Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: D.L. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Articoli 7-24
Riferimenti: AC N.3431/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 529/3 Volume II
Data: 19/02/2022
Organi della Camera: I Affari costituzionali, V Bilancio, Assemblea

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

 

D.L. 228/2021 – A.C. 3431-A/R

Volume II – Articoli 7-24

 

 

 

 

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Dossier n. 492/3 Volume II

 

 

 

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Progetti di legge n. 529/3 Volume II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

§  Articolo 7, commi 1-3 (Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei  territori colpiti dal sisma 2016) 5

§  Articolo 7, comma 4 (Proroga delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) 8

§  Articolo 7, comma 4-bis (Finanziamento Istituto Enciclopedia) 10

§  Articolo 7, comma 4-ter (Adeguamento normativa antincendio) 11

§  Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia) 12

§  Articolo 9, comma 1 (Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore) 23

§  Articolo 9, commi 1-bis -1-quater (Estensione alle fabbricerie della disciplina in tema di Terzo settore) 25

§  Articolo 9, comma 2 (Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro) 28

§  Articolo 9, commi 3 e 4 (Proroga di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) 29

§  Articolo 9, comma 5 (Fondi di solidarietà bilaterale) 33

§  Articolo 9, comma 6 (Contributo del 5 per mille alle ONLUS a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS) 45

§  Articolo 9, comma 7 (Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’INAIL) 54

§  Articolo 9, comma 8 (Fondo nuove competenze) 56

§  Articolo 9,comma 8-bis (Ulteriori risorse per l’esclusione della riduzione dell’importo dei trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa) 59

§  Articolo 9, commi da 8-ter a 8-quinquies (Bacino per la transizione occupazionale dei lavoratori del settore aereo) 61

§  Articolo 10, comma 1 (Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) 62

§  Articolo 10, comma 1-bis (Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida) 65

§  Articolo 10, comma 1-ter (Proroga termini in materia di monopattini elettrici) 66

§  Articolo 10, comma 2 (Proroga di termini in materia di trasporto ferroviario merci) 67

§  Articolo 10, comma 2-bis (Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche) 68

§  Articolo 10, comma 3 (Rendicontazione per le imprese di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci) 74

§  Articolo 10, comma 3-bis (Razionalizzazione degli acquisti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas) 76

§  Articolo 10, comma 3-ter  (Proroga dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale dei servizi ausiliari di bordo) 78

§  Articolo 10, comma 3-quater  (Conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci) 80

§  Articolo 10, comma 3-quinquies (Proroga corsi di formazione al salvamento acquatico) 81

§  Articolo 10, commi da 3-sexies a 3-decies (Lavoro portuale) 83

§  Articolo 10, commi 3-undecies e 3-duodecies (emendamento 10.48 NF) (Investimenti infrastrutturali nel settore della cultura) 85

§  Articolo 10, commi da 3-terdecies a 3-quinquies (Fondo per la patente di giovani conducenti nell’autotrasporto) 87

§  Articolo 10, commi da 3-sexiesdecies a 3-duodevicies (Disposizioni in materia di infrastrutture) 89

§  Articolo 10, comma 3-undevicies (Realizzazione dell’itinerario Sassari-Olbia) 90

§  Articolo 10-bis (Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica) 93

§  Articolo 11, commi 1 e 2 (Obbligo di etichettatura degli imballaggi) 94

§  Articolo 11, comma 3 (Fondo per la transizione energetica nel settore industriale) 99

§  Articolo 11, comma 4 (Interconnector) 102

§  Articolo 11, commi 4-bis e 4-ter (Rifinanziamento del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo) 111

§  Articolo 11, comma 5-bis (Obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale) 113

§  Articolo 11, comma 5-ter (Revisione macchine agricole) 116

§  Articolo 11, comma 5-quater (Proroga dell’obbligo di registrazione in formato esclusivamente elettronico dei trattamenti relativi ai medicinali veterinari e ai mangimi medicati) 117

§  Articolo 11,comma 5-quinquies (Specie ittiche) 119

§  Articolo 11, comma 5-sexies (Uso energia fonti rinnovabili) 121

§  Articolo 11, comma 5-septies (Accesso agli incentivi per impianti a biogas) 123

§  Articolo 11, comma 5-octies (Riscossione oneri generali di sistema) 125

§  Articolo 11, commi 5-novies e 5-decies (Finanziamento a favore dell’ISPRA) 130

§  Articolo 12, comma 1 (Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti) 132

§  Articolo 12, comma 2 (Sostegno sistema termale nazionale) 134

§  Articolo 12, comma 2-bis (Locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) 136

§  Articolo 12, comma 2-ter (Imposta soggiorno Venezia) 137

§  Articolo 12, comma 2-quater (Rimborso di titoli di viaggio) 138

§  Articolo 13, commi 1 e 4 (Gestione commissariale di Roma Capitale) 141

§  Articolo 13, comma 2 (Disposizioni concernenti l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto) 146

§  Articolo 13, comma 3 (Proroga del Commissario per gli eventi sportivi di Cortina 2020-2021) 150

§  Articolo 13-comma 3-bis (Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026) 152

§  Articolo 13, commi 4-bis-4-quinquies (Gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017) 153

§  Articolo 13-bis (Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova) 156

§  Articolo 13-ter (Interventi per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 in attuazione delle risorse complementari al PNRR) 158

§  Articolo 14, commi 1 e 2 (Disposizioni relative all’acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali) 161

§  Articolo 14, comma 2-bis (Cooperative giornalistiche e enti senza fine di lucro editori di giornali) 164

§  Articolo 14, co 2-ter (Accesso ai contributi per l’editoria e loro determinazione) 166

§  Articolo 14, comma 3 (Tassazione emolumenti Milano Cortina) 168

§  Articolo 14, comma 4-bis (Contributi per imprese radiofoniche) 170

§  Articolo 14, comma 4-ter (Differimento riduzione contributi per l’editoria) 172

§  Articolo 14, comma 4-quater (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche) 174

§  Articolo 15 (Contrasto della povertà educativa) 176

§  Articolo 16 (Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) 179

§  Articolo 17 (Proroga in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica ) 189

§  Articolo 18 (Monitoraggio delle produzioni cerealicole) 203

§  Articolo 18-bis (Proroga contributi finanziari in favore delle aziende agricole) 207

§  Articolo 18-ter (Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa) 209

§  Articolo 18-quater (Credito d’imposta cuochi professionisti) 210

§  Articolo 18-quinquies (Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziali in occasione delle operazioni preelettorali) 212

§  Articolo 19 (Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento dell’elezione suppletiva della Camera dei Deputati) 213

§  Articolo 20 (Modifiche al regime quadro della disciplina sugli aiuti di Stato) 218

§  Articolo 20-bis (Proroga versamento IRAP) 223

§  Articolo 21 (Imprese di interesse strategico nazionale) 225

§  Articolo 22 (Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino) 226

§  Articolo 23 (Dirigenti medici) 228

§  Articolo 24 (Disposizioni finanziarie) 230

 


Schede di lettura

 


Articolo 7, commi 1-3
(Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei  territori
colpiti dal sisma 2016)

 

 

L’articolo 7, commi da 1 a 3, proroga da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ex art.15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).

Corrispondentemente, l'articolo provvede a prorogare al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto, per gli anni dal 2017 al 2021, dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 (comma 2).

Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la quale è individuata la relativa copertura (comma 3).

 

Il comma 1 novella l'art.15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il quale prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, l'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016 si avvalga di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), per la durata di 5 anni a far data dal 2017, divenuti 7 anni a seguito dalla entrata in vigore della disposizione in esame.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2016 (art. 1, comma 1), il medesimo Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, avente sede a Rieti, è costituito fino al 30 settembre 2021, con la finalità di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016.

Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2016 è stato adottato in attuazione dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale prevede che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 225 del 1992, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E' intervenuto, successivamente, il DPCM n. 169 del 2019 (regolamento di organizzazione del Ministero della cultura), il quale ha incluso l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 tra gli Uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale (vale a dire autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile), fissandone la durata fino al 31 dicembre 2023 (art. 33, comma 2, n. 15).

Con la disposizione in esame, pertanto, la durata della segreteria tecnica di progettazione, di cui l'Ufficio del Soprintendente speciale si avvale, è stata uniformata alla durata dell'Ufficio medesimo.

Sulla base del citato art.15-bis, comma 6, lett. a), inoltre, la segreteria tecnica di progettazione è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione (ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.

Ad integrazione di tale disposizione è intervenuto l'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, il quale ha disposto l'incremento delle unità di personale di cui all'art.15-bis, comma 6, lett. a), fino a ulteriori 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 "al 2021", divenuto "al 2023" a seguito della entrata in vigore della disposizione in esame (comma 2).

 

La Relazione illustrativa specifica che i componenti della segreteria tecnica, come detto composta da 40 unità di personale, hanno fornito e continuano a fornire all'Ufficio del Soprintendente speciale "supporto altamente specialistico (sopralluoghi, stime, ricerche, computi, predisposizione DIP) in attività fondamentali per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti nei territori colpiti dagli eventi, nell'ambito delle più generali attività avviate dalla struttura dell'Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 all'interno del cratere".

 

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in commento e quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

In particolare, stabilisce che ad essi si provveda:

i) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).

Tale autorizzazione di spesa - originariamente prevista in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata da diversi provvedimenti - è disposta per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale;

 

ii) quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della medesima legge di stabilità per il 2016.

Questa seconda autorizzazione di spesa - originariamente prevista in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata da diversi provvedimenti - è stata disposta per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché di altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale.

 

 


 

Articolo 7, comma 4
(Proroga delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

 

 

L’articolo 7, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

 

Il comma in esame novella, a tal fine, l'art. 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90 del 2016, il quale - in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - ha disposto il mantenimento in essere, (a seguito di successive proroghe) fino al 31 dicembre 2022, delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La Relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e, con essi, il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.

Il termine di durata delle contabilità speciali in argomento è stato originariamente fissato al 31 dicembre 2019 dall'art. 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90 del 2016. Una prima proroga al 31 dicembre 2020 è intervenuta con l'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 169 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020. L'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha quindi prorogato il loro mantenimento in essere fino al 31 dicembre 2021. La disposizione in esame ha previsto una ulteriore proroga al 31 dicembre 2022.

Il medesimo art. 11-bis, comma 2, dispone che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (in ordine all'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016, si veda la scheda relativa all'art. 7, commi 1-3, del presente Dossier).

Il mantenimento in essere di talune contabilità speciali del Ministero della cultura, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a interventi connessi ad eventi sismici, è stato oggetto di chiarificazione da parte della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 novembre 2018. In particolare, al paragrafo 7 della circolare, si specifica che l’art. 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali previsto dal DPCM dell'8 febbraio 2017 ("Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria"), al fine di tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Come precisato nella circolare, si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, infine, che, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate dal sisma del 2016, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza medesima (art. 4, comma 2).

Con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, con riferimento alle attività del Ministero dei beni e delle attività culturali connesse all'evento sismico del 24 agosto 2016, i Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati autorizzati a utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate, sulle quali sono confluite anche le risorse destinate alle predette attività (con separata contabilizzazione e rendicontazione).


 

Articolo 7, comma 4-bis
(Finanziamento Istituto Enciclopedia)

 

 

L’articolo 7, comma 4-bis, introdotto in sede referente, reca un contributo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana.

 

Tale contributo è finalizzato, in particolare, a garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana. Ciò con particolare riferimento all'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e all'Osservatorio della lingua Italiana, volto a consentire la fruizione digitale dell'opera.

Quanto ai connessi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014).

 

Il progetto di una Enciclopedia Italiana venne avviato dall’imprenditore lombardo Giovanni Treccani nel 1925[1]. Il sostegno pubblico venne riconosciuto con il regio decreto-legge n.699 del 1933, con cui era disposta la costituzione dell'«Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani». L’ente fu trasformato in società per azioni con delibera assembleare del 16 gennaio 1985.

L’Istituto ha per oggetto sociale la compilazione, l’aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti; l’esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità per la diffusione della cultura italiana, nonché per esigenze e attività educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si dà conto della Compagni sociale della società al 31 dicembre 2019.

 

Si segnala che un contributo di analogo importo e per la medesima finalità, è stato da ultimo riconosciuto, per l'anno 2022, all'Enciclopedia italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 783, della legge n.234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022).


 

Articolo 7, comma 4-ter
(Adeguamento normativa antincendio)

 

 

Il comma 4-ter previsti per l'adeguamento della normativa antincendio degli immobili del Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché delle sedi degli altri Ministeri vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 1-ter)

 

In particolare, con una novella all’articolo 1, comma 567, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018), si differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è prevista la conclusione dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli immobili individuati a seguito di una specifica ricognizione effettuata dal Ministero della cultura riguardante tutti i propri istituti, luoghi  della cultura e sedi, nonché le sedi degli altri Ministeri oggetto di vincolo ai sensi del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 567, stabilisce che il Ministero e  gli  altri Ministeri che  hanno  in  uso  i richiamati immobili  provvedono alla messa a  norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia, sentite le amministrazioni  interessate,  da  adottare entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per l'ultimazione della citata ricognizione.  Il  medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura  e  negli   altri   immobili,   ai   fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero  alle eventuali prescrizioni impartite, da completare  nel  rispetto  delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, termine che la disposizione in commento differisce sino al 31 dicembre 2023.

 


 

Articolo 8
(Proroga di termini in materia di giustizia)

 

 

L’articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.

In particolare sono prorogati al 31 dicembre 2022:

- la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1);

- la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2);

- la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3);

- il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4).

 

Inoltre, nel corso dell’esame in sede referente, sono state aggiunte disposizioni volte a:

- ridurre la durata del tirocinio professionale per l’accesso alla professione forense per coloro che abbiano conseguito la laurea nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020 (prorogata al 15 giugno 2021) (comma 4-bis);

- prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012 (comma 4-ter);

- differire di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022 (comma 4-quater);

- differire al 1° gennaio 2024 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate (commi 4-quinquies e 4-sexies).

 

In particolare, il comma 1 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

 

La disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020), e, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020 (fino al 31 dicembre 2021).

 

Si ricorda, a tale riguardo, che è in corso di svolgimento il concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinate agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Il concorso è stato bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 419, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che ha concesso al Ministero della giustizia di derogare ai vigenti vincoli assunzionali, autorizzando, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di complessive 18 unità di personale. Le modalità e i criteri di svolgimento della suddetta procedura sono stati fissati con decreto del Ministro della giustizia del 25 maggio 2020, cui ha fatto seguito il decreto del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28 agosto 2020, contenente il bando di concorso.

Come ricordato nella Relazione illustrativa, la proroga di un ulteriore anno si è resa dunque necessaria proprio in attesa della conclusione della suddetta procedura, il cui svolgimento è stato fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID-19, e della successiva formazione del personale da immettere nel ruolo dei dirigenti penitenziari.

 

Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il comma 2, in particolare, interviene sull’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

 

L’articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015) per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Con decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, emanato ai sensi del medesimo comma 311, si è provveduto ad individuare i 7 istituti penali per i minorenni da classificare come uffici di livello dirigenziale non generale. Si tratta degli istituti di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (Napoli), Milano, Roma e Torino, scelti, secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale, della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata nonché dell’esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di riabilitazione e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.

Il comma 311 ha quindi conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel triennio 2019-2021 e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

Nel 2020 è stato bandito il concorso per l'assunzione di cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, di cui modalità e criteri di svolgimento sono fissati dal decreto del Ministro della giustizia del 25 maggio 2020. Il bando è stato emanato con decreto del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del 28 agosto 2020.

Come per la proroga di cui al comma 1, anche in questo caso la Relazione illustrativa sottolinea che si tratta di una proroga destinata a coprire temporaneamente le carenze dell’organico, in attesa dell’immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito nel 2020 e non ancora conclusosi a causa del rallentamento imposto dalla necessaria adozione delle misure di prevenzione contro il diffondersi della pandemia da COVID-19.

 

Il comma 3 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015).

In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2022) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[2].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2022, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.

 

Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

 

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.

L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l’ulteriore proroga disposta dalla disposizione in esame si renderebbe necessaria, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l’introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con il comparto della giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale.

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati inseriti nell’articolo 8 cinque ulteriori commi.

 

Il comma 4-bis dispone la riduzione della durata del tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020, ovvero, a seguito della proroga disposta dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 183/2020, entro il 15 giugno 2021.

Più nel dettaglio, la norma interviene sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22/2020, che prevede la riduzione del tirocinio professionale da diciotto a sedici mesi per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Tale ultima sessione, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, è stata prorogata al 15 giugno 2020 dall'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, ed opera indipendentemente dalla data nella quale si sia svolta la seduta di laurea.

Il comma in esame prevede che la medesima riduzione del periodo di tirocinio si applichi anche a favore di coloro che si sono laureati nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020, a sua volta prorogata per legge, come sopra ricordato, al 15 giugno 2021, in deroga a quanto previsto in merito dai regolamenti di ateneo.

 

Il tirocinio professionale per l’accesso alla professione forense.

La disciplina del tirocinio professionale con riguardo alla professione forense è dettata dal Capo I del titolo IV della legge n. 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) e dal DM 17 marzo 2016 n. 70.

Ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 247 il tirocinio ha la durata di 18 mesi; deve essere svolto in forma continuativa (la sua interruzione senza giustificato motivo per oltre 6 mesi comporta la cancellazione dal registro dei praticanti) e, secondo quanto precisato al comma 6, può essere svolto con diverse modalità:

- presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;

- presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario, ma per non più di dodici mesi;

 -per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;

 -sempre per non più di sei mesi, in via “anticipata”: in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, secondo quanto previsto da apposite convenzioni con le università, stipulate ai sensi dell’art. 40 della medesima legge n. 247 del 2012.

In ogni caso, proprio al fine di far conseguire al praticante tutte le capacità necessarie per la gestione di uno studio legale, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. Un anno di tirocinio può anche essere sostituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, come previsto dal comma 9 dell’art. 41.

 

Il comma 4-ter, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012.

La disposizione interviene, infatti, sull’art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 10 anni (in luogo degli attuali 9 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2023.

 

L’art. 22 della legge di riforma dell’ordinamento forense subordina l’iscrizione all’albo speciale:

-       al superamento dell'apposito esame previsto dall’art. 3 della legge 1003/1936 da parte di coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo circondariale;

-       all’aver frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF (reg. 1/2015) per coloro che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni.

 

La normativa in vigore prima della riforma, della quale con il comma 4-ter si proroga ulteriormente l’efficacia, prevede invece, per l’iscrizione all’albo speciale, il possesso dei seguenti requisiti:

-       12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

-       5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione: i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento; gli ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; l’avvocato generale, il vice-avvocato generale o l’avvocato distrettuale dello Stato; coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

 

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 è stato, da ultimo prorogato dall’art. 8, comma 5-bis, del D.L. n. 183/2020, che ha portato a 9 gli anni di vigenza della norma transitoria. Ancor prima erano intervenuti, sempre per prorogare il termine:

-       il D.L. n. 162 del 2019 (art. 8, comma 6-quater);

-       la legge di bilancio 2019 (l. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. e);

-       la legge di bilancio 2018 (l. 205 del 2017, art. 1, co. 470);

-       il D.L. n. 244 del 2016 (art. 10, co. 2-ter);

-       il D.L. n. 210 del 2015 (art. 2, co. 2-ter).

 

 

Il comma 4-quater differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022.

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame del disegno di legge in sede referente, interviene sull’articolo 49 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), recante la disciplina transitoria per l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati, prevedendo che per i primi dieci anni (in luogo degli attuali 9 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l'esame continui a svolgersi secondo le norme previgenti.

Si tratta di un ulteriore differimento in quanto il termine per l’acquisizione di efficacia della riforma, originariamente fissato dal legislatore decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, è stato più volte differito, dai seguenti provvedimenti:

§  art. 2-ter, comma 1, del D.L. n. 192 del 2014 (da 2 a 4 anni);

§  art. 10, comma 2-quater, del D.L. n. 244 del 2016 (da 4 a 5 anni);

§  art. 2, comma 3-quater, del D.L. n. 91 del 2018 (da 5 a 7 anni);

§  -art. 8, comma 6-quinquies, del D.L. n. 162 del 2019 (da 7 a 9 anni).

 

L’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dalla riforma del 2012

Non innovando rispetto alla precedente normativa (art. 17-bis del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R.D.L. 1578/1933) l’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 prevede tre prove scritte e una prova orale. In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Diversamente, la normativa previgente, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove.

Soprattutto per quanto riguarda la prova orale – che ha luogo nella stessa sede della prova scritta e per la quale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ogni materia d’esame - la riforma del 2012 rende meno agevole il superamento dell’esame. Il nuovo esame prevede che all’orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevede una esposizione succinta) dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L’elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell’ordinamento giudiziario e penitenziario.

Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d’esame situata presso una diversa corte d’appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell’esame:

a) si prevede che il voto numerico assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una motivazione;

b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato nonché di valutazione delle prove. Il regolamento è stato adottato con il D.M. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48;

c) è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall’art. 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali;

d) esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall’esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;

e) punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;

f)  imputa agli aspiranti avvocati i costi sostenuti per l’espletamento delle procedure d’esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro), le cui modalità di versamento sono stabilite con il D.M. Giustizia 16 settembre 2014.

 

In attesa dell’entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti sull’esame di accesso alla professione forense.

Si ricorda, peraltro, che le ultime due sessioni di esame per l’accesso all’avvocatura (2020 e 2021) si sono svolte in base ad una disciplina speciale dettata nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dal decreto-legge n. 31 del 2021 e dall’art. 6 del decreto-legge n. 139 del 2021.

 

 

Il comma 4-quinquies, novellando l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, differisce al 1° gennaio 2024 l’acquisizione di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di riforma della geografia giudiziaria.

 

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal d.lgs 155 del 2012 ha previsto, per la corte d’appello di L’Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L’Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L’Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

 

Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L’Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell’assetto pre-riforma.

 

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L’Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015.

Sono successivamente intervenute ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150/2013, art. 3-bis);

- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);

- al 14 settembre 2021 (legge n. 145/2018, art. 1, co. 1139, lett. d).

Da ultimo l’art. 8, comma 6, del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, aveva differito l’efficacia delle disposizioni riguardanti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti al 14 settembre 2022.

 

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, la proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria contenuta nel comma 4-sexies.

 

I relativi oneri sono quantificati in 443.333 euro per l’anno 2022 e 1.520.000 euro per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.


 

Articolo 9, comma 1
(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

 

 

L’articolo 9, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.

 

Come chiarito con nota n. 12411 del 16 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decorso del termine, non pregiudica la possibilità di operare trasformazioni, ma le stesse fanno sorgere in capo alle società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi del patrimonio verso altre società di mutuo soccorso, verso i fondi mutualistici o verso l’erario pubblico, come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 (legge speciale in materia di SOMS).

La proroga si rende necessaria in quanto l'avvio della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) è stata fissata al 23 novembre 2021 (Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021). A partire da tale data, è iniziato il trasferimento nel RUNTS dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore (registri APS, ODV e Onlus); operazione che presumibilmente si concluderà nel terzo trimestre del 2022. La proroga intende pertanto assicurare alle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) una congrua finestra temporale dentro la quale poter operare le proprie scelte organizzative.

 

Si ricorda che l’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 183 del 2020 aveva fissato al 31 dicembre 2021 (precedentemente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore - CTS, entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del medesimo Codice), il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117 del 2017) dedica alle Società di mutuo soccorso gli articoli da 42 a 44, chiarendo all’art. 42 che alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, e prevedendo al successivo art. 43 che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.

La citata nota n. 12411 del 16 novembre 2020, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dove intendersi come obbligatoria ma rappresenti una facoltà, che beneficia di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, sottolinea che le SOMS che non se ne avvalgono continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione di cui all’art. 43 del CTS.

 


 

Articolo 9, commi 1-bis -1-quater
(Estensione alle fabbricerie della disciplina in tema di Terzo settore)

 

 

I commi da 1-bis a 1-quater, inseriti nel corso dell’esame referente, estendono alle fabbricerie la disciplina che il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017) e la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs. n. 112 del 2017) applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli oneri derivanti dall’intervento, a decorrere dal 2022, sono pari a 36mila euro

 

Le fabbricerie, enti destinati alla tutela del patrimonio culturale cattolico, che possono assumere diversa denominazione (fabbrica, opera, procuratoria, arca etc.), curano tradizionalmente la gestione di chiese cattedrali o edifici di culto di rilevante interesse storico o artistico, ma possono essere collegate anche ad edifici di culto minori. Le fabbricerie, nate tra medioevo ed età moderna come strumenti di partecipazione della comunità dei fedeli alla amministrazione dei beni delle chiese, godono di un regime speciale di fonte pattizia, dettato in particolare dalla legge n. 222 del 1985 e dal suo Regolamento di esecuzione, il D.P.R. n. 33 del 1987 in base al quale sono regolate ed amministrate con statuti ed organi collegiali, alla cui formazione partecipa il Ministro dell'Interno o il Prefetto (art. 34). Più in dettaglio, la normativa pattizia configura la fabbriceria come un ente satellite della chiesa cui afferisce, l'attività svolta in via costitutiva è infatti la conservazione dell'edificio di culto, in funzione della sua utilizzazione cultuale. In tale quadro (artt. 35 ss.) la fabbriceria provvede alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi; nonché alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari; inoltre amministra i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, e ne versa i proventi all'ente cui l’edificio è annesso. In ragione di questa complessità le fabbricerie sono sempre state amministrate da collegi a composizione mista civile ed ecclesiastica: vale a dire espressione sia dell’autorità della Chiesa che degli organi municipali o comunque civili. Ciò dimostra che i beni amministrati dalle fabbricerie non sono sempre beni ecclesiastici in senso stretto. Sono senza dubbio beni comuni, perché manifestano sin dalla loro origine una funzione pubblica; che nel tempo ha accostato all’originario scopo di servizio del culto anche quello di manutenzione, conservazione e valorizzazione di beni di immenso valore artistico e culturale. Fra gli altri la piazza del duomo di Pisa, la Cattedrale di Palermo e il duomo di Monreale sono beni amministrati da fabbricerie (ma sono stati anche dichiarati dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”)[3].

Al fine di coordinare la normativa premiale sul privato sociale con la specialità già assegnata all'ente religioso, il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017) e la nuova disciplina sull’impresa sociale (recata dal D. L.gs. n. 112 del 2017) assegnano un trattamento diversificato agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Più analiticamente, il comma 1-bis in esame interviene sull’art. 4, comma 3, del Codice del Terzo settore, espressamente dedicato alla disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti, estendendo alle fabbricerie la disciplina recata per questi ultimi.

 

In sintesi, il Codice prevede che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applichino le norme del medesimo Codice limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, a condizione che per tali attività:

- venga adottato un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca la normativa in materia di Terzo settore e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

- venga costituito, per lo svolgimento di tali attività un patrimonio destinato. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di di interesse generale e alle attività diverse;

- vengano tenute separatamente le scritture contabili e di bilancio.

 

Il comma 1-ter in esame interviene sull’art. 1, comma 3, della Disciplina di revisione dell’impresa sociale estendendo alle fabbricerie quanto già previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Anche l’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 112 del 2017 applica la disciplina delle imprese sociali agli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale, al ricorrere delle stesse condizioni previste dal Codice del terzo settore, ovvero: adozione di un regolamento; costituzione di un patrimonio destinato; tenuta di scritture contabili e di bilancio separate.

