Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali |
Titolo: | D.L. 221/2021 - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 |
Riferimenti: | AC N.3467/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 525/2 |
Data: | 14/02/2022 |
Organi della Camera: | XII Affari sociali |
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
D.L. 221/2021 – A.C. 3467
14 febbraio 2022
Servizio Studi
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Dossier n. 488/2
Servizio Studi
Dipartimento Affari sociali
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Progetti di legge n. 525/2
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D21221b
INDICE
§
Articolo 1 del DDL di conversione
§
Articolo 1, comma 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)
§
Articolo 3 (Durata di validità delle certificazioni verdi COVID-19)
§
Articolo 3-bis (Terminologia delle certificazioni verdi COVID-19)
§
Articolo 4, comma 1 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
§
Articolo 4, comma 2 (Obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2)
§
Articolo 4-bis (Misure urgenti in materia di personale sanitario)
§
Articolo 5 e Articolo 5-bis (Impiego dei certificati verdi COVID-19 di base o rafforzati)
§
Articolo 5-bis, comma 2, lettera a) (Disposizioni in materia di spettacoli ed eventi sportivi)
§
Articolo 5-bis, comma 2 lettera b) (Disposizioni in materia di fiere)
§
Articolo 5-bis, comma 2, lettera d) (Sanzioni)
§
Articolo 5-sexies (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)
§
Articolo 5-octies (Modifiche alla disciplina in materia di spostamenti)
§
Articolo 6, comma 1 (Disposizioni in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)
§
Articolo 6, comma 2 (Disposizioni in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)
§
Articolo 9 (Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)
§
Articolo 10 (Piattaforma informativa nazionale per le attività di vaccinazione contro il COVID-19)
§
Articolo 11 (Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)
§
Articolo 12 (Somministrazione da parte dei farmacisti dei prodotti vaccinali contro il COVID-19)
§
Articolo 13 (Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
§
Articolo 14 (Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)
§
Articolo 15 (Disposizioni relative all’App Immuni)
§
Articolo 16, comma 1-bis (Polizia locale)
§
Articolo 18 (Disposizioni finali)
§
Articolo 18-bis (Disciplina sanzionatoria)
§
Articolo 18-ter (Disposizioni finanziarie)
§
Articolo 18-quater (Clausola di salvaguardia)
§
Articolo 19 (Entrata in vigore)
§
4_Articolo 73, D.L. 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
§
14_Articolo 9, D.L. 34/2020 (Proroga dei piani terapeutici)
§
15_Articolo 83 dl 34/2020 (Sorveglianza sanitaria)
§
16_Articolo 90 dl 34/2020 (Disposizioni in materia di lavoro agile)
§
17_Articolo 100 dl 34/2020 (Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
§
19_Articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio)
§
20_Articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domiciliare)
§
21_Articolo 10, commi 2 e 3, D.L. 44/2021 (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici)
Articolo 1 del DDL di conversione
Il comma 1 del disegno di legge di conversione dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 221 del 2021, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, con le modificazioni riportate in allegato.
Il comma 2 dispone l'abrogazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria".
Il medesimo comma dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.
Al contempo, le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 221 del 2021, al fine di trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge di cui si propone l'abrogazione,
Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 ha recato alcune misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022). Esso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l’avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo). Ha inoltre integrato le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze (e riservando l'accesso a detentori di green pass 'rafforzato').
Ancora, il decreto-legge n. 229 ha sollecitato la definizione da parte del Commissario straordinario per l’emergenza (d'intesa con il Ministro della salute) di un protocollo per assicurare (fino al 31 marzo 2022) la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Ed ha disposto riguardo alla misura della quarantena precauzionale, prevedendone la non applicazione a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. Per questi soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (per la rilevazione del virus Sars-Cov-2) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto (cosiddetto regime di auto-sorveglianza). La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle condizioni di quarantena o di quarantena precauzionale, ovvero di auto-sorveglianza, l’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.
Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”.
Infine, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, di cui si prospetta l'abrogazione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).
Il comma 3 abroga il decreto-legge n. 2 del 2022, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di elettorato attivo nell'elezione del Presidente della Repubblica, nel tempo dell'epidemia da Covid-19 al contempo facendone salvi gli effetti.
Il decreto-legge n. 2 del 2022 ha dettato disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto nell'elezione del Presidente della Repubblica (negli scrutini che sono stati calendarizzati dal 24 gennaio) - talché esse hanno esaurito i loro effetti, una volta effettuata (infine il 29 gennaio) l'elezione presidenziale.
Siffatte previsioni hanno posto una deroga al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, sancito sia per coloro che siano sopposti all'isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici, sia per coloro ai quali sia applicata la quarantena precauzionale, in quanto aventi avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi.
Tale divieto di mobilità è stato stabilito dall'articolo 1 (rispettivamente, comma 6 e comma 7) del decreto-legge n. 33 del 2020.
A tale divieto, il decreto-legge n. 2 del 2022 ha posto una deroga, per i (1009) parlamentari e delegati regionali partecipanti agli scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica.
Dunque ha previsto che non si applicasse loro il divieto di mobilità inerente all'isolamento da positività e alla quarantena precauzionale da contatto.
Parlamentari e delegati regionali sono stati così autorizzati a spostarsi sul territorio nazionale - previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente.
Lo spostamento è stato consentito, peraltro, ad alcune condizioni.
Ossia lo spostamento doveva avvenire con mezzo proprio o sanitario, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento ove si svolgesse la votazione, e con obbligo di fare rientro nella propria residenza o dimora, indicata come sede di isolamento o quarantena.
Gli spostamenti sono stati consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto, e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio.
A questo fine, tali parlamentari e delegati regionali sono stati altresì autorizzati a soggiornare presso le strutture alberghiere o simili che le regioni abbiano individuato per far fronte a temporanee improrogabili esigenze di isolamento (cfr. l'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020), o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di quarantena.
Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, quei membri del Parlamento in seduta comune e delegati regionali sono stati tenuti al rispetto di:
ü
divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;
ü
divieto di sosta in luoghi pubblici;
ü
divieto di entrare in contatto con soggetti diversi dai soggetti preposti alle operazioni di voto;
ü
divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;
ü
obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Altra previsione del decreto-legge n. 2 era che la Camera dei deputati comunicasse al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere in cui si svolgessero le votazioni dei soggetti elettori in isolamento o quarantena precauzionale.
Le disposizioni poste dal decreto-legge n. 2 del 2022 sono munite della clausola di invarianza finanziaria.
Può ricordarsi come nel corso dell'esame del disegno di conversione del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 (sul cd. green pass rafforzato), la Camera dei deputati approvasse, nella seduta del 19 gennaio 2022, due identici ordini del giorno (9/3442/84 e 9/3442/92) che impegnavano il Governo "a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso anche attraverso un intervento di carattere normativo".
Articolo 1, comma 1
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)
L’articolo 1, al comma 1, prevede l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.
Originariamente lo stato di emergenza in questione infatti è stato dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un periodo di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020, e successivamente prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
Si sono poi succedute le ulteriori proroghe al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 , al 30 aprile 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.
L’articolo 1 del DL. 105/2021 [1] (Legge 16 settembre 2021, n. 126) ha infine prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Va notato che la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, così come quella stabilita dal citato D.L. 105/2021, viene disposta direttamente dall’articolo 1 del decreto legge in esame (e non da una delibera del Consiglio dei Ministri).
La proroga in esame è collegata a quella disposta al successivo articolo 2 (v. scheda) che estende al 31 marzo 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza all’interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 del 2020 [2] , con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive, e n. 33 del 2020 [3] , con riferimento alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale su cui applicare tali misure, corrispondentemente a specifici parametri in base ai quali valutare l’evolversi dei dati epidemiologici.
Articolo 1, comma 2
(Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
e del Commissario straordinario)
L’articolo 1, comma 2, prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 possano adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso.
La disposizione prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, adottino "anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria" delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
I due soggetti sopra ricordati sono, com'è noto, riconosciuti dall'ordinamento quali titolari di una potestà di emanare ordinanze, connessa per l'uno a situazioni emergenziali di protezione civile (ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018 recante il Codice di protezione civile: cfr. in particolare il suo articolo 25), per l'altro all'emergenza epidemiologica in corso (ai sensi dell'articolo 122, comma 2, che autorizza l'adozione in via d'urgenza da parte del Commissario dei "provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale").
La disposizione in esame - della quale la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione non reca particolare approfondimento esplicativo - si direbbe proiettare la potestà di ordinanza speciale verso la programmazione della prosecuzione "in via ordinaria" delle misure di contenimento dell'epidemia in corso, in vista di un successivo di superamento dello stato di emergenza e al contempo, verosimilmente, ancora di una qualche circolazione del virus.
Pertanto, nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza - la cui durata risulta protratta al 31 marzo 2022, ai sensi del comma 1 di questo articolo 1 del decreto-legge - si viene a legittimare una finalizzazione dell'ordinanza ad attività di programmazione della prosecuzione delle misure di coordinamento, in via non più qualificabile come 'straordinaria'.
La giurisprudenza costituzionale sin dai suoi esordi (già con la sentenza 8 del 1956: lì si trattava del potere prefettizio d'ordinanza, previsto dall'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza) ebbe modo di rilevare come il diritto emergenziale e i poteri che esso imputa a Governo ed amministrazione non si pongano extra ordinem bensì debbano presentare alcuni connotati (come efficacia limitata nel tempo, calibrata sui dettami della necessità ed urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione ove non siano provvedimenti individuali; conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico). Rimane fermo - può aggiungersi, ancora sulla scorta della giurisprudenza costituzionale - che qualsivoglia conferimento di poteri amministrativi debba rispettare un principio di legalità sostanziale, talché i poteri conferiti non è sufficiente siano finalizzati alla tutela di un bene o valore, debbono essere altresì determinati nel contenuto e nelle modalità, sì da mantenere costantemente una pur elastica copertura legislativa dell'azione amministrativa (evitando di risultare - come rilevava la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995 - "non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi").
L’articolo 2, comma 1 e comma 2 lettera b), in coordinamento con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale (v. anche ante articolo 1, co. 1) dispone, mediante la tecnica della novella, la modifica delle seguenti disposizioni:
-
l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022
[4]
della facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 già prevista all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 (comma 1).
L'articolo 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19
[5]
, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, se necessario, sulla totalità dello stesso, ha previsto la possibilità di adottare una o più misure tra quelle di cui al successivo comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 dicembre 2021
[6]
, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.
Il D.L. n. 19/2020 ha pertanto disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso per far fronte a detti rischi sanitari prevedendo l'adozione delle misure emergenziali di contenimento con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle Regioni interessate
[7]
.
- l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 degli effetti delle specifiche misure contenute nel D.L. n. 33/2021 [8] per contenere gli effetti della diffusione del Covid-19, mediante modifica all’articolo 3, comma 1 (comma 2, lettera b)).
Il decreto-legge n. 33 del 2020, pur mantenendo ferma la strumentazione predisposta e disciplinata dal decreto-legge n. 19, ha segnato l’avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull’evolversi dei dati epidemiologici.
Esso ha, da un lato, stabilito un progressivo allentamento di divieti e vincoli calibrati sulla fase più acuta dell'emergenza, dall'altro ha ammesso un'incidenza regolatoria regionale sulle attività economiche, produttive e sociali sulla base di appositi protocolli o linee guida per prevenire il rischio di contagio, ferma restando la possibilità di introdurre limitazioni nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 1, co. 14).
Ciò ha consentito una maggiore articolazione della risposta all'emergenza epidemiologica, nel concorso tra Stato e Regioni, circa l'adozione delle misure per fronteggiare e contenere la pandemia.
La lettera a) dell'articolo 2, comma 2, introdotta nel corso dell’esame al Senato, costituisce la trasposizione, con modifiche esclusivamente formali, dell'articolo 2 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. Riguardo alle norme in esame
[9]
, la novella di cui al capoverso 7-bis sopprime l’obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto
[10]
con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, comprensivo dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’infezione al medesimo COVID-19), nonché - secondo l'ulteriore novella di cui all'articolo 2 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere
[11]
- in tutti i casi in cui la guarigione sia successiva al completamento del suddetto ciclo primario (oppure successiva alla dose di richiamo). La novella di cui al capoverso 7-ter, in primo luogo, introduce un’esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus
[12]
e delle quarantene precauzionali (ovvero delle misure con effetto equivalente a queste ultime
[13]
). La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, l’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.
Più in particolare, per le fattispecie oggetto del regime di autosorveglianza in sostituzione di quello di quarantena precauzionale
[14]
, il capoverso 7-bis prevede: l’obbligo di effettuare (presso un centro pubblico o un centro privato abilitato) un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto; l’obbligo di indossare per dieci giorni (decorrenti dall’ultimo contatto stretto) dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (o di tipo FFP3). Resta implicitamente fermo che, in caso di esito positivo di un test, subentri il regime di quarantena previsto per i soggetti positivi (al suddetto virus).
Si ricorda che la novella legislativa (di cui al capoverso 7-bis) recante gli obblighi in esame rientra nell’ambito delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74.
Sotto il profilo redazionale, si valuti l’opportunità di fare esplicito riferimento (nel capoverso 7-bis) anche ai dispositivi di tipo FFP3 e di sostituire (nei capoversi 7-bis e 7-ter) la locuzione "antigene SARS-CoV-2" con la locuzione "virus SARS-CoV-2", considerato che il test molecolare non rileva l’antigene.
Riguardo al regime di autosorveglianza, cfr., da ultimo, la circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498.
Per l'applicazione del regime di autosorveglianza nell'ambito del "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni" e nell'ambito scolastico, cfr. l'articolo 6 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere.
La novella di cui al successivo capoverso 7-ter, in primo luogo, introduce un’esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che - sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico, istituito dall’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni - definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precauzionali (ovvero delle misure con effetto equivalente a queste ultime
[15]
)
[16]
.
La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o di quarantena precauzionale, l’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati; in quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di quarantena precauzionale
[17]
. Si valuti l’opportunità di chiarire a quali soggetti siano riconosciuti la possibilità o il compito della trasmissione suddetta, ai fini della cessazione della condizione in oggetto.
L’articolo 3 riduce [18] , con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione (contro il COVID-19) da nove a sei mesi. Tuttavia, l'articolo 1 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere, sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo; per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo [19] ).
Si ricorda che (con riferimento ai prodotti vaccinali non monodose) dopo l’assunzione di una prima dose del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo medesimo
[20]
. Tuttavia, nell'ambito delle ipotesi in cui la vaccinazione riguardi un soggetto in precedenza guarito, la somministrazione di un’unica dose - in luogo di un ciclo vaccinale primario completo - genera comunque il certificato verde di durata pari a sei mesi, qualora tale somministrazione avvenga nell’ambito temporale individuato dalle circolari del Ministero della salute - mentre nei casi in cui la somministrazione avvenga successivamente al limite temporale individuato dalle circolari, essendo comunque prevista la seconda dose ordinaria del prodotto, con una relativa data, la certificazione è valida solo fino a quest’ultima
[21]
, in base al suddetto principio generale -. Secondo il criterio enunciato dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, la dose unica in oggetto è somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla guarigione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione. La precedente circolare ministeriale del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, individuava un diverso ambito temporale, con la locuzione "preferibilmente entro i 6 mesi" dalla guarigione
[22]
.
Riguardo alla summenzionata dose di richiamo, resta fermo che essa rileva, ai fini della generazione di un nuovo certificato verde COVID-19, a prescindere dall'entità dell'intervallo rispetto al precedente ciclo vaccinale (ovvero rispetto all'eventuale dose unica precedente, per i casi in cui, in relazione alle caratteristiche del prodotto o ad altre ipotesi specifiche
[23]
, fosse prevista una sola dose).
Si ricorda altresì che - in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, come novellato - dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi in oggetto, generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953, il quale trova applicazione fino al 30 giugno 2022).
L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce
[24]
, nell'ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (o green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o green pass rafforzato); tale articolazione e le relative definizioni corrispondono alla distinzione, già operata dalle norme vigenti, che richiedono, a determinati fini, il possesso di un certificato rafforzato, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19), con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.
La novella di cui al presente articolo 3-bis esplicita, inoltre, che gli istituti in esame si applicano ai fini delle norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 [25] .
Articolo 4, comma 1
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
L’articolo 4, comma 1, prevede l’obbligo anche in zona bianca ed anche nei luoghi all’aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 gennaio 2022.
Le disposizioni relative all’utilizzo sono definite dal D.P.C.M 2 marzo 2021.
In proposito, la previsione di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza, tra cui l’obbligo di utilizzo delle mascherine, è contenuta nel decreto-legge n. 19 del 2020 [26] (art. 1, comma 2, lett. hh-bis) che ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, con eventuale adozione delle stesse misure emergenziali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Indicazioni puntuali sull'obbligo di indossare la mascherina, con l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto, erano contenute nel d.P.C.M. 13 ottobre 2020 che e ha raccomandato il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi. Il d.P.C.M. 2 marzo 2021 ha, da ultimo, recepito tale obbligo, confermando la raccomandazione del loro utilizzo anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi, fermo restando l’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, derogabile esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
L’utilizzo dei DPI delle vie respiratorie all’aperto era stato superato in zona bianca dal 28 giugno 2021 con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 in base alle valutazioni contenute in parere del Comitato tecnico scientifico formulato rispetto allo scenario epidemiologico a quella data, fatti salvi i casi di assembramento (quali ad esempio mercati, fieri o code) e facendo obbligo di avere sempre con sè i DPI per poterli indossare quando necessario per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, nel rispetto dei protocolli vigenti e in ogni caso in tutti i mezzi di trasporto pubblico.
Restando esclusi da detti obblighi: 1) i bambini di età inferiore ai sei anni; 2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; 3) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Va infine ricordato che, da ultimo, l'ordinanza 8 febbraio 2022 ha nuovamente disciplinato tale ambito, a decorrere dall’11 febbraio, prevedendo l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; all'aperto l'utilizzo delle mascherine è richiesto laddove si configurino assembramenti o affollamenti (ne consegue che all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Le misure hanno efficacia fino al 31 marzo (fine dello stato di emergenza). Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Articolo 4, comma 2
(Obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2)
L’articolo 4, comma 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: i) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; ii) per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.
La modifica introdotta al Senato è diretta a inserire la previsione di tale obbligo, per ragioni di coordinamento normativo, all'interno dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, che reca la disciplina per l'accesso del pubblico a spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi.
Tale obbligo decorre dal 25 dicembre 2021 - data esplicitata dal richiamato emendamento, che pertanto coincide con la data di entrata in vigore del presente decreto legge - e ha durata fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il medesimo periodo di tempo, nei predetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è altresì posto il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso.
La disciplina sia degli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, sia degli eventi e delle competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto - per gli aspetti ulteriori rispetto a quelli disciplinati nella presente sede - è contenuta nell'art. 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, e successive modificazioni, il quale reca disposizioni in ordine alle modalità di svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico nonché degli eventi e delle competizioni sportivi in zona gialla e in zona bianca.
Al riguardo si rinvia alla consultazione dei box concernenti "La disciplina relativa all’accesso agli spettacoli aperti al pubblico" e "La disciplina relativa alla partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportivi" alle pagg. 55-60 del Dossier sull'A.S. 2463 (decreto-legge n. 172 del 2021, in corso di conversione).
In merito alla disciplina legislativa relativa ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che l'art. 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (cd. "Cura Italia"), per far fronte alla situazione emergenziale da Covid-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale (DPI), limitatamente al periodo dell’emergenza, ha consentito di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni, introducendo un procedimento specifico di autocertificazione all'Istituto superiore di sanità (e all'INAIL) al fine di avvalersi della suddetta deroga.
L'art. 16 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sempre per la durata del periodo di emergenza, ha incluso le mascherine chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositivi di protezione individuale, con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
In relazione all'uso delle mascherine chirurgiche, l'art. 16 opera un rinvio al precedente art. 5-bis, comma 3, sulla base del quale, in relazione allo stato di emergenza, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è autorizzato il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e si prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE.
Il medesimo art. 16, infine, consente il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.
Successivamente l'art. 66-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ha introdotto disposizioni per la semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
Documenti e strumenti con indicazioni utili a operatori sanitari e cittadini relative alla prevenzione e al controllo delle infezioni in generale e dunque anche ai Dispositivi di protezione individuale sono disponibili alla pagina web dell'ISS Documentazione DPI e Covid-19.
L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente fino al 31 dicembre 2022 l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall’emergenza Covid-19 (precedentemente esclusivamente in quelle impegnate nell’emergenza da COVID-19).
L’articolo 4-bis modifica l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n.18 del 2020, che, consente, fino al 31 dicembre 2022 [27] , in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale sostituendo la condizione attualmente prevista che l’esercizio della professione sanitaria o di operatore socio-sanitario, in via autonoma o dipendente, avvenga in strutture sanitarie, anche private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19 con quella che tali strutture sanitarie siano interessate direttamente o indirettamente da tale emergenza. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 13 che, sempre fino alla data del 31 dicembre 2022, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, anche i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.
