occasione – nell’inserimento dell’art. 9-quater.1, rubricato (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato).

Vi si stabilisce che – ferma restando l’esenzione per i minori di 12 anni - a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (cioè il 5 febbraio 2022) e fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza, salve proroghe al momento non previste) l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri è consentito anche con il possesso del green pass c.d. base.

Ciò solo in presenza di documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Nell’arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito – altresì - l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater (vale a dire, anche qui, con il solo green pass base), fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Vale la pena osservare come il contenuto di questa disposizione – con riferimento ad alunni e studenti – è ricalcata sul testo dell’ordinanza del Ministro della salute del 9 gennaio 2022, la quale tuttavia sarebbe venuta a scadere il 10 febbraio 2022.

 


 

Articolo 3-ter
(Disposizioni in materia dì cibi e bevande nei locali di intrattenimento)

 

 

L’articolo 3-ter, introdotto in sede referente, consente - a decorrere dal 10 marzo 2022 – il consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e assimilati, stadi).

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", da un lato ha disposto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in occasione degli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in occasione degli eventi e delle competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto a decorrere dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; dall’altro ha previsto in tali luoghi - per il medesimo periodo - il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso “ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio”.

 

Si fa presente che l’articolo 5-bis (Impiego delle certificazioni verdi COVID 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato), inserito nel decreto-legge n. 221 del 2021, la cui legge di conversione è stata approvata da entrambe le Camere ed è in attesa di pubblicazione,  prevede che fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, l’accesso a una serie di servizi sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato.

Tra tali servizi rientrano i servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché la partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (o la partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche).

 

Tale previsione sembra comportare quindi, per il periodo 10-31 marzo 2022, che i beneficiari della possibilità di consumare cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento siano comunque necessariamente in possesso del green pass rinforzato.

 

Lo stesso articolo 5-bis citato, tuttavia, sopprime il generale regime di accesso agli spettacoli, alle sale da ballo e agli eventi sportivi riservato ai possessori del green pass rinforzato, per cui - successivamente al 31 marzo - la possibilità di consumare cibi e bevande nei luoghi di intrattenimento varrà anche per chi potrà nuovamente accedere a tali servizi pur in carenza di green pass rinforzato.


 

 

Articolo 3-quater
(Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice)

 

 

L’articolo 3-quater, inserito nel corso dell’esame referente, dispone l’obbligatorietà delle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di garantire la continuità, con cadenza giornaliera, degli accessi e delle visite da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sull’art. 1-bis del del decreto legge n. 44 del 2021[70].

 

Vista la mutata situazione epidemiologica, l’art. 1-bis del decreto legge n. 44 del 2021 ha ripristinato, su tutto il territorio nazionale, l’accesso di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi  COVID-19, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del D.p.c.m. di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 (ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti): L’accesso ai familiari e visitatori è stato ripristinato anche nelle strutture residenziali socioassistenziali. Accesso e visite sono state disciplinate con la modalità illustrate dall'ordinanza 8 maggio 2021  recante le linee guida "Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale", a cui le direzioni sanitarie delle strutture citate sono state tenute a conformarsi immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. Successivamente la disposizione è stata integrata dal decreto legge n. 105 del 2021[71] che ha sottolineato, in linea con la nota circolare n°0014049 del 30 luglio 2021 del Ministero della Salute[72], che, in presenza di idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

 

 


 

Articolo 3-quinquies
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

 

L’articolo 3-quinquies, introdotto durante l’esame referente, integra le previsioni dell’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 52[73] estendendo agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, il diritto di prestare loro assistenza, anche nel reparto di degenza o di pronto soccorso. Le condizioni a tal fine richieste sono:

-         il rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura;

-         il possesso, da parte degli accompagnatori della certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 1, c.d. green pass base.

Tale diritto è attualmente riconosciuto agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992[74].

 

L'handicap viene considerato grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 19, n. 104 quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, considerata la riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età. La disposizione contenuta al citato comma 3 precisa che le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

 


 

Articolo 3-sexies
(Gestione casi di positività nelle scuole)

 

 

L’articolo 3-sexies, introdotto nel corso dell’esame referente, modifica la disciplina che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l’attività nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia[75] e delle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP)[76]e quando si ricorre alla didattica digitale integrata.

