Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Riferimenti: AC N.3434/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 528
Data: 11/01/2022
Organi della Camera: XII Affari sociali

XVIII LEGISLATURA

 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

D.L. 1/2022 – A.C. 3434

11 gennaio 2022

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 528

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Schede di lettura

§  Premessa. 3

§  Articolo 1 (Obbligo per i soggetti di età superiore a cinquanta anni di vaccinazione contro il COVID-19 e Disposizioni sull’accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti) 6

§  Articolo 2 (Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori) 19

§  Articolo 3 (Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19) 24

§  Articolo 4 (Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) 30

§  Articolo 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica) 37

§  Articolo 6 (Entrata in vigore) 41

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

La predisposizione di misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 pareva aver trovato un suo assestamento, in vista della stagione invernale, con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021.

Esso ha recato, in via 'strutturale', l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego (personale scolastico, del comparto della difesa-sicurezza-soccorso pubblico, dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità); un ampliamento del novero di attività (o mezzi di trasporto) per accedere ai quali siano richieste le certificazioni verdi; una 'differenziazione' di loro effetti, in tema di certificazioni verdi, a seconda che esse conseguano ad avvenuta vaccinazione o guarigione (cd. green pass 'rafforzato') ovvero a test, nelle zone gialle o arancioni (ed in via transitoria, per il periodo 6 dicembre 2021-15 gennaio 2022, nelle zone bianche); la riduzione a nove mesi (anziché dodici) della validità del certificato verde da vaccinazione.

La rapida progressione della variante Omicron del virus, connotata da maggiore diffusività, ha richiesto tuttavia un ricalibramento delle misure disposte dalla articolata sequenza di decreti-legge, nella quale il decreto-legge n. 172 da ultimo si inscriveva (sequenza normativa ricostruita nel dossier, cui si rinvia, dei Servizi Studi di Camera e Senato, relativo appunto a quel decreto-legge n. 172).

Di qui il succedersi, in breve volgere di tempo, di tre ulteriori decreti-legge.

Susseguitisi a scadenza pressoché settimanale, sono: il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021; il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021; il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

Il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha posticipato di tre mesi (al 31 marzo 2022) lo stato di emergenza nazionale; ha ridotto a sei mesi la durata delle certificazioni verdi da vaccinazione (tale durata viene quindi equiparata a quella dei certificati verdi generati da guarigione); ha reintrodotto anche per la zona bianca e per i luoghi all'aperto l'obbligo di mascherina (prevedendolo anche per i mezzi di trasporto), ed ha disposto l'obbligo di mascherina FFP2 per accedere a cinema, teatri, locali di intrattenimento, eventi sportivi; ha esteso l'ambito di attività accessibili solo con certificazione verde 'rafforzata' (come il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione; o l'accesso a musei, centri culturali e ricreativi, piscine); ha esteso (al 31 marzo 2022) il termine per cui attività e servizi, per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, siano accessibili in zona bianca solo con certificazione verde 'rafforzata'. Tra le sue disposizioni, inoltre, figurano alcune in materia di: controlli degli ingressi nel territorio nazionale; esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati nonché somministrazione di vaccini, nelle farmacie; prevenzione del contagio in ambito scolastico; accesso nelle strutture residenziali e socio-assistenziali; prestazione lavorativa di soggetti fragili; proroga di termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica.  

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 ha recato alcune misure restrittive ulteriori fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022). Esso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività  (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l’avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione;  l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo). Ha inoltre integrato le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze (e riservando l'accesso a detentori di green pass 'rafforzato').

Ancora, il decreto-legge n. 229 ha sollecitato la definizione da parte del Commissario straordinario per l’emergenza (d'intesa con il Ministro della salute) di un protocollo per assicurare (fino al 31 marzo 2022) la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Ed ha disposto riguardo alla misura della quarantena precauzionale, prevedendone la non applicazione a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. Per questi soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (per la rilevazione del virus Sars-Cov-2) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (cosiddetto regime di auto-sorveglianza). La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle condizioni di quarantena o di quarantena precauzionale, ovvero di auto-sorveglianza, l’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.

Infine giunge il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

Sua saliente previsione è la generalizzazione (con decorrenza dal 1° febbraio 2022) dell'obbligo di vaccinazione, finora disposto per alcuni settori lavorativi (sanitario, scolastico, di sicurezza e difesa, penitenziario, di giustizia minorile e di comunità), a tutti coloro che abbiano più di cinquanta anni di età nonché al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche).

Inoltre esso prevede l’estensione (decorrente dal 15 febbraio 2022) della certificazione verde cosiddetta rafforzata per l’accesso ai luoghi di lavoro, con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore).

Ed amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde (non 'rafforzata') sia richiesta quale requisito.

Specifiche disposizioni sono dettate per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo (con previsione, differenziata a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi, delle condizioni in cui si ricorra alla didattica a distanza) nonché per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica.

 


 

Articolo 1
(Obbligo per i soggetti di età superiore a cinquanta anni di vaccinazione contro il COVID-19 e Disposizioni sull’accesso al luogo di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei medesimi soggetti)

 

 

L'articolo 1, comma 1 - che inserisce tre articoli nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 - prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-quater, l’introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell’obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall’ambito di applicazione dell’obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

 

Disposizioni sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni (capoverso articolo 4-quater e capoverso articolo 4-sexies del presente articolo 1, comma 1)

 

Il capoverso articolo 4-quater del comma 1 del presente articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni; tale obbligo decorre formalmente dal 8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-sexies per i casi di mancato adempimento dell’obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi stabiliti, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall’ambito di applicazione dell’obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva (comma 2 del suddetto capoverso articolo 4-quater): i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica (permanente o transitoria), la quale - ai fini dell’esenzione (permanente o transitoria) in oggetto - deve essere attestata dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute [1] ; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19, per i quali l’obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile (per la vaccinazione medesima) nell’ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della salute. A quest'ultimo riguardo, la circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, prevede che la vaccinazione possa essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione e la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884 [2] , suggerisce che la vaccinazione sia effettuata - "preferibilmente" - entro i sei mesi dall'infezione (e comunque entro dodici mesi dalla guarigione) [3] . In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [4] ritiene che il suddetto rinvio alle circolari determini, ai fini dell'individuazione della "prima data utile" (cioè, ai fini dell'individuazione del termine di adempimento dell'obbligo), l'applicazione del suddetto termine di sei mesi. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che le circolari pongono tale termine solo a titolo orientativo (e con la giustapposizione del suddetto termine di chiusura di dodici mesi) e che le stesse prevedono invece un termine dilatorio pari a tre mesi, nonché di chiarire se il termine decorra dal primo test molecolare positivo, o dal primo test positivo, anche se non molecolare, o dalla guarigione, considerato che il termine di sei mesi, in base alla circolare suddetta del 21 luglio 2021 e alla relazione illustrativa, decorre dall'infezione e considerato anche che alcune ordinanze regionali non contemplano più un test molecolare di conferma della positività [5] . Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire quale sia il termine di adempimento dell'obbligo - con riferimento alla dose di richiamo - per i casi di infezione successiva al completamento del ciclo primario.

L’obbligo di vaccinazione in esame, ferme restando la soglia anagrafica suddetta e le esenzioni summenzionate, concerne (comma 1 del capoverso articolo 4-quater): i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea, residenti nel territorio dello Stato; i cittadini degli altri Stati e gli apolidi presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno [6] .

L'obbligo in esame si applica anche (comma 3 del suddetto capoverso articolo 4-quater) ai soggetti che compiano il cinquantesimo anno di età nel periodo successivo all'8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto), fermo restando il termine finale suddetto del 15 giugno 2022.

Restano ferme (comma 1 del capoverso articolo 4-quater) le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto; tali norme - che hanno anch'esse come termine finale il 15 giugno 2022 - sono poste dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato D.L. n. 44 del 2021, e successive modificazioni (si ricorda che il suddetto articolo 4-ter è novellato dall'articolo 2 del presente decreto) [7] .

La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies del comma 1 del presente articolo 1 con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni - in relazione ai termini per l'adempimento di cui al comma 1 del medesimo capoverso articolo 4-sexies [8] - sia ai lavoratori appartenenti alle suddette categorie specifiche; in quest'ultimo caso, si fa riferimento agli obblighi vaccinali posti dalle suddette norme specifiche (cfr. il comma 2 del capoverso articolo 4-sexies); si valuti l’opportunità di chiarire se, al di là di tale richiamo, trovino anche in tal caso applicazione i termini temporali summenzionati, posti per i soggetti ultracinquantenni, considerato che l’obbligo vaccinale, per le categorie lavorative suddette, è già vigente e considerato il "principio di legalità" (di cui all’articolo 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689) che escluderebbe l’introduzione di una sanzione per un fatto precedente all’entrata in vigore della norma sanzionatoria.

Riguardo alla legittimità costituzionale di norme di rango legislativo che impongano obblighi di vaccinazione, cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 22 novembre 2017-18 gennaio 2018; la sentenza ha affermato la legittimità di queste eventuali scelte del legislatore - con le quali si privilegerebbe la "tutela degli altri beni costituzionali" rispetto alla "libera autodeterminazione individuale" - in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche e conoscenze scientifiche e a situazioni in cui "lo strumento della persuasione" appaia "carente sul piano della efficacia".

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [9] afferma che la necessità di prevedere un obbligo specifico di vaccinazione per i soggetti di età superiore a cinquanta anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali (relative alla malattia in oggetto), le quali indicano una frequenza maggiore di infezioni gravi e di esiti peggiori per i soggetti di quella fascia di età (con conseguente maggiore impegno e assorbimento di mezzi e di attività per il Servizio sanitario nazionale).

Si ricorda altresì che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, l’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210. Alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso quest’ultima tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie); tuttavia, in base alla medesima giurisprudenza della Corte, gli indennizzi possono trovare applicazione per le vaccinazioni raccomandate solo in seguito ad una sentenza di illegittimità della Corte, relativa alla singola categoria di vaccinazione [10] . Si ricorda, in ogni caso, che l’articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210 comprende nell’ambito di applicazione dei suddetti indennizzi anche i soggetti che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o ai fini dell’accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie [11] .

Riguardo all'obbligo a carico dei soggetti di età superiore a cinquanta anni, il comma 1 del suddetto capoverso articolo 4-sexies prevede che la sanzione [12] sia comminata con riferimento ad una delle seguenti ipotesi: mancato inizio del ciclo vaccinale primario entro il 1° febbraio 2022; mancato completamento del ciclo suddetto entro la medesima data del 1° febbraio 2022 - ovvero, se successivo, entro il termine fissato dalle piattaforme di prenotazione (nel rispetto delle circolari del Ministero della salute) - per la somministrazione della seconda dose; mancata assunzione della dose di richiamo entro il 1° febbraio 2022 ovvero, se successivo, entro il termine finale di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del suddetto ciclo primario (la durata di quest'ultimo certificato è pari, dal 1° febbraio 2022, a sei mesi [13] , decorrenti dalla data del completamento suddetto). Si valuti l'opportunità di chiarire se la sanzione sia comminata una seconda volta per il caso in cui, dopo il verificarsi di una prima fattispecie di illecito, si determini una seconda fattispecie di illecito (come potrebbe verificarsi, per esempio, nel caso di assunzione, successivamente al primo inadempimento, di una sola dose del ciclo previsto).

La misura della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria è pari a cento euro (comma 1 del suddetto capoverso articolo 4-sexies). La norma in oggetto non esclude esplicitamente l'applicabilità della disciplina sul pagamento in misura ridotta, di cui all’articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, mentre una deroga alla disciplina di quest'ultima legge [14] è operata - nel successivo comma 6 del presente capoverso articolo 4-sexies - riguardo alle procedure di irrogazione della sanzione; si ricorda che il suddetto articolo 16 consente "il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione"; secondo un certo indirizzo interpretativo, seguito anche dalla Corte di cassazione [15] , tale possibilità di pagamento in misura ridotta troverebbe applicazione anche per le sanzioni aventi un importo fisso (anziché un minimo ed un massimo). Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Riguardo alla previsione della sanzione in una misura fissa, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale [16] , con riferimento sia alle sanzioni penali sia alle sanzioni amministrative, riconosce la legittimità costituzionale di una misura fissa "soltanto a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo" di illecito, ritenendo invece illegittima la previsione di sanzioni "rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell’interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (…), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della proporzionalità rispetto all’illecito commesso". Si ricorda altresì che dalla previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa deriva che non trova applicazione l’articolo 11 della citata L. n. 689 del 1981; tale articolo definisce i criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria che sia fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, nonché dell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, facendo riferimento alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche [17] .

I commi da 3 e 6 del capoverso articolo 4-sexies definiscono la procedura per l'irrogazione della sanzione. Quest'ultima è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Tali elenchi sono formati anche mediante l'acquisizione dei dati disponibili in base al Sistema Tessera Sanitaria [18] sui soggetti - assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale - vaccinati contro il COVID-19, nonché sui soggetti per i quali non risultano vaccinazioni (comunicate dal Ministero della salute al medesimo Sistema) e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità in oggetto, si autorizzano, con riferimento al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, il trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni - acquisite tramite l'Anagrafe nazionale vaccini [19] ai sensi delle norme già vigenti relative alle vaccinazioni in oggetto [20] - nonché il trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti in base alle certificazioni in formato digitale; si ricorda che le modalità di quest'ultimo formato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, devono essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (decreto non ancora emanato) [21] .

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari dànno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione. L’azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all'insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi o viceversa alla mancanza di tali presupposti. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale (ovvero l’impossibilità di adempiervi), provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella citata L. n. 689 del 1981, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo; l'atto di avviso è notificato - secondo la procedura di cui all'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativa alla cartella di pagamento nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito - entro centottanta giorni dalla trasmissione suddetta da parte dell'azienda sanitaria locale. Si applicano, in quanto compatibili, le norme (di cui all'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni) sulla riscossione relativa al recupero delle somme dovute all'INPS. Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il termine dal quale decorrano i centottanta giorni, nel caso in cui il soggetto inadempiente non si sia avvalso della possibilità della comunicazione suddetta all'azienda sanitaria locale.

In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel titolo esecutivo suddetto, resta ferma la competenza del giudice di pace e l'avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel relativo giudizio (comma 7 del capoverso articolo 4-sexies).

Le entrate derivanti dall'irrogazione della sanzione in esame sono versate (comma 8 del capoverso articolo 4-sexies), a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali [22] e del successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 [23] .

 

Disposizioni sull'obbligo di possesso di un certificato verde "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni (capoverso articolo 4-quinquies del presente articolo 1, comma 1)

 

Il capoverso articolo 4-quinquies del presente articolo 1, comma 1, introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni; più in particolare, la disposizione in esame - in base alle norme del D.L. n. 52 del 2021 richiamate dai commi 1 e 8 del capoverso articolo 4-quinquies - concerne, nell'ambito anagrafico suddetto, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo e anche sulla base di "contratti esterni", la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di lavoro, nonché, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, tutti i soggetti di età superiore a cinquanta anni, ad esclusione dei testimoni e delle parti del processo [24] . Resta in tutti i casi ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta [25] .

Le norme richiamate dal suddetto comma 1 del capoverso articolo 4-quinquies non comprendono il comma 11 dell'articolo 9-quinquies del citato D.L. n. 52 del 2021, comma che estende ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 - anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di esercizio della carica [26] .

Per questi ultimi, nonché per i lavoratori e gli altri soggetti summenzionati che siano al di sotto del limite anagrafico suddetto, resta ferma la disciplina (posta dalle medesime norme richiamate dal comma 1 del capoverso articolo 4-quinquies) che richiede l'obbligo del possesso e di esibizione del certificato verde COVID-19 - anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - ai fini dell'accesso ai relativi luoghi di lavoro o di esercizio della carica; si ricorda che tale disciplina trova applicazione fino al termine del 31 marzo 2022, mentre per i suddetti ultracinquantenni la condizione del certificato verde "rafforzato" viene posta con riferimento al periodo 15 febbraio 2022-15 giugno 2022; per questi ultimi soggetti, resta ferma, fino al 14 febbraio 2022, la condizione più generale del certificato verde, anche eventualmente generato da un test molecolare o un test antigenico rapido.

Riguardo al termine iniziale suddetto del 15 febbraio 2022, si rileva che esso si pone in relazione al termine summenzionato del 1° febbraio 2022, concernente l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per tutti i soggetti ultracinquantenni, considerato che la disciplina prevede che alla somministrazione della prima dose (di un ciclo vaccinale primario articolato su due dosi) consegua la generazione di un certificato verde valido solo a decorrere dal quindicesimo giorno (successivo alla somministrazione) [27] .

In base ai commi 2 e 3 del capoverso articolo 4-quinquies in esame, i datori di lavoro, pubblici e privati, e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria [28] sono tenuti a verificare il rispetto, a decorrere dalla suddetta data del 15 febbraio 2022, del possesso del certificato verde "rafforzato" con riferimento ai soggetti summenzionati che accedano nei luoghi di lavoro (o negli uffici giudiziari) di pertinenza dei medesimi datori e responsabili nonché con riferimento, in ogni caso, ai lavoratori del medesimo datore. Tale obbligo di verifica è omologo a quello già vigente con riferimento alla condizione del possesso del certificato verde di base ai fini dell'accesso nei suddetti luoghi ed è adempiuto secondo le medesime modalità attuative, definite ai sensi dell'articolo 9, comma 10-bis, del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni [29] .