Il comma 1 dell’articolo 4-ter, articolo introdotto durante l’esame al Senato, intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale, dall’art. 4 del decreto legge n. 221 del 2021. Esso riproduce il contenuto dell’articolo 3 del D.L. 229/2021.
Il comma 1 dell’articolo 4-ter, articolo introdotto durante l’esame al Senato, impegna il Commissario straordinario COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale, a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Si ricorda che l’art. 4, comma 1, del decreto legge in esame, ha disposto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto. L’obbligo decorre dal 25 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
In data 3 gennaio 2021, la Struttura del Commissario per l'emergenza Covid-19, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha siglato il Protocollo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite per la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. L’art. 1 del Protocollo indica i requisiti minimi, anche di conformità alla normativa europea, cui devono rispondere le mascherine FFP2 monouso e non riutilizzabili. Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro per unità (IVA compresa). La vendita al pubblico delle mascherine FFP2 al prezzo massimo concordato è praticata, su base volontaria, dalle farmacie che aderiscono al Protocollo compilando l’apposito modulo reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. Resta ferma la possibilità di praticare offerte migliorative nel caso di acquisti multipli di mascherine in confezioni singole o multiple integre da parte degli utenti.
Il Commissario è altresì incaricato di monitorare l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 e di relazionare al Governo.
La misura non comporta oneri per la finanza pubblica.
I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter, articolo introdotto durante l’esame al Senato, prevedono la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo tecnico, con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.
L'istituzione del tavolo tecnico - in merito alla quale si enuncia la finalità generale di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre i rischi di contagio - è demandata ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni.
La partecipazione alle attività del tavolo tecnico non dà diritto a emolumenti o rimborsi di spese comunque denominati. Sono poste, inoltre, le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5 – modificato nel corso dell’esame al Senato - e il comma 1 dell'articolo 5-bis – articolo inserito nel corso dell’esame al Senato - operano il riordino [28] di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) di base oppure (in altri casi) al possesso di un omologo certificato rafforzato - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19), con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -; resta fermo che l'accesso è consentito anche ai soggetti che abbiano un'età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19 [29] . L'intervento di riordino in esame determina altresì le seguenti modifiche rispetto alle corrispondenti norme vigenti: esplicita che le disposizioni in esame si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 [30] ; per i corsi di formazione, pubblici e privati, in presenza, estende (in virtù del riferimento all'intero territorio nazionale) alle zone arancioni e rosse [31] la possibilità di accesso mediante il possesso del certificato verde COVID-19 di base, mentre la formulazione attuale [32] , per tali zone, subordina il relativo accesso al possesso del certificato rafforzato [33] ; specifica che la condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, rafforzato) si applica anche alle feste diverse da quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose [34] e agli eventi assimilati alle feste; inserisce la fattispecie della partecipazione del pubblico alle cerimonie pubbliche tra quelle soggette alla condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, del certificato rafforzato). La lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5-bis reca una novella di coordinamento, in relazione alla novella posta dal comma 1 dell'articolo 5-bis.
Nel contesto del riordino di cui all'articolo 5 e articolo 5-bis, comma 1, in esame:
- l'elenco degli ambiti ed attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) di base - ovvero ad una delle condizioni di esenzione suddette - è ora posto dalla nuova versione dell'articolo 9-bis, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ferme restando le fattispecie di ambiti ed attività individuate da altre norme, tra cui quelle stabilite dal comma 1-bis dello stesso articolo 9-bis e dal relativo decreto attuativo (D.P.C.M. 21 gennaio 2022);
- l'elenco degli ambiti ed attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) rafforzato - ovvero ad una delle condizioni di esenzione suddette - è posto dal nuovo articolo 9-bis.1 del citato D.L. n. 52 (articolo che viene ivi inserito mediante l'articolo 5-bis, comma 1, in esame), ferme restando le fattispecie di ambiti ed attività individuate da altre norme.
In ogni caso, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi - oggetto, con riferimento all'intero territorio nazionale, dei due elenchi - sono ammessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti, con riferimento alle zone bianche, dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 (e dai relativi protocolli e linee guida).
Nell'ambito del suddetto riordino, la nuova versione dell'articolo 5 provvede anche ad alcune abrogazioni e soppressioni di disposizioni che vengono ora trasposte nel suddetto articolo 9-bis.1 (o che sono assorbite da quest'ultimo) [35] .
Riguardo ai due elenchi suddetti e, in particolare, alle norme - ivi oggetto di assorbimento - che siano poste dal presente D.L. n. 221 o da altri decreti-legge in fase di conversione, si rileva che:
-
il complesso delle nuove disposizioni in esame assorbe la norma di proroga relativa alle zone bianche, posta dalla versione originaria dell'articolo 8, comma 5, del presente D.L. n. 221 - proroga concernente la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, della L. 21 gennaio 2022, n. 3, e successive modificazioni, comma che viene abrogato dalla nuova versione del successivo articolo 18 -;
-
l'elenco relativo al certificato verde di base assorbe la disposizione di cui alla versione originaria dell'articolo 8, comma 2, del presente D.L. n. 221 sui corsi di formazione privati
[36]
;
-
l'elenco relativo al certificato verde rafforzato comprende anche: i servizi di ristorazione, ivi compresi quelli al banco oggetto della versione originaria del presente articolo 5 (ferma restando per le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale l'inclusione nell'altro elenco, relativo al certificato verde di base, in conformità con la relativa disposizione vigente); le fattispecie già soggette alla condizione del certificato verde rafforzato in base alla versione originaria dell'articolo 8, comma 1, del presente D.L. n. 221 e all'articolo 1, commi 1, 3 e 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, D.L. di cui il medesimo emendamento 2.1000 dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi;
-
il medesimo elenco relativo al certificato verde rafforzato - il quale, così come l'elenco relativo al certificato di base, si riferisce all'intero territorio nazionale - costituisce anche la trasposizione della novella relativa alle zone rosse di cui all'articolo 4 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere; si ricorda che tale articolo novella parzialmente il comma 2-bis del citato articolo 9-bis del D.L. n. 52, comma che è oggetto di abrogazione da parte del comma 1, lettera b), della nuova versione del presente articolo 5.
Si rileva che, per le palestre e per le attività relative agli sport di squadra e di contatto
[37]
, il nuovo elenco (relativo al certificato verde rafforzato) reca una terminologia uniforme, coerente con le indicazioni già contenute nella tabella presente nelle faq su sito internet istituzionale governativo - mentre le disposizioni vigenti fanno testuale riferimento alle palestre solo per le attività al chiuso e agli sport di contatto (che siano diversi da quelli di squadra) solo per le attività all'aperto
[38]
-.
La lettera c) del comma 2 del suddetto articolo 5-bis inserisce il richiamo del nuovo articolo 9-bis.1 - articolo viene inserito, come detto, nel D.L. n. 52 - nell'elenco di riferimenti normativi di cui al comma 10-bis dell'articolo 9 dello stesso D.L. n. 52, e successive modificazioni. Si ricorda che l'elenco posto da tale comma - unitamente all'integrazione al medesimo elenco operata (non in forma di novella) dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 - concerne le norme che stabiliscono gli ambiti ed attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19 [39] .
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5-bis, incide sulla disciplina in materia di partecipazione a spettacoli ed eventi sportivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n.52 del 2021 (convertito, con modif., dalla L. 87/2021):
i) ripristinando, per un verso, i limiti di capienza consentita delle strutture che ospitano manifestazioni sportive precedenti rispetto alla riduzione degli stessi operata dal decreto-legge n.229 del 2021, del quale il medesimo emendamento prospetta l'abrogazione con salvezza degli effetti;
ii) consentendo, in zona bianca, lo svolgimento di feste popolari e manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica;
iii) operando, per l'altro verso, interventi di coordinamento con l'articolo 9-bis.1 del citato DL n.52 del 2021 - che l'articolo 5-bis in esame, al comma 1, intende introdurre - ai sensi del quale l'accesso a spettacoli ed eventi sportivi è circoscritto ai soli soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato.
Nello specifico, i nn.1.1 e 1.2 della lettera a) del comma 2 mirano a sopprimere dall'articolo 5, comma 1, del DL n.52 del 2021, rispettivamente al primo periodo (riguardante la zona gialla) e al terzo periodo (relativo alla zona bianca), la previsione che subordina l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico ai possessori di una delle certificazioni COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo DL n.52.
Ai sensi del citato art.9, comma 2, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare. In base all’art. 9-bis, comma 3, dello stesso D.L. 52/2021, sono esentati dall’obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
L'intervento normativo in esame è inquadrabile come intervento di coordinamento normativo. Esso si fonda infatti sulla circostanza che, per l'accesso agli spettacoli, è già richiesto - ai sensi dell'articolo 9-bis.1, comma 1, lettera m), del citato DL n.52 del 2021, che l'articolo 5-bis, comma 1, del presente decreto mira ad introdurre - il possesso di una certificazione verde. Rispetto alla formulazione vigente, si segnala che la certificazione verde ora richiesta (si veda la scheda di lettura dell'articolo 5-bis, comma 1, del presente Dossier) è quella rafforzata, ovvero generata esclusivamente da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione. Il possesso di un certificato verde generato in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido non costituisce più, pertanto, titolo idoneo per l'accesso agli spettacoli.
Inoltre, la lettera 1.2-bis) consente, in zona bianca, lo svolgimento di feste popolari e manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale (ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione tecnica di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 del 1931.
Si ricorda che il “notevole interesse culturale”, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è riferito ai “beni culturali”, nella cui nozione non sono ricomprese le feste popolari e le manifestazioni culturali.
La nozione di "bene culturale" è desumibile dall'art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).
In base all'art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Per un approfondimento della nozione di bene culturale si rinvia alla pagina dedicata nel Portale della documentazione, sezione Temi web del sito istituzionale della Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda il processo di autorizzazione delle manifestazioni all’aperto, si ricorda che, ai sensi dei punti 78 e 79 della Tabella allegata al D. Lgs. n. 222 del 2016, le attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, l’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo.
Il n.2) del comma 2 novella l'articolo 5, comma 1-bis, del DL n.52 del 2021, relativo all'accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al fine di coordinarlo con l'articolo 9-bis.1, comma 1, lettera n), del medesimo provvedimento (cfr. scheda di lettura dell'articolo 5-bis, comma 1, del presente Dossier). Nel dettaglio, esso è diretto ad espungere la previsione - ai fini dell'accesso ai predetti luoghi - del possesso di una delle certificazioni COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo DL n.52, tenuto conto che la citata lettera n) prevede, come requisito di accesso, il possesso del green pass rafforzato.
Il n.3 del comma 2 novella il comma 2, terzo periodo, dell'articolo 5 del citato DL n.53 del 2021 stabilendo che, in zona bianca, la capienza consentita delle strutture che accolgono eventi e competizioni sportive non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
In questo modo i limiti massimi della capienza consentita, in rapporto a quella massima autorizzata, in zona bianca vengono incrementati rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del DL n.229 del 2021 (che prevedeva: 50 per cento all’aperto e 35 per cento al chiuso).
Con la disposizione in commento sono dunque ripristinati i limiti di capienza introdotti con il decreto-legge n.139 del 2021 (conv, con modif., dalla L.205/2021).
Sempre rispetto al citato articolo 1, comma 6, del DL 229/2021, non viene neppure recepita la previsione consistente nel subordinare l'accesso alle medesime manifestazioni sportive esclusivamente ai soggetti muniti di green-pass rafforzato, atteso che tale requisito è già contenuto all'articolo dell'articolo 9-bis.1, comma 1, lettera m), del citato DL n.52 del 2021 (che l'articolo 5-bis, comma 1, del presente decreto mira ad introdurre).
Rimangono invece fermi i limiti di capienza in zona gialla, contenuti all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del DL n.52 del 2021, non interessato dalle modifiche in esame. In particolare, in zona gialla la capienza non può eccedere il 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5-bis - articolo inserito nel corso dell’esame al Senato - provvede all'abrogazione esplicita di una norma transitoria relativa alle fiere, già implicitamente superata dalle altre norme transitorie sopravvenute in materia di certificazioni verdi COVID-19.
Il comma oggetto dell'abrogazione esplicita in esame (comma 2 dell'articolo 7 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) prevedeva che i protocolli e linee guida (adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) potessero subordinare l'accesso a particolari fiere alla condizione del possesso della certificazione verde COVID-19. Tale previsione è stata superata dalle norme successive che hanno richiesto per la partecipazione a fiere e sagre il possesso del certificato verde COVID-19; in particolare, è attualmente richiesto il possesso del certificato verde cosiddetto rafforzato, secondo la disciplina ora riprodotta dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo 5-bis (quest'ultimo comma riproduce altresì, nel capoverso 3, alcune disposizioni specifiche già vigenti - nell'ambito della disciplina transitoria in oggetto - sullo svolgimento di sagre e fiere locali). Si ricorda che la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 (per l'accesso agli eventi in oggetto) non si applica ai soggetti che abbiano un'età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19 [40] .
Il comma 2, lett. d), del nuovo articolo 5-bis, interviene con finalità di coordinamento sull’articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.
Le esigenze di coordinamento derivano dalle modifiche apportate, dallo stesso emendamento, alla disciplina delle certificazioni verdi contenuta negli articoli 9-bis (c.d. green pass base) e 9-bis. 1 (c.d. green pass rafforzato).
In particolare, la lettera d) interviene, con finalità di coordinamento, per integrare l’elenco delle violazioni che comportano:
§ l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 2020 (comma 1, primo periodo, dell’art. 13): viene inserito il riferimento all’art. 9-bis.1 (v. sopra), relativo al possesso e alla verifica del c.d. green pass rafforzato;
Si ricorda che in base al citato articolo 4 del D.L. n. 19 del 2020, salvo che il fatto costituisca reato, la condotta è sanzionata con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applica la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità (art. 4, comma 1). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (art. 4, comma 5).
§ l’applicazione, a partire dalla terza violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni (comma 1, terzo periodo, dell’art. 13): tale sanzione si applica in caso di terza violazione degli obblighi di verifica del green pass, sia base (art. 9-bis, comma 4) che rafforzato (art. 9-bis.1, comma 3), nonché di terza violazione degli obblighi di verifica del rispetto della norma che impone l’uso della mascherina FFP2 negli spettacoli aperti al pubblico (art. 5, comma 3-bis, v. sopra);
§ l’applicazione, a partire dalla seconda violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni (comma 1, quarto periodo, dell’art. 13): la sanzione accessoria, già prevista per le violazioni delle disposizioni relative alla capienza negli spettacoli aperti al pubblico, nelle discoteche e negli eventi sportivi (art. 5, commi 1, 1-bis e 2), si applica anche alla violazione degli obblighi di verifica del possesso del green pass rafforzato nei medesimi luoghi (art. 9-bis.1, lett. m) e n), nonché nelle cerimonie pubbliche (art. 9-bis.1, lett. o).
La lettera o) dell’art. 9-bis.1 impone il possesso del green pass rafforzato per la «partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche». Si valuti se la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività sia applicabile in caso di cerimonie pubbliche.
Normativa vigente
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A.C. 3467
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Decreto-legge n. 52 del 2021
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Art. 13.
Sanzioni
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1. La violazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
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1. La violazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9-bis e 9-bis.1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell’articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell’articolo 5 commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e all’articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. |
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
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Identico. |
L’articolo 5-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, procede ad un riordino delle disposizioni di legge sulla certificazione verde COVID-19 negli ambiti inerenti all'educazione, istruzione e formazione (dai servizi educativi per l'infanzia fino alle università). Tra l’altro esso assorbe - per la parte relativa al settore dell’istruzione e dell’università - gli originari commi 3 e 4 dell’art. 8 del presente provvedimento.
Ciò avviene attraverso alcune novelle al decreto-legge n. 52 del 2021 (L. 87/2021).
a) La prima novella consiste nell’abrogazione dell’art. 9-ter del suddetto decreto-legge n. 52/2021, recante “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”, articolo introdotto - insieme agli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 - dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2021 (L. 133/2021). L’abrogazione avviene per finalità di coordinamento, poiché il contenuto del citato articolo 9-ter viene riportato, con alcune modifiche, nei successivi articoli 9-ter. 1 e 9-ter. 2 come modificati dalla disposizione in commento.
Si ricorda che il suddetto art. 9-ter del dl 52/2021 (abrogato dalla disposizione in commento) prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022
[41]
, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52/2021 (comma 1). Le suddette disposizioni si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al successivo comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui sopra (comma 1-bis). Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al suddetto comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato art. 9, comma 2 (comma 1-ter). Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai suddetti commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3). I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché' delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo (comma 4).
La violazione delle disposizioni del predetto comma 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 19 del 2020 (L. 35/2020).
L'art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) ha previsto – in sintesi - che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. 74/2020).
Il suddetto comma 2-bis dell’art. 2 del d.l. 33/2020 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal medesimo decreto-legge sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
La sanzione – prosegue l’art. 9-ter - è irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni I (che contiene i princìpi generali) e II (relativo all’applicazione) del capo I della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti (comma 5). Per le finalità di cui al presente articolo 9-ter, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 (modificato – si ricorda - dal DPCM 10 settembre 2021, dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021), relativo alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (comma 5-bis).
b) La seconda novella apporta alcune modificazioni al citato art. 9-ter.1 del d.l. 52/2021, relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, in particolare:
1) sostituisce il primo periodo del comma 1 di tale articolo, prevedendo che, fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, “c.d. green pass base” [42] .
L’attuale formulazione di tale primo periodo del comma 1 dell’art. 9-ter.1 prevede che, fino al 31 marzo 2022
[43]
, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (di cui all'art. 9-ter, commi 1 e 1-bis), deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del medesimo d.l. 52/2021.
Si ricorda che il suddetto art. 9, comma 2, del dl 52/2021 prevede, attualmente, che le certificazioni verdi COVID-19 attestino una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Il secondo periodo del suddetto comma 1 dell’art. 9-ter.1 del dl 52/2021 – non modificato dalla disposizione in commento – prevede che le disposizioni del primo periodo non si applichino ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
2) aggiunge, dopo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 9-ter.1, un ulteriore periodo, che prevede che resti fermo quanto previsto dall’art. 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021 (L. 76/2021).
Si ricorda che il suddetto art. 4-ter, comma 1, lettera a) del d.l. 44/2021 prevede che, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (di cui all'art. 3-ter del medesimo provvedimento), da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applichi anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il successivo comma 2 del medesimo 9-ter.1 – non modificato dalla disposizione in commento – prevede che le disposizioni del comma 1 non si applichino ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
[44]
;
3) sostituisce il comma 3 dell’art. 9-ter.1, prevedendo che il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 venga verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base – prosegue la disposizione in commento - sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentano la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 (modificato – si ricorda - dal DPCM 10 settembre 2021, dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021). Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Si ricorda che il testo vigente del suddetto comma 3 dell’art. 9-ter.1 prevede che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati siano tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma 3, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del medesimo decreto. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
Il comma 4 dell’art. 9-ter.1 del dl 52/2021 poi – non modificato dalla disposizione in commento – prevede che la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del medesimo articolo sia sanzionata ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 19 del 2020 (L. 35/2020), che prevede - in particolare - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (raddoppiata in caso di reiterata violazione). Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. n. 74 del 2020), ossia che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, e alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981 (artt. 1-31, relativi, rispettivamente, ai princìpi generali e all’applicazione) in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 (possesso del cosiddetto green pass base) e dell'obbligo di cui al comma 3 (verifiche delle certificazioni verdi COVID-19), con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti;
4) aggiunge, dopo il comma 4, il comma 4-bis all’art. 9-ter.1, che prevede che, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 del medesimo decreto (sopra ricordate).
c)
La terza novella apporta alcune modificazioni all’art. 9-ter.2 del dl 52/2021, relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, in particolare:
1) sostituisce il comma 1 di tale articolo, prevedendo che, fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall’art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021 (L. n. 76/2021) [45] , ossia che, dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (già previsto, in particolare, per il personale scolastico) si applichi al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Il comma 2 del medesimo art. 9-ter.2 - non modificato dalla disposizione in commento - prevede che le disposizioni del suddetto comma 1 non si applichino ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
2) sostituisce il comma 3 di tale articolo, prevedendo che il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 venga verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021 (modificato dal DPCM 10 settembre 2021, dal DPCM 12 ottobre 2021 e dal DPCM 17 dicembre 2021). Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Si ricorda che il testo vigente del comma 3 dell’art. 9-ter.2 del d.l. 52/2021 prevede che i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del medesimo provvedimento;
3) aggiunge, dopo il comma 3, il comma 3-bis all’art. 9-ter.2, che prevede che, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 del medesimo articolo non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo d.l. 52/2021 (sopra ricordate).
Si ricorda che il comma 4 del medesimo art. 9-ter.2 – non modificato dalla disposizione in commento, in analogia con quanto previsto dal corrispondente comma 4 dell’art. 9-ter.1 (sopra descritto), prevede che la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del medesimo art. 9-ter.2 è sanzionata ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 (possesso del cosiddetto green pass base) e dell'obbligo di cui al comma 3 (verifiche delle certificazioni verdi COVID-19) con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 dello stesso art. 9-ter.2.