La disposizione riproduce l’articolo 6 del decreto legge n.5 del 2022, di cui il provvedimento in esame dispone l’abrogazione.

Conseguentemente viene abrogato l’articolo 4 del D.L. in esame che disciplinava in modo diverso la medesima fattispecie.

Il comma 1-bis in esame, aggiunto durante l’esame referente, è volto a garantire la didattica in presenza degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e accordo delle rispettive famiglie.

 

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza (cfr. infra) di cui all’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. 74/2020), nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia (di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017):

1) fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Al riguardo, si osserva che all’art.3-ter, comma 1, lettere a) e b) (vale a dire negli ambiti delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione e delle scuole primarie) non viene esplicitato se l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato sia riferito ai soli alunni o anche ai docenti ed educatori delle classi interessate.

 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

 

Si ricorda, in proposito, che la tipologia generale delle cosiddette “autocertificazioni” è disciplinata dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 (che recano, rispettivamente, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, queste ultime da rendere con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo provvedimento). Entrambe le predette dichiarazioni, però, sottostanno al limite imposto dall’art. 49, comma 1 dello stesso testo unico in materia di documentazione amministrativa, che prevede che – tra gli altri - i certificati medici e sanitari “non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

 

A tale proposito si osserva che, mentre il test antigenico rapido e il test molecolare appaiono consolidati nella diagnosi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e il relativo esito è di regola trasmesso d’ufficio all’autorità sanitaria, per quanto concerne il test antigenico autosomministrato appare, di fatto, assai difficile assicurare, a posteriori, la veridicità dell’eventuale esito negativo dello stesso, attestato tramite autocertificazione.

Si osserva, inoltre, che non è indicata la disciplina applicabile a tale tipologia di autocertificazione (a cui potrebbero essere tenuti gli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di alunni minorenni).

 

2) con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni;

 

b) nelle scuole primarie (di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004):

1) fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (si veda quanto osservato sopra);

2) con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni;

 

c) nelle scuole secondarie di primo grado (di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004), nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del decreto legislativo n. 226 del 2005):

1) con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

 

Il comma 1-bis, aggiunto durante l’esame referente, introduce una disposizione di garanzia per gli studenti disabili impegnando le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali anche nelle ipotesi di sospensione e riorganizzazione delle attività previste dal precedente comma 1.

Viene infatti stabilito che in tali ipotesi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, deve essere comunque garantita agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali la possibilità di svolgere attività didattica in presenza. La norma precisa che può essere coinvolto un ristretto numero di compagni, in accordo con il principio che venga formulata apposita richiesta ed ottenuto l’accordo delle rispettive famiglie.

 

In proposito, le garanzie di accesso allo studio per gli alunni con disabilità (v. anche approfondimento sui più recenti interventi normativi) si si realizzano, secondo la normativa vigente, attraverso l’attuazione del principio dell’integrazione scolastica. Essa prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno (tra cui docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare), in collaborazione, a livello territoriale e nel rispetto delle proprie competenze, con Enti Locali e con il Servizio Sanitario Nazionale (qui le “Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità”). Qui la pagina del MUR sui BES- bisogni educati speciali.

Si segnala in proposito l’Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità, organo consultivo del MUR in materia di integrazione scolastica.

 

 

Il comma 2 del presente articolo, prevede poi l’applicazione del regime sanitario di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 33 del 2020 , cfr. infra - con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età – nei seguenti casi:

-         nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione (costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia), nei casi in cui in presenza di cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe si applichi alla sezione o al gruppo una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni (comma 1, lettera a) n.2)); 

-         nelle scuole primarie, con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che, avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale pimario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista, proseguono l’attività didattica in presenza (comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo); 

-         nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale pimario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, proseguono l’attività didattica in presenza (comma 1, letttera c) numero 2) primo periodo).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

 

Si ricorda che il suddetto comma 7-bis e il successivo comma 7-ter dell’art. 1 del d.l. 33/2020 (che disciplinano, in particolare, il regime dell’autosorveglianza), sono stati introdotti dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 229 del 2021, in corso di conversione da parte del Parlamento (AS 2489).