La formulazione dell'obbligo di verifica in esame del certificato verde "rafforzato" non contempla la possibilità che l'adempimento sia svolto a campione, come invece previsto dall'omologa disciplina relativa alla verifica del possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro [30] .

Secondo il principio introdotto dal comma 7 del capoverso articolo 4-quinquies, il datore di lavoro adibisce i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione, temporanea o permanente, alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.

I commi da 3 a 6 del capoverso articolo 4-quinquies riguardano le conseguenze sia del mancato possesso del certificato verde "rafforzato" da parte dei soggetti ultracinquantenni, rientranti nelle fattispecie in esame, sia dell'inadempimento del suddetto obbligo di verifica; tali conseguenze sono definite in termini omologhi a quelli stabiliti dalla disciplina vigente per la condizione di possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare, si stabilisce, in primo luogo, il divieto di accesso al luogo di lavoro (o all'ufficio giudiziario). Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di sostituire, nel comma 5, il riferimento ai "lavoratori di cui al comma 1" con il riferimento ai "soggetti di cui al comma 1".

Si prevede inoltre che il lavoratore, qualora comunichi di non essere in possesso della certificazione verde "rafforzata" o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo (ovvero rifiuti l'esibizione del certificato), sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il termine suddetto del 15 giugno 2022, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro [31] .

Le norme in esame non contemplano una disposizione equivalente a quella di cui all'articolo 9-octies del citato D.L. n. 52 del 2021, relativa alla condizione di possesso del certificato verde di base per l'accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che quest'ultimo articolo prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative intese a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione suddetta con un preavviso necessario a soddisfare le suddette esigenze organizzative. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.

Per le imprese private, fino al 15 giugno 2022, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, è possibile sospendere il lavoratore ultracinquantenne privo del certificato verde COVID-19 "rafforzato" - a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest’ultimo lavoratore, del certificato medesimo - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Riguardo a tale disciplina, omologa a quella prevista con riferimento agli altri lavoratori, si rinvia alla scheda di lettura del comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del presente decreto.

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni del suddetto divieto di accesso o del suddetto obbligo di verifica, si rileva che:

-        è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Si applicano, ove non diversamente disposto, le norme delle sezioni I e II del capo I della citata L. n. 689 del 1981, e successive modificazioni;

-        le sanzioni in oggetto sono irrogate dal prefetto [32] . Le disposizioni in esame non riproducono la norma [33] secondo la quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in esame trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione;

-        resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il comma 9 del capoverso articolo 4-quinquies reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni di cui al medesimo articolo 4-quinquies.

 

 


 

Articolo 2
(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

 

 

L’articolo 2 estende l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a)). Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera b)). In caso di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il 15 giugno 2022 - dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (comma 1, lettera c)). Infine, viene modificata la rubrica dell’art.4 -ter del D.L. n. 44/2021, con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l’obbligo (comma 1, lettera d)).

 

A tal fine, l'articolo 2 novella l’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, dapprima inserendo il comma 1-bis, al fine di prevedere l’applicazione al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori, dal 1° febbraio 2022, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 del medesimo art. 4-ter (comma 1, lettera a)).

 

Il richiamato articolo 4-ter, comma 1, del D.L. n. 44/2021, inserito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 172/2021, ha esteso, a partire dal 15 dicembre del 2021, l’obbligo vaccinale sia del ciclo primario (o dell'eventuale dose unica prevista) che della somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, a ulteriori categorie di personale:

- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (lett. a));

- al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché dei seguenti organismi: Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) (lett. b));

- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, per il quale il predetto obbligo vaccinale non sia già disciplinato dagli articoli 4 e 4-bis del dl 52/2021 (lett. c));

- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (lett. d)).

 

Si ricorda che l’articolo 1 del citato D.L. n. 172/2021 ha inoltre modificato la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. In primo luogo, la norma richiamata ha specificato che l'obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all'eventuale dose unica prevista). Inoltre, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell’articolo 1, si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, restando altresì ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto.

 

In secondo luogo, l’articolo 2 in commento novella il comma 2 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021:

-        prevedendo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, oltre che per i soggetti di cui al comma 1 (cfr. supra), anche per i soggetti di cui al nuovo comma 1-bis (personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1) (comma 1, lettera b), n. 1);

-        individuando, come soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale, i dirigenti e i responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori: ad essi, infatti, spetta assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale (comma 1, lettera b), n. 2).

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, al comma 2, individuava, come soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati di cui al comma 1, i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) (cfr. supra) e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d) (cfr. supra).

 

In terzo luogo, l’articolo 2 in commento novella il comma 3 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, indicando nel 15 giugno 2022 – in luogo del termine, attualmente previsto, di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 – il termine oltre il quale ha efficacia la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati, qualora, a seguito delle procedure di verifica, si accerti l’inadempimento da parte dei soggetti responsabili (comma 1, lettera c)).

 

Si richiama, in proposito, quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, in base al quale i soggetti responsabili del rispetto dell’obbligo vaccinale verificano con immediatezza l’adempimento dell’obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie, a seguito delle quali:

-        nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1;

-        in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;

-        in caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai casi in precedenza descritti, accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

Le informazioni necessarie per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale possono acquisirsi anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, in attuazione dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 [34] .