L’articolo 5-quater, introdotto durante l’esame al Senato, riguarda due misure di contrasto della diffusione del virus sui mezzi di trasporto: il c.d. super green pass (o green pass rafforzato) e l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.
In sintesi e sul primo versante, il comma 1, lett. a), n. 1 – nel versare in sostanza il contenuto del decreto-legge n. 229 del 2021 nel testo del decreto-legge n. 221 del 2021, qui in conversione – ne soppianta il contenuto originario e prevede fino al 31 marzo 2022, l’obbligo del c.d. green pass rafforzato (le certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione) per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto elencati nell’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Il comma 1 inoltre, con la lett. a), n. 2), abroga la lett. e-bis), relativa alle funivie, cabinovie e seggiovie, dello stesso articolo 9-quater: come detto si tratta dell’articolo che contiene l’elenco tassativo dei mezzi di trasporto, per i quali è previsto l’obbligo del green pass rafforzato, che pertanto risultano, a seguito della modifica in commento, i seguenti:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (questi ultimi sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 1, lettera c), del D.L. n. 172 del 2021.
Si noti che tale soppressione della lett. e-bis) del decreto-legge n. 52 impone di rinviare alla scheda sull’art. 5-bis, dove è chiarito come l’articolo 1, comma 4, lettera a), del citato decreto legge n. 229 del 2021 vi sia stato travasato (v. comma 1, lett. l).
Ne risulta che ai soli soggetti muniti di super green pass, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito l’accesso per tutti gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici. Tale norma ha pertanto ricompreso le sciovie, le seggiovie aperte e le altre tipologie di impianti di risalita, nell’obbligo che in precedenza era previsto solo per le funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.
Si ricorda che il comma 2 dell’art. 9-quater esenta dall’obbligo di green pass rafforzato i soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale esenzione viene altresì prevista (cfr. scheda del nuovo art. 5-bis del presente decreto), per gli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale.
Peraltro, nel corso dell’esame al Senato, al generale regime che prescrive il possesso della certificazione verde rafforzata per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale è stata introdotta una deroga.
Si tratta in particolare, dell’utilizzo di mezzi aerei, marittimi e terrestri per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, per i quali resta valida anche la certificazione verde ordinaria (il c.d. green pass base).
Al proposito, si ricorda altresì che il decreto legge n. 5 del 2022 ha introdotto un’ulteriore deroga con riferimento all’utilizzo dei mezzi di trasporto gli spostamenti da e per le isole lacustri e lagunari e per quelli dedicati al trasporto scolastico, per i quali è sufficiente il green pass base (v. l’art. 9-quater.1 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal citato decreto legge n. 5, e rubricato Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato).
Venendo al secondo versante, la lett. b) del comma 1, che introduce un nuovo comma 2-bis al richiamato articolo 9-quater, estende agli stessi mezzi di trasporto sopra citati l’obbligo di indossare, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Senonché, proprio in virtù della ricordata soppressione della lett. e-bis) – verosimilmente dovuta al coordinamento normativo con il citato art. 1, comma 4, del decreto legge n. 229 del 2021, riversato nell’art. 5-bis poc’anzi citato – risulterebbe che l’obbligo di indossare la FFP2 non sarebbe più valevole per le funivie, cabinovie e seggiovie chiuse.
Per ovviare a tale disallineamento normativo è stata emanata – in data 7 gennaio 2022 – un’ordinanza del Ministro della salute, nel cui preambolo si legge “rilevata l’esigenza di mantenere ferme, anche successivamente al 9 gennaio 2022, le vigenti previsioni relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo degli impianti di risalita, tenuto conto anche conto dei livelli degli stessi per la stagione turistica in corso”, ha disposto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, continui ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”. Si dispone pertanto che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”.
In proposito, tuttavia si rileva che, mentre per i mezzi di trasporto elencati nell’articolo 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021 l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 resta stabilito in norma di rango primario (il comma 2-bis dello stesso articolo 9-quater), per gli impianti di risalita sciistici l’obbligo è viceversa previsto - oggi - da un’ordinanza del Ministro della salute.
Con la lett. c) del comma 1, novellando il comma 3 dell’articolo 9-quater, si prevede che i vettori, o loro delegati, debbano verificare anche il rispetto dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2, oltre a quello già previsto di verificare il rispetto dell’obbligo del green pass.
Il comma 3 dell’art. 9-quater prevede che i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, siano tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 siano effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Si tratta del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (poi modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal D.P.C.M. 12 ottobre 2021), il cui art. 13 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 del medesimo d.P.C.M., che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione
Con la lett. d) del comma 1 (si tratta di una disposizione già contenuta nell’art. 8, comma 3 del testo iniziale del presente decreto legge) viene differito al 31 marzo 2022 anche quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 9-quater, in base al quale le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis dello stesso DL n. 52/2021, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.
Con la lett. e) del comma 1 si prevede che anche la violazione delle disposizioni sull’obbligo di indossare la mascherina FFP2 di cui al comma 2-bis, oltre a quella già prevista dei commi 1 e 3 dell’art. 9-quater, sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali.
Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 4 del presente decreto-legge n. 221. Esso prevede l'obbligo di indossare, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto. Tale disposizione risulta assorbita dalla disciplina di cui all'articolo 5-quater in esame.
Gli articoli 5-quinquies e 5-septies, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano alcune novelle, di natura formale, alle norme [46] in materia di certificati verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato; le novelle confermano la proroga [47] al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme in esame, proroga già posta dal testo originario dell'articolo 8, comma 3, del presente D.L. n. 221, recano le norme di salvezza delle disposizioni sugli obblighi di vaccinazione per alcune categorie di soggetti e sui certificati verdi COVID-19 per alcuni ambiti lavorativi (aggiornando i riferimenti rispetto alle norme di salvezza poste dal testo originario dell'articolo 8, comma 4, del presente D.L.) ed adeguano la terminologia relativi ai medesimi certificati verdi.
A quest'ultimo riguardo, si ricorda che le disposizioni oggetto delle novelle parziali in esame pongono, come condizione per l'accesso, il possesso di un certificato verde COVID-19 di base - ivi compresi, dunque, quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido, oltre a quelli generati da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19) -. Resta fermo che, nel periodo 15 febbraio 2022-15 giugno 2022, per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, è richiesto [48] , ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, il possesso di un certificato verde rafforzato - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o guarigione -. Si ricorda altresì che le condizioni in esame non concernono i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19 [49] .
L’articolo 5-sexies, inserito nel corso dell’esame al Senato, , interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.
Nel dettaglio l'articolo 5-sexies, interviene sul comma 1 dell'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 (conv. legge n. 87 del 2021).
L'articolo 9-sexies è stato introdotto nel decreto-legge n. 52 del 2021 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 127 del 2021 (conv. legge n. 165 del 2021), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza anche negli uffici giudiziari.
A tal fine l'articolo 9-sexies, nella sua formulazione originaria, al comma 1, prevedeva che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il green pass e la sua esibizione, ove richiesta. Successivamente il decreto legge qui in conversione all'articolo 8, comma 3 (vedi infra) ha sostituito il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.
L'articolo 5-sexies, oltre a confermare la sostituzione del riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, interviene sul comma 1 dell'articolo 9-sexies, prevedendo che i magistrati e i componenti delle commissioni tributarie non possano accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base (comma 1, lett. a)).
Inoltre l'articolo 5-sexies aggiunge al comma 1 dell'articolo 9-sexies un ulteriore periodo, il quale prevede che resta fermo quanto stabilito dagli articoli 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario), 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie), 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori), 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) e 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) del d.l. n. 44 del 2021.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-sexies, l’assenza dall’ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La retribuzione o gli altri emolumenti o compensi non sono dovuti limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.
Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l’accesso dei soggetti di cui al comma 2022 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare.
I commi 4 e 8 - che sono stati novellati dall'articolo 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - prevedono che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del processo; l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma 8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Si ricorda che ulteriori esclusioni sono poste dal D.P.C.M. 21 gennaio 2022
[50]
; quest'ultimo infatti prevede
[51]
la possibilità di accesso senza condizioni agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per la quale sia necessaria la presenza della persona convocata.
Il comma 5 dell'articolo 9-sexies in esame attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.
Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell’articolo 9-quinquies.
Per effetto di tale rinvio: le disposizioni sull’obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell’articolo 9-quinquies sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi (comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).
L'articolo 5-octies, introdotto durante l’esame al Senato, concerne la disciplina degli spostamenti nell'ambito della normativa transitoria relativa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 [52] . La novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo [53] si limita ad adeguare la terminologia relativa ai medesimi certificati, in relazione a quella introdotta dal successivo articolo 3-bis. La novella di cui al comma 1, lettera b), sopprime i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco), ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse [54] ; tale soppressione, peraltro, è anche insita nella nuova versione del successivo articolo 18, secondo la quale l'efficacia del D.P.C.M. 2 marzo 2021 - il quale costituisce la fonte di tali limiti orari - cessa con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riguardo, più in particolare, alla novella di cui al comma 1, lettera a), essa, operando il suddetto adeguamento terminologico, conferma che, per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 di base - ivi compresi, dunque, i certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -, gli spostamenti sono consentiti anche nelle zone arancioni e rosse, nonché in entrata e in uscita dalle zone suddette. Si ricorda, peraltro, che, in base alla nuova versione del successivo articolo 18, secondo la quale l'efficacia del D.P.C.M. 2 marzo 2021 cessa con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sussistono, a decorrere da tale data, più limitazioni agli spostamenti neanche per gli altri soggetti. La norma di rango legislativo oggetto della novella di cui alla presente lettera a), in ogni caso, esclude che con eventuali successivi atti di rango secondario, adottati nell'ambito della disciplina sullo stato di emergenza suddetto [55] , si introducano limitazioni agli spostamenti per i soggetti summenzionati.
L’articolo 6, comma 1, vieta dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legge, e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implichino assembramenti in spazi all’aperto.
La circolare del Ministero dell'interno prot. n. 88170 del 29 dicembre 2021 ribadisce tale previsione: "Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto."
La circolare precisa che la disposizione riguarda anche le tradizionali feste negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto.
L’articolo 6, comma 2, mediante rinvio al "medesimo periodo di cui al comma 1", dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 10 febbraio 2022.
La circolare del Ministero dell'interno prot. n. 88170 del 29 dicembre 2021 ribadisce tale previsione: "Dal 25 dicembre u.s. e fino al prossimo 31 gennaio 2022, "sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati".
Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 139/2021 (L. 205/2021), sostituisce - a decorrere dall’11 ottobre 2021 - il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 52/2021 - L. 87/2021.
L'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis per la zona bianca (su cui si veda infra).
L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, inserisce il nuovo comma 1-bis nell'articolo 5 del D.L. n. 52/2021 (L. n. 87/2021). La nuova disposizione consente in zona bianca, a decorrere dall’11 ottobre 2021 (in base al comma 3 dell'articolo 1 in esame), lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in: sale da ballo; discoteche; locali assimilati.
Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (L. n. 74/2020). L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell’accesso alle strutture.
La disposizione in esame fissa quindi i limiti di capienza delle predette strutture, che non può comunque essere superiore al 75 per cento all’aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
Essa impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2, e mantiene fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.
Si segnala al riguardo anche che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame reca un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati; tale inserimento viene operato in relazione alla novella di cui sopra, disposta dall'articolo 1, lettera a), numero 2). Dall'inserimento nel suddetto elenco deriva che l'accesso è consentito anche ai soggetti che rientrino in una delle fattispecie di esenzione, poste con riferimento al medesimo elenco.
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, disciplina, in primo luogo, l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. Più precisamente, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l’accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso. In secondo luogo, l'articolo 7 in esame disciplina (nel comma 1, capoverso 1-sexies) l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, con riferimento al periodo compreso tra il 10 marzo 2022 e il 31 marzo 2022.
L’intervento proposto viene operato novellando l’art. 1-bis del decreto legge n. 44 del 2021, nel corpo del quale sono inseriti i commi da 1-bis a 1-septies.
L’articolo 1-bis del decreto legge n. 44 del 2021 (legge n. 76 del 2021), originariamente composto da un unico comma ha ripristinato, su tutto il territorio nazionale, l’accesso di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del D.p.c.m. di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 (ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti). La norma ha ripristinato l’accesso ai familiari e visitatori anche nelle strutture residenziali socioassistenziali.
La lettera a) della disposizione in commento sopprime i due riferimenti alle certificazioni verdi COVID-19, contenuti nel comma 1 dell’art. 1-bis del decreto legge n. 44 del 2021 [56] .
La lettera b) dell’articolo in commento inserisce, come detto, i commi da 1-bis a 1-septies nel corpo del citato articolo 1-bis del decreto legge n. 44 del 2021.
Il nuovo comma 1-bis riproduce il comma 1 dell’articolo in commento nella sua versione originaria, consentendo, nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario, l’accesso senza ulteriori condizioni.
Allo stesso modo, il nuovo comma 1-ter riproduce il comma 2 dell’articolo in commento nella sua versione originaria che stabilisce le modalità di accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per i soggetti che non hanno ricevuto la dose di richiamo. In questo caso, l’accesso ai locali delle strutture sopra indicate è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 - rilasciata a seguito di avvenuta guarigione o di completamento del ciclo vaccinale primario -, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.
Le fattispecie delle certificazioni verdi a cui la disposizione rinvia sono identificate dall’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021 (legge n. 87 del 2021) [57] . Più precisamente:
- la lettera. b) rinvia all’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute. Si ricorda a questo proposito che le disposizioni relative all’isolamento o alla quarantena sono state recentemente aggiornate dalla circolare n. 9498 del 4 febbraio 2022, la cui emanazione ha seguito l'approvazione del decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sul regime dell’autosorveglianza e sulla "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo". In estrema sintesi, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.;
- lettera c-bis) rinvia all’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Il nuovo comma 1-quater impegna i responsabili delle strutture residenziali supra citate a verificare che l’accesso alle medesime avvenga nel rispetto delle condizioni previste Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 [58] (c.d. Dpcm Green Pass).
Come specificato dall’art. 13, comma 1, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, l’effettuazione della verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando l’applicazione mobile, denominata VerificaC19, che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. L’App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di green pass secondo la normativa e il contesto in cui viene effettuata la verifica del QR Code.
Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’app Verifica C19, sono previsti sistemi automatizzati di verifica che permettono:
- l’interrogazione della Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con INPS e NoiPA;
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde COVID-19 nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK - Software Development Kit).
In ultimo è stato adottato il D.P.C.M. 4 febbraio 2022 [59] che disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.
Il nuovo comma 1-quinquies reca la disciplina sanzionatoria. Si ricorda che in base al citato articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, salvo che il fatto costituisca reato, la condotta è sanzionata con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applica la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Più in generale, per la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio si vedano le schede di lettura dell'art. 5-bis, comma 2, lettera c) e dell'art. 18-bis.
Il nuovo comma 1-sexies stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31 marzo 2022), è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, fatta salva la facoltà, per i direttori sanitari, di adottare misure precauzionali più restrittive, in relazione allo specifico contesto epidemiologico; queste ultime devono in ogni caso garantire un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.
Infine, il nuovo comma 1-septies riproduce il comma 3 dell’articolo in commento nella sua versione originaria precisando che, nelle more della modifica del D.P.C.M. 17 giugno 2021, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo in commento e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo. La Relazione Tecnica al provvedimento precisa che gli interventi di adeguamento della piattaforma nazionale DGC possono essere effettuati nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 8, comma 6 (alla cui scheda si rinvia per approfondimenti).
L'articolo 8 - nella riformulazione approvata nel corso dell’esame al Senato - reca
[60]
due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate) - concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 - e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima. Le autorizzazioni di spesa, pari a 1.830.000 euro ed a 1.523.146 euro e relative al 2022, concernono, rispettivamente, la gestione della Piattaforma e lo svolgimento di un servizio di messaggi di telefonia mobile.
Si ricorda che la Piattaforma nazionale-DCG è stata realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria [61] , dalla società Sogei S.p.A. [62] ed è gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute, il quale è il titolare del trattamento dei relativi dati.
La prima delle due autorizzazioni di spesa in esame concerne, come detto, la gestione della Piattaforma. La seconda autorizzazione di spesa è destinata al finanziamento del servizio di trasmissione agli interessati - mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma - del codice per l’acquisizione - tramite la medesima Piattaforma - del certificato verde COVID-19. Entrambi gli stanziamenti sono gestiti nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società Sogei S.p.A. - convenzione relativa all'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria - e costituiscono (per il 2022) un incremento del limite di spesa relativo alla medesima convenzione.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto
[63]
indica che gli importi delle due autorizzazioni di spesa sono stati determinati con riferimento alle attività in oggetto per il primo trimestre del 2022
[64]
.
Ai fini della copertura finanziaria dei due stanziamenti si riduce in misura corrispondente, pari complessivamente a 3.353.146 euro, la dotazione, relativa al 2022, del fondo di parte corrente, istituito
[65]
nello stato di previsione del Ministero della salute per il 2022, concernente la reiscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti
[66]
.
L’articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l’obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti.
Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19.
Per l’intervento viene estesa al 2022 l’autorizzazione di spesa già disposta per l’anno 2021.
La disposizione in commento modifica l’art. 5, commi da 1 a 2 del decreto legge n. 105 del 2021 [67] (come a loro volta modificati dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge n. 127 del 2021 [68] ) e l’art. 34, comma 9-quater del decreto legge n. 73 del 2021 [69] (come sostituito dall'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 127 del 2021).
L'effettuazione di test per rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e la somministrazione di tamponi antigenici presso le farmacie è stata inizialmente prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 418 e 419 della legge n. 178 del 2020) in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà del possesso della certificazione verde per l'accesso a determinate attività.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 172 del 2021
[70]
, accanto al green pass base già in vigore - Certificazione verde COVID19 attestante una delle tre seguenti condizioni: 1. l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2; 2. la guarigione dall’infezione Covid-19; 3. l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare – è stato introdotto il green pass rafforzato, ovvero la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del 23 dicembre 2021 del Ministero della Salute (cfr. infra).
In seguito alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto legge n. 105 del 2021, all’art. 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie [71] e le altre strutture sanitarie [72] .
Il termine della misura, originariamente previsto dal decreto legge n. 105, era il 30 settembre 2021, poi prolungato al 30 novembre 2021 dalla legge di conversione n. 126 del 2021. Successivamente, l'art. 4 del decreto legge n. 127 del 2021 [73] ha esteso dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. A tale intervento sono state finalizzate risorse pari a 45 milioni di euro.
Più precisamente, il decreto legge n. 105, all’art. 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Per le farmacie sono state anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative (pagamento di una somma dai 1.000 ai 10.000 euro e chiusura dell’attività della farmacia per una durata non superiore a cinque giorni, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica).
Successivamente, l’art. 4 del decreto legge n. 127 del 2021 (modificando l’art. 34, comma 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021), oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (15 euro di contribuzione pubblica). Per tale finalità, per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è stata autorizzata la spesa di 105 milioni di euro (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario. A queste risorse si aggiungono i 10 milioni precedentemente stanziati per il Fondo per la gratuità dei tamponi.
L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 [74] possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del 23 dicembre 2021;
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar (circolare 5 agosto 2021). L'esenzione per questi soggetti è stata estesa al 31 dicembre 2021 dalla circolare n. 53922 del 25 novembre 2021;
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali.
Infine, si ricorda che l’art. 34, comma 9-quater, del decreto legge n. 73 del 2021, nel testo originario, aveva istituito per il 2021, presso il Ministero della salute, un Fondo per la gratuità dei tamponi con una dotazione di 10 milioni di euro per garantire, entro tale limite di spesa, l’esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione verde COVID prevista dalla normativa vigente o del certificato COVID digitale UE per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità impossibilitati ad effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.
L’articolo 10 modifica la disciplina
[75]
della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un’autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022 (disposta nell’ambito di risorse già stanziate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Si ricorda che la piattaforma in esame è predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
[76]
, il quale, al riguardo, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. La piattaforma è destinata, tra l’altro, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, nonché a svolgere in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.
La novella di cui al comma 1, lettera a), modifica il termine entro il quale i dati personali trattati attraverso la suddetta piattaforma in regime di sussidiarietà debbano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma (ente titolare del trattamento dei dati personali in oggetto)
[77]
. Si conferma il rinvio alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria (anche a carattere transfrontaliero) legate alla diffusione del virus SARS-CoV-2, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, differendo il termine ultimo - entro il quale deve ricadere la suddetta data - dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
La novella di cui alla successiva lettera b) reca un’autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori, connessi con il funzionamento della stessa. Tale autorizzazione di spesa è disposta nell’ambito delle risorse già confluite sulla contabilità speciale del suddetto Commissario straordinario; alla compensazione degli effetti (derivanti dalla medesima autorizzazione) in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa si provvede (comma 2) mediante l’utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Articolo 11
(Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)
L’articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, per una spesa complessiva stimata in 3.553.500 euro nel 2022.
In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, con oneri a proprio carico, si deve applicare la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, ove necessario presso i cd. “Covid Hotel” previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL sanitaria competente per territorio ai fini della sorveglianza sanitaria.
Il comma 1 stabilisce, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale, che devono essere assicurati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri mediante l’effettuazione a campione di test antigenici o molecolari per la rilevazione dei contagi.
Tali uffici esercitano l’attività di vigilanza transfrontaliera oltre che su viaggiatori e mezzi di trasporto anche su prodotti di rilevanza sanitaria quali dispositivi medici, cosmetici e farmaci non autorizzati in Italia, importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
La spesa a tal fine autorizzata è pari a 3.553.500 euro per l’anno 2022, a valere sulla corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti).
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076).
Il comma 2 dispone che in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, si deve applicare al viaggiatore, con oneri a carico del medesimo, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l’emergenza da COVID-19 (c.d. “Covid Hotel”) previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[78]
(L. 77/2020, cd. Rilancio), previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.
Gli alberghi sanitari (c.d. COVID Hotel) sono utilizzati per ospitare pazienti positivi asintomatici, paucisintomatici a bassa intensità di cure, e soggetti in quarantena, al fine di allontanarli da familiari o conviventi nel caso in cui le rispettive abitazioni non consentano un effettivo isolamento, limitando così la diffusione del contagio e alleggerendo al contempo la pressione sulle strutture sanitarie.
La misura è stata prevista nel caso in cui occorra disporre temporaneamente di ulteriori spazi per gestire l'isolamento di contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto disposto dal Decreto Cura Italia, in materia di requisizione in uso di immobili, di cui all’articolo 6, comma 7, del DL. n. 18/2020
[79]
(L. n. 27/2020, cd. Cura Italia). Infatti, l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 34 del 2020, (c.d. Decreto Rilancio) ha disposto il prolungamento al 31 dicembre 2020 di quanto già previsto fino al 31 luglio 2020. Pertanto, fino alla stessa data del 31 dicembre 2020, le aziende sanitarie, tramite i distretti, sono state tenute a garantire l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata, o equivalenti, anche per i pazienti in isolamento ospitati presso i beni immobili requisiti, assicurando un adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Le risorse stanziate per l'intervento ammontano a 32.497.693 euro nel 2020 a valere sul livello del finanziamento del Ssn.
Nella prima fase della pandemia, l'art. 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto cura Italia), ha autorizzato il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere. Inoltre, lo stesso articolo ha previsto la possibilità per il Prefetto - su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente – di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possono essere attuate presso il domicilio della persona interessata. La durata massima delle requisizioni disposte dal Prefetto è stata fissata dal Decreto Cura Italia al 31 luglio 2020, stabilendo il limite di spesa di 150 milioni a valere sul Fondo emergenze nazionali presso la Protezione civile.
L'art. 146 del medesimo DL. 34/2020 cd. Rilancio ha poi modificato il richiamato articolo 6 del Decreto Cura Italia, precisando la procedura relativa alle indennità a titolo di ristoro: l'indennità di requisizione delle strutture alberghiere, ovvero degli altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto di requisizione del prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. Con il decreto del prefetto che stabilisce l'indennità definitiva di requisizione è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.
L'andamento delle regioni con riferimento all'attivazione degli alberghi sanitari è stata rilevata, fino al 15 dicembre 2020, dagli Istant Report COVID-19 ALTEMS dell'Università cattolica del Sacro Cuore.
Successivamente, l'articolo 21 del DL. n. 41 del 2021
[80]
ha prorogato per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 41), le misure relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, con uno stanziamento di un limite di spesa pari a 51,6 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che viene corrispondentemente incrementato.
Gli alberghi sanitari possono essere utilizzati, per lo stesso periodo previsto dalla proroga (ovvero fino al 23 luglio 2021), anche quali centri vaccinali contro il COVID-19.
L’articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della normativa transitoria - già vigente per il 2021 - che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19. Si provvede altresì alla definizione dei profili finanziari inerenti alla medesima proroga.
Si ricorda che la disciplina transitoria in esame
[81]
- ora prorogata, come detto, per l’intero anno 2022 - prevede che la somministrazione in oggetto nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, sia eseguita secondo determinate condizioni e modalità. In merito, si ricorda, in primo luogo, che la norma opera uno specifico richiamo dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). Quest'ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle altre condizioni e modalità poste dalla normativa transitoria in esame. In base ad esse, i farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall’Istituto superiore di sanità
[82]
e relativo anche alla disciplina del consenso informato; inoltre, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; nell'ambito dei suddetti accordi, devono essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Si ricorda che il 29 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le regioni, le province autonome, FEDERFARMA
[83]
e ASSOFARM
[84]
, con il quale si è inteso definire a livello nazionale una regolamentazione attuativa esaustiva (ferma restando la possibilità di accordi integrativi, a livello di regioni o province autonome, per alcuni profili).
La normativa in esame prevede altresì che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria
[85]
.
L’onere finanziario derivante dalla proroga in esame viene quantificato pari a 4,8 milioni di euro. Al riguardo, l’articolo 12 prevede: un incremento, in misura corrispondente, per il 2021, del fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute) per l'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (la dotazione del fondo, nella normativa vigente prima del suddetto incremento, era pari a 5.050 milioni, sempre relativi al 2021); la riduzione, nella medesima misura di 4,8 milioni per il 2021, del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
[86]
; l’utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto ai fini della compensazione degli effetti (della proroga) in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa (effetti relativi al 2022).
L’articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della Difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022. A tal fine, il comma 1 autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2021 per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari; il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 14,5 milioni di euro per l’anno 2022 per il pagamento degli oneri accessori al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate; il comma 3 autorizza il Ministero della Difesa a conferire incarichi a tempo determinato a 10 biologi per sei mesi, autorizzando la spesa di euro 199.760 per l’anno 2022; il comma 4 autorizza la spesa di euro 185.111, per l’anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 biologi; il comma 5 individua la copertura finanziaria degli oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l’anno 2022 recati dall’articolo in esame.
Più in dettaglio, con il comma 1 si assicura il supporto del Ministero della Difesa alle regioni e alle province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.
Si ricorda che la rete di diagnostica molecolare DIMOS MILNET è una rete interforze coordinata dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare di Roma - il Policlinico del Celio - ospedale militare, a connotazione interforze, dipendente dal 4° Comando logistico dell’Esercito.
La disposizione è finalizzata ad assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022. A tal fine, per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per l’anno 2021.
La relazione tecnica calcola gli oneri di funzionamento per l’acquisto di circa 2.850 tamponi al giorno ad un costo unitario medio di circa 20,51 euro, atteso che l’attività di tracciamento verrà verosimilmente effettuata dai “Team mobili esterni” per circa 22 giorni al mese. Con tali dati si perviene ad un onere mensile di circa 1,3 milioni di euro, e ad un onere totale di 9 milioni di euro per i 7 mesi dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.
Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 14,5 milioni di euro per l’anno 2022 per il pagamento degli oneri accessori (trattamento di missione, compensi per lavoro straordinario e compenso forfetario di impiego) al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1.
Si ricorda che il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001 [87] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 [88] , poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 [89] .
Tale tipologia di compenso è nata per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).
In relazione ai citati compensi accessori, il comma 2 in esame permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:
§ all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;
§ all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.
La relazione tecnica riporta il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali. In particolare, si prevede per i 7 mesi dal 2 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 un onere di 8.842.701 euro per il lavoro straordinario, di 1.059.709 euro per il CFI e di 4.597.590 euro per gli oneri correlati al personale inviato in missione fuori sede (vitto, alloggio, trasporto, indennità di missione).
Il comma 3, sempre per le finalità di cui al comma 1, autorizza il Ministero della difesa a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l’anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.
La relazione tecnica quantifica in euro 199.759,16 gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi individuali a tempo determinato per i primi sei mesi del 2022 dal Ministero della difesa a tali ulteriori dieci unità di personale, comprensivi dell’incremento medio del 3,78% relativo al rinnovo contrattuale 2019-2021 (onere annuo per unità di personale di 39.951,83 euro).
Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15. La norma precisa che gli incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
Successivamente, l’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni) ha prorogato di dodici mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Si ricorda che i quindici incarichi per i quali il D.L. n. 41/2021 ha previsto la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15). Infine, il comma 692 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021.
La relazione illustrativa evidenzia l’esigenza di disporre di altre 10 unità di biologi per sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, al fine di far fronte all’incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, nell’ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico. In termini generali, la relazione rappresenta che le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di completare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull’applicazione dei c.d. neutralizzanti comportano un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all’implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET).
Il comma 4 autorizza la spesa di euro 185.111, per l’anno 2022, per le prestazioni di lavoro straordinario di 25 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica, ovvero
§ alle 15 unità di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni),
§ alle 10 unità, sempre a tempo determinato, previste dal comma 3 dell’articolo 13 in esame.
La relazione tecnica ipotizza circa 63 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile, retribuendo complessivamente 376 ore per ciascuna delle 25 unità di personale, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio al 30 giugno 2022). L’onere per 6 mesi per ciascuna delle 25 unità è di 7.404 euro, per un totale complessivo di 185.111 euro.
La relazione illustrativa precisa che la previsione dello straordinario considera l’incremento delle prestazioni di analisi e di refertazione da svolgere nell’ambito degli interventi di supporto al tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico.
Il comma 5 individua la copertura finanziaria per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 13, che comportano oneri complessivi pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
L’articolo 13-bis, introdotto durante l’esame al Senato, aggiunge una finalità, connessa alla sanificazione negli ambienti scolastici, cui destinare le risorse del “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022”, istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.
Ciò avviene, al comma 1, tramite una novella all’art. 58, comma 4-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 (L. 106/2021), che aggiunge al predetto comma la lettera f-ter), prevedendo, in tal modo, che le risorse del suddetto Fondo siano destinate anche all’“acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria".
Si ricorda, in proposito, che il suddetto “Fondo per l’emergenza per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022” è stato istituito – e disciplinato - dall’art. 58, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (L. 106/2021).
Nello specifico, il comma 4 dell’art. 58 del d.l. 73/2021 ha previsto l’istituzione del predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, con uno stanziamento (iniziale) di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo – prosegue il comma 4 - è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
Il successivo comma 4-bis del medesimo art. 58 – oggetto della disposizione in commento - prevede che le suddette risorse possano essere destinate alle seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore (quest’ultima lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 965, della legge n. 234 del 2021 – legge di bilancio 2022).
Ora - come anticipato - al suddetto elenco viene aggiunta, dalla disposizione in commento, la lettera f-ter), che prevede (anche) l’acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria.
Si ricorda che l’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, in corso di conversione da parte del Parlamento (AS 2505), ha incrementato il Fondo in esame nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022. Ciò - come precisa il primo periodo di tale comma - al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022
[90]
, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, da parte delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 229 del 2021
[91]
, che forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al successivo comma 2
[92]
. Il comma 2 del medesimo art. 19, inoltre, prevede che, al fine di corrispondere quanto dovuto per la suddetta fornitura, il Ministero dell'istruzione provveda tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative - chiosa tale comma - sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
Si ricorda altresì che il riparto delle risorse iniziali del suddetto Fondo - pari a 350 milioni di euro per il 2021 - è stato operato con D.I. 265 del 16 agosto 2021. Con nota del Ministero dell’istruzione prot. 907 del 24 agosto 2021 sono poi state fornite alle scuole indicazioni operative per l’utilizzo delle stesse risorse.
Il comma 2 della disposizione in commento, poi, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, siano definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.
Si ricorda che la suddetta norma tecnica n. 5.3.12, presente a pag. 30 del citato S.O. della G.U. del 2 febbraio 1976, n. 29, recante il DM 18 dicembre 1975, concernente “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, che è relativo alla “Purezza dell’aria”, prevede che “Dovrà essere assicurata l’introduzione delle seguenti portate d’aria esterna, mediante opportuni sistemi:
i) Ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo.
Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5.
Per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5.
Per scuole secondarie di 2° grado coefficiente di ricambio 5.
ii) Altri ambienti di passaggio, uffici.
Coefficiente di ricambio 1,5.
iii) Servizi igienici, palestre, refettori.
Coefficiente di ricambio 2,5”.
L’articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
La norma è finalizzata ad assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e a garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future.
Il sito militare, da destinare a stoccaggio e conservazione dei vaccini, deve essere individuato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020), d’intesa con il Ministero della difesa.
Il sito militare deve essere idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.
Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP). Il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere (MGO). Per approfondimenti si rinvia all’apposita sezione del sito della Ragioneria Generale dello Stato.
Si ricorda che con l’ordinanza del 4 gennaio 2021 è stato individuato il deposito nazionale vaccini COVID nell'Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) - Hangar «Butler».
Secondo tale ordinanza:
§ il Ministero della difesa mette a disposizione del Commissario straordinario per l’emergenza COVID la relativa porzione di demanio militare e i beni immobili destinati all'immagazzinamento dei vaccini, assicura la sicurezza esterna del deposito e la sorveglianza armata dei beni in esso immagazzinati, nonché le operazioni di movimentazione e distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale, in base alle indicazioni del Commissario straordinario;
§ il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID mette a disposizione le attrezzature necessarie alla conservazione dei vaccini all'interno del deposito, assicurandone il mantenimento in esercizio in condizioni di efficienza e la permanenza in sito sino al termine della campagna vaccinale;
§ il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il supporto del settore ispettivo dell'Agenzia italiana del farmaco, mette a disposizione del Commissario straordinario un proprio dirigente farmacista che sarà responsabile, dal punto di vista tecnico sanitario, dell'applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalità di conferimento, conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale individuato, coadiuvato da ulteriori tre dirigenti farmacisti.
La relazione illustrativa ricorda che, al fine di assicurare la ricezione, in un unico punto di arrivo, così come previsto dai contratti stipulati dalla Commissione europea con le principali case farmaceutiche, delle dosi vaccinali anti COVID-19, il Ministero della Difesa ha reso disponibile alla Struttura di supporto al Commissario Straordinario per l’emergenza COVID il citato “Hangar "Butler". La medesima relazione evidenzia che la posizione dell’hangar, direttamente collegato con le aree di manovra aeroportuali (vie di rullaggio), costituisce una struttura strategica per l'Aeronautica militare dove poter svolgere attività manutentiva sui velivoli, stante l’indisponibilità di alternativi spazi attigui alla pista e alle vie di rullaggio. Visto il perdurare della citata esigenza correlata alla gestione dell’emergenza COVID-19 e avuto riguardo alle necessità logistiche, di breve/medio termine, connesse agli approvvigionamenti di vaccini pandemici, si ritiene opportuno mantenere operativa la capacità di stoccaggio e di conservazione di vaccini a determinate temperature presso il sedime aeroportuale di Pratica di Mare, quale indispensabile asset strategico sia per la perdurante gestione dell’emergenza pandemica da COVID-19 sia per far fronte ad eventuali emergenze sanitarie future. Per la realizzazione di una nuova infrastruttura, di caratteristiche e dimensioni analoghe al citato hangar "Butler", opportunamente adeguato degli impianti e attrezzature necessarie ad assicurare le specifiche funzioni di ricezione e stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) è stato stimato un onere pari a 6 milioni di euro.
La relazione tecnica ritiene che le opere da realizzare non presentino particolari problemi di impatto ambientale e paesaggistico, urbanistico, archeologico e storico-artistico e precisa che le opere sono classificate come opere destinate alla Difesa Nazionale ai sensi dell’articolo 233 del D.Lgs. n.66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che elenca le categorie di infrastrutture destinate alla difesa nazionale, ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La medesima relazione riporta la seguente tabella intitolata “stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo” (in euro):
Opere Edili
|
2.850.000,00
|
Impianto Elettrico Primario e Secondario
|
650.000,00
|
Impianti Termico/Meccanici e Idrico/Sanitario
|
580.000,00
|
Urbanizzazione
|
470.000,00
|
TOTALE IMPORTO LAVORI
|
4.550.000,00
|
IVA 22%
|
1.001.000,00
|
Oneri progettazione esecutiva
|
92.144,73
|
IVA 22%
|
20.271,84
|
Somme a disposizione per imprevisti
|
336.583,43
|
TOTALE COMPLESSIVO
|
6.000.000,00
|
Nella tabella contenuta nella Relazione tecnica manca, rispetto a quanto riportato nel titolo, la stima sommaria dei tempi di realizzazione.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
L’articolo 15 reca alcune modifiche della disciplina relativa all’applicazione (per dispositivi di telefonia mobile) cosiddetta App Immuni. Il comma 1 prevede il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione suddetta, nonché della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma, e il differimento del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. I commi 2 e 3 - oltre ad operare alcuni interventi di coordinamento - consentono la soppressione del servizio telefonico che fornisce supporto agli utenti dell’App Immuni per la segnalazione della relativa positività; la soppressione è prevista in considerazione dell’attivazione (dal mese di aprile 2021) di una funzionalità self service a disposizione dei medesimi utenti. Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Come accennato, il comma 1 prevede
[93]
il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione (per dispositivi di telefonia mobile) cosiddetta App Immuni e della gestione e utilizzo della relativa piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. Più in particolare, il comma 1 - fermo restando il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, per la determinazione della data di cessazione in oggetto - differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale entro il quale deve ricadere la medesima data. Si ricorda che la data di cessazione - oggetto della novella di cui al comma 1 - deve essere individuata (mediante il decreto suddetto) con riferimento alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero.
Più in particolare, si ricorda che l'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, e successive modificazioni, ha istituito una piattaforma
[94]
per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (App Immuni); la piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto
[95]
con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, nonché l’adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame).
Riguardo al funzionamento del sistema di tracciamento basato sulla piattaforma tecnologica, si ricorda che l'utente della App Immuni, qualora sia risultato positivo ad un test diagnostico, trasferisce, su invito dell’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito del test, le sue chiavi anonime nell’applicazione in oggetto. Quest’ultima restituisce un codice numerico (OTP), che il paziente comunica all’operatore sanitario e che viene da questi inserito all’interno di un’interfaccia gestionale dedicata, accessibile mediante il Sistema Tessera Sanitaria-TS
[96]
. Il caricamento viene confermato dall’utente. La app notifica, quindi, agli altri utenti che siano venuti in contatto con il soggetto positivo il rischio a cui sono stati esposti e le indicazioni da seguire.
Si ricorda che il decreto del 3 giugno 2020 del Ragioniere generale dello Stato, emanato di concerto con il Segretario generale del Ministero della salute, ha definito le modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema Tessera Sanitaria. Vi si prevede che l'operatore sanitario acceda al Sistema TS, anche tramite SAR
[97]
, e, con il profilo attribuitogli, inserisca i dati forniti dal paziente, concernenti il codice OTP e la data di inizio dei sintomi. Successivamente, il Sistema TS invia tali dati al server di backend del Sistema di allerta COVID-19.
Il comma 2 del presente articolo 15, in primo luogo, esplicita che il trasferimento dal Ministero della salute al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dello sviluppo, dell'implementazione e del funzionamento della piattaforma e dell'applicazione App Immuni - trasferimento già operante dal 1° gennaio 2021 - concerne anche l’anno 2022 [98] . Il comma 2 specifica inoltre che il trasferimento concerne anche le funzioni inerenti al servizio di assistenza tecnica. Tale specificazione è connessa alle novelle di cui al successivo comma 3. Quest’ultimo limita l’ambito delle funzioni del servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, servizio previsto dall’articolo 20 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. La novella [99] consente la soppressione del servizio telefonico [100] che fornisce supporto agli utenti dell’App Immuni per la segnalazione della relativa positività; la soppressione è prevista in considerazione - come osservano le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto [101] - dell’attivazione (dal mese di aprile 2021) di una funzionalità self service a disposizione dei medesimi utenti; la medesima relazione tecnica riporta che l’onere del servizio suddetto è pari a circa 40.000 euro al mese. Si ricorda che restano fermi: il servizio telefonico del Ministero della salute [102] per informazioni e indicazioni sui comportamenti in caso di positività o di contatti; il tracciamento manuale dei contatti, svolto dalle aziende sanitarie locali.
Il comma 4 reca, con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 15 in esame, la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
Articolo 16, comma 1
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’articolo 16, comma 1, proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dall’articolo 1, comma 1. All'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provvede con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Per quanto concerne il contenuto dell'Allegato A, si veda l'apposita sezione del presente dossier.
Si ricorda che, in precedenza, l’articolo 6 del decreto-legge n. 105 del 2021 (come convertito dalla legge n. 224 del 2021) aveva proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge medesimo. Si prevedeva, anche in quel caso, che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provvedesse con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Alcune voci dell'Allegato A del presente decreto-legge n. 221 del 2021 riprendono alcune disposizioni già presenti nelle voci dell'Allegato al decreto-legge n. 105 citato.
Con l’articolo 11 del decreto-legge n. 52 de 2021 era stata disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni legislative elencate all'allegato 2 del medesimo decreto-legge, con alcune eccezioni per le quali la proroga era estesa fino al 31 dicembre 2021, riguardanti in particolare i termini previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20 (fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche), e 24 del medesimo allegato 2 di tale decreto-legge.
