Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Finanze |
Titolo: | D.L. 157/2021 - Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche |
Serie: | Progetti di legge Numero: 510 |
Data: | 23/11/2021 |
Organi della Camera: | VI Finanze |
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
D.L. 157/2021 – A.S. 2449
Servizio Studi
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
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Dossier n. 480
Servizio Studi
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-9496 - * - st_finanze@camera.it @CD_finanze
Progetti di legge n. 510
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Articolo 2 (Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti)
Articolo 3 (Controlli dell’Agenzia delle entrate)
Articolo 1
(Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità)
L’articolo 1 rafforza i presidi per la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In sintesi, le norme:
- estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;
- introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Come anticipato, con l’articolo 1 si intende rafforzare i presidi che la legge pone come condizioni per fruire di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito, con finalità antifrode.
Più in dettaglio il comma 1 dell’articolo in esame, alla lettera a), modifica l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio). Si tratta della norma che contiene la disciplina del cd. superbonus, ovvero la detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto dati Superbonus 110%, al 31 ottobre 2021, erano in corso 57.664 interventi edilizi incentivati, per circa 9,7 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 10,7 miliardi. Sono 8.356 i lavori condominiali avviati (62,3% già ultimati), che rappresentano il 49,2% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 29.369 (76,1% già realizzati; il 31,4% del totale investimenti) e 19.938 (75% realizzati; il 19,4% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (8.029 edifici per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (7.237 interventi e 953 milioni di euro d'investimenti) e dal Lazio (5.654 interventi già avviati e 941 milioni di euro di investimenti). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3, della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE. Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati. La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2023 (nuovo termine introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n.59 del 2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021, e successivamente del sopra citato decreto legge n.59, per gli interventi effettuati:
- dagli IACP comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.
Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici. L'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n.77 del 2001, riconosce l'agevolazione fiscale anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici previsti dalla disciplina del Sismabonus. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici sopra richiamati e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.
Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia al dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.77 del 2021 realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.
Nella formulazione vigente, il comma 11 prevede che i contribuenti, per fruire della detrazione mediante credito d’imposta cedibile ovvero mediante sconto in fattura, per gli interventi coperti dal Superbonus debbano richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il responabile del Centro di assistenza fiscale - CAF rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.
Con le modifiche in esame (comma 1, lettera a), n. 1), l’obbligo del visto di conformità si estende anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Si precisa che tale obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, per tali dichiarazioni l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.
Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, tra le spese detraibili (più in dettaglio, le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni previste dalla legge, nonché del visto di conformità di cui al comma 11 in esame).
Inoltre (comma 1, lettera a), n. 2) le norme in commento modificano il comma 13-bis dell’articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.
Con riferimento alle disposizioni in esame, occorrerebbe chiarire il regime applicabile agli interventi edilizi agevolabili, se iniziati anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché degli interventi avviati nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al novellato comma 13-bis.
La lettera b) del comma 1 interviene sull’articolo 121 del richiamato decreto Rilancio, nel quale viene inserito un nuovo comma 1-ter.
Le modifiche in esame introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%): si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121).
Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Analogamente a quanto previsto per il cd. Superbonus, il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; sono abilitati al rilascio gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.
I tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-ter dell’articolo 119 (v. supra)
Come anticipato l’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
§ un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
§ per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).
I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.
Si ricorda in questa sede che l’articolo 9 del disegno di legge di bilancio 2022 (A.S. 2448) proroga:
- con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario, il Superbonus 110%;
- al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile fissandolo nella misura di 5.000 euro;
- agli anni 2022, 2023 e 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. (detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro);
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Articolo 2
(Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti)
L’articolo 2 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
La disposizione in esame, introducendo un nuovo articolo (122-bis) al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.
Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:
§ un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
§ per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.
L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento
Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;
b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);
c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).
I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.
L’articolo 122 disciplina la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. In particolare la norma consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto legge 34 del 2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto legge 34 del 2020;
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020.
I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione.
A tal proposito si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni (ai sensi dei sopra citati articoli 121 e 122) sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 1°luglio 2020 e dell’8 agosto 2020) l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.
Il comma 1 della disposizione in esame stabilisce che l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
§ alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
§ ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
§ ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.
Il comma 2 specifica che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Il comma 3 chiarisce che fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.
Il comma 4 prevede che gli intermediatori bancari e finanziari:(soggetti obbligati individuati all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.
Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si segnala che ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, è necessario tener conto dei rischi connessi con: “i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti” (Comunicazione UIF – Covid 19 dell’11 febbraio 2021).
Il comma 5 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni introdotte ai commi 1 e 2.
Articolo 3
(Controlli dell’Agenzia delle entrate)
L’articolo 3 chiarisce i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 .
Il comma 1 chiarisce che l’Agenzia delle entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 e i poteri di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento:
- le agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del decreto in esame (Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito);
- le agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con riferimento a tali funzioni, in base alle disposizioni e ai poteri appena richiamati e in assenza di una specifica disciplina, per il recupero degli importi dovuti non versati l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Le disposizioni appena richiamate prevedono che, ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 633, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente (con le modalità previste dall'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973). In caso di mancato pagamento (anche parziale) delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente (comma 3). Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi (comma 4).
Le attribuzioni definite dalle disposizioni in esame spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore (comma 5).
Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (comma 6).
Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
L’articolo 5 dispone che il decreto entri in vigore il 12 novembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e che sia presentato alle Camere per la conversione in legge.