Il comma 7 dell’art. 1 del dl 33/2020 prevede che ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria sia applicata la quarantena  precauzionale  o  altra  misura  ad  effetto equivalente,  preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (art. 2).

Il citato comma 7-bis, poi, prevede che la misura della quarantena precauzionale di cui al precedente comma 7 non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai predetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale.

Il comma 7-ter del medesimo art. 1, infine, prevede che con circolare del Ministero della salute  siano  definite  le modalità attuative dei commi 6 (relativo alla quarantena) e 7 sulla base dei criteri  stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis – così prosegue il comma 7-ter - consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso  centri  privati  a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Va infine ricordato che l’articolo 2-ter del D.L. in esame (cfr. supra) ha aggiunto il comma 7-quater all’articolo 1 del D.L. 33/2020, che estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo).

 

Ai sensi del comma 3, nelle istituzioni e nelle scuole di cui sopra resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, comma 2, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) ha previsto che, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021 – termine ora prorogato al 31 marzo 2022 dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021 (in combinato con il n. 22 dell’allegato A[77]) – siano adottate alcune misure minime di sicurezza, tra le quali, alla lettera c), il divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Considerato quanto sopra, si valuti l’opportunità di inserire, nel testo del comma 3 dell’art.3-ter, un riferimento esplicito all’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

 

Il comma 4, poi, prevede che nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) – ossia nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia - la sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. Inoltre, esso prevede che per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorra alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, e lettera c), n. 2), terzo periodo, se l’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

 

Ai sensi del comma 5 – che richiama, nella sostanza, la disposizione di cui all’art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, che viene abrogata dall’articolo 5-bis - la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo, e lettera c), n. 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (la App VerificaC19) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (L. 87/2021). L’applicazione mobile di cui sopra – prosegue la disposizione in commento -  è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del suddetto DPCM.

 

Si ricorda - a tale proposito - che, in attuazione del citato art. 9, comma 10 del d.l. 52/2021 è stato adottato il DPCM 17 giugno 2021, successivamente modificato dal DPCM 10 settembre 2021, dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021.

 

Il comma 6, infine, prevede che le misure già disposte ai sensi delle dispiosizioni in materia di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo vengano ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

 

Sulle misure adottate con le disposizioni in commento si veda anche la scheda di sintesi diffusa dal Ministero dell’istruzione. Sul punto, si rinvia altresì alle FAQ aggiornate del medesimo dicastero.

Si vedano anche i chiarimenti emanati dal Ministero della salute e, in particolare, la circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, in materia di “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2".

 

 


 

Articolo 5
(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)

 

 

L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame referente, autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l’attività di testing dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

 

Per il 2022, l’articolo 5, comma 1, autorizza, a favore del Commissario straordinario COVID-19, la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022, allo scopo di assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all’articolo 4 del provvedimento in commento.

 

In proposito si ricorda che il citato articolo 4, comma 1, lettera c), insieme alle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprende, nella stessa fattispecie di gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, anche il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 266 del 2005.

 

Le risorse sono a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario COVID-19[78]. Sul punto, la Relazione illustrativa al provvedimento precisa che gli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione in commento sono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ivi incluse quelle di cui comma 9-quater dell’art. 34 del decreto legge n. 73 del 2021[79] (legge n. 106 del 2021), confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario COVID-19, integrata da ultimo dall’articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2021, n. 234[80].

Al riguardo, il comma 3 dell’articolo in commento, chiarisce che alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e fabbisogno, pari a 42,505 milioni  di  euro  per  l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione  del Fondo  per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008[81] (legge 4 n. 189 del  2008).

 

L'effettuazione di test per rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la somministrazione di tamponi antigenici presso le farmacie è stata inizialmente prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 418 e 419 della legge n. 178 del 2020) in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà del possesso della certificazione verde per l'accesso a determinate attività. Successivamente alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto legge n. 105 del 2021[82], all’art. 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie[83] e con le strutture sanitarie[84]. Più precisamente, il decreto legge n. 105, all’art. 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l’art. 4 del decreto legge n. 127 del 2021[85] (modificando l’art. 34, comma 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021) , oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (15 euro di contribuzione pubblica). Per tale finalità, per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è stata autorizzata la spesa di 105 milioni di euro (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario. A queste risorse si aggiungono i 10 milioni di euro precedentemente stanziati per il Fondo per la gratuità dei tamponi.