A seguito delle suddette procedure di verifica, l’eventuale atto di accertamento dell’inadempimento da parte dei soggetti responsabili:

-        determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non può durare più di sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021 (termine finale, come detto, sostituito dalla norma in commento, che ha individuato il 15 giugno 2022 come termine finale);

-        non comporta conseguenze disciplinari per il lavoratore, il quale mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

 

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-ter, viene comminata dall’art. 1, comma 2 del capoverso articolo 4-sexies, che irroga le sanzioni di cui al capoverso articolo 4-sexies del comma 1 (cfr. la relativa scheda).

 

Infine, l’articolo 2 in commento modifica la rubrica del citato articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, ivi inserendovi il riferimento, oltre che al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della L. n. 124/2997, delle strutture di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e degli Istituti penitenziari, anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera d)).

 

 

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, con riferimento al personale universitario e AFAM, analogamente a quanto già previsto in relazione al previgente obbligo di possesso del green pass, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 52 del 2021 [35] , le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Infatti, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l’eventuale assenza del personale docente universitario – in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate – non determina l’esigenza dell’individuazione di “supplenti” – peraltro, in via generale non previsti nell’ordinamento universitario – essendo le attività didattiche assolvibili nell’ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo, comunque, ferma la possibilità dell’assolvimento del carico didattico con altre modalità. In ragione di ciò, non emerge la necessità di alcuna rilevazione dei dati relativi al personale sospeso, atteso che per essi comunque non emergerebbe alcuna necessità di sostituzione.

Con riferimento al personale degli istituti tecnici superiori, la Relazione tecnica evidenzia che la sostituzione del personale sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale.

 

 


 

Articolo 3
(Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19)

 

 

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta [36] . La lettera b) del comma 1 estende l’ambito dei soggetti che, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l’esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest’ultimo lavoratore, di rientro. Il comma 2 estende l’ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

 

Comma 1, lettera a) - Ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato in via transitoria ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19

 

La lettera a) del comma 1 - che novella l’articolo 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni - reca, come detto, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato in via transitoria ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) - ferme restando le esenzioni soggettive summenzionate -. L’ampliamento operato dalla novella in esame concerne (con riferimento all’intero territorio nazionale):

-        la fruizione dei servizi alla persona [37] . Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022;

-        l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari ed alle attività commerciali. Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi (dalla condizione del possesso del certificato in esame) i servizi ed attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. L’estensione in esame è posta con decorrenza dal 1° febbraio 2022 ovvero coincide con la data di decorrenza dell’efficacia del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora quest’ultima data sia diversa;

-        lo svolgimento di colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Tale estensione decorre dal 20 gennaio 2022. Si valuti l’opportunità di chiarire se la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 concerna - ai fini dei suddetti colloqui - anche i medesimi detenuti ed internati.

Come detto, l’ampliamento di cui alla lettera a) in esame si applica fino al 31 marzo 2022.

Riguardo alla nozione di servizi alla persona, si ricorda che, secondo il D.P.C.M. 2 marzo 2021, rientrano in tale ambito sia quelli erogati da acconciatori, estetisti e tatuatori sia quelli forniti da lavanderie (anche industriali) e tintorie (ivi compresa la pulitura di articoli tessili e di pellicce) sia i servizi erogati da imprese di pompe funebri (ivi compresi i servizi connessi a questi ultimi). Si valuti l’opportunità di chiarire, considerati anche i vari termini di decorrenza iniziale summenzionati, se tali servizi rientrino tutti, ai fini in oggetto, nella nozione di servizi alla persona.

Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici oggetto dell’ampliamento di cui alla medesima lettera a) avvenga nel rispetto delle condizioni summenzionate sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili. Trovano applicazione le disposizioni sulle modalità di controllo del possesso di un certificato verde in corso di validità [38] nonché le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di accesso o fruizione in assenza della condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 e per le ipotesi di omissione della relativa verifica da parte dei soggetti esercenti le attività o i servizi interessati; tale disciplina sanzionatoria è posta dall’articolo 13 del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, articolo che contempla, tra le varie fattispecie di illecito, le violazioni degli obblighi di cui al citato articolo 9-bis dello stesso D.L. n. 52 (articolo oggetto della novella di cui alla lettera a) in esame).

Resta fermo che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono ammessi nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei divieti stabiliti dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e variabili a seconda del colore della zona.

 

Comma 1, lettera b) - Condizioni per l’accesso agli uffici giudiziari e relativo ambito soggettivo di applicazione

 

La lettera b) del comma 1 - che novella l’articolo 9-sexies del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni - estende l’ambito dei soggetti che, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione). L’estensione in esame concerne i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Ai fini dell’accesso agli uffici in oggetto, resta ferma l’esclusione dalle condizioni suddette soltanto dei seguenti soggetti: i testimoni e le parti del processo; le persone per le quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19 [39] .

La novella specifica altresì che l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Riguardo alla disciplina degli obblighi in oggetto, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1 del presente decreto, anche con riferimento ai termini temporali di applicazione della stessa disciplina nonché all’introduzione della condizione del suddetto certificato "rafforzato" per i soggetti di età superiore a cinquanta anni.

 

Comma 1, lettera c) - Possibilità per le imprese di sostituzione dei lavoratori che non rispettano la condizione di possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato")

 

La lettera c) del comma  1 - che novella il comma 7 dell’articolo 9-septies del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni - estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma - già posta, nel testo previgente, per quelle aventi meno di quindici dipendenti - che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) - a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest’ultimo lavoratore, del certificato medesimo - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione -. Resta fermo che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso al luogo di lavoro, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione. La norma di cui al citato articolo 9-septies, comma 7, come riformulato dalla lettera c) in esame, si applica fino al 31 marzo 2022, ovvero - ai sensi del capoverso articolo 4-quinquies, comma 4, dell’articolo 1 del presente decreto - fino al 15 giugno 2022 con riferimento ai lavoratori di età superiore ai cinquanta anni; si ricorda che questi ultimi, a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al suddetto termine del 15 giugno 2022, sono soggetti alla condizione del possesso di un certificato verde "rafforzato" ai fini dell’accesso al luogo di lavoro.

