Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Riferimenti: AC N.3264/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 472/2
Data: 22/09/2021

 

 

 

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Dossier n. 420/2

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 472/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Sintesi del contenuto. 5

Schede di lettura. 9

Articolo 1, comma 1-bis del ddl di conversione (Abrogazione del decreto legge n. 122 del 2021, salvi gli effetti) 11

Articolo 01 (Modifiche all’articolo 9 del DL. 22 aprile 2021, n. 52 – estensione a 72 ore validità test molecolare) 16

Articolo 1 (Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore) 17

Articolo 1-bis (Accesso ai servizi sociali) 39

Articolo 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) 41

Articolo 2-bis (Estensione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori operanti in alcune strutture residenziali e semiresidenziali e in strutture socioassistenziali e sociosanitarie) 44

Articolo 2-ter (Disposizioni in materia di lavoratori fragili e stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche) 50

Articolo 3 (Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020 relative al parere del Comitato tecnico scientifico) 54

Articolo 4, commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi) 57

Articolo 4, comma 3 (Svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche) 59

Articolo 5, comma 1 (Disposizioni di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19) 61

Articolo 5, comma 2 (Disposizioni di coordinamento in materia di risorse finanziarie per il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19) 62

Articolo 5-bis (Norme sulle vaccinazioni sottostanti alla generazione di certificati verdi COVID-19) 64

Articolo 6 (Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino) 65

Articolo 7 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio) 66

Articolo 8, commi 1-4 (Proroga dell’integrazione del contingente “Strade Sicure”) 68

Articolo 8, comma 4-bis (Termini per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali) 71

Articolo 9 (Modifiche all’articolo 21 del D.Lgs. 2003, n. 128) 73

Articolo 9-bis (Clausola di salvaguardia) 74

Articolo 10 (Entrata in vigore) 75

 



Sintesi del contenuto

Il decreto-legge 111/2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge recanti misure restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da Covid-19[1], ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

 

Il decreto, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli (nel testo originario 10).

 

In premessa, si evidenzia che, in seguito a quanto disposto dalla Camera dei deputati, l’articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Al contempo, il relativo contenuto è stato inserito – con modificazione ed integrazioni – nel decreto legge in esame (per approfondimenti si veda la scheda dedicata all’art. 1 del ddl di conversione).

 

L’articolo 01, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’estensione da 48 a 72 ore della validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.

 

L’articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati - anche riprendendo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 122/2021 - reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022.

In particolare, si dispone che:

§  le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;

§  le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza;

§  fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;

§  fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;

§  il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Tutta la disciplina introdotta si applica, per quanto compatibile, anche ai sistemi regionali IeFP, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

 

L’articolo 1-bis, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, dispone l’assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale.

 

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Ai mezzi di trasporto elencati dal provvedimento, sono stati aggiunti - nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati - funivie, cabinovie e seggiovie.  Alla Camera è stato anche aggiunto il comma 3-bis con la finalità di specificare che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19.

 

L'articolo 2-bis - inserito dalla Camera dei deputati - corrisponde (con una modifica) all'articolo 2 del decreto legge n. 122 del 2021. La norma opera un'estensione della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero, come aggiunto dalla Camera dei deputati, in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.

 

L'articolo 2-terinserito dalla Camera dei deputati, stabilisce l'estensione, fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili" e concernenti, rispettivamente: l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

 

L’articolo 3 rende facoltativa, la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell’ambito della procedura che, con ordinanza del medesimo Ministero, individua le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “'bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”).

 

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, incrementa (dal 25%) al 35% la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

 

L'articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19. Viene inoltre ridefinita la situazione di alcune giacenze ancora sussistenti (in quanto non ancora spese), presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario COVID-19, di cui si prevede la confluenza nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

 

L'articolo 5-bis - inserito dalla Camera dei deputati - prevede che le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano individuate fra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19.

 

L'articolo 6 prevede un’esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

 

L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio, dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il comma 1-bis con cui si dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.

 

L’articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid-19, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro). Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, anticipa - dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno -, il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.

 

L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio, che conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

 

L’articolo 9-bis, inserito dalla Camera dei deputati, reca la clausola di salvaguardia.

 

L’articolo 10 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge.

 

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 1-bis del ddl di conversione
(Abrogazione del decreto legge n. 122 del 2021, salvi gli effetti)

 

L’articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede, in seguito a quanto disposto dalla Camera dei deputati, l'abrogazione del decreto-legge n. 122 del 2021, con salvezza degli effetti. Al contempo, il relativo contenuto è stato inserito – con modificazione ed integrazioni – nel decreto legge in esame.

 

Più in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'abrogazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Il medesimo comma dispone che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di vigenza.

 

In vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, il decreto legge n. 122 del 2021, composto da tre articoli ed entrato in vigore l’11 settembre 2021, introduce ulteriori disposizioni relative alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19. Tali condizioni non si applicano ai minori, agli alunni e agli studenti che frequentano le classi e i corsi nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione. L'eccezione non opera, invece, per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, in quanto parte dell'offerta formativa terziaria, al pari di quella universitaria.

Inoltre, al fine di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19, sono altresì ampliate le categorie dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

 

Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”.

Infine, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, di cui si prospetta l'abrogazione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).

Infine, in data 23 luglio 2021 è sopraggiunta lettera del Presidente della Repubblica indirizzata ai Presidenti Casellati, Fico e Draghi, nella quale si richiama, tra l'altro, l'attenzione sulla pratica dei decreti legge “a perdere”. Vi si legge: “La moltiplicazione dei decreti legge, adottati a distanza estremamente ravvicinata, ha determinato inoltre un consistente fenomeno di sovrapposizione e intreccio di fonti normative: attraverso i decreti legge si è provveduto all’abrogazione o alla modifica di disposizioni contenute in altri provvedimenti d’urgenza in corso di conversione e, in più occasioni, si è assistito alla confluenza nelle leggi di conversione di altri decreti legge”.

 

XVIII LEGISLATURA – D.L. NON CONVERTITI

 

n.

DATA

TITOLO

NOTE

 

1

79

28/06/2018

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

Confluito nel DL n. 87/2018. Fatti salvi gli effetti dalla legge di conversione.

 

2

115

05/10/2018

Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute.

 

3

143

29/12/2018

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

Confluito nel DL n. 135/2018. Fatti salvi gli effetti dalla legge di conversione.

 

4

2

11/01/2019

Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi

Confluito nel DL n. 135/2018. Fatti salvi gli effetti dalla legge di conversione.

 

5

64

11/07/2019

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 [IMPRESE STRATEGICHE]

Effetti sanati dal DL 75/2019 (nella legge di conversione).

 

6

9

02/03/2020

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Confluito nel DL n. 18/2020. Effetti sanati nella L. Conv. del DL n. 18/2020.

 

7

11

08/03/2020

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Confluito nel DL n. 18/2020. Effetti sanati nella L. Conv. del DL n. 18/2020.

 

8

14

09/03/2020

Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19

Confluito nel DL n. 18/2020. Effetti sanati nella L. Conv. del DL n. 18/2020.

 

9

29

10/05/2020

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

Confluito nel DL n. 28/2020.  Fatti salvi gli effetti dalla legge di conversione..

 

10

52

16/06/2020

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 34/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

11

103

14/08/2020

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 104/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

12

111

08/09/2020

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 104/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

13

117

11/09/2020

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 104/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

14

129

20/10/2020

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 125/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

15

148

07/11/2020

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 125/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

16

149

09/11/2020

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ristori-bis)

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 137/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

17

154

23/11/2020

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Ristori-ter)

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 137/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

18

157

30/11/2020

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Ristori-quater)

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 137/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

19

158

02/12/2020

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 172/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

20

1

05/01/2021

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 172/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

21

3

15/01/2021

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 183/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

22

7

30/01/2021

Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 183/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

23

182

31/12/2020

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 183/2020, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

24

12

12/02/2021

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 2/2021. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti. Non è confluito perché ne erano esauriti gli effetti.

 

25

15

23/02/2021

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 2/2021, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

26

56

30/04/2021

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 52/2021, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

27

65

18/05/2021

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 52/2021, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

28

89

22/06/2021

Misure  urgenti  in  materia  di  agricoltura  e   per   il   settore ferroviario

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 73/2021, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

29

99

30/06/2021

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 73/2021, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

30

92

23/06/2021

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport.

Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 80/2021, nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.

 

 

 


Articolo 01
(Modifiche all’articolo 9 del DL. 22 aprile 2021, n. 52 – estensione a 72 ore validità test molecolare)

 

L’articolo 01, inserito durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede l’estensione da 48 a 72 ore della validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.

 

L’estensione a 72 ore della validità del test molecolare per la durata della certificazione verde è effettuata mediante una modifica all’articolo 9, comma 5, del DL. n. 52/2021 (L. 87/2021) che attualmente prevede che la certificazione verde relativa ad un test (molecolare o antigenico rapido) con esito negativo ha una validità di quarantotto ore (dall’esecuzione del test) ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo e/o digitale, dalla struttura o soggetto specializzato presso cui sia stato svolto il test (strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate, farmacie, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, co.1 lett. e) del DL. 105/2021 (come convertito dalla legge n. 126/2021), che ha modificato l’articolo 9, co. 2, lett. c) del DL. 52 del 2021 in materia di rilascio delle certificazioni verdi, il test molecolare può essere eseguito anche su  campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.

 

 

 


 

Articolo 1
(Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore)

 

L’articolo 1 modificato dalla Camera dei deputati, anche riprendendo quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 122/2021, abrogato dall’art. 1, co. 1-bis, del disegno di legge di conversione del D.L. in commento – reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022.

In particolare, si dispone che:

·                  le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;

·                  le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono svolte prioritariamente in presenza;

·                  fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione nonché, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;

·                  fino al 31 dicembre 2021, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla anche chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. La certificazione non è, però, richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;

·                  il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021.

Tutta la disciplina introdotta si applica, per quanto compatibile, anche ai sistemi regionali IeFP, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi IFTS, agli ITS, alle istituzioni AFAM e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

 

 

Note preliminari sui destinatari delle disposizioni

 

Preliminarmente, si ritiene utile ricordare che la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 (c.d. nota tecnica), emanata dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, evidenzia che, “considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA, nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3”.

Al riguardo, si evidenzia, tuttavia, che il comma 3 – v. infra: par. Modalità di gestione di casi positivi o sospetti –, continua a far riferimento, tra l’altro, alle scuole del sistema nazionale di istruzione che, in base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, include le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali (e non anche le scuole non paritarie).

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti, dunque, l’opportunità di esplicitare nel testo se anche le previsioni del comma 3 riguardano anche le scuole non paritarie.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di chiarire quali modalità di svolgimento si applicano alle attività dei CPIA (citati esplicitamente solo per quanto concerne il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale e di chiunque accede alle strutture).

 

Inoltre, si evidenzia che il comma 7, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che tutte le disposizioni recate dall’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), agli ITS, alle istituzioni AFAM, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università[2].

Al contempo, tuttavia:

- gli ITS sono esplicitamente citati anche: al comma 1, che dispone che le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi dei suddetti istituti sono svolte prioritariamente in presenza; al comma 6, capoverso art. 9-ter, comma 1-bis, che estende agli stessi le previsioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale; al comma 6, capoverso art. 9-ter.1, comma 1, che dispone che gli studenti devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19;

- i sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono esplicitamente citati anche: al comma 6, capoverso art. 9-ter, comma 1-bis, che estende agli stessi le previsioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale; al comma 6, capoverso art. 9-ter.1, comma 1, che dispone che gli studenti che prendono parte ai percorsi formativi devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19;

- i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale sono esplicitamente citati anche al comma 6, capoverso art. 9-ter, comma 1-bis, che estende agli stessi (solo) le previsioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale;

- le istituzioni AFAM sono esplicitamente citate anche: al comma 6, capoverso art. 9-ter.2, comma 1, che estende alle stesse (solo) le previsioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di chiunque accede alle strutture; al comma 6, capoverso art. 9-ter, comma 5-bis, che stabilisce le modalità attraverso cui le medesime istituzioni possono verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale;

- le altre istituzioni di alta formazione collegate alle università sono esplicitamente citate anche al comma 6, capoverso art. 9-ter.2, comma 1, che estende alle stesse (solo) le previsioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte di chiunque accede alle strutture.

 

Per evitare dubbi interpretativi, si valuti, dunque, l’opportunità di un coordinamento.

 

 

Modalità di svolgimento delle attività (commi 1 e 4)

 

Il comma 1, primo periodo, dispone che, nell’anno scolastico 2021-2022, sull’intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia[3] e l’attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (dunque, scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte in presenza. Ciò, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica.

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.C. 3264 sottolineava che «Il comma l recepisce quanto rilevato dai Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, in merito all'importanza dell'attività didattica in presenza, qualificata “non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”».

 

In base al comma 4, come modificato dalla Camera dei deputati, tuttavia, fino al 31 dicembre 2021 – termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021 (L. 126/2021) – i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono adottati con motivazione, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. In ogni caso, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Rispetto ad analoga previsione – presente, con riferimento all’a.s. 2020/2021, nell’art. 2, co. 1, del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) e nell’art. 3, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – la possibilità di deroga è ora prevista solo in zona rossa.

Con riferimento alla garanzia di svolgimento delle attività in presenza in caso di necessità di uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa volta a realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, l’art. 2, co. 3, del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) e l’art. 3, co. 3, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) richiamavano le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’a.s. 2020/2021, adottate con DM 89/2020, e l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi e riguardante sempre l’a.s. 2020/2021) e prevedevano la necessità di garantire comunque il collegamento telematico con gli studenti della classe che si avvalevano della didattica digitale integrata.

 

Per completezza, si ricorda, comunque, che in caso di attivazione di misure di quarantena o di isolamento (v. infra, par. Misure minime di sicurezza), le attività, almeno per i soggetti interessati dalle stesse, si svolgono comunque a distanza.

 

Il comma 1, secondo periodo, come modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone che, nell’anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

Con riferimento a tale previsione, il Ministero dell’università e della ricerca, con nota del 9 agosto 2021, ha ricordato che “Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”.

Al riguardo, si ricorda che l’applicabilità delle disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021 – originariamente prevista dal 6 marzo al 6 aprile 2021 – è stata prolungata, da ultimo, dall’art. 12, co. 2, del D.L. 105/2021 (L. 126/2021), fino al 31 dicembre 2021, salvo diverse determinazioni recate dallo stesso D.L. (delle quali, nessuna riguarda l’ambito “Istruzione”).

 

A sua volta, il comma 1, terzo periodo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che anche le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli ITS sono svolte prioritariamente in presenza.

 

Al comma 1, terzo periodo, si valuti l’opportunità di fare riferimento esplicito alle attività 2021/2022.

Inoltre, nella premessa del decreto-legge, si valuti l’opportunità di fare riferimento anche alla proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

 

 

Misure minime di sicurezza (commi 2 e 3, secondo periodo)

 

Il comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e prevenire la diffusione dell’infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie.

 

In particolare, le misure minime di sicurezza sono costituite da:

 

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive (per ulteriori deroghe rispetto a tale previsione, si veda infra).

Rispetto a quanto previsto in precedenza, si precisa ora che l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età) e si introduce (anche) l’eccezione relativa allo svolgimento delle attività sportive (che in precedenza era stata comunque prevista, in generale, e non con specifico riferimento all’ambito scolastico o universitario).

Per il precedente a.s., l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle scuole, a partire da 6 anni, era stata introdotta dal DPCM 3 novembre 2020[4] e successivamente confermata.

Successivamente, la già citata nota tecnica, tuttavia, ha fatto presente che “La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi (n.d.r.: i bambini) sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”.

 

Quanto alla tipologia di mascherina, nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con DM 257 del 6 agosto 2021, si fa presente che per gli studenti il Comitato tecnico scientifico conferma la “mascherina di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento)”. Per il personale scolastico, invece, il dispositivo di protezione è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

Infine, nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022), siglato dal Ministero dell’istruzione e da alcune sigle sindacali il 14 agosto 2021, si dispone che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, inclusi i docenti[5];

 

a-bis) fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

Il citato Protocollo di intesa dispone anche che, per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

 

In particolare, la norma richiama l’ottemperanza dell’art. 58, co. 4 e 4-bis, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021), che, tuttavia, ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione di un (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, da destinare a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le (sole) istituzioni scolastiche statali.

In particolare, le risorse del Fondo – pari a € 350 mln per il 2021 – sono destinate, tra l’altro, all’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per finalità analoghe a quelle del co. 4, il co. 5 dello stesso art. 58 ha autorizzato, a favore delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie paritarie, l’erogazione di un contributo complessivo di € 60 mln per il 2021, di cui € 10 mln per le scuole dell'infanzia.

Dal momento che – come già visto – la disposizione in commento riguarda, oltre che le scuole statali, anche le scuole paritarie e quelle non paritarie, si valuti l’opportunità di un ulteriore approfondimento;

 

b) raccomandazione di rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Per il precedente a.s., il DM 39 del 26 giugno 2020, con il quale era stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, aveva fatto presente che il distanziamento fisico fra gli studenti, in base alle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, era inteso come “1 metro fra le rime buccali degli alunni”.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, la regola del metro di distanziamento può essere ora derogata per ragioni strutturali-logistiche.

Al riguardo, il già citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 dispone che non possono essere previste deroghe laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e, in particolare, nelle mense. Raccomanda, poi, ove possibile, di osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Si valuti l’opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge tali specifiche ed eccezioni.

 

Il già citato Protocollo di intesa ha fatto presente, richiamando il verbale n. 31 del 25 giugno 2021 del Comitato tecnico scientifico, che “Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili”;

 

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari (ma non anche nei locali dei servizi educativi per l’infanzia) ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Al riguardo, la già citata nota tecnica ha fatto presente che «In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”».

Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguarda anche i servizi educativi per l’infanzia.

 

Ulteriori misure di sicurezza (ad esempio, l’areazione dei locali) sono contenute nello stesso Protocollo di intesa che, inoltre, ha disposto che il Ministero dell’istruzione si impegna ad attivare, fra l’altro:

-          un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;

-          un tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della salute e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati;

-          un tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR, delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione civile operanti sul territorio. I tavoli svolgono una funzione di raccordo con il tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale.

 

A sua volta, il comma 3, secondo periodo, dispone che i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) ha disposto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Nel prosieguo, l’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) ha disposto che i protocolli e le linee guida di cui al citato art. 1, co. 14, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome[6].

La previsione recata dal testo in esame amplia, dunque, l’oggetto dei protocolli e delle linee guida di cui all’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020).

 

Con riferimento alla possibilità di derogare all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, si evidenzia, anzitutto, che si fa riferimento solo a due delle tre fattispecie che determinano il possesso di un certificato verde COVID-19, che, peraltro, non è qui citato (non è, infatti, contemplata la fattispecie dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare, con risultato negativo).

Conseguentemente, non risulta chiaro in che modo tali circostanze possano essere accertate.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) - come modificato durante l’esame parlamentare del D.L. 105/2021 (L. 126/2021) - le certificazioni verdi COVID-19 comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Con riferimento a tali previsioni, dunque, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

Si tratta di un profilo sul quale anche il Comitato per la legislazione, nel parere espresso l’8 settembre 2021, ha richiamato l’attenzione.

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, il comma 3, secondo periodo, dispone anche che i suddetti protocolli e linee guida possono disciplinare anche la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.

In virtù delle autorizzazioni intervenute per l’utilizzo dei vaccini, quest’ultima disposizione riguarda le classi composte da studenti di età inferiore ai 12 anni[7].

 

 

Modalità di gestione di casi positivi o sospetti (comma 3, primo periodo)

 

Il comma 3, primo periodo, come modificato dalla Camera dei deputati, disciplina le modalità di gestione in caso di presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o di casi sospetti, nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione – che, come già ricordato non include anche le scuole non paritarie –, e nelle università.

In particolare, dispone che in tali circostanze si applicano le già citate linee guida e i già citati protocolli adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

Al riguardo, si ricorda, invece, che nell’a.s. 2020/2021 si era fatto ricorso alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione del 28 agosto 2020) elaborate dall’Istituto superiore di sanità, con il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, l’INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna (c.d. Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev, cui da ultimo ha fatto riferimento l’allegato 21 del DPCM 2 marzo 2021).

Successivamente, il già citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con DM 257 del 6 agosto 2021, ha fatto presente, anzitutto, che nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni da quando la persona positiva ha utilizzato la struttura. La stessa può essere effettuata anche dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Ha confermato, poi, le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito, ha evidenziato che, nell’estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-COV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.

A sua volta, il già citato Protocollo di intesa per l’a.s. 2021/2022 siglato il 14 agosto 2021 dal Ministero dell’istruzione e da alcune sigle sindacali ha fatto presente che «Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”». Inoltre, ha evidenziato che «Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020».

Da ultimo, il 1° settembre 2021, sono state pubblicate le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022), messe a punto da Istituto superiore di sanità, Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In particolare, il documento evidenzia che “Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S. 2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 (con la quale, in particolare, sono state definite le nuove regole per la quarantena).

 

Per quanto concerne le università, fino al 31 dicembre 2021, è applicabile quanto previsto dall’allegato 22 del già citato DPCM 2 marzo 2021, recante il Protocollo per la gestione di casi confermati o sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie, proposto dalla CRUI e modificato per recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione civile per l’emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020.

 

Alla luce di quanto ricostruito, si valuti l’opportunità di chiarire come si raccordino le previsioni recate, in particolare, da ultimo, dalle Indicazioni strategiche pubblicate il 1° settembre 2021 con quelle previste dal decreto-legge in esame, in base alle quali per la gestione di casi positivi o sospetti si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

Anche su tale profilo, il Comitato per la legislazione, nel parere espresso l’8 settembre 2021, ha richiamato l’attenzione.

 

 

Piano di screening della popolazione scolastica (comma 9)

 

Il comma 9 dispone che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

A tal fine è autorizzata la spesa di € 100 mln, a valere sulle risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, co. 9, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

Al riguardo, il più volte citato Protocollo di intesa evidenzia che il piano di screening riserverà particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni.

 

A loro volta, le già citate Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) fanno presente che “l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Struttura Commissariale (SC) per l’emergenza COVID-19, in seguito ad una fase di confronto con le Regioni ed in particolare con alcuni esperti precedentemente coinvolti in esperienze analoghe, hanno predisposto un piano per realizzare un sistema di monitoraggio della circolazione del virus SARSCoV-2 in ambito scolastico attraverso l’esecuzione di test di diagnostici in alcune scuole primarie e secondarie di 1° grado (scuole “sentinella”). Il piano, a cui farà seguito un protocollo operativo, sostanzialmente prevede: il coinvolgimento di almeno 55.000 studenti dai 6 ai 14 anni ogni 15 giorni; l’utilizzo prevalente di RT-PCR su campioni di saliva; una rappresentatività delle scuole su base provinciale; la volontarietà della partecipazione delle scuole e degli studenti; flessibilità organizzativa. Le Regioni/PP.AA implementeranno il monitoraggio sulla base del protocollo operativo coordinato da ISS. La SC offrirà il supporto organizzativo per l’avviamento del monitoraggio e il reperimento di una parte del materiale di consumo per i test diagnostici. L’ISS, oltre al coordinamento del protocollo, raccoglierà ed elaborerà i dati a livello nazionale, fornendo il ritorno di informazione. I dipartimenti di Prevenzione di ogni regione/P.A. garantiranno le necessarie azioni di controllo (isolamento dei casi e quarantena dei contatti) in caso di positività. L’attivazione del monitoraggio potrà presumibilmente avvenire nella seconda metà di settembre e progressivamente dovrebbe essere raggiunta la piena funzionalità del sistema entro novembre”.

Qui il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV 2 nelle scuole.

 

Infine, la relazione tecnica al decreto-legge faceva presente che si prevede la necessità di comprare circa 20 mln di tamponi.

 

 

Adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute dei lavoratori con riferimento al personale scolastico e universitario (comma 5)

 

Il comma 5 dispone che al personale scolastico e universitario, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal decreto-legge in commento, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1 in esame, si applica quanto previsto dall’art. 29-bis del D.L. 23/2020 (L. 40/2020).

L’art. 29-bis del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) dispone che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile – in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro – mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni[8], e negli altri protocolli e linee guida di cui al già citato art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Dispone, altresì, che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

In argomento, le già citate Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) fanno presente che, “da gennaio 2020 a maggio 2021, il numero di denunce per infortunio da COVID-19 pervenute all’INAIL per i lavoratori del settore istruzione, è stato di 3.240, di cui 2.127 nell’anno 2020 e 1.113 nei mesi da gennaio a maggio 2021.

L’incidenza percentuale sul totale dei casi è stata complessivamente dell’1,9%. Considerando i due anni separatamente, tale percentuale si attesta all’1,5% per il 2020 e al 4,0% per i mesi del 2021. Tali dati si riferiscono ai docenti universitari (ordinari e associati), ricercatori e tecnici laureati nelle università, ai professori di scuola secondaria, ai professori di scuola primaria, pre-primarie e professioni assimilate nonché ad altri specialisti dell’educazione e della formazione, che rappresentano l’85,8% del totale delle denunce pervenute complessivamente. Il restante 14,2% è relativo al personale non docente”.

 

 

Obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (comma 6)

 

Il comma 6, come modificato dalla Camera dei deputati, disciplina l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore.

A tal fine, introduce gli artt. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 nel D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

 

In particolare, il comma 1 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) dispone che, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale universitario e gli studenti universitari, devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.

In base al comma 1-bis del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, tali previsioni si applicano – dalla data di entrata in vigore del D.L. 111/2021 in esame – anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi IeFP e i percorsi IFTS, e degli ITS.

Le stesse previsioni sono estese, dal nuovo art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo dello stesso D.L. 52/2021 (L. 87/2021) anche a chiunque (dunque, soggetti interni ed esterni, inclusi, ad es., genitori, personale addetto a ristorazione, manutenzioni, pulizie) acceda alle strutture (incluse, ad es., le mense) scolastiche, educative e formative di cui all’art. 9-ter, co. 1 e 1-bis, nonché, dal nuovo art. 9-ter.2, comma 1, del medesimo D.L. 52/2021 (L. 87/2021), anche, esplicitamente, a chiunque acceda alle strutture universitarie (incluse, ad es., le mense e le residenze universitarie), delle istituzioni AFAM, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

 

Per quanto concerne gli studenti, tuttavia, in base al combinato disposto del nuovo art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, e dei nuovi artt. 9-ter.1, comma 1, secondo periodo, e 9-ter.2, comma 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), la certificazione verde COVID-19 è richiesta solo agli studenti universitari, a quelli delle istituzioni AFAM e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, a quelli degli ITS e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

 

In base al comma 3 del nuovo art. 9-ter, nonché al comma 2 del nuovo art. 9-ter.1 e al comma 2 del nuovo art. 9-ter.2 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), tali previsioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 3, co. 3, del D.L. 105/2021 (L. 126/2021) ha disposto che l’esenzione deriva da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Ha altresì, affidato ad un DPCM, da adottare di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Infine, ha previsto che, nelle more dell'adozione del DPCM, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Con riferimento alla fase transitoria, la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 ha definito le modalità del rilascio delle suddette certificazioni in formato cartaceo, riconoscendo ad esse validità fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.

 

A sua volta, il comma 1-ter del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, specifica che, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde COVID-19.

Tale previsione è in parte analoga ad una disposizione prevista, con riferimento alla generalità dei soggetti interessati al possesso di un certificato verde COVID-19, dall'art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), la quale riconosce validità alle certificazioni rilasciate (da parte dei soggetti competenti) senza il formato digitale, poi definito dal DPCM 17 giugno 2021 (in concreto tale ipotesi appare soprattutto costituita dalle certificazioni rilasciate prima della decorrenza dell’efficacia dello stesso DPCM[9]).

 

Si rileva che, secondo il provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021, la previsione del rilascio delle certificazioni anche nelle more dell'adozione del decreto attuativo (poi costituito dal suddetto DPCM 17 giugno 2021), al quale è stata demandata anche la definizione delle misure di tutela dei dati personali, non sarebbe conforme alla disciplina generale relativa a quest’ultima tutela e i certificati rilasciati in tale periodo transitorio, privi del QR Code, non consentirebbero di verificare se sia sopraggiunto un caso di positività del soggetto al virus SARS-CoV-2[10].

 

Si valuti l'opportunità di definire un coordinamento tra la disposizione recata dal comma 1-bis del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) e quella di cui al citato art. 9, co. 10, dello stesso D.L. 52/2021, considerato anche che la disposizione in commento ha un ambito soggettivo più limitato.

 

In base al comma 4 del nuovo art. 9-ter, nonché del comma 3 del nuovo art. 9-ter.1 e del comma 3 del nuovo art. 9-ter.2 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), la verifica del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all’esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle altre istituzioni.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro, oltre che, a campione, dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle altre istituzioni.

 

Con riguardo alla possibilità di delegare tali attività, il comma 4 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), prevede che i dirigenti scolastici possono delegare ad altro personale dell’istituzione scolastica la verifica del possesso del certificato verde COVID-19 da parte del personale scolastico. Analoga possibilità, tuttavia, non è esplicitamente prevista per i responsabili delle altre istituzioni citate nei commi 1 e 1-bis dello stesso art. 9-ter.

A sua volta, il comma 3 del nuovo art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) prevede che sia i dirigenti scolastici sia i responsabili delle altre istituzioni citate nel comma 1 dello stesso art. 9-ter.1 possono delegare ad altri la verifica del possesso del certificato verde da parte di chiunque acceda alle strutture. Analoga possibilità, tuttavia, non è esplicitamente prevista dall’art. 9-ter.2.

Infine, lo stesso comma 3 del nuovo art. 9-ter.1 e il comma 3 del nuovo art. 9-ter.2 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) prevedono la possibilità di delega per i datori di lavoro tenuti a verificare il possesso del certificato verde da parte dei soggetti che accedono alle strutture delle istituzioni citate ai commi 1 dei rispettivi artt. 9-ter.1 e 9-ter.2 per ragioni di servizio o di lavoro.

Si valuti, dunque, l’opportunità di un approfondimento.

 

Sempre in base al comma 4 del nuovo art. 9-ter, al comma 3 del nuovo art. 9-ter.1 e al comma 3 del nuovo art. 9-ter.2 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), la verifica è effettuata con le modalità indicate dal DPCM previsto dall’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), ovvero – evidentemente, con riferimento solo alle istituzioni di competenza – con eventuali, ulteriori, modalità individuate con circolare del Ministro dell’istruzione.

Le verifiche relative agli studenti universitari, nonché quelle relative a chiunque (fatta eccezione per il personale) acceda alle strutture delle università, delle istituzioni AFAM e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università sono svolte a campione, secondo modalità individuate dalle medesime istituzioni.

 

In base al DPCM 17 giugno 2021 – emanato ai sensi dell’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo – anche senza necessità di connessione internet – dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

 

Con riferimento alle istituzioni scolastiche statali, da ultimo, il DPCM 10 settembre 2021[11], che ha modificato il DPCM 17 giugno 2021, ha previsto che, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali[12] un’apposita funzionalità che – mediante un’interazione tra il sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la piattaforma DGC – consente esclusivamente di verificare il possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale effettivamente presente in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito della suddetta piattaforma nazionale-DGC.

Lo stesso DPCM 10 settembre 2021 ha anche disposto che l’attività di verifica relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei dirigenti scolastici è svolta dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale competente, utilizzando il medesimo sistema.

Infine, ha previsto che i Direttori degli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici possono, mediante formale delega, autorizzare l’accesso alle funzionalità, ai fini dell’attività di verifica, da parte di altro personale. Il personale dovrà essere previamente individuato e formato sulla nuova funzione.

 

Con nota prot. 953 del 9 settembre 2021 (qui l’allegato relativo al conferimento della delega; qui l’allegato relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali nel processo di verifica) il Ministero dell’istruzione ha fornito indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA.

 

Per le università e le istituzioni AFAM – ma non anche per le altre istituzioni di alta formazione collegate alle università –, il comma 5-bis del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) dispone che le citate istituzioni possono verificare il rispetto delle prescrizioni relative al possesso da parte del personale della certificazione verde COVID-19 attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che hanno determinato l’emissione delle certificazioni, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dal DPCM 17 giugno 2021. Inoltre, le medesime istituzioni sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per le verifiche del rispetto delle medesime prescrizioni introdotte dallo stesso art. 9-ter.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di precisare se tale disposizioni si applicano anche alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

 

In base al comma 2 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), il personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro – disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni – mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.

 

Al riguardo, con riferimento al personale scolastico, la già citata nota tecnica – riferendosi alla previsione originaria del D.L.[13] – faceva presente che «La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

Inoltre, con riferimento alla supplenza, la stessa nota evidenziava che «Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde».

Su quest’ultimo profilo, la relazione tecnica al decreto-legge in commento faceva presente che «diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l’eventuale assenza del personale docente universitario – in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate e comunque assimilabili ai dati forniti dal Ministero dell’istruzione – non determina l’esigenza dell’individuazione di “supplenti” – peraltro in via generale non previsti nell’ordinamento universitario – essendo le attività didattiche assolvibili nell’ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo comunque ferma la possibilità dell’assolvimento del carico didattico con altre modalità».

 

Le disposizioni relative all’obbligo di possesso della certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una disciplina sanzionatoria.

Tanto l’art. 9-ter (comma 5) quanto l’art. 9-ter.1 (comma 4) e l’art. 9-ter.2 (comma 4) del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) rinviano alle sanzioni di cui all’art. 4, commi 1 e 5, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020).

 

L'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) ha previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista “"in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1”.

 

Più in particolare, in ambito scolastico e universitario l’art. 9-ter prevede l’applicazione della sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell’infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie, delle università e delle altre istituzioni di formazione che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale (e degli studenti universitari).

Gli stessi soggetti, in base agli artt. 9-ter.1 e 9-ter.2, sono sanzionati anche per non aver verificato il possesso della certificazione da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative, e delle strutture di formazione superiore, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i datori di lavoro di quanti accedano a tali strutture per esigenze di servizio o di lavoro.

Peraltro, in base agli artt. 9-ter.1 e 9-ter.2, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche a coloro che, non appartenenti al personale scolastico o universitario, accedano agli istituti scolastici e di formazione e alle università senza certificazione: fino al 31 dicembre, dunque, l’accesso ad un istituto scolastico da parte di una persona non appartenente al personale scolastico (es. un genitore) o universitario che sia sprovvista di certificazione o che non la esibisca è sanzionato con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica anche con riferimento agli studenti universitari, in base al comma 4, ultimo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

 

Tutte e tre le disposizioni prevedono inoltre:

-   che rimane fermo quanto previsto dall’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), circa la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

In particolare, in base alla disciplina richiamata:

-   se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato;

-   se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni;

 

-   che la sanzione è irrogata dal prefetto;

-   che al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative dalla L. 689/1981 (artt. 1-31).

 

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni, gli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 divergono:

-   per quanto riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico, l’art. 9-ter, comma 5, affida ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti il compito di accertare che i dirigenti scolastici ed i responsabili delle scuole paritarie abbiano verificato il possesso della certificazione, eventualmente accertando l’illecito amministrativo;

-   per quanto riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (di cui all’art. 9-ter, comma 1-bis), l’art. 9-ter, comma 5, affida alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti l’accertamento della violazione degli obblighi di controllo incombenti sui responsabili delle istituzioni di formazione;

-   per quanto riguarda l’accesso alle strutture scolastiche ed educative da parte di soggetti non appartenenti al personale scolastico, gli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 affidano ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative il compito di verificare il possesso della certificazione e accertare la violazione. Anche in questo caso, sul rispetto di questo obbligo da parte dei dirigenti scolastici, vigileranno i direttori degli uffici scolastici regionali o le autorità degli enti locali e regionali, a seconda della natura dell’istituzione di formazione.

 

L’articolo 9-ter non individua, peraltro, l’autorità competente all’accertamento della violazione dell’obbligo di verifica del possesso della certificazione in ambito universitario.

Si valuti, dunque, l’opportunità di un approfondimento.

 

 

Sostituzioni del personale scolastico assente ingiustificato (commi 10 e 11)

 

Il comma 10 autorizza la spesa di € 70 mln per il 2021 al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale (scolastico) supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili inizialmente destinate, in base all’art. 231-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), all’attivazione, nell’a.s. 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni[14].

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento alle “risorse disponibili per le finalità di cui all’articolo 231-bis” (e non “alle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis”, in quanto l’autorizzazione di spesa è recata dall’art. 235 del D.L. 34/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 231-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto la destinazione alla finalità indicata (di parte) delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall’art. 235 dello stesso D.L., con uno stanziamento complessivo di € 377,6 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021.

Successivamente, l’art. 32 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021, destinando parte dell’incremento, fra l’altro, al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020)[15].

Da ultimo, l’art. 58, co. 4-ter-4-quinquies, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha abrogato il comma 3 dell’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che aveva previsto il monitoraggio delle spese relative all’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA di cui allo stesso art. 231-bis entro il 31 maggio 2021, disponendo che le eventuali economie dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica – e ha previsto che al monitoraggio si doveva provvedere entro il 31 luglio 2021, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La relazione tecnica al decreto-legge faceva presente che con nota n. 870 del 3 agosto 2021 il Ministero dell’istruzione ha quantificato le risorse non spese in € 798 mln.

Per completezza, si ricorda che (parte di) tali risorse è stata destinata dallo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021) all’attivazione di:

-        ulteriori incarichi temporanei di personale docente a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia[16];

-        ulteriori incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica[17].

Con la più volte citata nota tecnica è stato fatto presente che, ai fini indicati, sono stati destinati € 422 mln, ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali, per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri: numero di studenti nella regione; numerosità delle classi; indicatore di fragilità INVALSI. In particolare:

- € 400 mln sono destinati a reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;

- € 22 mln sono destinati ad interventi su istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

 

Il comma 11 dispone che il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico che non possiede o non esibisce la certificazione verde COVID-19 e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalle sostituzioni, ovvero per il reintegro delle disponibilità dei fondi destinati alle finalità di cui all’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Anche in tal caso, si valuti l’opportunità di adeguare il testo nei termini ante indicati.

 

 

 

 

 

Ulteriori autorizzazioni di spesa e altre disposizioni contabili (commi 8, 10-bis, 11-bis e 12)

 

Il comma 10-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spessa di € 288 mln per il 2021 al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi, saltuari e temporanei delle istituzioni scolastiche statali.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili per le finalità di cui al più volte citato art. 231-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Anche in tal caso, si valuti l’opportunità di adeguare il testo nei termini ante indicati.

 

Il comma 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che le somme versate dalle regioni, anche a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all’organico assegnato, sono riassegnate sui pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Tale riassegnazione si rende necessaria per il pagamento dei medesimi contratti.

 

Il comma 8 dispone che le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative alla verifica dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 12 dispone che, ai fini dell’immediata attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 1-bis
(Accesso ai servizi sociali)

 

L’articolo 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, dispone l’assegnazione di un Green pass provvisorio o, in alternativa, di un codice a barre personale per i cittadini UE e dei Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che vengono sottoposti a profilassi vaccinale, se in possesso di determinati codici identificativi, allo scopo di garantirne l’accesso a mense e servizi sociali.

 

Il comma 1 prevede che per garantire l’accesso alle mense e ai servizi sociali dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Paesi terzi, anche senza fissa dimora, che risultano in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo Non Iscritto) e STP (Straniero Temporaneamente Presente) oltre che dei codici fiscali numerici provvisori, nel caso gli stessi siano sottoposti a profilassi vaccinale da virus SARS-CoV-2 è assegnato, ove possibile, un Green pass provvisorio. In alternativa, si prevede che venga assegnato un codice a barre personale, in modo da garantire l’identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

 

Il codice ENI (Europeo non iscritto) è rilasciato dalle regioni ai cittadini dell’Unione europea, non residenti sul territorio regionale, che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale (SSR), non sono assistiti dagli Stati di provenienza e che sono indigenti.

Il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) viene rilasciato allo straniero cittadino di Paesi terzi privo di permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali. Infatti, la legge prevede che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate le cure urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva. Sono tra l’altro garantiti la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, la cura delle malattie infettive (art. 35, comma 3, D.Lgs. 28671998, TU immigrazione.

Per approfondire si veda Ministero della salute, Circolare 19 febbraio 2008.

 

Per i predetti soggetti che risultino già vaccinati, il comma 2 prevede invece la domiciliazione sanitaria temporanea presso gli stessi Comuni ove viene completata la profilassi vaccinale.

 

La domiciliazione sanitaria temporanea è prevista in base a disposizioni sanitarie regionali per i soggetti che necessitino di assistenza sanitaria, ma non risultano residenti nel territorio del Comune ove ricade la ASL o l’Ospedale di competenza.

Tale domiciliazione può essere richiesta allo sportello territoriale dell’Anagrafe sanitaria territoriale, per i seguenti e tassativi motivi: lavoro (compresi i militari di carriera, i religiosi fino alla professione dei voti e il servizio civile); studio; salute; assistenza (pazienti che hanno necessità di assistenza continua da parte di un familiare e che per questo motivo sono costretti a cambiare temporaneamente il proprio domicilio presso il medesimo familiare; analogamente può richiedere il domicilio sanitario temporaneo il familiare che presta assistenza); iscrizione ad un centro per l’impiego; ricovero in istituti di cura o casa di riposo; detenzione in stato di semilibertà; per minori in affidamento.

 

 

 


Articolo 2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

 

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass. A tal fine, la disposizione novella il decreto legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Ai mezzi di trasporto elencati dal provvedimento, sono stati aggiunti - nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati - funivie, cabinovie e seggiovie, senza limitazioni alla vendita di titoli di viaggio.  Durante l'esame alla Camera è stato anche aggiunto il comma 3-bis con la finalità di specificare che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19.

 

 

Più in particolare, il comma 1 aggiunge l’art. 9-quater al decreto legge 22 aprile 2021, 52, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87. Tale nuova disposizione contiene l’elenco dei mezzi trasporto a bordo dei quali non è consentito l’accesso senza il possesso del green pass.

 

Si ricorda che la certificazione verde Covid-19 è un attestato rilasciato dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 9 del citato decreto legge n. 52 del 2021 (si v. al riguardo anche l’art. 1 del presente dossier).

 

I mezzi sono i seguenti:

 

a)        aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone. Si tratta – in definitiva – degli aerei destinati al trasporto di persone contro corrispettivo, sia “di bandiera” sia di imprese private. Sono dunque esclusi, per esempio, gli aerei che trasportano sole merci, gli aerei militari e gli aerei personali;

b)        navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina.

 

Anche in questo caso si tratta di natanti destinati al servizio di trasporto rivolto al pubblico. Restano escluse le imbarcazioni che svolgono servizio entro una medesima regione, come – per esempio – quelle che assicurano i collegamenti delle isole degli arcipelaghi regionali con la terra ferma della regione (si pensi ai collegamenti Elba-Livorno, Ischia-Napoli, eccetera). Peraltro, durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato approvato un emendamento volto a estendere la deroga all’obbligo del certificato verde anche alla tratta marittima (se interregionale) da e per le Isole Tremiti.

 

c)        treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Sono pertanto esclusi i servizi ferroviari diversi da quelli citati, a cominciare da quelli urbani;

d)        autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Si tratta – pertanto – dei pullman di linea pubblica o privata volta a offrire a persone collegamenti stradali su itinerari che tocchino il territorio di almeno 3 regioni;

e)        autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Si tratta – per esempio – dei servizi di pullman noleggiati appositamente da gruppi turistici et similia;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale, anche laddove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita di titoli di viaggio (lettera inserita dalla Camera dei deputati).

 

La relazione governativa di accompagno al disegno di legge di conversione precisa che l’elencazione è tassativa.

 

I principali ambiti esclusi dall’applicazione di questa disposizione sono – pertanto – il trasporto privato (senza offerta di servizio al pubblico) e il trasporto pubblico locale.

 

Il comma 2 dell’art. 2 reca esclusioni su base personale. Esso prevede che la prescrizione del comma 1 non si applichi ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

In chiave di concreta attuazione delle disposizioni appena descritte, il comma 3 assegna ai vettori aerei, marittimi e terrestri (e ai loro delegati) il compito del controllo. Essi sono, infatti, tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi elencati nel comma 1 avvenga nel rispetto delle relative regole. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52 (poi – peraltro – modificato dal decreto legge n. 105 del 2021, come convertito dalla legge n. 126 del 2021).

 

Si noti che, ai sensi del predetto art. 9, comma 10, era stato emanato il d.P.C.M. 17 giugno 2021, il cui art. 13 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 del medesimo d.P.C.M., che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

 

Inoltre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento volto a introdurre il comma 3-bis.

 

Vi si specifica che il contenuto degli obblighi di servizio pubblico, che gravano sia su vettori sia su gestori di servizi pubblici di trasporto o di infrastrutture destinate alla prestazione di tali servizi, si considera integrato da quanto stabilito nelle linee guida e nei protocolli di contenimento della diffusione del COVID-19, previsti dall’art. 10-bis del decreto legge n. 52 del 2021.

 

Si ricorda al proposito che – in attuazione del citato art. 10-bis – le linee guida per l’informazione agli utenti sono state emanate con l’ordinanza del Ministro della salute del 30 agosto 2021 (v. il relativo allegato)

 

Il comma 4 dell’art. 2 – infine – porta disposizioni in ordine alle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme appena descritte. I trasgressori sia dell’obbligo di munirsi del green pass per utilizzare i mezzi elencati (comma 1) sia dei compiti di controllo (comma 3) sono puniti ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), vale a dire con la sanzione amministrativa di euro da 400 a 1000.

 

È fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato (escluso però l’art. 650 c.p.) e non si applica la legge n. 689 del 1981. Per i casi stabiliti dal citato art. 4, comma 2, è prevista la sospensione dell’attività.

 

Resta fermo il riparto della devoluzione dei proventi dall’applicazione delle sanzioni fissato dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 33 del 2020, convertito con la legge n. 74 del 2020 (vale a dire allo Stato o alle regioni, a seconda se l’accertamento della violazione è avvenuto a opera – rispettivamente – di operatori statali o regionali).

 

Si ricorda che a seguito del decreto legge n. 33 del 2020 (in sede della cui conversione il citato comma 2-bis è stato introdotto) è stata emanata la circolare del 3 agosto 2021, n. 5458 del Ministero dell’interno.

 

La relazione tecnica governativa di accompagno al disegno di legge afferma che – trattandosi di disposizioni ordinamentali – non vi sono oneri per la finanza pubblica.

 

 


Articolo 2-bis
(Estensione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori operanti in alcune strutture residenziali e semiresidenziali e in strutture socioassistenziali e sociosanitarie)

 

L'articolo 2-bis - inserito dalla Camera dei deputati - corrisponde (con una modifica) alla novella posta dall'articolo 2 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 111 dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi. La novella in esame - inserendo l'articolo 4-bis nel D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 - opera un'estensione - con talune modifiche - della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta, con riferimento ad alcuni lavoratori, dall'articolo 4 del medesimo D.L. n. 44. La nuova disposizione fa riferimento - anche mediante il richiamo presente nel comma 1 dell'articolo 4-bis[18] - a tutti i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero, come aggiunto dalla Camera, in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità; dall'ambito dei lavoratori obbligati è esclusa la fattispecie di cui al successivo comma 2. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021[19].

 

Riguardo all'ambito di applicazione dell'obbligo in oggetto precedente la novella in esame, si ricorda che il citato articolo 4 del D.L. n. 44 riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali.

In particolare, l’ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[20]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

Riguardo alla suddetta categoria degli operatori di interesse sanitario, il comma 1 del suddetto articolo 4 fa riferimento all’articolo 1, comma 2, della L. 1° febbraio 2006, n. 43, il quale attribuisce alla competenza delle regioni l’individuazione dei profili (e dei relativi requisiti di formazione) degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie disciplinate a livello nazionale.

 

L'estensione operata dalla novella in esame - facendo riferimento alle sole strutture (sopra menzionate) individuate dal comma 1 del nuovo articolo 4-bis - non sembra riguardare il personale esterno di altre strutture sanitarie, come quelle ospedaliere. Si valuti l'opportunità di una valutazione di tale profilo.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-bis esclude dall'ambito dell'obbligo in oggetto i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica - rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute - attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto.

Al riguardo, si rileva, in primo luogo, che il successivo comma 4 richiama il disposto del comma 10 del citato articolo 4 del D.L. n. 44, in base al quale il datore di lavoro adibisce i soggetti che rientrerebbero nell'obbligo di vaccinazione in esame, ma per i quali la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni, anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2.

In secondo luogo, si ricorda che, attualmente, ai fini dell'analoga esenzione da alcuni degli obblighi di possesso, per determinati fini, di un certificato verde COVID-19[21], la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo[22]; la circolare riconosce ad esse validità - ai fini dell’esenzione suddetta - fino al 30 settembre 2021[23], escludendo, per la tutela della riservatezza, che le medesime indichino la motivazione clinica dell’esenzione; la medesima circolare specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione[24]. La circolare in oggetto ha definito un quadro transitorio, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo comma[25] - decreto di definizione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all’esenzione) e le cui disposizioni devono essere intese anche ad assicurare, nell'ambito della verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni medesime[26] -. Al riguardo, una disciplina omologa è ora prospettata, per la verifica dell'obbligo di vaccinazione e delle certificazioni di esenzione di cui al suddetto articolo 4-bis, dal comma 3 di quest'ultimo. Tale comma demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità di verifica - da parte dei responsabili delle suddette strutture - individuate dal comma 1 dell'articolo 4-bis - nonché da parte dei datori di lavoro dei lavoratori esterni operanti in esse - dell'adempimento dell'obbligo; viene inoltre richiamata la disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (articolo che reca norme transitorie - in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - in materia di trattamento di dati personali, tra cui dati relativi alla salute).

La verifica da parte dei summenzionati soggetti è richiesta dal medesimo comma 3; l'inadempimento dell'obbligo di verifica è uno degli illeciti oggetto delle norme sanzionatorie di cui al successivo comma 5[27].

Il comma 4 del medesimo articolo 4-bis, in primo luogo, conferma - fatta salva la modifica ivi prevista - per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgano attività in determinate strutture[28], la disciplina sull'applicazione dell'obbligo vaccinale di cui al citato articolo 4 del D.L. n. 44 ed estende la medesima ai lavoratori dipendenti che svolgano attività nelle strutture individuate dal comma 1 dell'articolo 4-bis - in tutti i casi, la disciplina si applica fino al 31 dicembre 2021 e, per i casi oggetto dell'estensione in esame, a decorrere, come detto, dal 10 ottobre 2021 -. In secondo luogo, si esclude, per tutte le categorie summenzionate, l'applicazione del comma 8 del medesimo articolo 4. Da tale esclusione e dalla norma, posta nel medesimo comma 4, sulla sospensione - fino all'eventuale adempimento dell'obbligo di vaccinazione ovvero fino  al 31 dicembre 2021 - della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione - e degli altri relativi compensi o emolumenti, comunque denominati - deriva che non si applica più la previsione dell'assegnazione da parte del datore di lavoro - ove possibile e in via prioritaria rispetto alla suddetta sospensione - del dipendente non vaccinato a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implichino contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-CoV-2 (assegnazione a cui sarebbe conseguito il trattamento corrispondente alle nuove mansioni esercitate).

Come accennato, riguardo al personale non sanitario né di interesse sanitario, le norme di cui al comma 4 in esame vengono poste solo con riferimento ai lavoratori dipendenti delle strutture individuate dal comma 1. Nell'ambito di tale riferimento non si distingue tra lavoratori di strutture private e lavoratori di strutture pubbliche, mentre sono in ogni caso esclusi gli altri lavoratori che operino a qualsiasi titolo nelle medesime strutture e che sono invece anch'essi compresi sia nell'obbligo di cui al suddetto comma 1 sia nella norma sanzionatoria di cui al successivo comma 5. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tali profili.

Riguardo al richiamo specifico - operato dal comma 4 in esame - del comma 10 dell'articolo 4 del D.L. n. 44, cfr. la parte della presente scheda relativa al precedente comma 2 dell'articolo 4-bis.

Dal richiamo della disciplina di cui all'articolo 4 del D.L. n. 44 deriva che la sospensione dal lavoro ha luogo esclusivamente al termine delle procedure ivi previste[29].

Il comma 5 del suddetto articolo 4-bis reca le norme sanzionatorie:

-          per l'ipotesi di violazione del divieto di accesso alle strutture individuate dal comma 1 dell'articolo 4-bis da parte dei lavoratori (di cui al medesimo comma 1) operanti nelle medesime e prive di vaccinazione contro il COVID-19 (fatti salvi i soggetti esenti di cui al comma 2). Tale fattispecie di illecito - che prescinde sia dallo svolgimento delle procedure precedenti la sospensione del lavoro sia dalla circostanza che la sospensione medesima sia stata o meno disposta dal datore di lavoro - è posta, come accennato, con riferimento anche ai lavoratori esterni operanti nelle suddette strutture;

-          la violazione dell'obbligo di verifica - a carico dei responsabili delle suddette strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis nonché a carico dei datori di lavoro dei lavoratori esterni operanti in esse - dell'adempimento dell'obbligo di vaccinazione.

Nelle fattispecie di illecito di cui al presente comma 5 non si fa riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgano attività in strutture diverse da quelle oggetto del comma 1 ed ai relativi responsabili e datori di lavoro. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.

Le sanzioni sono comminate dal comma 5 mediante richiamo dei commi 1, 3, 5 e 9 dell'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. In base a tale richiamo, si applica, per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso o dell'obbligo di verifica, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, con raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. La sanzione è irrogata dal prefetto. I commi oggetto del richiamo pongono altre norme o rinvii normativi riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Il comma 5 specifica altresì che resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

 

Si ricorda inoltre che gli articoli 1 e 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in fase di conversione alle Camere, richiedono per la generalità dei lavoratori, pubblici e privati, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, il possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità), certificato che, come noto, tra le altre fattispecie, può essere generato mediante la vaccinazione contro il COVID-19.

 

Riguardo alla legittimità costituzionale di norme di rango legislativo che impongano obblighi di vaccinazione, cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 22 novembre 2017-18 gennaio 2018; la sentenza ha affermato la legittimità di queste eventuali scelte del legislatore - con le quali si privilegerebbe la "tutela degli altri beni costituzionali" rispetto alla "libera autodeterminazione individuale" - in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche e conoscenze scientifiche e a situazioni in cui "lo strumento della persuasione" appaia "carente sul piano della efficacia".

Si ricorda altresì che le vaccinazioni obbligatorie rientrano tra i trattamenti sanitari per i quali si applica, in caso di conseguenti lesioni o infermità, dalle quali derivi una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, l’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 - peraltro, alcune sentenze della Corte costituzionale hanno esteso quest’ultima tutela anche a vaccinazioni soltanto raccomandate (e quindi non obbligatorie) -.

 

 


Articolo 2-ter
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)

 

L'articolo 2-ter è stato inserito dalla Camera dei deputati. La novella posta dalla lettera a) del comma 1 stabilisce l'estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti "lavoratori fragili" e concernenti, rispettivamente: l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Nella disciplina fino ad ora vigente, il termine di applicazione della norma sull'equiparazione al ricovero ospedaliero è scaduto il 30 giugno 2021, mentre il termine di applicazione della disciplina sul lavoro agile scade il 31 ottobre 2021[30]; riguardo alla proroga del primo istituto, l'indennità riconosciuta in base all'equiparazione al ricovero ospedaliero può trovare comunque delle limitazioni temporali, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS[31], a seconda della disciplina relativa alla medesima indennità. La novella posta dalla lettera b) del comma 1 prevede un incremento delle risorse finanziarie per il riconoscimento della suddetta indennità. La novella di cui alla successiva lettera c) reca un incremento dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Il successivo comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle novelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

Le summenzionate due fattispecie transitorie relative ai "lavoratori fragili" riguardano - ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, commi da 481 a 483, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni - i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che rientrino in una delle seguenti fattispecie - fermo restando il rispetto di ulteriori condizioni ai fini dell'equiparazione suddetta al ricovero ospedaliero[32] -:

-         riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-         possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[33]. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[34], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[35] -.

L’equiparazione alla degenza ospedaliera è limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. Il riferimento alla diversa mansione è insito nel richiamo alla fattispecie di lavoro agile di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18. Quest’ultimo comma fa peraltro riferimento anche alla possibilità di svolgimento - in luogo dell’ordinaria prestazione di lavoro in modalità agile - di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico; inoltre, secondo l'interpretazione seguita dall'INPS[36], l’equiparazione al ricovero ospedaliero comporta, per i lavoratori privati rientranti nel regime di tutela di malattia dell'INPS, "il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza". Al riguardo, si ricorda che, per i lavoratori rientranti nel regime di tutela di malattia dell'INPS, l'indennità è riconosciuta entro il limite di 180 giorni per anno solare[37]. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo, con riferimento all'efficacia della proroga in oggetto, relativa al secondo semestre del 2021. Si ricorda altresì che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo[38].

Il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto - dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria[39] - sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).

I periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta (in base alle norme temporanee in esame) l’equiparazione alla degenza ospedaliera[40]:

-          non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro);

-          non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto[41].

La novella di cui alla lettera b) del comma 1 incrementa la misura dello stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato, posto ai fini del concorso per gli oneri derivanti dall’equiparazione suddetta al ricovero ospedaliero. L’importo dello stanziamento viene elevato da 282,1 milioni di euro a 396 milioni. Si ricorda che tale stanziamento costituisce un limite di spesa, nel rispetto del quale gli oneri finanziari (derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio) che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS[42] sono imputati allo Stato - su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico -. L’INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande. Si rileva che il messaggio dell'INPS n. 1667 del 23 aprile 2021 riferisce la precisazione dei Ministeri vigilanti, secondo la quale la disposizione in oggetto costituisce un limite di spesa relativo non solo al contributo suddetto a carico del bilancio dello Stato, ma anche all'intero onere derivante dall'eventuale trattamento di malattia a carico dell'INPS[43].

La novella di cui alla lettera c) del comma 1 incrementa l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 173,95 milioni di euro a 195,15 milioni.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle novelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 (oneri pari complessivamente a 135,1 milioni di euro per il 2021). Si dispone la riduzione: nella misura di 100 milioni di euro, per il 2021, della dotazione del fondo istituito dall'articolo 13-duodecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, relativo al finanziamento di varie misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; nella misura di 35,1 milioni di euro, per il 2021, della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione[44].

 


Articolo 3
(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020 relative al parere del Comitato tecnico scientifico)

 

L’articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 (L. 74/2020)[45], a rendere facoltativa, la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico[46], previsto nell’ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “'bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”), in base ai dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia[47].

Il parere potrà quindi essere richiesto dal Ministro della salute ove ritenuto necessario ai fini dell’emissione della citata ordinanza.

Ciò al fine di non aggravare la procedura di definizione del differente rischio epidemiologico da attribuire a Regioni e Province autonome che, in base alla normativa vigente, risponde tuttora a meccanismi a carattere automatico.

 

Il comma 16-bis dell’articolo 1 del D.L. 33/2020, come introdotto dal DL. 2/2021[48] – ed in particolare dalla sua legge di conversione (L. n. 29/2021) -, ha disciplinato la procedura di definizione, a cadenza settimanale, dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici che il Ministero della salute deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, in base all'evoluzione della situazione sanitaria relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, da comunicare ai Presidenti di Camera e Senato, ed il periodo di efficacia delle ordinanze che dispongono la classificazione di una Regione o Provincia autonoma in base ad un determinato livello di rischio o scenario, ai fini dell’applicazione delle misure restrittive (individuate con D.P.C.M.) di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 19/2020.

Detto comma è stato poi ulteriormente modificato dall’articolo 10, commi 1-bis e 3-bis, del DL. 52/2021[49] (cd. Riaperture, L. 87/2021), al fine di aggiornare i parametri in base ai quali deve essere rideterminato il colore delle regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. In tal modo, è stato introdotto un primo meccanismo di definizione automatica del differente grado di rischio epidemiologico di una Regione o Provincia autonoma.

 

L’aggiornamento ha riguardato per prima cosa il superamento del documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al DPCM 3 novembre 2020, quale criterio – da utilizzare congiuntamente ad altri – per definire, a seguito del monitoraggio settimanale dei dati rilevati in base al D.M. 30 aprile 2020, il rischio epidemiologico in relazione alla pandemia in corso. Il documento ha supportato la verifica e preparazione dei sistemi sanitari regionali per la stagione autunno-invernale 2020-2021 per fronteggiare in tale periodo le variazioni in aumento del numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2.

 

In secondo luogo, al richiamato 16-bis è stata introdotta la disposizione in base alla quale lo scenario di rischio deve essere parametrato agli indicatori dell'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per i pazienti COVID-19. Il differente rischio epidemiologico determina pertanto la collocazione delle Regioni o delle Province autonome in una delle zone individuate dal comma 16-septies del medesimo articolo 1, del DL. 33/2020, come in prima battuta ridefinite dal citato DL. 52 e successivamente dal D.L. n. 105/2021[50] (in corso di esame parlamentare).

 

Da ultimo, il meccanismo di definizione del rischio epidemiologico è stato infatti nuovamente rivisto dal DL. 105/2021 che all’articolo 2, comma 2, lett. c), ha novellato il predetto comma 16-septies, aggiungendo, rispetto alle modifiche già apportate dal citato D.L. 52/2021, le percentuali del tasso di occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva, anche per i territori in zona bianca.

Pertanto, le nuove definizioni delle differenti aree ai sensi del DL. 105 sono ora le seguenti:

-        “zona bianca” (nuova lett. a), comma 16-septies), Regioni/Province autonome nei cui territori, alternativamente:

1)          l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2)          l’incidenza supera i 50 casi ogni 100.000 abitanti, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

§  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 15%;

Per area medica si intende l’area “non critica” afferente alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

§  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10%.

-        zona gialla” (nuova lett. b), comma 16-septies), Regioni/Province autonome nei cui territori alternativamente:

1)          l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate con riferimento alla “zona bianca”;

2)          l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate con riferimento alla “zona bianca” e, inoltre, si verifichi una delle seguenti condizioni:

§  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30%;

§  2.2) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20%.

-        zona arancione” (nuova lett. c), comma 16-septies), le Regioni/Province autonome nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate alle lettere a) zona bianca; b) zona arancione e d) zona rossa.

-        “zona rossa” (nuova lett. d), comma 16-septies), le Regioni/Province autonome nei cui territori, contemporaneamente, si verificano le seguenti condizioni, con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti:

§  1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40%;

§  2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30%.

 

Dato il carattere ordinamentale della disposizione, la RT non ascrive alla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Articolo 4, commi 1 e 2
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi)

 

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Tale disciplina incide su quanto previsto all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e modificato si sensi dell'art.4, comma 1, del DL n.105 del 2021, convertito dalla L. n. 126 del 2021), senza tuttavia introdurre novelle testuali a tale fonte primaria.

 

Al riguardo, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni in commento in termini di novelle all'articolo 5 del DL n.52/2021.

 

Nello specifico, il comma 1 demanda alle linee guida (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del DL n. 52/2021) la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, il richiamato articolo 5, comma 2, del DL n.52/2021 estende la disciplina prevista per la partecipazione degli spettatori agli spettacoli aperti al pubblico (di cui al primo periodo del comma 1) agli eventi e alle competizioni sportive.

Ad essere interessate da tali misure sono tutte le manifestazioni sportive, cioè:

§   sia gli eventi e le competizioni di livello agonistico: che siano riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP); che riguardino gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali;

§   sia gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

 

La partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive che si svolgano in zona bianca e in zona gialla è pertanto assicurata - ai sensi dell'art.5 del DL 52/2021 -  alle seguenti condizioni: i) che gli spettatori siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd green pass) introdotte dal medesimo DL (all'articolo 9, comma 2); ii) che vi siano posti a sedere preassegnati; iii) che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale).

 

La disposizione recata dal comma 1 in esame, come anticipato, consente una deroga all'ultima delle richiamate condizioni. È infatti possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte delle linee guida linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del citato DL n.52/2021.

Le linee guida cui si riferisce la norma sono le seguenti:

§   quelle adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, dirette a stabilire le modalità con cui devono svolgersi i richiami eventi e competizioni, affinché sia consentita la presenza di spettatori (art.5, comma 2, ultimo periodo);

§   le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Il comma 2 stabilisce che per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

Quanto alla capienza degli spazi destinati ad accogliere gli spettatori di eventi sportivi, si rammenta che il secondo periodo del comma 2 dell'art.5 del DL 52/2021 distingue fra:

§   zona bianca, in cui la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata se l'evento si svolge all’aperto e al 25 per cento se si svolge al chiuso. Tale percentuale, ai sensi del comma 2 in commento, è dunque incrementata al 35 per cento;

§   zona gialla, in cui la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata (sia per gli eventi sportivi al chiuso, sia per quelli all'aperto), fermo restando il limite di 2.500 spettatori per impianti all'aperto e di 1.000 per impianti al chiuso.

 


Articolo 4, comma 3
(Svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche)

 

L'articolo 4, comma 3, aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25%) al 35% della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

 

In tal modo si modifica, senza procedere a novella, parte della disciplina recata dall’art. 5, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), come novellato dall’art. 4, co. 1, lett. c), n. 1), capoverso 1., del D.L. 105/2021 (L. 126/2021).

 

Preliminarmente, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 5, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

 

In particolare, il comma 3 dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500.

 

Rimane ferma la restante disciplina recata dall’art. 5, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), come novellata dall’art. 4, co. 1, lett. c), n. 1), capoverso 1., del D.L. 105/2021 (L. 126/2021).

In base alla stessa:

·           sia nelle zone gialle che in quelle bianche, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). Tale previsione si è applicata, in base all’art. 3 dello stesso D.L. 105/2021 (L. 126/2021) – con le eccezioni ivi previste (soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica) – a far data dal 6 agosto 2021;

·           gli stessi spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (v. ante, scheda art. 1);

·           nelle zone gialle, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, con un numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto, e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

·           nelle zone bianche, nel caso di eventi svolti all’aperto con un numero massimo di spettatori superiore a 5.000, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata;

·           gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate;

·           restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Per completezza, si ricorda che, a sua volta, il co. 1, lett. c), n. 2), dello stesso art. 4 del D.L. 105/2021 (L. 126/2021) – novellando l’art. 5, co. 3, primo periodo del medesimo D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – ha esteso anche alle zone bianche la previsione – introdotta originariamente per le sole zone gialle – in base alla quale per gli spettacoli aperti al pubblico svolti all’aperto può essere stabilito, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. A ciò si provvede con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.


 

Articolo 5, comma 1
(Disposizioni di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19)

 

Il comma 1 dell'articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in relazione alle nuove disposizioni - stabilite dalle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2 - relative ad alcune necessità di impiego dei medesimi certificati nei settori dei servizi educativi per l’infanzia, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'università e della formazione superiore, del trasporto pubblico.

La norma di coordinamento in esame specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto - elenco posto dall'articolo 9, comma 10-bis, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni[51] - deve intendersi integrato con le suddette novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del presente D.L. n. 111. Si ricorda che il suddetto articolo 1 inserisce nel medesimo D.L. n. 52 l'articolo 9-ter e, secondo l'integrazione approvata dalla Camera dei deputati, gli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2[52] (con riferimento ai settori dei servizi educativi per l’infanzia, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'università e della formazione superiore); il suddetto articolo 2 inserisce nel D.L. n. 52 l'articolo 9-quater (con riferimento al settore del trasporto pubblico).

Si ricorda altresì che gli articoli da 1 a 3 e 9 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in fase di conversione alle Camere, ampliano ulteriormente i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto.

 

 


 

Articolo 5, comma 2
(Disposizioni di coordinamento in materia di risorse finanziarie per il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

Il comma 2 dell'articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[53] ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma in oggetto prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario, ai fini dell'impiego per le attività che potevano essere destinatarie delle suddette anticipazioni e con scomputo, in misura identica, dall'importo dei corrispondenti trasferimenti di risorse previsti in favore della stessa contabilità speciale.

La norma in esame specifica altresì che restano fermi: la preventiva iscrizione delle stesse somme (per l'importo corrispondente a quello delle giacenze) presso il Fondo per le emergenze nazionali (nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri)[54]; gli obblighi di rendicontazione da parte del suddetto Commissario straordinario.

Si ricorda che il comma 11 dell'articolo 42 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - comma richiamato dall'articolo 5, comma 2, in esame - prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre, ai fini dell'attuazione delle norme di cui al medesimo D.L. n. 41, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e che la relativa regolarizzazione sia effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 40 dello stesso D.L. n. 41 - articolo anch'esso richiamato dall'articolo 5, comma 2, in esame - prevede, al comma 1, due stanziamenti, relativi al 2021, per interventi del summenzionato Commissario straordinario - stanziamenti da trasferire alla suddetta contabilità speciale -. Il primo, pari a 388.648.000 euro, è destinato a iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico vaccinale contro il COVID-19, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna degli stessi, l'acquisto di beni consumabili necessari per la loro somministrazione, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione. Il secondo, da attivare su richiesta del medesimo Commissario straordinario e pari a 850 milioni di euro, è destinato a soddisfare esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica; nell'ambito di quest'ultimo stanziamento, 20 milioni di euro sono destinati al funzionamento della struttura di supporto del Commissario.

L'articolo 5, comma 2, in esame, come accennato, prevede la confluenza presso la contabilità speciale del Commissario straordinario delle giacenze di tesoreria summenzionate, ai fini dell'impiego per le attività oggetto dei suddetti stanziamenti e con scomputo, in misura corrispondente, dall'importo dei medesimi stanziamenti[55].

 


 

Articolo 5-bis
(Norme sulle vaccinazioni sottostanti alla generazione di certificati verdi COVID-19)

 

L'articolo 5-bis - inserito dalla Camera dei deputati - prevede un'integrazione delle norme di individuazione delle fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19. L'integrazione concerne la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19, effettuata nell'ambito del relativo Piano strategico nazionale. La novella inserisce nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

In merito, si ricorda che, attualmente, la possibilità di rilascio di un certificato verde - con validità fino al 30 settembre 2021 - per i soggetti a cui sia stato somministrato, nell’ambito della "sperimentazione COVITAR", il "vaccino ReiThera" è definita dalla circolare del Ministero della salute del 5 agosto 2021, prot. n. 35444; tale possibilità viene, tuttavia, prevista nelle more della definizione delle indicazioni relative alla vaccinazione di tali soggetti con un prodotto autorizzato (contro il COVID-19).

Per l’equipollenza delle certificazioni COVID-19, vaccinali o di guarigione, rilasciate da Stati terzi, si rinvia alla circolare del Ministero della salute del 30 luglio 2021, prot. n. 34414.

Per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani vaccinati all’estero o guariti all’estero, si rinvia alla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35209.

Si ricorda che la disciplina generale dell'istituto del certificato verde COVID-19 è posta dall'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni; per le varie norme che richiedono, per determinati fini, il possesso del medesimo certificato, cfr. la scheda di lettura dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

La novella di cui al presente articolo 5-bis concerne esclusivamente il comma 1, lettera b), del citato articolo 9 del D.L. n. 52. Si consideri l'opportunità di valutare se la novella richieda un intervento di coordinamento nella lettera a) del comma 2 dello stesso articolo 9 - lettera che fa riferimento alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 -.

Si rileva inoltre che l'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in fase di conversione alle Camere, reca una novella che si sovrappone a quella di cui al presente articolo 5-bis sia sotto il profilo redazionale sia sotto quello sostanziale, in quanto la novella di cui alla suddetta lettera a) fa riferimento esclusivamente a somministrazioni da parte di autorità sanitarie nazionali (competenti).

 

 


 

Articolo 6
(Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino)

 

L'articolo 6 prevede un’esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

L'esenzione in esame è stabilita con riferimento esclusivo ad alcune delle norme che individuano i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto; in particolare, le norme richiamate sono quelle stabilite dall'articolo 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 - articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 - e dagli articoli 9-ter e 9-quater dello stesso D.L. n. 52 - articoli inseriti dagli articoli 1 e 2 del presente D.L. n. 111 -.

Per l'esenzione in oggetto, non si richiamano invece le altre norme che, a determinati fini, richiedono il possesso di un certificato verde COVID-19. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Riguardo all'istituto del certificato verde COVID-19 e alle varie norme che richiedono, per determinati fini, il possesso del medesimo certificato, cfr. la scheda di lettura dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

 

 


Articolo 7
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

 

L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione i) dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1 agosto e il 15 settembre 2021; ii) degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[56] per il medesimo periodo.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito comma 1-bis) con cui si dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.

 

Come precisa la relazione illustrativa al presente provvedimento, il recente attacco hacker subito dal sistema informatico della Regione Lazio ha determinato l’inutilizzabilità dell’infrastruttura informatica con conseguenti problemi, tra l’altro, di continuità nei processi amministrativi, che hanno indotto il Governo ad intervenire con la misura in esame.

Il decreto-legge è stato emanato in una situazione di assoluta criticità in termini di "grave nocumento alla continuità dell’amministrazione" e di "buon andamento della stessa", senza poter avere contezza del termine entro cui i sistemi sarebbero stati ripristinati.

 

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che non si tiene conto del richiamato periodo (compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021) nel computo dei "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi" riguardanti lo svolgimento di procedimenti amministrativi che la Regione e i suoi enti strumentali gestiscono mediante strutture informatiche. La norma concerne sia i procedimenti pendenti alla data del 1 agosto, sia quelli che hanno inizio a partire da tale data (sino al 15 settembre).

 

Come riportato nella Comunicazione pubblicata sul sito internet della Regione Lazio del 13 agosto 2021, in data 30 luglio 2021 un attacco informatico, effettuato da hacker al data center che ospita alcuni dei sistemi informatici della medesima Regione, ha compromesso l'utilizzo di alcuni dei servizi e delle applicazioni a disposizione del cittadino. Si dà conto dell'attivazione di un "Team tecnico" dedicato alla gestione dell'evento, in collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine, e si informa dell'avvenuta adozione di misure dirette a porre rimedio a possibili violazioni dei dati personali. Si fa altresì presente che si è reso contestualmente necessario disattivare e isolare dalla rete i sistemi interessati, con conseguente sospensione di alcuni servizi.

 

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato approvato un emendamento che aggiunge il comma 1-bis, diretto ad attribuire alla regione Lazio la facoltà di chiedere agli "istituti finanziatori", con cui la medesima Regione ha contratto mutui nel corso del 2021, una dilazione nella scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 (s'intende per le rate dei predetti mutui).  La disposizione specifica che tale facoltà, attribuita in considerazione dei danni subiti a seguito dell'attacco hacker, non può essere attivata nei confronti dei mutui concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il secondo periodo dispone in ordine alla copertura dell'onere, in termini di indebitamento e fabbisogno, conseguente all'eventuale esercizio di tale facoltà, da parte della Regione, pari a 20 milioni di euro. Nello specifico, si dispone una corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazioni di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008

 

La Regione Lazio e i suoi enti strumentali, ai sensi del comma 2, sono tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei richiamati procedimenti. In particolare, la disposizione stabilisce che debba essere accordata priorità a ai procedimenti da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

 

Il comma 3 dispone che, qualora i siti internet istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali non risultino operativi per il medesimo periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, si determini la sospensione degli obblighi di pubblicità di cui al citato d.lgs. 33/2013.

 

Al riguardo, il d.lgs. 33/2013 reca al Capo I-ter disposizioni in materia di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti (fra cui l'articolo 12 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale), nonché, nei successivi Capi, obblighi di pubblicazione concernenti: al Capo II (articoli dal 13 al 28), l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; al Capo III (articoli dal 29 al 31), l'uso delle risorse pubbliche; al Capo IV (articoli dal 32 al 36), le prestazioni offerte e i servizi erogati; al Capo V (articoli dal 37 al 42), settori speciali.

 

Parrebbe in proposito, nel silenzio della disposizione, che la sospensione degli obblighi di pubblicità sia strettamente limitata al termine del periodo di inoperatività dei siti istituzionali. Si valuti l'opportunità di un chiarimento al riguardo.


Articolo 8, commi 1-4
(Proroga dell’integrazione del contingente “Strade Sicure”)

 

L’articolo 8 (co. 1-4) proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).

 

Più in particolare, il comma 1 contiene la proroga dell’incremento di 753 unità personale del dispositivo “Strade Sicure” per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2021.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’impiego di tale contingente era stato prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 dall’articolo 74, commi 1 e 2 del DL 73/2021 (cd. Sostegni bis), con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

In precedenza, l’articolo 35, comma 8 del D.L. n. 41/2021 (cd. decreto “Sostegni”) aveva prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l’anno 2021. La norma è intervenuta sui commi 1025 e 1026 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, che contenevano la precedente proroga al 31 gennaio 2021, dell’integrazione di 753 unità di personale militare. Ancora prima, l’integrazione era stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.

Riguardo all’integrazione del personale di Strade Sicure in relazione all’emergenza Covid, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 aveva disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.

Si ricorda, inoltre, più in generale, che i commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, hanno disposto la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

§ 7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

§ 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

§ 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

 

La Relazione tecnica dettaglia gli oneri connessi all’impiego del contingente aggiuntivo dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 (92 giorni) per 753 unità di personale:

•      lavoro straordinario: 1.875.015 euro;

•      indennità onnicomprensiva: 2.039.485 euro;

•      indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: 41.170 euro;

•      materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali 7.500 euro;

•      vitto: 1.039.140 euro;

•      alloggiamento: 2.424.660 euro;

•      equipaggiamento/vestiario: 100.450 euro;

•      funzionamento automezzi: 99.360 euro.

 

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri, pari a euro 7.626.780 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio

 

 

 


Articolo 8, comma 4-bis
(Termini per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali)

 

Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati, novella in primo luogo gli articoli 1053, comma 1 e 1242 comma 2 del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. n. 66 del 2010), al fine di anticipare - dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno - il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.

 

Si ricorda che in base alla normativa vigente (cfr. comma 1 dell’articolo 1053 del Codice dell’ordinamento militare) il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, il 31 ottobre di ogni anno, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Con riferimento agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, il comma 2 dell’articolo 1242 richiama il medesimo termine del 31 ottobre (ora spostato al 15 settembre) per la formazione, da parte del Ministro della Difesa, delle richiamate aliquote.

 

La disposizione in esame novella, inoltre, l’articolo 2233-quater del Codice dell’ordinamento militare, concernente il regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali, al fine di stabilire che relativamente agli anni 2021 e 2022 le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.

 

 

Per avanzamento del personale si intende la progressione nei gradi della carriera militare. Le forme di avanzamento hanno caratteristiche particolari per ciascuna categoria di militari.

Per gli Ufficiali corrispondono a criteri di anzianità, di scelta e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d'istituto); per i Sottufficiali ad anzianità, a scelta, per concorso per titoli di servizio ed esami e per meriti eccezionali (il personale dell'Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d'istituto).

Per poter essere promosso il personale viene inserito in apposite aliquote di valutazione in cui sono iscritti tutti coloro che alla data di formazione delle stesse soddisfino i requisiti richiesti (tra i quali l'assolvimento dei periodi di comando/attribuzioni specifici che e i periodi minimi di servizio).

In relazione all'avanzamento a scelta degli ufficiali il procedimento definito dall'articolo 1058 del Codice si articola in due fasi.

In via preliminare la commissione è tenuta ad accertare l'idoneità di ciascun ufficiale all'avanzamento al grado superiore (commi da 1 a 4). Successivamente, la commissione attribuisce al personale valutato un punteggio di merito e, quindi, procede alla formazione della graduatoria di merito.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1058 affinché un ufficiale sia valutato idoneo è necessario che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

I punti di merito vanno da uno a trenta e sono attribuiti valutando, oltre all'attitudine dell'ufficiale ad assumere incarichi nel grado superiore, una serie di elementi espressamente indicati dall’articolo 1058.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito, l'articolo 1058 distingue a seconda che l'ufficiale da valutare sia un militare avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o sia un ufficiale avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente). Nella prima ipotesi il punteggio si otterrà sommando i punti assegnati per ciascun complesso degli elementi sopra richiamati, tale somma sarà poi divisa per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di loro. Il totale sarà diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo, che costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Nella seconda ipotesi, la somma dei punti assegnati è divisa per il numero dei votanti. Il quoziente, al centesimo, costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Formata la graduatoria, l'avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell'ordine di iscrizione in ruolo.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1034 del Codice dell'ordinamento militare esprimono giudizi sull'avanzamento degli ufficiali le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento sono costituite presso ciascuna Forza armata. Per quanto riguarda l'Esercito la disciplina delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento sono regolate, rispettivamente, dagli articoli 1037 e 1042 del Codice dell'ordinamento militare. Per la valutazione del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare apposite Commissioni permanenti (artt. 1047 e ss. del Codice dell'ordinamento militare).

 

 

 

 


Articolo 9
(Modifiche all’articolo 21 del D.Lgs. 2003, n. 128)

 

L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - come stabilito dalla norma previgente all’intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128/2003) - ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

 

L’articolo 21 del decreto legislativo n. 128/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, L. n. 7/2018 e rubricato “Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale” istituisce, al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. L’istituzione è finalizzata ad assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati.

Per i fini di cui sopra, il comma 2 – nella sua formulazione previgente alla modifica in esame – dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

Il comma 3, sempre nella formulazione precedente alla modifica in esame, ha disposto che la presidenza del Comitato spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali.

Si rammenta che il Comitato è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali, del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture trasporti e sviluppo sostenibile, della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

 

 


Articolo 9-bis
(Clausola di salvaguardia)

 

L’articolo 9-bis, inserito dalla Camera dei deputati, inserisce la clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norma di attuazione.

 

 

 

 

 


Articolo 10
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 10 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 7 agosto 2021.

 

 

 

 

 



[1]     Per una ricostruzione normativa dei decreti legge intervenuti per la gestione dell’epidemia da Covid-19 si veda la “premessa” del dossier sul D.L. 105/2021 (A.S. 2382). 

[2]     Il riferimento alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università – già presente nell’art. 3 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – sembrerebbe essere, ad esempio, alle business school che curano attività di formazione manageriale che comprendono, oltre ai master universitari, anche master executive, corsi brevi e formazione custom per le singole imprese.

[3]     In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[4]     Al riguardo, si veda la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1994 del 9 novembre 2020.

[5]     Per completezza, si ricorda che con circolare 1107 del 22 luglio 2021, recante nota di accompagnamento delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021, è stato ricordato che il CTS richiama l’uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti.

[6]     Da ultimo, l'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 ha recepito le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 28 maggio 2021.

[7]     L’utilizzo di Comirnaty, ovvero del vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech, e Spikevax, ovvero del vaccino prodotto da Moderna, anche per i soggetti minorenni di età pari o superiore a 12 anni è stato autorizzato, rispettivamente, con determina dell’AIFA del 31 maggio 2021, n. 73 e determina dell’AIFA del 26 luglio 2021, n. 111.

Nella Conferenza stampa a Palazzo Chigi del 2 settembre 2021, il Ministro dell’istruzione ha reso noto che è vaccinato oltre il 40% degli studenti della fascia 12-15 anni e oltre il 67% della fascia 16-19 anni.

[8]     Il protocollo del 24 aprile 2020 è stato aggiornato il 6 aprile 2021.

[9]     Si ricorda che, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del DPCM 17 giugno 2021, quest’ultimo è efficace dalla stessa data del 17 giugno 2021.

[10]   Si ricorda che nell’ipotesi di sopravvenuta positività cessa la validità della certificazione inerente alla vaccinazione o alla precedente guarigione.

[11]   Il 31 agosto 2021, il Garante per la protezione dei dati personali aveva adottato in via di urgenza un parere favorevole sullo schema di DPCM. Qui il comunicato stampa sul sito del Garante.

[12]   La nota prot. 1260 del 30 agosto 2021 aveva già fatto presente che il sistema non sarebbe potuto essere utilizzato da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non fosse dipendente del Ministero.

[13]   Nel testo originario, il D.L. disponeva che il personale non in possesso o che non esibiva la certificazione verde era considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro era sospeso e non erano dovuti corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

[14]   Al riguardo, era stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente e ATA assicurava le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

[15]   Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109 è stato stabilito che al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

[16]   Come già per l’a.s. 2020/2021, è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

[17]   In tal caso, a differenza di quanto disposto per l’a.s. 2020/2021, non è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

[18]   Tale comma richiama l'articolo 1-bis del medesimo D.L. n. 44. Quest'ultimo articolo, tra l'altro, opera un richiamo delle strutture residenziali dell'articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (articolo concernente, nell'ambito della disciplina dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, le prestazioni di riabilitazione intensiva o estensiva e quelle di lungodegenza post-acuzie).

[19]   Il termine finale, come indicato nel comma 1 dell'articolo 4-bis in esame, corrisponde a quello attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126). Tale termine finale corrisponde altresì a quello omologo previsto per le categorie di lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 4 del D.L. n. 44.

[20]   Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[21]   Per le norme generali in materia di certificati verdi COVID-19, cfr. l'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

[22]   Tali certificazioni - in base alla circolare - possono essere rilasciate dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali" o dal medico di medicina generale (o dal pediatra di libera scelta) dell’assistito.

[23]  Tale validità, fino al medesimo termine del 30 settembre 2021, è riconosciuta dalla circolare anche per i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali ("nel frattempo - prosegue la circolare - le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare").

[24]  In base alla medesima circolare, la documentazione clinica relativa alla certificazione deve essere archiviata, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle singole regioni o province autonome.

[25]   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

[26]   Si segnala che, in sede di risposta, pubblicata il 6 settembre 2021, ad alcuni quesiti in materia di certificati verdi COVID-19, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato l'esigenza di definizione di garanzie maggiori - sotto il profilo della protezione dei dati - in merito alla regolamentazione transitoria suddetta, relativa alla certificazione di esenzione in forma cartacea; tale certificazione - afferma il Garante -, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell’interessato".

[27]   Cfr., al riguardo, la parte della presente scheda relativa al suddetto comma 5.

[28]   Riguardo all'ambito delle due categorie e delle relative strutture, cfr. supra.

[29]   In particolare, dal richiamo della disciplina di cui all'articolo 4 del D.L. n. 44 deriva che:

-      entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore dell'estensione di cui al suddetto articolo 4-bis (quindi, entro cinque giorni dall'11 settembre 2021), i datori di lavoro devono trasmettere l’elenco dei propri lavoratori interessati dall'estensione, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio tali lavoratori operino;

-      entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome, mediante i sistemi informativi vaccinali a disposizione delle stesse, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi medesimi. La regione (o la provincia autonoma), nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultino vaccinati e per i quali non risulti la presentazione della richiesta di vaccinazione;

-      l'azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo invito, la documentazione che attesti l’effettuazione della vaccinazione o che giustifichi l’omissione o il differimento, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino in oggetto, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere l’obbligo. Nel caso invece di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere, immediatamente e comunque entro i tre giorni successivi alla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale;

-      in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale entro i termini summenzionati, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inadempimento medesimo e, previa acquisizione delle eventuali ulteriori informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato e al datore di lavoro.

 

[30]   Si ricorda altresì che l'equiparazione al ricovero ospedaliero in base alla norma transitoria in esame è stata prevista (con alcune modifiche via via intervenute) a decorrere dal 17 marzo 2020, mentre la norma transitoria sul lavoro agile opera a decorrere dal 16 ottobre 2020.

      In particolare, secondo il messaggio dell'INPS n. 1667 del 23 aprile 2021 - messaggio adottato anche sulla base delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti -, la norma transitoria sull'equiparazione ha trovato applicazione, sia pure in maniera retroattiva, anche per il periodo per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020.

[31]   Al riguardo, cfr. infra.

[32]   Riguardo a tali condizioni, cfr. infra.

[33]   In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

[34]   Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.

[35]   Cfr., al riguardo, il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

[36]   Cfr. il messaggio dell'INPS n. 171 del 15 gennaio 2021.

[37]   Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione (a carico del datore di lavoro) del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS.

[38]   Cfr. anche infra.

[39]   In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18, "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".

[40]   Si ricorda altresì che, per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il citato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze.

[41]   Riguardo all’esclusione dell’indennità di accompagnamento per alcuni casi di ricovero, cfr. il messaggio dell’INPS n. 18291 del 26 settembre 2011 e i riferimenti normativi ivi citati.

[42]   Come già ricordato, i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione (a carico del datore di lavoro) del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS. Come parimenti già ricordato, in base a norme specifiche, per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.

[43]   Come accennato, per alcune categorie di dipendenti privati, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.

[44]   Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[45]   Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

[46]   Previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute e da altri dirigenti del medesimo Ministero (quali il Direttore generale della prevenzione sanitaria e il Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato, e può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.

[47]   La Cabina di Regia, organo di consultazione per l’attuazione delle attività di monitoraggio del rischio sanitario composto da direttori generali del Ministero della salute e da rappresentanti delle autorità regionali, in base al citato DM Salute 30 aprile 2020, si riunisce per definire la classificazione del rischio dell’epidemia di SARS-CoV-2 per ciascuna Regione/Provincia autonoma prendendo in considerazione i dati consolidati forniti dalle medesime Regioni/Province autonome per l’ultima settimana di riferimento, in base alla procedura stabilita dall’allegato 10 del DPCM 26 aprile 2020.

[48]   Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

[49]   Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

[50]   Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.  

[51]   Tale comma è ora oggetto di novella da parte dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.

[52]   Gli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 costituiscono (insieme con il comma 1-bis del precedente articolo 9-ter) la trasposizione, con modifiche, delle corrispondenti novelle stabilite dall'articolo 1 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, D.L. di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 111 dispone l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi.

[53]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[54]   Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del citato articolo 122 del D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario in esame provvede nei limiti delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul suddetto Fondo emergenze nazionali. Quest'ultimo è istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[55]   Si ricorda che l'articolo 34, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanarsi secondo la procedura di cui al medesimo comma 2), le risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario in esame possano essere rimodulate tra i vari interventi di competenza del medesimo.

[56]   Recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".