In ultimo, l’art. 9 del decreto legge n. 221 del 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l’intervento è stata estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa precedentemente disposta per il 2021. Tali risorse sono state incrementate dall’art. 1, comma 262, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha autorizzato la spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario COVID-19 prevedendo il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

 

La disposizione ora in commento prevede che l’attività di testing dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado avvenga mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 (di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 52 del 2021[86]), sulla base di idonea prescrizione medica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021 per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

 

Per quanto riguarda le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico si rinvia alla nota congiunta dei Ministeri Istruzione/Salute dell’8 gennaio 2022 e alla nota dello stesso giorno del Commissario Straordinario Covid-19 (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Scheda di lettura dell’art. 4).

 

Il comma 2 dispone che, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai citati protocolli d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021 (sul punto si veda supra).

 


 

Articolo 5-bis
(Fondi ristori educativi)

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto in sede referente, dispone l’istituzione di un Fondo denominato “Ristori educativi” finalizzato al recupero e alla promozione di iniziative di consolidamento degli apprendimenti delle ore di scuola in presenza perse a causa della crisi sanitaria.

 

L’articolo 5-bis prevede l’istituzione di un “Fondo ristori educativi” presso il Ministero dell'Istruzione, con risorse da destinare ad attività gratuite extrascolastiche per gli studenti soggetti a provvedimenti di isolamento dovuti all'infezione da COVID-19, mediante:

·        attività culturali;

·        attività sportive;

·        soggiorni estivi;

·         sostegno allo studio;

·        sostegno psicologico.

La dotazione prevista è pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e 1.333.0000 euro per il 2023. La norma attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione il compito di definire le modalità ed i criteri di riparto del Fondo in esame (comma 1).

In merito alle attività gratuite extrascolastiche, si segnala che la misura in esame va a sommarsi agli interventi già previsti per il contrasto della povertà educativa minorile con l’utilizzo del corrispondente Fondo[87].

Da ultimo, con la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, commi 135-136) sono stati, infatti, prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d’imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024. Inoltre, l’articolo 15 del DL. n. 228/2021 (cd. Proroga termini) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 della facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro[88].

Riguardo al sostegno psicologico, inoltre, si segnala l’articolo 33, co. 6-bis-6-quater, del DL. 73/2021 (cd. Sostegni-bis) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per il sostegno psicologico con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona facilitando l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. Successivamente la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 290-292 della legge n. 234 del 2021) ha integrato e prorogato al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti. L’articolo 1-quater  introdotto durante l’esame referente del DL. 228/2021 (cd. Proroga termini, in corso di conversione) ha inoltre impegnato i servizi sanitari delle regioni e delle province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale. Il programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali.

 

Il comma 2 dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per gli interventi perequativi di cui alla Legge n. 440 del 1997.

Con riferimento a questo ultimo Fondo si ricorda che esso è stato istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1 della L. 440/1997, con la finalità di realizzare diversi obiettivi, tra cui: la piena realizzazione dell'autonomia scolastica; l'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole secondarie di primo grado; l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; la formazione del personale della scuola; iniziative di formazione post-secondaria non universitaria; lo sviluppo della formazione continua e ricorrente; interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi; interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa; realizzazione di interventi integrati; copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea[89].

Successivamente, l’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha disposto che, a decorrere dal 2007, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi confluiva nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, contestualmente istituito dallo stesso co. 601: pertanto, la stessa autorizzazione di spesa non ha più un’autonoma evidenza contabile. Ancora in seguito, peraltro, diverse disposizioni legislative ne hanno incrementato o ridotto le risorse[90].

Lo stesso art. 1, co. 601, della L. 296/2006 ha affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione di criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In prima attuazione, criteri e parametri erano stati definiti con DM 1 marzo 2007, successivamente integrato con DM 351 del 21 maggio 2014.