Si ricorda che, anche nell’ambito di tale disciplina, resta ferma l’esclusione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19 [40] .

Si rinvia alla scheda di lettura del capoverso articolo 4-quinquies dell’articolo 1 del presente decreto ai fini di un’illustrazione delle norme relative ai certificati verdi COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

Comma 2 - Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino

 

Il comma 2 - che novella l’articolo 6 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni - estende l’ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L’estensione in oggetto concerne le fattispecie di cui al capoverso articolo 4-quinquies dell’articolo 1 del presente decreto e di cui all’articolo 1 del D.L. 30 settembre 2021, n. 229, attualmente in fase di conversione alle Camere. Si ricorda che le altre norme richiamate sono, in base alla disposizione già previgente, quelle stabilite dagli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

Il citato articolo 6 del D.L. n. 111 prevede altresì, con riferimento ai soggetti interessati dall’esenzione transitoria in esame, che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 sia generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell’EMA).

In merito al suddetto rinvio alla circolare ministeriale, si ricorda che è stata adottata la circolare del Ministero della salute del 4 novembre 2021, prot. n. 50269, la quale prevede che i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possano "ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento" del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato; i prodotti complessivamente così somministrati costituiscono, ai sensi di tale circolare, una fattispecie di vaccinazione equivalente suddetta.

La norma di esenzione transitoria appare rivolta in particolare ai casi di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957; si ricorda che quest'ultima concerne l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale (Piano relativo alla vaccinazione in oggetto); tale riconoscimento è operato ai fini della possibilità di generazione di certificati verdi COVID-19 o ai fini dell'equivalenza a questi ultimi di certificati emessi da autorità estere.

 

 


 

Articolo 4
(Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)
 

 

 

L’articolo 4 prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l’attività nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia [41] e delle scuole dell’infanzia e si ricorre alla didattica a distanza - o alla didattica digitale integrata - nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) [42] .

 

Come evidenziato in un comunicato stampa del Ministero dell’istruzione del 5 gennaio 2021, “La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall’altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico”.

 

In base all’aggiornamento pubblicato dall’Istituto superiore di sanità riferito al 5 gennaio 2022, a quella data, nella fascia 12-19 anni la percentuale di soggetti vaccinati con 2 dosi o con dose unica era pari al 74,2%. Nella fascia 5-11 anni, la percentuale di vaccinati con prima dose era dell’11,8% (tabella 4 di pag. 21).

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 1, primo periodo, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) ha previsto che, nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado siano svolti in presenza.

Il co. 4 dello stesso art. 1 ha disposto che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al co. 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga devono essere adottati con motivazione, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Quanto disposto dal co. 4, originariamente previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 dal numero 22 dell’allegato A – in combinato disposto con l’art. 16, co. 1 – del D.L. 228/2021 [43] .

 

A sua volta, lo stesso art. 1, co. 3, primo periodo, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) aveva disposto che, in caso di presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o di casi sospetti, nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione [44] e formazione, nonché nelle università, dovevano applicarsi linee guida e protocolli adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e (recepiti) con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) [45] .

Di fatto, con riferimento all’ambito educativo, scolastico e formativo, come già avvenuto per l’a.s. 2020/2021 [46] , anche per l’a.s. 2021/2022 [47] le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (versione del 28 ottobre 2021) [48] ” sono state elaborate dall’Istituto superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’istruzione e dalle regioni. Le stesse sono state trasmesse alle scuole con nota congiunta del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute Prot. 1218 del 6 novembre 2021.

In particolare, la nota congiunta, dopo aver premesso che le Indicazioni trasmesse erano destinate essenzialmente alle autorità sanitarie locali, ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative.

Nello specifico, ha disposto che “In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario. Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

·       informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;

·       individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;

·       sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;

·       trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;

·       segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

·       i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia;

·       i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);

·       il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

·       il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;

·       le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19”.

 

Rispetto a quanto finora esposto, l’articolo 4, al comma 1, dispone che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

 

·       nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia (di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017) in presenza di 1 caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 10 giorni;

·       nelle scuole primarie (di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004):
-
se vi è 1 caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o test molecolare da svolgersi al momento della presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni;
-
se vi sono almeno 2 casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 10 giorni;

·       nelle scuole secondarie di primo grado (di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004), nonché di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del decreto legislativo n. 226 del 2005):
- se vi è 1 caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’autosorveglianza
[49] con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
- con 2 casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  primario  o di essere guariti da  meno  di  120 giorni  oppure  di  avere effettuato la dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  presenza. Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la durata di 10 giorni;
- con almeno 3 casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 10 giorni.

 

Per l’attuazione delle suddette disposizioni, è stata emanata una nota operativa congiunta del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute dell’8 gennaio 2022.

Si ricorda che con decreto ministeriale 7 agosto 2020 sono state adottate le Linee guida per la didattica digitale integrata, contenute nell’allegato A del predetto decreto.

 

Il comma 1 in commento fa inoltre salva l’applicazione, per il personale scolastico, dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

 

Si ricorda che il suddetto comma 7-bis dell’art. 1 del dl 33/2020 è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 229 del 2021 [50] .

Il comma 7 dell’art. 1 del dl/33/2020 prevede che ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria sia applicata la quarantena  precauzionale  o  altra  misura  ad  effetto equivalente,  preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (art. 2).

Il citato comma 7-bis, poi, prevede che la misura della quarantena precauzionale di cui al precedente comma 7 non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai predetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento, infine, prevede che resti fermo, in ogni caso, il divieto di accedere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, co. 2, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) ha previsto che, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021 – termine ora prorogato al 31 marzo 2022 dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021 (in combinato con il n. 22 dell’allegato A) – siano adottate alcune misure minime di sicurezza, tra le quali, alla lettera c), il  divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e universitari  ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.

 

Considerato quanto sopra, si valuti l’opportunità di inserire, nel testo del comma 2 dell’art. 4, un riferimento esplicito all’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, peraltro citato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame.

 

Si osserva, inoltre, che l’articolo in commento, le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 7 gennaio 2022), non presenta un termine finale di applicazione. In linea con quanto disposto finora in relazione alle disposizioni legislative riferite all’emergenza sanitaria in atto, si valuti l’opportunità di inserire un termine di applicazione delle disposizioni presenti all’art. 4.

 

 


 

Articolo 5
(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)

 

 

L’articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. In tale ambito, la disposizione prevede che l’attività di testing dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

 

Per il 2022, l’articolo 5, comma 1, autorizza, a favore del Commissario straordinario COVID-19, la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022, allo scopo di assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all’articolo 4 del provvedimento in commento.

 

In proposito si ricorda che il citato articolo 4, comma 1, lettera c), insieme alle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprende, nella stessa fattispecie di gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, anche il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 266 del 2005.

 

Le risorse sono a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario COVID-19 [51] . Sul punto, la Relazione illustrativa al provvedimento precisa che gli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione in commento sono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ivi incluse quelle di cui comma 9-quater dell’art. 34 del decreto legge n. 73 del 2021 [52] (legge n. 106 del 2021), confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario COVID-19, integrata da ultimo dall’articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [53] .

Al riguardo, il comma 3 dell’articolo in commento, chiarisce che alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e fabbisogno, pari a 42,505 milioni  di  euro  per  l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione  del Fondo  per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008 [54] (legge 4 n. 189 del  2008).

 

L'effettuazione di test per rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la somministrazione di tamponi antigenici presso le farmacie è stata inizialmente prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 418 e 419 della legge n. 178 del 2020) in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà del possesso della certificazione verde per l'accesso a determinate attività. Successivamente alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto legge n. 105 del 2021 [55] , all’art. 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie [56] e con le strutture sanitarie [57] . Più precisamente, il decreto legge n. 105, all’art. 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l’art. 4 del decreto legge n. 127 del 2021 [58] (modificando l’art. 34, comma 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021) , oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (15 euro di contribuzione pubblica). Per tale finalità, per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è stata autorizzata la spesa di 105 milioni di euro (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario. A queste risorse si aggiungono i 10 milioni di euro precedentemente stanziati per il Fondo per la gratuità dei tamponi.

In ultimo, l’art. 9 del decreto legge n. 221 del 2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l’intervento è stata estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa precedentemente disposta per il 2021. Tali risorse sono state incrementate dall’art. 1, comma 262, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha autorizzato la spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario COVID-19 prevedendo il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

 

La disposizione ora in commento prevede che l’attività di testing dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado avvenga mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 (di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 52 del 2021 [59] ), sulla base di idonea prescrizione medica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d’intesa previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021 per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

 

Per quanto riguarda le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico si rinvia alla nota congiunta dei Ministeri Istruzione/Salute dell’8 gennaio 2022 e alla nota dello stesso giorno del Commissario Straordinario Covid-19 (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Scheda di lettura dell’art. 4).

 

Il comma 2 dispone che, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall’effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai citati protocolli d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021 (sul punto si veda supra).

 


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 gennaio 2022.

 



[1]     In merito, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare definisce altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo - le quali, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 23 dicembre 2021, prot. n. 59069, sono valide fino al 31 gennaio 2022 -.

[2]     Questa seconda circolare è solo parzialmente modificativa della prima circolare e non modifica il termine minimo suddetto.

[3]     Riguardo ad una fattispecie specifica - costituita dall'ipotesi di contrazione di un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi, con test molecolare positivo eseguito nei quattordici giorni dalla somministrazione suddetta -, la circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711, prevede che la schedula vaccinale indichi una seconda dose, con somministrazione entro sei mesi (180 giorni) dalla data del suddetto test molecolare positivo ("trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose").

[4]     La relazione è reperibile nell'A.C. n. 3434.

[5]     Riguardo al termine di decorrenza, cfr. anche supra, in nota.

[6]     Cfr. gli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, articoli che sono richiamati dal comma 1 del capoverso articolo 4-quater in esame.

[7]     Si ricorda che le categorie interessate sono: gli esercenti le professioni sanitarie; gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali; i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità; il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e dei servizi di informazione e sicurezza (interna ed esterna); il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti in alcune fattispecie specifiche, sopra menzionate, che sono relative anche ad essi; il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

[8]     In merito, cfr. infra.

[9]     La relazione è reperibile, come detto, nell'A.C. n. 3434.

[10]   Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 26 maggio 2020-23 giugno 2020. Nelle motivazioni di tale sentenza, si afferma che: "(…) il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata".

[11]   Il medesimo articolo 1, comma 4, comprende nell’ambito degli indennizzi anche i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

[12]   Riguardo alla misura della sanzione e alla procedura per la relativa irrogazione, cfr. infra.

[13]   Ai sensi della novella di cui all'articolo 3 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere; si ricorda che tale novella riduce, con effetto dal 1° febbraio 2022, da nove a sei mesi il termine di validità in oggetto.

[14]   Si ricorda che la citata L. n. 689 reca le norme generali in materia di sanzioni amministrative.

[15]   Cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 5439 del 26 febbraio 2021 della seconda sezione civile della Corte di cassazione; tale ordinanza afferma che "quando le sanzioni sono determinate in misura fissa o proporzionale, è ammesso il pagamento in misura ridotta versando un importo corrispondente ad un terzo dei relativi importi, considerato che in tali sanzioni il minimo e il massimo edittali si identificano nella correlativa misura fissa o in quella proporzionale". Tale passaggio, incidentale nell'ambito della motivazione dell'ordinanza, conferma l'indirizzo interpretativo posto a base del dispositivo della sentenza n. 9972 del 12 maggio 2005 della sezione lavoro della medesima Corte; tale sentenza afferma che la disciplina sul pagamento in misura ridotta "trova applicazione anche quando si tratti di sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, identificandosi il minimo ed il massimo edittale in detta misura fissa, il pagamento ridotto deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta".

[16]   Cfr., da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 10 giugno 2021-23 settembre 2021 (nonché le sentenze ivi citate).

[17]   Si ricorda che la disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie per i minorenni prevede, per i soggetti responsabili dell’inadempimento, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da cento a cinquecento euro (cfr. l’articolo 1, comma 4, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119).

[18]    Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[19]   Anagrafe istituita dal D.M. 17 settembre 2018. Si ricorda che essa è alimentata dalle corrispondenti anagrafi regionali (o delle province autonome).

[20]   Cfr. l'articolo 3, comma 5-ter, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.

[21]   Decreto adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

[22]   Di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[23]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[24]   Riguardo agli uffici giudiziari, si rinvia alla scheda di lettura del comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del presente decreto.

[25]   In merito, cfr. supra, anche in nota.

[26]   Si ricorda che il comma 12 del medesimo articolo 9-quinquies del D.L. n. 52 del 2021 prevede che ciascun organo costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, adegui l'ordinamento interno in relazione alla disposizione suddetta.

[27]   Cfr. il comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni.

[28]   Riguardo ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, cfr. il comma 5 dell'articolo 9-sexies del D.L. n. 52 del 2021.

[29]   In base al citato comma 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 52, per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19 è stato emanato il D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato, per l’ambito scolastico, dal successivo D.P.C.M. 10 settembre 2021, come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021 e come ulteriormente modificato, riguardo a vari profili (tra cui quelli concernenti le modalità di verifica), dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021.

[30]   Cfr. l'articolo 9-quinquies, comma 5, e l'articolo 9-septies, comma 5, del citato D.L. n. 52 del 2021.

[31]   Secondo la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 ottobre 2021, n. 8526, il mancato accesso (per i motivi in esame) alla struttura pubblica dove si svolga un "progetto utile alla collettività" (PUC) costituisce (per il partecipante al progetto) assenza ingiustificata, con conseguente possibile decadenza dal Reddito di cittadinanza.

[32]   In base al richiamato articolo 4, comma 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, il prefetto (informando preventivamente il Ministro dell'interno) assicura l'esecuzione delle misure restrittive in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, avvalendosi delle forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (al personale delle Forze armate impiegato sulla base del provvedimento del prefetto competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). Il prefetto, inoltre, assicura l'esecuzione delle misure suddette nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle competenze di quest'ultimo in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

[33]   Cfr. l'articolo 9-quinquies, comma 9, e l'articolo 9-septies, comma 10, del citato D.L. n. 52 del 2021.

[34]    Tale disposizione prevede l’adozione del suddetto dpcm di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con il quale: a) sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo; b) sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

[35]   Gli artt. 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) disciplinano l’obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 c.d. “base” in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore, fino al 31 marzo 2022.

[36]   Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare definisce altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle suddette certificazioni in formato cartaceo - le quali, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 23 dicembre 2021, prot. n. 59069, sono valide (ai fini dell’esenzione in oggetto) fino al 31 gennaio 2022 -.

[37]   Riguardo a tali servizi, cfr. infra.

[38]   Si ricorda che sulle modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19 è stato emanato il D.P.C.M. 17 giugno 2021, come modificato, per l’ambito scolastico, dal successivo D.P.C.M. 10 settembre 2021, come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021 e come ulteriormente modificato, riguardo a vari profili (tra cui quelli concernenti le modalità di verifica), dal D.P.C.M. 17 dicembre 2021.

[39]   Si ricorda che tale esenzione è richiamata dal comma 7 del citato articolo 9-sexies del D.L. n. 52. Riguardo ai soggetti interessati, cfr. supra, in nota.

[40]   Riguardo a tale esenzione, cfr. il comma 3 dell’articolo 9-quinquies del citato D.L. n. 52 del 2021 e il comma 2 del capoverso articolo 4-quater dell’articolo 1 del presente decreto. Riguardo ai soggetti interessati dall’esenzione, cfr. supra, in nota.

[41]   In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[42]   I percorsi di istruzione e formazione professionale rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In materia, la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l’articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

[43]   Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

[44]   In base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione include le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.

[45]   Più nello specifico, l’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) ha disposto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Nel prosieguo, l’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) ha disposto che i protocolli e le linee guida di cui al citato art. 1, co. 14, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

[46]   Nell’a.s. 2020/2021 erano intervenute le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione del 28 agosto 2020) elaborate dall’Istituto superiore di sanità, con il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, l’INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna (c.d. Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev, cui da ultimo ha fatto riferimento l’allegato 21 del DPCM 2 marzo 2021).

[47]   Al riguardo, si veda quanto osservato nel Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del 6 settembre 2021, riferito al D.L. 111/2021.

[48]   Che si applicano esplicitamente anche ai percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP. Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 7, dello stesso D.L. 111/2021 (L. 133/2021) ha previsto che le disposizioni dello stesso art. 1 si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi IeFP (che, si ricorda, pertengono alla competenza esclusiva regionale).

[49]   Sul concetto di autosorveglianza si vedano le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.L. 229/2021.

[50] Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

[51]   Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[52]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

[53]   Legge di bilancio 2022.

[54]   Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/189.

[55] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.

[56]   Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le Associazioni di categoria dei farmacisti del 5 agosto 2021.

[57]   Protocollo del 6 agosto 2021 sottoscritto tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi.

[58]   Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226/2021.

[59]   D.L. 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione citata definisce come “test antigenico rapido” un test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.