 

Infine, a decorrere dal 2022, il comma 1-quater in esame quantifica gli oneri derivanti dall’intervento operato dai commi 1-bis e 1-ter, in 36mila euro annui a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.


 

Articolo 9, comma 2
(Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

 

 

L’articolo 9, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni in materia di personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo

 

In dettaglio, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione di cui all’articolo 1, comma 445, lett. h), della l. 145/2018, che, al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2021, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Peraltro, tale disposizione è circoscritta dall’ambito di operatività dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che si riferisce, in particolare, ai dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In queste ipotesi, si prevede la applicazione (sempre fino al 31/12/2021) della disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Secondo la Relazione illustrativa del provvedimento, la proroga al 31/12/2021 della limitazione disposta dall’art. 1, comma 445, lett. h), risiede nella “assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi congrui una soluzione", attesa la sospensione o il rallentamento delle procedure concorsuali già autorizzate per implementare gli organici, sia ispettivi sia amministrativi, dell'Agenzia.

 


 

Articolo 9, commi 3 e 4
(Proroga di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria)

 

 

L’articolo 9, commi 3 e 4, prevede: la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità 2016 e 2017 (comma 3, lettera a)); l'introduzione di una deroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati. In sede referente è stato specificato che le pubbliche amministrazioni sono tenute, e non ammesse, come attualmente previsto, ad eseguire tale versamento nei termini suddetti (comma 3, lettera b)); non si applichino, fino al 3I dicembre 2022, le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 3 (comma 4).

 

La disposizione riguarda le gestioni previdenziali esclusive e i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si applicano i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, del medesimo art. 3[4], riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Il comma 3, lett. a), in particolare, estende ai periodi di competenza fino al 2017 la sospensione dei termini di prescrizione, a tutto il 31/12/2022, degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, che considerava, in precedenza, i periodi fino al 31/12/2015.

 

La Relazione illustrativa precisa che dall'applicazione della previsione precedente, è derivato che la contribuzione riferita all'anno 2015 si prescriveva dal 1° gennaio 2023, mentre quella riferita all'anno 2016 e all'anno 2017 si prescriveva, rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022.

Pertanto, l’estensione alle annualità 2016 e 2017 si è resa necessaria al fine di superare il meccanismo scalare inverso introdotto dalla norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale (articolo 3, commi 9 e l0 della legge n. 335 del 1995).

 

Il comma 3, lett. b), invece, introduce il comma 10-ter all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il quale si dispone che, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo art. 3 della l. 335/1995 (per la cui descrizione cfr. supra, nota 1), sono tenute (come specificato in sede referente, in luogo dell’attuale termine “ammesse”) a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[5], in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

 

      Secondo la Relazione illustrativa, ad oggi, la mancata effettuazione dei predetti adempimenti ha comportato, per le posizioni interessate, numerose criticità conseguenti all'assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in capo ai prestatori che lamentano tale situazione e spesso ricorrono alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale. La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di permettere il conseguente aggiornamento dell'estratto conto dei periodi assicurati.

      In tal modo l 'Istituto previdenziale è legittimato a ricevere il versamento e ad utilizzarlo ai fini della posizione contributiva dei lavoratori rimanendo esclusa la possibilità per I'Inps, diversamente da quanto previsto dall'originaria formulazione, di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione di cui al già richiamato articolo 3, commi 9 e10.

 

Il comma 4, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n.388 del 2000, relativi a sanzioni e alla maturazione di interessi sul debito contributivo , nei confronti dei soggetti che non provvedano, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, in riferimento alle fattispecie contributive di cui ai commi 10-bis e 10-ter  dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 (per la cui descrizione v. sopra).

 

Il comma 8, dell’art. 3, prevede, in particolare, che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Il comma 9 dell’articolo 3, prevede che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Secondo la Relazione tecnica, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle norme avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.


 

Articolo 9, comma 5
(Fondi di solidarietà bilaterale)

 

 

L’articolo 9, comma 5, interviene sulle modalità con le quali gli accordi sindacali che regolano la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterale stabiliscono la aliquota minima di contribuzione da parte dei datori di lavoro

 

In dettaglio, la disposizione modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante la soppressione al secondo periodo del comma 2 delle parole "in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti". Detto comma riguarda i nuovi fondi di solidarietà bilaterali (cfr. la relativa scheda di approfondimento) costituiti per aziende precedentemente iscritte al Fondo di Integrazione Salariale[6], prevedendo un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il Fondo di Integrazione Salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario (di cui all'articolo 30, comma 1).

La relazione illustrativa motiva la disposizione evidenziando che la soppressione del suddetto inciso elimina una disposizione che obbligava gli accordi sindacali che andavano a definire la nascita dei nuovi fondi per aziende provenienti dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a determinare come aliquota minima di contribuzione al nuovo fondo quella stabilita per il FIS dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre a garantire l'assegno ordinario definito dall'articolo 30 del medesimo decreto.

 

La relazione illustrativa sottolinea, altresì, che i fondi di solidarietà bilaterali non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità (articolo 35, d.lgs. n. 148 del 2015), e che l'aliquota di contribuzione deve comunque rispondere a criteri di sostenibilità finanziaria, da valutare al momento della emanazione dei decreti specifici di ciascun nuovo Fondo. Va sottolineato come la soppressione di tale inciso comporta anche il venir meno dell'obbligo, da parte dei nuovi fondi nati da aziende provenienti dal FIS, di erogare l'assegno ordinario.

 

I fondi di solidarietà: quadro della normativa vigente

I fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi dell’articolo 3, commi 4-45, della L. 92/2012 (cd. Riforma del mercato del lavoro) per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria[7]. Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 26-40 del D.Lgs. 148/2015[8].

 

Fondi di solidarietà bilaterali

L’articolo 3, commi 4-13, della richiamata L. 92/2012 aveva disposto, entro il 2013, l’obbligo (per le aziende con più di 15 dipendenti) di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, attraverso la stipula, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria[9].

Tali fondi (che non hanno personalità giuridica) sono costituiti presso l’INPS (del quale costituiscono gestioni), con apposito decreto ministeriale, entro i successivi tre mesi.

L’articolo 1, comma 185, della L. 147/2013 ha soppresso il termine[10] connesso alle specifiche procedure di costituzione dei fondi.

Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS. I fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità, e gli interventi a loro carico sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il richiamato decreto determina anche le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, se non espressamente previsto. Sono previste anche ulteriori finalità[11]. I fondi assicurano l’erogazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dalla legge. Oltre a ciò possono fornire ulteriori prestazioni[12]

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, con l’obiettivo di razionalizzare la disciplina dei fondi di solidarietà (apportando alcune modifiche alla normativa vigente) e fissare un termine certo per il loro avvio, è stata prevista (articolo 26, che comunque ricalca gli elementi essenziali stabiliti dalla normativa previgente) una disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione, per i fondi di solidarietà esistenti che adeguino i propri statuti alla nuova disciplina legislativa (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) e per il Fondo di solidarietà residuale (che dal 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale – FIS) per i settori che non abbiano provveduto all’istituzione di un fondo di solidarietà.

L’elemento di maggiore novità è costituito dall’estensione dell’obbligo di istituire un fondo di solidarietà fino alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti (in luogo dei 15 dipendenti previsti dalla normativa previgente). Inoltre, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo devono adeguarsi alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupino mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (di cui all’articolo 29) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

In attuazione dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 148/2015 – che prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali – il decreto interministeriale 104125 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”, allo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del D. Lgs. n. 148 del 2015[13]

 

 

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

In riferimento ai settori richiamati in precedenza nei quali fossero stati operanti consolidati sistemi di bilateralità e in relazione alle peculiari esigenze dei medesimi settori (quali l’artigianato), l’articolo 3, comma 14 e ss., della L. 92/2012, ha stabilito l’adeguamento delle fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali (ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della L. 388/2000), alle finalità perseguite dai fondi di solidarietà, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove, a seguito della predetta trasformazione, venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, rimangono fermi gli obblighi contributivi (previsti dal richiamato articolo 118) e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

Per le finalità assicurate dal fondo, gli accordi e i contratti collettivi definiscono un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%, le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale, l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale nonché i criteri e requisiti per la gestione dei fondi. Anche tali fondi hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità (e gli interventi a loro carico sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite).

L’articolo 27 del D.Lgs. 148/2015, pur riproducendo sostanzialmente la normativa previgente, ha introdotto alcune novità, i cui elementi di maggiore novità sono:

l’innalzamento (dallo 0,20%) allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, dell’aliquota di finanziamento a decorrere dal 2016 ;

per quanto concerne le prestazioni erogate, la previsione che i fondi debbano assicurare almeno un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (di cui al successivo articolo 30) o, in alternativa, l’assegno di solidarietà (di cui al successivo articolo 31), eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

 

Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Con il D.M. 7 febbraio 2014, n. 79141 (in attuazione dell’articolo 3, comma 19, della L. 92/2012) è stato istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà residuale, con lo scopo di tutelare, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, anche in forma alternativa[14]. Qualora gli accordi avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di solidarietà residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti, restano acquisiti al Fondo residuale.

Successivamente in materia è intervenuto l’articolo 28 del D.Lgs. 148/2015, che anche in questo caso ha riprodotto sostanzialmente la normativa vigente per quanto riguarda le finalità e l’ambito applicativo, la soglia dimensionale (minimo 15 dipendenti) e la gestione del fondo. L’unica novità di rilievo attiene all’ipotesi in cui si addivenga alla costituzione di un fondo relativamente a settori già coperti dal fondo residuale. In tali casi si prevede che i nuovi fondi debbano fissare un'aliquota di finanziamento (0,45% della retribuzione imponibile previdenziale) e garantire un livello di prestazioni (assegno ordinario o, in alternativa, assegno di solidarietà) analoghi a quelli stabiliti per i fondi di solidarietà alternativi . Infine, si stabilisce che i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

Particolare rilievo assumono le disposizioni del successivo articolo 29, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l’attività e il funzionamento. Più specificamente, con il D.M. 3 febbraio 2016, n. 94343 (entrato in vigore il 14 aprile 2016) il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.L.gs 148/2015 (assumendo la denominazione richiamata). Con la circolare INPS n. 22/2016 e con messaggio INPS n. 1986/2016 sono state fornite le prime indicazioni in merito all’operatività del Fondo (in attesa del completamento dell’iter amministrativo relativo all’adozione del D.M. 94343) nonché le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo. Successivamente l’INPS, con i messaggi n. 306/ 2016 e n. 548/2016, ha fornito le prime indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo ed alcune precisazioni in riferimento al computo della media occupazionale. Da ultimo, con la circolare 176/2016 l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni richiamate.

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale (ai sensi dell’articolo 26) o secondo il modello alternativo (ai sensi dell’articolo 27).

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:

l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (che resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo).

I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. È inoltre stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti, pari al 4% della retribuzione persa.

Al fine di assicurare l’equilibrio finanziario del fondo si prevede che alle prestazioni erogate dal fondo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo e che, in ogni caso, le prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima. Inoltre, si prevede che l'INPS proceda all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi e che sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione il comitato amministratore del fondo possa proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione.

 

Disposizioni comuni

Per quanto attiene alle modalità di contribuzione, la determinazione delle aliquote di contribuzione ordinaria è demandata ai decreti istitutivi dei fondi (ripartita come accennato in precedenza, tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3) in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Nel caso in cui è prevista l’erogazione dell'assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, è dovuto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista da apposito decreto e comunque non inferiore all'1,5% (articolo 33 del D.Lgs. 148/2015). Un contributo straordinario (di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata) è invece dovuto da parte del datore di lavoro per la prestazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi[15].

Nei casi di erogazione dell'assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata (articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 148/2015). Ai contributi di finanziamento si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi (articolo 33, comma 4, del D.Lgs. 148/2015).

Per quanto attiene alla contabilità, i fondi hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente DEF.

 

Prestazioni

 

Attualmente, gli articoli 30-32 del D.Lgs 148/2015 disciplinano le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, ossia l’assegno ordinario, l’assegno di solidarietà e le prestazioni ulteriori.

L’articolo 30 disciplina l'assegno ordinario, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. La prestazione è di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS e alla durata massima complessiva dei trattamenti (sotto tale ultimo profilo la disposizione ha innovato rispetto alla disciplina previgente, che limitava la durata dell’assegno ordinario a quella della CIGO). All'assegno ordinario sì applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie[16].


 

L’articolo 31 disciplina l'assegno di solidarietà, che a decorrere dal l° gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70%. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà. All'assegno di solidarietà, che va a sostituire i contratti di solidarietà difensivi cd. di tipo B[17], si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

 

L'articolo 32 prevede che i fondi di solidarietà possano erogare prestazioni ulteriori, quali prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

 

L'articolo 34 stabilisce che nel caso di erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà i fondi di solidarietà provvedano a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, mentre il successivo articolo 35 reca disposizioni volte a garantire l'equilibrio finanziario dei Fondi. I fondi hanno obbligo pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 28 (fondo di integrazione salariale) hanno inoltre obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente DEF. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività attribuite, l'aliquota contributiva può essere modificata con specifico decreto direttoriale anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Attualmente, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali sono stati istituiti i seguenti fondi:

Fondo per il settore Assicurazioni, istituito con il decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459 );

Fondo per il gruppo Poste Italiane, istituito con il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012) Visto l’accordo del 30 aprile 2020 per apportare modifiche al suddetto decreto, è stato emanato il successivo DM 26 novembre 2020 (GU 281220-320);

Fondo per il settore del credito cooperativo, istituito con il decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761[18] (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012);

Fondo per il settore del credito, istituito con il decreto interministeriale del 28 luglio 2014, n. 83486[19] (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012);

Fondo per il gruppo Ferrovie dello Stato, istituito con il decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86984 (Fondo istituito ai sensi della L. 662/1996 e adeguato alla L. 92/2012, adeguato alle disposizioni dell’articolo 26 del D.Lgs. 148/2015 dal D.M. 18 maggio 2017 n. 99296);

Fondo per il trasporto pubblico locale, istituito con il decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86985 (Fondo istituito ai sensi della L. 92/2012[20], ed adeguato ai sensi dell’articolo 26, commi 7-8, del D.Lgs. 148/2015 dal decreto interministeriale 17 ottobre 2016, n. 97510);

Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato, istituito con il decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86986, la cui disciplina è stata successivamente modificata dal decreto interministeriale 29 aprile 2016 (in attuazione dell’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 148/2015);

Fondo per il settore marittimo (SO-LIMARE), istituito con il decreto interministeriale 8 giugno 2015, n. 90401 (modificato dal D.M. 17 maggio 2017 n. 99295), la cui disciplina è stata successivamente modificata dal decreto interministeriale del 23 maggio 2016, n. 95933 (Fondo istituito ai sensi della L. 92/2012[21]);

Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269 (Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. 249/2004 e adeguato alla normativa vigente)[22];

Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione, istituito con il decreto interministeriale 25 marzo 2016, n. 95274, la cui disciplina è stata successivamente modificata dal decreto interministeriale 17 aprile 2016, n. 89581 (in attuazione dell’articolo 27 del D.Lgs. 148/2015);

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito con il decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 95440 (in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 148/2015);

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, istituito con il decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 95439 (in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 148/2015);

Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, istituito con il decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077 (in attuazione dell’articolo 40 del D.Lgs. 148/2015 – poi altri DM 20 dicembre 2016, n. 98187 e 9 agosto 2019, n. 103593[23]);

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali (in attuazione del citato articolo 26 del D.lgs n. 148/2015[24].

Fondo TRIS per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico istituito con DM del 4 dicembre 2020 (in attuazione dell’art. 26, co. 2 e 9, del D.Lgs. 148/2015).

 

Sulla base di quanto indicato dal Governo nella risposta all’interrogazione 5-07761 Gnecchi in Commissione Lavoro il 13 aprile 2016, risulta che il numero complessivo dei lavoratori ammessi a fruire dell’assegno straordinario (per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all’esodo successivamente all’entrata in vigore della L. 92/2012) è pari complessivamente a 5.556 soggetti (di cui 3.882 uomini e 1.674 donne), così suddivisi: Fondo di solidarietà per il settore del credito (D.M. 83486/2014), 4.595 soggetti (di cui 3.280 uomini e 1.315 donne); Fondo di solidarietà per il settore Assicurazioni (D.M. 78459/2014), 703 soggetti (di cui 384 uomini e 319 donne); Fondo di solidarietà per il credito cooperativo (D.M. 82761/2014), 258 soggetti (di cui 218 uomini e 40 donne).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 148/2015, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale[25] per il quale (salvo specifiche disposizioni) trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 148/2015. Al richiamato fondo si applica la disciplina di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgs. 148/2015, sull'equilibrio finanziario dei fondi. Il Fondo prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti. Sono soggetti (e possono aderire) alla disciplina del Fondo i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle norme sulle integrazioni salariali e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che occupino almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.


 

Articolo 9, comma 6
(Contributo del 5 per mille alle ONLUS a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore - RUNTS)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

La disposizione proroga, altresì, i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, entro il 31 ottobre 2022.

 

In particolare, il primo periodo del comma 6 dell’articolo 9 in esame stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 – che individuano gli enti del terzo settore che possono essere beneficiari dell’istituto del 5 per mille dell’IRPEF - hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.

In proposito, l’articolo 34 del Decreto del Ministero del lavoro del 15 settembre 2020, n. 106 - che ha previsto la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, al tenuta e la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore - ha definito l’individuazione con apposito provvedimento del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve comunicare al medesimo Registro unico i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 460/1997 (codice fiscale, denominazione, sede legale, generalità e codice fiscale del rappresentante legale). Tale termine è il giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del sopra citato decreto da individuare con apposito provvedimento[26], e successivamente fissato al 23 novembre 2021 dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021.

 

Tali organizzazioni continuano, pertanto, fino al 31 dicembre 2022 ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente al D.Lgs. n. 111/2017, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

 

Come affermato nella Relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria in quanto, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al D.P.C.M. del 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, destinatari del contributo del cinque per mille sono gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, in sostituzione della categoria "enti del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (ONLUS), e delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori ONLUS”, prevista dalla normativa previgente, che risultano invece beneficiari del 5 per mille, in via transitoria, fino all'operatività del Registro.

Infatti, proprio in ragione della complessità dell’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ha precisato l’applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno successivo a quello di operatività del Registro.

Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, del D.L. n. 40/2010, vale a dire: ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) e associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 (quali, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).

Con la proroga, pertanto, si intende evitare – si legge nella Relazione illustrativa – “che enti di notevole rilevanza sociale possano nel 2022 rimanere esclusi dal riparto del cinque per mille che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per le realtà no profit.

Si rammenta che il citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (recante la Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. L’articolo 9 della legge recava i principi e i criteri direttivi al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, l’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), indicavano, tra i principi e criteri direttivi, il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche[27] in base alle scelte espresse dai contribuenti, in favore degli enti del terzo settore – vale a dire, il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – nonché la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio e, inoltre, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti.

In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, ai sensi del D.Lgs. n. 111/2017.

Rispetto alla precedente disciplina dell’istituto, l’articolo 3 del D.Lgs. n. 111/2017 ed il relativo D.P.C.M. 23 luglio 2020 di attuazione hanno individuato quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, anziché riproporre l’elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell’assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura, tutela dei diritti civili, ecc., come invece recato dalla normativa precedente (art. 2, co. 4-novies, D.L. n. 40/2010 e art. 1, lettera a), D.P.C.M. 23 aprile 2010).

La nuova formulazione risultava peraltro coerente con il nuovo assetto normativo delineato dalla legge n. 106/2016, di riforma del Terzo settore, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda, al riguardo, che il Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delimita il perimetro del Terzo settore, enumerando gli enti che ne fanno parte: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L’ente del Terzo settore è definito come “ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”. Entro il 31 ottobre 2020 tutti gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti inserendovi l’indicazione di ente di Terzo settore o l’acronimo ETS.

Il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l’adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Con il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 sono state definite le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

 

Con la disposizione in esame si intende pertanto prolungare di un ulteriore anno l’applicabilità delle nuove disposizioni sul cinque per mille - cioè fino al secondo anno successivo a quello di operatività del Registro – con riferimento alle sole ONLUS iscritte all'anagrafe alla data del 22 novembre 2021, per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS.

Come sottolineato nella relazione illustrativa: “Per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso una procedura di "trasmigrazione" automatica ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS”. Tuttavia, per tali associazioni senza scopo di lucro, la possibilità di iscrizione al RUNTS è subordinata al rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, che non potrà avvenire anteriormente al 2022, con efficacia al periodo di imposta successivo, vale a dire il 2023. Ciò determinerebbe per le ONLUS la necessità di rimanere iscritte alla relativa Anagrafe in attesa dell’iscrizione al RUNTS, perdendo a legislazione vigente, in assenza di proroga del regime transitorio, i requisiti per l’accesso al cinque per mille.

 

Riguardo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea, si riporta la risposta scritta all’interrogazione al Parlamento europeo dell’8 giugno 2021 (P-003011/2021). L’atto ispettivo si è fatto promotore della richiesta di chiarimento, a seguito dell’emanazione del Decreto MLPS 15/9/2020 finalizzata a rendere operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), circa i tempi per il rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea dall’art. 101, comma 10, del Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per la piena applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice stesso. Con la risposta scritta della Commissione, nel confermare che il Codice italiano del terzo settore subordina l'entrata in vigore di alcune delle norme sostanziali riguardanti determinati enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore[28] (le ONLUS), la stessa ha fatto presente che non è stata in grado di commentare tale misura in quanto non investita ancora a quella data (giugno 2021) di alcuna notifica.

 

Il secondo periodo della disposizione proroga altresì i termini per l'accreditamento al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 ottobre 2022, se le stesse non risultino già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021.

La proroga al 31 ottobre 2022 per l'accreditamento al cinque per mille si renderebbe necessaria – come riportato nella relazione illustrativa - in quanto, in considerazione delle tempistiche per la piena operatività del RUNTS, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale non ancora "accreditate" al cinque per mille nell'esercizio 2021, potrebbero non avere i tempi tecnici per richiedere l'accreditamento entro la data del 10 aprile 2022, secondo i termini fissati dall'art. 3 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Il citato art. 3 prevede che i predetti enti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille devono presentare istanza di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale.

devono dichiarare espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato può accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, entro la data del 10 aprile, ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso. L'elenco degli enti che risultano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato sul sito web entro il 20 aprile.

 

Per tali enti del Terzo settore, diversamente dalle ONLUS, è prevista la procedura automatica di trasmigrazione al Registro unico (RUNTS) dai registri degli uffici regionali, secondo le modalità indicate dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. La procedura, iniziata a partire dal 23 novembre, dovrà concludersi, ai sensi degli articoli 31-33 del D.M. n. 106 del 2020 entro il 21 febbraio 2022.

Sulla base della normativa citata, le tempistiche per la piena operatività del RUNTS sono le seguenti:

§  a partire dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il procedimento di trasmigrazione delle ODV e APS al nuovo RUNTS, che si concluderà il 20 febbraio 2022 (art. 30, comma 1, D.M. 106 del 2020);

§  a partire dal 21 febbraio 2022 il competente ufficio del RUNTS dovrà verificare, entro i 180 giorni successivi (20 agosto 2022) la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS;

§  il termine di 180 giorni, inoltre, può essere sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti (per 60 giorni), con conseguente allungamento del procedimento di verifica.

 

 

L’istituto del 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l’anno 2006, dai commi 337-340 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca.

L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all’anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall’esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 154, legge n. 194/2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.

La legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, ai sensi dell’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 e del relativo D.P.C.M. di attuazione (D.P.C.M. 23 aprile 2010).

Nel 2017, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all’introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 luglio 2020, che attualmente reca la disciplina attuativa della normativa dell’istituto del cinque per mille dell’IRPEF.

La disciplina dà facoltà al contribuente di scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale. La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.

I contribuenti possono destinare le risorse del 5 per mille alle seguenti finalità:

-   sostegno degli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2017, comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Tale definizione ha sostituito quella precedente, che faceva riferimento al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale).

-   finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

-   finanziamento della ricerca sanitaria;

-   attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

-   sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

-   dal 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011)[29];

-   dal 2018, finanziamento degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter, D.L. n. 148/2017)[30].

La normativa prevede obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, i quali hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice.

 

Le risorse per il 5 per mille

A differenza di quanto disposto per il primo anno di applicazione (2006, in cui le somme corrispondenti alla quota del 5 per mille sono state determinate “sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti come risultanti dal rendiconto generale dello Stato”), negli anni successivi è stata introdotta una specifica autorizzazione legislativa di spesa, intesa quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille. L’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015 (iscritto sul cap. 3094/Ministero dell’economia e delle finanze).

L’articolo 1, comma 720 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) ha disposto un incremento delle risorse per il 5 per mille IRPEF, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022, portando dunque l’autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF a 510 milioni per l’anno 2020, in 520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Si segnala che la normativa vigente prevede che le somme iscritte sul capitolo, non impegnate alla chiusura dell’esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell’esercizio successivo. La necessità di una tale disposizione - che consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per il 5 per mille che, secondo la normativa contabile, se non utilizzate, alla chiusura dell’esercizio costituirebbero economie di bilancio - è connessa alla complessa procedura per il riparto delle somme che si svolge di media nell’arco di due anni, in considerazione sia dei tempi necessari per l’esame dei soggetti ammissibili al contributo sia anche i relativi ricorsi che questi possono presentare.

Per quel che concerne le risorse, si rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell’IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale.

 


 

Articolo 9, comma 7
(Incarichi a medici specialisti e infermieri da parte dell’INAIL)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 9 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina transitoria[31] che consente il conferimento, da parte dell’INAIL, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, nell’ambito di un contingente massimo di 200 medici specialisti e di 100 infermieri. Alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga in esame, quantificati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sul bilancio del medesimo INAIL nonché, per gli effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, mediante riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2022, del fondo di parte corrente, istituito[32] nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2022, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti[33].

 

Si ricorda che gli incarichi in esame sono previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed anche (in tale ambito) in considerazione del ruolo di "soggetto attuatore" svolto dall’INAIL[34].

I medesimi incarichi sono ammessi in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro[35]; i limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni relativi a varie tipologie di contratti di lavoro, diverse da quello dipendente a tempo indeterminato.


 

Articolo 9, comma 8
(Fondo nuove competenze)

 

 

L’articolo 9, comma 8, riconosce anche per il 2022 la possibilità - finora disposta per gli anni 2020 e 2021 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro).

 

Come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la suddetta proroga al 31 dicembre del 2022 del termine per l'attuazione degli interventi finanziati dal richiamato Fondo nuove competenze – di cui all’art. 88 del D.L. 34/2020 – si è resa necessaria in seguito all’approvazione degli articoli 11-ter del D.L. 146/2021 e 10-bis del D.L. 152/2021, a cui sarà data attuazione nel 2022.

