Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Riferimenti: AC N.3264/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 472
Data: 06/09/2021
Organi della Camera: XII Affari sociali

XVIII LEGISLATURA

 

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

D.L. 111/2021 – A.C. 3264

 

6 settembre 2021

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D21111.docx

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Sintesi del contenuto...................................................................................... 5

§  Articolo 1 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico e dell’anno accademico 2021/2022)............................................. 9

§  Articolo 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)...................................................................................................... 29

§  Articolo 3 (Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020 relative al parere del Comitato tecnico scientifico).................................................................. 32

§  Articolo 4, commi 1 e 2 (Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi) 35

§  Articolo 4, comma 3 (Svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche)................................................................................................ 37

§  Articolo 5, comma 1 (Disposizioni di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19)......................................................................... 39

§  Articolo 5, comma 2 (Disposizioni di coordinamento in materia di risorse finanziarie per il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19).................................................................... 40

§  Articolo 6 (Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino)................................................................. 42

§  Articolo 7 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio).... 43

§  Articolo 8 (Proroga dell’integrazione del contingente “Strade Sicure”)... 45

§  Articolo 9 (Modifiche all’articolo 21 del D.Lgs. 2003, n. 128)................... 49

§  Articolo 10 (Entrata in vigore).................................................................... 50

 

 


Schede di lettura

 


Sintesi del contenuto

 

Il decreto-legge 111/2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da Covid-19 [1] , ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

 

Il decreto si compone di 10 articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell’anno scolastico e nell’anno accademico 2021/2022. In particolare, dispone che:

·     le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali;

·     le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza;

·     fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza;

·     il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Nessun riferimento è, invece, presente alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

 

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass. A tal fine, la disposizione novella il decreto legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo.

 

L’articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 (L. 74/2020), a rendere facoltativa, la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell’ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “'bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”), in base ai dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia. Il parere potrà quindi essere richiesto dal Ministro della salute ove ritenuto necessario ai fini dell’emissione della citata ordinanza.

 

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Tale disciplina incide su quanto previsto all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), senza tuttavia introdurre novelle testuali a tale fonte primaria.

Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25%) al 35% della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

 

L'articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in relazione alle nuove disposizioni - stabilite dalle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2 - relative ad alcune necessità di impiego dei medesimi certificati nei settori scolastico, universitario e del trasporto pubblico.

Il comma 2 del medesimo articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma in oggetto prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.

 

L'articolo 6 prevede un’esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

 

L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione i) dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1 agosto e il 15 settembre 2021; ii) degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [2] per il medesimo periodo.

 

L’articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).

 

L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - come stabilito dalla norma previgente all’intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128/2003) - ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

 

L’articolo 10 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 7 agosto 2021.

 

 


 

Articolo 1
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico e dell’anno accademico 2021/2022)

 

L’articolo 1 reca disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell’anno scolastico e nell’anno accademico 2021/2022. In particolare, dispone che:

·     le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali;

·     le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza;

·     fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza;

·     il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Nessun riferimento è, invece, presente alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

 

Preliminarmente, si valuti innanzitutto l’opportunità di inserire il riferimento ai servizi educativi per l’infanzia, presente nel testo, anche nella rubrica dell’articolo 1.

 

Sempre in via preliminare, si ritiene utile ricordare che la nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 (c.d. nota tecnica), emanata dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, evidenzia che, “considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA [3] nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3”.

Al riguardo, si segnala che, nella rubrica e nella maggior parte dei commi, l’articolo 1 in commento fa riferimento esplicito alle scuole del sistema nazionale di istruzione che, in base all’art. 1, co. 1, della L. 62/2000, include le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali (e non anche le scuole non paritarie).

Al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti, dunque, l’opportunità di esplicitare nel testo se le previsioni riguardano anche le scuole non paritarie. Si valuti, inoltre, l’opportunità di fare esplicito riferimento, nel testo, anche ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Si valuti, infine, l’opportunità di adeguare conseguentemente anche la rubrica dell’articolo 1.

 

Modalità di svolgimento delle attività

 

Il comma 1, primo periodo, dispone che, nell’anno scolastico 2021-2022, sull’intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia [4] e l’attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (in questo caso, la formulazione includerebbe anche le scuole non paritarie) sono svolte in presenza. Ciò, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica.

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che «Il comma l recepisce quanto rilevato dai Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, in merito all'importanza dell'attività didattica in presenza, qualificata “non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”».

 

In base al comma 4, tuttavia, fino al 31 dicembre 2021 – termine dello stato di emergenza definito dall’art. 1 del D.L. 105/2021, in corso di conversione – i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare a tale previsione, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono adottati con motivazione, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. In ogni caso, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Rispetto ad analoga previsione – presente, con riferimento all’a.s. 2020/2021, nell’art. 2, co. 1, del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) e nell’art. 3, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – la possibilità di deroga è ora prevista solo in zona rossa o arancione.

Con riferimento alla garanzia di svolgimento delle attività in presenza in caso di necessità di uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa volta a realizzare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, l’art. 2, co. 3, del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) e l’art. 3, co. 3, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) richiamavano le Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’a.s. 2020/2021, adottate con DM 89/2020, e l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi e riguardante sempre l’a.s. 2020/2021) e prevedevano la necessità di garantire comunque il collegamento telematico con gli studenti della classe che si avvalevano della didattica digitale integrata.

 

Per completezza, si ricorda, comunque, che in caso di attivazione di misure di quarantena o di isolamento (v. infra, par. Misure minime di sicurezza), le attività, almeno per i soggetti interessati dalle stesse, si dovranno comunque svolgere a distanza.

 

Il comma 1, secondo periodo, dispone che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

Con riferimento a tale previsione, il Ministero dell’università e della ricerca, con nota del 9 agosto 2021, ha ricordato che “Resta comunque applicabile anche il comma 2 dell’art. 23 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse”.

Al riguardo, si ricorda che l’applicabilità delle disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021 – originariamente prevista dal 6 marzo al 6 aprile 2021 – è stata prolungata, da ultimo, dall’art. 12, co. 2, del D.L. 105/2021, fino al 31 dicembre 2021, salvo diverse determinazioni recate dallo stesso D.L. (delle quali, nessuna riguarda l’ambito “Istruzione”).

Al comma 1, secondo periodo, nonché nella rubrica dell’articolo 1, si valuti l’opportunità di fare riferimento esplicito all’anno accademico 2021/2022.

Inoltre, nella premessa del decreto-legge, si valuti l’opportunità di fare riferimento anche alla proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

 

Misure minime di sicurezza

 

Il comma 2 individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e prevenire la diffusione dell’infezione.

Al riguardo, si segnala, preliminarmente, che mentre per un verso si prevede che le misure sono finalizzate anche a consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 – dunque, anche dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole non paritarie – per altro verso si prevede che le stesse sono adottate (solo) nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (sistema che non include i servizi educativi per l’infanzia né, come detto, le scuole non paritarie) e nelle università.

 

In particolare, le misure minime di sicurezza previste dal comma 2 sono costituite da:

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive (per ulteriori deroghe rispetto a tale previsione, si veda infra).

Per il precedente a.s., l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle scuole, a partire da 6 anni, era stata introdotta dal DPCM 3 novembre 2020 [5] e successivamente confermata.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, si introduce ora (anche) l’eccezione relativa allo svolgimento delle attività sportive (che in precedenza era stata comunque prevista, in generale, e non con specifico riferimento all’ambito scolastico o universitario).

Con riferimento alla previsione di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dai 6 anni in su, la già citata nota tecnica, fa, tuttavia, presente che “La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi (n.d.r.: i bambini) sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”.

Alla luce di quanto evidenziato dalla nota tecnica, si valuti, dunque, l’opportunità, nel testo del decreto-legge, di far riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a partire dalla scuola primaria (piuttosto che a partire dai 6 anni).

 

Quanto alla tipologia di mascherina, nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con DM 257 del 6 agosto 2021, si fa presente che per gli studenti il Comitato tecnico scientifico conferma la mascherina di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale scolastico, invece, il dispositivo di protezione è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

Infine, nel Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022), siglato dal Ministero dell’istruzione e da alcune sigle sindacali il 14 agosto 2021, si dispone che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, inclusi i docenti [6] ;

 

b) raccomandazione di rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Per il precedente a.s., il DM 39 del 26 giugno 2020, con il quale era stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, aveva fatto presente che il distanziamento fisico fra gli studenti, in base alle ultime indicazioni del Comitato tecnico scientifico, era inteso come “1 metro fra le rime buccali degli alunni”.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, la regola del metro di distanziamento può essere ora derogata per ragioni strutturali-logistiche.

Al riguardo, il già citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 dispone che non possono essere previste deroghe laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e, in particolare, nelle mense. Raccomanda, poi, ove possibile, di osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Si valuti l’opportunità di introdurre nel testo del decreto-legge tali specifiche ed eccezioni.

 

Il già citato Protocollo di intesa fa presente, richiamando il  verbale n. 31 del 25 giugno 2021 del Comitato tecnico scientifico, che “Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili”;

 

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari (ma non anche nei locali dei servizi educativi per l’infanzia) ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

Al riguardo, la già citata nota tecnica fa presente che “In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.

 

Conclusivamente, si valuti l’opportunità di chiarire se le misure minime di sicurezza indicate devono essere applicate anche nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole non paritarie, eventualmente e conseguentemente adeguando l’alinea del comma 2 e la lett. c).

 

Ulteriori misure di sicurezza (ad esempio, l’areazione dei locali) sono contenute nello stesso Protocollo di intesa che, inoltre, dispone che il Ministero dell’istruzione si impegna ad attivare, fra l’altro:

-        un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;

-        un tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della salute e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati;

-        un tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR, delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione civile operanti sul territorio. I tavoli svolgono una funzione di raccordo con il tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale.

 

A sua volta, il comma 3, secondo periodo, dispone che i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, inclusa la deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

In virtù delle autorizzazioni intervenute per l’utilizzo dei vaccini, la disposizione riguarderebbe solo le classi composte da studenti a partire dai 12 anni di età [7] .

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) ha disposto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Nel prosieguo, l’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) ha disposto che i protocolli e le linee guida di cui al citato art. 1, co. 14, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome [8] .

La previsione recata dal testo in esame amplia, dunque, l’oggetto dei protocolli e delle linee guida di cui all’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020).

 

In base al comma 3, terzo periodo, analoga possibilità di derogare all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, qualora alle attività didattiche e curricolari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, è prevista (direttamente) per le università.

 

Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, secondo e terzo periodo, si evidenzia, anzitutto, che in entrambi i casi si fa riferimento solo a due delle 3 fattispecie che determinano il possesso di un certificato verde COVID-19, che, peraltro, non è qui citato (non è, infatti, contemplata la fattispecie dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare, con risultato negativo).

Conseguentemente, non risulta chiaro in che modo tali circostanze possano essere accertate.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) - come modificato durante l’esame parlamentare del D.L. 105/2021 - le certificazioni verdi COVID-19 comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Con riferimento a tali previsioni, dunque, si valuti l’opportunità di un approfondimento.

 

Modalità di gestione di casi positivi o sospetti

 

Il comma 3, primo periodo, disciplina le modalità di gestione in caso di presenza, nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e in ambito scolastico (anche in tal caso, la formulazione includerebbe anche le scuole non paritarie), di soggetti risultati positivi all’infezione da COVID-19 o di casi sospetti.

In particolare, dispone che in tali circostanze si applicano le già citate linee guida e i già citati protocolli adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

Al riguardo, si ricorda, invece, che nell’a.s. 2020/2021 si era fatto ricorso alle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione del 28 agosto 2020) elaborate dall’Istituto superiore di sanità, con il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, l’INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna (c.d. Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev, cui da ultimo ha fatto riferimento l’allegato 21 del DPCM 2 marzo 2021).

Successivamente, il già citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con DM 257 del 6 agosto 2021, ha fatto presente, anzitutto, che nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni da quando la persona positiva ha utilizzato la struttura. La stessa può essere effettuata anche dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Ha confermato, poi, le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito, ha evidenziato che, nell’estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-COV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.

A sua volta, il già citato Protocollo di intesa per l’a.s. 2021/2022 siglato il 14 agosto 2021 dal Ministero dell’istruzione e da alcune sigle sindacali ha fatto presente che «Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”». Inoltre, ha evidenziato che «Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020».

Da ultimo, il 1° settembre 2021, sono state pubblicate le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022), messe a punto da Istituto superiore di sanità, Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In particolare, il documento evidenzia che “Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S. 2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 (con la quale, in particolare, sono state definite le nuove regole per la quarantena).

Alla luce di quanto ricostruito, si valuti l’opportunità di chiarire come si raccordino le previsioni recate, in particolare, da ultimo, dalle Indicazioni strategiche pubblicate il 1° settembre 2021 con quelle previste dal decreto-legge in esame, in base alle quali per la gestione di casi positivi o sospetti si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché dell’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

 

Per quanto concerne le università, in assenza di previsioni normative recate dal D.L. in esame, resta applicabile, fino al 31 dicembre 2021, quanto previsto dall’allegato 22 del già citato DPCM 2 marzo 2021, recante il Protocollo per la gestione di casi confermati o sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie.

 

Obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19

 

Il comma 6 disciplina l’obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario.

A tal fine, introduce l’art. 9-ter nel D.L. 52/2021 (L. 87/2021).

 

In particolare, il comma 1 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) dispone che, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (sistema che, come più volte detto, non include le scuole non paritarie, né i servizi educativi per l’infanzia), il personale universitario e gli studenti universitari devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 [9] .

Al riguardo, si ricorda che il già citato Protocollo di intesa ha previsto che il Ministero dell’istruzione si impegna a richiedere al Ministero della salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati.

 

In base al comma 3 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), la previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 3, co. 3, del D.L. 105/2021, in corso di conversione, ha disposto che l’esenzione deriva da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Ha altresì, affidato ad un DPCM, da adottare di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Infine, ha previsto che, nelle more dell'adozione del DPCM, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Con riferimento alla fase transitoria, la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021 ha definito le modalità del rilascio delle suddette certificazioni in formato cartaceo, riconoscendo ad esse validità fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali.

 

Primo, secondo e terzo periodo del comma 4 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) dispongono che la verifica del rispetto di tale prescrizione è affidata ai dirigenti scolastici e ai “responsabili dei servizi educativi per l’infanzia – servizi ai quali, come già detto, il comma 1 non fa riferimento –, delle scuole paritarie e delle università”, che procedono a ciò con le modalità indicate dal DPCM previsto dall’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), ovvero – evidentemente, con riferimento solo alle scuole – con eventuali, ulteriori, modalità individuate con circolare del Ministro dell’istruzione.

 

Al riguardo, si ricorda che, con nota prot. 1260 del 30 agosto 2021, emanata dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione, è stato ricordato che il DPCM 17 giugno 2021– emanato ai sensi dell’art. 9, co. 10, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – ha previsto che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è realizzata mediante l’utilizzo – anche senza necessità di connessione internet – dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. La verifica fornisce tre possibili risultati:

   schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;

   schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia;

   schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

E’ stato dunque reso noto che, per velocizzare le operazioni giornaliere, il Ministero dell’istruzione, in raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della salute, stava operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC, in modo che la verifica con l’App “VerificaC19” possa essere limitata ai soli casi di schermata rossa.

La nota ha chiarito che il sistema non potrà essere utilizzato da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

Ha fatto, inoltre, presente che, per l’adozione della procedura descritta, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

Con riferimento all’ultima specifica, il 31 agosto 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato in via di urgenza un parere favorevole sullo schema di DPCM, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente “Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”.

In particolare, nella premessa del parere è sottolineato che le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

 

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio, assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per 12 mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

Qui il comunicato stampa sul sito del Garante.

 

In argomento, la già citata nota tecnica fa presente che «Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia”. “La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“... i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021».

Fa, inoltre, presente che nelle scuole la verifica può essere formalmente delegata dal dirigente scolastico a personale della scuola.

 

A sua volta, in base a notizie di stampa, la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 relativa ai dirigenti scolastici è affidata, invece, ai responsabili degli Uffici scolastici regionali.

 

Si valuti l’opportunità di esplicitare nel decreto-legge a chi spetti la verifica relativa ai dirigenti scolastici e di indicare le relative modalità.

Inoltre, alla luce di quanto previsto dalla citata nota tecnica, si valuti l’opportunità di esplicitare nel decreto-legge la possibilità di delega da parte del dirigente scolastico (o del responsabile dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole paritarie e delle università) ad altro personale della medesima istituzione.

 

Con riferimento agli studenti universitari, il quarto periodo del comma 4 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) dispone che le verifiche sono svolte a campione, secondo modalità individuate dalle università.

 

In base al comma 2 del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), il personale scolastico e universitario che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato. A decorrere dal quinto giorno di assenza (ingiustificata), il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Al riguardo, la già citata nota tecnica fa presente che «La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma».

Inoltre, con riferimento alla supplenza, la stessa nota evidenzia che “Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde”.

Su quest’ultimo profilo, la relazione tecnica al decreto-legge in commento fa presente che «diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l’eventuale assenza del personale docente universitario – in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate e comunque assimilabili ai dati forniti dal Ministero dell’istruzione – non determina l’esigenza dell’individuazione di “supplenti” – peraltro in via generale non previsti nell’ordinamento universitario – essendo le attività didattiche assolvibili nell’ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo comunque ferma la possibilità dell’assolvimento del carico didattico con altre modalità».

 

In base al comma 5, primo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), la violazione dell’obbligo di esibire, ai fini dell’ingresso, la certificazione verde, nonché quella di procedere alla relativa verifica, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020).

 

Per quanto qui più interessa, si ricorda che l'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista "in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1".

Il co. 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando, sempre per quanto qui più interessa, che:

-        è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione;

-        la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore.

 

Al riguardo, con riferimento alle scuole, la più volte citata nota tecnica fa presente che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.

 

Lo stesso comma 5, secondo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), nel richiamare il rispetto dell’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che:

- se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato;

- se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.

 

Anche in considerazione della circostanza che l’art. 4 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) non prevede l’irrogazione di sanzioni per casi di mancata verifica di rispetto di un obbligo, nonché al fine di indicare nella norma primaria a chi spetti l’irrogazione della sanzione nei contesti indicati, si valuti l’opportunità di dettare una apposita disciplina sanzionatoria.

 

A sua volta, il comma 10 autorizza la spesa di € 358 mln per il 2021 al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale (scolastico) supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili inizialmente destinate, in base all’art. 231-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), all’attivazione, nell’a.s. 2020/2021, di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni [10] .

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento alle “risorse disponibili per le finalità di cui all’articolo 231-bis…” (e non “alle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis”, in quanto l’autorizzazione di spesa è recata dall’art. 235 del D.L. 34/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 231-bis, co. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto la destinazione alla finalità indicata (di parte) delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito dall’art. 235 dello stesso D.L., con uno stanziamento complessivo di € 377,6 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021.

Successivamente, l’art. 32 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato le risorse del Fondo di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021, destinando parte dell’incremento, fra l’altro, al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) [11] .

Da ultimo, l’art. 58, co. 4-ter-4-quinquies, del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha abrogato il comma 3 dell’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che aveva previsto il monitoraggio delle spese relative all’attivazione di incarichi temporanei di personale docente e ATA di cui allo stesso art. 231-bis entro il 31 maggio 2021, disponendo che le eventuali economie dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica – e ha previsto che al monitoraggio si doveva provvedere entro il 31 luglio 2021, comunicando le relative risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La relazione tecnica al decreto-legge fa presente che con nota n. 870 del 3 agosto 2021 il Ministero dell’istruzione ha quantificato le risorse non spese in € 798 mln.

Per completezza, si ricorda che (parte di) tali risorse è stata destinata dallo stesso D.L. 73/2021 (L. 106/2021) all’attivazione di:

-        ulteriori incarichi temporanei di personale docente a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti e da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia [12] ;

-        ulteriori incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica [13] .

Con la più volte citata nota tecnica è stato fatto presente che, ai fini indicati, sono stati destinati € 422 mln, ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali, per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri: numero di studenti nella regione; numerosità delle classi; indicatore di fragilità INVALSI. In particolare:

- € 400 mln sono destinati a reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;

- € 22 milioni sono destinati ad interventi su istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato.

 

Il comma 11 dispone che il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico che non possiede o non esibisce la certificazione verde COVID-19 e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalle sostituzioni, ovvero per il reintegro delle disponibilità dei fondi destinati alle finalità di cui all’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Anche in tal caso, si valuti l’opportunità di adeguare il testo nei termini ante indicati.

 

Piano di screening della popolazione scolastica

 

Il comma 9 dispone che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

A tal fine è autorizzata la spesa di € 100 mln, a valere sulle risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, co. 9, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

Al riguardo, il più volte citato Protocollo di intesa evidenzia che il piano di screening riserverà particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni.

 

A loro volta, le già citate Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) fanno presente che “l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Struttura Commissariale (SC) per l’emergenza COVID-19, in seguito ad una fase di confronto con le Regioni ed in particolare con alcuni esperti precedentemente coinvolti in esperienze analoghe, hanno predisposto un piano per realizzare un sistema di monitoraggio della circolazione del virus SARSCoV-2 in ambito scolastico attraverso l’esecuzione di test di diagnostici in alcune scuole primarie e secondarie di 1° grado (scuole “sentinella”). Il piano, a cui farà seguito un protocollo operativo, sostanzialmente prevede: il coinvolgimento di almeno 55.000 studenti dai 6 ai 14 anni ogni 15 giorni; l’utilizzo prevalente di RT-PCR su campioni di saliva; una rappresentatività delle scuole su base provinciale; la volontarietà della partecipazione delle scuole e degli studenti; flessibilità organizzativa. Le Regioni/PP.AA implementeranno il monitoraggio sulla base del protocollo operativo coordinato da ISS. La SC offrirà il supporto organizzativo per l’avviamento del monitoraggio e il reperimento di una parte del materiale di consumo per i test diagnostici. L’ISS, oltre al coordinamento del protocollo, raccoglierà ed elaborerà i dati a livello nazionale, fornendo il ritorno di informazione. I dipartimenti di Prevenzione di ogni regione/P.A. garantiranno le necessarie azioni di controllo (isolamento dei casi e quarantena dei contatti) in caso di positività. L’attivazione del monitoraggio potrà presumibilmente avvenire nella seconda metà di settembre e progressivamente dovrebbe essere raggiunta la piena funzionalità del sistema entro novembre”.

Qui il Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV 2 nelle scuole.

 

Infine, la relazione tecnica al decreto-legge fa presente che si prevede la necessità di comprare circa 20 mln di tamponi.

 

Adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute dei lavoratori con riferimento al personale scolastico e universitario

 

Il comma 5 dispone che al personale scolastico e universitario, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal decreto-legge in commento, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3 dell’art. 1 in esame, si applica quanto previsto dall’art. 29-bis del D.L. 23/2020 (L. 40/2020).

L’art. 29-bis del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) dispone che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile – in base al quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro – mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni [14] , e negli altri protocolli e linee guida di cui al già citato art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Dispone, altresì, che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

In argomento, le già citate Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) fanno presente che, “da gennaio 2020 a maggio 2021, il numero di denunce per infortunio da COVID-19 pervenute all’INAIL per i lavoratori del settore istruzione, è stato di 3.240, di cui 2.127 nell’anno 2020 e 1.113 nei mesi da gennaio a maggio 2021.

L’incidenza percentuale sul totale dei casi è stata complessivamente dell’1,9%. Considerando i due anni separatamente, tale percentuale si attesta all’1,5% per il 2020 e al 4,0% per i mesi del 2021. Tali dati si riferiscono ai docenti universitari (ordinari e associati), ricercatori e tecnici laureati nelle università, ai professori di scuola secondaria, ai professori di scuola primaria, pre-primarie e professioni assimilate nonché ad altri specialisti dell’educazione e della formazione, che rappresentano l’85,8% del totale delle denunce pervenute complessivamente. Il restante 14,2% è relativo al personale non docente”.

 

Applicabilità delle previsioni ad altre istituzioni

 

Il comma 7 dispone che le disposizioni recate dall’articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Il riferimento alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università – già presente nell’art. 3 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – sembrerebbe essere, ad esempio, alle business school che curano attività di formazione manageriale che comprendono, oltre ai master universitari, anche master executive, corsi brevi e formazione custom per le singole imprese.

Come anticipato, non vi è, invece, alcun riferimento alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Disposizioni contabili

 

Il comma 8 dispone che le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative alla verifica dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico, universitario, delle istituzioni AFAM, nonché degli studenti universitari e delle stesse istituzioni AFAM (di cui ai commi 6 e 7) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 dispone che, ai fini dell’immediata attuazione di quanto previsto dall’art. 1, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


 

Articolo 2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

 

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass. A tal fine, la disposizione novella il decreto legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo.

 

 

Più in particolare, il comma 1 aggiunge l’art. 9-quater al decreto legge 22 aprile 2021, 52, convertito nella legge 17 giugno 2021, n. 87. Tale nuova disposizione contiene l’elenco dei mezzi trasporto a bordo dei quali non è consentito l’accesso senza il possesso del green pass.

 

Si ricorda che la certificazione verde Covid-19 è un attestato rilasciato dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 9 del citato decreto legge n. 52 del 2021 (si v. al riguardo anche l’art. 1 del presente dossier).

 

I mezzi sono i seguenti:

 

a)    aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone. Si tratta – in definitiva – degli aerei destinati al trasporto di persone contro corrispettivo, sia “di bandiera” sia di imprese private. Sono dunque esclusi, per esempio, gli aerei che trasportano sole merci, gli aerei militari e gli aerei personali;

b)    navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. Anche in questo caso si tratta di natanti destinati al servizio di trasporto rivolto al pubblico. Restano escluse le imbarcazioni che svolgono servizio entro una medesima regione, come – per esempio – quelle che assicurano i collegamenti delle isole degli arcipelaghi regionali con la terra ferma della regione (si pensi ai collegamenti Elba-Livorno, Ischia-Napoli, eccetera);

c)     treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Sono pertanto esclusi i servizi ferroviari diversi da quelli citati, a cominciare da quelli urbani;

d)     autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Si tratta – pertanto – dei pullman di linea pubblica o privata volta a offrire a persone collegamenti stradali su itinerari che tocchino il territorio di almeno 3 regioni;

e)     autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Si tratta – per esempio – dei servizi di pullman noleggiati appositamente da gruppi turistici et similia.

 

La relazione governativa di accompagno al disegno di legge di conversione precisa che l’elencazione è tassativa.

 

I principali ambiti esclusi dall’applicazione di questa disposizione sono – pertanto – il trasporto privato (senza offerta di servizio al pubblico) e il trasporto pubblico locale.

 

Il comma 2 dell’art. 2 reca esclusioni su base personale. Esso prevede che la prescrizione del comma 1 non si applichi ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

In chiave di concreta attuazione delle disposizioni appena descritte, il comma 3 assegna ai vettori aerei, marittimi e terrestri (e ai loro delegati) il compito del controllo. Essi sono, infatti, tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi elencati nel comma 1 avvenga nel rispetto delle relative regole. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52 (poi – peraltro – modificato dal decreto legge n. 105 del 2021).

 

Si noti che, ai sensi del predetto art. 9, comma 10, era stato emanato il d.P.C.M. 17 giugno 2021, il cui art. 13 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 del medesimo d.P.C.M., che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

 

Il comma 4 dell’art. 2 – infine – porta disposizioni in ordine alle sanzioni conseguenti alla violazione delle norme appena descritte. I trasgressori sia dell’obbligo di munirsi del green pass per utilizzare i mezzi elencati (comma 1) sia dei compiti di controllo (comma 3) sono puniti ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), vale a dire con la sanzione amministrativa di euro da 400 a 1000.

E’ fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato (escluso però l’art. 650 c.p.) e non si applica la legge n. 689 del 1981. Per i casi stabiliti dal citato art. 4, comma 2, è prevista la sospensione dell’attività.

 

Resta fermo il riparto della devoluzione dei proventi dall’applicazione delle sanzioni fissato dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 33 del 2020, convertito con la legge n. 74 del 2020 (vale a dire allo Stato o alle regioni, a seconda se l’accertamento della violazione è avvenuto a opera – rispettivamente – di operatori statali o regionali).

 

Si ricorda che a seguito del decreto legge n. 33 del 2020 (in sede della cui conversione il citato comma 2-bis è stato introdotto) è stata emanata la circolare del Ministero dell’interno n. http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1248/CIRC._5458.pdf.

 

La relazione tecnica governativa di accompagno al disegno di legge afferma che – trattandosi di disposizioni ordinamentali – non vi sono oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 3
(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020 relative al parere del Comitato tecnico scientifico)

 

L’articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 (L. 74/2020) [15] , a rendere facoltativa, la richiesta da parte del Ministero della salute del parere del Comitato tecnico scientifico [16] , previsto nell’ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come “'bianca”, “gialla”, “arancione” o “rossa”), in base ai dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia [17] .

Il parere potrà quindi essere richiesto dal Ministro della salute ove ritenuto necessario ai fini dell’emissione della citata ordinanza.

Ciò al fine di non aggravare la procedura di definizione del differente rischio epidemiologico da attribuire a Regioni e Province autonome che, in base alla normativa vigente, risponde tuttora a meccanismi a carattere automatico.

 

Il comma 16-bis dell’articolo 1 del D.L. 33/2020, come introdotto dal DL. 2/2021 [18] – ed in particolare dalla sua legge di conversione (L. n. 29/2021) -, ha disciplinato la procedura di definizione, a cadenza settimanale, dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici che il Ministero della salute deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, in base all'evoluzione della situazione sanitaria relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, da comunicare ai Presidenti di Camera e Senato, ed il periodo di efficacia delle ordinanze che dispongono la classificazione di una Regione o Provincia autonoma in base ad un determinato livello di rischio o scenario, ai fini dell’applicazione delle misure restrittive (individuate con D.P.C.M.) di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 19/2020.

Detto comma è stato poi ulteriormente modificato dall’articolo 10, commi 1-bis e 3-bis, del DL. 52/2021 [19] (cd. Riaperture, L. 87/2021), al fine di aggiornare i parametri in base ai quali deve essere rideterminato il colore delle regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. In tal modo, è stato introdotto un primo meccanismo di definizione automatica del differente grado di rischio epidemiologico di una Regione o Provincia autonoma.

 

L’aggiornamento ha riguardato per prima cosa il superamento del documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al DPCM 3 novembre 2020, quale criterio – da utilizzare congiuntamente ad altri – per definire, a seguito del monitoraggio settimanale dei dati rilevati in base al D.M. 30 aprile 2020, il rischio epidemiologico in relazione alla pandemia in corso. Il documento ha supportato la verifica e preparazione dei sistemi sanitari regionali per la stagione autunno-invernale 2020-2021 per fronteggiare in tale periodo le variazioni in aumento del numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2.

 

In secondo luogo, al richiamato 16-bis è stata introdotta la disposizione in base alla quale lo scenario di rischio deve essere parametrato agli indicatori dell'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per i pazienti COVID-19. Il differente rischio epidemiologico determina pertanto la collocazione delle Regioni o delle Province autonome in una delle zone individuate dal comma 16-septies del medesimo articolo 1, del DL. 33/2020, come in prima battuta ridefinite dal citato DL. 52 e successivamente dal D.L. n. 105/2021 [20] (in corso di esame parlamentare).

 

Da ultimo, il meccanismo di definizione del rischio epidemiologico è stato infatti nuovamente rivisto dal DL. 105/2021 che all’articolo 2, comma 2, lett. c), ha novellato il predetto comma 16-septies, aggiungendo, rispetto alle modifiche già apportate dal citato D.L. 52/2021, le percentuali del tasso di occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva, anche per i territori in zona bianca.

Pertanto, le nuove definizioni delle differenti aree ai sensi del DL. 105 sono ora le seguenti:

-        “zona bianca” (nuova lett. a), comma 16-septies), Regioni/Province autonome nei cui territori, alternativamente:

1)          l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2)          l’incidenza supera i 50 casi ogni 100.000 abitanti, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

§   2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 15%;

Per area medica si intende l’area “non critica” afferente alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

§   2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10%.

-        zona gialla” (nuova lett. b), comma 16-septies), Regioni/Province autonome nei cui territori alternativamente:

1)          l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate con riferimento alla “zona bianca”;

2)          l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate con riferimento alla “zona bianca” e, inoltre, si verifichi una delle seguenti condizioni:

§   2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30%;

§   2.2) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20%.

-              zona arancione” (nuova lett. c), comma 16-septies), le Regioni/Province autonome nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate alle lettere a) zona bianca; b) zona arancione e d) zona rossa.

-              “zona rossa” (nuova lett. d), comma 16-septies), le Regioni/Province autonome nei cui territori, contemporaneamente, si verificano le seguenti condizioni, con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti:

§   1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40%;

§   2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30%.

 

Dato il carattere ordinamentale della disposizione, la RT non ascrive alla stessa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 4, commi 1 e 2
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi)

 

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Tale disciplina incide su quanto previsto all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), senza tuttavia introdurre novelle testuali a tale fonte primaria.

 

Al riguardo, si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni in commento in termini di novelle all'articolo 5 del DL n.52/2021.

 

Nello specifico, il comma 1 demanda alle linee guida (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del DL n. 52/2021) la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, il richiamato articolo 5, comma 2, del DL n.52/2021 estende la disciplina prevista per la partecipazione degli spettatori agli spettacoli aperti al pubblico (di cui al primo periodo del comam 1) agli eventi e alle competizioni sportive.

Ad essere interessate da tali misure sono tutte le manifestazioni sportive, cioè:

§ sia gli eventi e le competizioni di livello agonistico: che siano riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP); che riguardino gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali;

§ sia gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

 

La partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive che si svolgano in zona bianca e in zona gialla è pertanto assicurata - ai sensi dell'art.5 del DL 52/2021 -  alle seguenti condizioni: i) che gli spettatori siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd green pass) introdotte dal medesimo DL (all'articolo 9, comma 2); ii) che vi siano posti a sedere preassegnati; iii) che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale).

 

La disposizione recata dal comma 1 in esame, come anticipato, consente una deroga all'ultima delle richiamate condizioni. È infatti possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte delle linee guida linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del citato DL n.52/2021.

Le linee guida cui si riferisce la norma sono le seguenti:

§  quelle adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, dirette a stabilire le modalità con cui devono svolgersi i richiami eventi e competizioni, affinché sia consentita la presenza di spettatori (art.5, comma 2, ultimo periodo);

§  le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

 

Il comma 2 stabilisce che per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

Quanto alla capienza degli spazi destinati ad accogliere gli spettatori di eventi sportivi, si rammenta che il secondo periodo del comma 2 dell'art.5 del DL 52/2021 distingue fra:

§  zona bianca, in cui la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata se l'evento si svolge all’aperto e al 25 per cento se si svolge al chiuso. Tale percentuale, ai sensi del comma 2 in commento, è dunque incrementata al 35 per cento;

§  zona gialla, in cui la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata (sia per gli eventi sportivi al chiuso, sia per quelli all'aperto), fermo restando il limite di 2.500 spettatori per impianti all'aperto e di 1.000 per impianti al chiuso.

 


 

Articolo 4, comma 3
(Svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche)

 

L'articolo 4, comma 3, aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, (dal 25%) al 35% della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

 

In tal modo si modifica, senza procedere a novella, parte della disciplina recata dall’art. 5, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), come novellato dall’art. 4, co. 1, lett. c), n. 1), capoverso 1., del D.L. 105/2021, in corso di conversione.

 

Preliminarmente, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 5, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), coordinando conseguentemente l’art. 4, co. 1, lett. c), n. 1), capoverso 1., del D.L. 105/2021.

 

In particolare, il comma 3 dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500.

 

Rimane ferma la restante disciplina recata dall’art. 5, co. 1, del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), come novellata dall’art. 4, co. 1, lett. c), n. 1), capoverso 1., del D.L. 105/2021.

In base alla stessa:

·       sia nelle zone gialle che in quelle bianche, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021). Tale previsione si è applicata, in base all’art. 3 dello stesso D.L. 105/2021 – con le eccezioni ivi previste (soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica) – a far data dal 6 agosto 2021:

·       gli stessi spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non abitualmente conviventi, sia per il personale. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (v. ante, scheda art. 1);

·       nelle zone gialle, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, con un numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto, e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

·       nelle zone bianche, nel caso di eventi svolti all’aperto con un numero massimo di spettatori superiore a 5.000, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata;

·       gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate;

·       restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Per completezza, si ricorda che, a sua volta, il co. 1, lett. c), n. 2), dello stesso art. 4 del D.L. 105/2021 – novellando l’art. 5, co. 3, primo periodo del medesimo D.L. 52/2021 (L. 87/2021) – ha esteso anche alle zone bianche la previsione – introdotta originariamente per le sole zone gialle – in base alla quale per gli spettacoli aperti al pubblico svolti all’aperto può essere stabilito, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico. A ciò si provvede con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

 


 

Articolo 5, comma 1
(Disposizioni di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19)

 

Il comma 1 dell'articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in relazione alle nuove disposizioni - stabilite dalle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2 - relative ad alcune necessità di impiego dei medesimi certificati nei settori scolastico, universitario e del trasporto pubblico.

La norma di coordinamento in esame specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto - elenco posto dall'articolo 9, comma 10-bis, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni [21] - deve intendersi integrato con le suddette novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del presente D.L. n. 111. Si ricorda che queste ultime inseriscono, rispettivamente, l'articolo 9-ter e l'articolo 9-quater nel medesimo D.L. n. 52.

 

 


 

Articolo 5, comma 2
(Disposizioni di coordinamento in materia di risorse finanziarie per il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

Il comma 2 dell'articolo 5 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 [22] ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma in oggetto prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario, ai fini dell'impiego per le attività che potevano essere destinatarie delle suddette anticipazioni e con scomputo, in misura identica, dall'importo dei corrispondenti trasferimenti di risorse previsti in favore della stessa contabilità speciale.

 

La norma in esame specifica altresì che restano fermi: la preventiva iscrizione delle stesse somme (per l'importo corrispondente a quello delle giacenze) presso il Fondo per le emergenze nazionali (nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri) [23] ; gli obblighi di rendicontazione da parte del suddetto Commissario straordinario.

Si ricorda che il comma 11 dell'articolo 42 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - comma richiamato dall'articolo 5, comma 2, in esame - prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre, ai fini dell'attuazione delle norme di cui al medesimo D.L. n. 41, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e che la relativa regolarizzazione sia effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 40 dello stesso D.L. n. 41 - articolo anch'esso richiamato dall'articolo 5, comma 2, in esame - prevede, al comma 1, due stanziamenti, relativi al 2021, per interventi del summenzionato Commissario straordinario - stanziamenti da trasferire alla suddetta contabilità speciale -. Il primo, pari a 388.648.000 euro, è destinato a iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico vaccinale contro il COVID-19, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna degli stessi, l'acquisto di beni consumabili necessari per la loro somministrazione, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione. Il secondo, da attivare su richiesta del medesimo Commissario straordinario e pari a 850 milioni di euro, è destinato a soddisfare esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica; nell'ambito di quest'ultimo stanziamento, 20 milioni di euro sono destinati al funzionamento della struttura di supporto del Commissario.

L'articolo 5, comma 2, in esame, come accennato, prevede la confluenza presso la contabilità speciale del Commissario straordinario delle giacenze di tesoreria summenzionate, ai fini dell'impiego per le attività oggetto dei suddetti stanziamenti e con scomputo, in misura corrispondente, dall'importo dei medesimi stanziamenti [24] .

 


 

Articolo 6
(Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino)

 

L'articolo 6 prevede un’esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

L'esenzione in esame è stabilita con riferimento esclusivo ad alcune delle norme che individuano i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto; in particolare, le norme richiamate sono quelle stabilite dall'articolo 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 - articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, in fase di conversione alle Camere - e dagli articoli 9-ter e 9-quater dello stesso D.L. n. 52 - articoli inseriti dagli articoli 1 e 2 del presente D.L. n. 111 -.

Per l'esenzione in oggetto, non si richiamano invece le altre norme che, a determinati fini, richiedono il possesso di un certificato verde COVID-19. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Riguardo all'istituto del certificato verde COVID-19 e alle varie norme che richiedono, per determinati fini, il possesso del medesimo certificato, cfr. la scheda di lettura dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto.

 

 


 

Articolo 7
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

 

L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subito dalla regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione i) dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso il 1 agosto e il 15 settembre 2021; ii) degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [25] per il medesimo periodo.

 

Come precisa la relazione illustrativa al presente provvedimento, il recente attacco hacker subito dal sistema informatico della Regione Lazio ha determinato l’inutilizzabilità dell’infrastruttura informatica con conseguenti problemi, tra l’altro, di continuità nei processi amministrativi, che hanno indotto il Governo ad intervenire con la misura in esame.

Il decreto-legge è stato emanato in una situazione di assoluta criticità in termini di "grave nocumento alla continuità dell’amministrazione" e di "buon andamento della stessa", senza poter avere contezza del termine entro cui i sistemi sarebbero stati ripristinati.

 

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che non si tiene conto del richiamato periodo (compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021) nel computo dei "termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi" riguardanti lo svolgimento di procedimenti amministrativi che la Regione e i suoi enti strumentali gestiscono mediante strutture informatiche. La norma concerne sia i procedimenti pendenti alla data del 1 agosto, sia quelli che hanno inizio a partire da tale data (sino al 15 settembre).

 

Come riportato nella Comunicazione pubblicata sul sito internet della Regione Lazio del 13 agosto 2021, in data 30 luglio 2021 un attacco informatico, effettuato da hacker al data center che ospita alcuni dei sistemi informatici della medesima Regione, ha compromesso l'utilizzo di alcuni dei servizi e delle applicazioni a disposizione del cittadino. Si dà conto dell'attivazione di un "Team tecnico" dedicato alla gestione dell'evento, in collaborazione con le autorità competenti e le forze dell'ordine, e si informa dell'avvenuta adozione di misure dirette a porre rimedio a possibili violazioni dei dati personali. Si fa altresì presente che si è reso contestualmente necessario disattivare e isolare dalla rete i sistemi interessati, con conseguente sospensione di alcuni servizi.

 

La Regione Lazio e i suoi enti strumentali, ai sensi del comma 2, sono tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei richiamati procedimenti. In particolare, la disposizione stabilisce che debba essere accordata priorità a ai procedimenti da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

 

Il comma 3 dispone che, qualora i siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali non risultino operativi per il medesimo periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, si determini la sospensione degli obblighi di pubblicità di cui al citato d.lgs. 33/2013.

 

Al riguardo, il d.lgs. 33/2013 reca al Capo I-ter disposizioni in materia di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti (fra cui l'articolo 12 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale), nonché, nei successivi Capi, obblighi di pubblicazione concernenti: al Capo II (articoli dal 13 al 28), l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; al Capo III (articoli dal 29 al 31), l'uso delle risorse pubbliche; al Capo IV (articoli dal 32 al 36), le prestazioni offerte e i servizi erogati; al Capo V (articoli dal 37 al 42), settori speciali.

 

Parrebbe in proposito, nel silenzio della disposizione, che la sospensione degli obblighi di pubblicità sia strettamente limitata al termine del periodo di inoperatività dei siti istituzionali. Si valuti l'opportunità di un chiarimento al riguardo.

 

 


 

Articolo 8
(Proroga dell’integrazione del contingente “Strade Sicure”)

 

L’articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).

 

 

Più in particolare, il comma 1 contiene la proroga dell’incremento di 753 unità personale del dispositivo “Strade Sicure” per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2021.

 

Si ricorda che, da ultimo, l’impiego di tale contingente era stato prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 dall’articolo 74, commi 1 e 2 del DL 73/2021 (cd. Sostegni bis), con una spesa stimata di 7.670.674 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

In precedenza, l’articolo 35, comma 8 del D.L. n. 41/2021 (cd. decreto “Sostegni”) aveva prorogato dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l’anno 2021. La norma è intervenuta sui commi 1025 e 1026 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, che contenevano la precedente proroga al 31 gennaio 2021, dell’integrazione di 753 unità di personale militare. Ancora prima, l’integrazione era stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.

Riguardo all’integrazione del personale di Strade Sicure in relazione all’emergenza Covid, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 aveva disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.

Si ricorda, inoltre, più in generale, che i commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, hanno disposto la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

§  7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

§  6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

§  5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

Il comma 2 autorizza, per l’anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

 

La Relazione tecnica dettaglia gli oneri connessi all’impiego del contingente aggiuntivo dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 (92 giorni) per 753 unità di personale:

   lavoro straordinario: 1.875.015 euro;

   indennità onnicomprensiva: 2.039.485 euro;

   indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: 41.170 euro;

   materiali ed attrezzare varie/pedaggi autostradali 7.500 euro;

   vitto: 1.039.140 euro;

   alloggiamento: 2.424.660 euro;

   equipaggiamento/vestiario: 100.450 euro;

   funzionamento automezzi: 99.360 euro.

 

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri, pari a euro 7.626.780 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio

 

 


 

Articolo 9
(Modifiche all’articolo 21 del D.Lgs. 2003, n. 128)

 

L’articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - come stabilito dalla norma previgente all’intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128/2003) - ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

 

L’articolo 21 del decreto legislativo n. 128/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, L. n. 7/2018 e rubricato “Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale” istituisce, al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. L’istituzione è finalizzata ad assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati.

Per i fini di cui sopra, il comma 2 – nella sua formulazione previgente alla modifica in esame – dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

Il comma 3, sempre nella formulazione precedente alla modifica in esame, ha disposto che la presidenza del Comitato spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali.

Si rammenta che il Comitato è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali, del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture trasporti e sviluppo sostenibile, della transizione ecologica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

 


 

Articolo 10
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 10 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 7 agosto 2021.

 

 

 

 

 

 



[1]     Sulla ricostruzione normativa dei decreti legge intervenuti per la gestione dell’epidemia da Covid-19 si veda la “premessa” del dossier sul D.L. 105/2021 (A.C. 3223-A).

[2]     Recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

[3]     Si tratta dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

[4]     In base all’art. 2, co. 3 e 4, del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

[5]     Al riguardo, si veda la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1994 del 9 novembre 2020.

[6]     Per completezza, si ricorda che con circolare 1107 del 22 luglio 2021, recante nota di accompagnamento delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021, è stato ricordato che il CTS richiama l’uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti.

[7]     Con determina dell’AIFA del 31 maggio 2021, n. 73, e determina dell’AIFA del 26 luglio 2021, n. 111 è stato autorizzato l’utilizzo di Comirnaty, ovvero Pfizer-BioNTech, e Spikevax, ovvero Moderna, anche per i soggetti minorenni di età pari o superiore a 12 anni.
Nella Conferenza stampa a Palazzo Chigi del 2 settembre 2021, il Ministro dell’istruzione ha reso noto che è vaccinato oltre il 40% degli studenti della fascia 12-15 anni e oltre il 67% della fascia 16-19 anni.

[8]     Da ultimo, l'Ordinanza del Ministero della salute 29 maggio 2021 ha recepito le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 28 maggio 2021.

[9]     In base al Report settimanale elaborato dalla struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, al 3 settembre 2021, su 1.482.676 unità di personale scolastico, risultavano aver completato il ciclo di vaccinazione (con due dosi o dose unica) 1.276.675 unità, pari all’86,11%. Erano non vaccinate 117.153 unità, pari al 7,90%.

[10]   Al riguardo, era stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente e ATA assicurava le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

[11]   Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109 è stato stabilito che al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) erano destinati € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021.

[12]   Come già per l’a.s. 2020/2021, è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

[13]   In tal caso, a differenza di quanto disposto per l’a.s. 2020/2021, non è stato previsto che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, tale personale assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

[14]   Il protocollo del 24 aprile 2020 è stato aggiornato il 6 aprile 2021.

[15]   Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

[16]   Previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute e da altri dirigenti del medesimo Ministero (quali il Direttore generale della prevenzione sanitaria e il Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato, e può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.

[17]   La Cabina di Regia, organo di consultazione per l’attuazione delle attività di monitoraggio del rischio sanitario composto da direttori generali del Ministero della salute e da rappresentanti delle autorità regionali, in base al citato DM Salute 30 aprile 2020, si riunisce per definire la classificazione del rischio dell’epidemia di SARS-CoV-2 per ciascuna Regione/Provincia autonoma prendendo in considerazione i dati consolidati forniti dalle medesime Regioni/Province autonome per l’ultima settimana di riferimento, in base alla procedura stabilita dall’allegato 10 del DPCM 26 aprile 2020.

[18]   Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

[19]   Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

[20]   Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.  

[21]   Tale comma è ora oggetto di novella da parte dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, in fase di conversione alle Camere.

[22]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[23]   Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del citato articolo 122 del D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario in esame provvede nei limiti delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul suddetto Fondo emergenze nazionali. Quest'ultimo è istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[24]   Si ricorda che l'articolo 34, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanarsi secondo la procedura di cui al medesimo comma 2), le risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario in esame possano essere rimodulate tra i vari interventi di competenza del medesimo.

[25]   Recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".