Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | D.L. 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Articoli 1-6 comma 4-quinquies |
Riferimenti: | AC N.3431/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 529/2 Volume I |
Data: | 18/02/2022 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, V Bilancio, Assemblea |
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
D.L. 228/2021 – A.C. 3431-A
Volume I – Articoli 1-6 co. 4-quinquies
Edizione provvisoria
Servizio Studi
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Dossier n. 492/2 Volume I
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Progetti di legge n. 529/2 Volume I
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D21228bvol1.docx
INDICE
§ Articolo 1, comma 3-bis (Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 1, comma 4 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)
§ Articolo 1, comma 10 (Facoltà assunzionali del MISE per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436)
§ Articolo 1, commi da 11 a 11-sexies (Proroga dei diritti d’uso e Task force 5G)
§ Articolo 1, comma 13-bis (Contratti a termine stipulati da società in house qualificate)
§ Articolo 1, comma 18 (Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)
§ Articolo 1, commi 20 e 21 (Mandato dei gradi di vertice della Difesa)
§ Articolo 1, commi 22 e 23 (Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza)
§ Articolo 1, comma 24 (Proroga del mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo)
§ Articolo 1, comma 25 (Proroga del mandato del Presidente del CNEL)
§ Articolo 1, comma 27-ter (Assunzioni da parte della Regione Calabria)
§ Articolo 2, comma 3 (Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)
§ Articolo 2, comma 6-quater (Contributo ad associazioni combattentistiche)
§ Articolo 2-bis (Ricompense al valor militare)
§ Articolo 2-ter (Razionalizzazione dell’istituto della rateazione)
§ Articolo 3, comma 1-bis (Fondi immobiliari quotati)
§ Articolo 3, comma 1-ter (Riduzione del capitale sociale)
§ Articolo 3, comma 3 (Aggiornamento canone locazioni passive PA)
§ Articolo 3, comma 4 (Liquidità delle imprese appaltatrici)
§ Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter (Operatività straordinaria del Fondo garanzia PMI nell’anno 2022)
§ Articolo 3, comma 5 (Riparto del Fondo di solidarietà comunale)
§ Articolo 3, comma 5-quater (Province in dissesto finanziario)
§ Articolo 3, comma 5-septies (Termini agevolazioni prima casa)
§ Articolo 3, comma 5-octies (Operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali)
§ Articolo 3, comma 5-decies (Proroga di termini per i comuni in predissesto)
§ Articolo 3, comma 5-duodecies (Sottoscrizione fondi di investimento alternativi)
§ Articolo 3, comma 5-terdecies (Revisori legali)
§ Articolo 3, comma 5-quaterdecies (Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)
§ Articolo 3, comma 6-bis (Fondo per imprese non industriali in comuni con ridotta viabilità)
§ Articolo 3, comma 6-quater (Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo)
§ Articolo 3, comma 6-quinquies (Anticipo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione)
§ Articolo 3, comma 6-sexies (Intermediari finanziari)
§ Articolo 3, comma 6-septies (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
§ Articolo 3, comma 6-octies (Proroga termine per comunicazione degli investimenti regionali)
§ Articolo 3-bis (Recupero IVA fallimenti – norma interpretativa)
§ Articolo 3-ter (Proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali – Danno non patrimoniale)
§ Articolo 4, comma 3-bis (Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all’estero)
§ Articolo 4, commi 7 e 8 (Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
§ Articolo 4, comma 8-sexies (Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)
§ Articolo 4, comma 8-septies (Protezione radiazioni ionizzanti)
§ Articolo 4, comma 8-octies (Protocollo di intesa per l’uso dei beni dei policlinici universitari)
§ Articolo 4, commi 8-novies e 8 decies (Proroga della ferma di medici e infermieri militari)
§ Articolo 4, comma 8-undecies (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
§ Articolo 5, comma 1 (Proroghe in materia di edilizia scolastica)
§ Articolo 5, comma 2 (Attività dei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione scolastica)
§ Articolo 5, comma 3 (Proroga in materia di reclutamento di personale docente di religione cattolica)
§ Articolo 5, commi 3-bis e 3-ter (Scuole di servizio sociale)
§ Articolo 5, comma 3-quater (Personale della scuola dell'infanzia)
§ Articolo 5, comma 3-quinquies (Concorso straordinario docenti)
§ Articolo 5, comma 3-sexies (Differimento termini misure immissione in ruolo dei docenti)
§ Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter (Differimento adeguamento alla normativa antincendio)
§ Articolo 6, comma 4-bis (Proroga abilitazione scientifica nazionale)
§ Articolo 6, comma 4-quinquies (Scuola europea di industrial engineering and management)
Articolo 1, comma 1 e comma 3, lettera a)
(Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)
Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un’omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)[1].
Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).
Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:
- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici[2], in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[3] nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013[4]; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018, 2019 e 2020. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);
- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga[5]. Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 2 e il comma 3, lettera b), del presente articolo 1 (oltre che il successivo comma 4, avente un ambito più generale);
- di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato[6], originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2021, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[7] - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)[8] - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2020.
Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b)
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
La disposizione reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2022 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La proroga qui disposta - al 31 dicembre 2022 - concerne le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo fino al 31 dicembre 2021.
Più in dettaglio, il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.
In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, poi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 183 del 2020.
Il comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).
Il suddetto comma 464 ha disposto, a sua volta, l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).
La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.
Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019, indi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020.
Articolo 1, comma 3-bis
(Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni)
Il comma 3-bis - inserito in sede referente - dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[9]) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.
Più in particolare, l'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede - fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - la facoltà per le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[10]), in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[11];
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
- abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione[12], almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Si ricorda che, in base al medesimo articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[13] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[14]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2022.
Sempre fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni, le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione in esame, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.
Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[15]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[16].
Si ricorda altresì che:
- alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[17];
- ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
- le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.
Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di esplicitare che la proroga del termine posta dal presente articolo 1, comma 3-bis, riguardi anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, considerato che, con riferimento a tale personale, il comma 11-bis del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 reca il termine del 31 dicembre 2022 per le assunzioni a tempo indeterminato in oggetto.
Articolo 1, comma 4
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)
L’articolo 1, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l’apposito Fondo, di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018 (vedi infra).
Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017 (su cui interviene la disposizione in esame) è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, co. 4, del D.L. 183/2020.
Il richiamato Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016. Il Fondo – le cui risorse sono state ripartite con il DPCM 27 febbraio 2017 e rideterminate da provvedimenti successivi - presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365).
In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto ministeriale (cfr. il richiamato DM 24 aprile 2018), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.
Articolo 1, comma 5, lett. a)
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali
di personale del Ministero dell’interno)
L’articolo 1, comma 5, lett. a), proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
A tal fine viene modificato il termine previsto dal comma 313 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale il Ministero dell’interno è stato autorizzato – per il triennio 2019-2021, termine ora prorogato al 31 dicembre 2022 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito dell’attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.
Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:
§ 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
§ 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;
§ 250 unità nell’Area III posizione economica F1;
§ 450 unità nell’Area II posizione economica F2.
In base alla disposizione originaria alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro a decorrere dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.
La relazione illustrativa sottolinea che finora è stata assunta una sola unità appartenente alla qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni centrali. Pertanto, la disposizione in esame, per garantire la possibilità di effettuare le suddette assunzioni, proroga le relative autorizzazioni ad assumere fino al 31 dicembre 2022, utilizzando le risorse finanziarie già stanziate, a regime, a decorrere dall'anno 2021.
Si ricorda che nell’ultimo decreto-legge proroga termini (D.L. n. 183 del 2020, articolo 1, comma 7) era stata disposta la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata.
La proroga è stata ulteriormente estesa fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto in esame (si v. infra), insieme con le ulteriori procedure concorsuali autorizzate per il triennio 2019-2021 per l’assunzione di personale del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 13 del d.P.C.m. 20 agosto 2019 (pubblicato in G.U. n. 234 del 5 ottobre 2019) per il personale indicato alla Tabella 13 allegata.
Si ricorda infine che con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 885) è stata autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Articolo 1, comma 5, lett. b), e comma 6
(Proroga di termini in materia di autorizzazione ad assunzioni di personale dell’Avvocatura dello Stato)
L’articolo 1, comma 5, lett. b), estende al triennio 2022-2024 l’autorizzazione ad assumere personale destinato all’Avvocatura dello Stato, di livello dirigenziale e non, già prevista per il triennio 2019-2021 dall’art. 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Il comma 6 provvede alla quantificazione degli oneri e dispone in merito alla relativa copertura.
L’articolo 5, comma 1, lett. b), apporta due modifiche all’art. 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018.
In primo luogo è prorogata l’autorizzazione ivi contenuta, relativa all’assunzione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, di un contingente di personale a copertura dei seguenti profili:
§ 6 unità di livello dirigenziale non generale;
§ 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1;
§ 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2 (v. infra), in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche.
Tale autorizzazione era inizialmente limitata al triennio 2019-2021 e viene ora prorogata dalla disposizione in esame al triennio 2022-2024, al fine di portare a termine le procedure concorsuali, per titoli ed esami, propedeutiche alle suddette assunzioni a tempo indeterminato nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato.
Il citato art. 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018, prevede l’aumento della dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato, di cui al d.PC.M. 14 novembre 2005, di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. Per far fronte a tale aumento, viene conseguentemente autorizzata l’Avvocatura a procedere alle relative assunzioni nel triennio 2019-2021, attraverso l’espletamento di un’apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, nella quale può essere altresì prevista una riserva per il personale interno, limitatamente alle posizioni di livello dirigenziale, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Ulteriori aumenti delle dotazioni organiche dell’Avvocatura dello Stato sono state effettuate anche dall’art. 1, comma 171, della legge n. 160 del 2019 (25 unità di personale non dirigenziale di cui si autorizzava l’assunzione inizialmente nel triennio 2020-2022, ad oggi estesa al quadriennio 2020-2023) e, da ultimo, dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 (27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale dell'Area III).
Il secondo intervento è volto a modificare l’indicazione relativa alla posizione economica delle 50 unità di personale da inquadrare nell’Area II, sostituendo la posizione F1 con la posizione F2, coerentemente con il titolo di studio richiesto (diploma di scuola secondaria di secondo grado) per il tipo di incarico messo a concorso.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, si tratta della correzione di un refuso presente nella formulazione originaria del comma 318, che indicava erroneamente l’inquadramento nella posizione economica F1 dell’Area II, anziché nella posizione economica F2.
A differenza della prima modifica, che si limita a prorogare di un triennio l’autorizzazione all’assunzione di alcune unità di personale, senza aumentarne il numero e quindi i connessi oneri, la seconda modifica, incidendo sulla posizione economica degli assunti, comporta un aggravio di spesa, quantificato dal comma 6 in 102.017 euro a decorrere dall’anno 2022. La copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione di cui al comma 5, lett. b), è comunque assicurata dalle somme già previste a legislazione vigente per le facoltà assunzionali dell’Avvocatura di Stato, che risultano a tal fine disponibili.
Si ricorda che l’art. 1, comma 318, della legge n. 145 del 2018, aveva inizialmente stanziato, a copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni ivi previste, 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato ai sensi dell’art. 1, comma 298, della medesima legge 145/2018.
Articolo 1, comma 7
(Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell’università e della ricerca)
L’articolo 1, comma 7 proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Esso inoltre - con una modifica inserita durante l’esame in sede referente – integra la graduatoria del concorso straordinario per talune classi di concorso in materie scientifiche e tecnologiche previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021.
La relazione illustrativa fa presente che, anche in ragione dell’evoluzione della situazione emergenziale, le procedure in parola stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento.
A tal fine, il primo periodo della disposizione in commento novella ulteriormente l’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha istituito il MI e il MUR, sopprimendo, conseguentemente, il MIUR.
Per quanto qui di interesse, l'art. 3, co. 3-ter, ha autorizzato sia il MI che il MUR a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere - in virtù della novella apportata dall’art. 5, co. 2, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) - entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo era stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR. Tali facoltà assunzionali sono state riferite, rispettivamente, al MI e al MUR in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al co. 3-bis dello stesso art. 3, come riportate nella Tabella A del medesimo D.L., riportata di seguito:
Tabella A (art. 3, co. 3-bis, D.L. 1/2020)
Dirigenti di prima fascia |
Dirigenti di seconda fascia |
III area funzionale |
II area funzionale |
III area funzionale |
|
Ministero dell'istruzione |
25 |
381 |
2.307 |
2.909 |
322 |
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6 |
1 |
6 |
130 |
||
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva |
190 |
||||
Ministero dell'università e della ricerca |
6 |
35 |
195 |
244 |
28 |
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6 |
1 |
3 |
60 |
||
Totale |
31 |
416 |
2.502 |
3.153 |
350 |
Al riguardo, si ricorda che (anche) l’art. 1, comma 769, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (L. di bilancio 2022) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali sopra citate relative al Ministero dell’istruzione, riferendosi esplicitamente al termine previsto dall’art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), ma senza procedere a novella dello stesso.
Al fine di evitare la duplicazione di una stessa previsione, si valuti l’opportunità di abrogare l’art. 1, comma 769, della L. 234/2021.
Il secondo periodo del medesimo comma 7, poi - inserito dalle Commissioni di merito durante l’esame in sede referente – prevede che, al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'art. 59, comma 17, del decreto-legge n. 73 del 2021, sia integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (almeno 70 punti su 100 sia nella prova selettiva, sia nella prova orale). In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, recante il “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.
Si ricorda che il suddetto art. 59, comma 17 del d.l. 73/2021 prevede che le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 del medesimo art. 59 (che concerne immissioni in ruolo in via straordinaria per talune classi di concorso in materie scientifiche e tecnologiche) sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie – prosegue il comma 17 - se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b), ossia il 1° settembre o, se successiva, la data di inizio del servizio.
Per quanto concerne poi, i commi 3 e 3-bis dell’art. 39 della legge n. 449 del 1997, si ricorda che il comma 3 prevede che, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisca preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Il comma 3-bis, poi, prevede che a decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al precedente comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
Articolo 1, comma 8, lettera a), numero 1
(Concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione
penale minorile ed esterna)
L’articolo 1, comma 8, lettera a), numero 1, proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) il termine ultimo di applicazione di talune disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
La lettera a), n. 1, modifica l'art. 259, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020). La disposizione di cui all'art. 259 è posta per il tempo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al termine ultimo, secondo la novella in esame, del 31 marzo 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021). Sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
A tali concorsi si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo 259 (v. infra).
Il contenuto dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020
L'articolo 259, comma 1, qui novellato, specifica, come già detto, che sono interessati sia i concorsi già indetti sia i concorsi da indire, per la durata dello stato di emergenza (prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021) e fino al permanere di misure restrittive o di contenimento.
Il comma 2 delinea un ambito di rideterminazione procedurale concorsuale, da effettuarsi con provvedimento omologo a quello di indizione del concorso, "anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti".
Tale ambito è dato dalla semplificazione delle modalità di svolgimento, con possibilità di utilizzare modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
Per quanto concerne lo svolgimento dei concorsi, la disposizione menziona la loro "semplificazione", includendo la composizione della commissione esaminatrice.
Rimangono fermi il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti (intendendosi per prova scritta anche la prova con quesiti a risposta multipla).
Così come resta fermo - aggiunge il comma 2-bis - il più generale riguardo delle modalità di accesso e delle aliquote percentuali (ove previste) di ripartizione dei posti a concorso.
Aggiunge il comma 3 che i medesimi provvedimenti siano efficaci dalla data di pubblicazione nei siti istituzionali delle singole amministrazioni. Per i concorsi già banditi, è però necessaria la previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale per i concorsi.
Il comma 4 concerne i candidati che si trovino nell'impossibilità a partecipare a una fase delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni sopra dette, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.
Ebbene, su loro istanza questi candidati sono rinviati a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute entro l'originario concorso sono "prese in considerazione" secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui i candidati siano rinviati.
Se idonei, i candidati sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, qualora siano utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso.
Per quanto concerne la decorrenza giuridica ed economica, essa è, per i candidati rinviati ad altro successivo concorso, la medesima degli altri vincitori di quest'ultimo.
Il comma 5 prevede che le procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni qui interessate possano svolgersi, in deroga alla sospensione disposta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali deve avvenire nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto ministeriale. In attuazione dalla presente norma, il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020 reca le "Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19".
Si rammenta, per completezza di informazione, che il comma 6 dell'art. 259 concerne il personale delle amministrazioni di cui all'art. 19 della legge n. 183 del 2020. Tale articolo 19 reca disciplina inerente alle Forze armate, alla Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso stabilisce che la mancata fruizione della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie comunque spettanti, per indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica. In tal caso, si prevede la facoltà di fruire dei giorni di licenza, congedo o ferie residui, entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. Tale disciplina, che si direbbe peraltro non attinente alla materia concorsuale oggetto dell'articolo 259, non si applicherebbe integralmente alle amministrazioni oggetto della novella.
Infine, il comma 7 dell'art. 259, reca disposizioni circa le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale comma 7 è novellato dal numero 2 del presente comma 8, lettera a). Cfr. la relativa scheda.
Si fa presente che l'articolo 37-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (come convertito dalla legge n. 126 del 2020), nell'apportare alcune modifiche alla legislazione vigente che non rilevano direttamente ai fini della presente scheda, mantiene fermo "quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".
Articolo 1, comma 8, lettera a), numero 2
(Assunzioni nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
L’articolo 1, comma 8, lettera a), numero 2, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate.
La lettera a), n. 2, modifica il comma 7 dell'art. 259 medesimo, in materia di assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tale comma 7, come novellato, prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021, termine previsto dal testo previgente) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020 e, secondo la novella, per l'anno 2021, dalle seguenti disposizioni:
§ articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019 e, secondo la novella, nell'anno 2020: sono le assunzioni per turn over (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);
§ articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.112 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale), di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
§ articolo 1, comma 287, lettera d) della legge n. 205 del 2017, introdotta dalla novella in esame: ossia 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sempre entro il citato più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale);
§ articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.320 unità per l'anno 2020 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
§ articolo 1, comma 381, lettera c) della legge n. 145 del 2018, introdotta dalla novella in esame: ossia 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria (sempre entro il citato più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale);
§ articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 162 del 2019, introdotta dalla novella in esame: ossia 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 28 nel Corpo della polizia penitenziaria;
§ articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020 (delle quali 25 unità destinate all'incremento del contingente per la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 828 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare);
§ articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disposizione introdotta dalla novella in esame: ossia 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria (nell'ambito di un più ampio contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa stabilito dal comma 985 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020).
Articolo 1, comma 9
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)
Il comma 9 dell’articolo 1 proroga per l’anno 2022 la facoltà del Ministero dell’economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).
Il comma 9, in particolare, modifica il comma 884 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), il quale autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici[18] (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Originariamente l’autorizzazione a bandire le citate procedure concorsuali era prevista per l’anno 2021. La norma in esame sostituisce tale termine con l’anno 2022. La Relazione governativa riferisce chela proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali.
Le assunzioni sono dirette a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.
Le Ragionerie territoriali dello Stato unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.
Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.
Si segnalano di seguito i più recenti provvedimenti che hanno autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a procedere, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere nuovi contingenti di personale, in particolare per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio) contiene alcune norme che autorizzano il MEF a potenziare le proprie strutture:
- l’articolo 2, comma 13-bis, autorizza il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200.000 euro a decorrere dal 2021, di esperti individuati all’esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, in vista del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza Covid-19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato;
- gli articoli 247-249 prevedono misure per la accelerazione dei concorsi mediante il decentramento e la digitalizzazione delle procedure;
- l’articolo 262 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad avviare le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo della terza area (F3), in relazione alle specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G20 e allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Le procedure di reclutamento (già autorizzate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2019) si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.
La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), ai commi 884 e 885, autorizza il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2) e alle Commissioni Tributarie (100 di Area III-F1).
Il comma 886 (come modificato dal D.L. n. 183 del 2020) autorizza il MEF a bandire per l’anno 2021 concorsi per assumere 30 unità di personale non dirigenziale di alta professionalità con contratto a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III-F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le procedure concorsuali, in deroga alla normativa vigente, si svolgono mediante concorsi per titoli ed esame orale. Per l'accesso alle prove concorsuali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche del dottorato di ricerca ovvero del master di secondo livello.
Il decreto-legge n. 73 del 2021 (articolo 11-bis, comma 13) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure del decreto (c.d. Sostegni-bis), a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del D.L. n. 44 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali.
Inoltre, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure dello stesso decreto, la dotazione complessiva del contingente degli uffici di diretta collaborazione del MEF è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata all'Ufficio del coordinamento legislativo. Per gli anni dal 2021 al 2027 presso l'Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto (articolo 11-bis, comma 15).
Il decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 7, comma 1, ha previsto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 500 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (G.U. n. 64 del 13 agosto 2021); i 500 professionisti reclutati dal bando sono, infatti, destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza. Il relativo bando di concorso pubblico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 13 agosto 2021.
L’articolo 7, comma 4, del DL n.80/2021, ha inoltre autorizzato la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’articolo 6 del D.L. n. 77/2021. Si prevede l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Il decreto-legge n. 152 del 2021, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, all’articolo 9, comma 10, ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale da inquadrare nella terza area, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La Ragioneria generale dello Stato è autorizzata inoltre ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica nonché di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca entro il limite di spesa complessivo di 600.000 euro.
Si segnala, infine, che la legge europea 2019-2020 (A.C. 2670), approvata definitivamente dal Parlamento, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 44).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze (420 posti), del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. L’articolo 1 del bando prevede che dei 420 posti assegnati al MEF, 274 (Area II-F2) siano destinati agli uffici centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato nelle varie sedi.
Articolo 1, comma 10
(Facoltà assunzionali del MISE per l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/2436)
L’articolo 1, comma 10, rinvia dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa). Già a legislazione vigente è previsto che le unità da assumere devono essere in possesso di specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi.
Come chiarito nella relazione illustrativa, poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tutt'ora in corso, si rende necessario prevedere la proroga del termine per l'anno 2022, allo scopo di assicurare l'espletamento delle procedure concorsuali.
A tal fine è novellato l'articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 15/2019 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).
La relazione illustrativa dell'AG n. 55 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario) ha specificato che la suddetta autorizzazione è finalizzata all'assunzione, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, di personale con competenze specifiche, soprattutto in tema di proprietà industriale, che consentano lo svolgimento dei nuovi compiti operativi derivanti dall'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio a seguito del recepimento della Direttiva richiamata.
Il comma 2 dell'articolo 36 in esame autorizza l'effettuazione delle assunzioni in deroga agli obblighi per le amministrazioni:
- di attivare le procedure di mobilità volontaria prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti (provenienti da altre amministrazioni) in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (tale obbligo è previsto dall'articolo 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001);
- di adottare le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento (autorizzato con apposito DPCM) sulla base del piano triennale dei fabbisogni (in base all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001);
- di avviare l'espletamento delle procedure concorsuali successivamente alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (in base all'articolo 4, comma 3, D.L. 101/2013 - L. 125/2013);
- di procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche che si svolge mediante concorsi pubblici unici (in base all'articolo 4, comma 3-quinquies, D.L. 101/2013).
Il comma 3 ha quantificato i relativi oneri in 0,3 milioni di euro per il 2019 e in 1,2 milioni di euro dal 2020, a cui si provvede:
- per il 2019 e 2020, mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 1, comma 851, della L. 296/2006 (ossia i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa);
- dal 2021 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della L. 234/2012).
Il comma 4 ha introdotto l'obbligo per il MISE di comunicare ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 ed i relativi oneri.
Articolo 1, commi da 11 a 11-sexies
(Proroga dei diritti d’uso e Task force 5G)
I commi da 11 a 11-sexies contengono una proroga al 31 dicembre 2024 per i diritti d’uso dello spettro radio già concessi e recano ulteriori disposizioni sulle frequenze, anche in tema di 5G.
Il comma 11 è stato modificato con i nuovi commi nel corso dell’esame in sede referente, i quali sono la risultante di una nuova formulazione, in identico testo, degli emendamenti 1.69 e 14.10 e degli identici articoli aggiuntivi 14.011, 14.035 e 14.05.
Anzitutto, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 della titolarità dei diritti d’uso delle frequenze in banda 26 Ghz.
E’ stabilito che la proroga è concessa previa richiesta dei titolari ed è soggetta al versamento di un contributo annuo fissato dall’AGCOM. Inoltre, restano ferme le regole di armonizzazione comunitaria stabilite dall’articolo 63 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
Al proposito, val la pena di ricordare che la delibera AGCOM n. 426 del 2021 aveva espresso marcate perplessità sulle richieste pervenute dagli operatori di prorogare la banda 26 Ghz, mentre aveva espresso parere favorevole alla proroga della banda 28 Ghz.
Il comma 11-ter inerisce alle condizioni di utilizzo delle frequenze della banda 26 Ghz in epoca successiva al 2024 e ne rimette la definizione a un tavolo tecnico istituito presso il MISE, nel rispetto della decisione 2020/590/UE della Commissione europea.
Il comma 11-quater ha a che fare con la diversa banda 700 Mhz, la quale - ai sensi della normativa in vigore - doveva (e deve) essere liberata onde consentire lo sviluppo delle tecnologie basate sul 5G.
La liberazione di queste frequenze ha tuttavia posto rilevanti problemi, dovuti allo spostamento e talora anche alla cessazione dell’attività degli operatori che erano titolari di diritti d’uso su quella porzione di spettro (tra cui gli esercenti di emittenti locali).
Pertanto la nuova disposizione – anche in questo caso – prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presso il MISE volto ad analizzare le problematiche dell’impatto (tecnologico, economico, occupazionale) dell’abbandono progressivo da parte delle televisioni della frequenza 700 Mhz e del graduale adeguamento degli apparecchi televisivi al nuovo standard DVBT2. Tutti i soggetti interessati parteciperanno a tale tavolo, che però dovrà concludere i suoi lavori entro il 30 giugno 2022, termine ultimo per la liberazione delle frequenze, tenendo presente il parere dell’AGCOM. Nelle more e in casi eccezionali di particolare difficoltà tecnica per le reti locali di primo livello, il MISE può individuare modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione previsti dalla delibera AGCO 39/19/Cons e, comunque, salvaguardando i diritti acquisti dai soggetti interessati.
Il comma 11-quinquies, a sua volta, prevede lo stanziamento annuale di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il comando di personale da altre amministrazioni (eccezione fatta per quello scolastico) per il proseguimento dell’attività della Task-force 5G istituita presso il MISE con la legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017), l’autorizzazione di spesa del cui comma 1089 viene ridotta in misura corrispondente.
Articolo 1, comma 12, lettera a)
(Differimento di termini connessi all'adozione
del Piano integrato di attività e organizzazione)
La lettera a) del comma 12 posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni).
Insieme e correlativamente, sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.
Il Piano integrato di attività e organizzazione è stato previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, il quale ne ha prescritto l'adozione alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative).
Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
È pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli in un unico atto una pluralità di piani, previsti dalla normativa previgente.
Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Le pubbliche amministrazioni tenute alla sua adozione pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale (e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale).
La disposizione istitutiva del Piano prevedeva un duplice termine, su cui interviene ora il differimento del termine.
Essa prevedeva che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore (avvenuta l'8 agosto 2021) del medesimo decreto-legge n. 80, fossero adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata:
§ un Piano tipo (dal Dipartimento della funzione pubblica), quale strumento di supporto alle amministrazioni. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate, per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (cfr. il comma 6 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80);
§ uno o più regolamenti governativi (aventi la forma giuridica di d.P.R.), onde individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (cfr. comma 5 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021).
Pertanto il termine previsto per il Piano tipo è posticipato al 30 aprile 2022. Ed il termine per i d.P.R. ricognitivi ed abrogativi diviene il 31 marzo 2022.
Tale duplice differimento costituisce una risposta ad una richiesta emersa presso la Conferenza unificata (il 2 dicembre 2021) in sede di intesa (sullo schema di provvedimento recante il Piano).
Inoltre, la novella prevede che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (anziché provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio).
A seguito dell'approvazione in sede referente di una modifica, è previsto - rispetto a tale decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Infine si viene a disporre la non applicazione - fino al 30 aprile 2022 - di un novero di disposizioni sanzionatorie.
Si tratta di sanzioni previste in caso di mancata adozione di alcuni piani, un tempo previsti ed ora 'assorbiti' dal Piano integrato di attività e organizzazione, nel quale essi confluiscono.
Si tratta de:
§ il Piano della performance (previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"): in caso di sua mancata adozione, la sanzione (dettata dall'articolo 10, comma 5 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, nonché nel divieto per l'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (e specifica previsione sanzionatoria è posta nel caso che la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione);
§ il Piano triennale dei fabbisogni di personale (previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"): per le amministrazioni pubbliche che non provvedano ai correlativi adempimenti, la sanzione (dettata dall'articolo 6, comma 6 di quel decreto legislativo) consiste nel divieto di assunzione di nuovo personale:
§ il Piano organizzativo del lavoro agile (previsto dal decreto legislativo n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). La disposizione del decreto-legge richiama l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 124, facendo riferimento - pare di intendere - alla previsione che in caso di mancata adozione di tale Piano, il lavoro agile si applichi almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
La disposizione autorizza - ai fini della copertura di posti (previsti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021) di personale non dirigenziale a contratto determinato presso amministrazioni pubbliche centrali per l'attuazione di progetto del PNRR di cui siano titolari - lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all’assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
La disposizione - introdotta in sede referente (con l'approvazione dell'emendamento 1.59 n.f.) - riscrive l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 80 del 2021.
Occorre dunque risalire a quell'altra disposizione - la quale si colloca entro un novero di commi del citato articolo 7 del decreto-legge n. 80 che disciplinano l’assunzione, tramite concorso pubblico, di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR, di cui 80 unità destinate ad essere inquadrate presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte ripartita tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Con d.P.C.m. si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, destinatarie di unità di personale così assunte. Tali amministrazioni possano prevedere per il personale così assunto una riserva di posti (fino al cinquanta per cento) nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato (ove si tratti di concorsi pubblici per le qualifiche dell'Area funzionale III).
Ebbene, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 80 citato prevede, nel testo vigente, che le graduatorie del concorso sopra ricordato rimangano efficaci per la durata di attuazione del PNRR e siano oggetto di scorrimento - in ragione di motivate esigenze - fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
Siffatta disposizione è riformulata con la novella introdotta nell'esame (in sede referente) del presente decreto-legge.
Al fine di garantire l'integrale copertura dei 500 posti sopra ricordati e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali - scompare ora il riferimento alle “motivate esigenze” - sono autorizzati lo scorrimento delle graduatorie del concorso sopra ricordato, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché - ed è questa la nuova previsione - lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all’assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.
Il reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato - secondo la previsione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021 - nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali: economico; giuridico; informatico; statistico-matematico; ingegneristico; ingegneristico gestionale.
Articolo 1, commi 12, lettera b), 12-bis e 12-ter
(Proroga di termini in materia di assunzioni del personale della Guardia di finanza per il monitoraggio del PNRR)
L'articolo 1, comma 12, lettera b), proroga all'anno 2022 il termine, attualmente fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). I commi 12-bis e 12-ter autorizzano il MEF ad assumere determinati contingenti di personale procedendo allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, oltre che attraverso l'indizione di nuovi concorsi come previsto dalla legislazione vigente.
In particolare, l'articolo 1, comma 12, lettera b) in esame modifica il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, prorogando all'anno 2022 il termine previsto per l'anno 2021 dall'articolo 7-bis, comma l, in materia di reclutamento di personale per il MEF. In base a una modifica introdotta in sede referente, inoltre, si consente all'amministrazione del MEF di procedere mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, oltre che attraverso ordinarie procedure di mobilità.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, tale proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali, per le quali il Ministero può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
Si rammenta che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizza il MEF, per l’anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:
- 50 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)
- 30 unità al Dipartimento del tesoro
- 30 unità al Dipartimento delle finanze
- 35 unità al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
e un contingente di 75 unità da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della RGS.
La finalità delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.
Si rammenta che l’articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Si consente altresì dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle prove selettive in presenza dei concorsi delle pubbliche amministrazioni per il reclutamento di personale, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico. La disposizione reca, inoltre, una procedura semplificata anche per le assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate, nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, dalla normativa vigente per l’attuazione degli interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione tecnica, la disposizione in esame, limitandosi a prorogare il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, ferme restando le unità assumibili e le risorse già autorizzate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 12-bis, inserito in sede referente, modifica l'articolo 44, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020) in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, in modo da consentire l'assunzione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), di un contingente di personale nel numero massimo di 50 unità attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, mentre il testo vigente prevede esclusivamente il ricorso all'indizione di appositi concorsi pubblici.
Si rammenta che il citato articolo 44 della legge europea 2019-2020 autorizza il MEF ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della RGS ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.
Il comma 1, in particolare, prevede che il MEF, RGS, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale nel numero massimo di 50 unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, con corrispondente incremento della dotazione organica, attraverso l’indizione di appositi concorsi pubblici, al fine di rafforzare le strutture preposte all’attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, nonché a quella di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea. Si prevede che la selezione pubblica possa avvenire anche attraverso la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
?Il comma 12-ter, anch'esso inserito in sede referente, modifica l'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "Decreto sostegni-bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. Con tale modifica si autorizza il MEF ad assumere il personale di cui tratta il comma 13 procedendo allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, mentre il testo vigente prevede esclusivamente il ricorso ad apposite procedure concorsuali.
Si rammenta che il citato comma 13 dell'articolo 11-bis prevede che, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il MEF è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del RGS del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali.
Articolo 1, comma 12-quater
(Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti)
Il comma 12-quater dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.
L’autorizzazione ad assumere è temporanea, in quanto vale fino al 31 dicembre 2026, essendo finalizzata, per espressa previsione normativa, ad accelerare la programmazione e l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione la disposizione riguarda i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del TUEL.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
In particolare, il comma 5 dispone che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente in predissesto è soggetto, tra l’altro, al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria (comma 8, lett. e)).
Inoltre, in caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall’art. 243-ter, l’ente in predissesto deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario, tra le altre misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, anche la riduzione delle spese di personale (comma 9, lett. a)).
Tali comuni possono in via transitoria, come già stabilito a regime dall’articolo 31-bis, comma 10, del D.L. n. 152/2021 per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, potenziare l’organico degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all’articolo 90 TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze proprie di tali uffici.
Più in dettaglio, la disposizione richiamata riguarda il personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori) assunti con contratto a tempo determinato. L’articolo 90 del TUEL consente infatti, attraverso una specifica previsione in tal senso del regolamento comunale o provinciale degli uffici e dei servizi, di costituire uffici di diretta collaborazione del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori.
Di tali uffici possono far parte sia dipendenti dell’ente locale, sia personale esterno assunto con “contratto a tempo determinato” nel senso che, come precisato dall’articolo 18-ter del D.L. 162 del 2019, il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.
Se si tratta di personale dipendente da altra pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e viene retribuito applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.
Si tratta di uffici c.d. di staff, in quanto sono posti in diretta collaborazione col vertice e non hanno compiti di amministrazione attiva (cfr., Corte dei Conti, Campania, Sezione controllo, deliberazione 23 settembre 2015, n. 213). La funzione di tali uffici è ausiliaria rispetto al vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo; la competenza gestionale è riservata ai dirigenti e alla struttura amministrativa dell’ente.
A tale riguardo, si ricorda infine che il citato D.L. n. 152 del 2021 ha autorizzato in via stabile i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, oltre che ad assumere nell’ambito degli uffici di staff (art. 31-bis, comma 10), altresì a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione dagli interventi previsti dal PNRR (art. 31, comma 1-bis).
Alle assunzioni si può procedere, con oneri a carico dei bilanci dei comuni ed in ogni caso nel rispetto del limite finanziario di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, in applicazione del quale i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell’anno 2009.
Tale percentuale è ridotta al 50 per cento per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale (previsti dall’art. 1, co. 557 e ss, della L. 296/2006).
Per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio 2007/2009 (cfr, tra l’altro, la Circolare 5/2013 del Dipartimento della funzione pubblica)[19].
Si ricorda, invece, che nel caso delle assunzioni autorizzate ai sensi del citato articolo 31-bis, comma 10, del D.L. n. 152 del 2021 i comuni possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti dell’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’ultimo rendiconto precedente alla deliberazione con cui è stata avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Articolo 1, commi 13 e 28-sexies
(Proroga di termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)
L'articolo 1, comma 13, come modificato in sede referente, proroga di sei mesi (dal 31 gennaio al 31 luglio 2022) il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Il comma 28-sexies, introdotto in sede referente, quantifica i relativi oneri.
L'articolo 1, comma 13, del decreto in esame ha modificato originariamente il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, prorogando di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022) il termine previsto dall'articolo 7, comma 5, di adozione del regolamento di organizzazione del MEF con la modalità semplificata. Con le modifiche approvate in sede referente il termine è stato posticipato al 31 luglio 2022.
Si rammenta che in base al testo pre-vigente del citato articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77, il termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del MEF, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, era previsto per il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021. Tale articolo 10 consente che i regolamenti di riorganizzazione di alcuni Ministeri (sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali) siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione. A questi Ministeri è stato aggiunto il MEF dal suddetto articolo 7, comma 5.
Nella relazione illustrativa, il Governo aveva chiarito che la proroga si è resa necessaria in considerazione delle numerose disposizioni legislative intervenute anche successivamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020 che hanno previsto l'istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale presso l'amministrazione, modificando la struttura organizzativa che l'emendando DPCM dovrà regolare.
Il riferimento è in particolare agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che hanno istituito due posizioni di dirigenti di I fascia con funzioni di consulenza studio e ricerca e n. 7 posizioni di I fascia presso le Ragionerie territoriali dello Stato, e all'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha istituito una Unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Ai conseguenti oneri - pari a 168.025 euro per il 2022 e a 224.033 euro a decorrere dal 2023 – in base al nuovo comma 28-sexies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Si autorizza contestualmente il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 1, comma 13-bis
(Contratti a termine stipulati da società in house qualificate)
L’articolo 1, comma 13-bis, detta una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici.
La disposizione aggiunge il comma 6-ter all’articolo 10 del decreto-legge n.77 del 2021.
L’articolo 10 del decreto-legge n.77 del 2021 ha introdotto misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici, compresi quelli del PNRR, prevedendo che le amministrazioni possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate[20], sulla base di apposite convenzioni. Delle società in house qualificate possono avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, anche le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali. Spetta al Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, per le società in house statali, dei contenuti minimi delle convenzioni. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
Il comma 6 dell’articolo 10, in particolare, dispone che ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società in house qualificate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche.
La disposizione in esame, in particolare, introduce disposizioni volte a disciplinare i contratti a tempo determinato stipulati dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici.
A tal fine, in deroga alla normativa vigente, si prevede che a tali contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house qualificate, non si applicano i limiti relativi alla durata massima, alle proroghe, ai rinnovi, nonché al numero complessivo di contratti a tempo determinato, previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Sul punto si ricorda che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dal richiamato art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l’art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.
Tali contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti devono indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile[21].
Articolo 1, comma 14
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale
della carriera prefettizia)
L’articolo 1, comma 14 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno.
In particolare, la disposizione fa riferimento a due distinte autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento.
La prima è stata autorizzata per il triennio 2018-2020 ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata. La possibilità di espletare tali procedure era già stata prorogata fino 31 dicembre 2021 dall’articolo 1, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
La tabella richiamata riguarda in particolare le procedure relative a:
§ 70 unità di consigliere
§ 10 unità dirigenziali di seconda fascia;
§ 200 unità dell’area funzionale III, posizione economica F1;
§ 150 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.
La seconda proroga riguarda le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 13 del d.P.C.m. 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, per il personale indicato alla Tabella 13 allegata.
La citata autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 209-2021 riguarda in particolare 800 posti di Area funzionale II posizione economica F2 e 130 posti di Prefetto.
In virtù della disposizione in esame tutte le procedure riferibili alle citate autorizzazioni possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda le assunzioni di personale dell’amministrazione civile dell’interno, si v. anche l’articolo 5, comma 1, lett. a), del decreto in esame (si v. supra), che proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui completare l’assunzione di personale del Ministero già autorizzata da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Articolo 1, comma 15
(Proroga della validità della graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
L’articolo 1, comma 15 proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell’11 giugno 2019.
La relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “al fine di consentire, anche nella parte finale dell'anno 2022, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nel corso dell'anno 2022”.
Difatti e più in particolare, il richiamato decreto ministeriale n. 310, di cui si dà notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2009 (serie Concorsi ed esami), contiene la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si ricorda in proposito che il comma 287 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il comma 289 della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale.
Ai sensi del comma 295, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).
Articolo 1, comma 16
(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali con detenuti)
L’articolo 1, comma 16, proroga al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
Nel dettaglio, la disposizione - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.
La proroga di tale disciplina è stata già disposta più volte: prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 fino al 31 gennaio 2017 (articolo 4-ter), poi dal decreto-legge 244 del 2016 fino al 31 gennaio 2018 (art. 5, comma 8), dalla L. 205 del 2017 fino al 31 gennaio 2019 (articolo 1, comma 1120, lett. c), dalla L. 145 del 2018 fino al 31 gennaio 2020 (articolo 1, comma 1131, lett. g), dal decreto-legge n. 162 del 2019 fino al 31 gennaio 2021 (articolo 3, comma 3), dal decreto-legge n. 183 del 2020 fino al 31 gennaio 2022 (articolo 1, comma 14).
L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione (art. 4, comma 2-ter, D.L. 144/2005).
Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 4, comma 2-quater, D.L. 144/2005).
Il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio, o l'Autorità delegata, ove istituita. A loro volta, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza (art. 23, commi 6, 7 e 8 della L. 124/2007, richiamati dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).
In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui sopra non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi (art. 226, comma 5, del D.Lgs/271/1989, richiamato dall’art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).
Articolo 1, comma 17
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)
L’articolo 1, comma 17, proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:
§ il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
§ al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
§ le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;
§ l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Una prima proroga, fino al 31 gennaio 2021, è stata disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge 205/2017. Successivamente, è intervenuta una ulteriore proroga, fino 31 gennaio 2022, ad opera del D.L. 183/2020 (art. 1, comma 14).
La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).
La legge, (art. 17 della L. 124/2007) esclude che possano essere autorizzate condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone (comma 2) e altre condotte particolarmente gravi (comma 3)
Inoltre, non possono essere autorizzate, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Solo per le condotte relative ai due reati da ultimo citati opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.
Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.
In base al decreto-legge 7/2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:
§ partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
§ assistenza agli associati (art. 270-ter);
§ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
§ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
§ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
§ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1; la L. 153/2016, che ha introdotto tale fattispecie penale, ha esteso anche a questo reato la scriminante di cui sopra);
§ istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
§ partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);
§ istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).
La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.
La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito utilizzare le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.
Infine, viene prorogata la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.
Articolo 1, comma 18
(Proroga del mandato dei delegati nei
consigli di rappresentanza militare)
L’articolo 1, comma 18, proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari.
Si ricorda che la normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare, con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti degli organi di base (i COBAR), gli organi intermedi (i COIR), ed un organo centrale (il COCER), a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza).
La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell’ordinamento militare, che ha recepito il contenuto della stessa legge n. 382 (artt.1465 e ss.).
La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite per formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. Nell’ambito delle attività istituzionale, il COCER incontra il Capo di Stato Maggiore della Forza Armata, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, organi parlamentari e componenti del Governo, per rappresentare le istanze del personale e perseguire le finalità che il Consiglio intende raggiungere.
La richiamata legge n. 382 del 1978, come confluita nel codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (art. 1475 Codice dell’ordinamento militare). Agli organi della rappresentanza militare risulta pertanto precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo ed ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.
Dall'attuazione delle disposizioni della legge n. 382 del 1978 è inoltre risultato un complesso quadro normativo, che si è stratificato nel corso degli anni. Con particolare riferimento al tema relativo alla composizione degli organismi della rappresentanza militare, l’articolo 8 del d.l. n. 216 del 2011 (proroga termini 2012), attraverso una novella ai commi 2 e 3 dell’articolo 1476 del d.lgs. n. 66 del 2010, ha previsto che nell’organismo centrale di rappresentanza militare (COCER) e in quelli intermedi, sia assicurata anche la presenza di rappresentanti dei ruoli dei marescialli e degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti e del personale graduato e di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. Inoltre, attraverso una novella al comma 3 dell’articolo 1477 (Procedura di elezione) del codice dell’ordinamento militare è stato stabilito che i militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare durino in carica quattro anni e possano essere rieletti nel limite complessivo di due volte[22]. L’attuale mandato è il dodicesimo, iniziato a seguito delle votazioni svolte nel luglio 2018[23].
Il d.P.R. 26 settembre 2012, n. 191, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Difesa ha novellato gli articoli 933 e 934 del decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di:
· ridurre i componenti del consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) (da 63 delegati a 60)[24].
· ridurre i componenti dei consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) (da 240 a 234)[25].
L’articolo 19 della legge 183 del 2010, recante la delega al Governo in materia di lavori usuranti, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della specificità del lavoro svolto dagli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. La citata disposizione stabilisce, infatti, che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. La medesima disposizione, affida, poi, al Consiglio centrale di rappresentanza militare (Cocer) il compito di partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte, in attuazione del principio di specificità, e concernenti il trattamento economico del personale militare.
La ragione della proroga disposta dal comma 18 in commento risiede nel fatto che sono in via di definitiva approvazione le norme sulle associazioni professionali tra militari di natura sindacale, che supererebbero l’attuale istituto della rappresentanza, e non è opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare (Consiglio centrale interforze, consigli centrali, intermedi e di base), che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari.
Il disegno di legge Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, è attualmente tornato all’esame della Camera (AC 875-B) dopo le modifiche approvate dal Senato (AS 1893) il 17 novembre 2021.
L'articolo 19 del suddetto ddl, recante abrogazioni e norme transitorie, prevede, al comma 1, che le norme sulla rappresentanza militare (articoli da 1476 a 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare) vengano abrogate al momento dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della P.A. (di cui all'art.16, comma 4) che determina permessi e distacchi da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività. Al comma 2 viene specificato che i delegati delle rappresentanze militari restino in carica "e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate),", fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), del ddl, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. n.195 del 1995[26]. A decorrere da questa data i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Con l'articolo 2 del d.lgs. 195/1995 è stato sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica - previsti dall'articolo 1 - con i quali vengono regolamentati i rapporti relativi alle due richiamate categorie di personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate.
Il disegno di legge AC 875-B all’esame della Camera interviene a seguito di un significativo pronunciamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 120 del 2018, ha modificato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali dei militari. È stata infatti dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" invece di prevedere che "I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali".
Nella richiamata sentenza la Corte, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di "coesione interna e neutralità", che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore, sottolinea la Corte, non è concepibile alcune vuoto normativo, "vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale". In attesa del varo dell'intervento legislativo, al fine di non ledere o comprimere l'esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari, il Ministero della Difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provveduto a integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da due distinte ordinanze di rimessione, rispettivamente del Consiglio di Stato (R.G. n. 111/2017) e del T.A.R. Veneto (R.G. n. 198/2017), relative all'asserito contrato del richiamato art. 1475, 2° comma del Codice dell'ordinamento militare, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, con indicazione, quali norme interposte, sia di alcuni articoli della CEDU, sia dell'art. 5 terzo periodo, della Carta Sociale Europea (CSE) paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea che riconosce il diritto di associazione sindacale.
Nello specifico, venivano richiamati gli articoli 11 ("Libertà di riunione e di associazione") e 14 ("Divieto di discriminazione") della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), come da ultimo interpretati dalle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia.
In estrema sintesi, con la sentenza n. 120 del 2018 la Corte:
1. ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale;
2. ha rinviato ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.
3. ha confermato la legittimità del comma 2 dell'articolo 1475 nella parte in cui ha stabilito il divieto per il personale militare di aderire ad altre associazioni sindacali, "divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse".
Resta fermo il divieto per i militari di esercitare il diritto di sciopero attualmente previsto dal comma 4 dell'articolo 1475 del Codice dell'ordinamento militare che peraltro non aveva formato oggetto di impugnazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Associazioni a carattere sindacale delle Forze armate. AA.C. 875 e 1060
Articolo 1, comma 19
(Procedura di conferimento del mandato dei direttori
dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)
L’articolo 1, comma 19, intervenendo sulla legge n. 124/2007 nella parte modificata dal DL n. 83/2020, stabilisce che l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) ha la durata massima di 8 anni e può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. La norma previgente dispone che l’incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni.
La disposizione novella la legge 124/2007, già oggetto di modifica, per quanto qui interessa, da parte dell’articolo 1, comma 6, lett. a) del D.L. 83/2020. Nella tabella che segue è messo a confronto il testo originario della disposizione, con quello modificato dal citato D.L. 83/2020 e, infine, con quello introdotto dal provvedimento in esame.
Testo originario |
Testo modificato dal D.L. 83/2020 |
Testo modificato dal D.L. 228/2021 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. |
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. |
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. |
Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è l’insieme degli organi e delle autorità che nel nostro Paese hanno il compito di assicurare le attività informative allo scopo di salvaguardare la Repubblica dai pericoli e dalle minacce provenienti sia dall’interno sia dall’esterno.
Disciplinato principalmente dalla L. 124/2007, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità eventualmente delegata dal Presidente del Consiglio, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), e dai servizi di informazione: Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), composto da cinque deputati e cinque senatori, è l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi (L. 124/2007, artt. 30-38).
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) presso la Presidenza del Consiglio ha come compito principale quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l’unitarietà dell’azione dei servizi di informazione per la sicurezza verificando altresì i risultati delle attività svolte da:
- l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) operante all’estero (L. 124/2007, art. 6);
- l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) che agisce sul territorio nazionale (art. 7).
In base alla legge n. 124 del 2017, il Presidente del Consiglio nomina e revoca sentito il CISR, il direttore generale del DIS, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato (art. 1, comma 1, lett. d), e art. 4, comma 5, L.124/2007).
Parimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE e il direttore dell’AISI, anch’essi scelti tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR (art. 1, comma 1, lett. e), art. 6, comma. 7 e art. 7, comma 7, L.124/2007).
Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Presidente del Copasir circa le nomine del direttore generale del DIS e dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (art. 32, comma 2, L. 124/2007).
Secondo la disposizione previgente, gli incarichi dei direttori hanno comunque la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni (art. 4, comma 5; art. 6, comma 7 e art. 7, comma 7, L. 124/2007).
La disposizione in esame modifica a tal fine l’articolo 4, comma 5, l’articolo 6, comma 7, e l’articolo 7, comma 7, della legge n. 124 del 2007, relativi alle modalità di nomina, prevedendo che gli incarichi hanno la durata massima di otto anni e sono conferibili, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
Attualmente, il direttore del DIS è Elisabetta Belloni (nominata il 12 maggio 2021).
Il direttore dell’AISE è Giovanni Caravelli (nominato il 21 novembre 2018, incarico rinnovato il 16 maggio 2020).
Il direttore dell’AISI è Mario Parente (nominato il 29 aprile 2016 per due anni, confermato il 15 giugno 2018 per un ulteriore biennio, incarico rinnovato di un anno il 15 giugno 2020 e di un ulteriore anno il 12 maggio 2021).
Articolo 1, commi 20 e 21
(Mandato dei gradi di vertice della Difesa)
L’articolo 1, comma 20, estende, rispetto all'attuale rigido limite di un triennio, la durata del mandato dei vertici della Difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa) che al termine del triennio siano ancora in servizio permanente, fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un ulteriore anno. Il comma 21 dispone che tale modifica si applica anche ai mandati in corso alla entrata in vigore del decreto.
I commi in commento modificano l'articolo 1094 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e mirano a prevedere che le cariche di vertice della Difesa, il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni non prorogabili né rinnovabili, al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permangano in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. La disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo "automatico" d'autorità prevista, per il completamento del mandato, dal comma 4 dello stesso articolo 1094. In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio.
Si riportano di seguito alcune norme che possono rendere il quadro d’insieme delle funzioni svolte dai gradi di vertice della Difesa.
Secondo l’articolo 26, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
· è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
· assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
· adotta le misure conseguenti all'adozione, da parte del Ministro della Difesa (su proposta dello stesso Capo di stato maggiore), di decreti di riorganizzazione di enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate.
Secondo il comma 2, egli dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
Secondo l’articolo 28 del Codice dell’ordinamento militare, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, e per il Segretario generale della difesa.
Secondo l’articolo 41 del Codice dell’ordinamento militare, il Segretario generale della difesa:
· predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
· è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
· esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma.
Articolo 1, commi 22 e 23
(Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza)
I commi 22 e 23 dell’articolo 1 introducono la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di permanere nel suo incarico allo scadere del mandato (triennio) fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un altro anno.
L’articolo 4 (quinto comma) della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di Ordinamento del corpo della Guardia di finanza, stabilisce che il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile.
Il comma 22, introducendo un nuovo periodo al sopra citato articolo 4, quinto comma, prevede che se non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (pertanto, con la modifica introdotta, l’incarico nel complesso non può superare il quadriennio).
Il comma 23 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 22 si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero dal 31 dicembre 2021.
Articolo 1, comma 24
(Proroga del mandato degli organi
dell’Istituto per il credito sportivo)
Il comma 24 dell’articolo 1, modificato in sede referente, proroga il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 dicembre 2022 (termine così fissato per effetto delle modifiche in Commissione, in luogo del 31 maggio 2022 previsto dalla formulazione originaria dalla norma).
Come si evince dalla Relazione illustrativa, in base allo statuto dell’Istituto per il credito sportivo (articolo 14, comma 1 dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci, elencati dall’articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.
Il primo mandato dell’attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021, poiché – come riferisce il Governo - i componenti sono entrati in carica il 1° marzo 2018.
Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; articoli 13, 16, 22), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati); la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978. Si ricorda che il Direttore Generale dell’Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione (articolo 15, comma 4, lettera i) dello Statuto).
La proroga si ritiene necessaria, a parere del Governo, sia per ragioni di operatività, sia in quanto la scadenza degli organi sembra mettere a rischio il processo di trasformazione in società per azioni, avviato dall’attuale dirigenza con tempi di attuazione stimati in nove-dodici mesi.
Per effetto delle modifiche in sede referente, il mandato degli organi dell’Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) è prorogato al 31 dicembre 2022 (in luogo del 31 maggio 2022, previsto dalla formulazione originaria dalla norma).
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.
Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI; b) dal fondo patrimoniale; c) dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2020, risulta un patrimonio netto di circa 920 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 10,9 milioni di euro.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza. In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva; b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.
Articolo 1, comma 25
(Proroga del mandato del Presidente del CNEL)
Il comma 25 dell’articolo 1 introduce una modifica all’ordinamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), stabilendo che nell’ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del CNEL non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio.
La modifica viene introdotta mediante novella all’articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ossia la legge che, in attuazione del dettato dell’articolo 99 della Costituzione (si v. box, infra), disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
In particolare, l’articolo 5 riguarda il mandato del Presidente del CNEL, che viene nominato, al di fuori dei componenti del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il mandato dura cinque anni, al termine dei quali il Presidente può essere confermato.
Il Presidente rappresenta il Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai Regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL.
Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della richiamata legge 30 dicembre 1986, n. 936, in caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.
L’attuale Presidente del CNEL è il professor Tiziano Treu, che è stato nominato con d.P.R. 16 maggio 2017.
La disposizione in esame aggiunge a tale disciplina la previsione in base alla quale, ove la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del primo è prorogato sino al termine della durata del Consiglio. La proroga, come la stessa disposizione esplicita, è volta al fine di assicurare il completamento del programma di attività nella consiliatura attraverso l’allineamento dei mandati di Presidente e Consiglio.
Occorre in proposito considerare che la procedura di nomina del Consiglio è particolarmente complessa e distinta rispetto a quella del Presidente. Ciò in ragione in primo luogo della stessa composizione del Consiglio, del quale fanno parte: a) dieci esperti; b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive e c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 936 del 1986, che disciplinano le procedure di nomina dei consiglieri:
§ gli esperti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;
§ i rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni sono nominati, su designazione delle organizzazioni di rappresentanza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
A tal fine, nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.
Mentre, i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti e le relative designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Nei trenta giorni successivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.
Contro tale atto può essere presentato ricorso dalle organizzazioni entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo. L’eventuale ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Una volta nominati, l’articolo 7 della richiamata legge n. 936 del 1986 stabilisce che anche “i membri del Consiglio” durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La medesima norma dispone infine che in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.
Data la complessità della procedura può accadere che i decreti di nomina dei consiglieri possano avere date diverse e dunque differenti decorrenze del quinquiennio di permanenza in carica.
Con riferimento alla X consiliatura, tuttora in corso, si ricorda che i 64 membri del CNEL sono stati nominati con i seguenti decreti, pubblicati in G.U. 10 maggio 2018, n. 107 (al lordo delle sostituzioni successivamente intervenute):
§ DPR 21 luglio 2017, Nomina di otto esperti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
§ DPR 4 agosto 2017, Nomina di due esperti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
§ DPR 4 agosto 2017, Nomina di sei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
§ DPR 23 marzo 2018, Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
In tali casi, la disposizione in esame prevede a regime la proroga dell’incarico del Presidente “sino al termine della durata del Consiglio”, anche al fine di assicurare, come ripreso nella relazione illustrativa, il completamento del programma di attività nella medesima composizione collegiale.
Si ricorda che la legislazione vigente fa riferimento alla durata di cinque anni con riguardo al “mandato dei consiglieri”, stabilendo che essi durano in carica cinque anni. Si valuti in proposito l’opportunità di un approfondimento.
Ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento degli Organi, Organizzazione e Procedure del CNEL, del 17 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2019, n. 188, il programma dell'attività è predisposto dal Presidente e costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell’azione istituzionale ed amministrativa.
L’articolo 99 della Costituzione qualifica il Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e gli conferisce il potere di iniziativa legislativa, unitamente alla facoltà di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
La previsione del CNEL nella Carta del 1948 ha risposto alla avvertita opportunità di consentire l’apporto di un organo con particolari requisiti di competenza alla formulazione delle politiche economiche e sociali.
Pertanto, in base al dettato costituzionale, è stata prevista una composizione del CNEL formata da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in modo da tener conto dell'importanza numerica e qualitativa di queste ultime.
Nell'attuale ordinamento, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la quale ha sostituito ed abrogato la precedente disciplina, posta dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33 ed è stata a sua volta più volte modificata con alcuni interventi legislativi.
Si ricorda che nelle ultime legislature, il Parlamento ha approvato alcuni interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato specificamente anche gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art. 5 co. 2, del D.L. n. 98/2011), nonché il trattamento economico dei sui membri (art. 5, co. 3, del D.L. n. 78/2010). Successivamente, dapprima con l’art. 17 del D.L. n. 138/2011 e, poi, con l'articolo 23, co. 8-13, del D.L. n. 201/2011, n. 201, è intervenuta una riforma del CNEL che ne ha significativamente ridotto i componenti (passando da centoventuno a sessantaquattro). La legge n. 190 del 2014 ha previsto (articolo 1, comma 289) che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL (nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni) non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previsione, quest'ultima, peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017 (articolo 1, comma 707), che ha demandato al regolamento interno del CNEL la determinazione delle indennità degli esperti e del rimborso spese per presidente, vicepresidenti e consiglieri (nel limite dei trasferimenti di bilancio annualmente assegnati al CNEL e con clausola di invarianza finanziaria rispetto all'intervento normativo del 2014).
Attualmente il CNEL è composto da 64 membri, i quali sono incompatibili con la carica di parlamentare, esponente del Governo, dei Consigli regionali; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati; cosi come possono essere revocati su richiesta delle istituzioni od organizzazioni che li hanno designati. Più nel dettaglio si tratta di:
§ 10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
§ 48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali:
- 22 in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati,
- 9 in rappresentanza del lavoro autonomo,
- 17 in rappresentanza delle imprese;
§ 6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
In relazione al Cnel è opportuno ricordare che nell’attuale legislatura, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 1124), che abroga l'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La Commissione ha approvato un emendamento volto ad abolire effettivamente il CNEL e non soltanto a abrogare l'articolo 99 della Costituzione. Tale organo dunque verrebbe così oltre che privato del suo fondamento costituzionale, come previsto del progetto di legge iniziale, ma anche soppresso dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale.
Giunto all’Assemblea del Senato nella seduta del 17 luglio 2019, l’esame del provvedimento non è ulteriormente proseguito.
Articolo 1, commi 25-bis e 25-ter
(Trattamento economico degli organi delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura)
I commi 25-bis e 25-ter dell’articolo 1 sono stati inseriti in sede referente. Il comma 25-bis differisce al 30 settembre, per il solo anno 2022, il termine ordinario[27] per l'aggiornamento del preventivo economico da parte del consiglio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La finalità del differimento è quella di prevedere nell’aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Mediante soppressione del primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 4-bis della L. n. 580/1993, si espunge la previsione che stabilisce la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali. Con l'introduzione del nuovo comma 2-ter allo stesso articolo 4-bis, si stabilisce che il DM 11 dicembre 2019[28], pubblicato nella GU n. 29 del 5 febbraio 2020, proroghi il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento[29] fino al 1° gennaio dell’anno successivo al completamento dell’accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l’innalzamento del diritto annuale per il finanziamento ordinario delle stesse camere di commercio (previsto dall'articolo 18 della L. n. 580/1993). Il comma 25-ter prevede che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).
Nel documento presentato nel corso dell'audizione di rappresentanti di Unioncamere sull'AG n. 327/XVII (Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella seduta n. 141 dell'11 ottobre 2016 dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10a Commissione del Senato, a pagina 11 si osserva che "La legge di delega prima e, conseguentemente, lo schema di decreto legislativo (modificando l’art. 4-bis della L. 580/93 vigente) prevedono la gratuità per gli organi camerali. Si tratta di un principio ormai superato nei moderni sistemi istituzionali, soprattutto per evitare che l’accesso alle cariche pubbliche sia riservato a quanti, per condizioni economiche, abbiano la possibilità di dedicare tempo all'attività pubblica, sottraendolo a quella produttiva.