Si ricorda che tali disposizioni prevedono, rispettivamente:

§  che parte delle risorse del “Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU” possano essere destinate all’Anpal per il perseguimento delle predette finalità, finanziate attraverso il Fondo nuove competenze (art. 11-ter del D.L. 146/2021);

§  Si segnala che il richiamato art. 11-ter prevede anche la soppressione di talune disposizioni relative all’istituzione del Programma GOL (Garanzia occupabilità dei lavoratori) e all’assegno di ricollocazione, in quanto tali misure sono attuate nell'ambito della Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” (Missione 5, componente 1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si struttura in due linee di intervento:

-    adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), realizzata con il Decreto ministeriale 5 novembre 2021;

-      adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, realizzata con il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021.

§  un incremento di l00 milioni di euro del più volte richiamato Fondo nuove competenze (art. 10-bis del D.L. 152/2021).

 

Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, il richiamato art. 88 del D.L. 34/2020 riconosce, per il 2020, ai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico del predetto Fondo, a valere Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO[36]).

Previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si prevede che altri soggetti possano partecipare alla realizzazione dei suddetti interventi, destinando una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci al Fondo costituito presso l’ANPAL. Tali soggetti sono: i Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo, i Fondi paritetici interprofessionali[37], nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori[38].

La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, anche per il rispetto del relativo limite di spesa, è stata definita con il decreto ministeriale 9 ottobre 2020.

 


 

Articolo 9,comma 8-bis
(Ulteriori risorse per l’esclusione della riduzione dell’importo dei trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

 

 

L’articolo 9, comma 8-bis – introdotto in sede referente – stanzia ulteriori risorse, pari a 2 milioni di euro per il 2022 come limite massimo di spesa, per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della norma che, con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, prevede che non si applichi la riduzione, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell’importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, in possesso di determinati requisiti.

 

Le suddette risorse per il 2022, che costituiscono limite massimo di spesa, si aggiungono a quelle già previste per il 2021 (anch’esse configurate come limite massimo di spesa) dall’articolo 38, comma 2-bis, del D.L. 73/2021 – su cui interviene il comma in esame – e pari a 500.000 euro.

Si ricorda che in base al richiamato art. 38, co. 2-bis, del D.L. 73/2021 la riduzione, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell’importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, non si applica, per l’arco temporale dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, ai lavoratori di cui all’art. 53-ter del D.L. 50/2017, che operano in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga[39].

Il richiamato art. 2, co. 66, della L. 92/2012 dispone che la misura dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi in deroga alla normativa vigente, è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

Sul punto l’INPS, con la circolare n. 151 del 2021, ha precisato che ai suddetti importi, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40 per cento, mentre continuano a trovare applicazione le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento nei casi, rispettivamente, di prima e seconda proroga.

In base al richiamato art. 53-ter del D.L. 50/2017, per la corresponsione dei suddetti trattamenti le regioni possono impiegare le risorse finanziarie, nei limiti della parte non utilizzata, stanziate dall’art. 44, c. 11-bis del D.Lgs. 148/2015 per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa. L'eventuale impiego delle risorse a tal fine comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

Tale possibilità è stata prorogata, sempre per un massimo di 12 mesi, anche per gli anni successivi al 2017 e, da ultimo, per il 2021, ai sensi dell’art. 1, co. 289, della L. 178/2020[40].

Al riguardo, come riportato nel messaggio INPS 2584/2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che le regioni possono utilizzare anche per il 2021 le risorse residue dei precedenti finanziamenti e, inoltre, che il richiamato art. 1, co. 289, della L. 178/2020, perseguendo l’intento di semplificare, in un’unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguitisi nel tempo che fanno riferimento al citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, consente di utilizzare le risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine da quest’ultimo articolo.

 

All’onere derivante dal suddetto stanziamento - pari a 2 milioni di euro per il 2022 - si provvede mediante riduzione per 2,9 milioni di euro per il medesimo anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.


 

Articolo 9, commi da 8-ter a 8-quinquies
(Bacino per la transizione occupazionale

dei lavoratori del settore aereo)

 

 

I commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies dell’art. 9, introdotti in sede referente, istituiscono un meccanismo di gruppo volto a favorire il mantenimento dei livelli di formazione e di qualificazione professionale, in vista del ricollocamento dei lavoratori del settore aereo che abbiano perso il posto e che percepiscano la Naspi (tale meccanismo viene definito “bacino”).

 

La disposizione – che si declina in tre commi – istituisce un bacino per la prestazione di attività formative che consentano loro di conservare la validità delle licenze e delle certificazioni. Destinatari di questa disposizione sono i lavoratori che percepiscono la Naspi, per essere stati oggetto di procedure di licenziamento collettivo da imprese del settore aereo.

L’inserimento nel bacino avviene a seguito di accordo governativo, presso il Ministero del lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale e siano maggiormente rappresentative – da un lato – e dal Ministero del lavoro medesimo - dall’altro - con la partecipazione del MIMS, del MISE e delle regioni interessate.

 Le conseguenze di tale inserimento mira sono due:

-       ai lavoratori inseriti nel bacino, il MIMS, il MISE e le regioni possono destinare misure di sostegno, nell’ambito degli strumenti e delle risorse previsti a legislazione vigente;

-       le imprese che operano nel settore aereo individuano anche i lavoratori inseriti nel bacino come quelli da assumere in via prioritaria

 

 


 

Articolo 10, comma 1
(Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

 

 

L’articolo 10, comma 1, modificato in sede referente, proroga ulteriormente al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione dei veicoli a motore prevista dal Codice della Strada.

 

In dettaglio, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2022, a seguito di una modifica apportata in Commissione (il termine era infatti fissato, nel testo originario del decreto, al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza), la disposizione dell’articolo 92, comma 4-septies, del DL n. 18 del 2020, che consente agli ispettori autorizzati, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, secondo le procedure definite nello stesso decreto.

Tale decreto ministeriale, di recepimento della direttiva 2014/45/UE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, prevede le modalità di effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli circolanti sulle strade pubbliche, stabilendo (art. 4) che i controlli tecnici periodici siano effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati e prevedendo (articolo 13), disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori autorizzati ad effettuare le revisioni presso centri privati, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori abilitati (definite nell’Allegato IV), nonché al rilascio della relativa certificazione.

 

La disposizione del comma 1 è finalizzata, come evidenziato nella Relazione illustrativa, considerando il protrarsi della pandemia, a semplificare i procedimenti e a ridurre i tempi di attesa previsti per la revisione dei veicoli.

Da ultimo, tale attività era stata consentita agli ispettori fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 11-sexies, comma 4, del D.L. n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In precedenza, l’art. 49, comma 5-septies del D.L. n. 76 del 2020 aveva aggiunto al decreto-legge 18/2020, il comma 4-septies dell’articolo 92, che aveva disposto che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti in materia di revisioni potessero essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto MIT 19 maggio 2017.

Si ricorda che agli ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento di tale attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità definite nell'articolo 19, commi l, 2, 3 e 4, della legge l° dicembre 1986, n. 870.

L’articolo 80 del Codice della Strada disciplina la revisione dei veicoli a motore, che ha la finalità di “accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti”. Le revisioni sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (Uffici della Motorizzazione civile) ovvero sono affidate (comma 8 e seguenti) a soggetti privati aventi specifici requisiti, sulla base di specifiche concessioni. In particolare le revisioni possono essere effettuate da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Le tariffe per la revisione dei veicoli a motore sono fissate dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161. Ulteriori disposizioni sono previste nel decreto MIMS 3 agosto 2021, n. 129.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. La sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste. Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993.

Per quanto riguarda i termini per effettuare le revisioni in relazione allo stato di emergenza, il DL 18/2020 ha inizialmente previsto l’autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020. Successivamente, il comma 4 dell’art. 92 del D.L. 18/2020 (come modificato dal D.L.76/2020) ha autorizzato la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 dicembre 2020.  Il regolamento (UE) n. 2021/267 ha quindi  stabilito (articolo 5) che i controlli tecnici periodici di revisione, che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, siano effettuati in una data successiva, ma comunque entro 10 mesi dalla scadenza iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi fino a tale data successiva; inoltre, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.

 

 

 


 

Articolo 10, comma 1-bis
(Prove per il conseguimento delle abilitazioni di guida)

 

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente con gli identici emendamenti 10.77 e 10.103, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020 in materia di conseguimento delle abilitazioni di guida.

 

In particolare si ricorda che il citato articolo 13, comma 6-bis del richiamato decreto-legge aveva previsto, al fine di ridurre l’arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento dell’abilitazione di guida, la possibilità, da parte degli uffici della motorizzazione civile, di utilizzare anche del personale degli uffici la motorizzazione civile collocato in quiescenza per svolgere la funzione di esaminatore.

Tale possibilità era riconosciuta fino al 31 dicembre del 2021.

La proposta in esame, pertanto, proroga questa facoltà al 31 dicembre del 2022.

 


 

Articolo 10, comma 1-ter
(Proroga termini in materia di monopattini elettrici)

 

 

Il comma 1-ter dell’articolo 10, introdotto in sede referente, differisce al 30 settembre 2022 il decorso dell’obbligo di dotare i monopattini delle frecce direzionali e degli stop. Dispone inoltre in ordine alle strade percorribili dai medesimi monopattini.

 

In dettaglio, la disposizione – nel novellare la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, in particolare all’art. 1, commi 75-bis e 75-terdecies) – sposta in avanti di 3 mesi il termine a partire dal quale è necessario dotare i monopattini a prevalente propulsione elettrica degli indicatori luminosi di svolta e del segnale di freno, precedentemente previsto al 1° luglio 2022. Resta fermo che i monopattini già in circolazione devono adeguarsi a questa disposizione entro il 1° gennaio 2024.

 

Essa – inoltre – apporta una correzione all’indicazione delle strade che i monopattini elettrici possono percorrere, distinguendo con maggiore nettezza di quanto sinora previsto tra centri urbani e strade extra-urbane.

 

In particolare, a tali mezzi è consentito circolare:

-       nei centri abitati, solo sulle strade il cui limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette;

-       fuori dai centri abitati, solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette.

 


 

Articolo 10, comma 2
(Proroga di termini in materia di trasporto ferroviario merci)

 

 

L’articolo 10, comma 2, proroga al 15 marzo 2022 i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario a titolo di ristoro dei danni economici subiti dalle imprese stesse a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma in questione, inoltre, proroga al 30 aprile 2022 il termine entro il quale le imprese beneficiarie debbono presentare la relativa rendicontazione. Da ultimo viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle imprese beneficiarie.

 

A tale riguardo è utile ricordare che l'articolo l, comma 671 della legge n. 178 del 2020 aveva autorizzato la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale.

Si tratta, ad esempio, delle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché degli spedizionieri e degli operatori del trasporto multimodale limitatamente alle attività svolte integralmente o in parte sul territorio italiano.

In base a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 671 le imprese interessate dovranno produrre un rendiconto degli effetti economici subiti nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La norma in questione rinviava l'individuazione delle modalità di rendicontazione ad un apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

L'articolo 10, comma 2, proroga i relativi termini per l'adozione di ciascuno degli atti sopra richiamati così come indicato in premessa.


 

Articolo 10, comma 2-bis
(Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)

 

 

Il comma 2-bis dell'articolo 10, introdotto in sede referente, novella la disciplina concernente i casi di permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare.

In particolare, la lettera a) del comma in esame proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2020) il termine per l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, volti a disciplinare le condizioni contrattuali in base alle quali l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione relativi ai suddetti immobili.

La lettera b) detta disposizioni inerenti alla definizione della disciplina dei canoni demandata ai citati decreti ministeriali.

In caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, ove le amministrazioni permanessero negli immobili dei fondi (in assenza di sedi alternative) l’importo dell'indennità di occupazione sarebbe pari all’importo del canone fino a quel momento corrisposto. Tali disposizioni si inseriscono automaticamente nei contratti di locazione in corso ed hanno efficacia, secondo la novella di cui alla lettera c), per un periodo massimo di quarantotto mesi (in luogo dei ventiquattro mesi previsti a legislazione vigente) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione dei contratti in oggetto.

 

Il comma 2-bis in esame modifica l'articolo 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito dalla legge n. 410 del 2001).

La finalità dichiarata dell'intervento è quella di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare, già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 qui novellato, anche in considerazione dell'alterazione dell'andamento del mercato immobiliare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede, tra l’altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più Fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici (Fip) e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno (Fpu).

 

Il comma 2-sexies dell'art. 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, prevede che, con riferimento agli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliari, l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti di locazione o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi (secondo la lettera a) del comma 2-bis in esame) entro il 31 marzo 2022.

 

Tali decreti disciplinano:

§  la decorrenza e la durata dei nuovi contratti;

§  i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto della normativa vigente (articolo 3, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) limitatamente alla durata residua del finanziamento originario, non rilevando eventuali proroghe dello stesso;

§  gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;

§  le ulteriori condizioni contrattuali.

 

Riguardo ai canoni di locazione, si prevede qui (lettera b) del medesimo comma 2-bis) che tale disciplina deve altresì tenere conto:

§  di quanto stabilito dall'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 (come convertito dalla legge n. 215 del 2021). Esso prevede (al comma 1) la disapplicazione della riduzione del 15% dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni pubbliche stipulati dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) e fino al 31 dicembre 2023;

§  degli importi determinabili a seguito di accordi novativi di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni dello Stato, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo.

 

In particolare, il comma 1 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146, prevede che, in considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)[41], le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT (si veda la relativa pagina internet per l'elenco completo) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle seguenti condizioni:

      i)          classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

    ii)          rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) (si tratta delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

  iii)          il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (previsione di specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato) per le amministrazioni statali.

 

Si rammenta che il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2014, la riduzione del 15% del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. Per il triennio 2012-2014 è disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all’esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture. Peraltro tali norme non trovavano applicazione per i fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, nonché per gli aventi causa da detti Fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi (comma 8).

 

Il comma 2-septies dell'art. 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, stabilisce che, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, ove le amministrazioni permanessero negli immobili dei Fondi (in assenza di sedi alternative) l’indennità di occupazione è pari all’importo del canone sino ad allora corrisposto.

In particolare, la norma dispone che in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici, in mancanza di alternative, negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti, è dovuta un’indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore.

Rimane fermo, come previsto anche al comma 2-sexies, che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto della non applicabilità della riduzione del 15% (articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) limitatamente alla durata residua del finanziamento originario, non rilevando eventuali proroghe dello stesso.

Tali disposizioni si inseriscono automaticamente nei contratti di locazione in corso, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi (secondo la lettera c) del comma 2-bis in epigrafe) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle more dell’adozione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies, che devono disciplinare, tra l’altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.

 

Si ricorda che l’articolo 1339 del codice civile stabilisce che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

 

Per completezza di informazione, si ricorda che i commi 2-sexies e 2-septies qui sopra più volte richiamati, sono stati introdotti dall'articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto", come convertito dalla legge n. 126 del 2020).

Il comma 2 dell'articolo 69, con le medesime finalità del comma 1, prevede che, a decorrere dall’anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all’acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 222, stabilisce, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato (indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. L’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: a) accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai Fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 3 dell'articolo 69 del decreto-legge n. 104 stabilisce che l’Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico, nell’ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili nelle attività valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente più conveniente volta all’acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalità istituzionali. Tale attività viene svolta nell’ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle amministrazioni interessate.

La norma chiarisce che l’Agenzia svolge tale servizio di supporto contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistico, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell’amministrazione interessata.

In base ai risultati dell’attività svolta l’Agenzia del demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell’amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente.

Tali attività, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

Nella relazione tecnica che accompagna il testo si evidenzia che l’attività di supporto alle amministrazioni prevista per l’Agenzia del demanio dal comma 3, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione, rientra tra le attività istituzionali della medesima Agenzia ed è quindi svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 10, comma 3
(Rendicontazione per le imprese di trasporto ferroviario
di passeggeri e di merci)

 

 

L’articolo 10, comma 3, differisce i termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese ferroviarie passeggeri e merci per l’assegnazione delle risorse già autorizzate per compensare gli effetti della pandemia registrati dal l° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, nonché per l’emanazione del relativo decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

 

 

In dettaglio, il comma 3 dispone che, ai fini dell'assegnazione delle risorse, già autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034, sono fissati i seguenti termini:

a) al 30 gennaio 2022: la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, quindi in regime di libero mercato, degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal l° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 (il termine era in precedenza fissato al 31 luglio 2021 dal comma 676, della legge n. 178 del 2020);

b) al 31 marzo 2022: l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie (il termine era in precedenza fissato al 31 ottobre 2021 dal comma 677, della legge n. 178 del 2020).

 

Si ricorda che il richiamato comma 675 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha autorizzato uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per sostenere le suddette imprese di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1°gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

In materia era già intervenuto, per l’anno 2020, l’articolo 214 (commi 3, 4, 5 e 5-bis), del decreto-legge n. 34 del 2020, che aveva autorizzato la spesa di 70 mln e per il 2020 (e di 80 mln dal 2021 al 2034) per sostenere le imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato e compensare gli effetti economici subiti, direttamente imputabili dall’emergenza COVID-19, registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e da rendicontare entro il 31 ottobre 2020 in base ad un apposito decreto ministeriale. Il successivo DL 52/2021, all'articolo 11-sexies, comma 2, ha quindi previsto che le eventuali risorse residue non assegnate sarebbero state destinate alle stesse imprese per gli effetti economici subiti, registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020, con rendicontazione entro il 15 maggio 2021. L’assegnazione delle risorse è stata subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e all’emanazione di un decreto interministeriale entro il 15 giugno 2021.

 


 

Articolo 10, comma 3-bis
(Razionalizzazione degli acquisti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 10, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2026, la possibilità per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo, in deroga al codice dei contratti pubblici, e di Anas di avvalersi dei contratti stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non strumentali.

 

 

In dettaglio il comma 3-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2026, i termini previsti dalle lettere a) e b) dall’art. 2-ter, del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. “decreto semplificazioni”, come novellato dall’art. 51 del successivo D.L. n. 77/2021), che prevedono:

a) che le società del gruppo Ferrovie dello Stato siano autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del Codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;

b) che sia consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, anche non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali

Tali disposizioni hanno lo scopo, secondo quanto enunciato nella norma stessa, di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 49 del D.L. n. 50/2017 ha previsto, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, che ANAS S.p.A. sviluppi le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti.

Ha inoltre previsto l'acquisizione da parte di FS della società ANAS S.p.a.: l'acquisizione si è realizzata attraverso l'aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 29 dicembre 2017, tramite conferimento dell'intera partecipazione ANAS detenuta dal MEF. Il Gruppo Ferrovie dello Stato detiene pertanto dal 1° gennaio 2018, il 100 per cento di Anas S.p.a. L'aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. è stato pari a 2,86 miliardi di euro, corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società.

 

 


 

Articolo 10, comma 3-ter
(Proroga dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale dei servizi ausiliari di bordo)

 

Il comma 3-ter dell’articolo 10, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2022 le procedure semplificate di stipula, da parte del comandante della nave, dell’armatore o di un procuratore, dei contratti di arruolamento dell’equipaggio o degli ausiliari.

 

In dettaglio, il comma 3-ter proroga la disciplina inizialmente introdotta dall’art. 103-bis, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, e successivamente prorogata dall'art. 48-quater, comma 2, del D.L. n. 76/2020, dall'art. 13, comma 4 del D.L. n. 183/2020 e infine al 31 dicembre 2021 dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

 

Il richiamato art. 103-bis,  ha infatti disposto che fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

L'articolo 328 del Codice della navigazione, (Forma del contratto), prevede viceversa che - salvo quanto disposto nei successivi articoli - il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico. Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere annotato dalle autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità risultare nel contratto stesso.

L'articolo 329 del Codice (Stipulazione del contratto in località estera dove non vi sia autorità consolare) – norma cui si rinvia nella presente disposizione – consente (se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare) che il contratto sia, a pena di nullità, stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

L'articolo 357 (Annotazioni relative alle persone arruolate), comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, prevede che, relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio debba anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice stesso. I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.

 


 

Articolo 10, comma 3-quater
(Conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

 

 

Il comma 3-quater dell’articolo 10, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2022 le misure che consentono la conversione ad alimentazione elettrica o ibrida dei motori dei veicoli per il trasporto merci con procedure facilitate.

 

 

In dettaglio, il comma 3-quater proroga il termine previsto dall’art. 29-bis, del D.L. n. 41 del 2021: si tratta della disposizione che ha esteso, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, ai veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (cioè i veicoli adibiti a trasporto merci), le misure già previste per gli altri veicoli che consentono la trasformazione a trazione elettrica ovvero ibrida dei motori con procedure più semplici.

 

Il richiamato art. 29-bis ha infatti disposto che la disciplina della trasformazione ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida dei motori dei veicoli prevista dall'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, potesse essere applicata, in via sperimentale, anche ai veicoli ricompresi nelle categorie N2 e N3, al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive: si tratta della disciplina che prevede che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, ovvero a trazione ibrida con l'installazione di motori elettrici, si applichi l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), il quale esenta dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo, qualora la modifica sia conforme alle norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.

 


 

Articolo 10, comma 3-quinquies
(Proroga corsi di formazione al salvamento acquatico)

 

Il comma 3-quinquies dell’articolo 10, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

 

 

In dettaglio, il comma 3-quinquies proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico.

 

La portata della proroga di questo termine sta nella circostanza che la disciplina dell’autorizzazione a formare e svolgere compiti di assistenza e salvamento ai bagnanti si trova in un regolamento di emanazione ministeriale (decreto MIT - oggi MIMS - 29 luglio 2016, n. 206). L’efficacia di tale disciplina nei riguardi di chi fosse già titolare di autorizzazioni al 31 dicembre 2011 è stata prorogata più volte e – oggi – fino al 31 dicembre 2022.

 

Val la pena ribadire che il decreto del Ministro IT 29 luglio 2016, n. 206 è il regolamento che detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Le proroghe e le modifiche alla disciplina del salvamento acquatico sono state nel tempo disposte dall'art. 1, comma 1136, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (a decorrere dal 1° gennaio 2018); dall'art. 4, comma 2, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, dall'art. 1, comma 2, della legge 24 luglio 2019, n. 73  (a decorrere dal 3 agosto 2019), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 73 del 2019 e infine dall'art. 13, comma 5-ter del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

 

Il secondo periodo della disposizione in commento autorizza inoltre il Ministro IMS ad apportare modifiche al predetto decreto n. 206 del 2016, volte a conseguire l’obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l’esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l’ottenimento del brevetto.

 


 

Articolo 10, commi da 3-sexies a 3-decies
(Lavoro portuale)

 

 

L'articolo 10, con i commi da 3-sexies a 3-decies, introdotti durante l'esame in sede referente con gli identici emendamenti 10.19, 10.78, 10.88 proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la possibilità, da parte delle Autorità di sistema portuale, di prevedere un contributo a favore delle imprese operanti in ambito portuale a parziale ristoro dei danni derivanti dal calo delle attività dovute all'emergenza da COVID-19.

Le proposte in questione, inoltre, consentono alle Autorità di sistema portuale di finanziarie misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni portuali ovvero dipendenti di terminal portuali.

 

In particolare il comma 3-sexies, come evidenziato sopra, proroga le misure previste a favore delle imprese operanti nelle aree portuali introdotte dall'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3-septies stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni portuali ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco.

 

Il comma 3-octies prevede che le risorse economiche di cui al comma 3-septies, siano versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate e trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.


Il comma 3-novies
rinvia l'individuazione delle modalità attuative del comma 3-ter ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

 

Il comma 3-decies reca una clausola di copertura finanziaria.

 


 

Articolo 10, commi 3-undecies e 3-duodecies (emendamento 10.48 NF)
(Investimenti infrastrutturali nel settore della cultura)

 

 

I commi 3-undecies e 3-duodecies dell'articolo 10, introdotti in sede referente, al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, provvedono a destinare agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, nonché a disporre la relativa copertura finanziaria.

 

L'intervento normativo è effettuato novellando il primo periodo dell'art. 1, comma 338, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), il quale prevede che, al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, sia destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Per effetto della novella in commento, come detto, agli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 (comma 3-undecies).

L'articolo 1, comma 338, affida, altresì, a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura), adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), l'approvazione degli interventi da finanziare ai sensi delle predette disposizioni, nonché le relative modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai provveditorati interregionali delle opere pubbliche (organi decentrati del Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DPCM del 5 luglio 2006, recante "Organizzazione del Ministero delle infrastrutture").

Inoltre, il medesimo comma 338 demanda la individuazione delle risorse da destinare agli interventi previsti dal comma stesso a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 3-duodecies dispone che agli oneri derivanti dal comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 10, commi da 3-terdecies a 3-quinquies
(Fondo per la patente di giovani conducenti nell’autotrasporto)

 

 

Queste disposizioni istituiscono un fondo per contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida a giovani che intendono svolgere l’attività di conducenti nell’autotrasporto.

 

 

È istituito nello stato di previsione del MIMS un fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», con una dotazione pari a:

-       3,7 milioni di euro per l’anno 2022;

-       5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

Lo stanziamento è destinato alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i 18 e i 35 anni, di un «voucher patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il «voucher patente autotrasporto» può essere richiesto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

 

L’istituzione del fondo avviene con una novella alla legge di conversione del decreto legge n. 121 del 2021, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del cui art. 1 sono sostituiti. In tale legge, era previsto un analogo contributo – fino al 30 giugno 2022 ma limitato a 1000 euro e limitato al 50 per cento della spesa sostenuta. La nuova disposizione non è - dunque - solo una proroga ma costituisce un potenziamento della misura.

 

Al nuovo comma 5-ter della legge novellata è previsto che con decreto del Ministro IMS, di concerto con il Ministro EF, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

 

Si valuti di prevedere un termine entro cui il decreto ministeriale debba essere emanato.

 

Una quota del fondo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e allo sviluppo di una piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio stesso. Per tale finalità, il MIMS può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a.

 

Per motivi che parrebbero da chiarire, il comma 3-quaterdecies dell’art. 10 dispone la soppressione dell’art. 15, comma 25-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di revisione della spesa farmaceutica. Se ne potrebbe valutare la correzione o il ricollocamento

 

Il successivo comma 3-quater reca le norme di copertura.


 

Articolo 10, commi da 3-sexiesdecies a 3-duodevicies
(Disposizioni in materia di infrastrutture)

 

 

L'articolo 10, con i commi da 3-sexiesdecies a 3-duodevicies, introdotti in sede referente con l'approvazione degli identici emendamenti 10.15, 10.80 e 10.92, introduce alcune disposizioni relative alle procedure ad evidenza pubblica, altre disposizioni in merito alla realizzazione delle opere infrastrutturali relative all'evento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nonché ulteriori disposizioni concernenti il MOSE.

 

In particolare, il comma 3-sexiesdecies, stabilisce che la proroga da 12 a 24 mesi che era stata prevista dall'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alle procedure ad evidenza pubblica, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Lo stesso comma, inoltre, precisa che qualora le procedure di evidenza pubblica in questione risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.

Il comma 3-septiesdecies, al fine di consentire lo svolgimento al meglio, durante l’anno 2022, delle funzioni che sono state attribuite alla società infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.p.A. per la realizzazione delle opere che sono state individuate come funzionali all’evento in questione, consente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di trasferire risorse finanziarie, nel limite di 14 milioni di euro per l’anno 2022, alla suddetta società.

 

Il comma 3-duodevicies, invece, stabilisce che, al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario incaricato, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia provvede a sottoscrivere un apposito atto transitorio con il concessionario Consorzio Venezia avente ad oggetto l’esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione.

La norma in questione inserisce una serie di passaggi procedurali necessari tra cui l’acquisizione del previo parere dell’Avvocatura dello Stato e la sottoposizione dell’atto convenzionale al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.


 

Articolo 10, comma 3-undevicies
(Realizzazione dell’itinerario Sassari-Olbia)

 

 

Il comma 3-undevicies dell’articolo 10, introdotto durante l’esame in sede referente, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, differisce al 31 dicembre 2024 il termine (scaduto il 31 dicembre 2020) fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall’ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013.

 

La norma in esame, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel CIS per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, differisce al 31 dicembre 2024 il termine fissato dall’art. 9, comma 9-bis, del D.L. 244/2016.

Tale comma ha previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 12 marzo 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23 aprile 2010 sono state previste disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la suddetta emergenza, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza.

Successivamente, l’ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013 ha previsto disposizioni per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative per il definitivo superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia. In particolare, l’art. 1, comma 1, individua Anas S.p.A. quale amministrazione pubblica competente, in regime ordinario, al coordinamento degli interventi successivi alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia e, al comma 6, la Regione Sardegna quale amministrazione pubblica competente a mantenere e gestire sino a 48 mesi dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale la contabilità speciale n. 5440, aperta nel corso del regime commissariale, intestando la stessa contabilità al Presidente della Regione. Nella stessa ordinanza di Protezione Civile n. 56 dell’8 marzo 2013, all’art. 1, comma 6, viene specificato che, ai fini degli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa di protezione civile, i rapporti amministrativo-contabili fra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed ANAS S.p.A., GEASAR S.p.A., la Provincia di Olbia-Tempio ed il Comune di Olbia in ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli interventi sono disciplinati mediante la stipula di appositi accordi ai sensi della legge 241/1990 ovvero nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011, che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

Secondo quanto riportato sul sito web dell’Agenzia per la coesione territoriale, “il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’adeguamento dell’itinerario Sassari-Olbia prevede la realizzazione del principale collegamento trasversale interno tra la costa occidentale e quella orientale del Nord della Sardegna, per collegare due città importanti nonché i due principali porti (Olbia e Porto Torres) e aeroporti dell’area (Olbia e Alghero). Il Contratto è stato sottoscritto in data 6 marzo 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma della Sardegna e ANAS SpA. La strada Sassari-Olbia è sempre stata strategica per lo sviluppo dell’intera isola, sia dal punto di vista della mobilità interna, sia per il transito merci, sia per l’incremento dei flussi turistici. Il suo ammodernamento rientra tra le disposizioni urgenti della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore traffico e mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio. Il CIS prevede lavori per un costo complessivo di 930,67 milioni di euro interamente finanziati”.

Per un approfondimento in materia si rinvia all’ultima relazione annuale, relativa al 2020, pubblicata nel novembre scorso.

 

La norma in esame specifica altresì che il differimento del mantenimento in esercizio della suddetta gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 viene disposto ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 196/2009.

L'art. 44-ter, introdotto nella legge 196/2009 dal D.lgs. 90/2016 di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, le quali vengono quindi ricondotte all'interno del regime di contabilità ordinaria.

Il comma 4, in particolare, esclude dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla norma le seguenti gestioni contabili: la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato istituite ai sensi della legge n. 1041/1971; le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge; i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati; i casi di urgenza e necessità.


 

Articolo 10-bis
(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modificando l’art. 20 del D.L. 248/2007, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

 

La disposizione in esame differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

La norma in esame interviene sull'art. 20, comma 5, del D.L. 248/2007, che stabilisce che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2021 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

Il termine in esame, già interessato da diverse disposizioni a partire dall’art. 1, comma 1 del D.L. 225/2010, che ha prorogato la prevista scadenza dal 31 dicembre 2010 fino al 31 marzo 2011, è stato da ultimo oggetto di modifica da parte dell’art. 6, comma 5-decies del D.L. 162/2019, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2021, novellando in tal caso direttamente l’art. 20, comma 5 del D.L. 248/2007.

In base all’art. 2, comma 3 della citata ordinanza 3274/2003 è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche avrebbero dovuto essere effettuate entro cinque anni dalla data della citata ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

Articolo 11, commi 1 e 2
(Obbligo di etichettatura degli imballaggi)

 

 

L'articolo 11, comma 1, come modificato in sede referente, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022. Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi (comma 2). Nel corso dell'esame in sede referente è stato fissato a novanta giorni il termine per l'emanazione di tale decreto.

 

L'articolo 11, comma 1, modifica il comma 6 dell’art. 15 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge n. 21 del 2021.

Il richiamato articolo 15, comma 6, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente).

Tale termine del 31 dicembre 2022 è stato fissato con modifica approvata in sede referente. Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale del decreto-legge in esame prevede il termine del 30 giugno 2022. Si rammenta, inoltre, che il termine vigente prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge era fissato al 31 dicembre 2021.

 

Il citato comma 5 dell'art. 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

È altresì sospeso l'obbligo (previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5 dell'art. 219) posto in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.

 

Riguardo alla decorrenza della sospensione degli obblighi, si rammenta che l'art. 15 del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito, prevedeva la sospensione dei soli obblighi previsti dal primo periodo del comma 5 dell'art. 16, dal 31 dicembre 2020 (data della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto n. 183). Successivamente, sul termine di applicazione della sospensione di cui al comma 5, dell’art. 219 del codice è intervenuto il decreto-legge n. 41 del 2021, che ha disposto, all’art. 39, la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il medesimo comma 5, dell’art. 219, ivi compreso, quindi, il secondo periodo. La sospensione degli obblighi di cui al secondo periodo opera, quindi, dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 69 del 2021.

 

Riguardo ai destinatari di tali obblighi, la nota 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica[42] ricorda che il comma 5 dell'art. 219 (come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020) pone in capo ai produttori di imballaggi, come già detto, di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della codificazione alfa numerica prevista dalla decisione 97/129/CE della Commissione europea. In base all’art. 218, co. 1, lettera r), del codice dell'ambiente, i produttori sono definiti come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”. In merito, invece, all'obbligo di conformità dell’etichettatura alle norme tecniche UNI ivi richiamate, osserva la nota del MiTE, "la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati". A tale riguardo, prosegue la Nota citata, le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi "sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare e/o riprodurre sul packaging)". La Nota del Mite quindi afferma che le informazioni per una corretta etichettatura sono spesso condivise tra produttore e utilizzatore dell'imballaggio. Conseguentemente, conclude la medesima nota, "al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi".

 

Ulteriore modifica al medesimo art. 15, comma 6, stabilisce che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Tale termine del 1° gennaio 2023 è stato fissato con modifica approvata in sede referente. Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale del decreto-legge in esame prevede il termine del 1° luglio 2022. Si rammenta, inoltre, che il termine vigente prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge era fissato al 1° gennaio 2022.

Si segnala che tale disposizione, inerente all'esaurimento dei prodotti privi dei requisiti di etichettatura, con riferimento alla data del 1° gennaio 2022 ora qui prorogata, è stata introdotta dall'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge. 21 maggio 2021, n. 69.

 

Il comma 2 integra il citato articolo 219 del Codice dell'ambiente introducendo un nuovo comma 5.1, il quale demanda la definizione di linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tale termine di novanta giorni è stato fissato con modifica approvata in sede referente, in luogo del termine di trenta giorni (peraltro scaduto il 30 gennaio 2022) fissato dal testo originario del decreto-legge.

 

La relazione illustrativa asserisce che la presente proroga di termini in materia di applicazione della norma sull'etichettatura di imballaggi si rende necessaria in considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni di sui all'art. 219, comma 5. Viene quindi individuata nel decreto ministeriale "la sede idonea alla risoluzione delle suddette criticità".

 

Si tratta, con riferimento all'articolo 219 del codice ambiente, di una disposizione (già modificata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128) recentemente riscritta dall'art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto sull'economia circolare. Il D.Lgs. n. 116/2020 ha infatti recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recando al suo articolo 3 modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, con specifico riferimento alla gestione degli imballaggi.

In sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del pacchetto economia circolare, è stato novellato l'articolo 219 del codice ambientale, modificandone il comma 5, al fine di stabilire che l'etichettatura di tutti gli imballaggi deve essere effettuata non più in base alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale (come prevedeva il testo vigente prima del D. Lgs. 116/2020) bensì secondo le norme tecniche UNI applicabili. Per un'ampia disamina dei contenuti della normativa di recepimento della normativa europea in materia di imballaggi, si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea (Atto del Governo 169).

Si fa presente che, con riferimento alla disposizione in parola, qui oggetto di sospensione applicativa, alcune associazioni di categoria avevano rilevato dubbi interpretativi, soprattutto in ordine ai contenuti da riportare in etichetta. Al riguardo,  CONAI aveva promosso una  consultazione pubblica di linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, fino al 30 novembre 2020; si evidenziava al riguardo il profilo critico della definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi, rilevando il Conai come la individuazione delle norme UNI applicabili, a cui la norma rimanda, fosse urgente e necessario.

A tale riguardo si ricorda la già menzionata nota 17 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, la quale, come detto, chiarisce che l'obbligo del rispetto delle norme UNI ricada sui produttori e sugli utilizzatore. La Nota del Mite, inoltre, fornisce chiarimenti su varie tipologie di imballaggi che presentano specifiche criticità in tema di etichettatura, ossia: imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto; preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione; imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione; imballaggi destinati all’esportazione; ricorso al digitale (app, QR code, siti internet).

Si ricorda che le norme UNI sono stabilite dall'Ente Nazionale italiano di Unificazione che rappresenta il nostro paese a livello di normazione europea (CEN, comitato europea di standardizzazione) e a livello mondiale (ISO, organizzazione internazionale di standardizzazione).

 

Si segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi - nell'ottica dell'economia circolare - di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore.

Si ricorda in particolare che la c.d. Direttiva “imballaggi” direttiva 94/62/CE, stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio – l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i; si prevede poi l'obbligo di marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta, la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura (par. 4, art. 8 Dir.).

La decisione 97/129 – che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE – istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione.

Si ricorda che la Direttiva (UE) 2018/852  modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,   introducendo, tra l'altro alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi: entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; entro il 31 dicembre 2030 il 70%  di tutti i rifiuti da imballaggio (con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo la direttiva agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni tra cui: assicurare almeno alcune percentuali minime di riciclaggio; che vengano esplicitate e sia avvisata la Commissione europea in ordine alla necessità di tale posticipo  al massimo  24 mesi prima del termine prefissato).

 

Si fa presente, infine, che l'articolo 261 del codice dell'ambiente, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro. A decorrere dal 14 gennaio 2022, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 196 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente").

Al riguardo, si segnala che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori e, se del caso, degli utilizzatori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dall'art. 15, comma 6, del citato decreto-legge n. 183 del 2020, sospensione ora prorogata dalla norma in esame, non appare chiarito il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ai profili sanzionatori.

 

 

 

 


 

Articolo 11, comma 3
(Fondo per la transizione energetica nel settore industriale)

 

 

L’articolo 11, comma 3, dopo una modifica approvata in sede referente, fissa al 30 giugno 2022 (il testo originario del decreto prevedeva il termine del 31 marzo 2022) il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.

 

Il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stato istituito dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (l. n. 128 del 2019), che ha novellato l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Il Fondo è finalizzato a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette).

 

Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di attuazione della direttiva (UE) 2018/410 volta a sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, all’articolo 23 disciplina le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO2 equivalente attraverso la vendita all'asta, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa.

In proposito, viene confermata l'attribuzione del 50% dei proventi complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La metà spettante a MITE e MISE è a sua volta divisa in due percentuali: il 70% va al MITE e il 30% al MISE.

Il comma 8 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste che supera il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 (misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Per una ricostruzione organica della normativa sui cambiamenti climatici vedi il relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Il decreto MITE 12 novembre 2021 definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea.

Gli aiuti concedibili riguardano due diversi filoni normativi e due diversi periodi:

a) la comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) («Linee guida ETS del 2012») disciplina i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

b) la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) («Linee guida ETS del 2021»), disciplina i costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030.

Da rimarcare che le misure di aiuto alle imprese appena citate sono state notificate ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e – pur costituendo sovvenzione diretta – sono compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato (art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato) in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.

Peraltro, il decreto prevede che al fine di garantire la trasparenza (degli aiuti di Stato), il soggetto gestore pubblichi il testo integrale del regime di aiuti approvato, cura la redazione di una relazione sulla misura di aiuto, con le modalità previste dalle Linee guida ETS del 2012 di cui ai punti da 48 a 50 e da 52 a 54, ai fini della trasmissione alla Commissione europea e conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla concessione degli aiuti da mettere a disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per eventuali controlli.

La gestione del Fondo è affidata a Acquirente Unico S.p.a., società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), di proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della transizione ecologica.

L'intensità massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sarà superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ETS del 2012.

 

L’ultimo rapporto pubblicato da GSE sulle aste di quote europee di emissioni è relativo al III trimestre 2021.

 


 

Articolo 11, comma 4
(Interconnector)

 

 

L’articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l’estero (cd. interconnector). Si tratta di condizioni più vantaggiose sui costi dell’energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall’articolo 32 della legge n. 99/2009).

Conseguentemente, la norma prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

 

L’articolo 11, comma 4, opera sotto forma di novella dell’articolo 1, comma 832, della legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), la quale aveva già disposto una proroga del periodo di godimento del meccanismo di import virtuale.

 

Fin dal 2009, con l’articolo 32 della legge n. 99/2009, è stata introdotta la disciplina qui in commento, che consente alle imprese energivore - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW – di beneficiare di un meccanismo di agevolazione sui costi dell’energia elettrica, in funzione di perequazione, chiamato import virtuale. Per un esame approfondito della normativa si rinvia al box infra.

Ad oggi, secondo la relazione illustrativa della norma qui in commento, oltre ad aver permesso agli energivori di rimanere sul mercato e di avere parallelamente migliorato i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'interconnector con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo dal 28 dicembre 2019 e dell'interconnector con la Francia (350 MW) la cui entrata in esercizio è imminente e l'avvio della costruzione di un interconnector con l'Austria (150 MW).

Permanendo in capo agli Assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di politica industriale di cui al citato import virtuale, appare opportuna – evidenzia sempre la relazione illustrativa - la proroga dell'import virtuale e la sua estensione a tutte le frontiere europee.

Qualora la misura non dovesse essere prorogata, le industrie energivore sarebbero costrette – secondo la relazione - ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti.

 

L'articolo 32 della legge n. 99/2009 ha introdotto una specifica disciplina per promuovere gli interconnector, realizzabili da Terna S.p.A. con il coinvolgimento dei soggetti privati. Lo scopo di tale previsione normativa è di favorire la realizzazione di un mercato unico europeo dell'energia, attraverso lo sviluppo di interconnessioni elettriche con l'estero, finanziate da parte di soggetti privati.

I soggetti privati ammessi a partecipare a tale attività sono, secondo la legge, solo i clienti finali, anche raggruppati in forma consortile[43] fra loro, «che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW».

In questo contesto, in accordo a quanto previsto dalla legge, Terna, individuati i possibili interconnector da realizzare, ha organizzato una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti intenzionati a sostenere il finanziamento di tali opere, individuando un elenco di assegnatari, per ciascuna frontiera, qualificabili come finanziatori privati pro quota dell'interconnessione prevista.

Tali linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere, sono quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, sono titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi fino a 20 anni, così come previsto dall’articolo 32 dalla legge n. 99 del 2009, come modificata dalla legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015), e beneficiano dello strumento di «importazione virtuale» di energia elettrica.

 

Di conseguenza, nell'ambito della regolamentazione, Terna gioca il ruolo di esecutore e realizzatore su mandato dei soggetti privati assegnatari, della capacità messa a gara ai sensi e per i fini indicati dalla legge.

Ciò premesso, per quanto riguarda le garanzie fornite dai soggetti finanziatori per la realizzazione delle infrastrutture individuate, la prima garanzia consiste nell'obbligo di finanziare l'opera assunta dagli assegnatari, già in sede di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 dell'articolo 32.

Proprio in virtù di tale obbligo, gli assegnatari sono stati ammessi ai benefici previsti dal meccanismo dell'import virtuale previsto dall'articolo 32 della legge 99 del 2009 e dalla delibera dell’AEEGSI ora ARERA n. 179 del 2009 (ss.mm.).

Deve inoltre considerarsi che il finanziamento dell'opera è ripartito tra un numero significativo di assegnatari, con conseguente estesa ripartizione del rischio.

 

La menzionata legge del 2009 riconosceva inizialmente ai soggetti promotori un periodo di venti anni di esclusiva (o esenzione) nell’utilizzo di queste reti. Inoltre, con conseguente delibera di Autorità (Del. n. 179/2009), si è previsto, fino alla messa in servizio dell‘interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, il pagamento di specifici corrispettivi di cui i clienti finali selezionati beneficiano per l’approvvigionamento dall’estero “in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento”, come si legge dal comma 6, articolo 32 della legge 99/09.

Nello specifico, con il citato articolo 32, si è dato mandato alla società Terna S.p.A.[44] di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire -a seguito di mandati ad hoc da parte dei medesimi soggetti - uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003[45], nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri fino a 2000 MW (comma 1 e art. 2 del D.L. n. 3/2010 che ha incrementato tale capacità di 500 MW[46]).

Terna S.p.A. è a tal fine stata obbligata a comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all’Autorità di regolazione per l’energia elettrica e il gas entro il 15 ottobre 2009 (comma 2).

Lo stesso articolo 32 (comma 3) ha demandato a Terna Spa di organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli interconnector, specificando nel bando l’impegno dei medesimi soggetti privati a stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l’esercizio dell’interconnector, il cui perfezionamento è subordinato dalla norma al rilascio di apposita esenzione dall’accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. La durata di tale esenzione – prima dell’intervento legislativo in esame – era fissata in venti anni, e, come già si è detto, è ora fino a venti anni.

L’articolo, nella sua formulazione precedente all’intervento legislativo operato con la legge di stabilità 2016 indicava, al comma 4, in 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell’esenzione il termine entro il quale ciascun interconnector che ottiene l’esenzione deve entrare in servizio – termine che, come si dirà oltre, la legge di stabilità ha portato a 48 mesi.

In difetto di ciò, viene (sempre dal comma 4) riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell’infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato stipulati.

L’articolo 32 ha stabilito che alle procedure per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli interconnector potessero partecipare esclusivamente clienti finali “energivori”, cioè clienti anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento (escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua) e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente è stato ammesso a partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.A. (comma 5).

Il medesimo articolo 32 ha disposto che l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplini misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

A tal fine, l'Autorità determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo di esenzione, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

 

Al fine di consentire il completamento dei lavori di realizzazione di interconnector, la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 831 a 836) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2021 (ora portata dalla norma qui in commento al 31 dicembre 2026) delle misure previste dalla legge n. 99/09 a favore dei soggetti che abbiano assunto l’impegno a finanziare le opere. La medesima legge ha poi previsto la possibilità di riconoscere un periodo di esenzione (esclusiva) anche inferiore ai venti anni (fino a venti anni), consentendo quindi di anticipare il termine a partire dal quale l’infrastruttura produrrà benefici diretti per tutti i clienti finali. Inoltre, per limitare ogni rischio di non solvibilità dei singoli progetti nella fase di costruzione e di esercizio, si istituisce presso Terna un fondo di garanzia alimentato dagli stessi soggetti che si sono visti aggiudicare la possibilità di realizzazione di un interconnector, con il versamento di 1 euro/MWh per anno.

Inoltre, ai sensi del comma 833 della legge di stabilità citata, i soggetti investitori che abbiano assunto l’impegno a finanziare le opere sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione (esclusiva), ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati)[47], a pena di decadenza dal diritto ai benefici di importazione virtuale, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.


 

In sede attuativa, la Delibera ARG/elt 179/09 ha disposto che Terna predisponga e renda disponibile ai soggetti finanziatori degli interconnector selezionati, che intendano avvalersi delle misure di importazione virtuale di cui al comma 6 dell’articolo 32 della legge n. 99/2009 un “contratto Terna-finanziatori” che disciplini, tra l’altro, l’entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i soggetti selezionati sono tenuti a rendere disponibili a Terna.

Con la successiva deliberazione ARG/elt 117/11, l’Autorità ha approvato lo schema di contratto Terna-finanziatori, che ha regolato il servizio di importazione virtuale sino a tutto il 2015. All’indomani della legge di stabilità 2016 – che ha esteso la durata massima del servizio di importazione virtuale, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, al 31 dicembre 2021 e ha previsto la creazione, presso Terna, di un fondo di garanzia alimentato per mezzo di un nuovo corrispettivo pagato dai soggetti finanziatori degli interconnector, sino all’entrata in servizio di ciascuna interconnessione - con la deliberazione 666/2015/R/eel, l’Autorità ha richiesto, a Terna, di aggiornare il contratto Terna-finanziatori, con particolare riferimento alla nuova durata del servizio di importazione virtuale prevista dalla legge di stabilità 2016 e il versamento del corrispettivo. Con la successiva Deliberazione 21/2016/R/EEL del 21 gennaio 2016 sono state approvate le modifiche, apportate da Terna S.p.a., al contratto Terna-finanziatori, di cui alla comunicazione di terna medesima 15 gennaio 2016.

La deliberazione ARG/elt 179/09 prevede dunque che l’Autorità approvasse:

- il “contratto Terna finanziatori” cioè i soggetti selezionati che intendono avvalersi del servizio di importazione virtuale;

- il contratto che regola il rapporto tra Terna e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (shipper) selezionati in esito alle aste per l’importazione virtuale (contratto Terna-shipper);

- un regolamento annuale disciplinante le aste per l’importazione virtuale (di seguito: Regolamento importazione virtuale);

 

Per parte sua, Terna, in attuazione della legge n. 99/2009 ha:

·       emesso l’avviso per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di “infrastrutture di interconnessione con l'estero“ nella forma di «interconnector», per 2000 MW per le frontiere Francia, Svizzera, Slovenia e Nord Africa. In tale avviso si legge che “resta fermo che la perdita di titolarità da parte del soggetto selezionato di tutti i punti di prelievo che hanno costituito requisito per la partecipazione alla aggiudicazione , comporta la decadenza da ogni diritto sia con riferimento al finanziamento degli interconnector, sia con riferimento alle misure di importazione virtuale. Resta inteso che qualora la perdita di titolarità sia limitata solo ad alcuni dei punti di prelievo i diritti di cui sopra vengono ridotti della stessa percentuale di riduzione della potenza disponibile.

·       predisposto i Regolamenti per la disciplina delle aste di importazione virtuale per l’anno 2010 e 2011, nonché gli schemi di contratto di cui alla medesima delibera.

Terna, in attuazione di quanto poi previsto all’art.2 del decreto legge 3/2010, ha pubblicato:

·       l’avviso, per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento di “infrastrutture di interconnessione con l'estero” nella forma di «interconnector», per 500 MW incrementali sulla frontiera Austriaca;

In tale avviso, è previsto che, nel caso in cui, in seguito all’aggiudicazione:

-    il soggetto selezionato non fornisca nei tempi indicati la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti e/o;

-    qualora all’esito delle verifiche da parte di Terna, il soggetto selezionato risulti non legittimato in ordine all’assegnazione di cui al medesimo Avviso e/o;

-    il soggetto selezionato perde i requisiti di partecipazione, ad esempio perda la titolarità di tutti i punti di prelievo che, ai sensi del paragrafo 1, hanno costituito requisito per la partecipazione alla procedura di cui al medesimo Avviso;

-    il soggetto selezionato perde ogni diritto sia con riferimento al finanziamento degli interconnector, sia con riferimento alle misure di importazione virtuale definite dall’Autorità di regolazione per l’energia elettrica ed il gas con delibera 179/09 e lo stesso sarà tenuto a restituire a Terna, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di quest’ultima, ogni beneficio connesso all’aggiudicazione di cui abbia eventualmente goduto nel periodo in cui non era legittimato, ivi compreso quello derivante dall’aver usufruito del servizio di importazione virtuale.

·       l’avviso per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento delle quote «interconnector» non finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 3/10, per 275 MW sulle frontiere Francia e Nord Africa unitamente alle quote «interconnector» che dovessero residuare a seguito dell’assegnazione dei 500 MW sulla frontiera con l’Austria.

Il comma 833 della legge di stabilità 2016, ha poi introdotto la previsione che i soggetti investitori che abbiano assunto l’impegno a finanziare le opere sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione (esclusiva), ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati) , a pena di decadenza dal diritto ai benefici di importazione virtuale, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.


 

Articolo 11, commi 4-bis e 4-ter
(Rifinanziamento del fondo per la realizzazione
della piattaforma italiana del fosforo)

 

 

I commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 11, introdotti durante l’esame in sede referente, prevedono un rifinanziamento di 300.000 euro, per il triennio 2022-2024, del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito dalla legge di bilancio per il 2018 e disciplinano la copertura dei relativi oneri.

 

Il comma 4-bis prevede un rifinanziamento, per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito, dal comma 122 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente (ora Ministero della transizione ecologica).

Il citato comma 122 ha previsto l’istituzione del fondo in questione, con una dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:

a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;

b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo dei rifiuti;

c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'UE;

d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;

e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;

f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

L’art. 1, comma 564, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, ha poi rifinanziato il fondo in questione per un importo pari a 200.000 euro per l'anno 2019.

Nella sezione dedicata alla Piattaforma italiana del fosforo del sito del Ministero della transizione ecologica (MiTE) si legge che la Direzione generale per l’economia circolare ha stipulato un accordo con l’Enea per realizzare le iniziative dirette a garantire il funzionamento della Piattaforma Italiana per il fosforo e che la piattaforma si inquadra nell’ambito della Piattaforma Europea del Fosforo istituita nel 2013.

 

Il comma 4-ter disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, prevedendo che vi si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

 


 

Articolo 11, comma 5-bis
(Obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego
di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale)

 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 11, inserito nel corso dell’esame referente, proroga al 30 giugno 2022 il termine entro cui è previsto l’obbligo dell’esercente di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività ionizzante, in relazione alla presenza di sorgenti di radiazioni di origine naturale per pratiche che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o della popolazione, sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa, a scopo di radioprotezione o di tutela dell'ambiente.

 

Il comma 5-bis in esame, inserito nel corso dell’esame referente,  dispone l’ulteriore proroga al 30 giugno 2022 degli obblighi di radioprotezione in capo all’esercente di pratiche che espongono ad attività ionizzante lavoratori e individui della popolazione, in attuazione dell’articolo 22 del D.Lgs n. 101/2021 riguardante le norme fondamentali di sicurezza relative alla radioprotezione, termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 11-undecies del DL n. 52/2021 (L. 87/2021).

 

Quest’ultima norma aveva portato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dal citato articolo 22, in luogo del termine originariamente previsto per ottemperare all’obbligo di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo[48] e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa entro 12 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo (27 agosto 2020), ovvero dall’inizio della pratica in questione.

Le pratiche attuate dall’esercente, come previsto dall’articolo 20 del  D.Lgs n. 101/2021, in particolare si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II esposti al radon, che comportano: a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale; b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

 

Si ricorda che il termine in oggetto, con originaria scadenza al 25 dicembre 2020, era già stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 183 del 2020 (cd. proroga termini L. n. 21/2021). Il D.Lgs. n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme ordinamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, per quanto concerne l'esposizione sia medica e professionale, per controlli di laboratorio, sia della popolazione in genere. L’obbligo è previsto dalla norma di delega contenuta agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).