In precedenza, l’articolo 19 del decreto-legge n. 183 del 2020 (conv. dalla legge n. 21 del 2021) aveva prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (allora termine dello stato di emergenza) i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge. Tale allegato riprendeva a sua volta alcune voci dell'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (conv. dalla legge n. 124 del 2020). L'art. 1, co. 3, del decreto-legge n. 125 del 2020 (conv. dalla legge n. 159 del 2020) aveva poi modificato il citato allegato al DL n. 83 e prorogato al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre) le disposizioni legislative ivi elencate.
Riguardo alla durata dello stato di emergenza si ricorda che la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in relazione all'epidemia da Covid-19 è stata resa con delibere del Consiglio dei ministri, dapprima del 31 gennaio 2020 (per sei mesi), poi del 29 luglio 2020 (fino al 15 ottobre 2020), successivamente del 7 ottobre 2020 (fino al 31 gennaio 2021) e quindi del 13 gennaio 2021 (fino al 30 aprile 2021). Quindi, la delibera del Consiglio dei ministri dello scorso 21 aprile ha differito lo stato di emergenza al 31 luglio 2021. L’articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021 ha disposto la proroga – direttamente con fonte legislativa – al 31 dicembre 2021.
Il comma 1-bis dell’articolo 16, inserito nel corso dell’esame al Senato, estende al 2022 l'esclusione dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale.
La disposizione novella l'articolo 1, comma 993 della legge n. 178 del 2020, onde estendere all'anno 2022 la sua previsione, secondo la quale le maggiori spese di personale sostenute - rispetto all’anno 2019 - per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, Città metropolitane e unioni dei Comuni sono escluse dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l’anno 2021 - ed ora, appunto, per l'anno 2022 (fermo restando l’equilibrio di bilancio).
Questo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da Covid-19.
L’art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 (come convertito dalla legge n. 122 del 2010) prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato - compresi gli enti locali - possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Dal 2013 gli enti locali possono superare il limite di cui sopra per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio di alcune funzioni, tra quelle di polizia locale. Le limitazioni inoltre non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. Resta fermo che la spesa complessiva non possa essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Articolo 16, comma 2
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’articolo 16, comma 2, prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
La disposizione prevede che il Commissario straordinario (istituito innanzi all'emergenza epidemiologica dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020) provveda, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnategli, alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie.
Questo, nel limite di 5 milioni per il 2021.
La finalità è quella indicata dal decreto-legge n. 111 del 2021 (recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito dalla legge n. 133 del 2021) all'articolo 1 ("Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie"), comma 2, lettera a-bis, secondo la quale al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove siano presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Si ricorda che l’articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021 ha autorizzato la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.
L'articolo 1, comma 262, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) reca un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Si prevede il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
Il comma 2-bis dell'articolo 16, inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021.
La disposizione opera in deroga alle normative dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore.
Dalla suddetta disposizione consegue la proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove finali in questione.
In coerenza con la proroga introdotta, la rubrica dell'articolo 16 è integrata con le parole: «nonché proroga di termini per adempimenti dilatati a causa dello stato di emergenza da COVID -19».
Si ricorda che l'art. 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha disposto, in deroga alle normative dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, nonché la proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Con riferimento ai titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM, l'art. 7-quater del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, ha prorogato al 31 luglio 2020 - in deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, nonché, in conseguenza, ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Successivamente, l'art. 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, ha prorogato al 15 giugno 2021 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020, nonché ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
I commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti - pubblici e privati - cosiddetti fragili
[103]
. Con riferimento a tali soggetti, in base alla riformulazione approvata dal Senato, il comma 1 proroga fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile, già vigente fino al 31 dicembre 2021, ed il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità; si ricorda che, in attuazione del testo originario dei commi 1 e 2, è stato emanato il D.M. 4 febbraio 2022, che definisce le suddette patologie e condizioni
[104]
(si ricorda altresì che, in base al testo originario dei commi 1 e 2, la proroga relativa al lavoro agile era limitata al 28 febbraio 2022 e circoscritta, per la frazione dello stesso bimestre successiva all'emanazione del decreto ministeriale, ai soggetti individuati da quest'ultimo). Il comma 3-ter - inserito dal Senato - specifica che la riformulazione del comma 1, operata in sede di conversione del presente decreto, si applica anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della medesima legge di conversione. Il comma 3-bis - inserito dal Senato - proroga, per il periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, il regime transitorio che riconosce, a determinate condizioni, per i lavoratori in esame (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili), per il periodo prescritto di assenza dal servizio, il trattamento previsto per il caso di ricovero ospedaliero. Tale proroga è ammessa nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per il 2022; riguardo a quest'ultimo limite, si pone un criterio di priorità per gli eventi cronologicamente anteriori e si stabilisce una quota di destinazione, pari a 1,5 milioni di euro, per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dalla proroga, con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il trattamento di malattia suddetto è a carico del datore, anziché dell'INPS
[105]
. Il citato comma 3-ter specifica che la proroga di cui al comma 3-bis si applica anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 1, inoltre, reca un’autorizzazione di spesa, pari, in base alla suddetta riformulazione, a 68,7 milioni di euro per il 2022 (39,4 milioni nel testo originario), per le sostituzioni - in relazione alle norme di cui ai commi in esame - del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Più in particolare, le norme in esame sui lavoratori fragili prevedono che:
- la prestazione lavorativa dei soggetti interessati sia normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e che specifiche attività di formazione professionale siano svolte da remoto;
- la suddetta equiparazione alla degenza ospedaliera sia limitata - fermo restando il rispetto di altre condizioni [106] - ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti [107] .
Come accennato, in base ai commi in esame, come riformulati dal Senato, tali norme si applicano fino al 31 marzo 2022 e si demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità; come ricordato, in attuazione del testo originario dei commi 1 e 2, è stato emanato il D.M. 4 febbraio 2022, che definisce le suddette patologie e condizioni
[108]
. In ogni caso, il comma 1 e il comma 3-bis stabiliscono norme di proroga di disposizioni recanti un'autonoma individuazione dei soggetti interessati. Si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento tra le due definizioni in oggetto.
Più in particolare, le norme oggetto di proroga da parte del comma 1 e del comma 3-bis riguardano - fatto salvo il rispetto di altre condizioni per il suddetto trattamento di malattia [109] - i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita [110] . La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap [111] , dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio [112] -.
Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico; inoltre, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS
[113]
, l’equiparazione al ricovero ospedaliero comporta, per i lavoratori privati rientranti nel regime di tutela di malattia dell'INPS, "il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza". Al riguardo, si ricorda che, per i lavoratori rientranti nel regime di tutela di malattia dell'INPS, l'indennità è riconosciuta entro il limite di 180 giorni per anno solare
[114]
. Si ricorda altresì che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo. Come detto, il comma 3-bis in esame reca i limiti di spesa per la proroga al 31 marzo 2022 del riconoscimento del trattamento in esame, con riferimento sia ai trattamenti a carico dell'INPS sia ai trattamenti a carico dei datori di lavoro. Si ricorda che il messaggio dell'INPS n. 1667 del 23 aprile 2021 ha riferito la precisazione dei Ministeri vigilanti, secondo la quale i limiti finanziari posti dalle varie norme transitorie intervenute in materia sono relativi non solo al contributo a carico del bilancio dello Stato, ma anche all'intero onere derivante dall'eventuale trattamento di malattia a carico dell'INPS, con conseguente esclusione del riconoscimento del trattamento INPS - per il periodo prescritto di assenza dal servizio per i lavoratori fragili - in caso di esaurimento delle risorse
[115]
.
Il comma 3-bis specifica altresì che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, in caso di raggiungimento (anche in via prospettica) di quest'ultimo, non prende in considerazione ulteriori domande.
Si ricorda che il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto - dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria
[116]
- sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).
I periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta (in base alle norme temporanee in esame) l’equiparazione alla degenza ospedaliera [117] :
- non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro);
- non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto [118] .
Come detto, il comma 1 reca altresì un’autorizzazione di spesa per il 2022, per le sostituzioni - in relazione alle norme transitorie suddette - del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche (cfr., riguardo alla misura di tale stanziamento, la parte iniziale della presente scheda).
Articolo 17, commi 3 e 4
(Proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni in materia di congedo straordinario per genitori)
L’articolo 17, commi 3 e 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi - di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o, qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall'età.
Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni.
Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 mln di euro per il 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici.
In particolare, la norma dispone l’applicazione fino al 31 marzo 2022 delle seguenti fattispecie, di cui all’art. 9 del D.L. 146/2021 (commi 3, primo periodo)
§ del congedo straordinario per lavoratori genitori di figli conviventi minori di 14 anni o con disabilità grave. Al lavoratore dipendente (pubblico o privato), al lavoratore autonomo iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS [119] , e al lavoratore autonomo iscritto alle relative gestioni pensionistiche speciali dell’INPS [120] , genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, è riconosciuto, alternativamente all’altro genitore, un congedo straordinario – da fruire in forma giornaliera od oraria - per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica ed educativa in presenza, dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave - a prescindere dall’età del figlio e, come specificato dal messaggio INPS n. 74 del 2022 [121] , dal requisito della convivenza - in caso di quarantena o infezione da Covid-19 e nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza [122] o la chiusura dei centri assistenziali diurni frequentati dal figlio, nonché per la durata dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio [123] ;
Si ricorda che per tale congedo viene riconosciuta un’indennità pari:
-
per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), al 50 per cento della retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore;
-
per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità.
Per i genitori lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell’INPS l’indennità è pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, o di quello privo di indennità previsto per figli tra i 14 e i 16 anni, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure.
§ della possibilità di astenersi dal lavoro per genitori con figli tra i 14 e i 16 anni. In tale caso e in presenza di una delle suddette fattispecie che danno luogo alla possibilità di ricorrere al congedo straordinario in commento, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche in questo caso, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, o di quello previsto per figli minori di 14 anni, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure [124] .
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 3, secondo periodo).
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3, terzo e quarto periodo).
Inoltre, analogamente a quanto disposto per il 2021 dal richiamato art. 9 del D.L. 146/2021, l fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in commento, è autorizzata (analogamente a quanto previsto dal suddetto art. 9 per l’anno 2021) la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 3, quinto periodo).
Ai sensi del comma 4 – come modificato al Senato - si quantificano gli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, del presente articolo 17, complessivamente pari a 122,4 milioni di euro per il 2022, a cui si provvede:
§ quanto a 76,7 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004);
§ quanto a 30,7 milioni di euro per il 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per il medesimo anno, del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, co. 1, del D.L. 185/2008);
§ quanto a 15 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
§ quanto a 5,2 milioni di euro per il 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo 17.
L’articolo 18, modificato nel corso dell’esame al Senato, in primo luogo prevede - fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione - l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 già adottate con il dPCm del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
Inoltre, abroga, in relazione al riordino di un complesso di disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19 - riordino operato in particolare dai precedenti articoli 5 e 5-bis, comma 1, nel testo formulato dai medesimi emendamento e subemendamento - le disposizioni che concernono la materia dei certificati verdi COVID-19 di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.
Nel dettaglio, il comma 1 proroga l’efficacia delle misure di cui al dPCm del 2 marzo 2021
[125]
fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021. Tale norma sostituisce il testo originario dell’articolo 18 che prevedeva la proroga dell’efficacia delle citate misure fino al 31 marzo 2022, nuovo termine di durata dello stato di emergenza.
Il citato d.P.C.m. è l’ultimo della catena dei provvedimenti emergenziali adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020.
Ai sensi della predetta disposizione, le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 possono essere adottate in via prioritaria con DPCM per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore in origine a 30 giorni, poi estesa a 50 giorni dal D.L. 158/2020, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al termine massimo della durata dello stato di emergenza (originariamente stabilito al 31 luglio 2020 e più volte prorogato fino al 31 marzo 2022) e modulabili in ragione dell’andamento epidemiologico del virus.
Il d.P.C.m. del 2 marzo 2021 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021) ha dettato misure in origine applicabili nel periodo 6 marzo - 6 aprile 2021, in sostituzione di quelle del d.P.C.m. del 14 gennaio 2021.
L’efficacia di tale dPCm è stata successivamente prorogata da diverse disposizioni:
ü dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 44 del 2021 per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, salvo quanto diversamente disposto dal medesimo decreto, che in molte parti superava le stesse previsioni del citato dPCm;
ü dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 52/2021 per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, facendo salvo quanto diversamente disposto dal medesimo decreto-legge;
ü dall’articolo 12, comma 2, del D.L. n. 105/2021 per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, anche in tal caso fatto salvo quanto diversamente disposto dal medesimo decreto.
In ogni caso, cosi come da ultimo nel testo in commento, l’applicazione delle disposizioni del dPCm 2 marzo 2021 viene estesa in via residuale, ossia solo per quelle parti che non risultino essere state rinnovate mediante disposizioni dei decreti-legge che sono successivamente intervenuti a disciplinare le misure per fronteggiare le diverse fasi dello stato di emergenza nazionale.
Per quanto riguarda le norme del citato D.L. n. 172 oggetto di abrogazione da parte della nuova versione del comma 2 del presente articolo 18, si ricorda che esse concernono la materia dei certificati verdi COVID-19 e che le medesime sono ora confermate ed assorbite dalle novelle di cui ai suddetti articoli 5 e 5-bis, comma 1; si rinvia, in merito, alla scheda di lettura relativa a questi ultimi.
Il nuovo articolo 18-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, completa la razionalizzazione del quadro sanzionatorio, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 2020) in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
Si ricorda che il testo originario del decreto-legge n. 221 del 2021 non conteneva una specifica disciplina sanzionatoria; sanzioni per la violazione degli obblighi introdotti dal suddetto decreto sono state previste dall’art. 4 del successivo decreto-legge n. 229 del 2021, oggetto di abrogazione (cfr. art. 1 del d.d.l. di conversione). La disposizione in commento riprende in parte il contenuto di tale disciplina sanzionatoria.
In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di violazione delle disposizioni relative:
§
all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto (art. 4, comma 1). Si ricorda che il precetto è stato in vigore fino al 31 gennaio 2022.
Successivamente, è intervenuta l’ordinanza del Ministero della salute 31 gennaio 2022 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che ha disposto, fino al 10 febbraio 2022, l’obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;
§ al divieto di svolgimento di feste di eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti nonché alla sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6). Si ricorda che l’art. 6, comma 1, vieta le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti fino al 31 gennaio 2022. Il comma 2, modificato anch’esso dall’emendamento in commento (v. sopra), ha prolungato la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati fino al 10 febbraio 2022;
§ alla misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni per i viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico (art. 11, comma 2).
L’articolo 18-bis, inoltre, nel richiamare il rispetto dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 [126] , disciplina la devoluzione dei proventi della sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che:
§ se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse debbano essere devolute allo Stato;
§ se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse debbano essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.
L'articolo 18-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca le disposizioni finanziarie.
Si stabilisce che dall'attuazione del presente decreto-legge n. 221 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei seguenti articoli: 8 ("Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19"); 9 ("Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente"); 10 ("Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2"); 11 ("Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale"); 12 ("Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia"); 13 ("Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"); 14 ("Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie"); 16 ("Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19"); 17 ("Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali").
Per i contenuti delle disposizioni qui sopra elencate, e le relative disposizioni di copertura degli oneri, si rinvia alle rispettive schede di lettura.
L'articolo in esame specifica che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse (umane, finanziarie, strumentali) previste a legislazione vigente.
L'articolo 18-quater, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni di cui al presente decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti dei medesimi enti e delle relative norme di attuazione.
L'articolo in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale" [127] .
L'articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 25 dicembre 2021.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1_Articolo 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020
(Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)
La proroga in esame - dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 - concerne la norma di cui al comma 3 dell’articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; tale norma specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.
2_Articolo 12, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Trattenimento in servizi dei dirigenti medici e del personale sanitario)
L’articolo 16 del decreto legge in esame proroga fino alla data del 31 marzo 2022 le disposizioni legislative richiamate dall'Allegato A - n. 2, relative alle misure di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Si ricorda che le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020 [128] sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020 [129] . Successivamente, l’efficacia delle predette disposizioni è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020 [130] . Un ulteriore proroga al 30 aprile 2021 è stata disposta dall’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 183/2020. In seguito le misure sono state estese al 31 luglio 2021 dall’Allegato 2- n. 3 del decreto legge n. 52 del 2021 e al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 425, lett. b), della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).
Il numero 3 dell’allegato A – in combinato disposto con l’articolo 16 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, le disposizioni oggetto di proroga sono quelle di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 17-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Si ricorda che l’efficacia di tali disposizioni è stata più volte oggetto di proroga. Da ultimo, il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 6 e dall’allegato A, n. 1, del decreto-legge n. 105 del 2021; in precedenza, il termine era stato fissato al 31 luglio 2021 dall’art. 11 e dall’Allegato del decreto-legge n. 52 del 2021 e, prima ancora, era stato posto al 30 aprile 2021 dall’art. 19 e dall’Allegato n. 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 e al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 12 del decreto-legge n. 125 del 2020. Analoga disposizione è stata in vigore nella prima fase dell’emergenza, fino al 15 ottobre 2020, per effetto del decreto-legge n. 83 del 2020 che, a sua volta, prorogava i termini previsti dall’art. 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Il comma 1, amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono:
§ soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
§ soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
§ gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
§ le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
§ i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto:
§ delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati;
§
delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
Si ricorda che l’articolo 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, individua particolari categorie di dati personali dei quali è vietato il trattamento. Tra questi sono espressamente richiamati quelli relativi alla salute della persona. Lo stesso articolo 9, par. 2, del Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati. In particolare il trattamento può definirsi necessario quando è svolto:
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (lett g);
- per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (lett. h);
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (lett. i).
L’articolo 10 del citato Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
L’articolo 2-sexies, del D.lgs, n. 196 del 2003 (Codice per la protezione dei dati personali) disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, consentendolo solo se previsto dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Al riguardo il comma 2 del citato articolo elenca le ipotesi in cui, con riguardo alla legislazione vigente, l’interesse pubblico può considerarsi rilevante, in relazione a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (lett. t); compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (lett. u).
Il comma 6, specifica che, al termine dello stato di emergenza i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
4_Articolo 73, D.L. 18/2020
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
Nell'ambito delle disposizioni legislative elencate nell'allegato A al presente decreto-legge, al numero 4, è richiamato l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020), relativo a semplificazioni in materia di organi collegiali, la cui efficacia, per effetto di quanto disposto dall'art.16 del presente provvedimento, è prorogata (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022.
Il citato articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà dunque effettuarsi fino al 31 luglio 2021.
La disposizione in esame è stata già oggetto di proroga: i) dapprima, sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124); ii) successivamente, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21); iii) ancora, fino al 31 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 11 l'art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87); iv) più di recente, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126).
Il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità alle seguenti condizioni:
i) che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto [131] " o dal sindaco;
Per quanto concerne le Province e le Città metropolitane le funzioni di presidente del consiglio sono svolte, rispettivamente, dal presidente della provincia (ai sensi dell'art.1, comma 55, primo periodo, della legge n.56 del 2014) e dal sindaco metropolitano (ai sensi dell'art.1, comma 8, della medesima legge);
ii) che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;
iii) che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art.97 del TUEL.
In proposito, l'art.97 del TUEL prevede che il segretario svolga compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Fra le funzioni ad esso attribuite, si segnala in particolare, ai fini della disposizione in esame, la partecipazione "con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione";
iv) che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
La finalità dell'intervento normativo è quella di contenere la diffusione del virus evitando la contemporanea presenza fisica di amministratori locali in spazi inevitabilmente circoscritti, in cui può non essere agevole assicurare il rispetto delle distanze minime.
Il comma 2 estende l'applicabilità delle disposizioni appena illustrate agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché agli enti e organismi del sistema camerale. La facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze è demandato ai rispettivi presidenti anche nel caso di assenza di una regolamentazione in tale senso, a condizione che siano identificabili, con certezza, i partecipanti e sia assicurata la sicurezza delle comunicazioni.
Ai sensi del comma 2-bis, la facoltà di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, riguarda altresì gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, anche nel caso in cui non sia stata già prevista negli atti "regolamentari interni" di cui all'art.40 del testo unico (TU) delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n.297 del 1994.
Si tratta dei cosiddetti "regolamenti tipo" disciplinati dal citato art.40 del TU, ai sensi del quale, in mancanza dei regolamenti interni previsti dal titolo I, gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero dell'istruzione.
Sino al termine dell'emergenza, il comma 3 dispone la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, commi 8 e 55, del TUEL, relative alle assemblee dei sindaci nelle province e alle conferenze metropolitane nelle città metropolitane, istituite con la legge n.56 del 2014. Detta sospensione è esplicitamente riferita all'esercizio delle funzioni consultive attribuite ai predetti organi, incluse quelle previste in relazione all'approvazione dei bilanci e consuntivi.
L'assemblea dei sindaci (di cui all'art.1, commi 54, lett. b), 55 e 56 della legge n.56/2014) e la conferenza metropolitana (di cui all'art.1, commi 7, 8 e 9, l. n.56/2014) sono organi composti dai sindaci appartenenti al territorio su cui insiste l'area vasta. La conferenza metropolitana, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge n.56/2014 esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio, prima della loro approvazione definitiva da parte del consiglio e ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Inoltre, la conferenza adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano, ai sensi del comma 9 (dell'art.1, della l.n.56). L'assemblea dei sindaci svolge le medesime funzioni della conferenza metropolitana ai sensi dell'art.1, comma 55.
Ai sensi del comma 4 anche le associazioni private, incluse quelle non riconosciute, le fondazioni e "le società, comprese le società cooperative e i consorzi" possono svolgere le sedute (s'intende dei rispettivi organi) mediante il ricorso alla videoconferenza, anche nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere a tal fine previamente fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Il comma 5 dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci.
5_Articolo 73-bis, D.L. 18/2020
(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
La proroga in esame - stabilita fino al 31 marzo 2022 (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2021, conseguente a proroga dettata dal decreto-legge n. 105 del 2021) - concerne la disciplina recata dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (come convertito dalla legge n. 27 del 2020) recante misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto.
L'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020
[132]
dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.
La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19.
E vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale sono definite dai servizi sanitari secondo linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende.
Le misure precauzionali sono definite - secondo uniformi procedure - dai servizi sanitari competenti.
Per tali si intendono:
§
i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (di cui all’articolo 6, primo comma, lettera z) della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale);
§
le unità sanitarie locali (competenti agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale - con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla sopra citata lettera z) - ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge n. 833 del 1978);
§
le strutture del Servizio sanitario militare (di cui agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare).
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, nel quale la disposizione era originariamente contenuta, evidenziava come alcune ordinanze adottate da Regioni (anche non interessate direttamente da episodi di contagio) prevedessero che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie dovessero osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale misura di contenimento poteva, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ricadute sulla loro disponibilità operativa. La ratio della disposizione è dunque nello scongiuramento di tale negativa conseguenza.
La previsione si estende altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Queste sono organi amministrativi istituiti nell'ambito delle Prefetture per l'esame 'decentrato' delle domande di protezione internazionale (sono composte da: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro (individuati nell'ambito del contingente di personale qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, reclutato dal Ministero dell'interno).
Le Commissioni territoriali sono venti (è il numero massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 quale oggi vigente, che insieme prevede che presso ogni Commissione, se in condizioni di sovraccarico, possano essere istituite sezioni, fino ad un massimo complessivo di trenta sul territorio nazionale).
6_Articolo 87, commi 6 e 7, D.L. 18/2020
(Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio)
È disposta proroga fino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – della disciplina transitoria, richiamata dal numero 6 dell’Allegato 1 al presente decreto, per la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le disposizioni richiamate dal numero 6 dell’Allegato 1 sono quelle di cui all’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in ultimo innanzi prorogate sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6 del decreto-legge n. 105 del 2021 (All. A, n. 5).
L’articolo 87, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente (fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato D.P.R. n. 3.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, fino al termine stabilito dal precedente comma 1, venga collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo ad altri fini, puntualmente enumerati dalla disposizione).
6-bis_Articolo 92, comma 4-bis, D.L. 18/2020 (L. 27/2020)
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale)
Gli identici emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4, approvati nel corso dell’esame in sede referente, propongono l'introduzione di una nuova voce nell’allegato A - recante l’indicazione dell’art. 92, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, come convertito nella legge n. 27 del 2020 - in materia di trasporto pubblico locale.
Tale comma 4-bis vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare - anche laddove negozialmente previste - decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020, a causa dell’emergenza pandemica. Tale divieto non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.
Con la modifica approvata in sede referente si propone differire il termine di efficacia di questa disposizione al 31 marzo 2022 (pur tenuto conto che il termine di efficacia previsto è attualmente il 31 dicembre 2021, ed è dunque scaduto). Si osserva, peraltro, che il termine di efficacia della disposizione in oggetto è fissato alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre, come detto, il 31 dicembre 2021. Con la modifica proposta tali due termini temporali vengono a coincidere, in virtù della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 221 in esame.
Il termine di efficacia del citato art. 92, comma 4-bis, era inizialmente fissato alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Tale ultimo termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre dall'articolo 6 del decreto-legge n. 105 del 2021 (come convertito dalla legge n. 126 del 2021.
7_Articolo 102, comma 6, D.L. 18/2020
(Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie)
La proroga in esame - dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 - concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione), nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova [133] .
La norma transitoria è posta dall’articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica [134] .
8_Articolo 122, comma 4, D.L. 18/2020
(Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)
Tra i termini di cui l'allegato A del decreto-legge n. 221 del 2021 in esame dispone la posticipazione (al 31 marzo 2022: per precedenti proroghe cfr. i decreti-legge n. 52 e n. 105 del 2021), figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19.
Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe".
L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata, nella norma istitutiva, per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.
Il Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi fino alla scadenza dello stato di emergenza.
L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale (si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 ha differito lo stato di emergenza al 30 aprile 2021).
L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio fosse nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
Le sue competenze sono ritagliate nel modo che segue:
ü
organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto. Per i contratti di acquisto di beni strumentali o comunque la stipulazione di atti negoziali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la esenzione dal controllo della Corte dei Conti (sono benintesi fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) nonché dalla disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, interno alla Presidenza del Consiglio;
ü
provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;
ü
disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);
ü
adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (v. anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2020);
ü
provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza (v. al riguardo l'articolo 99 del decreto-legge n. 18), organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;
ü
organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
ü
provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.
Circa la competenza sopra ricordata in materia di requisizioni, invero la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale attribuisce la medesima competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un 'corpo' di disposizioni che disciplinano sia il procedimento sia le garanzie. Inoltre il Commissario può avvalersi dei prefetti, ove disponga la requisizione 'in proprio' e senza tramiti.
Successive disposizioni hanno ampliato lo spettro delle attribuzioni del Commissario.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza nazionale; ed ha previsto che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al Commissario straordinario. Tale delega è stata conferita al Commissario, con decreto ministeriale del 30 ottobre 2020.
La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto (articolo 1, commi 457-465) la istituzione di un piano strategico nazionale dei vaccini, appositamente disponendo circa: i poteri del Commissario sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi di regioni e province autonome nell'attuazione del piano; la redazione da parte del Commissario di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano (nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine), indi la individuazione mediante procedura pubblica di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione da parte di queste ultime di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nell'elenco; l'individuazione delle strutture dove procedere alla somministrazione dei vaccini.
Nello svolgimento delle sue funzioni, ancora prevede l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il Commissario "collabora con le regioni" - alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità secondo l'articolo 117 della Costituzione.
E nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare - "anche su richiesta delle regioni" - in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale".
Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame.
I provvedimenti del Commissario non hanno portata normativa - senza così incidenza sulla ripartizione di competenza normativa profilata dall'articolo 117 della Costituzione (che la attribuisce alle regioni, per quanto concerne la organizzazione dei servizi sanitari), trovando piuttosto copertura sotto l'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.
I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea". Può valere ricordare, per inciso, come numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici recepiscano norme europee, siano pertanto da ascrivere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (cfr. ad es. la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2019).
Le misure adottate dal Commissario devono essere in ogni caso "adeguatamente proporzionate" alle finalità perseguite.
Sono previsioni configuranti un generale potere derogatorio in capo al Commissario.
Infine, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la gratuità dell'incarico di Commissario (salvo eventuali rimborsi spese) e la sua compatibilità con altri incarichi pubblici o privati.
Egli si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.
Può avvalersi altresì di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, "nel numero da lui definito".
Sull'attività del Commissario è il Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) a riferire in Parlamento.
Con d.P.C.m. 18 marzo 2020 Commissario fu nominato il dottor Domenico Arcuri.
Successivamente, con d.P.C.m. 1° marzo 2021 è stato nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo.
Risultano emesse (al momento di pubblicazione del presente fascicolo) complessivamente quarantasei ordinanze.
Tra le prime ordinanze che furono emesse, possono rammentarsi la n. 11 del 26 aprile 2020 sui prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali, ossia l'ordinanza che è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva)
[135]
; la n. 10 del 16 aprile 2020 sulla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito; la n. 4 del 23 marzo 2020 su agevolazioni alle imprese. Una più recente ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 ha per oggetto il servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. L'ordinanza n. 1 del 2021 concerne l'utilizzo del deposito militare dell’Aeroporto di Pratica di Mare, ai fini della conservazione e della distribuzione dei vaccini. L'ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021 ha per oggetto il supporto mediante piattaforma informativa all'attuazione del Piano strategico dei vaccini (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021).
Intervenuto il 1° marzo 2021 l'avvicendamento alla carica di Commissario, si sono avute l'ordinanza n. 1 dell'11 marzo 2021, recante organizzazione della struttura di supporto del nuovo Commissario, e l'ordinanza n. 2 del 15 marzo 2021, con la quale si dispone che, in attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata e non conservabili siano somministrate in via eccezionale alle persone a disposizione (secondo l'ordine di priorità individuato dal piano). Tra le attività del Commissario infatti, si è ricordato, rientra l'attuazione del piano vaccinale (con l’obiettivo di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021). L'ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021 dispone che ciascuna Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione (in attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini) non solo della popolazione residente ma anche di quella domiciliata per motivi che importino presenza continuativa in quel territorio; l'ordinanza n. 4 del 30 marzo 2021 nomina la società Poste italiane soggetto attuatore, ai fin del servizio di prenotazione, registrazione e certificazione mediante la piattaforma informativa nazionale (prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021) strumentale per l'attuazione del piano strategico di vaccinazione; l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2021 nomina la Protezione civile della regione Calabria soggetto attuatore per l'implementazione del piano vaccinale; l'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 dispone circa l'ordine di priorità ai fini della vaccinazione (in primo luogo persone d'età superiore a ottant'anni; persone con elevate fragilità e, ove previsto dalle raccomandazioni rese dal Ministero della salute, familiari conviventi, caregivers, genitori/tutori/affidatari; persone d'età ricompresa tra settanta e settantanove anni); l'ordinanza n. 7 del 24 aprile 2021 dispone circa la somministrazione dei vaccini a persone non iscritte al Servizio sanitario nazionale; l'ordinanza n. 8 del 6 maggio 2021 concerne la prenotazione ai fini della vaccinazione, per le persone con disabilità grave, familiari loro conviventi, caregivers, genitori/tutori/affidatari); l'ordinanza n. 9 del 14 giugno 2021 dispone circa il trasferimento alla struttura commissariale di beni mobili durevoli; l'ordinanza n. 10 del 20 luglio 2021 reca disposizione circa la nomina dell'Istituto superiore di sanità a soggetto attuatore per la sorveglianza epidemiologica, chiamato altresì a stabilire il numero dei campioni da sequenziare per ogni regione e provincia autonoma; l'ordinanza n. 11 del 24 agosto 2021 concerne la rimodulazione del numero di medici, infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro; l'ordinanza n. 12 del 24 settembre 2021 concerne l'implementazione della piattaforma ICOGEN, a fini di sequenziamento delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2.
Inoltre risultano, dalla sua istituzione ad oggi, emessi dal Commissario alcuni bandi di gara.
Tra gli ultimi intervenuti vi sono il decreto commissariale n. 98 del 29 luglio 2021, per la fornitura di quattordici milioni di mascherine chirurgiche con inserto trasparente per la lettura del labiale da impiegare nel comparto scolastico o nella Pubblica Amministrazione in cui è inserito personale affetto da ipoacusia, e n. 79 del 5 luglio 2021, per una procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016) per la fornitura in opera di strutture modulari, utilizzabili per allestire ospedali da campo. Il decreto n. 78 del 5 luglio 2021 invece riapre (a seguito di ordinanza del Tar del Lazio) l'elenco dei fornitori di attrezzature per terapie intensive e sub-intensive. È stata altresì avviata un'indagine di mercato volta verificare l'interesse da parte degli operatori economici ad acquisire a titolo oneroso un ingente quantitativo di mascherine disponibile (218.500.000), prive di marcatura CE, non utilizzabili quali dispositivi di protezione individuale anti-Covid 19 in seguito alla mancata proroga oltre il 30 aprile 2020 (cfr. articolo 19 e Allegato 1 del decreto-legge n. 183 del 2020) del termine previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 circa l'utilizzo della mascherine senza marcatura CE.
Precedentemente sono stati emessi bandi, tra cui alcuni relativi a: la messa in opera di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 (procedura che tuttavia è stata poi annullata, con decreto del nuovo Commissario in data 23 marzo 2021); il reperimento di personale aggiuntivo somministratore dei vaccini, entro il piano nazionale vaccinale anti-Covid; per materiale utile per la campagna di vaccinazione (come sodio cloruro per la diluizione del vaccino, aghi, siringhe); per la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, di ambulanze e di auto mediche destinate all'emergenza. Innanzi, il 2 ottobre 2020 vi è stata l'indizione di una "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/Ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020" (altri bandi precedenti sono stati: "Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2"; "Gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2"; "Avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli operatori scolastici"; "Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale"; "Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a procedure negoziate per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”; "Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di relazioni e altra documentazione tecnica e di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a una procedura negoziata avente ad oggetto l’acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva").
Altre ordinanze commissariali hanno avuto ad oggetto la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle singole Regioni.
Si ricorda che l’articolo 40 del decreto-legge n. 41 del 2021 ha autorizzato la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.
L'articolo 1, comma 262, della legge di bilancio per il 2022 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Si prevede il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
La relazione tecnica concernente tale stanziamento osserva che esso è destinato in particolare al finanziamento degli oneri dei servizi logistici inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9_Articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020
(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)
Nell'ambito delle disposizioni legislative elencate nell'allegato A al presente decreto-legge, al numero 9, è richiamato l'articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.) - che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - la cui efficacia, per effetto di quanto disposto dall'art.16 del presente provvedimento, è prorogata fino al 31 marzo 2022.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 22/2020 (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza - inizialmente disposto con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020, e da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.
Detta disciplina costituisce una deroga alla vigente legislazione, secondo la quale i pareri del CSPI, disciplinati dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999 come modificato dall'art. 3, co. 2-ter, del D.L. 22/2020, sono resi nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
Si rammenta in proposito che con il D.L. 83/2020 (L. 124/2020) era stata già disposta una prima proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, della disposizione in commento, consentendo così di prolungare l'applicazione del termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri del CSPI. Ciò, in corrispondenza del nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, fissato appunto al 15 ottobre 2020.
Il D.L 125/2020 (L. 159/2020) ha poi disposto una seconda proroga della deroga alla disciplina recata dal citato art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999, riferendola al 31 dicembre 2020 e non al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
Una terza proroga era stata indi disposta ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.L. 183/2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
Una quarta è stata disposta ai sensi dell'art. 11 del DL 52/2021 (L. 87/2021) fino al 31 luglio 2021, in relazione all'ulteriore proroga dello stato di emergenza (ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021).
Una quinta proroga è stata disposta dall'art. 6, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, fino al 31 dicembre 2021.
La disposizione in esame reca dunque un'ulteriore proroga, fissando il termine di applicazione della disciplina derogatoria (dal 31 dicembre 2021) al 31 marzo 2022.
Si segnala che l'attuale CSPI è stato costituito con D.M. 31 dicembre 2015 e dura in carica cinque anni. Il 30 dicembre 2020 - scaduto dunque il quinquennio - il CSPI ha approvato un Documento di fine mandato recante anche considerazioni sullo stato attuale del sistema scolastico.
Le elezioni per il rinnovo, indette per il 13 aprile con Ordinanza n.173 del 9 dicembre 2020, sono state sospese in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica (si veda la nota del direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione contenente chiarimenti sulle elezioni n.4086 del 25 febbraio 2021).
10_Articolo 27-bis, comma 1, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020)
(Disposizioni in materia di distribuzione di farmaci agli assistiti)
L’articolo 16 del decreto legge in esame proroga fino alla data del 31 marzo 2022 le disposizioni legislative richiamate dall'Allegato A - n. 10 estendendo così a tale data la possibilità per le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale di dispensare i farmaci già erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture sanitarie pubbliche.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2020 (legge n. 40 del 2020), ha esteso alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale la possibilità di dispensare agli assistiti i farmaci distribuiti dalle strutture sanitarie (aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali). Si ricorda che la distribuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ad assistiti per la somministrazione al proprio domicilio. La distribuzione diretta può essere organizzata secondo due modelli:
?erogazione del farmaco al paziente attraverso le strutture dell'Azienda Sanitaria (distribuzione diretta propriamente detta): in tal caso, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere acquistano i farmaci, e li distribuiscono, mediante le proprie strutture, direttamente ai pazienti per il consumo al proprio domicilio.
?grazie ad accordi tra Regione/ASL/Distributori intermedi e Farmacie per la distribuzione del farmaco al paziente (distribuzione per conto): in tal caso i farmaci vengono acquistati dalla ASL/Regione ma distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico.
Si ricorda che le disposizioni dell’articolo 27-bis del decreto legge n. 23 del 2020 [136] sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020 [137] . Successivamente, l’efficacia delle predette disposizioni è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020 [138] . In seguito, le disposizioni in commento sono state prorogate al 30 aprile 2021 dall’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 183/2020 [139] e infine al 31 dicembre 2021 dall'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 52 del 2021 [140] .
11_Articolo 38, commi 1 e 6, D.L. 23/2020
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)
La proroga in esame - dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 - concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 -.
La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati -. Si valuti se tale richiamo sia superfluo, considerata la portata normativa del comma
[141]
.
Il suddetto comma 1 prevede la corresponsione in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019.
Più in particolare, i suddetti incrementi - relativi sia alla quota capitaria (cioè, per assistito) sia alla quota oraria - per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono riconosciuti, in via transitoria, nelle more della conclusione dell’accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta (commi 1 e 2 del citato articolo 38); il riconoscimento concerne anche gli arretrati. Gli incrementi medesimi cessano qualora le trattative per il suddetto accordo non si concludano - secondo la formulazione del comma 2 dello stesso articolo 38 - entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (quest'ultimo è prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'articolo 1 del presente D.L.).
Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 [142] rilevano che gli incrementi previsti dal suddetto Atto di indirizzo sono pari all’1,84% per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 e al 4,23% dal 1° aprile 2018.
Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 38. Quest’ultimo comma reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 38 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l’adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23
[143]
rileva che l’adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata - dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 - dell’incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall’accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020
[144]
.
Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 specifica che agli oneri derivanti dal medesimo articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12_Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020
(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)
La proroga in esame - dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 - concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 [145] del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull’uso compassionevole [146] dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.
Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall’articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.
Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 40 prevede che, per la suddetta finalità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Sia in tale comma sia in alcuni dei commi successivi, la disciplina presenta alcune modifiche e precisazioni terminologiche rispetto alla versione di cui al suddetto articolo 17 abrogato. Esse, tra l’altro [147] : limitano l’ambito ai medicinali, espungendo il riferimento ai dispositivi medici; estendono le norme specifiche e transitorie in oggetto alla categoria degli studi osservazionali (si ricorda che tali studi - nell’ambito dei quali i farmaci sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio - non sono assoggettati alla disciplina generale in materia di sperimentazione clinica dei medicinali [148] ); distinguono, ai fini dell’applicazione delle norme in oggetto, in conformità alla distinzione operata dal D.M. 7 settembre 2017, tra la fattispecie di un programma di uso terapeutico compassionevole per una pluralità di pazienti (sulla base di un protocollo clinico) e l’ipotesi di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito).
In base al comma 2 dell'articolo 40, con riferimento all’ambito suddetto (costituito dai pazienti affetti dal virus COVID-19), i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV [149] , degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA. La Commissione comunica gli esiti della valutazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni. Relativamente agli studi di fase I, la Commissione si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (Commissione istituita presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439); tale parere non era contemplato nel suddetto articolo 17 abrogato.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40, il comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS "Lazzaro Spallanzani" è individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19) ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA. Il suddetto comitato etico (comma 4 dell'articolo 40) acquisisce, dai promotori, tutta la documentazione necessaria, unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV [150] , degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché degli eventuali emendamenti; la versione posta dal suddetto articolo 17 abrogato faceva riferimento esclusivamente all’acquisizione degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV, degli eventuali emendamenti e delle richieste dei medici per gli usi compassionevoli.
Il comma 4 dell'articolo 40 specifica altresì che per le valutazioni delle richieste di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti, come detto, a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito) si applicano le disposizioni già vigenti in materia (attualmente stabilite dal citato D.M. 7 settembre 2017). Tale norma di chiusura non figurava nel suddetto articolo 17. Al riguardo, le circolari dell’AIFA del 6 aprile 2020 (emanata durante la vigenza del medesimo articolo 17) e del 22 maggio 2020 hanno specificato che per le richieste di usi terapeutici nominali resta competente il comitato etico locale.
Il comma 5 dell'articolo 40 prevede che il suddetto parere del comitato etico nazionale sia comunicato all’AIFA e sia quindi pubblicato, insieme con il protocollo approvato da parte del parere, sul sito internet istituzionale di quest’ultima. Il comma demanda inoltre all’AIFA di emanare, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il comitato etico dell'Istituto Spallanzani, una circolare che - al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - definisca le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti. In merito, come accennato, era stata già emanata dall’AIFA la circolare del 6 aprile 2020, durante la vigenza del suddetto articolo 17; successivamente, è stata emanata la circolare del 22 maggio 2020. Anche le procedure e le modalità stabilite dalla circolare trovano applicazione limitatamente al periodo temporale summenzionato.
Il comma 6 dell'articolo 40 prevede (tale disposizione non era presente nell’articolo 17 abrogato) che per gli studi sperimentali di cui al medesimo articolo senza scopo di lucro non occorra la stipula di una specifica polizza assicurativa. In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 [151] osserva che, in considerazione dell’emergenza in oggetto, "è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione".
Il comma 7 dell'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le amministrazioni pubbliche svolgono i compiti previsti dalle norme in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riguardo ai compiti del comitato etico nella sperimentazione clinica, si ricorda, in sintesi, che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, stabilisce che esso debba esprimere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica (in merito alla quale sia stato interpellato come comitato competente). Il medesimo articolo detta i criteri per la formulazione del parere. Il comitato etico è "un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato" (articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo). L'articolo 7 dello stesso D.Lgs. n. 211, e successive modificazioni, disciplina il parere unico in caso di sperimentazioni, basate su un unico protocollo, condotte da più centri.
Riguardo ai compiti del comitato etico nelle procedure inerenti all’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione, cfr. il D.M. 7 settembre 2017.
Riguardo al comitato etico dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani, si veda la pagina internet ad esso dedicata.
13_Articolo 4, commi 1 e 3, D.L. 34/2020
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)
L’articolo 16 del decreto legge in esame proroga fino al 31 marzo 2022 le disposizioni legislative relative alla remunerazione di specifiche funzioni assistenziali riconosciute alle strutture sanitarie inserite nei piani emergenziali da COVID-19, che dovranno essere comunque attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate a legislazione vigente.
Tali disposizioni sono state previste dall’articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 34/2021
[152]
(L. 77/2021).
Esse sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020 [153] . Successivamente, la loro efficacia è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020 [154] , poi al 30 aprile 2021 dall’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 183/2020 [155] , al 31 luglio 2021 dall’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 52/2021 [156] e infine al 31 dicembre 2021 dall’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 105/2021 [157] .
L’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), prevede che le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro
[158]
, e le province autonome possano erogare, a favore delle strutture sanitarie inserite nei piani emergenziali, una remunerazione per la specifica funzione assistenziale correlata ai maggiori costi per l’allestimento dei reparti e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
Più precisamente, le strutture sanitarie interessate devono essere inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive; reparti da allestire con la necessaria dotazione per il supporto ventilatorio, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 18 del 2020
[159]
.
Compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020, la remunerazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale (di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 118/2011
[160]
), ovvero: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni ed alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono rimesse ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (qui l’intesa sullo schema di decreto), avendo riguardo alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture relativi:
·
all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione;
·
all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione.
14_Articolo 9, D.L. 34/2020
(Proroga dei piani terapeutici)
L’articolo 16 del decreto legge in esame stabilisce la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni legislative relative alla proroga dei piani terapeutici in scadenza, fatta salva la necessità di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, comunque nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate a legislazione vigente.
Tali disposizioni sono state previste dall’articolo 9 del D.L. n. 34/2021 [161] (L. 77/2021).
Esse sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio al 15 ottobre 2020) dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020 [162] . Successivamente, la loro efficacia è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020 [163] , poi al 30 aprile 2021 dall’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 183/2020 [164] , al 31 luglio 2021 dall’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 52/2021 [165] e infine al 31 dicembre 2021 dall’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 105/2021 [166] .
L’articolo 9 del decreto legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) ha previsto la proroga (validità per ulteriori 90 giorni) dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione chiarisce che i piani terapeutici devono includere la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.
La norma prevede inoltre che le Regioni adottino procedure accelerate per l’effettuazione delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
15_Articolo 83 dl 34/2020
(Sorveglianza sanitaria)
L’articolo 16 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – le disposizioni, richiamate dal numero 15 dell’Allegato A al presente decreto, in base alle quali i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Le disposizioni richiamate dal numero 15 dell’Allegato A sono quelle di cui all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede la sorveglianza eccezionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria [167] , e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1).
Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L’INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [168] . Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2).
Qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3).
Nell’ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l’anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, l’Unione Europea ha istituito una linea di finanziamento specifica per far fronte al tema dell’occupazione giovanile, mediante il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG). Con il PON IOG, a titolarità del Ministero del lavoro, viene attuata in Italia l'iniziativa Garanzia Giovani, che è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Esso prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
Il PON ha un budget di circa 2,8 miliardi di euro, di cui oltre 2,1 milioni di contributo UE, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE). La parte restante costituisce il cofinanziamento nazionale. In merito allo stato di utilizzo delle risorse del programma, alla data del 3 dicembre 2019 [169] risultano pagamenti per circa 1,3 miliardi, con un livello di avanzamento del programma del 47,5% rispetto al complesso delle risorse programmate.
16_Articolo 90 dl 34/2020
(Disposizioni in materia di lavoro agile)
L’articolo 16 del decreto legge in esame proroga sino al 31 dicembre 2021 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021 attualmente previsto) le disposizioni richiamate dal numero 16 dell’Allegato A al presente decreto, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.
Le disposizioni richiamate dal suddetto numero 16 dell’Allegato 2 sono quelle di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020. Conseguentemente, la suddetta proroga – che opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente - concerne:
§ la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti [170] (art. 90, c. 3);
§ l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, c. 4).
17_Articolo 100 dl 34/2020
(Avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
L’articolo 16 del decreto legge in esame proroga sino al 31 dicembre 2021 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021, attualmente previsto) le disposizioni richiamate dal numero 17 dell’Allegato A al presente decreto, concernenti la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.
Tale facoltà è prevista, eccezionalmente, dall’articolo 100 del dl 34/2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021) [171] .
L’avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell’ambito dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18_Articolo 28, comma 2, D.L. 137/2020
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
L’articolo 16 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall’art. 52 OP), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
Il regime di semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, che consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 48 e seguenti della legge n. 354 (O.P.).
L'art. 52 O.P. prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni 45 all'anno.
Le disposizioni richiamate dal numero 18 dell’Allegato A sono quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020 prorogate sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 105 del 2021.
Più nel dettaglio, l’art. 28, comma 1, consente al detenuto in regime di semilibertà di poter fruire di licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma dell'art. 52 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario), ovvero con durata superiore a 45 giorni l’anno.
Tale possibilità è esclusa nel caso in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
La norma precisa inoltre che in questi casi continuino ad applicarsi le “ulteriori disposizioni” di cui all’art. 52 OP e pertanto:
§ durante la licenza al condannato si applica il regime della libertà vigilata;
La libertà vigilata, è appena il caso di ricordare, è una misura di sicurezza non detentiva, che consiste nella concessione della libertà al condannato, il quale è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l’assistenza.
§ se il condannato trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essergli revocata;
§ se il condannato non rientra in istituto al termine della licenza o dopo che la stessa sia stata revocata, può essergli revocato il regime di semilibertà, oltre ad essere punibile in via disciplinare o, nei casi più gravi, penalmente per il reato di evasione (a norma dell’art. 385, primo comma, del codice penale)
Il comma 2 dell'articolo 28, oggetto di proroga da parte dell’allegato, stabilisce che in ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 marzo 2021.
Il termine originario era fissato dal decreto-legge n. 137 del 2020 nel 31 dicembre 2020 ed è stato subito prorogato al 31 gennaio 2021 in sede di conversione.
È poi intervenuto il decreto-legge n. 183 del 2020 che ha fissato il termine del 30 aprile 2021 e successivamente l’art. 11 del decreto-legge n. 56 del 2021 che l’ha spostato al 31 luglio 2021; quest’ultima previsione è poi confluita nell’art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 52 del 2021. Da ultimo, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’Allegato A, n. 20, del D.L. n. 105 del 2021.
È appena il caso di rilevare che una analoga previsione era contemplata dall'articolo 124 del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto legge cura Italia). Tale disposizione prevedeva infatti che le licenze concesse ai detenuti in semilibertà avessero durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza non avesse ravvisato gravi motivi ostativi.
19_Articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020
(Durata straordinaria dei permessi premio)
L’articolo 16 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (art. 30-ter OP). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.
Le disposizioni richiamate dal numero 19 dell’Allegato A sono quelle di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 137 del 2020, già prorogate sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 105 del 2021.
Il termine originario era fissato dal decreto-legge n. 137 del 2020 nel 31 dicembre 2020 ed è stato subito prorogato al 31 gennaio 2021 in sede di conversione.
È poi intervenuto il decreto-legge n. 183 del 2020 che ha fissato il termine del 30 aprile 2021 e successivamente l’art. 11 del decreto-legge n. 56 del 2021 che l’ha spostato al 31 luglio 2021; quest’ultima previsione è poi confluita nell’art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 52 del 2021. Da ultimo il termine era stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall’Allegato A, n. 21, del D.L. n. 105 del 2021.
Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 29, oggetto della odierna proroga fino al 31 marzo 2022, prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, ove ne ricorrano i presupposti, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 30-ter dell’Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).
L’art. 30-ter O.P. stabilisce che ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta durante l’esecuzione della pena e che non risultano essere socialmente pericolosi, possono essere concessi i cd. permessi premio dal magistrato di sorveglianza sentito il Direttore dell’Istituto penitenziario. Tali permessi si prefiggono il fine di consentire ai condannati di coltivare, fuori dall’Istituto penitenziario, interessi affettivi, culturali, di lavoro ecc. La durata dei permessi non può essere superiore ogni volta a 15 giorni e non può comunque superare la misura complessiva di 45 giorni in ciascun anno di espiazione della pena.
Si ricorda, inoltre, che il lavoro all'esterno, disciplinato dall'articolo 21 O.P. e dall'articolo 48 del d.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), è uno strumento di sostegno al detenuto che consiste in una particolare modalità di esecuzione della pena.
Inoltre, l'art. 18 del d.lgs. n. 121 del 2018 (recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) prevede la possibilità per i detenuti (minorenni) di essere ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, nei casi in cui si ritenga che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.
Come sottolineava la relazione illustrativa dell’originario decreto-legge n. 137/2020, il beneficio aggiuntivo opera per detenuti che già hanno dato prova di affidabilità per essere stati già assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, e hanno già goduto di permessi. Peraltro, la concessione dello speciale beneficio qui previsto avviene in presenza dei presupposti generali per l’accesso ai permessi premio e, quindi, solo a favore dei soggetti non pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare.
Questa disciplina derogatoria non trova però applicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, per alcune categorie di condannati. La disciplina infatti non si applica ai condannati per i delitti indicati dall’articolo 4-bis O.P. e dagli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) c.p., e con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis c.p., o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell’esecuzione la connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p. tra i reati la cui pena è in esecuzione.
20_Articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020
(Detenzione domiciliare)
L’articolo 16 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.
Le disposizioni richiamate dal numero 20 dell’Allegato A sono quelle di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, già prorogate sino al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 105 del 2021.
Il termine originario era fissato dal decreto-legge n. 137 del 2020 nel 31 dicembre 2020 ed è stato subito prorogato al 31 gennaio 2021 in sede di conversione.
È poi intervenuto il decreto-legge n. 183 del 2020 che ha fissato il termine del 30 aprile 2021 e successivamente l’art. 11 del decreto-legge n. 56 del 2021 che l’ha spostato al 31 luglio 2021; quest’ultima previsione è poi confluita nell’art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 52 del 2021. Infine, come detto, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’ dall’Allegato A, n. 22, del decreto-legge n. 105 del 2021.
Vale la pena di ricordare che la disciplina attualmente in vigore ricalca sostanzialmente quando già previsto per la prima fase emergenziale dall’art. 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 (in vigore fino al 30 giugno 2020).
In particolare, il comma 1 dell’articolo 30 prevede una disciplina speciale in materia di detenzione domiciliare, ora prorogata fino al 31 marzo 2022, che consente che, su istanza del condannato, la pena detentiva che non supera i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, possa essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.
Il medesimo comma esclude dall’ambito soggettivo di applicazione di questa misura le seguenti categorie di soggetti:
§ i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) e dagli artt. 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale. Con formulazione analoga a quella prevista dall’art. 29 del decreto-legge n. 137/2020 (v. sopra), la lett. a) del comma 1 precisa che in caso di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo mediante il compimento di atti di violenza e per i delitti riconducibili all’associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), la preclusione opera anche quando i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi quando, in caso di cumulo, il giudice della cognizione o dell’esecuzione abbia accertato la connessione (ex art. 12, comma 1, lettere b) e c), c.p.p.) tra i reati la cui pena è in esecuzione. In sostanza, dunque, anche quando la pena per il delitto ostativo sia stata già scontata, la misura della detenzione domiciliare speciale non si può applicare se il reato per il quale si sta ancora scontando una pena era connesso a quello ostativo;
§ i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale) (lett. b);
§ i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis dell’ordinamento penitenziario, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge (lett. c).
Il regime di sorveglianza particolare prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. Tale istituto è disciplinato dagli articoli 14-bis e ss. dell'O.P. In base all’art. 14 bis possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile più volte, ma ogni volta in misura non superiore a 3 mesi) i detenuti che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza negli istituti penitenziari; quelli che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti; quelli che nella vita penitenziaria mettono in stato di soggezione altri detenuti. L'art. 14-ter O.P. prevede che avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare possa essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo.
§ detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (DPR n. 230 del 2000) (lett. d);
§ detenuti nei cui confronti, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020 (29 ottobre 2020), venga redatto un rapporto disciplinare (ex art. 81, comma 1, Reg.) per la promozione o la partecipazione a disordini o a sommosse (art. 77, comma, 1, nn. 18 e 19, Reg.) (lett. e);
§ detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato (lett. f).
La procedura prevista per l'applicazione della misura dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi rimane in larga parte quella contemplata dall'art. 1 della legge n. 199 del 2010 (v. infra), le cui disposizioni sono richiamate, in quanto compatibili, proprio dal comma 8 dell'articolo in esame.
Conseguentemente, in base al comma 2 la detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all’art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 - per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del PM.
Ai fini dell’esecuzione delle pene detentive domiciliari secondo quanto previsto dal comma 1, il comma 6 consente - differentemente da quanto previsto dalla legge n. 199 del 2010 - alla direzione dell’istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che:
§ la pena da eseguire non è superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena,
§ non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e
§
il condannato ha fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo (vedi infra commi 3 e 4).
La stessa Direzione dovrà inoltre trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione richiesta dall’art. 94 del TU stupefacenti.
Si tratta della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, della documentazione relativa alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche e all'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.
Il comma 3 prevede che, nei casi in cui sia disposa l'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi del comma 1, deve essere applicata - con il consenso del condannato (comma 4) - anche la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. L'applicazione della suddetta procedura di controllo - che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi - è esclusa per:
§ i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi;
§ i condannati minorenni.
Il comma 5 specifica che la distribuzione dei dispositivi di controllo - i cosiddetti braccialetti elettronici - debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro 10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge e periodicamente aggiornato. In particolare, con tale provvedimento deve essere individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, che possono essere utilizzati, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti.
Il comma 5 prevede, inoltre, che l'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. L’ultimo periodo del comma esclude l’attivazione degli strumenti di controllo «nel caso in cui la pena residua non superi di 30 giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici». In sostanza, dunque, il c.d. braccialetto elettronico sembrerebbe non applicarsi ai condannati la cui pena da eseguire è inferiore a 7 mesi.
Con riguardo, in generale, all'impiego dei braccialetti elettronici si rinvia alla nota breve n. 173.
Con particolare riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva domiciliare, il comma 7 prevede che l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l’equipe educativa dell’istituto, deve provvedere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’articolo 3 (prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità) dell’Ordinamento penitenziario minorile (d.lgs. n. 121 del 2018), da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione.
Come anticipato, il comma 8 fa salva l’applicazione delle ulteriori disposizioni dell’art. 1 della legge n. 199 del 2010 (v. infra), ove compatibili.
Il comma 9 prevede che la disciplina della detenzione domiciliare speciale, dettata dai commi da 1 a 8 dell’articolo 30, si applichi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il termine indicato al comma 1 e dunque, attualmente, entro il 31 marzo 2022.
Il comma 9-bis contiene la clausola di invarianza finanziaria della disposizione.
La disciplina introdotta dal decreto-legge deroga espressamente a quanto previsto, a regime, dall’art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge n. 199 del 2010 che, per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario, ha dapprima introdotto in via temporanea la misura dell’esecuzione nel domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e poi ha stabilizzato la misura (dal 2013), allungando a 18 mesi il residuo di pena che si può eseguire nel domicilio.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 199 prevede che ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, possa essere concessa dal tribunale di sorveglianza la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato.
La misura - ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 199 - non può essere concessa:
§ ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis O.P.)
§ ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale)
§ ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis O.P.)
§ qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti
§ qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 199 prevede che nel caso in cui la condanna a diciotto mesi - o meno - di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, previo accertamento dell’esistenza e dell’idoneità dell’alloggio, nonché, se si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente, previa verifica della documentazione medica attestante lo stato di tossicopendenza o alcooldipendenza e del programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare.
Il comma 4 dell'articolo 1 disciplina invece il caso in cui il condannato, con pena da scontare fino a 18 mesi, sia in carcere. In tal caso il condannato potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso - anche senza la richiesta dell’interessato - la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool, intenzionata a seguire un programma di cura che potrà essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990). Il magistrato di sorveglianza provvederà - ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 -con un’ordinanza per la concessione della detenzione domiciliare.
In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico (comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 199).
L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna, competente per gli interventi di sostegno e controllo, segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette le relazioni trimestrali e conclusiva (comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 199).
21_Articolo 10, commi 2 e 3, D.L. 44/2021
(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici)
L’articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto – la disciplina transitoria, richiamata dal numero 21 dell’Allegato A al presente decreto, per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
Le disposizioni richiamate dal suddetto numero 21 dell’Allegato A sono quelle di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del D.L. 44/2021. Conseguentemente, in base alla suddetta proroga – che opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente – fino al 31 marzo 2022 le pubbliche amministrazioni:
a. nel caso di procedure concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività:
- prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli (in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 del medesimo articolo 10 che prevede l’obbligatorietà di tale fase di valutazione) e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga alla predetta disciplina a regime, che prevede l’obbligatorietà della prova orale);
b. nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale), ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione;
c.
possono prevedere l’utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
22_Articolo 1, commi 2 e 4, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021)
(Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)
Il numero 22 dell’allegato A – in combinato disposto con l’art. 16, comma 1 – proroga fino al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021):
· l’applicazione, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, di misure minime di sicurezza finalizzate a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e a prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2;
· la possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i Sindaci di derogare, in presenza di determinate condizioni, alle previsioni relative allo svolgimento in presenza, nell’a.s. 2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza, nell'a.a. 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli istituti tecnici superiori (ITS).
A tal fine, interviene sul termine recato dall’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021).
L’art. 1, comma 2, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) ha previsto che, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021 – ora prorogato fino al 31 marzo 2022 – sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia
[172]
e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di tali dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
a-bis) fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 16, co. 2, del D.L. in commento, in ordine alla fornitura di tali mascherine);
b) raccomandazione di rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Il comma 4 dello stesso art. 1 ha, invece, disposto che, fino al 31 dicembre 2021 – ora prorogato fino al 31 marzo 2022 –, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni relative allo svolgimento in presenza, nell’anno scolastico 2021/2022, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e allo svolgimento prioritariamente in presenza, nell'anno accademico 2021-2022, delle attività nelle università, nonché negli ITS. Ciò è possibile esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono adottati con motivazione, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione.
Laddove siano adottati i provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
[1] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.
[2] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.
[3] Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020.
[4] Il termine era stato precedentemente esteso, da ultimo, al 31 dicembre 2021 dall’art. 1, comma 1, del DL. 105/2021 (L. n. 126/2021).
[5] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
[6] Termine posticipato, dapprima al 15 ottobre 2020 (dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020), poi al 31 gennaio 2021 (dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020); successivamente al 30 aprile 2021 (dall’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021) e, da ultimo, al 31 luglio 2021 (dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105).
[7] Nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
[8] Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[9] Le norme novellano l’articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni.
[10] Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto" (nell'ambito delle misure contro il COVID-19), cfr. la relativa pagina sul sito internet del Ministero della salute.
[11] Quest'ultima novella inserisce un capoverso 7-quater nel citato articolo 1 del D.L. n. 33.
[12] Si ricorda che, per il regime di isolamento conseguente ai casi di positività in oggetto, le disposizioni di rango legislativo adoperano il termine quarantena, mentre le circolari del Ministero della salute adoperano il termine isolamento.
[13] Riguardo alle misure con effetto equivalente, cfr. infra, in nota.
[14] Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr., da ultimo, la circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498, nonché, per l'ambito del "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni" e l'ambito scolastico, l'articolo 6 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere.
[15] Riguardo alle misure con effetto equivalente inerenti ad alcuni ambiti sportivi, cfr. la circolare del Ministero della salute del 18 gennaio 2022, "Indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive".
[16] Riguardo al regime di quarantena (o di isolamento) per i soggetti positivi, si ricorda che la circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136, ha ridotto la durata di esso per alcune fattispecie di soggetti positivi da dieci a sette giorni - ferma restando la condizione di un test negativo, molecolare o antigenico rapido, al termine di tale periodo -. Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr. supra, in nota, per la circolare ultima (la quale, in materia di quarantena precauzionale e di autosorveglianza, costituisce un quadro aggiornato rispetto alla circolare suddetta del 30 dicembre 2021).
[17] Come detto, nel regime di autosorveglianza, il test (con esito negativo) è richiesto solo per il caso di presenza di sintomi.
[18] Il presente articolo 3 novella parzialmente l'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.
[19] Riguardo invece all’ipotesi di assunzione di una prima dose (non unica) del ciclo primario, cfr. infra.
Si ricorda che, in caso di sopravvenuta positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.
[20] Ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni. Riguardo ad alcuni casi in cui non trova applicazione il termine dilatorio di quindici giorni, cfr. infra, in nota.
[21] Si ricorda che, in tali casi, il certificato è riconosciuto in via immediata, senza l'applicazione del suddetto termine dilatorio di quindici giorni, previsto in via generale per il certificato relativo alla prima dose.
[22] Si ricorda che quest’ultima circolare - rispetto alla quale quella del 21 luglio si pone in via solo parzialmente modificativa - prevede che la vaccinazione debba essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione.
Si ricorda altresì che la circolare del Ministero della salute del 24 dicembre 2021, prot. n. 59207, specifica che i "soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2" possono assumere una dose di richiamo dopo almeno 120 giorni dall'ultimo evento (il quale è costituito, a seconda dei casi, dall'ultima somministrazione o dalla guarigione).
[23] Cfr. supra.
[24] Il presente articolo 3-bis novella parzialmente l'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.
[25] Si ricorda che il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del presente D.L. n. 221.
[26] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.
[27] Termine previsto dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 luglio 2021, n. 105.
[28] Il riordino viene operato mediante alcune novelle al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. Riguardo ai riferimenti delle varie disposizioni che vengono assorbite dalla nuova versione dell'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, comma 1, cfr. infra (tra le disposizioni assorbite figura la medesima versione originaria dell'articolo 5 in esame).
[29] Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare ha definito altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo; queste ultime, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, prot. n. 5125, e in base al D.P.C.M. 4 febbraio 2022, sono valide (ai fini dell’esenzione in oggetto) fino al 27 febbraio 2022, mentre nel periodo successivo sono valide esclusivamente le certificazioni in formato digitale disciplinate dal medesimo D.P.C.M. 4 febbraio 2022; quest'ultimo definisce altresì, per le certificazioni già rilasciate in formato cartaceo, le modalità per l'emissione della certificazione in formato digitale, su richiesta dell'interessato.
La certificazione relativa all'esenzione in oggetto è rilasciata a titolo gratuito.
[30] Si ricorda che il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del presente D.L. n. 221.
[31] Riguardo alla disciplina sull'articolazione del territorio nazionale in zone di diverso colore, cfr. i commi da 16-bis a 16-quater, 16-sexies e 16-septies dell'articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni.
[32] L’articolo 25 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 aveva vietato, in via transitoria e salvo eccezioni, lo svolgimento di corsi di formazione, pubblici e privati, in presenza. L’articolo 3-bis del citato D.L. n. 52 del 2021 ha poi consentito lo svolgimento di tali corsi in presenza nelle zone bianche e gialle, nel rispetto di protocolli e linee guida, mentre l'articolo 9-quinquies dello stesso D.L. n. 52, e successive modificazioni, e il testo originario dell'articolo 8, comma 2, del presente D.L. n. 221 hanno richiesto, rispettivamente per i corsi pubblici di formazione e per quelli privati (sempre in presenza), il possesso del certificato verde COVID-19. Dal combinato disposto del summenzionato articolo 3-bis e dell'articolo 9-bis, comma 2-bis, dello stesso D.L. n. 52, e successive modificazioni, deriva che, nella disciplina finora vigente, lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza è ammesso nelle zone arancioni e rosse per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 rafforzato e per i soggetti esenti summenzionati.
[33] La nuova formulazione sui corsi di formazione fa inoltre salve le norme sui certificati verdi COVID-19 e sugli obblighi vaccinali relative, tra gli altri, agli operatori nel settore della formazione professionale.
[34] La nuova specificazione è coerente con le indicazioni già contenute nella tabella presente nelle faq su sito internet istituzionale governativo.
[35]
In relazione a tali abrogazioni e soppressioni, la nuova versione del successivo articolo 18 provvede ad abrogare anche il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, della L. 21 gennaio 2022, n. 3, recante un profilo transitorio pregresso.
[36] Riguardo ai corsi di formazione, cfr. supra, anche in nota.
[37] Riguardo all’individuazione degli sport di contatto, cfr. il D.M. 13 ottobre 2020.
[38] Cfr. l'articolo 9-bis, comma 1, lettera d), del citato D.L. n. 52, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 4, lettera c), del suddetto D.L. n. 229.
[39] Il citato comma 10-bis dell'articolo 9 reca altresì il principio secondo cui i certificati verdi COVID-19 rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo.
[40] Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare ha definito altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo; queste ultime, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, prot. n. 5125, e in base al D.P.C.M. 4 febbraio 2022, sono valide (ai fini dell’esenzione in oggetto) fino al 27 febbraio 2022, mentre nel periodo successivo sono valide esclusivamente le certificazioni in formato digitale disciplinate dal medesimo D.P.C.M. 4 febbraio 2022; quest'ultimo definisce altresì, per le certificazioni già rilasciate in formato cartaceo, le modalità per l'emissione della certificazione in formato digitale, su richiesta dell'interessato.
La certificazione relativa all'esenzione in oggetto è rilasciata a titolo gratuito.
[41] Il termine originario del 31 dicembre 2021 è stato prorogato dal citato art. 8, comma 3, del presente provvedimento, nella sua versione iniziale.
[42] Con tale locuzione (che appare atecnica) - secondo le FAQ del Governo in materia - “si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo”.
[43] Anche qui il termine originario del 31 dicembre 2021 è stato prorogato dall’art. 8, comma 3, del presente provvedimento, nella sua versione iniziale.
[44] In materia di esenzione dalla vaccinazione, si ricorda che, da ultimo, è stata emanata la circolare del Ministero della salute n. 5125 del 25 gennaio 2022, recante “Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, che fa seguito ad una serie di circolari che ha avuto inizio con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021. Si segnala, poi, la recente pubblicazione del DPCM 4 febbraio 2022, recante “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19”.
[45] Comma introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 1 del 2022, in corso di conversione da parte del Parlamento (AC 3434).
[46] Le novelle concernono gli articoli 9-quinquies e 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.
[47] Si ricorda che i suddetti articoli 9-quinquies e 9-septies del D.L. n. 52, come novellati, fanno testualmente riferimento al 31 marzo 2022 in quanto termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (secondo la relativa proroga di cui all'articolo 1, comma 1, del presente D.L. n. 221).
[48] Ai sensi dell'articolo 4-quinquies del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, attualmente in fase di conversione alle Camere.
[49] Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare ha definito altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo; queste ultime, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, prot. n. 5125, e in base al D.P.C.M. 4 febbraio 2022, sono valide (ai fini dell’esenzione in oggetto) fino al 27 febbraio 2022, mentre nel periodo successivo sono valide esclusivamente le certificazioni in formato digitale disciplinate dal medesimo D.P.C.M. 4 febbraio 2022; quest'ultimo definisce altresì, per le certificazioni già rilasciate in formato cartaceo, le modalità per l'emissione della certificazione in formato digitale, su richiesta dell'interessato.
La certificazione relativa all'esenzione in oggetto è rilasciata a titolo gratuito.
[50] Tale D.P.C.M. è stato emanato ai sensi dell'articolo 3 del citato D.L. n. 1 del 2022.
[51] Cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera d), di tale D.P.C.M.
[52] Si ricorda che il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è posto al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del presente D.L. n. 221.
[53] Le novelle di cui al presente articolo riguardano l'articolo 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.
[54] Riguardo alla disciplina sull'articolazione del territorio nazionale in zone di diverso colore, cfr. i commi da 16-bis a 16-quater, 16-sexies e 16-septies dell'articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni.
Riguardo ai limiti orari suddetti, cfr., per l'esclusione già vigente per le zone bianche e gialle, i commi 2-quinquies e 2-sexies del citato articolo 2 del D.L. n. 52 (il medesimo comma 2-sexies è oggetto di novella da parte della lettera b) in esame).
[55] Riguardo a tali atti, cfr. gli articoli 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, e il citato D.L. n. 33 del 2020.
[56] Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021.
[57] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
[58] D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
[59] Specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale
[60] Le novelle concernono l’articolo 42 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
[62] Società il cui capitale è controllato per intero dal Ministero dell'economia e delle finanze.
[63] La relazione tecnica è reperibile nell’A.S. n. 2488.
[64] La relazione tecnica osserva altresì che, nella determinazione dello stanziamento relativo alla gestione della Piattaforma, si è tenuto conto anche delle attività (del suddetto trimestre) inerenti alle certificazioni in formato digitale di sussistenza di una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19.
[65] Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
[66] Si ricorda che i residui passivi consistono nelle somme già impegnate (sotto il profilo contabile) e non ancora spese (in termini di cassa) e che essi sono soggetti a perenzione qualora il pagamento non si verifichi.
[67] D.L. 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, convertito con legge 16 settembre 2021, n. 126.
[68] D.L. 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito con legge 19 novembre 2021, n. 165.
[69] D.L. 25 maggio 2021, n. 73, Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106.
[70] Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
[71] Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le Associazioni di categoria dei farmacisti del 5 agosto 2021.
[72] Protocollo del 6 agosto 2021 sottoscritto tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi.
[73] Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/2021.
[74] Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 con effetti fino al 30 settembre 2021, circolare n. 43366 del 25 settembre 2021 con effetti fino al 30 novembre 2021, circolare n. 53922 del 25 novembre 2021 con effetti fino al 31 dicembre, circolare n. 59069 del 23 dicembre 2021 con effetti fino al 31 gennaio 2022.
[75] Disciplina di cui all’articolo 3 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29, e successive modificazioni - articolo ora oggetto di novella da parte del comma 1 del presente articolo 10 -.
[76] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
[77] Al riguardo, la norma richiama l'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; tale lettera concerne la conclusione dei servizi, resi al soggetto titolare del trattamento di dati personali, da parte di soggetti responsabili del trattamento; da questo richiamo consegue che la scelta tra le suddette ipotesi alternative spetta all'ente territoriale.
[78] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.
[79] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
[80] Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.
[81] Di cui all'articolo 1, comma 471, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni.
[82] Si ricorda che il comma 465 dell'articolo 1 della L. n. 178 del 2020, e successive modificazioni, prevede che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione della vaccinazione in oggetto. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.
[83] Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani.
[84] Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici.
[85] Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.
Riguardo agli adempimenti in oggetto, così definiti dal citato articolo 1, comma 471, della L. n. 178 del 2020, cfr. anche l’articolo 3, comma 5-bis, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29.
[86] Fondo previsto dall’articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, ed istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[87] Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
[88] Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
[89] Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
[90] Il suddetto art. 4 del d.l. n. 1 del 2022, in fase di conversione da parte del Parlamento (AC 3434) è stato abrogato dall’art. 6 del decreto-legge n. 5 del 2022, anch’esso in fase di conversione in legge (AC 3457), il quale ha contestualmente modificato la disciplina che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l’attività nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e quando si ricorre alla didattica digitale integrata, richiamando il regime regime sanitario di autosorveglianza di cui all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
[92] Il protocollo d’intesa è stato siglato il 4 gennaio 2022. Di seguito, la sezione web della Presidenza del Consiglio dei ministri dove è presente, tra l’altro, l’elenco delle farmacie che hanno aderito al suddetto protocollo mascherine FFP2.
[93] Si ricorda che il comma 1 in esame è identico all’articolo 90, comma 2, dell’originario disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448); tale comma 2 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato.
[94] La piattaforma è stata istituita presso il Ministero della salute. Riguardo alla successiva revisione delle competenze, cfr. la parte di scheda relativa ai commi 2 e 3 del presente articolo 15.
[95] Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto" (nell'ambito delle misure contro il COVID-19), cfr. la relativa pagina sul sito internet del Ministero della salute.
[97] "Sistema di accoglienza regionale", attraverso il quale gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS.
[98] Si ricorda che il trasferimento è già previsto ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'articolo 1, comma 621, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma oggetto di novella da parte del presente articolo 15, comma 2; in base a tali disposizioni, dal 1° gennaio 2021 e fino al termine delle relative attività (ivi comprese quelle di cancellazione - o di trasformazione in forma anonima definitiva - dei dati personali), lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione App Immuni sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[99] La novella deve essere letta anche alla luce dell’ordinanza del 19 dicembre 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (ordinanza attuativa delle previsioni di cui al suddetto articolo 20 del D.L. n. 137).
[100] Servizio svolto al numero di telefono 800912491 e gestito dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
[101] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell’A.S. n. 2488.
[102] Servizio svolto al numero di telefono 1500.
[103] Riguardo a tali norme, cfr. l'articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e l’articolo 1, commi 481 e 483, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni.
[104] Si ricorda, più in particolare, che il comma 2 del presente articolo 17 prevede un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.
[105] Si ricorda infatti che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.
[106] Riguardo ad esse, cfr. infra.
[107] Il riferimento alla diversa mansione è insito nel richiamo alla fattispecie di lavoro agile di cui al comma 2-bis del citato articolo 26 del D.L. n. 18, e successive modificazioni. Peraltro, quest’ultimo comma, come detto, fa riferimento anche alla possibilità di svolgimento - in luogo dell’ordinaria prestazione di lavoro in modalità agile - di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
[108] Come detto, il comma 2 del presente articolo 17 prevede un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.
[109] Riguardo ad esse, cfr. infra.
[110] In merito, la norma opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
[111] Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.
[112] Cfr., al riguardo, il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.
[113] Cfr. il messaggio dell'INPS n. 171 del 15 gennaio 2021 e il messaggio dell'INPS n. 3465 del 13 ottobre 2021.
[114] Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione (a carico del datore di lavoro) del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS.
[115] Tale interpretazione è stata ribadita dal successivo messaggio dell'INPS n. 3465 del 13 ottobre 2021.
[116] In base al messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, per la fattispecie in esame di periodo prescritto di assenza dal servizio, "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".
[117] Si ricorda altresì che, per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il citato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze.
[118] Riguardo all’esclusione dell’indennità di accompagnamento per alcuni casi di ricovero, cfr. il messaggio dell’INPS n. 18291 del 26 settembre 2011 e i riferimenti normativi ivi citati.
[119] Si ricorda che in tale gestione sono iscritti i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall’INPS o da altri enti pubblici o privati).
[120] Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali).
[121] Tale messaggio conferma la validità di tutte le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 189 del 2021 con riferimento all’art. 9 del D.L. 146/2021, prorogato dalla norma in commento.
[122] Sul punto, si ricorda che il DPCM del 2 marzo 2021 dispone (art. 21, co. 1) che nelle cosiddette zone gialle è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza se necessaria a realizzare l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
[123] Si ricorda che fino al 30 giugno 2021 l’art. 2, co. 2, del D.L. 30/2021, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, riconosceva analogo congedo in favore dei lavoratori dipendenti e dei genitori di figli con disabilità grave, in tale ultimo caso prescindendo dall’età del figlio nonché, come specificato dalla circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021, dal requisito della convivenza.
In merito alle modalità di fruizione del congedo in esame, nonché alle relative indennità, da parte dei dipendenti pubblici, la medesima circolare n. 63 del 2021 precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda del congedo in oggetto all’INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
Si segnala, altresì, che limitatamente alle cosiddette zone rosse - caratterizzate da un elevato rischio epidemiologico, individuate con apposite ordinanze del Ministro della salute – analogo congedo straordinario è riconosciuto, per periodi dal 9 novembre 2020, dall’art. 22-bis del D.L. 137/2020 in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni (non necessariamente conviventi) delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado per le quali sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza. La richiamata circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021 specifica che tale misura è tuttora in vigore, nell’ambito dei limiti di spesa previsti dall'art. 22-bis, con riferimento ai genitori dei suddetti alunni, mentre è rimasta in vigore fino al 5 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, con riferimento ai genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali fosse stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali fosse stata disposta la chiusura.
Per l’individuazione delle zone rosse a cui può essere applicato tale congedo, il riferimento contenuto nel richiamato art. 22-bis è all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la quale aveva classificato nell’ambito di tali regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Tuttavia, la norma in esame trova applicazione anche con riferimento alle altre regioni successivamente inquadrate nell'ambito in esame, nei limiti del riparto del fondo di cui all’art. 13-duodecies, co. da 2 a 4, del medesimo D.L. 137/2020).
[124] Si ricorda che analoga misura era prevista in relazione ai congedi straordinari concessi a causa dell’emergenza epidemiologica per periodi dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 (dall’art. 21-bis, co. 3, del D.L. 104/2020) e dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 (dal richiamato art. 2, co. 4 del D.L. 30/2021).
[125] Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[126] D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74.
[127] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.
[128] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[129]
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito, con modifcazioni, dalla legge n. 124/2020.
[130] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020.
[131] Si rammenta in proposito che ai sensi dell'art. 69 del TUEL nei comuni con meno di 15.000 abitanti le funzioni di presidente del consiglio comunale sono svolte dal sindaco.
[132] Il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020, abrogato, con salvezza degli effetti, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020
[133]
Cfr. la disciplina di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
[134]
Entrambe le modalità, secondo la suddetta circolare, possono essere integrate con un colloquio, ove la Commissione, in accordo con gli ordini professionali o le associazioni di categoria, lo ritenga necessario.
[135] Circa le mascherine facciali di tipo chirurgico quali beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, vale ricordare come una novella introdotta (dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 33 del 2020) nell'articolo 122 (quale suo comma 1-bis) del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici. Questo, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici onde assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. Rientrano in tale ambito di azione le misure atte a ristorare gli aderenti ai protocolli dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. Rimane ferma la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.
[136] Misure urgenti misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cd. Decreto Credito e liquidità)
[137]
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito, con modifcazioni, dalla legge n. 124/2020.
[138] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, co0nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020.
[139] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto”, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021.
[140] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
[141] Cfr. infra.
[142] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[143] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[144] Quest'ultimo accordo è stato poi modificato da parte dell'accordo collettivo nazionale (del 30 marzo 2021) per il triennio 2016-2018, oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 20 maggio 2021.
[145] Benché la norma di proroga richiami esclusivamente i commi 1, 3 e 5 del citato articolo 40, gli altri commi del medesimo articolo sono implicitamente compresi, per connessione, nella proroga in oggetto.
[146] L’uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all’impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.
[147] Per altre differenze rispetto all’articolo 17 abrogato, cfr. infra.
[148] Cfr. l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.
[149] Per "protocollo" degli studi sperimentali suddetti deve intendersi "il documento in cui vengono descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione" (articolo 2, comma 1, lettera h), del citato D.Lgs. n. 211 del 2003). Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica si fa rinvio al sito internet AIFA.
[150] Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica, cfr. supra, in nota.
[151] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[152] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).
[153]
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2020.
[154] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, co0nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020.
[155] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto”, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021.
[156] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.
[157] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2021.
[158] Sono sei le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania e Molise; Calabria e Molise sono commissariate. Nell’ultimo tavolo di verifica del 22 luglio 2020, la fase di commissariamento della Regione Lazio è stata dichiarata conclusa.
[159] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. decreto Cura-Italia).
[160]
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
[161] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).
[162]
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito, con modifcazioni, dalla legge n. 124/2020.
[163] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, co0nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020.
[164] Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto”, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021.
[165] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.
[166] Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2021.
[167] In coerenza con quanto declinato nel Documento tecnico, pubblicato il 23 aprile u.s., elaborato dall’Istituto ed approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 81/2008 e in conseguenza dello stato emergenziale, al fine di individuare le misure preventive, aggiuntive o specifiche per una tutela, quanto maggiore possibile, rispetto ad un eventuale contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a sottoporre i lavoratori alle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale. Trattasi di sorveglianza sanitaria eccezionale, in quanto misura connessa ad uno stato emergenziale e finalizzata alla prevenzione esclusiva del rischio da contagio, ad esclusione quindi degli altri rischi specifici della mansione, normati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
[168] Tale contingente è assunto conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
[169] Bollettino statistico del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il Monitoraggio politiche di coesione – Programmazione 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2019.
[170] Per quanto riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il comma 2 del richiamato articolo 90 precisa che questo può attuarsi anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
[171] Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.L. 34/2020, la norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di “avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative”.
[172] In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.