Si segnala in merito che gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole imprese per le quali il principio della gratuità delle cariche potrebbe rendere decisamente onerosa la partecipazione al governo del sistema camerale. Poiché il sistema fonda la sua essenza proprio sulla partecipazione della comunità di tutte le imprese, l’applicazione del principio di piena gratuità rischia di portare ad un suo indebolimento poiché impedirebbe la piena partecipazione di tutte le imprese.
Si evidenzia inoltre che l’applicazione del principio della gratuità, oltre a non risultare coerente con le responsabilità penali, amministrative ed economiche che ricadono sugli amministratori camerali, potrebbe delineare uno scenario di tensione con la nostra disciplina costituzionale. Si propone di fare riferimento nel decreto legislativo ai costi sostenuti per l’esercizio dell’incarico e non al mero rimborso delle spese”.
Articolo 1, commi 26, 26-bis, 26-ter e 27
(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili)
La lettera a) del comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. La lettera b) dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria. Il comma 26-bis - inserito in sede referente - proroga: dal 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i soggetti in esame possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente[30]; dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione delle suddette deroghe, sempre ai fini dell'assunzione da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, fossero impiegati nei lavori socialmente utili individuati dall’articolo 1, comma 495, secondo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni[31]. Il comma 26-ter - anch'esso inserito in sede referente - prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità.
Riguardo alla proroga di cui alla lettera a) del comma 26, si ricorda che la disciplina transitoria di cui ai commi da 446 a 449 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, concerne la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato - che possono essere anche a tempo parziale - di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità; tali assunzioni possono essere effettuate anche da parte di pubbliche amministrazioni diverse da quelle che abbiano utilizzato in precedenza i soggetti in esame; le assunzioni sono ammesse nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nonché delle risorse finanziarie richiamate dai suddetti commi; le assunzioni sono effettuate mediante selezioni riservate (con prova di idoneità) per i profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili. Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA.
La lettera b) dello stesso comma 26 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine[32] entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con le amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria. La proroga non concerne il termine dei suddetti contratti a tempo determinato (scaduti, in base alla normativa in esame, non oltre il 31 luglio 2021).
Riguardo alle summenzionate due fattispecie oggetto della proroga di cui al comma 26-bis, si ricorda che esse concernono le possibilità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296[33] - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -[34]. Si ricorda altresì che la suddetta proroga del termine più ristretto - dal 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022 - concerne procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
Riguardo alla summenzionata proroga di cui al comma 26-ter, si ricorda che le convenzioni ivi interessate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto[35] ricorda che, per i soggetti invece già impegnati in lavori socialmente utili, il contributo in oggetto, in favore delle suddette amministrazioni, è già previsto dalle disposizioni vigenti. Alla copertura dell’onere finanziario derivante dal comma 27 si provvede mediante riduzione, nella misura di 20.014.762 euro annui, a decorrere dal 2022, del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili[36].
Articolo 1, comma 27-bis
(Assunzioni della Regione Calabria connesse al piano di rientro dei disavanzi sanitari)
Il comma 27-bis - inserito in sede referente - dell'articolo 1 prevede che, al fine di realizzare il piano di rientro dei disavanzi sanitari, di accelerare le procedure per gli investimenti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza[37] e di garantire l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie - nell’ambito degli obiettivi e delle misure individuati dal D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181[38] -, la Regione Calabria, limitatamente alla durata del suddetto piano di rientro, possa procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, nel limite massimo di 11 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse finanziarie della medesima Regione, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
Si valuti l'opportunità di specificare se il limite di spesa suddetto riguardi ciascuno dei due anni o se sia un limite unico (cumulativo).
Articolo 1, comma 27-ter
(Assunzioni da parte della Regione Calabria)
Il comma 27-ter - inserito in sede referente - dell'articolo 1 prevede che, al fine di rafforzare la capacità amministrativa, consentire l’accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza[39] e ridurre il precariato, la Regione Calabria, negli anni 2022-2023, possa avviare procedure selettive per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero (fino al riassorbimento), valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l’Azienda Calabria Lavoro[40] e che abbia già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria - per il tramite della medesima Azienda - con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Le procedure selettive in oggetto sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l’Associazione Formez PA. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico del bilancio della Regione Calabria, fermo restando l’obbligo del rispetto dell’equilibrio di bilancio pluriennale.
Si valuti l'opportunità di chiarire se le procedure selettive in esame abbiano natura di concorso pubblico. Si ricorda in ogni caso che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Articolo 1, comma 28
(Proroga della durata di incarichi di collaborazione presso
il Ministero della cultura)
L’articolo 1, comma 28, modificato in sede referente per gli aspetti relativi alla copertura finanziaria, dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del DL n.104 del 2020, fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022.
Si ricorda che ai sensi del richiamato art.24, comma 1, del DL 104/2020 (come modificato da successivi interventi legislativi[41]), al Ministero della cultura (allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) è attribuita la facoltà di autorizzare - nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 - incarichi di collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per ciascun incarico è previsto un importo massimo di 40.000 euro, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021.
La finalità della richiamata norma è quella di "assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici".
Ai sensi del richiamato comma 1, ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento e ciascun ufficio è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
Nella relazione illustrativa si fa presente che l'intervento normativo si rende necessario poiché l'espletamento delle procedure che hanno condotto alla stipula dei contratti di collaborazione si sono protratte a lungo e in molti casi i contratti stessi sono stati sottoscritti solo nel 2021. Senza la proroga in esame, il termine del 31 dicembre 2021 di durata dei medesimi avrebbe avuto un duplice effetto negativo: quello di disperdere professionalità da poco acquisite e formate; nonché quello di lasciare gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.
Il comma 28 dispone altresì in ordine agli oneri finanziari connessi alla proroga dei richiamati contratti di collaborazione, quantificati - a seguito della modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente - nel limite massimo di euro 10.124.500 (e non più di euro 9.340.500, come previsto nel testo originale) per il 2022.
La quantificazione originaria - come precisa la relazione tecnica - è stata ottenuta tenendo conto degli incarichi che effettivamente saranno oggetto di proroga. Si tratta dei seguenti:
§ 445 per la Direzione generale (DG) Archeologia, belle arti e paesaggio (di cui 380 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici per i quali è previsto un compenso di 12.500 euro lordi per sei mesi) con un onere complessivo pari a 6.892.500 euro;
§ 153 per la DG Musei (relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, esperti in gare e appalti, per i quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi), con un onere pari a 2.448.000 euro.
Ai richiamati oneri, in esito alla modifica introdotta in sede referente, si provvede:
§ quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
§ quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.
Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della richiamata legge di contabilità e finanza pubblica prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato, per ciascun Ministero, l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Articolo 1, comma 28-bis
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)
L’articolo 1, comma 28-bis, introdotto in sede referente proroga (dal 30 settembre 2022) al 30 settembre 2023:
i) il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;
ii) il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.
A tal fine, la disposizione in esame novella l'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).
Con riferimento alla disciplina relativa ai limiti temporali di validità delle graduatorie di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001[42] occorre avere riguardo all'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della L. 160/2019.
In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019:
Quanto invece alle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (ai sensi del co. 149).
Sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l'art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)[43], che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
Successivamente, è intervenuto l'articolo 5-bis del DL 183/2020 (L.21/2021) che ha disposto una ulteriore proroga, dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022, del predetto termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (al comma 1, lett. a)).
Occorre peraltro rilevare che l'art. 1, co. 147-bis, della medesima L. 160/2019 - introdotto dall'art. 1, co. 10-undecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) - esclude le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e "del personale delle scuole ed asili comunali[44]" dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni (di cui al summenzionato co. 147).
Per le assunzioni del personale scolastico e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di validità delle graduatorie concorsuali sono infatti disciplinati da varie norme, spesso speciali e transitorie.
L'articolo 5-bis del DL 183/2020, al comma 1, lett. b), ha aggiunto un periodo all'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022. Tale termine del 30 settembre 2022, come anticipato, viene prorogato di un anno con la disposizione introdotta nel corso dell'esame, in sede referente, del presente decreto-legge.
Si ricorda che in base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.
I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[45]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.
L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.
In argomento, si rammenta che ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), come modificato dall'art.10-ter, comma 1, del DL n.44 del 2021 (L.76 del 2021), per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, alle scuole dell’infanzia paritarie comunali non in grado di reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, è riconosciuta la facoltà di prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017.
Articolo 1, comma 28-ter
(Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi
sulle erogazioni pubbliche)
Il comma 28-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio attualmente previsto) l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Si ricorda in premessa che con analoga disposizione del decreto in esame, anch’essa introdotta in sede referente (art. 3-septies), si stabilisce altresì che per l’anno 2022 le medesime sanzioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. (si v., infra, la relativa scheda di lettura). Andrebbe valutata al riguardo l’opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.
Le sanzioni della cui applicabilità si tratta riguardano l’inosservanza degli obblighi di trasparenza introdotti dalla L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese, che consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, co. 125 e 125-bis).
In proposito si ricorda che l’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013.
Tale disciplina è stata riformulata ad opera dell'art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129, con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129. L’intervento normativo di novella era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.
Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, co. 125).
Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo, (art. 1, comma 125-bis). In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
La disposizione in esame ha ad oggetto il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017. Tale disposizione prevede che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari «all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro», nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In origine le sanzioni erano applicabili “a partire dal 1° gennaio 2020”.
Un primo slittamento del termine per l’applicazione delle sanzioni è stato introdotto con l’articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge n. 52 del 2021, il quale ha previsto che, in riferimento all’anno 2021, le sanzioni si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2022.
Con una novella a quest’ultima disposizione in esame novella, l’articolo in esame dispone a sua volta che il termine del 1° gennaio 2022 - a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni “per l’anno 2021” - sia ulteriormente “prorogato” al 1° luglio 2022.
Si ricorda, infine, che il citato comma 125-ter prevede che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
La legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell’illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.
Articolo 1, commi 28-quater, 28-quinquies e 28-septies
(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e accesso dei cittadini degli Stati membri dell’UE)
I commi 28-quater, 28-quinquies e 28-septies dell’articolo 1 – introdotti nel corso dell’esame in sede referente – intervengono in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, sia prorogando fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 31 marzo 2022 attualmente previsto) la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale, sia modificando le norme vigenti in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell’Unione europea, rilevanti ai fini dell’assunzione presso le amministrazioni pubbliche.
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (comma 28-quater)
In base alla proroga prevista dal nuovo comma 28-quater dell’articolo 1 in commento – che modifica a tal fine l’articolo 10, commi 2 e 3, del D.L. 44/2021 – fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 31 marzo 2022 attualmente previsto[46]) le pubbliche amministrazioni:
§ nel caso di procedure concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività:
- prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli (in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 del medesimo articolo 10 che prevede l’obbligatorietà di tale fase di valutazione) e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga alla predetta disciplina a regime, che prevede l’obbligatorietà della prova orale);
§ nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale), ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione;
§ possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Equiparazione dei titoli accademici (comma 28-quinquies e comma 28-septies)
Il nuovo comma 28-quinquies dell’articolo 1 in commento sostituisce l’articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell’Unione europea, rilevanti ai fini dell’assunzione presso le amministrazioni pubbliche.
Preliminarmente, si ricorda che il richiamato articolo 38 riconosce l’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. È richiesta invece la cittadinanza italiana solo per quei ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale[47].
In particolare, nella versione vigente, l’articolo 38 citato demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il MIUR, la definizione della disciplina relativa all’equiparazione dei titoli di studio e professionali, allorquando non sia intervenuta una disciplina al livello di UE. Analogamente deve essere stabilita la disciplina riguardante l’equiparazione tra titoli accademici e di servizio ai fini dell’inserimento in graduatoria e dell’assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.
Nel dettaglio, l’attuale comma 3 del suddetto art. 38 prevede che nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca. Secondo le predetti disposizioni è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.
Ora, la disposizione in commento sostituisce il suddetto comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 con i 3 commi 3, 3.1 e 3.2.
Nel dettaglio, il nuovo comma 3 prevede che sino alla adozione di una regolamentazione dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato ove siano conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione. Ai sensi del nuovo comma 3.1, per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministero dell’università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. A mente del nuovo comma 3.2, poi, al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell’articolo 2 della suddetta legge n. 148 del 2002, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego.
Il nuovo comma 28-septies, poi, abroga l’art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.
Si ricorda che il suddetto comma 10-bis dell’art. 3 del d.l. 80/2021, abrogato dalla disposizione in commento, prevede che il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto (avvenuta l’8 agosto 2021), provveda ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.
Articolo 1-bis e Articolo 3, comma 5-novies
(Proroga di termini relativi a opere di messa in sicurezza
di edifici e territorio)
L’articolo 1-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, proroga di tre mesi i termini per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis della legge di bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.
Il comma 5-novies dell’art. 3, anch’esso introdotto in sede referente, reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all’anno 2022.
L’articolo 1-bis proroga di tre mesi i termini, previsti dal comma 143 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio stanziate dai commi 139 e 139-bis della medesima legge.
La norma in esame precisa altresì che:
· la proroga in questione è disposta con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021;
· che restano fermi in ogni caso i termini di conclusione dei lavori e le condizioni previsti dal comma 139-ter in relazione alle risorse confluite nell’ambito del PNRR.
La lettera a) del comma 5-novies dell’art. 3 differisce dal 15 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 il termine, previsto dal comma 140 della legge 145/2018 in relazione ai contributi riferiti all'anno 2022, entro il quale i comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno.
La lettera b) del comma 5-novies dell’art. 3 proroga dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 il termine, previsto dal comma 141 della legge 145/2018 in relazione ai contributi riferiti all'anno 2022, entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, volto alla determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune.
Si ricorda che i commi 139 e seguenti dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e s.m.i. prevedono l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e disciplinano la procedura per l’assegnazione dei contributi e i termini per la realizzazione delle opere.
In particolare, il comma 139 prevede, per le finalità indicate, l’assegnazione ai comuni di contributi nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. Tali risorse sono incrementate dal successivo comma 139-bis di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 139-ter prevede che i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.
Relativamente alla disciplina per l’assegnazione dei contributi:
- il comma 140 disciplina la presentazione, da parte dei comuni, delle richieste di contributo al Ministero dell'interno. In particolare viene previsto che tali richieste siano comunicate entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine citato è fissato al 15 febbraio 2022. Su tale termine interviene il differimento recato dalla lettera a) del comma 5-novies dell’art. 3;
- il comma 141 dispone, tra l’altro, che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale termine, per il contributo riferito all'anno 2022, è fissato al 28 febbraio 2022. Su tale termine interviene la proroga recata dalla lettera b) del comma 5-novies dell’art. 3;
In attuazione della disposizione recata dal comma 141, le risorse relative agli esercizi 2020 e 2021 sono state assegnate, rispettivamente, con il decreto 30 dicembre 2019 e con il decreto 23 febbraio 2021.
Il comma 143 prevede che l’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini (contemplati dal primo periodo del comma) di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse (emanato in attuazione del comma 141):
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Tali termini sono quindi prorogati di tre mesi dall’articolo 1-bis.
Articolo 1-ter
(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)
L’articolo 1-ter, introdotto in sede referente, novella l'art. 48-bis del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro con il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai medesimi enti:
i) estendendo la vigenza di tale disposizione all'anno scolastico 2021/2022 (al momento circoscritta al solo a.s. 2020/2021);
ii) specificando che la disposizione riguarda i contratti diversi da quello subordinato a tempo indeterminato (nel testo vigente il riferimento è invece ai contratti a tempo determinato)
La proposta emendativa risulta in linea con la richiesta espressa da ANCI e di cui si dà conto nel parere favorevole con condizioni espresso dalla Conferenza unificata sul decreto-legge in esame lo scorso 2 febbraio 2022. In tale sede, ANCI aveva sollecitato l'accoglimento nel corso dell'esame parlamentare del presente provvedimento di una proposta emendativa che consentisse per l'a.s. in corso e per il successivo (il riferimento all'a.s. 2022/2023 non è stato recepito nella novella in commento) la facoltà per i comuni di poter assumere il predetto personale in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.
Con riferimento all'articolo 48-bis, oggetto di novella, esso è stato introdotto in considerazione delle "eccezionali esigenze organizzative" a cui i comuni devono far fronte al fine di:
§ assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata. Il riferimento è ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli enti locali e alle scuole dell'infanzia comunali, che fanno parte del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, di cui al d.lgs. 65/2017.
Tali servizi comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.
§ attuare le misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19.
In argomento, si ricorda nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto, all'articolo 1, il comma 28-bis (si veda la relativa scheda di lettura) con cui viene disposta la proroga al 30 settembre 2022: i) del termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni; ii) nonché del termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022. La finalità è quella di supportare le amministrazioni a fronteggiare specifiche esigenze determinate dall’emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi.
Articolo 1-quater
(Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica)
L’articolo 1-quater, inserito nel corso dell’esame referente, impegna i servizi sanitari delle regioni e delle province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale. Il programma è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l’assistenza indirizzata al benessere psicologico individuale e collettivo, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali. Per l’intervento sono finalizzate risorse pari a 10 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quelle indirizzate dalla legge di bilancio 2022 alle medesime finalità.
In aggiunta, la disposizione riconosce l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Pertanto le risorse finalizzate all’attuazione delle due linee di intervento sono complessivamente pari a 20 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2022, che è corrispondentemente incrementato del medesimo importo, adeguatamente compensato dall’utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
L’intervento legislativo intende fronteggiare la crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2 potenziando i servizi di salute mentale nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale affinchè sia garantita, su tutto il territorio nazionale, l’erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza previsti dagli artt. 25 e 26 del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi Lea, rispettivamente dedicati alla “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” e alla “Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali”.
Per tali finalità le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi per l’assistenza socio sanitaria delle persone con disturbi mentali e delle persone affette da disturbi correlati allo stress. L’intervento, rivolto a tutte le fasce di età , intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'art. 25 del citato D.p.c.m. 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale.
Per quanto riguarda l’ambito semiresidenziale, si valuti l’opportunità di rinviare all’art. 32 del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 espressamente dedicato alla regolamentazione della “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo”;
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, gli artt. 25 e 26 garantiscono, ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Si ricorda che l’assistenza distrettuale è caratterizzata dal fatto di svolgersi sul “territorio” – vale a dire non in regime di ricovero ospedaliero – nell’ambito e sotto la responsabilità dei distretti, organismi costituiti all’interno dell’azienda sanitaria locale.
L'art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico” si riferisce ai Servizi di neuropsichiatria infantile, alle comunità terapeutico-riabilitative; mentre il successivo art. 33 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali” rinvia ai Servizi di salute mentale, alle comunità terapeutico-riabilitative, e socio-riabilitative. Per un approfondimento si rinvia alla pagina La rete dei servizi per la salute mentale del sito istituzionale del Ministero della salute.
b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Nuovi LEA (per l’art. 26 dei Nuovi LEA si veda supra);
c) potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.
Si ricorda che il cosiddetto “accesso diretto” (senza prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista) è già consentito in alcuni casi, ad esempio per rivolgersi ad alcuni specialisti ambulatoriali (fra i quali lo psichiatra) e ai servizi territoriali (consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi per le tossicodipendenze, servizi residenziali e semiresidenziali).
Il comma 2 autorizza, per il raggiungimento degli obiettivi supra illustrati, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per il 2022 finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall’art. 33, commi 1 e 3, del decreto legge n. 73 del 2021.
Tali risorse vanno a sommarsi a quelle stanziate dalla legge di bilancio per le medesime finalità (tenuto conto dei modelli organizzativi regionali, utilizzo di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari, di assistenti sociali e di psicologi).
Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, commi 290 e 291, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge di bilancio 2022, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame (le Tabelle A e B sono riprodotte nelle pagine finali della presente scheda).
L’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021, nelle intenzioni del legislatore, anticipa un intervento strutturale organico a regime, finalizzato al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza affinché sia garantita la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - posto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e decorrente dal 1° luglio 2019[48] - e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 8 milioni, il comma 1 del citato art. 33 consente, fino al 31 dicembre 2021, che le aziende e gli enti del Ssn, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzino forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Il successivo comma 3, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella D (vedi infra) allegata al decreto in commento
Successivamente la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 290-292 della legge n. 234 del 2021) ha integrato e prorogato al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.
Fino al 31 dicembre 2022, la proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del SSN, di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati 8 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva del finanziamento per il biennio 2021-2022 è riportata nell’Allegato 5 alla legge di bilancio 2022.
Sempre fino al 31 dicembre 2022, è prorogato il conferimento di incarichi di lavoro antonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale per la spesa complessiva di 19.932.000 euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva di tale finanziamento per gli anni 2021 e 2022 è riportata nell’Allegato 6 alla legge di bilancio.
Infine, il comma 290 rinnova per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo, istituito presso il Ministro della salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. All’onere pari a 10 milioni per l’anno 2022 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Si valuti l’opportunità di esplicitare chiaramente, analogamente all’attuale formulazione dell’articolo 33 del D.L. 73/2021, che il reclutamento di personale è rivolto, oltre che ai professionisti sanitari e agli assistenti sociali, anche agli psicologi.
Il comma 3 riconosce l’erogazione - da parte delle regioni e delle province autonome - di un contributo utilizzabile per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni; tali risorse sono ripartite tra le regioni e provincie autonome come indicato nella Tabella C allegata al provvedimento in esame. (la Tabella C è riprodotta nelle pagine finali della presente scheda) Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti con decreto interministeriale (Salute/MEF), adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Sul punto, la RT all’emendamento precisa che, nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato che si attesti intorno ai 50 euro, il contributo massimo di 600 euro a persona permetterà di usufruire di 12 sedute e pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consente di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 persone.
Infine il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione pari complessivamente a 20 milioni di euro per il 2022 (10 milioni discendenti dal comma 2, e ulteriori 10 milioni di euro risultanti dalle spese di cui al comma 3), si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è corrispondentemente incrementato dell’importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, che risultano corrispondentemente ridotte. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Articolo 1-quinquies
(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)
L’articolo 1-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone la proroga, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, degli accordi quadro e delle convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
La disposizione in esame, che inserisce l’art. 31-bis nel D.L. 76/2020, proroga gli accordi quadro e le convenzioni, previste all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale.
La proroga in esame è disposta in conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, e al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In merito alle iniziative di Consip S.p.A, in qualità di centrale di committenza nazionale, che mette a disposizione della PA gli strumenti di procurement idonei alla realizzazione dei progetti di trasformazione digitale “Gare Strategiche” e “Gare SPC – Sistema Pubblico di connettività per la digitalizzazione della PA”, si rinvia al seguente link.
Le lettere cccc) e dddd) del comma 1 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici disciplinano, rispettivamente, gli strumenti di acquisto, cioè gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, e gli strumenti di negoziazione, cioè gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo.
Nel primo caso rientrano le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, e il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.
Nel secondo caso rientrano gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo, il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale e i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
Articolo 2, comma 1
(Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)
L’articolo 2, comma 1, come modificato in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.
Il testo del decreto-legge in esame proroga il termine al 30 giugno 2022, termine ulteriormente prorogato, in seguito all’esame in sede referente, al 31 dicembre 2023.
La disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un’attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore. Tra queste, quella disposta dall’articolo 18-bis del decreto-legge 162/2019, oggetto di modifica da parte della disposizione in esame.
Il termine per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è stato previsto (dal D.L. 78/2010, art. 14, co. 31-ter, come modificato dal DL 95/2012 e dalla L. 147/2013) con la seguente scadenza temporale:
§ entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a);
§ entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b);
§ entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni (lettera b-bis).
§
Tali termini sono stati prorogati:
- al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis);
- al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4);
- al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6);
- al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 1120, lett. a);
- al 30 giugno 2019 dal D.L. 91/2018 (articolo 1, comma 2-bis);
- al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2018 (art. 11-bis, comma 1);
- al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019 (art. 18-bis, comma 1);
- al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020 (art. 2, comma 3).
L’articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:
§ organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
§ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
§ catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
§ pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
§ attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
§ organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
§ progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
§ edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
§ polizia municipale e polizia amministrativa locale;
§ tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);
§ servizi in materia statistica.
La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.
È, inoltre, funzione fondamentale dei comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).
Nell’articolo 18-bis del decreto-legge 162/2019, sul quale incide la disposizione in esame, si afferma che la proroga è disposta nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni.
La Corte costituzionale, con la sentenza sopra citata, ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai comuni è delineato con un’eccessiva rigidità considerato, tra l’altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:
a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati;
b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità;
c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall’estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l’esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».
Successivamente alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, il 6 luglio 2020 è stato avviato un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, i lavori di elaborazione del disegno di legge delega sono in stato avanzato. Nello specifico, nel progetto di riforma è prevista la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.
La riforma degli enti locali è stata oggetto anche della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020 e 2021, che include tra i disegni di legge collegati al bilancio anche un disegno di legge di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali. La necessità di riformare il testo unico degli enti locali era evidenziata anche nella NADEF 2019, che prevedeva "un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli comuni e sopprimendo gli enti inutili".
Articolo 2, comma 2
(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all’UE)
L’articolo 2, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.
Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In base a tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, devono essere utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad u corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99) (Circolare Ministero dell’interno 24 gennaio 2012).
La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.
Tale termine è stato prorogato più volte:
al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013;
al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014;
al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014;
al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015;
al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016;
al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017;
al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018;
al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019;
al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020.
Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione della presentazione del disegno di legge di conversione del D.L. 162/2019 e del D.L. 183/2020 (recanti la medesima proroga rispettivamente per il 2020 e per il 2021), chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare: "Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi in formatici e delle relative banche dati. Il percorso di implementazione informatica è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico- tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte - impongono di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.”
Articolo 2, comma 3
(Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)
L’articolo 2, comma 3, abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2022, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito e Irlanda del Nord.
In dettaglio, il comma 3, deroga all'articolo 135, comma l, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, disponendo che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. il relativo dossier), possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
Il richiamato articolo 135, comma 1 del Codice della Strada, a cui qui si deroga, prevede viceversa che i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. Decorso tale anno sarebbe pertanto necessario ottenere la patente di guida italiana.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al decreto legge in commento, l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit) è stato "accompagnato" da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020, successivamente al quale ai cittadini del Regno Unito si applicano le disposizioni relative ai Paesi Extra UE.
Il MIMS ha reso un'interpretazione (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 23 aprile 2021) secondo cui il sopracitato termine di un anno decorre dalla fine del periodo di transizione della "Brexit", cioè dal 31 dicembre 2020, con cessazione pertanto al 31 dicembre 2021, nelle more della conclusione di uno specifico accordo sul riconoscimento e la conversione delle patenti, che non è stato ancora perfezionato. In tal senso, con Circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2021, era già stato specificato che i soggetti residenti in Italia potessero continuare ad utilizzare le patenti britanniche fino al 31 dicembre 2022
Articolo 2, commi 4 e 5
(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate,
deceduto per attività di servizio anti-Covid 19)
Si autorizza l'utilizzo nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso.
Il comma 4 autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.
Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti (in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sul nuovo esercizio di riferimento), i quali ammontano a 3 milioni, appunto per l'anno 2022.
A tal fine, esso dispone la corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente, iscritto (nella Tabella A del bilancio triennale 2021-2023) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, attingendo all'accantonamento relativo, per una metà (1,5 milioni), al Ministero dell'interno, per l'altra metà al Ministero della difesa.
Le risorse di cui si tratta sono state previste dagli articoli 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021.
Le medesime disposizioni prevedevano che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, in ambedue i casi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa (per ciascuno dei due Ministeri interessati, pari a 1,5 milioni, si è ricordato).
Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73.
Invero, al 31 dicembre 2021 non risulta perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati.
Di qui la disposizione in esame, posticipatoria al 2022, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo.
Articolo 2, comma 6
(Proroga di termini in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)
L’articolo 2, comma 6, proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l’ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
Tale disposizione richiede che per poter essere ammessi allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e alla qualifica di dirigente superiore occorre aver svolto più incarichi che possono essere stati ricoperti, in alternativa:
§ in più uffici con funzioni finali;
§ in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto;
§ in più uffici nell’ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
§ in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.
A seguito delle modifiche introdotte con l’esercizio della delega sulla revisione dei ruoli (D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95), è stato eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e si è disposto il rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza per individuare, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio richiesti in ciascuno dei settori di impiego.
Dapprima, lo stesso decreto di riordino dei ruoli aveva stabilito che l’applicazione della citata disposizione avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. n. 95 del 2017).
Successivamente, la decorrenza è stata prorogata ancora, fissando il termine per l’applicazione della disposizione al 1° gennaio 2022, in virtù delle previsioni dell’articolo 36, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.
Da ultimo, con il decreto in esame si stabilisce che la citata disposizione sugli incarichi di servizio necessari per accedere allo scrutinio per la promozione alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore si applicherà solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La relazione che accompagna il provvedimento giustifica tale ulteriore proroga in quanto entro la data del 1° gennaio 2024 si presume di ultimare il processo di rideterminazione sia delle dotazioni organiche degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate, da coordinare necessariamente con la progressione in carriera dei funzionari stessi.
Articolo 2, commi 6-bis e 6-ter
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate
in servizi antipirateria)
L’articolo 2, commi 6-bis e 6-ter, proroga l’esonero fino al 31 dicembre 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.
Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).
A tale fine, il comma 6-bis modifica l’articolo 10 del D.L. n. 105 del 2021, prorogando il termine dell’esonero come da ultimo modificato; parallelamente il comma 6-ter posticipa il termine dell’articolo D.L. n. 107 del 2011, già più volte prorogato.
In dettaglio, il decreto-legge n. 107 del 2011, su cui interviene il comma 6-ter per prorogane il termine, ha stabilito (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.
Il successivo decreto-legge n. 215 del 2011 (art. 6, comma 1, lett. a) che ha aggiunto un periodo, il secondo, all’art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011) ha inoltre previsto la possibilità, in via transitoria, di impiegare anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale possibilità era originariamente consentita dal decreto-legge n. 215 del 2011 fino al 31 dicembre 2012.
Tale termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 31 marzo 2022 (si veda da ultimo il D.L. 104/2021, art. 10, comma 1).
La disposizione di cui al comma 6-ter differisce ulteriormente tale termine al 31 dicembre 2022.
Contestualmente, con la modifica di cui al comma 6-bis è disposta la proroga al medesimo termine del 31 dicembre 2022 per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. In tal caso è modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che ha previsto che - in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il suddetto corso (previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107) per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria applicandosi l’illustrato regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.
Tenuto conto che il comma 6-bis e il comma 6-ter prorogano al medesimo termine del 31 dicembre 2022 l’esonero in oggetto, si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.
Relativamente agli specifici percorsi addestrativi previsti si ricorda che questi sono regolati, in primo luogo, dall’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell’interno 7 novembre 2019 che, attraverso il rinvio all’art. 6 del D.M. n. 154/2009, stabilisce che essi debbano essere svolti secondo i programmi e le modalità stabilite dal disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il 24 febbraio 2015. Tale disciplinare tecnico prevede un corso di addestramento presso Reparti della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera che si conclude con un esame abilitativo davanti a commissioni di esame nominate dal Prefetto.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge 105/2021, recante l’ultima proroga, si evidenziava che, come già nel 2020, il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 avesse impedito lo svolgimento dei citati percorsi formativi previste dalla normativa vigente. “Al momento attuale - scaduto il termine, già prorogato anche in ragione del ricordato stato di emergenza epidemiologica, del previsto regime transitorio - si rende necessario adottare con urgenza le misure necessarie ad assicurare il mantenimento dei citati servizi a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana. Tale esigenza si profila, in primis, in quanto, nel perdurare delle medesime circostanze ostative, è possibile prospettare significative conseguenze, dirette ed indirette, sui traffici di merci via mare, peraltro in una fase particolarmente delicata per l’economia nazionale. Notevoli sono le potenziali ricadute, economiche ed occupazionali, tanto più ove si tengano presenti i massicci volumi, in termini di import ed export di merci che giornalmente viaggiano affidati a vettori marittimi e che transitano in aree ad alto rischio di atti di pirateria, traffici già intensificatisi in ragione dell’attuale fase di ripresa economica post-pandemia”.
Si ricorda infine che sul tema della disciplina dell’impiego delle guardie giurate all’estero intervengono le proposte di legge A.C. 1295 e abbinate, in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati, che ha svolto sul tema un ciclo di audizioni.
Articolo 2, comma 6-quater
(Contributo ad associazioni combattentistiche)
L’articolo 2, comma 6-quater, estende anche al 2024 il contributo annuo di 200.000 euro per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, introdotto dalla legge di bilancio 2022 per gli anni 2022 e 2023 (art. 1, comma 1012, L. 234/2021).
Per la copertura dell’onere conseguente, il comma in esame dispone una riduzione di 200.000 euro del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui l'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.
Si ricorda che a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, alla vigilanza del Ministero dell'interno, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella.
Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Destinatari della ripartizione dei contributi sono le associazioni individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, la quale recato "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche".
Per quanto riguarda i soggetti vigilati dal Ministero dell'interno, si tratta di:
· Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);
· Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);
· Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED).
La normativa vigente non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, in sede di ripartizione il decreto ministeriale fa riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, allorché determinò in via puntuale i contributi spettanti alle singole associazioni. Sulla falsariga di quella proporzione, il 10% del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12% all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78% all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Per il 2021, con riferimento al cap. 2309 (Piano gestionale 1), lo stanziamento ripartito ammonta a 1.956.197 euro (stesso importo del 2020).
Articolo 2-bis
(Ricompense al valor militare)
L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, riguarda la proroga dei termini per la presentazione delle proposte di ricompensa al valore militare previste dall’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Nello specifico, il nuovo articolo 2-bis differisce al 2 giugno 2022 il termine stabilito dall'articolo 1, comma 10-bis del decreto legge n. 162 del 2019 (2 giugno 2021), per la presentazione delle domande volte al riconoscimento delle ricompense al valore e delle qualifiche di partigiano previste dagli articoli da 7 a 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Il decreto luogotenenziale ha previsto i diversi gradi di riconoscimento assegnando:
• la qualifica di “partigiano combattente” a coloro che rispondevano ai requisiti elencati nell'articolo 7.
• la qualifica di “caduto per la lotta di liberazione” a coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall'articolo 8.
• la qualifica di “mutilato o invalido” a coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall'articolo 9.
• la qualifica di “patriota” a tutti coloro che, avendo i requisiti previsti all’articolo 7, avevano militato nelle formazioni partigiane o collaborato con esse per un periodo inferiore ai tre mesi (articolo 10).
La disposizione in esame prevede, inoltre, che le attribuzioni della Commissione di secondo grado di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, competente a valutare i ricorsi contro le decisioni assunte dalla Commissione di primo grado, sino devolute alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal proposito si ricorda che le proposte di riconoscimento e la relativa documentazione vanno inviate, secondo quanto disposto dal comma 10-ter dell’articolo 1 del decreto legge n. 162 del 2019, al Ministero della difesa al quale sono demandate le attribuzioni della Commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, che aveva a sua volta riaperto i termini di presentazione delle candidature.
Si affida, inoltre, ad un apposito DPCM il compito di definire le modalità del riconoscimento delle ricompense.
Si precisa, infine, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto già previso per il Ministero della Difesa (comma 10-quinquies), provvede all’attuazione delle disposizioni in esame nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Le disposizioni relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare originariamente contenute nel regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, sono successivamente confluite nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 60 del 2010 e, in particolare, negli articoli da 1411 a 1422 del richiamato provvedimento. Tali disposizioni individuano la tipologia degli atti che possono dar luogo ad un'onorificenza al valore militare. Le decorazioni sono istituite per esaltare quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere, che comportano un grave rischio personale, e che costituiscono esempi da imitare per gli appartenenti alle Forze armate (artt. 1410 e 1412). Il Codice contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace (art. 1413). Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (che può essere concessa soltanto in tempo di guerra) (artt. 1411 e 1413). Per la concessione dell'onorificenza in tempo di pace occorre che sia riconosciuto il carattere militare dell'impresa, che deve essere strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate sono istituite qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore (art. 1414). Le decorazioni vengono conferite dal Presidente della Repubblica motu proprio ovvero su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza (art. 1415), previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire (1418).
Articolo 2-ter
(Razionalizzazione dell’istituto della rateazione)
L’articolo 2-ter, introdotto in sede referente, riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.
L’articolo 13-decies del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) è intervenuto con modifiche - sia strutturali, sia temporanee - alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo. Con riferimento alle misure strutturali, tra l’altro, ha chiarito il regime della rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a cinquemila euro, oggetto di previa verifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica. Inoltre ha previsto, in linea generale, che il pagamento della prima rata delle somme rateizzate determini l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in luogo di disporre l’impossibilità di proseguire nelle stesse. Sono state introdotte semplificazioni delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro). Per queste istanze, ove accolte, la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque (commi 3 e 4).
Il comma 5 dell’articolo 13-decies, al primo periodo, ha riaperto i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La norma ha consentito di dilazionare nuovamente tali carichi, dietro presentazione della relativa richiesta entro il termine - ormai decorso - del 31 dicembre 2021.
Con le modifiche in esame si riaprono i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19) sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022 (più precisamente, estendendo la possibilità di dilazione alle richieste presentate in tale predetto lasso di tempo).
Si ricorda in sintesi che l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, come successivamente modificato nel corso del 2020 (da ultimo, per effetto dei decreti-legge n. 129 del 2020 e n. 125 del 2020, che ha abrogato il primo facendone tuttavia salvi gli effetti), ha sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all’inizio dell’emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Si ricorda inoltre che l’articolo 13-decies, comma 5, al secondo periodo prevede che ai provvedimenti di accoglimento della richiesta di dilazione, se presentata entro il 31 dicembre 2021, si applichi la cd. decadenza lunga del debitore: in particolare, con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive.
Dal momento che le norme in commento si riferiscono esplicitamente al solo primo periodo del richiamato comma 5, nel caso di accoglimento di richieste di dilazione presentate fino al 30 aprile 2022 non si applica la cd. decadenza lunga del debitore.
Si dispone inoltre che, per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022, restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 602 del 1973.
La richiamata lettera c) prevede che il carico possa essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Articolo 3, comma 1
(Proroga di termini in materia di svolgimento
delle assemblee di società ed enti)
L’articolo 3, comma 1, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Per effetto delle modifiche introdotte in sede referente sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, viene identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente e viene rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette.
L'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 ha definito un insieme di norme relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed s.r.l. la cui applicabilità è stata successivamente estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legge n. 183 del 2020. Tale ultimo termine, recato dal comma 7 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021. Per effetto della disposizione in esame il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato, includendo le assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
Il comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. dev'essere necessariamente convocata a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, specificando che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
§ il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
§ l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
§ l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
L'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) dispone che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate in mercati regolamentati designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, è sempre revocabile (così come le istruzioni di voto) ed è conferita, senza spese per il socio, mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre con specifico riferimento alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. In forza della delega contenuta nei commi 2 e 5 dell'articolo 135-undecies del TUF la Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina appena descritta. In particolare, l'articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999 ("regolamento emittenti") stabilisce le informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
Per effetto del comma 4 dell'articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-undecies stesso. Per effetto del comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-duodecies del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina sulle deleghe di voto; all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.
Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016, l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per effetto delle modifiche introdotte in sede referente sono stati inseriti ulteriori periodi alle disposizioni in esame, connessi alle misure di semplificazione ivi recate, mediante i quali, fermo restando il termine del 31 luglio 2022 limitatamente agli adempimenti di natura civilistica previsti dal primo periodo, sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La prima modifica riguarda le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari e degli altri soggetti obbligati a svolgere tali adempimenti e identifica una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente (nuovo numero 4-ter della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19). In particolare, viene disposto che per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione (autenticazione forte che comporta la generazione di un codice di autenticazione), consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti e il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione è tenuto in ogni caso ad acquisire il nome e il cognome del cliente.
La seconda modifica rafforza la tutela del segnalante di operazioni sospette disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 231 del 2007, per cui i soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Il nuovo comma 3 dell'articolo 38, integralmente sostituito per effetto delle modifiche in esame, specifica che in ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria è tenuta ad adottare le misure necessarie ad assicurare che siano mantenute riservate, oltre all'identità dei segnalanti già citata dalla norma in vigore, anche l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, nonché il contenuto delle medesime. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l’Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU. Dopo il comma 3 è inserito il nuovo comma 3-bis con il quale viene stabilito che punisce con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l’identità del segnalante ovvero notizie riguardanti l’invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l’identificazione del segnalante.
Articolo 3, comma 1-bis
(Fondi immobiliari quotati)
Il comma 1-bis posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine viene inoltre posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
L’articolo 31-novies del decreto legge n. 137 del 2020 ha consentito, entro il 31 dicembre 2020, ai gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Per effetto delle modifiche in esame vengono posticipati entrambi i suddetti termini per cui si consente ai gestori di fondi immobiliari negoziati di effettuare la proroga entro il 31 dicembre 2020, posticipando il termine massimo di durata del fondo al 31 dicembre 2023.
Con la direttiva 2011/61/UE (Alternative investment fund managers directive - AIFMD), attuata nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state disciplinate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Tali fondi di investimento alternativi (FIA) sono organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli, in conformità di una politica di investimento predefinita, a beneficio degli stessi. Vengono definiti "alternativi" in quanto sono oggetto della disciplina tutti i fondi che non sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche e integrazioni) sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in inglese undertakings for the collective investment in transferable securities - UCITS, acronimo con il quale viene identificata la relativa direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE, cosiddetta "UCITS V"). I fondi "UCITS" sono caratterizzati da una disciplina armonizzata e da una quota significativa di investimenti facilmente liquidabili e da un livello di trasparenza sui valori degli attivi rafforzato (valori mobiliari). I FIA sono invece caratterizzati da una maggiore flessibilità rispetto agli attivi "eleggibili" nell'ambito della politica di investimento. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
Proprio in ragione della ridotta quota di valori mobiliari inclusi fra le attività, tali organismi assumono di norma la forma di fondi chiusi, caratterizzati da un numero fisso di quote di partecipazione e da diritti di rimborso dei partecipanti connessi a date predeterminate. Tali fondi sono pertanto contraddistinti da una scadenza di lungo periodo, in genere superiore ai 10 anni, e da un taglio minimo della quota generalmente superiore a quello degli altri fondi. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non incidono su quello del patrimonio del fondo stesso. Nell'ambito dei fondi chiusi, vengono definiti "fondi immobiliari" quelli che investono il patrimonio in misura non inferiore ai due terzi in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.
La proroga straordinaria disposta dall'articolo 31-novies del decreto legge n. 137 del 2020 è possibile per i fondi immobiliari esistenti alla data del 30 novembre 2020, anche nel caso in cui:
(i) non sia stata ancora esercitata la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ove previsto dal regolamento del fondo ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30 (cosiddetto “periodo di grazia”). In tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della proroga straordinaria e, solo in seguito, del periodo di grazia;
(ii) il fondo si trovi nel periodo di grazia ovvero tale proroga sia stata già deliberata;
(iii) il regolamento di gestione del fondo già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all’articolo 22, comma 5 -bis, del decreto legge n. 91 del 2014;
(iv) la scadenza del fondo ricorra entro il 31 dicembre 2020.
L'adozione della proroga straordinaria vale come revoca del periodo di grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della prima. Una volta scaduto il termine della proroga straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi della durata residua del periodo di grazia alla data della revoca.
Il comma 2 del citato articolo 31-novies chiarisce che l'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo. I gestori possono prevedere la riunione e il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, definiti dall’articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020. L’avviso di convocazione dell’assemblea è pubblicato con un preavviso minimo di sette giorni di calendario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione.
L'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate durante il periodo di emergenza connesso alla crisi sanitaria in atto. Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
§ il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
§ l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
§ l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Durante il periodo di proroga straordinaria e nel successivo (eventuale) periodo di grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi rispetto a quanto originariamente indicato nel relativo regolamento al momento dell’istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.
Il successivo comma 3 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies del decreto legge m- 91 del 2014.
Il citato comma 5-quater stabilisce che (anch'esso) che le società di gestione del risparmio esercitano il potere di proroga previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti. Il comma 5-quinquies stabilisce norme volte a favorire una maggiore partecipazione assembleare, consentendo alle società di gestione del risparmio:
a) di chiedere agli intermediari la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;
b) di consentire ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza (per quanto tale aspetto appaia superato dal richiamo alle norme stabilite dal decreto legge n. 18 del 2020);
c) di consentire ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di proroga, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;
d) di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.
Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea.
Il successivo comma 5-sexies stabilisce che, ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga le seguenti informazioni:
a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di prorogare la scadenza del fondo;
b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.
Il comma 5-septies dispone che successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberino la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
a) la possibilità di prorogare il fondo;
b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga straordinaria la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione, nonché il divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;
d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
Il comma 5-octies stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni appena citate si intendono approvate in via generale (vedi infra, comma 4 della disposizione in esame).
Il comma 5-novies dispone che le società di gestione del risparmio comunichino tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte con riferimento alla proroga.
Infine, il comma 4 stabilisce che le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate alle disposizioni in esame si intendono approvate in via generale ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia e, pertanto, non devono essere sottoposte all’approvazione specifica dell'Istituto di vigilanza. In applicazione delle richiamate disposizioni stabilite dal decreto legge n. 91 del 2014, inoltre, le società di gestione del risparmio dovranno comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte con riferimento alla proroga straordinaria.
Articolo 3, comma 1-ter
(Riduzione del capitale sociale)
Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020.
In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
Il comma 1-ter interviene, più in dettaglio, sull’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, novellato per effetto dell’articolo 1, comma 266 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
In sintesi l’articolo 6, nella sua formulazione vigente, disapplica alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali (cd. sterilizzazione), in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
La norma dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Per effetto del comma 1-ter in esame, la disapplicazione dei predetti obblighi si estende anche alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.
Più in dettaglio, l’articolo 6, comma 1 dispone in primo luogo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (a seguito delle modifiche introdotte, anche quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021) sia disapplicata la disciplina del codice civile sullo scioglimento della società prevista, rispettivamente, per le società per azioni (articoli 2446 e 2447 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis e ter c.c.).
In particolare non si applicano alle società per azioni:
- le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi secondo e terzo dell’articolo 2446 c.c., i quali prevedono che se entro l'esercizio successivo la perdita - di oltre un terzo del capitale - non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, provvede il tribunale);
- le disposizioni del codice civile relative all’obbligo per l’assemblea - in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le S.p.A.) - di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo (articolo 2447 c.c).
Analogamente, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (ora anche a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021) non si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 2482-bis c.c).
Non si applica, per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (nonché a quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021), l’obbligo per le S.r.l. di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro), disposto dall’articolo 2482-ter c.c.
Ancora con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (e, a seguito delle modifiche introdotte, anche a quelle emerse al 31 dicembre 2021), non operano le cause di scioglimento:
- delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 4) c.c.);
- delle cooperative per perdita di capitale sociale (articolo 2545-duodecies c.c.).
Il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del c.c.) posticipandolo al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Il comma 3 stabilisce che, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (articoli 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (vedi supra)
Il comma 4 prevede infine che le perdite emerse negli esercizi in corso (sia 2020 sia 2021) debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Articolo 3, comma 2
(Proroga dei termini per l’istituzione dell’Ufficio centrale di bilancio per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti
del Ministero del turismo)
L’articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso. Nelle more, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura.
Nel dettaglio, viene modificato l'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 10 marzo 2021, n. 22 (l. n. 55 del 2021), relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo.
Il Ministero del Turismo è stato nuovamente istituito con il decreto-legge n. 22/2021[49], il quale ha trasferito al neo istituito Dicastero le funzioni già esercitate dal Ministero per i Beni e le attività culturali in materia di turismo (MiBACT). Il MIBACT ha assunto, conseguentemente, la denominazione di Ministero della Cultura (MIC).
Il decreto-legge ha previsto, l'adozione, con D.P.C.M., entro il 30 giugno 2021, del regolamento di riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dal riassetto (articolo 10) e la costituzione, entro il 31 dicembre 2021, di un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale nell'ambito del MEF - Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo (articolo 7, comma 14).
Con D.P.C.M. n. 102 del 20 maggio 2021 è stato adottato il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”.
Al nuovo Ministero sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le Regioni e progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione Europea e internazionali in materia di turismo e rapporti con associazioni di categoria, imprese turistiche e associazioni dei consumatori.
Come anticipato, il citato articolo 7, comma 14, prevede che entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, venga istituito nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
Il decreto 30 settembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto all’individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’articolo 3, prevede, tra le altre disposizioni, l’istituzione dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Al suo interno operano:
1. l’Ufficio I, le cui funzioni sono così elencate:
Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex art. 34-quater della legge n. 196 del 2009, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.
2. l’Ufficio II, le cui funzioni sono così elencate:
Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.
Articolo 3, comma 3
(Aggiornamento canone locazioni passive PA)
Il comma 3, dell’articolo 3, proroga per l’anno 2022 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2021, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
La norma in commento proroga, quindi, modificando la citata disposizione, il predetto blocco del canone anche per l’anno 2022.
Come sopra citato si ricorda che tale blocco è stato esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ad opera, rispettivamente, dei decreti legge nn. 192/2014, 210/2015, 244/2016, 205/2017, 145/2018, 162/2019 e 183/2020. In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici pubblicato dal MEF (anno 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro. Si segnale inoltre che la legge di bilancio 2021, comma 153, prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.
Articolo 3, comma 4
(Liquidità delle imprese appaltatrici)
L’articolo 3, comma 4, proroga al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.
L’articolo 3, comma 4, in novella all’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento).
La relazione illustrativa sottolinea che “la proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime”.
Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone che in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 (termine inizialmente fissato al 30 giugno 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 13, comma 1, del D.L. 183/2020 ed ora ulteriormente prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2022), l'importo dell'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce, in via generale, che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
Si ricorda altresì che l’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con novella all’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, ha previsto che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Ai sensi del citato art. 35, comma 18, del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del citato D. Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Si rammenta, inoltre, che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'art. 207, comma l, del D.L. 34/2020 in materia di anticipazione alle imprese appaltatrici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la possibilità di incrementare l'importo dell'anticipazione fino al 30 per cento opera nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter
(Operatività straordinaria del Fondo garanzia PMI
nell’anno 2022)
L’articolo 3, ai commi 4-bis e 4-ter, inseriti in sede referente, apporta talune specificazioni e modifiche alla disciplina sull’operatività del Fondo di garanzia PMI nell’anno 2022.
Si rammenta, al riguardo, come la legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234/2021) abbia prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (e ss. mod. e int.) per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID, e contestualmente abbia disposto, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 solo un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo, in una logica di graduale phasing out dal regime emergenziale (articolo 1, comma 55). Sempre per l’anno 2022, la legge di bilancio ha poi disposto che il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni del Fondo sia di 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso del 2022 (articolo 1, comma 57).
Il comma 4-bis interviene su tale disciplina. Segnatamente, la lettera a), modifica il comma 55 della legge di bilancio 2022, il quale, come detto, dispone un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Il comma 55, nella sua vigente formulazione, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sia pari a 5 milioni di euro e che la garanzia sia concessa mediante applicazione del modello di valutazione delle imprese di cui alla Parte IX, lett. A delle Disposizioni operative del Fondo, con talune eccezioni. In particolare, viene fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, i quali, invece, in via ordinaria, non hanno accesso alla garanzia del Fondo[50]. L’impresa in fascia 5 della scala di valutazione è infatti quella che presenta un livello di rischiosità, in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dalle disposizioni operative del Fondo.
Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore di beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla copertura del Fondo rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante (come previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. 6 marzo 2017); restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di beneficiari, dal predetto D.M. 6 marzo 2017 e relative Disposizioni Operative attuative.
La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2022 ha così sintetizzato le novità apportate all’operatività del Fondo dal comma 55 qui in commento:
Normativa |
Periodo |
Ammontare massimo garantibile |
% massima di copertura |
Commissioni |
Valutazione del merito di credito |
Legge di Art. 1, co. 55 |
1 luglio 2022- 31 dicembre 2022 |
5 milioni |
80% per 60% |
SI |
SI, con ammissione delle imprese in fascia 5 |
Rispetto al suddetto quadro, il comma 4-bis qui in esame specifica che i finanziamenti concessi, per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantite dal Fondo stesso nella misura massima dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria. Conferma per il resto quanto già previsto, ivi incluse le disposizioni sulla riassicurazione.
Quanto ai finanziamenti per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti, si specifica che la misura massima di copertura del Fondo dell’80 per cento operi in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del merito creditizio.
Il comma 4-bis, lettera b), modifica poi il comma 57 della legge di bilancio 2022, il quale attualmente prevede che, per l’anno 2022, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni da parte del Fondo di garanzia PMI sia di 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
La modifica è finalizzata ad eliminare il riparto dell’importo dei 210.000 milioni di euro tra stock di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l’importo in questione sia destinato ad entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.
Infine, il comma 4-ter interviene sui finanziamenti fino a 30 mila euro[51] garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia a favore di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K "Attività finanziarie e assicurative", società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, nonché società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
La garanzia del Fondo su tali tipologie di finanziamenti opera - ai sensi delle lettere m) ed m-bis) dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (l. n. 40/2020) - nella misura del 100 per cento fino al 30 giugno 2021, del 90 per cento dal 1° luglio 2021, nonché dell’80 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.
A decorrere dal 1° aprile 2022, l’accesso alla garanzia del Fondo non è più gratuito, ma avviene dietro pagamento di una commissione.
La lettera m) dell’articolo 13 del D.L. n. 23/2021 ha disposto, inoltre, che l'inizio del rimborso del capitale operi non prima di 24 mesi dall'erogazione. Quanto alla durata dei finanziamenti in questione, la legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta, disponendo che essi possano avere, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni e che, il beneficiario dei finanziamenti già concessi a quella data, possa chiederne il prolungamento, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata.
Il comma 4-ter in esame introduce una nuova lettera m-ter) nell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, la quale dispone che, per i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, di cui alle sopra commentate lettere m) ed m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a sei mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
Si evidenzia che l’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI è stato disciplinato dal D.L. n. 23/2020 e successive modifiche e integrazioni, in base a quanto consentito dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final e ss. mod. e int.) cd. Temporary Framework. La misura è stata quindi previamente autorizzata dalla Commissione UE.
La proroga al 30 giugno 2022 - disposta dalla legge di bilancio 2022 - è stata anch’essa autorizzata alla luce di quanto consentito dalla Comunicazione C(2021) 8442, con la quale il Temporary Framework è stato prorogato fino al 30 giugno 2022.
Articolo 3, comma 5
(Riparto del Fondo di solidarietà comunale)
Il comma 5 dell’articolo 3, come riformulato in sede referente, estende a regime l’applicazione della disposizione - ora limitata agli anni 2018-2021 - che prevede l’assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente.
Conseguentemente, è eliminata la disposizione che prevedeva che, successivamente all’anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.
La disposizione interviene, in particolare, sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, sostituendo la lettera d-bis), la quale appunto riguarda la ripartizione dell’importo di 25 milioni di euro annui, per finalità correttive degli effetti della perequazione.
Si rammenta che, nel testo iniziale del decreto-legge in esame, l’articolo 3, comma 5, si limitava ad estendere all’anno 2022 la disposizione in questione, posponendo al 2023 l’anno a partire dal quale l’importo sarebbe stato destinato ad incremento del contributo straordinario dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.
In sostanza, la nuova formulazione – eliminando il riferimento agli anni 2018-2021 – stabilisce l’applicazione a regime del criterio di ripartizione recato dalla lettera d-bis) del comma 449, il quale prevede il riparto di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, che presentano scostamenti negativi nella dotazione del Fondo rispetto all’anno precedente a causa dell’applicazione dei criteri perequativi di riparto del Fondo (basati sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard), anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016, finalizzato proprio a ridurre tali variazioni.
Ai fini del riparto si prevede che l’assegnazione delle risorse avvenga in misura proporzionale tra i comuni, nel limite massimo della variazione stessa.
Si rammenta, al riguardo, che nell’ambito delle quote che compongono la dotazione del Fondo di solidarietà comunale alcune somme sono appositamente destinate a finalità correttive della ripartizione del Fondo, in conseguenza dell’applicazione, a partire dal 2015, dei criteri perequativi di riparto del Fondo. Il progressivo rafforzamento della componente perequativa nel riparto del FSC ha comportato, infatti, alcune distorsioni nella distribuzione delle risorse tra i comuni, che hanno di fatto richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si viene a determinare tra un anno e l’altro con l'applicazione dei criteri perequativi basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.
Un primo correttivo c.d. statistico nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà è stato introdotto già nel 2016 - l'anno successivo all'avvio della perequazione - dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 113/2016. Questo meccanismo correttivo - ridefinito e sistematizzato dall'art. 1, comma 450, della legge di bilancio per il 2017 - si attiva nel caso in cui i criteri perequativi di riparto di cui al comma 449, lettera c), determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale, stabilita nel +/- 4%, con l'obiettivo di attenuarne gli effetti, soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Tale meccanismo consiste in una redistribuzione delle risorse dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive superiore al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento verso i comuni che registrano una riduzione di risorse superiore al 4 per cento, mediante la costituzione di un accantonamento nell'ambito del FSC, alimentato dai comuni che presentano la variazione positiva.
Un secondo correttivo degli effetti della perequazione è stato introdotto all'interno del Fondo di solidarietà comunale, per gli anni dal 2018 al 2021, (con l’inserimento della lettera d-bis) nel comma 449 della legge n. 232/2016 ad opera del D.L. n. 50/2017), con la previsione di un apposito accantonamento, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui ripartito tra i comuni che presentano ancora scostamenti negativi nella dotazione del Fondo tra un anno e l’altro anche dopo l'applicazione del correttivo del predetto comma 450, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni. Successivamente al 2021, si disponeva che l’importo dei 25 milioni annui sarebbe stato destinato ad incremento del contributo straordinario in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione
Tale correttivo - inizialmente limitato, come detto, agli anni dal 2018 al 2021 - è ora stato stabilizzato a regime dal comma in esame.
La riformulazione, con applicazione a regime della disposizione di cui alla lettera d-bis) del comma 449, fa conseguentemente venir meno la previsione secondo la quale, successivamente all’anno 2021, la somma di 25 milioni annui sarebbe stata destinata ad incremento del contributo straordinario previsto in favore dei comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione - attraverso l'incorporazione di un comune da parte di un altro comune (art. 1, comma 130, legge n. 56/2014)[52].
Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) reca di disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, fissandone la dotazione annuale e i criteri di ripartizione delle risorse, distinguendo tra la componente ristorativa e la componente tradizionale del Fondo, da distribuire sulla base di criteri di tipo compensativo, rispetto all'allocazione storica delle risorse, ovvero di tipo perequativo, a partire dal 2015, per i comuni delle RSO, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Specifiche somme sono destinate a finalità correttive degli effetti della perequazione.
L'applicazione di criteri perequativi ai fini della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale ha preso avvio nel 2015, con la legge di stabilità 2014, con riferimento ad una quota parte del Fondo - fissata originariamente al 10 per cento, poi innalzata al 20 per cento - che viene appositamente accantonata per essere redistribuita sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014). A partire da tale anno, dunque, ai comuni delle regioni a statuto ordinario non è stata più assicurata l'invarianza delle risorse, avviandosi così, anche se con effetti inizialmente contenuti, il più volte teorizzato processo di allontanamento dalla spesa storica a favore dei fabbisogni standard.
Con il D.L. n. 78/2015 (art. 3, comma 3), il criterio perequativo ha assunto a riferimento la differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard: per i comuni con i fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali si determina un incremento della quota del fondo di solidarietà comunale ad essi spettante (ovvero, in caso di enti incapienti, una diminuzione delle somme da versare al fondo), mentre per i comuni con fabbisogni standard inferiori alle capacità fiscali è applicata una riduzione della quota del fondo (ovvero, in caso di incapienza, un incremento delle somme da versare).
Si ricorda che l'applicazione dei criteri perequativi riguarda i soli comuni delle regioni a statuto ordinario. Per i comuni delle regioni speciali (Regione Siciliana e Sardegna), nelle quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato, il riparto avviene sulla base del solo criterio della compensazione delle risorse storiche.
La percentuale di risorse da distribuire sulla base dei criteri perequativi – applicata nella misura del 20% nel 2015, 30% nel 2016, 40% nel 2017 e del 45% per l'anno 2018 - era prevista crescere progressivamente negli anni fino al raggiungimento del 100% della perequazione del Fondo a decorrere dall'anno 2021 (art. 1, co 884, della legge bilancio per il 2018). Tuttavia, il progressivo ampliamento della quota perequativa ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà, che ha richiesto l’introduzione di meccanismi correttivi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, tra un anno e l’altro. Nel 2019, per consentire una applicazione più sostenibile del percorso perequativo, è stata disposta, con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 921, legge n. 145/2018), una sospensione dell’incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione e con il successivo D.L. n. 124 del 2019 (art. 57, co. 1) è stato ridefinito un percorso più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con il raggiungimento del 100% della perequazione posticipato all'anno 2030 (in luogo dell'anno 2021 prima previsto). Si prevede un incremento del 5% annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa, a partire dalla quota del 45% fissata per il 2019, sino a raggiungere il valore del 100% nel 2030.
Contestualmente, è stata introdotta anche una progressione del c.d. target perequativo, che rappresenta la capacità fiscale perequabile, fino a quel momento limitato al 50% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. Anche il "target perequativo" è previsto incrementare progressivamente, rispetto al 50% applicato per l'anno 2019, del 5% annuo a decorrere dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dal 2029.
Nell’applicazione del meccanismo perequativo - che avrebbe dovuto garantire il graduale superamento della spesa storica in favore di una redistribuzione delle risorse ai comuni sulla base dei fabbisogni standard e capacità fiscali – va ricordato, hanno inciso, in maniera determinante, i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che hanno, di fatto, annullato la originaria componente verticale, finanziata dallo Stato e destinata alla perequazione.
A partire dalla legge di bilancio per il 2020, il Fondo di solidarietà comunale è stato via via reintegrato delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica e rifinanziato con risorse aggiuntive che hanno ricostituito, nell’ambito della componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, una quota di risorse di carattere "verticale", che sono state destinate a specifiche esigenze di correzione della perequazione ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.
Articolo 3, comma 5-bis
(Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta)
Il comma 5-bis in esame stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
In particolare, il comma 5-bis in esame, approvato in sede referente, inserisce, dopo il comma 6-quinquies, il nuovo comma 6-quinquies.1 all'articolo 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta) del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto).
Si rammenta che il citato articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi I.N.P.S. e dei premi dovuti all'I.N.A.I.L. Il comma 6-ter stabilisce inoltre che i medesimi soggetti rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'I.N.P.S. attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali.
Ai sensi del comma 6-quinquies, le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Il nuovo comma 6-quinquies.1, inserito dal comma 5-bis in esame, stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies (cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e valori).
Articolo 3, comma 5-ter
(Definizione transattiva di debiti commerciali e rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto)
Il comma 5-ter dell’articolo 3, inserito nel corso dell’esame in sede referente, in primo luogo modifica il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021) (lett. a)).
In secondo luogo, proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario (lett. b)). Conseguentemente è prorogato di trenta giorni anche il termine entro cui gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (lett. c)).
La lettere a) interviene sul comma 574 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021). In particolare, modifica il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni interessati, prevedendo che i debiti oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021).
I commi 574-576 della legge di bilancio 2022 hanno stabilito una procedura per la rilevazione e lo smaltimento dei crediti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro[53].
In particolare, sono previste specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021 (termine spostato al 31 dicembre 2020 dalla norma in esame), da predisporre entro il 15 maggio 2022 da parte degli enti che, per l’anno 2021, non abbiano rispettato gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, previsti al comma 859 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ai fini della predisposizione del Piano gli enti devono darne avviso entro il 31 gennaio 2022 tramite affissione all’albo pretorio on-line, assegnando un termine (non inferiore a 60 giorni) per la presentazione delle richieste di ammissione al Piano da parte dei creditori. Per consentire la presentazione delle domande da parte di tutti i creditori l’ente dovrà adottare forme idonee per pubblicizzare la formazione del Piano.
Risulta che hanno presentato il suddetto avviso i comuni di Napoli, Reggio Calabria e Palermo.
La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori determina l’automatica cancellazione del credito vantato. Ai fini della definizione transattiva del credito l’ente comunale propone, entro il 15 giugno 2022, una somma variabile tra il 40 per cento e l’80 per cento del debito, che si riduce con il crescere dell’anzianità del debito. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione.
Le lettere b) e c) intervengono sull’articolo 1, commi 992 e 994, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).
I commi 992-994 della legge di bilancio per il 2022 hanno previsto per gli enti locali in predissesto, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del Piano, in deroga alle norme in materia contenute nel TUEL. A tal fine si prevede che l’ente comunichi di esercitare tale facoltà entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio alla Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e che proceda, entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione, a presentare la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.
La lettera b) modifica il comma 992, prevedendo che i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possono comunicare la volontà di rimodulare o di riformulare (espressione in precedenza non prevista) il piano di riequilibrio finanziario entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 (e quindi entro il 1° marzo 2022).
La lettera c) sostituisce il comma 994, prorogando di trenta giorni (da 120 a 150 giorni) anche il termine entro il quale gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
Con la nuova formulazione del comma 994, inoltre, viene soppressa la norma che prevedeva, per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario, l’applicazione delle procedure previste dall'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL).
Le citate norme dell’art. 243-quater prevedono che qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 7-bis), secondo le procedure già previste per la presentazione del Piano (riguardo al termine di 30 giorni per l’approvazione o il diniego del piano da parte della Corte dei conti, della comunicazione della delibera al Ministero dell'interno, nonché del termine di 30 giorni per l’eventuale impugnativa da parte dell’ente della delibera di approvazione o di diniego).
In caso di esito positivo della suddetta procedura, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6 (comma 7-ter).
Articolo 3, comma 5-quater
(Province in dissesto finanziario)
Il comma 5-quater dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario.
In particolare, la disposizione prevede che le province delle regioni ordinarie e della regione Sardegna, nonché i liberi consorzi comunali della Regione siciliana, in dissesto finanziario, dimostrando l’impossibilità di realizzare l’equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, possono, sulla base della relazione della Commissione prevista dall’articolo 155 del decreto legislativo n.267 del 2000[54] e del collegio dei revisori dell’ente, raggiungere l’equilibrio finanziario entro il termine previsto dall’articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000 (5 anni), che decorre nuovamente dal 1 gennaio 2023.
L’articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo n.267 del 2000[55] prevede che nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto[56]. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
La normativa sul dissesto finanziario dei comuni e delle province è contenuta nel Titolo VIII, della Parte II, artt. 244 e ss., dell'Ordinamento finanziario e contabile del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'istituto del dissesto finanziario è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e successive modifiche.
Si tratta dello strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili (art. 244, TUEL).
La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, non revocabile, è adottata dal consiglio dell'ente locale. Alla relazione è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione (art. 246, co. 2).
Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256).
Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede, pertanto, alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva.
La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato:
· limiti alla contrazione di nuovi mutui, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249);
· limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);
· l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rinvia al tema web Dissesto e predissesto finanziario degli enti locali.
Articolo 3, comma 5-quinquies
(Proroga del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti)
Il comma 5-quinquies dell’articolo 3, introdotto in sede referente, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Il comma in esame prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
Tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il citato comma 683 dispone, tra l’altro, che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
L’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
In attuazione di tale disposizione, con il D.M. 24 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali.
Si ricorda altresì che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, ha provveduto all’approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025.
Articolo 3, comma 5-sexies
(svincolo di avanzi di amministrazione per spese correnti per far fronte all’emergenza COVID-19)
L’articolo 3, comma 5-sexies, introdotto in sede referente, estende all’esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 (come modif. dalla L.178/2020), che consentono l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da COVID-19.
Al riguardo, il comma 1-ter dell'articolo 109 del DL 18/2020 (L. 27/2020) attribuisce agli enti territoriali la facoltà di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. Si tratta delle quote che ciascun ente territoriali individua in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
I predetti enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, del virus COVID-19.
Tale facoltà, inizialmente riconosciuta per l'esercizio 2020, con riferimento al rendiconto 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge di bilancio per il 2021 (L.178/2020), è stata estesa anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020. La disposizione in commento opera un'ulteriore estensione, come detto, all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2021.
Articolo 3, comma 5-septies
(Termini agevolazioni prima casa)
L’articolo 3, comma 5-septies, proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Il comma in esame modifica l'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020, prorogando la sospensione ivi disposta dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
Il D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) stabilisce all'articolo 1 che l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. L'articolo 1 della Tariffa disciplina gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilendo che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sono soggetti a un'aliquota del 9 per cento. Tuttavia, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis), l'aliquota viene ridotta al 2 per cento.
La citata nota prevede, al comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, debbano ricorrere le seguenti condizioni:
che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo di una serie di agevolazioni elencate dalla nota in esame.
Il comma 4 prevede inoltre che, in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con aliquota l'agevolata del 2 per cento prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente deve inoltre recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
L'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla citata nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Articolo 3, comma 5-octies
(Operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali)
Il comma 5-octies dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende fino al 2024 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
A tal fine la disposizione in esame modifica l’articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78 del 2015, che, nel testo vigente, attribuisce agli enti locali tale facoltà limitatamente al periodo 2015-2023.
I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015 contengono disposizioni in materia di mutui degli enti locali, finalizzate da un lato a favorire l'accesso alle operazioni di rinegoziazione promosse da Cassa depositi e prestiti e, dall'altro, a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione. Il comma 2, in particolare, è stato oggetto di numerose novelle. La facoltà di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, originariamente limitata al solo 2015, è stata poi estesa al 2016, con l'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 210/2015, e al 2017, con l'art.1, comma 440, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017). Successivamente, la predetta facoltà è stata estesa fino al 2020 con la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 867, legge n. 205/2017), e, da ultimo, fino al 2023, con l’articolo 57, comma 1-quater, del D.L. n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale).
In particolare, l’eliminazione del vincolo di destinazione, disposto dal comma 2 dell’articolo 7 del D.L. n. 78/2015, consente agli enti locali di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui anche per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all’estinzione di mutui.
I risparmi di linea capitale, infatti, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse in tal senso, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti.
Sul punto, si ricorda che diversi pronunciamenti della Magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.
Con riferimento al tema dei vincoli di destinazione dei proventi da rinegoziazione delle posizioni debitorie, prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, era affermata l’interpretazione, sostenuta anche dalla Cassa depositi e prestiti (si veda in proposito la circolare n. 1283 del 28 aprile 2015, richiamata anche da una nota congiunta dell’11 maggio 2015 sottoscritta dal Direttore generale della CdP e dal Segretario generale dell’Anci), secondo cui le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito. Gli eventuali risparmi in linea interessi non sono invece soggetti ad alcun vincolo e, pertanto, possono essere destinati alla spesa corrente.
Analoga interpretazione è stata condivisa in più occasioni dalla Corte dei Conti, che ne ha rilevato la coerenza con i principi di sana gestione finanziaria. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è nel senso di ritenere dette economie come ontologicamente assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015 e da ultimo, Sezione Controllo Marche, n. 12/2019)[57].
Tuttavia, l'esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della (sempre più sofferente) parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l'utilizzo libero delle risorse. Trattasi, tuttavia, secondo la Corte, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all’esigenza di introdurre misure di “alleggerimento” delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.
Articolo 3, comma 5-decies
(Proroga di termini per i comuni in predissesto)
Il comma 5-decies dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, in primo luogo proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (lett. a)).
In secondo luogo, proroga (dal 31 gennaio 2022) al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (lett. b)).
La lettera a) interviene sul comma 565 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il quale ha istituito un fondo presso il Ministero dell’interno in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sardegna e Sicilia che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 milioni di euro[58].
Il comma 565 della legge di bilancio 2022 stabilisce che il fondo è ripartito fra i comuni beneficiari entro il 31 marzo 2022. Detto riparto è effettuato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
Tenuto conto dell'esigenza di attuare la sentenza n.115 del 2020 della Corte costituzionale[59], il riparto riguarda i comuni che presentano:
i) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), nel valore più recente disponibile, superiore al valore medio nazionale; l'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[60].
ii) una capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro[61].
La disposizione in esame, in particolare, proroga, dal 31 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, il termine entro il quale i predetti comuni, per accedere alle risorse stanziate dal fondo, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno[62], ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).
Si ricorda che ai sensi dell'art.243-bis del TUEL gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di predissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale. Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art.243-bis, comma 5-bis).
Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso, entro 10 giorni dalla delibera del consiglio dell’ente locale, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l’istruttoria (art. 243-quater, comma 1). La sezione regionale di controllo della Corte dei conti delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo apposita pronuncia.
La lettera b) interviene sul comma 767 della legge di bilancio per il 2022, il quale ha posticipato al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
La norma in esame posticipa ulteriormente tale termine al 28 febbraio 2022.
Come sopra ricordato, gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) prevista dall’articolo 243- bis e seguenti del TUEL.
Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di predissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Si ricorda che, a causa dell’emergenza Covid-19, nel corso dell'anno 2020 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è stato rinviato in un primo momento al 30 giugno 2020 (art.107 del decreto-legge n. 18 del 2020) e quindi al 30 settembre 2020 (art. 17 del D.L. n. 76 del 2020). Nel corso del 2021 lo stesso termine è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-quater, comma 9, del D.L. n. 52 del 2021) e quindi al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-bis, del D.L. n. 41 del 2021).
Articolo 3, comma 5-undecies
(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)
Il comma 5-undecies - inserito in sede referente - estende al 2022 l'operatività di una deroga temporanea, relativa al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, rispetto alla disciplina a regime dei fondi di solidarietà bilaterali; la deroga, già prevista per gli anni dal 2016 al 2019, consente che il fondo includa fra le finalità quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni - anziché nei soli successivi cinque anni, secondo la facoltà concessa per i suddetti fondi a regime.
Più in particolare, l’articolo 3, comma 5-undecies, modifica la disciplina del fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, introdotta dall'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, estendendone l'operatività all'anno 2022.
Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016 ha previsto che, limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 26 del medesimo decreto, con riferimento esclusivo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, possa essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. La suddetta finalità, nella disciplina vigente a regime, è riferita, come detto, alla previsione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
Articolo 3, comma 5-duodecies
(Sottoscrizione fondi di investimento alternativi)
Il comma 5-duodecies posticipa al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la conclusione del periodo di sottoscrizione di Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati che esercitino la facoltà di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio, consentita dall'articolo 71, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020.
L’articolo 3, comma 5-duodecies, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 71, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, che stabilisce la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio. In particolare, per le citate tipologie di fondi, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, le società di gestione del risparmio (SGR) possono usufruire, con il consenso unanime degli aderenti all’offerta del FIA, di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun fondo alternativo. La norma aveva originariamente previsto che la proroga del periodo di sottoscrizione non potesse in ogni caso andare oltre il 31 dicembre 2020. Tale termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 12-bis del decreto legge n. 73 del 2021 e viene ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2022 dalla norma in esame.
Si ricorda che con la direttiva 2011/61/UE, attuata nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state disciplinate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Tali fondi di investimento alternativi (FIA) sono organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli, in conformità di una politica di investimento predefinita, a beneficio degli stessi. Vengono definiti "alternativi" in quanto sono oggetto della disciplina tutti i fondi che non sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche e integrazioni) sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in inglese undertakings for the collective investment in transferable securities - UCITS, acronimo con il quale viene identificata la relativa direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE, cosiddetta "UCITS V"). I fondi "UCITS" sono caratterizzati da una disciplina armonizzata e da una quota significativa di investimenti facilmente liquidabili e da un livello di trasparenza sui valori degli attivi rafforzato (valori mobiliari). I FIA sono invece caratterizzati da una maggiore flessibilità rispetto agli attivi "eleggibili" nell'ambito della politica di investimento. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
Proprio in ragione della ridotta quota di valori mobiliari inclusi fra le attività, tali organismi assumono di norma la forma di fondi chiusi, caratterizzati da un numero fisso di quote di partecipazione e da diritti di rimborso dei partecipanti connessi a date predeterminate. Tali fondi sono pertanto contraddistinti da una scadenza di lungo periodo, in genere superiore ai 10 anni, e da un taglio minimo della quota generalmente superiore a quello degli altri fondi. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non incidono su quello del patrimonio del fondo stesso.
I fondi riservati sono fondi non armonizzati a cui partecipano solamente investitori qualificati (imprese di investimento, banche, SGR, fondi pensione, imprese di assicurazione, etc.). In ragione di tale limitazione, i fondi riservati sono caratterizzati da una maggiore flessibilità regolamentare e operativa rispetto ad altri fondi.
Articolo 3, comma 5-terdecies
(Revisori legali)
Il comma 5-terdecies fissa il termine a decorrere dal quale può essere accertato il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali.
L’articolo 3, comma 5-terdecies, introdotto in sede referente, prevede che, in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 39 del 2010 relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022.
Vengono inoltre apportate modifiche alla disciplina dell'Organismo italiano di contabilità recata dagli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 38 del 2005, prevedendo che esso partecipi al processo di elaborazione di princìpi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività. La modifica consente di sostituire i riferimenti all'International Accounting Standards Board (IASB) con quello alla IFRS Foundation.
Articolo 3, comma 5-quaterdecies
(Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)
Il comma 5-quaterdecies dell’articolo 3 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.
Preliminarmente si ricorda che i commi 807 e 808 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recano la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali.
Il comma 807 stabilisce che per l'iscrizione nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) o nella sezione separata del medesimo albo prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
In particolare il comma 808 prevede che i soggetti iscritti alla sezione separata e quelli iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste al citato comma 807 il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2021.
Il comma in esame, introdotto in sede referente, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies
(Ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
L’articolo 3, comma 5-quinquiesdecies estende la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.
La disposizione in commento sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 60, comma 7-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.
I commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 hanno consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale - fino al 100 per cento - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In particolare, il comma il comma 7-bis consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (al 15 agosto 2020), di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, ai sensi del quale il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.
In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia il vigente comma 7-bis prevede, all’ultimo periodo, che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Per effetto delle modifiche in commento, l’applicazione delle disposizioni previste dal sopra citato 7-bis viene estesa all'esercizio successivo per tutti i soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà e non più per solo quelli che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali
I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter). In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Il comma 7-quater prevede che la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il comma 7-quinquies chiarisce che per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista dall'articolo in esame, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), a prescindere dall'imputazione al conto economico. La deduzione è altresì ammessa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione della relativa base imponibile (valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
Articolo 3, commi 5- sexiesdecies e 5-septiesdecies
(Differimento termini per la deliberazione del bilancio di previsione enti locali del triennio 2022-2024)
I commi 5-sexiesdecies e 5- septiesdecies dell’articolo 3, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, dispongono il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine.
In particolare, il comma 5-sexiesdecies reca il differimento al 31 maggio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2024 degli enti locali.
Tale termine, si rammenta, è ordinariamente fissato dall’art. 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell’anno precedente, con riferimento ad un orizzonte temporale almeno triennale. La disposizione prevede peraltro che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Si ricorda, che il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2022 è già stato oggetto di differimento al 31 marzo 2022 con il decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2022.
La disposizione in esame intende, dunque, spostare ulteriormente in avanti la deliberazione del bilancio di previsione rispetto a quanto disposto dal citato decreto, fissando il termine al 31 maggio 2022.
In conseguenza del differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo, il comma 5-septiesdecies autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino fino alla data del 31 maggio 2022, secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Ai sensi dell'art.163 del TUEL si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (ai sensi dell'art. 222 del TUEL).
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese richiamate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione: a) delle spese tassativamente regolate dalla legge; b) di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Articolo 3, comma 5-duodevicies
(Misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni)
Il comma 5-duodevicies in esame esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Il comma stabilisce, inoltre, che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi.
In particolare, il comma 5-duodevicies in esame, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni all'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.
Si rammenta che l'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato. Viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato. Si dispone, in favore degli enti interessati dagli eventi sismici del 2016, la sospensione per un anno del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti della PA, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Si stabiliscono inoltre dei vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.
In particolare, il comma 1 dispone che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto dei mutui con banche o intermediari finanziari in essere alla data del 30 giugno 2019 possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso MEF, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 in materia di conversione e rinegoziazione dei mutui degli enti locali.
a) al comma 1, si sostituisce il secondo periodo in modo da prevedere, con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, che gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002). La formulazione vigente del medesimo secondo periodo prevede, invece, tale esonero solo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma.
b) dopo il comma 10, è inserito il comma 10-bis, il quale prevede che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3, comma 6
(Lavoro straordinario personale MISE impiegato in attività
ad alto contenuto specialistico)
L’articolo 3, comma 6, autorizza, per il 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.
Le attività di controllo sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico e consistono in circa 5.000 controlli per anno. I controlli sono funzionali alla salvaguardia della sicurezza in mare.
La relazione tecnica avverte che gli oneri per tali controlli (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello Stato.
Restano però a carico del MISE le competenze accessorie per il lavoro straordinario, nonché i relativi contributi previdenziali e gli oneri IRAP.
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, di attuazione della Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo, ha individuato i requisiti di sicurezza che l’equipaggiamento marittimo, da installare od installato, a bordo del naviglio mercantile nazionale (per il quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di bandiera) deve possedere.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 3), il Ministero dello sviluppo economico è l’Amministrazione competente relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione.
Le convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima (vedi la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74 - resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313) impongono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento installato a bordo delle navi sia conforme a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza e di rilasciare i relativi certificati. A tal fine l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e gli organismi internazionali ed europei di normalizzazione hanno elaborato norme dettagliate di efficienza e di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo. Per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. È compresa un'ampia gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali (definizione del Comitato economico e sociale europeo).
Per una ricostruzione della normativa in materia, si rinvia al dossier di documentazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'equipaggiamento marittimo (Atto del Governo 179).
L’articolo 5, comma 4 del decreto n. 239 del 2017 demanda l’accertamento della conformità dell’equipaggiamento marittimo ai contenuti della Direttiva 2014/90/UE, ove si tratti di equipaggiamenti radioelettrici, al competente Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico.
Tale attività è effettuata in tutte le occasioni in cui intervengono gli Ispettorati (collaudi ed ispezioni alle stazioni radioelettriche di bordo e controlli per il relativo mantenimento; ispezioni, che possono coincidere con i collaudi necessari al rilascio della pertinente certificazione nave, previste durante il cambio di bandiera per le navi che transitano nei registri nazionali.).
Alla copertura degli oneri, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (il decreto è stato emanato prima della fine dell’anno 2021), nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
L'attività in conto terzi che beneficiano del rifinanziamento in questione erano svolte dalla Direzione generale attività territoriali del MISE (Programma 15.9). A seguito del DPCM 29 luglio 2021, n. 149 (Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico), tale Direzione (composta da 15 uffici periferici, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico) è confluita nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (articolo 7). La relazione tecnica riporta che l’ammontare degli addetti a tali attività è pari a 277 unità.
Articolo 3, comma 6-bis
(Fondo per imprese non industriali in comuni
con ridotta viabilità)
Il comma 6-bis dell’articolo 3, inserito in sede referente, dispone che le risorse del Fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva in comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità - istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 201) - siano conservate nel conto residui per l’anno 2022. Alla compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), all’articolo 1, comma 201 ha istituito un fondo - con una dotazione di 500 mila euro per il 2021 - per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.
Il comma 202 ha demandato a un decreto del il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del fondo.
Le risorse in questione sono state iscritte a legge di bilancio 2021, nello stato di previsione della spesa del MISE, sul capitolo di conto corrente 2172/MISE (contributi a fondo perduto da destinare alle imprese non industriali, a seguito del calo di fatturato derivante da interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale).
Da informazioni ricevute per le vie brevi dalla RGS, le somme non sono state impegnate nell’esercizio 2021.
Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 34-bis, comma 1, della legge di contabilità nazionale (l. n. 196/2009) dispone che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell’esercizio costituiscono economie di bilancio, salvo che non sia diversamente previsto con legge[63].
Articolo 3, comma 6-ter
(Proroga del termine per l’individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti di Piani integrati)
Il comma 6-ter dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modificando l’art. 21 del D.L. 152/2021, estende da centotrenta a centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 152/2021 (7 novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevede, altresì, che il livello progettuale richiesto per l’ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità.
La disposizione in esame, in primo luogo, con una modifica al comma 5 dell’art. 21 del D.L. 152/2021, estende da centotrenta a centotrentacinque giorni (decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 152/2021, ossia dal 7 novembre 2021) il termine per l’individuazione da parte delle città metropolitane dei progetti finanziabili per la realizzazione dei piani urbani integrati.
L’art. 21 del D.L. 152/2021, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per complessivi 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, al fine di favorire una migliore inclusione sociale, riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo, anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione, e sostenere progetti legati alle smart cities.
Il comma 5 dell'art. 21 del D.L. 15272021 prevede che le città metropolitane, sulla base dei criteri previsti ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate, sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (7 novembre 2021), tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana, la stessa può avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.
Per approfondire quanto previsto dall’art. 21 del D.L. 152/2021, si rinvia al relativo dossier consultabile al seguente link.
In secondo luogo, la norma in esame modifica il comma 7 dell’art. 21, in cui sono indicati i criteri da rispettare, affinché i citati progetti ottengano l’ammissibilità.
Nello specifico, sopprimendo alla lettera b) del comma 7 le parole “tecnico-economica”, si prevede che il livello progettuale richiesto per l’ammissibilità delle proposte presentate non sia inferiore al progetto di fattibilità, senza l’ulteriore precisazione – prevista invece dalla norma vigente – secondo cui deve trattarsi del progetto di fattibilità tecnico-economica.
Il comma 7 dell’art. 21 del D.L. 152/2021 stabilisce che i progetti oggetto di finanziamento devono, a pena di inammissibilità:
a) intervenire su aree urbane il cui l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini previsti al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;
d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;
e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.
Si ricorda che l’art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) definisce i tre livelli della progettazione nel seguente modo: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Nello specifico, i commi 5 e 6 dell’art. 23 disciplinano in modo puntuale le procedure riguardanti la presentazione e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.L. 77/2021, per i contratti pubblici di lavori relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), sono state approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLLPP) le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento, in cui sono definiti i contenuti essenziali del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), previsto dall'art. 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici, e dei documenti ed elaborati da allegare al medesimo progetto.
In particolare, gli articoli 44 e 48 del D.L. 77/20121 stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Articolo 3, comma 6-quater
(Termini versamenti per attività di allevamento
avicunicolo o suinicolo)
L’articolo 3, comma 6-quater, proroga i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.
La norma, introdotta in sede referente, prevede delle agevolazioni fiscali volte a sostenere i contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpite da recenti emergenze sanitarie.
In particolare la norma stabilisce che per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
La proroga al 31 luglio 2022 si applica altresì alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto.
In merito alla recente diffusione della Peste suina africana (PSA), si ricorda che si tratta di una malattia virale che colpisce suini e cinghiali. Essa è altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, ma non è trasmissibile agli esseri umani. Nel 2014 è esplosa un’epidemia di PSA in alcuni Paesi dell’Est della UE. Da allora la malattia si è diffusa in altri Stati Membri, tra cui Belgio e Germania, mentre in ambito internazionale è presente in Cina, India, Filippine e in diverse aree del Sud-Est asiatico. Il 7 gennaio 2022 è stata confermata la positività in un cinghiale trovato morto in Piemonte, in provincia di Alessandria. Precedentemente, in Italia la malattia era presente soltanto in Sardegna, dove negli ultimi anni si è registrato un costante miglioramento della situazione epidemiologica. Il virus riscontrato in Piemonte è geneticamente diverso dal quello circolante in Sardegna, e corrisponde a quello circolante in Europa da alcuni anni.
Dal 2020 l’Italia, in considerazione dell’epidemia europea e in base a quanto previsto nell’ambito della strategia comunitaria di prevenzione e controllo della malattia, ha elaborato un Piano di Sorveglianza nazionale, che contempla anche una parte dedicata alla sola Sardegna relativamente alle misure volte al raggiungimento dell’eradicazione. Il Piano è presentato annualmente alla Commissione Europea per l’approvazione e il cofinanziamento. Come previsto dalle disposizioni comunitarie, dalla conferma della positività del cinghiale lo Stato Membro interessato ha 90 giorni di tempo per presentare alla Commissione Europea uno specifico Piano di eradicazione.
Si ricorda, inoltre, che l’ordinanza del 13 gennaio 2022 - adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali - recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Pesta suina africana a seguito della presenza del virus nei selvatici”, ha disposto il divieto di attività venatoria e di altre attività all’aperto (tra le quali la pesca e la raccolta di funghi e tartufi) in alcune aree della penisola (si tratta di diversi comuni in Piemonte e Liguria) maggiormente interessate dalla diffusione del virus della PSA. Con circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 sono state definite ulteriori misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana.
L’ultimo periodo del comma in esame chiarisce che i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
Articolo 3, comma 6-quinquies
(Anticipo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione)
Il comma 6-quinquies dell’articolo 3, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende al 2022 la possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, come stabilito per gli anni 2020 e 2021 dal comma 1-bis dell’articolo 109 del decreto legge n. 18 del 2020.
L’articolo 109, comma 1-bis, del decreto legge n. 18 del 2020, consente alle regioni e alle province autonome di poter utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione del 2019 e del 2020 già a partire dall'approvazione da parte della giunta del rendiconto riferito a tale annualità. La disposizione prevede che tale utilizzo preceda sia l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale, sia il giudizio di parificazione, che è svolto a cura delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (e che si esprime sul disegno di legge che la giunta presenta all'organo consigliare).
Il comma 6-quinquies in esame mira ad estendere al 2022 la possibilità di utilizzare (anche) la quota libera dell'avanzo di amministrazione del 2021 sin dal momento in cui interviene la deliberazione della giunta della regione o della provincia autonoma di approvazione del rendiconto riferito a tale annualità (dunque prima dell'approvazione del consiglio regionale e del giudizio di parificazione).
Si ricorda che il rendiconto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, recante l’ordinamento contabile delle regioni, è il documento contabile, approvato in via definitiva con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile (art. 18, comma 1, lettera b).
Per quanto riguarda il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni, si ricorda infine che è disciplinato dall'art.1, comma 5, del decreto-legge n.172 del 2012. La legge stabilisce che il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure correttive onde assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
Articolo 3, comma 6-sexies
(Intermediari finanziari)
L'articolo 3, comma 6--sexies, sospende fino al 31 dicembre 2022 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 reca norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis della legge n. 130 del 1999 (disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti). L’articolo 4 del sopra citato decreto disciplina nello specifico la determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia ai fini dell'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, consentendo, pertanto, di ampliare il relativo ambito di operatività.
I Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) sono soggetti a natura cooperativa o consortile che rilasciano garanzie collettive a fronte di finanziamenti erogati a favore delle imprese socie o consorziate. Nell’attività di concessione del credito da parte delle banche alle piccole e medie imprese, l’intervento dei confidi consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento. In via ordinaria i Confidi vengono iscritti nell'elenco previsto dall’articolo 112 del TUB (nella formulazione preesistente alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2010) per lo svolgimento esclusivo dell’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi. L’articolo 112, comma 3, del TUB prevede che il MEF, sentita la Banca d'Italia, determini i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (albo degli intermediari finanziari). In qualità di intermediari finanziari autorizzati, i Confidi possono svolgere, in via non prevalente, anche altre attività quali la prestazione di garanzie a favore dello Stato o la gestione di fondi pubblici di agevolazione, nonché concedere altre forme di finanziamento entro i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia.
L'articolo 4 prevede, in particolare, che i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro siano tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari. Il venir meno dei requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari e iscrizione nell'elenco dei Confidi previsto dall'articolo 112 del TUB.
La norma in esame, introdotta in sede referente, sospende fino al 31 dicembre 2022 tali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del raggiungimento o del mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro.
Articolo 3, comma 6-septies
(Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)
L'articolo 3, comma 6-septies, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
A tale scopo, con la norma in esame, si modifica il comma 3-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
L’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 (termine su cui incide la norma in commento) il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro.
La Banca d’Italia nello studio L’utilizzo del contante in Italia: evidenze dall’indagine della BCE “Study on the use of cash by households” segnala che l’Italia è il paese dell’Area euro in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti. La media europea si attesta a 1,6 transazioni giornaliere, di cui 1,2 in contanti. La distribuzione territoriale delle transazioni mostra come il contante sia stato lo strumento più utilizzato per le operazioni presso i punti vendita in tutte le regioni italiane, anche se con differenze significative. In generale, il contante è risultato leggermente meno utilizzato al Nord e più diffuso al Centro e al Sud.
Articolo 3, comma 6-octies
(Proroga termine per comunicazione degli investimenti regionali)
Il comma 6-octies dell’articolo 3, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015.
La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 779-782, della legge n. 205 del 2017) ha consentito alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare i disavanzi al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 in un massimo di venti esercizi, rideterminandolo in quote costanti. Tale disciplina opera in deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del D.L. n. 78 del 2015 che prevede un ripiano in dieci esercizi in quote costanti.
A tal fine le Regioni, per gli anni dal 2018 al 2026, devono incrementare i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Da tali conteggi sono esclusi gli investimenti nuovi o quelli aggiuntivi effettuati ai sensi di determinate previsioni di legge (comma 780).
Il comma 781 stabilisce che le Regioni debbano certificare la realizzazione di tali investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste nel caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio dall’articolo 1, comma 475[64], della legge di bilancio per il 2017.
La disposizione in esame consente alle Regioni di trasmettere entro il 31 maggio 2022 (in luogo del 31 marzo) alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021.
Articolo 3-bis
(Recupero IVA fallimenti – norma interpretativa)
L’articolo 3-bis, introdotto in sede referente, precisa la decorrenza delle norme del decreto-legge Sostegni-bis (articolo 18 del decreto-legge b. 73 del 2021) che, per le procedure concorsuali, hanno ripristinato la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione IVA da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore e? assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.
In particolare con le modifiche in esame si precisa che le predette norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021.
La disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata modificata diverse volte nel tempo.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva novellato l’articolo 26 allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.
Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567 della legge n. 232 del 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.
Si ricorda al riguardo che l’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno tuttavia precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.
L’articolo 18 del decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2021) ha chiarito che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo e? assoggettato a una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Resta invece fermo che l’infruttuosità della procedura resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.
In ordine alla decorrenza di tale disciplina, il comma 2 dell’articolo 18 dispone – nella sua formulazione vigente – che le nuove norme sulle note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali e quelle relative agli obblighi di registrazione si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in esame).
Con le modifiche in commento la decorrenza di tale disciplina viene anticipata, al fine di renderla applicabile anche alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso tale giorno.
Articolo 3-ter
(Proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali –
Danno non patrimoniale)
L’articolo 3-ter, introdotto in sede referente, apporta modifiche alla disciplina assicurativa del danno non patrimoniale di non lieve entità (cd. macrolesioni).
Si proroga al 1° maggio 2022 (dall’originario 27 dicembre 2017) il termine per adottare la disciplina tabellare di dettaglio sulle macrolesioni.
Inoltre, in luogo di un solo D.P.R. recante la tabella unica nazionale, le modifiche in commento affidano a due distinti decreti del Presidente della Repubblica l’individuazione delle tabelle uniche per tutto il territorio nazionale, ciascuno con proprio specifico contenuto e con procedure distinte: il primo deve individuare le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, mentre il secondo deve disciplinare il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità.
Più in dettaglio, le norme in esame modificano l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private – CAP, di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005. L’articolo 138 è stato integralmente riformulato dalla legge sulla concorrenza 2017 (articolo 1, comma 17 della legge n. 124 del 2017).
In sintesi l’articolo 138, nella sua formulazione vigente, demanda ad un D.P.R. la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Più in dettaglio, il vigente articolo 138 del CAP demanda ad un D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Il D.P.R. contenente la tabella avrebbe dovuto essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2017, ovvero entro il 27 dicembre 2017, ma non è stato poi adottato.
La disposizione esplicita le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni (lesioni, cioè, di non lieve entità): garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti nella redazione della tabella tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Si ricorda che attualmente la giurisprudenza ha elaborato delle tabelle risarcitorie (c.d. tabelle del Tribunale di Milano) che contemplano una liquidazione unitaria (danno biologico standard e danno morale, con la garanzia di un livello minimo di personalizzazione) e che vengono applicate, da tempo e spontaneamente, praticamente su tutto il territorio nazionale, essendo considerate un efficace punto di riferimento per una equa valutazione monetaria del danno subito. La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2011 n. 12408, ha definito le tabelle elaborate dal tribunale di Milano come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori, individuando in esse il parametro di riferimento per il risarcimento alla persona da applicarsi uniformemente sull'intero territorio nazionale: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.
I principi e criteri per la redazione della tabella sono i seguenti:
§ per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
§ la tabella dei valori economici deve fondarsi su un sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
§ il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
§ il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
§ al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
§ il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
L’ammontare complessivo del risarcimento è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
Ai sensi del comma 18 della legge sulla concorrenza 2017, si prevede che la tabella unica per le macrolesioni si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. di sua approvazione.
Il comma 1, lettera a) della norma in esame:
- prevede che il termine per adottare il D.P.R. recante la disciplina tabellare per le macrolesioni venga prorogato al 1° maggio 2022;
- in luogo di un solo D.P.R. recante la tabella unica nazionale, affida a due distinti decreti del Presidente della Repubblica l’individuazione delle tabelle uniche, su tutto il territorio nazionale, aventi ciascuno un proprio specifico contenuto. In particolare:
· un primo D.P.R. è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e individua le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
· un diverso D.P.R., adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l’IVASS, e individua invece il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Resta fermo che i D.P.R. siano adottati deliberazione del Consiglio dei ministri.
La lettera b) apporta modifiche di coordinamento formale al comma 2 dell’articolo 138, al fine di sostituire il riferimento alla tabella unica nazionale con quello a due tabelle uniche nazionali.
Articolo 3-quater
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)
L’articolo 3-quater, introdotto in sede referente, estende i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44 della legge 234 del 2021) ha ulteriormente prorogato e rimodulato la disciplina di tale credito d'imposta, lasciando immutato il regime vigente fino al 2022 e occupandosi, invece, del triennio 2023-2025.
Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientra in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo (articolo 9, comma 2, alla cui scheda di lettura si rinvia). Per una panoramica sulle misure adottate in seno a tale piano si rinvia al sito della documentazione parlamentare.
I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Esso spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
· investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
· investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.
La misura del credito d'imposta scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
· nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
· nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:
· nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
· nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022.
Con riferimento al regime valevole a decorrere dal 2023:
§ per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
§ per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).
Da ultimo, l’articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cd. Sostegni-ter, in sede di conversione in legge al momento della redazione del presente lavoro) dispone che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.
Per un approfondimento, si veda la pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 1, lettera a) incide sul comma 1054 della menzionata legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
Tale disposizione riconosce il credito d’imposta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
§ investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
§ investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
In particolare, secondo il comma 1054 il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per effetto delle modifiche in commento viene esteso il termine del 30 giugno, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La lettera b) del comma 1 effettua un analogo intervento sul successivo comma 1056, ai sensi del quale, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
§ nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
§ nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
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Anche in questo caso, con le modifiche in commento, il termine del 30 giugno viene esteso al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022, ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Articolo 3-quinquies
(Proroga disposizioni di semplificazione
per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi
disposte dal D.L. n. 137/2020)
L’articolo 3-quinquies, inserito in sede referente, dispone l’ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni - contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 - che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico:
· consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse
· escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Le misure sopra descritte – inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021- sono state già prorogate dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706) sino al 31 marzo 2022.
Il comma 4 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020), ha stabilito, inizialmente fino al 31 dicembre 2021, che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).
Il comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 ha consentito, inizialmente fino al 31 dicembre 2021, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame (si richiama, per la loro individuazione, l’articolo 5 della legge n. 287/1991), di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. La posa di tali opere amovibili non viene subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Inoltre, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale dei 180 giorni previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001)[65].
La legge di bilancio 2022, all’articolo 1, comma 706, ha prorogato le sopra indicate disposizioni fino al 31 marzo 2022.
La stessa ha invero prorogato sino alla medesima data anche le disposizioni contenute nell’articolo 9-ter, commi 2 e 3 del D.L. n. 137/2020, relative all'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Queste disposizioni non vengono qui ulteriormente prorogate, in quanto l’articolo 3-bis in commento dispone che la proroga al 30 giugno 2022 operi limitatamente ai commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020.
Articolo 3-sexies
(Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)
L’articolo 3-sexies, introdotto in sede referente, dispone che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura.
Più in dettaglio la norma in esame precisa l’ambito applicativo della disciplina in tema di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità prevista dalla legge per usufruire delle detrazioni in materia, contenuta nell'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Si permette in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
§ un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
§ per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).
Per una panoramica dei bonus edilizi, aggiornata alla legge di bilancio 2022, si veda il relativo dossier. Per il cd. superbonus si rinvia alla documentazione parlamentare predisposta.
I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.
In materia è poi intervenuto il decreto-legge n. 157 del 2021, il cui contenuto è stato trasfuso nella legge di bilancio 2022 (che l’ha contestualmente abrogato con salvezza degli effetti prodottisi dal 12 novembre 2021 fino al 1° gennaio 2022). Il decreto ha rafforzato i presidi per la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito. Sono state introdotte forme di controllo preventivo antifrode e sono stati rafforzati i poteri dell’Agenzia dell’entrate.
In particolare, l’articolo 1, comma 29 della legge di bilancio 2022 ha prorogato agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari; al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
La medesima norma ha incorporato le disposizioni del citato decreto-legge n. 157 del 2021 che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Le spese per i suddetti adempimenti rientrano tra le spese detraibili. È stato escluso – come si preciserà infra - l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
Da ultimo, per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter, in sede di conversione in legge al momento della redazione del presente lavoro), ha modificato tra l’altro l’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 eliminando la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima, con riferimento, tra l’altro, al superbonus e agli altri bonus edilizi.
In sostanza, i beneficiari delle predette detrazioni possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.
In altri termini, per effetto del citato articolo 28 del decreto Sostegni-ter, entrato in vigore il 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”. Il comma 2 del citato articolo 28, tuttavia, ha previsto un regime transitorio, stabilendo che i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I crediti che non possono essere ulteriormente ceduti sono utilizzabili dai cessionari in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La predetta disciplina transitoria di cui al comma 2 opera in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 – è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal superbonus. Con circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021”.
Si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121). Il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
L’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha inserito - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - nell’articolo 121 il comma 1-ter il quale, alla lettera b), stabilisce che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i bonus diversi dal superbonus per le opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi del cd. bonus facciate (di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Le opere escluse dall’obbligo di visto di conformità sono quelle classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale.
Le modifiche in esame consolidano in norma giuridica l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate nelle FAQ sulla cessione del credito, aggiornate al 3 febbraio 2022, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Le norme in commento prevedono dunque che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus e in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate).
L’Agenzia, rispondendo alla richiesta di un contribuente, asserisce che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate) non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Al riguardo l’Agenzia rileva che l’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022 ha abrogato il d. l. n. 157 del 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022, si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data. Dunque, per la spesa sostenuta dal contribuente, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Articolo 3-septies
(Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche)
L’articolo 3-septies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che per l’anno 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Si ricorda in premessa che con analoga disposizione del decreto in esame, anch’essa introdotta in sede referente (art. 1, comma 28-ter), viene introdotto uno slittamento dei termini dal 1° gennaio al 31 luglio 2022 per l’applicabilità delle medesime sanzioni per l’anno 2021 (si v., supra, la relativa scheda di lettura). Andrebbe valutata al riguardo l’opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.
Le sanzioni della cui applicabilità si tratta riguardano l’inosservanza degli obblighi di trasparenza introdotti dalla L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese, che consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, co. 125 e 125-bis).
In proposito si ricorda che l’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013.
Tale disciplina è stata riformulata ad opera dell'art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129, con gli attuali commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129. L’intervento normativo di novella era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle diverse categorie di soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di trasparenza.
Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente (art. 1, co. 125).
Per le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo, (art. 1, comma 125-bis). In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.
In particolare, la disposizione in esame si riferisce al termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017. Tale disposizione prevede che a partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari «all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro», nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il medesimo comma 125-ter prevede che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
La legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell’illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.
L’articolo in esame dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni “per l’anno 2022” sia “prorogato” al 1° gennaio 2023.
Articolo 3-octies
(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)
L'articolo 3-octies in esame proroga al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.
In particolare, l'articolo 3-octies in esame, introdotto in sede referente, modifica l'articolo 1, comma 915, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in modo da prorogare al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.
Si rammenta che i commi 915-916 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 introducono la possibilità di accedere alle prestazioni del FIR per i risparmiatori che abbiano presentato domande di accesso incomplete, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, a condizione di integrare la relativa documentazione entro il 15 marzo 2022. L’ammissione al beneficio è tuttavia riconosciuta successivamente al compimento delle procedure di indennizzo già in corso e nei limiti delle risorse che residuano al completamento delle stesse.
In particolare il comma 915 prevede che i risparmiatori che entro il 18 giugno 2020 (temine previsto dal comma 237 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) abbiano presentato una domanda di accesso alle prestazioni del FIR incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla possono comunque accedere alle prestazioni del Fondo, se, a pena di decadenza, completino la domanda di indennizzo con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa di riferimento entro il 15 marzo 2022.
Articolo 3-novies
(Proroga in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
L’articolo 3-novies, introdotto in sede referente, contiene disposizioni in materia di imposta di consumo.
In sintesi, il comma 1 abbassa la misura dell’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022.
Il comma 2 istituisce l’imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina e disciplina il regime di circolazione e vendita di tali prodotti (inserendo un nuovo articolo 62-quater-1del Testo Unico Accise).
In sintesi l’imposta è dovuta, in misura pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Soggetto passivo dell’imposta è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi UE, il soggetto cedente in Italia.
Viene previsto un regime autorizzatorio per la fabbricazione dei prodotti contenenti nicotina assoggettati a imposta di consumo e per l’esercizio dell’attività di rappresentante fiscale del soggetto cedente, nel caso di prodotti provenienti da Paesi UE.
Le nuove norme individuano poi le modalità di versamento dell’imposta e prevedono che il soggetto obbligato al pagamento si doti di apposita polizza fideiussoria a garanzia dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria.
Le disposizioni si occupano altresì della commercializzazione e della circolazione dei prodotti contenenti nicotina, chiarendo tra l’altro che la vendita di tali prodotti è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di generi di monopolio.
Il comma 1 dell’articolo in esame, modificando il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, diminuisce l’imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel corso del 2022.
In particolare la norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al venti per cento e al quindici per cento dal l° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 (nella disciplina vigente l’imposta è pari al venti per cento e al quindici per cento per tutto il 2022).
A tale proposito si ricorda che il vigente comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt.
Il comma 3 stabilisce la copertura finanziaria del comma 1. In particolare la norma dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
- quanto a 1.008.333 di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- quanto a 6.191.667 di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e Speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 2 del nuovo articolo inserisce nel Testo Unico Accise (D. Lgs. n. 504 del 1995 il nuovo articolo 62-quater-1, che istituisce e disciplina l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, si assoggettano a imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.
Vengono esclusi dall’imposta i prodotti autorizzati all'immissione in commercio come medicinali (ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua il codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).
Si chiarisce che, per determinare la misura dell'imposta si tiene in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.
Il comma 2 individua, quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
Per i prodotti contenenti nicotina provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del successivo comma 4.
Il comma 3 sottopone a preventiva autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il soggetto che intende fabbricare i prodotti contenenti nicotina assoggettati a imposta di consumo (di cui al comma 1). A tal fine, il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza telematica in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di cui al successivo comma 15):
- il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67;
Il soggetto che richiede l’autorizzazione non deve, in dettaglio, aver subìto provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; non deve essere stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi e non deve aver riportato condanne per i predetti reati; non deve aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l’imposta sul valore aggiunto; non deve essere sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né trovarsi in stato di liquidazione; non deve aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; non deve avere riportato condanne definitive per alcuni reati di particolare gravità, o essere sottoposto a misure di prevenzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- la denominazione e il contenuto dei prodotti che si intende realizzare;
- la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico;
- gli altri elementi informativi per i prodotti destinati ai consumatori e commercializzati sul territorio nazionale previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Si tratta dei seguenti elementi:
- denominazione legale o merceologica del prodotto;
- nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Con una norma di analogo tenore si dispone (comma 4) che anche il rappresentante fiscale designato dal soggetto cedente, ove i prodotti provengano da un altro Stato dell'Unione europea, sia preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presentare istanza telematica.
Ai sensi del comma 5 il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire il versamento dell’imposta dovuta per ciascun periodo d’imposta mediante polizza fideiussoria (ai sensi della relativa disciplina, di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348).
Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
Per il rappresentante fiscale la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
Il comma 6 dispone in ordine alla revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione dei prodotti, prevista in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo.
Si prevede inoltre la decadenza dalla predetta autorizzazione nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi o qualora sia venuta meno la garanzia di legge.
Ai sensi del comma 7, per i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile da presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
Per i prodotti provenienti da Paesi terzi (comma 8), l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine (dazi e tributi gravanti sulla merce oggetto di importazione quali diritti di monopolio, accise, IVA all’importazione).
Il comma 9 stabilisce che i prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un’apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento di tali prodotti nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi.
La norma chiarisce che allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente intende immettere in consumo nel territorio dello Stato.
L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.
Il comma 10 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti in commento è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.
Il comma 11 dispone inoltre che la commercializzazione dei prodotti è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18 in materia di poteri e controlli dell’amministrazione finanziaria stessa.
Il comma 12 chiarisce quali sono i canali di vendita.
In particolare la norma stabilisce che la vendita dei prodotti è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di generi di monopolio previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Per la vendita a distanza si applicano invece le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6.
Il comma 11 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016 vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina), effettuata nel territorio nazionale è consentita, secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Il comma 12 dispone che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che attribuisce alla stessa il potere nei confronti dei fornitori di connettività alla rete internet ovvero dei gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o degli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione di richiedere la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti.
Il comma 13 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti secondo i seguenti criteri:
§ prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
§ effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
§ non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
§ presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
Nelle more dell'adozione della determinazione, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
Si valuti l’opportunità di chiarire il rapporto tra quanto previsto dal comma 12 e la disposizione del comma 13 in quanto il comma 12 sembrerebbe riservare esclusivamente alle rivendite di generi di monopolio la commercializzazione di tale prodotto.
Il comma 14 autorizza gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie alla prosecuzione dell’attività nelle more dell’adozione della predetta determinazione direttoriale.
Ai sensi del comma 15 stabilisce che le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applichino anche con riferimento ai prodotti in esame secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
Si applicano altresì ai medesimi prodotti le disposizioni in materia di vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita degli articoli 96 della legge17 luglio 1942, n. 907 e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 (chiusura dell'esercizio ovvero sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio nel quale la detenzione o la cessione dei prodotti sia avvenuta in violazione delle disposizioni di legge), nonché le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (sanzioni per inosservanza di prescrizioni e regolamenti).
Il comma 16 prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti:
§ il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione;
§ le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione;
§ le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità. per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 4, comma 1
(Possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in medicina generale)
Il comma 1 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria[66] che consente l’assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica.
Più in particolare, la disciplina transitoria in esame consente, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale (cosiddetti medici di base) e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, che i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, partecipino all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto (incarichi svolti, come noto, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale).
Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell'attestato di idoneità al relativo esercizio - attestato che è conseguito dal medico di medicina generale al termine di un apposito corso, organizzato dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali -.
L'assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto. Il mancato conseguimento del titolo entro il termine previsto per il corso suddetto (fatte salve le fattispecie di sospensione e di differimento del termine stabilite dalla relativa disciplina[67]) determina la cancellazione dalla graduatoria regionale concernente gli incarichi in oggetto e la decadenza dall'incarico eventualmente già assegnato.
Si ricorda che la deroga in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
La disciplina transitoria in esame prevede altresì che le regioni e le province autonome possano disporre limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale, da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e che i medesimi enti territoriali, come già consentito dalle relative norme a regime, possano organizzare i corsi anche a tempo parziale; in ogni caso, l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non devono pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
La disciplina transitoria in esame prevede altresì che, in sede di accordo collettivo nazionale, siano individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali, ai fini dell'assegnazione degli incarichi convenzionali in base alla deroga suddetta, nonché le relative modalità di remunerazione.
Articolo 4, comma 2
(Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale)
Il comma 2 dell’articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria[68] che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.
Più in particolare, le norme transitorie in esame, in primo luogo, permettono che:
- i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale instaurino un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte in base a tale rapporto si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso[69];
- i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, assumano incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscrivano negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine summenzionato. Al riguardo, le norme generali vigenti[70] prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi.
In relazione alla fattispecie suddetta di incarico provvisorio di medicina generale convenzionata, si prevede, per il caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, la sospensione della corresponsione della borsa di studio.
Per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte (durante la fase transitoria summenzionata) in base agli incarichi provvisori o di sostituzione ed ai servizi di guardia summenzionati si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso[71].
Per gli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività svolto (durante la fase transitoria summenzionata) in base ai medesimi incarichi e servizi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione. In merito, come norma di chiusura, si prevede che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti[72].
Con riferimento al periodo temporale summenzionato, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme suddette.
Inoltre, ai sensi della disciplina transitoria in esame, i medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche per tali attività, si pone il principio del riconoscimento ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione e si prevede, come norma di chiusura, che le università, ferma restando la durata
legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Articolo 4, comma 3
(Proroga dei termini di validità dell’iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL)
L’articolo 4, comma 3, proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, il termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.
Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D. Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.
Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.
Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, art. 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, ha disposo che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proroga citata viene disposta in quanto l'articolo l, comma 2, del citato decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, prevede che l’iscrizione nell’elenco, fermo restando l’aggiornamento biennale dello stesso, sia valida per quattro anni; pertanto per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, all'esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale 3 ottobre 2017, n. 75, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso scadrà il 12 febbraio 2022. Pertanto, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale del predetto elenco, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica in atto, viene prorogata la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il30 giugno 2022.
In proposito va ricordato che sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 75 del 3 ottobre 2017 e sul sito web del Ministero della Salute è stato pubblicato l’Avviso pubblico che ha dato avvio alla selezione per la formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del SSN, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni. In data 12 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il primo elenco nazionale degli idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; come previsto dalla legge l’idoneità ha la durata di quattro anni, fatta salva la decadenza nei casi prescritti dal legislatore, ed è previsto un aggiornamento dell’elenco con cadenza biennale
Quanto agli aggiornamenti più recenti, con determina 30 marzo 2021 è stata disposta la pubblicazione dell’integrazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali. Ciò in quanto l’articolo 4, comma 8, del D.L. n. 183/2020[73] allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha previsto che l’elenco nazionale citato potesse essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
Con determina del 4 novembre 2021, infine, è stata disposta la pubblicazione dell’aggiornamento all’integrazione dell'Elenco nazionale sopracitato.
Articolo 4, comma 3-bis
(Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all’estero)
Il comma 3-bis, aggiunto durante l’esame referente, è volto a prorogare al 31 dicembre 2022 le disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero per determinati incarichi in ambito sanitario a carattere temporaneo, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze di personale sanitario.
Il comma 3-bis in esame, aggiunto durante l’esame referente, apporta due modifiche all’articolo 13, comma 1 (rispettivamente al primo e al secondo periodo) del D.L. n. 18/2020 (L. 27/2020). Più in dettaglio:
- definisce l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del termine – in precedenza fissato al 31 dicembre 2021 - di applicazione delle disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie di operatore socio sanitario conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive Ue (primo periodo del comma 1);
Precedentemente l’articolo 4, comma 8-sexies, del DL. 183/2020 (Proroga termini, L. 21/2021) aveva prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione della deroga, che inizialmente era previsto fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Per il periodo indicato, dunque, l’esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394 del31 agosto 1999 n. 394 ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Si ricorda che l’esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – necessita in Italia dell'abilitazione all'esercizio della professione in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo, e pertanto tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali secondo le procedure stabilite dalla legge. Ciò implica che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all’estero deve essere inserito in appositi elenchi di cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio, tenuti presso il Ministero della salute e aggiornati annualmente. Sono necessari, come presupposti all’iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, verifica affidata al Ministero della salute e agli ordini e ai collegi professionali secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero.
- il reclutamento temporaneo degli interessati - che sono chiamati a presentare istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle Regioni e alle Province autonome -, può essere previsto solo con riferimento all’articolo 2-ter del richiamato DL. 18/2020, vale a dire per incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), come previsto dall’art. 2-ter, e non più anche con riferimento al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell’articolo 2-bis che comprende ulteriori fattispecie.
In sintesi, il citato articolo 2-bis, lett. a) del richiamato DL. 18/2020, consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
La norma fa comunque salvi i limiti della spesa per il personale degli enti del SSN previsti all’articolo 11, del DL. 35/2019 (L. n. 60/2019).
Tali limiti, si ricorda, si calcolano applicando, per ogni Regione, un incremento annuo rispetto al valore della spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa. Tale incremento è pari, per ogni anno, al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Dall'anno 2021, il medesimo incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.
Si specifica che i limiti non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, qualora esse provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).
Articolo 4, commi 4 e 5
(Norme in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell’AIFA)
I commi 4 e 5 dell’articolo 4 modificano alcune norme[74] in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Le modifiche recano un differimento di alcuni termini, in considerazione, come osserva la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[75], della circostanza che le procedure concorsuali autorizzate dalle disposizioni previgenti sono ancora in corso di svolgimento.
Più in particolare, le novelle in esame prevedono, in primo luogo:
- che l’AIFA possa provvedere anche nel 2022 (la norma previgente faceva riferimento soltanto al 2021) all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, di 25 unità da inquadrare nell’Area terza[76] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, di 5 unità da inquadrare nell’Area seconda[77] (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e di 10 dirigenti sanitari;
Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata[78] e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.
- che l'AlFA possa prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali suddette e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022 (31 dicembre 2021 nel testo previgente), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente), nel limite di 30 unità (35 unità nel testo previgente), nonché i contratti di somministrazione di lavoro con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente), nel limite di 39 unità. In relazione alla novella in oggetto, viene quantificato un corrispondente onere finanziario per il 2022, pari a 1.449.765 euro, al quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA; ai fini della compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa, si riduce, nella medesima misura di 1.449.765 euro per il 2022, la dotazione del fondo di parte corrente, istituito[79] nello stato di previsione del Ministero della salute per il 2022, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti[80].
Con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate e ad una spesa corrispondente alle correlate assunzioni, resta fermo il divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine.
Le novelle, inoltre, differiscono dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 la decorrenza del divieto a regime, per l’AIFA, di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo.
Articolo 4, comma 6
(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati
per scopi scientifici)
Il comma 6 dell’articolo 4, modificato durante l’esame referente, dispone la (ulteriore) proroga al 1° luglio 2025 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso). Inoltre, stabilisce che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione sia effettuato a cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno.
Il comma 6 dell’articolo 4, come modificato in sede referente, apporta due modifiche testuali, rispettivamente al comma 1 e comma 2, dell’articolo 42 del Decreto legislativo n. 26/2014[81]:
- proroga dal 1° gennaio al 1° luglio 2025 (nel testo originario era 30 giugno 2022) la sospensione dell’applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all’autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco)[82]. La condizione da rispettare deve essere comunque che un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio"[83] (comma 1);
- il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi alla sperimentazione, che il Ministero della salute deve effettuare al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna[84], deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno (non più una tantum entro il 30 giugno 2016) (comma 2).
Si ricorda che il D.Lgs. 26/2014 ha recepito le norme della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in forza dell'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, successivamente trasfuse nell'articolo 13, comma 1, lett. c) ed f) della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013)[85], che ha stabilito i criteri di delega da rispettare nella trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento (v. box).
La proroga si è resa necessaria poiché la scadenza del termine al 1° gennaio 2022[86] (poi prorogata al 30 giugno 2022 con la pubblicazione del DL. 228/2021 in esame) avrebbe implicato il venir meno della moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti.
Con il decreto legislativo n. 26 del 2014, in particolare, sono state recepite le norme della sopra richiamata direttiva 2010/63/UE, introducendo tuttavia una parte con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata inizialmente in parte differita di un triennio, al 1° gennaio 2017[87].
In proposito va ricordato (cfr. infra) che è stata aperta una procedura di infrazione (n. 2016/2013) da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia per recepimento in difformità della predetta direttiva e violazione del diritto dell'Unione, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri.
Successivi differimenti dei termini di decorrenza dei divieti previsti, mediante novella del comma 1 dell’articolo 42 del predetto D.Lgs. n. 26/2014, sono stati disposti con le seguenti norme contenute in decreti-legge di proroga termini:
§ articolo 7, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (L. n. 19/2017) che ha prorogato il termine di applicazione delle procedure dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020;
§ articolo 5, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (L. n. 8/2020) che ha prorogato il medesimo termine dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021;
§ all’articolo 4, comma 5, del DL. 183/2020 (Proroga termini - L. 21/2021) che ha prorogato al 1° gennaio 2022 detto termine del 1° gennaio 2021;
§ e, da ultimo, lo stesso articolo 4, comma 6, del DL. 228/2021 in esame ha prorogato al 30 giugno 2022 tale termine di scadenza. Peraltro, identica proroga del termine di scadenza al 30 giugno 2022 è stata prevista dall'art. 33, comma 5, L. 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020).
La proroga in sostanza è volta a consentire che il Ministero della salute possa autorizzare:
§ le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse (articolo 5, comma 2, lettera d));
§ i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali (articolo 5, comma 2, lettera e)).
Le sollecitazioni alle proroghe della sospensione dei richiamati divieti derivano in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori.
Si segnala che nel recepimento della direttiva comunitaria, in particolare, il decreto legislativo ha previsto il richiamato monitoraggio da parte del Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare, per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio.
Il Centro di referenza per i metodi alternativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e il Consiglio Superiore di sanità hanno evidenziato mediante proprie relazioni come, ad oggi, in questi campi di ricerca non siano riconosciuti metodi alternativi scientificamente validi all'utilizzo di animali.
In particolare, la piattaforma Research4Life che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionale (tra cui l'istituto Mario Negri, l’Istituto europeo oncologico e la Società italiana di neuroscienze) ha ribadito, a fine 2020 (qui il documento) la richiesta al Ministero della salute di intervenire per correggere, in sede di approvazione della legge di Bilancio 2021, alcune limitazioni alla sperimentazione animale che pongono in una condizione di svantaggio la ricerca italiana. Intervenire rimuovendo specifici limiti per i quali attualmente vi è una semplice moratoria nel settore delle sostanze di abuso, peraltro pienamente consentite negli altri Stati membri Ue ed extra Ue, eviterebbe di pregiudicare la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali. L'ulteriore proroga consentirebbe pertanto ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo agli attuali livelli di sperimentazione, oltre a rispondere adeguatamente alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE.
Con riferimento alle norme finanziarie relative agli approcci alternativi il Ministro della salute ha inviato alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione sugli animali autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche rispetto alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.
La Relazione è stata presentata il 28 luglio 2020 in ottemperanza all’obbligo previsto al comma 2-bis, del sopra richiamato articolo 42 del D.Lgs. 26/2014, come novellato dall’articolo 25, comma 2-bis del DL. 162/2019 (L. 8/2020) di proroga di alcuni termini legislativi, che ne ha previsto la presentazione entro il termine ordinatorio del 30 giugno 2020.
Sul tema oggetto della disposizione in commento la citata relazione interviene sottolineando che “attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido" e precisa nelle conclusioni che "qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere all'Ue per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio UE".
È da rilevare che la proroga si presenta finanziariamente neutra in quanto gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, devono essere attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE) ha suscitato un amplissimo ed acceso dibattito nell'opinione pubblica, all'interno della comunità scientifica e in seno alle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sul testo proposto dal Governo.
Il 4 dicembre 2013 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto del Governo n. 50). L'intervento regolatorio, come la stessa direttiva, ha inteso garantire un più alto livello di tutela grazie alla fissazione di requisiti e condizioni puntuali per lo svolgimento delle attività di allevamento, fornitura e utilizzazione degli animali, con l'ottica di ridurne progressivamente l'utilizzo fino ad arrivare alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi[88]. Sono state registrate prese di posizione contrastanti, sia a livello politico che istituzionale, che hanno inizialmente rallentato il processo di recepimento della direttiva, fissato al 1° gennaio 2013, con il conseguente avvio di una procedura di infrazione (n. 2016/2013) da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia per recepimento in difformità della predetta direttiva e violazione del diritto dell'Unione, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri. L'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, infatti, non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva.
Il 24 gennaio 2014 il Comitato Nazionale di Bioetica ha fornito il proprio contributo al dibattito sulla sperimentazione animale. Il Comitato, raccomandando il recepimento della richiamata direttiva europea, ha sottolineato alcuni aspetti bioeticamente discutibili della normativa italiana proposta (divieto di xenotrapianti, sperimentazione di sostanze d'abuso, allevamento di cani, gatti e primati), auspicando la semplificazione dell'assetto regolatorio italiano e sollecitando la creatività dei ricercatori finalizzata anche ad attenuare l'impatto delle sperimentazioni sugli esseri senzienti. Tali osservazioni sono state in parte riprese dalle Commissioni competenti nei loro pareri[89].
In proposito, come sottolineato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 febbraio 2014 presso la Commissione XII della Camera, lo schema di decreto ha cercato di raggiungere il punto di equilibrio e di mediazione necessario fra posizioni tra loro molto distanti.
Si segnala che la procedura d'infrazione risulta ancora aperta ed è in fase di parere motivato, inviato dalla Commissione il 15/2/2017 con una nota che sottolinea l'invito all'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire "che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno". In sostanza, si è preso atto che l'Italia ha recepito la direttiva nel marzo 2014, ma si invita a risolvere le non conformità già rilevate.
Articolo 4, commi 7 e 8
(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)
I commi 7 e 8 dell’articolo 4 recano alcuni differimenti di termini relativi a norme transitorie[90] sulla possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali norme transitorie vengono prorogate, a determinate condizioni, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022; nell’ambito di tale proroga, resta ferma (comma 8) la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico[91].
Più in particolare, la possibilità di proroga viene ammessa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale[92]. Resta inoltre ferma la condizione già vigente, secondo cui il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell’impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all’ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).
Le disposizioni di proroga in esame prevedono altresì che, in base ad uno schema-tipo - predisposto dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano mensilmente gli esiti del monitoraggio degli incarichi in oggetto ai suddetti Ministeri.
Articolo 4, commi 8-bis e 8-ter
(Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie e relativi ad alcune prestazioni pediatriche ed all'adroterapia)
I commi 8-bis e 8-ter - inseriti in sede referente - dell'articolo 4 recano finanziamenti per il 2022 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella[93]) per gli anni 2019-2021 e parzialmente analoghi a quelli posti per il 2017 e per il 2018. Per il 2022, così come per gli anni 2019-2021, i finanziamenti concernono alcune prestazioni pediatriche e l'adroterapia.
Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse (cosiddette quote vincolate) destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario[94].
Il nuovo stanziamento per il 2022, così come quelli già previsti per gli anni 2019-2021, concerne:
- strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio.
I precedenti stanziamenti per il 2017 ed il 2018 concernevano altresì le strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico.
Ai fini del riparto delle risorse e dell'individuazione delle strutture beneficiarie per il 2022, si prevede - così come già stabilito per gli anni 2019-2021 - che il decreto del Ministro della salute sia emanato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Si ricorda che, in base all'ultimo riparto definito (delle risorse in esame), relativo agli anni 2019 e 2020, sono stati attribuiti, per ciascuno dei due anni suddetti[95]: 16,25 milioni di euro in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; 16,25 milioni di euro in favore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica.
Si ricorda altresì che l'attivazione degli stanziamenti di cui alle norme in esame è subordinata[96] alla sottoscrizione dell'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sul riparto complessivo delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (relative al medesimo anno).
Articolo 4, commi 8-quater e 8-quinquies
(Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità)
I nuovi commi 8-quater e 8-quinquies, introdotti durante l’esame in Commissione, prevedono un termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame per l’applicabilità al Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delle norme della Carta europea dei ricercatori in materia di rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti. In proposito si prevede che detto Consiglio deliberi le conseguenti modifiche allo Statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute è prevista la nomina del nuovo CdA, fermo restando fino a tale data il Consiglio già nominato.
I nuovi commi 8-quater e 8-quinquies dell’articolo 4, aggiunti durante l’esame referente, modificano la normativa riguardante l’Istituto superiore di sanità come disposta dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 218/2016[97], recante la Carta Europea dei ricercatori, con particolare riferimento al comma 1, lett. n) in materia di rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.
Il comma 8-quater prevede in particolare che, per il predetto ambito, la Carta europea sia applicabile a decorrere dal termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e che il Consiglio di amministrazione dell'ISS approvi le conseguenti modifiche statutarie.
In base alla Carta europea dei ricercatori (cfr. art. 2 del D.Lgs n. 218/2016), infatti, gli enti di ricerca indicati all’articolo 1, devono recepire nei propri statuti e regolamenti la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurando tra l'altro ai ricercatori e ai tecnologi la rappresentanza elettiva negli organi di governo.
Più in dettaglio, si stabilisce che il CdA dell’Istituto superiore di sanità deve deliberare le modifiche statutarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente dell’articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 106/2012 riguardante le norme di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, vale a dire sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti il medesimo CdA. Il nuovo Statuto deve essere successivamente approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimità e di merito.
Lo stesso comma 8-quater chiarisce che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente periodo, resta in carica il Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
Con tale decreto – si ricorda - sono stati nominati per la durata di quattro anni i componenti del CdA dell’ISS con a capo dell’Istituto il Presidente Silvio Brusaferro.
Il comma 8-quinquies stabilisce, infine, che dalle disposizioni di cui al precedente comma 8-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4, comma 8-sexies
(Professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico)
Il comma 8-sexies, inserito in sede referente, fissa al 31 dicembre 2022 il termine per l’adozione del decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
Si ricorda che l'articolo 7 della legge n. 3 del 2018[98], al comma 2, ha previsto che gli ambiti di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti fossero stabiliti con Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda la professione di osteopata, l’accordo è stato sancito il 5 novembre 2020, rettificato in data 23 novembre 2020 e quindi recepito dal D.P.R. 7 luglio 2021, n. 131 che, tuttavia, rimanda ad un successivo accordo da stipularsi sempre in Conferenza Stato-regioni la determinazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia
Il secondo periodo del citato comma 2 dell’art. 7 ha demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità, la definizione dei relativi ordinamenti didattici della formazione universitaria.
Il decreto, di cui la norma in commento fissa il 31 dicembre 2022 come termine massimo per l’adozione, avrebbe dovuto essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 (quindi ad agosto 2018 essendo, la legge n. 3 del 2018, entrata in vigore il 15 febbraio 2018).
Articolo 4, comma 8-septies
(Protezione radiazioni ionizzanti)
Il comma 8-septies, aggiunto durante l’esame referente, proroga il termine (in scadenza al 27 febbraio prossimo) previsto per il raggiungimento dell’accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sentito l’Ispettorato per la sicurezza nucleare (ISIN) circa la definizione delle modalità di registrazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti dagli attuali 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla radioprotezione al 31 marzo 2023.
Il comma 8- septies in esame, mediante una modifica testuale all’articolo 48, comma 4, del D. Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 in materia di registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, estende al 31 marzo 2023 il termine prescritto per il raggiungimento dell’accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, sentito l'ISIN (Ispettorato sicurezza nucleare), al fine di stabilire le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dello stesso ISIN, con esclusivo riferimento ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate a seguito di esposizione medica nelle strutture sanitarie[99].
L’attuale termine risulta infatti in scadenza al 27 febbraio 2022, essendo lo stesso di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 101 (27 agosto 2020).
L’articolo 48, in particolare, specifica che i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e ad inserire le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, nei dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o antecedenti alla data di cessazione della detenzione delle sorgenti. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'Allegato XII.
Si valuti in proposito una più opportuna ricollocazione della disposizione in esame nell’ambito dell’articolo 11 del decreto legge in esame, il cui comma 5 reca norma in materia di sorveglianza radiometrica[100].
Articolo 4, comma 8-octies
(Protocollo di intesa per l’uso dei beni dei policlinici universitari)
Il comma 8-octies, introdotto durante l’esame referente, dispone modifiche ai termini relativi alla procedura per l’autorizzazione di specifici finanziamenti a favore delle università statali che collaborano con il SSN, condizionati alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale e alla sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari.
Più in dettaglio, il comma 8- octies, mediante novella al comma 4-novies, articolo 25, del DL. 162/2019 (L. n. 8/2020)[101], dispone la modifica delle condizioni attualmente previste per l’attribuzione dei finanziamenti alle università statali che abbiano costituito aziende ospedaliero-universitarie, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’utilizzo di beni per attività assistenziali (v. infra):
- viene precisato che il termine per l’emanazione della legge regionale necessaria alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria è successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge n. 162 (31 dicembre 2019);
- la sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa deve avvenire non più entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL. n. 183/2020[102] (31 dicembre 2020, e perciò termine ormai scaduto entro aprile 2021), bensì entro un nuovo termine fissato al 31 maggio 2022.
In proposito si ricorda che i commi da 4-novies a 4-sexiesdecies, articolo 25, del DL. n. 162/2019 hanno introdotto nuove norme per l’autorizzazione di ulteriori spese a favore dei policlinici universitari, intervenendo sui protocolli d’intesa per l’uso dei beni degli stessi.
In particolare, la nuova disposizione di cui al comma 4-novies ha autorizzato per il decennio dal 2020 al 2029 l’ulteriore spesa di 8 milioni di euro annui per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni dei policlinici universitari in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 517 del 1999 che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario nazionale e Università, con ripartizione dei finanziamenti disposta mediante decreto MEF, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero dell'università e ricerca, a valere sulle risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Al riguardo, l'articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 517/1999 ha previsto specifici criteri alla base dei protocolli d’intesa che regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari. Viene disposta infatti la concessione a titolo gratuito alle nuove aziende ospedaliero-universitarie - che con autonoma personalità giuridica realizzano la collaborazione fra SSN e Università - dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università, oltre che dei beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale[103].
Gli oneri di manutenzione sono previsti a carico delle citate aziende e sottostanno a vincolo di destinazione per l’attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa. Nel caso di immobili locati, è prevista la successione alle università delle nuove aziende ospedaliero-universitarie nei rapporti di locazione.
Articolo 4, commi 8-novies e 8 decies
(Proroga della ferma di medici e infermieri militari)
I commi 8-novies e 8-decies dell’articolo 4, introdotti durante l’esame in sede referente, prorogano al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all’emergenza COVID-19 e provvedono alla copertura dei relativi oneri.
Più in particolare, il comma 8-novies interviene sul comma 691 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021), che a sua volta ha prorogato al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).
Nel biennio 2020/2021 le Forze Armate hanno indetto, nell'alveo della specifica normativa per il contrasto alla pandemia da COVID-19, procedure straordinarie per l'arruolamento a chiamata diretta di personale militare medico e infermieristico, con ferma eccezionale della durata di un anno, previo consenso degli interessati, fino al termine dello stato d'emergenza. Il personale reclutato con tali modalità non è fornito di rapporto d'impiego, prestando servizio attivo per la sola durata della ferma contratta.
Da ultimo, il comma 691 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il triennio 2022-2024 (legge n. 234/2021) ha prorogato al 31 marzo 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio al 31 dicembre 2021 di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) e all’articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori).
Si ricorda che:
§ il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
§ a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
L’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari di cui sopra.
Il richiamato articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori) ha previsto l’arruolamento di:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
La norma precisa che la ferma ha la durata di un anno, non prorogabile.
Per approfondimenti sulle misure in materia di sanità militare adottate durante l’emergenza Covid-19 si rinvia al Tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.
Gli oneri della proroga sono valutati in 3.678.770 euro per il 2022 e la copertura è operata dal comma 8-decies sul fondo speciale di parte corrente iscritto sullo stato di previsione del MEF per il 2022, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
Articolo 4, comma 8-undecies
(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti
da malattia oncologica)
Il comma 8-undecies - inserito in sede referente - dell’articolo 4 incrementa da 5 a 7 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Ai fini della copertura finanziaria dell’incremento, si riduce, nella misura di 2 milioni di euro per il medesimo 2022, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione[104].
Si ricorda che, per gli anni 2023 e successivi, la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica resta pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. La dotazione finanziaria, in base alla norma istitutiva, era limitata al triennio 2018-2020 - dotazione pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e (in base all'incremento disposto dall'articolo 25, comma 4-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) a 7 milioni di euro per il 2020[105] -.
Al fondo in esame (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175[106].
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni sopra indicate, anche in partenariato tra di esse. I progetti devono prevedere "lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari".
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
Articolo 4, comma 8- duodecies
(Ulteriore proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso
l’Agenzia italiana del farmaco)
Il nuovo comma 8-duodecies dell’articolo 4, aggiunto durante l’esame in Commissione, dispone l’ulteriore proroga (dal 28 febbraio 2022) al 30 giugno 2022 dei componenti delle commissioni consultive dell’AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.
Il comma 8- duodecies aggiunto in sede referente, intervenendo con una novella all’articolo 38, comma 1, del DL. 152/2021 recante disposizioni di adeguamento al PNRR (L. n. 233/2021), dispone l’ulteriore proroga al 30 giungo 2022 dei componenti di due commissioni consultive dell’AIFA, in attesa della sua riorganizzazione volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, vale a dire la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.
Il citato articolo 38 aveva già disposto la proroga al 28 febbraio 2022, nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR[107], fermi restando in carica i componenti delle due commissioni consultive di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, recante il Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell’AIFA.
Gli attuali componenti erano stati nominati con decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2018 (qui il testo con le composizioni nominative dei componenti di detti organi consultivi).
L’intervento normativo è volto a garantire la continuità del funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, vista la rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell’operato dell’AIFA nella fase di istruttoria per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, anche quelli per contrastare l’epidemia in corso. Nelle more della riforma delle Commissioni, si sono pertanto intese garantire le funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell’espletamento delle funzioni istituzionali dell’AIFA.
In base all’articolo 19 del DM Salute 20 settembre 2004[108], la Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono due organi consultivi che operano nell’ambito dell’Agenzia del farmaco AIFA. Ai sensi del comma 5, art. 19, i loro componenti sono nominati con decreto del Ministero della salute (v. ante DM 20 settembre 2018).
§ la Commissione svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco e, in particolare, i compiti definiti dal DL. 269/2003 (L. n. 326/2003, art. 48), al comma 5, lett. d)[109], e)[110] ed l)[111] e le attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Essa adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso ed è nominata con decreto del Ministro della salute (qui il testo del decreto di nomina del 2018);
§ il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della negoziazione con concordato preventivo prevista dall'articolo 48, comma 33, della citata legge di riferimento del 2003 (qui il testo). Anche tali componenti devono essere scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia.
Per entrambi gli organi, da ultimo il DM Salute del 2018 di nomina prevede che i relativi componenti durano in carica 3 anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta (art. 3). Ciascun organo è composto da 10 membri, di cui fanno parte, per ciascuno, il Direttore dell’AIFA ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Articolo 5, comma 1
(Proroghe in materia di edilizia scolastica)
L’articolo 5, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l’art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all’art. 232, commi 4 e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Si tratta di disposizioni volte, rispettivamente:
· ad autorizzare gli enti locali, per tutta la durata dell’emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
· ad accelerare l’esecuzione degli stessi interventi nella fase di sospensione delle attività didattiche (evidentemente, relative, nella previsione originaria, all’anno scolastico 2019/2020).
Più nello specifico, l’art. 232, comma 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.
Come ricordato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) (Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020), in materia di sospensione delle attività contrattuali rilevano le seguenti disposizioni: l’art. 107 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e gli articoli 10 (sospensione dei lavori) e 23 (sospensione dell’esecuzione) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).
In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto, i riferimenti normativi risultano essere l’art. 113-bis (termini di pagamento. clausole penali, recentemente sostituito dall’art. 5, comma 1, della L. 37/2019 – Legge europea 2018) del Codice medesimo e l’art. 14 (documenti contabili) del citato D.M. 49/2018.
Dal complesso delle richiamate disposizioni si evince che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice dei contratti pubblici (cioè circostanze speciali, ragioni di necessità o di pubblico interesse, o cause imprevedibili o di forza maggiore), il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.
In sostanza, con l’attuale normativa vigente, non è prevista in corrispondenza della sospensione dei lavori l’emissione di un certificato di pagamento relativo allo stato avanzamento lavori, che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.
Su tale ultimo punto, il Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all’art. 106 e, per quel che qui interessa, al comma 1, lett. c) di tale disposizione, che prevede la modifica del contratto da parte del RUP, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
§ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (…). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
§ la modifica non altera la natura generale del contratto.
Pertanto, l’art. 232, comma 4, del D.L. 34/2020 – tenuto conto che non richiama espressamente l’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 – appare finalizzato a superare l’ostacolo al pagamento anticipato rappresentato dalla previsione di tale ultima disposizione, secondo cui per il pagamento anticipato del SAL occorre preliminarmente modificare – in modo consensuale – il contratto di appalto tramite un atto aggiuntivo, in cui indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto, svincolando, così, l’emissione del SAL dagli importi indicati nel contratto medesimo.
L’art. 232, comma 4, appare in linea con la richiesta formulata nella citata segnalazione ANAC n. 5/2020, ove si sottolinea che consentire “alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività”.
A sua volta, l’art. 232, comma 5, del medesimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche – che, per l’a.s. 2019/2020, era stata avviata, sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 2020 –, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale[112]. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei 3 giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare[113].
Successivamente, l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 4, e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) è stata prorogata:
· fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020) dal numero 34 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020);
· fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020) dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020);
· fino al 30 aprile 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021) dal numero 17 dell’allegato 1, in combinato disposto con l’art. 19, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021);
· fino al 31 luglio 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021) dal numero 26 dell’allegato 2, in combinato disposto con l’art. 11, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021);
· fino al 31 dicembre 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021-L. 126/2021) dal numero 9 dell’allegato A, in combinato disposto con l’articolo 6, del medesimo D.L. 105/2021 (L. 126/2021).
Articolo 5, comma 2
(Attività dei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione scolastica)
L’articolo 5, comma 2 proroga (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza per l’epidemia da COVID-19 la possibilità di effettuare in videoconferenza le riunioni dei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica; in sede referente si è introdotta la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
La disposizione in commento è stata integrata durante l’esame in sede referente, facendo salva – come anticipato - la facoltà, anche dopo la data del 31 marzo 2022, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro suindicati, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
In argomento, si ricorda, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 15, comma 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
In base al comma 11 del medesimo art. 15, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Al riguardo, l’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva previsto la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia, fino al 31 luglio 2020).
Tale possibilità era poi stata prorogata:
· fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020), dal numero 21 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020);
· fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020) dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020);
· fino al 30 aprile 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021) dal numero 17 dell’allegato 1, in combinato disposto con l’art. 19, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021);
· fino al 31 luglio 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021) dal numero 12 dell’allegato 2, in combinato disposto con l’art. 11, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021);
· fino al 31 dicembre 2021 (ulteriore nuovo termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021-L. 126/2021) dal numero 9 dell’allegato A, in combinato disposto con l’articolo 6, del medesimo D.L. 105/2021 (L. 126/2021).
Articolo 5, comma 3
(Proroga in materia di reclutamento
di personale docente di religione cattolica)
L’articolo 5, comma 3, proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che – come novellato dall’art. 5, comma 1, del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) - aveva autorizzato il (ora) Ministero dell’istruzione[114] a bandire entro il 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della L. 449/1997[115].
Al riguardo, si ricorda che, con DPCM 20 luglio 2021, il Ministero dell’istruzione è stato autorizzato all'avvio di due procedure concorsuali per titoli ed esami - di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado - per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, di 5.116 posti per l'insegnamento della religione cattolica.
La relazione illustrativa fa presente che tale autorizzazione resta ferma.
Per completezza, si ricorda che il co. 2 dello stesso art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto che una quota non superiore al 50% dei posti del concorso può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione[116].
Non è stato previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Infine, il co. 3 ha disposto che, nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004.
Si è disposta, così, di fatto, la riapertura delle graduatorie, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 (v. infra)[117].
Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – in virtù del vigente Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e della (precedente) intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, firmata il 14 settembre 1985 e resa esecutiva con DPR 751/1985 –, la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, e alla scuola secondaria. Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto (ora) del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione[118].
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi, per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale[119], nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio[120].
L’art. 5 della stessa L. 186/2003 aveva anche stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno 4 anni nel corso degli ultimi 10 anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.
In attuazione, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004[121], sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007[122].
Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’art. 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Successivamente, non risultano bandite ulteriori procedure.
Articolo 5, commi 3-bis e 3-ter
(Scuole di servizio sociale)
Il comma 3-bis - introdotto in sede referente - dell'articolo 5 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022[123]. Il successivo comma 3-ter, anch'esso introdotto in sede referente, ai fini della copertura del suddetto stanziamento relativo agli anni 2023 e 2024, riduce, nella stessa misura di 400.000 euro per ciascuno dei due anni, la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[124].
Per lo stanziamento in esame per le scuole di servizio sociale per gli anni 2023 e 2024, così come già previsto per quello relativo al 2022, si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme, anche ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto.
Articolo 5, comma 3-quater
(Personale della scuola dell'infanzia)
L’articolo 5, comma 3-quater, introdotto in sede referente, autorizza, in via straordinaria, anche per l’a.s. 2022/2023, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.
A tal fine la disposizione novella l'articolo 2-ter del decreto-legge 22/2020 (L. n.41 del 2020), che ha introdotto tale facoltà inizialmente per l’a.s. 2020/2021 e successivamente, a seguito dell'approvazione dell'articolo 10-ter del DL n.44/2021 (L. 7672021), per l'a.s. 2021/2022.
Occorre peraltro segnalare che analoga possibilità era stata ancor prima consentita, in via transitoria, per l’a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
Il testo risultante dalla modifica dell'art.2-ter in commento, interamente sostituito dal comma in esame, dispone che le scuole dell’infanzia paritarie comunali - nell'ottica di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo[125] - qualora non siano in grado di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, hanno la facoltà, in via straordinaria e per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La norma precisa peraltro che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Rispetto al testo previgente, oltre ad aggiungersi il riferimento all'a.s. 2022/2023, viene soppresso il riferimento all'a.s. 2020/2021.
Per quanto concerne il titolo di accesso, l'art. 14, co. 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università. Ha, altresì, previsto che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti, entro il 31 maggio 2017 (data della sua entrata in vigore) nell'ambito delle specifiche normative regionali.
Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il D.M. 378 del 9 maggio 2018. Chiarimenti sono poi stati forniti con nota 14176/2018.
Articolo 5, comma 3-quinquies
(Concorso straordinario docenti)
L’articolo 5, comma 3-quinquies - introdotto in sede referente – modifica la disciplina relativa ad una procedura straordinaria per l’assunzione di docenti, riservata a coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione.
A tal fine, la disposizione sostituisce il comma 9-bis dell’art. 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021).
Si ricorda che l’art. 59 del d.l. 73/2021 reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.
In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguarda le immissioni in ruolo attraverso l’incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l’integrazione – questa, valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l’attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo. Da ultimo, per la copertura, ma a decorrere dal 1° settembre 2022, dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 eventualmente residuati, il comma 9-bis – oggetto della disposizione in commento - prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 5.
Il nuovo comma 9-bis dell’art. 59 del d.l. 73/2021 – introdotto dalla disposizione in commento – bandisce per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso. Tale procedura è riservata ai docenti non già compresi nel concorso straordinario per l’anno scolastico 2021/2022 previsto dall’articolo 59, comma 4 e che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 (che prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 sia considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
In particolare, il numero di posti vacanti oggetto del bando sono quelli che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 59, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria” e 499 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” del 21 aprile 2020, pubblicati nella G.U., 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo (i predetti primi periodi del presente comma restano invariati rispetto alla legislazione vigente). Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022 (nel testo vigente la prova è da tenersi entro il 31 dicembre 2021), le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo (il predetto inciso non è presente a legislazione vigente), i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali (nel testo vigente, essi partecipano con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione e, nel caso di positiva valutazione dello stesso, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022, sui posti vacanti e disponibili, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo). Nel corso del contratto a tempo determinato – prosegue il nuovo testo del comma 9-bis - i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 (il quale è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale e che, a legislazione vigente, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 dovrebbe essere svolto dai docenti assunti secondo la procedura del vigente comma 9-bis). A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al predetto quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.
Articolo 5, comma 3-sexies
(Differimento termini misure immissione in ruolo dei docenti)
L’articolo 5, comma 3-sexies - introdotto in sede referente – modifica i termini previsti da una misura relativa all’immissione in ruolo di docenti introdotta dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il termine finale per la pubblicazione delle graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e il termine per le immissioni in ruolo è spostato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022
A tal fine, modifica il comma 9-ter dell’art. 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) introdotto dall’art. 1, comma 958, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), modificando due termini ivi presenti.
Si ricorda che l’art. 1, comma 958 della legge di bilancio 2022 riguarda l’immissione in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l’insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 1-16, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
In particolare, esso configura una misura di tutela nei confronti dei soggetti che non hanno potuto prendere parte alle operazioni di immissione in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 a causa della tardiva pubblicazione della graduatoria.
Nello specifico – introducendo il comma 9-ter nell’art. 59 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) – il suddetto comma 958 dispone che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (per l’a.s. 2021/2022) che ancora residuano dopo le operazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 59 sono destinati, fino al 15 febbraio 2022, alle immissioni in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria sopra indicata, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione delle stesse graduatorie sia avvenuta tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021. Le citate immissioni in ruolo hanno decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022.
Ora, la disposizione in commento sostituisce:
a) il suddetto termine del 15 febbraio 2022 per le immissioni in ruolo con quello del 15 marzo 2022;
b) il termine finale del 30 novembre 2021, relativo alla pubblicazione delle graduatorie, con quello del 31 gennaio 2022.
Articolo 5, comma 3-septies
(Proroga della permanenza in servizio per i docenti delle istituzioni AFAM)
Il comma 3-septies dell'articolo 5, introdotto in sede referente, dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possano chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.
Il comma 3-septies prevede, altresì, che all’attuazione della suddetta disposizione si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
L'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114 del 2014, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Resta, tuttavia, vigente l'art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico. Esso prevede, infatti, che il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, possa essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
La nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 557 del 13 gennaio 2021 - avente ad oggetto "Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2021/2022" - ha pertanto chiarito che, con riferimento al 2021, avrebbero potuto inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 1° febbraio 2021, i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2021, non erano però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data.
Per tale personale, il trattenimento in servizio sarebbe stato disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata entro il 1° marzo 2021. La mancata accettazione del trattenimento in servizio sarebbe stata notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 1° marzo 2021.
Si ricorda, infine, che la legge n. 508 del 1999 reca "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati".
Articolo 5-bis
(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)
L’articolo 5-bis, introdotto in sede referente, incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse.
A tal fine, il comma 1 novella l'art. 1, comma 179, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), disponendo che la dotazione del suddetto fondo sia incrementata da 100 a 200 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2022. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
Si ricorda, in proposito, che il suddetto comma 179 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021, ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, del “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, con una dotazione (iniziale) di 100 milioni di euro annui dal 2022, al fine di potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tali risorse sono appostate nel cap. 2080 dello stato di previsione del MEF.
La disposizione in commento raddoppia quindi l’entità delle risorse del suddetto Fondo, portandole da 100 milioni di euro annui a complessivi 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Per quanto concerne poi la citata autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 70, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) – utilizzata per la copertura degli oneri della presente disposizione - si ricorda che essa è stata rifinanziata di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, dalla II sezione della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019)[126]. Le relative risorse sono allocate nel cap. 2836 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, relativo al “Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”.
Il comma 2, poi, modifica il comma 180 dell’art. 1 della medesima legge n. 234 del 2021, il quale prevede - a legislazione vigente - che le risorse fondo di cui sopra (dell’entità, finora, di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022) sia ripartito, per la quota parte di 70 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di 30 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.
Ora, la disposizione in commento sostituisce i suddetti enti territoriali - beneficiari della prima quota parte del Fondo - con le Regioni, province e città metropolitane, e attribuisce a queste 100 milioni di euro annui (invece dei prevedenti 70), attribuendo la restante quota di 100 milioni di euro annui ai comuni (invece dei precedenti 30).
Articolo 5-ter
(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)
L’articolo 5-ter - introdotto in sede referente – proroga una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
Nel dettaglio, l’articolo in commento, composto di un unico comma prevede che, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'art. 4, comma 6-bis, della legge n. 124 del 1999.
Si ricorda che l’art. 59 del d.l. 73/2021 reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.
In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 per tutte le classi di concorso, che riguarda le immissioni in ruolo attraverso l’incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l’integrazione – questa, valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l’attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, che, all’esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo. Da ultimo, per la copertura, ma a decorrere dal 1° settembre 2022, dei posti vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022 eventualmente residuati, il comma 9-bis – oggetto della disposizione in commento - prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi 5.
Nello specifico, il citato comma 4 dell’art. 59 prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel
limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della citata legge n. 124 del 1999.
Si ricorda altresì che l’art. 4, comma 6-bis, della legge n. 124 del 1999 prevede – in particolare – che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione degli incarichi di supplenza per la copertura di cattedre e posti di insegnamento, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis
(Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
I commi 1, 2 e 2-bis (quest’ultimo introdotto nel corso dell’esame in sede referente) riguardano la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l’attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, il comma 2 proroga (dall’a.a. 2022/2023) all’a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, il comma 1 estende anche all’a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, il comma 2-bis differisce (dall’anno accademico 2022/2023) all’anno accademico 2023/2024 talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 508/1999, disponendo che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)[127], ha previsto, all’art. 2, l’intervento di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni, fra i quali quello relativo alla disciplina del reclutamento del personale.
Quest’ultimo, è stato adottato con DPR 143/2019 e, in base all’art. 8, co. 3, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.
Tale termine era poi stato differito:
· prima, all’anno accademico 2021/2022 dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il 31 dicembre 2020;
· successivamente, all’a.a. 2022/2023 dall'art. 6, co. 2, lett. a), del D.L. 183/2020 (L. 21/2021) (nonché dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020-L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al 31 dicembre 2021 il termine per la programmazione del reclutamento del personale.
