Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
Serie: Progetti di legge   Numero: 450
Data: 14/06/2021
Organi della Camera: II Giustizia

 


 

 

XVIII Legislatura

 

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

D.L. n. 80/2021 – A.S. n. 2272

 

14 giugno 2021

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 398

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

Articolo 1 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) 5

Articolo 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.) 14

Articolo 3, comma 1 (Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni) 17

Articolo 3, comma 2 (Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti) 20

Articolo 3, commi 3-6 (Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza nonché di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia) 21

Articolo 3, comma 7 (Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti) 26

Articolo 3, commi da 8 a 10 (Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca)
28

Articolo 4 (Formez PA) 34

Articolo 5 (Scuola nazionale dell'amministrazione) 38

Articolo 6 (Piano integrato di attività e di organizzazione) 55

Articolo 7 (Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti) 60

Articolo 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) 65

Articolo 9 (Incarichi  di  collaborazione  per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR) 71

Articolo 10 (Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione; assunzioni presso l'Agenzia per l'Italia digitale) 74

Articolo 11 (Addetti all’ufficio per il processo) 79

Articolo 12 (Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo) 89

Articolo 13 (Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR) 91

Articolo 14 (Procedura straordinaria di reclutamento) 97

Articolo 15  (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea) 106

Articolo 16  (Attività di formazione) 108

Articolo 17 (Monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato) 109

Articolo 18 (Disposizioni finanziarie) 111

Articolo 19 (Entrata in vigore) 112

 


Articolo 1
(Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche)

 

 

L’articolo 1 disciplina modalità speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo. Dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano.

 

La disposizione in commento specifica preliminarmente (comma 1) che, al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono porre a carico dello stesso esclusivamente le spese per assunzioni di personale, nonché per servizi di supporto e consulenza esterni, specificamente destinati a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Tali spese – effettuate in deroga alla dotazione organica e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 [1] ) – sono oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento (di cui all’art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021 [2] ), di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di esito negativo le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali autorizzate.

Per il reclutamento con contratto a tempo determinato di personale, anche in possesso di un’alta specializzazione, e per il conferimento di incarichi di collaborazione (di cui ai commi 4 e 5 – vedi infra), ciascuna amministrazione, previa la predetta verifica, individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione dei progetti di propria competenza.

Alle attività previste dalla disposizione in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16).

 

Ambito di applicazione

Quanto previsto dalla presente disposizione in merito al reclutamento di personale a tempo determinato si applica, con la predetta procedura, alle pubbliche amministrazioni che hanno la diretta titolarità di attuazione di progetti previsti nel PNRR, nonché, limitatamente agli incarichi di collaborazione di necessari all’assistenza tecnica, a quelle titolari di progetti finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del D.L. 59/2021 (commi 1 e 17, primo periodo).

 

Oggetto, limiti di durata e recesso unilaterale

Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del PNRR, si riconosce alle predette amministrazioni la possibilità di ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall’articolo in commento – che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, costituiscono norme di principio per le regioni e gli enti locali (come disposto dal comma 17, ultimo periodo) - nel rispetto dei seguenti limiti di durata, in deroga alla disciplina generale sulla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato (vedi infra).

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi di collaborazione – che devono indicare a pena di nullità il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa - possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non possono superare la data del 31 dicembre 2026, e possono essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale (comma 2, primo, secondo e terzo periodo).

Sul punto, si ricorda che l’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 dispone che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, che può essere elevata a ventiquattro solo ricorrendo determinate ipotesi (cosiddette causali). oltre i limiti summenzionati, presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente può essere stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, con durata massima di 12 mesi.

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile (comma 2, ultimo periodo).

 

Assunzioni a tempo determinato

Per le predette finalità, e previa verifica delle relative spese da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNNR con le modalità semplificate, digitali e decentrate di cui all’art. 10 del D.L. 44/2021, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della sola prova scritta. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (ex art. 3, co. 7, della L. 127/1997) (comma 4).

Si segnala che il successivo articolo 7, comma 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda), dispone che le suddette modalità saranno utilizzate per lo svolgimento del concorso che, sulla base del medesimo articolo 7, dovrà essere indetto entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame per l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale (eventualmente integrabili fino a ulteriori 300 unità) non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il richiamato art. 10 del D.L. 44/2021 ha introdotto a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico - nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.

A regime, il richiamato art. 10 dispone che le pubbliche amministrazioni prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente - le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo:

-       nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

-       l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;

-       una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, al fine dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, per i concorsi relativi a profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica. Tali titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite e, con i titoli di servizio e l'eventuale esperienza professionale, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le medesime amministrazioni possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate.

Fino al permanere dello stato di emergenza le pubbliche amministrazioni:

-       prevedono l'utilizzo dei predetti strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

-       possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli - in deroga alla suddetta disciplina a regime che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione – e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime che prevede l'obbligatorietà della prova orale.

 

Tali procedure concorsuali possono svolgersi anche attraverso concorsi pubblici unici, previsti, dal 1° gennaio 2014, per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica (ex art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 101/2013), anche avvalendosi dell'Associazione FormezPA e del portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, in modalità automatizzata, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali [3] . Nel bando è definito, altresì, il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura (comma 11).

 

Elenchi per l’iscrizione di professionisti e di personale altamente specializzato

Per le medesime finalità suesposte, il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il predetto portale del reclutamento, istituisce due distinti elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a.     professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni che non possono far fronte con personale in servizio a specifiche esigenze, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità [4] (comma 5, lett. a));

Si ricorda, infatti, che in base alla normativa vigente (artt. 5 e 22, commi 8 e 9, del D.Lgs. 75/2017) dal 1° luglio 2019 le amministrazioni pubbliche non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

b.     personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 5, lett. b)). La disposizione in commento specifica che per alta specializzazione si intende il possesso cumulativo della laurea magistrale o specialistica e di almeno un titolo, nell’ambito di settori scientifici o professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti, tra dottorato di ricerca o documentata esperienza professionale di lavoro subordinato di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell’Unione Europea (comma 10).

 

Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’ambito territoriale di disponibilità all’impiego.

Ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata – è demandata la definizione delle modalità per l’istituzione dell’elenco e della relativa gestione, per l’individuazione dei profili professionali, delle specializzazioni e del limite al cumulo degli incarichi, per l’aggiornamento dell’elenco, nonché delle modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica, le cui fasi sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione (comma 6).

Per l’iscrizione nell’elenco (di cui al comma 5, lettera a)) relativo a professionisti ed esperti a cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione, il predetto decreto ministeriale individua quali requisiti (comma 7):

§  almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

§  l’iscrizione al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;

§  non essere in quiescenza.

Il medesimo decreto ministeriale, inoltre, ai fini dell’attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti (comma 8, primo periodo).

 

A.   Conferimento incarichi di collaborazione

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione, le amministrazioni invitano, sulla base delle professionalità che necessitano acquisire e in ordine di graduatoria, almeno tre professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco - e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere - e li sottopongono ad un colloquio selettivo (comma 8, ultimo periodo). 

 

B.    Assunzioni a tempo determinato di personale altamente specializzato

L’iscrizione nell’elenco relativo al personale in possesso di un’alta specializzazione - di cui al comma 5, lettera b) - avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte secondo le modalità semplificate introdotte dall’art. 10 del D.L. 44/2021 (vedi ante), con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, da cui le amministrazioni attingono per l’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 9).

Sul punto, si rileva che la giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere le procedure a carattere cd. idoneativo diverse dalle procedure concorsuali, in quanto nelle prime, non essendo preordinate alla copertura di determinate vacanze, ci si limita a verificare, di regola in base ai titoli posseduti, se i candidati sono idonei a ricoprire un dato incarico e si predispone di conseguenza un elenco, entro il quale l’amministrazione interessata sceglie (cfr. tra le altre C.d.S. sez. III, 27 maggio 2019, n. 3438, sez. III 16 dicembre 2015 n. 5693, sez. V 31 agosto 2015 n. 4039 e Cass. civ. SSUU 19 luglio 2011 n. 15764).

Il personale così assunto è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre aree o altri comparti contrattuali (comma 13).

 

Commissioni esaminatrici e parità di genere

Fermo restando l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare alle donne, esperte di provata competenza nelle materie di concorso e salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso [5] , le commissioni esaminatrici delle procedure disciplinate dal presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere (comma 12).

 

Stabilizzazione del personale

Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal presente articolo (commi 4 e 5, lettera b)), le predette amministrazioni prevedono nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al quaranta per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi (comma 3).

Analoga previsione è contenuta nell’art. 35, co. 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo con la norma di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, nonché di chiarire se dall'ambito di applicazione del comma in esame resti escluso il reclutamento dei dirigenti. 

Come precisato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento, tale previsione è destinata ai soggetti che risultano vincitori delle procedure bandite ai sensi dei commi precedenti e, di conseguenza, potrà produrre i propri effetti non prima del 2024.

 

Assunzioni mediante graduatorie concorsuali vigenti

Le predette amministrazioni, per le finalità e nei limiti di cui al comma 1, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche relative a concorsi a tempo determinato (comma 14).

In tali casi non trovano applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato (ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali) alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti (di cui all’art. 34, co. 6, del D.Lgs. 165/2001), nonché all’espletamento della apposita procedura di mobilità del personale (di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001).

La disciplina relativa ai termini temporali di validità delle graduatorie, dettata dall’art. 1, co. 147-149, L. 160/2019 (che fa salvi gli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali), dispone che:

-       il termine di validità delle graduatorie approvate nel 2011 era posto al 30 marzo 2020;

-       il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 era posto al 30 settembre 2020 (al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni);

-       per le graduatorie approvate nel 2018 e nel 2019, viene posto il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione;

-       per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile è ridotto da tre a due anni.

Si ricorda inoltre che, a seguito all’abrogazione dell’art. 1, co. 361, della L. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata ripristinata la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei.

 

 

 

 

 

 

 

Attribuzione di incarichi dirigenziali

Il comma 15 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 [6] che siano “impegnate nell’attuazione del Pnrr” a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, co. 5-bis e 6, del D.Lgs. 165/2001.

Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali.

 

In proposito si ricorda che l’articolo 19, co. 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 consente di conferire incarichi dirigenziali generali e non a dirigenti non appartenenti ai ruoli di dirigente di cui all'articolo 23 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero dipendenti di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al citato articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Tali limiti possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione, all’interno della stessa amministrazione, delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6 dello stesso articolo 19.

Il comma 6 dispone che ciascuna amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di dirigente e del 10 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia (quest’ultima percentuale è stata così rideterminata dall’art. 1, co. 6, secondo periodo, del decreto-legge 162 del 2019). La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, di Segretario generale di Ministeri, di dirigente generale di strutture articolate in uffici dirigenziali generali, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

 

Al fine di evitare dubbi in sede di applicazione, andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se la possibilità di derogare nel limite del doppio riguardi tutte o solo alcune delle soglie percentuali indicate delle norme richiamate. Peraltro, il comma 5-bis dell’articolo 19 prevede già nella sua formulazione attuale la possibilità di una deroga a regime con una seconda soglia che può essere raggiunta solo purché vi siano contestuale diminuzione del limite percentuale per gli incarichi da assegnare ai sensi del comma 6. Sul punto andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se nell’utilizzo dei nuovi limiti percentuali, resti fermi questa clausola di bilanciamento.

 

In relazione al campo di applicazione soggettivo della norma, la deroga è ammessa unicamente per le amministrazioni pubbliche, che rientrano nel catalogo di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, che siano “impegnate nell’attuazione del Piano medesimo”. L’espressione compare per la prima volta nell’ambito dell’articolo 1 in commento, il quale, nei precedenti commi, fa riferimento alle amministrazioni pubbliche “titolari di interventi previsti nel PNRR”. In proposito andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento tra le disposizioni al fine di uniformare le espressioni utilizzate.

 

In alternativa a quanto previsto al primo periodo, il secondo periodo autorizza le stesse amministrazioni a conferire, sempre in deroga ai limiti percentuali previsti dal richiamato articolo 19, commi 5-bis e 6, gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

La disposizione richiamata, disciplinando la governance del PNRR; ha previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si consideri in proposito che l’alternativa proposta dal secondo periodo sembrerebbe poter essere utilizzata solo dalle amministrazioni centrale, mentre quella di cui al primo periodo riguarda il più ampio novero delle amministrazioni di cui all’art. 1, co.2, del D.lgs. 165 del 2001.

 

In ultimo, si dispone che gli incarichi attribuiti in base alle disposizioni del comma 15, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

 


Articolo 2
(Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.)

 

 

L’articolo 2 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dall’anno 2021, è prevista l’istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In dettaglio, al comma 1, la disposizione prevede che l’attivazione di tali progetti sia disposta con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (si applicano le procedure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 [7] ). Lo strumento contrattuale individuato per la attivazione dei progetti è il contratto di apprendistato professionalizzante e il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, disciplinati, rispettivamente, dagli art. 44 e 45 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81(cfr. infra, la ricostruzione generale dell’istituto del contratto di apprendistato).

 

Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs  15 giugno 2015, n. 81 possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e a partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale. Ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto legislativo, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

 

La disposizione opera nelle more della attuazione della previsione di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata (la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata con la Conferenza Stato-regioni per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane).

 

Per la attivazione dei progetti di cui alla disposizione in esame, è istituito, a decorrere dall’anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l’anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022 che costituisce limite di spesa.

 La quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione è dunque pari a euro 700.000 per l’anno 2021 e euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 [8] . In vigore dal 8 ottobre 2016

 

 

L’Apprendistato

 

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni (i limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato) per un periodo minimo di sei mesi (mentre la durata massima si differenzia a seconda della tipologia di apprendistato).

 

Attualmente ne sono previste tre tipologie:

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni, in tutte le attività (al fine di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro);

apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;

apprendistato di alta formazione e ricerca, in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale o del diploma di maturità professionale, volto al conseguimento di titoli di studio specialistici.

 

Dal 1° gennaio 2007 sono stati introdotti degli strumenti volti ad incentivare tale misura. In particolare, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti (generalmente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è stata ridotta all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.

La legge di bilancio per il 2018 ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di bilancio 2020, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019 e di 46,7 milioni limitatamente al 2020) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante;

5 milioni di euro per l'estensione dei suddetti incentivi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo numero 150 del 2015 (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta della disapplicazione del contributo di licenziamento, della riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5% e dello sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro;

5 milioni di euro per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Sempre in tema di incentivi all'assunzione di apprendisti, la legge di bilancio per il 2018 ha introdotto, in favore dei datori di lavoro privati, una riduzione dei contributi previdenziali pari al 100 per cento della medesima base contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato.

Da ultimo, la legge di bilancio 2020 ha disposto uno sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nel 2020, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 [9] .


Articolo 3, comma 1
(Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni)

 

 

Il comma 1 del presente articolo 3 modifica la disciplina [10] concernente l’inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali, la progressione all’interno dell’area e l’accesso ad aree superiori - tale disciplina non concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica [11] -; la novella introduce un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, modifica la disciplina della progressione all’interno della stessa area e introduce una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa.

 

Come accennato, la novella di cui al presente comma 1, in primo luogo, introduce un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l’istituzione della stessa. Per il restante personale oggetto della presente disciplina, resta fermo il principio dell’articolazione di esso in almeno tre aree funzionali.

La novella conferma che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo princìpi di selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito; i parametri della selettività vengono leggermente riformulati sotto il profilo letterale - la nuova versione fa riferimento alle capacità culturali e professionali, alla qualità dell’attività svolta ed ai risultati conseguiti [12]  -, mentre vengono soppresse, fermi restando i princìpi summenzionati, le disposizioni specifiche secondo cui: la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica; la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.

Si introduce il principio in base al quale, per una quota, non superiore al cinquanta per cento, delle posizioni disponibili, si svolgono progressioni tra aree, mediante procedura comparativa. La disciplina finora vigente prevede invece, in via generale, per l’accesso ad ognuna delle suddette aree il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti da destinare al personale interno all’amministrazione - in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno -, quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso [13] . Nella disciplina finora vigente vi è altresì una disposizione transitoria [14] , secondo cui, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo (fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno); il numero di posti per queste ultime procedure non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni (consentite per la relativa area) e l'attivazione di tali procedure determina (in relazione al numero di posti individuati) la corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva (nei bandi concorsuali) destinata al personale interno.

La procedura comparativa - prevista dalla novella di cui al presente comma 1 - si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Si valuti l’opportunità di specificare se l’accesso all’area mediante la procedura comparativa sia subordinato al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso (alla medesima area) dall'esterno, considerato che la novella si limita a far riferimento (ai fini della valutazione comparativa) al possesso di titoli - professionali e di studio - ulteriori.

Si valuti l’opportunità di chiarire se la procedura comparativa riguardi esclusivamente i dipendenti inquadrati nell’area immediatamente sottostante.

Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra la novella in esame e la disposizione transitoria summenzionata, relativa al periodo 2020-2022.

Come accennato, per una quota, pari ad almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, resta ferma il principio dell’accesso dall’esterno (tramite concorso pubblico). Si valuti l’opportunità di chiarire se sia ora esclusa, nel contesto della nuova disciplina, la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno, nonché di chiarire il coordinamento con le previsioni specifiche di quote di riserva nei bandi di concorso per il personale con rapporti a termine [15] .

Il presente comma 1 specifica che all'attuazione delle norme di cui al medesimo comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.


Articolo 3, comma 2
(Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti)

 

 

Il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti suddetti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. Resta fermo, per gli interventi normativi e i contratti summenzionati, il principio di compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Si ricorda che, in base al vigente limite generale (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e fatte salve le norme specifiche, il suddetto ammontare annuo, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [16] .

 

 

 


Articolo 3, commi 3-6
(Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza nonché di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia)

 

 

La novella di cui al capoverso 1-bis del comma 3 modifica la disciplina sui criteri di valutazione e sulle prove dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza - come dirigente di seconda fascia - nelle amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) [17] e negli enti pubblici non economici nazionali. La novella di cui al capoverso 1-ter del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione con riferimento a ciascuna amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la medesima amministrazione. La novella di cui al comma 4 modifica la disciplina per l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni; la modifica concerne la quota di accesso tramite concorso pubblico. Il comma 5 riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto. Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.

 

Si ricorda, in via generale, che nelle amministrazioni in oggetto -amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali - la dirigenza è articolata nelle qualifiche (in ordine crescente) di dirigenti di seconda e di prima fascia [18] .

Si ricorda che, in base alla disciplina finora vigente, l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni suddette avviene [19] , per una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, per concorso, per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni e, per una quota non inferiore al cinquanta per cento dei suddetti posti, per corso-concorso selettivo (con ammissione mediante esami) di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione [20] . Nell’ambito del concorso indetto dalle singole amministrazioni, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento (dei posti messi a concorso) [21] .

Si ricorda altresì che ai concorsi in oggetto indetti dalle singole amministrazioni possono partecipare [22] : i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, aventi una determinata anzianità di servizio [23] ; i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nell’ambito generale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [24] , muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni, presso enti od organismi internazionali esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali (per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del diploma di laurea).

La novella di cui al capoverso 1-bis del comma 3 dispone che i bandi dei concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle suddette amministrazioni (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali) prevedano anche la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali (con riferimento alle aree di competenza individuate dal bando), anche attraverso prove, scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. Tali verifiche sono previste in via aggiuntiva rispetto all’accertamento della conoscenza delle materie disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; le prove per i concorsi per l’accesso alla dirigenza nelle amministrazioni in oggetto sono attualmente disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, il quale, per la definizione delle "materie" delle medesime prove, fa in larga misura rinvio al bando di concorso. Si valuti l’opportunità di un chiarimento riguardo al richiamo normativo sopra menzionato.

Si valuti l’opportunità di chiarire se la novella in oggetto riguardi anche i corsi-concorsi per la dirigenza indetti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione.

La novella di cui al capoverso 1-ter del comma 3 introduce una nuova modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni in oggetto, modalità che può riguardare una quota non superiore al trenta per cento dei posti oggetto di procedura (nell'ambito delle facoltà assunzionali) da parte della singola amministrazione; tale quota si commisura, quindi, sul totale dei posti residui rispetto alla quota - come detto, non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili [25] - ricoperta mediante corsi-concorsi per la dirigenza indetti dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Ciascuna amministrazione individua la quota - nell’ambito del suddetto limite del trenta per cento dei posti residui - da riservare alla nuova modalità, la quale è costituita da procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente (per l’accesso alla qualifica in oggetto) e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale sottostante. La procedura di selezione tiene conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti (con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire) ed è volta ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali; ai fini in oggetto, i bandi prevedono prove scritte e orali - definite secondo metodologie e standard riconosciuti e con riferimento alle aree di competenza individuate dai medesimi bandi - che concernano in via esclusiva le attività dei dipendenti e siano intese alla valutazione comparativa. La composizione della commissione esaminatrice deve comprendere - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei suddetti profili.

In considerazione della nuova modalità, riservata a dipendenti a tempo indeterminato presso la singola amministrazione, si valuti l’opportunità di chiarire se, per gli altri concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia indetti dalla singola amministrazione, resti ferma la norma (di rango regolamentare) secondo cui una percentuale dei posti (messi a concorso) debba essere riservata al personale dipendente dall'amministrazione medesima [26] .

La novella di cui al successivo comma 4 modifica la disciplina per l'accesso - tramite concorso pubblico - alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle suddette amministrazioni (amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici nazionali).

Si ricorda che l'accesso a tale qualifica nelle amministrazioni in oggetto avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendano disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico, per titoli ed esami [27] , e per la restante quota mediante il transito dei dirigenti di seconda fascia della stessa amministrazione [28] .

La novella concerne, come accennato, l'accesso mediante concorso. In base alla nuova disposizione, i relativi bandi devono prevedere la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali (con riferimento alle aree di competenza individuate dal medesimo bando), mediante prove scritte e orali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La novella richiede inoltre che la composizione della commissione esaminatrice comprenda - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - professionisti esperti nella valutazione dei profili oggetto della novella medesima.

 Si ricorda che i concorsi in oggetto sono indetti dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola nazionale dell'amministrazione [29] . A tali concorsi possono partecipare i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali, e gli altri soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali individuati nei bandi medesimi. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo europeo o internazionale.

Il successivo comma 5 riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria - di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni -, la quale sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia in oggetto. In base alla novella di cui al comma 5, la sospensione opera fino al 31 agosto 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021 - ferma restando la cessazione in data antecedente, nel caso di completamento dei processi di riorganizzazione previsti dal medesimo articolo 2 del D.L. n. 95 del 2012, e successive modificazioni -.

Si ricorda che il suddetto articolo 2 del D.L. n. 95 ha previsto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 6 prevede che gli interventi normativi di cui ai precedenti commi 3 e 4 costituiscono princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici e demanda alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, di apposite linee guida.

Si ricorda che le norme in materia di dirigenza di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001 costituiscono, ai sensi dell'articolo 27 dello stesso D.Lgs. n. 165, princìpi - a cui devono essere adeguati i relativi ordinamenti (tenendo conto delle proprie peculiarità) - per le regioni a statuto ordinario e per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato e dagli enti pubblici non economici nazionali. La formulazione del comma 6, a differenza di quella del suddetto articolo 27 del D.Lgs. n. 165, fa riferimento ai princìpi fondamentali ed alle materie di legislazione concorrente - di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - tra Stato e regioni [30] . Si consideri l'opportunità di valutare la formulazione di cui al comma 6, tenendo conto che tra le materie di legislazione concorrente non rientra la disciplina dei dipendenti pubblici, che il riferimento al regime di legislazione concorrente non comprende anche le regolamentazioni (in materia di dirigenti pubblici) operate dagli enti locali [31] . Inoltre, la formulazione letterale del comma 6 sembrerebbe qualificare come princìpi fondamentali tutte le disposizioni dei commi 3 e 4; si consideri l'opportunità di valutare tale profilo, considerato anche che nell'ordinamento di diverse amministrazioni territoriali non vige una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza.

 

Si ricorda che negli allegati tecnici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) italiano, presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, nell'ambito del paragrafo dedicato all'accesso alla dirigenza pubblica, si prevede (pag. 467) di "attuare azioni mirate per incoraggiare le donne ad acquisire le competenze necessarie per le promozioni e a ricoprire ruoli più manageriali, al fine di colmare il divario di genere nelle posizioni manageriali di alto livello". Si valuti pertanto l'opportunità di chiarire come tali previsioni possano trovare attuazione nell'ambito delle disposizioni in esame.



 


Articolo 3, comma 7
(Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti)

 

 

Il comma 7 modifica la disciplina [32] sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti [33] (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie individuate dalla novella di cui alla lettera b) del presente comma. Restano ferme le ulteriori esclusioni della condizione dell'assenso, già previste dalla disciplina [34] .

 

Più in particolare, in base alla novella, la condizione dell'assenso permane qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

-        si tratti di posizioni motivatamente infungibili;

-        il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni;

-        l'amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

-        il richiedente sia dipendente di determinate amministrazioni. In particolare, la novella conferma la condizione dell'assenso per i dipendenti di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale e prevede che per il personale della scuola continuino a trovare applicazione le norme vigenti in materia. Si valuti l'opportunità di chiarire se con quest'ultimo richiamo si intenda mantenere, per il personale della scuola, la condizione dell'assenso, considerato che le norme speciali vigenti riguardano, in linea di massima, i profili della mobilità volontaria all'interno dell'amministrazione scolastica e non quelli della mobilità verso altre amministrazioni.

·       La novella fa salva la possibilità, per l'amministrazione di appartenenza, di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza

di passaggio diretto.

Si valuti l'opportunità di chiarire la procedura complessiva prospettata dalla novella, considerato anche che una delle suddette fattispecie di esclusione è costituita da una posizione motivatamente infungibile.

Si ricorda che, in base alle esclusioni già vigenti [35] , che restano operanti nei termini specifici previsti per esse, in via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.

 

Riguardo, in generale, alla procedura di mobilità volontaria, cfr. la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (nonché l'articolo 1, comma 10-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, per quanto concerne la pubblicazione dei relativi bandi di mobilità). Si ricorda che, in base al comma 2-bis del suddetto articolo 30, e fatte salve le norme speciali, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, intese alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria in oggetto, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestino servizio. Il trasferimento mediante mobilità volontaria è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento, a condizione che sia assicurata la neutralità finanziaria, può essere disposto anche qualora la vacanza di organico sia presente in area funzionale diversa da quella di provenienza (fermo restando che l'area funzionale di inquadramento nella nuova amministrazione corrisponde all'area funzionale di inquadramento nell'amministrazione di provenienza).

 

 


Articolo 3, commi da 8 a 10
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

 

 

L’articolo 3, commi da 8 a 10, interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca.

In particolare:

·       amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all’evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo;

·       modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca, escludendo le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

·       circoscrive la possibilità di richiedere tra i requisiti per l’accesso alla pubblica amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione, e individua il parametro per la valutazione della pertinenza;

·       elimina la previsione che stabiliva che lo stesso titolo, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea, anzitutto, che le modifiche sono collegate a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che riconosce nei dottorati di ricerca una delle leve fondamentali per affrontare le sfide strategiche del paese, prevedendo espressamente, con l’investimento M4-C1-I.4.1, nell’ambito di un complessivo intervento di riforma e potenziamento dell’istituto, l’estensione del numero dei dottorati di ricerca e nuovi dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale.

In particolare, all’investimento M4-C1-I.4.1 il PNRR destina € 432 mln, attribuiti a fondo perduto, di cui € 144 mln per ciascun anno del triennio 2022-2024. L’obiettivo è quello di aumentare di 3.600 unità i dottorati attivando tre cicli a partire dal 2021, ciascuno dotato di 1.200 borse di studio.

Inoltre, allo scopo di aumentare l’efficacia delle azioni delle Amministrazioni pubbliche, si prevedono, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica, 3.000 nuovi dottorati innovativi, attivando tre cicli dal 2021, ciascuno dotato di 1.000 borse di studio.

Si prevede anche, in collaborazione con il Ministero della cultura, il finanziamento di cicli di dottorato destinati all’efficientamento della gestione e dello sviluppo del patrimonio culturale del Paese. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, sono previste 600 borse di dottorato.

 

Per completezza, si segnala che analoghe, ma non del tutto identiche, previsioni sono recate dall’art. 3 dell’A.C. 208 e abb.-A, in corso di esame alla Camera (v. infra).

Ampliamento delle finalità formative dei corsi di dottorato di ricerca e modifica della platea dei soggetti che possono attivare i corsi

 

Preliminarmente, si ricorda che la disciplina relativa ai dottorati di ricerca è recata dall’art. 4 della L. 210/1998 – come modificato dall’art. 19 della L. 240/2010 – e dal regolamento attuativo emanato con DM 45/2013.

In particolare, l’art. 4, co. 1, della L. 210/1998 dispone che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Il co. 2 dispone, a sua volta, che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca [36] , su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, nonché – possibilità ora soppressa – da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate (primo periodo). I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie (secondo periodo).

Lo stesso co. 2 aveva, altresì, affidato le modalità di individuazione delle sopra indicate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR (terzo periodo).

Al riguardo, l’art. 2, co. 3, del DM 45/2013 ha disposto che la qualificazione delle citate istituzioni doveva essere accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi, sulla base dei seguenti criteri:

a) espressa citazione nello statuto, fra i compiti istituzionali dell’ente, di formazione e ricerca;

b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali;

c) documentato svolgimento di attività di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno 5 anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualità almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intendeva attivare il corso di dottorato;

d) requisiti organizzativi e disponibilità di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilità dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo;

e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione.

 

Rispetto a quanto appena ricordato, il comma 9, lettera a), dispone che i corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

A tal fine, novella l’art. 4, co. 1, della L. 210/1998.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’ampliamento delle finalità dei corsi di dottorato, per l’acquisizione di competenze da spendere anche in ambito extraaccademico, si rende necessario anche sulla base del parere interlocutorio espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 maggio 2018, in sede di esame dello schema di decreto di modifica del DM 45/2013. In tale occasione, infatti, a fronte della previsione di introduzione di una nuova tipologia di “dottorati per la PA”, l’alto Consesso segnalò l’assenza di una adeguata base legislativa.

 

Per completezza, si evidenzia che le disposizioni introdotte sono identiche a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a), del già citato A.C. 208 e abb.-A.

 

Il comma 9, lettera b), sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.

A tal fine, novella lo stesso art. 4, co. 2, primo e terzo periodo, della L. 210/1998.

 

La relazione illustrativa fa presente che la modifica si rende necessaria perché la previsione di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca presso qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate non ha trovato, nella prassi, facile applicazione.

 

Per completezza, si evidenzia che le disposizioni introdotte sono identiche a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, lett. b), del già citato A.C. 208 e abb.-A.

 

A sua volta, il comma 10 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti anche presso le istituzioni AFAM.

A tal fine, novella l’art. 2, co. 5, della L. 508/1999, ridenominando i “corsi di formazione alla ricerca” in campo artistico e musicale, ivi previsti, in “corsi di dottorato di ricercain campo artistico e musicale.

Si dà, così, seguito all’intenzione annunciata nell’atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2021 del Ministero dell’università e della ricerca.

 

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che il sistema dell’alta formazione artistica e musicale è costituito, in base all’art. 2 della L. 508/1999, da Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza e Istituti musicali pareggiati.

Più nello specifico, si ricorda che, in base all’art. 3, co. 6, del regolamento attuativo emanato con DPR 212/2005, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

L’art. 5, co. 4, ha, a sua volta, stabilito che, fino all'adozione del regolamento che deve disciplinare i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi (ex art. 2, co. 7, lett. h), della L. 508/1999), i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) [37] .

Infine, l’art. 7, co. 5, del medesimo regolamento ha disposto che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il requisito per l’accesso a tali corsi è, dunque, analogo a quello previsto per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università (v. art. 6, co. 5, del regolamento emanato con DM 270/2004).

 

Per completezza, si evidenzia che analoghe, ma non identiche, previsioni sono recate dall’art. 3, co. 2, del già citato A.C. 208 e abb.-A.

In particolare, rispetto a quanto previsto dal testo in esame, l’A.C. 208 e abb.-A specifica anche che: le istituzioni AFAM possono attivare i corsi di dottorato a decorrere dall’a.a. successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; entro 6 mesi dalla medesima data, il Ministro dell’università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi; entro 3 mesi dalla medesima data, il Governo adegua conseguentemente il regolamento emanato con DPR 212/2005.

 

Spendibilità del titolo di dottore di ricerca nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni

 

Il comma 8 modifica l’art. 35 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la lett. e-ter) del co. 3 dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – come modificata, da ultimo, dall’art. 3-ter, co. 2, lett. a), del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – prevedeva, quale principio al quale le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi, la possibilità di richiedere, tra i requisiti indicati per specifici profili o livelli di inquadramento, il titolo di dottore di ricerca, al contempo disponendo che lo stesso deve essere prioritariamente valutato, ove pertinente, fra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

A sua volta, il co. 3-quater dello stesso art. 35 – introdotto dall’art. 3-ter, co. 2, lett. b), del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – aveva demandato ad un regolamento da emanare con DPCM, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988, la disciplina dei criteri di valutazione del dottorato di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

Per completezza, si ricorda, peraltro, che, specificamente per i concorsi ordinari per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, l’art. 1, co. 18-octies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha previsto che, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca, è attribuito un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuibile ai titoli [38] .

 

In particolare, il comma 8 sostituisce, anzitutto, la lett. e-ter) del co. 3 dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, disponendo che la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di richiedere tra i requisiti previsti per l’accesso il possesso di un titolo di dottore di ricerca riguarda (solo) specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione. Dispone, altresì, che, in tal caso, le procedure di selezione individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell’art. 17, co. 99, della L. 127/1999 quelle pertinenti alla tipologia del profilo o al livello di inquadramento.

 

Si tratta delle 14 Aree individuate, da ultimo, dall’Allegato A del DM 4 ottobre 2000.

Al riguardo, si ricorda che il citato art. 17, co. 99, della L. 127/1999 ha disposto che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), si procede, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.

Successivamente, l’art. 15 della L. 240/2010 ha disposto che con decreto del Ministro, sentito il CUN, devono essere definiti, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). I settori concorsuali sono raggruppati in macro-settori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.

In attuazione, è intervenuto, da ultimo, il DM 30 ottobre 2015 n. 855 – come modificato dal DM 22 giugno 2016, n. 494 – che continua a far riferimento alle Aree individuate dal DM 4 ottobre 2000.

 

Inoltre, a seguito della novella, il comma 8 elimina la previsione che stabiliva che il titolo di dottore di ricerca, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Conseguentemente, abroga il co. 3-quater dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.

 

La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, che, individuando nelle c.d. “Aree CUN” gli ambiti disciplinari in relazione ai quali determinare la pertinenza del singolo titolo di dottore di ricerca ai fini della selezione dei candidati dei concorsi pubblici, non è più necessaria la procedura più complessa prevista dal co. 3-quater dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.

 

Per completezza, si segnala che, rispetto a quanto previsto dal testo in esame, l’art. 3, co. 3, dell’A.C. 208 e abb.-A dispone che le pubbliche amministrazioni possono richiedere fra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso di un titolo di dottore di ricerca pertinente con il posto messo a concorso. La pertinenza è valutata avendo a riferimento le citate 14 Aree in cui sono raggruppati i settori scientifico-disciplinari.

Inoltre, dispone che (evidentemente, in fase di valutazione dei titoli) al titolo di dottore di ricerca pertinente (rispetto al posto messo a concorso) è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

- al doppio di quello riconosciuto per il possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale (questi, non necessariamente pertinenti);

- al triplo di quello riconosciuto per il possesso di master universitari o di altri titoli post-lauream di durata annuale (anche questi, non necessariamente pertinenti).


Articolo 4
(Formez PA)

 

 

L’articolo 4 modifica le funzioni e la struttura della Associazione Formez PA, al fine di consentire alla pubblica amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare, con adeguatezza e tempestività, il Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (PNRR) e consentire il pieno e corretto utilizzo del Next Generation Eu.

 

La disposizione modifica il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che disciplina la riorganizzazione della Associazione FORMEZ PA, ente strumentale della cui attività possono avvalersi la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni associate.

 

Ai sensi dell’art. 1 del predetto decreto legislativo, FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A- è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione.

 

In particolare, attraverso modifiche all’articolo 2 del d.lgs 6/2010, si prevede un ampliamento degli ambiti e delle finalità di intervento del FORMEZ-PA:

·       disponendo che l’Associazione svolga anche la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della Funzione Pubblica. In tal senso, si sostituisce l’articolo 2, comma 1, alinea (che elenca le finalità dell’azione dell’Associazione nei settori della formazione e dei servizi e della assistenza tecnica), confermando peraltro la funzione generale, attualmente prevista, di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati (comma 1, lett.a);

·       prevedendo l’implementazione delle funzioni della Associazione, riferendole non soltanto al settore della formazione ma anche al settore del “reclutamento”. Sono, altresì, definite ulteriori finalità, oltre a quelle già previste (cfr. infra, la ricostruzione normativa): predisporre e organizzare le procedure concorsuali e di reclutamento del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime; predisporre modelli per l’implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all’attuazione dei progetti del PNRR; assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale (in tal senso, si modifica l’articolo 2, comma 1, lett. a) del predetto decreto legislativo, aggiungendo i numeri 01, 02 e 5-bis) (comma 1, lett. b), c) e d));

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), nell’ambito del settore della formazione (e ora anche del settore del reclutamento, con le modifiche sopra esaminate), è possibile avvalersi del supporto di FORMEZ PA: 1) per predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso; 2) per sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche; 3) per rendere un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative, nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente; 4) per favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 5) per assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico.

 

·       prevedendo l’ampliamento del raggio di azione della Associazione, riferendolo non soltanto al settore dei servizi e della assistenza tecnica ma anche al “supporto al PNRR”, attraverso la modifica della lett. b) dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo suddetto. (cfr. infra, la ricostruzione normativa) Nell’ambito del punto 3 della lettera b), in particolare, si precisa che l’assistenza tecnica, il supporto e i contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, sia resa anche “al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione”. Infine, al punto 5 della lett. b), sono aggiunte ulteriori finalità all’azione della Associazione, prevedendo: di sviluppare forme di coordinamento per l’individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali (punto 5 bis); sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l’individuazione di processi rapidi per l’utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali (punto 5 ter); elaborare modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa (punto 5 quater) (comma 1, lett. e), f) e g)).

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), nell’ambito del settore servizi e assistenza tecnica (e ora anche del settore del “supporto al PNRR”, con le modifiche sopra esaminate), è possibile avvalersi di FORMEZ PA: 1) per fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio; 2) per fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni; 3) per fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi; 4) per sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi; 5) per fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei.

 

 

Con la sostituzione dell’articolo 3 del d.lgs 6/2010, per effetto del comma 1, lett. h) dell’articolo in esame, si interviene, invece, sulla struttura e sulle competenze degli organi di FORMEZ-PA.

In particolare, è soppresso il Comitato di indirizzo, fermi restando gli altri organi attualmente contemplati dall’articolo, vale a dire: il Presidente, il direttore generale, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori e l'assemblea (nuovo comma 1 dell’art. 3).

Il nuovo comma 2 dell’art. 3 aggiorna la nomenclatura dell’organo che procede alla nomina del Presidente: non più il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione bensì il Ministro per la pubblica amministrazione, fermo restando che il Presidente, ha la rappresentanza legale della Associazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Si procede a riscrivere anche la composizione del consiglio di amministrazione: oltre che dagli organi già previsti, il Presidente, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (non viene riproposta, tuttavia, la possibilità di sostituzione con un Dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato), il Capo del dipartimento della funzione pubblica, nonché cinque membri (di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni), è prevista la presenza di due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni e UPI e ANCI (nuovo comma 3).

Il nuovo comma 4 (che sostituisce la disposizione relativa al Comitato di Indirizzo, soppresso dalla disposizione in esame), prevede che il direttore generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato (con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale). Si conferma, infine, quanto già previsto per la nomina e la composizione del collegio dei revisori dei conti: nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione delegato (non più dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), il collegio è composto da tre membri, di cui uno designato del Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente) (comma 5).

Resta fermo che i compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica. E’ soppressa, invece, la previsione secondo la quale “il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non può superare l'ottanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente” (nuovo comma 6)

 

L’Art. 5, comma 1, del d.lgs 6/2010, in base al quale, per quanto non espressamente disposto dal decreto legislativo resta salva l'autonomia statutaria di Formez PA, è integrato con il comma 1-bis, in forza del quale lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 [39] , che regola la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (comma 1, lett. i))

 

Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, sopra esaminate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, decade il direttore generale ed entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni (comma 2).

E’ previsto, infine, che dalle disposizioni dell’articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che, in tal senso, il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

 

 


Articolo 5
(Scuola nazionale dell'amministrazione)

 

 

L'articolo 5 ridisegna alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione - onde annoverarvi profili attinenti alla formazione del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Introduce inoltre, nell'organizzazione della Scuola, la figura del Segretario generale, del quale determina le attribuzioni.

 

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione: SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono contenute nel decreto legislativo n. 178 del 2009 (che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, come modificato dal n. 381 del 2003).

È questo l'atto che viene modificato dall'articolo in esame, con una serie di novelle.

 

In base alla normativa vigente (cfr. il citato decreto legislativo n. 178 del 2009) la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola figurano: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Nella scorsa XVII legislatura sono stati posti alcuni interventi normativi incidenti sulla Scuola. Dapprima il d.P.R. n. 70 del 2013 istituiva il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (secondo la ridenominazione) assumeva un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento realizzate dalle singole istituzioni formative lì considerate. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 disponeva la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con d.P.C.m. 24 dicembre 2014 tali risorse sono state individuate e trasferite alla Scuola.

 

Alcune delle modificazioni recate dall'articolo 5 in esame concernono i compiti e le attività della Scuola.

Si viene a prevedere che la Scuola promuova e sostenga, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento professionale del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri con competenze di supporto e raccordo con l'amministrazione (per l'esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo, come prevede l'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - l'atto di rango primario recante norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Così la novella lettera f-bis) dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2009, disciplinante la riorganizzazione della Scuola.

E tra le attività della Scuola è ora prevista la ricerca e lo studio di specifiche tipologie di formazione, per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così la novella lettera e-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 178.

 

Altre modificazioni concernono gli organi della Scuola.

In particolare si viene a prevedere la figura del Segretario generale (così la novella lettera c-bis) dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178).

È di contro soppressa la figura del dirigente amministrativo (prevista dal previgente articolo 8 del decreto legislativo n. 178).

Quest'ultimo era titolare prevalentemente di responsabilità amministrativo-contabili. La nuova figura del Segretario generale, di contro, assume la titolarità di un più articolato spettro di compiti, alcuni dei quali innanzi attribuiti al Presidente - come la proposta in Comitato di gestione dei bilanci preventivo e consuntivo, o l'attivazione del Comitato di gestione affinché questo sia sentito circa la definizione dell'organizzazione interna della Scuola. Inoltre il Segretario generale è membro del Comitato di gestione (laddove il dirigente amministrativo partecipava senza diritto di voto). Così l'articolo 6 del decreto-legislativo n. 178, come rivisitato dalle novelle.

Viene inciso altresì l'articolo 7 del decreto legislativo n. 178, relativo al Presidente della Scuola.

È soppressa la previsione che tra le categorie di scelta del Presidente rientri quella dei consiglieri parlamentari o di "soggetti equiparati" a quelli previsti.

Le competenze del Presidente sono ridefinite, con a fronte un più marcato ruolo (rispetto all'antecedente dirigente amministrativo) del Segretario generale. Il Presidente infatti elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, "d'intesa" con il Segretario generale, oltre che sentito il Comitato scientifico (mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con università ed istituti di alta formazione nazionali e internazionali). Quella medesima intesa è prevista per la nomina da parte del Presidente dei docenti della Scuola; per l'esercizio delle altre attribuzioni presidenziali; per la redazione (sentito il Comitato scientifico) del programma triennale ed annuale.

 

Il Segretario generale è invece "sentito" dal Presidente per la nomina delle commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi.

Una enumerazione delle attribuzioni del Segretario generale - tra la quali viene a prevedersi la nomina dei dirigenti della Scuola - è poi resa dal novellato articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2009. E lì si viene a specificare che esso sia scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse.

Per la sua nomina (che permane - com'era per il precedente dirigente amministrativo - effettuata con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato) non è più sentito il Presidente (come invece prevedeva il testo previgente).

Immutata è la previsione che il Segretario generale duri in carica quattro anni, e possa essere confermato. Non è posto un limite ai rinnovi, laddove il Presidente, il quale dura del pari quattro anni, può essere confermato una volta sola (per quest'ultimo riguardo, la novella modifica il dettato della disposizione vigente, si direbbe però solo a fini stilistici senza mutarne il contenuto).

Ancora circa i compiti del Segretario generale: a sue delibere (non più del Presidente) spettano l'organizzazione interna e le disposizioni occorrenti per il funzionamento della Scuola. Così il novellato articolo 15 del decreto legislativo n. 178 del 2009 - del quale altresì la novella sopprime la previsione relativa alla determinazione di modalità di attribuzione degli incarichi, senza che altra nuova disposizione ne tratti (talché parrebbe da verificare se il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 178 rimanga privo di disciplina normativa).

Si viene a prevedere l'intesa del Segretario generale, per la proposta del Presidente al Comitato di gestione ai fini della delibera che disciplini i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali, in base alla normativa vigente, nonché le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi. Così il novellato articolo 18 del decreto legislativo n. 178.

La modifica infine dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 178 viene a disporre (mediante l'introduzione di un comma 1-bis) circa il trattamento

economico complessivo del Segretario generale.

Esso è articolato in una voce retributiva ed in un emolumento accessorio.

La voce retributiva è non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale (incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'emolumento accessorio è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) nel rispetto dei principi definiti, per i trattamenti accessori, dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165.

Disposizione finale prescrive che la Scuola adegui il regolamento di organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni del presente decreto-legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

È posta infine clausola di invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

 


Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)

Testo previgente

Testo modificato

Art. 2

Natura e finalità

Art. 2

Natura e finalità

1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

1. Identico.

2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

2. Identico:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;

a) identica;

b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;

b) identica;

c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;

c) identica;

d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;

d) identica;

e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;

e) identica;

f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

f) identica;

 

f-bis) promuovere e sostenere, durante l’intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione e lo sviluppo l’aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Identico.

Art. 3

Compiti

Art. 3

Compiti

1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:

1. Identico:

a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;

a) identica;

b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15;

b) identica;

c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;

c) identica;

d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato;

d) identica;

e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri Paesi in un quadro di cooperazione internazionale;

e) identica;

 

e-bis) attività di ricerca e di studio per l’individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e l’attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;

f) identica;

g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;

g) identica;

h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;

h) identica;

i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione [40] a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;

i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;

 

l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;

l) identica;

m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) identica;

n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

2. Identico.

3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalità.

3. Identico.

Art. 4

Organi

Art. 4

Organi

1. Sono organi della Scuola:

[a) lettera già abrogata dall'art. 18, comma 1, lett. f), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70]

1. Sono organi della Scuola:

 

b) il Comitato di gestione;

b) identica;

c) il Presidente.

c) identica;

 

c-bis) il Segretario Generale.

Articolo 6

Il Comitato di gestione

Articolo 6

Il Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dirigente amministrativo partecipa senza diritto di voto. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

 

 2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

 3. Identico.

Art. 7

Il Presidente

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari, alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione e tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, nomina i dirigenti ed i docenti della Scuola, propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo adotta; inoltre, propone al Comitato di gestione il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Dirigente amministrativo, nonché le variazioni di bilancio; esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, redige il programma triennale ed il programma annuale della Scuola.

Per la nomina dei dirigenti cfr. art. 8, comma 2, lett. e) del testo modificato

3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d’intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.

4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

Art. 8

Dirigente amministrativo

Art. 8

Segretario Generale

1. Il Dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativo-contabile della scuola, coordina gli uffici amministrativi, formula proposte al Presidente per la parte di competenza, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica.

V. infra, comma 2, alinea e lettere da a) a c)

2. Il Dirigente amministrativo è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dirigente amministrativo dura in carica quattro anni e può essere confermato.

1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell’organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

3. Il Dirigente amministrativo:

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

 

a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

 

b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

 

c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

a) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15, comma 1, ed in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dalle delibere di cui all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;

b) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

d) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria;

Per la nomina dei dirigenti cfr. art. 7, comma 3 del testo previgente

h) nomina i dirigenti della Scuola.

Art. 13

Personale non docente

Art. 13

Personale non docente

1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. Identico.

2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15.

2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 14

Trattamento economico

Art. 14

Trattamento economico

1. Il Presidente e il Dirigente amministrativo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.

2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Identico.

Art. 15

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

Art. 15

Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

1. Il Presidente definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nomina i docenti a tempo pieno e stabilisce le modalità di attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 10 e 11.

1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato.

2. Le delibere di cui ai commi 1 e 1-bis sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.

3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale.

3. Identico.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Identico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

Art. 18

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

Art. 18

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Presidente, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

1. Su proposta del Presidente, d’intesa con il Segretario Generale con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

2. Identico.

 


Articolo 6
(Piano integrato di attività e di organizzazione)

 

 

L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti.

Di durata triennale (ed aggiornato annualmente), tale Piano è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.

È pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente.

 

L'articolo 6 prescrive alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti l'adozione - entro il 31 dicembre 2021 - di un Piano integrato di attività e di organizzazione (comma 1).

Per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, tale cogente obbligo non è posto.

Peraltro il comma 6 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio definisca modalità semplificate, per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Il medesimo Dipartimento adotta un Piano tipo (previa intesa in sede di Conferenza unificata) quale strumento di supporto alle amministrazioni.

Per pubbliche amministrazioni si intendono - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").

Sono espressamente escluse dal comma 1 le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

 

 

Il Piano integrato di attività e di organizzazione è previsto avere durata triennale, con aggiornamento annuale.

Sua finalità (ancora prevede il comma 1) sono la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa; il miglioramento della qualità dei servizi prestati; la "costante e progressiva" semplificazione; la reingegnerizzazione dei "processi", anche in materia di diritto di accesso.

Permangono immutate le vigenti "discipline di settore". Pertanto il Piano non può incidere sulla configurazione di competenze e contenuti quale dettata dalla normativa che disciplini sul piano sostanziale i diversificati profili che lo vanno a comporre.

 

Compito del Piano è la definizione di più elementi, quali articolati dal comma 2.

Sono:

a)    gli obiettivi programmatici e strategici della performance.

Si ricorda che il ciclo di gestione della performance è stato oggetto di una disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", il quale ha dato sviluppo e sistematizzazione a indicazioni in tema di valutazione dei rendimenti e risultati dell'attività delle amministrazioni pubbliche, tratteggiate nel decreto legislativo n. 286 del 1999). L'articolo 10 di quel decreto legislativo n. 150 del 2009 tratta di un "Piano della performance" (e, a consuntivo, di una "Relazione sulla performance") quale documento programmatico triennale (definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica), tale da individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli obiettivi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Parrebbe di ritenere che il Piano della performance previsto dalla disciplina vigente risulti 'assorbito' dal Piano integrato di attività e organizzazione che si viene a prevedere.

b)    la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Per il riguardo gestionale ed organizzativo, rileva altresì il ricorso al lavoro agile - disciplinato, si ricorda, dal Capo II della legge n. 81 del 2017, e ribadito innanzi alla situazione creatasi con l'epidemia da Covid-19 (per il lavoro pubblico, cfr. dapprima l'art. 18 del poi abrogato decreto-legge n. 9 del 2020; indi l'art. 87-bis inserito nel decreto-legge n. 18 del 2020, e l'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha previsto un Piano organizzativo del lavoro agile, quale sezione del Piano della performance; infine l'art. 11-bis trasposto nel decreto-legge n. 52 del 2021).

Quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa alfabetizzazione digitale; sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali; accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale.

c)     strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove "risorse" (si intende, risorse umane, di personale); valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (beninteso nei limiti di legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito.

Su tale materia - tenuto altresì conto dell'evoluzione normativa che ha investito, per le pubbliche amministrazioni, la nozione di dotazione organica - è da considerare come esse siano tenute a redigere un Piano triennale dei fabbisogni di personale (oggetto degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come rivisitato dal decreto legislativo n. 75 del 2017). Invero, anche siffatto Piano si direbbe confluire nel nuovo previsto Piano integrato di attività e organizzazione.

Quanto alla progressione 'verticale' di carriera del personale, la sua disciplina è recata dall'art. 52, comma 1-bis del decreto-legislativo n. 165 del 2001 (comma lì introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009). Ad essa si è affiancata, in via derogatoria e temporalmente circoscritta (protratta al triennio 2020-2022 dall'art. 1, comma 1-ter del decreto-legge multi-proroghe n. 162 del 2019), la disciplina posta dall'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Sulla materia interviene ora l'articolo 3, comma 1 del presente decreto-legge (v. scheda supra).    

d)    la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corruzione.

Su questa materia, la legge n. 190 del 2012 ha dettato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Vi figura la previsione (all'art. 1) di un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che le pubbliche amministrazioni debbono adottare. Anche per questo riguardo, il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla disciplina vigente pare risultare 'assorbito' dal Piano integrato di attività e organizzazione che si viene a prevedere.

e)     l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati.

f)      modalità ed azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili.

g)    modalità ed azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

 

Spetta infine al Piano integrato di attività e organizzazione - aggiunge il comma 3 - di definire le modalità di monitoraggio degli "esiti", con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti.

Tra gli strumenti di rilevazione, è fatto richiamo a quelli relativi alla soddisfazione dell'utenza, previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Cfr. in particolare il suo art. 19-bis, relativo alla partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della perfomance organizzativa nonché alla rilevazione del loro grado di soddisfazione verso attività e servizi resi dalle amministrazioni.

Da rilevare nel monitoraggio risultano inoltre i procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2009 - il quale, si ricorda, ha dato attuazione all'art. 4 della legge n. 15 del 2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici.

Ebbene il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha previsto che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possano diffidare le amministrazioni pubbliche ed i concessionari di servizi pubblici all'effettuazione degli interventi utili, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici.

Ed ha previsto che qualora l'amministrazione o il concessionario non abbiano provveduto, o abbiano provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata, il diffidante possa agire in sede giurisdizionale.

 

Il comma 4 dispone circa la pubblicità del Piano integrato di attività e di organizzazione. 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano (e i relativi aggiornamenti) entro il 31 dicembre di ogni anno sul proprio sito istituzionale.

E lo inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo portale.

 

Il comma 5 demanda ad uno o più regolamenti governativi (decreti del Presidente della Repubblica), previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione degli adempimenti assorbiti nel Piano, pertanto da ritenersi abrogati nella loro previsione originaria.

 

La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni, delle quali tratta il comma 7.

In particolare, trovano applicazione in tal caso le sanzioni previste (lì con riferimento al Piano della performance) dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

Vale a dire è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti.

Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Nei casi poi in cui la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo della singola amministrazione, l'erogazione dei trattamenti incentivanti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne abbia dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano.

Ancora il comma 7 tiene ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 90 del 2014 - il quale dispone l'applicazione - salvo che il fatto costituisca reato - di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

 

Chiude clausola di invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posta dal comma 8.


Articolo 7
(Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie
di progetti)

 

 

I commi da 1 a 3 disciplinano l’assunzione di un contingente di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR; di queste, 80 sono destinate ad essere inquadrate presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte sono ripartite tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti. Il concorso pubblico per l’assunzione del contingente è indetto dal Dipartimento della funzione pubblica, mentre la ripartizione è effettuata con DPCM. Inoltre, con DPCM si provvede all’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (art. 8, D.L. n. 77/2021).

Il comma 4 autorizza il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad avvalersi, per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale. Si prevede l’istituzione di un Fondo nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di garantire anche alle restanti amministrazioni di potersi avvalere di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

Il comma 5 stabilisce che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1.

Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021 e di 35,2 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 (comma 6).

 

 

In particolare, il comma 1 dispone in ordine al reclutamento di 500 unità di personale (eventualmente integrabili a ulteriori 300 unità) non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Detto personale è inquadrato nell'Area III, posizione economica F1, nei seguenti profili professionali:

§  economico;

§  giuridico;

§  informatico;

§  statistico-matematico;

§  ingegneristico;

§  ingegneristico gestionale.

 

Il Dipartimento della funzione pubblica indice il relativo concorso pubblico - mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’articolo 1, comma 4, del provvedimento in commento (v. supra) - entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

Del predetto contingente, 80 unità, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all’allegato IV al presente decreto, vengono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze- Ragioneria generale dello Stato, mentre si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la ripartizione del restante personale tra le amministrazioni centrali - individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - deputate allo svolgimento delle predette attività.

Inoltre, si dispone che, sempre con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR tenute a coordinare le relative attività di gestione, nonché a provvedere al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 77/2021 recante la governance del PNRR).

 

Il richiamato articolo 8 del D.L. n. 77 del 2021 detta disposizioni per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, prevedendo che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano individui una struttura di livello dirigenziale generale (esistente o di nuova istituzione), che funga da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, istituito dall’art. 6 del medesimo decreto-legge presso la Ragioneria generale dello Stato, e svolga attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ai fini dell’avanzamento dei progetti, sulla base di apposite linee guida da essa adottate, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e dei target.

 

Il comma 2 reca disposizioni sulle graduatorie, che rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento, in presenza di motivate esigenze, fino a ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

 

Il comma 3 stabilisce che per le assunzioni si possa ricorrere alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’articolo 35, comma 5, del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001). Inoltre, si prevede che le aassunzioni siano effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 

 Tale disposizione prevede, salvo determinate eccezioni, che le PA a decorrere dal 2011 possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali assunzioni non sono comunque computate ai fini della consistenza della dotazione organica.

 

Il comma 4 da facoltà al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

La norma stabilisce l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 167.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

Si rammenta che il citato articolo 6 del D.L. n. 77 del 2021 (recante la governance del PNRR) istituisce presso il MEF - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (comma 1). Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Tale Servizio centrale si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della RGS, che concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

 

Il comma 4 dispone, altresì, l’istituzione di un Fondo nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare anche alle restanti amministrazioni deputate allo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, di cui al D.L. n. 77/2021che saranno individuate con apposito DPCM ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame - di potersi anch’esse avvalere di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

Il suddetto Fondo è istituto con una dotazione di 2.668.000 euro per l’anno 2021 e di 8.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Anche per gli incarichi conferiti dalle amministrazioni di cui al comma 1, l’importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata massima di trentasei mesi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Il richiamato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti indicati dalla norma stessa [41] .

 

Il comma 5 prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1.

A tal fine è autorizzata la spesa di 865.000 euro per l’anno 2021.

 

Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 in esame è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021 e di 35,2 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 (comma 6).

Gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 sono illustrati nella tabella seguente, riportata nella Relazione tecnica:

 

 

(importi in euro)

2021
(4 mesi)

Per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026

Comma 1

420 funz. t.d. Area III F1

7.657.083

22.969.250

80 funz. T.d. Area III F1 RGS

1.242.917

3.728.750

Comma 4

Esperti RGS

167.000

500.000

Esperti

2.668.000

8.000.000

Comma 5

Formazione

865.000

-

 

 

12.600.000

35.198.000

 

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

 

 


Articolo 8
(Reclutamento di personale per le attività di controllo,
audit, anticorruzione e trasparenza)

 

 

L'articolo 8 istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS (comma 1), attribuendo ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di coordinamento unitario delle attività del proprio ambito di competenza (comma 2). L'articolo, inoltre, attribuisce al Dipartimento del Tesoro del MEF una serie di compiti di raccordo e verifica istituendo a tal fine presso il medesimo Dipartimento due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale (comma 3). Il comma 4 precisa le modalità di adozione dei regolamenti attuativi. Il comma 5, infine, reca l'autorizzazione di spesa, pari a euro 941.000 per l’anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022, e l'indicazione della copertura finanziaria.

 

Nel dettaglio, il comma 1, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) ai sensi dell’articolo 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento RGS.

 

Si rammenta che il citato articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza) del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. "Semplificazioni e transizione ecologica")        definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso: la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della RGS - IGRUE (comma 1); la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021 (commi 2 e 3); l'autorizzazione del MEF - Dipartimento RGS a conferire sette incarichi di livello dirigenziale non generale (comma 4); la previsione della ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione (comma 5); l'attribuzione alla Sogei S.p.A. del compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR, anche avvalendosi di Studiare Sviluppo s.r.l. (comma 6); l'individuazione della Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria (comma 7); l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per rafforzare le attività di controllo (comma 8). Per l'attuazione di tali disposizioni l'articolo, infine, autorizza la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022, rinviando all'articolo 16 per la copertura finanziaria (comma 9).

 

Il comma 2 attribuisce ai direttori delle RTS con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di assicurare, nell’ambito territoriale di competenza definito nella seguente tabella di cui all’Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

 

Tabella - Ambiti territoriali

AREA

RTS

AMBITO TERRITORIALE

Area Nord-Ovest

RTS Milano

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia

Area Nord-Est

RTS Venezia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA

Area Centro-Nord

RTS Bologna

Emilia Romagna, Toscana e Marche

Area Centro-Sardegna

RTS Roma

Lazio, Umbria, Sardegna

Area Sud-Ovest

RTS Napoli

Campania, Basilicata

Area Sud-Adriatica

RTS Bari

Puglia, Abruzzo, Molise

Area Sud-Sicilia

RTS Palermo

Sicilia, Calabria

 

Il comma 3 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento del Tesoro il compito di:

-        assicurare il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma;

-        curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l’attuazione del PNRR;

-        verificare in itinere le eventuali proposte di modifica all’accordo di prestito di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 14 del medesimo regolamento.

A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

 

Si rammenta che il Semestre europeo consiste in un insieme di documenti, adempimenti e procedure volti ad assicurare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio dei paesi membri della zona euro e dell'Unione europea. Tali attività ? ritenute necessarie a mantenere le condizioni di stabilità economica e finanziaria da cui dipende il funzionamento dell'area valutaria ? sono poste in essere dal Consiglio dell'Unione europea su impulso della Commissione. Tra i documenti fondamentali del Semestre europeo figura il Programma nazionale di riforma, con cui il Governo illustra le riforme che intende attuare [42] .

 

Si ricorda altresì che la Banca europea per gli investimenti (BEI), costituita nel 1957 in attuazione degli articoli 129 e 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (Trattato di Roma) contribuisce alla promozione di investimenti, che non avrebbero altrimenti facile accesso al finanziamento (ad esempio nelle regioni meno sviluppate o per le piccole e medie imprese), per lo sviluppo equilibrato del mercato interno [43] .

 

Si rammenta infine che il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza [44] . L'articolo 14 riguarda i prestiti. Esso stabilisce che fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del PNRR. Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un PNRR o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra: a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari; b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18; c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b). Il sostegno sotto forma di prestito per il PNRR dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11. L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato. Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h). La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 19. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Se del caso, il PNRR è modificato di conseguenza.

L'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 riguarda invece l'accordo di prestito. In particolare prevede che prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:

a)     la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e

b)     le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:

a)     l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13;

b)     la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;

c)     la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;

d)     il numero massimo di rate e il piano di rimborso;

e)     gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.

 

Il comma 4 precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

 

Si rammenta che in base all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  medesimo decreto (quindi entro il 30 luglio 2021), con le modalità del procedimento ordinario stabilite dall'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) - che prevede regolamenti governativi di delegificazione - si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di  cui  all'articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2021. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

Si rammenta altresì che l’articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione. A questi Ministeri si aggiunge ora il MEF.

 

Il comma 5 reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 941.000 per l’anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero.

 

La relazione tecnica che accompagna il decreto riporta la seguente tabella illustrativa degli oneri derivanti dall'articolo:

 

 

 

 

2021 (5 mesi)

A decorrere dal 2022

Comma 1

7 DG RTS

759.375

1.821.103

1 II fascia RTS Roma

60.542

145.299

Comma 3

2 II fascia CSR DT

121.083

290.598

 

 

941.000

2.257.000

 

 


Articolo 9
(Incarichi  di  collaborazione  per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR)

 

L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia, nel limite di 165 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-204, da destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR

 

Ai sensi del comma 1, dette risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni per il 2024, sono destinate al conferimento dei predetti incarichi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), per la gestione delle "procedure complesse", che non potranno superare il numero massimo complessivo pari a mille unità.

Gli enti territoriali beneficiari della disposizione sono le "Regioni" e gli "enti locali". Il mancato riferimento alle Province autonome, enti non assimilabili agli enti locali, potrebbe indurre a ritenere che le disposizioni in commento non riguardino le autonomie speciali.

Si valuti un chiarimento in proposito. 

Il riferimento all'art.1, comma 5, lettera a) del presente decreto (si veda in proposito la scheda de presente Dossier) implica che gli incarichi di collaborazione di cui Regioni ed enti locali potranno avvalersi ai sensi della disposizione in commento devono essere conferiti ai soggetti iscritti nell'istruendo elenco dei professionisti ed esperti, presso il Dipartimento della funzione pubblica. Gli incarichi sono attribuiti sulla base di contratti individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lgs. n.165 del 2001.

Tale ultima disposizione fa riferimento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione cui possono essere conferiti incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, nel rispetto di specifici presupposti di legittimità.

Si segnala che le relazioni illustrativa e tecnica non forniscono elementi informativi dai quali evincere né la ragione per cui i finanziamenti siano previsti sino al 2024, e non per tutta la durata del PNRR, tenuto anche conto che l'art.1, comma 2, del provvedimento in esame dispone che i contratti di collaborazione (così come peraltro quelli di lavoro a tempo determinato) attivabili da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR "possono essere stipulati per un periodo anche superiore ai trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

Dai predetti documenti non sono altresì verificabili né la congruità del numero massimi di incarichi conferibile (pari a mille) rispetto alle effettive esigenze degli enti territoriali interessati, né infine i contorni delle "procedure complesse", rispetto a quelle che non rivestono tale caratteristica e per le quali non sono attivabili le anzidette collaborazioni.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento in proposito.

Il riparto delle predette risorse finanziarie agli enti territoriali beneficiari è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo riguardo al relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Il d.P.C.m. è adottato: i) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; ii)  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale; iii) previa intesa in Conferenza unificata.

La disposizione non prevede alcun termine per l'adozione del d.P.C.m., neanche di tipo mobile (come potrebbe essere se fosse ad esempio ancorato alla data di approvazione del PNRR da parte dell'Unione europea, v. infra).

 

Il comma 2: i) specifica che il reclutamento dei soggetti cui conferire i predetti incarichi di collaborazione è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea; ii) individua la copertura finanziaria dell'articolo stabilendo che ai richiamati oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020), all'art.1,  comma 1037, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni per l'anno 2022 e di 44.573 milioni per l'anno 2023, costituisce un'anticipazione dello Stato rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea relativi al medesimo Programma Next generation Eu. Le risorse del fondo, ai sensi della disciplina recata nei successivi commi della legge di bilancio, sono successivamente versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale.

Le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del Fondo e per la loro rendicontazione sono demandate ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [45] .


Articolo 10
(Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del PNRR per la digitalizzazione; assunzioni presso l'Agenzia per l'Italia digitale)

 

 

L'articolo 10 prevede l'assunzione di un contingente fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, a termine (fino al 31 dicembre 2026), per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali.   

Autorizza inoltre l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) ad assumere un contingente di 67 unità di personale a tempo determinato (con termine massimo, del pari, il 31 dicembre 2026).

Siffatti reclutamenti sono autorizzati subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

Il comma 1 prevede l'istituzione di un contingente fino a un massimo di 338 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio (nella sua struttura competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale).

Questo, fino al 31 dicembre 2026.

Al riguardo, potrebbe valutarsi l’opportunità di un coordinamento con il principio generale stabilito dall’articolo 31 della legge n. 400 del 1988, in base al quale “i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal  giuramento del Governo, cessano di avere effetto”, secondo il cd. 'Spoils System').

Questo contingente è allestito per fornire sostegno alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, onde attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il contingente è composto da:

§  esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie. Invero non è richiamato dalla disposizione l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui gli esperti sono nominati per speciali esigenze, "secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio";

§  unità di personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo o comando (o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza), proveniente da pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  del Ministero dell'economia e delle finanze. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (prevede l'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, cui la disposizione rinvia).

La composizione del contingente - e la determinazione dei compensi - sono demandati a decreto del Presidente del Consiglio.

 

Sul reclutamento degli esperti sopra ricordati dispone il comma 2.

Essi sono individuati previa procedura selettiva con avviso pubblico - la quale si articola nella valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta e in un colloquio almeno, effettuabile anche in modalità telematica. La procedura selettiva (o singole sue fasi) può essere effettuata con modalità telematiche, "anche automatizzate".

 

Per il complessivo contingente fino a 338 unità è posto (dal comma 1) un limite di spesa, pari a: 9,33 milioni per l'anno 2021; 28 milioni per ciascuno dagli anni dal 2022 al 2025; 18,66 milioni per l'anno 2026.

Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente - aggiunge il comma 3 - è autorizzata la spesa complessiva massima di 1 milione per l'anno 2021; 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; 2 milioni per l'anno 2026.

 

Non occorre ricordare come delle sei missioni che compongono il Piano nazionale di ripresa e resilienza, una concerna: "digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo". È la missione n. 1 (senza considerare la 'trasversalità' propria della digitalizzazione, tale da riverberarsi su missioni altre).

Tra le linee di intervento componenti la missione n. 1, figura la "digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione" (altra componente - che qui di seguito non si considera - in cui la digitalizzazione assai rilevi è la competitività del sistema produttivo, nella quale rientrano, tra l'altro, le reti ultra-veloci).

A quel fine sono destinate, complessivamente, risorse per 9,75 miliardi di euro - dei quali 6,146 miliardi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Le riforme previste concernono: servizi digitali e cittadinanza digitale; servizi digitali e competenze digitali; Polis-case dei servizi digitali.

Sono individuati sette interventi: infrastrutture digitali; migrazione al cloud; dati e interoperabilità; servizi digitali e cittadinanza digitale; cybersecurity; digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali; competenze digitali di base.

Loro si affiancano altri interventi: processo di acquisto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); sostegno alla trasformazione della pubblica amministrazione locale; 'cloud first' e interoperabilità.

 

Inoltre il decreto-legge n. 59 del 2021 ha dettato un Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare - con risorse nazionali, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le risorse lì previste, vi sono 1.750 milioni attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite trasferimento di risorse dal Ministero dell'economia e delle finanze) per i seguenti programmi e interventi, per un arco temporale dal 2021 al 2026: servizi digitali e cittadinanza digitale: 350 milioni; servizi digitali e competenze digitali: 250 milioni; tecnologie satellitari ed economia spaziale: 800 milioni;    ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 350 milioni.

Complessivamente, le risorse attribuite dal decreto-legge n. 59 del 2021 ascrivibili come complementari alla componente n. 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione) della missione n. 1 del PNRR ammontano a 1,4 miliardi.

Talché quella componente viene a fruire, complessivamente, di 11,15 miliardi.

 

Per quanto riguardo la cd. governance della complessiva attuazione del PNRR, si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato sul decreto-legge n. 77 del 2021, il quale determina l'apparato di organi e funzioni, mirati alla realizzazione del Piano. Esso ha istituito presso la Presidenza del Consiglio una sede di generale indirizzo, impulso, coordinamento della fase attuativa del Piano: una "Cabina di regia" (a composizione 'mobile', con i diversi Ministri interessati, a seconda delle materie trattate: art. 2), coadiuvata da una "Segreteria tecnica" (art. 4), la quale ultima è altresì operativa rispetto ad un "Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale" (art. 3) inteso quale sede consultiva di raccordo con parti sociali, enti territoriali, mondo produttivo e della ricerca, società civile. Ed ha posto presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) una sede di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione del Piano: un "Servizio centrale per il PNRR" (art. 6), che agisce quale punto di contatto nazionale rispetto alle istituzioni dell'Unione europea. Gli si affiancano sedi di valutazione dell'andamento della fase attuativa (art. 7). Spetta a ciascuna Amministrazione titolare di interventi previsti nel Piano la conduzione della fase attuativa, con alcune rimodulazioni organizzative mirate (art. 8 e art. 9).

 

Per quanto concerne la cd. transizione digitale, vale ricordare una evoluzione normativa la quale ha teso a convogliare e 'centralizzare' presso la Presidenza del Consiglio un novero di competenze (cfr. tra gli altri l'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018).

Da ultimo l'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021 ha avuto specifico riguardo proprio alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, attribuendogli le funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo in diverse materie. Sono: innovazione tecnologica; attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea; strategia italiana per la banda ultralarga; digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; accesso dei servizi in rete; connettività; infrastrutture digitali materiali e immateriali; strategia nazionale dei dati pubblici. Ed ha previsto l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, individuato quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni.

Ancora l'articolo 8 del decreto-legge n. 22 del 2021 quale convertito in legge ha dettato (al comma 11-bis) norme relative al Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, il quale è stato così novellato onde rendere il Gruppo permanente, con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica [46] le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge n. 22, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (uno dei 'pilastri del quale, secondo l'indicazione della Commissione europea, è appunto la trasformazione digitale).

 

Il comma 4 autorizza l'Agenzia per l'Italia digitale ad assumere a contratto determinato un contingente massimo di 67 unità di personale (dell'Area III, posizione economica F1).

L'assunzione autorizzata è per un periodo che può essere superiore a trentasei mesi (fatte salve le disposizioni speciali, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato - alla quale rinvia, per i pubblici dipendenti, l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - la durata di un complesso di rapporti a termine tra un datore di lavoro e un dipendente non può superare il limite dei trentasei mesi: cfr. articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

L'assunzione non può peraltro eccedere la durata di completamento del PNRR, e comunque il 31 dicembre 2026.

L'assunzione è in deroga alla dotazione organica ed ai limiti di spesa per l'avvalimento di personale a contratto determinato (quali posti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).

È fatto richiamo a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4 del presente decreto-legge, secondo cui le amministrazioni possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 44 del 2021 (relativa alla previsione, in sede di bando, di una fase di valutazione dei titoli, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali), prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.

Il limite di spesa autorizzato per l'assunzione di queste 67 unità di personale a contratto determinato da parte dell'AgID è di 1,24 milioni per l'anno 2021; 3,72 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è preposta, com'è noto, alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea.

Emana linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche; elabora il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche; monitora le attività svolte dalle amministrazioni; svolge alcune altre funzioni, enumerate dall'articolo 14-bis del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

 

Infine il comma 5 dispone che l'autorizzazione dei reclutamenti considerati - fino a 338 unità presso la Presidenza del Consiglio, fino a 67 unità presso l'Agenzia per l'Italia digitale - sia condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Al contempo detta disposizione circa la copertura finanziaria delle disposizioni di questo articolo del decreto-legge.

Gli oneri complessivi, risultanti dalla sommatoria degli oneri sopra ricordati, sono pari a: 11,57 milioni per l'anno 2021; 34,72 milioni per gli anni dal 2022 al 2025; 24,39 milioni per l'anno 2026.

Vi si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 - il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma Next Generation EU, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (lì previsto con una dotazione di 32,76 miliardi per l'anno 2021, di 40,3 miliardi per l'anno 2022, di 44,57 milioni per l'anno 2023).


Articolo 11
(Addetti all’ufficio per il processo)

 

 

L’articolo 11 è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell’ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine:

·       autorizza l’assunzione di addetti all’ufficio per il processo: 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell’ambito della giustizia amministrativa; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato (comma 1).;

·       con riferimento alle procedure assunzionali nell’ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l’accesso, i profili professionali il trattamento economico (comma 2); individua altresì i profili professionali per le assunzioni da parte della Giustizia amministrativa (comma 3);

·       specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l’ufficio del processo: costituisca titolo per l’accesso al concorso in magistratura; equivalga ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali nonché sia titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria (comma 4) e prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito (comma 5)

·       specifica che le assunzioni sono autorizzate subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea (comma 6).

 

 

L’articolo 11 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell’ufficio per il processo, sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.

Si ricorda che l’Ufficio per il Processo è stato istituito dal decreto legge 90/2014, che ha inserito l’articolo 16-opties nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In tale disposizione si prevede espressamente la creazione di strutture organizzative denominate “Ufficio per il Processo”, “al fine di garantire la ragionevole durata del processo”, nonché allo scopo di assicurare “un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. Il terzo compito affidato dal legislatore all’Ufficio per il processo si ritrova nell’art. 7 del D.M. 1/10/2015, che affida a tale struttura organizzativa la realizzazione della Banca dati della giurisprudenza di merito.

L'ufficio per il processo è una struttura organizzativa attualmente composta:

   da personale di cancelleria

   dai giovani laureati o laureandi, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici il tirocinio formativo di 18 mesi (ex art. 73 del D.L. 69/2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011);

   per le sole corti d'appello, anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'art. 42-ter dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941). Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono di competenza del Ministero della giustizia e del CSM.

Con il DM giustizia del 1° ottobre 2015 sono state dettate le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo; con la delibera del 24 luglio 2019 il CSM ha approvato la risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari. In precedenza, con la delibera del 18 luglio 2018, il CSM aveva reso obbligatoria l'istituzione degli UPP.

Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, al fine di ridurre la durata dei giudizi, quello di portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro. L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Il Governo, nel PNRR, prevede di realizzare l'obiettivo, in primo luogo, attraverso il potenziamento dello staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti).

A tal fine, per quanto riguarda la giustizia ordinaria, viene finanziato con 2.300 milioni di euro (Investimento M1-C1-I.3.1) un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale

 

Nello specifico, il comma 1 autorizza il reclutamento degli addetti all’ufficio per il processo sia nell’ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa.

 

 

 

Per la giustizia ordinaria si prevede che:

·       le procedure di reclutamento siano avviate, su richiesta del Ministro della giustizia dalla Commissione Interministeriale RIPAM che può avvalersi di Formez PA (v. sopra art. 4);

La commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) - istituita con DM del 25 luglio 1994 - è composta dai rappresentanti pro tempore del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e svolge i seguenti compiti: approvazione e indizione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

·       tali procedure concernano un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, e che, nell’ambito di tale contingente, alla Corte di cassazione siano destinati massimo 400 unità, da assegnarsi sulla base di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, al fine di contenere la pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

·       le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato siano articolate nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

La disposizione dà diretta attuazione a quanto previsto nel PNRR che prevede di assumere con contratti a tempo determinato circa 16.500 laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche, che formeranno lo staff dell'Ufficio del Processo, con il compito di collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza pertinente, di predisporre le bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile e che una quota parte dei neo-assunti (400 addetti all'Ufficio del Processo) verrà specificatamente assegnata al progetto di innovazione organizzativa della Corte di Cassazione che prevede la revisione delle sezioni civili, in particolare la sezione tributaria e le sezioni dedicate all'immigrazione e al diritto di asilo.

 

Per la giustizia amministrativa, al fine di assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, si prevede:

·       l’assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo; nell’ambito del suddetto contingente 250 unità complessive sono destinate ai ruoli di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario statistico; le restanti 76 unità sono destinate al ruolo di assistente informatico.

·       l’articolazione delle assunzioni in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi;

L’Ufficio per il processo nell’ambito della giustizia amministrativa è stato istituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, che ha inserito l’art. 53-ter nella legge n. 186 del 1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). In tale disposizione si specifica che a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", la cui composizione è analoga a quella prevista per l’Ufficio del processo nella giustizia ordinaria (vedi sopra). I compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, sono demandati al regolamento di organizzazione.

Il PNRR [p. 499 e ss.]  ha previsto l’impiego di 42,1 milioni di euro (Investimento M1-C1-I.3.2) per l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di 30 mesi di 250 funzionari e di 90 assistenti informatici. Le unità di personale saranno distribuite presso gli uffici giudiziari amministrativi che presentano il maggiore arretrato (Consiglio di Stato, TAR Lazio, TAR Lombardia, TAR Veneto, TAR Campania e TAR Sicilia).

 

La disposizione in esame contiene inoltre alcune disposizioni comuni alle assunzioni della giustizia ordinaria e della giustizia amministrativa prevedendo:

·       una deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001):

L'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) detta la disciplina del lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, stabilendo in primo luogo che l'attività lavorativa necessaria per svolgere l'attività amministrativa che rappresenta il c.d. «fabbisogno ordinario» deve essere assicurata da personale assunto «esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato». La medesima disposizione attribuisce alle pp.aa. la facoltà di sottoscrivere «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché di avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa» soltanto se il ricorso a siffatte forme di impiego sia giustificato dal «carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» delle attività amministrative alle quali saranno addetti i neo-assunti.

·       che i contingenti di personale da assumere non siano computati ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa;

·       che l’autorizzazione alle predette assunzioni è subordinata all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; in questo caso la formulazione della disposizione fa Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.Consiglio, su proposta della Commissione, mentre in altre disposizioni del decreto legge in esame si fa riferimento all’approvazione del Piano da parte della Commissione. Si valuti, al riguardo, l’opportunità di uniformare la terminologia utilizzata.

Come è noto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, prevede la disciplina delle procedure di approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza elaborati dagli Stati membri. In particolare l’art. 18 specifica che lo Stato membro Lo Stato membro presenta il Piano alla Commissione, la quale lo valuta (art. 19).  L’art. 20, citato dalla disposizione in esame, dispone che, su proposta della Commissione, il Consiglio dell’Unione europeo approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano.

 

Il comma 2 concerne il personale da assumere nell’amministrazione della giustizia ordinaria, per il quale si prevede:

·       il necessario possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati; la disposizione va letta in combinato con l’Allegato II, n. 1 (che specifica per gli addetti all’ufficio del processo i contenuti professionali comprensivi di requisiti per l’accesso), nel quale si prevede che per gli addetti all’ufficio per processo i requisiti per l’accesso sono: “Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all’articolo 1, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse”;

Con riguardo al diploma di laurea, si ricorda che l’art. 3 del DM n. 270 del 2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) prevede che le università rilasciano i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (L.M.). Inoltre l’art. 4 del medesimo regolamento, prevede che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Si ricorda infine che i corsi di laurea in giurisprudenza appartengono alla classe delle lauree magistrali (LMG01) e non contemplano, a differenza dei corsi di laurea in economia e commercio e in scienze politiche, lauree triennali (di primo livello).

Andrebbe valutata l’opportunità di specificare, con riguardo ai titoli di studio, le classi di laurea o di laurea magistrale richiesti ed in particolare se il riferimento, nell’Allegato, alla laurea triennale sia da collegarsi al diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche.

 

·       la determinazione del profilo professionale, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, secondo quanto previsto dall’Allegato II, numero 1, al decreto legge in esame; la disposizione specifica che la declaratoria del profilo professionale è effettuata in deroga alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e alle mansioni - è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex art. 2, co. 2, del D.Lgs. 165) e dalla contrattazione collettiva (ex artt. 40 e 45 del D.Lgs. 165/2001);

L’Allegato II specifica, per ogni profilo professionale del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia, le specifiche e i contenuti professionali (comprensivi di requisiti per l’accesso) con rinvii alla categorizzazione dei codici professionali ISTAT.

Il numero 1 dell’Allegato II è specificamente dedicato agli addetti all’ufficio per il processo e per tali profili professionali  prevede le seguenti attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli; supporto del giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione; condivisione all’interno dell’ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell’ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

 

·       l’equiparazione ai profili dell’area III, posizione economica F1,  per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile;

·       la possibilità per il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, di stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro.

 

Il comma 3 definisce i profili professionali per le assunzioni per la giustizia amministrativa, individuandoli, in base a quanto previsto dal comma 1, nei funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché negli assistenti informatici. Di tutti i profili vengono specificati, area e posizione economica. Analoga disposizione concernente il trattamento economico fondamentale e accessorio dei soggetti assunti dalla giustizia amministrativa è contenuta nell’ articolo 13 del decreto legge in esame (v. infra).

 L’articolo 13, comma 3, ribadisce quanto già previsto dal comma 3 dell’articolo 11 e cioè che per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari amministrativi, informatici e statistici sono equiparati ai profili dell’Area III, posizione economica F1, mentre gli assistenti informatici, sono equiparati ai profili di Area II, posizione economica F2.

Inoltre è sempre l’articolo 13 del decreto legge in esame a specificare che per il personale assunto nell’ambito della giustizia amministrativa, la declaratoria dei profili professionali è effettuata ai sensi dell’Allegato III (Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa)

 

Profilo professionale ai sensi dell’Allegato III

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Inquadramento

Funzionario amministrativo

Nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applica con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali

Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste

dalla legge per lo svolgimento dei

compiti assegnati.

Area III, posizione economica F1

Funzionario informatico

Attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Laurea, diploma di laurea o laurea

specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica

o equipollenti.

Area III, posizione economica F1

Funzionario

statistico

Attività di: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di

rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di

dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

Laurea, diploma di laurea o laurea

specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti

Area III, posizione economica F1

Assistente informatico

Svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite

Diploma di istituto secondario di

secondo grado di indirizzo

informatico.

Area II, posizione economica F2

 

 

L’articolo 13 specifica altresì che al personale assunto nell’ambito della giustizia amministrativa non spetta il compenso per lo smaltimento dell’arretrato di cui all’articolo 37, comma 13, del decreto legge, n. 98 del 2011.

Si valuti l’opportunità di collocare le disposizioni concernenti il personale da assumere da parte della giustizia amministrativa contenute nell’articolo 13, comma 3, tra quelle di cui all’articolo 11, comma 3.

 

Il comma 4 specifica che con riguardo agli assunti nell’ambito della giustizia ordinaria - e ai soli funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa - il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:

·       costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;

·       equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio;

·       equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame;

·       costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria.

La disciplina del servizio prestato con merito e debitamente attestato di cui alla disposizione in esame riproduce il contenuto di quella prevista dall’art. 73 del DL n. 69 del 2013, il quale, come sopra ricordato, ha disciplinato la possibilità per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, con particolari requisiti di merito, di svolgere un periodo di tirocinio di 18 mesi presso la maggioranza degli uffici giudiziari, nonché l'Avvocatura dello Stato, entrando a far parte della composizione dell’Ufficio per il processo. Infatti, analogamente a quanto previsto dalla disposizione in esame, l’art. 73, commi 11-bis e ss. prevede che l’esito positivo dello stage debitamente attestato: costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; sia valutato, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e, per il medesimo periodo, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame. Si prevede inoltre che l’esito positivo dello stage costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

 

Il comma 5 prevede che l’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possa prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell’attestazione di servizio prestata con merito. In alternativa all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, la disposizione in esame contempla la possibilità per il Ministero della giustizia di prevedere una riserva di posti, in misura non superiore al cinquanta per cento.

Analogamente, per la giustizia amministrativa, si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di attribuire un punteggio aggiuntivo in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito.

 

Il comma 6 ribadisce quanto già precisato al comma 1, e cioè che l’assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

In questo caso, la formulazione della disposizione fa riferimento all’approvazione del Piano da parte della Commissione, mentre al comma 1 la formulazione della disposizione si riferiva all’approvazione formale del Consiglio, su proposta della Commissione.

 

Il comma 7 infine, quantifica e copre gli oneri per l’attuazione del piano di assunzioni.

Si tratta in particolare:

·       per la giustizia ordinaria, di  360.142.195  euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 390.154.044  euro per l’anno 2024, di  360.142.195 euro per l’anno 2025 e di 180.071.098 euro per l’anno 2026,  a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre  2020, n. 178, all’entrata del bilancio dello Stato, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del ministero della giustizia;

·       per la giustizia amministrativa di 8.458.696 euro  per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 8.199.308 euro per l’anno 2024, di 7.939.920 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

 

 


Articolo 12
(Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo)

 

 

L’articolo 12 demanda al Ministro della giustizia, l’individuazione dei tribunali o corti di appello cui assegnare gli addetti all’ufficio per il processo; individua invece direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa. L’individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all’ufficio del processo è demandata ai singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativo, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

 

 

Il comma 1, demanda ad uno più decreti del Ministro della giustizia, l’individuazione dei tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo assegnare gli addetti, nonché il numero degli addetti da destinare ad ogni singolo ufficio.

Per la giustizia amministrativa, la norma individua direttamente gli uffici giudiziari presso i quali collocare il personale assunto a tempo determinato per l’ufficio del processo.

Si tratta del Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale, nonché: del TAR Lazio, sede di Roma; TAR Lombardia, sede di Milano; TAR Veneto; TAR Campania, sede di Napoli e sezione staccata di Salerno; TAR Sicilia, sede di Palermo e sezione staccata di Catania.

La medesima disposizione dispone altresì l’assegnazione - al fine di coadiuvare l’ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l’andamento della riduzione dell’arretrato -  di 7 funzionari informatici al Servizio per l’informatica e 3 funzionari statistici al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

E’ inoltre specificato che la decorrenza della presa di servizio dei dipendenti assunti nell’ambito della giustizia amministrativa è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.

Il comma 2, con riguardo alla disciplina delle modalità di impiego degli addetti all’ufficio del processo, rinvia al contenuto dell’allegato II, numero 1, quale parte integrante del decreto legge in esame.

Come si è visto (vedi scheda relativa all’articolo 11), l’Allegato II, specifica, per ogni profilo professionale del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia, le specifiche e i contenuti professionali (comprensivi di requisiti per l’accesso) con rinvii alla categorizzazione dei codici professionali ISTAT. Il numero 1 dell’Allegato II è dedicato specificamente agli addetti all’ufficio del processo (vedi sopra) individuando le tipologie di attività specialistiche che gli addetti dovranno svolgere.

Il comma 3 prevede che, all’esito dell’assegnazione, il Capo dell’ufficio giudiziario, di concerto con il dirigente amministrativo, predisponga un progetto organizzativo che individui dell’ufficio per il processo le specifiche modalità di utilizzo degli addetti selezionati al fine valorizzare il loro apporto all’attività giudiziaria.


Articolo 13
(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR)

 

 

L’articolo 13 disciplina il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena operatività dell’ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

 

Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il PNRR individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia.

La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

- portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014;

- rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;

- potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;

- garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;

- contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per realizzare gli obiettivi prefissati, oltre a delineare un piano di riforme, il PNRR prevede anche un quadro di investimenti. In particolare, per finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale, il PNRR stanzia 2.342,1 milioni di euro. Tali risorse sono destinate anche ad assumere con contratto triennale 1.660 giovani laureati [p. 476], 750 giovani diplomati specializzati e 3.000 giovani diplomati che andranno a costituire lo staff amministrativo e tecnico a supporto degli uffici giudiziari.

 

 

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia possa chiedere alla Commissione RIPAM di avviare – nel periodo 2021-2026 - le procedure per il reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022.

La disposizione specifica:

§  che le assunzioni sono volte ad assicurare la piena operatività dell’ufficio del processo (v. sopra art. 11) ed a supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR;

§  che il reclutamento avverrà in deroga alla disciplina generale sui rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile nella PA (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 165/2001);

§  che il reclutamento sarà realizzato mediante concorsi per titoli e prova scritta;

§  che la Commissione RIPAM (v. sopra art. 11) potrà avvalersi di Formez PA (v. sopra art. 4 e infra art. 14) per il reclutamento dei profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria.

 

Le assunzioni riguarderanno più specificamente i seguenti profili professionali (comma 2), che riceveranno il seguente inquadramento (comma 3):

 

Unità di personale

Profilo professionale

Inquadramento

1.660

Tecnico IT senior

Tecnico di contabilità senior

Tecnico di edilizia senior

Tecnico statistico

Tecnico di amministrazione

Analista di organizzazione

Equiparazione ai profili dell’area III, posizione economica F1

750

Tecnico IT junior

Tecnico di contabilità junior

Tecnico di edilizia junior

Equiparazione ai profili dell’area II, posizione economica F2

3.000

Operatore di data entry

Equiparazione ai profili dell’area II, posizione economica F1

 

Per quanto attiene più specificamente l’inquadramento dei nuovi assunti, il comma 3 deroga:

§  ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato (di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 [47] );

§  alla dotazione organica del personale amministrativo e alle assunzioni già programmate;

§  alle disposizioni vigenti secondo cui, in linea generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA – anche per quanto riguarda gli aspetti relativi al trattamento economico e alle mansioni - è definita dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (ex art. 2, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) e dalla contrattazione collettiva (ex artt. 40 e 45 del D.Lgs. 165/2001).

In merito, il comma 3 specifica che il Ministero della giustizia potrà inoltre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro.

 

Spetta all’Allegato II del decreto-legge (punti da 2 a 11), per ciascuno dei profili professionali per i quali il Ministero della giustizia potrà assumere personale a tempo determinato, delineare i contenuti professionali richiesti e i requisiti per l’accesso all’impiego.

 

In base all’Allegato, per tutti i 1.660 tecnici senior e analisti chiamati a svolgere attività amministrativa di attuazione del PNRR è richiesta la laurea triennale o magistrale (o il diploma di laurea del vecchio ordinamento), la conoscenza di una lingua straniera e quella dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse. Inoltre, per ciascun profilo professionale, l’Allegato specifica:

 

Profilo professionale

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Tecnico IT senior

Analisti di sistema; Analisti e progettisti di software.

Attività di progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge

Tecnico di contabilità senior

Specialisti in contabilità.

Attività di gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge

Tecnico di edilizia senior

Ingegneri edili e ambientali; architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

Attività di manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in ingegneria, architettura o equipollenti per legge;

 

Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

Tecnico statistico

Statistici

Attività di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge

Tecnico di amministrazione

Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione; Esperti legali in imprese o enti pubblici

Attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l’istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge

Analista di organizzazione

Specialisti dell’organizzazione del lavoro

 

Attività di studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell’efficiente utilizzo delle risorse, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge

 

La conoscenza di una lingua straniera e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse è richiesta anche per tutti i 750 tecnici junior, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno chiamati a svolgere l’attività amministrativa di attuazione del PNRR sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori; per questi profili, l’Allegato II specifica:

 

Profilo professionale

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Tecnico IT junior

Tecnici programmatori; tecnici gestori di reti e di sistemi telematici; tecnici gestori di basi di dati

Attività di progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Diploma di perito informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica

Tecnico di contabilità junior

Contabili e professioni assimilate

Attività di gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti

Tecnico di edilizia junior

Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate; tecnici della gestione di cantieri edili

Attività di manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Diploma di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente

 

Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling).

 

Infine, dovranno essere diplomati, conoscere una lingua straniera e le applicazioni informatiche di office automation più diffuse, anche i 3.000 operatori di data entry, chiamati alle attività di digitalizzazione connesse all’attuazione del PNRR, secondo le seguenti indicazioni:

 

Profilo professionale

Specifiche e contenuti professionali

Requisiti per l’accesso

Operatore di data entry

Impiegati addetti alle macchine d'ufficio

Attività di digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell’amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell’ambito dell’attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Diploma di istruzione secondaria di

secondo grado

 

Il comma 3, infine, richiamando i contenuti dell’Allegato III del decreto-legge, delinea anche le caratteristiche professionali e le attività che saranno chiamate a svolgere le unità di personale assunte dalla Giustizia amministrativa in base ai sensi dell’articolo 11, comma 3 (v. sopra). Si valuti l’opportunità di collocare tali disposizioni tra quelle di cui all’articolo 11, comma 3.

 

Il comma 4 riconosce a coloro che siano stati assunti e abbiano svolto le funzioni per i previsti 36 mesi, titoli di preferenza nelle procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato.

 

In merito, già nel PNRR il Governo afferma che, nel lungo periodo, al fine di non disperdere lo sforzo e i risultati conseguiti con il reclutamento temporaneo di personale, laddove sia possibile, intende stabilizzare la struttura organizzativa così costituita per mantenere inalterata la sua composizione e funzione e che a tal fine costruirà un sistema di incentivi e corsie preferenziali volto al reclutamento e alla stabilizzazione delle risorse assunte in via temporanea.

 

In particolare, nei concorsi banditi dal Ministero della giustizia:

§  è riconosciuto un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato;

§  è riconosciuta una riserva di posti in misura non superiore al 50% dei posti complessivi di cui al comma 1, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche dell’area professionale nella quale è stato prestato servizio (v. l’equiparazione di cui al comma 3),.

 

Nei concorsi banditi da altre amministrazioni dello Stato, lo svolgimento del servizio per 36 mesi può costituire, a parità di titoli e di merito, titolo di preferenza.

 

Il comma 5 specifica che l’assunzione del personale di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

 

Il comma 6, infine, quantifica e copre gli oneri per l’attuazione del piano di assunzioni.

Si tratta di 207.829.968 euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamenti di pari importo, nel triennio, dai conti correnti di cui all’art. 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

 


Articolo 14
(Procedura straordinaria di reclutamento)

 

 

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da inquadrare nei nuovi profili professionali previsti dagli articoli 11 e 13.

 

Nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, al fine di assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richieda alla Commissione interministeriale RIPAM (che può a sua volta avvalersi di Formez PA) di avviare le procedure di reclutamento per tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta.

 

In proposito la relazione illustrativa osserva come la struttura della selezione concorsuale sia "semplice e lineare, con il preciso intento di valorizzare al meglio l’apporto dei migliori giovani laureati e diplomati, anche privi di consistenti esperienze lavorative (Next Generation EU)", precisando che tale scelta risulti "altresì pienamente coerente con le Linee Guida dettate dalla Funzione Pubblica per i concorsi pubblici, secondo cui la scelta del modello concorsuale più idoneo deve, tenendo conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente, ricadere sulle soluzioni più adatte in relazione al livello e all’ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare e contemporaneamente alla necessità di definire procedure efficaci e celeri (“è importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità”). Restando fermo il pieno rispetto delle regole di rango costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso al pubblico impiego, i requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile numero di potenziali candidati (Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018)".

 

Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso indetto dal Ministero della Giustizia, sono soltanto i seguenti:

 

·       votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

·       ulteriori titoli universitari o in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo) e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i) (tecnico IT senior, tecnico di contabilità senior, tecnico di edilizia senior, tecnico statistico, tecnico di amministrazione e analista di organizzazione);

·       eventuali abilitazioni professionali, per i soli profili di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo) e all’articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) (tecnici di contabilità senior e junior, tecnico di edilizia senior e junior e tecnico di amministrazione);

·       il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il solo profilo di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo);

L’art. 73, del d.l. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013, come successivamente integrato dal decreto n. 90 del 2014), prevede che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto  costituzionale, diritto  privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. La disposizione prevede inoltre la possibilità di svolgere lo stage presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa con effetti analoghi a quelli che si ottengono per gli stage negli uffici della giustizia ordinaria;

·       il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali research officers, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – EASO, per i soli profili di cui all’articolo 11 (funzionari amministrativi, informatici e statistici e assistenti informatici, addetti all'ufficio per il processo) e di cui all’articolo 13 comma 2, lettera h) (tecnico di amministrazione).

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un organismo decentrato dell’Unione europea (UE) istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Ufficio svolge un ruolo chiave nella concreta attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). L’EASO è stato istituito al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di assistere gli Stati membri ad assolvere i propri obblighi europei e internazionali di fornire protezione alle persone in difficoltà. L’EASO agisce in qualità di centro specializzato in materia di asilo. Fornisce inoltre sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare. Con riguardo all'Italia sono stati sottoscritti una serie di Piani operativi, l'ultimo dei quali attualmente in vigore è stato siglato nel dicembre 2020. Il research officer (funzionario addetto alla ricerca), nello specifico, è una figura prevista dall'EASO come "agente contrattuale" grado FG IV.

Con il d.l. n. 13 del 2017 (conv. legge n. 46 del 2017) sono state istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Queste ultime - ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 13/2017 - sono chiamate a dirimere le controversie:

ü  in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 30/2007;

ü  aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Ue o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza di cui all’articolo 20, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21, nonché per i procedimenti di convalida dei relativi provvedimenti del questore previsti dall'articolo 20-ter del Decreto legislativo n. 30/2007;

ü  in tema di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo n. 25/2008, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legislativo n. 142/2015, e dell'articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 286/1998, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013, e per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto Decreto legislativo n. 142/2015;

ü  relative al riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto legislativo n. 25/2008;

ü  in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare di cui all'articolo 30, comma 6, del Decreto legislativo n. 286/1998;

ü  aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n. 604/2013.

Viene, altresì, previsto (articolo 3, comma 2 del D. L. n. 13/2017) che le Sezioni specializzate in oggetto siano competenti per le liti in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana, nonché per i contenziosi e i procedimenti che presentino ragioni di connessione con i giudizi sopra citati (ossia ricompresi nei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto-legge).

 

Il comma 2 dell'articolo in esame autorizza altresì la Giustizia amministrativa a procedere mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta dei candidati (che potrà essere svolta anche da remoto) all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3. I titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

·       votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso. I bandi di concorso indetti dal Ministero della giustizia potranno prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

·       per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c) (rispettivamente funzionari amministrativi, funzionari informatici e funzionari statistici), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso ovvero eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;

·       per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) (funzionari amministrativi), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi del già citato articolo 73 del d.l. n. 69 del 2013.

 

Ai sensi del comma 3, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando deve indicare i posti per ogni singolo distretto di corte d’appello nonché di singolo circondario di tribunale, onde garantire - come precisa la relazione illustrativa - "la migliore e più rapida distribuzione sul territorio dei nuovi assunti e la più ampia possibilità di scelta per i candidati, evitando le incertezze e i rallentamenti di bandi plurimi con domande incrociate". La disposizione precisa che a tal fine gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto.

Anche il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa deve indicare i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

 

Corollario di tale previsione è quanto stabilito dal comma 4 il quale stabilisce che ogni candidato non potrà presentare domanda per più di un profilo a sua scelta e, nell’ambito di tale profilo, la sua domanda sarà valida per un solo distretto e, nell’ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per un solo circondario.  Similmente ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa potrà presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

 

Con specifico riguardo ai concorsi richiesti dal Ministero della giustizia il comma 12 prevede che sono ammessi a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando. La prova scritta potrà essere svolta mediante l’uso di tecnologie digitali. La disposizione precisa inoltre che il bando di concorso deve specificare anche:

·     i criteri di attribuzione dei punteggi,

·     le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario,

·     le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e

·     i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

E' consentita la costituzione di sottocommissioni, ognuna delle quali può valutare non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l’omogeneità delle prove. L'indicazione delle materie oggetto della prova scritta e la definizione delle ulteriori misure organizzative sono demandate ad un successivo decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione.

 

Il comma 5, richiamando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, rimarca - come sottolinea la relazione illustrativa - la necessità che gli addetti all’ufficio per il processo, in ragione delle peculiarità delle loro funzioni, siano in possesso della laurea in giurisprudenza (ovvero, per agevolare il supporto alla giurisdizione in materia commerciale, del diploma di laurea in economia e commercio o scienze politiche).

Per il resto, per i titoli di studi accademici richiesti per l’accesso, si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), dai decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e del 15 febbraio 2011 (Equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza al diploma di laurea in Scienze Politiche) [48] .

 

Il comma 6 disciplina la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia. Si tratta di una disciplina, che come rileva la relazione illustrativa, è parzialmente derogatoria della normativa regolamentare ordinaria. Le commissioni esaminatrici sono in questo caso composte:

·     da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all’Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente;

·     da non più di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato (cioè i c.d. ricercatori di tipo B), tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (d.P.R. n. 487 del 1994).  

 

Con riguardo ai concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa si prevede che la procedura concorsuale sia decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. La commissione esaminatrice è in questo caso composta da:

·     un magistrato dell’ufficio giudiziario;

·     due dirigenti di seconda fascia dell’area amministrativa.

Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della consulenza del Servizio per l’informatica. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all’Area III. Anche in questo caso per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del d.p.R. n. 487 del 1994. I lavori delle commissioni devono concludersi entro sessanta giorni dall’insediamento. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

Sono previste poi specifiche norme per la selezione dei candidati dell’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sede di Roma. In questo caso è prevista la nomina, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, di una sola commissione, chiamata a stilare una unica graduatoria per ogni profilo. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici (commi 7 e 8).

 

Il comma 9 individua i titoli preferenziali nelle procedure di reclutamento sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

In particolare, ferme restando le categorie riservate e i titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 487 del 1994 (Categorie riservatarie e preferenze), costituiscono titoli di preferenza a parità di merito:

·     l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi del già richiamato articolo 73 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013);

·     l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo;

·     l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, Ai sensi del comma 10, al fine di "premiare al massimo il ricambio generazionale" (come precisa la relazione illustrativa), a parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 e di cui all’articolo 5 (Categorie riservatarie e preferenze) del d.P.R. n. 487 del 1994, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

 

In proposito è opportuno ricordare che secondo il Consiglio di Stato (Sez. V Sentenza 26/06/2012, n. 3733) nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di cui all'art. 5, c. 4, del D.P.R. n. 487/1994 (nella specie, figli a carico) devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3, legge n. 127/1997. Quest'ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato c. 4 dell'art. 5.

 

 

Il comma 11 disciplina le modalità di formazione delle graduatorie all'esito della selezione per titoli.

Per ogni profilo, la commissione esaminatrice del concorso bandito dal Ministero della Giustizia è chiamata a formare una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Nel caso in cui una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l’amministrazione ha la facoltà di coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro distretto o in altro circondario ovvero, in alternativa, delle graduatorie degli idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l’accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario.

Con riguardo alla Giustizia amministrativa, invece, nel caso in cui una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l’ordine degli Uffici giudiziari come definito ai sensi dell’articolo 12, comma 1, primo periodo.

 

Ai sensi del comma 13 indica l’autorizzazione di spesa necessaria per l’attuazione del presente articolo. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea:

·     per l’amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l’anno 2021 e di euro 341.112 per l’anno 2023;

·     per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 488.800 per l’anno 2021 e di euro 320.800 per l’anno 2024.

 

A tale spese si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.


Articolo 15
 (Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

 

 

L'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato. La disposizione prevede inoltre che ogni forma di mobilità interna possa riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e che il personale non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

 

Nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 15 prevede che il personale assunto di cui agli articoli 11 e 13 debba permanere nella sede di assegnazione per l’intera durata del contratto a tempo determinato.

 

Tale previsione, come precisa la relazione illustrativa, mira a "contenere, unitamente alla base distrettuale/circondariale della procedura assunzionale e alla consapevole scelta anche geografica operata dal dipendente al momento della proposizione della domanda, le continue richieste di mobilità per esigenze personali proprie o altrui che hanno falcidiato la gestione delle risorse umane nell’amministrazione giudiziaria".

 

Con specifico riguardo alla Giustizia ordinaria, tenuto conto anche della articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all’assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, può essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. La disposizione, inoltre, derogando a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che il personale non possa in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come prevista dalla contrattazione integrativa (comma 2).

 

Ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Sempre per le procedure di reclutamento della Giustizia ordinaria, è fatta tuttavia salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta dell’amministrazione della giustizia (comma 3).

 

La procedura di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti viene regolata dall’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” del d.lgs. n. 165 del 2001.

In tale ambito, la mobilità a compensazione viene regolata anche dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 27 marzo 2015 che ha disposto che è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza e di destinazione" e che "la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 7, del presente decreto-legge n. 80 prevede una limitazione dei casi in cui sia necessario, per la mobilità volontaria, il nulla osta dell'amministrazione di provenienza (ferme restando le disposizioni speciali, come quella di cui al presente articolo 15, comma 3).

 


Articolo 16
 (Attività di formazione)

 

 

L'articolo 16 stabilisce, in tema di attività di formazione, che l’Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurano l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto.

 

Nel dettaglio il comma 1 impone al Ministero della giustizia di assicurare l’informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto e destinati agli uffici per il processo di competenza della giustizia ordinaria. L'individuazione di specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica, è rimessa ad un successivo decreto del Direttore generale del personale e della formazione.

 

Analogo obbligo formativo è imposto con riguardo al personale destinato alla giustizia amministrativa. Il comma 2 prevede che Segretario generale della giustizia amministrativa definisca un programma di formazione per il personale di cui all’articolo 11, comma 3 (funzionari amministrativi, informatici e statistici, nonché assistenti informatici).

 

Il comma 3 autorizza, subordinatamente all’approvazione del PNRR da parte della Commissione europea,  per l’amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l’anno 2021, di euro 2.000.000 per l’anno 2022, di euro 1.460.000 per l’anno 2023 e di euro 1.102.000 per l’anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l’anno 2022 e di euro 35.234 per l’anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui al comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 


Articolo 17
(Monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato)

 

 

L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d’opera, della attuazione della misura nell’ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato.

 

In particolare il comma 1 dispone che, per quanto attiene alla giustizia ordinaria, con uno o più decreti il Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR.

Per la giustizia amministrativa, il comma 2 prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa con l’indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere. Le attività di segnalazione, ai sensi del comma 4, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.

 

E' appena il caso di ricordare che l'ufficio del Segretariato generale (artt.7 del Regolamento di organizzazione approvato con d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020) è composto dal Segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal Segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali. Il Segretario generale è altresì coadiuvato da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni e, per la gestione delle risorse umane, dal direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali, nonché per la gestione delle risorse informatiche e statistiche, dal relativo direttore generale. Il Segretario generale svolge compiti di assistenza del Presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni nonché di direzione, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale; assicura il coordinamento tra gli Uffici del Segretariato generale e tra questi e le sedi periferiche; cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di base per le decisioni degli organi di vertice della giustizia amministrativa, e in particolare del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; è responsabile dei risultati complessivi della gestione amministrativa.

 

Il comma 3 prevede che il personale addetto all'ufficio per il processo debba prestare attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell’arretrato e prevalentemente da remoto, con la dotazione informatica fornita dall’amministrazione.

 

Occorre ricordare che attraverso gli investimenti previsti nel PNRR il Governo mira ad un incremento della produttività degli uffici giudiziari e stima, come specificato negli allegati un abbattimento dell'arretrato della giustizia amministrativa del 70% in tutti i gradi di giudizio entro la metà del 2026.

 

Il comma 5 dispone la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di udienze straordinarie (ulteriori rispetto alle udienze straordinarie già individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010 recante il codice del processo amministrativo) calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall’Ufficio per il processo. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi.

 

Il richiamato articolo 16 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previa delibera dello stesso Consiglio, l'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

 

 

Il comma 6 prevede che la partecipazione dei magistrati a tali udienze straordinarie è su base volontaria. La norma prevede altresì che tutte le udienze straordinarie sono sempre svolte in modalità da remoto. In particolare si dispone che non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 (giudizi di ottemperanza, rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, e tutela contro l'inerzia della PA) del codice del processo amministrativo.

 

Il comma 7 novella quindi l’articolo 87 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte da remoto.


Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 

L'articolo 18 prevede che ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 80 in conversione il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.


Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 10 giugno 2021.

 

 

 



[1]      Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[2]     In base al richiamato art. 8, co. 1, del D.L. 77/2021, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale.

[3]      Di cui all’art. 3, co. 7, della L. 56/2019.

[4]     Tali presupposti sono i seguenti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

 

[5]   Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

[6]     Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 si applicano anche al CONI.

[7]    L’articolo 3 dispone che le intese si perfezionino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle predette disposizioni e i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni.

 

[8]     Il Fondo è costituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[9]     Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il suddetto livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

[10] Disciplina di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[11]   Istituti di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508. Al fine di designare essi, sia la formulazione finora vigente del citato articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 sia la novella di cui al presente articolo 3, comma 1, adoperano i termini "accademie", "conservatori" e "istituti assimilati".

[12]    La formulazione finora vigente faceva riferimento alle qualità culturali e professionali, all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

[13]   Anche ai fini dell’inclusione nell’eventuale quota di riserva, si prevedeva che costituisse titolo rilevante la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni.

[14]   Di cui all'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

[15]   Cfr. l’articolo 35, commi 3-bis e 3-ter, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e talune disposizioni speciali e transitorie, nonché la norma di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

[16]   Il limite concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatte salve le norme speciali. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[17]   Per il reclutamento dei dirigenti scolastici vige la disciplina speciale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[18]   Cfr. l'articolo 23 e l'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

[19]   Cfr. l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nonché l’articolo 3, comma 1, l’articolo 7 e l’articolo 10 del regolamento di cui al D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, e successive modificazioni, e l’articolo 7, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[20]   Nell’ambito dei limiti summenzionati, le percentuali sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 70 del 2013.

[21]   Ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 del D.P.R. n. 272 del 2004.

[22]   Ai sensi del comma 1 del citato articolo 7 del D.P.R. n. 70 del 2013. Per l’ambito dei soggetti che possono partecipare al summenzionato corso-concorso per dirigente presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, cfr. invece il comma 2 del medesimo articolo 7.

[23]   Tale anzianità di servizio è pari in generale a cinque anni, ovvero a: tre anni (svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea) per i soggetti in possesso del dottorato di ricerca oppure del diploma di specializzazione conseguito presso alcune scuole di specializzazione (attualmente individuate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80); quattro anni per i dipendenti statali reclutati a seguito di corso-concorso.

[24]   Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[25]   Tale quota minima, finora prevista da norme di rango regolamentare, viene ora quindi stabilita da una norma di rango legislativo. Cfr. anche supra, in nota.

[26]   Come detto, tale percentuale è pari al trenta per cento, ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 del D.P.R. n. 272 del 2004.

[27]   Ai sensi dell'articolo 28-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. In merito, cfr. infra.

[28]   Il transito - ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni - concerne i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifichi la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

[29]   Cfr. il D.P.C.M. 26 ottobre 2010. Si ricorda altresì che (in base al comma 2 del citato articolo 28-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001) nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti - e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso in base alla summenzionata quota del cinquanta per cento - si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. Tali contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

[30]   Si ricorda che nella sfera di legislazione concorrente compete allo Stato esclusivamente la definizione dei princìpi fondamentali.

[31]   Si rileva che, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto, il riferimento di cui al comma 6 ai princìpi fondamentali concerne anche le regolamentazioni operate dagli enti locali. La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2272.

 

[32]   Di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[33]   L'istituto concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatte salve le norme speciali di settore. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[34]   Riguardo a queste ultime, cfr. infra.

[35]   Cfr. il citato comma 1 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[36]   Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate, da ultimo, dall’allora MIUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019.

[37]   Qui le linee guida redatte nel 2011 dal CNAM per l’attivazione dei corsi di formazione alla ricerca.

[38]   Su quest’ultimo profilo si ricorda che, in base all’art. 8, co. 2, del DPR 487/1994, recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nel caso di concorso per titoli ed esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

      Da ultimo, l’art. 10, co. 1, lett. c-bis), del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) ha confermato a livello legislativo che, nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego, i titoli (e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio), possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

[39]   In particolare, all’articolo 2, con riferimento alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sono fatti salvi i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo (come nel caso dei Formez PA), per i quali non si seguono le procedure ordinarie previste dall’articolo 1 del dpr, in base al quale l’acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. L’iscrizione al registro delle persone giuridiche è invece regolato dall’art. 4, che prevede debbano essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

 

 

[40]            L'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto-legge in esame, stabilisce che le parole «e l’innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.

[41]   I presupposti sono i seguenti: - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze dell'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; - non è ammesso il rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; - devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[42] Per un approfondimento sul Semestre europeo e sul coinvolgimento del Senato nelle sue procedure, si rinvia al Dossier n. 37/2 "Il Semestre europeo in Senato: procedure e prassi" del Servizio studi del Senato, gennaio 2020.

[43]   Per un'illustrazione dell'operatività della BEI anche in relazione al PNRR, si veda la Nota su atti dell'Unione europea n. 29 del Servizio studi del Senato.

[44]   Per dettagli sul contenuto del regolamento, si rinvia alla Nota UE n. 67/1, pubblicata dal Servizio studi del Senato della Repubblica nel febbraio 2021.

[45]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato n.323/6 "Legge di bilancio 2021 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Volume IV, ed in particolare alle schede dell'art.1, commi 1037-1050.

[46]   Nel corso del 2019 vi è stata, da parte del Presidente del Consiglio, una delega di alcune funzioni alla figura di un Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (governo Conte II), ora (governo Draghi) Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (cfr. d.P.C.m. del 13 febbraio 2021). Può ricordarsi come un Ministro per l'innovazione e le tecnologie fosse già nei Governi di primi anni Duemila (governi Berlusconi II e III), dal 2006 unitamente alla delega di ministro per la pubblica amministrazione (governi Prodi II e Berlusconi IV) fino al 2011.

[47]   Il richiamato art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 dispone che, dal 2011, tranne determinate eccezioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e taluni enti pubblici, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

[48]   Sul tema delle equipollenze si veda più ampiamente: https://miur.gov.it/web/guest/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio