Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Attività Produttive
Titolo: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Riferimenti: AC N.3366/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 482/2
Data: 15/11/2021
Organi della Camera: X Attività produttive

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

D.L. 130/2021 – A.C. 3366

Schede di lettura

 

Novembre 2021

 

 

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Dossier n. 460/2

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 482/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D21130b.docx

 


INDICE

 

 

Articolo 1 del DDL di conversione (Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale) 3

Schede di lettura.. 5

Articolo 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) 7

Articolo 2, comma 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale - aliquota IVA) 13

Articolo 2, comma 2 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas) 15

Articolo 3 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas) 18

Articolo 3-bis (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) 24

Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico) 27

Articolo 4, comma 1 (Abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi) 28

Articolo 4, comma 2 (Disciplina del corso di specializzazione per attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) 29

Articolo 4, comma 3 (Sorveglianza radiometrica EURATOM) 32

Articolo 4, comma 3-bis (Disposizioni finanziarie sulle scuole italiane all'estero) 35

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie) 36

Articolo 6 (Entrata in vigore) 40

Elenco delle disposizioni abrogate.. 41

1. Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Tassazione dei tabacchi lavorati) 43

2. Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (Procedure contabili in materia di entrata) 45

3. Articolo 51, comma 1, D.L. 76/2020 (Semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche) 46

4. Articolo 3, comma 3, D.Lgs. 66/2017 (Criteri e parametri di riparto dell’organico ATA nelle scuole statali) 48

5. Articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (Attualizzazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività) 51

6. Articolo 74, comma 7-ter, D.L. 18/2020 (Procedure concorsuali nella P.A.) 53

7. Articolo 1, comma 146, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Abrogazione di una norma in materia di pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni) 55

8. Articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015 (Riconoscimento dei crediti ITS ) 56

8-bis. Articolo 16, D.Lgs. n. 64/2017 (Sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero) 58

8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge n. 205 del 2017 (Requisiti e standard organizzativi degli ITS ) 59

 

 


Articolo 1 del DDL di conversione
(Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

 

 

A seguito di una modifica introdotta al Senato, il titolo del decreto-legge è integrato con l'aggiunta dell'espressione «nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi», per dare maggiore evidenza alle disposizioni recate dall’articolo 4 e dall’Allegato al decreto in esame.

 


 

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Misure per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

 

 

L’articolo 1, comma 1 conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l’importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

In via ulteriore, il comma 2 dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

 

Nel comunicato stampa del 28 settembre 2021, ARERA evidenzia che la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime[1] verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato, senza l’intervento del Governo contenuto nel decreto legge in esame (cfr. anche articoli 2 e 3) ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas. Applicando le misure varate dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, l'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà infatti ridotto a +29,8% per la bolletta dell'elettricità e a +14,4% per quella del gas (grazie anche alla riduzione dell'Iva contenuta nel decreto).

Nell’audizione informale svoltasi presso la X Commissione della Camera il 10 novembre 2021, il Presidente di ARERA, prof. Stefano Besseghini, ha fatto presente che “i dati disponibili confermano, pur con una forte volatilità su base settimanale, la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell’energia attesi per il primo trimestre del prossimo anno; inoltre, le quotazioni di medio periodo lasciano, ad oggi, intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023”. Il Presidente ha peraltro precisato che più che di una previsione, si tratta di una analisi dei dati attualmente disponibili. In proposito, ha comunque aggiunto che “i prezzi dell’energia elettrica in Europa, e in Italia in particolare, seguono i corsi del mercato del gas naturale (e di quello dei permessi di emissione), che costituisce la fonte degli impianti di produzione marginali. Le quotazioni di questi giorni pur con un leggero ribasso rispetto ai massimi delle scorse settimane vedono prezzi medi attorno ai 170 EUR/MWh per tutto il periodo invernale, per poi scendere intorno ai 110 EUR/MWh a partire dal mese di aprile 2022”.

 

Segnatamente, l’articolo 1, comma 1 conferma, anche per il IV trimestre 2021, la misura già prevista per il III trimestre dell’anno in corso, dall’articolo 5-bis del D.L. n. 73/2021“Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), il quale ha disposto il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dell’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti gli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il comma in esame dispone che gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche siano parzialmente compensati mediante:

§  l’utilizzo di 700 milioni di euro nell'anno 2021 (come precisato al Senato) dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 47/2020, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Tali risorse sono specificamente destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

§  il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

 

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Tra i provvedimenti normativi che hanno previsto una copertura dei relativi oneri in bolletta, vi sono quelli a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ai sensi del decreto legislativo n. 28/2011, infatti, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di elettricità da FER trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. A partire dal 2018 (Delibere 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017), l’Autorità ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze del settore elettrico. Per quanto riguarda la componente A3, questa è confluita per lo più interamente nella componente Asos “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione”; solo una piccola parte, ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili, è confluita nella componente ARIM, “rimanenti oneri generali” (componente A3RIM).

La componente tariffaria Asos (e la componente A3RIM), applicata nelle bollette dei clienti finali per l’acquisto dell’energia elettrica, va ad alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il Conto ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio a favore delle FER elettriche.

La gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dell’energia elettrica, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, genera infatti costi, essenzialmente legati agli incentivi erogati e all’acquisto dell’energia, e ricavi derivanti in massima parte dalla vendita sul mercato dell’energia elettrica ritirata dallo stesso GSE. Gli oneri e il conseguente fabbisogno economico necessario a coprirli derivano dunque dalla differenza tra i costi e i ricavi.

Il GSE, congiuntamente con la CSEA, valuta il fabbisogno economico della componente tariffaria degli oneri di sistema a copertura deli incentivi alle FER elettriche e, in funzione del fabbisogno, l’ARERA determina il gettito necessario per alimentare il conto CSEA e provvede all’aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria pagata dai consumatori nelle bollette elettriche[2]. Si rinvia al Dossier di documentazione e ricerca su “Le fonti rinnovabili” n. 165 del 14 giugno 2021.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che gli oneri di sistema rappresentano circa il 30 per cento dei costi in bolletta.

L’articolo 5-bis del D.L. n. 73/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 106/2021) ha disposto il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dell’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021. In particolare, il comma 1 dell’articolo ha destinato:

§  parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di C02, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Tali misure di sostegno trovano copertura attraverso specifiche componenti tariffarie dell'energia (cd. oneri generali pagati in bolletta) (lett. a));

§  591 milioni da trasferite alla CSEA entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione[3].

 

In via ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

A tal fine, dispone il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

La relazione illustrativa dispone che tale intervento, in sostanza, azzera le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le categorie che riceverebbero maggiore nocumento dagli aumenti delle bollette elettriche previsti per il IV trimestre 2021. Si tratta, in particolare delle piccole utenze, che comprendono non solo quelle domestiche, ma anche quelle non domestiche in bassa tensione (fino a 16,5 kW), come ad esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini.

Relativamente all’importo di 800 milioni stanziato, la relazione tecnica, i clienti domestici ammontano a circa 29,5 milioni e sono circa 6 milioni i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW. L'applicazione nel corso del III trimestre di quest'anno delle aliquote delle componenti Asos e Arim - pubblicate con delibera 278/2021/R/com - ha consentito di raccogliere un gettito pari a circa 470 milioni di euro per i clienti domestici e a circa 330 milioni per i clienti non domestici. Si può dunque ritenere che, senza alcuna modifica delle aliquote tariffarie, questi sarebbero i medesimi gettiti raccolti anche nel corso del IV trimestre di quest'anno, anche tenendo conto del possibile, da verificare, incremento di gettito legato all'aumento tendenziale dei consumi legati alla ripresa economica.

 

Si rammenta che, il 23 settembre 2021, la Camera ha approvato per parti separate la mozione n. 1-00510 (Nuova formulazione) Davide Crippa, Patassini, Benamati, Squeri, Moretto, Baldini, Timbro ed altri, con la quale si è impegnato il Governo:1) a proseguire nell'utilizzo equilibrato del maggior gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e piccole e medie imprese, ferme restando le risorse destinate a interventi strutturali per la decarbonizzazione anche dei settori industriali manifatturieri; 2) ad adottare iniziative per introdurre, in questa fase emergenziale, nel prossimo provvedimento utile, un meccanismo volto ad abbattere il costo delle bollette di energia elettrica e gas, sia operando sugli oneri di sistema, sia mediante una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicata oggi sul totale del costo finale del servizio, incluse le accise che già concorrono ad aumentare il prezzo finale; 3) ad attuare celermente, per quanto di competenza, il superamento del modello di riscossione degli oneri di sistema nella disponibilità ai venditori, previsto dalla legislazione vigente, al fine di garantire un sistema di finanziamento degli stessi efficace, equo e socialmente sostenibile, nonché per intervenire in sede europea per migliorare la normativa in tema di certificati ETS al fine di sostenere la ripresa economica italiana; 4) ad adottare iniziative per adeguare l'importo dei bonus sociali, anche prevedendo sistemi di compensazione economica, al fine di evitare un eccessivo aggravio dei costi per i clienti finali;

5) a verificare, per quanto di competenza, con adeguato e periodico monitoraggio che l'aumento dei prezzi finali delle bollette derivi effettivamente da aumento dei costi di produzione dell'energia.

Nella stessa data è stata approvata  la mozione 1-00513 Lollobrigida. Meloni e altri (Nuova formulazione, come riformulata su richiesta del Governo e per le parti non assorbite dalla mozione n. 1-00510), con la quale si impegna tra l’altro l’Esecutivo: 3) a ricercare ulteriori soluzioni per scongiurare l'aumento dei prezzi delle bollette, così da evitare nuovi aggravi economici per i nuclei familiari e le imprese italiane; 4) ad adottare iniziative progressive di contenimento del costo finale dei prodotti energetici riducendo il peso fiscale delle accise e dell'Iva all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea; 5) a perseguire idonee politiche, anche e soprattutto a livello europeo, volte ad evitare che la transizione green rechi effetti eccessivamente distorsivi del mercato energetico e, di conseguenza, vada a penalizzare aziende e famiglie.

 

Al Senato, la 10ª Commissione permanente (Industria), il 22 luglio 2021, ha a sua volta approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 50 sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti. In particolare nelle premesse della risoluzione si sottolinea che in Italia “il prezzo complessivo [dell’energia] rimane più alto rispetto agli altri Paesi europei soprattutto a causa dei maggiori costi di dispacciamento dovuti alla mancanza di concorrenza in alcune zone del Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), degli elevati costi per i servizi di rete (distribuzione) e per gli oneri di sistema, nonché [per le difficoltà] ad orientare il consumo alle ore di produzione rinnovabile”.  A tal fine, la risoluzione ha impegnato il Governo a “definire, in coerenza con i principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944 ovvero – se non possibile – con successivo atto normativo, il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, in particolare sviluppando un mercato per servizi semplificati di flessibilità e sicurezza anche a livello locale sulle reti di distribuzione e indirizzando il consumo verso le ore di produzione rinnovabile attraverso contratti di energia basati su prezzi dinamici, tariffe di distribuzione per fascia oraria e meccanismi di auto-bilanciamento fra produzione e consumo che consentano di fare, come negli altri Paesi europei, in modo sicuro e conveniente accordi diretti fra produttori e consumatori per il consumo di energia rinnovabile”.

Si ricorda che sono in corso di approvazione due decreti legislativi, il primo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e il secondo recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, già sottoposto al parere parlamentare (rispettivamente, Atto del Governo  n. 292 e 294).


 

Articolo 2, comma 1
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore gas naturale - aliquota IVA)

 

 

L'articolo 2, comma 1, riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

 

L'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 stabilisce che il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto n. 633 del 1972, che assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Nella relazione tecnica, il Governo stima una riduzione di gettito derivante dall'applicazione di un'aliquota ridotta agli usi civili pari a 574,7 milioni di euro nell'anno 2021, mentre per gli usi industriali la riduzione di gettito è stimata pari a 33,7 milioni di euro. L'onere finanziario complessivo della misura è pertanto stimato pari a 608,4 milioni di euro.


 

Articolo 2, comma 2
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore del gas)

 

 

L’articolo 2, comma 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

 

L’articolo 2, comma 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro.

In sede di coordinamento approvato al Senato, la dizione “oneri generali gas” è stata corretta con le parole: “oneri generali di sistema per il settore del gas”.

L’importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 15 dicembre 2021.

 

Con le bollette del gas, oltre ai costi della materia gas naturale[4], di trasporto e gestione del contatore[5] e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale[6], introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

In particolare, il decreto legislativo n. 28/2011, all’articolo 29, come modificato dal D.L. n. 34/2019, reca, al comma 1, i principi e i criteri generali per l’incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011), demandando, ai commi 2 e 3, a decreti interministeriali la fissazione delle modalità per l'attuazione e per l'avvio dei meccanismi di incentivazione. Il comma 4, demanda all’ARERA, la definizione delle modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 28/2011, per lo sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, ha poi istituito, al comma 3, presso la CSEA un fondo a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.

L’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, infine, al comma 4, per gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ha istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.

L’articolo ha demandato all’ARERA di stabilire le modalità con le quali le risorse di cui sopra trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas.

Gli oneri di sistema pagati con la bolletta del gas dai clienti serviti in regime di tutela sono i seguenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico. Si rinvia al sito istituzionale ARERA.

Dunque, il gettito raccolto attraverso la componente risparmio energetico (RE) (applicata al gas naturale prelevato dalle reti di distribuzione) e l’equivalente componente RET (applicata al gas naturale prelevato dalle reti di trasporto) è funzionale alla copertura dei costi derivanti da: a) Titoli di Efficienza Energetica (TEE); b) Conto Termico; c) Certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CB CAR); d) Sostegno alla realizzazione di reti di teleriscaldamento (TLR) e per lo sviluppo tecnologico e industriale (ST), per le finalità di cui agli articoli, rispettivamente, 22 e 32 del decreto legislativo 28/11.

Si rinvia alla Deliberazione 96/2020/r/eel del 26 marzo 2020, di revisione delle modalità con le quali i prelievi di gas naturale destinati alla produzione di energia elettrica vengono assoggettati al pagamento di componenti aggiuntive funzionali alla copertura dei fabbisogni di gettito per oneri generali di sistema e, in particolare, delle componenti tariffarie RE e REt a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) [7].

Circa il peso degli oneri di sistema nella composizione percentuale del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo, si rinvia al grafico pubblicato sul sito istituzionale ARERA (ultime informazioni disponibili, relative al IV trimestre 2021) e alle tabelle excel aggiornate a settembre 2021, disponibili sul sito dell’Autorità.


 

Articolo 3
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento
del bonus sociale elettrico e gas)

 

 

L'articolo 3 assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021:

§  le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica (come precisato al Senato, sostituendo l'originario riferimento alle "tariffe elettriche") riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

§  la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro.

Tale importo è trasferito entro il 15 dicembre 2021 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, in base all'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha sostituito, come ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

Tale previsione ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (istituita con deliberazione n. 34 del 1974 del Comitato interministeriale prezzi) in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. La finalità perseguita è quella di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità suddetta. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Con il DM 1° giugno 2016 è stato approvato lo statuto dell'ente mentre con il DM 22 febbraio 2017 è stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA è stata autorizzata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006, ad avviare procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 (pubblicato nella GU n. 41 del 18 febbraio 2008) ha individuato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005)[8], nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è stata quindi chiamata a definire la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti appartenenti alle suddette categorie, in modo che la stessa: a) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale; b) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti; c) promuova un uso efficiente delle risorse.

Attualmente la delibera 26 settembre 2013, n. 402/2013/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale.

Secondo il DM in esame, la compensazione è applicata alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, il DM ha chiamato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas a istituire una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, chiamata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA), secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti aventi diritto.

Il DM aveva inizialmente stabilito che, nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dovesse essere riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%. In seguito, il DM 29 dicembre 2016 (Riforma del bonus elettrico) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati, di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, fosse rideterminato dall'Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha dato attuazione a tale previsione con la delibera 12 gennaio 2017, n. 1/2017/R/eel. Il DM 28 dicembre 2007 ha previsto inoltre che, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, dovesse essere utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, definito come "lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate" dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - DPCM 159/2013. L'articolo 2-sexies del D.L. n. 42/2016 (L. n. 89/2016) ha modificato le modalità di calcolo dell'ISEE. Secondo il DM 28 dicembre 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, avrebbero dovuto avere diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro. Successivamente, il DM 29 dicembre 2016 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che il valore ISEE di cui all'articolo 2 comma 4 del DM 28 dicembre 2007 fosse aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Con cadenza triennale l'Autorità avrebbe dovuto aggiornare il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento. Attualmente, con delibera 3 dicembre 2019, n. 499/2019/R/com, l'ARERA ha aggiornato a .8.265 euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate a una serie di prestazioni agevolate, quali il bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, il bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9 del DL 185/2008, e il bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016.

Il DM 28 dicembre 2007 ha riconosciuto la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare fossero presenti persone in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature. A tal fine, l'ARERA avrebbe dovuto sottoporre all'approvazione del MISE possibili modalità compensative, entro il 1° gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature salvavita. Tale compensazione è cumulabile con quella spettante ai clienti domestici in condizioni di disagio economico, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.

Infine, il DM 28 dicembre 2007 ha regolamentato le modalità di accesso alla compensazione di volta in volta spettante.

 

Dal canto suo, l’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica il diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Secondo detta norma, la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Le modalità di fruizione del predetto beneficio sono analoghe a quelle previste dal DM 28 dicembre 2007, articolo 4, ai fini dell'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Il D.L. n. 185/2008 ha quindi disposto in merito alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale e ha altresì stabilito che, nella eventualità che gli oneri eccedessero le risorse disponibili, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dovesse istituire un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA) e dovesse anche stabilire le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. Come ricordato sopra, attualmente la delibera 26 settembre 2013, n. 402/2013/R/com dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina le modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale.

Il comma 9-bis dell'articolo 3 sopra richiamato ha inoltre esteso l'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

Dalla Relazione annuale dell'ARERA relativamente al 2020 (volume 2, p. 315), si evince che il numero di cittadini che hanno richiesto e ottenuto il bonus sociale per le forniture elettriche e di gas è stato così ripartito: hanno avuto accesso al bonus sociale elettrico 854.900 famiglie, delle quali 805.303 hanno avuto riconosciuto il bonus per disagio economico e 41.046 il bonus per disagio fisico (al netto dei percettori di Carta acquisti, di cui si dirà in seguito); 543.963 famiglie hanno avuto accesso al bonus sociale gas; 461.334 famiglie hanno richiesto e ottenuto il bonus sociale idrico. L’ammontare complessivo dei bonus erogati per il settore elettrico (per disagio economico e disagio fisico) e per il settore del gas è stato pari, rispettivamente, a circa 135,5 e 76,2 milioni di euro. Per il settore idrico sono stati erogati bonus per un totale di circa 20,4 milioni di euro. Nel 2020, 395.800 famiglie che hanno beneficiato del bonus idrico risultano anche beneficiarie dei bonus elettrico e gas, in aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, il numero di percettori di bonus è diminuito del 2,09% rispetto al 2019, nonostante l’innalzamento, dal 1° gennaio 2020, della soglia ISEE di riferimento per l’aggiornamento triennale, passata da 8.107,5 euro a 8.265,5 euro, e il riconoscimento ai titolari di Rdc e Pdc anche del bonus idrico. Le misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno sicuramente influenzato la presentazione delle nuove domande e delle domande di rinnovo di bonus.

 

 

 

Per esigenze di completezza, si ricorda altresì che l'articolo 57-bis, comma 5, del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l’accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità fosse ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ARERA è stata quindi chiamata a definire, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L’ARERA era, altresì, tenuta a definire le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

Per ulteriori ragguagli al riguardo si rinvia alla citata Relazione annuale dell'ARERA per il 2020, volume 2, pp. 312-315.


 

Articolo 3-bis
(Misure per aumentare la liquidità dei mercati
dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

 

 

L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, prevede che per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 (indipendentemente dalla data di consegna prevista), le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia.

 

Si ricorda che al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, l’articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che la clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 (ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo) sia valida ed efficace anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

 

Con la norma in commento, la prevalenza della clausola sugli indicati strumenti di diritto fallimentare viene estesa anche ai contratti che non riguardano Stati dell’Unione europea, ma Stati connessi mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005.

 

Il Trattato di Atene è stato firmato il 25 ottobre 2005 per istituire la Comunità dell'energia del Sud-Est Europa (SEE) ed è un Trattato multilaterale che coinvolge: l'Unione europea, otto partners del Sud-Est Europa (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica del Montenegro, Romania e Serbia) e la Missione delle Nazioni Unite in Kossovo (UNMIK).

 

La clausola di «close-out netting» è definita nel successivo comma 87, a norma del quale deve intendersi tale la clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

 

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (“Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria”) aveva già introdotto nell'ordinamento il “close out netting” (articolo 1, comma 1, lettera f)), definendolo «clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto».

 

La clausola viene utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all’energia per proteggere una parte dall’inadempimento dell’altra. Infatti, con la clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In pratica, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.

 

Il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, parte dal presupposto che i mercati dell'energia all'ingrosso, oltre ad essere interconnessi, comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati e sono spesso soggetti a manipolazioni dovute ad artificiosi collocamenti a prezzi non giustificati dalla dinamica della domanda e dell'offerta. Il Regolamento pone quindi una serie di norme e garanzia della trasparenza e dell'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, istituendo – tra l’altro - il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia («l'Agenzia»).


 

Articolo 3-ter
(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza
a garanzia della sicurezza del sistema energetico)

 

 

L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, integra le competenze del MITE, inserendo lo specifico riferimento alla "garanzia di resilienza" nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

 

A tal fine novella l'articolo 2 del D.L. n. 22/2021 (L. n. 55/2021), comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera b).

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 35 del d.lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo), come modificato dal citato articolo 2 del D.L. n. 22/2021, ha previsto, al comma 1, l'istituzione del Ministero della transizione ecologica - MITE.

Il comma 2 specifica che al MITE sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema. Esso elenca quindi le materie nelle quali spettano al MITE le suddette funzioni. Per quanto qui di rilievo, la lettera b) del comma 2 menziona nel testo vigente l'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

 

Per ulteriori approfondimenti si veda il dossier n. 362/2 del 9 aprile 2021, pp. 7-21.


 

Articolo 4, comma 1
(Abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione
di provvedimenti attuativi)

 

 

L'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al presente decreto-legge.

 

Per quanto concerne le norme abrogate, si rinvia all'apposita sezione del presente dossier, dedicata alle singole voci dell'Allegato.

 


 

Articolo 4, comma 2
(Disciplina del corso di specializzazione per attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria)

 

 

L’articolo 4, comma 2, nel testo approvato dal Senato, modifica la disciplina relativa al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria previsto dall’art. 12 del d.lgs. 66/2017.

 

A tali fini, sostituisce il co. 5 del citato art. 12 del d.lgs. 66/2017.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 13 del DM 249/2010 ha disposto che, in attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università.

Ha, altresì, previsto che ai corsi possono accedere gli insegnanti abilitati e che le caratteristiche dei corsi per il conseguimento della specializzazione, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 CFU, comprendere almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU, e articolarsi distintamente per scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti con decreto ministeriale.

I corsi sono a numero programmato definito dal (ora) Ministero dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

In attuazione, è stato adottato il DM 30 settembre 2011[9].

Successivamente, l’art. 12 del d.lgs. 66/2017 – come, da ultimo, modificato, prima degli interventi previsti dal decreto-legge in commento, dall’art. 10 del d.lgs. 96/2019 – ha ridisciplinato le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In particolare, ha disposto (co. 1) che la stessa si consegue attraverso un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, che (co. 2):

§  è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU;

§  è attivato presso le università autorizzate dal Ministro (ora) dell’università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

§  è programmato a livello nazionale dal (ora) Ministero dell’università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

§  richiede, per l’accesso, il superamento di una prova predisposta dalle università.

Possono accedere al corso i soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale. Ai fini del conseguimento dei 60 CFU possono essere riconosciuti i CFU eventualmente conseguiti dai laureati magistrali in relazione ad insegnamenti, ovvero in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all’inclusione (co. 3).

Il co. 5 dello stesso art. 12 (ora sostituito) aveva affidato ad un regolamento (art. 17, co. 3, della L. 400/1988), da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 66/2017, con decreto del Ministro (allora) dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la definizione dei piani di studio, delle modalità attuative e di quelle organizzative del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria – anche con l’integrazione, in tutto o in parte, dei CFU previsti –, e dei piani di studio, delle modalità attuative e di quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché dei CFU necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione.

Preso atto del mancato intervento del regolamento, e del fatto che, dunque, restavano in vigore le disposizioni di cui al regolamento emanato con DM 249/2010, il DM 8 febbraio 2019, n. 92 ha integrato, a decorrere dall'a.a. 2018/19, le disposizioni del citato DM 30 settembre 2011. In particolare, il DM 92/2019 ha disposto (art. 3) – viste le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus, 19 dicembre 2016, n. 5388), con le quali si equipara il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali – che possono accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria i candidati in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, nonché quelli in possesso di diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/2002.

 

A fronte del quadro descritto, si stabilisce ora – sostituendo, come detto, il co. 5 dell’art. 12 del d.lgs. 66/2017 – che i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del (solo) corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento dei CFU relativi alle didattiche dell’inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l’accesso al medesimo corso sono definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’istruzione, adottato ai sensi dell’art. 17, co. 95, della L. 127/1997. Le novità si applicheranno a decorrere dall’a.a. 2025/2026.

 

In base all’art. 17, co. 95, della L. 127/1997, l’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei con propri regolamenti (art. 11, co. 1 e 2, L. 341/1990), in conformità a criteri generali definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti.

 

Si modificano, dunque, le modalità di adozione della disciplina e si procrastina l’applicazione delle novità relative al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica. Inoltre, non si fa più riferimento all’adeguamento dei piani di studio, delle modalità attuative e di quelle organizzative del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria.

 


 

Articolo 4, comma 3
(Sorveglianza radiometrica EURATOM)

 

 

Il comma 3 dell’articolo 4 dispone un’ulteriore proroga (dal 30 settembre) al 30 novembre 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l’applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

 

Il comma 3, allo scopo di estendere il termine dell’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica scaduto il 25 dicembre 2020, modifica testualmente l’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101[10], disponendo che, nelle more dell’approvazione dell’apposito decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico per la regolazione degli aspetti tecnici della materia, tale regime si applica fino al nuovo termine del 30 novembre 2021.

Il termine, dapprima prorogato al 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 12, co. 5 del DL. 183/2020 (L. n. 21/2021), è stato successivamente fissato al 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 11-undecies, co. 2, del DL. 22 aprile n. 52/2021 (L. n. 87/2021). 

La relazione illustrativa alla norma richiama peraltro la disciplina di riordino dei Ministeri recata dal DL. 1° marzo 2021, n. 22 (L. n. 55/2021), per effetto della quale la competenza all’adozione del predetto decreto è da ritenersi attribuita al Ministro della transizione ecologica. 

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'articolo 72, comma 3, aveva previsto l’adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive e dell’oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.

La relazione illustrativa inoltre sottolinea che lo schema di decreto del Ministero della transizione ecologica, di cui al sopra richiamato articolo 72, comma 3, “frutto di condivisione sul piano tecnico da parte di tutte le amministrazioni interessate all’esito di una istruttoria particolarmente complessa”, è stato trasmesso per l’acquisizione dei concerti e dei pareri previsti dalla norma attributiva del potere con nota dell’Ufficio Legislativo MiTE del 17 settembre 2021, prot. n. 19838.

Considerato il complesso iter di approvazione (acquisizione dei concerti e pareri; comunicazione dello schema alla Commissione europea; ulteriori adempimenti connessi alla natura regolamentare dell’atto – quali il parere del Consiglio di Stato, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo preventivo della Corte dei conti) è necessario uno slittamento del termine per l’emanazione del decreto stesso oltre il 30 settembre 2021, dovendosi pertanto continuare ad applicare integralmente l’Allegato XIX del decreto secondo le vigenti modalità.

Infatti, in attesa dell'approvazione di detto decreto ministeriale, lo stesso articolo 72, al comma 4, ha stabilito l’applicazione di un regime transitorio di 120 giorni, nel quale è prevista l’applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’allegato 1. Tale regime transitorio per la sorveglianza radiometrica si è concluso il 25 dicembre 2020 e a partire dal giorno successivo ha trovato applicazione l'Allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101/2020, che prevede, in particolare, l’attestazione da parte di esperti di radioprotezione con le modalità indicate nel medesimo Allegato XIX nel quale sono elencati i prodotti oggetto della sorveglianza. Tale Allegato perciò presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio.

Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati.

Il materiale che si suppone contaminato non potrebbe essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, chiamato ad adottare i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche dovessero indicare la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare gli opportuni provvedimenti, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

 

Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).

Tale disciplina di delega concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.

Il termine per il recepimento della direttiva, scaduto il 6 febbraio 2018, ha determinato l’avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento della direttiva entro tale data (qui il comunicato).

Si ricorda che la suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate)[11], introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

 


 

Articolo 4, comma 3-bis
(Disposizioni finanziarie sulle scuole italiane all'estero)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 4, introdotto al Senato, prevede l'abrogazione delle disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della relativa norma di copertura finanziaria.

 

A tal fine, il comma 3-bis modifica l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 (recante "Disciplina della scuola italiana all'estero"), espungendo il riferimento alla somma di 200.000 euro a decorrere dal 2018, prevista a copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 16 (appunto, attinente al sistema di valutazione sulla qualità formativa e altri aspetti delle scuole italiane all’estero), di cui si dispone l'abrogazione modificando l'Allegato 1 annesso al decreto in esame.

 

Il comma in esame prevede altresì la conseguente abrogazione:

§  della lettera h) del comma 2 dell'articolo 17, che prevede la pubblicazione degli esiti della valutazione di cui all'articolo 16 sul Portale unico dei dati della scuola;

§  delle parole: "o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)", contenute nell'articolo 26, comma 1

 

La copertura finanziaria che viene parzialmente modificata prevede una riduzione del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istituzione scolastica di cui all’art. 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.


 

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1,2 e 3, pari a 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, corrispondenti a 3.538,4 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno. L'articolo indica altresì le fonti di copertura finanziaria.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l’anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma stabilisce quindi che alla copertura finanziaria si provvede:

a)   quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

Si rammenta che l’articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. Il comma 6, in particolare, reca la copertura finanziaria dell’intervento, il cui onere è stimato in 2 miliardi di euro, cui si provvede mediante le norme generali di cui all’articolo 265 del provvedimento medesimo. Il credito d'imposta è stato utilizzabile, esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (si veda la risoluzione 43/E dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno 2021 per la soppressione del relativo codice tributo a decorrere dal 12° luglio 2021). L'autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dall' articolo 1, comma 1100, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), dagli articoli 6, comma 7, lettera b), e 30, comma 2, decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e, da ultimo, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 120 del 2021.

 

b)  quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, di cui 32 milioni di euro per l’anno 2021 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate;

Si rammenta che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni-bis), come convertito dalla legge n. 106 del 2021, riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal decreto c.d. Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

-     presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);

-     non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

Il comma 5, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

 

c)  quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile (Fondo per le emergenze nazionali) di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021;

 

Il Fondo per le emergenze nazionali (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile) è allocato sul capitolo 7441 del bilancio del Ministero dell'economia e finanza. Nel bilancio 2021-2023, quel capitolo reca stanziamenti (di competenza e cassa) pari a 940 milioni per il 2021, a 340 milioni per ciascuna degli anni 2022 e 2023.

L'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. Sostegni) destina al Fondo un incremento di 700 milioni per l'anno 2021. Di tali aggiuntive risorse, 19 milioni sono da indirizzare - espressamente prevede la disposizione - "al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile". Le risorse del Fondo sono state successivamente ridotte di 100 milioni di euro dall'articolo 77, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021 e, da ultimo, di 105,85 milioni di euro dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 127 del 2021.

 

d)  quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

 

Si rammenta che il decreto legislativo n. 47 del 2020 recepisce nell'ordinamento nazionale il contenuto della direttiva (UE) 2018/410 in materia di scambio di quote di emissione di gas serra. Si veda in proposito il dossier dei Servizi di documentazione della Camera e del Senato sul relativo schema di decreto. La CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell’elettricità, del gas e dell'acqua. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori, che vengono poi raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La CSEA è sottoposta alla vigilanza ARERA e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

e)   quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

 

Si rammenta che l'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che, al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri:

a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;

b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:

i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie;

ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi energetici;

iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);

iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui sopra) alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.

 

Il comma 2, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 28 settembre 2021.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entrerà in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

Elenco delle disposizioni abrogate

 


1. Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188
(Tassazione dei tabacchi lavorati)

 

Il numero 1) dell'allegato 1 stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, del presente decreto, l'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, il quale prevedeva, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, l'emanazione di un  regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, recante disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che le disposizioni normative che si abrogano disciplinano la  rintracciabilità dei prodotti da tabacco e la legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformemente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Nelle more del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva, l’articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 prevedeva che, con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fossero adottate le suddette disposizioni. Tale regolamento non è mai stato adottato.

Tuttavia, successivamente al 2014 e alle disposizioni sopra richiamate, è intervenuto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che ha espressamente recepito la direttiva comunitaria 2014/40/UE e ha previsto l'applicazione, a decorrere dal 20 maggio 2019, delle relative disposizioni sulla medesima materia. In particolare, il capo II del decreto legislativo n. 6 del 2016 è relativo alla etichettatura e al confezionamento dei prodotti del tabacco.

Nella relazione tecnica si chiarisce ulteriormente che, ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 2016, il confezionamento unitario deve contenere:

a) la data e il luogo di lavorazione;

b) l'impianto di lavorazione;

c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;

d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;

e) la descrizione del prodotto;

f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

g) l'itinerario previsto del trasporto;

h) se del caso, l'importatore nell'Unione;

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante.

Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2016, risulta superata l’esigenza della adozione del provvedimento attuativo previsto dai commi 5, 6 (trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei relativi pareri) e 7 (abrogazioni) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 88. Pertanto, vengono abrogati il citato comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 e, di conseguenza, i correlati commi 6 e 7.


 

2. Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93
(Procedure contabili in materia di entrata)

 

Il numero 2) dell'allegato 1 stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, del presente decreto, l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, il quale prevedeva l'individuazione, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi da realizzare e delle modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato.

 

Si rammenta che l’articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2016, dispone che, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la norma in esame abroga il citato articolo 4 in quanto le disposizioni in esso contenute risultano superate dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 2018 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93), con l’introduzione del nuovo concetto di accertamento per le entrate dello Stato. Le attività indicate dal citato articolo 4 sono infatti state avviate nell’ambito della sperimentazione del nuovo accertamento e il regolamento previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2016 è stato sostituito dalla previsione del decreto del Presidente della Repubblica di revisione del regolamento di contabilità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 del 2018.

Per approfondimenti sulla riforma del bilancio del 2016 si rinvia ai relativi temi dell'attività parlamentare della Camera dei deputati.


 

3. Articolo 51, comma 1, D.L. 76/2020
(Semplificazioni per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche)

 

Il numero 3) dell’allegato 1 abroga il comma 1 dell’articolo 51 del D.L. 76/2020, al fine di eliminare l’obbligo di sottoporre ad uno specifico procedimento di valutazione ambientale preliminare, gli interventi urgenti individuati, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, ricadenti nelle categorie progettuali assoggettate a VIA statale (allegato II della parte seconda del Codice ambientale) o a verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-bis del medesimo Codice).

 

 

Il comma 1 dell’art. 51 del D.L. 76/2020, che viene abrogato, ha previsto l’individuazione, con uno o più D.P.C.M., degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali assoggettate, dal d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente):

§  a VIA statale (allegato II della parte seconda del Codice ambientale);

§  o a verifica di assoggettabilità a VIA statale (allegato II-bis del Codice medesimo).

Relativamente alle modalità e ai termini di emanazione dei citati decreti, il comma 1 prevede che gli stessi siano adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

Per gli interventi individuati dal citato decreto, il comma 1 prevede una specifica procedura volta a stabilire l’assoggettabilità o meno a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA. Tale procedura si articola nelle seguenti due fasi:

1)  il proponente presenta al Ministero dell’ambiente (dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che nei successivi 10 giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell’ambiente) gli elementi informativi dell’intervento e quelli del sito, finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure ne sono esenti (cioè non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6 del Codice ambientale);

2)  il Ministero dell’ambiente, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito della propria valutazione.

 

Si fa notare che la procedura ricalca il procedimento di valutazione preliminare già previsto dall’art. 6, comma 9, del Codice ambientale, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del medesimo Codice.

Anche tale procedimento è infatti articolato in due fasi, che prevedono che:

§  il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

§  l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero ne sono esentati in quanto non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6.

La relazione illustrativa sottolinea che, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 77 del 2021, si ritiene che la procedura prevista dal citato articolo 51 possa ragionevolmente ritenersi assorbita nella procedura disciplinata dall’articolo 18, che introducendo il comma 9-bis all’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), prevede che:  “nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9”.

 

Al comma 2 dell’art. 51 del D.L. 76/2020, che resta in vigore, si prevede il prolungamento della durata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis.

Nel dettaglio, per gli interventi in questione, viene previsto che la durata dell’efficacia:

§  del provvedimento di VIA non può essere inferiore a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria dall’art. 25, comma 5, del Codice ambientale);

§  dell’autorizzazione paesaggistica è pari a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria dall’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004).

 


 

4. Articolo 3, comma 3, D.Lgs. 66/2017
(Criteri e parametri di riparto dell’organico ATA nelle scuole statali)

 

Il numero 4 dell'allegato 1 – in combinato disposto con l’articolo 4, comma 1 – abroga l’art. 3, co. 3, del d.lgs. 66/2017, che aveva previsto l’adeguamento del regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, emanato con DPR 119/2009, e successive modificazioni.

 

In particolare, l’adeguamento era stato finalizzato all’attuazione delle previsioni, recate dal co. 2 dello stesso art. 3 del d.lgs. 66/2017, relative a:

§  definizione dell’organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza presso ciascuna istituzione scolastica di studenti con accertata condizione di disabilità;

§  assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza, tenendo conto del genere degli stessi studenti.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2401 motivava l’abrogazione evidenziando che i criteri sopra indicati sono già presi in considerazione nella circolare annuale di assegnazione del contingente ATA e che, dunque, quanto prescritto dalla disposizione è già attuato in via amministrativa.

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che il d.lgs. 66/2017 – emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c)) –, come modificato, da ultimo, prima degli interventi previsti dal decreto-legge in commento, dal d.lgs. 96/2019, ha ridefinito la disciplina in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, stabilendo, tra l’altro, che la stessa si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli studenti.

In particolare, l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 66/2017 ha disposto che lo Stato provvede, per il tramite dell’amministrazione scolastica[12]:

a) all’assegnazione dei docenti per il sostegno didattico nelle istituzioni scolastiche statali;

b) alla definizione dell’organico del personale ATA, tenendo conto della presenza di studenti con accertata condizione di disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale;

c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli studenti;

d) all’assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione[13] di un contributo economico, parametrato al numero degli studenti con accertata condizione di disabilità accolti, ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

A sua volta, il co. 3 aveva disposto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal co. 2, lett. b) e c), con regolamento da adottare con DPR (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988) – su proposta del (allora) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata –, dovevano essere ridefiniti i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA, apportando le necessarie modifiche al DPR 119/2009 e successive modificazioni.

 

L’art. 1 di quest’ultimo aveva disposto che la consistenza numerica complessiva del suddetto personale ATA era definita a livello nazionale secondo i criteri e parametri di calcolo ivi indicati[14].

I medesimi criteri e parametri di calcolo sono stati poi revisionati, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, con il regolamento di cui al D.I. 3 agosto 2016, n. 181, emanato in attuazione dell'art. 1, co. 334-336, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015)[15].

In particolare, il D.I. 181/2016 ha disposto, tra l’altro, che: per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal quarantunesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria, e classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità, nel rispetto del contingente dei posti assegnati[16].

 

Da ultimo, la premessa dello schema di decreto interministeriale per la ripartizione tra le regioni delle dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2021/2022, trasmesso dal Ministero dell’istruzione con nota prot. n. 14196 del 6 maggio 2021, ha evidenziato che, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 3, co. 3, del d.lgs. 66/2017, si riteneva opportuno procedere alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale.


 

5. Articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018
(Attualizzazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché dei criteri di valutazione
dei piani di attività)

 

Nell'elenco delle disposizioni richiamate dall'allegato n.1, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, è presente, al numero 5), l’art. 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), con cui era stata demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

 

Nello specifico, ai sensi del menzionato comma 468, peraltro rimasto inattuato, il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Ai sensi della disposizione abrogata, detta attualizzazione era finalizzata all'istituzione di nuovi Istituti tecnici superiori o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti. Inoltre, tale processo di attualizzazione avrebbe dovuto essere effettuato con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

 

Si ricorda che ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008[17] sono disciplinati (al Capo II) gli ITS, che costituiscono uno dei tre pilastri dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ivi previsti (gli altri sono i percorsi di IFTS e dai Poli tecnico-professionali).

Con riferimento agli standard organizzativi delle strutture (di cui all'articolo 6 del menzionato DPCM), gli ITS possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati, con cadenza triennale, dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza e nel rispetto delle linee guida contenute nell'allegato a) al medesimo DPCM che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione e sulla base dello schema di statuto contenuto nel successivo allegato b).

Nello specifico, ai sensi del richiamato allegato a), gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.

Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (come previsto fin dall'art.69 della legge 144/1999), ovvero di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore[18] (tale possibilità aggiunta dall'1, comma 46, della legge 107/2015).

 

La relazione illustrativa al decreto-legge in esame argomenta la scelta dell'abrogazione della disposizione in esame rilevando che il contenuto da essa recato possa considerarsi superato alla luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente all'esame del Parlamento. Al riguardo, si tratta del progetto di legge (AC 544), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame presso la 7a Commissione (istruzione e cultura) del Senato (AS 2333), recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

La relazione evidenzia altresì che, anche qualora la riforma non fosse approvata in via definitiva, la scelta di accorpare gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.


 

6. Articolo 74, comma 7-ter, D.L. 18/2020
(Procedure concorsuali nella P.A.)

 

 

Il numero 6) dell'allegato 1 abroga l’art. 74, comma 7-ter, D.L. 18/2020, che, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, demanda ad un regolamento (ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988), da adottare entro il 31 luglio 2020, l’aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

 

In dettaglio, la diposizione del comma 7-ter di cui si dispone la abrogazione prevede, a seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, di procedere ad un aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento, di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, allo scopo di corrispondere comunque all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.

A tal fine, il comma 7-ter prevede l’adozione entro il 31 luglio 2020 di un regolamento governativo ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Tale disciplina è prevista in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020.

 

Nello stabilire, inoltre, alcuni criteri per l’aggiornamento della disciplina regolamentare, la disposizione prevede in particolare che le procedure concorsuali debbano essere volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.

Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse.

 

In base alla Relazione illustrativa del provvedimento, la abrogazione viene motivata dal fatto che, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si è intervenuti sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta, in particolare, delle misure di cui all’articolo 3, commi 3, 3-bis e 4 che introducono modalità e procedure nuove, sia sotto il profilo del metodo che del contenuto, che rendono superflua l’adozione del regolamento nei termini in cui era stato previsto al momento della sua introduzione.

Si ricorda che le disposizioni richiamate prevedono:

§  che i bandi dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali prevedano, in aggiunta alla conoscenza delle materie, anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali (comma 3);

§  la soppressione dei limiti percentuali previsti dal vigente art. 19, comma 5-bis del D.Lgs. 165 del 2001 (TU pubblico impiego) per il conferimento, da parte di una delle p.a. , di incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (di cui all'articolo 23 del d. lgs. n. 165 del 2001) purchè dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni ovvero dipendenti da organi costituzionali (commi 3-bis e 3-ter);

§  la modifica della disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso riservata al concorso pubblico (comma 4).

Per ulteriori approfondimenti sulle norme richiamate si rimanda alle relative schede di lettura


 

7. Articolo 1, comma 146, L. 27 dicembre 2019, n. 160
(Abrogazione di una norma in materia di pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni)

 

Il numero 7) dell'allegato 1 stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, del presente decreto, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 146, della L. 27 dicembre 2019, n. 160; tale comma prevedeva l'adozione di un provvedimento attuativo in materia di pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, materia che è stata successivamente oggetto di una nuova normativa.

La norma abrogata demandava ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità attuative del principio[19] (il quale resta vigente) che richiede la pubblicazione, mediante collegamenti ipertestuali, dei bandi di concorso suddetti nonché dei criteri di valutazione della relativa commissione, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali (aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori).

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame osserva che l'abrogazione è disposta in considerazione di una norma sopravvenuta in materia[20], la quale ha previsto la pubblicazione dei bandi - relativi sia alle procedure di reclutamento sia a quelle di mobilità (del personale pubblico) - sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica, secondo lo schema predisposto dal medesimo Dipartimento; la norma prevede che tale schema garantisca l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto nonché la pubblicazione "in modo accessibile e ricercabile", secondo parametri utili ai cittadini che intendano partecipare a tali procedure.


 

8. Articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015
(Riconoscimento dei crediti ITS )

 

Nell'elenco delle disposizioni richiamate dall'allegato n.1, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, è presente, al numero 8), l’art. 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II delle Linee Guida adottate con DPCM del 25 gennaio 2008.

 

Nello specifico, ai sensi della disposizione abrogata, il citato decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n.107/2015, sentiti i Ministri competenti.

Nel merito della definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS (disciplinati dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), essa avrebbe dovuto avvenire  secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ultimo periodo della disposizione richiamata, fissava l'ammontare minimo dei crediti formativi universitari riconosciuti pari a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.

 

La Relazione illustrativa riconduce l'abrogazione del citato art. 1, comma 51, alla sua "difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento". Nello specifico, la Relazione afferma che il rinvio al provvedimento ministeriale per la definizione dei predetti criteri "non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione" e segnala che con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti è vigente "la norma generale dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assegna ai singoli atenei la possibilità del riconoscimento dei crediti essendo la relativa valutazione necessariamente connessa a una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti".

Il richiamato art. 14 della legge n. 240 del 2010 attribuisce ai singoli atenei il riconoscimento dei crediti (art. 14, comma 1) e demanda a un decreto del Ministro dell'università di natura regolamentare la definizione delle modalità attuative e delle eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 (art. 14, comma 2), nonché la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni disciplinate dalla medesima legge all'art.3 (art. 14, comma 3).

In altri termini, la norma oggetto di abrogazione mirava ad estendere la disciplina di cui all'art.14, comma 3, da ultimo richiamata, a tutti i percorsi realizzati dagli ITS.

Con riferimento all'asserita lesione dell'autonomia universitaria della norma oggetto di abrogazione, potrebbe essere opportuno un approfondimento. Ciò tenuto conto che essa demanda al provvedimento ministeriale la definizione di criteri per il riconoscimento dei crediti, stabilendo un ammontare di crediti formativi minimi che l'università è tenuta a riconoscere, lasciando a quest'ultima comunque margini di apprezzamento in ordine al percorso formativo effettivamente svolto.

Va peraltro segnalato che è proprio la relazione illustrativa stessa a richiamare, senza mettere in dubbio la legittimità, l'articolo 14 della legge n.240/2010 che, al comma 3, come illustrato, demanda proprio ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione di determinati percorsi realizzati dagli ITS (cioè quelli svolti nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni).  

 

Nella relazione, si asserisce altresì che il principio di autonomia degli atenei è desumibile anche dalla disciplina in materia di riconoscimento dei titoli esteri, e si richiama in proposito l'art. 2 della legge n. 148 del 2002, di ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

Tale articolo attribuisce alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Le università esercitano detta competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.


 

8-bis. Articolo 16, D.Lgs. n. 64/2017
(Sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero)

 

 

Il numero 8-bis) dell'allegato 1, introdotto al Senato, stabilisce, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto, l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

Tale articolo 16 istituisce un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione della disciplina concernente le scuole italiane all'estero, recata dal medesimo decreto legislativo n. 64 del 2017.

 

Il sistema di valutazione - in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali - riguarda, in particolare:

a)   la qualità dell'offerta formativa;

b)   l'impatto degli interventi;

c)   la qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero;

d)   la performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero.

È demandata ad un decreto ministeriale la disciplina concernente modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione, i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

 


 

8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge n. 205 del 2017
(Requisiti e standard organizzativi degli ITS )

 

 

Nell'elenco delle disposizioni richiamate dall'allegato n.1, oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in commento, è stato inserito, al numero 8-ter), l’art. 1, commi 68 e 69, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). I richiamati commi, rispettivamente, demandano: i) ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti che gli Istituti tecnici superiori (ITS) devono possedere per poter rilasciare il diploma di tecnico superiore, nonché le modalità per il relativo rilascio; ii) ad un decreto del Presidente del Consiglio l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli ITS con l'obiettivo di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.

 

Si ricorda che la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 67 a 69, è stata introdotta al fine di potenziare l'offerta formativa tecnica superiore, con l'obiettivo di incrementare il numero di studenti e, conseguentemente, di diplomati in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Le richiamate finalità venivano perseguite, per un verso, attraverso lo stanziamento di risorse ad hoc (ai sensi del comma 67, non interessato dall'articolo in commento, che incrementava il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore) da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS); per l'altro verso, attraverso il riordino della disciplina vigente in materia di requisiti degli ITS, nonché di standard organizzativi e di percorso dei medesimi Istituti (commi 68 e 69, che l'articolo in esame mira ad abrogare).

Nello specifico, ai sensi del comma 68, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che alla luce dell'attuale assetto governativo deve intendersi del Ministro dell'istruzione) avrebbero dovuto essere ridefiniti i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma. Tale decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (pertanto entro il 31 marzo 2018), non risulta essere stato emanato.

A normativa vigente, i requisiti che devono essere posseduti dagli ITS sono disciplinati dal DPCM 25 gennaio 2008 (si vedano l'articolo 6, comma 3, nonché, in particolare, le linee guida, cui fa rinvio il medesimo articolo, contenute nell'allegato a) al DPCM).

Circa le modalità di rilascio del diploma di tecnico superiore, la relativa disciplina è rintracciabile nel decreto interministeriale n. 8327 del 7 settembre 2011 all'allegato n.2 al medesimo decreto (come richiamato dall'articolo 5, comma 1).

 

Ai sensi del comma 69, l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli ITS - volta ad adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0 - era demandata ad un DPCM, che avrebbe dovuto essere adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Non essendo stato adottato detto DPCM, per il quale peraltro non era previsto un termine, la disciplina vigente in materia di standard organizzativi delle strutture e di percorso degli ITS continua ad essere quella contenuta nel citato DPCM 25 gennaio 2008, rispettivamente, agli articoli 6 e 7.

 

L'abrogazione delle disposizioni recate nell'articolo in esame si inquadra peraltro nell'ambito della volontà del Parlamento di operare un riordino complessivo di tale settore formativo attraverso una disciplina organica (per la prima volta) di rango legislativo.

Nello specifico, è in corso di esame presso la 7a Commissione istruzione e cultura del Senato il disegno di legge n.2333 recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)". Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, intende superare l'attuale disciplina di rango secondario (incentrata sul richiamato DPCM 25 gennaio 2008), mutuandone parte dell'impianto complessivo e, al contempo, arricchendone i contenuti alla luce dei punti di forza e di debolezza del sistema vigente.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fra gli impegni assunti dall'Italia in tale documento, è presente la previsione di una riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), affiancata ad un investimento (M4-C1-I.1.5) pari a 1,5 miliardi di euro con cui si mira ad un significativo potenziamento di tale segmento formativo.

Per approfondimenti si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato n. 463 "Il riordino del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore", ottobre 2021.



[1]    Secondo ARERA, gli aumenti, a livello internazionale, sono legati al trend di forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche; in particolare, i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80% nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 €/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 €/MWh di inizio anno).

      Prezzi correlati anche al prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 €/ CO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 €/t CO2.  Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13% circa.

      Aumenti delle materie prime e della CO2 che confermano forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, come la Spagna e la Francia.

[2]    Nell’anno 2020, i costi sostenuti dal GSE nel 2020 per la gestione dei meccanismi dedicati alle fonti rinnovabili e assimilate sono imputabili principalmente ai contributi per i seguenti sistemi incentivanti:

o   l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (CE);

o   l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti ex CV (certificati verdi);

o   l’incentivazione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti in Tariffa Onnicomprensiva;

o   l’incentivazione dell’energia prodotta netta immessa in rete dagli impianti ammessi agli incentivi introdotti dal D.M. 6 luglio 2012, dal D.M. 23 giugno 2016 e dal D.M. 4 luglio 2019;

o   l’acquisto dell’energia elettrica dai produttori che hanno una convenzione con il GSE, nell’ambito di uno dei meccanismi di ritiro dell’energia elettrica (TO ai sensi dei vari Decreti CIP6/92, RID, SSP).

      Gli incentivi alla fonte solare (fotovoltaica) costituiscono nettamente il maggior contributo al costo di incentivazione seguiti da quelli al biogas, alla fonte eolica e idraulica.

[3]    Nel comunicato stampa del 30 giugno 2021, ARERA evidenziava che: “anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia - nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2 , avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza- il D.L. n. 99/2021, articolo 3 (n.d.r) poi trasposto in sede di conversione del D.L. n. 73/2021 in quest’ultimo D.L. - per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L’incremento definitivo in bolletta è pertanto del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela”

[4]    Materia prima gas (Cmem), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD).

[5]    Distribuzione e misura (?1, ?3), trasporto (QT), qualità (RS), perequazione (UG1), affidamento distributori gas (ST, VR), compensazione aree di nuova metanizzazione (CE).

[6]    Oneri di sistema: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico. Si rinvia al sito istituzionale ARERA.

[7]    Gli impianti termoelettrici, pur consumando gas naturale prelevato dalle reti di trasporto o distribuzione, non costituiscano dei veri e propri “clienti finali” del sistema energetico nel suo complesso poiché effettuano, di fatto, la trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale in un determinato periodo temporale) in un altro (energia elettrica nel medesimo periodo temporale).

      L’imposizione degli oneri di sistema sui consumi di gas naturale implica, di fatto, un implicito trasferimento dei costi ad essi connessi sui prezzi dell’energia elettrica attraverso le offerte presentate e accettate nei mercati dell’energia dalle suddette unità termoelettriche, con conseguenti distorsioni e inefficienze, sia a livello nazionale che europeo, e, in ultima analisi, costi maggiori per i clienti finali del settore elettrico.

Al fine di evitare effetti traslativi e distorsivi della corretta imputazione dei costi tra le diverse filiere, la Delibera dispone che parte dell’onere derivante dall’imposizione delle componenti tariffarie RE e REt (limitatamente a quelli necessari alla copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica - RE TEE ), possa essere non più direttamente gravante sul gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica in rete, ma possa essere invece traslato ai clienti finali elettrici.  Il meccanismo regolatorio introdotto con la Delibera prevede la facoltà, per i Produttori termoelettrici che prelevano gas naturale per la produzione di energia elettrica da immettere in rete, di presentare al GSE istanza di accesso ad un meccanismo di ristoro ex-post  dei maggiori oneri sostenuti con il  pagamento delle componenti tariffarie gas RE/REt sulle forniture di gas naturale; detti maggiori oneri sono individuati pari all’elemento RE TEE , quale parte delle componenti tariffarie RE/REt necessario alla copertura degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE. Si rinvia a GSE, Regolamento operativo per il ristoro dell’elemento Retee del 23 febbraio 2021.

[8]    La richiamata disposizione aveva previsto l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. La finalità enunciata era quella di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche.

[9]    Con riguardo alla prova di accesso al corso di specializzazione, l’art. 6 del DM ha disposto che la stessa si articola in un test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche, una prova orale, nonché nella valutazione dei titoli (culturali e professionali). È ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati che, avendo conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, è pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono ammessi alla prova orale quanti conseguono almeno 21/30 nelle prove scritte.

Da ultimo, l’art. 2, co. 08, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che, a decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare). Le annualità di servizio sono valutate ai sensi dell’art. 11, co. 14, della L. 124/1999, ossia, considerando svolto come anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. In attuazione, è intervenuto il D.I. 90 del 7 agosto 2020, che ha modificato il DM 92/2019, a sua volta modificativo del DM 30 settembre 2011 (v. infra).

[10]   Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

[11]   La direttiva 2013/59/Euratom ha abrogato, in particolare, le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e ha disposto il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge delega n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per l’attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

[12]   In base al co. 5 dello stesso art. 3 del d.lgs. 66/2017, gli enti territoriali provvedono ad assicurare gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica e l’accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.

[13]   In base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione include le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.

[14]   L’art. 2 del medesimo DPR 119/2009 ha stabilito, inoltre, che la consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali, dei fenomeni migratori da Paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

A sua volta, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, accantonando una quota di posti pari al 3% della dotazione organica regionale per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.

      Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo ivi indicati. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, anche sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica. Ove necessario, il dirigente regionale deroga ai medesimi criteri e parametri di calcolo, al fine di assicurare il rispetto del limite della dotazione organica regionale.

[15]   L’art. 1, co. 334-336, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) ha previsto, in considerazione del generale processo di digitalizzazione ed incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, una revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di conseguire, a decorrere dall'a.s. 2015/2016: una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità; una riduzione di spesa pari ad almeno € 16,9 mln nel 2015 e ad € 50,7 mln annui dal 2016.

[16]   Cfr., in particolare: Tabella 1 - Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, nota i); Tabella 2 - Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado, nota i).

[17]   Con tale provvedimento, recante " Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori", è stata operata la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 631, della legge 296/2006. Detto sistema era stato peraltro istituito con l’art. 69 della L. 144/1999.

[18]   La cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272

[19]   Cfr. l'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

[20]   Norma di cui all'articolo 1, comma 17-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.