Da ultimo, prima dell’intervento disposto dal D.L. in commento, l’art. 64-bis, comma 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall’art. 8, comma 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall’a.a. 2021/2022.
Sempre preliminarmente, con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999) ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE), a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999[128].
Nel prosieguo, sono state costituite nuove graduatorie, divenute utili per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato nel caso di insegnamenti per i quali le GNE e le GET sono esaurite.
Da ultimo, l’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), nelle more della piena attuazione del DPR 143/2019, ha stabilito un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le graduatorie nazionali per titoli di cui:
· all’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (v. ante);
· all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004). In tali graduatorie sono stati inseriti, originariamente per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM[129]. Successivamente, l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha trasformato tali graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha previsto che per l’a.a. 2013/2014 alle stesse si poteva ricorrere anche per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato. Tale possibilità è poi stata estesa agli anni accademici successivi, fino – prima dell’intervento disposto dal D.L. in commento - all’a.a. 2021/2022;
· all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). In tali graduatorie sono stati inseriti, anche in tal caso, originariamente, per il conferimento di contratti a tempo determinato, i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge[130]. Successivamente, l’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha trasformato tali graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha previsto che le stesse sono utili anche per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato. Ha, infine, disposto che il personale resta incluso nelle stesse graduatorie anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento;
· all’art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017. Si tratta di graduatorie nazionali ad esaurimento[131] in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.
Lo stesso art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 ha disposto che, in subordine, si fa ricorso alle “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1”.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), novellando l’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, in realtà, aveva consentito l’inclusione nelle graduatorie nazionali dallo stesso previste dei soggetti che avessero maturato il servizio di insegnamento triennale richiesto fino all’a.a. 2020/2021 incluso.
Con DM 645 del 31 maggio 2021 è stata, invece, poi, deliberata l’istituzione di apposite (nuove) graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle già vigenti graduatorie nazionali per titoli.
Per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato per il personale docente, l’art. 4, co. 12, della L. 124/1999 ha disposto l’applicazione alle Istituzioni AFAM delle disposizioni recate per la scuola dai co. 1-11 dello stesso art. 4. In particolare, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno accademico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo (co. 1).
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (co. 2). Nei casi diversi da quelli citati si provvede, invece, con supplenze brevi (co. 3).
In particolare, il comma 1 estende all’anno accademico 2022/2023 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
Il comma 2 differisce (dall’a.a. 2022/2023) all’a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento adottato con DPR 143/2019, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
A tal fine, novella ulteriormente l’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
Il comma 2-bis, infine – introdotto nel corso dell’esame in sede referente - novella l’art. 3-quater, comma 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che ha differito (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4, dello stesso DPR 143/2019, portando la decorrenza delle stesse all’anno accademico 2023/2024.
Si rileva che il suddetto art. 8, comma 4 del DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
a) l'art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 ( legge n. 128 del 2013);
Si ricorda che il suddetto art. 19, comma 3-bis, prevede – in relazione all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997.
b) l'art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005 (legge n. 27 del 2006);
Si ricorda che il suddetto art. 1-quater, comma 1, quarto periodo, del d.l. 250/2005, in materia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevede modalità di reclutamento del personale.
c) l'art. 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (in materia di accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza) e l'art. 3 della legge 124 del 1999 (relativo alla stessa materia) fatte salve talune graduatorie;
d) l'art. 4 del decreto-legge n. 357 del 1989 (legge n. 417 del 1989), relativo alla medesima materia di cui sopra, fatte salve talune graduatorie.
Articolo 6, comma 3
(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)
L’articolo 6, comma 3, differisce (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n.205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.
L'art. 1, comma 1145, della L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da CDP, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, comma 1, del D.L. 67/1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’art. 54, comma 1 della L. 488/1999.
Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
Originariamente, l’erogazione delle somme era prevista entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR. Tale termine è stato già prorogato in due occasioni: inizialmente al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, comma 1, del D.L. 162/2019 (conv, con modif., dalla L. 8/2020) e, successivamente, dall'art.6, comma 7, del D.L. 183/2020 (conv., con modif., dalla L.183/2020).
Già in occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione (A.C. 2325) si faceva presente che per tre università (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del citato D.L. n.183/2020 (A.C. 2845) a sua volta ha precisato che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) rimanevano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Gli atenei, con nota congiunta, avevano informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, motivandoli, in tale occasione, con l'emergenza epidemiologica in corso.
In virtù della disposizione in commento, il termine per l'erogazione delle predette somme è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.
Anche nella presente occasione, come precisa la relazione illustrativa del decreto-legge in esame, per le Università di Cassino e di Napoli "Parthenope" restano ancora da erogare alcuni importi (pari complessivamente a 5.353.324.66 euro).
Tali Atenei hanno (nuovamente) rappresentato, con nota congiunta, che "in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti", e segnalato l'esigenza di un conseguente differimento del termine previsto dalla legge vigente.
Come precisato nella relazione tecnica, la disposizione in esame non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito nel settore pubblico.
Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter
(Differimento adeguamento alla normativa antincendio)
Il comma 3-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.
Il comma 3-ter demanda ad un decreto ministeriale la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024.
Nello specifico il comma 3-bis novella l’articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016, il quale prevede proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca.
La disposizione prevede che il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle Università e delle istituzioni dell’AFRAMC (alta formazione artistica, musicale e coreutica) per i quali non si è provveduto a tale adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.
Il comma 3-ter novella l'articolo 4-bis del DL n.59 del 2019 che reca la disciplina sulla definizione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Nello specifico, al predetto articolo 4-bis, è inserito il comma 3-bis con il quale si demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca: i) la definizione di idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento; ii) l'individuazione di scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
La disposizione fa salvo il termine del 31 dicembre 2024 di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
La disposizione in esame, in luogo di sostituirla, si aggiunge alla disposizione vigente di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-bis, ai sensi della quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Articolo 6, comma 4
(Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale)
Il comma 4 dell’articolo 6 concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 (31 marzo 2022 nel testo originario del decreto, così modificato in sede referente) dell’ambito di applicazione di alcune norme[132], relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).
In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2022 (31 marzo 2022 nel testo originario, così modificato, come detto, in sede referente):
§ il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[133], volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale): dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
§ il Ministro dell’istruzione, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
§ con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell’istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale);
§ con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possano essere definite modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per: gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti[134] -; gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Articolo 6, comma 4-bis
(Proroga abilitazione scientifica nazionale)
Il comma 4-bis dell’articolo 6 proroga da nove a dieci anni la durata dell’abilitazione scientifica nazionale per i soggetti che l’abbiano conseguita nel 2012.
Si ricorda che l’articolo 16 della legge n. 240 del 2010 (cd. riforma Gelmini dell’Università) – richiamato dal comma - ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, la quale, attestando la qualificazione scientifica costituisce requisito necessario per l’accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati).
La procedura di abilitazione, che richiede requisiti distinti per la prima e la seconda fascia, si sostanzia in una valutazione non comparativa gestita direttamente dal Ministero attraverso le Commissioni nazionali dei diversi settori concorsuali
Nel processo di abilitazione, sono coinvolte 190 commissioni (corrispondenti ai Settori concorsuali), composte da cinque professori ordinari, sorteggiati dal MIUR nell’ambito di apposite liste formate dall’ANVUR; tutte le procedure, inoltre, dalla fase della candidatura alla pubblicazione dei risultati, sono gestite in modalità telematica.
I risultati e gli atti dell’Abilitazione Scientifica Nazionale sono altresì consultabili direttamente attraverso l’apposita piattaforma ASN.
Ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo richiesto per partecipare:
- ai concorsi indetti dagli atenei con procedura aperta;
- ai concorsi riservati (fino 31 dicembre 2021) a coloro che già sono in servizio presso l’ateneo;
- alle procedure di assunzione per coloro che, essendo inquadrati come ricercatori di tipo b) (tenure – track), possono al termine del triennio essere assunti come professori di II fascia.
Il regolamento attuativo è stato emanato, da ultimo, con DPR 95/2016, il cui articolo 3, comma 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione; ha, altresì, previsto che le domande dei candidati possono essere presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l’anno.
L’abilitazione scientifica nazionale è stata già oggetto di alcune modifiche normative: in particolare, con l’articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, da procedura a cadenza annuale l’abilitazione è infatti diventata una procedura senza soluzione di continuità che si svolge durante tutto l’anno, .
Inoltre, da ultimo con il decreto-legge n.126 del 2019, era stato disposto l’aumento da 6 a 9 anni della durata dell'abilitazione scientifica nazionale.
Articolo 6, commi 4-ter-4-quater
(Disposizioni in materia di personale degli enti pubblici di ricerca)
Con le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 6, introdotti in sede referente:
i) si differisce (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli enti di ricerca possono effettuare le assunzioni o bandire le procedure concorsuali, previste, rispettivamente, ai commi 1 e al comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n.75/2017;
ii) si dispone che, con riferimento alle procedure concorsuali riservate (di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017) per la partecipazione alle quali è richiesto di aver maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto presso l'amministrazione che bandisce il concorso, tale requisito deve essere posseduto al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine;
iii) si autorizzano gli enti pubblici di ricerca ad utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello.
A tal fine, il comma 4-ter novella l'articolo 12 del d.lgs. n.218 del 2016, recante disposizioni sul personale degli enti di ricerca, e il comma 4-quater modifica il comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello.
Nello specifico, il comma 4-ter, alla lettera a), opera il richiamato differimento del termine, sino al 31 dicembre 2022, entro il quale gli enti di ricerca possono effettuare le assunzioni o bandire le procedure concorsuali, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n.75/2017.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 – al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), di assumere, nel triennio 2018-2020, a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
Nello stesso triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, le medesime amministrazioni possono bandire, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
Rispetto ai termini previsti per l'espletamento delle richiamate procedure di stabilizzazione del personale precario, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 6 del DL 126/2019 (L.159/2019). Con il comma 4-ter, lettera a), in commento tale termine, come detto, viene ulteriormente differito di un anno.
Il comma 4-ter, lettera b), incide, senza peraltro operare alcuna modifica testuale, su uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate (di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017). Ai sensi della disciplina vigente, occorre aver maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto presso l'amministrazione che bandisce il concorso, "alla data del 31 dicembre 2022". La novità introdotta dalla disposizione in commento consiste nel disporre che i richiamati tre anni di contratto debbano essere posseduti "al 31 dicembre 2021", anche "in deroga a norme di proroga del predetto termine".
La disposizione in esame parrebbe poter incidere sulla posizione di coloro che abbiano eventualmente maturato il predetto requisito nel periodo successivo al 31 dicembre 2021.
Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.
Sul piano meramente formale, al fine di rendere più agevole l'interpretazione della disciplina in commento, si valuti l'opportunità di operare una novella espressa dell'articolo 20, comma 2, lettera b), del d.lgs. 75 del 2017.
Il comma 4-quater novella l'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello. Nello specifico riduce (da 40 milioni) a 30 milioni di euro l'ammontare annuale delle risorse che (a decorrere dall’anno 2022) sono destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.
La medesima lettera b) stabilisce altresì che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero delle risorse di cui alla presente lettera.
Si ricorda che il citato comma 310 dispone, complessivamente, l'incremento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Tali risorse sono dirette a finanziare: l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b)), norma incisa dalla disposizione in commento; gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al superamento del precariato (lettera a)); la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca (lettera c)).
Alla richiamata disposizione della legge di bilancio è altresì aggiunto un nuovo periodo che consente agli enti pubblici di ricerca di poter utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello.
Articolo 6, comma 4-quinquies
(Scuola europea di industrial engineering and management)
L’articolo 6, comma 4-quinquies - introdotto in sede referente – attribuisce, anche per il 2022, un finanziamento di 300 mila euro per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management.
A tal fine, la disposizione in commento, novella intanto l’art. 1, comma 244, secondo periodo della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Si ricorda che il suddetto comma 244 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto che, per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management sia autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia (primo periodo). Per le medesime finalità, il secondo periodo di tale comma autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 (i relativi stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - cap. 2157).
Ora, la disposizione in commento autorizza una spesa per le suddette finalità di 300 mila euro anche per l’anno 2022.
A tal fine, inoltre, istituisce presso il Ministero dell’università e della ricerca un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato art. 1, comma 244 della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all’art. 1, comma 534, della legge n. 178 del 2020, che prevede che per le finalità di cui all’art. 1, comma 244 della legge n. 145 del 2018 sia autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2021. Le modalità attuative del progetto di cui al citato art. 1, comma 244 della legge di bilancio 2019, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui sopra, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 537 della citata legge n. 178 del 2020 (che prevede, in particolare, che le iniziative formative di cui al precedente comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscano almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore). La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta tramite corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
[1] Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.
[2] Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.
[3] Ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni).
[4] Con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, si applica anche il limite del 20 per cento delle unità cessate (ai sensi del citato articolo 3, comma 102, della L. n. 244 del 2007).
[5] Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[6] Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.
[7] Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[8] Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).
[9] Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.
[10] Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.
[11] Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.
[12] Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
[13] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[14] Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.
[15] Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[16] Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[17] Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.
[18] Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.
[19] Se l’ente non ha fatto ricorso a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, è comunque consentita una spesa per nuovi contratti di lavoro flessibile per far fronte a servizi essenziali (cfr. Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017)
[20] Le società in house qualificate sono definite ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale prevede l’istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali. La qualificazione, conseguita in rapporto ai bacini territoriali, nonché alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo, ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera
[21] L’articolo 2119 del Codice civile dispone che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
[22] Analogamente è stato modificato l’art. 2257 (Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza).
[23] In precedenza, la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016 (proroga di termini), aveva prorogato fino al 31 maggio 2018 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali (COCER), intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. Contestualmente veniva prorogato fino al 15 luglio 2018 il termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza. Le precedenti elezioni si erano svolte nel 2012.
[24] La variazione riguarda, nella misura di 1 delegato, l'Esercito, l'Aeronautica e l'Arma dei carabinieri.
[25] La variazione riguarda l'Esercito (1 delegato), l'Aeronautica (2), l'Arma dei carabinieri (2) e la Guardia di finanza (1).
[26] I suddetti commi citati recitano:
“5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa”.
[27] Il termine di luglio è stabilito dall'articolo 15, comma 1, della L. n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
[28] L'emanazione del DM (Determinazione delle indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori delle camere di commercio, delle loro aziende speciali, dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi camerali nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle aziende speciali e delle unioni regionali) è stata prevista dall'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, della L. 580/1993.
[29] Questa la situazione al 27 luglio 2021.
[30] Si ricorda che l'articolo 8, comma 2-bis, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, ammette in ogni caso, per i lavoratori in esame impegnati in attività di pubblica utilità, la possibilità di assunzione - anche da parte di un'altra pubblica amministrazione - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, purché l'assunzione sia operata nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
[31] Quest’ultima norma fa riferimento a soggetti impegnati in lavori socialmente utili in quanto rientranti in alcune disposizioni specifiche e transitorie, relative a concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
[32] Di cui alla lettera h) del citato articolo 1, comma 446, della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni.
[33] Riguardo al successivo incremento di tali risorse, cfr. l'articolo 1, comma 496, della citata L. n. 160 del 2019.
[34] Come detto, l'articolo 8, comma 2-bis, del D.L. n. 44 del 2021 ammette in ogni caso, per i lavoratori in esame impegnati in attività di pubblica utilità, la possibilità di assunzione - anche da parte di un'altra pubblica amministrazione - in posizione di lavoratori sovrannumerari, in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, purché l'assunzione sia operata nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
[35] La relazione tecnica è reperibile nell’A.C. n. 3431.
[36] Fondo previsto dall’articolo 1, comma 199, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, ed istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[38] Il citato D.L. n. 150 reca "misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario".
[40] Tale Azienda è un ente pubblico economico, strumentale della Regione Calabria.
[41] Nello specifico, si tratta dell'art. 6-bis, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 928, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2020, n. 178.
[42] Accezione nella quale rientrano gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Ai sensi di tale co. 2, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.
[43] Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 in prima lettura (A.S. 1925), "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro.
[44] I termini "scuole e asili comunali", oggetto della esclusione di cui al citato comma 147-bis, parrebbero riferirsi solo alle scuole dell'infanzia comunali.
[46] Termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 16 del D.L. 221/2021.
[47] Con una successiva modifica introdotta dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) il legislatore ha esteso l’accesso al pubblico impiego anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti, ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione e? possibile per i lavoratori stranieri titolari di:
- permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo;
- status di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria
Possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari extracomunitari di cittadini dell’UE, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
[48] Il divieto, che concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, decorre dal 1° luglio 2019, come stabilito dall’art. 22, co. 8, del D.Lgs. 75/2017 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 1131, lett. f), della L. 145/2018.
[49] Decreto-legge n. 22/2021, convertito, con mod. in legge n. 55/2021, articolo 6, co. 2, lett. d) e articolo 7.
[50] Ai sensi della Parte IX delle Disposizioni operative del Fondo, il modello di rating calcola la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali collocandoli in una delle classi e delle fasce che compongono la scala di valutazione. Secondo le Specifiche tecniche per il calcolo delle probabilità di inadempimento, la scala di valutazione è composta da 12 classi, raggruppabili in 5 fasce di valutazione, a cui si aggiunge la classificazione “unrated” (UN), se falliscono i controlli di data – quality. A ciascuna classe di valutazione finale è attribuito un tasso di default empirico (cd. “probabilità di inadempimento”). Le tabelle seguenti – tratte dal sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI - danno indicazione delle 5 fasce di valutazione, delle tipologie di operazioni garantite e della percentuale di intervento del Fondo, ai sensi della disciplina ordinaria del Fondo stesso.
[51] Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile, ai sensi di quanto consentito dalla Disciplina europea sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto pandemico “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 cd. Temporary Framework”.
[52] Si ricorda che, per favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il D.L. n. 90/2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione, attraverso l'incorporazione di un comune da parte di un altro comune (art. 1, comma 130, legge n. 56/2014). A decorrere dal 2018 - a seguito di successivi interventi legislativi - il contributo spettante ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 - ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale - nel limite massimo di 2 milioni di contributo per ciascun beneficiario, stabilito dal comma 17, lettera b), legge n. 208/2015.
[53] L’ambito soggettivo è determinato dal rinvio al comma 567, il quale prevede a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro un contributo statale complessivo di euro 2.670 milioni distribuito negli anni dal 2022 al 2042.
[54] Si tratta della Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL), costituita presso il dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che ha funzioni di controllo centrale sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari. Ai sensi del DPR n.142 del 2013, che reca il regolamento attuativo, la Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato pro-tempore con delega in materia di autonomie locali e finanza locale. I componenti, nominati con decreto del ministro dell’Interno, sono: il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con funzioni di vice presidente; il direttore centrale della Finanza locale o direttore centrale per le Autonomie (partecipano ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata); un dirigente in servizio presso il dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; un dirigente designato dal ministero dell’Economia e delle Finanze; un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Funzione Pubblica; due rappresentanti dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.); tre rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.).
[55] D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
[56] Al riguardo si consideri anche quanto previsto dall’articolo 17 del decreto-legge n.76 del 2020, il quale ha stabilito che per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
[57] In merito, la Corte dei conti ha ritenuto che la diminuzione delle rate di ammortamento non può essere considerata un risparmio in conseguenza del quale procedere automaticamente a incrementare la spesa corrente, ma che le economie derivanti dalla rinegoziazione del debito debbono essere destinate a spese in conto capitale. In tale senso la Corte dei conti del Piemonte aveva evidenziato che «i risparmi frutto di rinegoziazione non possono essere qualificati quale strumento per offrire risorse immediatamente spendibili in parte corrente dagli enti in “sofferenza”, in quanto l'operazione comporterebbe, tra l'altro, l'irrigidimento dei bilanci futuri “capitalizzando” in senso negativo gli stessi e non offrendo alle generazioni future i benefici di cui potrebbero invece godere, laddove fossero assegnate esclusivamente ad investimenti le spese per indebitamento» (cfr. in tal senso, da ultimo, la Del. n. 12/2019/PAR, Sezione Regionale di Controllo per le Marche).
[58] La dotazione del fondo, ai sensi del comma 565, è pari: a 300 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 50 milioni di euro sono destinati ai soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna e di 150 milioni di euro per l’anno 2023. Tali risorse si aggiungono ai 100 milioni già stanziati dal combinato disposto dell’art.53 del decreto-legge n. 104/2020 (fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale) e dell'art.1, comma 775, della legge 78/2020 (fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale per il gli anni 2021-2022), ripartiti con il D.M. 11/11/2020 e il D.M. 16/04/2021.
[59] La sentenza n. 155 del 2020 - nel censurare una disciplina statale che consentiva agli enti in predissesto di riproporre un piano di riequilibrio pluriennale, chiarisce (in un obiter dictum) che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socioeconomiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.
[60] Si veda il documento "Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali", a cura dell'ISTAT.
[61] Per i comuni delle regioni a statuto ordinario la capacità fiscale è individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del DL 133/2014. Per l’anno 2022 è stata adottata la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario con il D.M. 16 dicembre 2021. Nell'Allegato A al medesimo D.M. si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario esistenti al 30 giugno 2021 sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nel successivo Allegato B. Per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, per cui non è disponibile una stima della capacità fiscale nell'ambito del citato D.M., essa è determinata dal Dipartimento delle finanze, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard.
[62] Si tratta della Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL), costituita presso il dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, che ha funzioni di controllo centrale sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari. Ai sensi del DPR n.142 del 2013, che reca il regolamento attuativo, la Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato pro-tempore con delega in materia di autonomie locali e finanza locale. I componenti, nominati con decreto del ministro dell’Interno, sono: il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con funzioni di vice presidente; il direttore centrale della Finanza locale o direttore centrale per le Autonomie (partecipano ai lavori della Commissione in relazione alla materia trattata); un dirigente in servizio presso il dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali; un dirigente designato dal ministero dell’Economia e delle Finanze; un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della Funzione Pubblica; due rappresentanti dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.); tre rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.).
[63] La disposizione normativa prevede, dunque, anche per gli stanziamenti di parte corrente la possibilità di essere conservati quali residui di lettera F, limitatamente alle deroghe previste da norme specifiche, prima ovviamente che l’esercizio si chiuda. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.
[64] Il citato comma 475 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio, fra cui l’obbligo per le regioni di versare all'entrata del bilancio statale, nel triennio successivo, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato; il divieto, nell'anno successivo a quello di inadempienza, di impegnare spese correnti (al netto delle spese per la sanità), in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti e di procedere ad assunzioni di personale; l’obbligo per il presidente e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione di versare al bilancio dell'ente, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.
[65] La lett. e-bis) dispone che le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
[66] Di cui all’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modificazioni.
[67] Cfr. l’articolo 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
[68] Di cui all’articolo 2-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
[69] Riguardo a tale monte ore, cfr. l’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
[70] Cfr. l'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
[71] Riguardo a tale monte ore, cfr. supra, in nota.
[72] Si ricorda che i corsi summenzionati di formazione specifica in medicina generale sono organizzati dalle regioni o province autonome e non rientrano, quindi, nell’ambito di scuole universitarie di specializzazione.
[73] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2021.
[74] Il complesso di tali norme è posto dai commi da 429 a 434 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni.
[75] La relazione illustrativa è reperibile nell’A.C. n. 3431.
[76] Appartengono a quest’area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
[77] Appartengono a quest’area i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono (nel quadro di indirizzi definiti) funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.
[78] Riguardo a tali modalità, il comma 430 del citato articolo 1 della L. n. 178 rinvia all’articolo 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
[79] Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
[80] Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.
[81] Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
[82] In base a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 26 del 2014.
[83] In base all'articolo 16, comma 1, lettera d) del citato D.Lgs. n. 26 del 2014.
[84] Come previsto all’articolo 37, comma 2, del citato D. Lgs. 26/2014, in base al quale il Ministero della salute individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida.
[85] Rispettivamente: c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; e f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
[86] Così prorogata dall’articolo 4, comma 5, del DL. 183/2020 (Proroga termini - L. 21/2021) rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021.
[87] In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni:
· divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
· divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
· divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.
[88] Sul punto, si ricorda che, a livello europeo, è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal - EURL ECVAM), che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le procedure in grado di ridurre, rifinire e rimpiazzare l'uso di animali da laboratorio. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall'inglese Replacement, nel caso l'animale venga completamente sostituito; Reduction, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; Refinment, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l'esistente o potenziale condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all'animale.
[89] La Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione Affari sociali della Camera ha invece approvato parere contrario. Con il parere approvato, la Commissione ha espresso anche la preoccupazione che l'introduzione di norme più restrittive rispetto a quelle della direttiva possa escludere l'Italia dal circuito dei grandi progetti di ricerca internazionale che prevedono l'uso di animali da laboratorio. Entrambe le Commissioni parlamentari hanno inoltre sottolineato l'inadeguatezza dei fondi previsti per lo sviluppo di metodi alternativi.
[90] Cfr. l’articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l’articolo 1, comma 423, e la relativa tabella 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l’articolo 34, comma 9, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
[91] Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non è invece ammesso (in relazione alla tipologia specifica di trattamento pensionistico), cfr. il messaggio dell'INPS n. 298 del 20 gennaio 2022.
[92] Riguardo a tali limiti, cfr. l’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, come novellato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
[93] Le norme oggetto di novella sono poste dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, e dall'articolo 38, comma 1-novies, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; cfr. altresì il comma 2 del medesimo articolo 18.
[94] Riguardo alle procedure stabilite per tali progetti, cfr. l'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
[95] Cfr. l'intesa sancita il 9 luglio 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
[96] Come prevede il citato comma 1 dell'articolo 18 del D.L. n. 148 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017).
[97] Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
[98] L. 11 gennaio/2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
[99] In proposito si sottolinea che la disposizione del comma 4 esclude le sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII, che ne prevede il controllo in altre forme.
[100] In particolare, nell’ambito dell’articolo 11 è stato introdotto il comma 5-bis in materia di obblighi dell'esercente riferiti alla misurazione della concentrazione di attività ionizzante sui materiali presenti nel ciclo produttivo radiazioni, in attuazione dell’articolo 22 del medesimo D.Lgs n. 101/2021.
[101] Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.
[102] Recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, (L. n. 21/2021).
[103] In proposito si ricorda che dopo un periodo di sperimentazione, si è consolidato un modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria. Qualora nell’azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l’attività didattica, l’università concorda con la regione, nell’ambito dei protocolli di intesa, l’utilizzazione di altre strutture pubbliche e private accreditate
[104] Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
[105] La dotazione originaria per il 2020 era pari a 5 milioni di euro.
[106] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in base alla procedura prevista dal citato articolo 1, comma 338, della L. n. 205).
[107] Si ricorda che la Missione 6 del PNRR è interamente intestata al soggetto attuatore Ministero della salute e risulta divisa nelle due componenti di 1. “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”. Il riferimento all’attuazione appare legato in particolare alla Componente 1, Investimento 3 relativo al “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” in relazione al Fascicolo sanitario elettronico e al sistema di sorveglianza e vigilanza sanitaria, oltre alla Componente 2, Investimento 1 relativo alla “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, per il rafforzamento della capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare, favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese.
[108] Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
[109] Prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
[110] Provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata, in particolare, dal Regolamento di organizzazione dell’AIFA (qui il testo), vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
[111] Provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica sopra individuata, entro il 30 giugno 2004, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30%.
[112] Con specifico riferimento a pareri, visti e nulla osta relativi a interventi di edilizia scolastica, l’art. 1, co. 260, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto, a regime, che gli stessi sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
[113] In base all’art. 232, co. 6, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020), la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro 7 giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi si intende quale silenzio assenso.
Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
[114] L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[115] In base all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal 1999 il Consiglio dei ministri determina per tutte le pubbliche amministrazioni, entro il primo semestre di ogni anno, il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. E’ conseguentemente emanato un DPCM.
[116] Il sistema nazionale di istruzione comprende, in base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.
[117] In attuazione sono intervenuti il DM 93 dell'8 agosto 2020, che ha autorizzato 472 assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021, e il DM 252 del 6 agosto 2021, che ha autorizzato 673 assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022.
[118] Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria tengono conto della previsione di cui all’art. 1, co. 3, della L. 186/2003, in base alla quale in tali ordini di scuole l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.
[119] In base ai punti 4.2 e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della CEI, firmata il 28 giugno 2012, resa esecutiva con DPR 175/2012, a partire dall’a.s. 2017/2018, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito da:
a) insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria;
b) sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
c) insegnanti della sezione o della classe, purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla CEI.
Dallo stesso a.s. 2017/2018 sono, in ogni caso, da ritenere dotati della qualificazione necessaria gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di seguito indicati e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro l’a.s. 2016/2017:
a) nelle scuole di ogni ordine e grado:
a1) coloro che siano in possesso di un diploma in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’a.a. 2013/2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
a2) coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea magistrale dell’ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’a.a. 2013/2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;
b) nelle scuole dell’infanzia e primarie:
b1) coloro che siano in possesso di un diploma in scienze religiose rilasciato, entro l’ultima sessione dell’a.a. 2013/2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI;
b2) gli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un a.s. nel corso del quinquennio 2007-2012;
b3) coloro che abbiano frequentato nel corso dell’istituto magistrale l’insegnamento della religione cattolica e lo abbiano impartito continuativamente per almeno un a.s. nel corso del quinquennio 2007-2012.
Sono stati, infine, fatti salvi i diritti di coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall’intesa del 14 settembre 1985, come successivamente modificata, avessero prestato servizio, entro la data di entrata in vigore dell’intesa del 28 giugno 2012, nell’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un a.s. dall’a.s. 2007-2008.
[120] L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori del concorso è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
[122] L’indizione del concorso non ha riguardato i posti d’insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta, per i quali la normativa vigente prevede autonome procedure di reclutamento del personale docente.
[123] Ai sensi del comma 765 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, comma oggetto di novella da parte del presente comma 3-bis.
[124] Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ed istituito dall'articolo 1, comma 440, della L. 18 dicembre 1997, n. 440, e successive modificazioni.
[125] I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome
[126] Si veda il rifinanziamento della predetta autorizzazione di spesa presente nel relativo ddl di bilancio 2020 (AS 1586 – Tomo III, pag. 478).
[127] In base al FOCUS pubblicato dal MUR a dicembre 2021, nell’a.a. 2020/2021 il comparto AFAM è risultato costituito da una rete di 159 Istituzioni (86 statali e 73 non statali), così suddivise: 20 Accademie di Belle Arti statali (ABA); 18 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA); 1 Accademia nazionale di danza statale (AND); 1 Accademia nazionale di arte drammatica statale (ANAD); 37 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale. Il 54,1% delle Istituzioni appartiene all’Area musicale e coreutica, mentre il restante 45,9% all’Area Belle arti, Industrie artistiche e Teatro.
[128] I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001.
[129] La procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005.
[130] Le modalità di inserimento in queste graduatorie sono state definite con DM 526 del 30 giugno 2014.
[131] Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con DM 597 del 14 agosto 2018.
[132] Cfr. l’articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e l’articolo 6, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni.
[133] Quest’ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.
[134] Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.