Nel prosieguo, a seguito dell’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’a.s. 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

 


 

Articolo 5-ter
(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

 

 

L’articolo 5-ter – inserito nel corso dell’esame in sede referente - riconosce, fino al termine dello stato di emergenza e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES).

Si dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.

 

 

La norma in commento – che riproduce il contenuto dell’art. 21-ter del D.L. 104/2020, in vigore sino al 30 giugno 2021[91] - riconosce il suddetto diritto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore (comma 1).

Ricorrendo tali condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro agile in favore dei suddetti genitori è riconosciuto anche in assenza degli accordi individuali - previsti, in via generale, dalla normativa vigente di cui alla L. 81/2017 -, ossia attraverso la procedura semplificata che, per espressa previsione dell’art. 90, co. 4, del D.L. 34/2020 può essere utilizzata dalla generalità dei datori di lavoro privati fino al 31 marzo 2022[92], data  attualmente fissata per il termine dello stato di emergenza dal D.L. 221/2021.

Viene fatto salvo il rispetto degli obblighi informativi previsto dalla normativa vigente, dettata dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017, che prevedono, tra l’altro, che il datore di lavoro consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Attualmente, nell’ambito della suddetta procedura semplificata, i predetti obblighi informativi sono assolti in via telematica e i medesimi datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare, sempre in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

 

Ferma restando la disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali, fino al termine dello stato di emergenza le suddette condizioni costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti pubblici (comma 2).

Sul punto, si ricorda che, in base alla normativa generale dettata dalla L. 81/2017, ed in particolare dall’art. 18, co. 3-bis, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi della L. 104/1992.


 

Articolo 5-quater
(Abrogazioni)

 

 

L’articolo 5–quater, inserito nel corso dell’esame referente, dispone l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 30 del D.L. n. 4/2022[93], data la complessiva disciplina recata sulla stessa materia dall’articolo 3-sexies del decreto legge in esame.  Esso riproduce una disposizione contenuta nell’articolo 6 del D.L. 5/2022.

 

Il citato comma 1 dell’articolo 30 consentiva di controllare i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza contestuale necessità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, mediante la sola applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

 

 


 

Articolo 5 quinquies
(Clausola di salvaguardia)

 

 

L’articolo 5 quinquies, inserito durante l’esame referente, introduce la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del decreto legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 gennaio 2022.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]     In merito, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare ha definito altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo; queste ultime, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, prot. n. 5125, e in base al D.P.C.M. 4 febbraio 2022, sono valide (ai fini dell’esenzione in oggetto) fino al 27 febbraio 2022, mentre nel periodo successivo sono valide esclusivamente le certificazioni in formato digitale disciplinate dal medesimo D.P.C.M. 4 febbraio 2022; quest'ultimo definisce altresì, per le certificazioni già rilasciate in formato cartaceo, le modalità per l'emissione della certificazione in formato digitale, su richiesta dell'interessato.

      La certificazione relativa all'esenzione in oggetto è rilasciata a titolo gratuito.

[2]     Questa seconda circolare è solo parzialmente modificativa della prima circolare e non modifica il termine minimo suddetto.

[3]     Riguardo ad una fattispecie specifica - costituita dall'ipotesi di contrazione di un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi, con test molecolare positivo eseguito nei quattordici giorni dalla somministrazione suddetta -, la circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711, prevede che la schedula vaccinale indichi una seconda dose, con somministrazione entro sei mesi (180 giorni) dalla data del suddetto test molecolare positivo ("trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose").

[4]     La relazione è reperibile nell'A.C. n. 3434.

[5]     Riguardo al termine di decorrenza, cfr. anche supra, in nota.

[6]     Cfr. gli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, articoli che sono richiamati dal comma 1 del capoverso articolo 4-quater in esame.

[7]     Si ricorda che le categorie interessate sono: gli esercenti le professioni sanitarie; gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità; il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza (interna ed esterna), nonché (secondo una modifica introdotta in sede referente nell’articolo 2 del presente decreto) il personale dei Corpi forestali delle autonomie a statuto speciale; il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti in alcune fattispecie specifiche, sopra menzionate, che sono relative anche ad essi; il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

[8]     In merito, cfr. infra.

[9]     La relazione è reperibile, come detto, nell'A.C. n. 3434.

[10]   Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 26 maggio 2020-23 giugno 2020. Nelle motivazioni di tale sentenza, si afferma che: "(…) il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata".

      Si ricorda, in ogni caso, che l’articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210 comprende nell’ambito di applicazione dei suddetti indennizzi anche i soggetti che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie.

      Il medesimo articolo 1, comma 4, comprende nell’ambito degli indennizzi anche i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

[11]   Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della citata L. n. 210 del 1992, e successive modificazioni.

[12]   Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata L. n. 210 del 1992, e successive modificazioni, il quale, sul punto, fa riferimento esclusivamente alle vaccinazioni obbligatorie (di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge).

[13]   Riguardo alla misura della sanzione e alla procedura per la relativa irrogazione, cfr. infra.

[14]   Cfr. il comma 3 dell'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

[15]   Cfr. il comma 4-bis del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni.

[16]   Si ricorda che la citata L. n. 689 reca le norme generali in materia di sanzioni amministrative.

[17]   Cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 5439 del 26 febbraio 2021 della seconda sezione civile della Corte di cassazione; tale ordinanza afferma che "quando le sanzioni sono determinate in misura fissa o proporzionale, è ammesso il pagamento in misura ridotta versando un importo corrispondente ad un terzo dei relativi importi, considerato che in tali sanzioni il minimo e il massimo edittali si identificano nella correlativa misura fissa o in quella proporzionale". Tale passaggio, incidentale nell'ambito della motivazione dell'ordinanza, conferma l'indirizzo interpretativo posto a base del dispositivo della sentenza n. 9972 del 12 maggio 2005 della sezione lavoro della medesima Corte; tale sentenza afferma che la disciplina sul pagamento in misura ridotta "trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, identificandosi il minimo ed il massimo edittale in detta misura fissa, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta".

[18]   Cfr., da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 10 giugno 2021-23 settembre 2021 (nonché le sentenze ivi citate).

[19]   Si ricorda che la disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie per i minorenni prevede, per i soggetti responsabili dell’inadempimento, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da cento a cinquecento euro (cfr. l’articolo 1, comma 4, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119).

[20]   Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[21]   Anagrafe istituita dal D.M. 17 settembre 2018. Si ricorda che essa è alimentata dalle corrispondenti anagrafi regionali (o delle province autonome).

[22]   Cfr. l'articolo 3, comma 5-ter, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.

[23]   Riguardo agli esenti e a quest'ultimo formato, cfr. supra, in nota.

[24]   Di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[25]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[26]   Riguardo agli uffici giudiziari, si rinvia alla scheda di lettura del comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del presente decreto.

[27]   In merito, cfr. supra, anche in nota.

[28]   Si ricorda che il comma 12 del medesimo articolo 9-quinquies del D.L. n. 52 del 2021 prevede che ciascun organo costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, adegui l'ordinamento interno in relazione alla disposizione suddetta.

[29]   Cfr. il citato comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021.

[30]   Riguardo ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, cfr. il comma 5 dell'articolo 9-sexies del D.L. n. 52 del 2021.

[31]   In base al citato comma 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 52, per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19 è stato emanato il D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato, per l’ambito scolastico, dal successivo D.P.C.M. 10 settembre 2021, come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021 e come ulteriormente modificato, riguardo a vari profili (tra cui quelli concernenti le modalità di verifica), dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021. Cfr., riguardo alla verifica specifica in esame relativa ai soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, anche il messaggio dell'INPS n. 721 del 14 febbraio 2022.

[32]   Cfr. l'articolo 9-quinquies, comma 5, e l'articolo 9-septies, comma 5, del citato D.L. n. 52 del 2021.

[33]   Secondo la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 ottobre 2021, n. 8526, il mancato accesso (per i motivi in esame) alla struttura pubblica dove si svolga un "progetto utile alla collettività" (PUC) costituisce (per il partecipante al progetto) assenza ingiustificata, con conseguente possibile decadenza dal Reddito di cittadinanza.