Pertanto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 100 concernente il regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX di detto decreto, che disciplina le modalità di attestazione da parte di esperti di radioprotezione su tali prodotti. In particolare, l’articolo 7 dispone il mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici, al fine di assicurare l'accettazione, in regime di reciprocità, dell’attestazione di controlli radiometrici rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali con il quale l'Italia ha già stipulato specifici accordi.

L’Allegato XIX presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio. Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati. Infatti, il materiale che si suppone contaminato non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, che adotta i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare i provvedimenti opportuni, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

Si sottolinea che il predetto decreto interministeriale di regolazione degli aspetti tecnici risulta già trasmesso in bozza alle amministrazioni centrali di cui è richiesto il concerto, con nota dell'Ufficio legislativo del 29 ottobre 2020 (prot. n. 24869) e si attendono i tempi tecnici necessari all'elaborazione di eventuali osservazioni.

 


 

Articolo 11, comma 5-ter
(Revisione macchine agricole)

 

 

Il comma 5-ter, dell’articolo 11, introdotto in sede referente, fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali.

 

La disposizione in esame, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, fissa i nuovi termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015.

Si ricorda che il D.M. citato, nell’Allegato 1, prevede la tempistica per la revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione secondo una scadenza prestabilita:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, revisione entro il 30 giugno 2021;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, revisione entro il 30 giungo 2022;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, revisione entro il 30 giugno 2023;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019, revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

I nuovi termini per la revisione delle macchine agricole stabiliti dalla disposizione in esame sono quindi i seguenti:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

 


 

Articolo 11, comma 5-quater
(Proroga dell’obbligo di registrazione in formato esclusivamente elettronico dei trattamenti relativi ai medicinali veterinari
e ai mangimi medicati)

 

 

Il comma 5-quater, aggiunto durante l’esame referente, consente una proroga al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) dell’obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e il sistema Vet.info del Ministero della salute.

 

Il comma 5-quater, inserito durante l’esame referente, aggiunge una previsione alla disposizione di cui all’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 27/2021 in materia di registrazione dei trattamenti sugli animali destinati alla produzione di alimenti tramite medicinali veterinari[49] e mangimi medicati[50], allo scopo di garantire l’attuazione della procedura della loro registrazione in formato elettronico anche per gli specifici casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e il sistema Vet.info, per i quali viene indicata una proroga dell’obbligo al 30 aprile 2022.

 

Il sistema Vet.info rappresenta il portale dei Sistemi Informativi Veterinari del Ministero della Salute, finalizzato alla raccolta e presentazione dei dati, anche sanitari, per la governance dell’ambito veterinario e della sanità animale e sicurezza alimentare, e particolarmente rivolto alla definizione dei rischi sanitari lungo l'intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali fino alla commercializzazione degli alimenti per il consumo umano.

 

In proposito si ricorda che il citato D. Lgs. n. 27/2021 ha in particolare disposto l’attuazione dell’articolo 12 della Legge di delegazione europea 2018 (Legge 4 ottobre 2019, n. 117) in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

 

Nell’attuazione della delega, sono stati osservati i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e raccordo delle disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) individuazione, fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/625, del Ministero della salute, Regioni e Province autonome e delle aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti.


 

Articolo 11,comma 5-quinquies
(Specie ittiche)

 

 

Il comma 5-quinquies dell’articolo 11, introdotto in sede referente, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche, reca disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone.

 

La disposizione in esame aggiunge il comma 837-bis all'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), relativo alle specie ittiche d’acqua dolce riconosciute come autoctone.

Nel merito, il comma aggiuntivo - al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche – sospende fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione dell'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

 

Si ricorda che l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone, nel rispetto delle finalità del regolamento stesso, della salute e del benessere delle specie.

In base al comma 3, è vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4, in base al quale - su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali - l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale.

L'autorizzazione è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, e che i risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

In attuazione di quanto sopra disposto è stato emanato il decreto direttoriale 2 aprile 2020. In particolare l’articolo 3 prevede, tra l’altro, che gli enti richiedenti l'autorizzazione di immissione di una specie o popolazioni non autoctone presentino richiesta al Ministero dell'ambiente corredata da uno studio del rischio che tenga comunque conto di diversi elementi, tra cui:

a) caratteristiche della specie o popolazione oggetto di immissione;

b) area interessata dall'immissione;

c) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione;

d) motivazione dell'immissione con esplicito riferimento alle ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze di tipo ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono l'immissione della specie alloctona;

e) valutazione della probabilità di insediamento della specie alloctona nell'area di immissione e di diffusione nelle aree circostanti;

f) analisi dei possibili rischi diretti e indiretti legati all'immissione della specie alloctona su specie selvatiche autoctone, specie allevate e habitat naturali presenti nell'area di immissione e nelle aree circostanti di possibile diffusione;

g) analisi dei possibili benefici ambientali ed ecologici apportati dall'immissione della specie alloctona;

h) piano di monitoraggio post-rilascio di durata adeguata per valutare gli effetti dell'immissione della specie alloctona;

i) piano di interventi gestionali nel caso di impatti negativi imprevisti da parte della specie alloctona oggetto di immissione.

 


 

Articolo 11, comma 5-sexies
(Uso energia fonti rinnovabili)

 

 

L’articolo 11, comma 5-sexies, inserito in sede referente, prevede che "non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento "delegato" di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001" (cosiddetta RED II), non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea. Attualmente, è previsto che tale regime operi a decorrere dal 2023.

 

A tal fine il comma in esame novella la lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

 

L'esclusione prevista dalla lettera c) qui novellata è prevista ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in materia di fonti rinnovabili (articolo 3 del d.lgs. n. 199/2021) e dell'obiettivo, posto dall'articolo 39, comma 1, dello stesso d.lgs., per i singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.

 

L'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 prevede che, per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso o elevato rischio di cambiamento diretto e indiretto alla destinazione d'uso dei terreni, sia verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e impone a tutti i sistemi volontari di applicarle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

 

Al riguardo si fa presente che la Commissione europea ha predisposto, in attuazione dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, un progetto di regolamento "di esecuzione" on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land-use change-risk criteria (Ares(2021)4234307), il cui testo è attualmente disponibile solamente in lingua inglese. La sua adozione da parte della Commissione era prevista per il secondo trimestre 2021. Sul progetto di testo risultano trasmesse valutazioni anche da parte di soggetti interessati italiani: Adriatica Oli s.r.l., Consorzio Monviso Agroenergia (CMA), Eni, Elettricità Futura, Versalis S.p.A. e AssoDistil.

 

Giacché l'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 prevede l'adozione di regolamenti "di esecuzione" e non di regolamenti "delegati", occorre valutare l'opportunità di rettificare il riferimento alla prima categoria di atto all'interno del comma qui in esame.


 

Articolo 11, comma 5-septies
(Accesso agli incentivi per impianti a biogas)

 

 

L’articolo 11, comma 5-septies, inserito in sede referente, dispone l’ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. A tal fine novella l’articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019 - L. n. 8/2020 (cosiddetto decreto proroghe). La finalità è quella di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo.

 

Il comma in esame dispone la proroga all’anno 2022 degli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificato dall'articolo 31-ter, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

L’accesso agli incentivi è stato condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 954 è stata riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro, nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro (coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica) (articolo 1, comma 955).

Le due modalità sopra indicate dipendono dalla potenza dell'impianto:

- accesso diretto: gli impianti fino a 100 kW possono presentare domanda a seguito dell'entrata in esercizio;

- fermo restando l’accesso diretto, l'ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro: dunque, gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto. Gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto.

È stato previsto, per gli incentivi in questione, per l’anno 2019, un limite di costo indicativo annuo di 25 milioni di euro, con la pubblicazione del primo bando entro il 31 marzo 2019.

Al Gestore dei servizi energetici-GSE Spa è attribuito il compito di formare e pubblicare la graduatoria delle domande iscritte a registro nel suo sito internet, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati;

b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90 per cento di quella di cui al comma 954;

c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura (articolo 1, comma 956).

Gli incentivi in questione sono stati già prorogati al 2020 dall'articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020) e al 2021 dall'articolo 12, comma 9-ter, del D.L. n. 183/2020 (L. n. 21/2021), cosiddetto "proroga termini". Tali proroghe sono state entrambe disposte nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro (sempre coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica).

 

 

 


 

Articolo 11, comma 5-octies
(Riscossione oneri generali di sistema)

 

 

L’articolo 11, al comma 5-octies, dispone che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema - prevista dall’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) - sia effettuata entro il 30 giugno 2022.

 

L’articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) dispone che, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, siano rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori. All’attuazione della previsione in esame, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale si articola in quattro voci:

- costo della materia prima,

- costo dei servizi di rete (trasporto) e di misura (gestione del contatore),

- oneri generali di sistema,

- imposte.

Gli oneri generali di sistema (OGdS) sono componenti tariffarie il cui gettito è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie, ad esempio, il sostegno allo sviluppo delle fonti di rinnovabili, il bonus sociale, etc.[51].

L’ARERA[52] mette in rilievo come, negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema abbiano rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali[53]. Prima dell’annullamento, disposto dai recenti interventi legislativi urgenti per far fronte al caro energia[54], l’incidenza degli oneri generali del sistema elettrico era superiore al 20% della spesa annua per il cliente domestico tipo servito in regime di maggiore tutela. Come sempre evidenzia l’Autorità, gli oneri generali di sistema gas incidono in misura nettamente inferiore sulla bolletta del gas rispetto al settore elettrico. Anche gli oneri generali di sistema gas sono stati annullati, grazie alle risorse stanziate a bilancio dello Stato per far fronte al caro energia.

Quanto al settore elettrico, il D.lgs. 79/99, cd. “Decreto Bersani” ha costruito gli oneri generali come “maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica. Pertanto, la materiale riscossione degli oneri avviene secondo la filiera che si è creata a fronte della liberalizzazione del mercato. Questo significa che i venditori fatturano e riscuotono dai propri clienti gli oneri generali, con le altre voci che compongono la bolletta.

I venditori, a loro volta, pagano gli oneri generali ai distributori nelle fatture del servizio di trasporto. I distributori, quindi, versano gli oneri in appositi conti presso la Cassa per i servizi energetico ambientali, la quale li destina ai diversi usi definiti dalla legge. Per quanto riguarda gli oneri relativi alle fonti rinnovabili, molte imprese distributrici versano gli oneri direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il pagamento degli incentivi a quei produttori che ne hanno diritto.

L’ARERA, per definire i rapporti tra i diversi soggetti della filiera, con la deliberazione 612/2013/R/EEL, aveva avviato un procedimento volto alla definizione di un Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, introducendo specifiche disposizioni per gli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto, quindi, agli aspetti relativi al rapporto tra i distributori e i venditori, che include anche gli oneri.

La predetta disciplina è stata oggetto di ricorsi avanti al giudice amministrativo. Nonostante un primo orientamento della giurisprudenza (Tar Lombardia, Sez. II, sent.854/2015), le successive sentenze hanno individuato nel cliente finale l’unico soggetto tenuto a pagare i suddetti oneri (cfr. Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 2182/2016; Tar Lombardia, S ez. II, sent.237/2017, 238/2017, 243/2017, 244/2017; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent.5619/20 17 e 5620/2017).

In particolare, come evidenzia sempre ARERA[55], il TAR Lombardia, con le citate sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017:

·       ha aderito all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016, secondo cui – in conseguenza dell’articolo 39 del decreto-legge 83/2012[56] – l’obbligo di versare gli OGdS graverebbe esclusivamente sui clienti finali e, pertanto, l’Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l’assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe “esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge ”;

·       ha precisato, conseguentemente, che il potere dell’Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto, per gli aspetti di cui sopra, sussiste limitatamente agli OGdS effettivamente riscossi dai clienti finali; ha quindi negato, per l’effetto, il potere dell’Autorità di prevedere la risoluzione del contratto di trasporto da parte dell’impresa distributrice in caso di mancato versamento, da parte degli utenti, degli OGdS non incassati dai propri clienti;

·       ha tuttavia ritenuto legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli OGdS presso i clienti finali, col connesso obbligo di corrispondere all’impresa distributrice l’ammontare di OGdS da quest’ultima fatturato; ciò in quanto, da un lato, “è soltanto con il venditore che il cliente finale intrattiene rapporti e non anche con il distributore ” e, dall’altro lato, “ l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 79/99 stabilisce che gli oneri generali di sistema siano inclusi nel corrispettivo da versarsi da parte degli operatori per l’accesso alla rete. E, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato [nella sentenza 2182/2016], tale disposizione pone un obbligo di adeguamento del corrispettivo quale conseguenza dell’individuazione degli oneri generali di sistema”.

Le suddette statuizioni del TAR Lombardia sono state ulteriormente confermate dal Consiglio di Stato.

Il fatto che nelle sentenze sia stato individuato nel cliente finale l’unico soggetto tenuto a pagare gli oneri di sistema ha quindi ribaltato il principio generale del metodo di riscossione precedentemente impostato dall’ARERA, che poneva in capo ai venditori e ai distributori l’eventuale rischio legato alla morosità della propria controparte (per i venditori dei clienti finali e per i distributori dei venditori). Pertanto, i venditori - secondo le sentenze sopra richiamate - sono tenuti a versare ai distributori solo quanto effettivamente incassato dai clienti finali.

Successivamente alle pronunce giurisprudenziali, dunque, l’Autorità, è intervenuta con la deliberazione 109/2017/R/eel, con la quale, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici, ha, in primo luogo, approvato una disciplina transitoria per la rimodulazione dell’importo che l’utente del trasporto è tenuto a garantire all’impresa distributrice per l’accesso alla rete (GAR) come previsto dal Codice tipo. Con la deliberazione 261/2020/R/EEL, l’Autorità è intervenuta modificando la disciplina delle garanzie definita dal Codice tipo, in particolare ridimensionando l’importo complessivamente da garantire.

L’Autorità ha quindi istituito con la deliberazione 50/2018/R/eel, il “Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016”, volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto in relazione agli OGdS già versati a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Successivamente, l’ARERA ha adottato la Delibera 32/2021/R/eel del 2 febbraio 2021 che istituisce il "Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati dai venditori alle imprese distributrici". La delibera interviene a conclusione del procedimento di ottemperanza alle sentenze della giustizia amministrativa e fa seguito agli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 445/2020/R/eel[57].

La delibera (che opera i rimborsi a partire dal 2016) individua le condizioni di accesso al meccanismo, i criteri per la quantificazione e il riconoscimento degli oneri generali non riscossi e le tempistiche di presentazione delle istanze e di liquidazione dei corrispettivi da parte della CSEA. I meccanismi introdotti dalla delibera prevedono dunque un meccanismo semplificato ed ordinario per la presentazione dell’istanza per cui è prevedibile una restituzione di circa 750 milioni di euro. Si rinvia ad ARERA, memoria depositata al Senato sull’Affare (Atto 397) sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti.

Si rammenta, infine, come da tempo l’Autorità abbia evidenziato in segnalazioni al Governo e Parlamento, nonché in pubblici documenti di consultazione che la questione potrebbe trovare opportuna e conclusiva risoluzione solo con uno specifico intervento legislativo (cfr. documento per la consultazione 597/2017/R/eel e Nota ARERA sul tema riscossione e versamento oneri generali di sistema del febbraio 2018).


 

Articolo 11, commi 5-novies e 5-decies
(Finanziamento a favore dell’ISPRA)

 

 

I commi 5-novies e 5-decies dell’articolo 11, introdotti in sede referente, estendono a ciascuno degli anni fino al 2035 il finanziamento annuale di 1 milione di euro a favore dell’ISPRA per il supporto al Ministero della transizione ecologica, già disposto per il solo anno 2022 dal comma 828 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, e disciplinano la copertura dei relativi oneri.

 

Il comma 5-novies dell’articolo 11, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 828 dell’articolo 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di estendere a ciascuno degli anni fino al 2035 il finanziamento annuale di 1 milione di euro a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il supporto al Ministero della transizione ecologica (MITE), già disposto per l’anno 2022 dalla disposizione oggetto di novella.

Il comma 5-decies, anch’esso introdotto in sede referente, provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che il comma 828 dell’art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) precisa che il finanziamento in oggetto a favore dell’ISPRA (ora esteso fino al 2035 dalla norma in esame) è assegnato per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR.

Il comma 498 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Il Fondo è finalizzato ad assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, nonché il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia. La disposizione demanda a decreti del MiTE, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività.


 

Articolo 12, comma 1
(Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti)

 

 

L’articolo 12, comma 1, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. Per effetto di tale previsione, la copertura decorre dunque dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022.

 

A tal fine viene novellato l'articolo 43-ter, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).

 

Si ricorda al riguardo che il comma 1 di tale articolo consente alle regioni la stipula della polizza assicurativa al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 3 prevede l'applicazione alla procedura per la stipulazione della polizza delle disposizioni finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici in relazione agli affidamenti sopra soglia, dettate dall'articolo 2 del D.L. 76/2020 (L. 120/2020).

Il comma 4 istituisce quindi, nello stato di previsione del MiTur, il «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con dotazione di 3 milioni di euro per il 2021, per le finalità testé indicate.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.

Il comma 6 reca infine la copertura degli oneri.

 

Per approfondimenti relativi all'articolo 43-ter del D.L. n. 73/2021 si veda il dossier n. 393/2 Vol. II del 19 luglio 2021.

 


 

Articolo 12, comma 2
(Sostegno sistema termale nazionale)

 

 

L’articolo 12, comma 2, fissa un termine (120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali) per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.

 

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. Agosto, l. n.  126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali.

I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 luglio 2021 sono stati dettati i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.  In particolare, il decreto prevede che il buono sia pari al 100% del prezzo di acquisto presso l’ente termale, fino a un massimo di 200 euro per ciascuna richiesta presentata.

Le richieste di acquisto dei buoni possono essere presentate solo nei confronti degli enti termali accreditati, ai sensi dell’articolo 9 del decreto citato.

La prenotazione ha un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l’utente è tenuto a fruire dei servizi termali prenotati. In caso si decorso di tale termine, la prenotazione decade e gli importi corrispondenti tornano nella disponibilità del Fondo.

Al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente.

Il comma 2 dell’articolo 13, ora in esame fissa un termine finale per la domanda di rimborso, prevedendo che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, possa chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

La disposizione legislativa va quindi a modificare il termine di 45 giorni previsto dal citato decreto ministeriale, peraltro non preso in considerazione dalla disposizione e dalla corrispondente relazione illustrativa.

 


 

Articolo 12, comma 2-bis
(Locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato)

 

 

Il comma 2-bis in esame proroga in via eccezionale al 31 dicembre 2024 la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale dei beni immobili appartenenti allo Stato in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

 

In particolare, il comma 2-bis in esame, introdotto in sede referente, inserisce, dopo il comma 11-ter, il seguente comma 11-ter.1 all'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "Decreto sostegni") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021.

 

Il nuovo comma 11-ter.1 dispone che, al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 296 del 2005 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024.

Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti.


 

Articolo 12, comma 2-ter
(Imposta soggiorno Venezia)

 

 

Il comma 2-ter in esame estende l'ambito di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte del comune di Venezia all'accesso senza vettore alla città antica o alle isole minori.

 

In particolare, il comma 2-ter in esame, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 1, comma 1129, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) autorizzando il comune di Venezia ad applicare l'imposta di soggiorno per le isole minori, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, per l'accesso con o senza vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna. La normativa vigente fa invece riferimento all'accesso con qualsiasi vettore.

 


 

Articolo 12, comma 2-quater
(Rimborso di titoli di viaggio)

 

 

L’articolo 12, comma 2-quater, introdotto in sede referente, estende da 24 a 30 mesi dalla data di emissione, il periodo di validità del voucher riconosciuto – in alternativa al rimborso - a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

 

 

Il decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto in materia di rimborso dei biglietti di viaggio e dei pacchetti turistici, non fruibili causa Covid,  operando talune deroghe alla disciplina ordinaria vigente. La disciplina contenuta nel D.L. n. 18/2020 è stata successivamente modificata dal decreto-legge n. 34/2020.

Il decreto-legge n. 18 ha riconosciuto al consumatore-turista la facoltà di esercitare - ai sensi del Codice del Turismo (articolo 41) -  il recesso nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Agli organizzatori di pacchetti turistici, ai vettori e alle strutture ricettive è stata riconosciuta la facoltà di esercitare il recesso:

dai contratti stipulati con i soggetti trovatisi nelle condizioni di impossibilità sopravvenuta elencate dal decreto-legge,

dai contratti aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque

quando l'esecuzione del contratto fosse impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.

In alternativa al rimborso previsto dal Codice del Turismo (articolo 41), è stata data ad essi facoltà di offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Le disposizioni hanno trovato applicazione anche per i casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.

Fuori dei casi sopra previsti, per tutti i rapporti inerenti i contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano state rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,  il decreto legge n. 18 aveva previsto che la controprestazione già ricevuta potesse essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. Il voucher assolve(va) i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

In ordine a tale previsione, la Commissione UE ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora ex art. 258 TFUE, così aprendo due procedure di infrazione, rispettivamente: per non corretta applicazione del Regolamento n. 261/2004/UE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (procedura di infrazione n. 2020_2252); per violazione dell'articolo 124 della direttiva n. 2015/2302/UE, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (procedura di infrazione n. 2020_2246).

Precedentemente all'avvio delle due procedure di infrazione, la Commissione europea, il 19 marzo 2020, aveva pubblicato degli orientamenti informali sull'applicazione della direttiva sui pacchetti turistici nell'ambito della pandemia di Covid-19, che confermavano il diritto del viaggiatore ad ottenere - in conformità alla normativa UE – un rimborso integrale, nel caso di circostanze straordinarie ed inevitabili, ma che affermavano anche che il viaggiatore può accettare un buono (voucher) in alternativa. Il 13 maggio 2020 la Commissione ha adottato una ulteriore Raccomandazione C(2020) 3125 final .

Sulla disciplina nazionale è dunque intervenuto l'art. 182, comma 3-bis, del DL n. 34/2020, che ha novellato il citato art. 88-bis del DL n. 18/2020 e:

ha istituito un Fondo, presso il MIBACT (ora MITUR), con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore (nuovo comma 12-ter nell'articolo 88-bis del D.L. n. 18/2020)

ha esteso l'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, non solo per i viaggi o le iniziative di istruzione della scuola dell'infanzia e le classi terminali della scuola primaria e  secondaria di primo e secondo grado, ma anche per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca, riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Per la sospensione dei viaggi e iniziative di istruzione (delle altre classi) il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione. Il termine di validità è stato esteso da diciotto a ventiquattro mesi dall'articolo 30, comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 (cd. D.L. Sostegni).

ha esteso da un anno a diciotto mesi il periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso. L'estensione della durata della validità del voucher è stata disposta in via retroattiva, anche per i voucher già emessi ai sensi della disciplina pregressa. Il termine di validità è stato poi esteso a ventiquattro mesi dall'articolo 30, comma 4-bis del D.L. n. 41/2021 (cd. D.L. Sostegni).

ha previsto che, in ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, portati a ventiquattro mesi dal D.L. Sostegni, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi sia corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta (nuovo comma 12-bis nell'articolo 88-bis del D.L. n. 18/2020). Il D.L. n. 41/2021 (Sostegni) ha previsto che, nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa;

per tutti i rapporti inerenti i contratti instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per ventiquattro mesi dall'emissione (termine così esteso dal D.L. Sostegni) e l'emissione non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Posto il limitato arco temporale della misura, la Commissione UE, in data 30 ottobre 2020, ha archiviato le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia.


 

Articolo 13, commi 1 e 4
(G
estione commissariale di Roma Capitale)

 

 

L’articolo 13, comma 1, proroga al 1° gennaio 2023 il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.

Il comma 4 disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquistare l’esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.

 

Quanto al comma 1, la disposizione in esame interviene a modificare l’originaria previsione di trentasei mesi (innalzato con la presente novella a quarantotto) dall’entrata in vigore della legge di bilancio per l’anno 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145), e cioè dal 1 gennaio 2019, del termine perentorio per presentare specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal Comune di Roma, in data anteriore al 28 aprile 2008, al fine della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.

A tal fine viene novellato il comma 927 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019).

 

L’originaria previsione normativa, contenuta al citato comma 927 della legge n. 145 del 2018, si inseriva in un complesso di norme (commi da 922 a 930 e 932) finalizzato alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, previsto allo scopo di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Tali disposizioni puntavano a chiarire l’attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri. In particolare, veniva fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale poteva avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che avrebbe dovuto stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, secondo le modalità previste dai commi 927-930 e 932 della legge di bilancio per il 2019. Tale D.P.C.M. determina, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale[58].

Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva, la normativa vigente prevede che il Commissario Straordinario proceda, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del Piano di Rientro[59] (o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate da idonea attestazione circa la sussistenza, certezza e liquidità del credito) all’estinzione delle posizioni debitorie, derivanti da obbligazioni contratte in data precedente al 28 aprile 2008.

Alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale sono collegate (art. 1, comma 932-bis, della L. n. 145 del 2018, introdotto dal D.L. n. 34/2019) una serie di conseguenze, tra cui:

§  il trasferimento a Roma Capitale dei crediti di competenza della stessa Gestione Commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro;

§  il trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il DPCM, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento della gestione Commissariale;

§  il rientro nella competenza di Roma Capitale delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva.

 

Si rammenta, per la parte che qui interessa, che ai sensi della normativa vigente (commi 928-930 della legge n. 145/2018), le istanze in questione devono essere accompagnate da specifica attestazione da cui risulti che:

§  le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008,

§  le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale,

§  non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo,

§  il debito non è caduto in prescrizione.

Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio (riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000) devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito (fuori bilancio) assunti in conformità a quanto previsto dall’articolo 78, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

 

Si ricorda che per la gestione commissariale del Comune di Roma è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella di carattere generale relativa al dissesto degli enti locali prevista dal Testo unico degli enti locali (TUEL), con particolare riferimento all’attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Per quanto concerne la rilevazione della massa passiva, le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro sono individuate dall’articolo 3 del D.P.C.M. 4 luglio 2008. In particolare la procedura prevede l’acquisizione, da parte degli uffici competenti del Comune di Roma, dell’attestazione, a firma dei responsabili dei vari servizi (articolo 3, comma 1) e la successiva decisione dell’inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall’attestazione di cui sopra (articolo 3, comma 3).

Per i c.d. “debiti fuori bilancio”, l’articolo 1, comma 26, del D.L. n. 138/2011 ha previsto una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di rientro, secondo cui, fermo restando il disposto degli articoli 194 e 254 del TUEL, è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale del Comune di Roma Capitale.

 

 

La gestione commissariale del Comune di Roma è stata istituita dall’articolo 78 del D.L. n. 112/2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune.

In forza di tale disposizione, nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate:

§  la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008[60];

§  la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale.

Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Il D.L. n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-bis) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l’accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010, che individuava un disavanzo pari a 16,7 miliardi.

L’articolo 1, comma 751, della legge n. 208/2015 ha previsto periodici aggiornamenti del Piano di rientro, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il Piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2021. Tale ultimo aggiornamento reca un debito commerciale di 2,77 miliardi di euro, un debito finanziario di 2,44 miliardi e una massa attiva di 5,13 miliardi.

Per quanto concerne il finanziamento della gestione commissariale, prima la norma istitutiva e poi, stabilmente, il D.L. n. 78/2010, hanno assegnato una dotazione di 500 milioni di euro annui.

Tale contributo trova copertura (articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2010) per 300 milioni di euro in un fondo annuale allocato su apposito capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del MEF; la quota restante di 200 milioni è reperita mediante l’istituzione di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e da un incremento dell’addizionale comunale IRPEF dello 0,4 per cento.

La gestione commissariale è stata inoltre destinataria di ulteriori fondi, sulla base del combinato disposto dell’art. 14, comma 14-bis, del D.L. n. 78/2010 e dell’art. 16, comma 12-octies, del D.L. n. 95/2012, pari a complessivi 1.088 milioni di euro per il periodo 2012-2042.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla gestione commissariale per il 2020 (Doc. CC n. 4) presentata al Parlamento a luglio 2021 dall’attuale Commissario straordinario dott. Alessandro Beltrami (nominato con D.P.C.M. 12 aprile 2018).

 

Quanto al comma 4 della disposizione in commento, tale norma consente a Roma Capitale la possibilità di riacquisire l’esclusiva titolarità di debiti e crediti vantati nei confronti della Regione Lazio, che sono stati inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.

 

Nella proposta di aggiornamento del Piano di Rientro del Debito Pregresso del Comune di Roma, presentata il 30 novembre 2021, nei confronti della regione Lazio risultano contabilizzati debiti per un importo complessivo di 46.093.728 euro e crediti per un importo complessivo di 94.201.711 euro.

 

Si rammenta, al riguardo, che in base alla normativa vigente, la possibilità per Roma Capitale di riacquisire la titolarità di debiti e crediti di competenza della gestione commissariale è collegata alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 932-bis, della legge n. 145 del 2018, introdotto dall’art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita).

La norma citata dispone, in particolare, che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale:

a)     Roma Capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b)     i crediti di competenza della Gestione commissariale, iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, siano trasferiti a Roma Capitale. Conseguentemente, dovrà essere iscritto in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti, mentre la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla lettera a);

c)     la titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il D.P.C.M., sia trasferita a Roma Capitale unitamente alle risorse di cui all’articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;

d)     rientrano nella competenza di Roma capitale le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva.

 

La disposizione del comma 4 in esame consentirebbe, in sostanza, di anticipare le operazioni previste dalle lettere b) c) e d), del citato comma 932-bis, in riferimento alle posizioni attive e passive vantate nei confronti della Regione Lazio, non più rimandate al momento della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, ma eseguibili dall’entrata in vigore del presente provvedimento.


 

Articolo 13, comma 2
(Disposizioni concernenti l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

 

 

L’articolo 13, comma 2, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

 

La disposizione reca novelle all'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 27 del 2019 (convertito dalla legge n. 44 del 2019).

Tale articolo 12 disciplina le misure volte al completamento degli interventi urgenti e necessari per lo stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Per un inquadramento sulla bonifica dello stabilimento Stoppani, v. box in calce alla presente scheda.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente (ora MiTE, di seguito "Ministero") ed i poteri del Prefetto di Genova. Vi si prevede che il Ministero individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza n. 3554, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero, d’intesa con il Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, realizza le previste attività entro il 31 dicembre 2022 (nel testo previgente era previsto il termine del 31 dicembre 2021).

Il comma 5 dell'articolo 12, anch'esso novellato dalla disposizione in esame, ha previsto l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta di risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza della medesima ordinanza. Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza, finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse applicabile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti.

Il medesimo comma 5, nel testo previgente alla proroga in esame, prevedeva che gli atti adottati sulla base della ordinanza n. 3554 del 2006 continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021 (termine che era stato così prorogato, dal 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021). Tale termine temporale è stato quindi ulteriormente prorogato dalla norma in esame sino al 31 dicembre 2022.

 

Si ricorda che l'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999 consente al Ministero dell’ambiente (ora MiTE) di avvalersi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento statale.

In base al D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 ("Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300"), sono disciplinati, tra l’altro, le attribuzioni, i compiti e i poteri sostitutivi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. In particolare, i Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere, qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi.

Si ricorda, inoltre, l'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 27 del 2019,  ha attribuito al Prefetto di Genova, in relazione all'emergenza nello stabilimento Stoppani, i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi da 4 a 4-quater, del D.L. n. 67/1997 (cd. sblocca cantieri, convertito dalla legge n. 135 del 1997), ossia:

§  l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione;

§  l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

Il medesimo comma 1 dell'art. 12 attribuisce, altresì, al Prefetto di Genova le seguenti ulteriori facoltà:

§  procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;

§  adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso;

§  avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi;

§  avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad eccezione del trattamento di missione.

 

Oltre all'individuazione dei compiti del Ministero e dei poteri del Prefetto di Genova, l'articolo 12 dispone, tra l'altro, circa i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative.

Per un approfondimento sui contenuti dell'articolo 12 non trattati nella presente scheda, si rinvia, per brevità, al dossier di documentazione sull'A.S. n. 1249 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019) dei Servizi studi di Camera e Senato.

 

 

La bonifica del Cogoleto-Stoppani

 

La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA, che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.

Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone SpA - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani SpA nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.

Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.

Lo stato di emergenza e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017)e , da ultimo, il citato articolo 12 del D.L. 27/2019 ha ridefinito la gestione degli interventi e indicato, al comma 1, il termine del 31 dicembre 2021 per gli stessi.

Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si veda anche il relativo capitolo dedicato alla vicenda nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Più di recente, il documento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (richiamato anche nella relazione illustrativa alla disposizione) indica il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione, indicando - con riferimento al  Settore Bonifiche aree inquinate- per la regione Liguria, 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani.

 

 


 

Articolo 13, comma 3
(Proroga del Commissario per gli eventi sportivi
di Cortina 2020-2021)

 

 

L’articolo 13, comma 3, modificando l'articolo 61, comma 9, del D.L. 50/2017, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario previsto per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo.

 

Il comma 3 dell’articolo 13, che modifica l'articolo 61, comma 9, del D.L. 50/2017, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022 il termine relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per la gestione degli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo 2020-2021.

La scadenza di tale termine, prevista in origine alla consegna da parte del Commissario delle opere previste (vedi infra), è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 4, comma 12-quinquies, lett. b), del D.L. 32/2019.

Nel dettaglio, il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. 32/2019 ha modificato l'articolo 61 del D.L. 50/2017, che ha disciplinato la realizzazione degli interventi del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del marzo 2020 e del febbraio 2021; in particolare, mentre con la lettera a) del citato comma 12-quinquies è stato modificato il comma 6 dell’art. 61 del citato D.L. 50/2017, al fine di prorogare al 31 gennaio 2021 (il termine previgente era il 31 dicembre 2019) la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato dal Commissario, con la lettera b) è stato, invece, modificato il comma 9 dell’art. 61, prevedendo che il Commissario cessi dalle proprie funzioni il 31 dicembre 2021, invece che alla consegna delle opere previste.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame puntualizza che il comma 3 in esame è ?nalizzato a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell’importanza strategica che assume l’ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla ?ne del mese di dicembre 2021.

Si ricorda che il D.L. 50/2017 ha previsto e disciplinato, all’art. 61, la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, il comma 1 del citato art. 61 ha previsto, tra l’altro, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Presidente della Regione Veneto, il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina d’Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d’Ampezzo, di un Commissario con il compito di provvedere alla progettazione e alla realizzazione del Piano degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017, veniva nominato Commissario l’ing. Luigi Valerio Sant’Andrea, dimissionario il 31 luglio 2020. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020, è stato nominato Commissario il dott. Valerio Toniolo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione trasmessa alla Camera dei deputati nel marzo 2021 sulle attività svolte dal Commissario.

 


 

Articolo 13-comma 3-bis
(Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

 

 

L’articolo 13, comma 3-bis, introdotto in sede referente, prevede che gli stanziamenti destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 siano da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale al Comitato organizzatore.

 

Ciò avviene tramite una novella all’art. 1, comma 564 della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, al fine di implementare le attività di  pianificazione  e organizzazione dei  Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto  2026,  al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo siano  destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.


 

Articolo 13, commi 4-bis-4-quinquies
(Gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017)

 

 

I commi da 4-bis a 4 quinquies dell’articolo 13, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, dispongono in merito alla ricostruzione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017, integrando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario (comma 4-bis), prevedendo l’applicazione delle misure per la ricostruzione e per la redazione del piano di ricostruzione già stabilite per il sisma 2016-2017 (commi 4-ter e 4-quater), ed intervenendo sulle procedure di condono per il riconoscimento del contributo di ricostruzione (comma 4-quinquies).

 

Poteri di ordinanza del Commissario

Il comma 4-bis stabilisce che fino al termine della durata della gestione commissariale istituita per il sisma del 2017 nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia (prevista fino al 31 dicembre 2022, vedi infra), il Commissario straordinario esercita le funzioni previste dall’art. 18, comma 1, del D.L. 109/2018, anche con i poteri di ordinanza previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 189/2016 e dall’articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 76/2020.

Pertanto, il comma in esame consente al Commissario straordinario di svolgere, attraverso poteri di ordinanza commissariale, le previste funzioni per la ricostruzione dei territori dell’isola di Ischia e, in particolare, per l’individuazione degli interventi e delle opere urgenti di particolare criticità, relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

È consentito, inoltre,  al Commissario straordinario, nell’esercizio delle funzioni ora attribuite, di avvalersi della collaborazione degli uffici della Struttura commissariale del sisma 2016, previste dall’art. 50 del D.L. 189/2016

All’attuazione di quanto previsto dal comma in esame, si provvede nei limiti delle risorse umane, ?nanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La gestione straordinaria per il sisma dell’isola di Ischia del 2017 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, per una spesa di 4,95 milioni per l’anno 2022 (art. 1, comma 460, Legge di bilancio 2022 – L. 234/2021).

La struttura del Commissario straordinario del sisma 2016 è articolata in Uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, la cui organizzazione è disciplinata dall’Ordinanza 115 del 9 Aprile 2021.

 

Disposizioni di semplificazione per la ricostruzione

Il comma 4-ter consente per gli interventi della ricostruzione nell’isola di Ischia l’applicazione, con ordinanza commissariale, delle disposizioni procedurali volte alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017 in Italia centrale, previste dall’art. 12 del D.L. 189/2016, e di ogni altra misura di sempli?cazione ?nalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edi?ci di culto. 

In particolare, l’art. 12 del D.L. 189/2016 prevede, tra l’altro, l’obbligo di allegare alla domanda di contributo, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) la scheda AeDES, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011; b) la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1; c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

 

Piano di ricostruzione

Il comma 4-quater modifica in più punti l’art. 24-bis, comma 2, del D.L. 109/2018, che disciplina le procedure per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Ischia del 2017, nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati, da regolarsi con un piano di ricostruzione della Regione Campania.

Con la modifica in esame, si dispone l’avvio del piano di ricostruzione della regione Campania, con l’applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte  dall’art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della vigente disciplina, che prevede invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall’art. 11 del D.L. 189/2016. 

 

 

 

Procedure di condono

Il comma 4-quinquies modifica l’art. 25, comma 3, del D.L. 109/2018, in cui sono disciplinate le definizioni delle istanze di condono da parte dei comuni interessati, per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017.

Con la modifica in esame si dispone che, nel caso di accoglimento delle istanze di condono da parte dei comuni interessati, il contributo di ricostruzione è previsto anche per i casi di demolizione e ricostruzione dell’immobile, esclusi invece dalla disciplina vigente.

Il vigente comma 3 dell’art. 25 del D.L. 109/2018, oggetto di modifica, prevede che il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze. Successivamente all'accoglimento delle predette istanze, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.

Per approfondire si rinvia al relativo dossier sul D.L. 109/2018.


 

Articolo 13-bis
(Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova)

 

 

L'articolo 13-bis, inserito in sede referente, incrementa di un ulteriore milione di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 813, della legge di bilancio 2022, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo finalizzato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificati  nel territorio della provincia di Mantova dal 3 luglio all'8 agosto 2021; le risorse risultano quindi stabilite in 2 milioni di euro per l'anno 2022.

 

 

Con il comma 1, si novella il comma 813 dell'articolo 1 della legge recente di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), incrementando le risorse ivi previste, con uno stanziamento di 2 milioni di euro anziché 1 milione di euro, previsto a legislazione vigente.

?Il suddetto comma 813 in parola, qui novellato, ha previsto l'istituzione di un fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento previsto, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificati nel territorio della provincia di Mantova dal 3 luglio all'8 agosto 2021. Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La previsione ora in esame incrementa quindi, di un ulteriore milione di euro, le risorse suddette, che risultano stabilite in 2 milioni di euro per l'anno 2022.

Si rammenta che il successivo comma 814 della legge di bilancio 2022 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, l'individuazione delle misure di cui al comma 813.

 

Il comma 2 dispone sulla copertura, prevedendo che agli oneri derivanti, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativo ad esigenze indifferibili.

 

 

Con riferimento al territorio di Mantova, il decreto 9 agosto 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha recato la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021.Con Ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021 (OCDPC 798/2021) emanata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e relativa agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 3 luglio all'8 agosto 2021 si fa riferimento invece alle province di Como, Sondrio e Varese.

Sul quadro degli eventi calamitosi, si veda anche la sezione della pagina web della regione Lombardia.


 

Articolo 13-ter
(Interventi per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017 in attuazione delle risorse complementari al PNRR)

 

L’articolo 13-ter, introdotto in sede referente, contiene disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (D.L. 59/2021) al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia).

 

Personale per gli investimenti complementari al PNRR per gli eventi sismici 2009 e 2016-2017

Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza il Commissario straordinario del sisma 2016-2017 ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e ?no al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata quali?cazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di euro 106.000 lordi annui per singolo incarico.

Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del seguente comma 3.

La misura in esame è volta, nell’ambito dei territori interessati degli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro Italia), a supportare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, indicati dall’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1) del D.L. 59/2021.

L’art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR. In tale ambito, il comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo prevede l’assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell’edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

Per ulteriori approfondimenti si veda la pagina del portale dedicata al tema dall’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 2009.

La norma prevede altresì il conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, e con le modalità previste dall’ articolo 1 del D.L. 80/2021.

L’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità.

Le modalità indicate dall’articolo 1 del D.L. 80/2021 per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedono tra l’altro la pubblicazione di avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando:

a) la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta;

b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso;

c) il corrispettivo previsto;

d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione;

e) il termine entro cui l'iscritto può aderire alla procedura di selezione.

Si provvede agli oneri previsti, nel limite di spese complessivo di 720.000 euro per l’anno 2022, ai sensi di quanto indicato nel successivo comma 3. 

 

Convezioni con INVITALIA e copertura delle spese previste

Il comma 2 consente al Commissario straordinario, per 1’attuazione dei predetti interventi, di avvalersi, mediante l’utilizzo di apposite convenzioni del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA), nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui ai precedenti comma 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, con le risorse confluite nella contabilità speciale del medesimo Commissario, previste ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del D.L. 152/2021, riguardante le somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017.

L’art. 43-bis del D.L. 152/2021 destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite. Il comma 2 dell’art. 43-bis destina, con una ordinanza del Commissario straordinario, i previsti 35 milioni, e i 40 milioni già versati nella contabilità speciale (si tratta delle risorse della Camera dei deputati previste, per l’esercizio 2020, dall'articolo 1, comma 412, della legge di bilancio 2021 – L. 178/2020) al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite dagli eventi sismici. L’ultimo periodo del comma 2 del citato art. 43-bis, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di tali interventi, una quota non superiore a 5 milioni di euro dei 35 milioni previsti può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi. Il comma 2 specifica, inoltre, che i richiamati interventi del comma 1 sono da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse previste per gli eventi sismici 2009 e 2016, pari a 1.780 milioni, indicate dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 59/2021 (c.d. Piano complementare al PNRR. Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier sul D.L. 152/2021.

 


 

Articolo 14, commi 1 e 2
(Disposizioni relative all’acquisizione di servizi informativi
per le pubbliche amministrazioni statali)

 

 

L’articolo 14, commi 1 e 2, reca disposizioni relative all’acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali.

In particolare, il comma 1 istituisce una Commissione che, entro il 30 giugno 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione di tali servizi.

Tenuto conto di ciò, il comma 2 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 30 dicembre 2022 la durata dei contratti per l'acquisizione dei medesimi servizi stipulati con le agenzie di stampa. I termini del 30 giugno 2022 e del 31 dicembre 2022 sono stati inseriti in Commissione sostituendo, rispettivamente, quelli del 31 marzo 2022 e del 30 giugno 2022, presenti nel testo originario.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2 della L. 237/1954 ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 1, della L. 198/2016, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni - sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1 – ossia, servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero - in concorso con il Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Successivamente, l’art. 55, comma 24, della L. 449/1997 ha previsto che l’art. 2 della L. 237/1954 va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale uso delle risorse e per garantire alle amministrazioni dello Stato una più completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – nonché, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 7, co. 2, della L. 198/2016, le regioni, le province, le città metropolitane e i comunisono autorizzati ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato. Ha, altresì, previsto che tali prestazioni rientrano nei servizi che possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b), del d.lgs. 157/1995[61].

 

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che l’acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato è stata effettuata, fino al 2016, prima a trattativa privata, poi a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.

A seguito della riforma del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), l’acquisto è, invece, stato effettuato, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità nazionale anticorruzione, attraverso procedure competitive aperte di rilevanza europea.

All’esito di tali gare, svoltesi nel 2017[62], sono stati stipulati 15 contratti di importo diverso, attualmente in essere, di cui 10 per i servizi destinati alle Amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

 

Con Delibera n. 853 del 20 luglio 2016 l’ANAC – ricordato che l’art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 ha previsto che l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è utilizzabile “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” e che le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto - ha fatto presente che:

-l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara non può operare quando sussista comunque anche un minimo spazio per poter utilmente esperire una procedura comparativa;

-data la necessità di un affidamento a più operatori economici, occorre valutare la possibilità di individuare lotti di gara distinti ed utilizzare lo strumento dell’accordo quadro con più operatori economici.

 

Più nello specifico, il comma 1 dispone che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione, al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche amministrazioni dello Stato. A tal fine, richiama esplicitamente l’art. 2 della L. 237/1954 e l’art. 55, co. 24, della L. 449/1997 (il quale ultimo, come visto, ha previsto che tali servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara).

 

La Commissione è composta da 3 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di cui, 2 in rappresentanza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria -, 2 rappresentanti del MAECI, 2 rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nell’espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa e delle associazioni di categoria, nonché altri soggetti.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 2, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 30 giugno 2022, la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020, data di entrata in vigore della L. 8/2021, di conversione del D.L. 162/2019.

A tal fine, novella ulteriormente l’art. 11, comma 2-ter, dello stesso D.L. 162/2019, sul quale era già intervenuto l’art. 194, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) disponendo la proroga dei contratti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Lo stesso comma 2 dispone, infine, che all’attuazione di quanto previsto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


 

Articolo 14, comma 2-bis
(Cooperative giornalistiche e enti senza fine di lucro
editori di giornali)

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che anche le cooperative giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti si possano avvalere del differimento di settantadue mesi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per la di cessazione dei contributi per l’editoria.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 810, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018) ha disposto, tra le altre cose, la progressiva riduzione, fino all’eliminazione, dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Successivamente, dopo una prima proroga operata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. DL crescita), l’articolo 1, comma 394, della legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) ha previsto il differimento dei termini indicati dall’articolo 1, comma 810, un differimento progressivamente elevato da successivi interventi normativi[63] fino a sessanta mesi. Ora il successivo comma 4-ter eleva ulteriormente il differimento a settantadue mesi

Per approfondimenti si rinvia, oltre che alla scheda sul comma 2-quinquies, al tema dell’attività parlamentare “interventi per l’editoria” disponibile sul portale della documentazione della Camera (temi.camera.it)

 

La disposizione in commento interviene precisando che il richiamato articolo 1, comma 394, deve essere interpretato nel senso che il differimento valga anche per le seguenti fattispecie:

a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 70 del 2017[64])

b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale e' detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; (di cui alla successiva lettera b)

c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti (di cui alla successiva lettera c).

 

La disposizione appare quindi configurarsi come una norma di interpretazione autentica e, pertanto, sembra doversi intendere, retroattiva. In proposito, si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive (paragrafo 3, lettera l) tra le altre cose che “l’intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione […] ove l’atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell’articolo”. Si valuti pertanto l’opportunità di un’integrazione in tal senso della rubrica dell’articolo 14. Inoltre, prosegue la circolare, “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”.

Sul punto, da ultimo, la Corte costituzionale (sentenza n. 70 del 2020) ha affermato che “al Legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”; la sentenza ricorda poi che la Corte ha nel corso del tempo individuato alcuni limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, relativi “al principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; alla tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; alla coerenza e alla certezza dell’ordinamento giuridico; al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”.

 


 

Articolo 14, co 2-ter
(Accesso ai contributi per l’editoria e loro determinazione)

 

 

Il comma 2-ter dell’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’applicazione anche all’anno di contribuzione 2022 di uno specifico criterio per l’accesso ai contributi per l’editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% per quelle nazionali) e di una specifica modalità di calcolo per la loro determinazione (possibilità di parificare il contributo a quello del 2019 se dall’applicazione dei criteri previsti dalla normativa sui contributi all’editoria[65] risulta di livello inferiore). Si prevede inoltre l’applicazione anche per l’anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall’incasso del contributo. In caso di insufficienza delle risorse si prevede l’applicazione di un criterio di riparto proporzionale.

 

La disposizione in commento prevede infatti l’applicazione anche al periodo di contribuzione 2022 delle seguenti norme:

·     l’articolo 96, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. DL agosto) che prevede che, limitatamente all’anno di contribuzione 2020, il numero minimo di copie vendute per aver accesso ai contributi per l’editoria sia determinato rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali[66];

·     l’articolo 96, comma 5, del medesimo provvedimento che consente, sempre per l’anno di contribuzione 2020, di parificare il contributo a quello del 2019 se questo risulta inferiore a seguito dell’applicazione dei criteri previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2017.

 

I criteri di calcolo richiamati prevedono tra le altre cose il rimborso dei seguenti costi:

a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, webmaster e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;

c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo  delle spese per l'acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con  esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;

d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware, software di base e dell'applicativo per l'edizione digitale;

e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;

f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine web;

g) costo per l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che   permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali.

 

La disposizione prevede inoltre l’applicazione anche al contributo dell’anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati dalle imprese beneficiarie dei contributi entro sessanta giorni dall’incasso del contributo, possibilità prevista dall’articolo 96, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020. In caso di insufficienza delle risorse si dispone l’applicazione del criterio proporzionale previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017.

Tale norma prevede infatti, in via generale che i contributi per l’editoria siano ripartiti con DPCM e che in caso di insufficienza delle risorse si adotti un criterio proporzionale.


 

Articolo 14, comma 3
(Tassazione emolumenti Milano Cortina)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 14 modifica, riducendone la portata e l’operatività nel tempo, la temporanea e parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”.

In particolare, in luogo di disporne la detassazione al 40% per il periodo 2021-2023 e al 70% per il periodo 2024-2026, si prevede che i predetti redditi siano detassati al 40% per il solo anno 2021.

 

Più in dettaglio, le norme in esame modificano l’articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2020, che ha concesso agevolazioni fiscali applicabili agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all’IPC.

Il comma 6 dell’articolo 5 in particolare stabilisce la temporanea, parziale detassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (ai sensi degli artt. 49 e 50 del Testo Unico delle Imposte sui redditi - TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986) derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”.

Nella formulazione originaria della richiamata norma, detti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, per il 2020, per l’intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60% del loro ammontare (detassazione al 40%); per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30% del loro ammontare (detassazione al 70%).

 

La norma in esame, modificando il menzionato comma 6 e fermo restando il regime 2020 di integrale concorrenza alla formazione dell’imponibile, stabilisce quanto segue:

§  prevede che la detassazione al 40% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026), operi solo fino al 31 dicembre 2021, in luogo di applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

§  elimina la detassazione al 70% dei predetti emolumenti prevista dal 2023 al 2026.

 

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in 28 mila euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282). Per approfondimenti riguardanti gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma si rinvia al dossier del Servizio Bilancio sul provvedimento.

 


 

Articolo 14, comma 4-bis
(Contributi per imprese radiofoniche)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’applicazione anche per il 2022 del contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022.

 

Il contributo sopra richiamato è stato introdotto, nella misura di 3 milioni di euro per il 2019, dall’articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. DL crescita). Il contributo è riconosciuto in particolare alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di cui alla legge n. 230 del 1990.

 

In proposito si segnala che tale legge è stata dapprima abrogata dall’articolo 1, comma 810 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018); l’abrogazione però, come tutti gli altri termini previsti dal richiamato comma 810 in relazione alla progressiva riduzione ed eliminazione dei contributi per l’editoria, è stata oggetto di successive proroghe. Attualmente essa è differita di sessanta mesi rispetto alla data iniziale (1° gennaio 2019); il successivo comma 4-ter, anch’esso inserito nel corso dell’esame in sede referente, eleva tale periodo di differimento a settantadue mesi.

 

Ciò premesso, si segnala che l’articolo 1 della legge n. 230 individua come imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale quelle che nei primi tre anni di applicazione di un’altra legge di disciplina e finanziamento del settore editoriale (la legge n. 67 del 1987), abbiano

a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;

c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 230 del 1990 (contributo per le imprese che abbiano diffuso con propri impianti programmi nel triennio 1986-1988 ed in regola con la documentazione richiesta) o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987 (contributo per imprese radiofoniche che risultino organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento).

 

Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo dell’informazione (istituito dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016[67]), a valere sulla quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 


 

Articolo 14, comma 4-ter
(Differimento riduzione contributi per l’editoria)

 

 

Il comma 2-ter dell’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, eleva a settantadue mesi (da sessanta) il differimento dell’entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l’editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

 

 

Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 810, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018) ha previsto la progressiva riduzione fino alla loro abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

L’entrata in vigore delle disposizioni di riduzione e abrogazione delle varie tipologie di contributi è stata però oggetto di successive proroghe[68], fino a prevederne un differimento di sessanta mesi, ora elevato dalla disposizione in commento a settantadue.

 

Il testo originario del comma 810 prevedeva, tra le altre cose:

a)   l’abrogazione della legge n. 230 del 1990 recante contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale

b)  la riduzione del contributo diretto alle cooperative giornalistiche, alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, agli enti senza fine di lucro e alle imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti[69]; tale riduzione avrebbe dovuto essere, per l'annualità 2019, del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; per l'annualità 2020, del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; per l'annualità 2021, del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro; a decorrere dal 1° gennaio 2022 sarebbe dovuta scattare l’eliminazione completa del contributo.

 

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare interventi per l’editoria consultabile sul portale della documentazione della Camera (temi.camera.it).

 


 

Articolo 14, comma 4-quater
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi
per le associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

Il comma 4-quater dell’articolo 14, introdotto in sede referente, dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro.

 

In dettaglio, la disposizione, introdotta nel corso dell’esame in Commissione, novella in tal senso l’articolo 10-ter, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021 (c.d. decreto “Sostegni bis”) il quale a sua volta era intervenuto sull’articolo 100, comma 1, del decreto legge n. 104/2020, concedendo la proroga in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2023.

 

Il richiamato art. 100, comma 1 del D.L. n. 104/2020 aveva infatti disposto la proroga per le Asd senza scopo di lucro, in analogia con la proroga che era stata già concessa per le concessioni fluviali e lacuali alle Società sportive iscritte al registro del CONI per la durata di quindici anni, estendendo a sua volta a tali società quanto già previsto per le concessioni demaniali marittime dall’articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019.

 

In analogia con la proroga che è stata già concessa alle società sportive iscritte nel registro del CONI, la disposizione in commento concede alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le quali sono soggetti che operano senza scopo di lucro, una proroga delle concessioni relative agli impianti sportivi, seppure in misura più limitata, fino al 31 dicembre 2025, rispetto a quella che è stata concessa alle società sportive, che è come detto di quindici anni.

La proroga qui concessa alle Asd senza scopo di lucro, si riferisce, come già stabilito dal richiamato decreto legge c.d. “sostegni bis”, sia alle concessioni comunali che alle concessioni demaniali, di competenza regionale e/o delle città metropolitane, che siano relative ad impianti sportivi e che siano già scadute e non siano state rinnovate, o per le quali sia stato chiesto e/o non concesso il rinnovo, nonché per quelle che fossero in scadenza entro l’anno 2021.

L'intervento ha la finalità di consentire alle associazioni sportive dilettantistiche, anch’esse colpite dall'emergenza Covid-19, che ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica devono essere iscritte nell’apposito registro del CONI, di disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali, in vista delle procedure di affidamento che dovranno essere espletate.

La disposizione di proroga si applica pertanto alle Asd che siano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche, attualmente tenuto dal CONI.

 

Il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI, in base all'art. 5, co. 2, lett. c), del d.lgs. 242/1999, è lo strumento per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Si ricorda in proposito che il recente decreto legislativo n. 36 del 2021 reca norme di “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”, e riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale (art. 3, comma 2). Il decreto legislativo prevede agli articoli 1 e 8, che gli enti sportivi dilettantistici, che si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, siano soggetti senza scopo di lucro e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:

-       Associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.), priva di personalità giuridica, ovvero con personalità giuridica di diritto privato;

-       Società sportiva dilettantistica (S.s.d), costituita ai sensi del libro V, Titolo V, del codice civile.

L’art. 9 del decreto prevede che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avvenga mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

 


 

Articolo 15
(Contrasto della povertà educativa)

 

 

L’articolo 15, modificato durante l’esame referente, proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio in materia di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, nel limite di risorse previste per 15 milioni di euro.

Con una previsione aggiunta in sede referente, per l’anno 2022 è autorizzata inoltre la spesa di 300 mila euro da destinare all’Università Tor Vergata per potenziare il sistema degli studi in lingua e letteratura italiana mediante una ricerca sul tema del romanzo di formazione italiano. 

 

L’articolo 15 dispone una proroga in materia di risorse assegnate ai centri estivi diurni di cui all’articolo 105 comma l, lett. b), del D.L. n. 34 del 2020 (L. n. 77/2020), vale a dire volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa in relazione ad attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, novellando il comma 3-bis del medesimo articolo con la previsione che le stesse risorse possano essere spese, per la parte residua non attivata e non utilizzata, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021), nel limite di 15 milioni di euro (comma 1).

 

La proroga del termine appare necessaria per consentire la conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'avviso pubblico "Educare in comune", pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data l dicembre 2020, e attualmente in corso, che destina risorse tutti i comuni italiani, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione del sopra richiamato articolo 105. In particolare, la relazione illustrativa motiva la modifica del termine di utilizzo delle risorse per via degli adempimenti connessi al procedimento (verifica delle ammissibilità e valutazione dei progetti da parte della Commissione incaricata) particolarmente complessi a causa del numero elevato di proponenti delle proposte progettuali (circa 2000) rispetto alle tre aree di intervento previste dal bando.

 

Con una previsione aggiunta in sede referente, è stato inserito un periodo al comma 3-bis, prevedendo che, per l’anno 2022, per promuovere e sviluppare gli studi delle scienze umane e sociali (cd. SSH) e in tal modo favorire opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, è autorizzata la spesa di 300 mila euro da destinare all’Università Tor Vergata volta al potenziamento della capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la lingua e letteratura italiana, in prospettiva interdisciplinare ed europea, mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale.

 

Le scienze umane e sociali (SSH) rappresentano un dominio di ricerca dell’ambito delle discipline socio-umanistiche del programma europeo European Research Council (ERC). Esso raggruppa ambiti prestabiliti dallo stesso Consiglio, allo scopo di agevolare la ricerca scientifica nell'ordinamento europeo.

 

Alla copertura dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili di cui all'articolo l, comma 200, legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Analoga copertura sul predetto Fondo è prevista per la spesa di 300.000 euro per il 2022 da destinare all’Università di Tor Vergata per le finalità sopra indicate.

Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).

 

Il sopra menzionato articolo 105 ha previsto per l’anno 2020, con la finalità di sostenere le famiglie, che una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 [70], pari a 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a)   interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa fra 0 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b)  progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

 

Le misure sono state finalizzate a recuperare almeno in parte l’offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall’attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa è venuta incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati nella Fase 2, a riprendere lo svolgimento della propria attività. 

 

Per l’anno il 2021, inoltre, l'articolo 63 del DL. 73/2021 (L. 106/2021) ha incrementato di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia per finanziare le iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, sulla base di piani di intervento che possono essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con riparto stabilito dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, con il quale sono stati altresì stabilite le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento[71].

 


 

Articolo 16
(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,
amministrativa, contabile, tributaria e militare)

 

 

L’articolo 16 proroga al 31 dicembre 2022 l’efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei processi civili e penali, con riguardo al deposito telematico degli atti e alla partecipazione al processo e decisione in camera di consiglio da remoto, i colloqui dei detenuti con modalità da remoto e i procedimenti penali militari (commi 1 e 4). Una disposizione transitoria esclude l’applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° gennaio e il 30 gennaio 2022 (comma 2).

È invece prorogata al 31 marzo 2022 (termine dell’emergenza epidemiologica) l’efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale amministrativa (comma 5) e contabile (commi 6 e 7) durante l’emergenza sanitaria.

A seguito dell’esame in sede referente è stata prorogata al termine dell’emergenza epidemiologica anche l’efficacia della disposizione concernente la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto (comma 1-bis).

Per quanto riguarda la giurisdizione tributaria, a seguito dell’esame in sede referente, le disposizioni speciali trovano applicazione fino al 30 aprile 2022 (comma 3) dovendo parallelamente essere bandite procedure di interpello per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie (comma 3-bis).

Infine, sono prorogate al 31 dicembre 2022, le disposizioni speciali dettate nel contesto dell’emergenza sanitaria in materia di ordinamento penitenziario, con particolare riferimento a presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare (comma 7-bis).

 

Processo civile

Il comma 1, per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle le seguenti disposizioni:

§  art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza;

§  art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;

§  art. 221, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;

§  art. 221, commi 6 e 7 del D.L. n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione). È inoltre possibile la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;

§  art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale il consulente tecnico d’ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;

 

Le disposizioni del D.L. 34/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, sono state prima prorogate dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020 e, infine, fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 23 del D.L. n. 137/2020 (che l’ha contestualmente soppresso il n. 33-bis dell’allegato relativo alle proroghe Covid). In sede di conversione del D.L. 137/2020 il termine di vigenza è stato spostato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021); tale termine è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

 

§  art. 23, comma 6 del D.L. n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti: rinuncino espressamente all’udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso; confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione;

§  art. 23, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Per quanto la formulazione della disposizione deroghi a una norma relativa alle udienze civili, si ritiene che essa sia riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali;

§  art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del D.L. n. 137 del 2020 che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas nel rispetto di specifiche scansioni temporali;

§  art. 23, comma 9 del D.L. n. 137 del 2020 che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

§  art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

 

Le disposizioni del D.L. 137/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 30 aprile 2021 sono state prorogate al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

 

Processo penale

Per quanto riguarda il processo penale, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle seguenti disposizioni:

§  art. 23, comma 2 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L’individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

§  art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione avviene per tabulas (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l’udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l’art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti;

§  art. 23, comma 9, del D.L. n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;

§  art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4). La disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PM e per gli adempimenti della cancelleria e dei difensori (comma 2);

§  art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato - giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti – si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011) e patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011);

§  art. 24 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.

 

Le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche - in quanto compatibili - ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l’art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso.

 

Detenuti

Sono inoltre prorogate, sempre ai sensi del comma 1, le seguenti disposizioni relative ai detenuti:

§  art. 221, comma 10[72] del D.L. n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate: l’efficacia di tale disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 2022;

§  art. 23, comma 4 del D.L. n. 137 del 2020[73], ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile - mediante videoconferenza o collegamenti da remoto e sono applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all’art. 146-bis c.p.p: l’efficacia di tale disposizione nel testo originario del decreto legge era prorogata al 31 dicembre 2022, ma nel corso dell’esame in sede referente la proroga è stata limitata al termine dell’emergenza epidemiologica.

 

 

Il comma 2 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l’applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l’udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a:

§  trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020);

§  trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020);

§  trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020).

 

 

Processo tributario

 

Il comma 3, nel testo originario del decreto-legge, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021[74] – la disciplina di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo del D.L. n. 137 del 2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Su questa disposizione sono intervenute le Commissioni in sede referente, per prorogare di un ulteriore mese, fino al 30 aprile 2022, la vigenza della disciplina speciale sulle udienze da remoto e contestualmente prevedere che, entro tale data, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria debba:

§  censire le scoperture nelle commissioni tributarie;

§  bandire una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti.

Inoltre, con l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, attraverso la modifica della disciplina delle procedure di interpello, contenuta nell’art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), le Commissioni hanno previsto che tali procedure debbano essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

 

Si ricorda che, in base al comma 40 dell’art. 4 della legge di stabilità 2012, i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio, tenuto conto dei parametri disciplinati dal legislatore in una apposita tabella, ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità e il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.

 

Procedimenti penali militari

 

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 la disciplina – prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica -  di cui all’articolo 75, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili, l’efficacia di alcune disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell’ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell’attività giudiziaria.

 

Nello specifico le disposizioni relative alla giustizia penale ordinaria che si applicano in quanto compatibili ai procedimenti penali militari sono le seguenti:

a) art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 che intervengono rispettivamente sul giudizio penale di appello consentendo che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti e art. 24 del medesimo decreto legge che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (per la descrizione di entrambe le disposizioni, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2022 dal decreto legge in esame, vedi sopra, comma 1)

b) dall’articolo 37–bis del decreto-legge n. 76 del 2020 che è volto a semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d’ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

 

 

Processo amministrativo

 

Il comma 5 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021-  di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 105 del 2021 concernente il processo amministrativo.

La disposizione oggetto di proroga consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

 

Processo contabile

 

Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021[75]-  di cui all’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 concernente il processo contabile.

La disposizione oggetto di proroga prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa.

L’art. 26, comma 1, del D:L. 137 /2020 mantiene salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti)  delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte

 

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2021[76] al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell’art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile.

Sono, in particolare, prorogate le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2), nonché:

§  la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile (comma 5);

§  l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6);

§  la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-bis).

 

 

Ordinamento penitenziario

 

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2022 l’efficacia delle disposizioni speciali dettate dal decreto-legge n. 137 del 2020, nel contesto dell’emergenza sanitaria, in materia di ordinamento penitenziario. Si tratta delle seguenti norme:

§  art. 28, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall’art. 52 dell’ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Per effetto della disposizione in commento, la durata delle licenze premio non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 2022 (il termine attuale è fissato al 31 marzo 2022);

§  art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, ove ne ricorrano i presupposti, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali fissati dall’ordinamento penitenziario (art. 30-ter, commi 1 e 2);

§  art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

 

Attualmente, il base all’articolo 16 del decreto-legge n. 221 del 2021 (in corso di conversione), tali discipline speciali possono essere applicate fino al 31 marzo 2022. I richiamati riferimenti normativi sono infatti inseriti ai numeri 18, 19 e 20 dell’allegato al decreto-legge n. 221/2021, che elenca le disposizioni prorogate fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria.

 

 

Articolo 17
(Proroga in materia di esercizio dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica )

 

 

L’articolo 17 estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.

 

Il decreto legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (vedi infra), sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto della disposizione in esame, al 31 dicembre 2022

 

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente, ovvero fino al 31 dicembre 2022, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452.

In particolare, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea.

Con una ulteriore modifica è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, viene inoltre inclusa (fino al 31 dicembre 2022) la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti.

Le disposizioni aventi vigenza temporanea si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 31 dicembre 2022 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

Viene infine previsto che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio possa avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.


 

La disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica

 

Per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto legge n. 21 del 2012, come successivamente modificato nel tempo, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il decreto n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (D.P.C.M.), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali.

 

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.

 

Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).

 

L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

In risposta alla crisi causata dalla pandemia il decreto n. 23 del 2020 è intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali ampliandone l'ambito di applicazione, originariamente fino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato in seguito prorogato al 30 giugno 2021 e, da ultimo, per effetto dell'articolo 4 del decreto legge n. 56 del 2021, al 31 dicembre 2021. In particolare, è stato previsto un obbligo di notifica per l'acquisto di partecipazioni e i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:

·     agli attivi strategici, includendo (nelle more dell'individuazione mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020 - A.G. 178 - per cui vedi infra) tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;

·     alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente a termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

 

La disciplina settoriale

 

Sicurezza e difesa

L'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012 fissa il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

I poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:

·     esercitare il veto all'adozione di specifiche delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione;

·     imporre specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni. Le condizioni fanno riferimento alla sicurezza di approvvigionamenti e informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni;

·     opporsi all'acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 21 del 2012).

L'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto da adottare o sull'operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.

Le norme disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dello Stato e il relativo procedimento, nonché ipotesi specifiche. Si prevede che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni.

Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei predetti settori.

Con il D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

 

Energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori attivi strategici

L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare:

§  il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);

§  il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);
L'esercizio di tali poteri è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);

§  l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5);

§  l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).

 

Il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 prevede dunque che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli (individuati sempre con decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1) nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, che ha disciplinato, tra l'altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

Il Regolamento ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. Viene fatta salva la competenza esclusiva degli Stati per la sicurezza nazionale e il loro diritto di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza (articolo 1).

Viene creato un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione dialogano per scambiarsi informazioni e affrontare questioni relative ad alcuni settori (articoli 6 e 7).

In particolare, gli Stati Membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati Membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso, con specifici obblighi informativi. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può infatti chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

È possibile che gli Stati, a specifiche condizioni, formulino reciproche osservazioni. La Commissione può formulare pareri su investimenti diretti esteri ritenuti pregiudizievoli per progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Inoltre, la Commissione europea può emettere un parere destinato allo Stato che effettua il controllo se ritiene che un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, anche su richiesta di uno Stato membro.

 

In base alla norma europea (articolo 4), nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a)   infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b)   tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c)   sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d)   accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o

e)   libertà e pluralismo dei media.

 

I "prodotti a duplice uso" vengono definiti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

 

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri. Il procedimento si avvia con la notifica (completa) della delibera, atto, operazione, o acquisto di partecipazione rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri. Nel caso in cui il procedimento venga intrapreso d'ufficio, il suo avvio coincide con la conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica. La comunicazione con cui il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri è effettuata entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento. Alla presidenza è consentito chiedere ulteriori informazioni all’acquirente o alla società, che le rendono entro dieci giorni, e a soggetti terzi, il cui riscontro deve essere effettuato entro venti giorni. In ogni caso, le richieste successive alla prima non hanno effetto sospensivo. La notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Tutti i riferimenti alle azioni oggetto di acquisto sono stati integrati dal riferimento anche alle quote, in modo da rendere la disciplina neutrale rispetto alla forma di società propria dei soggetti che detengono gli attivi rilevanti.

 

La facoltà da parte del Governo di avviare d'ufficio, laddove le circostanze rilevanti non siano state notificate, il procedimento per l'esercizio dei poteri di veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché di imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni è stata prevista dal comma 1, lettera d) dell'articolo 16 del decreto legge n. 23 del 2020.

 

Ai sensi del comma 5-bis all’articolo 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

§  qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

§  qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

§  qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, qualora vi siano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012.

 

I poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

§  l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

§  l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;

§  per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

 

Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica e il veto ovvero le prescrizioni o imposizioni imposte dal Governo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

 

Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all'acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l'esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti amministrativi connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle.

 

Nelle more dell'adozione del decreto, con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legge n. 105 del 2019, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, alle lettere a) e b) del citato regolamento (Ue) n. 452 del 2019. Nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime le sole operazioni di acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo l, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 452 del 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

 

L'articolo 15 del decreto legge n. 23 del 2020 è intervenuto sul regime transitorio prevedendone l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti i fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2019/452/UE. Come rappresentato dal Governo nella relazione illustrativa allo schema, tale disposizione è destinata a non avere più efficacia dal momento dell'entrata in vigore del decreto, ovvero a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. n. 179 del 2020, avvenuta il 30 dicembre del 2020. L’articolo 1 del citato D.P.C.M. richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, ovvero l'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati in precedenti provvedimenti, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo l, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni ai quali non si applica la disciplina. L’articolo 2 identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina. L’articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma l del decreto legge n. 21 del 2012. L’articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua. L'articolo 5 del D.P.C.M. n. 179 del 2020 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute. L’articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL). L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario. L'articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. L'articolo 10 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari. L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso". L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame.

 

5G

L'articolo 1 del decreto legge n. 22 del 2019 ha introdotto disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di quinta generazione ("5G"), a tal fine inserendo l'articolo 1-bis nel decreto legge n. 21 del 2012.

Tale norma qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.

Viene dunque stabilito l'assoggettamento a notifica (di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 21 del 2012) per i contratti o gli accordi, qualora siano conclusi con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; altresì soggette a notifica sono le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Tale previsione è finalizzata all'eventuale esercizio del potere di veto o all'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

A tal fine, si specifica altresì che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza sia delle reti sia dei dati che vi transitano.

 

Collaborazione tra autorità e coordinamento
con la disciplina europea

L'articolo 4-bis del decreto legge n. 105 del 2019 ha introdotto nel decreto legge n. 21 del 2012 l'articolo 2-bis, che impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Si tratta di: Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014; a tale Gruppo le altre autorità non possano opporre il segreto d'ufficio, esclusivamente per le finalità di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili di specifici uffici dei ministeri o da altri designati dai rispettivi ministri interessati.

Il medesimo decreto legge n. 105 del 2019 ha altresì introdotto l'articolo 2-ter nel decreto legge n. 21 del 2012, col quale si coordina l'esercizio dei poteri speciali con i procedimenti disciplinati dalle norme europee (Regolamento 2019/452/UE) sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, disciplinando il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

Ove uno Stato membro o la Commissione notifichi l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto, oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali in materia di sicurezza e difesa, nonché di asset strategici, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea.

I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso.


 

 


 

Articolo 18
(Monitoraggio delle produzioni cerealicole)

 

 

L’articolo 18, modificato in sede referente, prevede modifiche inerenti la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini.

In estrema sintesi le modifiche riguardano: l’individuazione dei soggetti che sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, le quantità del singolo prodotto; la data di registrazione delle operazioni di carico e scarico; la proroga della data di emanazione dei decreti attuativi e, infine, le sanzioni a carico dei soggetti obbligati in caso di inadempimento alle disposizioni previste.

 

A tal fine, l’articolo in commento novella l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ai commi 139, 140, 141 e sostituisce il comma 142.

Si ricorda che i commi 139-143 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 hanno introdotto il monitoraggio - tramite un apposito registro telematico nell'ambito del SIAN - delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine di cereali.

 

Nello specifico, quindi la disciplina, come verrebbe modificata dalla disposizione in esame, prevede che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue (comma 139). Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse (comma 140).

Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022 (comma 141).

A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma (comma 142). All'attuazione dei commi da 139 a 142 il MIPAAF provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente (comma 143).

 

Per una comprensione più puntuale delle modifiche in esame si rinvia alla tabella seguente.

 

Comma

L. 30/12/2020, n. 178

A.C. 3431-A

comma 139

Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.

Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue. Per le imprese di prima trasformazione, l’obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati

comma 140

Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse.

Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

comma 141

Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142, per i quali sono previsti oneri pari a 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022

comma 142

Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 139, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma

 

 

 


 

Articolo 18-bis
(Proroga contributi finanziari in favore delle aziende agricole)

 

 

L’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga, a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.

 

La disposizione in commento, intervenendo sull’art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è volta quindi a prorogare per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale provocato dalla pandemia da Covid-19, attualmente fissato – dal decreto legge 221 del 2021 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"- al 31 marzo 2022, i benefici già previsti per l’anno 2020, dal richiamato art. 78, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

 L’articolo 78 del predetto decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura; in particolare, i menzionati commi 1-quater e 1-quinquies, -inseriti dalla legge di conversione n. 27 del 2020 che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-sexies -, hanno previsto che le amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia.

 Nello specifico, il comma 1-quater prevede, per l’anno 2020, in relazione alla situazione di crisi determinata dall’emergenza da Covid-19 e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche sopra riferite a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo.

Si ricorda, inoltre, che i commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 78 sono intervenuti, elevando dal 50 al 70 per cento, per il 2020 e a determinate condizioni, la percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l’anticipo da parte delle imprese agricole.

 


 

Articolo 18-ter
(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

 

 

L’articolo 18-ter, inserito in sede referente, proroga al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi del decreto del MIPAAF del 10 maggio 2021, pubblicato nella GU n. 119 del 20 maggio 2021. Il differimento del termine è disposto in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 102/2004.

 

La disposizione qui derogata prevede che le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il MIPAAF dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta delle regioni interessate.

 

Il DM del 10 maggio 2021 qui richiamato ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, delle infezioni di Xylella fastidiosa nella provincia di Taranto per i danni causati alle produzioni nei territori agricoli siti nei Comuni di Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava, in cui trovano applicazione le provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), del d.lgs. n. 102/2004. In sintesi, tali provvidenze consistono nella concessione di: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, elevabile fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato; c) una proroga delle operazioni di credito agrario; d) agevolazioni previdenziali.

 

Si veda il tema dell'attività parlamentare Gli interventi per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa.


 

Articolo 18-quater
(
Credito d’imposta cuochi professionisti)

 

 

L'articolo 18-quater, introdotto in sede referente e modificato a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

 

Preliminarmente si ricorda che i commi 117-123 della 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) attribuiscono ai cuochi professionisti un credito d’imposta fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

 

Più in dettaglio, il comma 117 istituisce un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.L’agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti.

Il comma 118 indica le spese ammissibili al credito d’imposta: si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il comma 119 chiarisce che esso spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Il comma 120 specifica che il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), che esso è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986).

Si consente (comma 121) di cedere l’agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il comma 122 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli con provvedimento da adottare entro il 2 marzo 2021 (60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento).

Si chiarisce inoltre (comma 123) che l’agevolazione in commento spetta nel quadro del Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza economico-sanitaria.

 

Con le norme in esame (lettera a)) il credito sopra citato viene esteso fino al 31 dicembre 2022, termine così fissato a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione.

 

La lettera b) chiarisce che l’agevolazione fiscale in commento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

In materia di aiuti di Stato si rinvia al dossier Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.


 

Articolo 18-quinquies
(Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziali
in occasione delle operazioni preelettorali)

 

 

L’articolo 18-quinquies prevede che, al fine di consentire anche per le consultazioni elettorali del 2022 la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 3/2019, il Ministero della Giustizia deve garantire l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura delle Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

 

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, prevede in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni amministrative per comuni i sotto i 15.000 abitanti) per i partiti, movimenti politici e liste che si presentino alle elezioni, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale. L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Se la richiesta del certificato penale sia effettuate per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

 

Per l'attuazione di tale previsione è autorizzata la spesa di euro 37.030,31 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 


 

Articolo 19
(Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento dell’elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

 

 

L’articolo 19, in considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19, consente, agli elettori positivi al COVID - ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare- e a coloro che si trovano in isolamento fiduciario, di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo in occasione dell'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 di Roma fissata per il 16 gennaio 2022. Inoltre, si dispongono interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale e si prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

 

Il 16 gennaio 2022 si svolgeranno le elezioni suppletive in un seggio alla Camera (01 – Roma – Quartiere Trionfale della XV circoscrizione Lazio 1) in conseguenza dell’elezione dell’on. Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri su proposta del Ministri dell’interno nella seduta del 24 novembre 2021 (D.P.R. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 novembre 2021, n. 283. Il Presidente della Repubblica, con decreto del 25 novembre 2021, ha convocato, per il giorno di domenica 16 gennaio 2022, i comizi elettorali. I termini per la convocazione dei comizi elettorali sono decorsi dalla dichiarazione di vacanza del seggio da parte della Giunta delle elezioni della Camera che ha preso atto delle dimissioni del deputato (seduta del 4 novembre 2021).

 

In base alla legislazione vigente, quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di un deputato o di un senatore eletto in un collegio uninominale, rispettivamente il Presidente della Camera o il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

Il procedimento per lo svolgimento delle elezioni suppletive, cui si procede nel caso di vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, è disciplinato dalla legge elettorale del Senato (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter), che si applica anche alle elezioni suppletive della Camera in virtù del rinvio recato dall'articolo 86, comma 4, della legge elettorale per la Camera (D.P.R. n. 361/1957).

Tale disciplina prevede che i comizi elettorali siano convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura (D.Lgs. n. 533/1993, art. 21-ter, comma 2). Le elezioni sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni (comma 3). Se il termine di 90 giorni cade in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre 45 giorni. Qualora invece cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre 30 giorni (comma 4). Qualora entro 180 giorni dalla dichiarazione della vacanza siano previste altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di 90 giorni fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-bis, introdotto dall'art. 1, comma 968, legge n. 145/2018).

 

Le disposizioni trovano applicazione fino al 30 gennaio 2022, ossia all’ultima domenica utile della finestra temporale prevista dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 533/1993.

 

In particolare, il comma 1 individua alcune delle norme dettate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, per il turno elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, che trovano applicazione anche per lo svolgimento della elezione suppletiva del collegio di Roma 1, ossia l'articolo 2, commi l, 2, 3 6 e 7, primo periodo, l'articolo 3, commi l, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021. Si tratta delle disposizioni suscettibili di trovare applicazione nella consultazione interessata, che riguarda esclusivamente l'elezione suppletiva nel collegio suindicato, compreso nel territorio di un solo comune. Non sono, pertanto, oggetto dell’articolo in esame le altre disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021, tra cui quelle concernenti le elezioni amministrative e regionali, o comunque applicabili nel territorio di più comuni.

Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di tali disposizioni, il comma 1 in esame autorizza la spesa di 10.566 euro.

 

Nel dettaglio le disposizioni che si applicano all’elezione suppletiva sono le seguenti.

 

Un primo gruppo di disposizioni riguarda la costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19. Si stabilisce che in tali strutture sanitarie, con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199, siano costituite le sezioni elettorali ospedaliere che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500 (art. 52 del DPR n. 361 del 1957) (art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 117/2021). Si tratta di sezioni composte, come i seggi ordinari, di 6 componenti: 5 scrutatori e il presidente.

 

In proposito, si ricorda che la disciplina generale sull’istituzione delle sezioni ospedaliere (art. 52 del DPR n. 361 del 1957, per le elezioni di Camera e Senato, e art. 43 del DPR n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative) stabilisce che i componenti della sezione provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede.

Qualora vi siano elettori ricoverati che non possono accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976). I compiti di tali seggi speciali, infatti, si esauriscono con la raccolta dei voti dei degenti, la loro raccolta in appositi plichi, separati in caso di più elezioni, e la loro consegna alle sezioni elettorali).

 

Si prevede inoltre (art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 117/2021) che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono poi anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 117/2021, mediante l’attivazione dei seggi speciali previsti dall’articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.

Agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati sono impartite dall’autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali (art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 117/2021).

In caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali, il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni o dei seggi speciali:

§  personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,

§  soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, si prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

 

Le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) sono state istituite dall’articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020 (poi confluito nel decreto-legge n. 18 del 2020, cd. “DL Cura Italia”, articolo 4-bis) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le regioni sono tenute ad istituire un’unità ogni 50.000 abitanti.

L’articolo 33 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede che per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'articolo 34 del Codice.

 

Ove ulteriormente necessario, il sindaco può provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune (art. 2, comma 2, D.L. 117/2021).

Si prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti “ulteriori” seggi composti anch’essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2: nomina del sindaco, previo consenso dell’interessato (art. 2, comma 3, D.L. 117/2021).

 

Si dispone che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti delle "certificazioni verdi COVID-19" previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021, c.d. green pass (art. 2, comma 6, D.L. 117/2021).

Ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite è riconosciuto l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento (art. 2, comma 7, D.L. 117/2021).

 

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda l’esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

In primo luogo si precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto “presso il comune di residenza” (art. 3, comma 1, D.L. 117/2021).

A tal fine, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 6 e l’11 gennaio 2022) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l’indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall’autorità medica designata dall’azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (art. 3, comma 1, D.L. 117/2021).

L’ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali provvede quindi ad iscrivere l’elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l’elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima (art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 117/2021).

Il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata (art. 3, comma 4, D.L. 117/2021).

 

Il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore (art. 3, comma 5, D.L. 117/2021).

 

Il comma 2 dell’articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.

 

Il comma 3 prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e i l 25 agosto 2021.

 

Il comma 4 detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi l e 2, pari complessivamente a euro 132.646 per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 


 

Articolo 20
(Modifiche al regime quadro
della disciplina sugli aiuti di Stato)

 

 

L’articolo 20 interviene sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal  “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Com. C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.), cd. Temporary Framework.

L’articolo, in particolare è finalizzato ad adeguare la cornice alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).

 

L’articolo novella gli articoli da 54 a 56 e da 60 a 61 del decreto-legge n. 34/2020. Più nel dettaglio, modifica:

§  il comma 7-quater dell’articolo 54, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili (anticipi, garanzie, prestiti o altro) possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, nel rispetto delle condizioni descritte nella Sezione 3.1 del Quadro (comma 1, lett. a));

§  il comma 8 dell’articolo 55 e il comma 3 dell’articolo 56, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i regimi di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici, anche attraverso enti creditizi e finanziari, consentiti, rispettivamente, dalle sezioni 3.2, 3.3 e dalla sezione 3.4 del Quadro stesso (comma 1, lett. b) e c));

§  il comma 4 dell’articolo 60, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale possono essere concessi gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.10 del Quadro temporaneo (comma 1, lett. d));

§  il comma 2 dell’articolo 60-bis, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la concedibilità degli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.12 del Quadro. Si specifica, conseguentemente, che gli aiuti coprono i costi fissi non coperti nel periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (anziché 31 dicembre 2021). Si specifica altresì che il calo di fatturato nel periodo considerato (di almeno il 30%) deve sempre essere rapportato al corrispondente periodo del 2019. Inoltre, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 6-bis nell’articolo 60, si prevede che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni previste dallo stesso articolo 60 (comma 1, lett. e), nn. 1 e 2);

§  il comma 2 dell’articolo 61, al fine di estendere all’annualità 2022 il termine di concessione degli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali.

 

Il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) è stato adottato per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). Si rinvia, più diffusamente, al tema dell’attività parlamentare.

In questa sede, si ricorda che il decreto-legge n. 34/2020 (cd. “Rilancio”) ha trasposto nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni del Temporary Framework, con le deroghe temporanee alla disciplina “ordinaria” sugli aiuti di Stato. Tra le deroghe, la possibilità, anche per le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, di accedere ai regimi di aiuto adottati in via straordinaria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, per far fronte alle conseguenze della pandemia (le imprese vi accedono al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53)). Gli aiuti concessi soggiacciono comunque agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA) [77]. I registri sono stati conseguentemente adeguati (articoli 63-64).

Lo stesso decreto-legge n. 34/2020, agli articoli 54-62, come da ultimo modificati ed integrati dal decreto-legge n. 41/2021, cd. “Sostegni”, ha, in particolare, definito la cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – anche le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo. Tale disciplina è stata autorizzata dalla Commissione UE, come relative proroghe. Il decreto-legge Sostegni ha prorogato la cornice normativa al 31 dicembre 2021 in conformità a quanto previsto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo e, contestualmente, ha disposto un rinvio mobile alle eventuali ulteriori successive proroghe. Il decreto-legge ha infatti previsto che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis del decreto-legge n. 34/2020 siano concessi entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del Quadro temporaneo[78]. Purtuttavia, all’interno dei singoli articoli citati, non è stato inserito un rinvio mobile alle proroghe del Quadro temporaneo. Di qui, la necessità dell’intervento puntuale di proroga qui in esame.

Gli articoli 54-60-bis del decreto-legge 34/2021 prevedono i seguenti regimi di aiuti:

-      aiuti di importo limitato, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

-      garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

-      prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

-      finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

-      investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

-      investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);

-      sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);

-      aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla legge di bilancio 2021 - L. n. 178/2020, art. 1, comma 627 -  all’indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).

L’articolo 61 del decreto-legge n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60-bis, delle norme comuni, che ricalcano le previsioni del Quadro temporaneo, come successivamente modificato e integrato. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi gli aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019[79]. In deroga, ai sensi del comma 1-bis, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

-      non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

-      non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

-      non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

L’articolo 62 del decreto-legge n. 34/2020 inoltre dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamente previsto dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 18/2020 (l. n. 27/2020).


 

Articolo 20-bis
(Proroga versamento IRAP)

 

 

L’articolo 20-bis, introdotto in sede referente, posticipa dal 31 gennaio al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

 

L’articolo in esame interviene in particolare sull’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020.

La norma vigente dispone che l'importo dell'imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 31 gennaio 2022, senza applicazioni di sanzioni né interessi., in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) in materia di sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata dell’acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche, per cui si veda il sito della documentazione parlamentare).

Tale termine, originariamente fissato al 30 novembre 2020, è stato successivamente prorogato dall’articolo 13-quinquies, comma 6 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori), dall’articolo 01 del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. Sostegni), dall’articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 132 del 2021 e da ultimo fissato al 31 gennaio 2022 dall’articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge n. 146 del 2021 (decreto fiscale-lavoro 2021).

Per effetto delle disposizioni in esame, il termine per il versamento dell’imposta sospesa ed erroneamente non pagata viene spostato, senza sanzioni e interessi, dal 31 gennaio al 30 giugno 2022.

 

Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate. Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal menzionato Temporary Framework, come successivamente modificato nel tempo. Si veda per informazioni il sito della documentazione parlamentare.

L’articolo 1, commi 8 e 9 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) dal 2022 esentano da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

 

 


 

Articolo 21
(Imprese di interesse strategico nazionale)

 

 

L’articolo 21, soppresso durante l’esame in sede referente, reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l’utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.

 


 

Articolo 22
(Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino)

 

 

L’articolo 22[80] reca, in primo luogo, una proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (28 febbraio 2022 nel testo originario del decreto, così modificato in sede referente) di una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. In secondo luogo, l’articolo 22 in esame, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell’EMA).

 

L'esenzione transitoria - oggetto della suddetta proroga - concerne, come accennato, alcune delle norme che individuano i fini e gli ambiti per i quali è richiesto il certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); in particolare, le norme richiamate sono, in primo luogo, quelle stabilite dagli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni; la novella di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere, integra l’ambito delle norme richiamate, facendo riferimento al capoverso articolo 4-quinquies dell’articolo 1, comma 1, del medesimo D.L. n. 1 ed all’articolo 9-bis.1 del suddetto D.L. n. 52.

In merito al suddetto rinvio alla circolare ministeriale, si ricorda che è stata adottata la circolare del Ministero della salute del 4 novembre 2021, prot. n. 50269, la quale prevede che i soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA possano "ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento" del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato; i prodotti complessivamente così somministrati costituiscono, ai sensi di tale circolare, una fattispecie di vaccinazione equivalente suddetta.

 

La norma di esenzione transitoria appare rivolta in particolare ai casi di somministrazione, da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, del vaccino Sputnik V, il quale, al contrario degli altri vaccini contro il COVID-19 somministrati in tale Stato, non è stato autorizzato in Italia né è oggetto della circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957; si ricorda che quest'ultima concerne l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale (Piano relativo alla vaccinazione in oggetto); tale riconoscimento è operato ai fini della possibilità di generazione di certificati verdi COVID-19 o ai fini dell'equivalenza a questi ultimi di certificati emessi da autorità estere.

 


 

Articolo 23
(Dirigenti medici)

 

 

L’articolo 23 novella l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n, 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 19, comma 5-bis, del DL n. 76 del 2020 sul requisito dei quattro anni di anzianità e sulle modalità di svolgimento dell'attività, la novella in esame specifica che l'ammissione ai suddetti corsi da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza deve avvenire su domanda dell'interessato, fuori contingente.

 

La norma dispone, inoltre, che:

1.   all'ammissione non consegue alcuna borsa di studio;

2.   le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma l, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

3.   l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza è certificata dalle stesse, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, i medici militari e dei comparti sicurezza e soccorso pubblico hanno fornito “un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze sanitarie assistenziali”. Al riguardo, la novella in questione è intesa a specificare meglio la ratio dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, rappresentata dalla necessità di garantire un accesso agevolato alla formazione specifica della medicina generale per i medicini in questione.

A sua volta la relazione tecnica precisa che i medici individuati dalla norma, qualora ammessi alla partecipazione dello specifico corso, non percepiscono la borsa di studio, in quanto mantengono il trattamento economico già erogato dall'Amministrazione di appartenenza.

 

Il comma 5-bis, prevede la possibilità dello svolgimento di attività di medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato e degli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di servizio e previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.

Il comma demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e dei limiti della suddetta possibilità; si prevede che in ogni caso l'attività in oggetto sia esercitata su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari e limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio.

 


 

Articolo 24
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 24 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

 

 



[1] Si veda la determinazione della sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti del 26 novembre 2020, n. 120 "determinazione e relazione Sul risultato del controllo eseguito Sulla gestione finanziaria dell’Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. - 2019".

[2]    Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);

- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);

- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020;

- al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 8, comma 3), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

[3]    Per un approfondimento si rinvia a “La natura giuridica delle fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore” in Stato, chiese e pluralismo confessionale n. 32 del 2019, dal quale sono state riprese le informazioni riportate.

[4]    In particolare, l’art. 3, comma 9, della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):

a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

[5]    In forza del quale, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

[6]    Ai sensi dell’art. 29 del d. lgs 148/2015, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, garantisce l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione dell’assegno ordinario, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. L'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.

[7]    L'articolo 3, commi 42-43, della L. 92/2012 ha previsto inoltre l'adeguamento, mediante appositi decreti, della disciplina dei fondi di solidarietà ex art. 2, comma 28, della L. 662/1996, alle specifiche disposizioni contenute nella L. 92/2012, sulla base di accordi e contratti collettivi.

[8]    Per i richiamati fondi, così come previsto dall’articolo 46, comma 5, del D.Lgs. 148/2015, i rinvii all’articolo 3, commi da 4 a 45 della L. 92/2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un fondo di solidarietà bilaterale, si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs 148/2015.

[9]    Si ricorda che l'articolo 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato 1997), e il relativo D.M. di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti - emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze -, adottati a séguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali (dei datori e dei dipendenti) maggiormente rappresentative.

[10]   Posto al 31 ottobre 2013, il termine concerneva la scadenza entro la quale: si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, propedeutico al procedimento di costituzione sia dei fondi di solidarietà bilaterali presso l’I.N.P.S. sia dei fondi di solidarietà alternativi (cd. puri); si sarebbe dovuto istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali; avrebbe dovuto essere adeguata la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della L. 662/1996 alle norme della L. 92/2012.

[11]   Quali assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito (riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni); contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale (cd. outplacement).

[12]   Quali prestazioni integrative, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'UE.

[13] Cfr, al riguardo, la Circolare INPS n. 77/2021.

[14]   Con la circolare INPS n. 100/2014 sono state definite le modalità operative del Fondo.

[15]   In attuazione a quanto evidenziato, il D.M. 79141/2014 ha disposto, con riferimento al fondo di solidarietà residuale, che per le prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, nonché un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

[16]   Per le modalità di fruizione dell’assegno v. circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201.

[17]   Introdotti dalla L. 236/93 (art. 5 commi 5, 7 e 8, e regolamentati anche dalla circolare del Ministero Lavoro n. 20 del 25 maggio 2004), i contratti di solidarietà difensivi sono i contratti che si possono applicare alle imprese che non rientrano nel regime di CIGS (ovvero imprese artigiane, imprese commerciali/terziario, aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia), che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale. Nel computo dei dipendenti, si calcolano anche gli apprendisti. Merita segnalare, inoltre, che con la nota n. 40/3763 del 18 febbraio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimento in merito al raccordo tra la disciplina dei contratti di solidarietà l’istituzione del Fondo di Integrazione Salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

[18]   V. nota n. 13.

[19]   Con il decreto interministeriale 23 settembre 2016, n. 97220, emanato in attuazione dell’articolo 26, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 148/2015, è stata riconosciuta la possibilità, per il biennio 2016-2017, di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni (in luogo di 5), sulla base di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, del D.L. 59/2016. In seguito alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 234, della L. 232/2016, i requisiti indicati con il D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, sono stati prorogati al biennio 2018-2019 e sono state estese al Fondo per il personale del credito cooperativo.

[20]   Per le modalità applicative del fondo v. circolare INPS 30 settembre 2016, n. 186. L’ambito di applicazione del fondo è stato successivamente esteso dall’Accordo del 10 dicembre 2015, e dal successivo Accordo integrativo del 23 maggio 2016.

[21]   Per le modalità applicative del fondo v. circolare INPS 11 febbraio 2016, n. 28.

[22]   Per precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione riferimento, cfr. i messaggi INPS 1336/2021, 1761/2021. e 2707/2021

[23]   Cfr. messaggio INPS 1360/2021.

[24]   Il Fondo in questione è stato istituito con accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL; tale accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Cfr. al riguardo, la circolare INPS 86/2021.

[25]   Secondo quanto indicato dal Governo nella risposta all’interrogazione 5-07761 Gnecchi in Commissione Lavoro il 13 aprile 2016, lo schema di decreto del richiamato Fondo è stato predisposto ed è alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[26]   Più nello specifico, l’articolo 30 si occupa dell’avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS per quanto riguarda più specificamente le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

[27]   La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2007, ha sottolineato che il 5 per mille “opera un meccanismo fiscale di de tax diretto a favorire, mediante una riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l'intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca”.

[28]   Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di notifica preventiva di progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato, la Commissione, nel caso in cui tali norme siano notificate per la prima volta, deve iniziare senza indugio la procedura per consentire allo Stato membro di dare esecuzione alle misure specifiche, a norma dell'articolo 107 del medesimo Trattato di funzionamento UE. Ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, spetta agli Stati membri notificare o informare la Commissione in merito a misure che comportano aiuti di Stato, a meno che non rientrino in esenzioni per categoria.

[29]   In attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 30 maggio 2012 ha fissato le modalità di presentazione della richiesta e di predisposizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto;

[30]   Le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette sono disciplinate con il D.P.C.M. 22 marzo 2019.

[31]   Di cui all’articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Tale articolo, per le modalità relative al conferimento degli incarichi, fa rinvio a quelle stabilite dall'articolo 2-bis del medesimo D.L. n. 18.

[32]   Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.

[33]   Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.

[34]   Si ricorda che i "soggetti attuatori", in base all'articolo 1, comma 1, dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.

[35]   Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.

[36]   Il PON SPAO, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020 e gestito da Anpal, ha il compito di supportare le riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, nonché di sostenere gli obiettivi di crescita dell'Italia.

[37]   I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000, sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato (ferma restando la possibilità che gli stessi accordi costituiscano fondi anche per settori diversi). La finalità dei fondi è quella di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati. La loro attivazione è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione e sono vigilati dall’ANPAL. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo dello 0,30% all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. I datori di lavoro che non aderiscono ai fondi hanno comunque l'obbligo di versare all'INPS il suddetto contributo integrativo.

[38]   Il Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 276/2003, è un fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro devono versare un contributo, pari al 4% della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Tali risorse sono destinate ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale, volti a garantire da un lato l’integrazione del reddito al termine del contratto, dall’altro l’emersione del lavoro irregolare, nonché l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

[39]   La corresponsione di tale beneficio è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate misure di formazione.

 

[40]   Le altre proroghe sono avvenute ai sensi dell’art. 1, co. 139, della L. 205/2017 per il 2018, dell’art. 1, co. 282 e 1136, lett. c), della L. 145/2018 per il 2019 e dell’art. 1, co. 491, della L. 160/2019 per il 2020.

 

[41] Per un'illustrazione del PNRR, si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 28/1. Per gli aspetti finanziari del PNRR, la Documentazione di finanza pubblica n. 30. Per un monitoraggio dello stato di attuazione, si veda la pagina dedicata nel portale di documentazione della Camera dei deputati.

[42]   Avente ad oggetto "D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

[43]   L’esigenza di ottimizzare la partecipazione delle aziende al progetto di realizzazione mediante la socializzazione dei costi e dei benefici tra tutte le aziende assegnatarie (anche su altre frontiere) ha portato alla costituzione (31/10/2014) del Consorzio Metal Interconnector (M.I.), che raccoglie aziende del siderurgiche, dei metalli non ferrosi e altre, rappresentando circa il 68% della potenza assegnata su tutte le frontiere.

Secondo quando sottoscritto il 16 dicembre del 2013 tra Terna e le associazioni di categoria che hanno aziende assegnatarie, i singoli consorzi di settore (Metal Interconnector; Energy for Growth – Chimica/Cemento – Paper Interconnector) sono confluiti in un consorzio principale (Interconnector Italia) che rappresenta l’unica controparte per Terna nella realizzazione dei progetti. Metal Interconnector costituita il 30.10.2014 ha come oggetto la partecipazione ed il finanziamento di enti, società, consorzi costituiti con il fine di procedere al finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l’estero. Interconnector Italia, società consortile per azioni, costituita il 05.05.2015 ha come oggetto la realizzazione ed il finanziamento della costruzione e gestione di infrastrutture di interconnessione con l’estero. Per lo statuto, si rinvia al sito di federacciai.

[44]   Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione. E’ responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio nazionale,  nonché dell'attività di programmazione e sviluppo della Rete.

[45]   Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, è definito «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

[46]   L’art. 2 del D.L. n. 3/2010 ha poi previsto un incremento della capacità di interconnessione, disponendo che Terna S.p.a. a ciò provvedesse, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, non deve comunque essere superiore a 500 MW.

[47]   Si consideri che il citato D.M. 21 ottobre 2005 prevedeva la sola decadenza del provvedimento di esenzione qualora il soggetto titolare dell'esenzione non mantenesse gli impegni:

·     di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), relativamente al rispetto della data di avvio dei lavori e alla comunicazione degli eventuali motivati ritardi,

·     ovvero di cui all'art. 2, comma 3, lettera g), relativamente ai tempi ed alle condizioni della realizzazione e alla preventiva autorizzazione di eventuali varianti o proroghe.

[48]   La norma fa riferimento alle misurazioni che, ai sensi del comma 6 dell’art. 22, devono essere effettuate secondo guide tecniche emanate dall'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni devono essere trasmessi con cadenza semestrale dagli organismi riconosciuti con decreto (che al momento non risulta ancora emanato) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, ai sensi dell’art. 155, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 101/2020, all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le modalità indicate dall'ISIN.

[49]   Di cui al D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e in particolare l’articolo 79, Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, in cui si stabilisce che i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni: a) data; b) identificazione del medicinale veterinario; c) quantità; d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale; e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento; f) data di inizio e di fine del trattamento.

[50]   Di cui al D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158, in attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996 (cd. mangimi medicati), con riferimento alle specifiche deroghe in materia di somministrazione agli animali d’azienda di medicinali veterinari, a scopo terapeutico (art. 4), nonché specifiche registrazioni da effettuare a cura dei veterinari e allevatori (art. 15).

[51]   Ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 28/2011, infatti, l’ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di elettricità da FER trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del medesimo D.Lgs., l'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. Si rinvia al Dossier di documentazione e ricerca su “Le fonti rinnovabili” n. 165 del 14 giugno 2021.

[52]   Si rinvia ad ARERA, memoria depositata nell'audizione dell'8 febbraio 2022, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti disponibile qui.

[53]   Si cita la Nota ARERA in merito a deliberazione 50/2018/R/eele al documento per la consultazione 52/2018/R/eel – Tema riscossione e versamento oneri generali di sistema.

[54]   Per una descrizione dei recenti interventi, si rinvia al Dossier - n. 499/2022 sul decreto legge n. 4/2022, cd. "Sostegni-ter" (A.S. 2505), ed in particolare alle schede di lettura sugli articoli 14-16, i quali contengono, rispettivamente, disposizioni per la riduzione oneri di sistema nel settore elettrico nel I primo trimestre 2022 pagati dalle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione, un credito d'imposta per le imprese energivore che hanno registrato un aumento del 30% dei costi dell'energia elettrica, nonché un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da talune tipologie di impianti a FER, volto a ridurre l'extra margine per i relativi produttori in questa congiuntura. Le misure contenute nel D.L. Sostegni ter, agli articoli 14 e 15, si aggiungono alla serie di interventi legislativi urgenti già adottati per far fronte al caro energia di cui agli art. 5-bis del decreto-legge n. 73/2021, al decreto-legge n. 130/2021, e alla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), art. 1, commi 503-51,2 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell’anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Tutti questi interventi sono descritti in un apposito box della scheda di lettura relativa all'articolo 14 del D.L. sostegni –ter.

[55]   Si cita Documento per la consultazione 445/2020/R/EEL “Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema - Orientamenti finali” del 30 novembre 2020.

[56]   Recante i criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia e regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

[57]   Dopo l’indizione di Tavoli tecnici sull’argomento, ARERA, il 30 novembre 2020, ha pubblicato i propri Orientamenti finali sul Meccanismo per il riconoscimento dell’eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

      In altre parole, mentre il meccanismo definito dalla deliberazione 50/2018/R/EEL garantisce al distributore che, pur avendo versato la totalità degli OGdS alla CSEA e al GSE, non sia riuscito a incassare gli importi fatturati agli utenti, la copertura di tale ammanco (a condizione che egli abbia gestito con efficienza il proprio credito). In modo analogo, il Meccanismo descritto nel citato documento per la consultazione è volto a garantire al venditore che abbia versato la totalità degli OGdS alla CSEA e al GSE, ma che non sia riuscito a incassare dai propri clientigli OGdS fatturati, la copertura dell’ammanco 7(a condizione che egli abbia gestito con efficienza il proprio credito).

[58]   Si ricorda che per la gestione commissariale del comune di Roma non è previsto normativamente un espresso termine di chiusura delle relative attività. L’articolo 14, comma 13-ter, del D.L. n. 78/2010 stabilisce infatti che la gestione commissariale ha termine qualora risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva, alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.

[59]   Si ricorda che il comma 751 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha dettato una procedura che prevede la revisione semestrale del Piano di rientro (il 31 maggio ed il 31 dicembre), su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti.

[60]   La Gestione commissariale non è titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi che restano in capo a Roma Capitale. Tale punto, peraltro, è stato specificamente ribadito dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 154/2013, ha affermato che “non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati”.

[61]   D.lgs. 157/1995, Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

[62]   Le specifiche sulle gare sono state fornite durante l’audizione del Sottosegretario per l’informazione e l’editoria del 27 luglio 2018 presso la VII Commissione della Camera.

[63]   Il decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), il decreto-legge n. 183 del 2020 (proroga termini) e il decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni bis)

[64]   Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici

[65]   Si tratta in particolare del decreto legislativo n. 70 del 2017 (“Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”).

[66]   Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 70 del 2017 fissa in via generale tali percentuali al 30 per cento per le testate locali e al 20 per cento per le testate nazionali.

[67]   Recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

[68]   Sul punto sono intervenuti il decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. DL crescita), la legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019), il decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), il decreto-legge n. 183 del 2020 (proroga termini) e il decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. sostegni bis)

[69]   Si tratta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 70 del 2017

[70]   Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006. Esso è stato creato per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006  (legge finanziaria 2007). Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del DPCM 21 ottobre 2019.

[71]   Si ricorda che con lo stesso articolo 63 è stata prorogata per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanziato il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così il contributo da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022.

[72]   La disposizione, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, è stata prorogata dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020. È poi intervenuto l’art. 23 del D.L. n. 137 del 2020 che ha prorogato la disposizione fino al 31 gennaio 2021 contestualmente sopprimendo il n. 33-bis dall’allegato delle proroghe Covid. Inoltre, in sede di conversione del D.L. n. 137 del 2020 il termine è stato prorogato fino alla fine dell’emergenza, ovvero fino al 30 aprile 2021; il termine del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

[73]   L’art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 abroga la disciplina relativa alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti di cui all’art. 221, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Originariamente la nuova disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 gennaio 2021, termine prorogato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021) in sede di conversione del DL 137/2020. Il termine del 30 aprile 2021 è stato poi posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

[74]   Il termine originario del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021. Da ultimo il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’Allegato A, n. 19, del D.L. n. 105 del 2021.

[75]   Il termine originario del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021. Da ultimo il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’Allegato A, n. 18, del D.L. n. 105 del 2021.

[76]   Le disposizioni, che dovevano restare in vigore fino al 30 giugno 2020 sono state inizialmente prorogate fino al 31 agosto 2020 dal decreto-legge n. 28 del 2020 e poi prorogate fino al 30 aprile 2021 dall’articolo 26-ter del decreto-legge n. 104 del 2020. Il termine del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021 e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 e dall’allegato A, n. 4, del decreto-legge n. 105 del 2021

[77]   Il D.L. n. 137/2020 (articolo 31-octies) ha peraltro poi stabilito che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

[78]   cfr. art. 28, co. 1, lett. m) del D.L. n. 41 che ha novellato l’art. 61, co. 2 del D.L. n. 34/2020.

[79]   La qualifica di impresa in difficoltà è valutata ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

      Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà. È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)   nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)    nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)   qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)   nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

                i.    il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

              ii.    il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[80]   L’articolo 22 in esame novella l'articolo 6 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni.