Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: D.L. 5/2021 - Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
Serie: Progetti di legge   Numero: 402
Data: 02/02/2021
Organi della Camera: VII Cultura

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 355

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Premessa. 5

Schede di lettura

Articoli 1 e 2, commi 3 e 5 (Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano). 11

Articolo 2, commi 1, 2 e 4 (Risorse, abrogazioni e trasferimenti di beni). 18

Articolo 3 (Clausola di neutralità finanziaria). 22

Articolo 4 (Entrata in vigore). 23

 


Premessa

Ordinamento sportivo: disciplina nazionale e internazionale

 

L'attività sportiva, lo sport sono (implicitamente) ricompresi nell'ambito di tutela riconosciuto da un novero di disposizioni costituzionali, a cominciare da quelle relative alle formazioni sociali ove si svolge la personalità, al pieno sviluppo della persona umana, al diritto di associarsi liberamente (articoli 2, 3 e 18 della Costituzione). All'ordinamento giuridico sportivo, l'ordinamento statale italiano riconosce autonomia.

 

La competenza statale è, per una parte, competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Infatti l'"ordinamento sportivo" è menzionato tra le materie enumerate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Per altra parte, la disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Sono i profili attinenti a: "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). L'autonomia dell'ordinamento sportivo (oltre a doversi ritrarre innanzi all'emersione di una fattispecie penale, sulla quale non si dà giurisdizione domestica) non può infatti giungere fino a precludere, a colui che ne entri a far parte, il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice statale ogniqualvolta egli lamenti la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi.

 

Tali principi sono affermati dall'art. 1 del D.L. 220/2003 (L. 280/2003), secondo cui la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale (CIO). I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono quindi regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

 

Sulla questione si veda la sent. 49/2011, avente ad oggetto proprio il citato D.L. 220/2003, nella quale si afferma che "l'ordinamento sportivo nazionale è «articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale». [...] Questo ordinamento autonomo costituisce l’articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e esso risponde ad una struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall’ordinamento della Repubblica. Anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive".

Si veda anche la sent. 160/2019, nella quale la Corte ribadisce che "nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all’apertura dell’ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l’ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell’autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice. Per altro verso, la disciplina legislativa di meccanismi di collegamento, anche diretto, fra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale trova un limite nel necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali".

 

L'ordinamento sportivo si riconosce nella Carta olimpica la quale, oltre a dettare i principi del Movimento olimpico, fissa anche i rapporti tra il CIO e i singoli Comitati olimpici nazionali. In particolare, l'art. 27 della Carta olimpica, tra le missioni e il ruolo dei Comitati olimpici nazionali, prevede la possibilità per questi ultimi di collaborare con enti governativi e con organizzazioni non governative, ferma restando l'esigenza di preservare la loro autonomia e di "resistere a tutte le pressioni, incluse pressioni politiche, legali, religiose o economiche che potrebbero impedire loro di rispettare la Carta olimpica". Inoltre, il Comitato esecutivo del CIO può anche deliberare la sospensione o il ritiro del riconoscimento del Movimento olimpico a danno di un Comitato olimpico nazionale se "la Costituzione, la legislazione, o altri regolamenti in vigore in quel Paese, o qualsiasi atto di un'agenzia governativa o di un'altra entità, ha l'effetto di ostacolare l'attività del Comitato nazionale o la formazione o l'espressione della sua volontà".

L'art. 59 della Carta olimpica elenca le tipologie di sanzioni e i destinatari dei relativi provvedimenti in caso di violazioni delle regole in essa contenute, prevedendo che nei confronti dei Comitati olimpici nazionali possano essere disposte fra l'altro:

-           la sospensione: in tal caso, il Comitato esecutivo del CIO determina caso per caso le conseguenze per il Comitato interessato e per i suoi atleti;

-           la revoca del riconoscimento provvisorio e del riconoscimento definitivo (in tal caso, il Comitato olimpico nazionale perde tutti i diritti ad esso concessi in conformità con la Carta olimpica);

-           la revoca del diritto di organizzare una Sessione o un Congresso Olimpico.

Ordinamento sportivo nazionale: i soggetti e l'assetto organizzativo

 

Nel quadro sopradescritto, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle discipline sportive associate (DSA) e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). La relativa disciplina è dettata dal d.lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004 e dalla L. 8/2018.

In particolare, in base al d.lgs. 242/1999, l’ente cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. In relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall’art. 1, co. 19, del D.L. 181/2006 (L. 233/2006), il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza (di cui all’art. 1 del d.lgs. 242/1999) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Qui lo statuto del CONI, approvato, da ultimo, con D.P.C.M. del 10 gennaio 2020.

Rispetto a tali previsioni sono, poi, intervenute novità a seguito dell’art. 1, co. 629-633, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) che, nel modificare l’assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale - attribuendo alla “Sport e salute Spa[1] il compito di finanziare federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, nonché enti di promozione sportiva (EPS), associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, in precedenza assicurato dallo stesso CONI - ha conseguentemente stabilito, che, dal 2019, al CONI sono destinate risorse unicamente per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

Sul piano della governance, la L. 145/2018 ha stabilito che i vertici della società Sport e salute - chiamata a gestire anche il personale, utilizzato dal CONI mediante l'istituto dell'avvalimento - sono nominati dal Governo.

Sempre in base alle disposizioni istitutive, per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e salute Spa è stata chiamata a istituire una gestione separata e a provvedere al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale[2].

La giunta nazionale del CONI continua ad esercitare il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello. Inoltre, essa propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

In tale contesto, l'art. 1 della L. 86/2019 ha previsto una delega al Governo per il riordino del CONI e della disciplina di settore, non esercitata nei termini previsti[3]. Fra i principi e criteri direttivi vi era quello relativo alla definizione degli ambiti di attività del CONI in coerenza con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell’attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell’attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica.

Il decreto-legge n. 5 del 2021

 

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2021[4] presentato in prima lettura rende noto che sin dalle prime interlocuzioni informali, nonché nelle missive inviate dal Presidente del CIO al ministro Spadafora (l'ultima l'11 settembre 2020), è emerso l'avvio da parte del CIO di un'attività istruttoria per comprendere gli impatti che la L. 145/2018 ha avuto sull'assetto organizzativo del CONI e sul principio di autonomia e indipendenza sancito nella Carta olimpica.

Il CIO ha dunque rappresentato all'Italia una serie di doglianze sul "ruolo, la missione, l'autorità e le responsabilità del CONI", assoggettato al rispetto dei requisiti minimi della Carta olimpica. In particolare - prosegue la relazione illustrativa - è stato eccepito che il personale del CONI "non potesse essere assunto e controllato da una entità esterna riconducibile allo Stato (Sport e salute Spa)", ma dovesse avere una propria dotazione organica e una propria struttura amministrativa.

Il decreto-legge n. 5 del 2021, composto di 4 articoli e due Allegati, mira dunque ad assicurare la piena operatività del CONI, "nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, attraverso la ricostituzione della pianta organica e l’assegnazione dei beni strumentali necessari all’assolvimento dei propri compiti istituzionali", nel rispetto dei principi della Carta olimpica e, in particolare, dell’articolo 27, comma 6, che - come si è detto - stabilisce l’autonomia e l’indipendenza dei Comitati olimpici nazionali. Ciò soprattutto in vista della partecipazione della delegazione italiana alla XXXII edizione dei Giochi olimpici di Tokyo, che inizieranno il 23 luglio 2021.


Schede di lettura


Articoli 1 e 2, commi 3 e 5
(
Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano)

 

L'articolo 1 disciplina le modalità di costituzione della (nuova) pianta organica del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), formata da 165 unità di personale reclutato inizialmente tramite comando - poi mediante trasferimenti - dalla Sport e salute Spa, e successivamente con concorsi pubblici.

L'articolo 2, comma 3, applica al CONI il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

L'articolo 2, comma 5, detta i tempi per l'adeguamento statutario del CONI alle nuove previsioni.

 

 L'articolo 1, comma 1, dispone che il CONI è dotato di una propria dotazione organica nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale, in modo da poter essere pienamente operativo, autonomo e indipendente in qualità di componente del Comitato olimpico internazionale. La dotazione organica consente al CONI di espletare i compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali; il decreto in esame non pone indicazioni sull'articolazione della dotazione organica nell'ambito dei suddetti contingenti massimi, limitandosi a richiamare il vincolo costituito dal livello di finanziamento statale del CONI, livello rideterminato dal successivo articolo 2, comma 1.

In proposito, si segnala che, in base all'art. 8 del D.L. 138/2002 - L. 178/2002 (novellato dalla L. 145/2018), la società Sport e salute:

 

I rapporti tra CONI, CONI servizi spa e Sport e salute Spa

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) - come modificato inizialmente dall’art. 34-bis del D.L. 4/2006 (L. 80/2006) - aveva previsto che il CONI (autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali), per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della “CONI Servizi Spa”, il cui capitale sociale era di 1 milione di euro e le cui azioni erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Il presidente della CONI Servizi Spa e gli altri componenti del consiglio di amministrazione erano designati dal CONI e, al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice potevano coincidere[5]. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi Spa erano disciplinati da un contratto di servizio annuale. La CONI Servizi Spa era soggetta al controllo della Corte dei conti e poteva avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il personale alle dipendenze del CONI è passato, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi Spa (art. 8, co. 11, del citato D.L. 138/2002), la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.

Successivamente, l'art. 1, co. 629, della L. 145/2018 ha stabilito che la "CONI Servizi Spa" – di cui all’art. 8, co. 2, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) – assumesse la denominazione di "Sport e salute Spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo a CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti doveva intendersi riferito a Sport e salute Spa. Pertanto, anche il personale ex dipendente del CONI è attualmente incardinato nella Sport e salute Spa. Qui lo statuto della Società.

Al contempo l'art. 1, co. 633, lett. c), della L. 145/2018 ha sostituito esplicitamente le parole “CONI Servizi spa” con le parole “Sport e salute Spa” nell’art. 8, co. 2, citato. Nella restante parte dell’art. 8 citato è rimasto, invece, il riferimento a CONI Servizi spa.

L'art. 1, co. 633, della L. 145/2018 ha ridefinito anche la governance della Sport e salute Spa, novellando, a tal fine, il citato art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002). Anzitutto, specifica che il CONI si avvale, per l’espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute Spa, previa stipula del contratto di servizio già previsto dallo stesso art. 8, co. 8, per il quale si dispone l’efficacia dopo l’approvazione da parte dell’autorità di Governo competente in materia di sport. Sul citato art. 8, co. 8 incide l'articolo 2 del provvedimento in esame, per il quale si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Inoltre, fermo restando che le azioni della società sono attribuite al MEF, stabilisce che il consiglio di amministrazione è composto di 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente - che è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e dall'ex Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (in base alla normativa previgente, come si è detto, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione erano invece designati dal CONI). Rispetto alla normativa pregressa, secondo la quale le cariche di vertice della società e del CONI potevano coincidere, si stabilisce ora l’incompatibilità con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato, associazioni benemerite. Tale incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica.

 

Come evidenzia la Corte dei conti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CONI per il 2018 (Doc. XV, n. 242), il 6 agosto 2019 Sport e salute Spa e CONI hanno sottoscritto un accordo, finalizzato all’adozione del contratto di servizio 2020. Sempre in vista della conclusione del contratto di servizio, l’Avvocatura generale dello Stato, con parere espresso il 18 ottobre 2019, nel ricostruire il quadro giuridico che governa i rapporti tra il CONI e la nuova Società, ha precisato che: “le funzioni attribuite dalla legge restano prerogative proprie dell’ente CONI che si avvale degli uffici della Società, che assume, dunque, una veste ausiliaria e resta soggetto, con riferimento alle funzioni svolte dal CONI, ai poteri di direzione e controllo di quest’ultimo. Nella specie, sarà proprio nel contratto di servizio che dovranno determinarsi, in termini concordati, i servizi per lo svolgimento delle attività strumentali ed esecutive necessari per il funzionamento del CONI, con individuazione delle unità di personale necessarie allo svolgimento delle attività stesse. Resta inteso che il rapporto di lavoro lega i dipendenti esclusivamente alla società Sport e salute, ma l’ente avvalente (CONI) esercita, in ogni caso, sulla struttura organizzata, posta a propria disposizione, poteri di direzione e controllo, indispensabili per l’espletamento dei propri compiti istituzionali.” Il contratto di servizio è stato sottoscritto il 4 novembre 2019. La sua efficacia decorre dal 1° luglio 2019 ed è terminato il 31 dicembre 2019, senza possibilità di rinnovo tacito, fermo restando che fino alla stipula e all'approvazione del contratto di servizio 2020, CONI e Sport e salute operano in continuità dei propri servizi e prestazioni, alle medesime condizioni (art. 2).

 

Rispetto a tale scenario, in virtù delle abrogazioni disposte dall'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento, il CONI non si avvale più di Sport e salute Spa per lo svolgimento dei suoi compiti.

 

In base all'articolo 1, comma 2, il personale di Sport e salute Spa già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale determinata in base alla tabella di corrispondenza di cui al comma 4. In merito al termine "qualifica", adoperato dal presente comma 2, nonché in merito alle locuzioni "qualifiche funzionali" e "qualifiche professionali", di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4, si rileva che la disciplina vigente in materia di pubblico impiego[6] fa riferimento alle aree funzionali e, nell'ambito di esse, ai profili professionali. Si valuti l'opportunità di una definizione più chiara di tali aspetti.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura non fornisce dati chiari sul contingente di personale in servizio. In alcuni punti e nel primo dei due schemi presenti in Tabella 1, afferma infatti che il personale di Sport e salute Spa operante attualmente in regime di avvalimento presso il CONI è pari a 115 unità: di queste unità, 61 dipendenti sono stati assunti dal CONI prima dell'8 luglio 2002 - data del passaggio alla CONI servizi e poi a Sport e salute Spa - e 54 dipendenti sono stati assunti dopo il 2002. In altri punti e nel secondo schema presente in Tabella 1, fa invece riferimento a 61 in regime di avvalimento ante 2002 e 52 assunti dopo il 2002.

 

Circa la data del 2 giugno 2002 quale riferimento per considerare il personale già dipendente del CONI, si rimarca che il trasferimento di personale verso la CONI Servizi Spa è avvenuto a partire dall'8 luglio 2002. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Al riguardo, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione non forniscono dettagli ulteriori.

  

E' fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e salute Spa, da esercitare - a pena di decadenza - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si segnala che in assenza della tabella di corrispondenza di cui al comma 4 (da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), i soggetti interessati all'eventuale esercizio dell'opzione - il cui termine di 60 giorni decorre già dall'entrata in vigore del presente decreto - potrebbero non avere piena contezza delle qualifiche di destinazione alla base del trasferimento: si valuti dunque la congruità delle tempistiche previste dai commi 2 e 4.

 

Si segnala che per il primo trasferimento di personale dal CONI alla CONI servizi Spa e nella fase di prima attuazione, l'art. 8, co. 11, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) ha previsto la salvaguardia delle procedure di mobilità di cui agli art. 30 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), 31 (passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività) e 33 (eccedenze di personale e mobilità collettiva) del d.lgs. 165/2001.

 

Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

 

Attualmente, la società Sport e salute gestisce il processo di reclutamento del personale in base all'art. 19 del d.lgs. 175/2016, secondo cui ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'art. 35, co. 3, del d.lgs. 165/2001 (economicità, celerità, pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, composizione delle commissioni di valutazione con esperti nelle materie della selezione, possibilità di limitazione degli idonei, possibilità di richiedere il titolo di dottore di ricerca). I provvedimenti sul reclutamento sono pubblicati sul sito istituzionale della società. Per la Sport e salute e Spa sono presenti sul sito la procedura di selezione, assunzione e trasformazione dei rapporti contrattuali, nonché le procedure di selezione per ciascun anno.

 

Secondo l'articolo 1, comma 3, espletata la procedura di trasferimento del personale verso il CONI e/o di opzione per la permanenza nella Sport e salute Spa, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni.

Il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziali e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientra nella ipotesi di cui al comma 2 (ossia essere stato dipendente del CONI fino al 2 giugno 2002).

Pertanto, secondo i dati della relazione tecnica, considerato che i dipendenti assunti dal CONI prima del 2002 e ora in regime di avvalimento sono 61, occorre procedere a nuove assunzioni per 104 unità, di cui la metà riservata ai soggetti sopra indicati.

 

Si ricorda che la suddetta quota del 50 per cento corrisponde alla misura massima che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale[7], può essere stabilita come quota di riserva nei pubblici concorsi o come quota di posti per i quali venga bandito un concorso riservato (la giurisprudenza fa riferimento, al riguardo, anche alla disciplina generale, relativa alle pubbliche amministrazioni[8], che consente una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale interno[9]).

 

Detto personale conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

 

L'articolo 1, comma 4, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di Governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione della tabella di corrispondenza del personale di Sport e salute Spa, incluso quello dirigenziale.

Resta fermo quanto disposto dall’art. 15 del d.lgs. 165/2001, relativo all'articolazione del ruolo della dirigenza in due fasce.

Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Sul piano della formulazione, si rimanda alle osservazioni riferite al comma 2 in ordine all'uso del termine "qualifica".

La definizione delle modalità di reclutamento - da parte del decreto previsto dal comma 4 - parrebbe riguardare anche i criteri di individuazione (con riferimento ai diversi profili professionali dei bandi concorsuali) dei soggetti che possano rientrare nelle quote di riserva summenzionate. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo.

Al personale si applica il contratto collettivo nazionale (CCNL) del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali - sezione enti pubblici non economici.

 

Il riferimento è al CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali e al CCNL relativo all'area funzioni centrali  della dirigenza: quelli attuali sono riferiti al triennio 2016-2018.

 

Secondo l'articolo 1, comma 5, fino a quando non saranno perfezionate le procedure di approvazione della tabella di corrispondenza e delle modalità di reclutamento (comma 4), di trasferimento o opzione (comma 2), ovvero le procedure concorsuali (comma 3), e comunque fino al 31 dicembre  2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e salute Spa che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI, è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest’ultimo, che provvederà al rimborso a Sport e salute Spa del trattamento economico del personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In assenza della tabella di corrispondenza, si valuti se specificare che la qualifica del personale posto obbligatoriamente in posizione di comando è quella corrispondente a quella attuale.

Si valuti inoltre l'opportunità di un approfondimento sul regime del personale successivamente alla data del 31 dicembre 2022, qualora non si dovessero perfezionare le suddette procedure.

 

 L'articolo 1, comma 6, dispone che il CONI e Sport e salute Spa possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

Si rammenta che, in virtù dell'art. 8, co. 8, del D.L. 138/2002, i rapporti - anche finanziari - tra CONI e Sport e salute Spa sono regolati da un contratto di servizio annuale. Il contratto di servizio 2019 ha ad oggetto le modalità con cui il CONI si avvale di Sport e salute Spa per svolgere le attività istituzionali e altre prestazioni, specificamente previste nel contratto stesso.

Alla luce delle abrogazioni disposte dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame (tra cui la citata previsione di un contratto di servizio annuale per regolare i rapporti tra CONI e Sport e salute Spa, previa approvazione da parte dell'Autorità di governo competente), parrebbe intendersi che i contratti di servizio richiamati dalla disposizione in commento, oltre a non avere una periodicità predeterminata e a riguardare oggetti specifici, non siano soggetti ad alcuna approvazione. Peraltro, in base all'articolo 2, comma 4, del decreto in commento, con i contratti di servizio in questione sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune dei beni individuati nell’Allegato B e le relative condizioni.

 

L'articolo 2, comma 3, precisa che al CONI si applica quanto previsto dall’art. 4, co. 4, del d.lgs. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro. Tali amministrazioni non possono istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.

 

L'articolo 2, comma 5, prevede che il CONI adegua il proprio statuto alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dunque entro il 30 maggio 2021). Non è introdotta un'analoga previsione per l'adeguamento statutario della Sport e salute Spa. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.

 

 


Articolo 2, commi 1, 2 e 4
(Risorse, abrogazioni e trasferimenti di beni)

 

 

L'articolo 2, comma 1, rimodula le risorse spettanti al CONI e alla società Sport e salute, novellando l'art. 1, co. 630, della L. 145/2018.

Il comma 2 abroga espressamente le disposizioni incompatibili con il decreto in esame.

Il comma 4 detta la disciplina per il trasferimento di alcuni beni al CONI e per l'utilizzo in comune di altri beni.

 

Le risorse (comma 1)

 

L'art. 1, co. 630, della L. 145/2018 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Si prevede poi una suddivisione delle risorse tra CONI e Sport e salute Spa.

In base alla novella in commento, si prevede un aumento della quota per il CONI e una riduzione della quota per Sport e salute Spa (la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura parla di "compensazione interna").

In dettaglio, le risorse destinate al CONI passano da 40 milioni a 45 milioni di euro annui, mentre la quota di Sport e salute Spa passa da 368 milioni a 363 milioni di euro annui.

Si ricorda che al finanziamento di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla quota destinata alla Sport e salute Spa[10].

Le risorse per il finanziamento del CONI sono allocate sul cap. 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In base al decreto 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, per il 2021 sono previsti 45,5 milioni di euro.

Le risorse assegnate alla Sport e salute Spa sono allocate sul cap. 1897 (quelle da destinare al finanziamento degli organismi sportivi sono allocate sul cap. 1897/pg 2) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In base al citato decreto 30 dicembre 2020, per il 2021 sul cap. 1897 sono previsti 373,4 milioni di euro.

 

Le abrogazioni (comma 2)

 

Il comma 2 reca le abrogazioni disposte dal provvedimento, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore:

 

- l'art. 8, co. 1, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), secondo cui il CONI si articola negli organi, anche periferici, previsti dal d.lgs. 242/1999 (primo periodo) e, per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società Sport e salute Spa, previa stipula del contratto di servizio (secondo periodo). Si valuti la congruità dell'abrogazione del primo periodo.

In base allo statuto l’organizzazione territoriale del CONI è costituita da: comitati regionali; delegati provinciali; fiduciari locali. Gli organi territoriali del CONI durano in carica quattro anni e i relativi componenti sono rieleggibili per più mandati, fermo restando che non possono restare in carica oltre tre mandati.

 

- l'art. 8, co. 8, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), secondo cui i rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la società Sport e salute sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, efficace dopo l'approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

 

- l’art. 8, co. 11, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002), che ha dettato il trasferimento del personale dipendente del CONI verso (CONI Servizi Spa, prima, e poi) Sport e salute Spa. L'ultimo periodo del citato co. 11 stabilisce inoltre che per i dipendenti in servizio presso il CONI alla data dell'8 luglio 2002 rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data. A tale ultimo riguardo, si valuti la congruità di tale abrogazione.

Si ricorda che, secondo l'art. 8, co. 11, del D.L. 138/2002, il passaggio del personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI alle dipendenze della CONI Servizi Spa ha avuto luogo a partire dall'8 luglio 2002. La medesima norma ha rinviato ad un DPCM, sentite le organizzazioni sindacali, la definizione delle modalità attuative del trasferimento del personale, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della disposizione, delle procedure di mobilità verso enti della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 30, 31 e 33 del d.lgs. n. 165/2001.

La possibilità per i dipendenti ex CONI, poi CONI Servizi, di usufruire delle procedure di mobilità verso altri enti della pubblica amministrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007 (v. art. 16, co. 3, L. 246/2005 e art. 1, co. 6-bis, D.L. 300/2006 - L. 17/2007), nonché fino al 31 dicembre 2012 (art. 1, co. 6-ter, D.L. 300/2006 - L . 17/2007), per il solo personale distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali nel caso in cui, successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni, fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale, ferma restando la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro originario con la CONI Servizi.

In seguito, l’art. 35, co. 4, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) ha previsto che il personale, ex dipendente CONI, successivamente transitato alle dipendenze di CONI Servizi Spa, ed in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, permane in servizio presso le stesse ai fini del loro funzionamento.

Inoltre, l’art. 12, co. 90-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha disposto che al personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI servizi Spa in attuazione del citato art. 8 del D.L. 138/2002 si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, la disciplina della mobilità volontaria, di cui al suddetto art. 30 del d.lgs. 165/2001.

 

Il trasferimento e l'uso comune dei beni (comma 4)

 

Preliminarmente si rammenta che l'art.  8, co. 6, del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) ha previsto che entro tre mesi dalla prima assemblea della CONI Servizi Spa sarebbero stati designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del relativo patrimonio sociale[11]. Il medesimo art.  8, co. 6, ha stabilito che, qualora il risultato della stima si fosse rivelato insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbero potuto essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla CONI Servizi Spa, ora divenuta Sport e salute Spa. Si è proceduto dunque con i DD.MM. 3 febbraio 2004, 30 giugno 2005, 26 febbraio 2015 al conferimento alla CONI Servizi Spa (ora Sport e salute Spa) di alcuni beni immobili, in proprietà o in usufrutto.

 

Il comma 4 trasferisce al CONI, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, i beni individuati nell'Allegato A, quali:

 

- Impianto Centro di preparazione olimpica (CPO), Formia (valore 7.182.804,84 euro), ora di proprietà di Sport e Salute Spa;

- Impianto Centro di preparazione olimpica (CPO), Tirrenia (valore 9.269.572,49), ora di proprietà di Sport e salute Spa;

- Immobile Villetta, Parco del Foro Italico, Roma (valore 447.512,58 euro);

- Impianto Centro di preparazione olimpica (CPO) Giulio Onesti, Roma (valore 23.875.478,98 euro); in proposito, si specifica che restano nella disponibilità della società Sport e salute le sole unità immobiliari destinate alle attività della Scuola dello Sport, della Biblioteca dello Sport, nonché le ulteriori aree eventualmente individuate in virtù di specifici contratti di servizio[12].

 

Le modalità di attuazione del trasferimento dei beni di cui all'Allegato A sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Quanto al bene indicato nell'Allegato B - Palazzo H, Parco del Foro Italico, Roma - essendo attualmente in usufrutto da parte di Sport e salute Spa, se ne prevede un utilizzo in comune tra CONI e Sport e salute Spa, le cui modalità e le cui condizioni sono disciplinate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame, da stipulare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Scaduti inutilmente i sei mesi, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro i successivi 60 giorni.

 

L'Allegato B specifica che la disponibilità del Palazzo H, Parco del Foro Italico va ripartita tra CONI, Sport e salute Spa e Università degli studi di Roma "Foro Italico" che lì ha la sua sede.


Articolo 3
(Clausola di neutralità finanziaria)

 

 

L'articolo 3 stabilisce che dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 


Articolo 4
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dunque è in vigore dal 30 gennaio 2021).

 

 



[1]    Più in dettaglio, si rimanda alla scheda di lettura relativa all'art. 1.

[2]     Per l’amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della Sport e Salute Spa è integrato con un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

[3]     Nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 79 del 25 novembre 2020 si dà conto di cinque dei sei schemi di decreto legislativo attuativi della L. 86/2019, presentati alle Camere con i nn. 226, 227, 228, 229 e 230. La delega relativa all'art. 1 della L. 86/2019 è scaduta il 30 novembre 2020.

[4]     Approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione n. 94 del 26 gennaio 2021, un giorno prima della riunione dell'esecutivo del CIO fissata il 27 gennaio 2021 per discutere la posizione dell'Italia.

[5]     In base all’art. 3 del d.lgs. 242/1999 – come, da ultimo, modificato dalla L. 8/2018 – sono organi del CONI: il consiglio nazionale; la giunta nazionale; il presidente; il segretario generale; il collegio dei revisori dei conti. In particolare, il consiglio nazionale è composto da: il presidente del CONI, che lo presiede; i presidenti delle federazioni sportive nazionali; i membri italiani del CIO; atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI. La giunta nazionale è composta da: il presidente del CONI, che la presiede; i membri italiani del CIO; dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

[6]     Cfr., in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

[7]     Cfr., in particolare, la sentenza n. 194 del 9-16 maggio 2002, la sentenza n. 225 del 21-24 giugno 2010 e la sentenza n. 90 del 2-12 aprile 2012.

[8]     Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni.

[9]     Cfr. l'art. 52, co. 1-bis, del citato d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni.

[10]   Per completezza, si ricorda che, parte delle risorse stanziate in favore della Sport e salute Spa ai sensi dell'art. 1, co. 630, della L. 145/2018, sono state utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di 1,4 milioni di euro per il 2020 prevista dall’art. 82 del D.L. 104/2020 (L.126/2020), recante misure per i campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021. Specifiche risorse sono state, invece, assegnate alla società da vari decreti-legge intervenuti a seguito dell’emergenza da COVID-19, ai fini della corresponsione di indennità ai collaboratori sportivi.

[11]   Con d.i. del 25 febbraio 2003, è stata designata quale valutatore ai sensi dell'art. 8, co. 6, del D.L. 138/2002 la Ernst & Young Financial - Business Advisors  S.p.a.

[12]   All’interno del CPO Giulio Onesti sono presenti l’Istituto di Medicina e Scienza della Sport, la Scuola dello Sport del CONI e il laboratorio Antidoping.