[34]   In base al richiamato articolo 4, comma 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, il prefetto (informando preventivamente il Ministro dell'interno) assicura l'esecuzione delle misure restrittive in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, avvalendosi delle forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (al personale delle Forze armate impiegato sulla base del provvedimento del prefetto competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). Il prefetto, inoltre, assicura l'esecuzione delle misure suddette nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle competenze di quest'ultimo in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

[35]   Cfr. l'articolo 9-quinquies, comma 9, e l'articolo 9-septies, comma 10, del citato D.L. n. 52 del 2021.

 

[36]   Tale disposizione prevede l’adozione del suddetto dpcm di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con il quale: a) sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo; b) sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

[37]   Gli artt. 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) disciplinano l’obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 c.d. “base” in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore, fino al 31 marzo 2022.

[38]   Il presente articolo 2-bis novella parzialmente l'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

[39]  Riguardo invece all’ipotesi di assunzione di una prima dose (non unica) del ciclo primario, cfr. infra.

      Si ricorda che, in caso di sopravvenuta positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.

[40]   Ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni. Riguardo ad alcuni casi in cui non trova applicazione il termine dilatorio di quindici giorni, cfr. infra, in nota.

[41]   Si ricorda che, in tali casi, il certificato è riconosciuto in via immediata, senza l'applicazione del suddetto termine dilatorio di quindici giorni, previsto in via generale per il certificato relativo alla prima dose. 

[42]   Si ricorda che quest’ultima circolare - rispetto alla quale quella del 21 luglio si pone in via solo parzialmente modificativa - prevede che la vaccinazione debba essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione.

      Si ricorda altresì che la circolare del Ministero della salute del 24 dicembre 2021, prot. n. 59207, specifica che i "soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2" possono assumere una dose di richiamo dopo almeno 120 giorni dall'ultimo evento (il quale è costituito, a seconda dei casi, dall'ultima somministrazione o dalla guarigione).

[43]   Cfr. supra.

[44]   Quest'ultimo regolamento trova applicazione fino al 30 giugno 2022; tuttavia, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2022) 50, presentata il 3 febbraio 2022, prevede la proroga al 30 giugno 2023 del suddetto termine finale di applicazione.

[45]   Il presente articolo 2-ter novella l’articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni.

[46]   Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto" (nell'ambito delle misure contro il COVID-19), cfr. la relativa pagina sul sito internet del Ministero della salute.

[47]   Cfr. l'articolo 1, comma 7-bis, del citato D.L. n. 33 del 2020.

[48]   Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr., da ultimo, la circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498, nonché, per l'ambito del "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni" e l'ambito scolastico, l'articolo 3-sexies del presente decreto.

[49]   Riguardo al regime di autosorveglianza, cfr., da ultimo, la citata circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498.

[50]   Si ricorda che, per il regime di isolamento conseguente ai casi di positività in oggetto, le disposizioni di rango legislativo adoperano il termine quarantena, mentre le circolari del Ministero della salute adoperano il termine isolamento.

[51]   D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

[52]   Raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475.

[53]   Come specificato nella circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, i seguenti vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

·         vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea

·         Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza AstraZeneca

·         R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza AstraZeneca

·         Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza AstraZeneca.

Con Circolare del 04 novembre 2021, il Ministero della Salute ha poi chiarito che le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato dall’EMA possono ricevere una dose di richiamo “booster” con vaccino a m-RNA (Comirnaty o Spikevax), a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento del ciclo, è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.

[54]   Si ricorda che dal 1° febbraio 2022 la validità delle certificazioni verdi COVID-19 per accedere ad attività e servizi in Italia è di 6 mesi.

[55]   Per una disamina dettagliata delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” si rinvia alla tabella predisposta dal Governo (aggiornata al 3 febbraio 2022).  

[56]   Sul punto, si rinvia alla sezione dedicata del Ministero della salute.

[57]   D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

[58]   Specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale

[59]   Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare ha definito altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo; queste ultime, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, prot. n. 5125, e in base al D.P.C.M. 4 febbraio 2022, sono valide (ai fini dell’esenzione in oggetto) fino al 27 febbraio 2022, mentre nel periodo successivo sono valide esclusivamente le certificazioni in formato digitale disciplinate dal medesimo D.P.C.M. 4 febbraio 2022; quest'ultimo definisce altresì, per le certificazioni già rilasciate in formato cartaceo, le modalità per l'emissione della certificazione in formato digitale, su richiesta dell'interessato.

      La certificazione relativa all'esenzione in oggetto è rilasciata a titolo gratuito.

[60]   Riguardo a tali servizi, cfr. infra.

[61]   Tale decreto, come prevede la norma procedurale di cui alla presente lettera a), è stato emanato su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione.

[62]   La presente lettera a) prevedeva, in alternativa a tale termine, la decorrenza dalla data di efficacia del suddetto D.P.C.M.; il D.P.C.M. 21 gennaio 2022 reca comunque, come termine iniziale della propria efficacia, la medesima data del 1° febbraio 2022.

[63]   Riguardo alle esigenze di giustizia, si rinvia alla parte della scheda relativa alla successiva lettera b) del presente articolo 3, comma 1.

[64]   Si ricorda che sulle modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19 è stato emanato il D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato, per l’ambito scolastico, dal successivo D.P.C.M. 10 settembre 2021, come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021 e come ulteriormente modificato, riguardo a vari profili (tra cui quelli concernenti le modalità di verifica), dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021.

[65]   Si ricorda che tale esenzione è richiamata dal comma 7 del citato articolo 9-sexies del D.L. n. 52. Riguardo ai soggetti interessati, cfr. supra, in nota.

[66]   Cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera d), di tale D.P.C.M.

[67]   Riguardo a tale esenzione, cfr. il comma 3 dell’articolo 9-quinquies del citato D.L. n. 52 del 2021 e il comma 2 del capoverso articolo 4-quater dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto. Riguardo ai soggetti interessati dall’esenzione, cfr. supra, in nota.

[68]   Si ricorda che quest'ultimo D.L. è stato abrogato dall'articolo 1 della L. 18 febbraio 2022, n. 11, legge di conversione del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221; quest'ultimo decreto, come convertito con modificazioni, ha inserito nel D.L. n. 52 del 2021 il suddetto articolo 9-bis.1.

[69]   Cfr. l’A.C. n. 3431-A/R.

[70]   D.L.1° aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

[71]   D.L. 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

[72]   Ai sensi della quale, l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, RSA, residenze per anziani e disabili può essere effettuato tutti i giorni della settimana e che le visite possono durare fino a 45 minuti.

[73]   D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

[74]   L. 05 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 

[75]   In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[76]   I percorsi di istruzione e formazione professionale rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In materia, la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l’articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

[77] Anche il decreto-legge n. 221 del 2021 è in corso di conversione da parte del Parlamento (AS 2488).

[78]   Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[79]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

[80]   Legge di bilancio 2022.

[81]   Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/189.

[82] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.

[83]   Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le Associazioni di categoria dei farmacisti del 5 agosto 2021.

[84]   Protocollo del 6 agosto 2021 sottoscritto tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi.

[85]   Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226/2021.

[86]   D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione citata definisce come “test antigenico rapido” un test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.  

[87] Istituito con la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 2015), art. 1 ai commi 392-395.

[88] La proroga si è resa necessaria per consentire la conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'avviso pubblico "Educare in comune", pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data l dicembre 2020, e attualmente in corso, che destina risorse tutti i comuni italiani, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione dell’articolo 105 comma l, lett. b), del D.L. n. 34 del 2020 (L. n. 77/2020) di contrasto all’emergenza pandemica.

[89]   Nel prosieguo, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento"-PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997. A sua volta, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto che dall'a.s. 2013/2014 parte delle stesse risorse è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.

[90]   Da ultimo, l’art. 1, co. 503, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023, € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione anche per i soggetti privi di mezzi (non è stato previsto un incremento per il 2022).

      Al contempo, tuttavia, lo stesso Fondo è stato ridotto dalla stessa L. di bilancio, per il 2021, di € 30 mln per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'a.s 2020/2021 (art. 1, co. 506), e di € 25,856 mln per la copertura delle maggiori spese sostenute nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017 (art. 1, co. 982).

[91] In base alle faq sul sito del Ministro per le disabilità, tale diritto era stato prorogato sino al 31 ottobre 2021.

[92] Termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 16 del D.L. 221/2021.

[93] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in corso di esame al Senato (A.S. 2505)